Contratto Collettivo di Lavoro
Contratto Collettivo di Lavoro
per quadri, impiegati ed operai dipendenti da
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., RAI Cinema S.p.a., RAI Click S.p.a., RAI Net S.p.a., RAI Sat S.p.a.,
RAI Trade S.p.a., RAI Way S.p.a.
Gennaio 2004 - Dicembre 2007
Il giorno 16 luglio 2007
la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.a.
e
le organizzazioni sindacali SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, SNATER-CISAL, UGL-INFORMAZIONE e LIBERSIND-CONFSAL,
premesso che:
– sono stati sottoscritti dalle Parti diversi accordi di rinnovo contrattuale (l’ul- timo nel 2004), nonché numerosi accordi integrativi su singoli istituti,
– le Parti hanno ravvisato la necessità di inserire nel testo del Contratto Collettivo di Lavoro tali nuovi accordi e di procedere alla stampa del C.C.L. in vigore,
hanno sottoscritto il nuovo testo del Contratto Collettivo di Lavoro per quadri, impiegati ed operai dipendenti da RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.a., RAI Cinema S.p.a., RAI Click S.p.a., RAI Net S.p.a., RAI Sat S.p.a., RAI Trade S.p.a., Rai Way S.p.a., in conformita’ agli accordi sindacali fino ad oggi stipu- lati a livello nazionale.
I. PARTE GENERALE
Art. 1 – Sistema di relazioni industriali
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Vengono definiti due livelli relazionali: il primo, nazionale, che potrà trova- a sua sede anche nella Commissione Paritetica, con le eccezioni di seguito cificate, e il secondo, locale, nell’ambito della unità produttiva.
A) Materie di confronto a livello nazionale (Direzione Risorse Umane e Organizzazione - Segreterie Nazionali XX.XX. /Commissione Paritetica):
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Vengono trattate a livello nazionale le questioni di carattere generale di inte- se sindacale e le informative su tematiche espressamente previste dal proto- llo o puntualmente richieste dalle XX.XX.
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Le materie oggetto del confronto a livello nazionale sono quelle di seguito icate:
a) le linee delle politiche di Gruppo definite nel piano triennale in ordine all’as- setto occupazionale, alla programmazione economica e finanziaria, agli investimenti e agli appalti;
b) le linee di sviluppo tecnologico ed i relativi riflessi sull’occupazione e sulla qualificazione del personale, nonché le ripercussioni che l’evoluzione della tecnologia, del mercato e dei servizi potrà avere sulle articolazioni profes- sionali globali, anche ai fini dei processi di mobilità professionale;
c) la dinamica dei modelli organizzativi, della produttività ed in generale dei principali indicatori che riguardano il fattore lavoro;
d) i progetti in materia di formazione e di riqualificazione professionale;
e) l’esame del quadro concernente l’applicazione delle politiche sulle pari opportunità, anche alla luce dei lavori dell’apposita Commissione Paritetica;
f) gli orientamenti aziendali in ordine alla struttura dei palinsesti radiofonici e televisivi ed i conseguenti piani annuali di produzione;
g) gli indirizzi produttivi interni;
h) gli indirizzi produttivi connessi agli acquisti, alle coproduzioni, agli appalti ed il ricorso al lavoro atipico;
i) gli affinamenti del sistema organizzativo e dei modelli produttivi in corso di vigenza del contratto;
j) i criteri che presiedono alla mobilità orizzontale e verticale ed alle politiche premianti e di valutazione del personale a livello direzionale, interdirezio- nale e societario;
k) l’incidenza che hanno avuto sulla produzione gli eventuali appalti, preci- sandone la natura;
l) i dati sui contratti a termine, di inserimento, di apprendistato suddivisi per profili professionali;
m) l’interpretazione, l’integrazione, la modifica e l’applicazione delle norme contrattuali e, in genere, degli accordi stipulati a livello nazionale;
n) l’andamento e le prospettive del mercato nazionale ed internazionale del set- tore della multimedialità;
o) le nuove iniziative, le nuove tecnologie, i nuovi insediamenti, i nuovi modelli produttivi che comportino significativi riflessi sull’occupazione, sulla mobilità, sulle condizioni di lavoro e sulle professionalità;
p) i criteri generali in ordine alle iniziative di reclutamento e di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale;
q) la situazione relativa all’attuazione delle politiche sulle pari opportunità; con cadenza biennale saranno forniti i dati previsti dall’art.9, comma 1, della legge n. 125 del 10/4/91 e dai Decreti Ministeriali applicativi;
r) l’andamento delle prospettive occupazionali, anche nell’ipotesi di sviluppa- re forme innovative relative alle modalità di espletamento della prestazione lavorativa;
s) il monitoraggio della fase di consolidamento del nuovo sistema di classifi- cazione del personale e dei relativi profili professionali;
t) le tematiche attinenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
u) la materia dei licenziamenti individuali e collettivi e quella dei trasferimen- ti d’Azienda ai quali si applicano le procedure previste rispettivamente dalle vigenti disposizioni di legge e dagli accordi interconfederali vigenti;
v) la materia relativa ai provvedimenti disciplinari come regolamentata dal CCL;
z) le materie di competenza delle R.S.U. individuate alla successiva lettera B) “Materie di confronto a livello locale”.
Viene istituita una Commissione Paritetica Azienda-Sindacato che può ricomprendere tutte le funzioni demandate, in via ordinaria, alle parti, salvo quelle indicate alle lettere m), u), v), z).
Resta, altresì, espressamente esclusa dalla competenza della Commissione Paritetica la trattazione delle vertenze individuali, che verranno promosse diretta- mente dalle XX.XX. alla Società.
La Commissione si riunirà una volta ogni tre mesi, con un ordine del giorno che dovrà essere definito anche sulla base delle indicazioni e richieste al riguardo avanzate dalle XX.XX. e chiuso almeno 15 giorni prima della data dell’incontro.
Nel caso in cui i temi in discussione comprendano questioni di livello locale a rilevanza nazionale, la Commissione sarà all’occorrenza integrata da un compo- nente della R.S.U. competente per ciascuna delle XX.XX. firmatarie del presente contratto.
I permessi sindacali per la partecipazione alla Commissione Paritetica sono da intendersi rilasciati a titolo di permesso per incontri con la Direzione Aziendale.
Le richieste di incontro su temi specifici dovranno essere riportate all’interno dell’ordine del giorno della Commissione Paritetica, fatta eccezione per le proce- dure di conciliazione riferite alla proclamazione di scioperi (v. accordo 22 novem- bre 2001) e le questioni che, per loro natura, debbono essere trattate in periodi di tempo precisi e in alcun modo rinviabili.
B) Materie di confronto a livello locale (Funzioni Personale Unità Produttive-R.S.U.):
a) esposizione del piano produttivo locale;
b) conseguenze delle innovazioni di carattere tecnologico, tecnico-organizzativo e professionale sull’occupazione e sulle condizioni di lavoro;
c) articolazione degli orari di lavoro;
d) modelli organizzativi di riferimento che comportino l’adozione di specifiche soluzioni anche a carattere sperimentale e che tengano conto di particolari caratteristiche locali;
e) iniziative di formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale, tenuto conto, in particolare, dei mutamenti e delle connotazioni evolutive con- nesse alle trasformazioni tecnologiche, organizzative e professionali in atto;
f) consistenza degli appalti di servizio e degli appalti di produzione ed incidenza di questi ultimi sulla produzione;
g) tematiche della sicurezza del lavoro e della tutela dell’ambiente;
h) previsione sul ricorso ai contratti a termine, di inserimento, di apprendistato;
i) i dati consuntivi del lavoro straordinario.
Verrà fornita, inoltre, con cadenza annuale o, a richiesta delle Parti, seme- strale, specifica informativa, nel rispetto della normativa in materia di privacy, relativa ai dati riguardanti la consistenza dell’organico di ciascuna Unità Produttiva, suddiviso per categorie professionali e settori di lavoro.
Saranno oggetto di confronto a livello di Unità Produttiva le vertenze pre- sentate dalle R.S.U. le cui ricadute non determinino modifiche sull’assetto nor- mativo e sulla organizzazione del lavoro definiti dal CCL e dagli accordi di livello nazionale.
L’interlocuzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie nelle materie in esame avverrà con le strutture aziendali competenti, e in particolare:
– per la produzione televisiva, la funzione Personale della Direzione Produzione TV;
– per la produzione radiofonica con la funzione Risorse Radiofoniche della Direzione Radio;
– per le Sedi Regionali con i Direttori di Sede ed, eventualmente, rappresen- tanti della Direzione Coordinamento Sedi Regionali;
– per le attività amministrative e di staff con le competenti strutture della Direzione Risorse Umane e Organizzazione;
– per le Società del Gruppo diverse da Rai con i rispettivi responsabili del Personale.
C) Procedure di conciliazione delle controversie individuali e plurime
Le controversie individuali e plurime dovranno essere sottoposte al tentati- vo di composizione secondo le procedure che seguono.
Le controversie attinenti l’applicazione delle normative contrattuali e di legge verranno di norma esaminate tra la Società e le Rappresentanze Sindacali Unitarie ovvero, in mancanza, le strutture territoriali delle XX.XX. stipulanti.
La discussione delle vertenze verrà affrontata entro trenta giorni dalla loro presentazione e si esaurirà nei trenta giorni successivi con la predisposizione di specifico verbale. Tale termine potrà essere prorogato ulteriormente su richiesta di una delle Parti nel caso in cui si rendano necessari ulteriori accertamenti.
Qualora non si raggiunga un accordo tra la Società e la R.S.U. la vertenza, a richiesta di una delle Parti, potrà essere sottoposta nei quindici giorni successivi ad un ulteriore esame con le Organizzazioni territoriali sindacali e datoriali. In caso di mancato accordo la vertenza potrà essere sottoposta, nei successivi quindici gior- ni, ad un ulteriore esame con le Organizzazioni nazionali sindacali e datoriali.
Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra indicate, non potrà farsi ricorso a qualsiasi forma di agitazione sindacale, né i lavoratori interessati potranno adire l’Autorità Giudiziaria sulle materie ogget- to della controversia.
Le vertenze già discusse e definite non verranno riproposte dal Sindacato a meno che non siano intervenuti mutamenti nella situazione o nuovi elementi che possano incidere nella valutazione della vertenza stessa.
Quanto alle controversie plurime, l’eventuale esame della controversia in terza istanza avverrà in sede di Commissione Paritetica.
D) Commissione Pari Opportunità
Le Parti, tenuto conto di quanto previsto dall’accordo del 20 febbraio 1998 in materia di agibilità sindacale, convengono sull’opportunità di confermare, in attuazione della Raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984 n. 635 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo/donna, interventi che favorisca- no parità di opportunità uomo/donna nel lavoro anche attraverso attività di stu- dio e di ricerca per la promozione e attivazione di azioni positive finalizzate a rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono la realizzazione di pari oppor- tunità al lavoro e nel lavoro, discriminando anche in via indiretta i lavoratori in ragione del sesso.
A questa Commissione, composta da dodici membri dei quali sei designati dalla Rai e sei dalle XX.XX. firmatarie del presente contratto, sono assegnati i seguenti compiti:
– configurare condizioni che possano concorrere ad uno sviluppo dell’occu- pazione femminile nei vari settori aziendali, anche attraverso specifici pro- cessi formativi;
– promuovere azioni positive al fine di individuare e rimuovere tutti quegli ostacoli che oggi impediscono le pari opportunità e la valorizzazione del lavoro delle donne;
– agevolare, anche attraverso il ricorso al part-time, la collocazione su un più ampio ventaglio di posizioni di lavoro.
A tal fine alla Commissione vengono forniti, compatibilmente con la nor- mativa vigente, con cadenza semestrale, i dati base, scorporati, relativamente alla situazione del personale della Società.
Con l’obiettivo di migliorare la conoscenza delle realtà locali, la Commissione potrà avvalersi dell’assistenza di referenti che, in ogni realtà loca-
le, verranno indicati dalle rappresentanze sindacali localmente costituitesi e dai rappresentanti aziendali delle singole Unità Produttive.
Le competenze della Commissione Pari Opportunità, che si caratterizzano come espressione di rapporto partecipativo, presentano finalità di studio, anali- si, acquisizione di conoscenze e monitoraggio, che potranno realizzarsi anche nella predisposizione di studi, pareri e proposte.
CHIARIMENTO A VERBALE
Restano ovviamente salve, dal presente sistema di informazione e confronto, le esigenze derivanti dalla salvaguardia del segreto industriale e dalla riservatez- za necessaria per non pregiudicare la realizzazione delle iniziative aziendali.
Art. 2 – Procedura di raffreddamento e conciliazione dei conflitti di lavoro
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Per la regolamentazione dei conflitti di lavoro e dell’esercizio del diritto di opero si rinvia all’Accordo Sindacale sottoscritto in data 22 novembre 2001, attuazione di quanto disposto dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modi- cata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83 (allegato).
II. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 3 – Ambito di applicazione del contratto
1. Il presente contratto collettivo di lavoro disciplina il rapporto di lavoro inter- corrente tra le Società RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., Rai Cinema S.p.a., Rai Click S.p.a., Rai Net S.p.a., Rai Sat S.p.a., Rai Trade S.p.a., Rai Way S.p.a. - in seguito denominate “Società” - ed i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato dalle Società medesime con qualifica di quadro, impie- gato ed operaio.
2. Le norme del presente contratto si applicano altresì, in quanto compatibili, ai lavoratori delle Società di cui al precedente comma 1 assunti con contrat- to di lavoro subordinato a tempo determinato con le esclusioni e con le pre- visioni specifiche di cui al successivo art.8.
Art. 4 – Assunzione del personale
1. L’assunzione avviene in base alle norme legislative che regolano l’avvia- mento al lavoro.
2. La Società può chiedere al lavoratore, prima dell’assunzione in servizio, i seguenti documenti:
a) copia della carta di identità in corso di validità o documento equipollen- te attestante data e luogo di nascita nonché cittadinanza;
b) certificato di residenza di data non anteriore a 6 mesi, qualora questa sia diversa da quella indicata nella carta di identità o nel documento equi- pollente;
c) stato di famiglia non anteriore a 6 mesi;
d) codice fiscale;
e) eventuale documento che certifichi la posizione militare;
f) tessera per le assicurazioni sociali obbligatorie qualora l’interessato debba esserne in possesso;
g) titoli di studio;
h) documenti richiesti da particolari disposizioni di legge;
i) ai sensi dell’art. 689 c.p.p. e nei limiti di cui all’art. 8 della legge 20 mag- gio 1970 n. 300, il datore di lavoro potrà chiedere al lavoratore, al quale si intendano affidare mansioni di particolare fiducia, il certificato pena- le, nel rispetto delle norme dettate dal Decreto Legislativo n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il lavoratore all’atto dell’assunzione può essere sottoposto a visita medica nel rispetto delle leggi vigenti.
4. L’assunzione deve risultare da atto scritto il quale, ai sensi del D.Lgs. n.152/1997, con riferimento al presente contratto, deve specificare:
a) la natura a tempo determinato o a tempo indeterminato del rapporto di lavoro;
b) la data di assunzione;
c) il livello retributivo, il profilo professionale di inquadramento, il corri- spondente trattamento economico ed i relativi elementi costitutivi non- ché la cadenza dei pagamenti;
d) la durata dell’eventuale periodo di prova;
e) la sede di prima assegnazione;
f) l’orario di lavoro;
g) la durata delle ferie;
h) i termini di preavviso.
5. Al lavoratore sarà altresì consegnata un’apposita dichiarazione contenente gli estremi dell’iscrizione al libro matricola; tale indicazione potrà essere anche inserita nella lettera di assunzione.
6. All’atto dell’assunzione la Società deve consegnare al lavoratore una copia del presente contratto.
DICHIARAZIONI A VERBALE
1. Nell’intento di facilitare l’inserimento di persone con handicap nell’attività lavorativa, la Società si impegna a rimuovere le eventuali barriere architetto- niche esistenti ed a rendere compatibili i posti di lavoro individuali alle parti- colari esigenze degli interessati; verrà inoltre posta specifica attenzione nel- l’assegnare agli stessi mansioni che, rispettando le singole professionalità, siano compatibili con il loro handicap.
2. La Società, nel confermare per gli interessati pari condizioni di accesso, veri- xxxxxxx, inoltre, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti dispo- sizioni di legge in materia, tutte le opportunità per attivi inserimenti, anche mediante la frequenza ai corsi di formazione o riqualificazione professionale, al fine di agevolarne la migliore integrazione.
3. Nelle assunzioni sarà tenuto particolarmente conto, a titolo preferenziale, delle domande presentate dal coniuge o dai figli dei dipendenti deceduti o che siano cessati dal servizio per vecchiaia, invalidità o malattia.
Art. 5 – Riconoscimento anzianità pregressa
1. Nell’ambito della possibile mobilità intersocietaria dei lavoratori dipenden- ti da una delle Società del Gruppo RAI alle quali si applica il presente con- tratto, le ipotesi di passaggio saranno individuate in base a criteri organiz- zativi in ordine alle esigenze di volta in volta verificabili e saranno attuate mediante cessione del contratto individuale di lavoro dei dipendenti interes- sati, da perfezionarsi con il consenso dei medesimi, ai sensi dell’art. 1406
c.c. con conseguente riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata presso la Società di provenienza e mantenimento del diritto alla previdenza ed assistenza integrativa. Le quote di TFR verranno trasferite unitamente al dipendente nella nuova Società; peraltro, qualora il dipendente abbia già integralmente conferito il proprio TFR a previdenza complementare, saran- no applicate le regole in materia di “portabilità” della posizione individuale previste dalla disciplina vigente. Xxxxxxx, inoltre, mantenute le anzianità convenzionali individualmente riconosciute.
2. Per i lavoratori provenienti da Società controllate alle quali non si applica il presente contratto, nel computo dell’anzianità di servizio sarà, comunque, util- mente considerato il periodo trascorso alle dipendenze delle predette Società, ivi incluse le anzianità convenzionali eventualmente già riconosciute.
Art. 6 – Periodo di prova
1. Il periodo di prova deve risultare da atto scritto e non può avere una durata superiore a sei mesi per il personale con inquadramento nei livelli da A a 6 ed a tre mesi per il personale con inquadramento nei restanti livelli.
2. Durante il periodo di prova è facoltà di entrambe le parti risolvere in qual- siasi momento il rapporto di lavoro senza preavviso o indennità sostitutiva, salvo il diritto del lavoratore di percepire la retribuzione per il periodo di servizio prestato.
3. Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni in qua- lunque tempo o per licenziamento durante il primo mese, la retribuzione viene corrisposta per il solo periodo di lavoro prestato. Qualora il licenzia- mento avvenga dopo il primo mese, viene corrisposta al lavoratore la retri- buzione fino alla metà o alla fine del mese in corso a seconda che la risolu- zione avvenga entro la prima o la seconda quindicina. Saranno altresì corri- sposti compensi per le quote di xxxxx, tredicesima e quattordicesima mensi- lità e di premio di produzione in relazione al periodo di servizio prestato.
4. Qualora alla scadenza del periodo di prova la Società non proceda alla disdet- ta del rapporto, il lavoratore si intende confermato in servizio e gli viene rico- nosciuta l’anzianità a tutti gli effetti dal giorno di inizio del periodo prova.
Art. 7 – Residenza e domicilio
Il lavoratore è tenuto a dichiarare la propria residenza e il domicilio, se diverso dalla residenza, e ha il dovere di segnalare tempestivamente per iscrit- to alla Società ogni successivo cambiamento.
Art. 8 – Rapporto di lavoro a termine
1. Il contratto di lavoro a termine è disciplinato dalle leggi vigenti in materia, nonché dalle norme del presente CCL, in quanto compatibili con la natura del rapporto.
2. Ai lavoratori assunti con contratto a termine non si applicano comunque le seguenti norme del presente CCL:
– Aspettativa (art.21);
– Assicurazione per infortuni extra-professionali (art. 23);
– Premio di Risultato (art.42);
– Assegno di nuzialità (art.43);
– Previdenza e assistenza aziendali (artt.47 e 44), salvo quanto previsto dagli accordi sindacali sottoscritti in materia di bacini di reperimento del perso- nale a tempo determinato.
3. Al lavoratore assunto a tempo determinato saranno concessi i permessi retri- buiti indicati all’art.17 in misura proporzionale - da calcolarsi su anno solare - rispetto alla durata del contratto a termine, con l’eccezione di quanto previsto al comma 5 del predetto articolo, per il quale si fa rinvio alle norme di legge.
4. Nella determinazione dei livelli d’inquadramento del personale assunto a termine si terrà conto dei periodi di servizio prestato nella stessa area pro- fessionale.
Art. 9 – Rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Per lavoro a tempo parziale (part-time), in applicazione di quanto previsto dall’art. 1 del Decreto Legislativo n. 61 del 25 febbraio 2000, come modifi-
cato dall’art. 46 del Decreto Legislativo n.276 del 2003, si intende il rapporto di lavoro prestato con orario inferiore rispetto al normale orario di lavoro di cui all’art.13 comma 1.
2. Il rapporto di lavoro part- time può essere di tipo:
a) orizzontale: quando la prestazione si svolge con orario ridotto rispetto all’o- rario normale giornaliero di lavoro previsto dal contratto collettivo;
b) verticale o ciclico: quando la prestazione si svolge a tempo pieno limitata- mente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o del- l’anno;
c) misto: risultante dalla combinazione delle due tipologie contrattuali prece- dentemente descritte nei limiti temporali stabiliti dal successivo punto 3.
3. La durata della prestazione ridotta deve essere ricompresa nelle seguenti fasce:
– da 16 a 32 ore, nel caso di orario ridotto, rispetto al normale orario setti- manale;
– da 69 a 138 ore, nel caso di orario ridotto, rispetto al normale orario men- sile;
– da 832 a 1664 ore, nel caso di orario ridotto, rispetto al normale orario annuale.
4. Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
– volontarietà di entrambe le parti;
– reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali, trascorsi almeno 12 mesi e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
– priorità, nei termini e modi di legge, nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni e per la stessa unità produttiva.
5. La retribuzione diretta ed indiretta, attuale e differita, dei lavoratori a part-time sarà commisurata proporzionalmente alla ridotta durata della prestazione.
6. Ai fini dell’applicazione dei comporti contrattuali utili per l’assegnazione al livello superiore, le prestazioni di lavoro a tempo parziale saranno computate in proporzione alla ridotta prestazione di lavoro.
7. In caso di part-time, la Società potrà richiedere lo svolgimento di prestazio- ni lavorative supplementari, retribuite con la maggiorazione del 10%, e straordinarie, retribuite con la maggiorazione del 50%; ove ne ricorrano i presupposti si applicheranno anche le maggiorazioni di cui all’art.33.
8. Lo svolgimento di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie è consentito anche nelle ipotesi di assunzione a termine previste dall’art.8 del presente contratto.
NOTA A VERBALE
Le Parti convengono sul fatto che il ricorso al part-time non determini situa- zioni di discriminazione sul versante professionale.
CHIARIMENTI A VERBALE
1. La Società presterà la massima attenzione alle richieste di trasformazio- ne del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in situazioni di particolare bisogno, quali ad esempio la necessità di accudire figli di età inferiore ai 3 anni o di assistere figli o coniuge in quanto affetti da grave malattia certificata o che accedano a programmi terapeutici di riabilitazione per tossicodipendenti. Verranno valutate positivamente, compatibilmente con le esigenze produttive, le situazioni dei dipendenti che abbiano l’oggettiva necessità di assistere familiari o conviventi gra- vemente ammalati.
2. Le richieste di part-time potranno essere valutate anche in sede di Commissione Paritetica, che fornirà il proprio parere in occasione del successivo incontro.
3. Nel caso di part-time verticale settimanale le giornate di ferie dovranno essere opportunamente riproporzionate nell’ambito della settimana.
Pertanto le giornate di ferie spettanti andranno divise per:
– 1,5 nel caso di articolazione dell’orario di lavoro su quattro giorni settimanali;
– 2 se articolato su tre giorni settimanali;
– 3 se articolato su due giorni settimanali.
Lo stesso principio dovrà essere applicato ai c.d. PR ed ai c.d. PF, di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 17, nonché agli altri permessi di cui all’art.17, se spettanti.
Nel caso di part-time verticale mensile o annuale le giornate di ferie, i PR e PF dovranno essere opportunamente proporzionati in relazio- ne all’effettiva prestazione lavorativa.
Gli eventuali residui frazionari di ferie, PR e PF dovranno essere arrotondati per eccesso o per difetto se superiori o inferiori allo 0,50.
4. I lavoratori impegnati con part-time orizzontale possono fruire della mensa aziendale purché la prestazione lavorativa ridotta sia di almeno 4 ore gior- naliere e l’orario di lavoro concordato termini dopo le ore 14.00 (o dopo le ore 20.00) fatte salve eventuali diverse pattuizioni individuali.
Art. 10 – Apprendistato
Le Parti si danno atto dell’opportunità di considerare attivamente il ricorso all’utilizzo dell’istituto dell’apprendistato quale regolato dal Capo I del Titolo VI del Decreto Legislativo n.276 del 2003 e successive disposizioni.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti si impegnano a definire quanto prima il regime normativo contrattua- le applicabile.
Art. 11 – Contratti di inserimento
La Società si riserva la facoltà di ricorrere alla tipologia dei contratti di inse- rimento nel rispetto delle norme di legge e dell’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 2004.
Art. 12 – Flessibilità del lavoro e appalti
1. Le Parti stipulanti, coerentemente con i mutamenti intervenuti a livello legislativo, concordano sulla necessità dell’introduzione nel presente con- tratto di strumenti di flessibilità in entrata e nel corso del rapporto, idonei a soddisfare le particolari esigenze delle Società, caratterizzate da variazioni, non sempre programmabili, delle relative produzioni ed attività.
2. Pertanto, le Parti si danno atto della necessità che le potenzialità produttive interne alle Società vengano utilizzate in modo da ottenerne la migliore razionalizzazione ed ottimizzazione e che il ricorso a forme di appalto venga effettuato considerando, comunque, l’opportunità di saturare preliminar- mente le risorse interne.
3. Allo scopo di realizzare e garantire la tutela dei lavoratori interessati all’ap- palto circa il rispetto degli obblighi previsti in materia di lavoro, le Società
confermano che già attuano, a partire dalla stesura delle clausole del capito- lato, tutti i meccanismi necessari affinché le ditte appaltatrici osservino le norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono, con rife- rimento sia a quelle relative alla tutela del lavoro che a quelle in materia di sicurezza e salute, non avvalendosi di imprese che non ottemperino agli obblighi di legge.
4. Le Società prevedranno, altresì, clausole per una verifica in corso d’opera di dette condizioni, anche su specifica segnalazione delle XX.XX..
III. DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 13 – Orario di lavoro
1. La durata normale dell’orario di lavoro, per tutto il personale cui si applica la limitazione dell’orario di lavoro, fatto salvo quanto previsto dalla norma transitoria del presente articolo, è fissata in 39 ore settimanali, con riparti- zione di norma su cinque giorni.
2. La durata normale dell’orario di lavoro giornaliero non può eccedere le otto ore.
3. In relazione ad esigenze produttive predeterminabili, in quanto connesse a specifiche produzioni previste dai piani di produzione, l’orario di lavoro può essere distribuito su sei giorni, previa comunicazione alle XX.XX. – nei ter- mini del Protocollo delle Relazioni Industriali – nella misura massima di venti settimane nel corso dell’anno solare.
4. In via normale e quando consentito dalle esigenze del servizio o della pro- duzione l’orario di lavoro giornaliero sarà continuativo. Ove vengano adot- tati orari spezzati, la durata di ciascun semiturno giornaliero non potrà esse- re inferiore a due ore e trenta e l’intervallo tra i due semiturni non potrà esse- re inferiore a due ore né superiore a quattro. Tale ultimo limite non si appli- ca nel caso in cui l’orario di lavoro degli impiegati e degli operai debba esse- re uniformato agli orari di lavoro delle masse artistiche. Quando ciò avven- ga, e per i giorni in cui avviene, l’orario normale di lavoro di tali impiegati ed operai supererà di un’ora quello delle masse artistiche stesse con un mas- simo, per i lavoratori con mansioni continue, di sette ore, nel caso di ripar- tizione dell’orario settimanale su 5 giorni, e di sei ore, nel caso di riparti- zione dell’orario settimanale su 6 giorni.
5. Il lavoratore non può essere chiamato al lavoro se non siano trascorse 11 ore dalla cessazione del turno precedente. Tale interruzione può tuttavia essere ridotta fino a 7 ore qualora eccezionali esigenze di servizio lo richiedano: in tal caso al lavoratore sarà corrisposta una maggiorazione del 30 per cento sulla retribuzione per le ore di lavoro compiuto in anticipo sull’ora di inizio normale del suo turno. L’intervallo minimo di cui innanzi (7 ore) deve inter- correre tra la fine della prestazione di lavoro effettivamente compiuta e l’ef- fettivo inizio della prestazione successiva. L’intervallo tra un turno di servi- zio e l’altro, qualora intercorra il giorno di riposo settimanale, non può esse- re inferiore a 35 ore.
6. La determinazione preventiva dei criteri di massima per la fissazione degli orari di lavoro del personale verrà comunicata alla R.S.U. di ciascuna unità produttiva per la ricerca di soluzioni condivise; tale fase deve esaurirsi entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione. Trascorso tale termine la Società può comunque adottare i provvedimenti deliberati, tenendo conto delle esigenze dei lavoratori e fatta salva la sfera delle rispettive prerogati- ve e ruoli.
7. Gli orari di lavoro del personale a turno sono fissati settimanalmente e comunicati al personale interessato con apposite tabelle con 48 ore di anti- cipo.
8. Nel lavoro a turno, ciascuna unità del turno cessante non può abbandonare il posto di lavoro e cessare di attendere alle proprie mansioni se non quan- do sia stata sostituita dalla corrispondente unità del turno successivo e comunque non oltre due ore dalla cessazione del turno stesso.
9. Si computa nell’orario di lavoro il tempo trascorso dal lavoratore non in tra- sferta sui mezzi di trasporto dalla sede al luogo di lavoro e viceversa, quando:
– in caso di servizi in esterno, il lavoratore sia tenuto a partire dalla sede o a ritornare in sede;
– per il personale addetto ai trasmettitori, il lavoratore sia tenuto, all’inizio o al termine del viaggio, a presentarsi in sede.
10. Le ore di viaggio eccedenti il normale orario di lavoro, per i soli lavoratori che professionalmente non debbano compiere viaggi, vengono retribuite a paga normale.
11. Per i centralinisti telefonici destinati, nelle ore diurne, a posti di lavoro di particolare faticosità, l’orario di lavoro è di 36 ore. La riduzione non si applica a coloro che, per qualsiasi causa, godano di orari di lavoro ridotti.
12. Il presente articolo non si applica ai lavoratori di cui al successivo art. 35 e di cui al comma 1 della norma transitoria dell’art.34.
DICHIARAZIONE A VERBALE
In relazione alle difficoltà fatte presenti dalla Società di servire in un interval- lo di lavoro di soli 35 minuti al personale un pasto completo e dell’opportuni- tà di aumentare convenientemente tale tempo o di configurare diversamente il servizio, le Parti convengono di demandare al confronto in sede locale con le
R.S.U. l’esame del problema con l’obiettivo di pervenire ad una confacente soluzione.
NOTE A VERBALE
1. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto legislativo n.66 dell’8 aprile 2003, in funzione della peculiarità dell’attività lavorativa della Rai e delle altre Società del Gruppo, si conviene che per il periodo di vigenza contrattuale il periodo di riferimento per il calcolo della durata media settimanale di 48 ore dell’orario di lavoro dei lavoratori dipendenti viene fissato dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
2. In relazione a quanto previsto ai commi 6 e 7 del presente articolo, le Parti convengono che, fermi restando i limiti giornalieri e settimanali stabiliti al comma 1 dell’art. 33, per le esigenze relative alla fiction ed alle produzioni seriali in genere nonché per le realizzazioni connesse ad avvenimenti di grande rilievo nazionale ed internazionale di durata com- plessiva almeno settimanale, previo confronto con le R.S.U., nella comu- nicazione settimanale degli orari di lavoro, la Società potrà indicare in tabella anche l’arco orario di previsione del lavoro complessivo giorna- liero. Per le produzioni di durata superiore a quattro mesi consecutivi, la Società concorderà con le R.S.U. le modalità e le figure professionali interessate alla rotazione.
3. I centralinisti, che osservano l’orario settimanale di 36 ore, fruiranno di un ulteriore permesso giornaliero retribuito compatibilmente con le esi- genze di servizio, entro il 31 dicembre di ciascun anno.
4. Nei settori aziendali in cui l’attività lavorativa non è organizzata su turni di lavoro successivi e semprechè le esigenze produttive lo consentano è concesso al lavoratore di usufruire dell’orario flessibile con possibilità di inizio della prestazione fino ad un massimo di un’ora oltre l’orario prefissato, con compensazione giornaliera. Tale flessibilità viene appli- cata ai lavoratori che osservino gli orari di lavoro con inizio alle ore
8.25 o alle 8.55; nei settori che non osservano tali orari sarà possibile fruire dell’orario flessibile semprechè le esigenze di servizio lo consen- tano.
NORMA TRANSITORIA
Stante l’attuale modello organizzativo che non consente una diversa distri- buzione dell’orario di lavoro, le Parti convengono che i lavoratori che pre- stano la propria opera presso i Centri Trasmittenti, fermo restando l’orario ordinario di lavoro di 40 ore settimanali, godranno della riduzione dell’ora- rio di lavoro tramite la fruizione di una giornata di permesso ogni otto set- timane lavorative.
Art. 14 – Riposo settimanale
1. Il lavoratore ha diritto a un giorno di riposo settimanale che deve cadere nor- malmente di domenica.
2. Il riposo sarà di 24 ore consecutive e di norma decorrerà dalla mezzanotte; per il lavoro in turni, il cui termine superi di non oltre un’ora la mezzanot- te, il riposo settimanale decorrerà dall’ora di cessazione del turno, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell’art.13.
3. Per il personale adibito a servizi di carattere continuativo, il turno di riposo può essere fissato in un altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene considerata giorno lavorativo, mentre viene considerato giorno festi- vo il giorno di riposo.
4. Tale giorno può essere spostato per inderogabili necessità di servizio con preavviso di 48 ore; quando lo spostamento venga effettuato con preavviso minore al lavoratore spetta la maggiorazione di retribuzione prevista per il lavoro festivo con il diritto ad un giorno di riposo compensativo.
5. In nessun caso, a norma di legge, si può rinunciare al giorno di riposo.
6. Il giorno di riposo può essere fissato anche dopo più di 6 giornate lavorati- ve quando, per motivi indipendenti dalla volontà della Società si verifichi tale necessità in relazione ad attività particolari tipiche della Società. In tal caso verrà corrisposta la maggiorazione di cui al comma quarto del presen- te articolo.
7. In ogni caso i giorni di riposo consecutivi, fissati oltre la sesta giornata, non possono essere piu’ di due e vanno fruiti congiuntamente al termine della produzione.
DICHIARAZIONE A VERBALE
La Società si adopererà perché, compatibilmente con le esigenze di servizio e con l’osservanza delle vigenti disposizioni di legge, i lavoratori a turno possano usu- fruire del maggior numero possibile di riposi settimanali nelle domeniche.
Art. 15 – Giorni festivi
1. Sono considerati giorni festivi:
a) le festività nazionali stabilite dalle vigenti disposizioni (25 aprile - Anniversario della Liberazione; 1 maggio - Festa dei lavoratori; 2 giu-
gno – Festa della Repubblica) e le altre che eventualmente in aggiunta venissero in seguito stabilite da disposizioni di legge o da accordi sinda- cali;
b) le seguenti solennità:
1 gennaio - Capodanno; 6 gennaio - Epifania; 15 agosto - Assunzione;
1 novembre - Ognissanti;
8 dicembre - Immacolata Concezione; 25 dicembre - Natale;
26 dicembre - Santo Stefano; Domenica di Pasqua;
Lunedì di Pasqua;
Festa del Patrono locale.
2. L’orario di lavoro viene dimezzato, senza recupero, nei seguenti giorni, di seguito denominati semilavorativi, considerandosi straordinario feriale il lavoro eventualmente prestato oltre l’orario dimezzato:
24 dicembre;
31 dicembre; Venerdì Santo;
Commemorazione dei Defunti.
3. Per le festività nazionali si applicano le particolari disposizioni legislative e gli accordi sindacali di carattere generale al riguardo.
4. Il lavoratore che fruisce del riposo non domenicale, qualora il giorno di ripo- so settimanale venga a cadere in giorno festivo, ha diritto, pur godendo del giorno festivo, ad un altro giorno di riposo, compensativo di quello settima- nale, che sarà fissato entro i dieci giorni successivi. Tale norma viene appli- cata anche nel caso in cui il lavoratore di cui sopra abbia in quella settima- na il riposo fissato alla domenica. Qualora il lavoratore presti la sua opera in un giorno di riposo settimanale coincidente con una festività infrasettima- nale, ha diritto ad un giorno di riposo compensativo che deve essere di rego- la fruito entro 10 giorni successivi alla festività, salvo accordo fra le parti.
5. Si ammette il mezzo riposo compensativo per le giornate semilavorative di cui sopra ove coincidano con il giorno di riposo infrasettimanale.
6. Il lavoratore che deve recarsi in missione non può essere chiamato ad ini- ziare il viaggio in giorno festivo se la durata del viaggio stesso non è pari o superiore al suo orario normale giornaliero di lavoro. In tale ipotesi verrà
concesso un giorno compensativo della festività non goduta, in sostituzione del pagamento delle ore di viaggio. Le ore di viaggio eccedenti l’orario nor- male giornaliero saranno compensate con la retribuzione ordinaria, ai sensi del comma 10 dell’art.13.
NOTA A VERBALE
La “Festa del Patrono locale” rimane convenzionalmente fissata per la città di Venezia, il giorno 21 novembre e per la città di Roma, a norma del DPR 28/12/85 n. 792, il 29 giugno (SS. Xxxxxx x Xxxxx).
Art. 16 – Ferie
1. Il lavoratore per ogni anno di servizio ha diritto ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione nelle seguenti misure:
– 24 giorni lavorativi fino a 1 anno di anzianità;
– 25 giorni lavorativi oltre 1 anno di anzianità e fino a 10 anni di anzianità;
– 30 giorni lavorativi oltre i 10 anni di anzianità.
2. La Società può, quando lo ritenga necessario, sostituire la corrispondente retri- buzione normale alle festività intermedie del periodo di ferie spettante al lavo- ratore, in modo che le ferie non si prolunghino oltre 24, 25 e 30 giorni com- plessivi.
3. Al lavoratore che, all’epoca del normale godimento delle ferie, non abbia rag- giunto i 12 mesi di servizio, viene attribuito un periodo di ferie pari a un dodi- cesimo di 24 giorni per ogni mese di servizio prestato.
4. Qualora, durante il godimento delle ferie, il lavoratore si ammali per la dura- ta di almeno quattro giorni, la malattia interrompe le ferie purché il lavora- tore dia immediata comunicazione dell’inizio e del termine della malattia stessa.
5. Qualora durante il godimento delle ferie, il lavoratore sia colpito da grave lutto familiare, la licenza lutto può interrompere le ferie.
6. Le ferie devono essere normalmente fruite durante il periodo da maggio ad ottobre salvo che, a domanda del lavoratore o per inderogabili esigenze di ser- vizio, debbano essere effettuate in altri periodi dell’anno.
7. Qualora non sia possibile fruire per intero delle ferie spettanti nei termini di cui al comma precedente il lavoratore ha diritto di fruire delle ferie in epoca da lui scelta entro il 30 giugno dell’anno successivo.
8. È ammesso il frazionamento delle ferie, tanto per esigenze di servizio, quan- to per necessità del lavoratore, in non più di due periodi, salvo casi eccezio- nali.
9. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavorato- re ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di servizio prestati.
10. Non è consentita la rinuncia alle ferie nè la sostituzione di esse con la rela- tiva indennità.
11. Le ferie non debbono essere computate nel periodo di preavviso.
12. La Società può richiamare il personale in ferie prima del termine del perio- do di riposo quando inderogabili necessità di servizio lo richiedano, rimbor- sando le spese eventualmente incontrate per il fatto dell’anticipato ritorno.
13. Le giornate con orario dimezzato, di cui al secondo comma dell’art.15, agli effetti delle ferie contano come giorni lavorativi.
14. Ai lavoratori che nel periodo intercorrente dal 1° maggio di ciascun anno al 30 aprile dell’anno successivo fruiscano di un numero di giorni di ferie pari a quello previsto dal contratto in base all’anzianità di servizio, viene attri- buito uno 0,50 di permesso giornaliero retribuito, che dovrà essere goduto nel successivo periodo 1° maggio / 31 dicembre.
15. Il periodo di ferie spettante al lavoratore in Sardegna proveniente dal Continente è aumentato di due giorni.
CHIARIMENTI A VERBALE
1. Agli effetti delle ferie il computo dell’anzianità viene fatto per anno solare. Per l’esatta determinazione dei giorni di ferie spettanti al lavoratore che osservi un orario di lavoro settimanale ripartito su 5 giorni i periodi ferie previsti dal presente articolo dovranno essere divisi per 1,2.
I residui frazionari inferiori o pari allo 0,50 danno diritto ad una mezza giornata di ferie.
I residui frazionari superiori allo 0,50 danno diritto ad una intera giornata di ferie.
2. Il permesso di cui al comma 14 potrà essere goduto unitamente a qualsiasi altra giornata di assenza, fermo restando l’impossibilità di concederlo nelle giornate semilavorative, o per collegare tra loro tipologie di assenza che la normativa aziendale non permette di unire.
3. Per quanto previsto all’ultimo comma sono fatte salve le condizioni indivi- duali di miglior favore.
Art. 17 – Permessi
1. In caso di matrimonio saranno concessi al lavoratore 20 giorni lavorativi consecutivi di licenza straordinaria con decorrenza della retribuzione. La Società richiederà la produzione delle certificazioni necessarie all’esercizio di tale diritto.
2. Al lavoratore colpito da grave lutto familiare sarà concesso un periodo di licen- za di 10 giorni lavorativi, con decorrenza della retribuzione. La Società potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie per l’esercizio di tale diritto.
3. Ai lavoratori che si dovessero assentare dal servizio per visita di leva seguita dalla ripresa del servizio, viene conservata la retribuzione per il periodo del- l’assenza fino ad un massimo di 10 giorni.
4. Al lavoratore che in occasione della nascita dei figli chieda di essere lasciato libero dal servizio sarà accordato un permesso retribuito di due giorni. Ai fini della corresponsione della retribuzione il lavoratore dovrà esibire il certificato di nascita.
5. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto di fruire di permessi giornalieri retribuiti per tutti i gior- ni di esame e, in caso di superamento dell’esame stesso, per i due giorni pre- cedenti. Ai fini della fruizione dei permessi e della corresponsione della retri- buzione, il lavoratore dovrà esibire la relativa certificazione.
6. Salvo quanto innanzi previsto, al lavoratore che ne faccia richiesta la Società accorderà, compatibilmente con le esigenze di servizio, 3 giorni di permessi retribuiti, per ciascun anno, per motivi personali, che non potranno essere usu- fruiti congiuntamente al periodo feriale nè ai permessi di cui al successivo comma 7 e - compatibilmente con le esigenze aziendali - potranno essere frui- ti anche per periodi di durata pari a metà ovvero ad un quarto dell’orario nor- male giornaliero. Tale possibilità non è consentita nelle giornate semilavorati- ve di cui al 2° comma dell’art.15. Le giornate di permesso di cui al presente comma devono essere fruite entro il 31 dicembre di ciascun anno. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, tali giornate ver- ranno computate per dodicesimi in rapporto ai mesi di servizio prestati.
7. Nel corso di ciascun anno il lavoratore potrà fruire a richiesta, in sostituzione delle festività religiose soppresse, di cui all’art. 1 della Legge 5 marzo 1977, n. 54, di 4 giorni di permessi retribuiti che verranno concessi compatibilmente con le esigenze di servizio. Fermo restando che tali giornate di permesso devono essere fruite entro il 31 dicembre di ciascun anno, qualora non sia
stato possibile dar corso alla richiesta dal lavoratore entro tale data, le even- tuali giornate di permesso non fruite potranno essere godute, in via eccezio- nale, entro il 31 maggio dell’anno successivo.
In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, tali giornate verranno computate per dodicesimi in rapporto ai mesi di servizio prestati.
CHIARIMENTI A VERBALE
1. Per l’esatta determinazione dei giorni di permesso, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, spettanti al lavoratore che osservi un orario di lavoro set- timanale ripartito su 5 giorni, i giorni di permesso previsti dal presente arti- colo dovranno essere divisi per 1,2.
2. I residui frazionari superiori allo 0,50 danno diritto ad una intera giornata di permesso.
NOTA A VERBALE
Ai lavoratori in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determi- nato e/o a tempo parziale i permessi retribuiti vengono disciplinati secondo quanto previsto dai rispettivi articoli.
Art. 18 – Malattia ed infortuni sul lavoro
1. Salvo quanto espressamente previsto per il caso di infortunio sul lavoro, in caso di malattia la Società conserverà il posto al lavoratore per un periodo di 24 mesi durante il quale gli corrisponderà l’intera retribuzione per i primi 8 mesi e metà della retribuzione per i successivi 8 mesi. Il trattamento come sopra previsto è frazionabile cumulandosi i singoli periodi di malattia inter- venuti nel corso dei 24 mesi.
2. Scaduto il periodo di conservazione del posto la Società può risolvere il rap- porto di lavoro corrispondendo al lavoratore il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva del preavviso.
3. Qualora la Società non proceda alla risoluzione del rapporto di lavoro, il rapporto stesso rimane sospeso.
4. Quando l’assenza è dovuta ad incapacità temporanea conseguente a infortunio sul lavoro o a malattia professionale la Società corrisponderà al lavoratore la retribuzione intera dal primo giorno di assenza fino alla guarigione clinica.
5. Il lavoratore assente per malattia deve notificare la sua assenza secondo quan- to previsto dall’art. 20.
6. La Società ha diritto di far constatare, secondo le norme di legge, la malattia del lavoratore tanto al principio che nel decorso, anche agli effetti di impedire che il dipendente non perfettamente guarito riprenda eventualmente il servizio. Il lavoratore non può rifiutare di sottoporsi agli accertamenti predetti a pena di decadenza dei benefici del trattamento.
7. Il lavoratore assente per malattia non può lasciare il suo domicilio senza esse- re stato espressamente autorizzato dal medico di cui al comma 2 dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300. In caso contrario la sua assenza dal lavoro si considera ingiustificata. Potrà derogarsi a tale norma soltanto in casi di ecce- zionale e urgente necessità (come ad esempio, il ricovero immediato in un luogo di cura) o, previa comunicazione alla Società, in caso di espressa auto- rizzazione, per fini curativi, del medico di fiducia del lavoratore.
8. Il lavoratore assente per malattia è tenuto sin dal primo giorno di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro in ciascun gior- no, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore
17.00 alle ore 19.00, ovvero durante le diverse fasce stabilite da disposizioni legislative o amministrative locali. Il lavoratore che, ricorrendo le condizioni di cui al precedente comma 7, non possa osservare tali fasce orarie, è tenuto a dare preventiva comunicazione alla Società della diversa fascia oraria di reperibili- tà da osservare.
9. Nei casi di invalidità permanente parziale a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, la Società esaminerà la possibilità di mantenere in ser- vizio il lavoratore adibendolo a mansioni confacenti alla sua ridotta capacità lavorativa.
NOTA A VERBALE
Le Parti convengono che in caso di malattia del lavoratore in missione in Paesi extra UE non convenzionati per il rischio specifico, la Società provvederà, die- tro presentazione di idonea certificazione, al rimborso delle spese mediche sostenute.
Art. 19 – Gravidanza e puerperio
1. In caso di gravidanza e puerperio si applicano le vigenti disposizioni di legge, fatti salvi i trattamenti di miglior favore di cui ai commi successivi.
2. La Società corrisponderà alla lavoratrice, per tutta la durata del congedo di maternità, un’indennità pari al 90% della retribuzione mensile, integrando fino a tale misura complessiva l’indennità liquidata dall’Istituto assicuratore.
3. Al termine del congedo di maternità, la Società accorderà, alla lavoratrice che ne faccia richiesta, per un ulteriore mese di congedo fruito senza solu- zione di continuità, un’indennità pari al 90% della retribuzione mensile, integrando fino a tale misura complessiva l’indennità liquidata dall’Istituto assicuratore.
4. La Società concederà altresì, ai dipendenti che ne facciano richiesta, per- messi non retribuiti per malattia di ciascun figlio di età compresa tra i 3 e i 6 anni, dietro presentazione di certificato medico.
CHIARIMENTO A VERBALE
I permessi fruiti ai sensi del quarto comma del presente articolo non sono coperti da alcuna contribuzione, fatte salve diverse disposizioni di legge.
Art. 20 – Assenze
co t
gi
g
p
Salvo giustificati motivi di impedimento tutte le assenze devono essere municate e motiva e possibilmente prima dell’inizio del turno di lavoro del orno di assenza e, comunque, entro la prima ora del turno stesso; le relative iustificazioni devono pervenire alla Direzione entro il mattino successivo al rimo giorno di assenza.
Art. 21 – Aspettativa
1. Al lavoratore può essere concesso, per giustificati motivi privati, un perio- do di aspettativa fino ad un anno, restando esclusa da tale periodo la corre- sponsione della retribuzione, ferma restando la decorrenza dell’anzianità.
2. Inoltre, i lavoratori che abbiano più di 5 anni di anzianità aziendale potran- no richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedo per la for- mazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o fra- zionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa, nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 5 della legge 53/2000.
3. A richiesta della Società il lavoratore interessato dovrà produrre le certifica- zioni necessarie all’esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti.
CHIARIMENTI A VERBALE
1. Nella concessione dell’aspettativa saranno esaminate con particolare favo- re le richieste per la frequenza di corsi di studio tendenti al miglioramento della specifica preparazione professionale del dipendente e quelle motivate da comprovate, temporanee difficoltà familiari non altrimenti superabili.
2. La Società concederà, a richiesta, al lavoratore in condizioni di tossicodi- pendenza un periodo di aspettativa non retribuita per documentata necessi- tà di terapia riabilitativa, assicurando ogni possibile riservatezza.
Le condizioni di tossicodipendenza e la necessità di terapie riabilitative dovranno essere accertate da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Le terapie riabilitative potranno essere eseguite presso il Servizio Sanitario Nazionale o presso Strutture Specializzate riconosciute dalle Istituzioni.
L’aspettativa di cui sopra potrà superare - nell’ambito delle previsioni di legge in materia - i limiti di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia sta- biliti dall’art. 18 del contratto collettivo di lavoro fino a un massimo di 12 mesi.
3. Durante il periodo di aspettativa al dipendente permane l’obbligo di non svolgere attività in contrasto con gli interessi morali e materiali della Società.
Art. 22 – Servizio militare
1. La chiamata alle armi per adempiere agli eventuali obblighi di leva sospen- de - a termini di legge - il rapporto di lavoro per tutto il periodo del servizio militare di leva ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.
2. Il tempo trascorso in servizio militare di leva viene computato agli effetti dell’anzianità.
3. Al termine del servizio militare di leva per congedo o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo il lavoratore, entro trenta giorni dal congedo o dall’invio in licenza, deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza il rapporto di lavoro è risolto.
4. In caso di richiamo alle armi al lavoratore compete il trattamento economi- co previsto dalle leggi in vigore all’atto di tale richiamo.
5. Peraltro, per quei richiami che siano stati contenuti entro un massimo di tre mesi, la Società corrisponderà al lavoratore la retribuzione per il periodo di assenza fino al massimo anzidetto provvedendo al conguaglio con le com- petenze militari spettantigli.
6. Il presente articolo si applica nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente nor- mativa in materia, anche in caso di:
– servizio sostitutivo civile;
– arruolamento sostitutivo del servizio militare in armi o corpi speciali;
– servizio di volontariato civile e di cooperazione con Paesi in via di svi- luppo.
CHIARIMENTO A VERBALE
Il lavoratore che rientra dal servizio militare e viene assegnato a Sede diversa da quella di provenienza deve considerarsi trasferito.
Art. 23 – Assicurazione per infortuni
ri p
sia
La Società, in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie, assicurerà i lavorato- er il rischio di infortunio professionale ed extra professionale, in modo che garantito:
a) per il rischio professionale, un indennizzo di euro 25.822,84 per il caso di morte e di euro 30.987,41 per il caso di invalidità permanente totale;
b) per il rischio extra professionale, un indennizzo pari ad euro 2.582,28 per il caso morte e ad euro 3.098,74 per il caso di invalidità permanente totale;
fermo restando per il caso di invalidità permanente parziale un indennizzo pro- porzionale ai massimali di cui sopra.
NOTA A VERBALE
Nella sola ipotesi in cui il dipendente, per motivi di servizio, sia chiamato a svolgere la propria attività in zone in cui sia in atto una guerra, i massimali pre- visti dalla lettera a) vengono elevati ad euro 515.000,00 in caso di morte e ad euro 540.000,00 in caso di invalidità permanente superiore al 10%.
Art. 24 – Trasferimenti
1. La Società ha facoltà di trasferire il lavoratore in altra Sede diversa da quel- la in cui presta la sua opera.
2. Il provvedimento di trasferimento deve essere comunicato al lavoratore con un preavviso di almeno un mese.
3. Il lavoratore che non accetti il trasferimento e per il quale si proceda alla riso- luzione del rapporto di lavoro, mantiene il diritto al trattamento di fine rappor- to ed al preavviso.
4. I trasferimenti di residenza danno luogo al pagamento delle indennità qui di seguito specificate:
a) rimborso delle spese effettive di viaggio percorrendo la via più breve e con i mezzi di trasporto ammessi per il trattamento di missione. Il rimborso delle spese di viaggio compete anche per i congiunti o conviventi a carico;
b) rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e dei bagagli, pre- ventivamente concordata con la Società;
c) rimborso dell’eventuale perdita dei canoni di locazione, quando non sia stato possibile sciogliere la locazione o dar luogo ad una sublocazione, con una misura massima di sei mesi;
d) diaria nella misura minima di 20 giorni. Ai capifamiglia sarà inoltre corri- sposta, per uguale periodo, la diaria intera per il coniuge e per ogni altro congiunto o convivente a carico.
5. Quando il trasferimento avvenga a domanda del lavoratore la Società è tenuta a corrispondere solamente l’importo delle spese di viaggio per il lavoratore e per i congiunti o conviventi a carico ai sensi del comma 4 lettera a) ed il rim- borso delle spese di bagaglio preventivamente concordate con la Società.
6. In caso di licenziamento o di dimissioni entro 10 anni dal trasferimento, il lavo- ratore trasferito avrà diritto al rimborso delle spese di viaggio per sè e per i con- giunti o conviventi a carico per il ritorno nella precedente località di residenza ed al rimborso delle spese per il trasporto del mobilio, preventivamente con- cordate.
7. Lo stesso trattamento sarà applicato ai congiunti o conviventi a carico in caso di morte del lavoratore.
8. Tuttavia, in caso di dimissioni oltre i dieci anni o di licenziamento in tronco, il rimborso delle spese di trasporto dei mobili potrà essere limitato soltanto ad un concorso alle spese graduato a seconda della gravità della causa che ha dato luogo alle dimissioni o al licenziamento in tronco.
DICHIARAZIONI A VERBALE
1. In relazione alle possibilità organizzative, la Società considererà con parti- colare preferenza l’eventuale richiesta per il rientro nella sede di assunzio- ne, o in altra sede più vicina a questa, che le pervenisse dal lavoratore tra- sferito o residente in altra sede.
2. La Società, inoltre, fatte salve le esigenze di servizio, considererà, ai fini del loro accoglimento, le richieste dei tecnici e degli operai specializzati addet- ti da almeno quattro anni al trasmettitore indicato alla lettera b) dell’art.37 o al nucleo distaccato di manutenzione costituito a seguito della automatiz- zazione del relativo centro trasmittente di rientrare nella sede di assunzione o di residenza precedente all’assunzione, o in sede vicina. Le richieste fatte dai tecnici e dagli operai specializzati addetti ai trasmettitori più disagiati e dai capifamiglia avranno la precedenza.
3. Le ragioni addotte dal lavoratore che rifiuti il trasferimento saranno esa- minate d’accordo tra la Società e la R.S.U.
Art. 25 – Trasferte
1. Al personale inviato in missione temporanea compete l’indennità di trasfer- ta nella misura fissata nei relativi accordi integrativi. Qualora si tratti di mis- sione a lunga durata con residenza ininterrotta presso una stessa località al lavoratore compete per i primi 45 giorni di missione l’indennità di trasferta prevista per i viaggi occasionali e per i successivi l’indennità stessa nella misura prevista per coloro che compiono professionalmente viaggi.
2. Gli importi stabiliti dai predetti accordi integrativi non sono comunque com- putabili agli effetti di alcun istituto legale e/o contrattuale.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti stabiliscono di costituire un tavolo a composizione paritaria per pro- cedere ad una razionalizzazione e semplificazione della normativa sulle tra- sferte attualmente applicata.
Art. 26 – Alloggio
Quando l’alloggio viene concesso dalla Società in relazione a esigenze di servizio la concessione è a titolo gratuito.
Art. 27 – Abiti da lavoro
1. Al lavoratore cui sia prescritta o per il quale la natura del lavoro imponga l’uso di particolari capi di vestiario, la Società fornirà gratuitamente l’abito da lavoro.
2. Agli operatori di ripresa è corrisposto, per le spese di vestiario , un rimbor- so forfetario mensile di euro 9,81 perché provvedano in proprio al vestiario che si renda necessario per la esplicazione dei propri compiti, salvo per quello, del tutto speciale, necessario per eccezionali condizioni ambientali alla cui fornitura provvederà direttamente la Società.
3. Il predetto rimborso è utile esclusivamente agli effetti del trattamento di fine rapporto.
IV. NORME DISCIPLINARI
Art. 28 – Doveri dei lavoratori
1. Il lavoratore deve eseguire le disposizioni che gli vengono impartite dai superiori nell’esercizio delle sue funzioni, rispettare la dipendenza gerar- chica stabilita dalla Direzione ed inoltre deve:
a) mantenere nei rapporti interpersonali una condotta uniformata ai prin- cipi di correttezza;
b) tenere in servizio una condotta irreprensibile;
c) osservare l’orario stabilito per il lavoro al quale è adibito e adempie- re alle formalità prescritte dalla Società per il controllo delle presen- ze;
d) eseguire con diligenza il compito a lui affidato, assumendosi la perso- nale responsabilità ed attenendosi alle istruzioni ricevute, curando con zelo gli interessi della Società nei rapporti tanto interni quanto con il pubblico;
e) conservare assoluta segretezza sugli interessi della Società, non trarre profitto a danno della Società da quanto forma oggetto delle sue fun- zioni, né svolgere attività contraria agli interessi della Società mede- sima;
f) dedicare le sue mansioni anche al servizio temporaneo di altre azien- de in cui la Società sia interessata e gli siano indicate dalla Società stessa, ferma restando l’applicazione del presente contratto collettivo nei confronti della Società e del lavoratore.
2. Al lavoratore è particolarmente vietato:
a) trarre comunque partito a proprio vantaggio da quanto forma oggetto di disimpegno delle sue mansioni;
b) occuparsi durante le ore di lavoro di cose estranee alle proprie incom- benze;
c) allontanarsi dall’ufficio per ragioni estranee al servizio senza il per- messo del superiore diretto;
d) compiere qualunque atto od operazione che comunque possa nuocere agli interessi della Società ed esercitare la propria attività professio- nale in concorrenza con la Società;
e) introdurre persone estranee nei locali della Società non per motivi di ufficio, salvo autorizzazione;
f) fumare o accendere fuochi nei locali della Società nei quali ciò sia espressamente vietato.
3. Gli è vietato inoltre di valersi, anche al di fuori dell’orario di lavoro, della propria condizione di dipendente della Società per svolgere a fini di lucro atti che siano comunque in contrasto con gli interessi della Società.
Art. 29 – Provvedimenti disciplinari
1. Le mancanze dei lavoratori possono essere punite a seconda della loro gravità come segue:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore a quattro ore di retribuzione;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per un periodo fino a 5 giorni;
5) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per un periodo da 5 a 10 giorni;
6) licenziamento senza preavviso.
2. La sospensione di cui al punto 5) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le abbiano provocate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tale rilievo da non trovare adeguata sanzione in quella di cui ai punti 1), 2), 3) e 4). Il provvedimento di cui al punto 6) si applica nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto che siano così gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. In particolare si applicherà nei casi nei quali nei fatti che abbiano determinato il licenziamento sia configurabile l’ipotesi del delitto così come inteso dalle vigenti leggi.
3. Il licenziamento non pregiudica eventuali responsabilità per danni nelle quali sia incorso il lavoratore.
4. Le mancanze, salvo quelle per le quali è irrogato il provvedimento di cui al punto 1), devono essere tempestivamente contestate per iscritto al lavoratore, il quale, entro 5 giorni, potrà apportare le sue ragioni, avva- lendosi eventualmente dell’assistenza di un rappresentante dell’associa- zione sindacale cui aderisce o conferisce il mandato.
5. Esaurita tale fase, ove la Società intenda adottare uno dei provvedimenti di cui ai punti 4) e 5), ne darà preavviso al lavoratore il quale, entro 5 giorni, eventualmente assistito da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, potrà produrre nuovi ele- menti.
6. Esperita tale procedura, ove la Società ritenga sussisterne i presupposti, si procederà all’adozione del provvedimento.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le Parti si danno atto che dalla contestazione non può derivare un aggrava- mento della mancanza contestata.
V - TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 30 – Definizione dello stipendio e della retribuzione
1. A tutti gli effetti per stipendio si intende il complesso dei seguenti ele- menti:
– minimo del livello cui il lavoratore è assegnato;
– aumenti di anzianità di cui all’art. 32;
– aumenti di merito.
2. Gli aumenti di merito restano, fino a concorrenza, assorbiti, in caso di assegnazione al livello superiore, dal minimo del nuovo livello; non sono invece assorbiti in caso di aumento dei minimi.
3. Per retribuzione mensile si intende l’importo complessivo dello stipendio come sopra specificato e di tutti i compensi, premi e provvigioni che abbiano carattere continuativo, compresa la indennità di contingenza fis- sata al 1 novembre 1991.
4. Per quanto riguarda le indennità, valgono le norme fissate nei singoli arti- coli che le istituiscono.
5. L’indennità di contingenza resta regolata dalle disposizioni legislative e dalle norme stabilite per questo istituto tra le Confederazioni competenti.
6. I compensi per qualsiasi tipo di lavoro straordinario, supplementare, di lavoro festivo e le maggiorazioni per lavoro ordinario nonché i compen- si corrisposti per il lavoro prestato nella c.d. “sesta giornata” non sono utili ai fini del computo del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive (13ª e 14ª ), delle ferie e di ogni altro istituto legale e/o con- trattuale, salvo quanto previsto ai successivi punti a) e b).
a) Xxx i soli lavoratori che prestino lavoro straordinario per almeno 190 ore annue su 9 mesi, con non meno di 20 ore mensili, i relativi com- pensi saranno considerati utili esclusivamente agli effetti del tratta- mento di fine rapporto.
b) Per i lavoratori che, sulla base di quanto previsto dai punti 4 e 5 delle note a verbale dell’art.33, percepiscano compensi per il lavoro presta- to nelle c.d. “seste giornate” in misura non inferiore a 19 giornate annue su 9 mesi, con almeno 2 giornate al mese, i relativi compensi saranno considerati utili esclusivamente agli effetti del trattamento di fine rapporto.
NOTE A VERBALE
1. In relazione a quanto previsto al 3° e 4° comma le indennità mensili e i com- pensi continuativi per i quali non sia stata espressamente prevista o esclusa la incidenza sugli istituti legali e/o contrattuali, si intendono utili ai soli fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
2. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto alle lettere a) e b) del punto 6 del presente articolo le assenze per i singoli periodi di malattia o di infortunio di durata superiore al mese, saranno considerate neutre.
Art. 31 – Minimi di stipendio
le s
co
I minimi mensili riferiti ai singoli livelli sono quelli di seguito indicati, con pecificazioni risultanti nel capitolo VIII. CLASSIFICAZIONE del presente ntratto collettivo di lavoro.
Livello | Parametro | dal 01/09/06 | dal 01/01/07 |
A | 220 | 1.276,41 | 1.317,40 |
1 | 202 | 1.175,14 | 1.212,78 |
2 | 188 | 1.093,29 | 1.128,32 |
3 | 174 | 1.011,38 | 1.043,80 |
4 | 161 | 937,93 | 967,93 |
5 | 149 | 858,71 | 886,47 |
6 | 135 | 783,90 | 809,06 |
7 | 125 | 728,40 | 751,69 |
8 | 113 | 656,28 | 677,34 |
9 | 100 | 582,71 | 601,34 |
Art. 32 – Aumenti periodici di anzianitá
1. I lavoratori, allo scadere di ogni biennio e limitatamente a 5 bienni, hanno diritto ad un aumento, nella misura fissa di seguito indicata, con riferimen- to al loro livello di appartenenza:
Livello | dal 01/09/06 | dal 01/01/07 |
A | 67,53 | 69,58 |
1 | 62,71 | 64,59 |
2 | 58,81 | 60,56 |
3 | 54,90 | 56,52 |
4 | 51,41 | 52,91 |
5 | 47,61 | 49,00 |
6 | 44,06 | 45,32 |
7 | 41,42 | 42,59 |
8 | 37,98 | 39,03 |
9 | 34,48 | 35,41 |
2. I predetti aumenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
3. In caso di successive variazioni dei minimi tabellari mensili, l’aumento per anzianità verrà rivalutato di un importo pari al 5% dell’incremento dei mini- mi stessi.
NORME TRANSITORIE
1. Per i lavoratori che godono dell’importo di cui al 5º comma delle norme transitorie dell’art.10 del CCL 16.11.1983, l’importo stesso sarà rivalutato del 6% degli incrementi dei minimi e con la decorrenza prevista per gli incrementi stessi.
2. Per i lavoratori in servizio alla data del 06/04/1995 restano in vigore le norme previste dal CCL 09/05/1990, relativamente alla maturazione del- l’aumento supplementare in occasione del compimento del 25° anno di ser- vizio ed al limite degli aumenti biennali di cui al 4° comma dell’art.27 del citato CCL 09/05/1990.
3. Gli aumenti periodici di anzianità maturati antecedentemente al 01/02/1980 sono determinati sulla base di quanto previsto in calce all’allegato a) del Contratto Collettivo di Lavoro 06/10/1980.
4. Per coloro che, alla data del 06/04/1995, risultavano titolari di un rappor- to di formazione e lavoro ai sensi della L.863/1984 e che sono stati, succes- sivamente alla scadenza dei rispettivi contratti, assunti a tempo indetermi- nato, trova applicazione la disciplina di cui al punto 2 che precede.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Con riferimento ai futuri incrementi dei minimi, le Parti sin d’ora si impegna- no ad armonizzare la norma contrattuale in tema di aumenti periodici di anzia- nità con il nuovo orientamento emerso con l’accordo del 23 dicembre 2004 (relativamente al 2º anno del biennio) e, conseguentemente, a modificare l’art.32 in occasione del rinnovo del contratto collettivo di lavoro, la cui sca- denza è prevista il 31dicembre 2007.
Art. 33 – Lavoro straordinario, festivo, domenicale, notturno
1. È nella facoltà della Società richiedere ai lavoratori di compiere lavoro straordinario, festivo, domenicale, notturno ed il lavoratore non può rifiu- tarsi salvo giustificato motivo di impedimento. La durata complessiva del lavoro non potrà comunque superare le 10 ore, salvo il caso di modifica- zioni al piano di lavoro programmato dipendenti da circostanze non impu- tabili a fatto dell’Azienda; in nessun caso l’orario di lavoro potrà superare le 52 ore settimanali.
2. Si considera lavoro straordinario, per il lavoratore cui si applica la discipli- na legale sull’orario di lavoro, quello compiuto oltre le 39 ore settimanali.
3. Le ore di lavoro straordinario vengono cronologicamente annotate in appo- sito modulo sul quale ciascun dipendente, che abbia compiuto lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto.
4. Si considera lavoro notturno, ai soli fini della corresponsione delle mag- giorazioni di cui al presente articolo, la prestazione lavorativa svolta tra le ore 20.00 e le ore 06.00, mentre ad ogni altro fine si fa riferimento a quan- to stabilito dal Decreto Legislativo 26 novembre 1999, n. 532.
5. Le ore di lavoro straordinario vengono retribuite con la quota oraria di sti- pendio e contingenza maggiorata nelle seguenti misure:
straordinario feriale diurno 30%
straordinario feriale notturno 70%
straordinario domenicale diurno 50%
straordinario domenicale notturno 75%
6. Il lavoro straordinario effettuato in prosecuzione di un turno notturno verrà retribuito come lavoro straordinario notturno.
7. In caso di prestazione resa nella c.d. “sesta giornata” – fatto salvo quan- to indicato ai punti 4 e 5 delle note a verbale del presente articolo - il lavoratore, in sostituzione del pagamento del lavoro straordinario, può chiedere una giornata di riposo compensativa di cui fruirà compatibil- mente con le esigenze di servizio fermo restando, in ogni caso, il paga- mento della maggiorazione per lavoro straordinario feriale.
8. Il lavoratore che osservi un orario settimanale ripartito su 5 giorni potrà essere chiamato a prestare la propria opera nel sesto giorno non lavora- tivo per un periodo non inferiore a 4 ore.
9. Al lavoratore che abbia abbandonato la sede di lavoro e che venga chia- mato a prestare lavoro straordinario non in continuità con i turni di ser- vizio della giornata deve essere garantita la retribuzione corrispondente ad almeno due ore di lavoro straordinario con le prescritte maggiorazio- ni. La presente disposizione non si applica al personale che abbia l’abi- tazione sul luogo di lavoro.
10. La liquidazione del lavoro straordinario viene effettuata mese per mese.
11. Le ore di lavoro festivo, diurno e notturno, vengono retribuite con la quota oraria di stipendio e di contingenza, maggiorata nelle seguenti misure:
lavoro festivo diurno 60%
straordinario festivo notturno 85%
12. Le ore di lavoro festivo prestato nelle giornate di 1 gennaio, 15 agosto, 25 dicembre, Pasqua, 1 maggio vengono retribuite con una maggiorazio- ne del 150% della quota oraria di stipendio e contingenza. Detta mag- giorazione viene elevata al 165% per le prestazioni rese in lavoro not- turno sino alle 24 ed al 175% per le prestazioni rese dalle 24 alle 6.
13. Al lavoratore che venga chiamato a prestare la propria opera in giorno festivo deve essere garantita la retribuzione prevista per il lavoro festivo corrispondente almeno a metà del suo orario normale giornaliero.
14. Le ore di lavoro ordinario notturno saranno retribuite con la sola mag- giorazione calcolata sullo stipendio individuale normale, sull’indennità di contingenza e sulle indennità previste dall’art.37, computate ai sensi dell’articolo medesimo ai fini del compenso del lavoro straordinario nella misura del 50%.
15. Le ore di lavoro ordinario compiute in giornata domenicale saranno retri- buite con la sola maggiorazione calcolata sullo stipendio individuale normale e sull’indennità di contingenza, nelle seguenti misure:
lavoro domenicale diurno 40%
lavoro domenicale notturno 60%
16. Quando il turno di lavoro ha inizio tra le ore 05.00 e le 06.30 al lavora- tore compete la maggiorazione per lavoro notturno per le ore di lavoro prestate effettivamente in orario notturno e gli verrà inoltre corrisposto un compenso pari al 35% di un ventiseiesimo dello stipendio individua- le e dell’indennità di contingenza.
17. Quando il turno di lavoro ha inizio in orario diurno e termina non prima delle ore 0.30 del giorno successivo, al lavoratore compete la maggiora- zione per lavoro notturno per le ore di lavoro prestate effettivamente in orario notturno e gli verrà inoltre corrisposto un compenso pari al 30% di un ventiseiesimo dello stipendio individuale e dell’indennità di con- tingenza.
18. Quando il turno ordinario viene effettuato per il 75% in orario notturno, sarà liquidata la maggiorazione prevista per il lavoro notturno per l’inte- ro turno di lavoro.
19. Ai lavoratori cui venga fissato continuativamente un orario a turni avvi- cendati nelle 24 ore verrà corrisposta, in sostituzione delle maggiorazio- ni per lavoro notturno, un’indennità pari al 21% della retribuzione presa a base per il calcolo del lavoro straordinario.
20. Quando il lavoro termina oltre il normale orario di lavoro del servizio pubblico di trasporto o comunque oltre le ore 24 sarà fornito il mezzo di trasporto. Sarà pure fornito il mezzo di trasporto al personale addetto all’esercizio delle trasmissioni quando il servizio pubblico sia interrotto. Ove la Società non fornisca il mezzo di trasporto sarà corrisposto un rim- borso spese il cui importo sarà fissato in relazione alle situazioni locali.
21. Lo stipendio orario si determina dividendo per 173 lo stipendio e la con- tingenza mensile maggiorati di 1/12 della 13ª mensilità e delle indennità per le quali il computo è previsto dall’articolo Indennità Speciali per il lavoratore che effettua l’orario di 39 ore settimanali e per 156 per i cen- tralinisti cui si applica l’orario di 35 ore settimanali.
22. Le percentuali previste dal presente articolo non sono cumulabili in quanto la maggiore assorbe la minore.
NOTE A VERBALE
1. Le prestazioni di lavoro straordinario richieste dalla Società a norma del primo comma del presente articolo, non potranno eccedere il massimale di 90 ore medie a trimestre. Il predetto massimale – che la Società potrà richiedere ed il lavoratore sarà tenuto a rispettare – non potrà eccedere le 360 ore medie di lavoro straordinario annue, il cui ricorso resta correlato alle specifiche connotazioni dell’attività produttiva aziendale. Il lavoratore, il quale abbia raggiunto nel corso del trimestre il tetto massimo di 90 ore medie di lavoro straordinario, non sarà tenuto ad effettuare prestazioni in
c.d. “sesta giornata” comportanti il superamento del predetto tetto.
2. Ai fruitori dell’indennità mancata limitazione orario di lavoro (art.34) non- chè al personale turnista fruitore dell’indennità maggiori prestazioni (art.35) che effettuano lavoro in orario notturno, in prosecuzione rispetto al turno ordinario previsto, in qualsiasi giornata feriale, non lavorativa, di riposo o domenicale, verrà corrisposta la maggiorazione per lavoro nottur- no, per il lavoro effettivamente reso.
3. Al personale cui si applica contestualmente la indennità mancata limitazio- ne orario di lavoro (art.34) e la indennità turni avvicendati, prevista al comma 19 del presente articolo e corrisposta in sostituzione delle maggio- razioni per lavoro notturno, con decorrenza 01/01/2005, viene applicato il trattamento di seguito specificato:
a) le ore di lavoro straordinario effettuato in orario notturno, in qualsiasi giornata feriale, non lavorativa, di riposo o domenicale, vengono retri- buite con la quota oraria di stipendio e contingenza maggiorata nella misura del 30%;
b) le ore di lavoro festivo notturno vengono retribuite ai sensi delle dispo- sizioni previste dai commi 11 e 12 del presente articolo;
c) le ore di lavoro (diurne e notturne) prestate in giornata domenicale ven- gono retribuite con la sola maggiorazione del 40%, calcolata sullo sti- pendio individuale e sulla indennità di contingenza.
4. Con riferimento ai lavoratori turnisti, fruitori dell’indennità maggiori pre- stazioni di cui all’art.35 ovvero disciplinati dalla norma transitoria di cui al successivo art.34, e per quelli con qualifica di quadro, che abbiano una ripartizione dell’orario di lavoro su cinque giorni settimanali, qualora la Società richieda espressamente di prestare attività lavorativa nella c.d. “sesta giornata” è facoltà della Società concedere al lavoratore un giorno di recupero compensativo o, se le esigenze di servizio non lo consentono, il riscatto economico, tramite la corresponsione di un ventiseiesimo della
retribuzione individuale mensile. Nel caso in cui eccezionali esigenze impon- gano il richiamo in servizio di tali lavoratori nella sesta giornata per un perio- do di tempo pari o inferiore a 4 ore, non si potrà in ogni caso dar luogo a riscatti economici, ma si provvederà a fissare entro 10 giorni una mezza gior- nata di recupero compensativo.
5. Per tutto il personale a cui viene applicata l’indennità mancata limitazione orario di lavoro di cui all’art.34 la rilevazione dell’orario ordinario e delle eventuali eccedenze viene effettuata su base settimanale. Qualora la Società richieda espressamente di prestare attività lavorativa nella c.d. “sesta giorna- ta” è facoltà della Società concedere al lavoratore un giorno di recupero com- pensativo o, se le esigenze di servizio non lo consentono, il riscatto economi- co, tramite la corresponsione di un ventiseiesimo della retribuzione individua- le mensile, ferma restando la maggiorazione del 30% per lavoro straordinario che verrà rilevata su base settimanale. Nel caso in cui eccezionali esigenze impongano il richiamo in servizio di tali lavoratori nella sesta giornata per un periodo di tempo pari o inferiore a 4 ore, non si potrà in ogni caso dar luogo a riscatti economici, ma si provvederà a fissare entro 10 giorni una mezza gior- nata di recupero compensativo.
6. Al personale della produzione che fruisce dell’indennità mancata limitazione orario di lavoro e del forfait di cui alla norma transitoria del presente artico- lo, nonchè al personale della produzione che percepisce l’indennità maggiori prestazioni di cui al successivo art.35, ad eccezione di coloro cui è attribuita la qualifica di quadro A, viene corrisposta la retribuzione per lavoro straordi- nario eccedente il forfait ovvero eccedente l’indennità maggiori prestazioni (c.d.” SMAP”).Per quanto riguarda il lavoro in sesta giornata,che viene remu- nerato ai sensi del precedente punto 4 delle presenti note a verbale, le ore ecce- denti l’orario normale di lavoro (che rientrano nel c.d. SMAP) vengono com- pensate con la quota oraria di stipendio e contingenza maggiorata del 30%.
CHIARIMENTI A VERBALE
1. Per orario a turni avvicendati si intende l’orario che, in un determinato perio- do di tempo, risulti caratterizzato da una ricorrente continuità di prestazioni diurne, notturne e miste uniformemente alternate.
2. I compensi previsti dai commi 16 e 17 sono riconosciuti anche nei casi di c.d. “mancato NL”, c.d. “mancato riposo” e lavoro in giornata festiva (compreso il c.d. “supefestivo”), mentre non vengono percepiti rispettivamente in caso di ingresso in servizio prima del turno previsto – salvo il caso di modifica del turno - ed in caso di protrazione lavorativa in straordinario.
3. In caso di applicazione del comma 18 del presente articolo, non viene ricono- sciuto il compenso di cui al comma 17.
NORME TRANSITORIE
1. In relazione all’omologazione del regime delle maggiorazioni operata con l’accordo del 18/07/2002, al personale che precedentemente al 01/01/2003 fruiva delle maggiorazioni in ragione di ½ giornata o di 1 giornata viene riconosciuta una somma compensativa – da erogarsi con cadenza mensile – delle eventuali differenze retributive tra precedente ed attuale sistema di remunerazione delle maggiorazioni, limitatamente alla vigenza contrattua- le in corso.
2. Nell’ambito dell’avvenuto processo di unificazione dei regimi normativi ed economici del personale operante in produzione, al personale precedente- mente regolato dall’art. 12 lettera a) del CCL 06/04/1995 viene mantenuto, nella base di calcolo delle maggiorazioni, il 25% di stipendio e contingen- za, secondo i criteri ed i limiti in precedenza vigenti.
3. Sempre nell’ottica di pervenire ad una migliore omogeneizzazione dei trattamenti economici e normativi tra categorie di dipendenti operanti in medesimi contesti produttivi, a decorrere dal 01/01/2005, per il persona- le precedentemente regolato dall’art. 13 del CCL. 06/04/1995 e per quel- lo ad esso equiparato viene inserito il forfait (derivante dalla differenza tra le indennità del 33% e del 25% del CCL 06/04/1995 e la indennità dell’8% che, a norma del CCL 08/06/2000, le sostituisce) nella base di calcolo delle maggiorazioni, con i medesimi criteri ed entro i limiti pre- visti per il personale in precedenza regolato dall’art. 12 lettera a) del CCL 06/04/1995.
Art. 34 – Indennità mancata limitazione orario di lavoro
1. Le Parti convengono che le peculiari caratteristiche della produzione radio- televisiva, connotata dalla imprevedibilità degli eventi, rendono necessaria l’adozione di istituti di flessibilità che consentano di adibire il personale alle effettive esigenze di produzione che di volta in volta si presentano.
2. Premesso quanto sopra e tenuto conto della mancata limitazione degli orari di lavoro, è facoltà della Società programmare gli orari di lavoro settimana- li del personale operante stabilmente in produzione nonchè del personale che svolge attività analoghe in contesti similari, nei limiti e nelle previsioni di cui all’art. 33.
3. A tale personale, espressamente indicato al successivo comma 4 del presen- te articolo, viene corrisposta una indennità mensile pari all’8% dello stipen- dio individuale e della indennità di contingenza, fermi restando i compensi previsti dall’art. 33 in rapporto alle ore effettivamente prestate, quelli pre- visti dall’art. 36 e le maggiorazioni di cui agli artt. 13 e 14, xxxxx restando la precisazione di cui al comma 12 dell’art.13.
4. A) L’indennità di cui al presente articolo si applica a:
programmista-regista – assistente alla regia – operatore di ripresa – orga- nizzatore-ispettore di produzione – tecnico della produzione – specializ- zato della produzione – macchinista – truccatore-parrucchiere – addetto ai costumi – montatore – grafico, operatore animatore – addetto post pro- duzione – consulente musicale – compositore video – elettricista di manutenzione (limitatamente agli elettricisti di manutenzione attual- mente inquadrati nei laboratori BF dei centri di produzione TV ed RF e delle sedi regionali).
B) Le Parti convengono che l’indennità mancata limitazione orario di lavo- ro, considerate le particolari condizioni operative si applica anche al per- sonale impiegatizio (impiegati di redazione, assistente ai programmi, documentatori) che, inserito nell’ambito delle testate giornalistiche tele- visive o radiofoniche nazionali e regionali, opera nelle redazioni temati- che, di fascia e di coordinamento, nonché agli impiegati inseriti negli uffici produzione dei centri di produzione.
C) In relazione all’esigenza di armonizzare i trattamenti economici e nor- mativi del personale che svolge attività analoghe in contesti similari, l’indennità di cui al presente articolo viene riconosciuta, qualora l’orario di lavoro del settore sia programmato in turni di lavoro 7 giorni su 7, anche alle seguenti categorie di dipendenti.
Con decorrenza 01/01/2005:
– al personale impiegatizio inserito nell’ambito degli uffici di gestione del personale di produzione delle riprese interne e delle riprese ester- ne di Milano, Napoli e Torino;
– al personale impiegatizio inserito nell’ambito degli uffici di gestione del personale di produzione dedicato alle testate giornalistiche tele- visive nazionali;
– agli specializzati tecnologici elettricisti e termofrigoristi e ai tecnici delle centrali elettriche, telefoniche e condizionamento che operano a supporto delle aree produttive (p.e. Saxa Rubra, Teulada, ecc.);
– al personale inserito nell’ambito dell’ “allestimento studi” (scenogra- fia, costumi e trucco) dei Centri di produzione che alla data del
23/12/2004 non ne beneficiava, in considerazione della peculiarità del lavoro svolto a diretto contatto con la produzione, in analogia con il personale direttamente impegnato nella produzione televisiva ope- rante nella medesima struttura, ad eccezione del personale impiega- tizio;
– al personale impiegatizio inserito nel settore Gestione Impianti di Illuminazione e Produzione – Gestione Materiali, nell’ambito delle Riprese Esterne Pesanti di Roma;
– al personale impiegatizio inserito nell’ufficio accettazione e gestione palinsesti della Messa in Onda-Controllo Centrale, nell’ambito del Centro di produzione di Roma;
– al personale impiegatizio (impiegati e documentatori) inserito nelle Teche dei Centri di produzione di Roma, Milano, Napoli e Torino;
– al personale di RAI WAY con inquadramento inferiore al livello 1, ope- rante sul territorio nei reparti Miaf e CQ, a fronte delle flessibilità indi- viduate con gli accordi sindacali del 16 aprile e 27 maggio 2003;
– al personale impiegatizio della Direzione Radio inserito nell’ambito della “Pianificazione e programmazione risorse e mezzi - Coordinamento eurovisione, attività internazionali, trasmissioni sportive e rapporti con le Sedi”.
Con decorrenza 01/01/2006:
– al personale di RAI WAY inquadrato nell’ambito degli Uffici Tecnici delle Zone AF operante sul territorio con modalità analoghe a quelle del personale che già fruisce della predetta indennità.
Con decorrenza 01/04/2006:
– agli specializzati tecnologici elettricisti e termofrigoristi e ai tecnici delle centrali elettriche, telefoniche e condizionamento che operano presso la sede di Palermo a supporto delle aree produttive, in consi- derazione delle peculiarità produttive di tale sede.
5. L’indennità è computabile nella retribuzione agli effetti del TFR, delle ferie, dei permessi retribuiti, della tredicesima e quattordicesima mensilità.
6. Tale indennità non si applica al personale inquadrato al livello apicale disci- plinato dall’art. 35.
CHIARIMENTI A VERBALE
1. Le Parti confermano che l’assegnazione dell’indennità al personale elenca- to al comma 4 lettera C) costituisce una eccezione al principio della attri-
buzione della indennità mancata limitazione orario di lavoro al solo perso- nale operante direttamente in produzione, in settori che abbiano una piani- ficazione di turni di lavoro 7 giorni su 7, e non potrà essere estesa in via analogica ad altre realtà.
2. L’attribuzione dell’indennità ad altre categorie di dipendenti, rispetto a quelle previste espressamente dal presente articolo, potrà essere ricono- sciuta esclusivamente a seguito di un accordo tra Società ed XX.XX.
NORMA TRANSITORIA
1. Al personale in servizio a tempo indeterminato alla data del 01/07/2001 (data di applicazione del CCL sottoscritto il 08/06/2000) e che fruiva del trattamento di cui agli artt.12 lett.a) e 13 del CCL 06/04/1995 viene rico- nosciuto mensilmente, a titolo di forfait straordinari, l’importo teorico maturato alla data di sottoscrizione del citato CCL, derivante dalla diffe- renza tra l’ammontare individuale delle indennità precedentemente previste e quello dell’indennità dell’8%.
Tale “forfait straordinari” assorbe, fino a concorrenza, il compenso per lavoro straordinario (con le precisazioni di cui al punto 6 delle NOTE A VERBALE dell’art.33) ad eccezione del lavoro effettuato nella c.d. “sesta giornata”.
2. Al personale a tempo indeterminato alla data sopra citata, inquadrato in produzione in qualità di “tecnico di produzione”, “tecnico”, “elettricista di manutenzione” (limitatamente al personale operante nei laboratori di manutenzione BF dei Centri di Produzione TV ed RF e delle Sedi regionali) e che in precedenza non fruiva della indennità ex art.13 del CCL 06/04/95, la determinazione del forfait summenzionato viene effettuata convenzional- mente e l’indennità mancata limitazione orario di lavoro assorbe l’indenni- tà laboratorio.
Art. 35 – Indennità maggiori prestazioni
1. Ai lavoratori inquadrati a livello apicale dei profili menzionati nella succes- siva nota a verbale, ai quali non si applica la disciplina legale sugli orari di lavoro, viene corrisposta mensilmente una indennità “maggiori prestazioni” pari al 25% dello stipendio individuale e dell’indennità di contingenza.
2. La predetta indennità è computabile nella retribuzione agli effetti del tratta- mento di fine rapporto, delle ferie e dei permessi retribuiti, della 13ª e della
14ª mensilità ed assorbe i compensi per lavoro straordinario e le maggiora- zioni previste dagli art. 13, 14 e 33 fatta eccezione per il personale turnista al quale vengono applicati l’art.14 e le maggiorazioni per lavoro notturno, domenicale e festivo nonchè i compensi di cui ai commi 16 e 17 dell’art.33.
NOTE A VERBALE
1. L’indennità maggiori prestazioni si applica ai lavoratori con qualifica di “quadro”, al restante personale inquadrato nel livello 1 ed al personale inserito a livello apicale dei profili di Annunciatore, Grafico-Operatore Animatore, Geometra, Consulente musicale, Documentatore, Assistente ai programmi, Arredatore, Costumista, Organizzatore - Ispettore di produzio- ne.
2. Per il personale a part time si rinvia alla disciplina prevista nel relativo art.9.
3. Al personale impiegatizio che maturi, successivamente al 1 luglio 2001, l’inquadramento in livello 3, viene corrisposto – in ragione della esperien- za professionale acquisita nelle categorie inferiori – un compenso equiva- lente a quello previsto al punto 3 dell’art.34; il medesimo compenso viene assegnato a decorrere dal 01/01/2005 ai capi operai assegnati al livello 3.
Tale compenso non viene riconosciuto qualora il dipendente fruisca dell’in- dennità mancata limitazione orario di lavoro di cui al precedente art.34.
CHIARIMENTO A VERBALE
Ai lavoratori inquadrati con qualifica di quadro A non spetta il pagamento delle maggiorazioni per lo svolgimento di lavoro in orario notturno o in gior- nata domenicale e festiva, salvi i casi eccezionali in cui siano loro assegnati specifici turni di lavoro in equipe con il personale di produzione, per oggetti- ve esigenze produttive.
NORMA TRANSITORIA
Al personale diversamente inquadrato rispetto a quello indicato al punto 1 della nota a verbale che, alla data di applicazione del CCL sottoscritto l’08/06/2000, fruiva dell’indennità maggiori prestazioni, il relativo importo verrà mantenuto a titolo di forfait per lavoro straordinario e determinato con le modalità in vigore precedentemente alla sottoscrizione del presente CCL. Detto forfait assorbe le maggiorazioni ed i compensi previsti dagli articoli 13,
14 e 33 del presente contratto, fatto salvo il personale turnista al quale vengo- no applicati l’art.14 e le maggiorazioni per lavoro notturno, domenicale e festi- vo nonchè i compensi di cui ai commi 16 e 17 dell’art.33.
Art. 36 – Variabilità turni
1. I lavoratori inseriti in settori “a turni” con attività lavorativa di settore di almeno 13 ore hanno diritto alla corresponsione delle maggiorazioni di seguito indicate, in relazione alle diverse ipotesi di variabilità dei turni e della reale effettuazione degli stessi:
a) nell’arco del mese, turni identici nel corso di ogni settimana, ma diffe- renziati nell’ambito delle settimane: 4% di un ventiseiesimo di stipendio individuale e indennità di contingenza per ciascun giorno dei turni setti- manali variati, considerandosi tali quelli diversi dal turno settimanale prevalente;
b) nell’arco della settimana almeno due turni giornalieri differenziati: 7% di un ventiseiesimo di stipendio individuale e indennità di contingenza per ciascun giorno della settimana;
c) variazioni agli orari settimanali con preavviso di almeno 12 ore: 50% della paga oraria per ciascuna ora di spostamento del turno prefissato;
d) determinazione dell’orario di lavoro sulla base di quanto previsto al terzo comma dell’art.13: 13% di un ventiseiesimo di stipendio indivi- duale ed indennità di contingenza per ciascun giorno della settimana;
e) determinazione giorno per giorno dell’orario di lavoro per tutto il perso- nale operante in esterno in trasferta: 15% di un ventiseiesimo di stipen- dio individuale e indennità di contingenza per ciascuna giornata di varia- zione oraria, significativa rispetto agli orari giornalieri prefissati;
f) orario spezzato di cui al comma 4 dell’art.13: corresponsione, per cia- scuna ora di intervallo tra i due semiturni, di una maggiorazione del 60% della paga oraria.
2. La maggiorazione di cui al punto c) é cumulabile con quelle di cui ai punti
a) e b). Le maggiorazioni di cui ai punti d) e f) sono cumulabili con tutte le altre, mentre la maggiorazione di cui al punto e) é cumulabile solo con quel- la di cui al punto d).
3. Tutte le predette maggiorazioni non sono valide ad alcun effetto legale o contrattuale.
4. La Società si impegna ad utilizzare le variazioni di turni previsti ai vari punti sopra elencati solo in relazione ad effettive esigenze di servizio e/o funzio-
xxxx previste o sopravvenute. Ciò in particolare per quanto concerne le ipo- tesi di cui ai punti c),d) ed e) alle quali si farà ricorso solo per esigenze di servizio non diversamente soddisfacibili.
CHIARIMENTO A VERBALE
La fattispecie della variabilità prevista ai punti a), b), e) é applicabile nel caso che i turni previsti ed effettuati si differenzino di almeno un’ora.
Art. 37 – Indennità speciali
1. a) Indennità maneggio denaro
Al lavoratore che ha continuamente maneggio e responsabilità di dena- ro è corrisposta una indennità mensile nelle seguenti misure:
– 8,2% del minimo di stipendio del livello di inquadramento per i cas- sieri delle Sedi senza Centro di produzione e per i cassieri delle agen- zie postali delle Sedi con Centro di produzione;
– 10,5% del minimo di stipendio del livello di inquadramento per il cassiere principale della Direzione Generale e delle Sedi con Centro di produzione.
2. Ai commessi di cassa, al personale titolare di piccole casse e a coloro che, svolgendo altre mansioni, sono normalmente, a causa delle mansioni stesse, incaricati di compiere anche operazioni di incasso per contanti per conto della Società, viene corrisposta una indennità mensile nella misura del 3,3% del minimo di stipendio del livello di appartenenza.
3. L’indennità di maneggio denaro va considerata come facente parte della retri- buzione individuale agli effetti del trattamento di fine rapporto, del trattamen- to di malattia, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché, per i cas- sieri principali della Direzione Generale, delle Sedi e delle agenzie postali e per i commessi di cassa, agli effetti dei compensi per lavoro straordinario.
4. b) Indennità di disagiata residenza
Al personale addetto al trasmettitore di Monte Venda viene corrisposta una indennità di disagiata residenza – valida ai soli fini del trattamento di fine rapporto – nella misura di euro 24, 14 mensili.
5. Nell’indennità suddetta non sono compresi rimborsi per spese di trasporto.
6. Per il responsabile del servizio, invitato dalla Società a risiedere con la fami- glia nella località del trasmettitore, nell’abitazione assegnata dalla Società, l’indennità suddetta viene maggiorata del 25%.
7. Ai lavoratori cui compete l’indennità di disagiata residenza nella intera misura mensile stabilita al quarto comma del presente articolo viene corri- sposto un aumento dell’indennità di disagiata residenza nella misura del 15% per ogni biennio di permanenza al trasmettitore eccedente i quattro anni. Agli stessi lavoratori, che, a richiesta della Società, accettano di risie- dere sul posto di lavoro, l’indennità di disagiata residenza viene maggiorata del 25%.
8. Il lavoratore che percepisce l’indennità di disagiata residenza, se deve invia- re i propri figli a carico a scuole in località distanti dalla propria abitazione, ha diritto all’indennità suddetta maggiorata, per la durata dell’anno scolasti- co, del 50% per ciascun figlio che frequenti dette scuole.
9. Ai custodi del trasmettitore è corrisposta l’indennità di disagiata residenza nella misura prevista per gli altri lavoratori nel quarto comma del presente articolo. La misura di detta indennità per i custodi è maggiorata, per la dura- ta dell’anno scolastico, del 50% per ciascun figlio a carico ove questi deb- bano seguire i propri studi in scuole site in località distanti dalla propria abi- tazione.
10. La Società provvederà ad inviare, cinque volte alla settimana, presso il tra- smettitore, salvo casi di impossibilità, un proprio mezzo, del quale il perso- nale e i familiari potranno servirsi per raggiungere il centro cittadino più vicino.
11. c) Concorso spese abbigliamento annunciatori
Gli annunciatori TV avranno un rimborso forfetario spese di vestiario nella misura di:
– per gli uomini euro 61,97 per trimestre
– per le donne euro 139,44 per trimestre
salvo vestiario speciale richiesto dalla Società; l’indennità trimestrale è utile esclusivamente ai fini del trattamento di fine rapporto.
12. A quegli annunciatori che effettuano prestazioni televisive saltuarie il pre- detto rimborso spese, rapportato a mese, sarà corrisposto in ragione di un ventiseiesimo per ogni giornata di prestazione televisiva.
13. Un indennizzo speciale, a titolo di concorso spese, viene concesso a favore di quegli annunciatori radiofonici i quali assolvano le proprie mansioni alla presenza di pubblico e quindi siano tenuti a curare in modo particolare il proprio abbigliamento ed eventualmente ad indossare abiti da società. Tale indennizzo è variabile, rispettivamente, nella misura di euro 51,65, euro 92,96, euro 139,44 annue in rapporto alla frequenza delle prestazioni in pub-
blico, e viene corrisposto ai singoli in una delle misure anzidette, a giu- dizio della Società, alla fine di ogni anno.
14. d) Indennità temporanea addetti ai ponti mobili, al controllo qualità ed alle squadre MIAF
Ai tecnici ed agli operai dei ponti mobili, del controllo qualità e delle squadre MIAF, limitatamente al periodo nel quale sono addetti alla mansione, è corrisposta una indennità nella misura, ragguagliata a mese, di euro 30,47; la predetta indennità è utile esclusivamente ai fini del trattamento di fine rapporto.
15. e) Indennità guida automezzi sociali
I lavoratori nell’esercizio della propria attività sono tenuti alla guida degli automezzi sociali semprechè la guida stessa risulti accessoria allo svolgimento dell’attività medesima.
16. Ai predetti lavoratori, esclusi gli autisti e i fattorini motorizzati, in caso di guida di automezzi siano essi di proprietà aziendale o presi a noleggio, verrà corrisposta una indennità nelle seguenti misure:
a) euro 2,58 mensili per il personale che effettui nel mese prestazioni di guida urbana giornaliere superiori a 3 e fino a 10;
b) euro 5,37 mensili per il personale che effettui nel mese prestazioni di guida urbana giornaliere superiori a 10;
c) euro 8,26 mensili per il personale che effettui nel mese prestazioni di guida extraurbana giornaliere superiori a 3 e fino a 10;
d) euro 14,46 mensili per il personale che effettui nel mese prestazioni di guida extraurbana giornaliere superiori a 10.
17. Per il personale che effettui nel mese almeno una prestazione di guida extraurbana di automezzi per la cui conduzione sia necessaria almeno la patente di guida di tipo “C” sarà corrisposta una indennità di euro 13,42 mensili; qualora nel corso del mese dette prestazioni siano superiori a 4 e fino a 8 l’indennità viene elevata a euro 33,57 mensili; qualora dette presta- zioni siano superiori a 8 l’indennità viene elevata a euro 53,71 mensili.
18. La guida di automezzi speciali sarà richiesta a quei lavoratori cui all’atto dell’assunzione o dell’immissione nella mansione sia stata richiesta una patente del grado previsto per la guida degli automezzi stessi.
19. Ai lavoratori cui venga richiesta la guida di mezzi speciali (gatto delle nevi, motoslitta, ecc.), in quanto strumentale ed accessoria allo svolgi- mento dell’attività principale, sarà corrisposta una indennità, commisura-
ta al numero delle guide giornaliere con tali mezzi effettuate, nelle seguen- ti misure:
a) euro 4,13 mensili per il personale che effettui nel mese prestazioni di guida giornaliere superiori a 3 e fino a 10;
b) euro 6,20 mensili per il personale che effettui nel mese prestazioni di guida giornaliere superiori a 10.
20. Le indennità corrisposte per le prestazioni di cui ai commi 17 e/o 19 si cumulano con quelle di cui al comma 16.
21. Salvo nel caso vengano richieste prestazioni di guida saltuarie, la Società rimborserà le spese sostenute dai lavoratori per il bollo della patente.
22. In caso di sinistro stradale, la Società porrà gratuitamente a disposizione del dipendente i propri legali di fiducia per la difesa nell’eventuale giudizio penale.
23. L’indennità guida automezzi sociali non è utile ad alcun effetto legale e/o contrattuale.
24. Per i soli lavoratori aventi diritto alla liquidazione dell’indennità guida auto- mezzi sociali per almeno dieci mesi nell’anno i relativi compensi saranno considerati utili esclusivamente ai fini del trattamento di fine rapporto.
NOTE A VERBALE
1. In relazione a quanto previsto al comma 22 la Società adotterà idonei prov- vedimenti per mettere il lavoratore in condizione di assolvere agli adempi- menti connessi all’eventuale procedimento penale.
2. Il calcolo delle percentuali, riferite al minimo stipendiale del livello di appartenenza, della indennità di cui alla lettera a) del presente articolo sarà effettuato detraendo dal minimo stesso l’importo corrispondente a 137 punti di contingenza conglobati ai sensi dell’accordo interconfederale 4 febbraio 1975 e dell’accordo 18 aprile 1980.
3. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto al comma 24 del presente arti- colo le assenze per i singoli periodi di malattia o di infortunio di durata superiore al mese saranno considerate neutre.
CHIARIMENTI A VERBALE
1. Le Parti, con riferimento a quanto previsto alla lettera e) del presente arti- colo, confermano che a prescindere dalla espressa previsione nelle singole
figure professionali, l’obbligo della guida degli automezzi sociali compete a tutti i lavoratori in quanto strumentale ed accessorio allo svolgimento delle attività principali.
2. La Società conferma pertanto che non saranno richieste ai lavoratori pre- stazioni di guida non direttamente legate all’espletamento dei propri com- piti.
NORMA TRANSITORIA
A coloro ai quali è stata attribuita l’indennità per macchine di elaborazione e registrazione dati ai sensi del’art. 28 comma 4 del CCL 09/05/1990, il relativo importo viene mantenuto “ad personam”.
Art. 38 – Indennità di reperibilitá
1. In relazione alla esigenza di garantire il presidio degli impianti, l’eserci- zio delle trasmissioni ed i relativi impianti di produzione e servizio non- ché l’intervento nei settori organizzati per le “emergenze”, i lavoratori potranno essere chiamati a rendersi comunque reperibili fuori il normale orario di lavoro e nelle giornate non lavorate, festive e domenicali.
2. Pertanto, ai fini dell’eventuale svolgimento delle prestazioni sopra indi- cate, i lavoratori dovranno fornire alla Società le notizie atte a rintrac- ciarli perché prestino sollecitamente la loro opera laddove questa neces- siti.
3. Le prestazioni effettuate nel periodo di reperibilità saranno compensate con una indennità pari al 20% della quota oraria dello stipendio indivi- duale e dell’indennità di contingenza. Nei casi in cui al lavoratore venga richiesto di rendersi reperibile nei giorni domenicali e nei giorni festivi, indicati all’art.15 lettera b), l’indennità di reperibilità sarà pari, rispetti- vamente, al 22% e 25% della quota oraria dello stipendio individuale e dell’indennità di contingenza.
4. La reperibilità può essere richiesta per un periodo non inferiore a 4 ore.
5. Ai lavoratori che accettino di pernottare nei locali aziendali al fine di garantire un immediato intervento in caso di necessità viene corrisposta l’indennità di reperibilità pari al 25% della quota oraria dello stipendio individuale e dell’indennità di contingenza per il periodo di intervallo tra i due turni di lavoro, periodo che viene ridotto a sette ore.
6. L’indennità di reperibilità non si cumula con la corresponsione del com- penso per lavoro straordinario nel caso si renda necessario il richiamo in servizio del lavoratore. In tal caso si applica comunque quanto previsto dal comma 9 dell’art. 33.
NOTE A VERBALE
1. Nelle richieste di reperibilità sarà osservato per quanto possibile un cri- terio di rotazione tra i lavoratori interessati.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 5, resta fermo l’obbligo del lavoratore di comunicare con congruo anticipo l’eventuale indisponibili- tà al pernottamento nei locali aziendali secondo le modalità che saranno concordate tra le parti.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le Parti si danno reciprocamente atto che l’istituto della reperibilità non può essere utilizzato per sopperire ad eventuali carenze di risorse in organico.
Art. 39 – Indennità di mensa
1. L’indennità di mensa viene corrisposta nella misura di euro 0,09 giorna- lieri.
2. Premesso che l’indennità di mensa è regolata dall’Accordo interconfederale 10 aprile 1956 recepito in legge con D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1026, le Parti confermano che l’equivalente del costo della mensa sostenuto dal datore di lavoro non è computabile agli effetti del trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c. né dagli altri istituti contrattuali e di legge.
Art. 40 – Tredicesima mensilitá
1. Con le competenze del mese di dicembre di ciascun anno la Società cor- risponde al lavoratore una tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile.
2. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’an- no, saranno corrisposti tanti dodicesimi della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati presso la Società.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Entro il 12 dicembre la Società corrisponderà al lavoratore un anticipo della tredicesima mensilità, pari ad una mensilità dello stipendio, che sarà con- guagliato sulle competenze dello stesso mese.
Art. 41 – Quattordicesima mensilitá
1. Entro il 30 giugno di ciascun anno la Società corrisponde al lavoratore una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile.
2. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati presso la Società.
CHIARIMENTO A VERBALE
Agli effetti della quattordicesima mensilità l’anno va dal 1° luglio al 30 giugno.
Art. 42 – Premio di produzione e premio di risultato
1. Al personale in servizio a tempo indeterminato verrà erogato con le com- petenze del mese di ottobre un “premio di produzione” annuo, in misura fissa, come di seguito indicato:
LIVELLO | Importo |
A | 605,25 |
1 | 576,30 |
2 | 553,31 |
3 | 530,26 |
4 | 508,95 |
5 | 485,90 |
6 | 464,54 |
7 | 449,25 |
8 | 427,95 |
9 | 406,65 |
2. Al personale in servizio a tempo indeterminato verrà altresì erogato, con le competenze del mese di aprile, un “premio di risultato”, quale strumento di partecipazione e coinvolgimento dei lavoratori ai processi di sviluppo ed ai risultati della Società, premessa per il miglioramento della sua posizione di competitività sul mercato, nella misura di seguito indicata:
LIVELLO Importo
A 2.158,02
1 1.981,44
2 1.844,11
3 1.706,79
4 1.579,27
5 1.461,57
6 1.324,25
7 1.226,12
8 1.108,42
9 980,91
3. Il premio di risultato sarà corrisposto in ciascun anno sulla base dell’andamen- to complessivo, sia produttivo che economico, della Società. Avrà pertanto le seguenti caratteristiche:
– sarà determinabile dopo la consuntivazione dei risultati;
– la relativa quantificazione avverrà con la predeterminazione concordata di un importo che rappresenta il riconoscimento del contributo professionale fornito dai lavoratori;
– sarà calcolato solo con riferimento ai risultati relativi ai parametri più avan- ti indicati ed al miglioramento conseguito.
4. La logica generale prevede che il premio di risultato sia derivante dall’anda- mento e sia legato al miglioramento dei risultati conseguiti ed al mantenimen- to e miglioramento del trend di sviluppo della Società.
5. Le Parti individuano congiuntamente il Margine Operativo Lordo (Mol) quale parametro aziendale di riferimento certo ed indicatore maggiormente significa- tivo per misurare la redditività della gestione tipica della Società.
6. Il Premio di risultato - che ha valenza quadriennale - verrà erogato sulla base di parametri oggettivi, riferiti all’esercizio finanziario dell’anno precedente a quello di erogazione del Premio. Tali parametri tengono conto del raggiungi- mento degli obiettivi aziendali in termini di MOL, così come individuato nel Piano Industriale salvo gli effetti derivanti da impatti normativi esterni.
7. In caso di raggiungimento dell’obiettivo previsto, al lavoratore che non abbia effettuato, nel corso dell’anno solare di riferimento, assenze comples- sive in numero non superiore a 16 giorni lavorativi sarà corrisposto l’intero importo di cui al precedente comma 2. Qualora le assenze siano superiori a detto limite, la misura individuale del premio di risultato sarà determinata valutando mensilmente le assenze effettuate nell’anno solare di riferimento secondo il seguente criterio:
– assenze di 2 giorni: riduzione del 25% di 1/12 del premio annuo;
– assenze di 3 giorni: riduzione del 50% di 1/12;
– assenze superiori a 3 giorni: riduzione del premio di 1/12.
8. Non sono computate come assenze i giorni di ferie, i giorni di permesso retribuito, le giornate di permesso in sostituzione delle ex festività soppres- se, i giorni festivi e il periodo di assenza obbligatoria per maternità, i per- messi connessi alla normativa relativa ai portatori di handicap, le giornate di assenza per donazione sangue, le giornate di permesso sindacale per riunio- ni con la Direzione aziendale e, a decorrere dal 01/01/2007, i periodi di licenza per lutto.
9. Il premio di risultato non è computabile agli effetti di alcun istituto legale e/o contrattuale ivi compresa l’incidenza sul trattamento di fine rapporto.
10. Avrà diritto al premio il personale con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre dell’anno finanziario cui si riferisce il pre- mio stesso.
11. Per quanto sopra, i contenuti economici rientreranno nel regime contributi- vo che, secondo quanto previsto dall’accordo interconfederale del 23 luglio 1993, verrà definito in sede legislativa.
12. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo saranno computati per dodicesimi in rapporto ai mesi di servizio effettivamente prestati nel corso dell’anno.
CHIARIMENTI A VERBALE
1. Agli effetti del premio di produzione il periodo annuo preso in conside- razione è dal 1º maggio al 30 aprile, mentre agli effetti del premio di risultato è dal 1º gennaio al 31 dicembre.
2. Per giorni di permesso retribuito e giornate di permesso in sostituzione delle ex festività soppresse, di cui al comma 8, si intendono i permessi indicati rispettivamente ai commi 6 e 7 dell’art.17.
NOTA A VERBALE
Le Parti convengono di incontrarsi nel corso del 2007 al fine di modificare la norma contrattuale con riferimento ai criteri di erogazione ed all’importo, per gli esercizi 2008-2009 (erogazione 2009-2010).
Art. 43 – Assegno di nuzialitá
1. Ai lavoratori che contraggono matrimonio, su presentazione di domanda e dei documenti probatori, viene concesso un assegno di nuzialità pari all’80% di una mensilità dello stipendio individuale per coloro che hanno un’anzianità di servizio fino a 5 anni e al 160% di una mensilità dello stipendio individuale per coloro che hanno una anzianità di servizio superiore a 5 anni.
2. In caso di matrimonio tra due lavoratori, anche inquadrati presso differenti società del Gruppo Rai, l’assegno intero è corrisposto al coniuge che percepi- sce lo stipendio maggiore, mentre è corrisposto metà dell’assegno all’altro coniuge.
NOTA A VERBALE
Il calcolo dell’80 e del 160 per cento dello stipendio individuale previsto dal pre- sente articolo sarà effettuato detraendo dallo stipendio stesso l’importo corri- spondente ai 137 punti di contingenza conglobati ai sensi dell’accordo interconfe- derale 4 febbraio 1975 e dell’accordo 18 aprile 1980.
Art. 44 – Assistenza sanitaria
1. Al fine di prefissare uno strumento di intervento a carattere collettivo, finaliz- zato ad una forma di tutela assistenziale, la Società concorrerà con euro 346,03 erogabili entro il 31 gennaio di ciascun anno per ciascun lavoratore con rap- porto di lavoro a tempo indeterminato in servizio a tale data, che abbia aderito al Fondo Assistenza Sanitaria Interna per i dipendenti RAI (FASI-RAI) istitui- to con l’accordo del 20 febbraio 1991.
2. Il contributo di cui sopra non è computabile agli effetti di alcun istituto legale e/o contrattuale, ivi incluso il TFR.
NORMA TRANSITORIA
Per i lavoratori in servizio a tempo indeterminato, il maggior costo della polizza triennale relativa agli esercizi 2005-2006-2007 – nella misura di euro 140,00 annui per ciascun dipendente associato – verrà sostenuto dalla Società.
VI - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 45 – Preavviso di licenziamento e dimissioni
1. Salvo il caso di licenziamento di cui all’art. 29 del presente contratto, il rap- porto di lavoro può essere risolto da una delle due parti con un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:
– mesi 1 per i lavoratori con anzianità fino a 2 anni;
– mesi 2 per i lavoratori con anzianità da 2 a 4 anni;
– mesi 3 per i lavoratori con anzianità da 4 a 7 anni;
– mesi 4 per i lavoratori con anzianità da 7 a 10 anni;
– mesi 5 per i lavoratori con anzianità oltre i 10 anni.
2. Per i lavoratori con oltre 20 anni di servizio e con 50 anni di età, o comun- que con oltre 25 anni di servizio, il preavviso è di 7 mesi.
3. I termini di preavviso dovuti dal lavoratore in caso di dimissioni sono ridot- ti della metà.
4. I termini del preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
5. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei predetti ter- mini deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo della retri- buzione per il periodo di mancato preavviso.
6. La Società ha diritto di ritenere su quanto sia da lei dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da que- sti eventualmente non dato.
7. È in facoltà del lavoratore che riceve la disdetta di risolvere il rapporto di lavoro, sia all’inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
8. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, è utile agli effetti dell’anzianità.
9. Durante la decorrenza del periodo di preavviso, la Società deve concedere al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione. La dura- ta e l’orario di tali permessi saranno stabiliti d’accordo con la Società in rap- porto alle esigenze di servizio.
10. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni debbono essere comunicate per iscritto.
11. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del lavoratore per cause attribuibili alla Società e così gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto stesso spetta al lavoratore anche la indennità sostitu- tiva del preavviso.
Art. 46 – Cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età
1. Il rapporto di lavoro cessa automaticamente il giorno del compimento del 65º anno di età.
2. Il rapporto di lavoro cessa automaticamente il giorno del compimento del 60º anno di età per le donne che intendono avvalersi della facoltà di risolvere il rap- porto di lavoro alla data di maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.
Art. 47 – Previdenza aziendale
1. Le Parti, al fine di rendere possibile un più elevato livello di copertura previ- denziale a favore dei lavoratori - in funzione di integrazione del trattamento del sistema pubblico - confermano l’iscrivibilità degli stessi al Fondo di Previdenza complementare delle aziende del Gruppo RAI, denominato C.RAIP.I, quale prevista dai separati accordi in materia.
2. La disciplina della C.RAIP.I., ivi incluso l’ambito dei destinatari, le modalità di adesione e di finanziamento, nonché le prestazioni erogate, viene assicurata dallo Statuto del Fondo e dalle relative disposizioni regolamentari, quali appro- vate dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP).
3. All’atto dell’assunzione l’Azienda aderente al Fondo si impegna a consegnare a ciascun lavoratore iscrivibile al medesimo la scheda informativa sintetica ed il modulo di iscrizione, affinché il dipendente possa valutare consapevolmente l’opportunità di adesione.
4. In favore dei lavoratori a tempo indeterminato, nonché dei lavoratori a termine inseriti nei bacini di reperimento del personale a tempo determinato - laddove gli accordi costitutivi lo prevedano - il trattamento di previdenza integrativo è finanziato mediante i seguenti versamenti mensili, calcolati sugli elementi retri- butivi utili ai fini del computo del Trattamento di Fine Rapporto (con esclusio- ne di quanto previsto al 6° comma dell’art. 30):
il 2% a carico dell’Azienda l’1% a carico del lavoratore.
5. Il versamento a carico dell’Azienda non è computabile agli effetti di alcun istituto legale e/o contrattuale, ivi incluso il TFR.
NORMA TRANSITORIA
Per i lavoratori in servizio a tempo indeterminato alla data del 27 aprile 1993 restano in vigore le norme previste dall’art. 45 del CCL 9 maggio 1990.
NOTA A VERBALE
Si rinvia, per la compiuta regolamentazione della materia, agli accordi sinda- cali sottoscritti tra le Parti.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Per i lavoratori a termine non inseriti nei bacini di reperimento di cui al comma 4 del presente articolo, le Parti si riservano di disciplinare la materia, anche in relazione alle nuove disposizioni di legge, attraverso la sottoscrizione di appo- sito accordo sindacale.
Art. 48 – Trattamento di fine rapporto
trat
Alla risoluzione del rapporto di lavoro il lavoratore ha diritto di percepire il tamento di fine rapporto di cui alla legge 29/05/1982, n. 297.
NOTA A VERBALE
Per i lavoratori in forza all’Azienda alla data di stipulazione del contratto 06/10/1980 il trattamento di fine rapporto sarà costituito da quanto di loro competenza sulla base delle norme previste dal presente articolo e dall’impor- to eventualmente già corrisposto a titolo di anticipazione ai sensi dell’accordo 6 ottobre 1980.
Alle indennità di fine rapporto liquidate dopo 60 giorni dalla data di cessazio- ne del rapporto di lavoro, ovvero, in caso di decesso del lavoratore, dalla data di presentazione da parte degli aventi diritto della idonea documentazione, ver- ranno riconosciuti gli interessi legali a partire dal primo giorno di decorrenza dei termini sopra indicati.
DICHIARAZIONE A VERBALE
La Società annualmente comunicherà al lavoratore l’ammontare dell’importo del trattamento di fine rapporto maturato.
Art. 49 – Certificato di servizio
In caso di licenziamento o di dimissioni dal servizio, per qualsiasi causa, la Società è tenuta a rilasciare al lavoratore, all’atto della cessazione dal servizio e nonostante qualsiasi contestazione relativa alla liquidazione dei reciproci rap- porti, un certificato di servizio contenente l’indicazione del tempo durante il quale questi è stato occupato presso la Società stessa, della natura delle attribu- zioni disimpegnate e della qualifica di appartenenza.
Art. 50 – Trapasso e cessione dell'azienda
Il trapasso, la cessione e la trasformazione dell’Azienda in qualsiasi modo non risolvono di per sè il contratto di impiego ed il personale ad essa adibito conserva i suoi diritti (in via meramente esemplificativa: anzianità di servizio, categoria, mansioni, etc.) nei confronti dei nuovi titolari.
VII - NORME FINALI
Art. 51 – Controversie
1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere sulla interpretazione delle norme del presente contratto sono rimesse per la loro definizione alle parti stipulanti.
2. Ai fini della conciliazione delle controversie si richiamano le previsioni contenute negli artt. 410 e 411, 4° comma c.p.c. e nell’art. 2113 c.c., come modificato dall’art. 6 della Legge 553/1973.
Art. 52 – Assemblea dei lavoratori
leg
di
Per quanto riguarda la materia, si fa rinvio alle norme di cui all’art. 20 della ge 20 maggio 1970, n. 300, con le modalità applicative definite dagli accor- sindacali aziendali sottoscritti in materia.
Art. 53 – Decorrenza e durata del contratto
1. Il presente contratto collettivo di lavoro ha validità, fatte salve le diverse decorrenze stabilite per i singoli istituti, dalla data del 1° gennaio 2004.
2. La scadenza è fissata al 31 dicembre 2007, sia per la parte retributiva che per la parte normativa.
3. Il contratto si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno se non verrà disdettato dalle parti, con lettera raccomandata, almeno 6 mesi prima della scadenza.
4. Copia del presente contratto deve essere consegnata ad ogni lavoratore.
Art. 54 – Condizioni più favorevoli
1. Il presente contratto uniforma, assorbe e sostituisce tutti i precedenti con- tratti collettivi vigenti in materia.
2. Nei confronti dei singoli lavoratori rimangono in vigore le eventuali condi- zioni più favorevoli in atto.
3. Al personale saranno altresì applicate le eventuali norme di legge e di accor- di sindacali per la generalità dell’industria determinanti condizioni più favo- revoli, salvo quanto previsto dalla successiva “Clausola Transitoria”.
CLAUSOLA TRANSITORIA
I benefici economici derivanti dall’applicazione dei nuovi minimi e dalle nuove norme concordate in sede di stipulazione del presente contratto saranno assor- biti, fino a concorrenza del rispettivo importo , da eventuali e analoghe corre- sponsioni che dovessero in seguito intervenire in forma di accordi sindacali di carattere generale, di disposizioni legislative e di qualunque altro provvedi- mento estensibile al personale della RAI.
ALLEGATI
VIII. CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 55 – Criteri di sviluppo professionale
1. Le conoscenze e le capacità professionali costituiscono un patrimonio fon- damentale per i lavoratori e per l’efficienza e la competitività della Società. Pertanto la stessa si impegna a valorizzare e sviluppare le conoscenze e le capacità professionali secondo il principio delle pari opportunità ed in coerenza con le scelte strategiche e le esigenze organizzative e produttive, tenendo anche conto dell’evoluzione tecnologica che caratterizza in manie- ra incisiva l’intero comparto di riferimento.
Pertanto, la formazione continua del personale:
– rappresenta strumento essenziale per la tutela dell’occupazione, la mobi- lità, la crescita e lo sviluppo delle conoscenze professionali;
– assume un ruolo strategico per la realizzazione delle trasformazioni con- nesse all’evoluzione delle competenze professionali;
– concorre allo sviluppo professionale;
– assume carattere selettivo in quanto elemento costitutivo della compe- tenza professionale.
A tali fini la Società si impegna, in particolare, nella fase dello sviluppo professionale in cui è richiesta l’intercambiabilità in mansioni omogenee allo stesso processo produttivo, ad avviare sistematiche iniziative di for- mazione; mentre, nella fase dello sviluppo professionale caratterizzata dall’acquisizione di competenze specialistiche o gestionali, la formazio- ne verrà erogata in modo mirato.
2. Lo sviluppo professionale, in connessione con la valutazione professionale, concorre alla progressione di carriera del personale e si realizza tramite:
– una formazione adeguata;
– l’esperienza pratica del lavoro;
– la mobilità su diverse posizioni di lavoro;
– l’acquisizione di competenze di tipo specialistico al più alto livello del profilo professionale;
– lo svolgimento dei ruoli di tipo combinatorio, ovvero di mansioni eteroge- nee ed aggiuntive rispetto all’inquadramento professionale di appartenenza.
3. Vengono individuati, a titolo esemplificativo, idonei elementi di valutazio- ne professionale del personale:
– competenza professionale;
– precedenti professionali;
– padronanza del ruolo;
– attitudini e potenzialità professionali;
– livello delle prestazioni.
I contenuti vengono individuati a livello di Direzione-Società in relazione alle specifiche aree professionali, alla organizzazione del lavoro, agli obiettivi stra- tegici da perseguire.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le XX.XX. stipulanti riceveranno a livello di Direzione/Società comunicazione circa gli indirizzi, i principi ed i criteri adottati per lo sviluppo professionale del personale e per la valutazione dello stesso.
Il lavoratore viene informato periodicamente nel merito della valutazione pro- fessionale, formulata dalla Società nei suoi confronti, al fine di conferire tra- sparenza alle opportunità di formazione, allo sviluppo professionale ed ai cri- xxxx di valutazione.
Art. 56 – Assegnazione al livello superiore e mutamento tempora- neo di mansioni
1. La Società può, in ogni tempo, per esigenze di servizio, passare tempora- neamente il lavoratore da una mansione ad un’altra dello stesso livello o di livello superiore, fatte salve eventuali eccezioni e deroghe di legge.
2. Al lavoratore che sia chiamato temporaneamente a compiere mansioni rien- tranti nel livello superiore al proprio deve essere corrisposta, in aggiunta alla sua retribuzione, un’indennità temporanea pari alla differenza tra i minimi dei due livelli. Qualora le prestazioni rientranti nel livello superiore venga- no rese in regime di lavoro straordinario, al lavoratore verrà corrisposta in aggiunta ai compensi previsti dall’art.33, una somma pari alla quota oraria di detta indennità per ciascuna ora di prestazione resa oltre l’orario ordina- rio di lavoro.
3. Dopo tre mesi di ininterrotto disimpegno di mansioni superiori l’assegna- zione al livello superiore diventa definitiva ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conser- vazione del posto.
4. Il passaggio al livello superiore compete a quei lavoratori che nel corso di diciotto mesi siano stati destinati a compiere mansioni dei livelli da A a 4 in periodi, anche intervallati, di nove mesi oppure mansioni degli altri livelli per periodi, anche intervallati, di cinque mesi.
5. In caso di definitiva assegnazione al livello superiore, il lavoratore ha diritto al minimo del nuovo livello piu’ gli aumenti di anzianità già conseguiti e calcola- ti ai sensi dell’art.32 sui minimi dei precedenti livelli in cui sono maturati.
6. Qualora il lavoratore percepisca, esclusi gli scatti di cui al comma prece- dente, uno stipendio di fatto maggiore, manterrà la differenza quale merito nel nuovo livello.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti si danno atto che l’inquadramento in piu’ livelli di alcune mansioni ed i tempi di permanenza nei relativi livelli inferiori sono stati concordati tenuto conto delle caratteristiche tecnico-professionali delle mansioni stesse e quindi della necessaria pratica ed esperienza che consentono di svolgere con minore o maggiore autonomia e completezza mansioni che si distinguono sostanzia- mente con il diverso grado di affidamento dei contenuti professionali.
Art. 57 – Assegnazione di livello dei laureati e dei diplomati
1. I laureati, se assunti come tali, sono assegnati al livello 3.
2. I diplomati, se assunti come tali, sono assegnati al livello 5 e per il primo anno di effettivo servizio il loro minimo di stipendio è quello previsto per il livello 6; dopo due anni dall’assegnazione del minimo stipendiale del livel- lo 5 gli stessi conseguono l’inquadramento al livello 4 e dopo ulteriori due anni al livello 3, sempreché abbiano ottenuto valutazione favorevole sulle loro capacità professionali.
NOTA A VERBALE
Viene applicato l’iter del diplomato a tutti i profili professionali la cui declara- toria prevede, come requisito, il possesso del diploma di scuola media superio- re. In ogni caso l’automatismo al livello 3 non viene attuato laddove tale livel- lo rappresenti quello apicale per il profilo professionale.
Art. 58 – Area quadri, individuazione e classificazione
1. In attuazione dell’art.2 della Legge n. 190/1985, la qualifica di quadro viene attribuita a quei lavoratori che svolgono con carattere di continuità, con perso- nale contributo di particolare originalità, con un grado elevato di capacità gestionale e organizzativa, in posizione di rilevante importanza e responsabili- tà, con ampia discrezionalità di poteri - anche di rappresentanza - ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali, funzioni specialistiche e/o ideativo/produttive, e/o di guida e/o di coordinamento e/o di controllo di risorse umane e tecnico produttive nell’ambito di unità organizzative, aree di attività, specifici progetti produttivi essenziali dell’Azienda che siano di eleva- ta complessità, importanza e di significativo impatto gestionale a livello azien- dale nonché di particolare rilevanza nei rapporti istituzionali e/o economici e/o commerciali e/o produttivi, tenuti anche con enti esterni all’Azienda.
2. QUADRO A
Appartengono a questo livello i lavoratori inquadrati nell’ambito del livello retributivo A. Le Parti, inoltre, si danno atto che nell’ambito di tale livello,
la qualifica di Quadro F1 o F Super viene attribuita in funzione dell’appor- to individuale nonché della professionalità acquisita.
3. QUADRO B
Appartengono a questo livello i lavoratori che, nell’ambito del livello 1, sono preposti a strutture e posizioni di lavoro caratterizzate da elevata auto- nomia di gestione delle risorse, nonché da ampia discrezionalità di poteri per l’attuazione degli obiettivi prefissati.
In tale contesto le parti definiscono quadri B:
– capo laboratorio di manutenzione dei Centri di Produzione;
– capo nucleo ponti mobili;
– capo nucleo ponti fissi;
– capo reparto MIAF;
– capo centro trasmittente;
– direttore di produzione;
– supervisore caporete;
– direttore della fotografia;
– progettista sistemi ICT;
– coordinatore tecnico delle unità operative di ripresa esterna televisiva gestite a livello nazionale;
– coordinatore tecnico studi tv;
– capo reparto controllo qualità;
– responsabile tecnologico dei Centri di Produzione e delle strutture di Corporate e Servizi di Roma e Torino.
4. Ferma restando la normativa contrattuale prevista per la categoria degli impiegati:
– sul piano informativo, la Società fornirà ai quadri gli elementi necessari circa gli obiettivi aziendali concernenti l’area di attività nella quale sono inseriti;
– sul piano della formazione, nei confronti dei quadri sarà attuato un piano specifico di interventi formativi, a livello aziendale e/o interaziendale, allo scopo di favorire l’arricchimento delle conoscenze, nonché l’analisi e la comprensione dei mutamenti tecnologici ed organizzativi.
5. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevet- ti e diritti d’autore, viene riconosciuta ai quadri, previa specifica autorizza- zione aziendale, la possibilità di pubblicazione nominativa o di svolgere relazioni in ordine a ricerche o lavori afferenti l’attività svolta.
6. La Società, inoltre, si impegna a garantire ai quadri che, per motivi profes- sionali, sono coinvolti in procedimenti penali e civili, non provocati da azio- ni dolose o riconducibili a colpa grave, per fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte, l’assistenza legale nonché l’eventuale paga- mento delle spese legali e giudiziarie.
7. A decorrere dalla data di attribuzione della qualifica di quadro, ai lavorato- ri interessati viene corrisposta una indennità di funzione nella misura di euro 70,24 lordi mensili per il livello A e di euro 43,90 lordi mensili per il livel- lo B. Tale indennità è utile ai soli fini del computo del trattamento di fine rapporto della 13ª e della 14ª mensilità.
Art. 59 – Livelli e mansioni
Il personale è inquadrato in una classificazione unica, articolata su dieci livelli in base alle relative declaratorie e profili esemplificativi, fermo restando che la distinzione tra “quadri”, “impiegati” e “operai” viene mantenuta agli effetti di tutte quelle norme che fanno riferimento a tali qualifiche.
Le declaratorie determinano, per ciascun livello, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l’inquadramento delle mansioni nel livello stesso.
I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in essa considerate ed hanno valore esemplificativo minimo.
Per i profili non espressamente individuati, o aventi contenuti diversi rispetto a quelli rappresentati, l’inquadramento viene effettuato sulla base delle declaratorie utilizzando, per analogia, i profili esistenti.
In considerazione delle peculiari esigenze del settore, viene chiarito che l’or- ganizzazione del lavoro presuppone il ricorso all’intercambiabilità delle mansioni nell’ambito di profili professionali compatibili. Il lavoratore, quindi, in relazione alle esigenze aziendali, di natura organizzativa, tecnica, produttiva e di mercato, può essere adibito - compatibilmente con le competenze possedute - anche a man- sioni affini individuate nel livello di inquadramento.
a) LIVELLI
LIVELLO A
Appartengono a questo livello i lavoratori che sono preposti ad unità orga- nizzative o ad aree di attività definite o individuate dalla Società e specifica- mente menzionate in formali comunicazioni organizzative, ovvero con spiccate capacità ideative, creative e/o innovative, preposti ad attività specialistiche che richiedano il possesso di conoscenze e metodologie professionali complesse, caratterizzate da procedure prevalentemente non standard in contesti organizza- tivi articolati e complessi parimenti definiti ed individuati dalla Società.
Profili esemplificativi:
– Funzionario
– Programmista-regista
LIVELLO 1
Appartengono a questo livello i lavoratori che, con capacità ideative, creati- ve e/o innovative, operano con discrezionalità di poteri e autonomia di decisio-
ne, ai quali viene assegnata la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative, ovvero i lavoratori con mansioni specialistiche di elevato livello, per ampiezza e natura.
Profili esemplificativi:
– Addetto post-produzione (Coordinatore)
– Annunciatore
– Direttore di Produzione
– Impiegato
– Montatore
– Operatore di ripresa (Direttore Fotografia)
– Ottimizzatore-Coordinatore TV
– Programmista-regista
– Scenografo
– Tecnico
– Tecnico della Produzione
– Tecnico ICT
LIVELLO 2
Appartengono a questo livello i lavoratori che, con capacità ideative, creative e/o innovative, operano con discrezionalità di poteri e autonomia di decisione, nei limiti delle sole direttive generali loro impartite o che svolgo- no funzioni equivalenti che presuppongono una consolidata esperienza pro- fessionale.
Profili esemplificativi:
– Addetto post-produzione
– Aiuto regista
– Annunciatore
– Direttore di Produzione
– Geometra
– Grafico operatore-animatore
– Montatore
– Operatore di ripresa
– Scenografo
– Tecnico
– Tecnico della produzione
– Tecnico ICT
LIVELLO 3
Appartengono a questo livello i lavoratori che, con capacità ideative, creati- ve e/o innovative, con elevata autonomia operativa, decisionale e di iniziativa, svolgono mansioni per le quali sono richieste notevoli capacità professionali acquisite mediante significative esperienze ed espletate con ampia autonomia
nelle attività specifiche e/o con compiti di coordinamento e conduzione del rispettivo reparto e/o settore.
Profili esemplificativi:
– Addetto post-produzione
– Annunciatore
– Arredatore
– Assistente ai programmi
– Assistente alla regia
– Consulente musicale
– Costumista
– Documentatore
– Impiegato
– Montatore
– Operatore di ripresa
– Organizzatore-Ispettore di produzione
– Ottimizzatore-Coordinatore TV
– Programmista-regista
– Scenografo
– Tecnico
– Tecnico ICT
LIVELLO 4
Appartengono a questo livello i lavoratori che, con autonomia ed iniziativa svolgono, su indicazioni di massima e sulla base di programmi definiti, compi- ti che richiedono la conoscenza completa di tecniche e procedure specifiche, con esperienza e capacità professionali che comportano la programmazione e l’espletamento di autonome attività specifiche e/o il coordinamento dell’attivi- tà di altri lavoratori.
Profili esemplificativi:
– Addetto post-produzione
– Assistente ai programmi
– Assistente alla regia
– Capo operaio
– Consulente musicale
– Disegnatore
– Documentatore
– Geometra
– Grafico-Operatore animatore
– Impiegato
– Infermiere
– Organizzatore-Ispettore di produzione
– Ottimizzatore RF
– Programmista-regista
– Tecnico
– Tecnico della produzione
– Tecnico ICT
LIVELLO 5
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, sulla base di ade- guate conoscenze teoriche e pratiche, con sufficiente autonomia, rilevanti e complesse mansioni di natura tecnica, organizzativa ed amministrativa, con facoltà di iniziativa per quanto attiene alle modalità di svolgimento ed all’orga- nizzazione dei compiti loro affidati.
Profili esemplificativi:
– Addetto post-produzione
– Annunciatore
– Arredatore
– Assistente ai programmi
– Assistente alla regia
– Assistente edile
– Consulente musicale
– Costumista
– Disegnatore
– Documentatore
– Geometra
– Grafico-Operatore animatore
– Impiegato
– Infermiere
– Montatore
– Operatore di ripresa
– Organizzatore-Ispettore di Produzione
– Ottimizzatore RF
– Scenografo
– Tecnico
– Tecnico della Produzione
– Operaio altamente specializzato:
• attrezzista
• elettricista di manutenzione
• meccanico
• modellatore
• modellinista
• realizzatore-decoratore
• specializzato della produzione
• truccatore-parrucchiere
LIVELLO 6
Appartengono a questo livello:
– I lavoratori che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attra- verso una corrispondente esperienza di lavoro.
– I lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività operative di natura tecnica o amministrativa che richiedono preparazione e pratica d’uf- ficio o altra idonea esperienza di lavoro.
Profili esemplificativi:
– Arredatore
– Assistente edile
– Costumista
– Disegnatore
– Impiegato
– Infermiere
– Organizzatore-Ispettore di produzione
– Operaio altamente specializzato:
• attrezzista
• elettricista di manutenzione
• meccanico
• modellinista
– Operaio specializzato:
• costruttore
• modellatore
• realizzatore-decoratore
• sarto tagliatore
• specializzato della produzione
• specializzato tecnologico
• tappezziere
• tipografo-titolista specializzato stampatore
• truccatore-parrucchiere
LIVELLO 7
Appartengono a questo livello i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una preparazione specifica acquisita attraverso una sufficiente espe- rienza di lavoro ed idonee conoscenze professionali.
Profili esemplificativi:
– Assistente edile
– Operaio altamente specializzato:
• attrezzista
• elettricista di manutenzione
• meccanico
• modellinista
– Operaio specializzato:
• autista
• costruttore
• modellatore
• primo addetto ai costumi
• realizzatore-decoratore
• sarto tagliatore
• specializzato della produzione
• specializzato tecnologico
• tappezziere
• tipografo-titolista specializzato stampatore
• truccatore-parrucchiere
LIVELLO 8
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività operative per abilitarsi alle quali occorrono le conoscenze professionali di base.
Profili esemplificativi:
– Commesso
– Operaio specializzato:
• addetto ai costumi
• autista
• costruttore
• modellatore
• realizzatore-decoratore
• sarto tagliatore
• specializzato della produzione
• specializzato tecnologico
• tappezziere
• tipografo-titolista specializzato stampatore
• truccatore-parrucchiere
– Ausiliario
LIVELLO 9
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività operative sem- plici per abilitarsi alle quali non occorrono specifiche conoscenze professionali.
Profili esemplificativi:
– addetto ai costumi
– commesso
– manovale
b) MANSIONI
Impiegato
L’impiegato, in possesso di diploma a livello universitario o di idoneo tito- lo di studio, dotato di appropriate e specifiche conoscenze ed in grado di acqui- sire la conoscenza delle procedure e delle prassi aziendali, è incaricato dell’e- spletamento delle diverse tipologie di attività amministrative.
In relazione al livello di competenza può essere preposto ad una area spe- cialistica di attività (a titolo esemplificativo: personale, controllo, legale, fisca- le) e/o al coordinamento di altri impiegati.
Nell’espletamento dei propri compiti si relaziona con i referenti delle varie strutture aziendali nonché, ove necessario, con collaboratori esterni svolgendo anche tutte le attività strumentali che si rendano necessarie.
Tecnico
Il tecnico, in possesso di idoneo titolo di studio di livello universitario in discipline tecniche e/o di scuola media superiore con specializzazioni idonee allo svolgimento delle attività previste, è incaricato della pianificazione, svilup- po e gestione dell’attività di progettazione, nonché della installazione, esercizio e manutenzione degli impianti ed apparecchiature anche tecnologicamente innovativi; inoltre, provvede direttamente o collabora alla introduzione in Azienda delle nuove tecnologie ed alla identificazione e/o proposta di nuove opportunità di business derivanti dall’utilizzo delle medesime.
Nell’espletamento dei propri compiti si relaziona con i referenti delle varie strutture aziendali nonché, ove necessario, con enti e/o collaboratori esterni svolgendo anche tutte le attività strumentali che si rendano necessarie.
Tecnico della Produzione
Il tecnico della produzione, in possesso di idoneo titolo di studio di scuola media superiore, è incaricato della realizzazione, installazione e manutenzione di tutti gli impianti e le apparecchiature, anche tecnologicamente innovativi (apparati di registrazione, ripresa e trasmissione in standard digitale, sistemi di governo informatizzati, apparati telematici di collegamento a reti e sistemi di reti, ecc.) nella disponibilità dell’Azienda, della regolazione e dell’esercizio di apparati ed apparecchiature tecniche e del montaggio di prodotti, operando direttamente alla realizzazione di produzioni radiotelevisive e ad ogni altro con- tributo telematico originale/derivato (es. internet) e, collaborando, in fase di impostazione dei programmi, oltreché sulla scelta e sull’impiego dei mezzi, anche per gli aspetti artistici delle produzioni stesse; provvede, inoltre, all’eser- cizio tecnico della trasmissione, come responsabile della qualità tecnica del pro- dotto per la fase del processo produttivo di competenza svolgendo anche tutte le attività strumentali che si rendano necessarie sia in interno che in esterno.
Provvede a tutte le operazioni relative alla realizzazione e messa in onda di pro- duzioni televisive non complesse e/o di produzioni radiofoniche e/o di ogni altro contributo telematico originale/derivato (es. Internet) ed effettua la messa a punto delle telecamere ed il loro posizionamento.
Tecnico ICT
Il tecnico ICT, in possesso di idoneo titolo di studio di livello universitario o di scuola media superiore possiede, compatibilmente con il livello di competenza, adeguata conoscenza delle information e communication Technologies (ad es.: software, hardware centrali e periferici, reti di trasporto).
È coinvolto, a seconda del livello di competenza o esperienza, nel ciclo di pro- duzione del servizio ICT per il cliente: ideazione, progettazione, realizzazione, col- laudo, formazione all’utilizzo del servizio, esercizio ed evoluzione del servizio. Utilizza, a tal fine, gli impianti e le apparecchiature informatiche e di telecomuni- cazione in possesso dell’Azienda.
Per le fasi di ideazione e progettazione del servizio per il cliente e per un effi- cace gestione del servizio rilasciato, è indispensabile una conoscenza dei processi aziendali e delle entità trattate al fine di massimizzare il rapporto con il cliente.
Per lo svolgimento della sua attività, può tenere rapporti con enti nazionali ed internazionali, pubblici e privati, con altre società del Gruppo, con fornitori ester- ni, collabora con i clienti e con i settori aziendali interessati per lo studio, l’avvio e la realizzazione dei servizi richiesti.
Specializzato della Produzione
In possesso di idoneo titolo di studio della scuola dell’obbligo e di attestato di qualificazione professionale, effettua, in relazione al livello di competenza, l’in- stallazione, l’esercizio e la manutenzione dei corpi illuminanti e dei relativi appa- rati tecnici, anche tecnologicamente avanzati ed innovativi, per la generazione e diffusione dell’illuminazione nonché degli impianti ed apparecchiature, comprese quelle portatili, di ripresa e diffusione sonora. Installa, inoltre, opere fisse e/o mobi- li durante le prove e le riprese.
Nell’espletamento dei propri compiti opera su tutti gli impianti e le appa- recchiature in possesso dell’Azienda; svolge anche tutte le attività strumentali all’esercizio della propria mansione che si rendano necessarie sia in interno che in esterno e conduce gli automezzi aziendali adibiti alla produzione.
NOTE A VERBALE
1. L’operaio altamente specializzato è inquadrato all’atto dell’assunzione al livel- lo 7. Dopo trenta mesi di effettivo svolgimento della mansione consegue il pas- saggio al livello 6 e dopo ulteriori quattro anni di effettivo svolgimento della mansione viene inquadrato al livello 5.
2. L’operaio specializzato e’ inquadrato all’atto dell’assunzione al livello 8. Dopo trenta mesi di effettivo svolgimento della mansione consegue il passaggio al livello 7 e dopo ulteriori quattro anni di effettivo svolgimento della mansione viene inquadrato al livello 6.
3. Il capo operaio che abbia maturato una consolidata e comprovata esperienza su apparati tecnologici innovativi e complessi è inquadrato al livello 3 dopo almeno tre anni di permanenza al livello 4.
CHIARIMENTI A VERBALE
1. Le Parti convengono che per tutti i profili professionali l’assegnazione ai vari livelli non esime i lavoratori dallo svolgimento dei compiti dei livelli inferiori di inquadramento.
2. Durante l’esercizio della propria attivita’ il lavoratore è tenuto, nell’adempi- mento della propria mansione, allo svolgimento dei compiti accessori e stru- mentali necessari per lo svolgimento della mansione principale e che non assu- mono aspetto prevalente rispetto alla mansione stessa. Per ”compiti accessori e strumentali” si intendono quelle operazioni necessarie per lo svolgimento della mansione stessa (ad esempio: trasporto e custodia di materiali ed appa- recchiature in dotazione, utilizzo delle apparecchiature di supporto alla propria attività, ecc.).
3. Ai fini del computo dei comporti non si terra’ conto dei periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio e dei periodi di malattia.
4. Le Parti convengono che l’assegnazione al livello superiore derivante dall’ap- plicazione dei “comporti contrattuali” avverrà – sempre che sussistano i requi- siti contrattuali richiesti – con decorrenza dal 1º giorno del mese successivo a quello di maturazione dei comporti stessi.
5. Le Parti convengono che l’assegnazione al livello superiore sara’ subordinata all’assenza di provvedimenti disciplinari, formalmente contestati agli interes- sati, di cui ai punti 4) e 5) dell’art.29. In presenza dei suddetti provvedimenti le posizioni dei lavoratori saranno riesaminate trascorsi rispettivamente 6 e 12 mesi dalla scadenza dei comporti.
DICHIARAZIONI A VERBALE
1. Le Parti confermano il comune intento di completare il percorso intrapreso con il rinnovo contrattuale del 08/06/2000 sui temi della riclassificazione del personale e rinnovano l’esigenza di porre in essere interventi mirati a razio- nalizzare ed armonizzare i profili professionali anche in rapporto ai relativi livelli, tenuto conto del sistema di inquadramento unico introdotto dal cita- to CCL, con lo scopo di valorizzare le risorse interne in un’ottica di moder- nizzazione, anche in relazione all’evoluzione delle tecnologie e dei conse- guenti impatti sui modelli produttivi e sui mutamenti delle mansioni.
2. Le Parti, pertanto, con l’intento di giungere alla definizione di un progetto di riclassificazione del personale interessato, convengono di incontrarsi con cadenza quindicinale ai fini dell’esame dei profili professionali maggior- mente coinvolti dai citati mutamenti, sostanzialmente riconducibili alle aree di seguito specificate: area editoriale, area ripresa, area grafica, scenogra- fia-costumi e trucco, testate giornalistiche/produzione, sedi regionali, area impiegatizia, area quadri.
3. Le Parti si danno altresì atto che, fatta eccezione per i nuovi profili profes- sionali aggiornati con l’accordo del 08/06/2000, e sopra riportati, fino a quando non sarà concluso il processo di riclassificazione del personale attualmente in corso, i profili indicati a titolo esemplificativo si intendono riferiti alle declaratorie generali normalizzate di ciascuna figura professio- nale presenti nell’appendice del CCL 9 maggio 1990, così come modificate ed integrate con le c.d.”code contrattuali” sottoscritte il 18 dicembre 1991.
LEGGE 20 maggio 1970, n. 300
Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.
TITOLO I
DELLA LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE
Art. 1 – Libertà di opinione.
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religio- sa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamen- te il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge.
Art. 2 – Guardie giurate.
Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli artt. 133 e seguenti del T.U. approvato con X.X. 00 giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.
Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale.
È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull’attività lavorati- va le guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma.
In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle dispo- sizioni di cui al presente articolo, l’Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della licen- za da parte del prefetto nei casi più gravi.
Art. 3 – Personale di vigilanza.
I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza del- l’attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.
Art. 4 – Impianti audiovisivi.
È vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono esse- re installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna.
In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondono alle caratteristi- che di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l’Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, dettan- do all’occorrenza le prescrizioni per l’adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell’Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secon- do e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Art. 5 – Accertamenti sanitari.
Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a com- pierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Art. 6. – Visite personali di controllo.
Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti.
In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all’uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la digni- tà e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con l’applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori.
Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché, ferme restando le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, le relative modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sin- dacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna.
In difetto di accordo su istanza del datore di lavoro, provvede l’ ispettorato del lavoro.
Contro i provvedimenti dell’ispettorato del lavoro di cui al precedente comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Art. 7 – Sanzioni disciplinari.
Le norme disciplinari relative alle sanzioni alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stes-
se, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
Esse devono applicare quanto in materia é stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei con- fronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sinda- cale cui aderisce o conferisce mandato.
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non posso- no essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo supe- riore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retri- buzione per più di dieci giorni.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possano essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazio- ne per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca manda- to, la costituzione, tramite l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupa- zione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difet- to di accordo, nominato dal direttore dell’ufficio del lavoro.
La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall’invito rivolto-
gli dall’ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al camma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.
Se il datore di lavoro adisce l’ autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
Art. 8 – Divieto di indagini sulle opinioni.
È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell’assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoro.
Art. 9 – Tutela della salute e dell’integrità fisica.
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’ap- plicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie pro-
fessionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Art. 10 – Lavoratori studenti.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straor- dinario o durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni neces- sarie all’esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.
Art. 11 – Attività culturali, ricreative e assistenziali.
Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell’azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.
Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell’art. 19, hanno diritto di controllare la qualità del servizio di mensa secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.
Art. 12 – Istituti di patronato.
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l’adempimento dei compiti di cui al decre- to legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all’interno dell’azienda, secondo le modalità da stabilirsi con accordi aziendali.
Art. 13 – Mansioni del lavoratore.
L’art. 2103 del codice civile è sostituito dal seguente:
“Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successiva- mente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svol- te, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al tratta- mento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collet- tivi, e comunque non superiore a tre mesi.
Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Ogni patto contrario è nullo.”
TITOLO II
DELLA LIBERTÀ SINDACALE
Art. 14 – Diritto di associazione e di attività sindacale.
Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attivi- tà sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro.
Art. 15 – Atti discriminatori.
È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a) subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altri- menti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica o religiosa.
Art. 16 – Trattamenti economici collettivi discriminatori.
È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell’art. 15.
Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la dis- criminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del Fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all’importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corri- sposti nel periodo massimo di un anno.
Art. 17. - Sindacati di comodo.
È fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.
Art. 18 – Reintegrazione nel posto di lavoro.
(*) I primi 5 commi hanno così sostituito i commi primo e secondo per effet- to dell’art.1 – Legge n. 108/1990
Ferma restando l’esperibilità delle procedure previste dall’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inef- ficace il licenziamento ai sensi dell’articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro,
imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trat- tasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell’ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, sin- golarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.
Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazio- ne e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato par- ziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale pro- posito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all’orario previ- sto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.
Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.
Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavo- ro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l’inefficacia o l’invalidità stabilendo un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello del- l’effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previ- denziali dal momento del licenziamento al momento dell’effettiva reintegrazio- ne; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.
Xxxxx restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposi- to della sentenza il pagamento dell’indennità di cui al presente comma, il rap- porto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoria- mente esecutiva.
Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza,
quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
L’ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l’ha pronunciata. Si applicano le disposi- zioni dell’articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di pro- cedura civile.
L’ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all’ordinan- za di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l’ha pro- nunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all’importo della retribuzione dovuta al lavoratore.
TITOLO III DELL’ATTIVITÀ SINDACALE
Art. 19 – Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali.
Rappresentanze sindacali aziendali possano essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell’ambitodelle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nella unità produttiva.
Nell’ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento.
Art. 20 – Assemblea.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.
Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi
- sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell’unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sinda- cale o del lavoro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni, comunica- te al datore di lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, diri- genti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale. Ulteriori modalità per l’esercizio del diritto di assemblea possono essere stabi-
lite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.
Art. 21 – Referendum.
Il datore di lavoro deve consentire nell’ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell’orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie ine- renti all’attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra
i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata.
Ulteriore modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.
Art. 22 – Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali.
Il trasferimento dell’unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sinda- cali aziendali di cui al precedente art. 19, dei candidati e dei membri di commis- sione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindaca- li di appartenenza.
Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell’art. 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni della com- missione stessa e sino alla fine dell’anno successivo a quello in cui è cessato l’in- carico per tutti gli altri.
Art. 23 – Permessi retribuiti.
I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all’art. 19 hanno dirit- to, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità pro- duttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipenden- ti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è orga- nizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggio- ri dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lett. b).
I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lett. b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lett. a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un’o- ra all’anno per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappre- sentanze sindacali aziendali.
Art. 24 – Permessi non retribuiti.
I dirigenti sindacali aziendali di cui all’art. 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all’anno.
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devo- no darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tra- mite le rappresentanze sindacali aziendali.
Art. 25 – Diritto di affissione.
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati ine- renti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 26 – Contributi sindacali.
I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di prose- litismo per le loro organizzazioni sindacali all’interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale.
Art. 27 – Locali delle rappresentanze sindacali aziendali.
Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone per- manentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l’eser- cizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all’interno della unità produtti- va o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un loca- le idoneo per le loro riunioni.
TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI
Art. 28 – Repressione della condotta antisindacale.
Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comporta- mento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte somma- rie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
L’efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla scadenza con cui il tribunale definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo.
Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comu- nicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al tribunale che decide con sentenza immediatamente esecutiva.
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale.
L’autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condan- na nei modi stabiliti dall’art. 36 del codice penale.
Art. 29 – Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali.
Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all’art. 19 si siano costitui- te nell’ambito di due o più delle associazioni di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell’articolo predetto, nonché nella ipotesi di fusione di più rappresentan- ze sindacali, i limiti numerici stabiliti dall’art. 23, secondo comma, si intendono riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente rappresentata nella unità produttiva.
Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusio- ne delle associazioni di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell’art. 19, i limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali, stabiliti in applicazione dell’art. 23, secondo comma, ovvero del primo comma del presente articolo, restano immutati.
Art. 30 – Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali.
I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all’art. 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.
Art. 31 – Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell’interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determina- zione della misura della pensione a carico della assicurazione generale obbligato- ria di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazio- ni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previ- denza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l’e- sonero.
Durante i periodi di aspettativa l’interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.
Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all’attività espletata durante il periodo di aspettativa.
Art. 32 – Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive. I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non chie- dano di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad assen- tarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all’espletamento del manda-
to, senza alcuna decurtazione della retribuzione.
I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero di pre- sidente di giunta provinciale o di assessore provinciale, hanno diritto anche a per- messi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili.
TITOLO V
NORME SUL COLLOCAMENTO
Art. 33 – Collocamento.
La commissione per il collocamento, di cui all’art. 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative. Alla nomina della commissione provvede il direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale, nel richiedere la designazio- ne dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di
15 giorni, decorso il quale provvede d’ufficio.
La commissione è presieduta dal dirigente della sezione zonale, comunale, frazionale, ovvero da un suo delegato, e delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.
La commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente la graduatoria delle precedenze per l’avviamento al lavoro, secondo i criteri di cui al quarto comma dell’art. 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione di col- locamento, nella scelta del lavoratore da avviare al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al comma precedente, che deve essere esposta al pubblico pres- so la sezione medesima e deve essere aggiornata ad ogni chiusura dell’ufficio con la indicazione degli avviati.
Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengo- no dalle ditte.
La commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per l’avviamen- to al lavoro ad accoglimento di richieste nominative o di quelle di ogni altro tipo che siano disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro.
Nei casi di motivata urgenza, l’avviamento è provvisoriamente autorizzato dalla sezione di collocamento e deve essere convalidato dalla commissione di cui al primo comma del presente articolo entro dieci giorni.
Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve essere data motivazione scritta su apposito verbale in duplice copia, una da tenere presso la
sezione di collocamento e l’altra presso il direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro.
Tale motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa al datore di lavoro richiedente.
Nel caso in cui la commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci entro venti giorni dalla data della comunicazione di avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso al direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro, il quale decide in via definitiva, su conforme parere della commissione di cui all’art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
I turni di lavoro di cui all’art. 16 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono stabi- liti dalla commissione e in nessun caso possono essere modificati dalla sezione.
Il direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro annulla d’ufficio i provvedimen- ti di avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in contrasto con le disposi- zioni di legge.
Contro le decisioni del direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Per il passaggio del lavoratore dall’azienda nella quale è occupato ad un’altra occorre il nulla osta della sezione di collocamento competente.
Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici di collocamento, sono applicate le sanzioni previste dall’art. 38 della presente legge.
Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, rimangono in vigore in quanto non modificate dalla presente legge.
Art. 34 – Richieste nominative di manodopera.
A decorrere dal novantesimo giorno all’entrata in vigore della presente legge, le richieste, nominative di manodopera da avviare al lavoro sono ammesse esclusiva- mente per i componenti del nucleo familiare del datore di lavoro, per i lavoratori di concetto e per gli appartenenti a ristrette categorie di lavoratori altamente specia- lizzati, da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E PENALI
Art. 35 – Campo di applicazione.
Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni dell’art. 18 e del titolo III, ad eccezione del primo comma dell’art. 27, della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti.
Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di cinque dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commer- ciali che nell’ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commer- ciali che nell’ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considera- ta, non raggiunge tali limiti.
Ferme restando le norme di cui agli artt. 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante.
Art. 36 – Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche.
Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dello Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un’at- tività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all’esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l’obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti col- lettivi di lavoro della categoria e della zona.
Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impian- ti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l’imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall’Ispettorato del lavo- ro viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio o dell’appalto.
Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l’esclusione del respon- sabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di age- volazione finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l’Ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni per l’adozione delle sanzioni.
Art. 37 – Applicazione ai dipendenti da enti pubblici.
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgono esclusivamente o preva- lentemente attività economica.
Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo che la materia sia diversamente rego- lata da norme speciali.
Art. 38 – Disposizioni penali.
Le violazioni degli artt. 2, 4, 5, 6, 8 e 15 primo comma, lett. a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l’ammenda da lire 100.000 a lire un milione o con l’arresto da 15 giorni ad un anno.
Nei casi più gravi le pene dell’arresto e dell’ammenda sono applicate congiun- tamente.
Quando, per le condizioni economiche del reo, l’ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.
Nei casi previsti dal secondo comma, l’autorità giudiziaria ordina la pubblica- zione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall’art. 36 del codice penale.
Art. 39 – Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pen- sioni.
L’importo delle ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni dei lavo- ratori.
Art. 40 – Abrogazione delle disposizioni contrastanti.
Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge è abrogata.
Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori.
Art. 41 – Esenzioni fiscali.
Tutti gli atti e documenti necessari per la attuazione della presente legge e per l’esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o di qual- siasi altra specie e da tasse.
Protocollo del 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno
al sistema produttivo
1. POLITICA DEI REDDITI E DELL’OCCUPAZIONE
La politica dei redditi è uno strumento indispensabile della politica economica, finalizzato a conseguire una crescente equità nella distribuzione del reddito attra- verso il contenimento dell’inflazione e dei redditi nominali, per favorire lo svilup- po economico e la crescita occupazionale mediante l’allargamento della base pro- duttiva e una maggiore competitività del sistema delle imprese.
In particolare il Governo, d’intesa con le parti sociali, opererà con politiche di bilancio tese:
a) all’ottenimento di un tasso di inflazione allineato alla media dei Paesi comuni- tari economicamente più virtuosi;
b) alla riduzione del debito e del deficit dello Stato e alla stabilità valutaria.
L’attuale fase d’inserimento nell’Unione europea sottolinea la centralità degli obiettivi indicati e la necessità di pervenire all’ampliamento delle opportunità di lavoro attraverso il rafforzamento dell’efficienza e della competitività delle impre- se, con particolare riferimento ai settori non esposti alla concorrenza internaziona- le, e della Pubblica amministrazione.
Una politica dei redditi così definita, unitamente all’azione di riduzione del- l’inflazione, consente di mantenere l’obiettivo della difesa del potere d’acquisto delle retribuzioni e dei trattamenti pensionistici.
Le parti ritengono che azioni coerenti di politica di bilancio e di politica dei red- diti, quali quelle sopraindicate, concorreranno ad allineare il costo del denaro in Italia con quello del resto d’Europa.
Il Governo dichiara di voler collocare le sessioni di confronto con le parti socia- li sulla politica dei redditi in tempi coerenti con i processi decisionali in materia di politica economica, in modo da tener conto dell’esito del confronto nell’esercizio dei propri poteri e delle proprie responsabilità.
Sessione di maggio-giugno - Saranno indicati, prima della presentazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, gli obiettivi della politica di bilancio per il successivo triennio.
La sessione punterà a definire, previa una fase istruttoria che selezioni e quali- fichi gli elementi di informazione necessari comunicandoli preventivamente alle parti, con riferimento anche alla dinamica della spesa pubblica, obiettivi comuni sui tassi d’inflazione programmati, sulla crescita del Pil e sull’occupazione.
Sessione di settembre - Nell’ambito degli aspetti attuativi della politica di bilan- cio, da trasporre nella legge finanziaria, saranno definite le misure applicative degli strumenti di attuazione della politica dei redditi, individuando le coerenze dei com-
portamenti delle parti nell’ambito dell’autonomo esercizio delle rispettive respon- sabilità.
Impegni delle parti - A partire dagli obiettivi comuni sui tassi di inflazione pro- grammati, il Governo e le parti sociali individueranno i comportamenti da assu- mere per conseguire i risultati previsti.
I titolari d’impresa, tra cui lo Stato e i soggetti pubblici gestori di imprese, per- seguiranno indirizzi di efficienza, innovazione e sviluppo delle proprie attività che, nelle compatibilità di mercato, siano tali da poter contenere i prezzi entro livelli necessari alla politica dei redditi.
Il Governo come datore di lavoro terrà un coerente comportamento anche nella contrattazione delle retribuzioni dei pubblici dipendenti e nelle dinamiche salaria- li non soggette alla contrattazione.
Le parti perseguiranno comportamenti, politiche contrattuali e politiche sala- riali coerenti con gli obiettivi di inflazione programmata.
Nell’ambito delle suddette sessioni il Governo definirà i modi e i tempi di atti- vazione di interventi tempestivi di correzione di comportamenti difformi dalla poli- tica dei redditi. Il Governo opererà in primo luogo nell’ambito della politica della concorrenza attivando tutte le misure necessarie a una maggiore apertura al mer- cato. Il Governo dovrà altresì disporre di strumenti fiscali e parafiscali, con parti- colare riferimento agli oneri componenti il costo del lavoro, atti a dissuadere com- portamenti difformi.
Si ribadisce l’opportunità di creare idonei strumenti per l’accertamento delle reali dinamiche dell’intero processo di formazione dei prezzi. É perciò necessaria la costituzione di uno specifico Osservatorio dei prezzi, che verifichi le dinamiche sulla base di appositi studi economici di settore.
Rapporto annuale sull’occupazione - Nella sessione di maggio il Governo pre- disporrà un rapporto annuale sull’occupazione, corredato di dati aggiornati per set- tori e aree geografiche, nel quale saranno identificati gli effetti sull’occupazione del complesso delle politiche di bilancio, dei redditi e monetarie, nonché dei compor- tamenti dei soggetti privati.
Sulla base di tali dati, il Governo sottoporrà alle parti le misure, rientranti nelle sue responsabilità, capaci di consolidare o allargare la base occupazionale. Tra esse, con particolare riguardo alle aree di crisi occupazionale e con specifica at- tenzione alla necessità di accrescere l’occupazione femminile cosi come previsto dalla legge 125/91:
a) la programmazione e, quando necessaria, l’accelerazione degli investimenti pubblici, anche di concerto con le amministrazioni regionali;
b) la programmazione coordinata del Fondo per l’occupazione e degli altri Fondi aventi rilievo per l’occupazione, compresa la definizione e finalizzazione delle risorse destinate all’attivazione di nuove iniziative produttive economicamen- te valide;
c) la definizione di programmi di interesse collettivo, predisposti dallo Stato d’in- tesa con le Regioni, nei quali avvalersi di giovani disoccupati di lunga durata e di lavoratori in Cigs o in mobilità, affidando la realizzazione di tali programmi a soggetti qualificati e verificandone costantemente l’efficacia e gli effetti occu- pazionali attraverso gli organi preposti;
d) la programmazione del Fondo per la formazione professionale e dell’utilizzo dei fondi comunitari, d’intesa con le Regioni.
2. ASSETTI CONTRATTUALI
1. Gli assetti contrattuali prevedono:
– un contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria;
– un secondo livello di contrattazione, aziendale o alternativamente terri- toriale, laddove previsto, secondo l’attuale prassi, nell’ambito di specifi- ci settori.
2. Il Ccnl ha durata quadriennale per la materia normativa e biennale per la mate- ria retributiva. La dinamica degli effetti economici del contratto sarà coerente con i tassi di inflazione programmata assunti come obiettivo comune.Per la definizione di detta dinamica sarà tenuto conto delle politiche concordate nelle sessioni di politica dei redditi e dell’occupazione, dell’obiettivo mirato alla sal- vaguardia del potere d’acquisto delle retribuzioni, delle tendenze generali del- l’economia e del mercato del lavoro, del raffronto competitivo e degli anda- menti specifici del settore. In sede di rinnovo biennale dei minimi contrattuali, ulteriori punti di riferimento del negoziato saranno costituiti dalla comparazio- ne tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, da valutare anche alla luce delle eventuali variazioni delle ragioni di scambio del Paese, nonché dall’andamento delle retribuzioni.
3. La contrattazione aziendale riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del Ccnl. Le erogazioni del livello di contrat- tazione aziendale sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realiz- zazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incremen- ti di produttività, di qualità e altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano, compresi i margini di produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, eccedente quella eventualmente già utilizzata per ricono- scere gli aumenti retributivi a livello di Ccnl, nonché ai risultati legati all’an- damento economico dell’impresa.
Le parti prendono atto che, in ragione della funzione specifica e innovativa degli istituti della contrattazione aziendale e dei vantaggi che da essi possono derivare all’intero sistema produttivo attraverso il miglioramento dell’efficien- za aziendale e dei risultati di gestione, ne saranno definiti le caratteristiche e il regime contributivo-previdenziale mediante un apposito provvedimento legis- lativo promosso dal Governo, tenuto conto dei vincoli di finanza pubblica e della salvaguardia della prestazione previdenziale dei lavoratori.
La contrattazione aziendale o territoriale è prevista secondo le modalità e negli ambiti di applicazione che saranno definiti dal contratto nazionale di categoria nello spirito dell’attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccole imprese. Il contratto nazionale di categoria stabili- sce anche la tempistica, secondo il principio dell’autonomia dei cicli negoziali, le materie e le voci nelle quali essa si articola.
Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la defini- zione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le parti valutano le condizioni dell’impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell’andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività.
L’accordo di secondo livello ha durata quadriennale. Nel corso della sua vigenza le parti, nei tempi che saranno ritenuti necessari, svolgeranno procedure di informazione, consultazione, verifica o contrattazione pre- viste dalle leggi, dai Ccnl, dagli accordi collettivi e dalla prassi negoziale vigente, per la gestione degli effetti sociali connessi alle trasformazioni aziendali quali le innovazioni tecnologiche, organizzative e i processi di ristrutturazione che influiscono sulle condizioni di sicurezza, di lavoro e di occupazione, anche in relazione alla legge sulle pari opportunità.
4. Il Ccnl di categoria definisce le procedure per la presentazione delle piat- taforme contrattuali nazionali, aziendali o territoriali, nonché i tempi di apertura dei negoziati al fine di minimizzare i costi connessi ai rinnovi contrattuali ed evitare periodi di vacanze contrattuali.
Le piattaforme contrattuali per il rinnovo dei Ccnl saranno presentate in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza dei contratti. Durante tale periodo, e per il mese successivo alla scadenza, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
La violazione di tale periodo di raffreddamento comporterà come conse- guenza a carico della parte che vi avrà dato causa, l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l’indennità di vacanza contrattuale.
5. Il Governo si impegna a promuovere, entro la fine del 1997, un incontro di verifica tra le parti finalizzato alla valutazione del sistema contrattua- le previsto dal presente protocollo al fine di apportare, ove necessario, gli eventuali correttivi.
Indennità di vacanza contrattuale - Dopo un periodo di vacanza contrat- tuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del Ccnl, ai lavoratori dipen- denti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presenta- zione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione.