COMUNE DI PARMA
COMUNE DI PARMA
Settore Stazione Unica Appaltante
S.O. Gare e Contratti
PROGETTO DI APPALTO
DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI PARMA PER IL PERIODO 01/04/2021 – 31/03/2024 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO TRIENNALE E PROROGA SEMESTRALE
CIG: 8549839E54
RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO
Il presente progetto di appalto, redatto ai sensi dell’art. 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. d’ora innanzi Codice, disciplina la prestazione inerente il servizio professionale di Brokeraggio assicurativo, ai sensi dell’art. 106 e ss. del D.Lgs. n. 209/2005, comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti di contratti di assicurazione nella loro esecuzione e gestione, in favore del Comune di Parma.
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 7 del Codice, con valutazione del rapporto qualità prezzo misurato sulla base di elementi oggettivi. L’offerta economica verrà determinata nella forma di un prezzo fisso/commissione di Brokeraggio assicurativo (art. 95, co. 7 del Codice).
Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalle compagnie assicurative alla propria rete di vendita diretta (ipotesi di spesa o caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta un costo aggiuntivo per l’Amministrazione aggiudicatrice, ragion per cui all’elemento di natura economica non sarà attributo alcun punteggio: gli operatori economici competeranno esclusivamente in base a criteri qualitativi (offerta tecnica).
I premi lordi delle polizze attualmente in corso (escluse eventuali regolazioni premio) sono i seguenti:
RAMO | PREMI ANNUI LORDI | SCADENZA |
ALL RISKS PROPERTY | € 205.431,86 | 31/12/2022 |
ALL RISKS MUSEI | € 7.480,00(esente imposte) | 31/12/2020 |
RCT/O | € 471.396,00 | 27/09/2023 |
RC/PATRIMONIALE | € 59.870,00 | 29/09/2023 |
INFORTUNI VARI | € 15.464.00 | 31/03/2021 |
TUTELA LEGALE | € 73.096.00 | 31/12/2023 |
RC/AUTO | € 63.627,91 | 30/09/2023 |
KASKO | € 2.548,03 | 30/09/2023 |
PONTE ROMANO | € 850,00 (esente imposte) | 31/12/2022 |
POLIZZA DRONE | € 396,00 | 31/12/2021 |
INFORTUNI LABORATORI DISABILI | € 300,00 | 12/05/2021 |
TOTALE | € 900.459,80 |
Le percentuali di provvigione delle attuali polizze assicurative in essere e fino alla loro scadenza, inclusa la facoltà di eventuale proroga, sono pari al 5% annuo per tutti i rami assicurativi.
Si precisa inoltre, con riferimento alle polizze Infortuni vari e All risk Opere d’arte, essendo di prossima indizione la procedura per il loro collocamento per la durata dal 01/04/2021 con scadenza al 30/09/2023, la provvigione sarà del 5% fino alla scadenza del contratto in corso di affidamento, inclusa l’eventuale attivazione della proroga tecnica.
Con l’affidamento dei nuovi contratti di copertura assicurativa le percentuali di provvigione saranno le seguenti: 5% annuo per il ramo RCA e 7% annuo per i restanti rami.
Norme di riferimento:
• L. n. 241/1990;
• D. Lgs. n. 267/2000 in particolare l’art.192;
• D. Lgs. n. 50/2016;
• L. n. 94/2012 (c.d. Spendig review I);
• L. n. 135/2012 (c.d.Spendig review II);
• D. Lgs. n. 33/2013;
• D.Lgs. 209/2005;
• Regolamenti ISVAP competenti in materia.
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
ART. 1 - OGGETTO
Il servizio oggetto del presente capitolato concerne lo svolgimento dell'attività del broker di assicurazione a favore del Comune di Parma, ai sensi del D. Lgs. 07/09/2005, n. 209 e successivi regolamenti ISVAP.
ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO
La prestazione avrà la durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla stipula del contratto ovvero nel caso di inizio della prestazione antecedentemente alla stipulazione del contratto, dalla data di avvio del servizio in data 01/04/2020. Le parti hanno la facoltà di rinnovare il servizio, una sola volta fino ad un massimo di 36 (trentasei) mesi.
L’Ente si riserva infine la possibilità di prorogare il contratto per una durata massimo di 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto.
Dalla decorrenza della prestazione, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo del Comune di Parma.
ART. 3 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
Il servizio di Xxxxxxxxxxx e consulenza assicurativa non comporta per il Comune di Parma alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro, poiché lo stesso, come da prassi consolidata del mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di Assicurazione con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del Broker (clausola di Brokeraggio).
Si ribadisce quanto già specificato nella Relazione:
• Le percentuali di provvigione delle attuali polizze assicurative in essere e fino alla loro scadenza, inclusa la facoltà di eventuale proroga, sono pari al 5% annuo per tutti i rami assicurativi.
• Con riferimento alle polizze Infortuni vari e All risk opere d’arte, essendo di prossima indizione la procedura per il loro collocamento per la durata dal 01/04/2021 con scadenza al 30.09.2023, la provvigione sarà del 5% fino alla scadenza del contratto, inclusa l’eventuale attivazione della proroga tecnica.
• Con l’affidamento dei nuovi contratti di copertura assicurativa le percentuali di provvigione saranno le seguenti: 5% annuo per il ramo RCA e 7% annuo per i restanti rami.
Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalle compagnie assicurative alla propria rete di vendita diretta.
Al fine della definizione della tipologia di procedura da applicarsi, il valore a base di gara per il primo triennio è pari ad € 116.905,68.
Il valore stimato del servizio è stato calcolato applicando le provvigioni sopra indicate (5% annuo per tutti i rami fino alla scadenza delle polizze in essere, 5% annuo per il ramo RCA e 7% annuo per i restanti rami fino alla scadenza del contratto di brokeraggio) agli attuali premi.
Il valore massimo stimato dell’appalto invece, comprensivo della facoltà di rinnovo per ulteriori anni 3 (tre) ex art. 35 comma 4 del Codice, della proroga tecnica per mesi 6 (sei) ex art. 106 co. 11 del Codice, è pertanto di € 294.405,68.
Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26 co. 3 del D.Lgs 81/2009, pertanto l’importo per oneri per la sicurezza è pari ad € 0,00.
ART. 4 - PRESTAZIONI
Il broker, con propri mezzi ed organizzazione, metterà a disposizione del Comune di Parma i propri servizi, le cui prestazioni (elenco indicativo e non esaustivo), concertate con il competente ufficio del Comune di Parma, contempleranno:
a) individuazione, analisi e valutazione dei rischi, delle necessità assicurative (e delle problematiche a essi collegate) del Comune di Parma;
b) analisi e valutazione delle coperture assicurative esistenti, in relazione, in particolar modo, all’efficacia ed economicità di queste ultime, studio e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni, anche a seguito dell’emanazione di nuova normativa, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia e delle esigenze dell’Ente;
c) tempestiva trasmissione delle novità legislative o di pronunce giurisprudenziali innovative che intervengano nel corso del servizio e relativa valutazione dell’impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo del Comune di Parma;
d) effettuazione di indagini di mercato per la verifica delle migliori condizioni economiche praticate sulle tipologie contrattuali in essere, costante monitoraggio della situazione assicurativa dell’Ente, affinché la stessa acquisisca e conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l’equilibrio dei costi;
e) assistenza nello svolgimento delle procedure di gara dei contratti assicurativi, nella predisposizione dei capitolati e dei disciplinari di gara più appropriati in rapporto alla legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia e più idonei per la stipula dei contratti assicurativi maggiormente confacenti alle esigenze di copertura dell’Ente, nonché assistenza tecnica nella fase di indizione, esecuzione, valutazione, individuazione delle offerte ed aggiudicazione delle suddette gare, secondo le modalità previste per legge. Il capitolato e la documentazione di gara dovranno essere consegnati entro il termine utile all’espletamento della gara, nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa in materia, accompagnati da un rapporto che metta in evidenza le caratteristiche salienti degli atti di gara predisposti, i requisiti di capacità economica e tecnica suggeriti per la scelta del contraente, la motivazione dettagliata per l’eventuale proposta di inserimento di franchigie e l’importo presunto da indicare a base di gara, il tutto nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di conflitto di interessi;
f) gestione amministrativa delle polizze e segnalazione preventiva delle scadenze contrattuali e dei premi dovuti, anche relativamente a polizze già in corso alla data dell’inizio della prestazione del servizio. La gestione dovrà essere garantita anche per i sinistri che, accaduti precedentemente all’aggiudicazione di cui alla presente procedura, non siano ancora stati definiti al momento della sottoscrizione del servizio affidato con questa gara. Il Broker pertanto dovrà attivarsi a raccordarsi con il Broker uscente al fine di realizzare un efficiente passaggio di consegne nella gestione dei sinistri. Si fa presente che qualsiasi comunicazione e/o documentazione relativa ai precitati sinistri - anche se rilasciata dalle Compagnie dovranno obbligatoriamente essere trasmesse all’Ente con tutti i riferimenti finalizzati ad identificare i sinistri medesimi;
g) assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione da parte degli assicuratori;
h) assistenza nei rapporti contrattuali con i fornitori e utenti del Comune per quanto concerne le richieste assicurative agli stessi (polizze assicurative, fideiussioni, ecc.);
i) consulenza e assistenza in merito alle coperture assicurative attivate o da attivare in relazione a qualsiasi tipo di attività promossa dall’Ente, anche in collaborazione con altri soggetti – pubblici o privati – con studio relativo alle coperture assicurative previste o da prevedere in qualsiasi tipo di contratto, accordo, convenzione tra i soggetti interessati;
j) fornitura dei supporti informatici da utilizzarsi per l’esecuzione e gestione del servizio;
k) formazione ed aggiornamento del personale indicato dall’Ente in relazione agli aspetti operativi e gestionali in materia assicurativa con minimo di 3 giornate all’anno e le date saranno concordate dalle parti;
l) gestione di tutte le polizze, in particolare per quello che riguarda la gestione di tutti i sinistri passivi. Pertanto ogni comunicazione relativa alle citate polizze assicurative avverranno per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alle stesse saranno svolti per conto dell’Ente direttamente dal Broker stesso. Il Broker, al ricevimento da parte dell’Ente di segnalazioni e denunce relativi a sinistri coperti dalle polizze assicurative attivate dall’Ente stesso, provvederà all’accoglimento di tali pratiche e provvederà direttamente e tempestivamente a inoltrarle alla Compagnia di riferimento;
m) se richiesto, assistenza nella gestione dei sinistri attivi nelle modalità indicate dall’Amministrazione e sulla base di quanto previsto nel progetto di gara;
n) elaborazione di una relazione trimestrale sullo stato dei sinistri e sullo stato di definizione delle pratiche risarcitorie. La relazione dovrà contenere dei riepiloghi, relativi alla:
• situazione dei sinistri passivi passati a Compagnia sulle coperture dell’Ente – distinti per polizza – contenente almeno: identificativo attribuito dal Xxxxxx, numero assegnato dalla Compagnia, nominativo danneggiato, data e luogo dell’evento, data e stato di avanzamento della pratica, valore richiesto dalla controparte, valore riservato, data e valore eventualmente liquidato;
• situazione dei sinistri attivi, qualora venga attivata la loro gestione, contenente l’indicazione di quanto effettuato per ciascun sinistro per addivenire al risarcimento del danno, dei solleciti inoltrati in tal senso alle Compagnie di Assicurazione e i motivi del mancato pagamento, criticità e adempimenti analoghi, le strategie da attuare a breve e medio termine per ottenere il risarcimento stesso; tali riepiloghi dovranno essere obbligatoriamente trasmessi all’Ente con l’indicazione, per ciascun sinistro, del numero di riferimento sinistro attribuito dal broker;
o) predisposizione di un rapporto annuale relativo allo stato dell'intero pacchetto assicurativo dell'Ente con indicazione degli interventi effettuati, i costi, eventuali risparmi conseguiti e le strategie da attuare a breve e medio termine, da presentare all’Ente entro il 31/03 dell’anno successivo; nel rapporto dovranno essere evidenziati eventuali rischi non assicurati, innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti del mercato assicurativo in fatto di nuove coperture;
p) predisposizione annuale – entro il 31 gennaio di ciascun anno - di apposite schede informative sulle polizze assicurative del Comune di Parma e loro appendici, contenenti indicazioni sui rischi assunti dalle varie Compagnie di assicurazione, i premi e gli indennizzi in caso di sinistro, con ipotesi ed esempi concreti, nonché aggiornamento di tali schede durante l’anno, in caso di modifiche intervenute successivamente a tale data;
q) al termine del contratto il Broker dovrà garantire collaborazione nell’eventuale passaggio di consegne al Broker entrante dei sinistri non ancora definiti;
r) eventuali ulteriori attività e servizi aggiuntivi, che non prevedano componenti economiche, offerti in sede di gara dall’operatore aggiudicatario.
Per quanto esposto ai punti precedenti, l'attività sarà svolta secondo le modalità specificate nell’offerta tecnica prodotta in sede di gara, impiegando, in particolare, risorse organizzative, umane e supporti informatici di entità non inferiore, per quantità e qualità, a quelle ivi indicate.
Il broker si impegna, fin dalla presentazione dell’offerta, a designare un proprio incaricato, in possesso dei necessari requisiti professionali e di adeguata esperienza lavorativa, quale Referente Unico nei confronti del Comune per il servizio oggetto del presente capitolato. Tale Referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero insorgere. Il broker dovrà anche individuare un sostituto del Referente, anch’esso adeguatamente preparato, che, in assenza di quest’ultimo, ne faccia le veci.
ART. 5 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
E’ esplicitamente convenuto che resta in capo all’Amministrazione l’assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione e ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, di formulazione delle disdette ed eventuali modificazioni di obblighi precedentemente assunti.
Entro i limiti di cui al comma precedente il Comune di Parma autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicurative.
Il servizio cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l’iscrizione al RUI, l’impresa sia soggetta a sanzione amministrativa, a sanzione disciplinare, a cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari istituito ai sensi del D.Lgs. 209/2005.
Il Broker non può impegnare il Comune, se non previa esplicita autorizzazione, né può sottoscrivere documenti contrattuali, formulare disdette, modificare obblighi precedentemente assunti, per conto dell’Ente.
ART. 6 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE POLIZZE – PAGAMENTO DEI PREMI
Per i contratti assicurativi stipulati per mezzo dell’attività di consulenza e/o d’intermediazione del broker, compresi quelli conclusi a seguito di procedure a evidenza pubblica, il pagamento dei premi assicurativi s’intenderà regolarmente assolto, entro i termini definiti nelle polizze, con il versamento delle relative somme al broker, restando a esclusivo onere e impegno di quest’ultimo la definitiva attribuzione di detti premi alle Compagnie di assicurazione.
Il broker sarà responsabile e terrà indenne il Comune di Parma da qualunque conseguenza negativa derivante dalla mancata o tardiva attribuzione dei premi alle Compagnie di assicurazione, derivanti da ritardi, disfunzioni o inadempienze imputabili al broker medesimo.
E’ fatta salva ogni eventuale diversa soluzione di pagamento dei premi, da concordarsi per iscritto caso per caso.
Nell’ambito della gestione delle polizze, il Broker affidatario dovrà trasmettere all’Ente i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, etc.) almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza indicata nelle relative polizze, manlevando l’Ente da qualsiasi pretesa da parte della Compagnia di Assicurazione.
La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. Il Broker si impegna a rilasciare al Comune di Parma le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alle Compagnie di assicurazione entro il termine indicato nelle rispettive polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall’eventuale sospensione delle garanzie assicurative.
ART. 7 - OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI
Il Broker s’impegna a:
- eseguire l’incarico secondo i contenuti del presente capitolato, del disciplinare di gara e dell’offerta tecnica presentata in sede di gara con diligenza e nell’esclusivo interesse del Comune di Parma. L’Amministrazione è comunque in ogni caso libera di accettare in tutto od in parte le proposte presentate;
- garantire la trasparenza nei rapporti con le compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti di assicurazione;
- mettere a disposizione del Comune di Parma ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell’attività del Comune di Parma;
- dare la disponibilità - esclusivamente in caso di comprovata urgenza e su esplicita richiesta da parte dell’Ente, al solo scopo di escludere ogni rischio di interruzione e/o sospensione delle garanzie prestate, a concordare con le Compagnie assicuratrici una dilazione del termine di pagamento dei premi, tale da consentire all’Ente di effettuare la liquidazione;
- richiedere, con anticipo di almeno 60 giorni, di comunicazione di ogni elemento variabile previsto delle varie polizze assicurative (ammontare retribuzioni corrisposte al personale dipendente, numero degli amministratori in carica, chilometri percorsi dai dipendenti in missione ecc….) in fase di regolazione del premio;
- inviare, almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale, delle comunicazioni per la disdetta o modifica delle polizze assicurative in essere;
- dare la disponibilità di un collaboratore professionalmente adeguato a presenziare, qualora necessario - con preavviso di almeno 48 ore da parte dell’Ente - alle riunioni con le strutture dell’Ente stesso allo scopo di illustrare i tratti essenziali del programma assicurativo comunale e della sua gestione tecnica nonché le caratteristiche peculiari delle polizze assicurative da stipulare
ex novo tramite apposita gara;
- dare la disponibilità di un collaboratore professionalmente adeguato, con preavviso di almeno 48 ore da parte dell’Ente, a dare supporto ai diversi Servizi dell’Ente stesso, qualora nell’ambito di approfondimenti di procedimenti amministrativi risultasse necessaria una consulenza in materia assicurativa;
- prendere atto del sinistro, sia attivo che passivo e comunicare l’apertura della procedura alla Compagnia assicurativa interessata;
- dare assistenza e consulenza specializzata nei confronti degli Uffici comunali delegati alla predisposizione ed alla raccolta di eventuale documentazione (fotografie, denunce dettagliate, preventivi di spesa, verbali ecc…);
- trattare direttamente della pratica con i periti incaricati dalla Compagnia e garanzia della presenza di un collaboratore professionalmente adeguato in caso di ispezioni tecniche e/o perizie da parte della Compagnia;
- definire dei termini di liquidazione con la Compagnia e chiusura del sinistro nel minor tempo possibile con una soddisfacente liquidazione, previa autorizzazione e benestare da parte dell’Ente;
- effettuare un costante monitoraggio della situazione dei sinistri aperti, chiusi e a riserva, impostando una corretta gestione del rapporto sinistri/premi con le compagnie assicuratrici;
- dare consulenza nell’analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazione entro i due anni precedenti, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge;
- dare consulenza ed assistenza da parte di Legali, in caso di lite giudiziaria, finalizzata alla migliore definizione della controversia;
- assistere nella resa di pareri e consulenza su questioni in materia giuridica sul tema delle responsabilità e del risarcimento del danno e in materia assicurativa;
- far osservare ai propri collaboratori gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62 del 16/4/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’art. 2, comma 3 del succitato D.P.R., nonché dal Codice di comportamento istituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/2013 e da ultimo modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 08/03/2017;
- mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. In particolare il Broker deve mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale, non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell’attività contrattuale.
Inoltre il Broker dovrà eseguire la prestazione secondo i contenuti del presente capitolato con impiego di mezzi e risorse propri. Il Broker è l’unico responsabile dell’esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio.
Il Comune di Parma s’impegna a:
- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del broker;
- rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l’assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune di Parma, con le compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato di appalto relativo alle gare per l’affidamento di polizze assicurative la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria dovrà corrispondere al broker;
- fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e obblighi riguardanti l’incarico.
ART. 8 - RESPONSABILITÀ DEL BROKER
Il Broker è responsabile:
• del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare al Comune di Parma e per quanto attiene alle valutazioni rese nell’espletamento della prestazione e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.
• qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d’aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio, il Comune di Parma avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal Broker nell’espletamento del servizio, attivando pertanto la polizza prevista di cui all'art. 9 del presente capitolato.
• dei danni causati dopo la scadenza della prestazione di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.
ART. 9 - POLIZZA ASSICURATIVA
Il broker dovrà essere in possesso di una polizza di RC Professionale così come previsto dal D.Lgs 209/2005, e comunicare successivamente eventuali variazioni.
La polizza dovrà essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell’incarico e dovrà avere un massimale di almeno € 1.000.000,00 per ciascun sinistro ed e ad Euro 3.000.000,00 per ciascuna annualità.
ART. 10 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALITA’
Il Comune ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura del servizio, nei termini previsti dal D. Lgs. 07/09/2005, n. 209 e successivi regolamenti ISVAP e imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker.
Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare all’Amministrazione appaltante.
Il broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente o non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi rappresentativi del Comune di Parma, e dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.
Il broker risponde inoltre dei danni causati dopo la scadenza dell’incarico di cui al presente Capitolato purché derivanti da comportamenti o negligenze riscontrate durante la vigenza dello stesso.
In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite dal presente Capitolato o nel progetto di servizio presentato in sede di gara, l’impresa aggiudicataria potrà essere sanzionata con una penale così come previsto nei seguenti punti:
a) € 500,00 a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per quanto capiente e salvo quindi l’eventuale diritto alle ulteriori somme, per omissioni o violazioni del presente capitolato;
b) € 117,00 per ogni giorno naturale e consecutivo, a valere sull’ammontare della cauzione definitiva, per ritardo nell’adempimento rispetto ai termini indicati dall’Ente o nell’offerta tecnica per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
In caso di persistente inadempimento e ammontare delle penali superiore al 10% dell’importo contrattuale, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione a mezzo PEC, rispetto alla quale il broker avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla notifica della contestazione stessa.
Trascorso il termine di 15 giorni, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il RUP procederà all’applicazione della penalità.
La penalità potrà essere ridotta ed eventualmente revocata nel caso in cui, entro il predetto termine di 15 giorni:
• l’aggiudicatario esegua con buon esito le prestazioni contestate;
• l’aggiudicatario invii ai contraenti congrue e documentate in relazione alle inadempienze contestate. Inoltre, per il ritardo nei pagamenti dei premi, dipendenti dal Broker, che comporti la sospensione delle coperture assicurative, oltre all’applicazione della penale nella misura di € 10.000,00, l’Amministrazione si riserva la rivalsa nei confronti della Società di Brokeraggio per risarcimenti conseguenti ad eventi dannosi occorsi ad essa stessa o a terzi nel periodo di scopertura oltre al recesso unilaterale come previsto al successivo art. 14 senza pagamenti di alcun onere da parte dell’Amministrazione.
ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente capitolato, il Broker affidatario dovrà depositare almeno 10 giorni prima alla stipula del contratto, idonea garanzia fideiussoria definitiva ai sensi del D.M. 19.01.2018 n. 31. La stessa dovrà essere resa ai sensi dell’art. 103 del Codice, in favore dell’Ente.
La garanzia di cui sopra potrà beneficiare delle riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice.
La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Ente, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Ente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione del servizio, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito.
L’Ente ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali di cui all’art. 10 del presente capitolato, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al presente capitolato.
ART. 12 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Broker affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente capitolato, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
Il Broker affidatario, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della L. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
Il Broker affidatario, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
Il Broker affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Parma.
L’Ente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopra citata.
Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Broker affidatario si obbliga a trasmettere all’Ente, oltre
alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quarto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
Resta inteso che l’Ente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati e di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, il Broker affidatario è tenuto a darne comunicazione tempestiva e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, il Broker affidatario non potrà, tra l’altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto della determinazione 3 maggio 2017, n. 556 di ANAC.
Almeno 10 giorni prima della stipula del contratto il Broker affidatario dovrà inviare apposita comunicazione in merito al conto corrente dedicato di cui trattasi.
ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In aggiunta a quanto previsto dall’art. 108 del Codice, costituiscono causa di risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 del Codice Civile:
a) la radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all’art. 109 del D.Lgs 209 del 7/9/2005 (Codice delle assicurazioni private);
b) in caso di cessione dell’impresa o del contratto oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
c) l’impiego di personale non adeguatamente qualificato per l’espletamento del servizio;
d) la circostanza che l’aggiudicatario si renda colpevole di frode ai danni dell’Ente;
e) la violazione dell’obbligo di riservatezza posto dal presente Capitolato;
f) interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi;
g) sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
h) qualora il Broker ometta di dimostrare, anche a seguito della stipula del contratto, di aver stipulato/rinnovato la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza.
i) l’aver commesso, nel corso del periodo di validità del contratto, tre violazioni degli obblighi contrattuali formalmente contestate.
Il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione, in forma di lettera inviata via PEC, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva. In caso di risoluzione, all’aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell’inadempimento degli impegni contrattuali.
Ai sensi dell’art. 110 del Codice, il Comune di Parma, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione del servizio.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Ai sensi dell’art. 3, comma 8, Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010), trova altresì applicazione la clausola risolutiva espressa in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite
senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.
ART. 14 – RECESSO
Ai sensi dell’art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è facoltà del Comune di Parma recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno venti giorni consecutivi, da comunicarsi al Broker mediante PEC.
Dalla data di efficacia del recesso, il broker dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’Amministrazione.
In caso di recesso il broker ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora e per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice civile. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, l’Ente ha diritto, comunque, di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto nel caso in cui sopravvengano convenzioni CONSIP/INTERCENT-ER migliorative rispetto a quelle del presente contratto, secondo le modalità di cui al medesimo art. 1 comma 13 D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135.
ART. 15 - OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI E ASSISTENZIALI
Il Broker affidatario del servizio si impegna all’osservanza di tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, nonché di previdenza e disciplina infortunistica nei confronti del personale assunto alle proprie dipendenze, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
ART. 16 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
In considerazione della natura delle prestazioni contrattuali, è ammesso il subappalto, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 105 del Codice per le seguenti attività: formazione e aggiornamento, nonché servizi connessi con la realizzazione/gestione di eventuali piattaforme informatiche dedicate o siti web. È fatto divieto di cessione anche parziale del contratto pena l’immediata risoluzione dello stesso.
ART. 17 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
Il Broker affidatario non potrà sospendere a nessun titolo il servizio, neppure parzialmente e/o temporaneamente, salva esplicita preventiva autorizzazione scritta da parte del Dirigente del Settore Stazione Unica Appaltante del Comune di Parma.
Nel caso in cui il servizio non possa essere espletato, a causa di sciopero del personale, deve essere dato preavviso al Comune almeno 5 (cinque) giorni prima della data interessata.
Il Comune si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti durante l’esecuzione del servizio nel caso in cui, a seguito di appropriate verifiche e conseguenti segnalazioni, le inadempienze accertate dovessero comportare l’interruzione del servizio prestato.
ART. 18 - VERIFICHE E CONTROLLI
Il Comune si riserva il diritto di controllare con personale proprio (o incaricato) l’esecuzione del servizio ed avrà diritto di eseguire accertamenti in qualunque momento. Il Comune per eventuali osservazioni o rilievi verbali o scritti si rivolgerà al Referente Unico, il cui nominativo dovrà essere comunicato prima dell’inizio del servizio.
ART. 19 – CONTROVERSIE
Eventuali controversie, inerenti l’esecuzione o l’interpretazione del presente capitolato speciale, qualora non sia possibile comporle in via transattiva, saranno definite al Foro di Parma in via esclusiva.
ART. 20 – NORMATIVA APPLICABILE - RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si rinvia alla normativa vigente in particolare alle norme dello Statuto, del Regolamento Comunale di Contabilità, al Codice, al D.Lgs. n. 81/2008 ed al Codice Civile.
Si richiamano, in particolare, l’articolo 1754 del Codice Civile, il D.Lgs. 7/09/2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni), nonché le normative e regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici di rilevanza nazionale, regionale e comunale in quanto applicabili e compatibili.
ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese, diritti e imposte inerenti e conseguenti la stipula del contratto riferito all’esecuzione del presente affidamento sono a carico dell’impresa affidataria del servizio.
QUADRO ECONOMICO
VALORE TRIENNALE DELL’APPALTO (2021 – 2024) | € 116.905,68 |
VALORE RINNOVO DELL’APPALTO (3 ANNI) | € 151.832,24 |
VALORE PROROGA TECNICA (6 MESI) | € 25.667,76 |
VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO | € 294.405,68 |
SCHEMA DI CONTRATTO
RACCOLTA SCRITTURE PRIVATE DEL COMUNE DI PARMA
Oggetto: Contratto d’appalto per l’affidamento del servizio di Brokeraggio assicurativo del Comune di Parma, CIG 8549839E54.
****
Con la presente scrittura privata a valersi a tutti gli effetti tra le parti
TRA
- XXXXX dr. XXXXX, nato a xxxx il xxxx C.F. xxxx, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene al presente atto in qualità di dirigente del COMUNE DI PARMA (P.Iva 00162210348) Settore Stazione Unica Appaltante, incaricato con Decreto Sindacale DSFP/2020/xx pg
N. xxx xxx. del xx.xx.xxxx e legittimato a stipulare in nome e per conto dell’Ente ai sensi dell’art.107 del T.U. n. 267 del 18.8.2000, dell’art. 87 dello Statuto Comunale ed in esecuzione della determinazione dirigenziale n. XXX del XXX (di seguito Stazione Appaltante)
E
XXXX dr xxxxx, nato a xxxxxxx (xxxx)) il xx.xx.xxxx C.F.:RCCSVT76E15E205A, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’impresa di cui oltre di cui oltre, il quale interviene al presente atto in qualità di Legale Rappresentante di XXXXXXXXXXXX, con sede legale in XXXXXXXXX
(XXXXX) Xxx XXXXXXXX, XX Xxx XXXX X.X. X X.XXX XXXXXX REA XXXXX (di seguito Appaltatore)
Premesso che
- con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. xxxx del xxx, veniva approvata l’indizione di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., avente rilevanza comunitaria, per l’affidamento del servizio professionale di Brokeraggio assicurativo, ai sensi dell’art. 106 e ss. Del D.lgs. n. 209/2005, comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti di contratti di assicurazione, nella loro esecuzione e gestione, in favore del Comune di Parma.
- con la stessa determinazione dirigenziale l’Ente approvava gli atti di gara tra cui il bando, il disciplinare di gara, il progetto d’appalto comprensivo del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, i relativi allegati e il criterio di aggiudicazione sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 7 del Codice, con valutazione del rapporto qualità prezzo misurato sulla base di elementi oggettivi. L’offerta economica è stata determinata nella forma di un prezzo fisso/commissione di Brokeraggio assicurativo (art. 95, co. 7 del Codice).
- con Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n. xxx del xxxxxxxx, venivano approvati i verbali di gara e conseguentemente affidato il servizio in oggetto, alla società xxxxxxx C.F.e P.Iva XXXX come sopra meglio individuata.
- che la società contraente e’ risultata in possesso di tutti i requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- si e’ provveduto all’acquisizione, del DURC on line risultato regolare in merito agli adempimenti contributivi e assicurativi (scadenza certificato xx/xx/xxxx);
- non si e’ provveduto alla redazione del DUVRI, stante l’assenza di rischi interferenziali legati alla natura del servizio oggetto del presente atto, di cui al combinato disposto dell’art. 26, comma 3, del D. Lgs n. 81/2008;
- non si è provveduto all’acquisizione della documentazione antimafia giusta esenzione disposta dalla lett e) del comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i.;
- tutti i documenti sopra indicati sono conservati agli atti dell’ente.
Tutto ciò premesso e considerato, tra le Parti come sopra costituite
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Affidamento e oggetto del contratto
Il dott. xxxx xxxx in nome e per conto del Comune di Parma, affida alla società xxxxxx con sede legale in xxx alla xxx xxxx, xx Cap xxx C.F. e P. Iva xxx come sopra individuata, che in persona del Legale Rappresentante dichiara di accettare, il contratto d’appalto per l’affidamento del servizio di Brokeraggio assicurativo del Comune di Parma”, ai sensi del D.lgs. n. 209 del 07.09.2005 e successivi regolamenti ISVAP
Articolo 2 Norme regolatrici
2.1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati e approvati con determinazione dirigenziale n. xxx del xxxx, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l’offerta tecnica ed il progetto d’appalto, con particolare riferimento alla sezione B dello stesso, “Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale”.
2.2. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo dalla normativa meglio specificata nella relazione tecnico illustrativa di cui al progetto d’appalto.
2.3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall’Ente prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Appaltatore ed accettate e valutate dall’Ente, ivi incluse l’offerta tecnica prodotte dall’Appaltatore medesimo.
Art. 3 – Durata
3.1. Il presente contratto avrà la durata di 36 (trentasei) mesi a partire dalla sottoscrizione dello stesso ovvero dalla data di avvio del servizio in via d’urgenza nelle more della stipulazione dello stesso. La scadenza triennale contrattuale è prevista, pertanto, il XX/XX/XXX
3.2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, alla scadenza del suddetto periodo, di procedere ad un eventuale rinnovo del contratto per ulteriori 36 (trentasei) mesi.
3.3. L’Ente si riserva, infine, la facoltà di proroga del contratto per una durata massima di 6 (sei) mesi dalla scadenza contrattuale.
3.4. Si precisa che dalla decorrenza della prestazione, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo del Comune di Parma.
Art. 4 – Corrispettivo del Servizio
4.1. Il servizio di Xxxxxxxxxxx e consulenza assicurativa non comporta per il Comune di Parma alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro, poiché lo stesso, come da prassi consolidata del mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di Assicurazione con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del Broker (clausola di Brokeraggio).
0.0.Xx ribadisce quanto specificato nella Relazione di cui al progetto d’appalto e precisamente:
• Le percentuali di provvigione delle attuali polizze assicurative in essere e fino alla loro scadenza, inclusa la facoltà di eventuale proroga, corrispondono al 5% annuo per tutti i rami assicurativi.
• Con riferimento alle polizze Infortuni vari e All risk opere d’arte, essendo già indetta la procedura per il loro collocamento per la durata dal 01/04/2021 con scadenza al 30/09/2023, la provvigione sarà del 5% fino alla scadenza del contratto, inclusa l’eventuale attivazione della proroga tecnica.
• Con l’affidamento dei nuovi contratti di copertura assicurativa le percentuali di provvigione saranno le seguenti: 5% annuo per il ramo RCA e 7% annuo per i restanti rami.
4.3. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalle compagnie assicurative alla propria rete di vendita diretta.
4.4. Si specifica inoltre che il valore stimato del servizio è stato calcolato applicando le provvigioni sopra indicate (5% annuo per tutti i rami fino alla scadenza delle polizze in essere, 5% annuo per il
ramo RCA e 7% annuo per i restanti rami fino alla scadenza del contratto di brokeraggio) agli attuali premi, pertanto il valore stimato triennale dell’appalto (2021 – 2024) è di Euro 116.905,68 (diconsi euro centosedicimilanovecentocinque/68)
4.5. Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26 co. 3 del D.Lgs 81/2009, pertanto l’importo per oneri per la sicurezza è pari ad € 0,00.
Art. 5 – Prestazioni richieste
5.1. Il broker, con propri mezzi ed organizzazione, metterà a disposizione dell’Ente i propri servizi, le cui prestazioni sono dettagliatamente descritte all’art. 4 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale dalla lett.a) alla lett. r). Si precisa che l’elenco è meramente indicativo e non esaustivo.
5.2. Per quanto esposto al precedente punto, l'attività sarà svolta secondo le modalità specificate nell’offerta tecnica prodotta in sede di gara, impiegando, in particolare, risorse organizzative, umane e supporti informatici di entità non inferiore, per quantità e qualità, a quelle indicate in sede di offerta.
5.3. Il broker si impegna, fin dalla presentazione dell’offerta, (ovvero: in sede di offerta ha designato il Sig...) a designare un proprio incaricato, in possesso dei necessari requisiti professionali e di adeguata esperienza lavorativa, quale Referente Unico nei confronti del Comune per il servizio oggetto del presente Contratto. Tale Referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero insorgere. Il broker (ovvero: ha individuato il Sig... quale sostituto . …) dovrà anche individuare un sostituto del Referente, anch’esso adeguatamente preparato, che, in assenza di quest’ultimo, ne faccia le veci.
Art. 6 – Svolgimento del Servizio
Ai sensi dell’art. 5 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, le Parti convengono che resta in capo all’Amministrazione l’assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione e ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, di formulazione delle disdette ed eventuali modificazioni di obblighi precedentemente assunti.
Entro i limiti di cui al precedente punto il Comune di Parma autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicurative.
Art. 7 – Gestione Amministrativa delle polizze – pagamento dei premi
7.1. Per i contratti assicurativi stipulati per mezzo dell’attività di consulenza e/o d’intermediazione del broker, compresi quelli conclusi a seguito di procedure a evidenza pubblica, il pagamento dei premi assicurativi s’intenderà regolarmente assolto, entro i termini definiti nelle polizze, con il versamento delle relative somme al broker, restando a esclusivo onere e impegno di quest’ultimo la definitiva attribuzione di detti premi alle Compagnie di assicurazione.
7.2. Il broker sarà responsabile e terrà indenne il Comune di Parma da qualunque conseguenza negativa derivante dalla mancata o tardiva attribuzione dei premi alle Compagnie di assicurazione, derivanti da ritardi, disfunzioni o inadempienze imputabili al broker medesimo.
7.3. E’ fatta salva ogni eventuale diversa soluzione di pagamento dei premi, da concordarsi per iscritto caso per caso.
7.4. Nell’ambito della gestione delle polizze, il Broker affidatario dovrà trasmettere all’Ente i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, etc.) almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza indicata nelle relative polizze, manlevando l’Ente da qualsiasi pretesa da parte della Compagnia di Assicurazione.
7.5. L’Ente provvede alla liquidazione dei premi assicurativi all’agenzia di Brokeraggio assicurativo, la quale, in nome e per conto del Comune di Parma, provvederà a versare il corrispettivo alle Compagnie di Assicurazione.
7.6. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. Il Broker si impegna a rilasciare al Comune di Parma le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alle Compagnie di assicurazione entro il termine
indicato nelle rispettive polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall’eventuale sospensione delle garanzie assicurative.
Art.8 – Obblighi delle parti contraenti
Gli obblighi reciproci, sia del Broker sia della Stazione Appaltante, sono dettagliatamente descritti all’art. 7 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
Art. 9 - Responsabilità del Broker e inadempienze contrattuali
9.1. Ai sensi dell’art. 8 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, il Broker è responsabile:
• del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare al Comune di Parma e per quanto attiene alle valutazioni rese nell’espletamento della prestazione e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.
• qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d’aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio, il Comune di Parma avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal Broker nell’espletamento del servizio, attivando pertanto la polizza prevista di cui all'art. 9 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
• dei danni causati dopo la scadenza della prestazione di cui al presente contratto purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.
9.2. Ai sensi dell’art. 10 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, il Comune ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura del servizio, nei termini previsti dal
D. Lgs. 07/09/2005, n. 209 e successivi regolamenti ISVAP e imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.
Il Broker è altresì responsabile nei casi specificati ai commi 2,3 e 4 dell’art. 10 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale
Art. 10 - Polizza assicurativa
Come indicato all’art. 9 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, il Broker dovrà essere in possesso di una polizza di RC Professionale così come previsto dal D.Lgs 209/2005, e comunicare successivamente eventuali variazioni.
La polizza dovrà essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell’incarico e dovrà avere un massimale di almeno € 1.000.000,00 per ciascun sinistro ed e ad Euro 3.000.000,00 per ciascuna annualità. Agli atti è conservata copia della polizza su indicata n. xxx del xxx emessa da xxxx.
Art. 11 - Cauzione definitiva
A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente capitolato, il Broker ha presentato idonea garanzia fideiussoria definitiva ai sensi del D.M. n. 31/2018. Polizza xxxxx n.xxxx del xxx di Euro xxx emessa da xxxx La stessa è essere resa ai sensi dell’art. 103 del Codice e dell’art. 11 del citato Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
Art. 12 - Codice di Comportamento
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, co.3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del D. Lgs. 30/03/01 n. 165 e del Codice di comportamento del Comune di Parma, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/13, come da ultimo modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 dello 08/03/2017, l’Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili, pena la risoluzione del contratto
Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari
13.1. Ai sensi dell’art. 12 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, il Broker assume, nell’ambito della presente procedura, identificata con CIG 8549839E54, tutti gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., e a tal fine ha comunicato con nota del xxxx il/i conto/i corrente/i dedicato/i e il/i nominativo/i della/e persona/e delegata/e ad operare su detto/i conto/i.
13.2. Il mancato adempimento degli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. così come anche specificato all’art. 12 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale comporterà l’immediata risoluzione del contratto.
Art. 14 Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 e normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali
Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs.
n. 101/2018 ed, in generale, dalle normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali”
a. In esecuzione del presente contratto, il Broker effettua il trattamento di dati personali di titolarità dell’Ente.
b. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l’accordo allegato al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche “GDPR”) e ad ogni altra normativa applicabile.
c. Il Broker è, pertanto, designato dal COMUNE DI PARMA quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento per il trattamento denominato “Contratto d’appalto per l’affidamento del servizio di Brokeraggio assicurativo del Comune di Parma, CIG 8549839E54”.e si obbliga a dare esecuzione al contratto suindicato conformemente a quanto previsto dall’Accordo allegato al presente atto.
d. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all’accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l’insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.
Art. 15 – Risoluzione e Recesso dal contratto
I casi di Risoluzione sono dettagliati all’art. 13 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, mentre l’art. 14 del citato Capitolato norma il recesso. In entrambi i casi il Capitolato si intende integrato con il Codice dei Contratti (artt. 108 e 109 ) e normative vigenti in materia civilistica.
Art. 16 - Subappalto Cessione del contratto e cessione del credito
16.1. Si richiama quanto indicato all’art. 16 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. Il Broker ha indicato in sede di gara di voler (ovvero non voler) subappaltare.
Se del caso solo se è stato dichiarato di voler subappaltare: Le Parti danno atto che in tema di subappalto si osserverà l’art. 105 del Codice dei Contratti;
16.2. Per tutto quanto non previsto in materia di cessione del contratto e cessione del credito si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice dei Contratti.
Art. 17 - Richiamo alle norme contenute nel Capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale
17.1. Le Parti espressamente convengono che il Progetto d’Xxxxxxx nella sua interezza così come approvato con D.D. xxx del xxx, l’offerta tecnica presentata in gara sono anche se non materialmente allegati allo stesso, integrano le disposizioni del presente contratto ed al medesimo rinviano per quanto non previsto all’interno del contratto medesimo.
17.2. Si richiamano i seguenti articoli del Capitolato Speciale Descritto e Prestazionale: art. 15 (obblighi contributivi), art. 17 (Interruzione del servizio), art. 18 (Verifiche e controlli), art. 20 (Norme di rinvio).
Art. 18 - Controversie.
Qualsiasi controversia derivante da o connessa all’interpretazione, applicazione o esecuzione del presente contratto, sarà sottoposta all’esclusiva competenza del Foro di Parma.
Art. 19 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
19.1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico del Broker.
19.2. Il presente atto è stipulato mediante scrittura privata non autenticata in modalità elettronica, è soggetto al pagamento dell’imposta di bollo fin dall’origine ed è registrabile in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPR n. 131/1986.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente Per il COMUNE DI PARMA: Dott.xxxxx Per xxxxx Sig. xxxxx
Accordo per il trattamento di dati personali
1. Premesse
Il presente accordo costituisce allegato parte integrante del contratto siglato tra l’Ente e il Soggetto esterno designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dal Glossario riportato in calce.
Le Parti convengono quanto segue:
2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni dell’Ente
2.1 Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dell’Ente garantisce che:
2.1.1 tratta tali Dati personali solo ai fini dell’esecuzione dell’oggetto del contratto, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall’Ente;
2.1.2 non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolte dall’Ente e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;
2.1.3 non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dall’Ente, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;
2.1.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l’Ente se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall’Ente si ponga in violazione di Normativa applicabile.
2.2 Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare:
2.2.1 procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all’Ente dagli interessati relativamente ai loro dati personali;
2.2.2 procedure atte a garantire l’aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell’Ente dei dati personali di ogni interessato;
2.2.3 procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell’accesso ai dati personali a richiesta dell’Ente;
2.2.4 procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell’Ente.
2.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all’Ente cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.
2.4 Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all’art. 30 del Regolamento, deve mantenere e compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.
2.5 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell’esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l’Ente intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
3. Le misure di sicurezza
3.1 Il Responsabile del trattamento deve conservare i dati personali garantendo la separazione di tipo logico dai dati personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.
3.2 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.
3.3 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti all’Ente, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.
4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default
4.1 Con riferimento agli esiti dell’analisi dei rischi effettuata dall’Ente sui trattamenti di dati personali cui concorre il Responsabile del trattamento, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall’Ente per affrontare eventuali rischi identificati.
4.2 Il Responsabile del trattamento dovrà consentire all’Ente, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell’ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.
4.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l’intervento di una persona fisica.
4.4 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dall’Ente e specificatamente comunicate.
5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione
5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell’Ente.
5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica.
5.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel Contratto di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.
6. Sub-Responsabili del trattamento di dati personali
6.1 Nell’ambito dell’esecuzione del contratto, il Responsabile del trattamento è autorizzato sin d’ora, alla designazione di altri responsabili del trattamento (d’ora in poi anche “sub-responsabili”), previa
informazione dell’Ente ed imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.
6.2 Su specifica richiesta dell’Ente, il Responsabile del trattamento dovrà provvedere a che ogni SubResponsabile sottoscriva direttamente con l’Ente un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.
6.3 In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei confronti dell’Ente per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile del trattamento abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.
7. Trattamento dei dati personali al di fuori dell’area economica europea
7.1 L’Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell’Unione Europea.
8. Cancellazione dei dati personali
8.1 Il Responsabile del trattamento, a richiesta del Titolare, provvede alla restituzione o cancellazione dei dati personali trattati per l’esecuzione del presente contratto al termine dell’affidamento o del periodo di conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dall’Ente, compresa l’ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati.
9. Audit
9.1 Il Responsabile del trattamento si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy da parte dell’Ente.
9.2 L’esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.
10. Indagini dell’Autorità e reclami
10.1 Nei limiti della normativa applicabile, il Responsabile del trattamento o qualsiasi SubResponsabile informa senza alcun indugio l’Ente di qualsiasi
a) richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze dell’ordine
b) istanza ricevuta da soggetti interessati
Il Responsabile del trattamento fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza all’Ente per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.
11. Violazione dei dati personali e obblighi di notifica
11.1 Il Responsabile del trattamento, in virtù di quanto previsto dall’art. 33 del Regolamento, deve comunicare a mezzo di posta elettronica certificata all’Ente nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri SubResponsabili. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del data breach, oltre a
a) descrivere la natura della violazione dei dati personali;
b) le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
c) i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del data breach;
d) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
e) una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi.
11.2 Il Responsabile del trattamento deve fornire tutto il supporto necessario all’Ente ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con l’Ente, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Responsabile del trattamento non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto dell’Ente.
12. Responsabilità e manleve
12.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l’Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.
12.2 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Responsabile del trattamento:
12.2.1 avverte, prontamente ed in forma scritta, l’Ente del Reclamo;
12.2.2 non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l’Ente;
12.2.3 non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell’Ente;
12.2.4 fornisce all’Ente tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.
GLOSSARIO
“Garante per la protezione dei dati personali”: è l’autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;
“Dati personali”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
“GDPR” o “Regolamento”: si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation), direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;
“Normativa Applicabile”: si intende l’insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29;
“Appendice Security”: consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo;
“Reclamo”: si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;
“Titolare del Trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
“Trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
“Responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
“Pseudonimizzazione”: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.
Firmato digitalmente da Xxxxxxx Xxxxxx in data 18/12/2020 alle ore 12:41