CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI FORNITURA
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI FORNITURA
ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI
1.1 Per gli scopi del Contratto, ove non diversamente previsto da specifiche previsioni contrattuali, i termini di seguito indicati con l’iniziale maiuscola avranno, indipendentemente dall’uso del singolare o del plurale, il significato loro attribuito dal presente articolo 1.
(a) “Contratto”: le presenti Condizioni Generali di Contratto unite all’ “Ordine” unitariamente ed indivisibilmente intesi eventualmente insie- me ad altri accordi presi informa scritta.
(b) “Modulo di invio: il modulo SAP con cui RHOSS trasmette automaticamente l’ordine e le Condizioni Generali di Contratto al Fornitore
(c) “Normativa”: ogni disposizione di legge, regolamentare, amministrativa o provvedimento giurisdizionale o amministrativo applicabile, alla data di consegna dei Prodotti e secondo quanto noto o conoscibile con l’ordinaria diligenza al Fornitore, nei paesi nei quali i Prodotti vengono immessi in commercio dal RHOSS. La presente definizione include altresì ogni normativa nazionale e/o comunitaria (regola- menti, direttive comunitarie, etc) anche avente ad oggetto la sicurezza degli operatori quali, a titolo esemplificativo, il D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni, il DPR 547/55 e le disposizioni delle Convenzioni OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro), in quanto applicabili.
(d) “Ordine” la richiesta di una specifica quantità di prodotti inviata da RHOSS al Fornitore
(e) “Parti”: RHOSS ed il Fornitore.
(f) “Prodotti” i prodotti del Fornitore elencati nell’Ordine di Acquisto;
(g) “Prodotto Difettoso”: qualsiasi Prodotto che, come meglio descritto all’art.6, (i) non risulti conforme (x) Specifiche tecnico-qualitative rese da RHOSS (y) alle Normative, (w) ad ogni altra disposizione contenuta nell’Ordine o nel Contratto (ivi incluse le disposizioni in ma- teria di documentazione, accompagnamento e consegna dei Prodotti) e/o (ii) presenti vizi, difetti e/o mancanze di qualità, affidabilità e/o idoneità all’uso cui è destinato
(h) “Ricambi”: le parti di ricambio dei Prodotti.
(i) “RHOSS o RHOSS”: RHOSS e/o le società dalla stessa controllate o partecipate, anche indirettamente.
2. ORDINI E CONFERME
2.1 Eventuali conferme d’ordine del Fornitore aventi contenuti diversi dall’ordine dell’Acquirente non avranno alcun valore o diversa efficacia se non espressamente riformulati sotto forma di ordine di RHOSS
2.2 Anche successivamente alla trasmissione della propria conferma d’ordine, il Fornitore si impegna ad accettare fino a 15 (quindici) giorni dalla data di prevista consegna, ragionevoli modifche apportate da RHOSS all’ordine con riferimento a quantità, data di consegna, luogo di consegna
2.3 Per comprovate ragioni quali, a titolo di esempio, scioperi, incendi, fatto dei propri clienti finali etc., RHOSS sarà autorizzata a chiedere il differimento e/o la sospensione, per un periodo ragionevole, di uno o più ordini in corso, senza che per ciò il Fornitore possa valere diritto ad indennità di sorta.
2.4 La responsabilià di RHOSS è comunque esclusa nel caso di circostanze al di fuori del controllo della stessa che impediscano il ricevi- mento delle consegne o comportino una diminuzione del fabbisogno dei prodotti ordinati.
3. VERIFICHE
3.1. Il Fornitore - a seguito di semplice richiesta scritta di RHOSS ed entro le 48 ore successive all’invio della predetta comunicazione - con- sentirà a persone o enti delegati da RHOSS di effettuare ispezioni, verifiche e controlli dei processi produttivi, dei mezzi di produzione, dei metodi di lavorazione e/o di controllo utilizzati dal Fornitore.
3.2. Il Fornitore sarà tenuto a consentire controlli ed ispezioni delle autorità competenti sui metodi di produzione e di collaudo dei Prodotti e sulla relativa documentazione. Il Fornitore garantisce che tali controlli ed ispezioni potranno essere effettuati sia presso la propria azienda sia presso quelle dei suoi eventuali subfornitori.
4. DOCUMENTAZIONE E CONSEGNA
4.1. Ove richiesto i Prodotti verranno identificati e muniti di etichetta recante il numero di codice ad essi attribuito da RHOSS per la catalo- gazione, identificazione e gestione di ciascun articolo oggetto di Ordini.
4.2. Salvo diverso accordo risultante nell’Ordine di Acquisto i Prodotti dovranno essere resi DDP (Incoterms 2000) nel luogo di consegna indicato nell’Ordine di RHOSS. La Proprietà sui prodotti passerà all’atto del perfezionamento del consenso, al più tardi al momento dell’individuazione dei Prodotti nel magazzino del Fornitore. Il rischio di perdita o danneggiamento dei Prodotti passerà dal Fornitore a RHOSS con la consegna dei Prodotti nel luogo di destinazione indicato nell’Ordine. Ove non diversamente richiesto per iscritto da RHOSS, il Fornitore apporrà sull’imballo il codice attribuito dal Fornitore a ciascun Prodotto, come indicato nell’Ordine, ed il numero dell’Ordine.
4.3. Le quantità consegnate, il numero dei colli ed il relativo peso saranno quelli accertati in arrivo presso lo stabilimento RHOSS. Sco- stamenti rilevanti rispetto alle quantità di Prodotto richieste nell’Ordine dovranno essere preventivamente comunicati a RHOSS per l’eventuale accettazione e l’aggiornamento dell’Ordine. RHOSS non assume alcuna responsabilità in caso di Prodotti inviati per errore o in eccedenza, anche nel caso che gli stessi vengano provvisoriamente introdotti nei propri magazzini: tali Prodotti potranno pertanto essere restituiti, anche non immediatamente, al Fornitore che sopporterà le relative spese di trasporto.
4.4. Il Fornitore, se richiesto da RHOSS, dovrà utilizzare per la consegna dei Prodotti i contenitori a tal fine messi a disposizione da RHOSS che provvederà rendere, a spese del Fornitore, i contenitori vuoti utilizzando il viaggio di ritorno del mezzo dallo stesso incaricato di effettuare le consegne.
4.5. In mancanza di espressa indicazione, l’imballo fornito dal Fornitore deve essere appropriato alla tipologia dei Prodotti forniti ed al mezzo di trasporto utilizzato: eventuali danni dipendenti dall’imballo saranno imputati al Fornitore qualunque siano le condizioni di resa.
4.6. I Prodotti devono essere accompagnati da documenti di trasporto. Ciascuna fattura, oltre ai riferimenti di legge, deve indicare il numero d’Ordine per ciascun Prodotto ad ogni consegna. Le fatture dovranno essere trasmesse dal Fornitore a RHOSS a mezzo fax o, in via telematica, al momento della partenza del Prodotto.
4.7. In caso di difformità tra le quantità indicate nei documenti di trasporto e quelle di Prodotto consegnato, e tra queste e le fatture del Fornitore, i maggiori oneri e costi amministrativi verranno addebitati a quest’ultimo e compensati con il credito del Fornitore.
5. MANCATA O RITARDATA CONSEGNA
5.1 I termini di consegna indicate nell’Ordine di Acquisto devono intendersi essenziali; in particolare: nell’ipotesi di Ordine Chiuso il termine essenziale sarà considerato quello indicato nell’Ordine di Acquisto; nell’ipotesi di Ordine Aperto il termine essenziale sarà quello indicato nei singoli programmi periodici di approvvigionamento.
5.2 RHOSS ha diritto di rifiutare e restituire, a spese e rischio del Fornitore, eventuali consegne effettuate prima del termine indicato nell’Or- dine di Acquisto, ovvero di addebitare a quest’ultimo i costi e gli oneri finanziari di magazzinaggio, rimanendo comunque inteso che, in caso di accettazione della consegna, i termini di pagamento decorreranno dalla data di consegna indicata nell’Ordine di Acquisto.
5.3 Il Fornitore sarà, in ogni caso, tenuto a comunicare tempestivamente a RHOSS, e comunque con almeno 5 (cinque) giorni lavorativi di anticipo, gli eventuali ritardi di consegna rispetto ai termini indicati nell’Ordine, trattandosi di Ordine Chiuso, o, nei programmi periodici di approvvigionamento, trattandosi di Ordine Aperto.
5.4 In caso di reiterati ritardi di consegna o di ritardo di consegna non dovuti a circostanze di forza maggiore, RHOSS avrà, impregiudicato quanto stabilito al successivo punto (iii), la facoltà di:
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI FORNITURA
o pretendere l’esecuzione del Contratto, in tutto o in parte;
o ovvero rifiutare la consegna e dichiarare risolto il Contratto nonché, in ogni caso:
o pretendere il pagamento di una penale indicata nell’Ordine oltre agli eventuali ulteriori danni diretti ed indiretti che dovessero derivargli nel caso di mancata o ritardata consegna come, ad esempio, il danno derivante dall’interruzione forzata o dal rallentamento della propria produzione a causa dell’indisponibiltà dei Prodotti o ogni eventuale danno a sua volta addebitato a RHOSS dai suoi clienti a causa della mancata o ritardata consegna. L’importo delle penali e degli ulteriori danni diretti eventualmente subiti a causa delle mancate o ritardate consegne potrà essere compensato da RHOSS con quanto dallo stesso a tale data dovuto al Fornitore.
5.5 Le disposizioni di cui al presente articolo troveranno applicazione altresì in ipotesi di mancato tempestivo ripristino di Prodotti Difettosi da parte del Fornitore.
6. CONFORMITÀ, BUON FUNZIONAMENTO, ASSENZA DI VIZI, DIFETTOSITÀ PRODOTTI, RESPONSABILITA’ CI- VILE DEL FORNITORE
6.1 Il Fornitore è obbligato a consegnare a RHOSS Prodotti corrispondenti alle specifiche tecnico-qualitative rese da RHOSS (di seguito le Specifiche) Le Specifiche potranno essere aggiornate o modificate da RHOSS in qualunque momento mediante comunicazione scritta inviata al Fornitore, anche a mezzo e-mail. Tutti i Prodotti che dovranno essere consegnati in data successiva alla notifica al Fornitore dell’aggiornamento e/o modifica dovranno essere conformi alle nuove Specifiche.
6.2 Il Fornitore garantisce l’assenza nei Prodotti di vizi nei materiali e nella lavorazione. Il Fornitore garantisce altresì il buon funzionamento dei Prodotti, la loro affidabilità e/o idoneità all’uso cui sono destinati, nonché la conformità dei Prodotti alle Specifiche per 26 mesi dalla introduzione sul mercato dei prodotti di RHOSS che incorporano i Prodotti.
6.3 In caso di vizi, difetti o mancanza di qualità, o di mancato funzionamento dei Prodotti, ovvero di mancata conformità degli stessi alle Spe- cifche, agli standard UE di qualità e sicurezza e/o di altre prescrizioni legali, troveranno applicazione le disposizioni di cui alla procedura PQ06B di valutazione dei fornitori ed il Fornitore dovrà provvedere integralmente a sue spese alla pronta eliminazione dei difetti e/o alla sostituzione dei Prodotti difettosi e/o non conformi. Qualora i Prodotti difettosi e/o non conformi costituiscano parte di un lotto, RHOSS potrà chiedere la sostituzione dell’intero lotto. Con l’eliminazione dei difetti e/o la sostituzione dei Prodotti decorrerà un nuovo periodo di garanzia agli stessi termini e condizioni disciplinati dal presente articolo 5.3 sarà inoltre facoltà di RHOSS:
o decidere, in difetto di immediato intervento da parte del Fornitore, di procedere direttamente alla riparazione o alla sostituzione dei Prodotti, come pure, di ottenere il rimborso integrale dei costi sostenuti per la riparazione o sostituzione dei Prodotti
o risolvere in tutto o in parte il contratto Impregiudicato in ogni caso il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno
6.4 Qualora gli interventi di riparazione/sostituzione vengano effettuati da RHOSS o da terzi per conto di RHOSS, quest’ultima ha diritto al rimborso delle spese di trasferta/ritiro prodotto + ore manodopera diretta (incluse operazioni di smontaggio e montaggio) + costo ma- teriali.
6.5 Il Fornitore deve altresì tenere indenne RHOSS dai costi sostenuti per eventuali campagne di risanamento che dovessero rendersi neces- sarie od opportune per eliminare i difetti epidemici nei prodotti montati sul prodotto finito RHOSS che, pur non riguardando la sicurezza o la conformita degli stessi alle normative in vigore, siano comunque, tali, in ragione della loro gravita e/o frequenza, da risultare inaccet- tabili secondo criteri di misurazione e standard di soddisfazione del cliente finale, in linea con quanto praticato dai principali concorrenti del mercato.
6.6 In deroga a quanto previsto agli artt. 1495-1512 cod. civ. RHOSS sarà tenuta a denunciare al Fornitore eventuali vizi, difetti, o altra non conformità di cui ai precedenti punti di questo art.5 entro 60 giorni dalla loro scoperta.
6.7 ll Fornitore garantisce, inoltre per un periodo di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data in cui RHOSS ha introdotto il Prodotto sul mercato, gli eventuali danni causati da difetti del Prodotto. Qualora RHOSS proceda, anche successivamente allo scadere della garanzia di cui al punto 5.2, a campagne di richiamo dei Prodotti o dei beni nei quali i Prodotti siano incorporati, installati o altrimenti utilizzati, e tali campagne siano determinate da fatto imputabile al Fornitore, il Fornitore sarà obbligato a tenere indenne RHOSS ed a risarcire i danni diretti ed indiretti eventualmente subiti da quest’ultimo a causa delle predette campagne o iniziative.
6.8 RHOSS informerà il Fornitore nel caso abbia conoscenza che il Prodotto o uno o più lotti di Prodotti non siano conformi alle Normative inerenti la tutela della sicurezza, della salute o dell’ambiente e/o violino norme costruttive od omologative in conseguenza della loro asserita pericolosità, difettosità, non affidabilità e/o mancanza di sicurezza.
6.9 Il Fornitore s’impegna ad informare immediatamente RHOSS di qualsiasi timore o notizia, anche non accertata, circa la possibile perico- losità derivante da difetti dei Prodotti e/o dei Ricambi e/o di alcuno dei lotti forniti, al fine di scongiurare ogni incidente o danno a persone e/o cose.
6.10 Salvo diverso accordo tra le Parti, RHOSS non sarà tenuta, ai fini dell’operatività della garanzia di cui al presente articolo, ad effettuare alcun controllo sui Prodotti ed il mancato controllo non esclude né limita, in alcun modo, la responsabilità del Fornitore. L’accettazione dei Prodotti alla consegna non implica rinuncia da parte di RHOSS alla garanzia neppure in caso di vizi evidenti.
7. RICAMBI
7.1 Il Fornitore si impegna a fornire a RHOSS i Ricambi nei quantitativi e nei tempi necessari per permettergli di soddisfare le esigenze di garanzia e di assistenza post-vendita dei Prodotti, secondo i migliori standard di soddisfazione del cliente finale, fino alla scadenza del 10° anno successivo all’ultima fornitura di ciascun Prodotto.
7.2 I prezzi di fornitura dei Ricambi saranno concordati sulla base dell’ultimo prezzo pagato per ciascun Prodotto, dei volumi previsti e dei lotti di fornitura richiesti dal RHOSS. In ogni modo, salvo diverso accordo scritto, il prezzo non potrà essere superiore rispetto al prezzo di fornitura industriale in caso di prodotto di serie. Nel caso di Prodotti fuori produzione di serie, il prezzo dovrà essere definito in funzione dei quantitativi richiesti.
8. PROPRIETÀ INDUSTRIALE DEL FORNITORE
8.1 Il Fornitore garantisce che i Prodotti forniti ed i relativi processi produttivi non contravvengono alcun diritto di proprietà industriale od intellettuale di terzi.
9. MARCHI – COMODATO
9.1 RHOSS potrà in qualsiasi momento richiedere al Fornitore di apporre il Marchio “RHOSS” od i diversi Marchi indicati per iscritto sull’im- ballo dei Prodotti e/o sui Ricambi. In tal caso il posizionamento, la dimensione e le modalità di apposizione dei Marchi dovranno essere effettuate in conformità alle disposizioni impartite dal RHOSS.
9.2 Il Fornitore dà atto che il presente accordo non gli conferisce alcun diritto, titolo od aspettativa sui Marchi e che qualsiasi uso degli stessi sarà effettuato nell’esclusivo interesse di RHOSS.
9.3 Alla cessazione del Contratto, per qualsiasi motivo essa intervenga, il Fornitore dovrà interrompere immediatamente l’uso dei Marchi e restituire a RHOSS tutto il materiale ad essi relativo ancora in suo possesso fatto salvo il loro uso per la produzione dei Ricambi.
9.4 Disegni, modelli, stampi, attrezzature, campioni e quant’altro di proprietà di RHOSS devono essere utilizzati dal Fornitore unicamente per le produzioni commissionate da RHOSS. I suddetti beni, a seguiti di espressa richiesta scritta di RHOSS, dovranno essere restituiti a quest’ultima o essere distrutti dal Fornitore sotto la sua responsabilità.
9.5 In caso di recesso o risoluzione del Contratto ai sensi del Contratto, come pure in tutti i casi di cessazione del Contratto, per qualsiasi motivo essa intervenga, il Fornitore avrà l’obbligo di consegnare prontamente, e RHOSS il diritto di ritirare la documentazione relativa alle Informazioni Tecniche RHOSS nonché il materiale tecnico e commerciale relativo ai Prodotti e/o ai Ricambi in possesso del Fornitore.
10. OBBLIGO DI INFORMAZIONE E COLLABORAZIONE
10.1 Il Fornitore sarà tenuto ad informare tempestivamente RHOSS di qualsiasi violazione di diritti di proprietà industriale od intellettuale dagli stessi vantati di cui venga a conoscenza durante la vigenza del Contratto e dovrà assicurare, ove richiesto, l’assistenza necessaria nei procedimenti che gli stessi dovessero a tal fine instaurare a tutela dei propri diritti.
11.CESSIONE DEL CREDITO
11.1 Salvo diverso accordo sottoscritto da RHOSS, quest’ultima, in caso di cessione del credito da parte del Fornitore, addebiterà al Fornitore la somma di € 50, a titolo di spese amministrative, per ogni fattura ceduta.
11.2 L’importo di cui al precedente punto 11.1 verrà dedotto, previa emissione di fattura corrispondente, dalle somme cedute che RHOSS paherà al terzo.
12. RISERVATEZZA
12.1 Il Fornitore, in proprio e per conto dei propri dipendenti e collaboratori, si impegna a mantenere la massima riservatezza in merito alla stipulazione del Contratto e agli atti e documenti che verranno posti in essere e realizzati in esecuzione dello stesso, salvo per quanto do- vesse rendersi necessario per adempiere ad eventuali obblighi di legge o ad ordini delle autorità competenti, fermo restando che, anche in simili ipotesi, il Fornitore dovrà informare tempestivamente RHOSS per concordare i tempi ed i contenuti di eventuali comunicazioni che, in quanto possibile, saranno comunque limitate ai fatti e/o documenti ai quali i suddetti obblighi od ordini si riferiscono. Il Fornitore si obbliga inoltre a non pubblicizzare i suoi rapporti commerciali con RHOSS senza preventivo consenso scritto di RHOSS.
13. RECESSO
13.1 Ferme restando eventuali ipotesi di recesso espressamente previste da apposite clausole del Contratto, RHOSS avrà la facoltà di sospen- dere l’esecuzione del Contratto, mediante comunicazione scritta al Fornitore, qualora:
o intervengano situazioni, fatti o atti indicativi di una situazione di sopravvenuta o prevedibile incapacità del Fornitore di assicurare il normale assolvimento delle proprie obbligazioni (come, a titolo meramente esemplificativo, nei casi di mancati o ritardati pagamenti verso dipendenti, enti previdenziali, fisco, fornitori o banche, protesti cambiari, esecuzioni mobiliari e/o immobiliari, revoche di licenze o autorizzazioni, atti preparatori e/o iniziali di procedura di liquidazione volontaria, di richiesta di concordato preventivo o stragiudiziale o amministrazione controllata
o giudiziaria, fallimento, ecc.);
o le forniture siano interrotte per un periodo superiore a 15 (quindici) giorni lavorativi a causa della interruzione, per qualsivoglia ragione, della normale attività del Fornitore.
13.2 Qualora tali situazioni non cessino nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Fornitore della comunicazione del RHOSS, RHOSS avrà la facoltà di recedere con effetto immediato dal Contratto mediante semplice comunicazione scritta, senza che il Fornitore possa reclamare alcun danno, indennizzo o rimborso da parte del RHOSS. In tal caso RHOSS sarà tenuta al ritiro degli Ordini finiti, in corso di lavorazione e dei Ricambi in giacenza presso il Fornitore.
14. RISOLUZIONE
14.1 Oltre alle ipotesi di risoluzione anticipata espressamente previste da apposite clausole del Contratto, RHOSS avrà la facoltà di risolvere il Contratto nel caso in cui il Fornitore si sia reso gravemente inadempiente ad uno o più degli obblighi impostigli dal Contratto e non vi abbia posto rimedio nel termine a tal fine assegnato da RHOSS con la relativa comunicazione di messa in mora. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, RHOSS sarà legittimata a risolvere anticipatamente il Contratto qualora il Fornitore:
o non riesca a garantire con continuità la qualità dei Prodotti;
o non sia in grado di soddisfare il fabbisogno dei Clienti, impregiudicata in ogni caso la facoltà di RHOSS di proseguire nell’esecuzione del Contratto ed avvalersi di terzi fabbricanti per la produzione e fornitura dei quantitativi non disponibili presso il Fornitore.
14.2 RHOSS avrà inoltre il diritto di risolvere con effetto immediato il Contratto, qualora nella compagine sociale del Fornitore dovesse inter- venire un concorrente di RHOSS, direttamente o indirettamente attraverso persone o società controllate, collegate o partecipate, anche di fatto.
15. FORZA MAGGIORE
15.1 Nel caso in cui l’esecuzione della fornitura sia impedita dal verificarsi di circostanze di forza maggiore, i termini di consegna si intendono prorogati e il nuovo termine verrà stabilito di comune accordo tra RHOSS ed il Fornitore in relazione all’impedimento, a condizione che il Fornitore abbia informato prontamente e documentalmente RHOSS dell’insorgere della circostanza di forza maggiore e abbia preso tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti. A tal fine si considerano cause di forza maggiore: gli eventi catastrofici, le guerre, gli attentati terroristici, gli espropri di attrezzature o installazioni, i sabotaggi, gli incendi, le alluvioni, le trombe d’aria, gli uragani, i terremoti, gli scioperi generali (compresi quelli dei trasporti e delle dogane, ma con espressa esclusione degli scioperi aziendali, salvi gli scioperi aziendali attuativi di scioperi nazionali di categoria), le sospensioni dell’erogazione di energia elettrica di durata superiore a dodici ore consecutive, osservanza di leggi, regolamenti od altre disposizioni governative o locali, od ogni altra causa al di fuori del ragionevole controllo della Parte che invoca l’impedimento. Non saranno considerati causa di forza maggiore i ritardi dei subfornitori, a meno che non sia data la prova che essi stessi sono stati causati da forza maggiore.
15.2 La circostanza di forza maggiore non potrà essere invocata qualora essa insorga dopo la scadenza del termine di consegna convenuto.
16. GIURISDIZIONE E LEGGE APPLICABILE
16.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia tra le Parti avente ad oggetto l’interpretazione e/o l’esecuzione del Contratto sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Rovigo
16.2 Qualsiasi patto in deroga alle disposizioni che precedono, di qualsiasi natura esso sia, sarà valido solo se redatto in forma scritta e successivo alla data di conclusione del presente accordo.
17. DISPOSIZIONI FINALI E GENERALI
17.1 Le presenti Condizioni Generali di Contratto si applicano nella misura in cui l’Ordine, cui le stesse si riferiscono, non disponga diversa- mente. Ove ciò avvenisse, si applicano le disposizioni dell’ordine. RHOSS non è vincolata ed espressamente rifiuta le condizioni generali di vendita predisposte dal Fornitore e qualsiasi altra previsione contenuta in qualsiasi conferma d’ordine o in altri documenti del Forni- tore.
17.2 Eventuali modifiche o condizioni aggiuntive al Contratto saranno valide solo se concordate per iscritto tra le Parti. Le Condizioni Generali di Acquisto si applicheranno anche alle forniture eseguite dal Fornitore successivamente alla prima.
17.3 L’Ordine o la sua esecuzione non sono cedibili da parte del Fornitore neppure parzialmente, senza il preventivo consenso del RHOSS
17.4 Il Fornitore si impegna a svolgere ogni attività prevista nei rapporti con RHOSS mantenendo comportamenti di assoluta correttezza, rispettosi delle leggi, e conformi alle regole ed ai principi stabiliti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e/o dal Codice Etico del Cliente, consultabili in Internet all’indirizzo xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxx_xxxxx_xxx_xxxxxxxxxx.
RHOSS S.p.A.