Cardif Assurance Vie – Rappresentanza Generale per l’Italia
Cardif Assurance Vie – Rappresentanza Generale per l’Italia
Cessione del Quinto della Pensione
Xxxxxxx Xxxx (ed. 04.2016)
Il presente Fascicolo informativo contenente:
- Glossario
- Nota informativa
- Condizioni di assicurazione
- Modulo di proposta
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
FASCICOLO INFORMATIVO
GLOSSARIO della POLIZZA VITA
Anno assicurativo
Assicurato
Beneficiario Carenza
Cessazione della garanzia Condizioni di Assicurazione Contraente
Contratto di assicurazione
Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenz a. Soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Soggetto a cui spettano le prestazioni assicurative previste dal contratto.
Periodo di tempo che intercorre tra la data di stipulazione della pol zza e l’effettiva decorrenza della garanzia.
Momento nel quale le garanzie assicurative cessano di avere effetto.
Insieme delle clausole che disciplinano in via generale il contratto di assicurazione. Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
Contratto attraverso il quale viene trasferito all’assicuratore un rischio.
Costi di emissione
Oneri generalmente costituiti da importi fissi per l’emissione assicurativo.
del contratto
Decorrenza della garanzia
Momento nel
quale le garanzie assicurative cominciano ad avere effetto, a
condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Detraibilità fiscale del premio Possibilità eventualmente accordata dall normativa fiscale di portare in detrazione
dalle imposte sui redditi d lle persone
isiche, nella
misura prevista dalla stessa
normativa fiscale, una parte del premio versato per il contratto di assicurazione.
Esclusioni
Rischi esclusi
o limitazioni della copertura assicurativa, elencati nelle condizioni
Fascicolo informativo
generali di assicurazione.
Documento previsto dal
Regolamento
ISVAP n.
35/2010 da
consegnare al
contraente (o
all’aderente/assicurato)
prima della
sottoscrizione
del contratto,
contenente la nota informativa, il glossario, le condizioni di assicurazione e,
eventualmente, il modulo di adesione o il modulo di proposta.
Franchigia
Clausola contrattuale che
limita sul
piano quantitativo la garanzia prestata
dall’assicuratore, sulla base della quale una parte dell’assicurato.
Indennizzo, indennità o prestazione Somma dovuta dall’assicuratore in caso di sinistro.
del danno rimane a carico
Intermediario di assicurazione Persona fisica o giuridica che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o
proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.
Liquidazione Massimale
Polizza
Pagamento della prestazione dovuta al v rificarsi dell’evento assicurato.
Limite dell’esposizione finanziaria dell’assicuratore al di là del quale le conseguenze economiche del sinistro restano a carico dell’assicurato.
Documento cartaceo che prova l’esistenza del contratto di assicurazione.
Polizza di assicurazione sulla vita Contratto di
assicurazione
con il qual
l’assicuratore si impegna a pagare al
beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.
Polizza di puro rischio
Categoria di
contratti di
assicurazione caratterizzati da coperture finalizzate
esclusivamente alla protezione da rischi attinenti alla vita dell’assicurato o di un terzo quali il decesso o l’invalidità e che prevedono il pagamento delle prestazioni esclusivamente al verificarsi di tali eventi.
Premio Somma dovuta all’assicuratore come corrispettivo per l’assunzione dei rischi previsti dal contratto.
Premio unico Premio corrisposto in un'unica soluzione all’assicuratore al momento della conclusione del contratto.
Prescrizione Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
Rischio demografico
Soggetto portatore del rischio
Xxxxxxx che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell’assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell’evento attinente alla vita dell’assicurato che si ricollega l'impegno dell’assicuratore di erogare la prestazione assicurata.
Il soggetto sulla cui vita è stipulata l’assicurazione. Il Soggetto portatore del rischio, nel caso di assicurazione contratta da altri per il caso della sua morte, deve prestare il consenso alla conclusione del contratto. Tale soggetto, pur prestando tale consenso, non diviene parte del contratto di assicurazione.
Sinistro Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurativa.
NOTA INFORMATIVA della POLIZZA VITA
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ora IVASS, ma i suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS medesimo. Il Contraente/Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
A -
1. nformazioni Generali
Cardif Assurance Vie, ha la propria sede sociale in Boulevard Ha ssman 1, P rigi (Francia). Il contratto di assicurazione denominato “Cardif CQP – Vita”, che prevede la copertura assicurativa per decesso, è stipulato con la Rappresentanza Generale per l’Italia di Cardif Assurance Vie, avente sede legale al n° 15 di Xxx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxxx, P.IVA., C.F. e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano 08916500152, R.E.A. n°1254537, iscritta nell’Elenco I annesso all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00010, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif, operante in Italia in regime di stabilimento e soggetta alla vigilanza dell’Autorità francese ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution).
Telefono: 02.77.2241; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx ; e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx.
2. nformazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Cardif Assurance Vie ha un Patrimonio Netto pari a 3.974,087 Milioni di Euro di cui 717,559 Milioni di Euro è i Capitale Sociale e 3.256,528 Milioni di Euro è il totale delle Riserve Patrimoniali.
Avvertenza: i dati patrimoniali di cui sopra sono quelli risultanti alla data dell' ltimo bilancio approvato
INFORMAZIONI SULLE RESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
B -
3. Prestazioni Assicurative e Garanzie offerte
Il contratto è stipulato in occasione della concessione da parte del Contraente del Finanziamento al soggetto Debitore. La durata del contratto non potrà eccedere la durata del Finanziamento sopraindicato.
In alcuni casi particolari, sono previsti termini di durata inferiori. Si rinvia all’art. 3.2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Il presente contratto è un contratto di assicurazione sulla vita di puro rischio, che prevede una copertura assicurativa in caso di Decesso del soggetto che abbia stipulato il Finanziamento con il Contraente e che dunque sia debitore di quest’ultimo.
Si rinvia alle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio della prestazione.
Avvertenza: alla copertura assicurativa i applicano le esclusioni specificamente indicate all’art. 6.
Avvertenza: si
richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di le
xxxx le raccomandazioni e avvertenze
contenute nella Proposta relative alle informazioni sullo stato di salute del Soggetto portatore del rischio.
4. Premi
Il Premio è unico e anticipato. Esso si ottiene moltiplicando il Montante per il tasso individuato ai sensi dell’art.8 delle Condizioni di Assicurazione.
Il pagamento del Premio avverrà con le seguenti modalità: bonifico bancario alle coordinate indicate dalla Compagnia. Il contratto non prevede il diritto di riscatto dei premi versati.
Il presente contratto prevede, inoltre, i seguenti costi a carico del Contraente:
▪ COSTI DI EMISSIONE: Euro 13
Remunerazione intermediario: in media 5% del premio al netto delle tasse; ad esempio, su un premio imponibile di Euro 100,00, la remunerazione dell’intermediario è pari ad Euro 5,00.
Avvertenza: in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del Finanziamento da parte del Debitore l’Assicuratore restituisce al Contraente la parte di premio pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto dei costi di emissione e di rimborso.
Si rinvia all’art. 3.4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE
C -
5. Costi gravanti sul Premio
5.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente:
5.1.1. Xxxxx gravanti sul premio:
Costi di emissione (corrispondenti ai Diritti): Euro 13
CON RIFERIMENTO ALL'INTERO FLUSSO COMMISSIONALE E' RICONOSCIUTA IN MEDIA ALL'INTERMEDIARIO UNA
QUOTA PARTE PARI A: 5% del premio al netto delle tasse; ad esempio, su un premio imponibile di Euro 100,00 la remunerazione dell’intermediario è pari ad Euro 5,00.
6. Sconti
Non sono previsti sconti di premio.
7. Regime fiscale
Il contratto, stipulato in Italia con soggetti ivi residenti, è soggetto alla normativa fiscale italiana, la quale prevede, in relazione alle coperture assicurative offerte da Cardif Assurance Vie:
- la totale esenzione da imposte sui premi versati;
- la totale esenzione da imposte della prestazione assicurata corrisposta ai Beneficiari.
ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
D -
8. Modalità di perfezionamento del Contratto
Le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative sono indicate all’art. 2.2 delle Condizioni di Assicurazione.
9. Riscatto e riduzione
Non sono previste ipotesi di riscatto o riduzione della copertura assicurativa.
10. Diritto di Revoca e di Recesso
Il Contraente può revocare la Proposta fino al momento di conclusione della Polizza mediante dichiarazione di revoca da comunicare all’Assicuratore in forma scritta (a mezzo e-mail) ovvero tramite gli appositi flussi informatici concordati, con indicazione degli elementi idonei ad identificare la Proposta a cui la dichiarazione di revoca si riferisce. La dichiarazione di revoca trasmessa all’Assicuratore prima della conoscenza dell’accettazione di quest’ultimo impedisce la conclusione della Polizza.
Il Contraente può recedere dalla Xxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla Data di pagamento del Premio, dandone comunicazione alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Cardif Assurance Vie - Ufficio Gestione CQP – Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx, ovvero via e-mail all’indirizzo xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx.
Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative dalle ore 24.00 del giorno dell’invio della comunicazione e la
restituzione al Contraente del premio versato al netto delle imposte, delle spese di emissione e della parte di premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso.
L’art. 4 delle Condizioni di Assicurazione regola i termini e le modalità per l’esercizio del diritto di recesso.
11. Documentazione da consegnare all’Assicuratore per la liquidazione delle Prestazioni
Per la verifica della documentazione da presentare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni, si rinvia all’art. 9 delle Condizioni di Assicurazione.
L’Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione di quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione.
Ai sensi dell’art. 2952 cod. civ. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 10 (dieci) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
In caso di omessa richiesta entro detto termine e di prescrizione di tali diritti, la Compagnia provvede al versamento della prestazione al Fondo appositamente istituito dal Ministero dell’economia e della Finanza, secondo quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
12. Legge applicabile
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
13. Lingua in cui è redatto il contratto
La lingua in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari e con cui le Parti effettueranno qualsivoglia comunicazione per la durata della copertura assicurativa è l’italiano, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un’altra lingua.
14. Reclami Reclami all’impresa
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Ufficio Reclami, incaricata del loro esame, al seguente recapito:
Cardif Assurance Vie – Rappresentanza Generale per l’Italia - Ufficio Reclami – Xxx Xxxxxxxx 00/ Xxxxxxx X - 00000 Xxxxxx - n° fax 00.00.000.000 - indirizzo e-mail xxxxxxx@xxxxxx.xxx
La Compagnia si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro ad opera della Compagnia nel termine sopraindicato, potrà rivolgersi all'IVASS, xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, secondo le modalità sottoelencate previste per i reclami presentati direttamente all’IVASS ed inviando altresì copia del reclamo presentato all’impresa nonché dell’eventuale riscontro da quest’ultima fornito.
Reclami all’IVASS
I reclami per l’accertamento dell’osservanza della normativa di settore devono essere presentati direttamente all’IVASS al recapito sopraindicato.
Per la stesura del reclamo presentato a IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx e sul sito della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata ai reclami.
Il reclamo inviato all’IVASS deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi:
▪ il nome, cognome e domicilio del reclamante;
▪ l’individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
▪ la descrizione dei motivi della lamentela e l’eventuale documentazione a sostegno della stessa.
Resta in ogni caso salva la facoltà di ricorrere all’istituto della mediazione come disciplinato dal D.Lgs n° 28 del 4 Marzo 2010 e di adire l’Autorità Giudiziaria.
In caso di liti trasfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:
▪ direttamente all’Autorità di vigilanza / sistema competente del paese dello stato membro in cui ha sede legale l’impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx);
▪ all’IVASS che provvede all’inoltro alla suddetta Autorità / sistema, dandone notizia al reclamante.
Autorità di vigilanza del paese di origine dell’Assicuratore è ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito:
xxxx://xxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx-xx-xx-xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxx.xxxx.
15. Comunicazioni tra il Contraente e la Compagnia
Salvo laddove diversamente specificato, ogni comunicazione alla Compagnia dovrà essere data per iscritto al seguente recapito: Cardif – Ufficio Gestione CQP– Xxx Xxxxxxxx, 00 (Xxxxxxx X) 00000 Xxxxxx, fax n. 00 00000000.
Eventuali comunicazioni da parte della Compagnia al Contraente saranno indirizzate, salvo laddove diversamente specificato, nel luogo indicato nell’Accordo.
16. Conflitti d’interesse
Non vi sono situazioni di conflitto d’interesse.
CARDIF ASSURANCE VIE È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTENUTI NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA
CARDIF ASSURANCE VIE
Il Rappresentante Generale per l’Italia
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE della POLIZZA VITA
DEFINIZIONI
Accordo: accordo sottoscritto tra la Compagnia e il Contraente per la regolamentazione delle condizioni di concessione delle coperture assicurative complessivamente prestate in relazione al Finanziamento.
Assicurato: la persona giuridica, coincidente con il Contraente, che in relazione al Finanziamento concesso si assicura per il caso di Decesso del Debitore.
Assicuratore, Compagnia: Cardif Assurance Vie - Rappresentanza Generale per l’Xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xx xx 00 di Xxx Xxxxxxxx - 00000 Xxxxxx, PEC xxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx, Capitale Sociale di Euro 719.167.488,00, iscritta al Reg. Imprese di
Milano ed avente X. XXX 00000000000 – R.E.A. 1254537, autorizzata all’esercizio elle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989,
iscritta nell’Elenco I annesso all’Albo delle imprese di
assicurazione e riassicurazione al n.
I. 00010, società soggetta a
Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.
Beneficiario: il soggetto che ha diritto alla prestazione.
Certificato Anamnestico: certificato compilato dal medico di fiducia del Debitore contenente le informazioni sanitarie richieste dall’Assicuratore per valutare lo stato di salute del Debitore medesimo.
Certificato di Polizza: il documento eme so e sottoscritto dalla Compagnia che comprova l’accettazione della Proposta del Contraente da parte della stessa Compagnia.
Contraente, Ente Erogatore: la persona giuridica che stipula il Finanziamento con il Debitore e la Polizza con l’Assicuratore.
Data di Decorrenza: la data a partire dalla quale la garanzia assicurativa ha effetto
Debitore: la persona fisica, mera portatrice del rischio assicurato con la Polizza Vita, con la qualle l’Ente Erogatore ha stipulato o stipulerà un Finanziamento e che, ai fini del suo rimborso, nella qualità di debitore dell’Ente Erogatore stesso, dispone di una quota della propria pensione in favore di quest’ultimo.
Debito residuo: il valore attuale, al TAN d'interesse
convenuto
nel contratto
di Finanziamento e secondo il piano di
ammortamento definito alla stipula dello stesso, delle rate residue di rimborso del Finanziamento, di competenza del periodo successivo al verificarsi del Decesso ed includente le eventuali rate o frazioni di rata di rimborso del Finanziamento insolute a
causa della temporanea interruzione del d ritto del Debitore alla pensione o di riduzione della quota ceduta Pensionistico.
Decesso: la morte del Xxxxxxxx quale che ne sia la causa.
a parte dell’Ente
Ente Pensionistico: l’ente previdenziale del Debitore, pensione del Debitore.
che è obbligato a versare al Contraente la quota vincolata della
Finanziamento: contratto di prestito da rimborsarsi mediante disposizione di quote della pensione del Debitore sottoscritto tra il Contraente ed il Debitore medesimo a condizione della stipula di un contratto di assicurazione contro il rischio di Decesso del Debitore.
Indennizzo, Indennità, Prestazione: importo liquidabile dall’Assicura ore in base alle Condizioni di Assicurazione. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni isiche obiettivamente constatabili. IVASS: Istituto di vigilanza sulle assicurazi ni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle iimprese di assicurazione. Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Modulo di Accettazione: documento sottoscritto dal Debitore con il quale presta il proprio consenso ex art. 1919 del Codice Civile alla stipulazione della Polizza Vita ( fr. infra), da parte del Contraente per il caso di Dec esso dello stesso Xxxxxxxx ed altresì rende il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03 e, dove previsto, la dichiarazione di buono stato di salute.
Modulo di Proposta: documento accluso al Fascicolo Informativo della Polizza Vita il cui contenuto viene confermato dal
Contraente in occasione della sottoscrizi ne dell’Accordo e con cui quest’ultimo rende una intendono rilasciate prima di ogni Proposta e con riferimento ad ogni singola copertura richiesta.
serie di dichiarazioni che si
Xxxxxxxx: è la somma delle quote di pensione che il Debitore deve complessivamente rimborsare al Contraente in ragione del Finanziamento.
Parti: il Contraente/Assicurato e l’Assicuratore.
Polizza, Polizza Vita: è il contratto di assicurazione sulla vita di puro rischio sottoscritto dal Contraente per il caso di Decesso del Debitore, previa accettazione di quest’ultimo.
Portabilità: il trasferimento del contratto di Finanziamento ad altro soggetto finanziatore.
Premio: la somma dovuta dal Contraente all’Assicuratore per la copertura assicurativa prestata.
Proposta: trasmissione informatica, eseguita tramite un tracciato concordato, con la quale il Contraente, in relazione ad un Finanziamento da rimborsarsi mediante disposizione di quote della pensione del Debitore, manifesta alla Compagnia la volontà di concludere la Polizza sulla base delle Condizioni di Assicurazione, comunicando tutti gli elementi a tal fine rilevanti.
Questionario Medico: modulo contenente una serie di domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita del Debitore, che l’Assicuratore utilizza per valutare i rischi derivanti dall’accesso in copertura del Debitore medesimo.
Rapporto di Visita Medica: relazione stilata dal medico di fiducia del Debitore (corredata da esami clinici adeguati) contenente le informazioni sanitarie richieste dall’Assicuratore relativamente allo stato di salute del Debitore medesimo.
Sinistro: verificarsi dell’evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.
Soggetto portatore del rischio: il soggetto su cui ricade il rischio assicurato, coincidente con il Debitore.
Art 1. Oggetto della copertura
Con il presente contratto di assicurazione sulla vita di puro rischio, l’assicuratore riconosce al Contraente, alle condizioni di cui all’art. 5, una copertura assicurativa per il caso di Decesso del Debitore, valida in tutti i paesi del mondo.
Art . 2 Condizioni di assicurabilità e perfezionamento del contratto di assicurazione
2.1 Condizioni di assicurabilità
L’Assicuratore riconosce al Contraente la copertura assicurativa a condizione che
- ricorrano i requisiti previsti dall’Accordo per la concessione delle coperture;
- siano rispettate tutte le condizioni di assicurabilità previste nelle presenti Condizioni di Assicurazione.
In particolare è necessario che alla data di sottoscrizione del Modulo di Accettazione, il Debitore:
(a) sia una persona fisica;
(b) sia residente in Italia;
(c) sia maggiore di età;
(d) abbia sottoscritto un Finanziamento;
(e) percepisca emolumenti pensionistici da parte di qualsiasi ente previdenziale;
(f) possa rilasciare la Dichiarazione di Buono Stato di Salute predisposta dalla Compagnia, ovvero compilare il Questionario Medico o fornire il Certificato Anamnestico o il Rapporto di Visita Medica, secondo quanto indicato al successivo art. 2.2 ”Perfezionamento del contratto di assicurazione”.
E’ inoltre necessario che il Debitore:
- alla Data di Decorrenza non abbia un’età superiore a 84 (ottantaquattro) anni;
- alla data stabilita per il pagamento dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento non abbia un’età superiore a 85 (ottantacinque) anni.
2.2 Perfezionamento del contratto di assicurazione
Ai fini dell’ottenimento della copertura il Contraente dovrà trasmettere all’Assicuratore la Proposta.
Dovrà inoltre allegare alla Proposta, in formato elettronico tramite il canale di trasmissione specificamente concordato con la Compagnia, i seguenti documenti:
- la copia del “Cedolino della Pensione” del Debitore (con data non anteriore a 90 (novanta) giorni dalla data della Proposta);
- la copia del tesserino di codice fiscale del Debitore o documento equipollente;
- nel caso in cui la Proposta sia stata preceduta da una richiesta di valutazione in pre-accettazione che ha avuto esito positivo, copia di tale richiesta e della relativa accettazione.
- Il Modulo di Accettazione alla copertura assicurativa insieme alla copia del documento di identità del Debitore in corso di validità e la documentazione sanitaria richiesta dalla Compagnia per l’accesso alla copertura assicurativa;
Ai fini della validità del contratto il Contraente deve aver cura che il Debitore esprima il proprio consenso ai sensi dell’art. 1919 del Codice Civile, facendo sottoscrivere allo stesso il Modulo di Accettazione e raccogliendone il documento di identità in corso
di validità.
In funzione del Montante del Finanziamento concesso e dell’età del Debitore alla Data di decorrenza il Contraente dovrà far sì che lo stesso Xxxxxxxx, alternativamente, così come previsto dalla tabella sotto riportata:
• sottoscriva la Dichiarazione di Buono Stato di Salute contenuta nel Modulo di Accettazione;
• xxxxxxx non ritenga di poter dichiarare il proprio buono stato di salute, compili e sottoscriva il Questionario Medico; oppure,
• fornisca il Certificato Anamnestico; oppure,
• fornisca il Rapporto di Visita Medica e gli esami medici secondo le indicazioni fornite dall’Assicuratore.
Età | Montante | Documentazione medica richiesta | |
da | a | ||
Inferiore a 70 anni | € 0 | € 40.000,00 | Dichiarazione di Buono Stato di Salute / Questionario Medico |
€ 40.000,01 | € 70.000,00 | Certificato Anamnestico | |
€ 70.000,01 | Rapporto di Visita medica | ||
Superiore o uguale a 70 anni | € 0 | € 20.000,00 | Dichiarazione di Buono Stato di Salute / Questionario Medico |
€ 20.000,01 | € 70.000,00 | Certificato Anamnestico | |
€ 70.000,01 | Rapporto di Visita medica |
(*) Ai fini della determinazione dell’importo in base al quale valutare le informazioni di carattere sanitario da fornire all’Assicuratore, si dovrà tener conto di tutte le somme finanziate al Debitore, da qualunque ente finanziatore, ed assicurate dall’Assicuratore. Quest’ultimo, in ogni caso, si riserva di chiedere ulteriore documentazione medica.
Si precisa in ogni caso che:
il Debitore che sia tenuto a sottoscrivere, secondo la tabella di cui sopra, la Dichiarazione di Buono Stato di Salute ha la facoltà, qualora ritenga di non poter sottoscrivere o comunque non desideri sottoscrivere tale Dichiarazione di Buono Stato di Salute, di compilare e sottoscrivere il Questionario Medico;
il Debitore che sia tenuto a fornire e sottoscrivere, secondo la tabella di cui sopra, il Certificato Anamnestico, ha la facoltà di fornire, qualora lo preferisca, il Rapporto di Visita Medica e gli esami medici secondo le indicazioni fornite dall’Assicuratore.
Le informazioni inerenti lo stato di salute devono corrispondere a verità ed esattezza. Qualora, tra il momento del rilascio e sottoscrizione delle stesse e la Data di Decorrenza, intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute del Debitore, il Contraente deve darne sollecita comunicazione all’Assicuratore al fine di espletare nuovamente le formalità di ammissione previste.
In caso di sottoscrizione della Dichiarazione di Buono Stato di Salute, l’Assicuratore si riserva il diritto di richiedere comunque ulteriore documentazione medica o di rifiutare la copertura nel caso in cui abbia evidenza di dichiarazioni false e mendaci.
Il Modulo di Accettazione ed il relativo documento di riconoscimento e, qualora previsto, il Questionario Medico, o il Certificato Anamnestico o il Rapporto di Visita Medica completo dei relativi esami, dovranno essere allegati alla Proposta in formato elettronico tramite il canale di trasmissione specificamente concordato con la Compagnia.
Nel caso in cui è prevista, secondo la tabella sopraindicata, la sottoscrizione del Questionario Medico o del Certificato Anamnestico o del Rapporto di Visita Medica (o comunque in ogni caso in cui gli stessi siano presentati dal Debitore secondo quanto sopra precisato ed anche in presenza di una eventuale sottoscrizione della Dichiarazione di Buono Stato di Salute) l'Assicuratore si riserva il diritto, una volta esaminata la documentazione, di decidere circa l'accettazione o il rifiuto della copertura assicurativa. Il rifiuto o la conferma di accettazione del rischio verranno comunicati dall’Assicuratore al Contraente.
Le dichiarazioni contenute nella Documentazione Medica sottoscritta dal Debitore sono considerate valevoli ai fini della valutazione del rischio da parte della Compagnia purché il Certificato di Polizza venga emesso entro 90 (novanta) giorni dalla data della predetta sottoscrizione. Qualora tale termine sia superato, il Debitore dovrà ripetere le formalità di ammissione di cui al presente articolo, anche se non sono intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute.
Art. 3 Decorrenza, durata e cessazione delle garanzie – Estinzione anticipata del Finanziamento e Portabilità
3.1 Decorrenza delle garanzie
La Polizza si intende conclusa nel momento in cui il Contraente, a seguito della trasmissione all’Assicuratore della Proposta, riceve il Certificato di Polizza, o altra comunicazione scritta di accettazione della Proposta, proveniente dall’Assicuratore. La conclusione della Polizza è altresì subordinata alla sottoscrizione, da parte del Debitore, del Modulo di Accettazione.
La garanzia assicurativa decorre dalle ore 24.00 della data di inizio del piano di ammortamento del Finanziamento, indicata sul Certificato di Polizza. Si considera, in ogni caso, che la garanzia estenda la sua efficacia al periodo precedente la Data di Decorrenza della Polizza fino ad un massimo di 45 (quarantacinque) giorni.
3.2 Durata della garanzia
La durata della garanzia prevista dalla Polizza è pari al periodo di tempo intercorrente tra la Data di Decorrenza e la data stabilita per il pagamento dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento.
La durata della garanzia non potrà, comunque, superare i 120 (centoventi) mesi.
In caso di ritardato addebito della prima rata del Finanziamento e, per questo, di slittamento in avanti della data di inizio del piano di ammortamento rispetto a quanto indicato sul Certificato di Polizza, ferma la Data di Decorrenza, la copertura assicurativa potrà superare la scadenza originariamente determinata per un massimo di 60 (sessanta) giorni. Ciò, anche nel caso in cui (i) la durata complessiva della copertura sia superiore a 120 (centoventi) mesi; (ii) il Debitore, nel periodo di estensione della validità della copertura, abbia superato i limiti di età di cui all’art. 2.1. stabiliti in relazione al momento di pagamento dell’ultima rata del piano di rimborso del Finanziamento.
In caso di temporanea interruzione del diritto del Debitore alla pensione o di riduzione della quota ceduta di quest’ultima e di attivazione della procedura di accodamento prevista dall’INPS, la copertura assicurativa potrà superare la scadenza originariamente determinata per un massimo di 18 (diciotto) mesi, al fine di ricomprendere nel Debito Residuo anche le rate o frazioni di rata non trattenute in precedenza ed accodate dall’INPS al termine del piano di ammortamento originario, secondo quanto previsto nella relativa procedura.
3.3 Cessazione delle garanzie
La copertura assicurativa ha termine:
− alla data di scadenza riportata sul Certificato di Xxxxxxx, salvo il superamento di tale scadenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3.2;
− il giorno del compimento di 85 (ottantacinque) anni, salvo il superamento di tale scadenza ai sensi e per gli effetti dell’art.
3.2;
− in caso di estinzione anticipata del Finanziamento o di Portabilità da parte del Debitore. La Polizza si risolve con effetto dalla Data di Decorrenza, altresì in caso di:
− mancato pagamento del Premio entro 100 (cento) giorni dalla Data di Decorrenza;
− inesistenza o nullità del contratto di Finanziamento;
− mancata erogazione del Finanziamento entro 100 (cento) giorni dalla Data di Decorrenza;
− falsificazione dei documenti previsti per l’attivazione della copertura assicurativa;
La Polizza si risolve infine in caso di recesso dal Finanziamento da parte del Debitore nei tempi previsti dalla legge e/o dal contratto di Finanziamento. In questo caso, la copertura assicurativa cessa di avere effetto dalle ore 24.00 del giorno di recesso del Debitore e la Compagnia restituisce al Contraente il Premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla predetta data. La Compagnia potrà trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto come quantificate nella Nota Informativa.
3.4 Estinzione anticipata del Finanziamento e Portabilità
In caso di estinzione anticipata del Finanziamento da parte del Debitore o di Portabilità, la Compagnia restituirà al Contraente la parte di premio non goduto secondo la formula di seguito indicata:
PR = [PT * (β + λ)]* D − t + [PT * (1 − β )]*[((D – t/2 + 1) * (D – t )) / (D * (D + 1))] − ε − φ
D
Dove:
− PT il premio pagato dall'assicurato al netto delle imposte e dei diritti
− PR premio rimborsato al cliente
− D durata iniziale della copertura assicurativa
− t tempo trascorso alla data di richiesta di xxxxxxxx
− β percentuale costi della Compagnia
− λ Commissioni Broker
− ε costi di estinzione in € 22
− φ costi di emissione in € 13
Art. 4 Diritto di revoca della Proposta e di recesso dalla copertura
Il Contraente può revocare la Proposta fino al momento della conclusione del contratto, mediante dichiarazione di revoca da comunicare all’Assicuratore in forma scritta (a mezzo e-mail) ovvero tramite gli appositi flussi informatici concordati, con indicazione degli elementi idonei ad identificare la Proposta a cui la dichiarazione di revoca si riferisce. La dichiarazione di revoca trasmessa all’Assicuratore prima della conoscenza dell’accettazione di quest’ultimo impedisce la conclusione della Polizza.
Dopo la conclusione della Polizza è comunque facoltà del Contraente che non abbia ancora pagato il Premio di richiedere l’annullamento della stessa Polizza entro 100 (cento) giorni dalla Data di Decorrenza.
Il Contraente può recedere dalla Polizza entro 30 giorni dalla Data di pagamento del Premio, dandone comunicazione alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Cardif Assurance Vie - Ufficio Gestione CQP – Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx, ovvero via email all’indirizzo xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
Il recesso determina la cessazione della copertura assicurativa, dalle ore 24.00 del giorno dell’invio della comunicazione, e la restituzione al Contraente del Premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso.
La Compagnia potrà trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto come quantificate nella Nota Informativa.
Art. 5 Condizioni e Prestazioni relative alla copertura assicurativa
La copertura assicurativa viene prestata alle condizioni di seguito specificate:
(I) Rischio assicurato
Il rischio coperto dall’assicurazione è il Decesso del Debitore qualunque possa esserne la causa, fatta salva l'applicazione delle esclusioni di cui all'art. 6.
(II) Prestazione assicurativa
L’Assicuratore liquida una somma corrispondente al Debito Residuo.
Art. 6 Esclusioni
La copertura assicurativa è esclusa nei seguenti casi:
a) dolo o colpa grave del Contraente o del Beneficiario;
b) il suicidio del Debitore, se avviene nei primi due anni dalla Data di Decorrenza dell'assicurazione;
c) Infortuni già verificatisi o Malattie già in essere alla Data di Decorrenza dell'assicurazione e loro seguiti, conseguenze e postumi;
d) Sinistri che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazioni dell’integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o dell’assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico;
e) partecipazione attiva del Debitore a delitti dolosi;
f) nullità o inesistenza del Finanziamento;
g) mancata erogazione del Finanziamento;
h) falsificazione dei documenti prodotti a corredo della Proposta;
i) Xxxxxxxx relativi a coperture assicurative che siano state accettate erroneamente in fase di assunzione a causa del comportamento doloso o gravemente colposo, anche omissivo, del Contraente;
j) Sinistri le cui cause di non indennizzabilità non siano state rilevate dalla Compagnia a causa del comportamento doloso o gravemente colposo, anche omissivo, del Contraente;
Ove operi un’ipotesi di esclusione il Beneficiario non avrà alcun diritto alla Prestazione, e nei casi di cui ai punti a) f) g) h) i) j), dovrà restituire all’Assicuratore quanto eventualmente ricevuto a tale titolo.
Art. 7 Beneficiari della Prestazione
Beneficiario della Prestazione è il Contraente, salva la designazione, qualora non coincidente con il Contraente, del soggetto che ha messo a disposizione le somme finanziate.
Art. 8 Premi dell'assicurazione
Il Premio è unico e anticipato. Esso si ottiene moltiplicando il Montante per il tasso individuato in base ai documenti allegati all’Accordo, di seguito specificamente indicati. Detto tasso viene individuato in base a parametri riferibili al Debitore alla Data di Decorrenza della Polizza.
L’ammontare totale del Premio unico è indicato sul Certificato di Polizza.
I Premi dovranno essere versati dal Contraente entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo a quello di erogazione del Finanziamento, in base ai tabulati testa per testa forniti dalla Compagnia il giorno 1 (uno) di ogni mese.
La tariffa è determinata in base alla durata del Finanziamento e all’età del Debitore alla Data di Decorrenza. La tariffa è indicata nell’Allegato 7 all’Accordo.
Art. 9 Denuncia dei Sinistri
I Sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto a Cardif Assurance Vie – Back Office Protezione - Ufficio Sinistri – Via Tolmezzo n. 15 (Palazzo D) 00000 Xxxxxx; fax n. 00 00000000.
Ai fini della maturazione del diritto all’Indennizzo, ferme le condizioni di Polizza, il Contraente, a propria cura e spese, dovrà:
1. consegnare all’Assicuratore la seguente documentazione (salvo integrazioni richieste e motivate dall'Assicuratore):
a. il Certificato di morte del Debitore;
b. il conto estintivo del Finanziamento alla data del Sinistro;
c. la copia integrale del Finanziamento (corredato della notifica eseguita, ai sensi di legge, all’ente pensionistico);
d. documentazione relativa all’erogazione del Finanziamento (a titolo di esempio, copia contabile bonifico bancario, copia assegno emesso a favore del Debitore);
e. ogni altro documento di carattere sanitario relativo al Debitore, eventualmente pervenuto o in possesso dello stesso Contraente.
2. porre in atto tempestivamente le azioni necessarie per reperire un documento che attesti chiaramente e formalmente le cause del Decesso del Debitore (a titolo esemplificativo, il Modulo ISTAT, una relazione del medico curante, la cartella clinica ecc…) e documentare all’Assicuratore tale tempestiva attivazione.
Per le finalità di cui al precedente punto 2, il Contraente dovrà:
i) cercare di contattare telefonicamente gli eredi/aventi diritto per verificare la reperibilità degli stessi presso gli indirizzi a disposizione;
ii) inviare agli eredi/aventi diritto una raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale viene richiesta:
- la compilazione e restituzione, direttamente all’Assicuratore, del modulo "Relazione medico curante" (fornito dall’Assicuratore), da allegarsi alla raccomandata;
- l’invio all’Assicuratore di un documento che attesti chiaramente e formalmente le cause del Decesso del Debitore (a titolo esemplificativo, il Modulo ISTAT, una relazione del medico curante, la cartella clinica ecc…).
iii) trasmettere all’Assicuratore, per posta ordinaria o per via informatica, copia della raccomandata inviata ai sensi del precedente pt. ii) e della relativa ricevuta di ritorno.
Art. 10 Liquidazione dei sinistri
La Compagnia provvede alla liquidazione del Sinistro entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione da parte del Contraente, della documentazione di cui all’art. 9 punto 1 ovvero, se avvenuta successivamente, dalla documentazione all’Assicuratore della propria tempestiva attivazione ai sensi dell’art. 9 punto 2, come meglio dettagliato sub i), ii) e iii) dello stesso art. 9.
Il Contraente si impegna, ad avvenuta liquidazione della Prestazione, a trasferire alla Compagnia l’importo delle quote di pensione imputabili al conto estintivo del Finanziamento, da esso Contraente direttamente o indirettamente recuperate in forza di legge e/o del contratto di Finanziamento, successivamente alla liquidazione della Prestazione.
Art. 11 Legge Applicabile
La legge applicabile alla Polizza è quella italiana.
Art. 12 Comunicazioni
Salvo laddove diversamente specificato, ogni comunicazione alla Compagnia dovrà essere data per iscritto al seguente recapito:
Cardif Assurance Vie, Xxx Xxxxxxxx x. 00 (Xxxxxxx X) 00000 Xxxxxx Fax n. +39 02. 00000000
All’attenzione di: Ufficio Gestione CQP
Agli stessi fini, il recapito del Contraente, salvo laddove diversamente specificato, è quello indicato nell’Accordo.
Art. 13 Cessione dei diritti
Il Contraente non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla copertura assicurativa se non in relazione all’eventuale cartolarizzazione del credito oggetto della copertura. In tale ultimo caso, il Contraente dovrà, in ogni forma che sia a ciò congeniale, garantire che la cessione dei crediti non aggravi la gestione della Polizza e dei sinistri da parte della Compagnia, restando pertanto lo stesso Contraente principale interlocutore della Compagnia.
Art. 14 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o del Debitore se relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione del Contraente sulle informazioni inerenti allo stato di salute del Xxxxxxxx, che devono corrispondere a verità ed esattezza.
Art. 15 Foro competente
Per qualunque controversia derivante dall’applicazione o interpretazione del presente contratto, sorta tra l’Assicuratore e il Contraente, così come individuato nelle Condizioni di Assicurazione, foro competente è, in via esclusiva, sarà competente il Foro di Milano.
Art. 16 Reclami Reclami all’Impresa
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Ufficio Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti:
Cardif Assicurance Vie – Rappresentanza Generale per l’Italia - Ufficio Reclami - Via Tolmezzo,15 (Palazzo D) 00000 Xxxxxx - n° fax 00.00000000 - indirizzo e-mail xxxxxxx@xxxxxx.xxx
La Compagnia si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro ad opera della Compagnia nel termine sopraindicato, potrà rivolgersi all'IVASS, xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, secondo le modalità sottoelencate previste per i reclami presentati direttamente all’IVASS ed inviando altresì copia del reclamo presentato all’Impresa nonché dell’eventuale riscontro da quest’ultima fornito.
Reclami all’IVASS
I reclami per l’accertamento dell’osservanza della normativa di settore devono essere presentati direttamente all’IVASS al recapito sopraindicato.
Per la stesura del reclamo presentato a IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx e sul sito della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata ai reclami.
Il reclamo inviato all’IVASS deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi:
▪ il nome, cognome e domicilio del reclamante;
▪ l’individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
▪ la descrizione dei motivi della lamentela e l’eventuale documentazione a sostegno della stessa.
Resta in ogni caso salva la facoltà di ricorrere all’istituto della mediazione come disciplinato dal D. Lgs. n° 28 del 4 marzo 2010 e di adire l’Autorità Giudiziaria.
In caso di liti trasfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:
▪ direttamente all’Autorità di vigilanza / sistema competente del paese dello stato membro in cui ha sede legale l’impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx);
▪ all’IVASS che provvede all’inoltro alla suddetta Autorità / sistema, dandone notizia al reclamante.
Autorità di vigilanza del paese di origine dell’Assicuratore è ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito:
xxxx://xxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx-xx-xx-xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxx.xxxx.
CARDIF CQP – VITA: MODULO DI PROPOSTA COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO IL RISCHIO DECESSO
CONTRAENTE/ASSICURANDO: Si rinvia ai dati indicati nell’Accordo.
ASSICURAZIONE: il premio dovuto dal Contraente, in relazione alla copertura assicurativa per la durata convenuta, è
calcolato secondo i criteri indicati nelle Condizioni di Assicurazione. Le spese di emissione del contratto sono pari a Euro 13,00. In caso di rimborso del premio a seguito di estinzione anticipata o trasferimento de finanziamento le relative spese di rimborso sono pari a Euro 22,00.
Il 5% del premio (al netto delle tasse) è riconosciuto all’intermediari . Ad esempio se il premio imponibile ammonta ad Euro 100,00 sono riconosciuti all’intermediario Euro 5,00.
Il Contraente/Assicurando DICHIARA:
• di aver ricevuto, tutto quanto in forma cartacea quale allegato 1 all’Accordo sottoscritto con la Compagnia, di aver letto, ben compreso ed accettato il Fascicolo Informativo relativo alla copertura assicurativa contro il rischio Decesso, contenente la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione, oltre al Glossario e al presente Modulo di Proposta.
• di trasmettere con i canali informatici e i tracciati concordati con la Compagnia, dati relativi al Debitore (soggetto portatore
del rischio), al Finanziamento, al Beneficiario e alle altre circostan e rilevanti per la valutazione del rischio da parte della Compagnia e di richiedere con la suddetta rasmissione, l’accesso alla copertura assicurativa.
Il Contraente, con la specifica sottoscrizione riportata in calce all’Accordo approva pecificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le Condizioni di Assicurazione e, in particolare, li artt. 2.2 “Perfezionamento del contratto di
assicurazione”, 6 “Esclusioni”, 7 “Beneficiari della Prestazione”, 9 “Denuncia dei Sinistri”,
10 “Liquidazione Sinistri”, 13
“Cessione dei Diritti”, 15 “Foro competente”.
Si richiama l’attenzione del Contraente sulle seguenti avvertenze relative alle dichiarazioni dello stato di salute del Debitore: a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione; b) prima della sottoscrizione è necessario verificare l’esattezza e la rispondenza a verità delle dichiarazioni , siano esse rese tramite la compilazione del questionario medico o del certificato anamnestico o, comunque, in qualsivoglia altra
forma c) le dichiarazioni del Debitore devono sempre essere precedute da informativa sul tratt mento dei dati
personali e dalla raccolta del relativo consenso.