Core Multiramo Contratto di Assicurazione
Core Multiramo Contratto di Assicurazione
a Vita Intera a Premio unico Multiramo: Unit Linked e con partecipazione agli utili
La presente appendice costituisce parte integrante del Fascicolo informativo.
APPENDICE INTEGRATIVA DEL FASCICOLO INFORMATIVO
PER OPERAZIONI CONTRATTUALI A DISTANZA
La Nota Informativa del prodotto CORE Multiramo viene così integrata:
INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL COLLOCAMENTO DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE A DISTANZA
Per “tecnica di comunicazione a distanza” si intende qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell’Intermediario e del Contraente, venga impiegato per la conclusione del contratto. Per “supporto durevole” si intende qualunque strumento che permetta al Contraente di memorizzare le infor- mazioni a lui dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni stesse.
L’articolo 8 del Regolamento IVASS n. 34, stabilisce che gli Intermediari nello svolgimento dell’attività di intermediazione tramite tecniche di comunicazione a distanza, devono informare il Contraente che, fatti salvi gli obblighi relativi alla disciplina vigente, il contratto è assoggettato anche alle norme di cui agli artt. 67 quater, 67 quinquies, 67 sexies, 67 septies, 67 octies del Decreto legislativo del 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo).
Prima della sottoscrizione del Modulo Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzioni OICR, il Contraente deve aver ricevuto, allegato alla Lettera Informativa del Piano di Selezione, il Fascicolo Informativo aggiornato su supporto durevole. Tale Fascicolo contiene il nuovo elenco degli OICR collegati al Contratto sulla base dell’ultimo Piano di Selezione e le relative informazioni.
Nel caso in cui il Contraente abbia dato il consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico, ai sensi del Regolamento IVASS nr 8 del 3/3/2015, il Fascicolo Informativo aggiornato verrà caricato sul sito xxx.xxxxx.xx nell’Area Clienti nella sezione a Lui dedicata.
In ogni caso il Contraente potrà richiedere, senza che ciò comporti alcun onere a suo carico, la ricezione della documentazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole e potrà modificare in ogni momento la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata.
PERFEZIONAMENTO DEL VERSAMENTO AGGIUNTIVO E/O DELLA SOSTITUZIONE DEGLI OICR
Il Versamento Aggiuntivo e/o la Sostituzione degli OICR verranno perfezionati:
• con la sottoscrizione del Modulo Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzioni OICR con firma elettronica avanzata, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia;
• con il pagamento del premio tramite procedura di addebito sul conto corrente appoggiato presso il Soggetto Incaricato (solo in caso di versamento aggiuntivo).
Pertanto, non sarà necessario per il perfezionamento dell’operazione che l’Impresa di Assicurazione trasmetta al Contraente il Modulo Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzioni OICR per la sottoscrizione.
LEGGE E LINGUA APPLICABILI AL CONTRATTO
In base all’art. 181 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/05) al Contratto si applica la legge italiana. Il Contratto, ogni documento ad esso allegato, nonché tutte le comunicazioni in corso di Contratto sono redatti in lingua italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione.
FORO COMPETENTE ED INFORMAZIONI RELATIVE AL RICORSO
Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere diritti i derivanti dal Contratto.
In caso di controversia è possibile adire l’Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, rivolgendosi ad un Organismo di mediazione im- parziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia.
NORME DI LEGGE RICHIAMATE
REGOLAMENTO ISVAP N. 5 DEL 16 OTTOBRE 2006
Art. 59 - (Regole particolari di comportamento)
1. Nello svolgimento dell’attività di cui all’art. 58, comma 1, gli intermediari sono tenuti ad osservare le di- sposizioni di cui alla Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206 nonché le disposizioni di cui agli articoli 47, 48, 52,53, 54, 54 bis, 55 e 57.
2. Gli intermediari iscritti al registro devono anche:
a) avere preventivamente effettuato una comunicazione scritta alle imprese preponenti o a quelle per le quali operano, concernente l’applicazione di tali tecniche di vendita, dalla quale risultino le modalità e l’oggetto delle stesse, nonché l’impegno a garantire l’osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e ad effettuare analoga comunicazione per ogni successiva modifica procedurale;
b) definire con le imprese preponenti o con quelle per le quali operano le procedure di cui alla prece- dente lettera a), nonché sottoporsi alle verifiche sull’attuazione in concreto di tali tecniche di vendita, svolte dalle stesse imprese;
c) assumere nei confronti delle imprese preponenti o di quelle per le quali operano ogni responsabilità, anche derivante dall’eventuale intervento di propri addetti, connessa allo svolgimento dell’incarico tramite tecniche a distanza;
d) rispettare le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15 e 16 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010.
REGOLAMENTO ISVAP N. 34 DEL 19 MARZO 2010
Art. 8 - (Informazioni precontrattuali)
1. Fatti salvi gli altri obblighi informativi previsti dalla normativa vigente, nel caso di promozione e colloca- mento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza, le imprese integra- no ove necessario la Nota Informativa di cui all’articolo 185 del decreto e relative norme di attuazione con le informazioni di cui agli articoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67-octies del de- creto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
2. Prima che il contraente sia vincolato da una proposta o da un contratto di assicurazione a distanza, le imprese forniscono al contraente l’informazione relativa:
a) al diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione di cui al comma 1 dell’articolo 10 su supporto cartaceo o altro supporto durevole;
b) al diritto, nel caso di cui alla lettera a), di modificare la modalità di comunicazione prescelta, con indicazione degli eventuali oneri connessi alla stampa e alla trasmissione della documentazione in formato cartaceo;
c) alla circostanza che l’impresa richiederà al contraente la sottoscrizione e la ritrasmissione della polizza, salvo che la stessa sia stata formata come documento informatico ai sensi dell’articolo 11;
(…omissis…)
Art. 10 - (Trasmissione della documentazione)
1. Le imprese trasmettono al contraente:
a. prima che sia vincolato da una proposta o da un contratto di assicurazione a distanza, la documen- tazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente;
b. entro cinque giorni dalla conclusione del contratto, la polizza per l’apposizione della relativa sotto- scrizione;
c. durante la vigenza del contratto, le comunicazioni previste dalla normativa vigente.
2. La trasmissione della documentazione di cui al comma 1 avviene, a scelta del contraente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. La scelta è effettuata in maniera esplicita dal contraente ed è in ogni momento revocabile previa comunicazione all’impresa
3. Le imprese predispongono gli strumenti per consentire al contraente di effettuare la scelta e adottano procedure per mantenere evidenza della scelta effettuata dal contraente e della trasmissione o ricezio- ne della documentazione di cui al comma 1.
4. Il contraente, su richiesta, ha in ogni caso diritto di ricevere dall’impresa in qualunque momento i docu- menti di cui al comma 1 su supporto cartaceo, nonché di modificare la tecnica di comunicazione a di- stanza utilizzata, a meno che tale circostanza non sia incompatibile con il contratto concluso. In questo caso, le imprese o gli intermediari possono prevedere a carico del contraente esclusivamente gli oneri connessi alla stampa e alla trasmissione della documentazione in formato cartaceo.
5. (…omissis…)
Art. 11 (Documento informatico)
1. La polizza può essere formata come documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, con firma elettronica qualificata o con firma digitale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.
D. LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 (CODICE DEL CONSUMO)
Art. 67 - quater - Informazione del consumatore prima della conclusione del contratto a Distanza
1. Nella fase delle trattative e comunque prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da un’offerta, gli sono fornite le informazioni riguardanti:
a) il fornitore;
b) il servizio finanziario;
c) il contratto a distanza;
d) il ricorso.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui fine commerciale deve risultare in maniera inequivocabile, sono fornite in modo chiaro e comprensibile con qualunque mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, tenendo debitamente conto in particolare dei doveri di correttezza e buona fede nel- la fase precontrattuale e dei principi che disciplinano la protezione degli incapaci di agire e dei minori.
3. Le informazioni relative agli obblighi contrattuali, da comunicare al consumatore nella fase precontrat- tuale, devono essere conformi agli obblighi contrattuali imposti dalla legge applicabile al contratto a distanza anche qualora la tecnica di comunicazione impiegata sia quella elettronica.
4. Se il fornitore ha sede in uno Stato non appartenente all’Unione europea, le informazioni di cui al com- ma 3 devono essere conformi agli obblighi contrattuali imposti dalla legge italiana qualora il contratto sia concluso.
Art. 67 - quinquies - Informazioni relative al fornitore
1. Le informazioni relative al fornitore riguardano:
a) l’identità del fornitore e la sua attività principale, l’indirizzo geografico al quale il fornitore è stabilito e qualsiasi altro indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e fornitore;
b) l’identità del rappresentante del fornitore stabilito nello Stato membro di residenza del consumatore e l’indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante, quando tale rappre- sentante esista;
c) se il consumatore ha relazioni commerciali con un professionista diverso dal fornitore, l’identità del professionista, la veste in cui agisce nei confronti del consumatore, nonché l’indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e professionista;
d) se il fornitore è iscritto in un registro commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro di commercio in cui il fornitore è iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro;
e) qualora l’attività del fornitore sia soggetta ad autorizzazione, gli estremi della competente autorità di controllo.
Art. 67 - sexies - Informazioni relative al servizio finanziario
1. Le informazioni relative al servizio finanziario riguardano:
a) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario;
b) il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al fornitore per il servizio finanziario, com- presi tutti i relativi oneri, commissioni e spese e tutte le imposte versate tramite il fornitore o, se non
è possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificare quest’ultimo;
c) se del caso, un avviso indicante che il servizio finanziario è in rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o il cui prezzo dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il fornitore non esercita alcuna influenza, e che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri;
d) l’indicazione dell’eventuale esistenza di altre imposte e costi non versati tramite il fornitore o non fatturati da quest’ultimo;
e) qualsiasi limite del periodo durante il quale sono valide le informazioni fornite;
f) le modalità di pagamento e di esecuzione, nonché le caratteristiche essenziali delle condizioni di sicurezza delle operazioni di pagamento da effettuarsi nell’ambito dei contratti a distanza;
g) qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il consumatore relativo all’utilizzazione della tecnica di comu- nicazione a distanza, se addebitato;
h) l’indicazione dell’esistenza di collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari, con la illustrazio- ne degli eventuali effetti complessivi derivanti dalla combinazione.
Art. 67 - septies - Informazioni relative al contratto a distanza
1. Le informazioni relative al contratto a distanza riguardano:
a) l’esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all’articolo 67- duodecies e, se tale diritto esiste, la durata e le modalità d’esercizio, comprese le informazioni relative all’importo che il consumatore può essere tenuto a versare ai sensi dell’articolo 67 terdecies, comma 1, nonché alle conseguenze derivanti dal mancato esercizio di detto diritto;
b) la durata minima del contratto a distanza, in caso di prestazione permanente o periodica di servizi finanziari;
c) le informazioni relative agli eventuali diritti delle parti, secondo i termini del contratto a distanza, di mettere fine allo stesso prima della scadenza o unilateralmente, comprese le penali eventualmente stabilite dal contratto in tali casi;
d) le istruzioni pratiche per l’esercizio del diritto di recesso, comprendenti tra l’altro il mezzo, inclusa in ogni caso la lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e l’indirizzo a cui deve essere inviata la comunicazione di recesso;
e) lo Stato membro o gli Stati membri sulla cui legislazione il fornitore si basa per instaurare rapporti con il consumatore prima della conclusione del contratto a distanza;
f) qualsiasi clausola contrattuale sulla legislazione applicabile al contratto a distanza e sul foro compe- tente;
g) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di cui al presente articolo, nonché la lingua o le lingue in cui il fornitore, con l’accordo del consumatore, si impegna a comunicare per la durata del contratto a distanza.
Art. 67 - octies - Informazioni relative al ricorso
1. Le informazioni relative al ricorso riguardano:
a) l’esistenza o la mancanza di procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso accessibili al consuma- tore che è parte del contratto a distanza e, ove tali procedure esistono, le modalità che consentono al Consumatore di avvalersene;
- 02/2016
b) l’esistenza di fondi di garanzia o di altri dispositivi di indennizzo.
Mod. 09206/Appendice -
Data ultimo aggiornamento 31 gennaio 2016