PROTOCOLLO D’INTESA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIO ASSISTENZIALI A TUTELA DELLA SALUTE MENTALE PRESSO IL GRUPPO APPARTAMENTO “CASA GRETA” SITO NEL COMUNE DI VALLATA (AV)
PROTOCOLLO D’INTESA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIO ASSISTENZIALI A TUTELA DELLA SALUTE MENTALE PRESSO IL GRUPPO APPARTAMENTO “CASA GRETA” SITO NEL COMUNE DI VALLATA (AV)
Premesso
che con Decreto Dirigenziale N. 910 del 17 dicembre 2007, il Settore Assistenza sociale della Giunta Regionale della Campania ha approvato l’avviso pubblico per la presentazione di domande inerenti la concessione di contributi di cui all’art. 81 della Legge 388/00 per l’apertura di nuove strutture;
che l’obiettivo dell’avviso pubblico era quello di costruire una delle modalità di presa in carico delle persone con disabilità grave dopo la perdita del sostegno familiare e di favorire il più possibile l’apertura di nuove strutture residenziali per il “Dopo di Noi” nel territorio campano, nonché il collegamento di dette strutture con i servizi sociali di base, con le strutture sanitarie e formative e con altre iniziative, servizi e strutture esistenti sul territorio;
Considerato
che con l’avviso pubblico di cui sopra, la Regione Campania, ai fini dell’ammissione al contributo dei progetti presentati, prevedeva che essi fossero coerenti con la programmazione locale delle politiche sociali e, a tal fine, auspicava la sottoscrizione di accordi di partenariato con gli Ambiti territoriali dei Piani sociali di Zona, prossimi alla struttura, finalizzati alla sostenibilità economica e gestionale della struttura stessa, nonché all’inserimento delle persone accolte nella rete dei servizi di Ambito;
che la Cooperativa Sociale “Meissa” in associazione con Parsifal Società Cooperativa Sociale, ha predisposto apposito progetto da presentare alla Regione Campania, a norma del bando pubblicato sul B.U.R.C. n. 67 del 31.12.2007, ed ha chiesto all’ambito territoriale A1 la sottoscrizione di un accordo di partenariato, secondo quanto previsto dal punto 8) del predetto bando;
che, inoltre, la Suddetta Cooperativa Sociale ha coinvolto il Comune di Vallata nel conseguimento degli obiettivi trasversali di tale idea progettuale attraverso la creazione di una rete di “attori” locali intesa come luogo di scambio e confronto per l’attuazione di un sistema di protezione locale fondato sulla corresponsabilità dei soggetti istituzionali coinvolti, al fine di concorrere alla costruzione di una comunità solidale e di un sistema di risposte concrete ed innovative ai bisogni territoriali rilevati, con il relativo incremento occupazionale.
Rilevato
che il Piano Sociale di Zona dell’Ambito A1 si è posto fin dall’inizio l’obiettivo prioritario di costruire una rete di servizi e risorse a favore delle persone diversamente abili di tutto il territorio e, in tale prospettiva, l’attivazione di strutture di accoglienza della tipologia prevista dal bando regionale sopraccitato rientra nel programma di costruzione e potenziamento di servizi residenziali a carattere sovracomunale da attuare nell’ambito territoriale;
che l’obiettivo del Piano Sociale è quello di accrescere la qualità dell’offerta residenziale, differenziandola in relazione alla tipologia di disabilità e al livello di gravità e, quindi, al grado di autonomia della persona disabile;
che, nello specifico, il Piano Sociale dell’ambito A1, nella propria programmazione dei servizi sociali territoriali, intende attuare un processo graduale di costruzione di una rete di servizi residenziali innovativi rivolti a persone con disabilità di tipo psichico prive di figure familiari di riferimento;
che, a tal fine, il Piano Sociale attribuisce una grande importanza all’azione e alla partecipazione degli organismi del terzo settore, attenti ed impegnati sulle tematiche della disabilità e dello svantaggio sociale che ne deriva e, pertanto, intende favorire al riguardo l’integrazione tra la pianificazione pubblica e le esperienze, la progettualità e le iniziative provenienti da tali organismi;
che il processo di integrazione dei servizi alla persona sul territorio di competenza è favorito da una programmazione congiunta e condivisa ASL – Piano Sociale A1 e che inoltre con la stipula di Accordi di Programma e protocolli d’intesa sono state predisposte le Unità di Valutazione Integrata (U.V.I.D), quale strumento per la valutazione multidimensionale e multidisciplinare di situazioni di bisogno socio-sanitario complesso, ponendosi in una logica di presa in carico globale ed integrata;
che il Piano Sociale di Zona ha sottoscritto un “accordo di partenariato” con la Cooperativa Sociale “Meissa”, impegnandosi, a seguito del finanziamento regionale e della realizzazione della struttura prevista in progetto, all’introduzione della struttura stessa tra le infrastrutture costituenti l’offerta dei servizi sociali previsti nella programmazione territoriale triennale e qualora ne ricorressero le condizioni ed i presupposti, a programmare il successivo inserimento dei cittadini diversamente abili nella struttura stessa;
Atteso
che tra gli enti ammessi al contributo regionale la Cooperativa Sociale “Meissa” risulta Soggetto Attuatore, in associazione con Parsifal Società Cooperativa Sociale, del progetto “Oblò: la dimensione delle vite condivise , approvato con Decreto Dirigenziale n. 9 del 14 gennaio 2009, nell’ambito del suddetto Avviso Pubblico (DD n. 910 del 17/12/2007);
che la realizzazione concreta della progettualità ammessa a finanziamento è “Casa Greta” che, ai sensi del “Regolamento di attuazione della legge regionale (Regione Campania) 23 ottobre 2007,
n. 11”, è una Struttura Residenziale con livello medio di protezione per persone con disagio psico – intellettivo, preferibilmente che stanno già seguendo un programma riabilitativo presso le strutture del D.S.M. e che hanno avuto modo di sperimentare ed acquisire un grado di autonomia e di analisi
della realtà adeguati per essere inseriti in struttura a dimensione comunitaria, nell'ottica di ristabilire le condizioni per migliorare il rapporto con il contesto sociale.
Preso atto
che il Piano Sociale di Zona A1 ha consolidato nel corso degli anni un lavoro di concertazione sistematica con le strutture sanitarie di salute mentale territoriali volte a creare una rete multifunzionale di risposte ai bisogni rilevati che si declinano in forme di assistenza residenziale, semiresidenziale e domiciliare con l’obiettivo generale di promuovere, rafforzare e mantenere i percorsi di integrazione sociale, di sviluppo personale e di tutela delle capacità di autodeterminazione di ogni singolo cittadino;
che gli interventi di tutela a favore delle persone con disabilità psichica rientrano tra gli ambiti di competenza socio- sanitaria;
che il D. lgs. n. 229/99, la legge quadro 328/00, il DPR 10-11-1999 ed il DPCM del 01/08/2008, definiscono come gli enti locali, in relazione alle proprie competenze collaborano con proprie specifiche risorse alla realizzazione di progetti di intervento a tutela e per lo sviluppo delle persone con disabilità psichica;
che il DPCM del 29/11/2001 che definisce i livelli essenziali di assistenza e nell’ambito dell’area di integrazione socio sanitaria stabilisce le modalità di definizione degli oneri di spesa a carico dell’utente e/o dei comuni e a carico delle ASL AV1;
che ad oggi il territorio risulta privo di risorse strutturali atte a sopperire ai bisogni di quelle persone che a causa della loro patologia e condizione socio ambientale necessitano dell’inserimento in strutture residenziali.
Visto
che il presente Protocollo d’intesa, ha lo scopo di creare organizzare e gestire, nel rispetto delle singole responsabilità e dei rispettivi ruoli e specifici compiti, un sistema integrato di risorse messe a disposizione per la realizzazione di interventi a carattere residenziale a sostegno ed a tutela delle persone con disagio psichico, favorendo il principio della territorialità;
che il Gruppo Appartamento “Casa Greta” può rappresentare il percorso di eccellenza verso l’autonomia personale e sociale dei cittadini presi in carico in maniera integrata dal Piano Sociale di Zona A1 e dall’UOSM N.1 di Ariano Irpino –ASL AV che hanno già svolto un percorso assistenziale a carattere residenziale in strutture extra territoriali.
Riconosciuto il carattere sperimentale ed innovativo di questo progetto;
Constatata la regolarità delle autorizzazioni in essere attestanti l’adeguatezza dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali del Gruppo Appartamento “Casa Greta”,
Tutto quanto premesso:
- Il piano di Zona Sociale A1
- L’Unità Operativa di Salute Mentale N. 1 ASL AV
- La Cooperativa Sociale “Meissa”
Sottoscrivono il seguente:
Protocollo d’Intesa per la gestione in forma integrata di interventri volti a garantire alle persone con disabilità psichica condizioni ottimali di inserimento nel territorio e di integrazione nella comunità locale attraverso una presa in carico globale caratterizzata dalla programmazione di interventi residenziali territoriali presso il Gruppo Appartamento “Casa Greta”.
I TITOLO
Disposizioni generali
Art. 1
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente Atto.
Art. 2 Oggetto del protocollo
La Cooperativa Sociale “Meissa” intende gestire l’organizzazione strutturale, amministrativa e funzionale di un Gruppo Appartamento per disabili psichici avvalendosi della collaborazione dell’UOSM n.1 ASL Av e del Piano Sociale di Zona A1, quali organi istituzionali competenti per territorio di riferimento e per tipologia di accessi, al fine di garantire sul territorio una rete di risposte assistenziali, in prevalenza di natura residenziale con livello medio di protezione, che allo stato attuale appaiono carenti e non sempre funzionali ai bisogni rilevati.
Art.3 Finalità
Il gruppo appartamento “Casa Greta” ha l’obiettivo di fornire, all’interno del territorio corrispondente all’Ambito Territoriale A1 e coincidente con i distretti sanitari, uno “spazio di cura” rispondente ai bisogni socio- sanitari rilevati dall’equipe integrata dell’UOSM N1 dell’ASL AV e del Piano Sociale di Zona A1 attraverso una tipologia di assistenza a carattere residenziale e semiresidenziale che favorisca il contatto con la realtà territoriale di appartenenza e l’integrazione sociale.
Art.4
Principio di applicazione
Il principio su cui è basato il presente protocollo d’intesa è il rispetto e la promozione delle persone con diversabilità, in modo particolare delle persone con disabilità psichica, con specifica attenzione al loro PROGETTO DI VITA, alla realizzazione del quale concorrono numerosi soggetti e ne rendono possibile la realizzazione.
Art. 5 Strumenti di applicazione
Il presente protocollo si avvale delle norme contenute all’interno dello stesso per una corretta e puntuale gestione e realizzazione dei percorsi programmati e per la definizione delle competenze e dei ruoli di ciascun soggetto firmatario.
L’Unità di Valutazione Integrata Distrettuale (U.V.I.D.), costituite nel rispetto delle norme vigenti in materia di integrazione socio sanitaria è lo strumento che favorisce l’integrazione tra ASL e Piano Sociale di Zona per la realizzazione del progetto per l’accesso in struttura e garantisce la legittimità dei percorsi assistenziali strutturati.
Ciascun percorso istituzionale programmato ed attuato sarà, inoltre compiuto nel rispetto della normativa vigente, in ambito socio- sanitario.
Art. 6
Ubicazione e capacità ricettiva del Gruppo Appartamento
La struttura è ubicata nel comune di Vallata, nel centro cittadino, ben servita ed a diretto contatto con la comunità locale.
La capacità ricettiva della struttura è di n.7 persone in regime di residenzialità.
Le caratteristiche logistiche e strutturali dell’edificio e l’adeguatezza degli spazi sia interni che esterni, consentono di ipotizzare anche percorsi diurni in regime di semiresidenzialità. A tal proposito, qualora si dovessero attivare progetti personalizzati per utenti in regime di semiresidenzialità, di intesa tra le parti si corrisponderà un’integrazione all’ente gestore dei costi sostenuti per il personale aggiuntivo sanitario, assistenziale connesso alle suddette prestazioni.
Art. 7
Caratteristiche funzionali ed organizzative
L’assistenza socio sanitaria erogata risponde a bisogni di tutela della salute mentale e di protezione sociale in condizioni di residenzialità per un periodo di tempo medio lungo.
Così come definito dalla normativa vigente le prestazioni erogate corrispondono alle seguenti attività:
- prestazioni e servizi alberghieri inclusi la somministrazione dei pasti,
- attività di aiuto alla persona e di supporto nell’espletamento delle funzioni e delle attività quotidiane sia diurne che notturne,
- attività e sostegno all’autonomia individuale e sociale tese a raggiungere il miglior livello possibile di qualità della vita dell’ospite attraverso la valorizzazione delle capacità organizzative e dei processi decisionali,
- laboratori abilitativi, ricreativi o espressivi svolte anche in regime di semiresidenzialità,
- attività a valenza formativo/riabilitativa per l’avviamento al lavoro compatibile e sostenibile,
- eventuali prestazioni sanitarie anche di tipo infermieristico in funzione alle esigenze degli ospiti di cui al D.M. n. 308/2001 garantite dall’UOSM di Ariano Irpino.
Art. 8 Destinatari del servizio
Le prestazioni a carattere residenziale ed eventuali prestazioni a carattere semiresidenziale erogate presso il Gruppo Appartamento sono destinate al supporto di cittadini diversamente abili, con specifiche disabilità di tipo psichico, in carico congiuntamente presso l’UOSM n. 1 dell’ASL AV e la quattro Antenne Sociali del Piano Sociale di Zona A1, in condizioni di autonomia che non necessitano di assistenza sanitaria continua ma che risultano privi o di un non adeguato sostegno familiare.
II TITOLO
Determinazione e Valutazione integrata degli accessi
Art. 9 Determinazione degli accessi
L’accesso alla struttura sarà definito sulla base della valutazione complessiva dei bisogni socio sanitari espressi.
Considerata la spiccata valenza socio sanitaria delle procedure organizzative e funzionali di questo servizio residenziale, nella definizione degli accessi saranno privilegiati quelli caratterizzati da persone con disabilità psichica prese in carico congiuntamente così come definito nell’art. 7 del presente protocollo.
L’ammissione non può essere disposta senza il consenso del soggetto interessato o di un suo tutore.
Per quanto concerne le procedure di determinazione degli accessi integrati, la segnalazione può pervenire sia dalle Antenne Sociali per mezzo dell’Ufficio di Integrazione socio sanitaria del Piano Sociale di Zona sia dall’UOSM, attraverso l’omonimo ufficio.
La commissione integrata valuterà in sede distrettuale il progetto di inserimento presso la struttura articolando nel dettagli il PIANO DI INTERVENTO INDIVIDUALIZZATO, specifico relativo alla richiesta esaminata.
Ogni singolo accesso sarà valutato sia dal punto di vista sanitario che sociale in modo tale da ottenere un quadro chiaro ed esaustivo che contempli i seguenti punti:
- condizione clinica, diagnosi e prognosi,
- situazione socio- familiare,
- residenza,
- situazione economica e patrimoniale (pensioni, dichiarazioni di reddito, beni mobili ed immobili / ISEE)
- situazione reddituale e patrimoniale di eventuali parenti tenuti per legge a concorrere alle spese (art. 443 cod. civ.),
- consenso da parte dell’interessato o di chi esercita la potestà parentale.
Per quanto concerne gli aspetti squisitamente sanitari, l’ammissione presso la comunità alloggio sarà determinata dall’attenzione ai seguenti fattori:
- condizione di autonomia / semi autonomia,
- patologia,
Tali aspetti verranno accuratamente valutati e dettagliatamente riportati attraverso una relazione clinica redatta a cura dell’UOSM territoriale.
Per quanto concerne gli aspetti specificamente sociali, ai fini dell’ipotesi di inserimento presso la comunità alloggio si terrà conto dei seguenti aspetti:
- residenza in uno dei ventinove comuni afferenti all’ambito territoriale A1,
- stato di solitudine e/o di abbandono,
- mancanza/inadeguatezza di rete parentale,
- grave disagio sociale.
Il possesso di tali requisiti verrà accertato e relazionato dal servizio sociale delle Antenne Sociali.
Art. 9 bis
Unità di Valutazione Integrata Distrettuale – U.V.I.D.
Le procedure di inserimento presso il Gruppo Appartamento, per quanto concerne le prese in carico integrate, saranno necessariamente correlate al lavoro della commissione multidisciplinare distrettuale presso le quali sarà definito il piano di intervento individualizzato e la quota di compartecipazione alla spesa a carico dell’ASL, del Piano Sociale di Zona e dell’utente, così come definito dal DPCM del 29/11/2001.
Art. 10
Piano di intervento individualizzato
Per ciascun accesso il piano individuale di assistenza sarà predisposto considerando i bisogni, le aspettative e le capacità organizzative e di autodeterminazione nonché dei fattori ambientali, contestuali, personali e familiari.
Dalla valutazione integrata degli elementi sopra delineati il piano di intervento dovrà indicare:
- il grado di autonomia, le capacità organizzative e di attuazione dei processi decisionali,
- il carico assistenziale che la condizione di autonomia e di semi autonomia delineata comporta, esso può oscillare lungo un continuum che va da livelli non intensi a livelli più intensivi,
- gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e la modalità dell’intervento, il piano delle verifiche,
- gli interventi e le prestazioni garantite dal servizio per il mantenimento e la promozione del massimo livello possibile di autonomia sociale e personale,
- gli altri interventi e servizi territoriali con cui il servizio si integra nella realizzazione delle finalità e degli obiettivi relativi al singolo ospite.
III TITOLO
Modalità generali di gestione
Art. 11
Oneri a carico del soggetto gestore
La struttura fornisce al suo interno le proprie prestazioni assistenziali: vitto, alloggio, lavanderia, stireria, animazione, attività ricreative e socio-educative.
Al fine di garantire un’adeguata e funzionale gestione del gruppo appartamento, la cooperativa sociale “Meissa” dovrà assicurare i seguenti livelli organizzativi:
a) la messa a disposizione di locali adeguati allo svolgimento delle attività, con particolare attenzione alle attività laboratoriali diurne, rispondenti ai requisiti igienico-sanitari previsti dal regolamento comunale per le case di abitazione così come previsto dal Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari.
b) la fornitura degli arredi e delle attrezzature necessarie e sufficienti a consentire l’avvio del servizio;
c) la manutenzione ordinaria e straordinaria dei suddetti locali e degli arredi ed attrezzature in dotazione;
d) gli oneri delle spese delle utenze relative ad acqua, riscaldamento, energia elettrica e telefoniche;
e) la fornitura di tutto il materiale occorrente per il servizio di pulizia e assistenza, i materiali per primo intervento di pronto soccorso, la messa a disposizione della biancheria (tovaglie, asciugamani, ecc.), del materiale per l’igiene personale degli utenti, degli strumenti di protezione – se necessari - per il personale (guanti monouso, camici, ..);
f) la fornitura dei materiali di consumo, di cancelleria, di piccole attrezzature, suppellettili e quanto appaia necessario per la realizzazione delle ordinarie attività del gruppo appartamento;
g) le necessarie coperture assicurative relative al personale e finalizzate alla copertura delle responsabilità civili e verso terzi degli ospiti della struttura;
h) La Carta dei Servizi della Struttura;
i) La Compilazione di un’adeguata modulistica riferita a ciascun ospite (scheda utente, aggiornamenti, attività ed interventi…)
Art. 12
Personale da impiegare e requisiti
La cooperativa, in qualità si soggetto gestore, si impegna a garantire il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità generali del gruppo appartamento e più specificamente dei PIANI DI INTERVENTO INDIVIDUALIZZATI, definiti per ciascun ospite, mettendo a disposizione personale qualificato, idoneo e sufficiente ad assicurare lo svolgimento delle attività previste.
Per l’erogazione delle prestazioni convenzionate l’ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità:
A) Coordinatore
Sociologo esperto in programmazione e progettazione di servizi alla persona.
B) Educatori ed operatori con funzioni socio-educative
Educatori in possesso della laurea in Scienze dell’Educazione, ovvero personale in possesso di laurea con esperienza di almeno un anno nelle medesime funzioni, maturata nel settore dei servizi socio-educativi e socio-sanitari destinati a persone con disagio psico-sociale, debitamente documentata.
C) Personale ausiliario e di sostegno all’autonomia degli utenti
Personale in possesso di titoli/attestati di specifici corsi riconosciuti ovvero in possesso del diploma di scuola media superiore con un’ esperienza almeno annuale nel settore dei servizi socio- educativi. In merito alla seconda possibilità la cooperativa provvede ad opportuno percorso di formazione/aggiornamento al fine di garantire un alto livello qualitativo delle prestazioni.
D) Consulenti
Si tratta di personale esperto nelle varie attività di laboratorio che potranno essere attivate nel’appartamento e con competenze tecniche nelle discipline manuali ed espressive proposte per la conduzione di attività diurne presso la comunità alloggio.
I consulenti dovranno possedere un titolo di abilitazione all’attività condotta (ad es.: musicoterapista), o in caso di attività tecnico- espressive e/o un’esperienza pluriennale maturata nel campo.
Inoltre, qualora se ne ravvisi la necessità potrà prevedere la collaborazione di uno psicologo per supportare gli operatori nella gestione dei programmi di intervento e per attività di supervisione e sostegno agli operatori stessi.
Di seguito le mansioni prevalenti prestate dall’équipe di intervento:
• Prestare aiuto agli utenti incoraggiando e favorendo la cura di se nelle attività giornaliere
• Affiancarsi all'utente e collaborare attivamente alle attività che favoriscono la socializzazione, l'integrazione sociale e lo sviluppo delle capacità cognitive
• Prestare aiuto nel governo dell'alloggio e dell'ambiente di vita
• Gestire in collaborazione le attività ricreative- culturali e/o occupazionali
• Dare fiducia, appoggiare e incoraggiare l'utente, ascoltandolo, dimostrandogli apprezzamento per i successi ottenuti e appoggiandolo nel superamento delle difficoltà
• Svolgere (se richiesto o necessario) elementari mansioni legate all'attività medica (rilevazione della temperatura, semplici interventi di primo soccorso...)
• Coinvolgere i soggetti nella partecipazione alle iniziative
• Xxxxxxx i soggetti a mantenere buoni rapporti con famigliari, parenti, amici e vicini
• Favorire il contatto con la realtà sociale circostante e con le altre istituzioni che si occupano di disabili
Nelle attività programmate all’interno del Gruppo Appartamento, infine, potranno essere attuati interventi di integrazione socio sanitaria con il coinvolgimento del Piano Sociale di Zona in collaborazione con il personale medico specialistico, messo a disposizione dai competenti servizi dell’ASL AV1.
Art. 13 Formazione
Qualora si rilevi la necessità di formare o aggiornare il personale la cooperativa si potrà avvalere di risorse proprie o convenzionarsi con altri enti accreditati.
Art. 14 Integrazione retta
L’assistenza sanitaria di base e quella specialistica è garantita, nel primo caso, dal personale medico di competenza territoriale e, nel secondo caso dal personale medico ed infermieristico dell’UOSM N.1.
In tal caso, il soggetto gestore si avvarrà presso il gruppo appartamento di tutte le attività infermieristiche e terapeutico riabilitative previste all’interno del piano individualizzato assistenziale redatto dai clinici dell’UOSM territoriale.
Art.15
Referente del soggetto gestore
La cooperativa individuerà, tra i suoi dipendenti la figura di un referente tecnico/ coordinatore, responsabile del servizio ed interlocutore unico dell’equipe integrata socio sanitaria, per ogni aspetto riguardante la gestione delle attività della comunità alloggio e per qualsivoglia problema dovesse insorgere durante lo svolgimento delle stesse.
Il responsabile individuato dal soggetto affidatario, in possesso di laurea e di adeguata formazione ed esperienza pregressa nel campo dei servizi socio-educativi, con particolare riferimento all’area disabilità, curerà tutti gli adempimenti necessari per garantire il regolare funzionamento del servizio e la qualità del medesimo.
A tale coordinatore compete , a titolo esemplificativo:
a) garantire funzionalità, adattabilità ed immediatezza degli interventi;
b) verificare costantemente gli aspetti organizzativi e gestionali delle attività della struttura, curando il buon andamento del servizio e provvedendo a risolvere eventuali disservizi;
c) sovrintendere e coordinare il lavoro degli operatori impegnati all’interno del gruppo appartamento e verificare il corretto svolgimento da parte di essi dei propri compiti, ed in particolare che le prestazioni rese siano conformi alle disposizioni emanate dai responsabili del servizio di Integrazione socio sanitaria e previste nei Piani di intervento individuali;
d) evidenziare l’insorgenza di eventuali problematiche al fine di ricercare comuni strategie di intervento;
e) tenere periodiche riunioni con i referenti dell’equipe integrata socio sanitaria;
f) tenere periodiche riunioni con le famiglie degli ospiti sia attraverso colloqui individuali che incontri di gruppo;
g) sovrintende a tutta l’organizzazione del gruppo appartamento.
IV TITOLO
Attività di valutazione e controllo dell’efficacia e dell’efficienza
Art. 16
Funzione di controllo dell’equipe integrata socio sanitaria
L’equipe integrata socio sanitaria costituita dai referenti degli uffici di integrazione socio sanitaria dell’UOSM e del Piano Sociale di Zona, svolgerà la funzione di verifica e controllo della funzionalità degli interventi posti in essere all’interno della struttura e nello specifico delle rispondenza degli stessi al PIANO DI INTERVENTI INDIVIDUALIZZATO predisposto all’atto dell’ingresso per ciascun ospite.
L’attività di verifica predisposta e sistematicamente condivisa con il personale della struttura è altresì finalizzata ad intervenire nella prevenzione di forme più gravi di disagio nei casi in cui si registrano evoluzioni negative delle situazioni personali e sociali degli ospiti.
In tal senso si evidenzia che qualora l’equipe professionale dell’Ente Gestore (psicologo, assistente sociale) riscontrasse situazioni di disfunzionalità/incompatibilità, repentinamente segnalate ed accertate, non ascrivibili a responsabilità dirette del personale del Gruppo Appartamento, si provvederà ad individuare soluzioni alternative alla residenzialità presso la struttura stessa.
Art. 17
Programmazione e periodiche verifiche
Il soggetto gestore si obbliga ad accettare l’attività generale di cogestione, di controllo e di verifica sul corretto ed efficace svolgimento dell’incarico.
Pertanto, l’equipe integrata socio sanitaria si riserva la facoltà di effettuare, tramite il proprio personale, controlli nei modi ritenuti opportuni al fine di verificare l’esatto e puntuale assolvimento degli obblighi derivanti dal presente atto, in particolare la regolarità delle prestazioni oggetto di esso, e della rispondenza delle stesse ai bisogni dell’utenza.
Eventuali osservazioni saranno tempestivamente comunicate al soggetto gestore per iscritto, affinché esso adotti i necessari provvedimenti in merito.
V TITOLO
DETERMINAZIONE COSTI
Art. 18
Corrispettivo del servizio e determinazione dei costi
All’ente gestore verrà corrisposto per l’accoglienza degli ospiti inseriti nel Gruppo Appartamento il rimborso dei costi di gestione (vitto, alloggio, utenze) debitamente documentati e dei costi relativi al personale impiegato nell’attuazione dei Piani di Intervento Individualizzati strutturati dall’equipe integrata socio sanitaria, come riportato nell’art. 9 del presente Atto.
La ripartizione delle spese viene effettuata sulla base di quanto stabilito attraverso il DPCM del 29/11/2001 che definisce i livelli essenziali di assistenza e le prestazioni integrate da garantire.
Il compenso verrà liquidato con cadenza mensile entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di rimborso e di regolare documentazione attestante le somme da liquidare, previa verifica delle prestazioni effettuate e dello stato di attuazione degli obiettivi assistenziali previsti dai Piani di Intervento strutturati.
Art. 19 Compartecipazione dell’ospite
Come definito nell’art. 18 del presente protocollo, l’ospite compartecipa alla spesa relativa alle prestazioni alberghiere offerte dal Gruppo Appartamento. La spesa a proprio carico sarà proporzionale alla capacità reddituale verificata e documentata.
In tal senso, l’ospite ha l’obbligo di corrispondere l’intero importo della spesa complessiva ove il suo reddito e patrimonio sia sufficiente a coprirlo e qualora venga accertata e documentata l’impossibilità a compartecipare alla spesa da parte dello spesso sarà cura del Piano Sociale di Zona A1 provvedere alla copertura dei costi per la parte Sociale.
Art. 20
Il presente accordo ha durata annuale (12 mesi) e su intesa delle parti, considerata la natura sperimentale ed innovativa del progetto, risulta suscettibile di integrazioni ed ulteriori e più
specifici accordi correlati all’avvio ed al consolidamento del percorso assistenziale erogato presso “Casa Greta”.
Tale accordo, sussistendo le condizioni che ne hanno determinato la sottoscrizione, si intende tacitamente rinnovato per le ulteriori successive programmazioni del Piano Sociale dell’ambito territoriale A1.
Letto e confermato dalle parti che lo sottoscrivono come segue:
- Per l'Ufficio di Piano, il Dirigente: dott. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
- Per l’UOSM N.1 , il Direttore: xxxx. Xxxxxx Xxxx
- Per la Cooperativa Sociale “Meissa”, il Legale Rappresentante: dott.ssa Xxxxxxx Xx Xxxxx
Xxxxxx Xxxxxx, li