ACCORDO PER LA MOBILITÀ DOCENTI
ACCORDO PER LA MOBILITÀ DOCENTI
Programma Erasmus+/KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE
ACCORDO N. a.a.
(di competenza dell’Ufficio Mobilità Internazionale)
L’Accordo deve essere firmato prima dal docente e successivamente dalla Coordinatrice Istituzionale Xxxxxxx.
Fra:
1. Istituto di appartenenza:
Università degli Studi di Catania (Italia)
Codice Erasmus: I-CATANIA01
Indirizzo completo: Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx
Numero di telefono: 095/7307011 Numero di fax: 095/0000000
Indirizzo di posta elettronica: xxx@xxxxx.xx
In prosieguo denominato “l'Istituto”
rappresentato da: Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx
2. Istituto ospitante:
Codice Erasmus:
Indirizzo completo:
Indirizzo di posta elettronica:
Rappresentato da: (designazione del Rappresentante Legale)
e:
Cognome | |
Nome | |
Codice Fiscale | |
Nazionalità | |
Dipartimento/struttura didattica | |
Indirizzo completo | |
Numero di telefono | |
Numero di fax | |
Indirizzo di posta elettronica |
Il Partecipante gode di:
🞏 un supporto finanziario con fondi comunitari Erasmus+
🞏 un contributo comunitario Erasmus+ pari a zero (zero-grant)
🞏 un contributo comunitario Erasmus+ pari a zero per mobilità virtuale (zero-grant)
🞏 Un periodo di mobilità con un supporto finanziario con fondi comunitari Erasmus+ congiuntamente ad un periodo senza contributo comunitario Erasmus+ (“zero Grant”)
🞏 Un supporto finanziario include un contributo per bisogni speciali
in prosieguo denominato/a il “Partecipante”,
hanno concordato:
Le Condizioni Speciali e gli Allegati seguenti che costituiscono parte integrante del presente Accordo
(d’ora in avanti denominato “l’Accordo”):
Allegato I Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching Allegato II Condizioni generali
Note Note
Quanto riportato nelle Condizioni Speciali prevale sulle disposizioni di cui agli Allegati.
Per l’Allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e
firme elettroniche potranno essere ammesse, secondo la legislazione nazionale italiana
CONDIZIONI SPECIALI
ARTICOLO 1 – SCOPO DEL CONTRIBUTO
1.1. L’Istituto eroga il contributo finanziario al Partecipante per intraprendere un’attività di mobilità a
fini di docenza nell'ambito del Programma Erasmus+.
1.2. Il Partecipante accetta il contributo finanziario come specificato nell’Articolo 3 e si impegna ad effettuare la mobilità a fini di docenza come descritto nell’Allegato I, sotto la propria responsabilità.
1.3. Qualsiasi modifica o integrazione all’Accordo dovrà essere richiesta per iscritto e concordata da entrambe le parti attraverso una notifica formale inoltrata tramite posta oppure tramite email.
ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ
2.1 Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.
2.2 Il Partecipante si impegna a svolgere la propria mobilità come segue:
Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno e l’ultimo
giorno in cui il Partecipante deve essere presente presso l’Istituto/organizzazione ospitante.
Data di inizio (compreso il viaggio): | Data di fine: (compreso il viaggio) |
Denominazione dell'istituto ospitante: | |
Codice ERASMUS: | Paese: |
2.3 Il Partecipante riceve un contributo comunitario Erasmus+ per n. giorni di attività.
Se il Partecipante riceve un contributo comunitario Erasmus+, il numero di giorni indicato deve coincidere con la durata della mobilità; se il Partecipante riceve un contributo comunitario Erasmus+ congiuntamente ad un periodo senza contributo, il numero di giorni indicato deve coincidere con quello dei giorni coperti dal contributo comunitario Erasmus+: tale contributo deve essere assicurato almeno per la durata minima del periodo di mobilità pari a 2 giorni; se, infine, il Partecipante riceve un contributo comunitario pari a zero (zero-grant) per l’intera durata della mobilità, tale numero di giorni deve essere uguale a 0 e 0 giorni di viaggio.
2.4 La durata complessiva della mobilità finanziata dall’Università degli Studi di Catania non può essere superiore ad 1 settimana (7 giorni di cui minimo 2 e massimo 5 giorni di didattica continuativa e 2 di viaggio); inoltre, deve essere garantito un minimo di 8 ore di insegnamento per settimana.
La mobilità finanziata dovrà concludersi entro il 30 Settembre di ogni anno Il Partecipante si impegna a svolgere un totale di:
Giorni di didattica: | Ore di lezione: |
2.5 L’Attestato rilasciato dall'istituto ospitante al termine del periodo della mobilità all'estero che certifichi le date di effettivo inizio e fine dello svolgimento dell’attività didattica svolta .
ARTICOLO 3 – CONTRIBUTO FINANZIARIO
3.1 Il Partecipante riceve
Contributo per il supporto individuale | € |
Contributo per le spese di viaggio | € |
Per quanto riguarda le mobilità E+ KA107, Il Contributo per il supporto individuale1 è determinato moltiplicando la tariffa giornaliera prevista dal programma (euro 180,00) per i giorni di effettiva permanenza all’estero (incluso il viaggio a/r)
Per quanto riguarda le mobilità E+ KA103, Il Contributo per il supporto individuale1 è determinato sulla base di una diaria differenziata in base al paese di destinazione moltiplicata per i giorni di effettiva permanenza all’estero (incluso il viaggio a/r).
L’importo del contributo per il supporto individuale è pari ad € giornalieri.
L’importo finale del contributo per il periodo di mobilità è calcolato moltiplicando il numero dei giorni di mobilià, come specificato nell’Articolo 2.3, per l’importo giornaliero del contributo per il supporto individuale del paese di destinazione2 e aggiungendo il contributo per il viaggio3.
Per i partecipanti a “zero-grant” il contributo per il viaggio è pari a 0.
Il Partecipante riceve, quindi, un contributo finanziario pari ad € per il viaggio/soggiorno
per n. giorni per svolgere il programma di mobilità concordato con l’università ospitante.
L’Istituto può decidere di ridurre ad 1 sola tratta o non rimborsare il contributo previsto per il viaggio, qualora la mobilità per didattica venga combinata con altre attività istituzionali.
1 Disposizioni nazionali allegate alla Guida al Programma 2019
2 Disposizioni nazionali come da Allegato III.
3 Inserire le tariffe chilometriche comunitarie come da Allegato III.
3.2 Il rimborso dei costi sostenuti per bisogni speciali, quando applicabile, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal Partecipante.
3.2 Il contributo finanziario non può essere utilizzato a copertura di costi già rimborsati tramite fondi
dell’Unione.
3.3 Eccetto quanto specificato all’Articolo 3.3, il contributo finanziario ricevuto dal Partecipante è
compatibile con qualunque altra forma di finanziamento.
3.4 Il contributo finanziario non può essere utilizzato per attività di ricerca.
3.5 Il contributo finanziario o parte di esso devono essere restituiti qualora il Partecipante non rispetti i termini del presente Accordo. Tuttavia, non si può procedere alla richiesta di rimborso dei fondi comunitari quando il Partecipante non abbia potuto portare a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nell’Allegato I per cause di forza maggiore.
ARTICOLO 4 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
4.1 Il Partecipante, verrà rimborsato per le spese sostenute fino al massimale attribuito in fase di assegnazione, attraverso il Sistema a piè di lista (con conversione di valute diverse dall’euro alla data della firma dell’accordo finanziario stipulato tra l’Università degli Studi di Catania e l’Agenzia Nazionale).
4.2 Il contributo alla mobilità sarà erogato fino al 50% prima della partenza, per la copertura delle spese di viaggio e alloggio, su presentazione della prenotazione aerea e alberghiera. La restante parte, verrà erogata entro 45 giorni dalla trasmissione a mezzo e-mail dei documenti di cui all’art. 5.1
4.3 Ai partecipanti che avranno effettuato la loro mobilità e ricevuto regolare certificazione, sarà anche erogato, in ordine di graduatoria e fino all’ammontare complessivo di € 5.500,00 (per l’azione E+ KA103) e di € 3.000,00 (per l’azione E+ KA107), un gettone forfettario di Ateneo pari a € 100,00 che andrà ad incrementare l’importo complessivo del finanziamento assegnato, al fine di fronteggiare la particolare situazione legata alle misure di contenimento COVID-19 che ha determinato un naturale incremento dei costi dei biglietti aerei e degli alloggi per esigenze di distanziamento e sanificazione, ed eventuali spese aggiuntive per l’attivazione di sevizi (di agenzia, abitativi ed eventuale rilascio visti).
4.4 I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico su conto corrente bancario o tramite bancoposta)4.
Coordinate bancarie del Partecipante
Nome della Banca: _ Indirizzo della filiale: Nominativo dell’intestatario del conto corrente: Numero di conto corrente:
ABI CAB CIN
IBAN
ARTICOLO 5 –PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE FINALE
5.1 Al rientro dalla mobilità all’estero, il Partecipante riceverà la restante parte del rimborso per le spese sostenute, secondo quanto previsto dall’Articolo 4.1, previa presentazione della seguente documentazione finale:
• Scontrini, fatture o ricevute relative ai pasti (corredati da traduzione in lingua italiana delle spese sostenute solo per mobilità in sedi diverse da paesi anglofoni e francofoni).
• Fattura oppure ricevuta fiscale per le spese di pernottamento.
• Copia del titolo di viaggio e carte di imbarco A/R.
• Biglietto in originale, convalidato per ogni viaggio per gli spostamenti con mezzi pubblici urbani o extraurbani.
• Biglietto in originale, convalidato per ogni viaggio per gli spostamenti con il treno.
• Biglietto in originale, convalidato per ogni viaggio per gli scostamenti con navette da e per aeroporto.
• Certificato di frequenza rilasciato dall’università ospitante (in originale) che attesti il periodo di didattica svolto all’estero (minimo 8 ore di corsi e seminari distribuiti in 1/6 giorni escluso il viaggio).
5.2 La richiesta di rimborso per le spese sostenute deve essere redatta secondo l’allegato G del bando, e le spese devono essere riportate in euro. Qualsiasi conversione in euro di costi sostenuti in altre valute deve essere effettuata dal beneficiario al tasso di cambio mensile stabilito dalla Commissione e pubblicato sul sito Internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx, applicabile il giorno in cui la Convenzione è firmata dall’ultima delle due parti.
4 Ogni pagamento deve essere tracciabile.
Per Convenzione non si intende l’accordo istituto/studente-docente-staff ma l’Accordo Finanziario firmato prima da UniCT e poi dall’AN in data 04/07/2019.
L’Istituto avrà 45 giorni di tempo dall’approvazione della documentazione finale per emettere l’atto
di liquidazione.
ARTICOLO 6 - RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY)
6.1 Il Partecipante deve compilare online il Rapporto Narrativo a seguito della ricezione dell’invito a
procedere alla sua compilazione.
6.2 Quei Partecipanti che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo, possono essere tenuti ad un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto da parte del loro Istituto.
ARTICOLO 7 - MODIFICHE AL PRESENTE ACCORDO
7.1 Eventuali modifiche al presente Accordo o agli Allegati dovranno essere stipulate per iscritto nella forma di Emendamento bilaterale. Le parti non sono vincolate da accordi verbali.
ARTICOLO 8 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE
8.1 Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
8.2 Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l’Istituto e il Partecipante in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.
(Redatto in duplice copia, in italiano)
Il Partecipante | Per l’Istituto | |
nome/cognome/ | nome/cognome/funzione | |
Firma Luogo e data | Firma Luogo e data |
ALLEGATO I
MOBILITY AGREEMENT STAFF MOBILITY FOR TEACHING
xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx- plus/resources/documents/applicants/mobility-agreement_en
ALLEGATO II
CONDIZIONI GENERALI
Articolo 1: Responsabilità
Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff.
L’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.
Articolo 2: Risoluzione del contratto
Nel caso in cui il Partecipante non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall’Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l’Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l’Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il Partecipante non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata.
Se il Partecipante risolve l’Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall’Accordo, dovrà restituire l’importo del contributo già erogato fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza.
In caso di risoluzione dell’Accordo da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Beneficiario e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere l’importo del contributo corrispondente all’effettiva durata della mobilità come definita nell’Articolo 2.2. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza.
Articolo 3: Tutela dei dati
Tutti i dati personali indicati nella Convenzione devono essere trattati a norma del Regolamento (EC) n. 1725/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa per la tutela dei singoli, nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione
all’Accordo da parte dell’Istituto di appartenenza, dall’Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).
Il Partecipante può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. È invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all’Istituto di appartenenza e/o all’Agenzia Nazionale. Il Partecipante può presentare un ricorso al Garante Europeo per la
Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d’uso di tali dati da parte della Commissione Europea.
Articolo 4: Controlli e Revisioni contabili
Le parti dell’Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire per verificare che la mobilità e le condizioni dell’Accordo siano stati correttamente attuati.
ALLEGATO III
NOTE TECNICHE
Contributo per il supporto individuale
In base a quanto previsto dalle Disposizioni Nazionali pubblicate sul sito dell’AN (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxx- alla-Guida-al-Programma-2019.pdf) gli importi delle diarie indicati dalle tabelle comunitarie (Guida al Programma 2019 - tabella A1.1) sono ridotti all’80% come di seguito riportato
Diaria giornaliera ammissibile fino al 14° giorno | Diaria giornaliera ammissibile dal 15° al 60° giorno | ||
GRUPPO A | Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Svezia, Regno Unito, Liechtenstein, Norvegia | € 144,00 | € 101,00 |
GRUPPO B | Austria, Belgio, Germania, Francia, Italia, Grecia, Spagna, Cipro, Paesi Bassi, Malta, Portogallo | € 128,00 | € 90,00 |
GRUPPO C | Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Turchia, Serbia | € 112,00 | € 78,00 |
Contributo per il viaggio
Il contributo per il viaggio, in base a quanto previsto dalla Guida del Programma è calcolato sulla base di scale di costi unitari per fasce di distanza. La fascia chilometrica si riferisce ad una sola tratta del viaggio mentre la tariffa corrispondente copre sia il viaggio di andata che quello di ritorno.
Distanze di viaggio | Importo |
Tra 10 e 99 KM | € 20,00 per partecipante |
Tra 100 e 499 KM | € 180,00 per partecipante |
Tra 500 e 1999 KM | € 275,00 per partecipante |
Tra 2000 e 2999 KM | € 360,00 per partecipante |
Tra 3000 e 3999 KM | € 530,00 per partecipante |
Tra 4000 e 7999 KM | € 820,00 per partecipante |
8000 KM o più | € 1.500,00 per partecipante |
La distanza dovrà essere verificata utilizzando esclusivamente lo strumento di calcolo fornito dalla CE e disponibile al seguente indirizzo web: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx- plus/resources_en#tab-1-4
Esempio calcolo contributo viaggio:
Città di partenza: Firenze Città di destinazione: Oslo
Distanza rilevata dal calcolatore (Firenze Oslo): 1795.4 km Fascia corrispondente: 500‐1999 km
Contributo ammissibile: € 275,00 (A/R)
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