CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
CORPI VEICOLI TERRESTRI
XXXXX XXXXXX HCBE LEASING
DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO: MODELLO GSHYL.2022-2022.001 – EDIZIONE 01.06.2022
Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:
a) Dip Base;
b) Dip Aggiuntivo;
c) Glossario;
d) Condizioni di assicurazione
che devono essere consegnati al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente l’Informativa Precontrattuale
Documento redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico ANIA – Associazioni dei consumatori – Associazioni intermediari – per “Contratti semplici e chiari”.
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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Prodotto: Xxxxx Xxxxxx HCBE Leasing
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto del Ministro
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al
n. 1.00115, dell’Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.
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Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel seguente documento: Set informativo
CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?
La presente polizza copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in ordine alle seguenti garanzie: Incendio, Furto e Rapina, Eventi naturali ed Eventi Sociopolitici, Garanzie Accessorie, Rottura cristalli, Infortuni trasportati, Mobilità, Assistenza, Kasko, Collisione, Sinistro Protetto e Valore a nuovo “24 mesi”, “36 mesi” o “48 mesi”.
Si rammenta che le coperture operanti saranno quelle risultanti dal Modulo di Adesione sottoscritto dal Locatario.
CHE COSA È ASSICURATO?
🗸 Incendio
L’Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti convenuti in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di Incendio inteso come combustione con sviluppo di fiamma che causi un danno materiale e diretto al veicolo (sia danno totale che parziale), dovuto all’azione del fulmine, allo scoppio del serbatoio e/o dell’impianto di alimentazione destinati al funzionamento del veicolo stesso, a natura elettrica, a dolo di terzi.
🗸 Furto e Rapina
L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti, subiti dal veicolo descritto nel Modulo di adesione, in conseguenza di Furto del veicolo o di sue parti, comprese le targhe, sia portato a termine che tentato, Rapina del veicolo, sia portata a termine che tentata, Atti vandalici conseguenti a furto totale del veicolo a condizione che lo stesso sia ritrovato, Xxxxx al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate. Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al veicolo nell’esecuzione di questi reati, a seguito della circolazione avvenuta durante l’uso o il possesso abusivo del veicolo stesso.
🗸 Valore a Nuovo
L’Impresa, in caso di sinistro che abbia comportato un danno totale derivante da incendio, furto e/o rapina del veicolo assicurato, liquidabile ai sensi della presente polizza, riconosce al Contraente un indennizzo pari al valore a nuovo del veicolo (vedi Glossario per la definizione), così come risultante dal piano di locazione finanziaria.
La formula Valore a Nuovo ha validità per il periodo scelto fra le tre opzioni possibili (la Formula Valore a Nuovo 12 Mesi “VN12” è sempre operante): Valore a Nuovo 24 mesi “VN24”, in tal caso la durata sarà di 24 mesi dalla data di decorrenza della polizza; Valore a Nuovo 36 mesi “VN36”, in tal caso la durata sarà di 36 mesi dalla data di decorrenza della polizza; Valore a Nuovo 48 mesi “VN48”, in tal caso la durata sarà di 48 mesi dalla data di decorrenza della polizza.
🗸 Eventi naturali
L’Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti convenuti in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di Grandine, Tempeste, Uragani, Alluvioni, Inondazioni e Mareggiate e Trombe d’aria. Inoltre, purché non derivanti da fenomeni sismici, sono compresi frane e smottamenti del terreno, valanghe e slavine.
🗸 Eventi sociopolitici
L’Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti convenuti in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di Tumulti popolari, Scioperi, Sommosse, Atti di terrorismo, Sabotaggio e Vandalismo.
🗸 Rottura cristalli
La garanzia copre esclusivamente i danni materiali e diretti causati dalla rottura del cristallo del parabrezza, del lunotto posteriore e dei laterali del veicolo identificato in polizza, per causa accidentale o per fatto involontario di terzi. L’assicurazione copre anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.
🗸 Kasko
L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti, subiti dal veicolo descritto nel Modulo di adesione, in conseguenza di Collisione con altro veicolo identificato (munito di targa o altro dato di immatricolazione), verificatasi durante la circolazione, Urto, Uscita di strada e Ribaltamento.
🗸 Collisione
L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’Assicurato/Contraente, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto nel Modulo di Polizza a seguito di Collisione con altro veicolo identificato (munito di targa o altro dato di immatricolazione), verificatasi durante la circolazione.
🗸 Garanzie Accessorie
L’Impresa si obbliga ad indennizzare:
- le spese veterinarie per lesioni subite da animali domestici;
- le spese di disinfestazione e lavaggio a seguito di ritrovamento del
veicolo conseguente a furto;
- spese danneggiamento box privato;
- spese di ripristino interni veicolo a seguito di soccorso vittime della
strada;
- costo di riacquisto beni ed oggetti a seguito di furto;
- spese di duplicazione della patente;
- spese per rifacimento chiavi;
- spese anteriori al furto del veicolo;
- spese custodia e parcheggio;
- costi ripristino airbag;
- costi ripristino impianto antifurto satellitare/antifurto;
- imposta automobilistica e premio assicurativo RCAuto;
- spese per la liquidazione del danno;
- indennizzo bagagli;
- sostituzione o riparazione pneumatici;
- spese per ripristino veicolo dovuto a danno per investimento animali selvatici.
🗸 Assistenza
L’Impresa eroga in favore del Locatario le prestazioni di Assistenza nel caso si renda necessaria a seguito di incidente, incendio, furto (anche tentato o parziale), eventi sociopolitici o eventi naturali.
🗸 Mobilità
In caso di comprovata impossibilità oggettiva da parte del Locatario di condurre il veicolo in copertura per un periodo superiore a 30 giorni, l’Impresa corrisponde, per il periodo di impossibilità di utilizzo, il rimborso delle seguenti spese sostenute dall’Assicurato:
Rimborso delle spese di Taxi o noleggio di veicolo con autista sostenute e documentate, Rimborso della tassa di proprietà del veicolo in copertura pro rata temporis per il periodo di mancato utilizzo, Rimborso delle spese di pernottamento e di vitto purché sostenute entro le successive dodici ore dal verificarsi dalla impossibilità oggettiva di mettersi alla guida del veicolo, Rimborso delle spese di deposito del veicolo.
🗸 Infortuni Trasportati
L’Impresa assicura le persone presenti sul veicolo assicurato (escluso il conducente), in caso di sinistro da circolazione per gli infortuni da loro subiti purché il veicolo sia condotto dal Locatario. La garanzia è operante dal momento in cui il trasportato sale a bordo del veicolo al momento in cui ne è disceso.
🗸 Sinistro Protetto
La presente garanzia indennizza l’Assicurato/Aderente del danno materiale e diretto patito dal veicolo assicurato, così come risultante dal Modulo di Adesione, a seguito di collisione su strada pubblica avvenuta con un veicolo identificato ma privo di valida copertura RCA.
N.B.: Le coperture effettivamente operanti sono quelle riportate sul Modulo di Adesione sottoscritto dal Locatario.
CHE COSA NON È ASSICURATO?
🗴 Non sono assicurabili i veicoli diversi da autovetture, autocaravan, autocarro, di peso complessivo fino a 3,5T e muniti di targa italiana;
🗴 Non sono assicurabili i veicoli di altezza superiore ai 3 metri e/o adibiti a taxi, ambulanza, scuola guida, noleggio e/o utilizzati in competizioni.
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
L’assicurazione non comprende i danni:
! relativi ad accessori, optional ed apparecchi audio fono visivi la cui
presenza non sia documentabile;
! avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche
ed alle relative prove ufficiali;
! conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
! causati da eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni sismici in genere;
! conseguenti allo sviluppo controllato o meno di energia nucleare o
radioattività, comunque determinatosi;
! determinati da dolo del Contraente, dell’Assicurato, del Locatario e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
! preesistenti sulla parte danneggiata, da qualunque causa originati;
! derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti, allucinogeni.
! All’interno di ciascuna garanzia sono indicate le eventuali ulteriori esclusioni proprie delle stesse.
DOVE VALE LA COPERTURA?
🗸 L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San
Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, della Croazia, della Svizzera, del Principato di Monaco e del Principato di Andorra. L’assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.
CHE OBBLIGHI HO?
Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente e il Locatario hanno il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l’omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto all’indennizzo.
Il Contraente e il Locatario hanno altresì l’obbligo di pagare il premio al fine di determinare l’operatività della copertura
assicurativa.
Il Contraente e il Locatario, in caso di sinistro, devono mettere a disposizione dell’Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.
QUANDO E COME DEVO PAGARE?
Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del Contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale. Resta fermo il disposto dell’art. 1901 c.c.
Il pagamento potrà avvenire per tramite del Contraente oppure direttamente all’Impresa. Il premio è già comprensivo di imposte.
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il contratto sottoscritto dal Contraente avrà durata pluriennale, senza tacito rinnovo. Le singole coperture potranno avere durata annuale o pluriennale in base all’opzione che sarà scelta dal Locatario e cesseranno alla loro naturale scadenza senza necessità di disdetta.
Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.
COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?
Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza e non può essere tacitamente rinnovato. Analoga pattuizione riguarda le coperture destinate ai singoli Locatari.
Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.
ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Prodotto: Xxxxx Xxxxxx HCBE Leasing
Versione n. 1 di Giugno 2022 (ultimo disponibile)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX) alla xxx Xxxxx 00 e Direzione Generale a 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) al xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 00. Tel: x00.000.0000000, sito internet xxx.xxxxx.xx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al
n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo. Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi.
Esercizio 2021
Bilancio approvato il 29/04/2022
Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad €. 71.902.188 di cui capitale sociale €. 37.890.907, riserva di sovrapprezzo €. 1.224.864 e riserve patrimoniali €. 48.803.267.
Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 175,29% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 435,83% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).
Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto alla giurisdizione italiana.
CHE COSA È ASSICURATO? | |
Il prodotto Xxxxx Xxxxxx HCBE Leasing, riservato ai Clienti Hyundai Capital Bank Europe Gmbh Italy, offre, a seconda della formula assicurativa e delle garanzie aggiuntive scelte, una serie di coperture per i danni materiali e diretti subti dal veicolo assicurato e le prestazioni di Assistenza. Le formule disponibili sono: - Formula PLUS: Incendio, Furto e Rapina, Garanzia Accessorie, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Infortuni trasportati, Garanzia Mobilità, Cristalli, Assistenza e Sinistro Protetto; - Formula SUPER: composta da tutte le garanzie presenti nella “Formula Plus” con l’aggiunta della garanzia “Collisione”; - Formula SUPERIOR: composta da tutte le garanzie presenti nella “Formula Plus” con l’aggiunta della garanzia “Kasko”. Ad ogni formula, per le quali è sempre operante la garanzia Gap Valore a nuovo 12 mesi, è possibile abbinare, quale estensione di garanzia, la Gap Valore a Nuovo 24 mesi, la Gap Valore a nuovo 36 mesi o la Gap Valore a Nuovo 48 mesi. L’adesione alla presente polizza da parte dell’Assicurato è facoltativa. Non è quindi obbligatorio stipulare la polizza assicurativa al fine di ottenere la concessione del Leasing. Di seguito vengono indicate le informazioni aggiuntive per ciascuna garanzia rispetto a quanto indicato nel Dip Base Xxxxx Xxxxxx HCBE Leasing. In merito alle Garanzie Incendio, Furto e Rapina, Valore a Nuovo, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Cristalli, Collisione, Kasko, Garanzie Accessorie e Sinistro Protetto non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel Dip Base Xxxxx Xxxxxx HCBE Leasing. | |
Mobilità | In caso di comprovata impossibilità oggettiva da parte del Locatario di condurre il veicolo in copertura per un periodo superiore a 30 giorni, l’Impresa corrisponde, per il periodo di impossibilità di utilizzo, il rimborso delle seguenti spese sostenute dal Locatario: • Rimborso delle spese di Taxi o noleggio di veicolo con autista sostenute e documentate; • Rimborso della tassa di proprietà del veicolo in copertura pro rata temporis per il periodo di mancato utilizzo; • Rimborso delle spese di pernottamento e di vitto purché sostenute entro le successive dodici ore dal verificarsi dalla impossibilità oggettiva di mettersi alla guida del veicolo; • Rimborso delle spese di deposito del veicolo. |
Infortuni Trasportati | L’Impresa assicura le persone presenti sul veicolo assicurato (escluso il conducente), in caso di sinistro da circolazione per gli infortuni da loro subiti purchè il veicolo sia condotto dal Locatario. La garanzia è operante dal momento in cui il trasportato sale a bordo del veicolo al momento in cui ne discende. Più precisamente l’Impresa garantisce: - L’invalidità permanente da infortunio del trasportato: sono pagate le sole conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto, non rientrano nella valutazione del danno gli aggravamenti delle condizioni fische e patologiche che l’infortunio può aver generato, né il maggior effetto che tali condizioni posso causare alle lesioni prodotte dall’infortunio, in quanto conseguenze indirette e, quindi, non indennizzabili. - La morte da infortunio del trasportato: l’indennità è dovuta se la morte si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro due anni dall’infortunio. L’indennità per il caso di morte da infortunio non è cumulabile con quella per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, l’Impesa corrisponde ai beneficiari la differenza tra l’indennità per il caso morte, se superiore, e quella già pagata per invalidità permanente. |
Prestazioni di assistenza | L’Impresa eroga a favore del Locatario le prestazioni di Assistenza di seguito indicate: - Soccorso stradale: In caso di incidente, incendio, furto di parti del veicolo, ritrovamento dopo furto totale, tentativo di furto, eventi sociopolitici, eventi naturali e guasto, la Struttura Organizzativa provvederà: • senza oneri a carico del Locatario, al traino del veicolo fino al più vicino punto di riparazione della rete convenzionata NOBIS se nel raggio di 30 km dal luogo del sinistro, altrimenti il veicolo verrà trasferito fino all’officina convenzionata più vicina o in assenza di questa, fino al punto di assistenza della Casa Costruttrice più vicino. • senza oneri a carico del Locatario, al traino del veicolo ad un centro di riparazione di sua fiducia nel raggio di 30 km dal luogo del sinistro. Gli eventuali costi per km eccedenti e i giorni di deposito sono a carico del Locatario che pagherà sul posto al soccorritore intervenuto. A seguito di incidente da circolazione, la Struttura Organizzativa provvede anche al recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale tenendo a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di € 200,00 IVA inclusa per evento. Nel caso il soccorso stradale avvenga all’estero la destinazione sarà il punto più vicino della Casa Costruttrice e il deposito del soccorritore intervenuto. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico i costi dell’assistenza fino ad un importo massimo di € 200,00 IVA inclusa per evento per le richieste di assistenza all’estero. - Dépannage: Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per mancanza di carburante, errato rifornimento, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa invierà un mezzo di soccorso stradale che provvederà, quando le circostanze ne rendano possibile la realizzazione, alla riparazione sul posto mediante interventi di riparazione non superiori ai 30 minuti e che consentano al veicolo di ripartire. I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione sono a carico della Struttura Organizzativa. Sono invece a carico del Locatario i costi dei pezzi di ricambio e del carburante. - Quick Service: Nel caso in cui l’intervento di riparazione sul luogo non sia stato risolutivo ma il veicolo abbia subito danni che a parere del soccorritore sono riparabili nel tempo massimo di 2 ore, la struttura Organizzativa, d’intesa con il Locatario, s’impegna a proseguire la riparazione presso un’officina convenzionata mettendo a disposizione la struttura e le risorse necessarie per la riparazione del veicolo. Tutti i costi della riparazione (manodopera, parti di ricambio e materiali di consumo) restano a carico del Locatario. - Assistenza telefonica alla compilazione CAI: A seguito di soccorso stradale, il Locatario potrà richiedere informazioni relativamente a consulenze per incidenti stradali e modalità burocratiche inerenti la compilazione della Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro (“modulo blu”). |
- Autovettura sostitutiva: In caso di incidente, incendio, tentativo di furto, guasto, se la riparazione richiede più di 8 ore di manodopera secondo i tempari della casa costruttrice certificate da officine autorizzate, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione del Locatario una vettura di 1.200 di cilindrata (Cat.B) per un massimo di 3 giorni. In caso di furto, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione del Locatario una vettura di 1.200 di cilindrata (Cat.B) per un massimo di 7 giorni a seguito della presentazione della denuncia di furto alle competenti autorità. La prestazione non sarà erogata in caso di tagliandi periodici o interventi di ordinaria manutenzione o in caso di immobilizzo di moto, roulotte o rimorchio. L’auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso le stazioni d’autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che il Locatario abbia compiuto 21 anni con un anno di patente e che lo stesso depositi una cauzione tramite carta di credito. Sono a carico del Locatario le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti, e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa. - Servizio informazioni sul traffico: (Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali). Il Locatario potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni relative alla percorribilità della rete stradale e autostradale italiana. - Servizio informazioni meteo (Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali). Il Locatario potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni sulla situazione meteo in Italia e all’estero. - Servizio Informazioni turistiche (Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali). Il Locatario potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni relative al paese nel quale intende recarsi quali: - documenti necessari per l’ingresso nel paese e visto richiesto; - formalità valutarie; - situazione socio politica del paese; - indirizzo delle Ambasciate/Consolati all’estero. Prestazioni operanti oltre i 50 km dal luogo di residenza del Locatario - Spese di albergo In caso di incidente, incendio, furto, guasto, qualora si renda necessaria per le riparazioni una sosta forzata, la Centrale Operativa terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di € 300,00 IVA inclusa per evento. La prestazione verrà erogata se il sinistro ha luogo ad almeno 50 km dal comune di residenza del Locatario. - Rientro o prosecuzione del viaggio In caso il veicolo sia immobilizzato a più di 50 km di distanza dal comune di residenza del Locatario in seguito a furto, incidente e incendio i cui tempi necessari alla riparazione siano di almeno 3 giorni, la Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il rientro o la prosecuzione del viaggio del Locatario e degli eventuali passeggeri (fino al massimo previsto dal libretto di circolazione dell’autoveicolo assicurato) in treno ovvero, se il viaggio supera le 8 ore, in aereo (classe turistica) fino ad un massimo di € 500,00 IVA inclusa se accaduto in Italia e di € 1.000,00 IVA inclusa se accaduto all’estero. - Servizio taxi A seguito di soccorso stradale, il Locatario potrà richiedere una corsa taxi dal luogo d’immobilizzo del veicolo fino all’officina di destinazione oppure, nel caso il veicolo debba essere trattenuto in officina per le riparazioni, potrà utilizzare la corsa in taxi per raggiungere la più vicina stazione di noleggio, la stazione ferroviaria o l’aeroporto. La Struttura Organizzativa prende a carico il costo della corsa in taxi fino ad un massimo di € 50,00 IVA inclusa per evento. - Demolizione del veicolo in Italia La Struttura Organizzativa è invitata ad organizzare, su richiesta del Locatario, la demolizione del veicolo a seguito di un incidente da circolazione, guasto o ritrovamento a seguito di furto. La Struttura Organizzativa vi provvederà, in ottemperanza alle disposizioni di legge, presso un centro autorizzato posto in territorio italiano. La Società tiene a proprio carico le relative spese di trasporto, demolizione e cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico - Recupero del veicolo riparato o ritrovato dopo il furto In caso il veicolo sia immobilizzato a più di 50 km dal comune di residenza del Locatario a seguito di guasto, incidente, incendio o ritrovamento dopo furto e restasse immobilizzato sul posto per oltre 36 ore in Italia, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione del Locatario un biglietto di sola andata in treno ovvero, se la durata del viaggio è superiore alle 8 ore, in aereo (classe turistica) per consentire il recupero del veicolo dopo le riparazioni o il ritrovamento. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico anche le eventuali ulteriori spese necessarie di trasporto (taxi) per raggiungere il veicolo ritrovato fino ad un massimo di € 50,00 per sinistro. - Rimpatrio del veicolo dall’estero In caso di guasto, incidente, incendio, ritrovamento a seguito di furto avvenuti all’estero, qualora il veicolo immobilizzato non sia riparabile entro 5 giorni lavorativi o sia irreparabile, la Struttura Organizzativa organizzerà e terrà a proprio carico il trasporto del veicolo fino all’officina della casa costruttrice più vicina al luogo di residenza del Locatario fino ad un massimo di € 1.000,00 IVA inclusa per sinistro. Il costo delle spese di riparazione del veicolo, il costo degli eventuali diritti doganali e degli accessori del veicolo eventualmente rubati prima dell’arrivo del mezzo di trasporto della Struttura Organizzativa restano a carico del Locatario. - Abbandono legale all’estero In caso il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà al suo abbandono legale in loco, tenendo a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi che organizzativi. Restano a carico del Locatario i costi per le spese di custodia, la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura del Locatario stesso. |
- Assistenza linguistica all’estero In caso di ricovero ospedaliero o fermo, arresto, minaccia di arresto del Locatario per incidente, nel quale sia stato coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa tramite un proprio incaricato sul posto fornisce assistenza linguistica nell’ambito delle principali lingue europee. | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
– | Non sono previste riduzioni di premio per il prodotto Xxxxx Xxxxxx HCBE Leasing. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Formula Super (Garanzia Collisione) | Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel Dip Base. |
Formula Plus//Superior (Garanzia Kasko) | Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel Dip Base. |
Valore a nuovo | Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel Dip Base. |
CHE COSA NON È ASSICURATO? | |
Rischi esclusi | I rischi esclusi sono già stati dettagliati nel DIP Base, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede. |
CI SONO LIMITI DI COPERTURA? | |||||||
Qui di seguito, si riportano le principali esclusioni specifiche per ciascuna garanzia. Le esclusioni, valide per tutte le garanzie, sono già state elencate nel DIP Base. | |||||||
L’entità degli scoperti e delle franchigie è correlata alle modalità di liquidazione (utilizzo o non utilizzo delle strutture convenzionate con l’Impresa) scelta dal Locatario oltre che dalla provincia di residenza del Locatario stesso. | |||||||
GARANZIA | PROVINCIA DI RESIDENZA DEL LOCATARIO | SCOPERTO/FRANCHIGIA PER IL DANNO TOTALE e/o PER I DANNO PARZIALE se utilizzata l’opzione della riparazione al di fuori delle strutture convenzionate con NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. | SCOPERTO/ FRANCHIGIA PER IL DANNO PARZIALE se utilizzata l’opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. | ||||
Bari | BA | ||||||
Barletta-Andria-Trani | BT | ||||||
Incendio e Furto | Incendio e Furto | Caserta Catania Catanzaro Foggia | CE CT CZ FG | Rimane a carico del Locatario il 25% di ciascun sinistro con il minimo di € 2.500,00 | Rimane a carico del Locatario il 15% di ciascun sinistro con il minimo di € 1.500,00 | ||
Napoli | NA | ||||||
Roma | RM | ||||||
Avellino | AV | ||||||
Benevento | BN | ||||||
Incendio e Furto | Bergamo Bologna Brescia | BG BO BS | Rimane a carico del Locatario il 15% di ciascun sinistro con il minimo di € 1.500,00 | NESSUNO | |||
Brindisi | BR | ||||||
Cagliari | CA | ||||||
4 di 8 |
Caltanissetta CL
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Cosenza CS
L’assicurazione non comprende i danni: - Causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico non seguiti da incendio; - Dovuti, in tutto o in parte, a modifiche dell’impianto elettrico; - Causati da scarsa manutenzione o da errori tecnici durante gli interventi di riparazione o di service; - Riferibili a difetti di fabbricazione del veicolo; - Determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria ed inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l’ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano) del Contraente, del Locatario, dell’Assicurato, del Conducente o del custode del veicolo e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato); - Determinati da furto (totale e parziale) del veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione del veicolo all’interno dello stesso; - Conseguenti a grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere; - Conseguenti da appropriazione indebita. | |
Kasko | L’entità degli scoperti e delle franchigie è correlata alle modalità di liquidazione (utilizzo o non utilizzo delle strutture convenzionate con l’Impresa) scelta dal Locatario oltre che dalla provincia di residenza del Locatario stesso: • Per il danno parziale, se prescelta l’opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con l’Impresa rimane a carico del Locatario una franchigia assoluta per sinistro di Euro 500,00. • Per il danno totale, sempre e per il danno parziale, neI caso di non utilizzo delle strutture convenzionate con l’Impresa rimane a carico del Locatario lo Scoperto 25% con il minimo di Euro 5.000,00. L’Assicurazione non comprende i danni: - Derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; - Causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell’oggetto dell’assicurazione; - Conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; - Conseguenti a grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere; |
Caltanissetta | CL | |||
Cosenza | CS | |||
Genova | GE | |||
La Spezia | SP | |||
Latina | LT | |||
Lecce | LE | |||
Messina | ME | |||
Milano | MI | |||
Monza e della Brianza | MB | |||
Incendio e Furto | Nuoro Palermo Pavia | NU PA PV | Rimane a carico del Locatario il 15% di ciascun sinistro con il minimo di € 1.500,00 | NESSUNO |
Pescara | PE | |||
Prato | PO | |||
Ragusa | RG | |||
Salerno | SA | |||
Siracusa | SR | |||
Taranto | TA | |||
Torino | TO | |||
Trapani | TP | |||
Vibo Valentia | VV | |||
Incendio e Furto | Altre Province | Rimane a carico del Locatario il 10% di ciascun sinistro con il minimo di €1.500,00 | NESSUNO |
- Conseguenti alla guida del veicolo sotto l’influenza dell’alcol e/o di sostanze stupefacenti o allucinogene; - Subiti dal veicolo durante l’uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto e rapina. - Alle ruote, cerchioni, camere d’aria se verificatesi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza; - Meccanici da usura e/o cattiva manutenzione del mezzo. Il massimale deve intendersi per sinistro/anno. | |
Collisione | Sono esclusi per la garanzia Collisione i danni: • derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; • causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell’oggetto dell’assicurazione; • conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; • conseguenti a grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere; • conseguenti alla guida del veicolo sotto l’influenza dell’alcol e/o di sostanze stupefacenti o allucinogene; • subiti dal veicolo durante l’uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di xxxxx e rapina. |
Eventi Sociopolitici | L’entità degli scoperti e delle franchigie è correlata alle modalità di liquidazione (utilizzo o non utilizzo delle strutture convenzionate con l’Impresa) scelta dal Locatario oltre che dalla provincia di residenza del Locatario stesso: • Per il danno parziale, se l’opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con l’Impresa Nessuno scoperto e/o franchigia; • Per il danno totale, sempre e per il danno parziale, neI caso di non utilizzo delle strutture convenzionate con l’Impresa: Scoperto 15% con il minimo di Euro 1.500,00. L’Assicurazione non comprende i danni: - Determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria e inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l’ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano) del Contraente e del Locatario e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato); - Derivanti dalla circolazione di altri veicoli che abbiano urtato il veicolo assicurato o riconducibili alla garanzia Kasko. Il massimale deve intendersi per sinistro/anno. |
Eventi Naturali | L’entità degli scoperti e delle franchigie è correlata alle modalità di liquidazione (utilizzo o non utilizzo delle strutture convenzionate con l’Impresa) scelta dal Locatario oltre che dalla provincia di residenza del Locatario stesso: • Per il danno parziale, se l’opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con l’Impresa: Nessuno scoperto e/o franchigia; • Per il danno totale, sempre e per il danno parziale, neI caso di non utilizzo delle strutture convenzionate con l’Impresa: Scoperto 15% con il minimo di Euro 1.500,00. L’Assicurazione non comprende i danni: - Determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria e inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l’ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano) del Contraente, del Locatario e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato); - Derivanti derivati da alluvioni e inondazioni. Il massimale deve intendersi per sinistro/anno. |
Cristalli | L’entità degli scoperti e delle franchigie è correlata alle modalità di liquidazione (utilizzo o non utilizzo delle strutture convenzionate con l’Impresa) scelta dal Locatario oltre che dalla provincia di residenza del Locatario stesso: • Per il danno parziale, se l’opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con l’Impresa: Nessuno scoperto e/o franchigia; • Per il danno totale, sempre e per il danno parziale, neI caso di non utilizzo delle strutture convenzionate con l’Impresa: Franchigia Euro 350,00 L’Assicurazione non comprende: - Rigature, segnature, scheggiature, screpolature e simili; - Rottura dei cristalli provocata da grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere; - Rottura dei cristalli provocati da eventi sociopolitici. Massimale Euro 2.000,00 per sinistro/anno. |
Infortuni Trasportati | L’Impresa non corrisponderà alcuna indennità per gli infortuni subiti dai trasportati: - Derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione; - In conseguenza di sue azioni delittuose o di sue imprese temerarie; - Derivanti da guerra, insurrezioni; - Derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti, allucinogeni; - In occasione di gare automobilistiche o delle relative prove ed allenamenti; - In caso di dolo del Conducente. Invalidità Permanente da Infortunio del Trasportato: limite Euro 150.000,00 per evento, l’Impresa paga un’indennità per le invalidità permanenti di grado superiore al 66% purché non derivanti da infortunio esplicitamente escluso; Morte da Infortunio del Trasportato: limite Euro 150.000,00 per evento se l’infortunio ha per conseguenza diretta la morte del trasportato. Nel caso in cui il sinistro colpisca contestualmente più assicurati, l’importo sarà suddiviso proporzionalmente fra questi soggetti. |
• Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, saccheggi, eventi sociopolitici quando equiparabili a catastrofe, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo del Locatario, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci |
Assistenza | nonché dell’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; non abilitazione del Locatario alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. • Tutte le prestazioni sono fornite per un massimo di 3 (tre) volte per tipo entro ciascun anno (365 giorni) di validità della polizza. • La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della polizza è di 60 giorni. • La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile. • Il diritto alle assistenze fornite dall’Impresa decade qualora il Locatario non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro. • Qualora il Locatario non usufruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. • Ogni diritto nei confronti dell’Impresa si prescrive entro il termine di 2 (due) anni (730 giorni) dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile. • Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova il Locatario e a condizione che il Locatario o persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. Il Locatario deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente. • A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, al Locatario che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all’Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso al Locatario degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall’Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione. • Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente “Sezione Assistenza” si applicano le disposizioni di legge. |
Mobilità | Per questa garanzia si intende escluso il caso di furto. Massimale Euro 1.500,00 per l’intera copertura assicurativa. Rimborso spese di Taxi o noleggio di veicolo: massimo giornaliero Euro 35,00; Rimborso spese pernottamento e vitto: massimo Euro 500,00 Questa garanzia può essere attivata una sola volta durante la vita della polizza ed il sinistro deve essere denunciato alla Compagnia entro 90 giorni dalla prima spesa effettuata dal Locatario della quale è richiesto il rimborso. |
Sinistro Protetto | La presente garanzia opera con un massimale per ciascuna Applicazione di euro 4.000,00 per sinistro e per anno, a condizione che la relativa riparazione sia avvenuta presso la Rete Convenzionata con l’Impresa. L’Assicurazione non comprende i danni subiti dal veicolo conseguenti a: - dolo da parte dell’Assicurato/Aderente; - sinistri RCA avvenuti precedentemente alla data di decorrenza della copertura anche se pagati successivamente alla stessa; - violazioni di legge o amministrative; - incidenti con veicoli non identificati; - sinistri verificatisi su strade non pubbliche; - incidenti per i quali non possono essere identificati i conducenti. |
Garanzie Accessorie | - Rimborso Spese Veterinarie per lesioni subite da animali domestici: massimale Euro 200,00 per sinistro/anno; - Rimborso spese di disinfestazione e lavaggio a seguito di ritrovamento del veicolo conseguente a furto: massimale Euro 50,00 per polizza; - Rimborso spese danneggiamento box privato: massimale Euro 5.000,00 per polizza; - Rimborso spese di ripristino interni veicolo a seguito di soccorso vittime della strada: Massimale Euro 200,00 per sinistro/anno; - Rimborso costo di riaquisto beni ed oggetti a seguito di furto: massimale Euro 500,00 per polizza; - Rimborso spese di duplicazione della patente: massimale Euro 200,00 per polizza - Rimborso spese per rifacimento chiavi:massimale Euro 260,00 per sinistro/anno; - Rimborso spese anteriori al furto del veicolo (c.d. BONUS FEDELTA’): massimale Euro 1.000,00 per polizza; - Rimborso spese di custodia e parcheggio: massimale Euro 200,00 per polizza; - Rimborso costi ripristino airbag: massimale Euro 1.000,00 per polizza; - Rimborso costi di ripristino impianto antifurto satellitare/antifurto: massimale Euro 500,00 per polizza, la garanzia è operativa solo a condizione che il dispositivo sia stato montato ed attivato entro 10 giorni dalla data di immatricolazione del veicolo; - Indennizzo imposta automobilistica e premio assicurativo RCA: massimale Euro 1.000,00 per polizza; - Rimborso spese per la liquidazione del danno: massimale Euro 200,00 per polizza; - Indennizzo bagagli: massimale Euro 200,00 per polizza; - Garanzia kasko pneumatici: garanzia attivabile esclusivamente in caso di acquisto del penumatico presso uno dei centri convenzionati con Nobis. La garanzia viene prestata con il limite di un penumatico per anno e di €500,00 per sinistro/anno. - Danni da investimento animali selvatici: garanzia attivabile a condizione che sia richiesto l’intervento della Pubblica Autorità competente, massimale = valore assicurato per sinistro/anno. Al fine di poter ottenere il rimborso/l’indennizzo delle spese suindicate, le richieste circa l’esistenza del diritto ed il pagamento effettuato dovranno essere comprovate da documentazione in originale/copia conforme all’originale. |
Il Contraente e il Locatario, nei casi in cui risulti necessaria l’installazione del DISPOSITIVO SATELLITARE regolarmente richiamata nel modulo di adesione, dichiarano di essere pienamente consapevoli del fatto che la copertura assicurativa è prestata esclusivamente sulla base di quanto dichiarato in ordine al fatto che: • il veicolo assicurato circolerà solo previa installazione del DISPOSITIVO SATELLITARE indicato nel Modulo di polizza; • l’installazione del Dispositivo Satellitare è eseguita e certificata da un installatore autorizzato dall’Impresa (i centri convenzionati saranno direttamente comunicati dall’intermediario che ha in carico il contratto). |
• il DISPOSITIVO SATELLITARE sarà mantenuto efficiente e regolarmente in funzione nel corso della durata del presente contratto, secondo le prescrizioni d’uso rilasciate dal costruttore e con l’impegno espresso di provvedere alla tempestiva, corretta e completa manutenzione.
In considerazione di quanto sopra, il Contraente e il Locatario prestano il proprio consenso affinché, qualora risulti che al momento del sinistro:
• non siano stati effettuati o siano stati effettuati parzialmente gli interventi di riparazione o assistenza dell’antifurto satellitare espressamente richiesti dalla Centrale Operativa o dall’installatore autorizzato dalla casa costruttrice;
• non sia stata effettuata tempestivamente la regolare manutenzione dell’antifurto satellitare espressamente richiesta dalla Centrale Operativa o dall’installatore autorizzato dalla casa costruttrice;
• il Contrante, il Locatario, il Conducente o il custode del veicolo siano a conoscenza del mancato funzionamento dell’impianto di antifurto satellitare;
• il Contrante, il Locatario, il Conducente o il custode del veicolo non collaborino, o reiterino detto comportamento, con le Forze dell’Ordine e/o l’Autorità Giudiziaria e/o l’Impresa in ordine alla denuncia dei fatti nonché nella fornitura di elementi o documenti utili alle indagini;
• non vi sia il campo GSM, qualora tale circostanza sia nota al Contrante, al Locatario, al Conducente o al custode del veicolo, per sosta permanente del veicolo oltre le 24 ore, salvo quando il veicolo sia parcheggiato in luogo chiuso e/o custodito;
• in ogni caso in cui il sistema di antifurto satellitare non sia efficientemente e regolarmente in funzione per dolo o colpa grave del Locatario o delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
• nel caso in cui risulti che il sistema di antifurto satellitare non sia stato installato o fosse presente a bordo del veicolo ma non funzionava,
l’Impresa, in deroga a quanto previsto nelle condizioni contrattuali, corrisponderà al Locatario il 65% dell’importo da liquidare a termini di polizza, rimanendo il 35% a carico dello stesso.
Nel caso in cui il veicolo assicurato abbia un valore pari o superiore ad € 120.000, la copertura assicurativa si intende validamente rilasciata solo nel caso in cui siano stati montati anche solo alternativamente, comunque entro dieci giorni dalla decorrenza della copertura assicurativa il dispositivo DISPOSITIVO SATELLITARE o il dispositivo a radiofrequenza denominato Lojack.
Riparazione del veicolo (valido per le garanzie Furto, Incendio, Cristalli, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Kasko se richiamate nel Modulo di Polizza):
Fatte salve le riparazioni di prima urgenza assolutamente necessarie, il Locatario non deve far effettuare alcuna riparazione prima che NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. abbia visionato il veicolo e dato il suo consenso alla sua riparazione.
L’Impresa in caso di danno totale, oppure di danno parziale parificato al danno totale, riconoscerà quale indennizzo liquidabile il valore assicurato applicando il deprezzamento previsto dalla tabella seguente:
Giorni trascorsi dalla data di effetto della polizza alla data del sinistro | da 1 a 365 | da 366 a 730 | da 731 a 1.095 | da 1.096 a 1.460 | da 1.461 a 1.825 | da1.826 a 2.190 | da 2.191 a 2.555 | da 2.556 in poi |
Percentuale di deprezzamento del valore assicurato | 0 | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% | 75% | 85% |
Valore indennizzabile (espresso in percentuale del valore assicurato) | 100% | 75% | 65% | 55% | 45% | 35% | 25% | 15% |
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L’IMPRESA? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: il Contraente o il Locatario, deve darne avviso scritto all’Intermediario al quale è assegnato il contratto e per conoscenza alla Direzione – Servizio Sinistri - di NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (Via Xxxxx, 29 – 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxx, Fax: 000 0000000, E-Mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xx) entro 5 giorni dall’evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l’ora e le modalità del fatto nonché l’entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni. Nel caso di omissione dell’obbligo di avviso di cui sopra, il Locatario, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all’indennità. Nei casi di furto, rapina, ed eventi sociopolitici, dovrà essere effettuata denuncia immediata all’Autorità, inoltrando a NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., copia della stessa, vistata dall’Autorità. Se gli eventi si sono verificati all’estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all’Autorità Italiana. Se il Locatario non provvede nei suddetti termini ad effettuare la denuncia del sinistro non potrà beneficiare delle relative garanzie. In caso di sinistro relativo alla garanzia Collisione con veicolo identificato, alla denuncia di sinistro a NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. deve far seguito l’invio in originale alla Compagnia stessa del modulo di Constatazione Amichevole d’Incidente, compilato in tutte le sue parti. La denuncia dell’infortunio deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni dev’essere documentato con invio a NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. di ulteriori certificati medici. Resta in ogni caso convenuto che il Locatario deve sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico del Locatario, salvo che siano espressamente comprese nell’assicurazione. |
Obblighi in caso di sinistro garanzia Assistenza: il Locatario dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al Numero Verde 800 894147 o se dall’estero +39 039.9890720. Il Locatario dovrà comunicare con precisione: 1. Il tipo di assistenza di cui necessita. 2. Nome e Cognome 3. Numero di Polizza 4. Numero di targa del veicolo 5. Modello del veicolo 6. Indirizzo del luogo in cui si trova 7. Il recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell’assistenza. IN CASO DI XXXXX o COLLISIONE Presentare denuncia all’Impresa descrivendo dettagliatamente il sinistro, indicando gli eventuali interventi da parte delle Autorità, le generalità di eventuali Testimoni e quella di eventuali feriti e/o coloro che fossero coinvolti nell’incidente. Se entrambe le Persone coinvolte nell’incidente firmano la documentazione C.A.I. (Constatazione Amichevole di Incidente - modello Blu) con riconoscimento di responsabilità del terzo che ha cagionato il sinistro, occorre trasmettere tale modello C.A.I. all’Impresa. | |
Assistenza diretta/in convenzione: Nel caso in cui la riparazione del veicolo avvenga presso le carrozzerie convenzionate indicate da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., le franchigie e gli scoperti delle garanzie vengono eliminati o ridotti come riportato nella sezione limiti di copertura. Inoltre sui ricambi non verrà applicato alcun degrado. In tale caso NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. provvederà, su richiesta del Locatario, a fornire un veicolo sostitutivo per un massimo di giorni 8 (xxxx) di fermo macchina presso il riparatore. Il Locatario potrà verificare sul sito dell’Impresa (xxx.xxxxx.xx) l’elenco delle Strutture Convenzionate e gli eventuali aggiornamenti. | |
Gestione da parte di altre imprese: si specifica che il contratto non prevede la trattazione dei sinistri da parte di altre Compagnie. | |
Prescrizione: ai sensi dell’art. 2952 c.c., i diritti dell’Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questi azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Locatario relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. Il Contraente e il Locatario devono dare comunicazione scritta a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., possono comportare la perdita parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. |
Obblighi dell’impresa | L’Impresa si obbliga a istruire il sinistro nel più breve tempo possibile e, sempre nel più breve tempo possibile, a provvedere alla liquidazione del danno a seguito della ricezione di tutta la documentazione necessaria e dell’accertamento del diritto all’indennizzo. |
QUANDO E COME DEVO PAGARE? | |
Premio | L’assicurazione ha effetto dalla data indicata sul Modulo di Adesione se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se sia stato concesso in due o più rate, come stabilito nel contratto e fermo il disposto di cui all’articolo 1901 Codice Civile. Non è previsto il frazionamento del premio. |
Rimborso | Nel caso in cui l’Assicurazione stipulata per durata poliennale debba cessare anticipatamente (per sostituzione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, vendita o Furto dell’autoveicolo), l’Impresa rimborserà proporzionalmente il premio imponibile corrisposto anticipatamente e non goduto per le annualità successive, restando in ogni caso acquisito dall’Impresa il premio relativo all’annualità in corso. In caso di estinzione anticipata o di trasferimento della locazione finanziaria, la polizza cessa il suo effetto e l’Impresa restituisce al Contraente la parte di premio pagata relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto delle imposte. In alternativa l’Impresa, su richiesta del Locatario e del Contraente, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato. Resta inteso che, in caso di un sinistro che comporti la perdita totale del bene e il pagamento del relativo indennizzo, il premio versato per l’annualità in corso al momento del sinistro, in relazione al veicolo oggetto di danno totale, rimane comunque acquisito dall’Impresa. Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l’indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito il Contraente o l’Impresa possono recedere dal contratto. Il recesso ha effetto: • nel caso di recesso del Contraente: dalla data di invio della sua comunicazione; • nel caso di recesso dell’Impresa: trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente della comunicazione inviata dall’Impresa; In caso di recesso esercitato dall’Impresa, quest’ultima entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, restituisce al Contraente la quota parte di premio relativa al periodo di rischio assicurativo non corso, escluse soltanto le imposte. |
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? | |
Durata | Il contratto base ha durata poliennale senza tacito rinnovo. Le singole coperture hanno durata poliennale senza tacito rinnovo. La decorrenza delle singole coperture, dalle ore 24:00 del giorno di attivazione della locazione finanziaria e la scadenza, alle ore 24:00, vengono indicate nel Certificato di Assicurazione/Modulo di Polizza. |
Sospensione | Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie. |
COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Il presente Contratto di Assicurazione prevede il diritto di recesso per il Locatario da esercitarsi pena la decadenza, entro i 60 giorni dalla data di decorrenza. Il diritto si esercita con l’invio di lettera raccomandata AR a Nobis Compagnia di Assicurazione in Xxx Xxxxx 00 -00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX); sarà poi facoltà dell’Impresa, una volta ricevuta la raccomandata controllare la data di recesso e inviarla al Contraente Hyundai Capital Bank Europe Gmbh Italy. Il Locatario fruirà dello scorporo del premio dalla locazione finanziaria. Il Locatario può, inoltre, nel caso di contratti poliennali, recedere ad ogni ricorrenza annuale, con preavviso scritto, mediante lettera raccomandata, di almeno 60 giorni. |
Risoluzione | Il Contraente può chiedere la risoluzione del Contratto nei seguenti casi: • Sostituzione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva o Furto dell’autoveicolo; • Estinzione anticipata/subentro nella locazione finanziaria; • In caso di sinistro. |
Il presente contratto è rivolto al Locatario (sia persona fisica che persona giuridica) di un veicolo con targa italiana classificabile come autovettura, autocaravan, autocarro, di peso complessivo fino a 3,5T e di altezza non superiore ai 3 metri, non adibite a taxi, ambulanza, scuola guida, noleggio e/o utilizzati in competizioni.
A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?
Il Locatario al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta per la tipologia del veicolo assicurando e le garanzie prescelte.
Costi d’intermediazione: la quota media spettante all’Intermediario è pari al 53%.
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all’Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 – 20864 – Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/6890.432 – xxxxxxx@xxxxx.xx. Risposta entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo. |
All’IVASS | Il Locatario qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell’Impresa potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, - 00000 – Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando l’apposito modulo denominato “Allegato 2” (reperibile dal sito xxx.xxxxx.xx, sezione “guida reclami”, “come presentare un reclamo”) corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. |
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INDICE
SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI 1
SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 3
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Modifica del rischio 3
Art. 2 – Polizza collettiva ad adesione 3
Art. 3 - Modalità per rendere operativa l’assicurazione 3
Art. 4 – Validità 3
Art. 5 – Assicurazione per conto di terzi 3
Art. 6 – Durata del contratto 3
Art. 6 Bis – Durata delle singole coperture assicurative 3
Art. 6 Ter – Beneficiario dell’indennizzo 3
Art. 7 – Validità territoriale 3
Art. 8 – Assicurazione presso diversi assicuratori 4
Art. 9 – Oneri fiscali 4
Art. 10 – Rinvio alle norme di legge 4
Art. 11 – Rivalsa 4
Art. 12 – Facoltà di recesso su polizze di durata poliennale, facoltà di recesso bilaterale in caso di sinistro e diritto di ripensamento 4
Art. 12 Bis – Estinzione anticipata – Subentro della locazione finanziaria 4
Art. 13 – Cessazione dell’assicurazione 4
Art. 14 – Dispositivo satellitare 4
Art. 15 – Sospensione in corso di contratto 5
Art. 16 – Vincolo per i veicoli locati in leasing 5
(Operante esclusivamente nel caso in cui sul modulo di adesione vengano riportati i dati richiesti)
Art. 17 – Foro competente 5
Art. 18 - Forza probatoria del contratto – forma delle comunicazioni 5
Art. 19 – Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto 5
SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE 6
CAPITOLO 1 – CORPI VEICOLI TERRESTRI 6
CLAUSOLA DI OBBLIGATORIETÀ DEL MONTAGGIO DI UN DISPOSITIVO SATELLITARE O DI UN DISPOSITIVO LOJACK 6
Art. 20 – Oggetto dell’assicurazione 6
Art. 21 – Valore assicurato 6
Art. 22 – Ripartizione territoriale e rischiosità dei veicoli 6
Art. 23 – Garanzia incendio 6
Art. 24 – Garanzia furto e rapina 7
Art. 25 – Garanzia eventi naturali 7
Art. 26 – Garanzia eventi sociopolitici 7
Art. 27 – Garanzia accessorie 7
Art. 28 – Garanzia rottura cristalli 8
Art. 29 – Garanzia kasko 8
Art. 29 Bis - garanzia collisione 8
Art. 30 – Formula valore a nuovo 8
(Valida solo per le garanzie incendio, furto e rapina, sempre operativa, secondo l’opzione scelta dal Locatario)
Art. 31 – Limiti di indennizzo 9
Art. 32 – Esclusioni valide per il presente capitolo 10
Art. 33 – Scoperti e franchigie 11
Art. 34 – Denuncia del sinistro e obblighi in caso di sinistro 12
Art. 35 – Recupero del veicolo 12
Art. 36 – Riparazione del veicolo 12
Art. 37 Definizione di danno totale 12
Art. 38 Definizione di danno parziale 12
Art. 39 Determinazione del valore di indennizzo 12
Art. 40 Liquidazione del danno totale 13
Art. 41 Liquidazione del danno parziale e/o riparazione presso carrozzerie non convenzionate e/o non riparazione 13
Art. 42 - Riparazione presso le carrozzerie convenzionate 13
Art. 43 - Pagamento dell'indennizzo 13
Art. 44 Modifiche delle garanzie 13
CAPITOLO 2 – INFORTUNI DEI TRASPORTATI 13
Art 45 – oggetto dell’assicurazione 13
Art. 46 – Indipendenza da obblighi assicurativi e di legge 14
Art. 47 – Rinuncia al diritto di surrogazione 14
Art. 48 – Grado di invalidità permanente e riconoscimento dell’indennità 14
TABELLA PER LA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ DI INVALIDITÀ PERMANENTE 14
Art. 49 – Determinazione dell’indennizzo 15
Art. 50 – Risoluzione delle controversie sul grado di invailidità 15
Art. 51 – Morte da infortunio 15
Art. 52 – Pagamento dell’indennità 15
Art. 53 - Esclusioni 15
CAPITOLO 3 – MOBILITÀ 16
Art. 54 – Oggetto della garanzia e limiti di indennizzo 16
CAPITOLO 4 – ASSISTENZA 16
Art. 55 – Garanzia assistenza 16
Art. 56 – Esclusioni relative alle prestazioni di assistenza 18
CAPITOLO 5 – SINISTRO PROTETTO 19
Art. 57 – Oggetto della garanzia sinistro protetto e limiti di indennizzo 19
Art. 58 – Esclusioni e limiti specifici per la garanzia sinistro protetto 19
Art. 59 – Obblighi in caso di sinistro 19
Art. 60 – Indennizzo del danno 19
SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO 20
Art. 61 – Denuncia del sinistro 20
APPENDICE NORMATIVA 22
Informativa ai sensi del capo III sezione 2 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 24
SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI
Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo, nonché quei termini che all’interno della polizza assumono un significato specifico. Quando i termini di cui alla presente sezione sono riportati all’interno della polizza, essi assumono il significato di seguito indicato.
Alienazione: la vendita, la demolizione, la distruzione o l’esportazione definitiva del veicolo;
Applicazione: documento attestante la posizione amministrativa di ciascun Assicurato;
Audiofonovisivi: radio, lettore CD/MP3/DVD, navigatore satellitare, televisori/monitors, impianto HI-FI, di qualunque tipo e tutti gli apparecchi del genere, stabilmente fissati sul veicolo, fornito dalla casa costruttrice e/o documentati nella fattura di acquisto del veicolo.
Non rientrano nella definizione i KIT vivavoce non stabilmente fissati;
Assicurato: a) il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione;
b) nelle prestazioni di infortuni: le persone regolarmente trasportate sul veicolo assicurato, guidato da persona autorizzata alla conduzione del medesimo;
c) nelle prestazioni di Mobilità e Assistenza da Circolazione: il conducente del veicolo regolarmente autorizzato alla conduzione del medesimo;
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Autorità: Autorità di Pubblica sicurezza;
Centro Convenzionato: la carrozzeria/officina che ha sottoscritto specifica convenzione con la Struttura Organizzativa; Centro non Convenzionato: la carrozzeria/officina che non ha sottoscritto specifica convenzione con la Struttura Organizzativa; Certificato di assicurazione: Il documento che riporta i dati contenuti nel Modulo di Adesione, la sottoscrizione da parte dell’Impresa a conferma dell’attivazione delle garanzie.
Collisione: danni derivanti da collisione con un altro veicolo identificato durante la circolazione. A differenza della garanzia Kasko, la Collisione non prevede il rimborso in caso di uscita di strada, ribaltamento, urto contro un ostacolo o collisione con un veicolo non identificato;
Contraente: Hyundai Capital Bank Europe Gmbh Italy, corrente in 00000 Xxxxxx (XX), Xxxxx Xxxxxxx x’Xxxxxxx x. 00/X, che stipula il contratto di assicurazione;
Cristalli: rimborso, in caso di rottura accidentale o per fatto involontario di terzi, del parabrezza, del lunotto posteriore, o dei cristalli laterali dell’auto;
Danno parziale: per danno parziale s’intende tutto quanto non ricompreso nella definizione di Xxxxx totale;
Danno totale: per danno totale si intende la perdita del veicolo in caso di furto o rapina del veicolo non seguiti dal ritrovamento dello stesso o in caso di eventi fra quelli assicurati che determinino la distruzione completa del veicolo;
Dealer: l’Azienda venditrice del veicolo assicurato e i Concessionari ad essa collegati.
Degrado d’uso: deprezzamento del veicolo e di tutte le sue parti dovuto a invecchiamento e/o usura;
Dispositivo satellitare: sistema di rilevazione e monitoraggio satellitare costituito da un insieme di componenti meccaniche elettriche ed elettroniche (impianto di localizzazione satellitare del veicolo) e dei servizi di rilevazione/elaborazione dei dati che consentono, per mezzo dell’impianto satellitare collegato via GSM/GPRS con centrale operativa 24 ore su 24, di registrare e rendere disponibili via internet i dati relativi all’utilizzo (tempo/luogo) del veicolo su cui è installato l’apparecchio stesso. Inoltre, esso rileva ulteriori informazioni relative alla circolazione del veicolo stesso quali la velocità, il tracciamento dei percorsi effettuati, le percorrenze chilometriche, la direzione di marcia, le accelerazioni e le decelerazioni in conseguenza di eventuali urti, le date e l’orario delle rilevazioni;
Durata Applicazione: il periodo di validità della copertura assicurativa scelta dall’Assicurato;
Durata contratto: il periodo di validità del contratto scelto dal Contraente;
Eventi naturali: danni che risultano essere l’effetto immediato e diretto degli eventi naturali quali grandine, tempeste, uragani, alluvioni, inondazioni, mareggiate e trombe d’aria. Inoltre, purché non derivanti da fenomeni sismici, sono compresi frane e smottamenti del terreno, valanghe e slavine;
Eventi sociopolitici/Atti vandalici: danni causati al veicolo assicurato da eventi socio politici quali scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo;
Estero: la garanzia assistenza vale per il territorio dei seguenti stati: Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Bosnia- Erzegovina, Gibilterra, Macedonia, Serbia e Montenegro, Turchia (zona Europea);
Furto: è il reato previsto dall’art.624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
Franchigia: importo minimo che rimane a carico dell’Assicurato al momento dell’applicazione dello scoperto contrattualmente previsto;
Kasko: danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione, urto, uscita di strada, ribaltamento non dovuti alla responsabilità di terzi;
Guasto: malfunzionamento di un componente dovuto a cause interne, vizi o difettosità;
Impresa: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.;
Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;
Incidente: sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali;
Indennizzo o Indennità: la somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza;
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea;
Leasing/Locazione finanziaria: contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il Veicolo al Locatario contro il corrispettivo di un canone periodico;
Locatario: l’utilizzatore di un Veicolo affidatogli in base a un contratto di locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione;
Locatore: il soggetto proprietario del veicolo, intestatario al PRA, che concede in locazione il veicolo al Locatario;
Modulo di Adesione: il documento rilasciato al Locatario del veicolo da parte del Contraente al momento dell’effetto della copertura assicurativa attestante l’operatività delle garanzie contrattualmente previste che riporta i dati identificativi dell’Autoveicolo (marca, modello, targa o telaio), le garanzie prestate, il valore/capitale assicurato, la decorrenza e scadenza delle garanzie, il premio di assicurazione, la sottoscrizione;
Optionals: accessori installati dalla casa costruttrice stabilmente fissati ed inseriti nella fattura di acquisto del veicolo; Polizza: i documenti che comprovano il contratto di assicurazione, costituiti dal Dip Base, dal Dip Aggiuntivo, dal Glossario, dalle Condizioni di Assicurazione e dal Certificato di Assicurazione/Modulo di Adesione, emessi in applicazione alla polizza collettiva stipulata con l’Impresa, le cui condizioni sono riportate nel presente Set Informativo;
Polizza collettiva: polizza stipulata tra Contraente ed Impresa, disciplinata dal Set Informativo ed a cui l’Assicurato può aderire con la sottoscrizione del Modulo di Adesione;
Premio: la somma dovuta dal Contraente all’Impresa quale corrispettivo dell’obbligazione assunta dalla medesima; Prestazione: l’Assistenza da erogarsi in natura e cioè l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato, nel momento del bisogno, da parte dell’Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, in caso di sinistro;
Proprietario del veicolo: l’intestatario al PRA del veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
Quattroruote: pubblicazione mensile dell’Editoriale Domus S.p.A.;
Rapina: reato, previsto all’art 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
Residenza: il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/sede come risulta dal certificato anagrafico; Scoperto: la parte di danno indennizzabile a termini di polizza che l’Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro; Scoppio: il repentino dirompersi del serbatoio o dell’impianto di alimentazione per eccesso di pressione interna;
Scheda di Polizza: il documento che prova l’esistenza dell’assicurazione e le norme che regolano il rapporto tra Impresa e Contraente;
Sinistro: il verificarsi del fatto o dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Spese mediche da infortunio: spese mediche rese necessarie a seguito di infortunio;
Spese di soccombenza: spese che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa nel procedimento civile;
Struttura organizzativa: la struttura dell’Impresa costituita da tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato/Locatario e organizza ed eroga le prestazioni di assistenza.
Terzo: di norma non rivestono qualifica di terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualunque altro affine o parente con lui convivente e risultante dallo stato di famiglia; b) i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.
Transazione: accordo con il quale le parti, con reciproche concessioni, definiscono un contenzioso anche giudiziale;
Usura: forma di deterioramento, avuto riguardo al grado di consumo normale, alle condizioni del veicolo, al chilometraggio, alla data di immatricolazione, alla manutenzione effettuata, alle condizioni del componente. Sono imputabili ad usura guasti riconducibili al naturale esaurimento del ciclo di vita dei componenti;
Valore assicurato: il veicolo è assicurato in concomitanza del suo acquisto ed il valore assicurato è pari alla somma in Euro, corrispondente al prezzo del veicolo risultante dalla fattura di acquisto;
Valore commerciale: il valore di mercato del veicolo al momento del sinistro desunto dalle quotazioni aggiornate di “Quattroruote” o, in assenza, delle riviste specializzate;
Valore a nuovo: garanzia in base alla quale in caso di Danno Totale indennizzabile in base al disposto normativo delle garanzie Incendio, furto e rapina, la liquidazione viene effettuata senza applicare i deprezzamenti previsti dal contratto;
Valore di indennizzo: è il valore di quanto indennizzabile, al lordo dell’applicazione di scoperti o franchigie;
Veicolo: autovettura a uso privato, autocaravan, autocarro, di peso complessivo fino a 3,5T e di altezza non superiore ai 3 metri non adibite a noleggio. Per parti del veicolo si intendono, ai fini della presente assicurazione, le parti stabilmente fissate al veicolo stesso. Non rientrano nella definizione di parte del veicolo le antenne avvitate ed i tergi-vetro anteriori e posteriori;
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.
Il Rappresentante legale Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Condizioni di Assicurazione Xxxxx Xxxxxx HCBE Leasing, Mod. GSHYL.2022-2022.001 ed. 2022-06 Ultimo aggiornamento 01/06/2022
In questa sezione il Contraente trova le norme che regolano il rapporto tra l’Impresa ed il Contraente medesimo, prevedendo diritti ed obblighi a carico delle parti.
PREMESSA
L’adesione alla presente polizza da parte dell’Assicurato è facoltativa. Non è quindi obbligatorio stipulare la polizza assicurativa al fine di ottenere la concessione del Leasing.
Art. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICA DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Proprietario del veicolo, del Locatario e/o degli altri soggetti eventualmente riportati nella Scheda di Polizza o nel Modulo di Adesione, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
In caso di variazione del luogo di residenza o sede legale del Locatario del Veicolo, successiva all’adesione alla polizza, in caso di Sinistro si applicheranno gli Scoperti e le Franchigie (di cui al successivo art. 33) previsti per il luogo di residenza o di sede legale al momento del Sinistro.
Gli aggravamenti di rischio non noti all’Impresa, possono comportare la perdita parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 c.c.).
Art. 2 – POLIZZA COLLETTIVA AD ADESIONE
La presente copertura è rilasciata in forma collettiva, con le modalità indicate al successivo Art. 3.
Il premio delle singole coperture è finanziato tramite Hyundai Capital Bank Europe Gmbh Italy e viene da quest’ultima versato all’Impresa in un’unica soluzione come meglio descritto al successivo art. 3, senza possibilità di frazionamento.
Art. 3 - MODALITÀ PER RENDERE OPERATIVA L’ASSICURAZIONE
Il Locatario, Cliente del Contraente, dopo aver preso visione del Set Informativo (comprensivo di DIP Base, DIP Aggiuntivo
e Condizioni di Assicurazione) e dopo avere scelto la formula assicurativa più confacente ai propri bisogni, potrà aderire
alla copertura assicurativa sottoscrivendo il Modulo di Adesione e pagando l’importo del premio assicurativo. Al termine di queste attività, il Locatario riceverà il Certificato di Assicurazione sottoscritto dall’Impresa che verrà rilasciato dopo l’effettiva approvazione della Locazione finanziaria (Leasing) da parte del Contraente. L’Impresa accetta che il pagamento dei premi venga eseguito dal Contraente in un’unica soluzione e riconosce che tale pagamento è liberatorio per il Locatario.
Art. 4 – VALIDITÀ
Il rapporto assicurativo è regolato unicamente dalle Condizioni di assicurazione trascritte nel Set Informativo e dal Certificato di assicurazione.
Art. 5 – ASSICURAZIONE PER CONTO DI TERZI
L’Impresa e il Contraente si danno reciprocamente atto che il presente contratto è stipulato ai sensi e per effetti dell’art. 1891
c.c. per conto e nell’interesse dei singoli clienti del Contraente che manifestino la volontà di aderire alle coperture previste nel contratto stesso.
Le azioni, le ragioni e tutti i diritti nascenti dall’assicurazione non possono essere esercitati che dal Contraente, dal Locatario e dall’Impresa. L’accertamento e la liquidazione del danno sono vincolanti anche per l’Assicurato/Locatario, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato secondo il contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso del titolare dell’interesse assicurato.
Art. 6 – DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha la durata poliennale risultante dalla Scheda di polizza. Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo.
Art. 6 Bis – DURATA DELLE SINGOLE COPERTURE ASSICURATIVE
Le coperture offerte dal presente contratto avranno nei confronti dei singoli Assicurati/Locatari la durata da questi ultima prescelta e risultante dal Modulo di adesione, con effetto dalle ore 24:00 del giorno di attivazione della locazione finanziaria e, in ogni caso, si intenderanno risolte contestualmente alla perdita totale e definitiva del Veicolo assicurato.
Xxxxx espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo, fermo restando che la copertura assicurativa perdurerà sino alle ore 24:00 del trentesimo giorno successivo alla effettiva data di scadenza della singola copertura.
Art. 6 Ter – BENEFICIARIO DELL’INDENNIZZO
In considerazione del fatto che l’inclusione nelle coperture offerte dal presente contratto assicurativo è in ogni caso subordinata alla stipula di un contratto di leasing tra il Contraente e la propria clientela, resta espressamente inteso tra le Parti come ogni indennizzo derivante dal presente contratto assicurativo dovrà essere erogato esclusivamente in favore della società proprietaria dei veicoli assicurati (i.e. il Contraente), così come risultante al P.R.A.
Art. 7 – VALIDITÀ TERRITORIALE
nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, della Croazia e della Svizzera del Principato di Monaco e di Andorra.
L’assicurazione vale per il territorio degli Stati dell’Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino,
L’assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.
Per la sezione Assistenza, vale l’estensione territoriale prevista nel singolo capitolo.
Art. 8 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Il Contraente e/o l’Assicurato e/o il Locatario deve comunicare per iscritto all’Impresa l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi, garantiti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 Codice Civile.
In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato e/o il Locatario devono darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra, comporta per l'Assicurato la decadenza del diritto all’indennizzo. È facoltà dell’avente diritto all’indennizzo richiedere a ciascun Assicuratore l’importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
Art. 9 – ONERI FISCALI
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Xxxxx, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall’Impresa.
Art. 10 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana.
Art. 11 – RIVALSA
L’eventuale rivalsa, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall’Impresa per lo stesso titolo dell’indennizzo pagato, fermo restando che l’azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati.
Art. 12 – FACOLTÀ DI RECESSO SU POLIZZE DI DURATA POLIENNALE, FACOLTÀ DI RECESSO BILATERALE IN CASO DI SINISTRO E DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Il presente contratto prevede il diritto di ripensamento per l’Assicurato/Locatario da esercitarsi pena la decadenza, entro i 60 giorni dalla data di decorrenza.
Il Locatario potrà esercitare detto diritto attraverso l’invio di una raccomandata AR o di una p.e.c. alla sede legale dell’Impresa. A seguito della ricezione della suddetta notifica, l’Impresa trasmetterà al Contraente la comunicazione ricevuta dal Locatario. Sarà onere dell’Impresa restituire al Contraente la parte di premio relativa alla copertura del singolo Assicurato pagata e non goduta.
Il Locatario, nel caso di contratti poliennali, potrà recedere ad ogni ricorrenza annuale attraverso la formulazione di un preavviso scritto di almeno 60 giorni, mediante lettera raccomandata AR o p.e.c. indirizzata all’Impresa. A seguito della ricezione della suddetta notifica, l’Impresa trasmetterà al Contraente la comunicazione ricevuta dal Locatario. Qualora si verifichi tale ultima circostanza, l’Impresa provvederà alla restituzione al Contraente della parte di premio pagata e non goduta.
Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l’indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, il Contraente o l’Impresa possono recedere dal contratto.
Il recesso ha effetto:
• nel caso di recesso del Contraente: dalla data di invio della sua comunicazione;
• nel caso di recesso dell’Impresa: trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente della comunicazione inviata dall’Impresa.
Dal momento di efficacia del recesso esercitato nei confronti del Contraente, questi non potrà includere ulteriori adesioni, restando inteso che le coperture relative alle adesioni già in essere al momento del recesso resteranno attive fino alla loro naturale scadenza originariamente stabilita, escluso ogni tacito rinnovo.
L’Impresa potrà esercitare il recesso anche nei confronti di singoli Locatari particolarmente sinistrosi che avrà effetto trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte del Locatario e del Contraente della comunicazione inviata dall’Impresa. In questo caso la restituzione in favore del Contraente del premio pagato e non goduto della singola Adesione verrà inserita nell’ambito della prima regolazione utile.
Art. 12 Bis – ESTINZIONE ANTICIPATA – SUBENTRO DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA
In caso di estinzione anticipata o di trasferimento della locazione finanziaria, la polizza cessa il suo effetto e l’Impresa restituisce al Contraente la parte di premio pagata relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto delle imposte. In alternativa, l’Impresa, su richiesta del Locatario e del Contraente, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo Locatario subentrante.
Resta inteso che, in caso di un sinistro che comporti la perdita totale del bene e il pagamento del relativo indennizzo, il premio versato per l’annualità in corso al momento del sinistro, in relazione al veicolo oggetto di danno totale, rimane comunque acquisito dall’Impresa.
Art. 13 – CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE
Nel caso in cui la copertura destinata al singolo Locatario avente durata poliennale debba cessare anticipatamente (per sostituzione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, vendita o Furto del veicolo), l’Impresa rimborserà proporzionalmente al Contraente il premio imponibile corrisposto anticipatamente e non goduto per le annualità successive, restando in ogni caso acquisito dall’Impresa il premio relativo all’annualità in corso.
Art. 14 – DISPOSITIVO SATELLITARE
Il Contraente e il Locatario, nei casi in cui il veicolo assicurato abbia un valore risultante da fattura pari o superiore a euro
120.000,00 e sia necessaria l’installazione del DISPOSITIVO SATELLITARE (vedi Glossario per la definizione), dichiarano di essere
pienamente consapevoli del fatto che la copertura assicurativa è prestata esclusivamente sulla base di quanto dichiarato in ordine alle seguenti circostanze:
• il veicolo assicurato circolerà solo previa installazione del DISPOSITIVO SATELLITARE indicato nel Modulo di Adesione;
• l’installazione del Dispositivo Satellitare è eseguita e certificata da un installatore autorizzato dall’Impresa e dal Contraente;
• il DISPOSITIVO SATELLITARE sarà mantenuto efficiente e regolarmente in funzione nel corso della durata del presente contratto, secondo le prescrizioni d’uso rilasciate dal costruttore e con l’impegno espresso di provvedere alla tempestiva, corretta e completa manutenzione.
I dati rilevati dal Dispositivo Satellitare in caso di sinistro sono messi a disposizione dell’Impresa su semplice richiesta della stessa.
In considerazione di quanto sopra, il Contraente e il Locatario prestano il proprio consenso affinché, qualora risulti che al momento del sinistro:
• non siano stati effettuati o siano stati effettuati parzialmente gli interventi di riparazione o assistenza del DISPOSITIVO SATELLITARE espressamente richiesti dalla Centrale Operativa o dall’installatore autorizzato dalla casa costruttrice;
• non sia stata effettuata tempestivamente la regolare manutenzione del DISPOSITIVO SATELLITARE espressamente richiesta dalla Centrale Operativa o dall’installatore autorizzato dalla casa costruttrice;
• il Contrante, il Locatario, l’Assicurato, il Conducente o il custode del veicolo siano a conoscenza del mancato funzionamento dell’impianto di DISPOSITIVO SATELLITARE;
• il Contrante, il Locatario, l’Assicurato, il Conducente o il custode del veicolo non collaborino, o reiterino detto comportamento, con le Forze dell’Ordine e/o l’Autorità Giudiziaria e/o l’Impresa in ordine alla denuncia dei fatti nonché nella fornitura di elementi o documenti utili alle indagini;
• non vi sia il campo GSM, qualora tale circostanza sia nota al Contrante, al Locatario, all’Assicurato, al Conducente o al custode del veicolo, per sosta permanente del veicolo oltre le 24 ore, salvo quando il veicolo sia parcheggiato in luogo chiuso e/o custodito;
• in ogni caso in cui il sistema di DISPOSITIVO SATELLITARE non sia efficientemente e regolarmente in funzione per dolo o colpa grave dell’Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
• nel caso in cui risulti che il sistema di DISPOSITIVO SATELLITARE non sia stato installato o fosse presente a bordo del veicolo ma non funzionava;
l’Impresa, in deroga a quanto previsto nel presente contratto, limitatamente alle garanzie “Incendio” e “Furto e rapina”, corrisponderà al Contraente il 65% dell’importo da liquidare a termini di polizza, rimanendo il 35% a carico dello stesso Contraente.
Art. 15 – SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO
Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie.
Art. 16 – VINCOLO PER I VEICOLI LOCATI IN LEASING
(operante esclusivamente nel caso in cui sul Modulo di adesione vengano riportati i dati richiesti)
Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà del Contraente/Ente vincolatario ed immatricolato al PRA a suo nome, è stato concesso in leasing al Locatario sino alla data di scadenza del vincolo indicata sul Modulo di adesione, l’Impresa si impegna a comunicare al Contraente:
• ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
• il ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, non appena ne abbia conoscenza, nonché l’eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge: detta comunicazione avverrà a mezzo raccomandata AR o p.e.c.
Resta inteso che l’Impresa potrà dare regolare disdetta della polizza da inoltrarsi al Locatario ai sensi di polizza e da comunicarsi contestualmente all’Ente vincolatario con lettera raccomandata. Resta inoltre inteso che, in caso di danni al veicolo assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l’indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell’art. 1891 secondo comma del Codice Civile, corrisposto al Contraente nella sua qualità di proprietario di detto veicolo, e che pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria. Il Locatario rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto fino alla data di scadenza del leasing indicata nel Modulo di adesione, salvo che l’Impresa non riceva autorizzazione in tal senso dal Contraente.
Art. 17 – FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto, l’Autorità Giudiziaria competente è quella del luogo di residenza o Sede Legale del Contraente o del Locatario, in alternativa saranno osservate le norme previste dal Codice di Procedura Civile.
Art. 18 - FORZA PROBATORIA DEL CONTRATTO – FORMA DELLE COMUNICAZIONI
La Scheda di polizza firmata dal Contraente è il solo documento che attesta le condizioni regolatrici dei rapporti tra l’Impresa e il Contraente.
Il Modulo di adesione è il documento che attesta l’inclusione del singolo Locatario nella copertura assicurativa; successivamente alla effettiva attivazione della locazione finanziaria l’Impresa rilascerà il Modulo di Adesione per la singola copertura assicurativa. Le comunicazioni che il Contraente intende effettuare durante il corso del contratto assicurativo devono essere fatte con lettera raccomandata AR o p.e.c indirizzata all’Impresa.
Art. 19 – PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE
Questa sezione è suddivisa in 5 capitoli principali (Corpi Veicoli Terrestri – Infortuni dei Trasportati – Garanzia Mobilità
– Assistenza – Sinistro Protetto) che disciplinano le garanzie, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.
Le garanzie previste nel presente contratto sono commercializzate secondo le combinazioni qui di seguito dettagliate:
• “Formula Plus” con all’interno le Garanzie Incendio, Furto e Rapina, Garanzie Accessorie, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Infortuni Trasportati, Garanzia Mobilità, Cristalli, Assistenza circolazione, Sinistro Protetto;
• “Formula Super”: composta da tutte le garanzie presenti nella “Formula Plus” con l’aggiunta della garanzia Collisione;
• “Formula Superior”: composta da tutte le garanzie presenti nella “Formula Plus” con l’aggiunta della garanzia Kasko.
Su richiesta, le Formule Plus, Super e Superior, per le quali è sempre operante la Garanzia “VN12 Gap Valore a nuovo 12 mesi” (vedi successivo art. 30), sono estendibili con le Garanzie seguenti:
• VN24 Gap Valore a nuovo 24 mesi (vedi successivo art. 30);
• VN36 Gap Valore a nuovo 36 mesi (vedi successivo art. 30);
• VN48 Gap Valore a nuovo 48 mesi (vedi successivo art. 30).
CAPITOLO 1 – CORPI VEICOLI TERRESTRI
CLAUSOLA DI OBBLIGATORIETA’ DEL MONTAGGIO DI UN DISPOSITIVO SATELLITARE O DI UN DISPOSITIVO LOJACK
Nel caso in cui il veicolo assicurato abbia un valore risultante dalla fattura di acquisto pari o superiore ad € 120.000,00, la copertura assicurativa si intende validamente rilasciata solo nel caso in cui siano stati installati, entro dieci giorni dalla decorrenza della copertura assicurativa, il dispositivo satellitare di cui al precedente Art. 14 oppure il dispositivo a radiofrequenza denominato Lojack. In mancanza di detta installazione, verrà applicato lo scoperto previsto dall’Art.14, ultimo comma.
La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sul Modulo di adesione ed è stato corrisposto il relativo premio.
Il dispositivo satellitare installato sul veicolo è di proprietà del Locatore (Contraente), salvo diverse intese con il Locatario (Assicurato).
Art. 20 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo riportato sul Modulo di adesione, incluse le parti di ricambio e gli accessori di serie stabilmente fissati ed indicati nella fattura di acquisto, in ordine alle garanzie effettivamente operanti. È compreso anche il danneggiamento degli accessori non di serie e degli apparecchi audio-fono-visivi stabilmente fissati purché:
• il danneggiamento riguardi anche la plancia o il sistema di fissaggio;
• la presenza sul veicolo degli accessori e degli apparecchi sia documentabile dalla fattura di acquisto del veicolo.
Art. 21 – VALORE ASSICURATO
Per la determinazione del valore assicurato del veicolo, si considera la somma in Euro, corrispondente al valore imponibile riportato in fattura comprensivo degli accessori audiofonovisivi, al netto di tutti gli eventuali sconti, promozioni e contributi ad ogni titolo rilasciati e al lordo di eventuali incentivi statali. Quanto sopra deve risultare nella fattura di acquisto del veicolo.
Art. 22 – RIPARTIZIONE TERRITORIALE E RISCHIOSITA’ DEI VEICOLI
La ripartizione territoriale è stabilita in base alla provincia di residenza del Locatario del veicolo assicurato, come segue: Zona 3: XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX.
Zona 2: AV, BN, BG, BO, BS, BR, CA, CL, CS, GE, SP, LT, LE, ME, MI, MB, NU, PA, PV, PE, PO, RG, SA, SR, TA, TO, TP, VV.
Zona 1: tutte le restanti province
La ripartizione delle autovetture fra "Rischio Alto’’ e "Rischio Basso” è stabilita in base alla marca della autovettura e più precisamente:
Rischio Alto: Aston Xxxxxx, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, Maserati, Mercedes, Porsche, Rolls Royce. Rischio Basso: tutte le altre marche.
Art. 23 – GARANZIA INCENDIO
Incendio inteso come combustione con sviluppo di fiamma che causi un danno materiale e diretto al veicolo (sia danno totale che parziale), dovuto esclusivamente:
• all’azione del fulmine;
• allo scoppio del serbatoio e/o dell’impianto di alimentazione destinati al funzionamento del veicolo stesso;
• a natura elettrica;
• a dolo di terzi.
Art. 24 – GARANZIA FURTO E RAPINA
• Furto del veicolo o di sue parti, comprese le targhe, sia portato a termine che tentato;
• Rapina del veicolo, sia portata a termine che tentata;
• Atti vandalici conseguenti a furto totale del veicolo, a condizione che lo stesso sia ritrovato;
• Xxxxx al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate.
Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al veicolo:
• nell’esecuzione di questi reati;
• a seguito della circolazione avvenuta durante l’uso o il possesso abusivo del veicolo stesso.
Art. 25 – GARANZIA EVENTI NATURALI
• Grandine;
• Tempeste;
• Uragani;
• Alluvioni, inondazioni e mareggiate;
• Trombe d’aria.
Inoltre, purché non derivanti da fenomeni sismici, sono compresi:
• Frane e smottamenti del terreno;
• Valanghe e slavine.
Art. 26 – GARANZIA EVENTI SOCIOPOLITICI
• Tumulti popolari;
• Scioperi;
• Sommosse;
• Atti di terrorismo;
• Sabotaggio;
• Vandalismo.
L’operatività della presente garanzia è subordinata al fatto che il Locatario – ovvero le persone delle quali deve rispondere – non prendano parte attivamente agli eventi di cui sopra.
Art. 27 – GARANZIA ACCESSORIE
a. RIMBORSO SPESE VETERINARIE PER LESIONI SUBITE DA ANIMALI DOMESTICI: la garanzia copre il rimborso delle spese veterinarie sostenute dal Locatario del veicolo assicurato per la cura delle lesioni subite da animali domestici di sua proprietà trasportati sul veicolo assicurato conseguenti ad incidente occorso al veicolo stesso. La garanzia viene prestata nel limite per ciascun Locatario di € 200,00 per sinistro e per anno.
b. RIMBORSO SPESE DI DISINFESTAZIONE E LAVAGGIO A SEGUITO DI RITROVAMENTO DEL VEICOLO CONSEGUENTE A FURTO: la garanzia copre il rimborso delle spese di disinfestazione e lavaggio degli esterni ed interni del veicolo sostenute dal Locatario del veicolo stesso a seguito di ritrovamento del mezzo conseguente a furto. La garanzia viene prestata nel limite di € 50,00 per ciascun Locatario e per tutta la durata della relativa copertura assicurativa.
c. RIMBORSO SPESE DANNEGGIAMENTO BOX PRIVATO: la garanzia copre il rimborso delle spese necessarie per il ripristino della parte muraria del box di proprietà del Locatario in conseguenza del verificarsi di un incendio del veicolo indennizzabile ai sensi di polizza. La garanzia viene prestata nel limite di € 5.000,00 per ciascun Locatario e per tutta la durata della relativa copertura assicurativa.
d. RIMBORSO SPESE DI RIPRISTINO INTERNI VEICOLO A SEGUITO DI SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA: la garanzia copre il rimborso delle spese di ripristino degli interni a seguito del trasporto, a titolo di soccorso occasionale, di vittime di incidenti stradali comunque occorsi. La garanzia viene prestata nel limite per ciascun Locatario di € 200,00 per sinistro e per anno.
e. RIMBORSO COSTO DI RIACQUISTO BENI ED OGGETTI A SEGUITO DI FURTO: la garanzia copre il rimborso del costo di riacquisto dei beni di proprietà del Locatario contenuti nel veicolo in copertura sottratti a seguito di furto tentato o perfezionato (totale o parziale) del veicolo indennizzabile ai sensi di polizza a condizione che l’evento si sia verificato entro 24 ore dalla data di acquisto da parte del Locatario del bene risultante da scontrino/fattura nonché venga dimostrato il pagamento. La garanzia viene prestata nel limite di € 500,00 per ciascun Locatario e per tutta la durata della relativa copertura assicurativa.
f. RIMBORSO SPESE DI DUPLICAZIONE DELLA PATENTE: la garanzia copre il rimborso delle spese amministrative di duplicazione della patente sostenute dal Locatario a seguito di sottrazione o distruzione dovuta ad incendio, rapina o furto. La garanzia viene prestata nel limite di € 200,00 per ciascun Locatario e per tutta la durata della relativa copertura assicurativa.
g. RIMBORSO SPESE PER RIFACIMENTO CHIAVI: la garanzia copre il rimborso delle spese sostenute dal Locatario per l’apertura delle portiere, lo sbloccaggio del sistema elettronico di antifurto, la sostituzione delle serrature ed il rifacimento delle chiavi del veicolo in copertura in caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere. La garanzia viene prestata nel limite per ciascun Locatario di € 260,00 per sinistro e per anno.
h. RIMBORSO SPESE ANTERIORI AL FURTO DEL VEICOLO (c.d. BONUS FEDELTÀ): la garanzia copre il rimborso delle spese sostenute dal Locatario nel periodo dei 12 mesi antecedenti al furto del veicolo presso il concessionario venditore del veicolo a titolo di riparazione, di acquisto di pezzi di ricambio e di accessori ad eccezione delle spese manutentive. La garanzia viene prestata nel limite di € 1.000,00 per ciascun Locatario e per tutta la durata della relativa copertura assicurativa.
i. RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA E PARCHEGGIO: la garanzia copre il rimborso delle spese amministrative di custodia e parcheggio presso i depositi individuati dalla Pubblica Autorità a seguito di ritrovamento del veicolo/relitto conseguente incendio, furto o rapina del veicolo. La garanzia è prestata sino al giorno della comunicazione al Contraente e al Locatario dell’avvenuto ritrovamento. La garanzia viene prestata nel limite di € 200,00 per ciascun Locatario e per tutta la durata della relativa copertura assicurativa.
j. RIMBORSO COSTI RIPRISTINO AIRBAG: la garanzia copre il rimborso dei costi di ripristino/sostituzione dei dispositivi di sicurezza airbag frontali (conducente e passeggero) in caso di esplosione imprevista anche in conseguenza di incidente stradale o urto. La garanzia viene prestata nel limite di € 1.000,00 per ciascun Locatario e per tutta la durata della relativa copertura assicurativa.
k. RIMBORSO COSTI DI RIPRISTINO IMPIANTO ANTIFURTO SATELLITARE/ANTIFURTO: la garanzia copre il rimborso delle spese sostenute dal Locatario per ripristinare o sostituire l’impianto di antifurto (satellitare o non) con altro apparato di qualità corrispondente, nel caso in cui venisse danneggiato a seguito di incidente da circolazione con responsabilità del Locatario. La garanzia è operativa solo a condizione che il dispositivo sia stato montato ed attivato entro 10 giorni dalla data di immatricolazione del veicolo. La garanzia viene prestata nel limite di € 500,00 per ciascun Locatario e per tutta la durata della relativa copertura assicurativa.
l. INDENNIZZO IMPOSTA AUTOMOBILISTICA E PREMIO ASSICURATIVO RCA: la garanzia copre l’indennizzo dei costi pro rata temporis sostenuti dal Locatario (antecedentemente al sinistro di incendio e furto) per la tassa automobilistica ed il premio Assicurativo RCA relativamente al periodo non goduto intercorrente dalla data di denuncia del sinistro furto, rapina o incendio con danno totale e la scadenza della stessa imposta. La garanzia viene prestata nel limite di € 1.000,00 per ciascun Locatario e per tutta la durata della relativa copertura assicurativa.
m. RIMBORSO SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO: la garanzia copre il rimborso delle spese sostenute dal Locatario per la predisposizione della documentazione amministrativa e dei certificati necessari ad ottenere la liquidazione del danno totale conseguente ad incendio, furto o rapina. La garanzia viene prestata nel limite di € 200,00 per ciascun Locatario e per tutta la durata della relativa copertura assicurativa.
n. INDENNIZZO BAGAGLI: la garanzia copre il rimborso dei costi di riacquisto da parte del Locatario dei beni di vestiario o di prima necessità contenuti nei bagagli trasportati sul veicolo danneggiato totalmente a seguito di incendio. Non rientrano in copertura oggetti di valore, denaro e biglietti non goduti. La garanzia viene prestata nel limite di € 200,00 per ciascun Locatario e per tutta la durata della relativa copertura assicurativa.
o. GARANZIA KASKO PNEUMATICI: la garanzia copre il Locatario dei costi di sostituzione o riparazione dello pneumatico, al netto del deterioramento dovuto ad usura, a seguito di danno accidentale dovuto a circolazione del veicolo. Tale garanzia è attivabile solo ed esclusivamente in caso di acquisto dello pneumatico presso uno dei centri convenzionati con l’Impresa. La garanzia viene prestata con il limite per ciascun Locatario di uno pneumatico per anno e di € 500,00 per sinistro e per anno.
p. DANNI DA INVESTIMENTO ANIMALI SELVATICI: l’Impresa nel limite del valore assicurato per sinistro/anno, indennizza i danni subiti dal veicolo durante la percorrenza di strade statali/provinciali attraversate normalmente da animali selvatici, dovuti all’attraversamento degli animali stessi, a condizione che sia richiesto l’intervento della Pubblica Autorità competente.
Al fine di poter ottenere il rimborso/l’indennizzo delle spese suindicate, le richieste circa l’esistenza del diritto ed il pagamento effettuato dovranno essere comprovate da documentazione in originale/copia conforme all’originale.
Art. 28 – GARANZIA ROTTURA CRISTALLI
La garanzia copre esclusivamente i danni materiali e diretti causati dalla rottura del cristallo del parabrezza, del lunotto posteriore e dei laterali del veicolo identificato in polizza, per causa accidentale o per fatto involontario di terzi. L’assicurazione copre anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.
Art. 29 – XXXXXXXX XXXXX
• Collisione con altro veicolo identificato (munito di targa o altro dato di immatricolazione), verificatasi durante la circolazione;
• Urto;
• Uscita di strada;
• Ribaltamento.
Art. 29 bis - GARANZIA COLLISIONE
L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’Assicurato/Contraente, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto nel Modulo di Polizza a seguito di Collisione con altro veicolo identificato (munito di targa o altro dato di immatricolazione), verificatasi durante la circolazione.
Art. 30 – FORMULA VALORE A NUOVO
(valida solo per le garanzie Incendio, Furto e Rapina, sempre operativa, secondo l’opzione scelta dal Locatario)
L’Impresa, in caso di sinistro che abbia comportato un danno totale derivante da incendio, furto e/o rapina del veicolo assicurato, liquidabile ai sensi della presente polizza, riconosce al Contraente un indennizzo pari al valore a nuovo del veicolo (vedi Glossario per la definizione), così come risultante dal Modulo di Adesione.
La formula Valore a Nuovo 12 mesi “VN12” è sempre operante e ricompresa nel premio assicurativo.
La formula Valore a Nuovo ha validità per il periodo scelto fra le tre opzioni possibili, combinabili con la Formula Plus, la Formula Super o la Formula Superior. Le opzioni possibili sono GAP VN24, in tal caso la durata sarà di 24 mesi dalla data di decorrenza della polizza; GAP VN 36, in tal caso la durata sarà di 36 mesi dalla data di decorrenza della polizza; GAP VN48 in tal caso la durata sarà di 48 mesi dalla data di decorrenza della polizza.
Art. 31 – LIMITI DI INDENNIZZO
Le somme garantite ed i massimali indicati qui di seguito rappresentano il massimo esborso dell’Impresa per sinistro e per anno assicurativo.
GARANZIA | MASSIMALE/SOMMA GARANTITA |
Incendio, Furto e Rapina | - Per il danno totale: 🞅 valore assicurato indicato nel Modulo di Adesione: ■ l’indennizzo avverrà applicando al valore assicurato quanto previsto dalla tabella di deprezzamento di cui dal successivo Art. 40, fermo quanto previsto nel caso di acquisto della formula “Valore a Nuovo” ed in base all’opzione scelta fra le tre possibili, meglio esposte al precedente Art. 30; - Per il danno parziale: 🞅 valore assicurato indicato nel Modulo di Adesione: ■ in caso di riparazione presso le carrozzerie convenzionate con l’Impresa, non verrà applicato alcun degrado d’uso sui pezzi di ricambio, ad eccezione degli pneumatici, delle batterie e delle parti meccaniche che verranno degradate in base alla vetustà e all’usura. L’indennizzo sarà comunque compreso entro il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; ■ nel caso in cui il Locatario opti per la riparazione al di fuori delle carrozzerie convenzionate o non volesse far riparare il veicolo, l’indennizzo avverrà entro il limite del valore commerciale dei ricambi al momento del sinistro. - Nel caso di furto con destrezza e/o in caso di mancata presentazione di tutte le chiavi fornite in dotazione dalla Casa Costruttrice, l’indennizzo sarà ridotto del 50% rispetto al valore indennizzabile a termini di polizza; - Il massimale deve intendersi per sinistro e per anno. |
Eventi Naturali | - Per il danno totale: 🞅 valore assicurato indicato nel Modulo di Adesione: ■ l’indennizzo avverrà applicando al valore assicurato quanto previsto dalla tabella di deprezzamento di cui al successivo Art. 40. - Per il danno parziale: 🞅 valore assicurato indicato nel Modulo di Adesione: ■ in caso di riparazione presso le carrozzerie convenzionate con l’Impresa non verrà applicato alcun degrado d’uso sui pezzi di ricambio, ad eccezione degli pneumatici, delle batterie e delle parti meccaniche in base alla loro vetustà e all’usura. L’indennizzo sarà comunque compreso entro il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. ■ nel caso in cui il Locatario opti per la riparazione al di fuori delle carrozzerie convenzionate o non volesse far riparare il mezzo, verrà applicato il degrado d’uso sui pezzi di ricambio in base allo loro vetustà e all’usura. L’indennizzo sarà comunque compreso entro il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. - Il massimale deve intendersi per sinistro e per anno. |
Kasko / Collisione | - Per il danno totale: 🞅 valore assicurato indicato nel Modulo di Adesione: ■ l’indennizzo avverrà applicando al valore assicurato quanto previsto dalla tabella di deprezzamento prevista dal successivo Art. 40. - Per il danno parziale: 🞅 valore assicurato indicato nel Modulo di Adesione: ■ In caso di riparazione presso le carrozzerie convenzionate, non verrà applicato alcun degrado d’uso sui pezzi di ricambio, ad eccezione degli pneumatici, delle batterie e delle parti meccaniche in base alla loro vetustà e stato d’uso. L’indennizzo sarà comunque compreso entro il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; ■ nel caso in cui il Locatario opti per la riparazione al di fuori delle carrozzerie convenzionate o non volesse far riparare il mezzo, verrà applicato il degrado d’uso su tutti i pezzi di ricambio e la liquidazione avverrà entro il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. - Il massimale deve intendersi per sinistro e per anno. |
Eventi sociopolitici | - Per il danno totale: 🞅 valore assicurato indicato nel Modulo di Adesione: ■ l’indennizzo avverrà applicando al valore assicurato quanto previsto dalla tabella di deprezzamento di cui al successivo Art. 40. - Per il danno parziale: 🞅 valore assicurato indicato nel Modulo di Adesione: ■ in caso di riparazione presso le carrozzerie convenzionate con l’Impresa non verrà applicato alcun degrado d’uso sui pezzi di ricambio, ad eccezione degli pneumatici, delle batterie e delle parti meccaniche in base alla loro vetustà e all’usura. L’indennizzo sarà comunque compreso entro il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. ■ nel caso in cui il Locatario opti per la riparazione al di fuori delle carrozzerie convenzionate o non volesse far riparare il mezzo, verrà applicato il degrado d’uso sui pezzi di ricambio in base allo loro vetustà e all’usura. L’indennizzo sarà comunque compreso entro il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. - Il massimale deve intendersi per sinistro e per anno. |
Cristalli | € 2.000,00; Il massimale deve intendersi per sinistro e per anno. |
Art. 32 – ESCLUSIONI VALIDE PER IL PRESENTE CAPITOLO
Sono esclusi dalla copertura i danni:
• relativi ad accessori, optional ed apparecchi audiofonovisivi la cui presenza non sia documentabile;
• avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche ed alle relative prove ufficiali;
• conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
• causati da eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni sismici in genere;
• conseguenti allo sviluppo controllato o meno di energia nucleare o radioattività, comunque determinatosi;
• determinati da dolo del Contrante, del Locatario, dell’Assicurato, del Conducente o del custode del veicolo e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
• preesistenti sulla parte danneggiata, da qualunque causa originati;
• derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti, allucinogeni.
Sono inoltre esclusi per le garanzie incendio, furto e rapina i danni:
• causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico non seguiti da incendio;
• dovuti, in tutto o in parte, a modifiche dell’impianto elettrico;
• causati da scarsa manutenzione o da errori tecnici durante gli interventi di riparazione o di service;
• riferibili a difetti di fabbricazione del veicolo;
• determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria ed inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l’ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano) del Contraente, del Locatario, dell’Assicurato, del Conducente o del custode del veicolo e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
• determinati da furto (totale e parziale) del veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione del veicolo all’interno dello stesso;
• conseguenti a grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
• conseguenti da appropriazione indebita.
Sono inoltre esclusi per la garanzia kasko i danni:
• derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
• causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell’oggetto dell’assicurazione;
• conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
• conseguenti a grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
• conseguenti alla guida del veicolo sotto l’influenza dell’alcol e/o di sostanze stupefacenti o allucinogene;
• subiti dal veicolo durante l’uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di xxxxx e rapina.
• alle ruote, cerchioni, camere d’aria se verificatesi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza;
• meccanici da usura e/o cattiva manutenzione del mezzo.
Sono inoltre esclusi per la garanzia Collisione i danni:
• derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
• causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell’oggetto dell’assicurazione;
• conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
• conseguenti a grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
• conseguenti alla guida del veicolo sotto l’influenza dell’alcol e/o di sostanze stupefacenti oallucinogene;
• subiti dal veicolo durante l’uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di xxxxx e rapina.
Sono inoltre esclusi per la garanzia eventi naturali i danni:
• determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria e inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l’ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano) del Contraente, del Locatario, dell’Assicurato, del Conducente o del custode del veicolo e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
• danni derivanti da alluvioni e inondazioni.
Sono inoltre esclusi per la garanzia eventi sociopolitici i danni:
• determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria e inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l’ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano) del Contraente, del Locatario, dell’Assicurato, del Conducente o del custode del veicolo e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
• derivanti dalla circolazione di altri veicoli che abbiano urtato il veicolo assicurato o riconducibili alla garanzia Kasko.
Sono inoltre esclusi per la garanzia cristalli i danni conseguenti a:
• rigature, segnature, scheggiature, screpolature e simili;
• rottura dei cristalli provocata da grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
• rottura dei cristalli provocati da eventi sociopolitici.
Art. 33 – SCOPERTI E FRANCHIGIE
L’entità degli scoperti e delle franchigie è correlata alle modalità di liquidazione (utilizzo o non utilizzo delle strutture convenzionate con l’Impresa) scelta dal Locatario e/o dall’Assicurato oltre che dalla provincia di residenza del Locatario stesso. Gli scoperti e le franchigie per le garanzie qui di seguito indicate operano come segue:
GARANZIA | PROVINCIA DI RESIDENZA DEL LOCATARIO | SCOPERTO/FRANCHIGIA PER IL DANNO TOTALE e/o PER IL DANNO PARZIALE se utilizzata l’opzione della riparazione al di fuori delle strutture convenzionate con l’Impresa | SCOPERTO/FRANCHIGIA PER IL DANNO PARZIALE se utilizzata l’opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con l’Impresa | |
Incendio, Furto e Rapina | Bari Barletta-Andria-Trani Caserta Catania Catanzaro Foggia Napoli Roma | BA BT CE CT CZ FG NA RM | Rimane a carico del Locatario il 25% di ciascun sinistro con il minimo di € 2.500,00 | Rimane a carico del Locatario il 15% di ciascun sinistro con il minimo di € 1.500,00 |
Incendio, Furto e Rapina | Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Bergamo Bologna Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Cosenza Genova La Spezia Latina Lecce Messina Milano Monza e della Brianza Nuoro Palermo Pavia Pescara Prato Ragusa Salerno Siracusa Taranto Torino Trapani Vibo Valentia | AV BN BG BO BS BR CA CL CS GE SP LT LE ME MI MB NU PA PV PE PO RG SA SR TA TO TP VV | Rimane a carico del Locatario il 15% di ciascun sinistro con il minimo di € 1.500,00 | NESSUNO |
Incendio, Furto e Rapina | Altre province | Rimane a carico del Locatario il 10% di ciascun sinistro con il minimo di € 1.500,00 | NESSUNO |
Eventi naturali | Tutte | Rimane a carico del Locatario il 15% di ciascun sinistro con il minimo di € 1.500,00 | NESSUNO |
Kasko | Tutte | Rimane a carico del Locatario il 25% di ciascun sinistro con il minimo di € 5.000,00 | Rimane a carico del Locatario una franchigia assoluta per sinistro di € 500,00 |
Collisione | Tutte | Rimane a carico del Locatario il 15% di ciascun sinistro con il minimo di € 2.500,00 | NESSUNO |
Eventi sociopolitici | Tutte | Rimane a carico del Locatario il 15% di ciascun sinistro con il minimo di € 1.500,00 | NESSUNO |
Cristalli | Tutte | € 350,00 per sinistro | NESSUNO |
Art. 34 – DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, secondo le modalità previste dalle singole garanzie, il Contraente o il Locatario, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, devono darne avviso scritto a NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (Via Xxxxx, 29 – 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx
- Xxxxxx, Fax: 000 0000000, E-Mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xx) entro 5 giorni dall’evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l’ora e le modalità del fatto nonché l’entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.
Nel caso di omissione dell’obbligo di avviso di cui sopra, il Contraente e il Locatario, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile, possono perdere integralmente o parzialmente il diritto all’indennizzo.
Nei casi di furto, rapina ed eventi sociopolitici, dovrà essere effettuata denuncia immediata all’Autorità, inoltrando all’Impresa, copia della stessa, vistata dall’Autorità. Se gli eventi si sono verificati all’estero, la denuncia dovrà essere effettuata nuovamente all’Autorità Italiana. Se il Locatario non provvede nei suddetti termini ad effettuare la denuncia del sinistro non potrà beneficiare delle relative garanzie.
Art. 35 – RECUPERO DEL VEICOLO
Il Contraente o il Locatario sono tenuti ad informare immediatamente l’Impresa non appena abbiano notizia del ritrovamento del veicolo.
Il valore di recupero realizzato prima del pagamento dell’indennizzo verrà detratto dallo stesso.
Il valore di recupero realizzato dopo il pagamento integrale del danno spetterà all’Impresa; nel caso in cui il pagamento non sia stato integrale, il valore di recupero verrà detratto dalla liquidazione definitiva.
Il Locatario, in accordo con l’Impresa, ha comunque facoltà di rientrare in possesso di quanto recuperato, restituendo all’Impresa l’indennizzo ricevuto.
Art. 36 – RIPARAZIONE DEL VEICOLO
Fatte salve le riparazioni di prima urgenza assolutamente necessarie, il Locatario non deve effettuare alcuna riparazione prima che l’Impresa abbia visionato il veicolo e abbia dato il suo consenso alla riparazione.
L’Impresa può far eseguire, informato il Locatario, le riparazioni del veicolo danneggiato in strutture di propria fiducia.
Resta espressamente riservata all’Impresa la facoltà di disporre, previa comunicazione al Locatario, la sostituzione delle parti del veicolo rubate, distrutte o danneggiate, oppure la liquidazione della somma dovuta ai sensi di quanto disposto nel presente contratto.
Art. 37 – DEFINIZIONE DI DANNO TOTALE
Per danno totale si intende la perdita del veicolo in caso di:
- Furto o rapina del veicolo non seguiti dal ritrovamento dello stesso;
- Eventi fra quelli assicurati che determinino la distruzione completa del veicolo.
Art. 38 – DEFINIZIONE DI DANNO PARZIALE
Per danno parziale si intende il danneggiamento o la distruzione di parti del veicolo conseguenti agli eventi assicurati quando le spese di riparazione siano inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
S’intende parificato al danno totale, il danneggiamento o la distruzione di parti del veicolo conseguenti agli eventi assicurati, quando le spese di riparazione raggiungano o superino il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Art. 39 – DETERMINAZIONE DEL VALORE DI INDENNIZZO
L’ammontare del danno è definito direttamente dall’Impresa con il Contraente.
In caso di mancata adesione da parte del Contraente, quando una delle parti lo richieda, la determinazione del danno avviene mediante periti nominati rispettivamente dall’Impresa e dal Contraente.
I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza del Locatario.
I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito, sono ripartite a metà. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità legale.
Il valore di indennizzo per la liquidazione del danno è determinato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al precedente Art. 31 – “Limiti di indennizzo”, così come i relativi limiti e condizioni. Il valore commerciale viene stabilito sulla base di quanto riportato nelle riviste specializzate “Quattroruote” o “Tuttotrasporti”.
Art. 40 – LIQUIDAZIONE DEL DANNO TOTALE
L’Impresa in caso di danno totale riconoscerà quale indennizzo liquidabile il valore assicurato applicando il deprezzamento previsto dalla tabella seguente:
Giorni trascorsi dalla data di effetto della polizza alla data del sinistro | da 1 a 365 | da 366 a 730 | da 731 a 1.095 | da1.096 a 1.460 | da1.461 a 1.825 | da1.826 a 2.190 | da 2.191 a 2.555 | da 2.556 in poi |
Percentuale di deprezzamento del valore assicurato | 0 | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% | 75% | 85% |
Valore indennizzabile (espresso in percentuale del valore assicurato) | 100% | 75% | 65% | 55% | 45% | 35% | 25% | 15% |
La liquidazione avverrà in ogni caso detraendo dalla somma indennizzabile le franchigie e gli scoperti previsti dal precedente Art. 33 – “Scoperti e franchigie”, fermi i limiti e le condizioni previsti dai precedenti Artt. 31 – “Limiti di indennizzo” e 39 – “Determinazione del valore di indennizzo”.
Art. 41 – LIQUIDAZIONE DEL DANNO PARZIALE E/O RIPARAZIONE PRESSO CARROZZERIE NON CONVENZIONATE E/O NON RIPARAZIONE
L’Impresa, in caso di danno parziale, riconoscerà, quale indennizzo liquidabile, le spese necessarie alla riparazione del veicolo detraendo dalla somma indennizzabile lo scoperto e la franchigia previsti dal precedente Art. 33 – “Scoperti e franchigie”, tenendo conto del degrado dei ricambi, proporzionalmente calcolato sulla base del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, fermi i limiti e le condizioni previsti dai precedenti Artt. 31 – “Limiti di indennizzo” e 39 – “Determinazione del valore di indennizzo”.
Art. 42 – RIPARAZIONE PRESSO LE CARROZZERIE CONVENZIONATE
L’Impresa, nel caso in cui la riparazione del veicolo avvenga presso le carrozzerie convenzionate indicate dall’Impresa, riconoscerà, quale indennizzo liquidabile, le spese necessarie alla riparazione del veicolo, senza applicazione del degrado d’uso sui pezzi di ricambio (il degrado verrà comunque applicato sugli pneumatici, sulle batterie e sulle parti meccaniche).
Le franchigie e gli scoperti delle garanzie vengono eliminati o ridotti come riportato nel precedente Art. 33 – “Scoperti e franchigie” e fermi i limiti e le condizioni previsti dai precedenti Artt. 31 – “Limiti di indennizzo” e 39 – “Determinazione del valore di indennizzo.
In tale caso l’Impresa provvederà, su richiesta del Locatario, a fornire un veicolo sostitutivo per un massimo di giorni 8 (otto) di fermo macchina presso il riparatore.
Art. 43 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
L’Impresa corrisponderà l’indennizzo al Contraente non prima di 30 giorni dalla data di denuncia del sinistro in caso di furto senza ritrovamento (previa consegna dei documenti richiesti e di tutti i dispositivi di apertura del veicolo), sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari. Nella determinazione dell’ammontare del danno l’Impresa terrà conto dell’incidenza dell’IVA quando rimanga a carico del Contraente e l’importo di tale imposta sia stato compreso nel valore assicurato del veicolo e relativi accessori.
In caso di danno parziale, l’Impresa si riserva la facoltà di richiedere la fattura di riparazione o della fornitura di parti di ricambio prima di corrispondere l’indennizzo.
Il pagamento dell’indennizzo, in caso di utilizzo delle strutture non convenzionate con l’Impresa, avverrà esclusivamente previa autorizzazione del preventivo di spesa da parte dell’Impresa, alla quale dovrà seguire la produzione di copia della fattura emessa dal riparatore, debitamente quietanzata.
Il diritto all’indennizzo, comunque, non può essere oggetto di cessione a terzi se non con il previo consenso scritto dell’Impresa.
Art. 44 – MODIFICHE DELLE GARANZIE
Ogni modifica delle presenti garanzie deve risultare da atto sottoscritto dall’Impresa e dal Contraente.
CAPITOLO 2 – INFORTUNI DEI TRASPORTATI
Art. 45 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa assicura le persone presenti sul veicolo assicurato (escluso il conducente) in caso di sinistro da circolazione per gli
infortuni da loro subiti purché il veicolo sia condotto dal Locatario. La garanzia è operante dal momento in cui il trasportato
sale a bordo del veicolo al momento in cui ne discende. All'Assicurato viene riconosciuta una somma determinata sulla base
del capitale assicurato (€ 150.000,00) indicato in polizza, a seguito di infortunio dei trasportati che comporti un’invalidità permanente o la morte.
Più precisamente l’Impresa garantisce:
• l’invalidità permanente da infortunio del trasportato: nel limite di € 150.000,00 per evento, l’Impresa paga un’indennità per le invalidità permanenti di grado superiore al 66% purché non derivanti da infortunio esplicitamente escluso;
• la morte da infortunio del trasportato, nel limite € 150.000,00 per evento se l’infortunio ha per conseguenza diretta la morte del trasportato.
Nel caso in cui il sinistro colpisca contestualmente più trasportati, l’importo sarà suddiviso proporzionalmente tra questi soggetti.
Art. 46 – INDIPENDENZA DA OBBLIGHI ASSICURATIVI E DI LEGGE
La garanzia Infortuni è stipulata indipendentemente da qualsivoglia obbligo assicurativo stabilito da leggi presenti e future.
Art. 47 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
L’Impresa rinuncia all’esercizio dell’azione di surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili del sinistro.
Art. 48 – GRADO DI INVALIDITÀ PERMANENTE E RICONOSCIMENTO DELL’INDENNITÀ
Ricevuta la documentazione necessaria e valutato il danno, l’Impresa effettua il pagamento dell’indennità sulla base della
successiva TABELLA PER LA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ DI INVALIDITÀ PERMANENTE, ferma la franchigia assoluta del 66%.
Se l’infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente, l’Impresa corrisponde all’Assicurato un’indennità in funzione dell’invalidità permanente riconosciuta sulla base della Tabella Ania Industria trascritta al termine del presente articolo, secondo le modalità previste nel paragrafo precedente.
Sono comprese in copertura le sole conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto, non rientrano nella valutazione del danno gli aggravamenti delle condizioni fisiche e patologiche che l’infortunio può aver generato, né il maggior effetto che tali condizioni possono causare alle lesioni prodotte dall’infortunio, in quanto conseguenze indirette e, quindi, non indennizzabili.
Se l’Assicurato, al momento dell’infortunio, non è fisicamente sano ed integro, vengono pagate soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente sana ed integra.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali indicate nella tabella per la valutazione del grado di invalidità permanente sono diminuite tenendo conto dell’invalidità preesistente.
Nei casi di perdita anatomica o funzionale di uno o più organi o arti, l’indennità è definita sommando le singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%.
Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, viene considerata invalidità permanente soltanto l’asportazione totale.
Nel caso di perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice, l’indennità è pari alla metà della percentuale stabilita per la perdita totale del pollice.
Nel caso di perdita funzionale o anatomica di una falange di qualsiasi altro dito, l’indennità è pari ad un terzo della percentuale stabilita per la perdita totale del rispettivo dito.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l’indennità è stabilita tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione del trasportato.
TABELLA PER LA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ DI INVALIDITÀ PERMANENTE
L’indennità per invalidità permanente parziale fermi i criteri di franchigia operanti verrà calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità, facendo riferimento ai valori sotto elencati:
DESCRIZIONE | PERCENTUALE | |
Perdita totale, anatomica o funzionale, di: | des | sin |
Un arto superiore | 70% | 60% |
Una mano o un avambraccio | 60% | 50% |
Un pollice | 18% | 16% |
Un indice | 14% | 12% |
Un medio | 8% | 6% |
Un anulare | 8% | 6% |
Un mignolo | 12% | 10% |
Una falange ungueale del pollice | 9% | 8% |
Una falange di altro dito della mano | 1/3 del dito | |
Amputazione di un arto inferiore: | ||
Al disopra della metà della coscia | 70% | |
Al disotto della metà della coscia ma al disopra del ginocchio | 60% | |
Al disotto del ginocchio, ma al disopra del terzo medio di gamba | 50% | |
Amputazione di un piede | 40% | |
Amputazione di ambedue i piedi | 100% | |
Amputazione di un alluce | 5% |
Amputazione di un altro dito del piede | 1% |
Amputazione della falange ungueale dell’alluce | 2,5% |
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 25% |
Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi | 100% |
Sordità completa di un orecchio | 10% |
Sordità completa di entrambi gli orecchi | 40% |
Stenosi nasale assoluta monolaterale | 4% |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 10% |
Esiti di frattura amielico somatica con deformazione a cuneo di: | |
Una vertebra cervicale | 12% |
Una vertebra dorsale | 5% |
12° dorsale | 10% |
Una vertebra lombare | 10% |
Esiti di frattura di un meta mero sacrale | 3% |
Esiti di frattura di un meta mero coccigeo con callo deforme | 5% |
Perdita anatomica di un rene | 15% |
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica | 8% |
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per i destrorsi varranno per il lato sinistro e viceversa.
Art. 49 – DETERMINAZIONE DELL’INDENNIZZO
Sulla base della documentazione ricevuta e/o degli accertamenti effettuati, l’Impresa formula un’offerta di liquidazione. In caso di disaccordo la questione può essere risolta da uno o più arbitri nominati con apposito atto.
Art. 50 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE SUL GRADO DI INVAILIDITÀ
La quantificazione dell’indennità spettante all’Assicurato, relativamente al grado di invalidità permanente, può essere demandata dall’Assicurato e dall’Impresa a due medici, nominati uno per parte.
Qualora i due medici non raggiungano un accordo, le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno dall’Assicurato, uno dall’Impresa ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Xxxxxxxx parte sostiene le proprie spese e paga il medico da essa designato, contribuendo per metà al pagamento delle spese e competenze per il terzo medico. Il Collegio medico ha la facoltà, qualora ne riscontri l’opportunità, di rinviare l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti sia per l’Impresa che per l’Assicurato.
Art. 51 – MORTE DA INFORTUNIO
L’indennità è pari alla somma assicurata ed è dovuta se la morte si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza
– entro due anni dall’infortunio e per una causa direttamente collegata all’infortunio oggetto della presente copertura. L’indennità per il caso di morte da infortunio non è cumulabile con quella per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza diretta di questo, l’Assicurato muore, l’Impresa corrisponde ai beneficiari la differenza tra l’indennità per il caso morte – se superiore
– e quella già pagata per invalidità permanente.
Art. 52 – PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ
Determinata l’invalidità conseguente all’infortunio e l’indennizzo dovuto, l’Impresa ne dà comunicazione agli interessati e dopo aver ricevuto la loro accettazione formale, provvede al pagamento dell’indennizzo con valuta in Euro.
L’Impresa paga la somma assicurata ai trasportati ovvero agli eredi degli stessi in parti uguali.
Art. 53 - ESCLUSIONI
L’Impresa non paga alcuna indennità per gli infortuni subiti dai trasportati:
• derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione;
• in conseguenza di sue azioni delittuose o di sue imprese temerarie;
• derivanti da guerra, insurrezioni;
• derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti, allucinogeni;
• in occasione di gare automobilistiche o delle relative prove ed allenamenti;
• in caso di dolo del Conducente.
CAPITOLO 3 – MOBILITA’
Art. 54 – OGGETTO DELLA GARANZIA E LIMITI DI INDENNIZZO
In caso di comprovata impossibilità oggettiva da parte del Locatario di condurre il veicolo in copertura per un periodo continuativo superiore a 30 giorni, l’Impresa corrisponde, per il periodo di impossibilità di utilizzo ed entro il massimo di € 1.500,00 per l’intera copertura assicurativa, il rimborso delle seguenti spese sostenute dal Locatario:
• rimborso delle spese di Taxi o noleggio di veicolo con autista, sostenute e documentate, per un massimo giornaliero di
€ 35,00;
• rimborso della tassa di proprietà del veicolo in copertura pro rata temporis per il periodo di mancato utilizzo;
• rimborso delle spese di pernottamento e di vitto purché sostenute entro le successive dodici ore dal verificarsi dalla impossibilità oggettiva di mettersi alla guida del veicolo per un massimo di € 500,00;
• rimborso delle spese di deposito del veicolo.
Questa garanzia può essere attivata una sola volta durante la durata della copertura per il singolo Locatario ed il sinistro deve essere denunciato all’Impresa entro 90 giorni dalla prima spesa effettuata per la quale è richiesto il rimborso.
Restano espressamente escluse dalla presente copertura qualsiasi fattispecie impeditiva alla conduzione del veicolo derivante da danni – di qualsiasi natura – patiti dal veicolo stesso.
CAPITOLO 4 – ASSISTENZA
Art. 55 – GARANZIA ASSISTENZA
La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sul Modulo di adesione ed è stato corrisposto il relativo premio.
Le attività di servizio inserite nella garanzia assistenza sono offerte a titolo gratuito Oggetto dell’Assicurazione
L’Impresa eroga in favore dell’Assicurato le prestazioni di Assistenza nel caso si renda necessaria a seguito di incidente, incendio, furto (anche tentato o parziale), eventi sociopolitici, eventi naturali e necessità sanitarie, anche se non legate ad eventi da circolazione. Le prestazioni dovute ad esaurimento batteria, mancato avviamento, mancanza di carburante ed errato rifornimento sono prestate unicamente per le garanzie depannage e quick service.
Modalità per l’erogazione dell’assistenza
L’assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa componendo il numero verde 800.894147; dall’estero è possibile contattare la Struttura Organizzativa componendo il numero telefonico x00.000.0000.000 ed in caso di chiamate dall’estero l’Impresa accetta addebiti a carico del destinatario o rimborsa le spese telefoniche documentate o pertinenti sostenute dall'Assicurato. La Struttura Organizzativa, ricevuta la richiesta di assistenza, interverrà erogando il servizio previsto. La Struttura Organizzativa è a disposizione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno per accogliere le richieste dell'Assicurato. L’Impresa ha il diritto di verificare l’esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l'Assicurato, su richiesta dell’Impresa, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l’effettivo verificarsi dell’evento dannoso.
Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato per ottenere assistenza, deve obbligatoriamente contattare la Struttura Organizzativa alla quale dovrà comunicare
le sue generalità e l’eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono e simili), il tipo di intervento richiesto,
nonché (per l’inoltro di ricambi), il genere del pezzo di ricambio e i dati dell’officina incaricata delle riparazioni.
L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l'Assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Struttura Organizzativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’Assicurato.
Garanzie prestate Soccorso stradale
In caso di incidente, incendio, furto di parti del veicolo, ritrovamento dopo furto totale, tentativo di furto, eventi sociopolitici, eventi naturali e guasto, la Struttura Organizzativa provvederà:
• senza oneri a carico dell’Assicurato, al traino del veicolo fino al più vicino punto di riparazione della rete convenzionata l’Impresa se nel raggio di 30 km dal luogo del sinistro, o in assenza di questa, fino al punto di assistenza della Casa Costruttrice più vicino.
• senza oneri a carico dell’Assicurato, al traino del veicolo ad un centro di riparazione di sua fiducia nel raggio di 30 km dal luogo del sinistro. Gli eventuali costi per km eccedenti e i giorni di deposito sono a carico dell'Assicurato che pagherà sul posto al soccorritore intervenuto.
A seguito di incidente da circolazione, la Struttura Organizzativa provvede anche al recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale tenendo a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di € 200,00 IVA inclusa per evento.
Nel caso il soccorso stradale avvenga all’estero la destinazione sarà il centro di assistenza più vicino della Casa Costruttrice o il deposito del soccorritore intervenuto. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico i costi dell’assistenza fino ad un importo massimo di € 200,00 IVA inclusa per evento per le richieste di assistenza all’estero.
Dépannage
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per mancanza di carburante, errato rifornimento, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa invierà un mezzo di soccorso stradale che provvederà, quando le circostanze ne rendano possibile la realizzazione, alla riparazione sul posto mediante interventi di riparazione non superiori ai 30 minuti e che consentano al veicolo di ripartire. I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione sono a carico della Struttura Organizzativa. Sono invece a carico dell'Assicurato i costi dei pezzi di ricambio e del carburante.
Quick Service
Nel caso in cui l’intervento di riparazione sul luogo non sia stato risolutivo ma il veicolo abbia subito danni che a parere del soccorritore sono riparabili nel tempo massimo di 2 ore, la struttura Organizzativa, d’intesa con l'Assicurato, s’impegna a proseguire la riparazione presso un’officina convenzionata mettendo a disposizione la struttura e le risorse necessarie per la riparazione del veicolo. Tutti i costi della riparazione (manodopera, parti di ricambio e materiali di consumo) restano a carico dell’Assicurato.
Assistenza telefonica alla compilazione CAI
A seguito di soccorso stradale, l’Assicurato potrà richiedere informazioni relativamente a consulenze per incidenti stradali e modalità burocratiche inerenti la compilazione della Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro (“modulo blu”).
Autovettura sostitutiva
In caso di incidente, incendio, tentativo di furto, guasto, se la riparazione richiede più di 8 ore di manodopera (secondo i tempari della Casa Costruttrice) certificate da officine autorizzate, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione del Locatario una vettura di 1.200 c.c. di cilindrata (Cat. B) per un massimo di 3 giorni.
In caso di furto, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione del Locatario una vettura di 1.200 c.c. di cilindrata (Cat.B) per un massimo di 7 giorni a seguito della presentazione della denuncia di furto alle competenti autorità.
La prestazione non sarà erogata in caso di tagliandi periodici o interventi di ordinaria manutenzione o in caso di immobilizzo di moto, roulotte o rimorchio. L’auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso le stazioni d’autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che il Locatario abbia compiuto 21 anni con un anno di patente e che lo stesso depositi una cauzione tramite carta di credito. Sono a carico del Locatario le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti, e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa.
Servizio informazioni sul traffico
(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali).
L’Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni relative alla percorribilità della rete stradale e autostradale italiana.
Servizio informazioni meteo
(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali).
L’Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni sulla situazione meteo in Italia e all’estero.
Servizio Informazioni turistiche
(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali).
L’Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni relative al paese nel quale intende recarsi quali:
- documenti necessari per l’ingresso nel paese e visto richiesto;
- formalità valutarie;
- situazione socio politica del paese;
- indirizzo delle Ambasciate/Consolati all’estero.
Prestazioni operanti oltre i 50 km dal luogo di residenza dell'Assicurato Spese di albergo
In caso di incidente, incendio, furto, guasto, qualora si renda necessaria per le riparazioni una sosta forzata, la Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di € 300,00 IVA inclusa per evento. La prestazione verrà erogata se il sinistro ha luogo ad almeno 50 km dal comune di residenza del Locatario.
Rientro o prosecuzione del viaggio
In caso il veicolo sia immobilizzato a più di 50 km di distanza dal comune di residenza del Locatario in seguito a furto, incidente e incendio i cui tempi necessari alla riparazione siano di almeno 3 giorni, la Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il rientro o la prosecuzione del viaggio del Locatario e degli eventuali passeggeri (fino al massimo previsto dal libretto di circolazione del veicolo assicurato) in treno ovvero, se il viaggio supera le 8 ore, in aereo (classe turistica) fino ad un massimo di € 500,00 IVA inclusa se accaduto in Italia e di € 1.000,00 IVA inclusa se accaduto all’estero.
Servizio taxi
A seguito di soccorso stradale, il Locatario potrà richiedere una corsa taxi dal luogo d’immobilizzo del veicolo fino all’officina di destinazione oppure, nel caso il veicolo debba essere trattenuto in officina per le riparazioni, potrà utilizzare la corsa in taxi per raggiungere la più vicina stazione di noleggio, la stazione ferroviaria o l’aeroporto.
La Struttura Organizzativa prende a carico il costo della corsa in taxi fino ad un massimo di € 50,00 IVA inclusa per evento.
Demolizione del veicolo in Italia
La Struttura Organizzativa è invitata ad organizzare, su richiesta del Contraente, la demolizione del veicolo a seguito di un incidente da circolazione, guasto o ritrovamento a seguito di furto.
La Struttura Organizzativa vi provvederà, in ottemperanza alle disposizioni di legge, presso un centro autorizzato posto in territorio italiano.
L’Impresa tiene a proprio carico le relative spese di trasporto, demolizione e cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico.
Recupero del veicolo riparato o ritrovato dopo il furto
In caso il veicolo sia immobilizzato a più di 50 km dal comune di residenza del Locatario a seguito di guasto, incidente, incendio o ritrovamento dopo furto e restasse immobilizzato sul posto per oltre 36 ore in Italia, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione del Locatario un biglietto di sola andata in treno ovvero, se la durata del viaggio è superiore alle 8 ore, in aereo (classe turistica) per consentire il recupero del veicolo dopo le riparazioni o il ritrovamento. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico anche le eventuali ulteriori spese necessarie di trasporto (taxi) per raggiungere il veicolo ritrovato fino ad un massimo di € 50,00 per sinistro.
Rimpatrio del veicolo dall’estero
In caso di guasto, incidente, incendio, ritrovamento a seguito di furto avvenuti all’estero, qualora il veicolo immobilizzato non sia riparabile entro 5 giorni lavorativi o sia irreparabile, la Struttura Organizzativa organizzerà e terrà a proprio carico il trasporto del veicolo fino all’officina della casa costruttrice più vicina al luogo di residenza del Locatario fino ad un massimo di
€ 1.000,00 IVA inclusa per sinistro. Il costo delle spese di riparazione del veicolo, il costo degli eventuali diritti doganali e degli accessori del veicolo eventualmente rubati prima dell’arrivo del mezzo di trasporto della Struttura Organizzativa restano a carico del Locatario.
Abbandono legale all’estero
In caso il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà al suo abbandono legale in loco, tenendo a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi che organizzativi.
Restano a carico del Locatario i costi per le spese di custodia, la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura del Locatario stesso.
Assistenza linguistica all’estero
In caso di ricovero ospedaliero o fermo, arresto, minaccia di arresto del Locatario per incidente, nel quale sia stato coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa tramite un proprio incaricato sul posto fornisce assistenza linguistica nell’ambito delle principali lingue europee.
Art. 56 – ESCLUSIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:
a) Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, saccheggi, eventi sociopolitici quando equiparabili a catastrofe, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo del Locatario, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; non abilitazione del Locatario alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
b) Tutte le prestazioni, quando non diversamente indicato, sono fornite per un massimo di 3 (tre) volte per tipo entro ciascun anno (365 giorni) di validità della singola copertura.
c) La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della polizza è di 60 giorni.
d) La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
e) Il diritto alle assistenze fornite dall’Impresa decade qualora il Locatario non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
f) Qualora il Locatario non usufruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
g) Ogni diritto nei confronti dell’Impresa si prescrive entro il termine di 2 (due) anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile.
h) Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova il Locatario e a condizione che il Locatario, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. Il Locatario deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
i) A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, al Locatario che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Compagnia di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Compagnia di Assicurazione e specificatamente all’Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Compagnia, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso al Locatario degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall’Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.
l) Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente “Sezione Assistenza” si applicano le disposizioni di legge.
CAPITOLO 5 – SINISTRO PROTETTO
La copertura assicurativa si intende estesa alla sottoindicata garanzia la quale è valida ed operante solo se è stata richiamata sul Modulo di Adesione ed è stato corrisposto il relativo premio.
ART. 57 – OGGETTO DELLA GARANZIA SINISTRO PROTETTO E LIMITI DI INDENNIZZO
La presente garanzia indennizza l’Assicurato/Aderente del danno materiale e diretto patito dal veicolo assicurato, così come risultante dal Modulo di Adesione, a seguito di collisione su strada pubblica avvenuta con un veicolo identificato ma privo di valida copertura RCA.
La presente garanzia opera con un massimale per ciascuna Applicazione di euro 4.000,00 per sinistro e per anno, a condizione che la relativa riparazione sia avvenuta presso la Rete Convenzionata con l’Impresa (l’elenco dei riparatori è disponibile sul sito internet xxx.xxxxx.xx).
Art. 58 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA SINISTRO PROTETTO
L’Assicurazione non comprende i danni subiti dal veicolo conseguenti a:
• dolo da parte dell’Assicurato/Aderente;
• sinistri RCA avvenuti precedentemente alla data di decorrenza della copertura anche se pagati successivamente alla stessa;
• violazioni di legge o amministrative;
• incidenti con veicoli non identificati;
• sinistri verificatisi su strade non pubbliche;
• incidenti per i quali non possono essere identificati i conducenti.
Art. 59 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, alla denuncia dello stesso deve essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione: a) modulo di constatazione amichevole (Modulo CAI) (se compilato) e/o il verbale delle Autorità intervenute sul
luogo del sinistro;
b) copia della denuncia di sinistro presentata alla propria assicurazione RC Auto; c) copia della carta di circolazione;
d) dichiarazione/denuncia dalla quale sono desumibili i dati del veicolo e le generalità del conducente del veicolo non coperto da polizza RC obbligatoria.
Art. 60 – INDENNIZZO DEL DANNO
Il massimale per ciascuna Applicazione è di € 4.000,00 per sinistro e per annualità assicurata. La somma indennizzabile sarà riconosciuta direttamente alla struttura riparativa incaricata della riparazione e convenzionata con l’Impresa.
SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO
Art. 61 – DENUNCIA DEL SINISTRO
In caso di sinistro, fatta eccezione per la Garanzia Assistenza, secondo le modalità previste dalla singole garanzie, il Contraente e/o l’Assicurato e/o il Locatario, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso scritto alla Direzione Servizio Sinistri di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (Via Xxxxx, 29 10071 Borgaro Torinese - Torino, Fax 000 0000000, E-mail sinistri. xxxxxxx@xxxxx.xx) entro 5 giorni dall’evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l’ora e le modalità del fatto nonché l’entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.
Nel caso di omissione dell’obbligo di avviso di cui sopra, il Locatario e per esso anche il Contraente, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all’indennizzo.
Nei casi di furto, rapina, eventi sociopolitici, dovrà essere effettuata denuncia immediata all’Autorità, inoltrando all’Impresa, copia della stessa, vistata dall’Autorità, avendo cura di specificare, nel caso di furto o rapina, se è stata sottratta anche la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà. In caso di danno totale per i suddetti eventi, inoltre, l'Assicurato dovrà allegare all’avviso di sinistro, entro 2 giorni dal sinistro, quanto segue:
• originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti;
• copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato;
• copia della carta di circolazione o del foglio di via, se disponibili;
• tutte le chiavi in dotazione originale del veicolo;
• copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità.
L’originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti deve essere inviata anche in caso di Xxxxx parziale causato da uno degli eventi menzionati al precedente punto.
Se gli eventi si sono verificati all’estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all’Autorità Italiana. Se il Locatario non provvede nei suddetti termini ad effettuare la denuncia del sinistro non potrà beneficiare delle relative garanzie.
Nel caso di infortunio, la denuncia dello stesso deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico e dai referti degli accertamenti diagnostici e strumentali resi necessari dall’accadimento. Il decorso delle lesioni dev’essere documentato con invio all’Impresa di ulteriori certificati medici e dei referti degli accertamenti compiuti.
Resta in ogni caso convenuto che il Locatario deve sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti dall’Impresa, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico del Locatario, salvo che siano espressamente comprese nell’assicurazione.
Resta inteso che interventi non preventivamente autorizzati non saranno indennizzabili.
Per la sola Garanzia Assistenza, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, il Locatario dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al
Numero Verde 800 894147
o, se dall’estero, x00 000.0000.000
In ogni caso il Locatario dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita.
2. Nome e Cognome
3. Numero di Polizza
4. Numero di targa del veicolo
5. Modello del veicolo
6. Indirizzo del luogo in cui si trova
7. Il recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell’assistenza.
L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora il Locatario non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell’ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso).
La Struttura Organizzativa potrà richiedere al Locatario - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
L’Impresa si riserva il diritto di chiedere al Locatario il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazioni di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella polizza o dalla Legge.
Per eventuali reclami scrivere a:
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Ufficio Reclami
Centro Direzionale Colleoni
Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 00
00000 Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/0000000 - xxxxxxx@xxxxx.xx
in caso di mancato riscontro scrivere a:
IVASS – Servizio Tutela degli Utenti Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00
00000 XXXX (XX)
Gestione dei rapporti assicurativi via web
Il Contraente e/o l’Assicurato possono richiedere le credenziali per l’accesso alla propria area riservata web selezionando nella home page del sito dell’Impresa xxx.xxxxx.xx la voce “Xxxxxxxx le tue credenziali” e compilando i dati presenti nell’apposita pagina.
Accertata l’esattezza dei dati inseriti, l’Impresa invia una e-mail all’indirizzo registrato con la login ed una password provvisoria, che dovrà essere sostituita da parte dell’utente al primo nuovo accesso e ogni 6 mesi successivi.
L’accesso all’area riservata da diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:
a) Le coperture assicurative in essere;
b) Le condizioni contrattuali sottoscritte;
c) Lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze;
In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell’Impresa al numero 039-9890714.
In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta:
IN CASO DI KASKO o COLLISIONE
Presentare denuncia all’Impresa descrivendo dettagliatamente il sinistro, indicando gli eventuali interventi da parte delle Autorità, le generalità di eventuali Testimoni e quella di eventuali feriti e/o coloro che fossero coinvolti nell’incidente. Se entrambe le Persone coinvolte nell’incidente firmano la documentazione C.A.I. (Constatazione Amichevole di Incidente - modello Blu) con riconoscimento di responsabilità del terzo che ha cagionato il sinistro, occorre trasmettere tale modello C.A.I. all’Impresa.
NOTA IMPORTANTE
• Nel caso in cui il veicolo che ha subito il danno sia gravato da vincolo o privilegio: inviare copia della denuncia al creditore ipotecario o alla Impresa di leasing proprietaria dello stesso veicolo.
• In caso di qualsiasi danno TOTALE, suggeriamo di richiedere l’atto di demolizione ed il certificato di perdita di possesso, al fine di evitare il pagamento di ulteriore tassa di proprietà del veicolo distrutto.
• Occorre fornire all’Impresa gli originali delle fatture delle riparazioni (per quelle avvenute “fuori Rete Convenzionata”) nonché gli originali di ogni spesa sostenuta a seguito del sinistro.
• L’Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato.
• È necessario comunicare all’Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.
Ricordarsi che il diritto all’indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall’ultima richiesta scritta pervenuta all’Impresa in merito al sinistro (art. 2952 Codice Civile).
Importante!
In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l'Assicurato invia all’Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l’indennizzo (numero di conto corrente, codice IBAN).
APPENDICE NORMATIVA
In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il Contraente e/o l’Assicurato possano comprendere meglio i riferimenti di legge.
CODICE CIVILE
Art. 1341 – Condizioni generali di contratto Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria. |
Art. 1342 – Contratto concluso mediante moduli o formulari Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente. Art. 1891 – Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'Assicurato, e il Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'Assicurato medesimo. All'Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il Contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione. |
Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza. |
Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. |
Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi Nelle assicurazioni in nome o per conto di xxxxx, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli art. 1892 e 1893. |
Art. 1898 – Aggravamento del rischio Il Contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato. L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio. Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso. |
Art. 1901 – Mancato pagamento del premio
Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1907 – Assicurazione parziale Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto. Art. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore . Se l’Assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori. |
Art. 1913 – Avviso all’assicuratore in caso di sinistro L’Assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore. |
Art. 1915 – Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio L’Assicurato che, dolosamente, non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità. Se l’Assicurato omette colposamente di adempiere a tale obbligo l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto. |
Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell’assicuratore L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L’Assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali. |
Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell’indennità. |
CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
Art. 166 – Criteri di redazione
Il contratto e ogni altro documento consegnato dall’impresa al Contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.
Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.
INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la “Compagnia”), Titolare del trattamento dei dati personale, fornisce l’Informativa ai soggetti interessati che forniscono i propri dati personali durante il rapporto contrattuale e intende trattare tali dati nell’ambito delle attività prestate dalla Compagnia.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in xxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX).
2. Tipologia di dati raccolti
I dati raccolti sono dati personali riguardanti persone fisiche identificate o identificabili di cui all’art. 4, par. 1 del GDPR e dati di categorie particolari di cui all’art. 9, par. 1 del GDPR.
3. Finalità
I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:
a) finalità correlate a trattamenti legati all’emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all’adempimento di specifiche richieste dell’interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all’esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell’Interessato può comportare l’impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta (natura del conferimento Obbligatoria, base giuridica Contrattuale);
b) finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell’Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento Obbligatoria, base giuridica legale);
c) finalità correlate ad attività di post vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull’esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento Volontaria, base giuridica Consensuale);
d) finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l’intervento dell’operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l’intervento dell’operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l’inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell’area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Ivass 41/2018 e s.m.i.. Un eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all’Interessato ma non avrebbe conseguenze sull’esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento Volontaria, base giuridica Consensuale).
4. Modalità di trattamento
I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
La Compagnia garantisce la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso.
Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall’art. 32 del GDPR.
La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all’interno della società al fine di proteggere i dati personali raccolti.
I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell’interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell’informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.
5. Profilazione
La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.
6. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
• soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
• soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
• altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
• soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
• società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
• Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza. Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.
7. Periodo di conservazione
I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.
Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell’interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.
8. Diritti dell’interessato
L’interessato può far valere i diritti previsti dall’art. 15 (diritto di accesso dell’interessato), dall’art. 16 (diritto di rettifica), dall’art. 17 (diritto alla cancellazione, “diritto all’oblio”), dall’art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall’art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall’art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi xxxx@xxxxx.xx oppure xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Notes
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale:
Xxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX)
Direzione Generale:
Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) T + 39 039.9890001
F + 39 039 9890694
Il presente Set Informativo
è aggiornato alla data del 01 giugno 2022
Set Informativo Xxxxx Xxxxxx HCBE Leasing - modello GSHYL.2022-2022.001 – edizione 01.06.2022