PROGETTO DI LEGGE REGIONALE
PROGETTO DI LEGGE REGIONALE
“ISTITUZIONE RETE SENTIERISTICA DELLA CALABRIA”
INDICE |
Art. 1 – Finalità |
Art. 2 – Definizioni |
Art. 3 – Sentiero Italia |
Art. 4 - Disciplina della rete sentieristica |
Art. 5 – Tutela della rete sentieristica |
Art. 6 – Competenze della Regione |
Art. 7 – Commissione regionale sentieri |
Art. 8 - Catasto dei sentieri |
Art. 9 – Pubblicazione della rete sentieristica |
Art. 10 – Competenze delle Province |
Art. 11 – Progettazione e realizzazione della rete sentieristica |
Art. 12 – Xxxxxxxxx e Sanzioni |
Art. 13 – Disposizioni finanziarie |
Art. 14 – Norme finali |
Riparto delle competenze |
REGIONE Catasto sentieri, norme e procedure di riferimento, criteri di realizzazione, promozione della rete, pubblicazioni, cartografia, erogazione finanziamenti alle Province |
C.R.S. Organo di consulenza tecnica e di programmazione della Regione, pareri su quanto interferisce con la rete sentieristica |
PROVINCE Coordinamento e finanziamento degli interventi sul territorio di competenza, vigilanza e sanzioni |
COMUNI, AREE PROTETTE Progettazione, proposte di sentieri, realizzazione degli interventi (individuazione dei sentieri, manutenzione, recupero, segnaletica), vigilanza e sanzioni |
ASSOCIAZIONI Progettazione, proposte di sentieri, realizzazione degli interventi (individuazione dei sentieri, manutenzione, recupero, segnaletica) |
Art. 1 – Finalità
1. La Regione Calabria riconosce i sentieri, così come definiti al successivo articolo 2, quali proprio patrimonio culturale e territoriale, e ne prevede il recupero, la tutela e valorizzazione a fini sociali, ambientali, storici, economici, turistici, culturali.
2. Per i fini di cui al comma 1, la Regione promuove lo sviluppo della rete sentieristica pedonale su tutto il territorio regionale.
3. Ai fini della presente legge, gli interventi di tutela e valorizzazione prevedono:
a) la rilevazione ed il censimento dei sentieri attraverso l’aggiornamento del Catasto Regionale dei Sentieri redatto dal Club Alpino Italiano Regione Calabria nel marzo 2002 in adozione della pianificazione nazionale della Commissione Centrale Escursionismo del Club Alpino Italiano;
b) la realizzazione della segnaletica ed il tracciamento dei sentieri;
c) il recupero, il ripristino, la tutela e la valorizzazione dei sentieri e delle loro pertinenze, così come definite al comma 3 del successivo articolo 2, mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
d) la promozione della fruizione dei sentieri per i fini di cui al comma 1.
Art. 2 – Definizioni
1. Per sentiero si intende un particolare tracciato o pista, anche non rilevato cartograficamente, che unisce case sparse, aziende agricole, borgate e centri abitati; la viabilità di interesse pubblico, che raggiunge ovili, boschi, cime, località per lo sport ed il tempo libero, rifugi, luoghi significativi per la memoria storica locale ed il culto religioso o luoghi di interesse naturalistico e paesaggistico.
2. Sono assimilati ai sentieri, qualora il percorso lo richieda per le finalità di cui all’art. 1, tratti o l’intero tracciato di:
a) mulattiere, piste forestali;
b) strade vicinali, comunali ed interpoderali, purché non asfaltate.
3. Ai fini della presente legge si considerano pertinenze dei sentieri:
a) i muri di sostegno e di contenimento, la pavimentazione con pietre, il taglio delle rocce a gradoni e tutte le opere ed i manufatti realizzati nel corso del tempo per l’utilizzo del tracciato a piedi o con animali;
b) la segnaletica orizzontale e verticale installata per l’individuazione del tracciato;
c) alberi e siepi posti lungo i bordi del sentiero;
d) le strutture con funzione di ricovero provvisorio o di emergenza, non assimilabili ai rifugi e bivacchi.
Art. 3 – Sentiero Italia
1. Per i fini di cui all’art. 1, la Regione riconosce come fondamentale il percorso del Sentiero Italia individuato dal Club Alpino Italiano nel 1990, quale tracciato di riferimento primario per la realizzazione della rete sentieristica regionale ed in quanto consente, altresì, il collegamento organico con la rete sentieristica della Regione Basilicata.
Art. 4 – Disciplina della rete sentieristica
1. La rete sentieristica è dichiarata di pubblico interesse dalla Giunta regionale in relazione alle funzioni e ai valori sociali, culturali, ambientali, didattici e di assetto del territorio insiti in essa e riconosciuti nelle attività ad essa pertinenti e correlate.
2. L’accesso ed il transito sulla rete sentieristica si intende consentito ai soli escursionisti non motorizzati.
3. Il divieto di circolazione dei veicoli a motore non trova applicazione sui percorsi di cui all’art. 2, comma 2, lettere a) e b) inseriti nella rete sentieristica, relativamente ai mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali, di vigilanza ed antincendio, di soccorso, di assistenza sanitaria e veterinaria.
4. Il divieto di circolazione dei veicoli a motore non trova, altresì, applicazione nei confronti dei mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito dalla strada, limitatamente al tratto più breve necessario per raggiungere tali immobili.
5. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il modello del contrassegno, su cui riportare gli estremi identificativi del veicolo autorizzato.
6. Il Comune interessato provvederà a rilasciare al proprietario del mezzo l’autorizzazione, nonché il sistema di apertura dell’eventuale barriera fissa apposta.
Art. 5 – Tutela della rete sentieristica
1. Lungo la rete sentieristica regionale, entro un fascia di rispetto di cento metri per lato, è vietato:
a) realizzare discariche e qualunque struttura che sia fonte di inquinamento dell’aria, del suolo e dei corsi d’acqua;
b) abbandonare rifiuti di qualunque natura;
c) distruggere, danneggiare o comunque manomettere la segnaletica orizzontale e verticale e qualunque manufatto connesso alla fruibilità dei percorsi, nonché le barriere di protezione dalla circolazione motorizzata;
d) accendere fuochi, se non nelle aree appositamente individuate e segnalate.
2. Lungo i bordi dei sentieri è vietato il taglio degli alberi e delle siepi, salvo autorizzazione del Corpo forestale dello Stato; è vietata, altresì, la rimozione dei muri a secco, salvo che per realizzare accessi a fondi privati.
Art. 6 – Competenze della Regione
1. Ai fini della presente legge la Regione, avvalendosi della Commissione di cui al successivo art. 7, provvede:
a) all’attivazione del Catasto dei sentieri di cui al successivo art. 8;
b) all’individuazione delle norme e delle procedure per la stesura dei piani annuali di intervento da parte delle Province e dei criteri per l’erogazione dei fondi;
c) all’emanazione del regolamento tecnico con le prescrizioni relative agli interventi da realizzare sulla rete sentieristica;
d) all’erogazione dei finanziamenti alle Province;
e) alla promozione della rete, ai sensi del successivo articolo 9, di concerto con le Province;
f) all’apposizione del vincolo paesistico.
Art. 7 – Commissione Regionale Sentieri
1. E' istituita la Commissione Regionale Sentieri (C.R.S.) così composta:
a) Assessore alla struttura regionale preposta, o suo delegato, che la presiede;
b) un rappresentante della Federparchi;
c) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;
d) un rappresentante del Club Alpino Italiano Regione Calabria;
e) un funzionario della struttura regionale preposta, che svolge le funzioni di segretario.
2. La C.R.S., coadiuvata dalla struttura regionale preposta, emette pareri in ordine:
a) ai progetti inerenti la rete sentieristica in fase di attivazione del Catasto di cui al successivo art. 8;
b) ai progetti d'intervento sul territorio che interferiscano con la rete sentieristica;
c) alla realizzazione della cartografia e della guida turistico-escursionistica relativa all'intera rete o a parti di essa, da aggiornare almeno ogni quinquennio.
3. Entro sei mesi dal suo insediamento, la C.R.S. emana i seguenti regolamenti:
a) un regolamento procedurale recante:
▪ le regole per il funzionamento interno;
▪ le procedure relative a tempi e modi per la stesura del programma annuale degli interventi nonché criteri e modalità per l’erogazione dei contributi;
▪ la relativa modulistica;
▪ la modulistica per la raccolta dei dati e la struttura del Catasto regionale di cui al successivo art. 8;
▪ le sanzioni previste in caso di violazione della presente legge;
b) un regolamento tecnico recante:
▪ le prescrizioni relative alla tipologia ed alle caratteristiche cui devono essere uniformati il tracciamento e la segnaletica da realizzare lungo la rete sentieristica. La segnaletica deve in ogni caso essere conforme ai criteri di unificazione adottati in ambito nazionale dal Club Alpino italiano;
▪ le prescrizioni relative al restauro ed al recupero di tratti di sentiero, nonché alla eventuale costruzione, restauro, recupero di aree, pertinenze e manufatti connessi alla fruizione dei sentieri, e ad ogni tipo di intervento che si rendesse necessario realizzare lungo i percorsi individuati, da realizzarsi secondo criteri di ingegneria naturalistica;
▪ le prescrizioni cui attenersi nella realizzazione di opere e manufatti pubblici e privati che dovessero interferire con la rete sentieristica.
4. Nell'eventualità che il tracciato trovi sviluppo anche nel territorio della Regione Basilicata il presidente della C.R.S., su delega del Presidente della Giunta, promuove le necessarie intese.
Art. 8 - Catasto dei sentieri
1. La Regione Calabria adotta la pianificazione nazionale e la codifica dei gruppi montuosi redatti dalla Commissione Centrale Escursionismo del Club Alpino Italiano, recepiti nel marzo 2002 dal CAI Calabria nel Catasto Regionale dei Sentieri;
2. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, i soggetti pubblici e privati che hanno provveduto o intendono segnalare sul territorio itinerari singoli o reti sentieristiche, invieranno all’Ufficio regionale sentieri, su modulistica predisposta dalla C.R.S., la documentazione ed i dati per la loro individuazione e registrazione.
3. La C.R.S. decide in ordine all’inserimento del tracciato nella rete sentieristica regionale, previo suo eventuale adattamento alle prescrizioni indicate dalla stessa Commissione.
4. Ai fini della produzione cartografica, la C.R.S. provvede, previ accordi con la competente struttura regionale, a realizzare idoneo sistema informativo territoriale dei sentieri da riportare sulla cartografia tecnica regionale.
5. Per l’espletamento delle funzioni di cui al presente articolo la Regione può stipulare una convenzione con il Club Alpino Italiano Regione Calabria.
6. L’inserimento dei tracciati nel Catasto dei sentieri avvia il procedimento previsto dalla vigente legislazione per l’apposizione del vincolo paesaggistico ove questo non sia già esistente.
7. Completata la fase di attivazione, la Regione assegna le sezioni del Catasto alle Province, ciascuna per i propri ambiti di competenza, che provvederanno alla loro tenuta e aggiornamento.
Art. 9 – Pubblicazione della rete sentieristica
1. L’Assessorato della struttura regionale preposta, con la consulenza della C.R.S. e di concerto con le Province, provvede:
a) alla pubblicazione del Catasto Regionale dei Sentieri entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge;
b) alla realizzazione della cartografia secondo le direttive nazionali emanate dal Club Alpino Italiano e di pubblicazioni relative alla rete sentieristica regionale o a parti di essa, anche d’intesa con Enti ed Associazioni operanti nel settore.
Art. 10 – Competenze delle Province
1. Ai fini della presente legge le Province provvedono, per il territorio di competenza:
a) alla stesura del Piano annuale di intervento, secondo le procedure previste nel Regolamento di cui al cui al comma 3 del precedente articolo 7, coordinando le proposte dei soggetti di cui al successivo articolo 11;
b) alla valutazione ed al finanziamento degli interventi approvati;
c) alla tenuta ed aggiornamento delle sezioni provinciali del Catasto.
2. Per i provvedimenti di cui al comma 1, le Province istituiscono una Commissione Provinciale Sentieri (C.P.S.) così composta:
a) il Presidente della Provincia, o suo delegato, che la presiede;
b) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;
c) un rappresentante del Club Alpino Italiano;
d) un dipendente della competente struttura amministrativa con funzioni di segretario.
3. La verifica della corretta attuazione degli interventi compete alle Province che, all'uopo, possono definire forme di convenzione con il Corpo Forestale dello Stato e con il Club Alpino Italiano.
4. Qualora i sentieri fossero tracciati o segnalati in maniera difforme da quanto previsto nei progetti approvati, la Provincia territorialmente competente provvede agli interventi correttivi necessari a spese dei beneficiari dei finanziamenti.
Art. 11 – Progettazione e realizzazione della rete sentieristica
1. Alla progettazione e realizzazione della rete sentieristica primaria, secondaria e complementare nonché al tracciamento della segnaletica ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete sentieristica possono provvedere:
a) le Amministrazioni comunali;
b) le Sezioni e il Gruppo Regionale del Club Alpino Italiano;
c) le Associazioni Ambientaliste riconosciute ai sensi della legge n. 349/86 operanti sul territorio regionale;
2. I Comuni predispongono, avvalendosi della Provincia e coordinandosi al Piano provinciale di cui al comma 1, lettera a), del precedente art. 10, specifici piani di intervento per i sentieri ricadenti nel territorio di competenza.
Art. 12 – Xxxxxxxxx e Sanzioni 1. La vigilanza per l’applicazione ed il rispetto della presente legge è affidata alle Province, ai Comuni, al Corpo Forestale dello Stato e alle Guardie ambientali, zoofile e venatorie. 2. Le Province, anche su segnalazione degli altri soggetti preposti alla vigilanza, possono disporre la riduzione in pristino e la rimozione onerosa di eventuali occupazioni abusive, manomissioni alla rete e sue pertinenze, impedimenti e limitazioni all’uso pubblico dei sentieri censiti. 3. Le sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle norme della presente legge saranno fissate nel regolamento tecnico di cui all’art. 7, comma 3, lettera a). 4. Le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo confluiscono nel fondo regionale istituito per il finanziamento della presente legge. |
Art. 13 – Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si farà fronte con fondi regionali stanziati con le leggi annuali di Bilancio mediante l’istituzione di apposito capitolo di spesa, nonché con i fondi specificamente assegnati allo scopo dallo Stato e con i fondi rinvenienti da programmi comunitari. |
Art. 14 – Norme finali 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla rispettare come legge della Regione Calabria. |