CONVENZIONE
PER
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR APERTO AL PUBBLICO “UNIBAR” PRESSO LO STUDENTATO X. XXXXXXXXXX IN XXX XXXXX XXXXXXXXXX X. 000 X XXXXXX
- PARTE AMMINISTRATIVA -
INDICE
Art. 1 – Oggetto e finalità della concessione 4
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività 6
Art. 3 – Obblighi a carico del Concessionario 7
Art. 4 – Obblighi a carico dell’Amministrazione concedente 10
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi 10
Art. 6 – Documenti che fanno parte della convenzione 12
Art. 7 – Durata della convenzione 12
Art. 8 – Importo della convenzione 12
Art. 9 – Direttore dell'esecuzione della convenzione 12
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione della convenzione 12
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione della convenzione 13
Art. 12– Modifica della convenzione durante il periodo di validità 13
Art. 13– Prezzi dei prodotti erogati e modalità di pagamento del canone e del rimborso utenze 13
Art. 14– Controlli sull’esecuzione della convenzione 13
Art. 15– Vicende soggettive del concessionario 14
Art. 16– Divieto di cessione della convenzione 14
Art. 18– Tutela dei lavoratori 14
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nella concessione 14
Art. 19 bis – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione della concessione 15
Art. 20 bis – Disposizioni anti Covid-19 16
Art. 21 – Elezione di domicilio del concessionario 17
Art. 22 – Trattamento dei dati personali 17
Art. 23 – Garanzia definitiva 17
Art. 24 – Obblighi assicurativi 18
Art. 24 bis - Interruzione del servizio 19
Art. 26 – Risoluzione della convenzione 20
Art. 27 – Revoca per pubblico interesse 21
Art. 28 – Definizione delle controversie 21
Art. 29 – Tracciabilità dei flussi finanziari 21
Art. 30 – Obblighi in materia di legalità 22
Art. 31 – Spese contrattuali 22
Art. 32 – Disposizioni anticorruzione 22
Art. 33 – Norma di chiusura 23
OPERA UNIVERSITARIA TRENTO con sede in Trento, Via della Malpensada n. 82/A, Codice Fiscale 80003390228, Partita IVA 00453340226, ente pubblico provinciale ai sensi della Legge Provinciale 24 maggio 1991 n. 9, rappresentata dal xxxx. XXXXXXX XXXXX nato a Levico Terme (TN) il 9 dicembre 1957 e domiciliato per la carica in Trento, Xxx xxxxx Xxxxxxxxxx x. 00/X, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Direttore a ciò autorizzato giusto quanto disposto dall'art.
4 comma 3 del Regolamento sulle "Funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Opera Universitaria n.166 di data 26 ottobre 1998, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 13455 di data 4 dicembre 1998
e
XXXXXXX XXXXXXX’ COOPERATIVA SOCIALE con sede in Xxxxxx, Xxx xxxxx Xxxxx x. 00, Codice Fiscale/P.Iva 01615870225, rappresentata dalla dott.ssa XXXXXXXX XXXXXXXXXX nata a Trento (TN) il 1 marzo 1989 e domiciliata per la carica in Xxxxxx, Xxx xxxxx Xxxxx x. 00, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante della Cooperativa
Premesso che
• la Cooperativa Xxxxxxx svolge la propria attività statutaria nell’ambito dell’educazione al lavoro manuale con finalità dirette alla promozione umana e all'integrazione sociale. L'impegno quotidiano in attività manuali (seppure vissute in realtà protette) risulta infatti essenziale per gli individui svantaggiati quale trattamento in grado di sviluppare al massimo la loro personalità e autonomia, favorendo la loro partecipazione attiva alla vita della collettività;
• tutte le attività che verranno realizzate nell’ambito di questo accordo rappresentano per il concessionario opportunità per l’attivazione di percorsi formativo-occupazionali, in sedi esterne alla propria, con la possibilità di simulare vere e proprie situazioni lavorative per la propria utenza;
• la possibilità di realizzazione di tali percorsi costituisce condizione imprescindibile nell’accettazione della fornitura dei servizi oggetto di questa convenzione;
• per la Cooperativa il servizio di ristorazione è strumentale all’erogazione di percorsi di formazione al lavoro;
• Opera Universitaria intende affidare a un soggetto esterno il servizio di gestione del locale pubblico contraddistinto dall’insegna “Unibar”, sito presso lo studentato X. Xxxxxxxxxx in Xxx xxxxx Xxxxxxxxxx x. 000 x Xxxxxx;
• Xxxxxxx Società Cooperativa Sociale ha presentato una proposta di gestione alternativa e risulta idonea a svolgere tale servizio
si stipula la seguente
convenzione per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del bar aperto al pubblico “Unibar” presso lo Studentato X. Xxxxxxxxxx in Via della Malpensada n. 138 a Trento .
Art. 1 – Oggetto e finalità della concessione
1. La concessione ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione del bar aperto al pubblico contraddistinto dall’insegna “Unibar”, sito presso lo studentato X. Xxxxxxxxxx in via della Malpensada n. 138 a Trento, catastalmente identificato da parte della p.ed. 6767 sub 40 in C.C. Trento, destinato a pubblico servizio di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge provinciale 14 luglio 2000 n. 9.
2. Il servizio di cui al comma 1 avrà esecuzione nel locale composto da:
- sala, bar, cucina, dispensa, spogliatoi e servizi igienici per una superficie lorda complessiva di mq 384, di cui cucina, dispensa e spogliatoi del personale per una superficie lorda complessiva di mq 61;
- esternamente: zona ingresso coperta per una superficie complessiva di mq 48 e terrazza per una superficie complessiva di mq 98.
3. Al concessionario viene assegnato altresì il cortile esterno scoperto, catastalmente identificato da parte della p.ed. 6767 sub 38 in C.C. Trento, per una superficie complessiva di mq 258.
4. Con l’affidamento di tale concessione l’Amministrazione concedente si propone di erogare un servizio adeguato agli utenti dello studentato X. Xxxxxxxxxx (circa 830 posti letto) nonché di valorizzare l’adiacente struttura denominata Sanbàpolis nella quale sono presenti:
− una palestra di arrampicata indoor di 16 metri di altezza, un palazzetto sportivo con oltre 560 posti a sedere e diversi spazi fitness gestiti attualmente da un operatore privato;
− un teatro con circa 400 posti a sedere gestito attualmente dal Centro Servizi Culturali S. Chiara, ente pubblico strumentale della Provincia autonoma di Trento;
− la “Casa dello Sport” che ospita gli organismi provinciali del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, delle Federazioni sportive, delle organizzazioni sportive per le discipline associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
− la sede dell’Opera Universitaria, Amministrazione concedente.
5. All’interno dello studentato è altresì allocato il Centro Musica del Comune di Trento che mette a disposizione dei giovani spazi laboratoriali, di sperimentazione ed esibizioni musicali; che promuove l’attività di produzione Demo attraverso la Sala di registrazione; che dà supporto e consulenza musicale; che promuove la cultura musicale giovanile attraverso la realizzazione di laboratori, seminari e stage formativi nell’ambito dell’imprenditorialità musicale, anche attraverso la collaborazione con altre realtà musicali e del territorio, nonché l’organizzazione e la realizzazione di spettacoli ed eventi artistico/culturali.
6. Il concessionario è invitato a porsi in sinergia con i gestori delle strutture come sopra elencati affiancandosi ad essi in particolare in occasione delle maggiori manifestazioni di richiamo di carattere sportivo e culturale e in occasione di altri eventi di richiamo.
7. La presente concessione non è suddivisa in lotti.
8. Il presente affidamento dà luogo ad una concessione di servizi, come definita all’art. 3, comma 1, lettera
vv) del D.Lgs. 50/2016. Al concessionario non viene corrisposto alcun compenso da parte di Opera per il servizio prestato. La controprestazione a favore del Concessionario consiste nel diritto di gestire il servizio bar e di introitare i proventi derivanti dall’esercizio di tale attività da parte dell’utenza, con completa assunzione del rischio operativo definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz) del D.Lgs. 50/2016 riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario. Il Concessionario accetta di dare avvio al servizio in piena situazione di emergenza causata dalla pandemia Covid – 19 e pertanto è consapevole e accetta sia il rischio della possibile chiusura delle attività in ottemperanza a ordinanze
emergenziali per il contenimento della pandemia e sia il rischio della forte contrazione della domanda che potrebbero non garantire il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione del servizio oggetto della concessione
9. Il concessionario è tenuto a corrispondere a Opera, per l’esercizio della concessione, un canone come da offerta economica di data 16 febbraio 2022.
10. Ai fini dell’esecuzione del servizio oggetto di concessione, Opera mette a disposizione del concessionario gli spazi indicati ai precedenti commi 2 e 3, come da planimetrie allegate. La concessione degli spazi trova la propria causa nella concessione del servizio di gestione bar, pertanto la sua durata è subordinata ed inscindibilmente connessa alla durata ed alle vicende della concessione del servizio. La messa a disposizione degli spazi non costituisce locazione di unità immobiliari ad uso commerciale e, pertanto, non è sottoposta alla disciplina delle locazioni urbane contenuta nella legge 392/1978. Trattandosi di concessione, non ricorrono gli estremi che possano dar luogo al riconoscimento del cosiddetto avviamento commerciale: il concessionario si impegna a non avanzare mai alcuna pretesa al riguardo, a seguito della scadenza o della risoluzione anticipata, per qualsiasi causa, della presente convenzione.
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività
1. Alla data di avvio del servizio, il concessionario deve essere in possesso dei requisiti e dei titoli abilitativi (di carattere amministrativo e sanitario) previsti dalle norme vigenti per l’esercizio delle attività commerciali oggetto di concessione, pena la risoluzione della convenzione. Durante la vigenza della concessione, il venir meno di uno dei requisiti o titoli abilitativi richiesti dalla normativa determina la risoluzione della convenzione.
2. A mero titolo informativo, si ricordano i requisiti previsti dalla vigente normativa per l’esercizio delle attività oggetto di concessione.
3. Con riferimento all’attività di somministrazione alimenti e bevande, si richiede il possesso di:
- requisiti soggettivi morali di cui all’art. 71, commi da 1 a 5, decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (come previsto dall’art. 5 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell’attività alberghiera”); assenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia); non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 11, 92 e 131 del X.X. 000/0000 (TULPS, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
- requisiti soggettivi professionali di cui all’art. 71, comma 6 del D.Lgs. 59/2010 (come previsto dall’art. 5 della
L.P. 9/2000 sopra citata);
- requisiti oggettivi: alla data di avvio del servizio il Concessionario deve aver notificato, attraverso il SUAP, la Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA): al Comune competente, come previsto dall’art. 7 della L.P. 9/2000 e dalla L.P. n. 23 del 30 novembre 1992; alla Azienda Provinciale per i servizi sanitari di Trento, come previsto dalla Delibera di Giunta Provinciale n. 169/2012 e dal Regolamento CE n. 852/2004.
4. I titoli abilitativi all’esercizio delle attività oggetto di concessione saranno intestati al concessionario che si impegna a fornirne copia a Opera prima dell’avvio del servizio.
5. Gli oneri necessari per l’ottenimento o il permanere dei titoli abilitativi/requisiti necessari per l’esecuzione del servizio sono a totale carico del concessionario.
6. Ogni attività derivante dalla presente concessione deve essere svolta nel pieno rispetto della normativa vigente (europea, nazionale, provinciale e locale) in materia di somministrazione alimenti e bevande, commercio, urbanistica, igienico-sanitaria, sicurezza (nei luoghi di lavoro, antincendio, ecc.), fiscale nonché rispettare la destinazione d’uso dei locali affidati. Per tutta la durata della concessione, il concessionario dovrà provvedere ad adeguare la propria attività ad ogni adempimento richiesto da qualsiasi disposizione di legge o dalle competenti autorità, con oneri a proprio carico. La specificazione in convenzione di alcune prescrizioni normative è volta a richiamare determinati aspetti ma non vuole limitare in alcun modo la piena applicazione della normativa vigente per l’esercizio delle attività oggetto della concessione.
7. Il concessionario garantisce il rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento CE n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari; si richiamano in particolare l’adozione di procedure basate sui principi del sistema HACCP, unitamente all’applicazione di corrette prassi igieniche, il soddisfacimento dei requisiti generali e specifici contenuti nell’allegato II (es. formazione, requisiti strutturali e gestionali, ecc.).
8. Il concessionario assicura altresì le informazioni relative alla rintracciabilità dei prodotti alimentari che vengono preparati e venduti, nonché dei materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti, garantendo
quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del Regolamento CE n. 178/2002, predisponendo apposita procedura. In ogni momento potrà essere richiesta la documentazione di rintracciabilità della filiera.
9. Il concessionario garantisce ai consumatori le informazioni previste dal Regolamento UE n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
10. Tutti i materiali e oggetti di nuova introduzione o oggetto di sostituzione destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, devono essere conformi alla specifica normativa di settore (Regolamento CE 1935/2004). In caso di contravvenzioni o sanzioni che dovessero essere poste a carico di Opera Universitaria per inadempienze alla normativa o comunque per responsabilità del concessionario, questi dovrà provvedere all’immediato e totale rimborso a favore di Opera. In caso contrario, Opera potrà rivalersi sulla garanzia definitiva costituita dal concessionario.
11. Il concessionario si impegna a non modificare l’attuale destinazione del locale e a conservarne l’insegna “Unibar”, salvo diverso accordo con Opera Universitaria.
12. I locali verranno consegnati completi dei beni elencati nell’allegato “C” in dotazione. Il bancone bar potrà essere adattato al nuovo ambiente con spese a carico del concessionario. L’ulteriore arredamento dovrà essere acquistato e installato dal concessionario e dovrà essere perfettamente rispondente alle norme di igiene, antinfortunistica e sicurezza, e resterà in proprietà allo stesso a conclusione della convenzione di concessione ad esclusione del bancone bar sopra citato che è e rimane di proprietà dell’Amministrazione concedente.
13. Il concessionario deve garantire l’apertura del bar 365 giorni all’anno con la possibilità di chiusura (festività natalizie, pasquali, vacanze estive ecc.), da concordare con Opera Universitaria, per un numero massimo di 100 (cento) giornate annue.
14. Il servizio dovrà essere garantito dal lunedì al venerdì almeno dalle ore 07:30 alle ore 15:30; nella giornata di martedì e domenica dalle ore 18.00 alle ore 22.00.
Alla luce del periodo di inattività della struttura si ritiene opportuno, qualora il concessionario ne ravvisasse la necessità, concedere fino al 31/08/2022 un periodo di sperimentazione dell’orario garantendo comunque l’apertura dalle 08.30 alle 14:30 dal lunedì al venerdì.
15. È fatto obbligo al concessionario di osservare le vigenti norme igieniche in materia di preparazione, confezionamento, somministrazione e conservazione dei generi alimentari. L’Amministrazione concedente potrà effettuare sopralluoghi e controlli sul grado complessivo di igiene, sulla qualità, sul grado di freschezza e sulle modalità di conservazione degli alimenti direttamente o avvalendosi di terzi.
16. Nulla spetta al concessionario, a qualsiasi titolo, a causa e in dipendenza di impossibilità di funzionamento del bar per fatto di terzi o per fatti imprevisti e imprevedibili non imputabili all’Amministrazione concedente.
17. Nel caso in cui il concessionario, per cause allo stesso non imputabili, si trovi nell’assoluta impossibilità di garantire il servizio oggetto della presente convenzione, dovrà immediatamente comunicarlo all’Amministrazione concedente affinché questa possa adottare le misure del caso.
18. Il concessionario deve individuare il nominativo e telefono di un delegato (da comunicare prima della stipula della convenzione) che dovrà essere reperibile in caso di emergenza. Le conseguenze dirette e indirette derivanti da mancanza o negligenza al riguardo sono ad esclusivo carico del concessionario.
19. La fruizione del servizio da parte dell’utenza è del tutto libera e facoltativa. Opera non assume alcun impegno circa il numero effettivo delle consumazioni che verranno somministrate quotidianamente e in totale; il concessionario, pertanto, non potrà avanzare alcuna pretesa e/o richiesta economica ad Opera, né chiedere modifiche alla concessione per l’eventuale mancanza di utenti o in ragione di un’eventuale affluenza inferiore rispetto a quella attesa.
Art. 3 – Obblighi a carico del Concessionario
1. Il Concessionario si impegna, alla scadenza della presente convenzione, senza alcun ritardo, a effettuare la comunicazione/segnalazione relativa alla cessazione attività oggetto della presente convenzione, sostenendone le relative spese. In caso di inadempimento Opera incamererà la garanzia
definitiva oltre a procedere nelle opportune sedi per inadempimento contrattuale.
2. Il concessionario, nell’adempimento dell’obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.
3. La stipulazione della presente convezione da parte del concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti e concessioni di servizi pubblici, delle norme che regolano la presente concessione nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione del servizio.
4. La stipulazione della presente convenzione da parte del concessionario equivale a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei servizi.
5. In particolare, il concessionario è tenuto a eseguire a regola d’arte:
A) Obblighi generici
Il concessionario si impegna a utilizzare con la normale diligenza il locale che riceve in concessione e le attrezzature ricevute, obbligandosi a provvedere alla loro custodia, buona conservazione e manutenzione, obbligandosi altresì a restituirli all’Amministrazione concedente alla scadenza della convenzione stessa nelle condizioni in cui sono stati consegnati, fatto salvo il normale deterioramento derivante dal loro uso in conformità alle condizioni contrattuali. La riconsegna avverrà previa stesura di apposito verbale redatto in seguito ad accertamento, in contraddittorio tra le parti, dello stato di consistenza.
Alla scadenza della convenzione, i locali dovranno essere liberati dai beni di proprietà del concessionario. In difetto, l’Amministrazione concedente provvederà direttamente ed acquisirà la proprietà dei beni ove non rivendicati dal concessionario entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta di Opera Universitaria.
In qualunque momento l’Amministrazione concedente potrà effettuare verifiche dell’esistente e dello stato di conservazione di quanto consegnato, con l’intesa che in caso di danni imputabili direttamente o indirettamente ad imperizia, incuria, mancata manutenzione o comunque a scorretto o negligente comportamento del concessionario – fatta salva la normale usura – quest’ultimo provvederà al ripristino entro i successivi 20 (venti) giorni dal riscontro. In caso di inadempienza da parte del concessionario, l’Amministrazione concedente provvederà agli interventi necessari addebitando allo stesso un importo pari alla spesa sostenuta maggiorata del 20 (venti) % (per cento). Il concessionario si obbliga a non utilizzare i locali concessi in uso per fini diversi dall’oggetto della presente convenzione.
Il servizio oggetto della presente convenzione comprende la fornitura degli arredi e delle attrezzature mancanti, la dotazione del materiale di consumo necessario, la fornitura e la pulizia delle stoviglie necessarie per la prestazione del servizio di gestione del bar, l’espletamento delle pulizie ordinarie e straordinarie dei locali compresa la loro disinfestazione nonché la pulizia ed il mantenimento delle aree consegnate, come individuate all’art. 1 della presente convenzione.
Tutte le attrezzature che il concessionario riterrà necessario installare nei locali che gli vengono concessi in uso dovranno rispondere alle normative di sicurezza, igiene e sicurezza antincendio e dovranno essere ad alta efficienza energetica.
Nell’allestimento del locale il concessionario assicura l’osservanza delle migliori prescrizioni tecniche e l’esecuzione dello stesso a perfetta regola d’arte, nel pieno rispetto di tutte le condizioni e clausole espresse nella presente convenzione, nelle disposizioni di legge e nei regolamenti di rango comunitario, relativamente alla qualità e alle caratteristiche tecniche e di sicurezza di tutte le opere facenti parte dell’allestimento medesimo.
Il concessionario deve:
a) essere in possesso, dalla data di avvio del servizio, delle autorizzazioni sanitarie e delle licenze e/o autorizzazioni commerciali, previste dalla normativa vigente per l’esecuzione del servizio di bar come indicato nel precedente art. 1 e attenersi alle normative in materia. Tutte le autorizzazioni o licenze, di cui sopra, saranno intestate al concessionario che si impegna
a fornirne copia all’Amministrazione concedente;
b) provvedere, a propria cura e carico e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire la completa sicurezza durante l’esecuzione del servizio e l’incolumità delle persone addette ai servizi stessi per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, esonerando l’Amministrazione concedente da ogni e qualsiasi responsabilità.
c) mantenere il locale nelle condizioni di xxxxxxx xxxxxx, pulizia ed igiene;
d) astenersi dal costituire depositi, anche temporanei, di recipienti e quant’altro al di fuori dei locali e spazi assegnati;
e) garantire lo sgombero neve nel periodo invernale sul percorso di accesso e negli spazi consegnati come individuati all’art. 1 della presente convenzione.
È vietata la vendita di tabacchi; è altresì vietata l’installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo.
B) Obblighi collegati alla presenza dello Studentato Universitario X. Xxxxxxxxxx
Il locale dovrà essere luogo di aggregazione compatibilmente con le esigenze derivanti dall’esercizio dell’attività di bar. Il locale costituirà un punto d’informazione sulle attività promosse nell’ambito di programmi di animazione culturale organizzati da Opera Universitaria o da altri soggetti. Sarà cura del concessionario tenere aggiornato un espositore con locandine, guide e dépliant informativi.
Il concessionario dovrà farsi parte attiva nell’assicurare la pulizia e l’ordine nello spazio bar e nelle aree date in concessione dove possono essere gettati rifiuti prodotti e abbandonati dai clienti che frequentano la struttura.
C) Manutenzione ordinaria e straordinaria
C.1) Manutenzione ordinaria e straordinaria beni immobili
Sono a carico del concessionario le opere di ordinaria manutenzione della struttura e degli impianti come definite dall’ art. 3 del D.P.R. n.380 del 6 giugno 2001 (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, gli interventi di sostituzione di vetri rotti, di maniglie e serrature guaste, di rubinetti o scarichi non funzionanti ecc.).
Va evidenziato come, per i primi due mesi di attività non saranno imputati al gestore i costi manutentivi imputabili all’inutilizzo della struttura e degli impianti per un periodo prolungato.
Restano a carico dell’Amministrazione concedente le opere di straordinaria manutenzione della struttura e degli impianti come definite dall’ art. 3 del D.P.R. n.380 del 6 giugno 2001.
L’Amministrazione concedente potrà eseguire interventi urgenti di manutenzione straordinaria, senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario; qualora l’entità dei lavori e la loro durata si protraessero nel tempo oltre 15 (quindici) giorni si farà un contradditorio fra Opera Universitaria e concessionario per definire l’entità dell’indennizzo da corrispondere, derogandosi così espressamente al disposto dell’art. 1584 del Codice Civile.
Rimangono a carico del concessionario i danni subiti da terzi a causa della mancanza di interventi di manutenzione straordinaria della struttura qualora lo stesso non abbia provveduto ad avvisare l’Amministrazione concedente della necessità di tali interventi.
L’avviso inerente la necessità degli interventi straordinari dovrà essere effettuato prontamente alla casella di posta elettronica certificata dell’Opera Universitaria.
C.2) Manutenzione ordinaria e straordinaria beni mobili
Sono a carico del concessionario tutte le spese di conduzione, conservazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di quanto costituisce arredamento e attrezzature, compreso l’onere per l’acquisto delle parti sostitutive e dei materiali di consumo, anche con riferimento agli arredi ed alle attrezzature di proprietà dell’Amministrazione concedente.
Tutto il materiale mancante e quello che dovesse presentare usura superiore alla media o inadeguata funzionalità per carenza di manutenzione e/o inidonea conservazione sarà addebitato al
concessionario.
D) Utenze
Sono a carico del concessionario:
a) le spese conseguenti alle utenze per l’energia elettrica relative agli spazi oggetto della presente concessione come da letture del sotto contatore;
b) le spese conseguenti alle varie utenze (riscaldamento, acqua, spese manutenzione centrale termica) ed ogni altra spesa inerente al funzionamento degli spazi di cui all’art. 1 proporzionalmente alle superfici.
Resta a carico del concessionario la gestione dei rifiuti prodotti dall’utilizzo degli spazi di cui all’art. 1.
E) Prezzi al pubblico
Presso il bar è consentito il libero accesso da parte di chiunque.
Il concessionario deve applicare agli studenti dell’Università degli Studi di Trento e al personale dipendente di Opera Universitaria e al personale che presta servizio presso la medesima, i prezzi con il ribasso offerto relativamente ai prodotti indicati nell’offerta economica, allegata alla presente convenzione
L’individuazione di tali utenti viene effettuata mediante esibizione rispettivamente della Tessera dello studente e della Tessera del dipendente.
Per l’utenza non individuata come sopra il concessionario è libero di applicare il prezzo ritenuto congruo anche relativamente ai beni riportati nell’offerta economica.
Relativamente al personale dipendente di Opera Universitaria e al personale che presta servizio presso la medesima, il concessionario si impegna ad accettare i buoni pasto della vigente convenzione stipulata da Opera Universitaria (attualmente con “BluBe s.r.l.” con sede legale in Xxx Xxxxx 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxx, CF 02918310356 ) e di quelle successive, e si impegna a prendere contatti con detta società per la fornitura del lettore, sostenendone le eventuali spese.
F) Cessazione attività
Il Concessionario si impegna, alla scadenza della presente convenzione o in occasione della risoluzione o revoca della presente convenzione, a effettuare senza ritardo alcuno la comunicazione /segnalazione relativa alla cessazione attività oggetto della presente convenzione, sostenendone le relative spese.
Art. 4 – Obblighi a carico dell’Amministrazione concedente
L’amministrazione concedente provvede a:
− consegnare i locali indicati all’art. 1 per lo svolgimento delle attività;
− garantire il godimento dei locali, ferma restando ogni competenza ad adottare, per motivi di interesse pubblico e/o per dovere istituzionale, i provvedimenti relativi alla sicurezza pubblica, al decoro, all’igiene e alla sanità;
− eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria tempestivamente segnalati dal
concessionario;
− cooperare per agevolare l’espletamento della gestione del servizio da parte del concessionario con particolare riferimento alla comunicazione tempestiva di tutte le informazioni necessarie (ad es.: interventi tecnici ed amministrativi che possano influire sulle attività del bar).
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
a. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
b. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
c. 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s .m., e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell’ordinamento provinciale;
d. la legge provinciale 23 marzo 2020 , n. 2 “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connessi all’emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni”;
e. il Decreto D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante:
«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”
f. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“ e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
g. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento“ e il D.P.G.P. 22 maggio 1991,
n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23“, per quanto applicabili;
h. la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
i. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
j. la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
k. il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;
l. le norme del codice civile;
m. la legge provinciale 14 luglio 2000 n. 9 recante la “Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della L.P. 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale” e l’art. 71 del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59 recante la “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.”;
2. La presente convenzione deve essere interpretata in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362
-1371 del codice civile.
3. Nel caso in cui una o più previsioni della convenzione dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito della convenzione stessa. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni della convenzione risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che
permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione della convenzione conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
Art. 6 – Documenti che fanno parte della convenzione
1. Sono considerati parte integrante e sostanziale della presente convenzione per l’affidamento in concessione del servizio di cui all’art. 1:
− l’offerta economica del concessionario;
− proposta di gestione del concessionario;
− elenco beni in dotazione;
− planimetria edificio ed aree affidati in concessione;
− in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa prima della stipula della convenzione, con successive indicazioni di cui all’art. 26, comma 3, della L.p. n. 2/2016.
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 7 – Durata della convenzione
1. La convenzione ha la durata di un anno, con decorrenza dal giorno 17 febbraio 2022.
2. La convenzione può essere eventualmente prorogata per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il concessionario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nella presente convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’Amministrazione concedente.
3. Decorso il termine di durata della concessione, l’edificio e le strutture ritorneranno nella disponibilità dell’Amministrazione concedente insieme con i beni mobili ricevuti, senza che al concessionario sia dovuto alcun indennizzo o compenso a titolo di avviamento, né a qualsiasi altro titolo neppure per eventuali migliorie e/o addizioni apportate.
Art. 8 – Importo della convenzione
Il canone di concessione annuo dovuto dal concessionario è quello di cui all’offerta economica, pari a € 52,00, oneri fiscali esclusi e si intende offerto dal concessionario in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio. Il canone viene corrisposto in unica soluzione, alla scadenza della presente convenzione, secondo le modalità che la l’Amministrazione concedente comunicherà al concessionario.
Art. 9 – Direttore dell'esecuzione della convenzione
1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell’esecuzione della convenzione o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest’ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione della convenzione congiuntamente al direttore dell'esecuzione della convenzione.
2. Il nominativo del direttore dell’esecuzione della convenzione viene comunicato tempestivamente al concessionario.
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione della convenzione
1. Il direttore dell’esecuzione dà avvio all’esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo al concessionario tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. Il concessionario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall’Amministrazione concedente per l’avvio dell’esecuzione della convenzione.
3. Qualora il concessionario non adempia, l’Amministrazione concedente ha facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione previa instaurazione del contraddittorio con il concessionario.
4. Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione della convenzione in contraddittorio con il concessionario. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell’esecuzione della convenzione e dal concessionario.
5. Nel caso il concessionario intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, il concessionario è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza.
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione della convenzione
1. Per la disciplina della sospensione della convenzione si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 12– Modifica della convenzione durante il periodo di validità
1. Per la disciplina delle modifiche della convenzione si applica l’art. 175 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50.
Art. 13– Prezzi dei prodotti erogati e modalità di pagamento del canone e del rimborso utenze
1. La controprestazione a favore del concessionario del servizio consisterà nel diritto di gestire in esclusiva il servizio bar e di sfruttarlo economicamente incassando le somme corrisposte dagli utenti in occasione dell’acquisto dei prodotti.
2. I prezzi di vendita riferiti ai soli prodotti indicati nell’allegato modello di offerta economica, da destinare a studenti dell’Università degli Studi di Trento e al personale dipendente di Opera Universitaria e al personale che presta servizio presso la medesima, s’intendono fissi e invariabili per tutta la durata contrattuale. Dovranno essere esposti in modo da consentire una facile lettura.
5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012), i pagamenti verso Opera devono obbligatoriamente essere effettuati tramite Nodo Pago PA utilizzando l’avviso di pagamento che verrà allegato alla nota fiscale formale per rimborso spese e canone.
4. L’importo di spesa riferito al consumo delle utenze di cui al precedente art. 3 lett. D deve essere rimborsato a Opera entro 20 giorni dalla richiesta. L’addebito delle utenze avverrà previa emissione di nota fiscale formale a fronte dell’invio di apposito rendiconto.
5. L’amministrazione concedente procede allo svincolo della garanzia prestata dal concessionario per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo.
6. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.
Art. 14– Controlli sull’esecuzione della convenzione
1. L’Amministrazione concedente si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, il concessionario si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. L’Amministrazione concedente evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e il concessionario sarà chiamato a rispondere all’Amministrazione concedente, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l’applicazione delle penali di cui all’art. 25.
3. L’Amministrazione concedente, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i
presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere la convenzione.
4. A cadenza trimestrale deve essere comunicato alla casella di posta elettronica certificata di Opera Universitaria l’importo delle entrate riscosse, con evidenziazione della quota parte derivante dai pasti erogati in forza della Convenzione con Valle dei Laghi; il numero di utenti; le spese sostenute di competenza del concessionario suddivise come da PEF.
Art. 15– Vicende soggettive del concessionario
1. Quando al concessionario succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfa i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, l’Amministrazione concedente prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge, se ciò non implica altre modifiche sostanziali al contratto.
Art. 16– Divieto di cessione della convenzione
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 15, è vietata la cessione della convenzione sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.
Art. 17 – Subappalto
1. Per la disciplina del subappalto si applica l’art. 174 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Data la natura della convenzione affidata non è previsto il pagamento diretto dei subappaltatori: il concessionario è obbligato a dimostrare mediante trasmissione all’Amministrazione delle fatture quietanzate, la propria regolarità nei pagamenti verso i subappaltatori. In difetto l’Amministrazione può applicare le penali di cui all’art. 25 o, in caso di particolare gravità e/o reiterazione, procedere alla risoluzione della convenzione per grave inadempimento ai sensi dell’art. 26.
3. Il concessionario deve comunicare all’Amministrazione concedente i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione della concessione, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo della convenzione, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti del concessionario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
4. Il concessionario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione della convenzione di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016.
Art. 18– Tutela dei lavoratori
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nella concessione
1. Fermo quanto stabilito dall’art. 19 bis della presente convenzione, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m., della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni normative previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti da aziende del settore di riferimento ed integrativo provinciale. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:
a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
f) ROL ed ex festività;
g) modalità di cambio appalto.
2. L’eventuale differenza retributiva derivante dall’applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. “indennità appalto”) che è riconosciuta per l’intero periodo di svolgimento del servizio affidato in concessione, oggetto del presente capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nella concessione.
3. Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all’aggiudicazione della concessione e vengano incrementati, l’indennità di appalto non viene incrementata. Qualora durante l’esecuzione della convenzione il concessionario, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione della concessione.
4. Data la specificità della natura del Concessionario, lo stesso è tenuto ad applicare quanto stabilito dalla legge provinciale n. 13/2007 e relativi regolamenti attuativi e s.m.
Art. 19 bis – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione della concessione
1. Ai sensi dell’art. 32, comma 4, della L.p. 2/2016, il concessionario è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi in oggetto, previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali necessari ad espletare l’attività esercitata dal concessionario, ferma restando la facoltà di applicare comma 4 quater della L.p. 2/2016 o di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti alla data del 8 aprile 2020. È fatta salva l’applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più favorevoli. A tal fine è allegata alla presente convezione la Tabella “Elenco del personale impiegato”.
2. Le assunzioni sono effettuate in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti come sopra individuato nel caso in cui detta riduzione sia giustificata, in sede di verifica di congruità dell’offerta, con riguardo ad innovazioni tecnologiche oppure alla disponibilità di personale dipendente dell’offerente che potrebbe essere destinato all’esecuzione della concessione senza essere distolto da altre attività dell’operatore economico, in relazione a quanto indicato in offerta. La documentazione prodotta in sede di affidamento costituisce precisa obbligazione contrattuale. In questi casi l’aggiudicatario effettua, entro trenta giorni dalla stipulazione della convenzione, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per la verifica del trattamento garantito al personale impiegato nell’appalto precedente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell’art. 32 della Lp. n. 2/2016, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti. L’accordo tra le parti può essere assunto anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 bis dell’art. 32 della L.p. n. 2/2016 ed è trasposto in un verbale sottoscritto dalle parti medesime. In caso di dissenso, le parti redigono un verbale di mancato accordo in cui, tra l'altro, l'aggiudicatario indica i motivi in virtù dei quali assume il personale impiegato nell’appalto precedente in misura inferiore
rispetto al numero di dipendenti individuato in fase di affidamento. In entrambi i casi, l’aggiudicatario invia copia del verbale all'amministrazione aggiudicatrice.
3. Il concessionario, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere all’Amministrazione concedente, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione della concessione, attraverso la compilazione dell’“Elenco del personale”, recante i dati contenuti nella Tabella allegata alla presente convenzione (“Elenco del personale impiegato”). L’elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta dell’Amministrazione concedente.
4. L’inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione della convenzione qualora ricorrano i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto dall’art. 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l’applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dall’art. 25 del presente capitolato.
Art. 20 – Sicurezza
1. Il concessionario si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e/o collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 e s.m..
3. Il concessionario s’impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione.
4. Ai fini della corretta applicazione della normativa in materia di sicurezza, l’Amministrazione concedente provvede a fornire le necessarie informazioni sui rischi specifici relativi al transito e agli accessi.
5. Il concessionario s’impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.
5. Per gli aspetti di gestione delle interferenze che derivano dai servizi oggetto di concessione, Opera provvede alla redazione del DUVRI (Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza) relativamente al servizio svolto presso gli ambienti di lavoro per i quali detiene la disponibilità giuridica, ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.. Tale documento è parte integrante del presente contratto.
6. Gli oneri di sicurezza interferenziali sono quantificati in € 500,00.
7. Il DUVRI, così come ribadito nella Determinazione dell’AVCP n. 3 del 05.03.2008, nonché dalle Linee Guida emanate dalla Conferenza Stato – Regioni in data 20.03.2008, è da considerarsi un documento dinamico; pertanto, potrà essere aggiornato nel corso della durata della concessione.
8. Il Concessionario ha l’obbligo di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi correlati all’attività specifica svolta e di provvedere all’individuazione e all’attuazione delle misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.
Art. 20 bis – Disposizioni anti Covid-19
Per l’esecuzione del servizio oggetto di questo capitolato speciale d’appalto, l’appaltatore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro, conseguenti all’adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, come stabilito nel DUVRI
I costi derivanti dall’applicazione di dette misure non sono riconosciuti dall’amministrazione aggiudicatrice.
Art. 21 – Elezione di domicilio del concessionario
1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso la sede legale del concessionario ovvero avvalendosi degli strumenti informatici ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii).
Art. 22 – Trattamento dei dati personali
Il concessionario è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 679/2016. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all’art. 28 del regolamento medesimo, il concessionario non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.
Il Concessionario si obbliga, quale Titolare autonomo del trattamento, a trattare eventuali dati personali di cui venisse a conoscenza nell’ambito della presente convenzione o per lo svolgimento della stessa, in conformità alla normativa di volta in volta vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), D.lgs 196/2003, provvedimenti del Garante Privacy, normativa specifica di settore e successive modifiche o integrazioni), con esclusiva propria responsabilità relativamente a detti trattamenti. In tale contesto, sarà pertanto onere del Concessionario adottare ogni adempimento previsto da dette normative relativamente ai dati raccolti e trattati da essa stessa, compreso l’eventuale rilascio di informative e richiesta consensi agli interessati, adozione di idonee misure di sicurezza, ecc., manlevando Opera Universitaria per ogni violazione della normativa integrata ed ogni conseguenza alla stessa.
Art. 23 – Garanzia definitiva
1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. L’importo della garanzia definitiva (pari a € 13.800,00, fatte salve le riduzioni previste dal d. lgs 50/2016) è calcolato sul valore della concessione come derivante dal PEF.
2. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto della convenzione, anche se è prevista l’applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che l’Amministrazione concedente ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle medesime penali.
3. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il concessionario dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione concedente.
4. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente l’Amministrazione concedente ha facoltà di dichiarare risolto il contratto previa comunicazione al concessionario mediante PEC.
5. Nel caso di integrazione della convenzione, il concessionario deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
6. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle
procedure alla Stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un’apposita appendice riportante la seguente clausola: “Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l’Amministrazione concedente è quello di Trento”. Tale scheda tecnica deve riportare alla voce “Stazione appaltante” i dati di Opera Universitaria per la fase di esecuzione della convenzione (con particolare riferimento all’indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce “Descrizione opera/servizio/fornitura”, oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.
7. L’Amministrazione concedente non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall’Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità all’Amministrazione concedente.
Art. 24 – Obblighi assicurativi
1. Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge (artt. 1766 e ss. del cod. civ.), il concessionario è riconosciuto custode e, pertanto, responsabile dei locali messi a disposizione da Opera Universitaria, dei relativi impianti e di tutto quanto in essi contenuto a qualsiasi titolo; egli inoltre è direttamente responsabile verso Opera Universitaria e verso terzi per eventuali danni causati a persone o a cose, dipendenti da tutto ciò che ha in custodia.
2. Il concessionario, in relazione agli obblighi assunti con la presente concessione, espressamente solleva Opera Universitaria da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia di Opera Universitaria, sia del concessionario, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell’attività svolta nell’esecuzione della concessione.
3. Il concessionario sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
4. A tale scopo il concessionario si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che Opera Universitaria viene considerata "terza" a tutti gli effetti.
5. La polizza assicurativa RCT dovrà prevedere la copertura dei danni arrecati a terzi, ivi compresi quelli cagionati a Opera Universitaria derivanti dall’esecuzione del presente contratto.
6. A titolo non limitativo la polizza assicurativa deve espressamente comprendere le seguenti specifiche garanzie:
− per danni, derivanti da incendio e/o scoppio o da qualsiasi altra causa, alle cose del committente, alle cose di terzi, alle cose di proprietà dell’assicurato o da lui comunque detenute a qualsiasi titolo;
− per danni derivanti da allagamento e per quelli conseguenti alla rottura o al guasto di recipienti o di tubazioni;
− per i danni da esalazioni fumogene o danni comunque derivanti da inquinamento accidentale di qualsiasi tipo;
− per i danni ai locali nei quali si svolge l’attività ed a quanto in essi contenuto;
− rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai consumatori, compreso eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza che comportino invalidità o morte del fruitore del servizio.
7. La polizza RCT dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 5.000.000,00.
8. Opera Universitaria è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente del concessionario durante l'esecuzione della concessione.
9. A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro 2.500.000,00 per sinistro con il limite di Euro 1.500.000 per persona.
10.Copia delle polizze dovrà essere consegnata a Opera Universitaria prima dell’inizio del servizio.
Art. 24 bis - Interruzione del servizio
1. Il concessionario deve garantire la continuità del servizio.
2. Sono consentite interruzione temporanee nell’esecuzione dei servizi nei seguenti casi.
a. Interruzione temporanea del servizio a causa di scioperi del personale del concessionario. Nel caso di scioperi dei dipendenti il concessionario dovrà comunicare per iscritto a Opera Universitaria la data di inizio dello sciopero almeno cinque giorni prima dello stesso. In tal caso devono comunque essere garantite le prestazioni minime per il regolare svolgimento del servizio; a tal fine potranno essere concordate tra concessionario e Opera Universitaria le soluzioni più idonee a limitare il disagio arrecato.
b. Interruzione temporanea del servizio causa guasto.
In caso di guasto di apparecchiature o attrezzature, che impedisca la produzione o la conservazione di prodotti impedendone quindi la vendita, il concessionario dovrà darne immediata comunicazione a Opera Universitaria. In tal caso devono comunque essere garantite le prestazioni minime per il regolare svolgimento del servizio; a tal fine potranno essere concordate tra concessionario e Opera Universitaria le soluzioni più idonee a limitare il disagio arrecato. Dovrà comunque essere garantito e dimostrato il mantenimento della catena del freddo per tutti i prodotti che richiedono conservazione a temperatura controllata.
c. Interruzione totale del servizio per cause di forza maggiore
Interruzione totale del servizio per causa di forza maggiore: le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore o per qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo del concessionario, che quest’ultimo non possa evitare con l’esercizio della diligenza richiesta dalla presente convenzione, non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambi le parti.
3. Salvo quanto previsto in questo articolo, l’interruzione o la sospensione del servizio per decisione unilaterale del concessionario costituisce inadempimento contrattuale che determina la facoltà per Opera Universitaria di applicare le penali previste all’art. 28 ovvero, nelle ipotesi più gravi, di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 29. In tal caso Opera Universitaria procederà all’incameramento della garanzia definitiva, fatta salva comunque la facoltà di procedere nei confronti del concessionario al risarcimento dei danni subiti.
Art. 25 – Penali
1. Premesso che l’applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze della convenzione, nel caso in cui emergano disservizi imputabili a responsabilità del concessionario, si riserva la facoltà di applicare penali come di seguito descritto:
a. in caso di inosservanza delle vigenti norme igieniche in materia di preparazione, confezionamento e conservazione dei generi alimentari e delle norme che disciplinano la materia della ristorazione collettiva ivi compresa l’applicazione del sistema di autocontrollo dell’igiene dei prodotti alimentari basato sui principi H.A.C.C.P. previsto dal Reg. CE 852/2004, fermo restando eventuali altre sanzioni stabilite da altre autorità amministrative, l’Amministrazione potrà applicare una penale pari a € 600,00;
b. l’inosservanza del dovere di mantenere pulita l’area dello spazio bar, e aree limitrofe concesse, oggetto di due richiami successivi comporterà l’applicazione di una penale pari ad € 100,00;
c. in caso di mancato rispetto del divieto di installare apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo: obbligo di immediata rimozione degli apparecchi e applicazione della penale di € 600,00 per ogni apparecchio installato. Sarà poi applicata un’ulteriore penale per ogni giorno di ritardo nella rimozione degli apparecchi pari ad € 100;00 nel caso in cui gli apparecchi non vengano rimossi entro 15 giorni l’Amministrazione potrà valutare di risolvere la convenzione ai sensi del successivo art. 26;
d. per violazione divieto vendita di tabacchi: primo evento: € 400,00; secondo evento: € 600,00;
ulteriori infrazioni potranno costituire causa di risoluzione della convenzione ai sensi del successivo art. 26;
e. in caso di mancata comunicazione/segnalazione relativa alla cessazione attività di cui al precedente art. 3, una penale pari all’ammontare della garanzia definitiva;
f. per inosservanza degli orari di apertura al pubblico del bar: primo evento: segnalazione scritta; a partire dal secondo evento: € 100,00 ad evento;
g. per ogni giorno di chiusura dell’esercizio non autorizzata dall’Amministrazione concedente e in assenza di validi e comprovati motivi: per ogni giorno di chiusura € 200,00;
h. per inosservanza dello sconto indicato in offerta economica: primo evento: segnalazione scritta; a partire dal secondo evento: € 100,00 ad evento.
2. In ogni caso l’applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale il concessionario avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
3. Nel caso in cui il concessionario non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte dell’Amministrazione concedente, la stessa provvederà a trattenere l’importo relativo alle penali applicate dalla garanzia definitiva ai sensi dell’art. 23 del presente capitolato.
4. Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell’importo netto contrattuale, l’Amministrazione concedente procede a dichiarare la risoluzione della convenzione, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il concessionario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
6. Per qualsiasi inadempimento alle prestazioni dedotte in convenzione da parte dell’Amministrazione il concessionario applica una penale massima di € 1000,00. L’entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità e/o alla frequenza dell’inadempienza e/o disservizio.
Art. 26 – Risoluzione della convenzione
1. Per la disciplina della risoluzione della convenzione si applica l’art. 176 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il contratto potrà essere risolto nei seguenti casi:
a) xxxxx, a qualsiasi titolo, da parte del concessionario nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
b) ingiustificata sospensione del servizio;
c) subappalto non autorizzato;
d) cessione in tutto o in parte della convenzione a terzi, in violazione dell’art. 16 del presente capitolato;
e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, e utilizzo anche temporaneo di personale non regolarmente assunto;
f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dall’Amministrazione concedente presso il concessionario, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine all’Amministrazione concedente stessa, in conformità all’art. 14 del presente capitolato;
g) mancato rispetto ripetuto delle norme igieniche in materia di preparazione, confezionamento, conservazione e somministrazione dei generi alimentari e delle norme che disciplinano la materia della ristorazione collettiva ivi compresa l’applicazione del sistema di autocontrollo dell’igiene dei prodotti alimentari basato sui principi H.A.C.C.P;
h) in caso di vendita ripetuta di generi scaduti, avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive o comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e di sanità;
i) applicazione di un numero di penali il cui importo, calcolato ai sensi dell’articolo precedente, superi il 10% dell’importo netto contrattuale;
l) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione della concessione ivi comprese l’assenza, revoca, decadenza annullamento delle autorizzazioni prescritte dalle norme di legge vigenti in materia per l’esecuzione del servizio di bar;
m) ripetuto ed ingiustificato mancato rispetto delle direttive impartite dall’Amministrazione concedente;
n) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
o) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
p) mancato reintegro della garanzia entro il termine imposto ai sensi dell’art. 23 del presente capitolato;
q) assenza di copertura assicurativa ai sensi dell’art. 24 del presente capitolato;
r) violazione delle disposizioni anticorruzione di cui all’art. 32 del presente capitolato;
s) ritardo prolungato oltre il termine indicato al comma 3 lett d) dell’articolo precedente, nella rimozione apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo;
t) nei casi indicati al punto c e d dell’art. 25.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali l’Amministrazione concedente non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti del concessionario.
Art. 27 – Revoca per pubblico interesse
Art. 28 – Definizione delle controversie
2. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Amministrazione concedente e il concessionario, che non si siano potute definire con l’accordo bonario ai sensi dell’art. 206 del D. Lgs.
n. 50/2016, sia durante l'esecuzione della convenzione che al termine della convenzione stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
3. È escluso l’arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.
Art. 29 – Tracciabilità dei flussi finanziari
0.Xx concessionario, a pena di nullità della convenzione, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
0.Xx concessionario deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:
“Art. (…) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
I. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito della convenzione sottoscritto con Opera Universitaria (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
II. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione a Opera Universitaria (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
III. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto a Opera Universitaria (…).”.
3. Il concessionario si impegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione concedente e al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. L’Amministrazione concedente verifica i contratti sottoscritti tra il concessionario ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità della convenzione.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. Il concessionario comunica all’Amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all’Amministrazione concedente deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il concessionario deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) e CUP.
Art. 30 – Obblighi in materia di legalità
1. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il concessionario si impegna a segnalare tempestivamente all’Amministrazione concedente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell’esecuzione della convenzione nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. Il concessionario inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione della convenzione, la seguente clausola: “Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all’Ente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione della convenzione nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.
Art. 31 – Spese contrattuali
Art. 32 – Disposizioni anticorruzione
1. Nell’espletamento del servizio oggetto del presente contratto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012,
n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale di Opera Universitaria (xxx.xxxxxxxx.xx.xx area “Xxx.xx trasparente”_ sez. “disposizioni generali_atti generali”), la cui violazione costituisce causa di risoluzione della convenzione.
2. Il Concessionario, con la sottoscrizione della convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti di Opera Universitaria che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Opera
Universitaria nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
3. Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto della convenzione, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
4. Il Concessionario dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. Il Concessionario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
5. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.
6. L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, e in forza di quanto disposto all'art. 9.2 del proprio Piano di Prevenzione della corruzione, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione della convenzione, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
7. Il Concessionario si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.
Art. 33 – Norma di chiusura
1. Il concessionario riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nella presente convenzione.
2. Il concessionario si obbliga a fornire la dichiarazione dei redditi relativa all’anno di gestione del servizio oggetto della presente convenzione e dei ricavi conseguiti, trasmettendo all’Amministrazione concedente copia del proprio bilancio ovvero della propria contabilità o comunque ogni altro tipo di documento contabile dal quale sia possibile evincere l’importo dei ricavi prodotti dal concessionario nell’espletamento dei servizi concessi in affidamento, concordando, se necessario, adeguate rappresentazioni contabili degli elementi di ricavo e di costo dell’attività in concessione, laddove per la natura e per le caratteristiche del soggetto gestore esse non dovessero essere rinvenibili dal bilancio di esercizio e/o dalle scritture contabili del concessionario.
Allegati:
A) matrice dei rischi
B) offerta economica
C) elenco beni mobili
D) planimetrie
E) elenco personale
F) proposta di gestione concessionario
G) PEF