DISCO
DISCO
Ente pubblico regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza nel Lazio
CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, CAMPIONAMENTO ED ANALISI DI LABORATORIO NELL’EX STABILIMENTO MIRA XXXXX IN LOCALITÀ DENOMINATA “EX AREA PAPARESCHI” SITA IN ROMA SUL SISTEMA DI E-PROCUREMENT STELLA
CIG 8730737019
L’anno **************, il giorno **** del mese di ******* in Roma, nell’Ufficio del Direttore Generale di DiSCo - Ente regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxx xx Xxxxxx 00X, innanzi a me, Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx, Ufficiale Rogante, giusta il decreto n. 1 del 15 luglio 2019, sono personalmente comparsi, senza l’assistenza di testimoni, avendovi le parti contraenti rinunciato in accordo con me a norma dell’art. 48 della vigente legge 16 febbraio 1913, n. 89 i signori:
- Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, nato a Roma il 28 agosto 1962, domiciliato per la carica in Xxxx - Xxx Xxxxxx Xx Xxxxxx, 00/x, il quale interviene al presente atto nella sua veste di Direttore Generale di DiSCo C.F. 08123891007, (che in prosieguo sarà indicato anche come Ente, Amministrazione, Ente appaltante o Appaltante), giusta il delibera del CdA n. 14 del 13/11/2019;
- il/la *****, nato/a a ***** il ********, domiciliato/a a ********** , che interviene al presente atto nella sua qualità di ****** del ************** (che in prosieguo sarà indicata come concessionario o aggiudicatario o prestatore di
servizi) con sede in ********(CF e P. IVA ************) giusta procura del
******************** che si allega al presente atto.
I suddetti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, sono
qui convenuti al fine di stipulare il presente contratto in forma pubblica amministrativa.
PREMESSO
- con determinazione direttoriale n. del dicembre 2018 l’Amministrazione ha indetto la “Procedura aperta soprasoglia per il servizio di indagini geognostiche, campionamento ed analisi di laboratorio nell’ex stabilimento Mira Xxxxx in località denominata “ex area Papareschi” sita in Roma sul sistema di e- procurement STELLA”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, del D.Lgs 50/2016;
-che con determinazione direttoriale n. del l’Amministrazione ha aggiudicato definitivamente la gara alla soc. per un importo complessivo di €
, XXX xxxxxxx;
-che con richiesta telematica all’Autorità competente del l’Amministrazione nei confronti della Soc. ha acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE e con validità fino al
-che l’Amministrazione ha effettuato positivamente la verifica in ordine alla regolarità fiscale in data nei confronti della soc. ;
-che l’Amministrazione ha effettuato positivamente la verifica in ordine alle annotazioni sugli operatori economici dell’ANAC in data nei confronti della soc. ;
-che l’operatore economico ha prodotto alla Stazione appaltante tutta la documentazione richiesta dall’Amministrazione con nota prot. n.
-che l’ operatore economico ha costituito ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.n. 50 del 2016 e smi, la cauzione definitiva di cui al Capitolato d’Oneri mediante polizza fidejussoria rilasciata da . per la somma di €
- che ai sensi dell’art.32 , comma 14, del D. Lgs. n. 50 del 2016 e smi come di seguito indicato: “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione appaltante…”;
Ciò premesso, fra le parti come sopra costituite, con la presente scrittura da valere quale atto in forma pubblica amministrativa elettronica a tutti gli effetti di legge, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che si richiama a far parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1-Finalità e oggetto dell’appalto
Il presente contratto disciplina i rapporti tra l’Amministrazione in seguito denominata anche (“Stazione Appaltante“ o “SA”) e l’operatore economico aggiudicatario (di seguito anche affidatario), dell’affidamento del “Servizio di indagini geognostiche, campionamento ed analisi di laboratorio nell’ex stabilimento Xxxx Xxxxx in località denominata “ex area Papareschi”.
Le finalità delle indagini hanno lo scopo di definire:
• l’esistenza di inquinamento di suolo, sottosuolo, acque sotterranee, grado ed estensione dell’inquinamento;
• individuare le possibili vie di dispersione e migrazione degli inquinanti dalle fonti verso i potenziali ricettori;
• ricostruire le caratteristiche geologiche ed idrogeologiche dell’area al fine di sviluppare il modello concettuale definitivo;
• ottenere i parametri necessari a condurre nel dettaglio l’analisi di rischio sito specifica, solo nel caso di superamento delle CSC.
Le prestazioni devono essere rese secondo le specifiche tecniche e modalità operative di gestione indicate dettagliatamente nel Capitolato d’Oneri il cui contenuto è da intendersi integralmente richiamato e parte integrante del presente contratto, nonché conformemente all’Offerta tecnica.
Le operazioni di perforazione posa in opera dei piezometri e le ulteriori lavorazioni oggetto della gara, saranno seguite dal professionista iscritto all’albo.
Il prelievo di campioni di terreno ed acqua saranno eseguite da ………
Le analisi di laboratorio saranno effettuate da …………………..
che ha provveduto a scaricare i files firmati digitalmente durante le fasi di gara.
Art. 2 - Durata e valore dell’appalto
Il contratto avrà durata 90 (novanta) giorni decorrenti dalla stipula del contratto o altro termine stabilito dalla Stazione Appaltante per un amontare complessivo di €
, XXX xxxxxxx.
Il prezzo offerto dalla aggiudicataria si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio e comprensivo di ogni e qualsiasi spesa aggiuntiva, esclusa IVA. E’ pertanto sottointeso che l’appaltatore è adeguatamente edotto sugli elementi da considerare per formulare l’offerta più conveniente per l’aggiudicazione dell’appalto, considerato che il concorrente formula l’offerta in base a calcoli di propria convenienza e con rinuncia, sin da ora, ad ogni pretesa o rivalsa economica aggiuntiva rispetto al prezzo contrattualmente stabilito al momento dell’affidamento.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Ai sensi dell’art.106, comma 12, del D.lgs 50/2016 smi, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 3 - Emissione fatture e pagamenti
L’aggiudicatario dovrà emettere le proprie fatture intestate a DiSCo - Xxx Xxxxxx xx Xxxxxx, 00/00- 00000 Xxxx. Il pagamento del corrispettivo verrà liquidato a
corpo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura nel rispetto dei termini contrattuali riportando su ciascuna di esse i seguenti dati:
a)gli estremi dell'affidamento;
b)l’indicazione dell’importo della prestazione al lordo della ritenuta di garanzia ( disposizione introdotta dall’art. 30, co.5-bis del D. Lgs 56-2017);
c) l'importo della prestazione al netto della suddetta ritenuta di garanzia(decurtato dello 0,50% ai sensi dell’art. 30, co.5-bisdel D. Lgs 56-2017);
d )il n. del CIG;
e)gli estremi dell'impegno di spesa su cui dovrà gravare l'importo fatturato (comunicazione che sarà effettuata da parte di DiSCo).
In riferimento alle prestazioni indicate nella tab. n. 1 dell'art. 1 del Capitolato d’oneri, dovranno essere emesse fatture ridotte ciascuna dello 0,50%, a titolo di ritenute a garanzia operate dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 30, co.5-bis del D.lgs 50/2016 e smi.
Al termine dei rapporti contrattuali l’operatore economico emetterà una fattura finale per lo svincolo delle ritenute a garanzia, per un importo complessivo pari al totale delle ritenute a garanzia detratte sulle fatture in sede di liquidazione emesse nel corso del contratto (quanto sopra a seguito di verifica di regolare esecuzione del servizio da parte del Direttore dell'esecuzione del Contratto, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva - art. 30, co.5-bis- D. Lgs 50/2016).
L'Amministrazione, tuttavia, potrà decidere di variare le modalità di pagamento sopra determinate predisponendo prescrizioni diverse inserite negli appositi appalti specifici stipulati con l'appaltatore.
Così come previsto dall’ art. 113 bis comma 2 del Dlgs 50/2016 e smi, all’esito positivo della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a
sette giorni dalla stessa, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile
Art.4 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
L’Affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
L’Affidatario e gli eventuali sub-affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto del presente incarico devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell’appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento oggetto del presente incarico devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010.
L’Affidatario è tenuto a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. Entro lo stesso termine devono essere comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Tale comunicazione
dovrà riportare tutti gli elementi utili all’effettuazione del movimento finanziario quali in particolare:
a) i riferimenti specifici dell’Affidatario (ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale/Partita IVA);
b) tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e CAB, codice CIN);
c) i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per l’Affidatario saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato.
Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare tale circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione.
Tutti i documenti fiscali emessi per l’ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del conto corrente dedicato. E’ inoltre previsto che:
a) i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva all’espletamento dell’incarico;
b)i pagamenti in favore di Enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, possono essere utilizzati
sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego di contante e l’obbligo di documentazione della spesa;
c) ove per il pagamento di spese estranee all’incarico sia necessario il ricorso a somme provenienti dal conto corrente dedicato queste ultime possono essere successivamente reintegrate mediante bonifico bancario o postale.
Il mancato rispetto dei suddetti obblighi di legge, comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.
Il contratto, inoltre, sarà risolto, nell'ipotesi in cui il legale rappresentante, o uno dei dirigenti dell'Aggiudicatario, siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
Art.5 - Verifica del regolare andamento dell’esecuzione del contratto
Il RUP provvede alla verifica del regolare andamento dell’esecuzione del Contratto così come prevede la normativa vigente.
In particolare, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo contabile del Contratto stipulato e agli ulteriori adempimenti specifici previsti dalla normativa vigente di settore e delle disposizioni specificatamente indicate nel presente Capitolato.
Il RUP assicura la regolare esecuzione del Contratto da parte dell’Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
La regolare esecuzione del Contratto verrà attestata, per il presente servizio, mediante “report” delle attività svolte che evidenzino il rispetto delle prestazioni effettuate. A tal proposito l’Appaltatore compila in duplice copia (una per l’Amministrazione e una per l’Appaltatore), il “report” delle attività svolte e lo sottopone al RUP che previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni
contrattuali, provvede a sottoscriverlo attestando la conformità delle prestazioni rese. Resta salva la possibilità di irrogazione delle penali, nei casi previsti dal presente capitolato.
Ad ogni fattura emessa, l’Appaltatore deve allegare copia del report corrispondente alle attività svolte oltre alla ulteriore documentazione prevista dal presente Capitolato. In difetto l’Amministrazione non provvederà alla liquidazione della fattura medesima.
Art. 6 - Penali
L'Appaltatore deve garantire l’esatta e puntuale esecuzione del servizio, che deve
essere effettuato secondo i tempi e le modalità previste dal presente Capitolato.
Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, le penali
da applicare saranno discrezionalmente stabilite dal responsabile del procedimento,
in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare
netto contrattuale dell'intero appalto e comunque complessivamente non superiore
al dieci per cento, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale
ritardo e discrezionalmente quantificate dall’Amministrazione.
PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED
APPLICAZIONE DELLE PENALI
La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale
massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze
derivanti dall'applicazione di penali fino a detta percentuale massima, sono di
seguito specificate:
- Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle
penali stabilite, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto dall'
Amministrazione;
- L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni,
supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione
medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della
contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano
all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute
tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a
giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali
stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
Nel caso di applicazione di penali, 1'Amministrazione potrà compensare i crediti
derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a
qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto,
avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o
procedimento giudiziario.
Art.7 - Risoluzione del contratto
Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 e 108 del Codice dei contratti pubblici la Stazione Appaltante può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma i del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'Operatore economico sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'Operatore economico sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.
Quando il direttore dell'esecuzione del contratto, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Operatore economico, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Operatore economico. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Operatore economico, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Operatore economico abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora, al di fuori di quanto previsto sopra, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Operatore economico rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i
casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Operatore economico deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Operatore economico, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto l'Operatore economico ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi:
- attivazione da parte della Direzione Centrale di Acquisto regionale e/o CONSIP di convenzione cui l’Amministrazione possa/debba aderire in relazione a tale specifica tipologia di servizio;
- applicazione di un numero superiore a 5 penalità;
- sospensione, per un periodo superiore a 5 giorni, della/e prestazione/i oggetto del presente Capitolato;
- mancanza o perdita di tutte le licenze, i requisiti, le autorizzazioni ed i certificati necessari allo svolgimento del servizio;
- violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito penalmente perseguibile;
- mancata osservanza del CCNL di riferimento o il mancato versamento dei contributi previdenziali cd assicurativi;
- cessione anche parziale del contratto;
- frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi;
- annullamento in ambito giurisdizionale della procedura di gara espletata per l'individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione del presente appalto e/o ritiro in autotutela della stessa;
- sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante dell’Operatore economico;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal
ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante ;
- perdita dei requisiti (generali e speciali) previsti ai fini della partecipazione alla gara e di quanto dichiarato in sede di gara;
- utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003;
- mancata produzione da parte dell'aggiudicatario della Copia Modelli DM10 dei prestatori di lavoro dei prestatori di lavori;
- inosservanza durante l'esecuzione del servizio dell'offerta tecnica ed economica formulate in sede di gara;
- inosservanza dei codice di comportamento dei dipendenti di XxXXx (pubblicato sul sito del committente);
- inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale;
- esito negativo dell’informativa antimafia richiesta alla Prefettura di competenza;
- nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa.
- verificarsi delle clausole risolutive di cui alla L 120/2020: mancato rispetto dei termini, mancata tempestiva stipula del contratto e/o tardivo avvio dell’esecuzione del contratto, imputabile all’operatore economico.
In tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Stazione Appaltante, espressa a mezzo lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con conseguente perdita della cauzione da parte della società appaltatrice e fatta salva ogni richiesta di risarcimento danno, avanzata per le spese di maggior onere derivanti dalla necessità di affidare il servizio ad un altro operatore economico.
Ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, n caso di risoluzione, la Stazione Appaltante potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'Operatore economico con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp..
Art. 8 – Garanzia definitiva
Il soggetto affidatario del servizio, dovrà costituire ai sensi e con le modalità dell’art. 103, comma 1, del D. Lgs. N. 50/2016 la “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi
2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale salvo le eventuali riduzioni previste dalla normativa vigente.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell’appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 93, comma 3 del D. Lgs. N. 50/2016 e smi. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Per le previsioni normative afferenti alla “garanzia definitiva” si rinvia all’art. 103 del Codice dei contratti.
Art.9 – Cessione del contratto
Il contratto non può essere ceduto pena la nullità (si veda l’art. 105, comma 1 del Codice dei contratti).
Art.10 - Recesso
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguite.
Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi/prestazioni eseguite.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità degli stessi.
L'Amministrazione potrà recedere, inoltre, dal contratto, qualora, l'appaltatore non acconsenta a modificare le condizioni economiche del presente appalto rispetto a parametri economici migliorativi derivanti dall'espletamento di procedure di gara da parte della Direzione Centrale di Acquisto regionale e/o Consip verso i quali l'Amministrazione ha l'obbligo di aderire.
Art.11 - Recesso dal contratto da parte dell'affidatario
Il recesso dal contratto da parte dell'affidatario comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatti salvi i danni e le spese.
Art. 12 - Verifica di conformità
Al presente appalto si applica la disciplina sulla verifica di conformità delle prestazioni ai sensi e con le modalità previste dall'art. 102 del D. lgs. n. 50/2016 e smi.
Art. 132 - Spese contrattuali
L’Impresa appaltatrice affidataria del servizio è tenuta alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa elettronica, nel termine che verrà previamente indicato dalla Stazione Appaltante .
Sono a carico dell’aggiudicatario, tutte le spese contrattuali oltre che le eventuali spese conseguenti alla svincolo della cauzione e tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti all’appalto.
Art. 14 Clausola di salvaguardia
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, l’Impresa appaltatrice si
impegna a mantenere un atteggiamento collaborativo con la Stazione Appaltante al fine di eseguire il servizio con la massima efficienza e diligenza nel rispetto della particolarità dello stesso, della specificità dell’utenza e dell’immagine della Stazione Appaltante .
Art.15 - Responsabile unico del procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’xxx. Xxxxx Xxxxx.
Art. 16 - Tutela della privacy
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e smi s’informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è XxXXx.
Nella procedura di gara, saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.
I dati forniti dalle imprese partecipanti saranno utilizzati per le finalità connesse alla presente gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.
In ogni caso l’accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.
Art. 17 - Foro competente
Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere per l’affidamento o durante l’esecuzione del servizio e/o relative al contratto, sarà competente il Foro di Roma.
Art. 18 - Clausola compromissoria
Il presente contratto non contiene la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del Codice dei Contratti pubblici recante disposizioni in materia di arbitrato.
Art. 19 - Norme di rinvio
Per quanto non espressamente atteso nel Capitolato si fa riferimento alle norme
previste dal Codice Civile in quanto applicabili, alle norme del Codice dei Contratti Pubblici in quanto richiamate, alla ulteriore normativa che disciplina i contratti pubblici in quanto applicabile ed a tutta la normativa speciale di settore e al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
La medesima impresa appaltatrice si obbliga altresì al rispetto di ogni norma di legge che dovesse intervenire successivamente alla stipula del presente contratto di appalto, senza pretendere e richiedere alcun onere in relazione agli adempimenti aggiuntivi che la legge potrebbe prevedere.
Per DiSCo Per la Soc. …………
Il Direttore Generale Il ………………..
xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx Dott.
(Dichiarazione relativa all’approvazione specifica ai sensi dell’art. 1341, comma 2 del codice civile)
L’Appaltatore dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341, comma 2 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate nei seguenti articoli del presente Contratto: ARTICOLO 2 (Durata e valore dell’appalto); ARTICOLO 6 (Penali); ARTICOLO 7 (Risoluzione del contratto); ARTICOLO 10 (Recesso), ARTICOLO 17 (Foro competente). ARTICOLO 18
(Clausola compromissoria).
Per DiSCo Per la Soc. Studio Amati
Il Direttore Generale Il ………………..
xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx Dott.
Le parti, espressamente e d’accordo fra loro, esonerano me Ufficiale Rogante, dalla
lettura degli allegati al presente atto, dichiarando di averne esatta conoscenza.
E richiesto, io Ufficiale Rogante di XxXXx ho ricevuto questo atto, redatto da me e da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su pagine a video composto da n. ****** pagine sin qui, letto alle parti che, dispensandomi dalla lettura degli allegati, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alle loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma digitale la cui validità è stata da me verificata come segue:
- xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx Direttore Generale di DiSCo con firma digitale relasciata da ArubaPec S.p.a. Accertata mediante sistema DiKe, con validità dal 28/11/2019 al 27/11/2022.
- *************** di **********mati con firma digitale rilasciata da accertata mediante sistema ******, con validità dal ****** al *******.
Il presente atto viene sottoscritto da me, Ufficiale Rogante, mediante valida firma digitale, ai sensi della normativa citata e dell'art. 1 comma 1, lettera s) del D.lgs. 82/2005 e successive modificazioni.
Xxxxx, approvato e sottoscritto dalle parti.
Per DiSCo Per la Soc. ********
Il Direttore Generale Il ****************
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx Dott. *************** L’Ufficiale Rogante