COMUNE DI AVEZZANO
COMUNE DI AVEZZANO
Patto di integrità
(art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012)
da allegare ai contratti d’appalto e alle concessioni di lavori, servizi o forniture
PREMESSA
RICHIAMATI:
a) la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ed in particolare l’art. 1, comma 17, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara;
b) il vigente Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
c) il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) del Comune di Avezzano, che prevede l’adozione dei Patti di integrità tra le misure anticorruzione obbligatorie;
d) il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici (…)”;
e) il vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Avezzano, le cui disposizioni, per quanto compatibili, si estendono anche a collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore dell’Ente;
f) l’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, e che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra previsto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
g) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), ed in particolare gli articoli 42 “Conflitto di interesse”, 80 “Motivi di esclusione” e 83 “Criteri di selezione e soccorso istruttorio”;
h) il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza (…)”;
CONSIDERATO:
a) che per “Patto di integrità” si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento delle parti ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di danaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione, ovvero ai fini dell’inserimento negli elenchi/albi dei prestatori e fornitori e della relativa gestione;
b) che con l’inserimento del “Patto di integrità” nella documentazione della procedura si intende contrastare le frodi e la corruzione nonché individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento della medesima, al fine di evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Articolo 1 Oggetto
1. Il presente Patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della stazione appaltante e di tutti i potenziali contraenti (operatori economici) ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. Nel caso l’operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamento temporaneo o altra aggregazione d’imprese, le obbligazioni del presente investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento o all’aggregazione.
Articolo 2 Ambito di applicazione
1. Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante di ogni contratto stipulato dalla stazione appaltante.
2. Pertanto, in caso di aggiudicazione, verrà allegato al contratto d’appalto o di concessione.
3. In sede di offerta l’operatore economico, pena l’esclusione, dichiara di accettare ed approvare la disciplina del presente Patto.
4. L’espressa accettazione del Patto di integrità da parte dell’operatore economico, attestata attraverso la sua sottoscrizione, e la presentazione del Patto a corredo della domanda di partecipazione costituiscono condizioni essenziali per l’ammissione alla procedura stessa.
Articolo 3
Obblighi dell’operatore economico
1. L’operatore economico:
a) dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta dell’aggiudicatario;
b) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s’impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l’aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;
c) esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all’aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale;
d) assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura;
e) assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;
f) segnala, al responsabile della prevenzione della corruzione della stazione appaltante, ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della stazione appaltante; al segnalante di applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall’articolo 1 comma 51 della legge 190/2012;
g) informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti;
h) collabora con le forze di pubblica sicurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d’esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;
i) acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della stazione appaltante anche per cottimi e sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie:
1) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
2) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
3) estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
4) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
5) noli a freddo di macchinari;
6) forniture di ferro lavorato;
7) noli a caldo;
8) autotrasporti per conto di terzi;
9) guardiania dei cantieri;
l) inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto e subconcessione, pena il diniego dell’autorizzazione;
m) comunica tempestivamente, alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria, tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell’articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e funzionari, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 del c.p.
Articolo 4
Obblighi della stazione appaltante
1. La stazione appaltante:
a) rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
b) avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella procedura di gara e nell’esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;
c) avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del proprio “Codice di comportamento dei dipendenti” e del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici);
d) si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis;
e) segnala, senza indugio, ogni illecito all’Autorità giudiziaria;
f) rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l’aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.
Articolo 5 Violazione del Patto di integrità
1. La violazione del Patto di integrità è decretata dalla stazione appaltante a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all’operatore economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni.
2. La violazione da parte dell’operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente può comportare:
a) l’esclusione dalla gara o dall’affidamento;
b) l’escussione della cauzione provvisoria a corredo dell’offerta;
c) la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e in danno dell’operatore economico;
d) l’escussione della cauzione definitiva a garanzia dell’esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
e) la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall’incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
f) l’esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell’entità economica del contratto;
g) la segnalazione all’Autorità nazionale anticorruzione e all’Autorità giudiziaria.
Articolo 6
Efficacia del Patto di integrità
1. Il presente Patto di integrità dispiega i suoi effetti dalla data di sottoscrizione fino alla completa esecuzione dell’eventuale contratto conseguente alla procedura di affidamento.
2. Il presente Patto è sottoscritto dall’operatore economico aggiudicatario e costituisce allegato del contratto al quale accede automaticamente, onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.
Articolo 7 Accettazione del Patto di integrità
1. La mancata accettazione incondizionata del presente Patto, mediante sua sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell’operatore economico partecipante, ovvero, in caso di consorzi non ancora costituiti o raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno in seguito i predetti consorzi o RTI, ovvero, in caso di avvalimento, dai legali rappresentanti delle imprese ausiliata ed ausiliaria, comporta l’esclusione dalla gara o dall’affidamento.
Articolo 8
Patto in fase di esecuzione del contratto
1. L’operatore economico sottoscriverà il presente Patto di integrità, in fase di aggiudicazione o di affidamento, senza necessità di sottoscriverlo nuovamente anche in fase di esecuzione del contratto, salvo il caso di cui al comma 2.
2. L’operatore economico sottoscriverà un ulteriore patto, in fase di stipula del contratto, soltanto qualora l’Amministrazione aggiudicatrice sia differente dalla Stazione appaltante e abbia approvato un proprio Patto di integrità. In tale caso le clausole del presente documento riferite alla fase esecutiva del contratto sono da intendersi inefficaci in quanto sostituite da quelle previste dal nuovo Patto.
Articolo 9
Pubblicità del Patto di integrità
1. Il Patto di integrità è pubblicato sul sito della Stazione appaltante nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Articolo 10
Autorità competente per le controversie
1. Per ogni controversia relativa all’interpretazione e all’esecuzione del Patto di integrità fra la Stazione appaltante e gli operatori economici interessati e tra gli stessi operatori, è competente il Foro di Avezzano.
Data
Per l’ Appaltatore
Il legale rappresentante