REGOLAMENTO CONVENZIONI E CONTRATTI PER ATTIVITÀ IN COLLABORAZIONE O PER CONTO TERZI
REGOLAMENTO CONVENZIONI E CONTRATTI PER ATTIVITÀ IN COLLABORAZIONE O PER CONTO TERZI
D.R. n. 277 del 22.6.2015 in vigore dal 1.07.2015
modificato con D.R. n. 605 del 19.10.2017 e con D.R. 56 del 30.01.2020, in vigore dall’1.02.2020
Capo II – Classificazione delle attività 3
Capo III – Contratti, Convenzioni e Intese 5
Capo IV – Iter approvativi, responsabilità e corrispettivi 8
Capo V – Partecipazione del Politecnico in qualità di affidatario a procedure per l’affidamento di contratti pubblici 10
Capo VII – Adempimenti fiscali e disposizioni finali 11
Art 1. Ambito di applicazione
1. Il presente Xxxxxxxxxxx definisce e disciplina le attività che il Politecnico di Torino (di seguito “Politecnico” o “Ateneo”), può svolgere in collaborazione con terzi e/o a fronte di specifici corrispettivi ricevuti da terzi, pubblici o privati, nazionali ed internazionali, come disciplinato al successivo art. 2, nei vari ambiti di interesse istituzionale quali la didattica, la ricerca, il trasferimento tecnologico, i servizi al territorio e gli altri servizi coerenti con il raggiungimento dei propri fini istituzionali.
2. Le attività di cui al comma 1, sono disciplinate dalle norme di Diritto pubblico che regolano il funzionamento delle università, tra le quali ad esempio la legge di riforma del sistema universitario
n. 240/2010 (Xxxxx Xxxxxxx), l’art. 66 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, l’art. 4, comma 5, della Legge n. 370/1999, la Legge 241/1990 e le altre disposizioni che disciplinano le collaborazioni nei vari ambiti, e le norme di Diritto privato tra cui il Codice Civile, nonché in attuazione di quanto disposto dallo Statuto, dal Regolamento Generale e dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Politecnico di Torino.
3. Le attività di cui al comma 1 sono svolte dalle strutture dell’Ateneo e dal relativo personale a qualunque titolo ad esso afferente, nel rispetto delle finalità istituzionali del Politecnico nonché dei principi statutari, del Codice Etico, del Codice di Comportamento dei dipendenti del Politecnico e del presente Regolamento, della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e nel rispetto delle norme di trasparenza e anticorruzione.
4. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 genera risorse a beneficio dell’Ateneo e/o somme a copertura degli oneri eventualmente eccedenti rispetto al valore attribuibile alle attività e agli obiettivi propri del Politecnico.
5. Le risorse per le attività possono essere costituite da:
a) corrispettivi, qualora si tratti di attività per conto terzi e/o realizzazione di prestazioni verso un committente, comprese le sponsorizzazioni;
b) contributi, a copertura di oneri derivanti da collaborazioni, convenzioni, intese o altri rapporti in genere, comunque privi di corrispettività.
6. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente Regolamento, tutte le attività ed i rapporti diversi dai precedenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) le attività svolte con contributi derivanti dalla partecipazione ad avvisi e/o bandi pubblici e disciplinati da specifica regolamentazione;
b) le attività previste da specifici interventi normativi e/o considerate di pubblica utilità;
c) le attività svolte in tutto o in parte tramite l’uso di risorse economiche erogate e/o di beni concessi a titolo di liberalità1 da parte di soggetti terzi;
d) tutte le attività non espressamente previste dal successivo Capo II.
1 Le liberalità sono erogazioni volontarie e gratuite da parte di un soggetto terzo che versa una somma di denaro o concede un bene in favore del Politecnico senza alcun impegno e/o controprestazione da parte dello stesso.
Capo II – Classificazione delle attività
Art 2. Tipologie di attività
1. Ai fini del presente Regolamento, le attività che danno luogo alla costituzione di rapporti di cui al precedente art. 1 sono classificate nelle seguenti tipologie:
a) attività di ricerca;
b) attività di consulenza;
c) attività di didattica o di formazione;
d) attività di mobilità;
e) analisi, prove e tarature;
f) altre attività.
Art 3. Attività di ricerca
1. Per attività di ricerca si intende sia l’attività di ricerca di base che l’attività di ricerca applicata secondo la specifica disciplina tempo per tempo prevista.
2. Per ogni attività di ricerca di cui al comma precedente viene individuato un responsabile scientifico, che deve essere un docente o un ricercatore di ruolo del Politecnico, preferenzialmente a tempo pieno. Può essere individuato come responsabile scientifico anche un ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lett. a) e b), della legge 240/2010, purché la scadenza del contratto di assunzione del ricercatore sia uguale o successiva alla scadenza del contratto di ricerca.
Art 4. Attività di consulenza
1. Per attività di consulenza si intende l’attività che, mediante l’utilizzo di competenze già acquisite, porta all’emanazione di pareri su problemi tecnici o scientifici anche relativi ad attività progettuali, nonché alla soluzione di problemi specifici posti dal committente, oppure alla redazione di certificati e/o report inerenti risultati di prestazioni a tariffario ai sensi del successivo art. 7.
2. I corrispettivi derivanti dalle eventuali attività di analisi, prove e tarature, che si rendano necessarie nel corso dell’attività di consulenza formeranno oggetto di distinte prestazioni regolate con apposito contratto e pertanto saranno ripartiti secondo quanto previsto dall’apposito prospetto contabile.
3. La responsabilità della consulenza è affidata al personale docente o ricercatore di ruolo, preferenzialmente a tempo pieno, e/o a personale tecnico-amministrativo altamente qualificato.
4. In caso di indisponibilità del personale a tempo pieno, la responsabilità della consulenza può essere affidata a docenti o ricercatori a tempo definito.
5. La responsabilità della consulenza può essere affidata anche ad un ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lett. a) e b), della legge 240/2010, purché la scadenza del contratto di assunzione del ricercatore sia uguale o successiva alla scadenza del contratto di consulenza.
6. Non è consentita la sottoscrizione di contratti di consulenza con studi, associazioni o società professionali, persone fisiche, organizzazioni politiche e amministrazioni condominiali.
7. Per le consulenze di cui al presente articolo trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia di conflitto di interessi, inconferibilità e incompatibilità degli incarichi da affidarsi da parte delle pubbliche amministrazioni.
Art 5. Attività di didattica o di formazione
1. Per attività di didattica o di formazione si intende l’organizzazione, la gestione e l’esecuzione, di corsi rientranti nell’offerta formativa istituzionale del Politecnico, di altri corsi, seminari, convegni, cicli di conferenze e di ogni altra attività connessa o di supporto, aggiuntiva e complementare, coerente con le linee di indirizzo degli Organi di Governo dell’Ateneo, svolta sia in collaborazione, sia per conto di soggetti terzi.
2. La responsabilità dell’attività di didattica o di formazione è affidata al personale docente o ricercatore di ruolo, preferenzialmente a tempo pieno, e/o a personale tecnico-amministrativo altamente qualificato.
3. La responsabilità dell’attività di didattica o di formazione può essere affidata anche ad un ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lett. a) e b), della legge 240/2010, purché la scadenza del contratto di assunzione del ricercatore sia uguale o successiva alla scadenza del contratto di didattica o formazione.
Art 6. Attività di mobilità
1. Per attività di mobilità si intende l'organizzazione e la gestione della mobilità in entrata e uscita di studenti, personale docente, ricercatore e personale tecnico-amministrativo realizzata con Università o altre istituzioni nazionali o internazionali.
2. La mobilità degli studenti può essere finalizzata alla frequenza di corsi istituzionali che comportano l'acquisizione di crediti formativi universitari con l'eventuale conseguimento di un titolo presso entrambe le Università coinvolte oppure allo svolgimento della tesi di laurea.
3. La mobilità del personale docente e ricercatore può essere finalizzata allo svolgimento di attività didattica in ambito istituzionale e non e/o allo svolgimento di attività di ricerca congiunta tra le Università o altre istituzioni coinvolte.
4. La mobilità del personale tecnico-amministrativo può essere finalizzata ad attività di formazione, scambio di buone pratiche e/o informazioni.
Art 7. Attività di analisi, prove e tarature
1. Per analisi, prove e tarature si intendono le attività tecnico-scientifiche che si traducono in un certificato ufficiale, ai sensi delle normative vigenti, o in un report recante i risultati di esperienze e misure su materiali, apparecchi o strutture d’interesse del committente, non corredati da relazioni riportanti pareri sui risultati stessi.
2. Tali attività vengono svolte mediante l’utilizzo di attrezzature, strumenti e procedure di prove e tarature, nel rispetto delle normative unificate vigenti in materia, ove esistenti, individuate, se del caso, d’accordo con il committente.
3. La responsabilità delle attività di analisi, prove e tarature è affidata al personale docente o ricercatore di ruolo, preferenzialmente a tempo pieno, e/o a personale tecnico altamente qualificato.
4. La responsabilità delle suddette attività può essere affidata anche ad un ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lett. a) e b), della legge 240/2010, purché la scadenza del contratto di assunzione del ricercatore sia uguale o successiva alla scadenza del contratto per lo svolgimento di analisi, prove e tarature.
5. Il corrispettivo per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente articolo è determinato sulla base:
a. dello specifico tariffario approvato dal Dipartimento interessato o dal Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui siano coinvolte strutture dell’Amministrazione Centrale.
b. nel caso in cui non sia disponibile uno specifico tariffario, il corrispettivo dovrà essere determinato conformemente a quanto disposto dall’art. 17 del presente Regolamento.
Art 8. Altre attività
1. Per altre attività si intendono attività di carattere tecnico-scientifico, nonché quelle di promozione dell’immagine di uno o più soggetti terzi, purché coerenti con gli interessi istituzionali dell’Ateneo, non rientranti in alcuna delle tipologie indicate nei precedenti articoli 3, 4, 5, 6 e 7, qualora svolte in collaborazione o per conto di soggetti terzi.
2. I contratti e le convenzioni che disciplinano le attività di cui al comma 1 sono conclusi, previa acquisizione da parte del Dipartimento o della Struttura interessata, di eventuali specifiche autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle stesse che sono identificate in relazione all’attività prevista.
3. La responsabilità delle attività di cui al comma 1 è affidata a personale docente o ricercatore di ruolo, preferenzialmente a tempo pieno, e/o a personale tecnico-amministrativo altamente qualificato.
Capo III – Contratti, Convenzioni e Intese
Art 9. Contratti, convenzioni e intese
1. Le attività di cui al precedente Capo II possono essere svolte sulla base di contratti, convenzioni o intese.
2. I contratti sono accordi tra il Politecnico e uno o più soggetti che regolano lo svolgimento di specifiche prestazioni, anche in attuazione di convenzioni ai sensi del successivo comma 3. Rientrano nell’ambito dei contratti anche il “concorso sugli oneri dell’attività di ricerca o di formazione” e il “contratto di sponsorizzazione” di cui ai successivi articoli 10 e 11 del presente Capo.
3. Le convenzioni sono accordi di collaborazione tra il Politecnico e uno o più soggetti terzi che disciplinano la collaborazione tra le parti, relativa allo svolgimento in comune di una specifica attività (o progetto) ovvero all’instaurazione di un rapporto di collaborazione pluriennale inerente ad una tematica specifica ovvero ad una o più aree scientifiche. Le convenzioni definiscono gli impegni delle parti nell’ambito della collaborazione e ne regolano altresì le relative modalità di esecuzione.
4. La collaborazione prevista dalle convenzioni di cui al precedente comma 3 può essere realizzata attraverso la sottoscrizione di appositi contratti attuativi che richiamano espressamente dette convenzioni e che sono redatti in conformità con gli schemi approvati dal Consiglio di Amministrazione, oppure secondo schemi specificamente previsti e allegati ai suddetti atti o, ancora, concordati di volta in volta tra le parti.
5. Le intese, sottoscritte sotto forma di lettere di intenti o protocolli di intesa, sono accordi di carattere generale e privi di impegni specifici e vincolanti, con i quali il Politecnico manifesta l’interesse a collaborare con uno o più soggetti terzi nell’ambito delle attività di cui al Capo II, demandando a successivi atti la disciplina dei relativi obblighi e impegni, ivi inclusi gli eventuali impegni economici delle parti.
Art 10. Concorso sugli oneri dell’attività di ricerca o di formazione
1. Per concorso sugli oneri dell’attività di ricerca o di formazione si intende il contratto nel quale è prevista l’erogazione di un corrispettivo da parte di un soggetto terzo per contribuire alla realizzazione di attività di ricerca o di formazione già in progetto o in atto presso i Dipartimenti o le strutture dell’Amministrazione centrale di Ateneo.
2. A fronte dell’erogazione di cui al comma 1, il Dipartimento o la struttura interessata si impegnano esclusivamente a:
a. citare il soggetto terzo quale finanziatore dell’attività di ricerca o di formazione nelle eventuali pubblicazioni che esporranno i risultati dell’attività stessa;
b. fornire al soggetto terzo un rapporto finale sull’attività di ricerca o di formazione, ove richiesto.
3. La responsabilità scientifica è affidata al personale docente o ricercatore di ruolo, preferenzialmente a tempo pieno.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina dei contratti di cui al precedente art. 9.
Art 11. Contratti di sponsorizzazione
1. Con il contratto di sponsorizzazione il Politecnico si impegna a promuovere l’immagine di un terzo, detto sponsor, tramite la riproduzione in appositi spazi dedicati, a scopo pubblicitario, di nome e/o logo e/o marchio dello sponsor, a fronte di un determinato corrispettivo in denaro (“sponsorizzazione pura”) o della fornitura di beni o prestazioni (“sponsorizzazione tecnica”) a favore dell’Ateneo, nei modi previsti da apposito contratto.
2. La scelta dello sponsor dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia. A tal fine è necessaria, ove prevista, la previa pubblicazione sul sito internet dell’Ateneo, di apposito avviso di ricerca di sponsor.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina dei contratti di cui al precedente art. 9.
Art. 11.bis Contratti di prestazione di servizi
1. Per prestazione di servizi si intende attività di carattere tecnico-scientifico diverse da quelle indicate agli artt. 3,4,5,6 e 7, purché coerenti con le finalità istituzionali dell’Ateneo.
2. Per ogni attività di prestazione di servizi di cui al comma precedente viene individuato un responsabile scientifico, che deve essere un docente o un ricercatore di ruolo del Politecnico, preferenzialmente a tempo pieno. Può essere individuato come responsabile scientifico anche un ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lett. a) e b), della legge 240/2010, purché la scadenza del contratto di assunzione del ricercatore sia uguale o successiva alla scadenza del contratto di prestazione di servizi.
Art 12. Strutture e personale coinvolti
1. Le attività di cui al presente Regolamento sono svolte dai Dipartimenti e/o dalle strutture dell’Amministrazione Centrale.
2. Il Dipartimento o la struttura dell’Amministrazione Centrale interessata deve garantire la disponibilità delle risorse (umane, di attrezzature e di spazi) necessarie per la realizzazione delle attività.
3. Lo svolgimento delle attività è affidato al personale di ruolo dell’Ateneo (docente, ricercatore, tecnico e amministrativo), ivi compreso il personale a tempo determinato anche assunto specificamente per lo svolgimento delle attività stesse.
4. Il personale interno di ruolo non può assumere l’incarico di responsabile scientifico dei contratti, convenzioni o intese, qualora sia previsto che nel periodo di validità dell’accordo venga collocato in quiescenza. Qualora il responsabile scientifico di un contratto, convenzione o intesa, nel periodo di vigenza dell’incarico venga collocato in quiescenza, tale soggetto decade automaticamente dall’incarico e il Rettore ovvero il responsabile della struttura di Ateneo coinvolta procederà tempestivamente alla sua sostituzione con proprio atto, dandone comunicazione alla controparte.
5. Qualora parte dell’attività non possa essere svolta da personale interno, è possibile, in osservanza della normativa vigente, avvalersi di personale esterno.
Art 13. Forma e contenuto
1. I contratti, le convenzioni e le intese sono conclusi sotto forma di scrittura privata su carta resa legale ovvero mediante scambio di corrispondenza tra le parti nella forma commerciale.
2. I contratti, le convenzioni e le intese hanno il contenuto che, di volta in volta, sarà necessario in relazione all’oggetto dell’attività.
3. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 2, i contratti e le convenzioni contengono, di norma, i seguenti elementi:
a) i dati identificativi delle parti (es. denominazione dell’ente o società, codice fiscale/partita IVA, nominativo del legale rappresentante, ecc.);
b) la descrizione dell’oggetto e delle finalità della prestazione o della collaborazione;
c) nel caso di contratti collegati ad un contratto, convenzione o intesa principale, gli estremi di tale accordo principale;
d) le modalità di svolgimento della prestazione o della collaborazione, con riferimento ad eventuali allegati tecnici, e le modalità di presentazione dei risultati;
e) il corrispettivo e/o il contributo economico spettante al Politecnico, nonché le modalità e i termini di pagamento;
f) l’indicazione del/i responsabile/i del Politecnico, nonché, eventualmente, del/i responsabile/i del soggetto terzo, eventualmente costituiti in comitato;
g) le date di inizio e fine del rapporto;
h) nel caso di contratti di ricerca o di consulenza, la disciplina dei profili relativi ai diritti di proprietà intellettuale e industriale scaturenti da tali attività a norma dell’art. 14;
i) le modalità relative alla riservatezza delle informazioni;
j) l’indicazione relativa alle modalità di accesso alle strutture e alla copertura assicurativa delle parti per infortuni e responsabilità civile;
k) le disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione;
l) le modalità di risoluzione, recesso o proroga del contratto o della convenzione;
m) le disposizioni relative all’assolvimento degli oneri fiscali relativi al contratto o alla convenzione (eventuali spese di bollo e registrazione, ecc.) e alla distribuzione fra le parti di altre spese;
n) la legge applicabile;
o) le modalità di risoluzione delle controversie;
p) le modalità di trattamento dei dati personali;
q) la sottoscrizione da parte dei soggetti a tal fine legittimati;
r) gli estremi dell’approvazione dell’atto da parte degli organi deliberanti dell’Ateneo;
s) le ulteriori clausole eventualmente imposte dalla normativa vigente.
4. Il contenuto dei singoli contratti è determinato a seconda che si tratti di contratto autonomo o di contratto stipulato in attuazione di una convenzione.
5. Le intese hanno, di norma, il contenuto di cui alle lettere a), b), f), g), i), p), q), e s) di cui al precedente comma 3.
Art 14. Disposizioni in materia di proprietà intellettuale e industriale
1. I contratti e le convenzioni - quando relativi ad attività di ricerca o ad attività di consulenza dalla quale possano scaturire diritti di proprietà intellettuale e industriale - dovranno prevedere apposita disciplina dettata in conformità con quanto previsto dal Regolamento sulla Proprietà Industriale e Intellettuale:
a) sulla titolarità dei diritti morali e patrimoniali derivanti dai risultati dell’attività di ricerca o di consulenza;
b) sulla segretezza dei dati e delle informazioni scambiate fra le parti nell’ambito dell’attività di ricerca o di consulenza;
c) sull’utilizzo dei segni distintivi, fermo restando quanto disposto al comma 2;
d) sui diritti e gli obblighi delle parti, in tema di collaborazione, assistenza e pubblicazione dei risultati, fermo restando quanto disposto ai commi 3 e 4.
2. L’utilizzo dei segni distintivi dell’Ateneo nell’ambito delle attività di cui al comma 1, dovrà essere espressamente autorizzato dall’Ateneo, che potrà concederlo a titolo oneroso o gratuito. Le parti regoleranno, eventualmente all’interno dei contratti e delle convenzioni relativi alle suddette attività o con separato accordo tra le parti, le modalità di utilizzo dei segni distintivi dell’Ateneo in conformità a quanto previsto dal Regolamento sulla Proprietà Industriale e Intellettuale.
3. I contratti e le convenzioni di cui al comma 1 dovranno espressamente prevedere il diritto degli inventori/autori all’utilizzazione scientifica ed alla divulgazione dei risultati dell’attività, eventualmente differendo le stesse all’ultimazione delle procedure di brevettazione/registrazione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, per le quali deve essere previsto un congruo termine.
4. Nel caso di attività di ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50% con fondi pubblici, le parti dovranno garantire il pieno rispetto dell’art. 4 d.l. 8 agosto 2013, n. 91 (convertita con Legge 7 ottobre 2013, n. 112) in materia di accesso aperto ai risultati di ricerca.
5. I contratti e le convenzioni di cui al comma 1 potranno altresì disciplinare gli aspetti economici relativi all’eventuale cessione - anche parziale - dei diritti di proprietà intellettuale e industriale derivanti dai risultati conseguiti nell’ambito delle attività di ricerca o di consulenza, nonché relativi alla ripartizione degli eventuali proventi dello sfruttamento economico degli stessi o potranno rinviare tale disciplina a successivi accordi tra le parti.
6. Per la determinazione del corrispettivo contrattuale complessivo, oltre agli elementi indicati al successivo art. 17, si deve tener conto dei costi specifici relativi all’eventuale compartecipazione alle spese di brevettazione/registrazione dei risultati delle attività di cui al comma 1, nonché di ogni altro esborso sostenuto dall’Ateneo in relazione ai risultati delle suddette attività.
Capo IV – Iter approvativi, responsabilità e corrispettivi
Art 15. Approvazione e sottoscrizione
1. Ai sensi dello Statuto e del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, i contratti, le convenzioni e le intese e altre tipologie di atti di cui al presente Regolamento, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione, previa approvazione del Dipartimento o altra struttura di Ateneo interessata, e sottoscritti dal Rettore, in qualità di legale rappresentante del Politecnico.
2. In caso di prestazioni svolte dall’Amministrazione, i contratti, le convenzioni e le intese sono approvati direttamente dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione, a seconda della tipologia di accordo e del contenuto, può delegare l’approvazione dei contratti, delle convenzioni e delle intese secondo quanto previsto nell’apposito allegato.
4. Il Rettore a seconda della tipologia di accordo e del contenuto, può delegare la sottoscrizione dei contratti, delle convenzioni e delle intese secondo quanto previsto nell’apposito allegato.
Art 16. Responsabilità
1. Il Dipartimento o la struttura di Ateneo incaricata dello svolgimento dell’attività oggetto del contratto o della convenzione, è responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni da esso derivanti e anche di eventuali richieste di risarcimento e recuperi finanziari.
2. Nell’ipotesi di attività prestata congiuntamente da più Dipartimenti e/o strutture di Ateneo, i relativi organi possono concordare la designazione del Dipartimento o della struttura responsabile del coordinamento dell’attività stessa.
Art 17. Determinazione del corrispettivo nei contratti
1. Il corrispettivo contrattuale e la destinazione dei proventi sono definiti sulla base degli schemi di prospetti contabili approvati dal Consiglio di Amministrazione per ciascuna tipologia di prestazione, che sono illustrati nell’Allegato 5.
2. Il corrispettivo contrattuale deve essere determinato in modo da assicurare la copertura dei costi necessari allo svolgimento della prestazione o da questa derivanti, considerando, in particolare:
a) il costo del personale interno, al lordo delle ritenute e dei contributi a carico dell’Ateneo, calcolato avendo come riferimento il costo orario minimo del personale determinato periodicamente dal Consiglio di Amministrazione;
b) il costo di utilizzo dei materiali di consumo;
c) le spese di viaggio e di missione del personale necessarie alla prestazione;
d) il costo di acquisto e/o di ammortamento delle apparecchiature nonché il costo per la loro manutenzione, in ragione della frazione del tempo di utilizzo dedicata alla prestazione;
e) il costo per il ricorso a titolari di assegno di ricerca e borse di studio (intendendosi anche le borse per dottorato di ricerca) o ad altre forme di lavoro autonomo;
f) il costo per l’utilizzo di attrezzature e servizi esterni al Politecnico;
g) gli importi destinati alla copertura delle spese generali del Dipartimento o della struttura di Ateneo interessata e dell’Amministrazione;
h) gli importi da destinare alle prestazioni generali d’Xxxxxx;
i) l’importo relativo all’utile dell’attività;
3. In relazione al tipo di prestazione, talune voci di costo non sono ammissibili, come indicato nei prospetti contabili di cui all’Allegato 5.
4. Nella determinazione dei costi della prestazione devono inoltre essere tenuti in considerazione i prezzi di mercato praticati per le stesse attività o per attività similari.
Art 18. Ripartizione del corrispettivo
1. I prospetti contabili di cui all’Allegato 5 consentono di determinare la destinazione dei proventi contrattuali, individuando le quote di pertinenza del Dipartimento e quelle di pertinenza dell’Amministrazione, comprensive dei compensi destinati al personale interno, in linea con gli accordi sindacali vigenti.
2. La liquidazione di tali compensi può avvenire solo dopo l’incasso del corrispettivo, o di quote di esso, in misura proporzionale.
Art 19. Gestione contributo convenzioni di natura istituzionale
1. Nelle convenzioni e/o atti del presente regolamento che prevedono l’erogazione di un contributo a favore del Politecnico da parte del/i soggetto/i per la compartecipazione ai oneri sostenuti dall’Ateneo per lo svolgimento delle proprie attività, verrà applicata, in analogia con quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento per la partecipazione a programmi di finanziamento (dell’Unione Europea, dei ministeri, degli enti territoriali, delle fondazioni e di altri enti pubblici e privati), da parte dell’Amministrazione la trattenuta definita dal Consiglio di Amministrazione da calcolarsi sull’importo del contributo concesso, a copertura delle spese generali dell’Ateneo.
2. Tale previsione trova applicazione sia nei casi di accordi di natura istituzionale promossi dalle strutture dipartimentali sia nei casi in cui tali accordi vengano gestiti direttamente dall’Amministrazione.
Capo V – Partecipazione del Politecnico in qualità di affidatario a procedure per l’affidamento di contratti pubblici
Art 20. Oggetto dell’appalto e limiti
1. Il Politecnico, anche tramite i propri Dipartimenti, può partecipare a procedure per l’affidamento di contratti pubblici di servizi nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa nazionale e comunitaria.
2. La partecipazione alle procedure di cui al comma 1 è in ogni caso circoscritta ai contratti di servizi che rientrino nei fini istituzionali dell’Ateneo e che non concretizzino attività professionale.
Art 21. Modalità di partecipazione alla gara
1. La partecipazione a procedure ad evidenza pubblica può avvenire unicamente previa valutazione dei costi pieni (spese vive e spese generali) e previa autorizzazione del Rettore, secondo la procedura prevista nell’ Allegato 6.
2. Quando la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica implica l’accettazione preventiva dello schema di contratto tra la stazione appaltante e il concorrente, il Consiglio di Amministrazione può delegare l’approvazione di tale schema di contratto secondo quanto previsto nell’Allegato 2.
Art 22. Disciplina del contratto
1. Allo svolgimento delle attività conseguenti all’affidamento dei servizi pubblici si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista dal presente Regolamento.
Capo VI – Contratti derivanti dallo svolgimento di incarichi di verificazione e consulenza tecnica per l’autorità giudiziaria
Art 23. Modalità per lo svolgimento di incarichi peritali, di consulenza tecnica e di verificazione per l’autorità giudiziaria
1. Il Politecnico, tramite le sue strutture, può svolgere l’incarico di perito del Giudice nel processo penale, di consulente tecnico d’ufficio nel processo civile e di consulente tecnico d’ufficio e/o di organismo verificatore nel processo amministrativo.
2. Il Politecnico non può assumere l’incarico di consulente tecnico di parte nel processo penale, nel processo civile o, per la parte privata, nel processo amministrativo e nel processo presso il Tribunale delle Acque Pubbliche.
3. Le modalità per lo svolgimento di incarichi di verificazione e consulenza tecnica per l’autorità giudiziaria sono comunicati ai Dipartimenti con apposita circolare.
Capo VII – Adempimenti fiscali e disposizioni finali
Art 24. Adempimenti fiscali
1. I contratti, le convenzioni e le intese discendenti dal presente regolamento dovranno tenere conto dei vari profili ed obblighi relativi alla fiscalità diretta e/o indiretta gravanti sul Politecnico e sulle parti sottoscrittrici applicabili.
Art 25. Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente Regolamento, unitamente agli Allegati che ne formano parte integrante, approvato dal Consiglio di Amministrazione, è emanato con Decreto Rettorale in attuazione dello Statuto ed entrerà in vigore alla data indicata nel decreto di emanazione.
2. Il presente Regolamento, e in particolare l’Allegato 5 “Prospetti Contabili”, si applica anche alle quote non ancora fatturate di contratti già stipulati prima dell’entrata in vigore del Regolamento stesso.
3. Le variazioni dei prospetti contabili conseguenti alla disposizione di cui al punto 2 del presente articolo sono automaticamente approvate.
4. Il presente Regolamento e i relativi Allegati possono essere modificati con delibera del Consiglio di Amministrazione.
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ALLEGATI
Allegato 1: Modalità operative per la corretta applicazione del Regolamento Allegato 2: Quadro deleghe (Approvazione e Sottoscrizione)
Allegato 3: Tabella costo orario minimo del personale impiegato in attività per conto terzi Allegato 4: Schemi tipo contrattuali
Allegato 5: Prospetti contabili
Allegato 6: Partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici nazionali ed internazionali - Procedura