COMUNE DI NAPOLI
COMUNE DI NAPOLI
AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO
UOA Coordinamento e monitoraggio degli interventi diretti all’attuazione del PdG sito UNESCO
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA
Affidamento del servizio di gestione del fondo di garanzia nell’ambito del progetto denominato “Incentivi relativi agli interventi di recupero delle parti comuni degli edifici privati ricadenti nel centro storico sito UNESCO”, con risorse a valere sul Patto per la Città di Napoli FSC 2014-2020.
CUP: B65C16000390001 CIG: 8940191EFD
Art. 1 – Finalità 3
Art. 2 - Oggetto 3
Art. 3 - Definizioni 3
Art. 4 - Costituzione del Fondo 3
Art. 5 – Prestazioni del Gestore del Fondo e struttura organizzativa 4
Art. 6 – Gestione degli strumenti finanziari 5
Art. 7 - Istanze di finanziamento 6
Art. 8 - Requisiti di ammissibilità degli interventi finanziati 7
Art. 9 - Tipologia degli interventi finanziabili 7
Art. 10 - Soggetti coinvolti nella progettazione e nell’esecuzione degli interventi finanziati 8
Art. 11 - Importo del finanziamento agevolato 8
Art. 12 - Condizioni delle agevolazioni del Fondo 9
Art. 13 - Concessione del prestito garantito dal Fondo 9
Art. 14 - Gestione delle operazioni finanziarie 12
Art. 15 - Escussione della garanzia 12
Art. 16 - Controllo e verifica per la concessione del prestito garantito dal Fondo 13
Art. 17 - Provvedimenti sanzionatori 14
Art. 18 - Accreditamento alla piattaforma telematica 14
Art. 19 - Monitoraggio 15
Art. 20 - Disposizioni in tema di trasparenza 15
Art. 21 - Obblighi di pubblicità 16
Art. 22 - Tutela dei dati personali 17
Art. 1 – Finalità
1. Al fine di incentivare gli interventi di edilizia privata nel centro storico sito UNESCO, il Comune di Napoli con Delibera G.C. n.10 del 17 gennaio 2020 e successiva Delibera G.C. n.24 del 27 gennaio 2021 ha previsto l’istituzione di un fondo di garanzia, gestito dal soggetto selezionato attraverso apposita procedura a evidenza pubblica.
2. La finalità del Fondo è quella di facilitare l’accesso al credito bancario a condizioni agevolate in favore di soggetti privati, che presentano progetti tecnicamente validi e finanziariamente sostenibili. L’erogazione di tali finanziamenti consente, quindi, di promuovere un processo di riqualificazione del patrimonio edilizio del sito UNESCO perseguendo i seguenti obiettivi:
a. valorizzare parti del territorio cittadino attraverso l’eliminazione o, quanto meno, la riduzione delle cause di degrado degli edifici e degli spazi di pertinenza mediante l’attivazione di processi di tutela e riqualificazione dei caratteri tipologici, prestazionali, decorativi e cromatici;
b. migliorare la qualità estetica e funzionale del patrimonio edilizio formato da palazzi, casolari e ville caratterizzati da diversi impianti tipologici e da differenti materiali, apparati decorativi e finiture, tenendo conto dell’inserimento dell’involucro dell’unità edilizia, formata da facciate e coperture, nel contesto ambientale con riguardo alla visibilità dall’alto che caratterizza l’immagine del paesaggio antropico e naturale della città.
Art. 2 - Oggetto
1. Oggetto del presente Regolamento sono le modalità di costituzione e intervento del Fondo, i requisiti di ammissibilità dei beneficiari, dei tecnici incaricati e delle imprese e degli interventi. Inoltre nello stesso si disciplina la procedura per la concessione delle agevolazioni, le modalità di gestione delle operazioni garantite, le procedure di escussione della garanzia, le sanzioni previste e applicabili dal Gestore del Fondo, il sistema di controllo e verifica e le modalità istruttorie a cui si devono attenere i soggetti finanziatori per l’erogazione dei prestiti.
Art. 3 - Definizioni
• “Fondo”, il fondo di garanzia istituito dal Comune di Napoli di cui alla Delibera G.C. n.10 del 17 gennaio 2020 e successiva Delibera G.C. n.24 del 27 gennaio 2021;
• “Gestore del Fondo”, il soggetto incaricato della gestione del fondo di garanzia;
• “Soggetti finanziatori”, soggetti abilitati alla “concessione di credito” a favore di persone fisiche e, in particolare, con riferimento al Dlgs n.385 del 1 settembre 1993 smi (Testo Unico Bancario), le banche (titolo II) e gli intermediari finanziari (titolo V);
• “Beneficiari”, soggetti che posseggono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo (proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, quale usufrutto, uso abitazione o superficie, detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione o di comodato) oppure rappresentano gli interi condomini, con delega all’amministratore in carica o ad altro soggetto titolato;
• “Convenzione di gestione”, la convenzione sottoscritta tra il Comune di Napoli e il Gestore del Fondo;
• “Convenzione per l’attivazione delle garanzie”, la Convenzione stipulata tra il Gestore del Fondo e i soggetti finanziatori;
• “Garanzia”, la garanzia diretta concessa dal Fondo direttamente ai soggetti finanziatori. La garanzia diretta è esplicita, irrevocabile, incondizionata, escutibile a prima richiesta e riferita a una singola operazione finanziaria.
Art. 4 - Costituzione del Fondo
1. Il Comune di Napoli costituisce il Fondo mediante un deposito vincolato presso il Gestore del Fondo, in seguito alla sottoscrizione della Convenzione di gestione.
2. La Convenzione di gestione disciplina il vincolo di destinazione gravante sul Fondo in vista del
raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 e individua, altresì, le modalità di gestione del Fondo, prevedendo un regime di contabilità separata con riferimento al patrimonio complessivo.
Art. 5 – Prestazioni del Gestore del Fondo e struttura organizzativa
1. Il Fondo è gestito dal soggetto selezionato dal Comune di Napoli attraverso apposita procedura a evidenza pubblica (Gestore del Fondo), previa sottoscrizione della Convenzione di gestione volta a regolarne i reciproci rapporti.
2. Il Gestore del fondo dovrà svolgere il servizio di gestione tecnica, amministrativa, finanziaria e contabile del fondo di garanzia.
3. Il servizio è articolato nelle seguenti prestazioni, come puntualmente descritte nel Capitolato speciale d’appalto:
• gestione degli strumenti finanziari (prestazione principale);
• attività di comunicazione esterna a supporto del progetto, sviluppo e gestione dei servizi informatici e tecnologici (prestazione secondaria).
4. In particolare il Gestore del fondo svolge i seguenti compiti:
a. stipulare convenzioni con i soggetti finanziatori che erogano il prestito, al fine di concedere garanzie pari all’80% dell'importo del prestito concesso al privato per gli interventi edilizi sui fabbricati e concordare, eventualmente, i tassi d’interesse da applicare al mutuo;
b. istruire le richieste dei finanziamenti garantiti dal Fondo trasmesse dai soggetti finanziatori, validando la sostenibilità economica dei progetti presentati dai privati verificandone la corrispondenza e valutando il possesso dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni del Fondo;
c. vigilare sull’attività svolta dai soggetti finanziatori monitorando lo stato di avanzamento di concessione dei prestiti garantiti dal Fondo, delle procedure e dell’attuazione degli interventi finanziati;
x. xxxxxxx il contributo in conto interessi;
e. surrogarsi al soggetto finanziatore nelle procedure di recupero delle somme erogate ai beneficiari in caso di escussione della garanzia;
f. promuovere lo strumento attraverso idonee procedure pubblicistiche al fine di attivare gli interventi di recupero delle parti comuni degli edifici ricadenti nel centro storico sito UNESCO.
5. Il Gestore del fondo svolge le seguenti ulteriori attività secondo gli indirizzi forniti dal Comune:
g. realizzare azioni informative e divulgative in merito alle finalità del Fondo e alle relative modalità di intervento, fornendo ai beneficiari indicazioni in merito alle condizioni e alle modalità di accesso alle garanzie e al contributo in conto interessi, predisponendo la relativa documentazione e facendo in ogni caso menzione dell’impiego delle risorse afferenti al Fondo Sviluppo e Coesione programmazione 2014-2020;
h. predisporre l’elenco dei soggetti finanziatori con i quali siano state stipulate le Convenzioni per l’attivazione delle garanzie, con specifica indicazione delle filiali presso le quali è disponibile l’informativa di cui alla precedente lettera g), informandone il Comune anche con riferimento a ogni successivo aggiornamento dello stesso elenco;
i. aggiornare gli elenchi dei professionisti tecnici e delle imprese incaricati per la progettazione e l'esecuzione degli interventi;
j. informare periodicamente il Comune e i soggetti finanziatori in merito alle disponibilità del Fondo e agli oneri maturati a carico del Fondo stesso;
k. acquisire dai soggetti finanziatori le informazioni sulle risorse disponibili per i finanziamenti, nel rispetto delle condizioni per il rilascio delle garanzie;
l. effettuare il monitoraggio dei tassi d’interesse e delle altre condizioni praticate dai soggetti finanziatori ai beneficiari al fine di rilevare per motivi informativi i tassi
mediamente applicati e le condizioni praticate;
m. effettuare i controlli e le verifiche di propria competenza, specificamente orientati all’accertamento dell’effettiva destinazione del Fondo alle finalità previste, disciplinati dal Regolamento;
n. fornire al Comune le informazioni eventualmente richieste in merito allo svolgimento delle procedure di recupero dei crediti derivanti dalle garanzie escusse;
o. realizzare e amministrare la piattaforma telematica per la gestione delle istanze e l'estrazione dei dati informativi.
6. Il Gestore del fondo ha, inoltre, il compito di predisporre, secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione appaltante, gli atti amministrativi che disciplinano i rapporti con i soggetti finanziatori. In particolare:
p. Convenzione per l’attivazione delle garanzie, ossia la convenzione tra il Gestore del fondo e i soggetti finanziatori, in cui sono definite le relative competenze, nell’ambito della procedura di erogazione dei prestiti agevolati, il livello massimo del tasso di interesse praticato, la durata e l’importo massimo dei finanziamenti garantibili, nonché la tipologia e l’ammontare massimo delle garanzie, e in cui le parti si impegnano a rispettare le modalità di attuazione della stessa. Nella convenzione, il soggetto finanziatore sottoscrive il consenso per eventuali controlli, verifiche e accertamenti documentali, da parte del Gestore del fondo o del Comune;
q. Avviso pubblico per l’erogazione di finanziamenti a favore di soggetti privati garantiti dal Fondo inerenti agli interventi di recupero dei fabbricati, contenente le informazioni sulla tipologia delle agevolazioni previste, sui prestiti erogati e sulla procedura di concessione dei prestiti da parte dei soggetti finanziatori, le modalità e i termini per la presentazione delle istanze;
r. Modulo di istanza, impostato come autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n.445/2000 smi, in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità. In tale modulo vanno indicati i dati del beneficiario, il tipo di intervento e le relative dichiarazioni in merito al numero di unità immobiliari, al numero di condomini, alla consistenza dell’immobile e all’importo del contributo o prestito richiesto;
s. Format degli allegati tecnici e amministrativi da accludere al contratto di finanziamento in caso di redazione del progetto esecutivo oppure di realizzazione dei lavori edilizi, con riferimento alle dichiarazioni dell'impresa e dei tecnici incaricati attestanti il rispetto dei requisiti di ammissibilità alle agevolazioni del Fondo e il consenso, sottoscritto dagli aventi titolo dell’immobile, dell’impresa e dei tecnici incaricati, per gli eventuali controlli, verifiche, accertamenti documentali e ispezioni in loco presso i cantieri, in ogni momento e senza limitazioni, da parte degli enti competenti o della medesima amministrazione;
t. Check-list per la verifica di eventuali anomalie in cui sono elencati, per le diverse fasi della procedura, gli elementi da controllare e l’esito degli accertamenti. La check-list deve essere obbligatoriamente compilata dai soggetti finanziatori, quale strumento di verifica, e allegata alla dichiarazione attestante l’esito positivo della stessa, da trasmettere al Gestore del fondo contestualmente all’istanza di ammissione alle agevolazioni e nelle successive fasi di erogazione.
7. Per lo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto e delle specifiche prestazioni richieste, il Gestore del fondo si avvarrà di una struttura organizzativa con le figure professionali definite nel Capitolato speciale d’appalto e nell’offerta presentata dal Gestore del Fondo in fase di gara.
Art. 6 – Gestione degli strumenti finanziari
1. Il Gestore del fondo è tenuto a gestire il Fondo allo scopo di prestare garanzie ai soggetti finanziatori, ossia, con riferimento al Dlgs n.385 del 1 settembre 1993 smi (Testo Unico Bancario), le banche (titolo II) e gli intermediari finanziari (titolo V), con i quali abbia preventivamente stipulato apposite convenzioni per l’attivazione delle garanzie, a fronte di finanziamenti che possono assumere le forme tecniche coerenti, come linea guida generale, con i seguenti due archetipi:
a. “Finanziamento bridge” per l’esecuzione di interventi che beneficiano di incentivi pubblici
connessi agli interventi edilizi sotto forma di credito d’imposta o altra forma di incentivo. Tali finanziamenti sono destinati a estinguersi, in tutto o in parte, o mediante cessione delle agevolazioni, coerentemente a quanto previsto dalle specifiche norme che regolano queste ultime, o con il consolidamento in un finanziamento a medio termine o ancora mediante restituzione in un’unica soluzione (c.d. restituzione bullet) a saldo;
b. “Finanziamento a medio-lungo termine”, di durata compresa tra i 60 (sessanta) mesi e i 120 (centoventi) mesi, concessi dai soggetti finanziatori medesimi ai Beneficiari.
2. Il Fondo avrà un moltiplicatore di garanzia non inferiore a 5 volte la sua dotazione.
3. Il Fondo, inoltre, corrisponderà, sui finanziamenti appena descritti, un contributo in conto interessi nella misura massima dell’assorbimento del tasso di interesse comprensivo di parametro di riferimento (Euribor o IRS o altro parametro a cui l’operazione viene indicizzata) e spread pari al 2%. Laddove i finanziamenti di cui sopra siano regolati a tassi maggiori, gli eventuali oneri addizionali non saranno a carico del Fondo.
4. A tal fine, il Gestore del fondo si impegna a sottoscrivere le Convenzioni per l’attivazione delle garanzie, con tutti i soggetti finanziatori che ne facciano richiesta secondo il medesimo schema e con le modalità offerte al Comune in occasione della partecipazione alla gara. Il Gestore del fondo formerà un elenco, quindi, dei soggetti aderenti dandone ampia pubblicità anche mediante i canali on line. Nelle suddette Convenzioni dovranno indicarsi, coerentemente con quanto innanzi disposto, le forme tecniche e la durata dei finanziamenti garantibili, il rapporto percentuale tra la garanzia richiesta a valere sul Fondo e il finanziamento concesso e, infine, il tasso di interesse, variabile o fisso, annuo nominale praticato, che il Gestore del fondo si impegna sin d’ora a verificare per l’intera durata del finanziamento concesso entro il limite massimo onnicomprensivo, pari all’Euribor, corrispondente al periodo di interesse praticato, o all’Interest Rate Swap, corrispondente alla durata media del finanziamento, più un eventuale spread fisso per l’intera durata del finanziamento.
5. Il Gestore del fondo si impegna a gestire il Fondo, mediante la struttura tecnico-organizzativa indicata nell’offerta di gara nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità ed efficienza dell’azione amministrativa di cui alla L. n.241 del 7 agosto 1990.
6. Per la gestione del Fondo è conferita al Gestore del fondo procura speciale a operare sulle disponibilità del Fondo, limitatamente all’ammontare di pertinenza del Fondo medesimo. Il Gestore del fondo ha, comunque, la rappresentanza negoziale e giudiziale sia attiva sia passiva
– ivi incluso il potere di farsi a sua volta rappresentare – per la tutela di ogni ragione e diritto afferenti alla gestione del Fondo oggetto della presente Convenzione.
7. Il Gestore del fondo amministra i rapporti con i soggetti finanziatori per l’erogazione dei relativi finanziamenti in favore dei privati nei termini e nelle condizioni disciplinate dal Regolamento.
8. Le garanzie sono prestate e i contributi in conto interessi sono erogati nei limiti delle risorse disponibili. Restano a totale carico del Gestore del fondo le necessarie coperture oltre le risorse stanziate dall’Amministrazione Comunale.
9. Il Gestore del fondo svolge altresì le attività di controllo e verifica puntualmente definite al successivo articolo 16.
Art. 7 - Istanze di finanziamento
1. Possono presentare l'istanza di finanziamento e godere delle agevolazioni concesse dal Fondo i rappresentanti legali dei beneficiari (condominio, comproprietari o aventi titolo in caso di unica proprietà), che siano persone fisiche o giuridiche, con esclusione di società finanziarie, assicurative e immobiliari, di istituti e fondazioni bancarie, istituti previdenziali, se aventi quota di proprietà dell'immobile di oltre il 50% sul totale, così come rilevabile dalle tabelle di ripartizione delle spese generali del condominio o da idonei titoli.
2. Ai fini dell'ammissibilità della garanzia, alla data dell'inoltro dell'istanza di finanziamento:
a. il beneficiario (condominio, comproprietari o aventi titolo in caso di unica proprietà) deve essere iscritto all’anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed essere in regola con i versamenti relativi ai tributi locali (IMU, IUC, TARSU, TARES, COSAP, ecc.);
b. il sottoscrittore dell'istanza deve attestare l'assenza di carichi pendenti e indicare le informazioni necessarie per acquisire l’informativa antimafia. Nel caso il sottoscrittore
dell’istanza è delegato dagli aventi titolo dell’immobile, l’attestazione di assenza di carichi pendenti e l’informativa antimafia deve essere resa anche dai singoli soggetti titolati.
3. Nel caso di proprietà individuale, la procedura per l'accesso al finanziamento agevolato dal Fondo deve essere attivata dal proprietario dell'immobile o avente titolo.
4. Nel caso di condomìni, la procedura per l'accesso al finanziamento assistito dal Fondo deve essere attivata dall'Amministratore condominiale in carica, espressamente autorizzato con verbale assembleare con le forme coerenti con l’intervento previsto.
5. In caso di condominio con numero di condòmini non superiore a otto, senza Amministratore, e nel caso di comproprietà, la procedura per l'accesso al finanziamento assistito dal Fondo deve essere attivata da un legale rappresentante, designato all'unanimità dai condòmini o comproprietari con apposita procura speciale, sottoscritta in data antecedente all'istanza di finanziamento.
6. Non è ammesso l'accesso al Fondo per singoli condòmini e/o proprietari di unità immobiliari.
Art. 8 - Requisiti di ammissibilità degli interventi finanziati
1. I prestiti agevolati dal Fondo sono erogati, nei limiti delle risorse disponibili, per gli interventi che rispondono ai seguenti requisiti:
a. devono interessare fabbricati localizzati all'interno del perimetro del centro storico sito UNESCO, come individuato con Delibera di G.C. n. 78 del 27 gennaio 2011. Nel caso in cui un fabbricato ricada solo parzialmente in detta perimetrazione, ai soli fini della presente procedura, lo si considera totalmente incluso;
b. devono riguardare fabbricati con oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari destinati a uso residenziale;
c. devono essere conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia e, in particolare, alle prescrizioni vigenti degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, in particolare alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di efficienza energetica e di tutela dei beni culturali e del paesaggio;
d. non devono interessare fabbricati, o parti dei medesimi, abusivi ovvero oggetto di provvedimenti restrittivi per interventi eseguiti in assenza o in difformità di idoneo titolo edilizio di cui al titolo IV del DPR n.380/2001 smi;
e. non devono riguardare fabbricati interessati da provvedimenti restrittivi a tutela della pubblica incolumità e/o del decoro urbano per i quali le procedure, alla data di presentazione dell’istanza, non si sono concluse con idoneo certificato di eliminato pericolo e/o certificato di regolare esecuzione dei lavori.
2. I suddetti requisiti, alla data dell'inoltro dell'istanza di finanziamento, sono tutti ugualmente necessari e pertanto la mancanza anche di uno di essi, determina l’inammissibilità dell'istanza di accesso alle agevolazioni del Fondo.
Art. 9 - Tipologia degli interventi finanziabili
1. La garanzia e il contributo in conto interessi sono concessi ai finanziamenti erogati per la redazione del progetto esecutivo e/o per la realizzazione dei lavori edilizi, relativi agli interventi finalizzati al recupero delle parti comuni dei fabbricati, come definite all'art. 1117 del Codice Civile e di tutti gli elementi che, pur essendo di proprietà privata, caratterizzano e sono parte integrante degli involucri (facciate e coperture) degli edifici, ovvero sono direttamente a queste connesse dal punto di vista strutturale, impiantistico e/o stilistico e pertanto contribuiscono al mantenimento dello stato di consistenza e del decoro complessivo di dette parti. Rientrano, pertanto, tra i lavori ammissibili alla richiesta del prestito le opere che rivestano carattere di completezza e che interessano balconi, parapetti e serramenti che, ancorché di proprietà privata, sono elementi caratterizzanti le facciate dell’edificio.
2. L’erogazione del prestito riguarda la progettazione e/o l’esecuzione dei lavori edilizi inerenti agli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione, come definiti
all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del DPR n.380/2001 smi e agli articoli 9, 10, 11 e 12 delle Norme tecniche d’attuazione della Variante generale al PRG.
3. Sono inclusi, tra gli interventi ammissibili, quelli inerenti alle parti comuni dei fabbricati che riguardano le seguenti opere di:
a. riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture dell’involucro (facciate e coperture), degli spazi coperti (androni, atri, scale, porticati, gallerie, ecc.) e degli spazi scoperti di pertinenza (cortili);
b. eliminazione degli elementi e dei manufatti legittimi ma incongrui (ampliamenti, superfetazioni, impianti, ecc.) con l’assetto dell’organismo edilizio;
c. miglioramento dell’accessibilità o superamento delle barriere architettoniche;
d. rafforzamento strutturale locale, che rientrano nella fattispecie definita come “riparazioni o interventi locali” dalle vigenti norme tecniche oppure di miglioramento/adeguamento sismico per le quali le vigenti norme tecniche prevedono una valutazione della sicurezza dello stato attuale e dopo l’esecuzione dell’intervento;
e. risparmio energetico, relative alla riqualificazione energetica del fabbricato, all’involucro del fabbricato e/o all’installazione di impianti comuni degli edifici che comportano un aumento del livello di efficienza energetica;
f. adeguamento o installazione di impianti tecnologici e igienico-sanitari.
4. Gli interventi ammessi alla garanzia e al contributo in conto interessi vanno eseguiti secondo le indicazioni riportate nel “Manuale delle tecniche di intervento e dei materiali”.
Art. 10 - Soggetti coinvolti nella progettazione e nell’esecuzione degli interventi finanziati
1. È facoltà del Comune istituire appositi elenchi aperti per l'iscrizione dei professionisti tecnici e delle imprese edili, incaricati dai beneficiari privati per la progettazione e l'esecuzione degli interventi. L'iscrizione è subordinata alla verifica dei requisiti richiesti da parte dal Comune con riferimento agli accertamenti di cui all'art. 80 del Dlgs n.50/2016 smi e all'adempimento degli oneri fiscali di cui al cosiddetto “Programma 100”.
2. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni del Fondo, i beneficiari sono tenuti a incaricare professionisti tecnici e imprese iscritti negli elenchi di cui al precedente comma 1 e a indicarne i nominativi nelle istanze di finanziamento.
Art. 11 - Importo del finanziamento agevolato
1. L'importo del finanziamento ammissibile alle agevolazioni del Fondo, richiesto dai beneficiari è calcolato con riferimento al costo di progettazione e all’importo dei lavori inerente agli interventi di cui agli artt. 8 e 9 del presente Regolamento.
2. L’importo finanziabile in caso di lavori è determinato dai costi unitari delle singole opere edilizie riportate nel relativo computo metrico, che non possono essere superiori a quelli indicati nel Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Campania in vigore al momento della presentazione della richiesta.
3. Il corrispettivo massimo per le prestazioni tecniche nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori è determinato secondo le modalità indicate nel Decreto Ministero della Giustizia del
17 giugno 2016 smi “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione”.
4. In particolare l’importo complessivo dell’intervento finanziabile, sul quale va calcolato l’ammontare massimo del prestito, include:
a. il costo delle opere edilizie di manutenzione, conservazione e trasformazione delle parti comuni del fabbricato con i relativi spazi scoperti di pertinenza oggetto dell’appalto dei lavori comprensivo di oneri di sicurezza e IVA;
b. le spese tecniche e generali (progettazione, direzione tecnica, collaudi, verifiche tecniche, spese tecnico-amministrative), comprensive di cassa di previdenza e IVA;
c. le spese per indagini specifiche quali quelle geologiche e geotecniche e quelle relative alla consistenza dei materiali costituenti le strutture portanti e quelle per la valutazione energetica, IVA compresa;
d. gli imprevisti nella misura massima del 8% del costo delle opere edilizie o delle spese tecniche e generali;
e. le spese per l’occupazione di suolo pubblico, determinato secondo i parametri di occupazione temporanea del vigente Regolamento COSAP, nella misura massima del 4% del costo delle opere edilizie.
5. Il limite massimo degli importi finanziabili è fissato nella misura di €300.000,00.
6. Eventuali interventi che superano tale importo potranno essere finanziati con la garanzia e il contributo in conto interessi a carico del Fondo sino alla soglia suddetta.
Art. 12 - Condizioni delle agevolazioni del Fondo
1. Il Gestore del Fondo rilascia le garanzie e il contributo in conto interessi a valere sul Fondo con le modalità stabilite nel presente Regolamento e nella Convenzione di gestione.
2. La percentuale dell’importo di ogni finanziamento assistita dalla garanzia del Fondo è pari all’80% dell'importo finanziabile di cui all'art. 11 del presente Regolamento. Tale ammontare costituisce l’importo massimo garantito.
3. Il contributo in conto interessi copre gli interessi sino ad un massimo del 2% del finanziamento coerentemente a quanto sopra indicato. L’eventuale eccedenza tra tale soglia e il tasso effettivamente praticato dal soggetto finanziatore è a carico esclusivo dei beneficiari del finanziamento.
4. L’accesso alle agevolazioni del Fondo da parte dei beneficiari è gratuito.
5. La garanzia è inefficace:
a. qualora sia stata concessa sulla base di un’istruttoria non coerente rispetto ai parametri di valutazione, disciplinati nella Convenzione per l’attivazione delle garanzie, sottoscritta tra il Gestore dei Fondo e i soggetti finanziatori;
b. nel caso in cui non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati del rendiconto annuale e/o della documentazione relativa agli altri dati con i dati forniti dai soggetti finanziatori all’atto della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo;
c. nelle altre ipotesi stabilite all’interno della Convenzione di gestione.
6. In presenza di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti la garanzia resterà valida ma il Gestore del Fondo dovrà denunciare alle autorità competenti e informare il Comune delle suddette circostanze e, qualora venga accertata l'insussistenza dei criteri di ammissibilità di cui agli artt. 7, 8 e 9, revocherà il contributo in conto interessi, addebitando l'importo equivalente al soggetto che ha reso detti dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti.
Art. 13 - Concessione del prestito garantito dal Fondo
1. L'Amministrazione Comunale, con il Gestore del Fondo, provvede a pubblicare apposito avviso pubblico per la concessione di prestiti agevolati, inerenti all’importo per la redazione del progetto esecutivo e/o per la realizzazione dei lavori edilizi relativi agli interventi di recupero degli edifici privati del centro storico sito UNESCO.
2. I beneficiari interessati ad accedere alle agevolazioni offerte dal Fondo, presentano richiesta di finanziamento alla filiale di uno dei soggetti finanziatori convenzionati con il Gestore del Fondo. In tale istanza va previsto espressamente l’impegno da parte del richiedente, dei tecnici e delle imprese, a rispettare, nelle fasi di redazione del progetto esecutivo e/o realizzazione dei lavori edilizi, i contenuti del “Manuale delle tecniche d’intervento e dei materiali”.
3. Alla medesima istanza va allegata:
a. la documentazione amministrativa inerente alla titolarità del richiedente e alle disposizioni
per l'esecuzione dei lavori con i relativi incarichi ai tecnici e alle imprese. In particolare: verbale di nomina dell'amministratore, delibera di approvazione dei lavori e della spesa, con riferimento alla richiesta di finanziamento, anagrafe condominiale e rendiconti annuali, nonché le relative dichiarazioni di assenza di carichi pendenti e di interdizione antimafia del delegato alla presentazione dell’istanza e dei singoli aventi titolo;
b. gli elaborati tecnici richiesti dalla specificità dell’intervento relativa alla redazione del progetto esecutivo e/o alla realizzazione dei lavori edilizi. In particolare:
i. nel caso di redazione del progetto esecutivo, il documento d’indirizzo per la progettazione completo della descrizione dello stato di fatto e della proposta d’intervento con l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, dell’inquadramento urbanistico con i relativi vincoli, delle indagini diagnostiche da effettuare, del preventivo degli oneri di progettazione e del cronoprogramma con le relative dichiarazioni attestanti il rispetto dei requisiti di ammissibilità alle agevolazioni del Fondo;
ii. nel caso di esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo comprensivo del computo metrico dell'importo dei lavori per i quali si richiede l'agevolazione, del cronoprogramma del medesimo intervento, del titolo edilizio acquisito, dei dati dell'impresa e dei tecnici, incaricati per la progettazione e l'esecuzione delle opere, con le relative dichiarazioni attestanti il rispetto dei requisiti di ammissibilità alle agevolazioni del Fondo. In particolare nel computo metrico va indicato l’importo dei lavori da ammettere alle agevolazioni del Fondo.
4. Non è prevista la possibilità per i soggetti privati di presentare direttamente l'istanza di ammissione al Gestore del Fondo, in quanto la stessa richiesta va trasmessa esclusivamente al soggetto finanziatore.
5. Il soggetto finanziatore procede a eseguire i controlli relativi ai requisiti del richiedente per accedere al finanziamento e alla completezza della documentazione amministrativa e tecnica relativa alla proposta per la redazione del progetto esecutivo e/o all’esecuzione dei lavori edilizi con riferimento al progetto esecutivo. Considerato che i prestiti sono erogati con risorse economiche del medesimo soggetto finanziatore, allo stesso spetta l’onere anche dei controlli per evitare i reati di riciclaggio e abuso del credito.
6. Completate le verifiche, il soggetto finanziatore provvede a inoltrare al Gestore del Fondo l’istanza di accesso alle agevolazioni attraverso la piattaforma telematica, inserendo le informazioni inerenti agli interventi finanziati, l’importo complessivo del prestito per il quale si richiede l’agevolazione, le condizioni economiche applicate ai beneficiari e le modalità di erogazione e restituzione del prestito e, in particolare, i dati relativi al tasso applicato (se fisso o variabile, il parametro di riferimento, il relativo valore, lo spread applicato e il tasso finito, espresso in punti percentuali) e le eventuali commissioni bancarie applicate all’operazione finanziaria. Con l’istanza va inoltrata in formato digitale al Gestore del Fondo anche la relativa documentazione amministrativa e gli elaborati tecnici di cui al comma 3 del presente articolo e l’esito degli accertamenti effettuati dal soggetto finanziatore utilizzando la check-list di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
7. Il Gestore del Fondo assegna un numero di posizione identificativo, con la data e l’ora di arrivo, alle istanze pervenute dai soggetti finanziatori e le comunica ai medesimi, insieme al nominativo del responsabile dell'istruttoria, attraverso la piattaforma telematica.
8. Le istanze presentate con modalità diverse da quelle previste, carenti di contenuti essenziali e/o riferite a soggetti o interventi, non rispondenti ai requisiti di ammissibilità, sono dichiarate improcedibili. Il Gestore del Fondo comunica l'eventuale improcedibilità delle istanze ai soggetti finanziatori attraverso la piattaforma telematica.
9. Fatta eccezione per le istanze dichiarate improcedibili, il Gestore del Fondo esamina le istanze, complete dei dati e delle informazioni necessarie per la verifica dei requisiti di ammissibilità per l’accesso al Fondo e svolge la successiva attività istruttoria, nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo o di completamento dei medesimi dati e informazioni.
10. In caso di carenza di qualsiasi elemento meramente formale dell'istanza, il Gestore del Fondo, nel corso dell’istruttoria, può richiedere il completamento della documentazione, ivi compresa la rettifica o l’integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero ulteriori informazioni
necessarie ai fini dell’istruttoria stessa, che devono essere rese, pena la decadenza dell’istanza, entro i termini indicati nella comunicazione.
11. Al termine dell'istruttoria, il Gestore del Fondo dà comunicazione dell’esito ai soggetti finanziatori e ai beneficiari, attraverso la piattaforma telematica. Nella comunicazione di non ammissione, sono specificate le motivazioni che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta. Mentre nei provvedimenti di accettazione sono esplicitamente richiamati gli obblighi e gli adempimenti a carico dei soggetti finanziatori e dei beneficiari per la realizzazione degli interventi.
12. Il Gestore del Fondo ammetterà a garanzia le operazioni di finanziamento selezionate sulla base dei criteri di ammissibilità e di priorità di seguito elencati:
a. Criteri di ammissibilità:
1) verifica dei requisiti di ammissibilità di cui agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento;
2) verifica della tipologia e degli importi degli interventi finanziabili di cui agli artt. 9 e 11 del presente Regolamento;
3) valutazione di merito creditizio del beneficiario;
4) verifica dei requisiti dei tecnici e delle imprese, incaricati per la progettazione e l'esecuzione degli interventi o, in alternativa, dell'iscrizione negli appositi elenchi di cui all’art. 10 del presente Regolamento.
b. Criteri di priorità:
5) cronologia delle richieste di finanziamento.
13. Nella selezione delle operazioni beneficiarie della garanzia, il Gestore del Fondo è tenuto a rispettare i principi di imparzialità e parità di trattamento.
14. Il Comune potrà in contraddittorio con il Gestore del Fondo, individuare eventuali successive modifiche dei parametri per la valutazione dei beneficiari, nel rispetto del Bando, dei contenuti dei documenti di gara e dell’offerta dell’aggiudicatario e del Regolamento.
15. L’ammissione al Fondo è soggetta alle verifiche dell’iscrizione all’anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, e del pagamento dei tributi locali da parte del beneficiario, intestatario del prestito, alla verifica dell'assenza di carichi pendenti e all’acquisizione dell’informativa antimafia del sottoscrittore dell'istanza e, nel caso il sottoscrittore dell’istanza è delegato dagli aventi titolo dell’immobile, dai singoli soggetti titolati, nonché alla verifica del possesso dei requisiti di regolarità contributiva e dei requisiti di cui all’art. 80 del DLgs n.50/2016 smi da parte dei tecnici incaricati e delle imprese. L’acquisizione delle informazioni previste dalla normativa sulla materia va regolamentata in apposita circolare del Gestore del Fondo.
16. Inoltre la stessa ammissione è subordinata alla disponibilità di cassa per gli oneri a carico del Fondo. In caso di mancanza di disponibilità delle risorse economiche, sono sospese le istruttorie delle istanze già presentate e la ricezione di nuove istanze. In tali casi, l'elenco dei beneficiari delle istanze di ammissione già trasmesse ma non perfezionate rimane vigente, almeno fino al termine di durata del Fondo. Le attività istruttorie sono sospese e riprendono quando sono disponibili nuove risorse, con la progressiva restituzione dei prestiti già erogati o con eventuali ulteriori disponibilità, previa comunicazione, da parte del Gestore del Fondo, attraverso la piattaforma telematica o altre forme di pubblicità.
17. Eventuali rinunce all’istanza di ammissione devono essere comunicate al Gestore del Fondo dal soggetto finanziatore. La rinuncia comporta la cancellazione dalla piattaforma telematica della documentazione trasmessa e la perdita del numero di posizione identificativo acquisito al momento della trasmissione dell'istanza, ma non preclude la possibilità, per il soggetto finanziatore, di presentare nuova istanza per lo stesso intervento.
18. Conclusa l’istruttoria da parte del Gestore del Fondo con esito favorevole per l’erogazione del prestito garantito dal Fondo, il soggetto finanziatore provvede a stipulare il contratto con il beneficiario. In tale atto vanno riportati: i dati dei proprietari dell'immobile oggetto di intervento, con l'indicazione delle relative quote di proprietà; le condizioni economiche applicate per l'erogazione del prestito con le relative modalità di restituzione e il tasso d’interesse applicato; il piano di ammortamento; i riferimenti dei conti correnti dedicati da
utilizzare per l'operazione.
19. Inoltre nel medesimo va previsto il consenso degli aventi titolo dell’immobile, dell’impresa e dei tecnici incaricati, per gli eventuali controlli, verifiche, accertamenti documentali e ispezioni in loco presso i cantieri, in ogni momento e senza limitazioni, da parte degli enti competenti o della medesima Amministrazione.
20. Come parte integrante e sostanziale del contratto va allegata e/o richiamata la documentazione amministrativa e tecnica consegnata dal beneficiario.
Art. 14 - Gestione delle operazioni finanziarie
1. Il perfezionamento dell'operazione finanziaria, ossia l'erogazione e/o la messa a disposizione dell'importo concesso, può avvenire in un'unica soluzione attraverso il conto dedicato del beneficiario o mediante diversi acconti, secondo le diverse fasi per la redazione del progetto esecutivo e lo stato di avanzamento per la realizzazione dei lavori.
2. Il beneficiario provvederà alla restituzione del prestito a rate da 60 (sessanta) a 120 (centoventi) mesi, secondo le modalità concordate con il soggetto finanziatore.
3. Il soggetto finanziatore deve informare il Gestore del Fondo, attraverso la piattaforma telematica, della data effettiva di perfezionamento dell'operazione finanziaria ed eventuali variazioni dei dati comunicati al momento della trasmissione dell’istanza o nel corso dell’istruttoria della stessa.
4. In caso di comunicazione di variazione di dati, il Gestore del Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e rimodula, se necessario, le condizioni dell’agevolazione. Non sono ammessi, in nessun caso, variazioni in aumento dell’importo garantito, mentre sono ammissibili, previa valutazione da parte del Gestore del Fondo, variazioni in aumento della durata dell’operazione finanziaria, se debitamente motivate e una sola volta per ciascuna operazione. Nei casi in cui, a seguito della comunicazione di ammissione da parte del Gestore del Fondo, l'operazione finanziaria garantita non sia successivamente perfezionata con le modalità e nei termini fissati, il soggetto finanziatore è tenuto a versare al Gestore del Fondo una commissione di importo forfettario.
5. Il Gestore del Fondo procederà a svincolare la garanzia su ciascun prestito previa comunicazione da parte dei soggetti finanziatori dell’effettiva restituzione delle rate, nonché all’eventuale pagamento degli interessi secondo le scadenze previste dal piano di ammortamento.
6. Il soggetto finanziatore dà comunicazione dell'effettiva conclusione dell'operazione al gestore del Fondo, attraverso la piattaforma telematica, allegando la documentazione relativa alla conclusione della redazione del progetto esecutivo e/o alla fine dei lavori edilizi, inclusa l'asseverazione del professionista abilitato in merito al rispetto dei requisiti tecnici degli interventi progettati o eseguiti, nonché alla congruità delle spese previste e sostenute in relazione ai lavori per i quali si è richiesto il finanziamento.
7. Le somme svincolate, al termine dell'operazione, possono eventualmente finanziare altre istanze ammesse alle agevolazioni.
Art. 15 - Escussione della garanzia
1. La garanzia si intende diretta, esplicita, irrevocabile e incondizionata. Come tale, essa potrà essere immediatamente escutibile al verificarsi dell'accertamento dell'insolvenza del beneficiario, così come regolamentato nel relativo contratto di finanziamento.
2. In caso di accertata insolvenza del beneficiario, il soggetto finanziatore, previa comunicazione di avvio del procedimento nei confronti del medesimo beneficiario inadempiente, richiede al Gestore del Fondo l'escussione della garanzia inerente all'ammontare dell'esposizione debitoria, con le modalità stabilite nella Convenzione di gestione.
3. In caso di esito positivo dell'istruttoria della richiesta di escussione, il Gestore del Fondo dispone di liquidare la perdita a favore del soggetto finanziatore, nei limiti dell'importo massimo garantito, di cui al presente Regolamento e alla Convenzione di gestione.
4. È facoltà del medesimo Gestore richiedere al soggetto finanziatore oppure al beneficiario
inadempiente integrazioni documentali e/o eventuali chiarimenti e precisazioni. In tutti i casi spetta ai soggetti finanziatori, nell'avvio e nella prosecuzione delle azioni di recupero, assumere ogni iniziativa per tutelare le ragioni del credito e contenere la perdita per il Fondo.
5. Negli atti di avvio delle azioni di recupero e negli atti legali relativi alle eventuali procedure di recupero in via giudiziale, i soggetti finanziatori devono precisare che l'operazione è assistita dalla garanzia del fondo pubblico.
6. A seguito dell'escussione, il Gestore del Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul beneficiario inadempiente per il recupero della somma garantita, a titolo di escussione mediante autonomo procedimento configurandosi come “credito di natura pubblica”.
7. La garanzia è inefficace nei casi previsti dal presente regolamento e dalla Convenzione di gestione.
Art. 16 - Controllo e verifica per la concessione del prestito garantito dal Fondo
1. Nelle diverse fasi della procedura amministrativa di assegnazione ed erogazione del prestito, sono previste specifiche attività di controllo e verifica da parte dei soggetti finanziatori, del Gestore del Fondo e dell’Amministrazione Comunale. Pertanto i soggetti controllati consentono espressamente, a seconda dei casi, a essere sottoposti a verifiche, accertamenti documentali e ispezioni dei cantieri, in ogni momento e senza limitazioni, da parte dei controllori.
2. In caso di accertamento di dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, rese dai soggetti sottoposti a controlli, gli stessi saranno denunciati alle autorità giudiziarie competenti ai sensi degli articoli 496 e 640 del Codice Penale e dell’articolo 76 del DPR n.445/2000 smi.
3. I soggetti finanziatori effettuano accertamenti sui requisiti dei beneficiari e sul merito di credito.
4. Il Gestore del Fondo effettua accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli stessi beneficiari e dai tecnici e sull'ammissibilità degli interventi, anche avvalendosi dei competenti uffici comunali. Le avvenute verifiche delle relative dichiarazioni rese sono necessarie per l'accesso alle agevolazioni del Fondo. Il Gestore del Fondo verifica le asseverazioni rese dal professionista abilitato inerenti alla effettiva redazione del progetto e/o esecuzione degli interventi.
5. L'accertamento dei requisiti di cui all'art. 8 comma 1 lettere b), c), d), e) e agli artt. 9 e 11 è svolto a campione su una percentuale fissata nella Convenzione di gestione, comunque non inferiore al 20% delle operazioni garantite o alla maggiore percentuale eventualmente offerta dal Gestore del Fondo in fase di gara.
6. La verifica dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 10 del presente Regolamento può essere effettuata dal Gestore del Fondo attraverso la verifica dell'iscrizione negli appositi elenchi dei tecnici e delle imprese, incaricati per la progettazione e l'esecuzione degli interventi.
7. Il Gestore del Fondo trasmette all'Amministrazione Comunale gli esiti delle verifiche effettuate durante la redazione del progetto e/o l'esecuzione dell'intervento, nel caso di prestiti erogati mediante diversi acconti, secondo lo stato di avanzamento di redazione del progetto e/o di esecuzione dei lavori, e a conclusione dello stesso.
8. In caso di esito negativo di detti accertamenti e verifiche da parte del soggetto finanziatore e del Gestore del Fondo, vanno adottati i relativi provvedimenti sanzionatori di cui al successivo art.17.
9. È facoltà dell'Amministrazione Comunale disporre eventuali sopralluoghi in cantiere tramite gli uffici competenti a conclusione o durante l’esecuzione degli interventi edilizi.
10. L'Amministrazione Comunale effettua, a sua volta, controlli a campione sulle operazioni ammesse alle agevolazioni ed esegue ulteriori controlli documentali, di propria iniziativa o su specifica disposizione da parte degli organi competenti anche con riferimento a fatti o circostanze rilevanti nei confronti di beneficiari, tecnici incaricati e imprese o agli aspetti degli interventi stessi.
11. La concessione delle agevolazioni del Fondo da parte del Gestore comporta il controllo
sull’assolvimento o meno dei pagamenti tributari nei confronti del beneficiario e il controllo antimafia e sull'assenza di carichi pendenti sul soggetto delegato dai beneficiari a presentare l'istanza. Le verifiche sui cantieri, invece, riguardano l’accertamento dell’effettiva esecuzione degli interventi, conformemente alla documentazione tecnica allegata all’istanza di ammissione alle agevolazioni e ai contenuti del “Manuale delle tecniche d’intervento e dei materiali”.
12. Nel caso di irregolarità, viene data comunicazione dal soggetto finanziatore al Gestore del Fondo, ai fini dell’irrogazione dei relativi provvedimenti sanzionatori di cui al successivo articolo 17. Se le irregolarità riscontrate violano la normativa edilizia e urbanistica o altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, ne è data, inoltre, comunicazione agli uffici e agli enti interessati, affinché possano attivare le procedure di propria competenza.
Art. 17 - Provvedimenti sanzionatori
1. Verificate eventuali irregolarità, emerse a seguito delle attività di controllo e verifica di cui al precedente articolo 16, su segnalazione dei soggetti finanziatori o dell'Amministrazione Comunale, il Gestore del Fondo adotta provvedimenti sanzionatori secondo quanto successivamente disposto.
2. In caso di accertamento dell'insussistenza dei requisiti di ammissibilità dei beneficiari e degli interventi di cui agli artt. 7, 8 e 9 del presente Regolamento, il Gestore del Fondo:
a. sospende le erogazioni del finanziamento, previa segnalazione delle irregolarità riscontrate ai soggetti finanziatori e in accordo con gli stessi, nel caso in cui l'accertamento sia eseguito prima dell'erogazione del finanziamento stesso o dei singoli acconti;
b. revoca il contributo in conto interessi e dispone l'addebito dell'importo equivalente al soggetto che ha reso dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti o comunque responsabile delle irregolarità, nel caso in cui l'accertamento sia eseguito dopo l'erogazione del finanziamento o dei singoli acconti.
3. In caso di accertamento dell'insussistenza dei requisiti di ammissibilità dei tecnici e delle imprese incaricati di cui all'art.10 del presente Regolamento, il Gestore del Fondo, previa segnalazione delle irregolarità riscontrate ai soggetti finanziatori, richiede la sostituzione dei medesimi al beneficiario.
4. In caso di accertamento di dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, rese dai soggetti sottoposti a controlli, resta fermo l'obbligo di denuncia alle autorità giudiziarie competenti ai sensi degli articoli 496 e 640 del Codice Penale e dell’articolo 76 del DPR n.445/2000 smi.
5. In caso di accertamento di irregolarità che violano la normativa edilizia e urbanistica o altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, resta fermo l'obbligo di comunicazione agli uffici e agli enti interessati, affinché possano attivare le procedure di propria competenza.
6. Il Gestore del Fondo ha l'obbligo di comunicare, in ogni caso, le irregolarità riscontrate all’Amministrazione Comunale.
Art. 18 - Accreditamento alla piattaforma telematica
1. Le operazioni inerenti alla procedura di accesso alle agevolazioni del Fondo sono effettuate dal Gestore del Fondo e dai soggetti finanziatori attraverso la piattaforma telematica.
2. Il Gestore del Fondo ha accesso alla piattaforma in qualità di amministratore, mentre i soggetti finanziatori, i beneficiari, le imprese e i tecnici incaricati in qualità di utenti.
3. I beneficiari, le imprese e i tecnici incaricati possono accreditarsi presso la piattaforma al fine di visionare lo stato di avanzamento delle pratiche relative alle istanze.
4. La richiesta di accreditamento viene trasmessa attraverso l'apposita sezione della piattaforma e prevede l'obbligo di specificare e comprovare l'identità e la tipologia dell'utente, con riferimento ai diversi livelli di accesso:
a. soggetti finanziatori;
b. beneficiari;
c. imprese;
d. tecnici incaricati.
5. In seguito alla trasmissione della richiesta di accreditamento, il Gestore del Fondo comunica all'utente le credenziali dell'account assegnate per l'accesso alla piattaforma telematica (username e password).
6. Le credenziali sono personali e pertanto l'utente è tenuto a conservarle e mantenerle riservate, adottando ogni misura idonea ad evitare usi impropri, lo smarrimento o la diffusione a terzi delle medesime. L'utente si impegna inoltre a notificare immediatamente al Gestore del Fondo l'eventuale sottrazione, smarrimento delle credenziali assegnate, e avviare la procedura di sostituzione delle medesime attraverso l'apposita funzionalità della piattaforma.
7. Una volta accreditato, ciascun utente potrà accedere, utilizzando nella maschera di login le proprie credenziali, alle sezioni della piattaforma specifiche per la tipologia di utenza e alle relative funzionalità.
8. La piattaforma telematica è utilizzata dal Gestore del Fondo per tutti gli adempimenti relativi alla presente procedura e prevede un apposito cruscotto attraverso il quale l'Amministrazione Comunale può eseguire l'accesso, l'estrazione, la conservazione, l'elaborazione e l'utilizzo dei dati necessari agli adempimenti di competenza, anche relativi alla gestione degli archivi delle istanze, al controllo e monitoraggio degli interventi e all’integrazione dei dati nel SIT in uso.
Art. 19 - Monitoraggio
1. Allo scopo di verificare il livello di accesso al credito da parte dei beneficiari il Gestore del Fondo sarà tenuto a elaborare e trasmettere all'Amministrazione Comunale, in conformità a quanto specificato nel Capitolato speciale d’appalto, relazioni periodiche relative all’andamento e alla gestione del Fondo.
2. Il Gestore del Fondo provvederà ad assicurare il monitoraggio e la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.
Art. 20 - Disposizioni in tema di trasparenza
1. Essendo il Fondo uno strumento agevolativo pubblico, appare prioritario assicurare la massima trasparenza e la più ampia diffusione informativa nei confronti dei beneficiari e degli altri soggetti coinvolti, prevedendo obblighi di informazione e trasparenza per i soggetti finanziatori e per il Gestore del Fondo. L’insieme delle disposizioni in tema di trasparenza delle condizioni e di informazione alle imprese rappresenta il Piano della Trasparenza.
2. Il Piano della Trasparenza persegue i seguenti obiettivi:
a. assicurare ai beneficiari la conoscenza e la trasparenza delle condizioni contrattuali offerte dai soggetti finanziatori attraverso i quali è possibile presentare richiesta di ammissione alle agevolazioni;
b. accrescere nei beneficiari la consapevolezza dei vantaggi connessi al riconoscimento della garanzia e del contributo in conto interessi.
3. Il Piano della Trasparenza favorisce la circolazione delle informazioni tra gli soggetti che intervengono nell’utilizzo del Fondo sia nella fase precedente all'accesso alle agevolazioni, sia nella fase di gestione del rapporto finanziario, sia nelle fasi successive, al fine di monitorare le informazioni ed effettuare analisi volte a valutare l’efficacia dello strumento.
4. I soggetti finanziatori provvedono a:
a. comunicare al Gestore del Fondo, in sede di istanza di ammissione alle agevolazioni, le informazioni rese e le condizioni economiche applicate ai beneficiari per la concessione dell’operazione finanziaria oggetto della predetta istanza, e le eventuali modifiche successivamente intervenute;
b. adeguare la modulistica in uso (fogli informativi, moduli di richiesta di finanziamento, ecc.) inserendo l’esplicita indicazione circa la possibilità di richiedere la garanzia e il contributo in conto interessi, specificando che il soggetto finanziatore opera con il Fondo e che, in caso di richiesta da parte del beneficiario, verrà valutata l’ammissibilità alle agevolazioni;
c. inserire nella home page del proprio sito un banner con il rimando, tramite link, alla pagina web dedicata all'attività del Fondo.
5. Al fine di verificare il rispetto di detti obblighi da parte dei soggetti finanziatori, il Gestore del Fondo potrà effettuare un monitoraggio i cui esiti saranno trasmessi all’Amministrazione Comunale.
6. Il Gestore del Fondo, al fine di assicurare la massima trasparenza informativa:
a. comunica ai soggetti finanziatori e ai beneficiari:
i. il numero di posizione assegnato all’istanza di ammissione alle agevolazioni presentata dal soggetto finanziatore, il nominativo del Responsabile del procedimento istruttorio e i recapiti telefonici e di posta elettronica cui rivolgersi per informazioni;
ii. nella comunicazione di improcedibilità o di non ammissione, trasmessa al termine dell'istruttoria, le motivazioni che hanno indotto a ritenere inammissibile l’istanza;
iii. nella comunicazione di ammissione alle agevolazioni, trasmessa al termine dell'istruttoria, l’importo garantito e l'importo del contributo in conto interessi in valore assoluto e in percentuale sull’importo dell’operazione finanziaria, gli obblighi e gli adempimenti a carico dei soggetti finanziatori e dei beneficiari per il perfezionamento dell'operazione finanziaria e la realizzazione degli interventi, i casi di revoca delle agevolazioni e di applicazione dei provvedimenti sanzionatori;
b. pubblica e aggiorna periodicamente sulla pagina web dedicata l’elenco dei soggetti finanziatori che operano con il Fondo, con specifica indicazione dei nominativi, dei contatti e l’indirizzo di posta elettronica dei relativi operatori;
c. attiva una casella di posta elettronica dedicata alla proposta di quesiti e/o alla segnalazione di questioni particolari inerenti alla procedura e crea sulla pagina web dedicata una sezione “FAQ” con le risposte alle domande più ricorrenti che vengono poste dagli utenti;
d. aggiorna costantemente le informazioni sulla pagina web dedicata, con riferimento alle istruzioni relative al funzionamento del Fondo, a eventuali disposizioni e circolari operative;
e. pubblica e aggiorna periodicamente sulla pagina web dedicata un’apposita sezione nella quale sono rese disponibili le informazioni relative alle operazioni finanziarie ammesse alle agevolazioni;
f. gestisce le informazioni acquisite in base a quanto disposto nel presente Piano della Trasparenza in forma digitale, garantendo che la loro organizzazione possa consentirne l’elaborazione per le finalità di analisi coerenti con la funzione del Fondo e per le esigenze di trasparenza nei confronti dei soggetti finanziatori e dei beneficiari.
Art. 21 - Obblighi di pubblicità
1. Le somme a disposizione del Fondo sono finanziate con risorse a valere sul Patto per Napoli FSC 2014-2020, e pertanto è fatto obbligo di pubblicizzare il finanziamento ricevuto così come disposto al punto 6.4 e seguenti del vigente Sistema di Gestione e Controllo (Xx.Xx.Xx.) del Patto per la Città di Napoli (vers. 3 ottobre 2019 e smi). In particolare:
a. in tutti gli atti di rilevanza interna ed esterna riconducibili agli interventi finanziati assistiti dal Fondo e predisposti dai soggetti finanziatori, dal Gestore del Fondo e dall’Amministrazione Comunale, vanno inseriti, secondo le modalità indicate nel vigente Xx.Xx.Xx, i loghi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, del Patto per Napoli e del Comune di Napoli;
b. nella fase esecutiva degli interventi edilizi eseguiti con i finanziamenti assistiti dal Fondo,
è opportuno obbligare i beneficiari a esporre tabella temporanea di cantiere riportando, secondo le modalità indicate nel vigente Xx.Xx.Xx, oltre alle informazioni previste dalla normativa edilizia anche i loghi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, del Patto per Napoli e del Comune di Napoli.
2. Spetta all’Amministrazione Comunale, con il supporto del Gestore del Fondo, svolgere attività comunicativa per informare quali interventi siano stati effettuati nel territorio con le risorse del FSC 2014-2020 mediante l’aggiornamento dei contenuti della pagina dedicata del sito xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx.
Art. 22 - Tutela dei dati personali
1. Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in tema di riservatezza dei dati personali raccolti, gli stessi dovranno essere trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della procedura relativa all’erogazione delle garanzie e dei contributi in conto interessi.