LINEE GUIDA OPERATIVE NUCLEO AFFIDI DEL LEGNANESE
LINEE GUIDA OPERATIVE NUCLEO AFFIDI DEL LEGNANESE
Approvato dal Tavolo Politico in data 10/03/2015
Art. 1 Normativa
L'affidamento familiare per i minori è regolato dalla normativa di seguito elencata:
“Convenzione sui diritti del fanciullo”, siglata a New York il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con L. 27 maggio 1991 n. 176;
“Convenzione Europea sull´esercizio dei diritti dei fanciulli” siglata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 ratificata dall'Italia con L. 20 marzo 2003
n. 77.
L. 184 del 4 maggio 1983 “Disciplina dell´adozione e dell´affidamento dei minori”, modificata successivamente dalla legge n.149 del 28 marzo 2001;
L.285 del 28 agosto 1997 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza”;
D.Lgs. 151 del 26 marzo 2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela dei diritti e sostegno della maternità e della paternità”;
L. 328 del 8 novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
LC 3 del 18 ottobre 2001 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione” (art.1117);
DPR. 106 del 21 gennaio 2011 “Terzo piano biennale nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva”;
L. 112 del 12 luglio 2011 “Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza”;
D.Lgs. 119 del 18 luglio 2011 “Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n.183, recante delega al Governo per il riordino della normativa dei congedi, aspettative e permessi”.
“Piano regionale socio-assistenziale per il triennio 1988-1990” n.IV/871 approvato il 23 dicembre 1987 (punto 2.3.1/ 4.2.1.3.2);
L.R. 23 del 6 dicembre 1999 “Politiche regionali per la famiglia”;
L.R. 34 del 14 dicembre 2004 “Politiche regionali per i minori”;
L.R. 3 del 12 marzo 2008 “Governo della rete e degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”;
LR 6 del 30 marzo 2009 “Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza”;
“Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014” n. IX/88 approvato il 17 novembre 2010;
DGR n. 9/1772 del 24 maggio 2011 “linee guida per l´affidamento familiare”
Sulla base della L. 285 del28 agosto 1997 “Disposizione per la promozione di diritti e di opportunità per l´infanzia e l´adolescenza” e della L. 328 del 8 novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” è stato istituito il Nucleo Affidi dell'ambito territoriale del Legnanese.
Art. 2 Finalità
L'affidamento familiare è un intervento socio-assistenziale istituito per garantire al minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, il diritto di crescere all'interno di un nucleo familiare in grado di assicurargli le condizioni materiali, relazionali ed affettive adeguate alla crescita psico-fisica. L'affidamento prevede, con modalità diverse a seconda della specifica situazione familiare, che siano mantenuti i rapporti tra il minore ed il nucleo familiare di origine.
Art. 3 Provvedimenti di affidamento familiare
L'affidamento familiare è previsto all'interno di un progetto elaborato dall'équipe del Servizio Tutela Minori o del Servizio Sociale Comunale che ha in carico il minore e la sua famiglia, in collaborazione con il Xxxxxx Xxxxxx.
L'affidamento può essere consensuale o giudiziale:
Consensuale: i genitori o chi ha la responsabilità genitoriale sono concordi col progetto proposto dai Servizi e disposto dal Sindaco. Per l'affidamento di durata superiore ai sei mesi è obbligatoria la segnalazione all'Autorità competente (Giudice Tutelare presso il Tribunale Ordinario) che renderà esecutivo il progetto con decreto (legge 149/01 art. 9 commi 4 e 5). L'affidamento ai parenti, entro il 4° grado, può avvenire senza segnalazione all'autorità competente (legge 149/01 art. 9 commi 4 e 5).
Giudiziale: i genitori non sono concordi con il progetto di affido e questo viene disposto dall'Autorità Giudiziaria che limita la responsabilità genitoriale.
Art. 4 Tipologia dell'affidamento familiare
L'affidamento familiare può assumere configurazioni organizzative ed operative diverse, a seconda delle esigenze del minore e della sua situazione familiare.
In linea generale, sono previste due tipologie di affido:
Affidamento a tempo pieno: si fa ricorso a questa modalità di affido nel caso in cui il minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, sia affidato ad una famiglia, anche monoparentale, in grado di assicuragli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. Il minore vive stabilmente con la famiglia affidataria, e mantiene la relazione con la famiglia di origine, secondo le modalità stabilite dall'équipe del Servizio Tutela Minori o del Servizio Sociale Comunale, in accordo con il Xxxxxx Xxxxxx, come riportato nel progetto predisposto.
Affidamento diurno o part-time : si fa ricorso a questa modalità di affido nel caso in cui i genitori siano in difficoltà nella gestione quotidiana del figlio, ma non in maniera tale da dover ricorrere ad un affido a tempo pieno. Tale tipologia d'affido è uno strumento utile nel caso in cui si
intenda favorire il mantenimento del bambino nel suo contesto di vita offrendo un supporto familiare significativo. La modalità di permanenza del minore è regolamentata dall'équipe del Servizio Tutela Minori o del Servizio Sociale comunale, in accordo con il Nucleo Affidi, come riportate nel progetto predisposto.
Entrambe le tipologie di affidamento possono presentarsi come:
Affidamento Eterofamiliare:il minore viene accolto presso una famiglia affidataria che non ha vincoli di parentela (entro il 4° grado);
Affidamento Intrafamiliare:il minore viene accolto presso parenti (entro il 4° grado), tale affidamento non è regolamentato dalle leggi in vigore.
Art. 5 Destinatari
L'affidamento familiare si rivolge ai minori, di età compresa tra 0 e 17 anni, che si trovano temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo a garantire un adeguato percorso di crescita e in grado di assicurare il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui hanno bisogno (L. 149/01,art.2).
Per situazioni particolari a seguito di un progetto redatto dal Servizio Tutela Minori e approvato dall'Autorità Giudiziaria competente, l'affido può protrarsi oltre il compimento del diciottesimo anno di età e fino al raggiungimento di un adeguato livello di autonomia del giovane, comunque non oltre il ventunesimo anno di età (prosieguo amministrativo RDL 1404/34, art 25).
Art.6 Competenze e Modalità operative del Nucleo Affidi
Il Nucleo Affidi è un servizio gestito in forma associata dai comuni dell'Ambito Territoriale di Legnano.
I suoi compiti sono:
● favorire una cultura dell'accoglienza, attraverso attività di sensibilizzazione, pubblicizzazione e orientamento delle persone, in collaborazione con Associazioni di volontariato e con realtà del Terzo
Settore;
● sostenere, durante l'intero percorso, le singole famiglie affidatarie attraverso colloqui psicosociali;
● proporre percorsi di sostegno di gruppo alle famiglie affidatarie con lo scopo di mantenere ed affinare la capacità di svolgimento del proprio ruolo salvaguardando il rapporto con il minore, la famiglia d'origine e altri contesti sociali;
● coinvolgere le famiglie in percorsi di formazione relative all'affido;
● proporre percorsi di conoscenza e di sostegno a favore dei figli naturali delle famiglie affidatarie;
● svolgere un lavoro di conoscenza, valutazione e selezione delle famiglie affidatarie attraverso colloqui psicosociali e visite domiciliari;
● concordare un incontro di rete con i servizi referenti del minore (Servizio Sociale Comunale e Servizio Tutela Minori) al fine di condividere ed approfondire le informazioni relative alla famiglia di origine e al minore, così da definire, congiuntamente ai servizi, i requisiti della possibile famiglia affidataria;
● individuare nell'archivio delle famiglie affidatarie selezionate il nucleo o il singolo che si ritiene più idoneo al caso preso in considerazione e collaborare nella fase di abbinamento con gli operatori che hanno in carico il caso. Qualora non vi siano risorse disponibili è cura del Xxxxxx Xxxxxx contattare altri gestori di famiglie affidatarie al fine di rispondere alla richiesta di abbinamento;
● formulare, in collaborazione con i servizi coinvolti (Servizio Sociale Comunale e Servizio Tutela Minori) un progetto di affido personalizzato definendo obiettivi, tempi, interventi di aiuto alla famiglia affidataria e alla famiglia di origine, diritti e doveri della famiglia affidataria e della famiglia di origine e compiti dei servizi (Servizio Sociale Comunale, Servizio Tutela Minori e Nucleo Affidi);
● effettuare momenti di verifica dei progetti di affido con i soggetti coinvolti con modalità e tempi definiti dal progetto stesso;
● al termine dell'affido, sostenere la famiglia affidataria nella
rielaborazione della conclusione del progetto ;
● creazione e gestione di un archivio contenente i documenti relativi all'affido (ALLEGATO C1/C2) e le relative scadenze progettuali;
● aderire alla Banca Dati della Provincia di Milano.
Art. 7 Competenze e modalità operative del Servizio Tutela Minori
Il Servizio Tutela Minori durante tutto il percorso di affido svolge le seguenti funzioni:
● realizzare un'attenta valutazione psicosociale della situazione familiare del minore;
● compilare la scheda di segnalazione da inoltrare al Nucleo Affidi (ALLEGATO A), atta a focalizzare gli elementi significativi, le risorse e le criticità del nucleo familiare e del minore per cui viene richiesto l'affidamento familiare;
● concordare un incontro di rete con il Xxxxxx Xxxxxx al fine di condividere ed approfondire le informazioni riportate nella scheda di segnalazione;
● redigere il progetto di affido (ALLEGATO C1/C2), in collaborazione con il Xxxxxx Xxxxxx,definendo le modalità di rapporto tra il minore e la famiglia affidataria e tra minore e famiglia di origine;
● predispone tutti gli interventi di sostegno necessari al minore per affrontare e sostenere il percorso di affido;
● garantire alla famiglia di origine un adeguato sostegno psico-sociale, al fine di raggiungere gli obbiettivi dell'intervento;
● garantire il mantenimento dei rapporti tra il minore e la famiglia di origine, predisponendo adeguati interventi per il superamento delle difficoltà e degli impedimenti esistenti;
● predisporre la programmazione degli incontri tra il minore e la famiglia di origine (genitori, fratelli, ecc...);
● effettuare momenti di verifica dei progetti di affido con i soggetti coinvolti (Nucleo Affidi, Servizi Sociali Comunali, famiglie e minori) definendo modalità e tempi;
● effettuare aggiornamenti periodici all'Autorità Giudiziaria competente (Tribunale Ordinario-Tribunale per i Minorenni);
● predisporre il rientro del minore nella famiglia di origine e la conclusione del progetto di affido, sostenendo in questa fase il minore e la famiglia di origine;
● trasmettere eventuali richieste della famiglia affidataria, relative alle spese straordinarie, al Comune di residenza del minore.
Art. 8 Competenze e modalità operative del Servizio Sociale Comunale
Il Servizio Sociale Comunale si occupa di tutti gli affidi consensuali etero ed intrafamiliari, non afferenti al Servizio Tutela Minori.
I suoi compiti sono:
● rilevare il bisogno attraverso un'attenta valutazione sociale della situazione familiare del minore;
● compilare la scheda di segnalazione da inoltrare al Nucleo Affidi (ALLEGATO B), atta a focalizzare gli elementi significativi, le risorse e le criticità del nucleo familiare e del minore per cui viene richiesto l'affidamento familiare;
● concordare un incontro di rete con il Xxxxxx Xxxxxx al fine di condividere ed approfondire le informazioni riportate nella scheda di segnalazione;
● individuare in collaborazione con il Nucleo Affidi le caratteristiche della famiglia affidataria per un possibile abbinamento e definire il progetto di affido;
● predisporre tutti gli interventi necessari a garantire la buona riuscita del progetto di affido;
● redigere il progetto di affido (ALLEGATO C1/C2), in collaborazione con il Xxxxxx Xxxxxx, definendo le modalità di rapporto tra il minore e la famiglia affidataria e tra le due famiglie;
● effettuare momenti di verifica dei progetti di affido con i soggetti coinvolti (Xxxxxx Xxxxxx, famiglie e minori) e con modalità e tempi definiti dal progetto stesso provvedere ad espletare le formalità, che consentono
alla famiglia affidataria di beneficiare delle misure di sostegno previste dalla legge (contributo mensile, assicurazione e spese straordinarie);
● effettuare aggiornamenti periodici all'Autorità Giudiziaria competente, nei casi previsti per legge.
●
Art. 9 Competenze del Terzo Settore
Il Terzo Settore convinto che l'istituto dell'affidamento familiare possa garantire al minore un ambiente adeguato in cui poter soddisfare le proprie esigenze educative e affettive, in accordo con l'ente pubblico gestore del Nucleo Affidi, è attivamente coinvolto nel promuovere e potenziare, in un'ottica di integrazione della rete, anche attraverso la creazione di associazioni familiari, il sistema dell'accoglienza dei minori temporaneamente allontanati dalla propria famiglia. Questo percorso vede il Terzo Settore:
● attore di pari dignità ma con ruoli diversi dalle istituzioni, nel promuovere, attraverso azioni specifiche, l'affidamento familiare;
● attore di cittadinanza attiva nella lettura del bisogno di accoglienza e nella diffusione, presso la comunità locale, di una cultura accogliente e di sostegno;
● partner dei servizi territoriali, in termini di collaborazione e co- progettazione, finalizzati al raggiungimento degli obbiettivi predefiniti.
Art. 10 Diritti del minore in affido
Il minore, per tutta la durata del progetto di affido, ha diritto a:
● essere informato, ascoltato e preparato rispetto al progetto che lo riguarda;
● mantenere rapporti con la famiglia di origine;
● mantenere rapporti con la famiglia affidataria anche al termine dell'affido, quando non vi siano controindicazioni in tal senso;
● usufruire di tutti i sostegni necessari, stabiliti dall'Autorità Giudiziaria o dai Servizi competenti.
Art.11 — Diritti e doveri della famiglia di origine
La famiglia di origine ha diritto a:
● essere informata e coinvolta sullo scopo e sulle finalità del progetto di affido in tutte le sue declinazioni;
● mantenere rapporti con il minore e la famiglia affidataria, tenendo conto delle eventuali disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e degli operatori dei servizi territoriali (secondo quando indicato nel progetto di affido);
● essere coinvolta e sostenuta dai Servizi per intraprendere un percorso di consapevolezza delle proprie difficoltà e per riappropriarsi del proprio ruolo genitoriale, ma anche allo sviluppo del rapporto con la famiglia affidataria.
La famiglia di origine, con il supporto del Servizio Tutela Minori e Servizi Sociali Comunali, ha il dovere di:
● sostenere il minore nelle diverse fasi dell'esperienza dell'affido;
● aderire al progetto di sostegno predisposto dai Servizi al fine di facilitare il rientro del minore in famiglia secondo gli obiettivi definiti nel progetto di affido;
● collaborare con il Servizio Tutela Minori, il Servizio Sociale Comunale e la famiglia affidataria nell'interesse del minore;
● rispettare le modalità,i luoghi e i tempi degli incontri con il minore, preventivamente concordati con gli operatori nel rispetto delle esigenze del minore e di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria (come previsto dal progetto di affido).
Art.12 — Diritti e doveri della famiglia affidataria
La famiglia affidataria ha diritto di:
● essere informata e coinvolta sullo scopo e sulle finalità del progetto di affido in tutte le sue declinazioni;
● essere accompagnata durante l'intera esperienza di affido attraverso un percorso sia individuale sia di gruppo.
Oltre ai diritti disciplinati dalla Legge 149/2001 (art. 80 comma 1,2,3,4) e
D.Lgs 151/2001:
● la lavoratrice che prende in affidamento un minore ha diritto all'astensione dal lavoro per un periodo complessivo pari a tre mesi entro l'arco temporale di cinque mesi decorrenti dalla data di affidamento del minore all'interessata; entro i predetti cinque mesi, il congedo in esame è fruito dall'interessata in modo continuativo o frazionato. Il congedo spetta a prescindere dall'età del minore all'atto dell'affidamento ed è riconosciuto, pertanto, anche per i minori che, all'atto dell'affidamento, abbiano superato i sei anni di età. Il congedo di paternità spetta, per tutta la durata del congedo do maternità o per la parte residua, al padre lavoratore dipendente subordinatamente al verificarsi di una delle condizioni di cui all'art.28 T.U. nonché in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che vi rinunci solo parzialmente.
Le libere professioniste, inoltre, iscritte a cassa di previdenza ed
assistenza fra quelle indicate nell'allegato D del suddetto X.Xxx., in caso di affidamento familiare hanno diritto all'indennità di maternità per cinque mesi dall'ingresso del bambino, a condizione che questo non abbia superato i sei anni di età.
I genitori affidatari possono fruire del congedo parentale entro i primi otto anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso. Tale diritto viene esteso anche alla madre lavoratrice autonoma.
● Imposte: possono essere applicate le detrazioni d'imposta per carichi di famiglia, purché l'affido risulti a carico e ciò sia comprovato da un provvedimento dell'A. G. (art. 12 D.P.R. 917 del 22/12/1986);
● Assegni familiari (ai sensi dell'art. 80, comma 1 della L. 184/83);
● Scuola: poiché gli affidatari fanno le veci dei genitori hanno diritto di elettorato attivo e passivo, che spetta ai genitori degli alunni o a chi ne fa le veci, per l'elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali. Salvo diverse indicazione da parte del Servizio Tutela
minori,gli affidatari debbono essere considerati referenti nei contatti scuola-famiglia;
La famiglia affidataria,con il supporto del Nucleo Affidi del Legnanese, ha il dovere di:
● partecipare e collaborare attivamente alla costruzione del progetto educativo rivolto al minore;
● assicurare la massima riservatezza circa la situazione del minore;
● aiutare il minore a familiarizzare con il proprio vissuto ed incoraggiare e mantenere i contatti con la sua famiglia di origine e il suo background sociale, religioso e culturale tenendo conto anche delle indicazioni dei genitori naturali per i quali non è decaduta la potestà;
● aderire al progetto di sostegno predisposto dal Xxxxxx Xxxxxx del Legnanese al fine di garantire le condizioni ambientali, relazionali ed affettive utili ad un adeguato sviluppo psico-fisico del minore;
● prendere i necessari ed urgenti provvedimenti, in caso di pericolo del minore, e darne immediata comunicazione ai Servizi referenti del progetto (Servizio Sociale Comunale o Servizio Tutela Minori).
Art. 13 Procedura per l'attivazione e la conclusione dell'affido
I Servizi titolari del caso (Servizio Tutela Minori e Servizio Sociale Comunale) e Nucleo Affidi procedono congiuntamente all'attivazione e alla chiusura dell'intervento secondo le rispettive competenze e in linea con le prassi operative definite e condivise tra gli operatori.
Al momento dell'avvio dell'affido verrà predisposto un progetto di affido del minore sottoscritto dagli operatori, dal Comune di residenza del minore, dalla famiglia affidataria e dalla famiglia di origine. Quest'ultima è chiamata a firmare qualora si tratti di un affido consensuale, ma tale necessità viene meno qualora vi sia di un affido giudiziale disposto dall'Autorità. Oltre al progetto viene rilasciata alla famiglia affidataria una Dichiarazione dl Sindaco del Comune di residenza del minore che certifica l'affido dello stesso in quella data famiglia affidataria (ALLEGATO C1/C2).
L'affidamento familiare si conclude, con il provvedimento dell'Autorità che lo ha
disposto, quando la famiglia di origine ha risolto le problematiche che hanno determinato l'allontanamento o quando la prosecuzione non è più nell'interesse del minore per ragioni altre rilevate dal Servizio referente (Servizio Tutela Minori e Servizio Sociale Comunale) o nel caso di impossibilità o indisponibilità della famiglia affidataria.
Art. 14 Definizione del contributo economico per l'affidamento familiare di minori
Il Comune di residenza del minore erogherà alla famiglia/persona affidataria un contributo fisso mensile, «indipendentemente dalle condizioni economiche « (art.80, comma 3, L. 184/83), quale impegno dell'Amministrazione nei confronti della famiglia affidataria e quale riconoscimento per l'impegno sociale svolto. Tale contributo è sottoposto ad adeguamenti annuali progressivi pari all'incremento del costo della vita, calcolato in base agli indici ISTAT.
Fasce di età | Affido tempo pieno | Affido diurno o part-time* |
0 – 5 anni | 450,00 euro | 225,00 euro |
6 – 13 anni | 450,00 euro | 225,00 euro |
14 – 18 anni | 400,00 euro | 200,00 euro |
* Per affido part-time si intende una permanenza del minore nella famiglia affidataria per un numero pari o inferiore a 20 ore settimanali.
Art. 15 Detrazioni d'imposta
La legge 149/01 (art.38, comma 2) sancisce che sono applicabili agli affidatari le detrazioni d'imposta per carichi di famiglia, purché il minore affidato risulti a carico (art. 12 DPR n. 917/86 nella misura modificata dell'art.1, comma 6, lettera C della legge finanziaria 2007) e ciò sarà comprovato da un provvedimento dell' Autorità Giudiziaria. Anche questa possibilità va richiesta e dovrà essere disposta dal Xxxxxxx Xxxxxxxx nell'affidamento consensuale e dal Tribunale per i Minorenni nell'affidamento giudiziario.
Art. 16 Contributo economico in casi particolari
Il contributo mensile può essere aumentato, secondo il Regolamento di ciascun Comune e la disponibilità di bilancio,in sede di formulazione del progetto di affido fino al 30% quando si tratti di:
● minori con problemi importanti di salute fisica (quali malattie croniche, disabilità, ecc.) o mentale o emotiva, che possono essere causa di gravi disturbi del comportamento;
● minori con gravi problematiche quali: maltrattamento intrafamiliare, problematiche gravi della famiglia naturale (problemi di dipendenza o di salute mentale dei genitori, ecc.);
● neonato (0-24 mesi);
● adolescente (dopo i 14 anni).
Il contributo mensile può essere aumentato,secondo il Regolamento di ciascun Comune e la disponibilità di bilancio, in sede di formulazione del progetto di affido fino al 50% quando si tratti di minori non deambulanti e/o non autosufficienti a causa di gravi handicap psichici fisici, riconosciuti invalidi al 100% dalle apposite commissioni sanitarie e aventi diritto quindi dell'assegno di accompagnamento. Quest'ultimo beneficio dovrà essere attribuito integralmente agli affidatari.
Il contributo mensile, secondo il Regolamento di ciascun Comune e la disponibilità di bilancio, può essere pari a 250,00 € nelle situazioni di prosieguo amministrativo fino al compimento del ventunesimo anno di età.
Nel caso delle famiglie «professionali», caratterizzate da un'approfondita formazione (di norma ottenuta attraverso un percorso formativo ad hoc previsto all' interno di uno specifico programma di affido professionale) e da una particolare disponibilità che le rendono preziose e «spendibili» in situazioni di grande complessità, per le quali difficilmente sarebbe reperibile la disponibilità di un nucleo affidatario, il contributo economico erogato per tali affidamenti verrà corrisposto tenuto conto della richiesta formulata da parte dell'associazione/ente cui fa capo la risorsa. Il particolare riconoscimento intende sottolineare il significativo valore sociale di queste risorse che, laddove
presenti, rappresentano certamente una valida alternativa al ben più oneroso inserimento dei minori «difficili» in comunità alloggio.
Tale trattamento verrà riservato anche nel caso di affidamenti familiari a reti familiari.
Art. 17 Contributi economici per spese straordinarie
Possono essere previsti per le famiglie affidatarie contributi aggiuntivi ad integrazione del riconoscimento mensile di base, in riferimento alle spese sotto elencate, qualora non possano essere sostenute dalla famiglia di origine per indigenza (valutata secondo i regolamenti vigenti nei singoli Comuni) ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile:
● acquisto di occhiali;
● iscrizione a corsi professionali e/o spese accessorie (ad es. libri scolastici se non è possibile altro intervento per ottenere il rimborso spese libri etc...);
● spese di soggiorni scolastici o centri estivi;
● spese sanitarie non erogabili dal servizio sanitario nazionale. Per le spese sanitarie:
Le spese sanitarie per interventi particolari (dentistiche, oculistiche, ortopediche, etc...) saranno valutate e autorizzate, secondo il Regolamento di ciascun Comune e la disponibilità di bilancio, previa:
1. presentazione della prescrizione medica di un ambulatorio del Servizio Sanitario Nazionale;
2. certificazione di impossibilità da parte dello stesso servizio pubblico di soddisfare la richiesta in tempi congrui alle esigenze valutate dallo specialista;
3. presentazione del preventivo di spesa al Servizio referente (il Comune di residenza del minore si riserva di richiedere ulteriori preventivi di spesa qualora lo ritenga opportuno).
Art.18 Affidamento a parenti
Gli affidamenti ai parenti entro il IV° grado possono essere consensuali (in tal caso non è necessaria segnalazione ad alcuna Autorità Giudiziaria) o disposti dall'Autorità Giudiziaria.
Trattandosi di parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, non dovrebbe essere previsto un contributo economico per gli affidatari, poichè i parenti tenuti agli alimenti hanno l'obbligo di contribuire spontaneamente al mantenimento del minore presso il parente.
Tuttavia verrà valutata l'opportunità di prevedere, anche per i parenti tenuti agli alimenti, una forma di sostegno economico, finalizzato ad impedire che le eventuali ridotte disponibilità degli affidatari riducano eccessivamente le opportunità di sostegno, di socializzazione e/o formazione per i minori affidati.
Fasce di età | Affido tempo pieno | Affido diurno o part-time* |
0 – 5 anni | 225,00 euro | 112,50 euro |
6 – 13 anni | 225,00 euro | 112,50 euro |
14 – 18 anni | 200,00 euro | 100,00 euro |
* Per affido part-time si intende una permanenza del minore nella famiglia affidataria per un numero pari o inferiore a 20 ore settimanali.
Tale contributo mensile sarà erogato in seguito ad un'attenta valutazione dell'effettiva autonomia economica della famiglia affidataria (valutata secondo i regolamenti vigenti nei singoli Comuni).Verranno comunque applicate tutte le maggiorazioni previste per i casi particolari elencati nell'art. 16).
Di norma non sono compresi tra gli affidi a parenti (e quindi non può essere erogato alcun contributo) gli affidamenti a parenti di minori stranieri non accompagnati disposti dall' Autorità Giudiziaria per tutelarli e poter regolarizzare la loro permanenza nel nostro Stato.
Art. 19 Assicurazione
Il Comune di residenza del minore procede all'attivazione della copertura assicurativa prevista dalla Regione Lombardia, ai sensi della normativa vigente, per gli affidi familiari: infortuni al minore e responsabilità civile (danni causati
dal minore a terzi o alla famiglia affidataria)
Art.20 collaborazione con servizi territoriali
esterni all'ambito territoriale
Per quanto concerne i rapporti con i Servizi Tutela Minori e Servizi Sociali territoriali non appartenenti all'ambito del Legnanese e non aderenti alla banca dati provinciale si stabilisce che è possibile ed auspicabile un'interazione.
Di definisce altresì che la fruibilità da parte dei detti Servizi non debba superare di un terzo le famiglie valutate e disponibili sul territorio, al fine di non ostacolare la possibilità di procedere ad abbinamenti ottimali e di garantire risorse rispetto alle emergenze.
Viene inoltre stabilito che il Servizio richiedente debba contribuire come supporto alle spese per le attività di valutazione ed abbinamento con 500,00 € una tantum. Per l'accompagnamento e il sostegno alla famiglia affidataria durante il percorso di affido con 300,00 € mensili; tali cifre dovranno essere corrisposte all'Azienda Consortile.
I Servizi richiedenti si impegnano all'atto dell'abbinamento a sottoscrivere il Regolamento del Nucleo Affidi del Legnanese.
Art 21 trattamento dati personali
Il trattamento dei dati personali relativi alle procedure dell'affido e dei relativi provvedimenti conseguenti è svolto nel rispetto del D.Lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Comune in qualità di titolare del trattamento dei dati.
ALLEGATO A
SCHEDA DI SEGNALAZIONE
Data compilazione: / /
Nome e Cognome..................................................................................... nato a ........................................ il ............................
Residente in.................................................…………Via............................................................. ……………..............................
Domicilio attuale Famiglia Comunità (…………………………………) Altro ( )
Scolarità ………………………Scuola frequentata………………………………….………………………………………………….…
Tipologia di affido Consensuale Giudiziale (allegare decreto) disposto da …………………………. ..in data…………..
Composizione famiglia d’origine:
Composizione | Nome e cognome | Xxxxx e data di nascita/anni | Stato civile | Titolo di Studio/ scolarità | Professione |
Padre | |||||
Madre | |||||
Fratello/Sorella (1) | |||||
Fratello/Sorella (2) | |||||
Fratello/Sorella (3) | |||||
Altri familiari (1) | |||||
Altri familiari (2) | |||||
Altri familiari (3) |
Storia pregressa del minore:
.............................................................................…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
.…….................................................................................................................................................................................................................
.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Modello di funzionamento e dinamiche relazionali all’interno del nucleo:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Interventi attuati o in corso a favore del nucleo:
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Punti di forza/risorse | Criticità | ||||
Minore Madre Padre | Minore Madre Padre | ||||
PROPOSTA DI PROGETTO PER UNA FAMIGLIA AFFIDATARIA.
Tipo di affido richiesto: a tempo pieno emergenza
part-time
week- end
infrasettimanale
Tipologia famiglia affidataria:
singles
famiglia senza figli
famiglia con figli ( grandi/piccoli)
Motivo per cui si attiva l’affido?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Operatori: A.S. ………………………… Psicologo …………………………
Giorni disponibilità per rete di presentazione del caso:…………………………………………………………………………………
ALLEGATO B
SCHEDA DI SEGNALAZIONE
Data compilazione: / /
Nome e Cognome..................................................................................... nato a ........................................ il ............................
Residente in.................................................…………Via............................................................. ……………..............................
Scolarità ………………………Scuola frequentata………………………………….………………………………………………….…
Composizione famiglia d’origine:
Composizione | Nome e cognome | Xxxxx e data di nascita/anni | Stato civile | Titolo di Studio/ scolarità | Professione |
Padre | |||||
Madre | |||||
Fratello/Sorella (1) | |||||
Fratello/Sorella (2) | |||||
Fratello/Sorella (3) | |||||
Altri familiari (1) | |||||
Altri familiari (2) | |||||
Altri familiari (3) |
Storia pregressa del minore:
.............................................................................…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
.…….................................................................................................................................................................................................................
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Caratteristiche del nucleo:
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Interventi attuati o in corso a favore del nucleo:
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PROPOSTA DI PROGETTO PER UNA FAMIGLIA AFFIDATARIA.
Tipo di affido richiesto: a tempo pieno emergenza
part-time
week- end
infrasettimanale
Tipologia famiglia affidataria:
singles
famiglia senza figli
famiglia con figli ( grandi/piccoli)
Motivo per cui si attiva l’affido?
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Operatori: A.S. …………………………
Giorni disponibilità per rete di presentazione del caso:…………………………………………………………………………………
ALLEGATO C 1 (CONSENSUALE)
( Carta intestata del Comune )
Data
Prot. N. ----------
Il Sindaco del Comune di ,
DICHIARA
Che la/il minore
nata/o a
il 00.00.00 e residente
nel Comune di-------------------- è in affido familiare presso la famiglia--------------------------dal------
al------come disposto dai Servizi Sociali e convalidato dal Giudice Tutelare in data 00.00.00 con provvedimento n……. . Il Sindaco delega inoltre alla famiglia affidataria l'assistenza sanitaria di base (qualora vi sia un affido anche sanitario aggiungere specialistica).
IL SINDACO
ALLEGATO C 1 (GIUDIZIALE)
Intestazione Comune
Luogo, 00.00.0000
Prot. N.
Il Sindaco del Comune di ,
DICHIARA
Che la/il minore
nata/o a
il 00.00.00 e residente
nel Comune di--------------------affidata/o allo Stesso con Decreto N del 00.00.00 del Tribunale
per i Minorenni di----------------------, è in affido familiare presso la famiglia-------------------------
dal------al------. Il Sindaco delega inoltre alla famiglia affidataria l'assistenza sanitaria di base (qualora vi sia un affido anche sanitario aggiungere specialistica).
IL SINDACO
ALLEGATO C 2 CONSENSUALE
PROGETTO PER L'AFFIDO DI Nome e Cognome (giudiziale)
Il Comune di....................... procede all'attuazione dell'affido eterofamiliare/intrafamiliare del minore............................, nato il...............
a............., presso la famiglia affidataria......................., nato il a
….........., e …............................, nata il …................. a residenti
a.................
Si tratta di un affido a tempo pieno/diurno della durata di …...... a partire da........ fino al..........
Gli obbiettivi dell'affido sono:
Impegni degli operatori:
Seguiranno l'andamento dell'affido i seguenti Servizi:
1. il Comune titolare del caso si impegna a rispettare le disposizioni normative, ai sensi della L. 184/83 art.80 comma 3 e del Regolamento del Nucleo Affidi del Legnanese art.1 e art.14, in materia di: contributo economico a favore dei soggetti affidatari secondo la tabella riportata nel Regolamento del Nucleo Affidi del Legnanese art.14 e copertura assicurativa prevista dalla Regione Lombardia per gli affidi familiari (Regolamento del Nucleo Affidi del Legnanese art.19);
2. il Servizio Sociale nella persona dell'Assistente Sociale Dr.ssa .................., referente del caso, ha la responsabilità dell'andamento dell'affido, il compito di seguire il minore..... e i
signori........... (famiglia di origine) attraverso colloqui di sostegno e monitoraggio. Rispetto alla famiglia affidataria concorderà con il Xxxxxx Xxxxxx le modalità di incontro;
3. il Nucleo Affidi nella persona dell'Assistente Sociale Dr.ssa e
della psicologa Dr./Dr.ssa......... sarà il riferimento per la famiglia affidataria e farà con loro colloqui di sostegno e monitoraggio mensili e gruppi di sostegno.
Impegni degli affidatari:
Gli affidatari, signori …............................................................. si
impegnano a:
● provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione ed all'istruzione del bambino assumendo le necessarie attenzioni psicologiche, affettive e materiali;
● garantire il rispetto della storia del minore, delle sue relazioni significative, dei suoi affetti e della sua identità culturale, sociale e religiosa;
● assicurare che il minore mantenga i rapporti con la famiglia di origine, secondo modalità concordate con gli operatori dei Servizi;
● assicurare la massima discrezione rispetto alla situazione del minore e della sua famiglia di origine;
● collaborare con i Servizi e la famiglia d'origine per la realizzazione del progetto di affido e per la buona conclusione dello stesso;
● partecipare agli incontri fissati dagli operatori e far riferimento agli stessi ogni qualvolta ne ravvedessero la necessità;
● partecipare con regolarità al gruppo a cadenza mensile delle famiglie affidatarie che si tiene presso la sede del Nucleo Affidi;
● rispettare il presente accordo in tutte le sue parti e prendere visione del Regolamento del Nucleo Affidi del Legnanese.
Impegni famiglia di origine:
I genitori del minore, signori …......................... , si impegnano a:
● seguire il programma di sostegno proposto dai Servizi Sociali così come segue ;
● favorire e non ostacolare, in nessun modo, lo svolgimento dell'affido a tutela del proprio figlio;
● collaborare con i Servizi e la famiglia affidataria per tutta la durata del progetto;
● rispettare il presente accordo in tutte le sue parti, a seguire le disposizioni degli operatori dei Servizi Sociali e a far riferimento agli stessi per ogni necessità;
● prendere visione del Regolamento del Nucleo Affidi del Legnanese.
Per accettazione, data...........
Firma del Dirigente/Responsabile Servizi Sociali ...........................
Firma operatore Servizi Sociali ... …..........................
Firma operatori Nucleo Affidi …........................
Firma famiglia affidataria.......................
Firma famiglia d'origine ..........................
ALLEGATO C 2 GIUDIZIALE
PROGETTO PER L'AFFIDO DI Nome e Cognome (giudiziale)
Così come disposto dal provvedimento n°...... del........ del Tribunale per i Minorenni/Ordinario di ................. si procede all'attuazione dell'affido eterofamiliare/intrafamiliare del minore............................, nato il...... a ,
presso la famiglia affidataria......................., nato il........... a ….........., e
…............................, nata il …................. a............. residenti a.................
Si tratta di un affido a tempo pieno/diurno della durata di …...... a partire da........ fino al..........
Gli obbiettivi dell'affido sono:
Impegni degli operatori:
Seguiranno l'andamento dell'affido i seguenti Servizi:
1. il Comune titolare del caso si impegna a rispettare le disposizioni normative, ai sensi della L. 184/83 art.80 comma 3 e del Regolamento del Nucleo Affidi del Legnanese art.1 e art.14, in materia di: contributo economico a favore dei soggetti affidatari secondo la tabella riportata nel Regolamento del Nucleo Affidi del Legnanese art.14 e copertura assicurativa prevista dalla Regione Lombardia per gli affidi familiari (Regolamento del Nucleo Affidi del Legnanese art.19);
2. la Tutela Minori nella persona dell'Assistente Sociale Dr.ssa e
dello/a psicologo/a Dr./Dr.ssa........., referenti del caso, hanno/ha la responsabilità dell'andamento dell'affido, il compito di seguire il minore..... e i signori........... (famiglia di origine) attraverso colloqui di sostegno e monitoraggio. Rispetto alla famiglia affidataria concorderà con il Xxxxxx Xxxxxx le modalità di incontro;
3. il Nucleo Affidi nella persona dell'Assistente Sociale Dr.ssa e
della psicologa Dr./Dr.ssa......... sarà il riferimento per la famiglia affidataria e farà con loro colloqui di sostegno e monitoraggio mensili e gruppi di sostegno.
Impegni degli affidatari:
Gli affidatari, signori …............................................................. si
impegnano a:
● provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione ed all'istruzione del bambino assumendo le necessarie attenzioni psicologiche, affettive e materiali;
● garantire il rispetto della storia del minore, delle sue relazioni significative, dei suoi affetti e della sua identità culturale, sociale e religiosa;
● assicurare che il minore mantenga i rapporti con la famiglia di origine, secondo modalità concordate con gli operatori dei Servizi e nel rispetto
delle prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
● accompagnare il minore alle visite con i suoi genitori secondo le modalità indicate dalla Tutela Minori ;
● garantire al minore la possibilità di mantenere contatti telefonici con la propria famiglia di origine secondo le modalità indicate dalla Tutela Minori ;
● assicurare la massima discrezione rispetto alla situazione del minore e della sua famiglia di origine;
● collaborare con i Servizi e la famiglia d'origine per la realizzazione del progetto di affido e per la buona conclusione dello stesso;
● partecipare agli incontri fissati dagli operatori e far riferimento agli stessi ogni qualvolta ne ravvedessero la necessità;
● partecipare con regolarità al gruppo a cadenza mensile delle famiglie affidatarie che si tiene presso la sede del Nucleo Affidi;
● rispettare il presente accordo in tutte le sue parti e prendere visione del Regolamento del Nucleo Affidi del Legnanese.
Impegni famiglia di origine:
I genitori del minore, signori …......................... , si impegnano a:
● seguire come da prescrizione del Giudice il programma di sostegno proposto dagli operatori della Tutela Minori così come segue ;
● favorire e non ostacolare, in nessun modo, lo svolgimento dell'affido a tutela del proprio figlio;
● rispettare le modalità, gli orari, i tempi e la durata degli incontri e delle telefonate secondo le modalità indicate dalla Tutela Minori, nel rispetto delle prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria ;
● collaborare con i Servizi e la famiglia affidataria per tutta la durata del progetto;
● rispettare il presente accordo in tutte le sue parti, a seguire le disposizioni degli operatori della Tutela Minori e a far riferimento agli stessi per ogni necessità;
● prendere visione del Regolamento del Nucleo Affidi del Legnanese.
Per accettazione, data...........
Firma del Dirigente/Responsabile Servizi Sociali ...........................
Firma operatori Tutela Minori …..........................
Firma operatori Nucleo Affidi …........................
Firma famiglia affidataria.......................
Firma famiglia d'origine (qualora sia possibile)..........................