CONVENZIONE
CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI FUNEBRI ED ACCESSORI A PREZZI CALMIERATI. TRIENNIO 2016/2018
La presente convenzione è composta da 17 articoli:
1. Oggetto e durata della convenzione
2. Servizi funebri a prezzi calmierati
3. Opere da marmista per servizio cippo funerario a terreno/lapide per loculi/lapide per urne cinerarie a prezzi calmierati.
4. Requisiti delle imprese
5. Condizioni servizi art. 1 lettere a) – b)
6. Personale addetto al servizio
7. Divulgazione del servizio
8. Responsabilita’ per lo svolgimento del servizio
9. Penalità- risoluzione del contratto
10. Controversie
11. Modifiche della convenzione
12. Corrispettivi dei servizi
13. Pagamento corrispettivi
14. Trattamento dei dati
15. Ingresso di nuove imprese
16. Disposizioni finali
17. Garante della convenzione – rinvio
e da n. 4 allegati:
allegato 1 – schema cippo a terreno allegato 2 - schema lapide loculi
allegato 3– schema lapide urne cinerarie
allegato 4 – schema caratteri, simboli vasi e lampade
ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELLA CONVENZIONE
La convenzione ha per oggetto l’esecuzione, nel territorio del Comune di Nave, dei seguenti servizi:
a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari (art. 34 comma 2 lett. a) del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6);
b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all’obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico (34 comma 2 lett. b) del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6).
c) servizi funebri “TIPO” a prezzi calmierati (come da successivo art. 2)
d) opere da marmista per servizio cippo funerario a terreno/lapide per loculi/ lapide per urne cinerarie a prezzi calmierati (come da successivo art. 3)
I servizi di cui alle precedenti lettere a) - b) - c) possono essere eseguiti solo ed esclusivamente dalle imprese funebri in possesso dei requisiti previsti dal vigente regolamento Regionale 09.11.2004 n. 6.
Il servizio di cui alla precedente lettera d) può essere eseguito solo ed esclusivamente da imprese che operano in proprio nel settore della lavorazione del marmo ed affini o da imprese funebri dotate di un proprio laboratorio per la lavorazione del marmo ed affini.
Al momento della presentazione dell’offerta, l’impresa funebre deve indicare quali tra i succitati servizi si obbliga ad eseguire.
Si precisa che:
1- la sottoscrizione della presente convenzione non determina alcun diritto di esclusiva, in quanto i cittadini committenti sono liberi:
- di rivolgersi ad imprese che non hanno sottoscritto la presente convenzione;
- di rivolgersi alle imprese che hanno sottoscritto la presente convenzione, ma non chiedere l’applicazione di quest’ultima.
2- l’obbligo, da parte dell’Impresa, di esecuzione dei servizi ai prezzi e condizioni di cui alla presente convenzione presuppone la richiesta dal committente.
La convenzione ha durata di anni 3, con decorrenza dal 01.01.2016 e scadenza il 31.12.2018. La convenzione scadrà nel termine sopra indicato automaticamente e senz’altra formalità, a meno che le parti non convengano espressamente il rinnovo della stessa, mediante sottoscrizione di un nuovo atto, essendo escluso il rinnovo tacito.
ART. 2 – SERVIZI FUNEBRI A PREZZI CALMIERATI
Il servizio di funerali “TIPO” a prezzi calmierati comprende le seguenti prestazioni:
a) servizio funebre per salme destinate all’inumazione per 15 anni nei cimiteri di Nave:
- fornitura di feretro in legno dolce (abete) o legno duro (mogano liscio), regolare per l’inumazione per 15 anni, completo di croce o altro simbolo religioso e targa di riconoscimento, imbottito interamente in similraso, con cuscino e velo in tulle e pizzo, utilizzo di sacco biodegradabile, materassino;
- cella frigorifera (se necessaria)
- allestimento camera ardente con tappeto, catafalchi due candelabri e simbolo religioso;
- fornitura di fiori: 1 cesta di rose (composte indicativamente da 50 rose) e un cuscino;
- composizione, vestizione e cura della salma;
- servizio drappo funebre, tavolino e registro per raccolta firme;
- disbrigo di tutte le pratiche amministrative;
- organizzazione della cerimonia funebre;
- assistenza alle esequie;
- trasporto salma (recupero da struttura sanitaria entro 25 km; trasporto salma a bara aperta entro 25 Km; carro funebre, sosta per rito funebre religioso o civile, trasporto all’interno del cimitero comunale fino al luogo di sepoltura) con 4 portantini previsti dalla normativa regionale;
– annunci necrologici: stampa e affissione di 20 manifesti
– cartello provvisorio con fotografia e dati identificativi del defunto nel punto della sepoltura;
b) servizio funebre per salme destinate alla tumulazione per 30 anni nei cimiteri di Nave:
- fornitura di feretro in legno dolce (abete) o legno duro (mogano liscio), regolare per la tumulazione per 30 anni, completo di croce o altro simbolo religioso e targa di riconoscimento;
- fornitura secondo cofano in zinco imbottito interamente in simil-raso , con cuscino e velo in tulle e pizzo, materassino, dotato della valvola prevista dalla normativa;
- sigillatura a stagno del feretro in zinco;
- cella frigorifera (se necessaria)
- allestimento camera ardente con tappeto, catafalchi, due candelabri e simbolo religioso;
- fornitura di fiori: 1 cesta di rose (composte indicativamente da 50 rose) e un cuscino;
- composizione, vestizione e cura della salma;
- servizio drappo funebre, tavolino e registro per raccolta firme;
- disbrigo di tutte le pratiche amministrative;
- organizzazione della cerimonia funebre;
- assistenza alle esequie
- trasporto salma (recupero da struttura sanitaria entro 25 km; trasporto salma a bara aperta entro 25 Km; carro funebre, sosta per rito funebre religioso o civile, trasporto all’interno del cimitero comunale fino al luogo di sepoltura) con 4 portantini secondo quanto stabilito dalla normativa
– annunci necrologici: stampa e affissione di 20 manifesti
– fotografia/epigrafe plastificata sulla lapide;
c) servizio funebre per salme destinate alla cremazione nell’impianto di Brescia e quindi ai cimiteri di Nave:
- fornitura di feretro in legno dolce (abete) o legno duro (mogano liscio) regolare per la cremazione, completo di croce o altro simbolo religioso e targa identificativa;
- cella frigorifera (se necessaria)
- cremazione e urna cineraria
- allestimento camera ardente con tappeto, catafalchi, due candelabri e simbolo religioso;
- fornitura di fiori: 1 cesta di rose (composte indicativamente da 50 rose) e un cuscino;
- composizione, vestizione e cura della salma;
- servizio drappo funebre, tavolino e registro per raccolta firme;
- disbrigo di tutte le pratiche amministrative;
- organizzazione della cerimonia funebre;
- assistenza alle esequie;
- trasporto salma (recupero da struttura sanitaria entro 25 Km; trasporto salma al più vicino impianto per la cremazione e ritorno; carro funebre, sosta per rito funebre religioso o civile, trasporto all’interno del cimitero comunale fino al luogo di sepoltura)
–annunci necrologici: stampa e affissione di 20 manifesti
– fotografia/epigrafe plastificata sulla lapide;
Restano esclusi dal Servizio Funebre “TIPO”:
- tutte le tasse, tariffe e diritti comunali ed ogni altro eventuale diritto;
- la concessione di loculi, cellette, fosse ecc..
- tutto quanto non specificato nelle precedenti lettere a), b), c).
Resta inteso che qualunque servizio extra non compreso nel servizio tipo, effettuato dall’impresa di onoranze funebri su preciso mandato dei familiari, sarà debitamente fatturato a carico dei familiari stessi. Il committente decide a quale impresa tra quelle convenzionate richiedere la prestazione.
ART. 3 – OPERE DA MARMISTA PER SERVIZIO CIPPO FUNERARIO A
TERRENO/LAPIDE PER LOCULI / LAPIDE PER URNE CINERARIE A PREZZI CALMIERATI.
A) Il servizio cippo funerario a terreno prevede quanto segue:
- fornitura, posa e lavorazione di cippo funerario a terreno in marmo botticino lucido con le caratteristiche riportate nel facsimile allegato 1 – schema cippo a terreno e sotto riasssunte :
- testata in botticino lucido di spessore cm 6, altezza cm 90 e larghezza cm 55, rettangolare;
- recinto in botticino lucido lunghezza mt. 1,50, larghezza mt. 0,60 con spessore di cm 6 e altezza cordolo fuori terra cm 15;
- base di sostegno della testata cm 60 per 60 per 3 (la struttura interrata di sostegno non deve sporgere dal terreno),
- lettere incise, (nome, cognome, date) non colorate o colore a scelta;
- foto ceramica a colori o b/n, cm 9x 12
- croce o altro simbolo religioso inciso (no scultura);
- vaso portafiori in marmo botticino lucido.
Per quanto non precisato, si rinvia al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con Deliberazione C.C. n. 11 del 06.03.2008, in particolare artt. 18-19 ed allegati B-C.
B) Il servizio lapide per loculi prevede quanto segue:
- lavorazione e posa di lapide per loculi con le caratteristiche (struttura grafica, materiali, dimensioni, vaso porta fiori, lampada votiva, fotografia) riportate nel fac simile allegato 2 - schema lapide loculi e sotto riassunte:
- lettere incise, (nome, cognome, date) non colorate o colore a scelta;
- foto ceramica a colori o b/n,cm 9x 12
- croce o altro simbolo religioso inciso (no scultura);
- vaso portafiori e lampada in marmo botticino lucido, a scelta tra le tipologie allegate;
Per quanto non precisato, si rinvia si rinvia al Regolamento Comunale approvato con Deliberazione
C.C. n. 11 del 06.03.2008, in particolare art. 20 ed allegati sub A.
C) Il servizio lapide per urne cinerarie prevede quanto segue:
- lavorazione e posa di lapide per urne cinerarie (sia a seguito di servizio funebre con cremazione sia a seguito di esumazione/estumulazione con cremazione) con le caratteristiche riportate nel fac simile allegato 3– schema lapide urne cinerarie;
Per quanto non precisato, si rinvia al Regolamento Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 11 del 06.03.2008, in particolare art. 20 ed allegati sub A, con la precisazione che sulla lapide non viene collocato il vaso porta fiori;
Le tipologie di caratteri, simboli religiosi, vasi e lampade citate nel presente articolo nelle precedenti lettere a) -b) c) sono riportate nell'allegato 4 – schema caratteri, simboli vasi e lampade,
Restano esclusi dal Servizio di cui al presente articolo:
- tutte le tasse, tariffe e diritti comunali ed ogni altro eventuale diritto;
- la concessione di loculi, cellette, fosse ecc..
- tutto quanto non specificato nel presente articolo
Resta inteso che qualunque servizio extra non compreso nel servizio tipo, effettuato dall’impresa su preciso mandato dei familiari, sarà debitamente fatturato a carico dei familiari stessi.
Il committente decide a quale impresa tra quelle convenzionate richiedere la prestazione. Le lapidi sono fornite dal Comune e pagate nel contratto di concessione dei loculi.
ART. 4 - REQUISITI DELLE IMPRESE
Le Imprese che intendono sottoscrivere la presente convenzione devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale richiesti per la stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione (art. 38 D.Lgs 163/2006)
Inoltre le imprese funebri che svolgono i servizi di cui alle lettere a)-b)-c) del precedente articolo 1 devono essere in possesso anche dei requisiti previsti dal vigente regolamento Regionale 09.11.2004 n. 6.
ART. 5 – CONDIZIONI SERVIZI ART. 1 LETTERE A)-B)
Relativamente ai servizi di cui all’art. 1 lett. a) della presente convenzione:
- il trasporto deve essere effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.
- gli interventi dovranno essere eseguiti entro 40 minuti dall’attivazione del servizio;
- nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva, compresa nell’elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere dovrà essere deposto in duplice cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
Relativamente alla fornitura di cui all’art. 1 lett. b) della presente convenzione :
- la fornitura dovrà essere effettuata nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa in materia, modo da garantire il decoro del servizio, con modalità che verranno fornite di volta in volta dal Comune.
ART. 6 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
Per tutte i servizi oggetto della convenzione, l’appaltatore si avvarrà di personale qualificato idoneo
allo svolgimento del servizio, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell’area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori.
Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo.
Inoltre, il personale adibito ai servizi funebri di cui alle lettere a) – b) – c) del precedente articolo 1 deve risultare idoneo e deve sempre mantenere un comportamento rispettoso e consono alla circostanza.
ART. 7 - DIVULGAZIONE DEL SERVIZIO
L’Impresa convenzionata ha l’obbligo di far conoscere ai richiedenti l’esistenza dei servizi di cui ai
precedenti articoli 2-3, mediante apposizione nella propria sede di appositi cartelli indicanti le condizioni del servizio ed il tariffario vigente, in conformità allo schema che verrà predisposto e trasmesso dal Comune.
E’ altresì obbligo per l’Impresa compilare la dichiarazione di effettuazione del servizio funebre tipo e/o del servizio cippo /lapide , che deve essere controfirmata dal committente e fatta pervenire all’ufficio Servizi Demografici entro 1 mese dall’effettuazione del servizio. Al fine di verificare la corretta applicazione della Convenzione, le Imprese sottoscrittici della stessa autorizzano il Comune ad effettuare ogni forma di controllo, compresa la verifica, presso la sede delle stesse, del posizionamento dei cartelli indicanti le condizioni del servizio ed il tariffario.
Il Comune di Nave darà la più ampia pubblicità della sottoscrizione della presente convenzione, indicandone le condizioni essenziali ed i prezzi applicati.
ART. 8 - RESPONSABILITA’ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Le imprese sostengono direttamente tutti i costi del servizio e si assumono ogni responsabilità nei
confronti del personale e dei terzi derivanti da qualsiasi atto o fatto inerente lo svolgimento del servizio. L’Amministrazione Comunale è esente da ogni responsabilità al riguardo.
ART. 9 – PENALITÀ- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’impresa convenzionata avrà l'obbligo di uniformarsi alle disposizioni di cui alla presente
convenzione ed alle norme richiamate, relativamente ai servizi per i quali ha sottoscritto la convenzione stessa, ed effettivamente eseguiti.
In caso di inadempimento (a titolo puramente esemplificativo: mancata apposizione del cartello informativo presso la propria sede, applicazione di prezzi o condizioni difformi da quelli in convenzione etc etc….) l’impresa convenzionata è tenuta al pagamento di una penalità il cui importo andrà da un minimo di €. 100,00 ad un massimo di €. 500,00 in rapporto alla gravità dell'inadempimento stesso ed alla eventuale recidività.
Le penali verranno comminate mediante nota di addebito approntata dal Comune di Nave, previa contestazione scritta dell'inadempienza. Decorsi 8 giorni dal ricevimento della contestazione di addebito senza che la ditta appaltatrice abbia interposto opposizione, le penali si intendono accettate.
Nel caso in cui l’inadempimento si riferisca ad uno specifico servizio funebre, l’importo della penale recuperata dal Comune di Nave verrà versato al privato che ha subito il danno.
In caso di grave inadempimento, o di ripetuta inosservanza da parte dell’Impresa convenzionata anche di uno solo degli obblighi previsti dalla presente convenzione, il Comune di Nave potrà risolvere la presente, senza obbligo di preavviso, diffida o di costituzione in mora.
Sia nel caso di applicazione di penali che in caso di risoluzione, resta salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno subito.
ART. 10 – CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che possano sorgere sull’interpretazione, adempimento e risoluzione della
convenzione, è competente il Foro di Brescia.
ART. 11 – MODIFICHE DELLA CONVENZIONE
Il Comune si riserva la facoltà nel corso della convenzione ed in qualsiasi momento di rivedere, d’accordo
con le Imprese sottoscrittrici, la presente convenzione apportandovi le modifiche rese necessarie sia per ovviare a inconvenienti riscontrati durante la gestione, sia per migliorare il servizio.
ART. 12 – CORRISPETTIVI DEI SERVIZI
L’importo dei servizi cui all’art. 1 lett. c) e art. 2 lettere a),b),c) della presente convenzione (servizio
funebre tipo a prezzi calmierati) ammonta:
- servizio di cui alla lett. a) dell’art. 2 della presente convenzione (inumazione): Euro 2.700,00
- servizio di cui alla lett. b) dell’art. 2 della presente convenzione (tumulazione): : Euro 2.850,00
- servizio di cui alla lett. c) dell’art. 2 della presente convenzione (cremazione) : Euro 3.300,00 Si precisa che gli importi citati sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 26.10.1972 n.633 e successive modificazioni.
L’importo dei servizi di cui all’art. 3 della presente convenzione ammonta:
- servizio di cui alla lett. a) dell’art. 3 della presente convenzione (cippo funerario a terra): Euro
1.100,00 oltre ad I.V.A.;
- servizio di cui alla lett. b) dell’art. 3 della presente convenzione (lapide per loculi): Euro 700,00
oltre I.V.A.
- servizio di cui alla lettera c) dell'art. 3 della presente convenzione (lapide per urne cinerarie): euro 250,00 oltre I.V.A.
Gli importi indicati si intendono fissi per tutta la durata della convenzione, senza alcun adeguamento ISTAT.
ART. 13 - PAGAMENTI CORRISPETTIVI
I pagamenti dei corrispettivi dovuti per i servizi di cui ai precedenti articoli 2-3 saranno effettuati direttamente dal committente all’Impresa cui è stato affidato il servizio.
Nessuna responsabilità è imputabile all’Amministrazione in caso di insolvenza da parte del committente.
ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI
La ditta assume l’obbligo:
1)di mantenere riservate le informazioni ed i dati di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento a qualsiasi titolo. L’obbligo non concerne i dati e le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio;
2)di rispettare scrupolosamente le norme previste dal D.Lgs. 196/2003 e successive inerenti la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
ART. 15 – INGRESSO DI NUOVE IMPRESE
La convenzione rimane aperta durante il suo periodo di validità prevista di tre anni, come previsto
dal precedente articolo 1. Tutte le convenzioni, in qualsiasi momento stipulate, scadono comunque automaticamente e senz’altra formalità nel termine previsto dal precedente articolo 1.
ART. 16 -DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si richiamano le disposizioni generali vigenti
in materia.
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico dell’impresa.
ART. 17 GARANTE DELLA CONVENZIONE - RINVIO
Il garante per la corretta esecuzione, da parte dell’impresa funebre, della convenzione, cui possono
rivolgersi i cittadini committenti, è individuato nel Responsabile dell’U.O. Amministrativa del Comune di Nave.
Per quanto non disposto nella presente convenzione, si rinvia alle seguenti norme:
- L.R. 33/2009;
- R. R 6/2004;
- Regolamento comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 11 del 06.03.2008)