INTESA PER L’AFFIDAMENTO
Allegato alla Delib.G.R. n. 66/37 del 23.12.2015
INTESA PER L’AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE TRA
REGIONE SARDEGNA, rappresentata da in qualità di
autorizzato (di seguito, per brevità, anche solo Regione) E
TRENITALIA S.p.A. – società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA n. 05403151003, capitale sociale Euro 1.654.464.000,00, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 05403151003, iscritta al R.E.A. al n. 883047, la quale interviene nel presente contratto nella persona di ……………. nato a
……… il ………………… in virtù di ………….., (di seguito, per brevità, anche solo “Trenitalia”) (di seguito, congiuntamente, denominate anche “Parti”)
PREMESSO
che la L.R. 7 dicembre 2005 n. 21 e s.m.i., ha ad oggetto “Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna” ;
che il D.lgs. 21 febbraio 2008, n. 46 al Titolo II, conferisce alla Regione Sardegna le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione in materia di trasporto pubblico locale;
che l’Accordo di Programma tra Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Regione, stipulato il 7 giugno 2012, ha definito le risorse da trasferire alla Regione Sardegna per lo svolgimento dei servizi erogati da Trenitalia;
che in data 15 novembre 2013 si è realizzato l’effettivo trasferimento delle risorse finanziarie spettanti alla Regione Sardegna per l’anno 2013 in relazione all’esercizio delle funzioni e compiti di programmazione inerenti ai servizi ferroviari regionali erogati da Trenitalia e che, pertanto, da tale data l’Accordo di cui sopra ha assunto piena efficacia e la Regione è titolata a stipulare il contratto di servizio con l’impresa ferroviaria da individuarsi sulla base della normativa vigente;
che con la Deliberazione G.R. n. 53/63 del 20/12/2013 la Regione ha provveduto a indicare le linee guida per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale di cui agli artt. 4 e 5 del D.lgs. n. 46/2008, autorizzando il subentro della Regione Sardegna nel Contratto di servizio 2004-2005 in essere tra il Ministero dei Trasporti e Trenitalia, per la copertura dei
servizi di trasporto erogati e da erogarsi da Trenitalia fino alla sottoscrizione del nuovo contratto di servizio;
che con determinazione Rep. n. 69 prot. n. 3132 del 10 marzo 2014 la Regione è subentrata nel Contratto di servizio 2004-2005 tra lo Stato e Trenitalia;
che il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 prevede all’art. 5 par. 6, la possibilità di affidare direttamente i servizi ferroviari per una durata non superiore a dieci anni;
che l’art. 61 della legge 99/2009, ha stabilito che le autorità competenti all’affidamento di contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, possono avvalersi delle previsioni di cui all’art. 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all’art. 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007;
che gli affidamenti diretti presuppongono ai sensi dell’art. 7.2 del Regolamento CE 1370/2007 la pubblicazione sulla GUUE di specifiche informazioni almeno un anno prima dell’affidamento medesimo, e che pertanto la Regione provvederà in tal senso entro e non oltre il 31.12.2015.
che la Regione intende affidare (art. 5 par. 6 del Reg. CE 1370/2007) direttamente a Trenitalia l’organizzazione e la gestione dei servizi di trasporto ferroviario di persone eserciti sulla rete R.F.I., nonché lo svolgimento dei servizi connessi al trasporto, mediante sottoscrizione di un contratto di servizio della durata di nove anni, da stipulare alla scadenza dell’anno di pubblicazione sulla GUUE delle informazioni di cui al punto che precede, a partire dal 01.01.2017.
che obiettivo primario della Regione, condiviso da Trenitalia, è quello di valorizzare al massimo il trasporto ferroviario, asse portante del sistema regionale di trasporto pubblico locale, al fine di incrementare in modo consistente il numero di viaggiatori che ogni giorno usano il treno;
che la Regione e Trenitalia condividono che il rinnovo del parco rotabile sia un elemento essenziale per il miglioramento della qualità del servizio offerto;
che la Regione con proprio procedimento ha acquistato otto nuovi convogli ferroviari CAF a trazione diesel che saranno dati in uso gratuito a Trenitalia secondo un contratto di comodato che verrà sottoscritto fra le Parti;
che Trenitalia si pone come obiettivo l’abbattimento dell’età media del parco rotabile sia attraverso l’acquisto di nuovi treni, sia sostituendo quelli più vetusti;
che Trenitalia ha posto e porrà in essere azioni volte all’efficientamento dei propri costi di produzione del servizio;
che con Delibera di Giunta Regionale n…… del… è stato approvato lo schema della
presente Intesa;
Tutto ciò premesso le Parti assumono i seguenti impegni:
Art. 1
Affidamento dei servizi a Trenitalia
La Regione si impegna a procedere entro il 31 dicembre 2015 agli adempimenti di cui all'articolo 7 paragrafo 2 del Regolamento. Scaduti i termini connessi alla pubblicazione (un anno dalla pubblicazione), la Regione e Trenitalia si impegnano alla sottoscrizione di un contratto di servizio per nove anni, durata massima prevista dalla legge regionale 21 del 7 dicembre 2005, a partire dal 01.01.2017 (dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2025).
Art. 2
Regolamentazione dei rapporti tra le Parti fino alla sottoscrizione del nuovo
contratto di servizio
Le Parti prendono atto che fino alla sottoscrizione del nuovo contratto di servizio tra la Regione e Trenitalia, lo svolgimento dei servizi è regolamentato dal Contratto di Servizio fra Trenitalia e lo Stato a cui la Regione è subentrata; tuttavia, al fine di dare seguito agli obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi già nel biennio 2015 – 2016, le Parti condividono di integrare l’attuale disciplina contrattuale con i seguenti punti 1 e 2 e 3.
1) Produzione
Trenitalia effettuerà la seguente produzione in base al Programma di servizio condiviso fra le Parti:
per l’anno 2015: 3.656.481 treni*km più 231.552 bus*km programmati in orario; i treni*km comprendono la produzione aggiuntiva di circa 155.000 treni*km come da richiesta della Regione n. 4454 del 06/05/2015 e nota Trenitalia TRNIT- DPR.DRSA\P\2015\0025132 del 13/05/2015;
per l’anno 2016 3.656.481 treni*km più 218.851 bus*km programmati in orario.
2) Corrispettivi
A fronte della produzione di cui al precedente punto 1), nonché dell’effettuazione di tutti i servizi connessi al trasporto medesimo, il corrispettivo spettante a Trenitalia sarà pari a:
per l’anno 2015: 43.188.951 euro a cui sarà aggiunta la rivalutazione calcolata secondo il tasso di inflazione ISTAT – FOI medio annuo per il 2015, non appena questo sarà reso noto;
per l’anno 2016: € 43.145.132,09 a cui sarà detratto il valore del Full service manutentivo dei treni CAF (direttamente a carico della Regione) - stimabile al momento
pari a circa 1.531.000 euro – e aggiunta la rivalutazione calcolata secondo il tasso di inflazione ISTAT – FOI medio annuo per il 2016, non appena questo sarà reso noto.
Tali corrispettivi sono stati calcolati sulla base di quanto previsto dal contratto vigente e pari nel 2014, per i servizi ferroviari, ad euro 11,59314 per treno*km, e per i servizi bus sostitutivi ad euro 3,45 per bus*km (valore valido sino al 31.12.2015 come da contratto con Busitalia).
Il corrispettivo verrà liquidato dalla Regione a Trenitalia in quattro rate trimestrali posticipate entro trenta giorni dalla fatturazione da parte di Trenitalia. L’importo di ciascuna delle prime tre rate è pari ad un quarto del corrispettivo complessivo annuale trasferito dallo Stato a RAS (di
40.467.450 €); l’importo della quarta rata verrà liquidato per l’80%, calcolato sul rateo trasferito dallo Stato a RAS, entro i trenta giorni successivi all’acquisizione della fattura. Il saldo degli importi dovuti dalla Regione a Trenitalia viene calcolato di norma entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, tenendo conto del maggiore onere contrattualizzato rispetto al trasferimento dallo Stato, della relazione sui servizi resi trasmessa da Trenitalia, degli eventuali importi derivanti da penali e della rivalutazione del corrispettivo unitario calcolata secondo il tasso di inflazione ISTAT – FOI medio annuo di riferimento.
3) Sistema Tariffario
Anche al fine di compensare gli oneri connessi ai volumi di investimento di cui al successivo art. 4, in coerenza con i primi esiti dello studio di revisione dell’intero sistema tariffario del TPL Sardegna, la Regione riconosce:
dal 1° gennaio 2016: un incremento medio delle tariffe regionali 39 e 40 del 9%, tale da consentire il recupero dell’inflazione reale dal 2010 al 2016, secondo le tabelle prezzo di cui all’allegato n. 1;
da settembre 2016 e comunque con riferimento all’avvio del nuovo sistema tariffario regionale, l’introduzione di nuovi profili tariffari secondo le tabelle di cui all’allegato n.2.
4) Servizi aggiuntivi
Eventuali servizi aggiuntivi saranno oggetto di accordo tra le parti.
Art. 3
Metodo di calcolo del corrispettivo per il nuovo contratto di servizio - Tariffe
Dalla sottoscrizione del nuovo contratto di servizio 2017 - 2025, le Parti concordano sull’adozione – fatta salva l’emanazione del decreto previsto dall’art. 1, comma 84 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 relativo alla determinazione dei costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale - di un nuovo sistema di gestione contrattuale (maggiormente aderente ai principi di cui al Regolamento CE 1370/2007) che prevede l’elaborazione di un apposito Piano Economico Finanziario (PEF) da confrontarsi anno per anno con il consuntivo
della gestione risultante dal Conto Economico Regionale (CER), al fine di valutare il raggiungimento dell’equilibrio economico e finanziario del contratto.
Nell’elaborazione del PEF le Parti concordano che verranno utilizzati, come base, i dati di costo e ricavo risultanti dal consuntivo 2015 del CER e a quelli di previsione per il 2016; nel PEF sarà stimato anno per anno a partire dal 1 gennaio 2017 – con riferimento all’intero periodo contrattuale – l’ammontare dei principali processi aziendali che concorrono al conto economico complessivo della gestione contrattuale e dei relativi risultati netti previsionali, tenendo conto dell’efficientamento complessivo dei costi dovuto anche alla messa in servizio del nuovo materiale rotabile; in particolare per l’anno 2016 e seguenti si dovrà tener conto anche dell’efficientamento dei costi manutentivi dovuti all’entrata in esercizio dei treni CAF in sostituzione del vecchio materiale rotabile.
Per garantire l’equilibrio economico finanziario del contratto le parti si impegnano a definire idonee modalità di monitoraggio, verifica e correzione delle previsioni contrattuali iniziali. Il contratto dovrà prevedere obiettivi misurabili e quantificabili economicamente anno per anno, evidenziando il recupero di efficienza.
Inoltre, derivandola dai valori del PEF 2017, si determinerà la tabella di Listino Prezzi (attualizzata sulla base dell’indice ISTAT FOI medio annuo) per tipologia di servizio, da utilizzarsi come riferimento per valorizzare eventuali richieste di servizi in più o in meno da parte della Regione, così come le differenze tra servizi programmati ed effettuati.
Le Parti concordano di aggiornare periodicamente il sistema tariffario, che sarà in futuro implementato nella forma dell’integrazione tariffaria esclusiva, garantendo la sostenibilità del contratto di servizio e l’incremento della qualità del servizio anche al fine di compensare gli oneri di cui al successivo articolo 4 e comunque tenendo conto almeno dell’incremento inflattivo e dei maggiori ricavi dovuti all’aumento dei passeggeri per l’attuazione di politiche di razionalizzazione dei servizi ferro-gomma.
Art. 4 Investimenti
La Regione con proprio procedimento ha acquistato otto nuovi convogli ferroviari CAF a trazione diesel, che saranno assegnati a Trenitalia secondo un accordo di comodato d’uso gratuito che verrà sottoscritto fra le Parti, in tempo utile per la messa in esercizio prevista per il cambio orario di dicembre 2015, e comunque successivamente alla stipula della presente Intesa. Tale accordo prevedrà oneri manutentivi a carico della stessa Trenitalia in coerenza con la disciplina civilistica. All'interno del contratto di comodato sarà inoltre disciplinata l’attività svolta da Trenitalia per conto della Regione connessa al controllo delle operazioni previste dal
contratto RAS/CAF di Full service manutentivo e il conseguente report informativo alla Regione, per cui la RAS riconoscerà a Trenitalia un importo che verrà quantificato nel citato contratto di comodato, e con il quale verrà pagato il personale dedicato esclusivamente ai CAF e non impiegato nelle attività già ricomprese nel corrispettivo di cui al contratto di servizio.
Trenitalia si impegna inoltre ad effettuare gli interventi infrastrutturali per adeguare il deposito manutentivo alle esigenze del nuovo materiale rotabile, in particolare realizzando sia le opere civili che gli interventi di attrezzaggio dell’officina di Cagliari.
Qualora a Trenitalia subentri un nuovo affidatario del servizio, essa dovrà cedere il sito manutentivo al subentrante previa corresponsione del valore residuo non ammortizzato in riferimento alle regole di ammortamento della normativa di settore vigente al momento del subentro.
Tenuto conto che l’investimento sostenuto dalla Regione è stato orientato all’acquisizione di nuovo materiale rotabile votato alla soluzione di criticità per i collegamenti di lunga percorrenza, la RAS e Trenitalia si impegnano, ad inserire nel nuovo Contratto di servizio novennale, un programma di acquisto di almeno sei nuovi convogli diesel finalizzato a risolvere le criticità di mobilità nelle medie percorrenze (Sulcis e Campidano segnatamente) per un investimento non inferiore a euro 21.000.000,00.
La Regione cofinanzia tale investimento mediante risorse pari a circa euro 9.000.000,00 circa di cui al PON Trasporti 2000/2006 e alla L. 183/1987 - APQ scheda intervento RFI 07.
Il contratto novennale disciplinerà, tra le altre, le variazioni del piano di investimenti programmati in relazione all’eventuale esercizio di una clausola di recesso che sarà definita parimenti nel Contratto di servizio novennale nei suoi termini e modalità.
Art. 5 Condizione sospensiva
Trenitalia e la Regione concordano che gli effetti del presente atto restano subordinati, per ciascuna di esse, alla sua approvazione da parte degli Organi competenti, rispettivamente, Consiglio di amministrazione e Giunta regionale.
La validità del presente atto cessa dopo tredici mesi dalla data di pubblicazione sulla GUUE di cui all’art. 7 par. 2 del Regolamento CEE 1370/2007 salva l’intervenuta stipula nei termini del contratto di servizio se interviene prima.
…………, lì ……………………
Regione Sardegna …………………………………………..
Trenitalia S.p.A. ……………………………………….