CONDIZIONI GENERALI
Comune di Borzonasca
CONDIZIONI GENERALI
Comune di Mezzanego Comune di Ne Comune di Rezzoaglio Comune di Santo
Xxxxxxx x’Xxxxx
Bacino di affidamento n. 3 - Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani - Appalto verde
OGGETTO
Città Metropolitana di Genova Stazione Unica Appaltante
STAZIONE APPALTANTE
Xxxxxxxx Xxxxxxx
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Comune di Borzonasca, Comune di Mezzanego, Comune di Ne, Comune di Rezzoaglio,
Comune di Santo Stefano d’Aveto.
AMMINISTRAZIONI ADERENTI
DEFINIZIONI
Città Metropolitana La Città Metropolitana di Genova, nella sua qualità di
contraente dell’Accordo Quadro
Concorrente Il soggetto ammesso a partecipare alla gara
Soggetto aggiudicatario............................................ Il soggetto che ha presentato la migliore offerta in
base ai criteri di aggiudicazione e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario
Appaltatore, Fornitore Il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata
o consorziata, che stipula il contratto di appalto
Comune, Committente La pubblica amministrazione che aderisce all’accordo
quadro e attiva il contratto derivato
DEFINIZIONI
Accordo quadro ......................................................... Il contratto che disciplina i rapporti tra Stazione
Appaltante, Committenti e Appaltatore, e l’attivazione dei contratti derivati
Contratti derivati Il contratto stipulato dai Committenti con l’Appaltatore
sulla base delle condizioni risultanti dall’Accordo Quadro e dall’offerta aggiudicataria
Disciplinare di gara.................................................... L’insieme della documentazione di gara: Bando,
Norme di partecipazione, Accordo Quadro, Condizioni generali, Capitolato speciale d’oneri, Progetto offerta
Documentazione contrattuale .................................. Accordo Quadro, Condizioni generali, Capitolato
speciale d’oneri, Offerta aggiudicataria
Responsabile Unico del Procedimento, RUP ......... Per la progettazione e l’affidamento dell’Accordo
quadro è individuato dalla Stazione Appaltante; per l’esecuzione del contratto derivato è individuato dal Committente
Direttore dell’esecuzione .......................................... I soggetti incaricati dal Committente a supporto del
RUP
Referente contrattuale Il soggetto indicato dal soggetto aggiudicatario quale
referente unico nei riguardi della Stazione Appaltante e del Committente per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali
Bacino di affidamento n. 3 ........................................ Il Bacino di affidamento individuato con la
Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 57 del
23 dicembre 2015 e con la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 22 del 11 maggio 2016, di cui fanno parte i Committenti
SOMMARIO
pagina
Articolo 1 Disciplina contrattuale 4
Articolo 2 Corrispettivo 4
Articolo 3 Fatturazione e pagamenti 4
3.1 Fatturazione elettronica 5
3.2 Condizioni e termini di pagamento 5
Articolo 4 Tracciabilità dei flussi finanziari 6
Articolo 5 Ruoli contrattuali 6
5.1 Referente unico contrattuale 6
5.2 Figure specifiche 7
5.3 Referente Unico del Procedimento 7
5.4 Direttore dell’esecuzione 7
Articolo 6 Comunicazioni 7
Articolo 7 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro 7
Articolo 8 Personale dedicato al servizio 9
Articolo 9 Clausola di salvaguardia 9
Articolo 10 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 9
Articolo 11 Obblighi in materia di sicurezza 10
11.1 Documento Unico di Valutazione dei Rischi e Interferenze 11
Articolo 12 Tutela della riservatezza 11
Articolo 13 Procedimento di applicazione delle penali 12
Articolo 14 Obblighi documentali 13
Articolo 15 Controlli del servizio 14
Articolo 16 Garanzia definitiva per i contratti derivati 15
Articolo 17 Esecuzione in danno 15
Articolo 18 Recesso per giusta causa 16
Articolo 19 Recesso unilaterale 17
Articolo 20 Diffida ad adempiere 17
Articolo 21 Clausole risolutive 18
Articolo 22 Altri casi di risoluzione 19
Articolo 23 Effetti della risoluzione e del recesso 20
Articolo 24 Modifiche ed estensioni contrattuali 20
Articolo 25 Facoltà di proroga 22
Articolo 26 Responsabilità dell’Appaltatore 22
Articolo 27 Cessione del contratto e subappalto 22
27.1 Autorizzazione al subappalto 23
27.2 Gestione del subappalto 23
27.3 Sub-contratti 24
Articolo 28 Clausole di legalità 24
Articolo 29 Norme di rinvio 24
Articolo 30 Spese contrattuali 25
Articolo 31 Foro competente 25
Articolo 1 Disciplina contrattuale
L’Accordo Quadro regola i rapporti tra la Stazione Appaltante, i Committenti e l’Appaltatore rispetto all’attivazione e alla gestione dei Contratti Derivati.
I Contratti Derivati regolano i rapporti tra i Committenti e l’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni richieste e sono disciplinati dai seguenti documenti:
▪ ACCORDO QUADRO;
▪ CONDIZIONI GENERALI;
▪ CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI;
L’offerta presentata dal Soggetto Aggiudicatario, nel rispetto di quanto previsto dal documento denominato PROGETTO OFFERTA.
Articolo 2 Corrispettivo
Il corrispettivo è determinato applicando l’offerta economica aggiudicataria agli importi a base di gara per le prestazioni a corpo e a misura secondo quanto previsto dal Progetto Offerta.
Il canone mensile di corrispettivo è determinato, per ciascun Comune, con la seguente formula, facendo riferimento ai valori posti a base di gara e riferiti ai singoli Committenti:
Canone = [(C-R) ÷ 14] + OMS
laddove,
C = Valore a base d’asta di ogni singolo Comune R = Ribasso risultante dall’offerta aggiudicataria
OMS = Oneri della sicurezza su base mensile del singolo Comune
I Comuni non assumono alcun impegno in ordine all’effettivo volume di rifiuti prodotti e l’Appaltatore rinuncia a qualsiasi richiesta di compenso ed indennizzo nel caso in cui i quantitativi indicati siano superati o non vengano, per qualsiasi motivo, raggiunti.
I Comuni, in corso di rapporto e ferme restando le condizioni formulate in sede di offerta dall’Appaltatore, si riservano la facoltà di variare le modalità e gli orari di svolgimento del servizio.
Il canone mensile come sopra determinato, sarà corrisposto secondo le modalità indicate al successivo articolo 3.
Il canone si intende remunerativo di tutte le prestazioni d’opera previste nel Capitolato speciale d’oneri e nei suoi allegati, ivi compresa la dotazione delle attrezzature di cui all’articolo “Attrezzature e mezzi” del Capitolato Speciale d’Oneri nonché delle proposte migliorative formulate in sede di offerta.
Il corrispettivo s’intende comprensivo di ogni onere relativo al servizio reso a regola d’arte ed è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, fatte salve eventuali modalità di revisione prezzi.
L’appaltatore riconosce che il prezzo è remunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati.
Articolo 3 Fatturazione e pagamenti
Le fatture devono essere intestate al Committente e contenere il codice identificativo gara (CIG) derivato.
Le fatture devono, altresì, riportare l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” al fine di consentire alla Stazione appaltante di adempiere a quanto disposto dall’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, c.d. split payment. Sono liquidati all’Appaltatore i soli importi riferiti all’imponibile, mentre sono trattenute le quote relative all’IVA per il successivo riversamento all’erario.
3.1 Fatturazione elettronica
Le fatture devono essere obbligatoriamente redatte in modalità elettronica mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx,
Il Committente s’impegna a comunicare i dati per consentire la corretta emissione delle fatture elettroniche, quali in particolare:
a) Descrizione dell’ente per l’intestazione della fattura;
b) Codice Univoco del Committente, consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx ).
3.2 Condizioni e termini di pagamento
L’Amministrazione, in ottemperanza all’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, corrisponde all’Appaltatore l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale entro quindici giorni dall’effettivo avvio del servizio, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.
I pagamenti sono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o dalla verifica di conformità della prestazione alle previsioni contrattuali, qualora l’attività sia conclusa in un momento successivo. La verifica di conformità delle prestazioni è condotta dal Responsabile del procedimento o dal Direttore dell’esecuzione sulla base delle modalità di monitoraggio e controllo previste dal capitolato speciale d’oneri ed alla verifica, tramite DURC, della sussistenza in capo all’Appaltatore delle condizioni di regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa.
La data di ricevimento della fattura corrisponde a quella in cui la stessa è stata correttamente caricata sul Sistema di interscambio per le fatture elettroniche.
I termini di pagamento si intendono rispettati con la trasmissione del mandato alla Tesoreria.
Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte del Committente della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
I crediti indebitamente maturati dal Committente, per effetto di errori di fatturazione, omissione di servizi, danni o risarcimenti, sanzioni amministrative saranno portati in deduzione del corrispettivo dovuto con o senza emissione di specifica nota d’accredito da parte dell’Appaltatore in occasione del primo pagamento utile e in ogni caso entro il termine di fatturazione dei corrispettivi relativi all’anno successivo a quello di maturazione del credito.
Il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili al Committente, non possono essere intesi in alcun modo come morosità e dare diritto a pretese per interessi di mora o indennità di qualsiasi altro genere, impedire la regolare esecuzione del contratto, essere causa di risoluzione del contratto.
Articolo 4 Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Ogni violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, e dal presente documento comporta la risoluzione dei contratti.
Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione dei contratti derivati devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni..
L’Appaltatore s’impegna a comunicare gli estremi identificativi dei conti dedicati previsti dal presente appalto entro 7 giorni dall’accensione e/o dall’inizio dei contratti derivati unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L’appaltatore s’impegna inoltre a comunicare ai Committenti, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, le variazioni ai conti correnti sopra menzionati, ovvero l’accensione di nuovi conti correnti dedicati all’appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente.
Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato.
L’Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
L’Appaltatore deve trasmettere ai Committenti, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto.
L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – UTG di Genova.
L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara.
Articolo 5 Ruoli contrattuali
5.1 Referente unico contrattuale
L’Appaltatore s’impegna a indicare alla Stazione Appaltante e al Committente, prima dell’inizio delle prestazioni, il nominativo di un soggetto referente unico per tutto quanto concerne l’esecuzione dei contratti derivati e dell’Accordo Quadro. In caso di cessazione o assenza temporanea del Referente, l’Appaltatore deve immediatamente comunicare il nominativo del sostituto incaricato.
Il Referente unico contrattuale deve essere in possesso delle competenze e dei titoli professionali necessari per lo svolgimento dell’incarico.
Il Referente unico contrattuale del contratto deve assicurare lo svolgimento delle attività in modo conforme alla Documentazione Contrattuale, nel rispetto delle tempistiche contrattuali, con piena facoltà di gestire le
eventuali criticità, problematiche organizzative e varianti al servizio.
Tutte le contestazioni relative all’ esecuzione sono comunicate al Referente contrattuale. L’Appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante e al Committente i recapiti telefonici, di tipo fisso e mobile, di posta elettronica, etc. del Referente contrattuale.
5.2 Figure specifiche
L’appaltatore deve affiancare al Referente contrattuale le figure professionali specifiche previste dal Capitolato Speciale d’Oneri, e da quanto indicato eventualmente in sede di offerta.
5.3 Referente Unico del Procedimento
Il Referente unico contrattuale del Committente deve identificarsi nel Responsabile del Procedimento.
Il Referente unico contrattuale dell’Appaltatore ha l’obbligo di fare riferimento al RUP della Stazione Appaltante o dei Committenti, per tutte le questioni attinenti rispettivamente all’Accordo Quadro o all’esecuzione dei Contratti Derivati.
5.4 Direttore dell’esecuzione
La Stazione Appaltante si riserva di nominare un Direttore per l’esecuzione dell’Accordo Quadro. Fino alla nomina del Direttore dell’esecuzione le funzioni sono svolte dal Responsabile del Procedimento.
Per i Xxxxxx il Direttore dell’esecuzione si identifica, salvo diversi provvedimenti, con il Responsabile Unico del Procedimento.
Il Direttore dell’esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell’Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali.
Articolo 6 Comunicazioni
Tutte le comunicazioni relative all’Accordo Quadro e ai contratti derivati sono effettuate a mezzo pec, o in subordine e in caso di non funzionamento della pec, a mezzo fax o lettera raccomandata. Possono essere accompagnate da comunicazioni per posta elettronica ordinaria a scopo precauzionale ma non sostitutivo.
L’Appaltatore deve indicare all’atto della stipula del contratto tutti i recapiti di posta elettronica, certificata e normale, di posta ordinaria, telefonici e di fax, da utilizzare per le comunicazioni, e s’impegna a comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni.
L’appaltatore s’impegna in particolare a comunicare i recapiti telefonici fissi e mobili (compreso il numero verde a disposizione dell’utenza), ed eventuali successive variazioni, del Referente Unico Contrattuale
e del suo eventuale delegato, nonché degli eventuali sostituti per assicurare la reperibilità richiesta.
Le parti restano responsabili di eventuali inadempimenti, disguidi o disfunzioni, derivanti dall’omissione degli obblighi di comunicazione.
Articolo 7 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le disposizioni in materia retributiva e
contributiva, previdenziale ed assistenziale, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
L’Appaltatore si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. FISE – ASSOAMBIENTE e dagli eventuali accordi territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni degli stessi.
L’Appaltatore si impegna ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
Il personale dipendente dall’Appaltatore dovrà essere sottoposto a tutte le profilassi e cure previste dalla normativa vigente, dal C.C.N.L. FISE – ASSOAMBIENTE e dalle autorità sanitarie competenti per il territorio.
Gli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
I singoli Comuni si riservano la facoltà di effettuare verifiche sulla regolarità dei rapporti di lavoro, anche agli effetti contributivi e assicurativi. L’Appaltatore si impegna ad esibire la documentazione contabile e amministrativa necessaria per l’esecuzione dei controlli.
L’Appaltatore è inoltre obbligato, nel caso di utilizzo di collaboratori autonomi, a garantire condizioni economiche congrue rispetto ai contratti collettivi e alle tabelle ministeriali di determinazione del costo del lavoro di riferimento.
Si precisa che il Comune di Rezzoaglio distaccherà al lavoro per l’Appaltatore proprio personale (n. 2 unità) per un monte ore annuo pari 1.700 ore annue, così procederà anche il Comune di Santo Stefano d’Aveto (n. 1 unità) per un monte ore annuo pari a 1600. L’Appaltatore si impegna quindi a rimborsare ai Comuni, pena la risoluzione del contratto, ogni costo sostenuto per la retribuzione dei lavori distaccati. Restano a carico dell’Appaltatore tutti i costi per la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro, la fornitura dei DPI e la vigilanza sanitaria per detti lavoratori distaccati. Al termine dell’appalto detto personale rientrerà alle dipendenze delle singole Amministrazioni. Il personale in distacco di cui trattasi è da intendersi in aggiunta al personale di cui all’allegato 12.
In occasione del sopralluogo verranno forniti i dati concernenti gli istituti contrattuali in godimento ed ogni ulteriore elemento utile (l’identificativo personale, qualifica, livello, data di assunzione, tipo di rapporto e orario di lavoro). I dipendenti comunali impiegati dall’Appaltatore non possono essere destinati a sedi di lavoro diverse da quelle assegnate dal Comune di appartenenza. In caso di cessazione del rapporto di lavoro o assenza temporanea del personale comunale, a qualunque causa sia riconducibile (ferie, permessi, ivi compresi quelli ex lege 104/92 e 151/2001, malattia, ecc.), l’Appaltatore è tenuto ad integrare l’organico con il proprio personale in funzione del fabbisogno e delle esigenze di servizio. I dipendenti del Comune mantengono il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo di lavoro della categoria; la gestione ordinaria del rapporto di lavoro è demandata all’Appaltatore d’intesa con il Comune. La gestione delle relazioni sindacali nonché il potere disciplinare saranno esercitati da quest’ultimo su segnalazione dell’Appaltatore. La gestione dei percorsi di carriera (progressioni di carriera verticali e orizzontali), della mobilità e del trattamento accessorio restano di competenza del Comune. L’Appaltatore può prevedere l’erogazione a suo carico di emolumenti integrativi per i dipendenti comunali. L’Appaltatore è tenuto a rimborsare mensilmente al Comune il costo del personale comunale distaccato e impiegato nel servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, anche in caso di assenza per malattia, ferie o altri istituti contrattualmente Condizioni Contrattuali. Le modalità di rimborso verranno successivamente definite con l’Appaltatore. Per quanto riguarda l’orario di lavoro, ferie, permessi e altri istituti contrattuali l’Appaltatore è tenuto all’osservanza del contratto collettivo di categoria applicato agli enti locali. I dipendenti dell’Appaltatore integrano il suddetto personale in funzione dell’organizzazione del servizio configurata e illustrata in sede di offerta.
Articolo 8 Personale dedicato al servizio
Per l’espletamento delle prestazioni previste dalla presente procedura, l’Appaltatore dovrà disporre di personale in numero sufficiente a garantire la regolare esecuzione del servizio. Il personale dovrà essere adeguatamente formato e fisicamente idoneo.
A cura e spese dell’Appaltatore, il personale in servizio dovrà essere dotato di divisa completa di targhetta di identificazione personale corredata di foto, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l’orario di lavoro. La divisa del personale deve essere unica, con colore identico per tutti gli operatori e rispettosa delle caratteristiche richieste dalla normativa vigente.
Il personale dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza e le autorità e dovrà uniformarsi alle disposizioni emanate da ciascun Comune in materia di igiene e di sanità.
L’Appaltatore, attraverso il coordinamento e la direzione del proprio personale, dovrà inoltre assicurare:
1) la gestione delle segnalazioni e dei reclami da parte dei cittadini, delle attività commerciali e produttive, collaborando con l’Amministrazione per la comunicazione sui servizi;
2) la fornitura e la distribuzione di volantini e altro materiale informativo inerente l’articolazione dei servizio;
3) la partecipazione alle eventuali riunioni e incontri previsti con le diverse categorie di utenti;
4) la collaborazione con il Comune nella definizione dei materiali informativi che saranno elaborati in fase di avvio del nuovo servizio e durante l’esecuzione dell’appalto, anche in funzione di esigenze e problematiche specifiche;
5) la fornitura e la consegna dei contenitori/bidoni/sacchi per la raccolta porta a porta, ove prevista, e il posizionamento dei contenitori stradali, gestendo le eventuali criticità correlate.
Il personale dell’Appaltatore avrà l’obbligo di segnalare ai propri responsabili quelle circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento dei propri compiti, possano costituire impedimento al regolare svolgimento del servizio.
Qualora richiesto dalle amministrazioni comunali, l’Appaltatore sarà tenuto a trasmettere alle stesse l’elenco dei nominativi degli operatori impiegati nel servizio.
Articolo 9 Clausola di salvaguardia
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
A tale fine l’Allegato 12 al Capitolato dettaglia l’elenco dei dipendenti in servizio presso il gestore uscente, la qualifica e la durata del rapporto contrattuale in essere.
Articolo 10 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
L’Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e I’attività svolta, gli
obblighi di condotta previsti dal “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice integrativo adottato da ciascun Comune committente ai sensi dell’articolo 54, comma 5 del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165.
Il Comune trasmette, in occasione della sottoscrizione del contratto, o dell’avvio del servizio se antecedente, copia del Codice integrativo stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L’appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova deIl’avvenuta comunicazione.
La violazione degli obblighi di cui al suddetto Regolamento e al citato Xxxxxx può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata I’eventuaIe violazione, contesta per iscritto all’Appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per Ia presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procede alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
Articolo 11 Obblighi in materia di sicurezza
L’Appaltatore s’impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri
In particolare, l’Appaltatore s’impegna a rispettare e a far rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali le norme di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, e dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106.
A tale proposito l’Appaltatore deve:
A) comunicare il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli addetti incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione delle emergenze;
B) formare il personale alla gestione dell’emergenza in caso di Primo Soccorso e Antincendio
L’Appaltatore, recepita l’informativa sui rischi specifici, informa i lavoratori in apposita riunione e predispone il proprio piano operativo di sicurezza. L’Appaltatore è responsabile dell’osservanza delle suddette disposizioni anche da parte di eventuali suoi appaltatori, fornitori o collaboratori.
L’Appaltatore s’impegna a manlevare il Commettente da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.
L’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è tenuto a predisporre prima della stipula dei contratti, il documento ricognitivo di valutazione dei rischi standard di natura interferenziale in relazione alle sedi di esecuzione del servizio e all’osservanza del suddetto documento, così come definito prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, dai diversi datori di lavoro per effetto dell’individuazione dei rischi specifici da interferenza inerenti le prestazioni.
Prima della stipula del contratto, ciascun Comune organizza una riunione con l’Appaltatore, che presenterà il proprio piano delle misure di sicurezza, per la definizione del DUVRI da allegare al contratto.
L’Appaltatore dovrà inoltre aggiornare, ogni qualvolta si renda necessario, in collaborazione con i soggetti interferenti il DUVRI previsto dall’articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
L’Appaltatore, con riferimento all’espletamento di tutti i servizi previsti dal Capitolato, ha l’obbligo di predisporre il “piano di sicurezza” e i “documenti di valutazione dei rischi” previsti dalla normativa vigente in
materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, facendosi carico di adottare tutti gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.
Entro il termine di dieci giorni antecedenti la stipulazione del contratto, o all’atto della presa in carico del servizio qualora abbia luogo anticipatamente, l’Appaltatore dovrà trasmettere al Committente copia del suddetto piano e del “documento di valutazione rischi”, unitamente al nominativo del responsabile al quale intende affidare i compiti del servizio di prevenzione e protezione previsto dall’art. 101 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, indicandone il recapito telefonico fisso e mobile. In caso di sostituzione del responsabile, l’Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione specificando il nominativo del sostituto.
In particolare l’Appaltatore dovrà assicurare la piena osservanza delle norme sancite dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, relative all’attuazione delle direttive UE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
Tutte le attrezzature, macchine e mezzi impiegati nel servizio dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza ed in particolare al D.P.R. 25 Luglio 1996 n. 459 (regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE e 93/368/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine) ed al D.Lgs del 4 Dicembre 1992 n. 475 (attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai D.P.I – Dispositivi di protezione individuale), e loro successive modificazioni o integrazioni.
I dipendenti, a seconda delle diverse mansioni agli stessi affidate, dovranno essere informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati al corretto uso delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.
L’Appaltatore dichiara inoltre di conoscere e di applicare le norme contenute nella Legge Regione Liguria 30/2007, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro per quanto concerne i propri operatori, manlevando il Committente da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.
11.1 Documento Unico di Valutazione dei Rischi e Interferenze
Ogni contratto derivato sarà integrato dal “Documento Unico di Valutazione dei Rischi e Interferenze” (DUVRI), ai sensi dell’articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, relativo a tutti i Comuni aderenti recante la valutazione ricognitiva delle possibili interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle già a carico dell’Appaltatore.
L’Appaltatore è tenuto all’osservanza del suddetto documento così come definito, prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, dai diversi datori di lavoro per effetto dell’individuazione dei rischi specifici da interferenza inerenti le prestazioni.
L’Appaltatore s’impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro alle vigenti disposizioni igienico – sanitarie.
Articolo 12 Tutela della riservatezza
L’Appaltatore si impegna ad applicare integralmente le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2005 dal regolamento UE 679/2016, dal D.P.C.M. 28 aprile 2005 e dalle misure minime ICT adottate dalla Città Metropolitana ai sensi della circolare 2/2017 di Agid, nonché di tutte le misure necessarie sulla base dei Provvedimenti del Garante in vigore.
L’Appaltatore è tenuto ad osservare l’obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi non riconducibili all’esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indicazioni del Committente, in
alcun modo, i dati, le informazioni e le notizie a cui ha accesso nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
L’Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell’esecuzione del contratto.
L’Appaltatore deve designare il responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
L’Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d’ufficio; pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell’esecuzione delle attività affidate non devono, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dell’esecuzione del contratto.
L’Appaltatore manleva il Committente da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal trattamento dei dati, dipendente da fatto proprio, del proprio personale o dei propri collaboratori.
L’Appaltatore nelle operazioni inerenti il trattamento dei dati personali dovrà conformarsi alle seguenti condizioni:
(a) dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell’espletamento dei servizi concessi;
(b) non potrà in alcun modo diffondere e/o rendere pubblici dati sensibili e/o ipersensibili;
(c) dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.
Articolo 13 Procedimento di applicazione delle penali
Gli inadempimenti contrattuali che possono dare luogo all’applicazione delle penali sono contestati all’appaltatore in forma scritta, unitamente alla quantificazione delle penali applicabili.
L’Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, entro e non oltre 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla comunicazione della contestazione stessa.
In caso di mancato riscontro o qualora le controdeduzioni non pervengano nel termine indicato ovvero le giustificazioni, a giudizio del Responsabile del procedimento, non possano essere accolte, sono applicate le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, se temporale.
Il Committente comunica l’avvenuta applicazione delle penali alla Stazione Appaltante contestualmente alla comunicazione effettuata nei confronti dell’Appaltatore.
A discrezione del Committente, il valore delle penali applicate è portato in deduzione dell’importo corrispondente al primo pagamento utile effettuato successivamente al verificarsi dell’evento, mediante emissione di nota di credito di pari importo, oppure è introitato mediante escussione della cauzione definitiva, con l’obbligo per l’Appaltatore di reintegrarla entro quindici giorni dalla richiesta, pena l’eventuale risoluzione del contratto.
La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonerano in nessun caso il Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente. Diversamente, il perdurare dell’inadempimento può costituire causa di risoluzione del contratto.
Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del servizio.
Considerata la particolare natura delle prestazioni, l’Amministrazione contraente si riserva la facoltà di affidare a terzi l’effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall’appaltatore, con addebito a
quest’ultimo dell’intero costo sopportato.
L’Amministrazione contraente può applicare penali nella misura massima del 10% del valore del proprio contratto; il superamento di detto limite può costituire causa di risoluzione del contratto derivato secondo quanto indicato delle presenti Condizioni.
L’applicazione delle penali non esclude l’ulteriore risarcimento dei danni tutti che possono derivare dall’inadempimento dell’Appaltatore per effetto della ritardata o della mancata esecuzione del servizio, danni ai fini della quantificazione dei quali concorreranno, altresì, gli eventuali ulteriori oneri che la Stazione Appaltante e il Committente fossero chiamati a sostenere a seguito della necessità di affidamento del servizio ad altro concorrente nell’ambito della stessa procedura, o a seguito di nuova procedura di gara, nonché il maggior costo delle prestazioni rispetto alle condizioni di aggiudicazione.
Articolo 14 Obblighi documentali
L’Appaltatore dovrà farsi carico della gestione dei formulari, della tenuta dei registri di carico e scarico e della trasmissione dei dati necessari alla compilazione del MUD e del censimento regionale dei rifiuti urbani. Inoltre dovrà rendersi disponibile, su richiesta dei Comuni, alla compilazione di applicativi di rendicontazione Regionali tipo ORSO.
L’Appaltatore dovrà consegnare una copia dei formulari, completamente e correttamente compilata, a ciascun Comune con la tempistica di seguito indicata.
L’Appaltatore si impegna a comunicare ad ogni Comune, in formato compatibile con il software presso lo stesso in uso, le informazioni e la documentazione sotto specificata, organizzata in reportistica facilmente leggibile e consultabile:
(a) con frequenza almeno mensile, entro i cinque giorni successivi al periodo di riferimento:
(a.1) i pesi di tutti i rifiuti raccolti distinti per Comune, tipologia e per giro di raccolta, corredati dall’indicazione del mezzo utilizzato per la raccolta sul territorio, giorno e orario di servizio (inizio-fine), nominativi operatori impiegati al giro di raccolta;
(a.2) i pesi di tutti i rifiuti conferiti dall’utenza al CRR, corredati da ogni indicazione relativa al conferimento (Comune, Nome e Cognome o ragione sociale utente, data e ora di conferimento, tipologia rifiuti con codice CER e quantità);
(a.3) le segnalazioni pervenute e le tempistiche d’intervento;
(a.4) l’andamento settimanale del servizio di raccolta per ogni frazione di rifiuti indicando le produttività dei giri di raccolta, i volumi effettivamente sfruttati dei bidoni in uso in rapporto alla capacità teorica;
(a.5) numero dei lavaggi e degli interventi di disinfezione effettuati su mezzi e attrezzature; (a.6) numero dei lavaggi e degli interventi di disinfezione dei cassonetti e dei contenitori;
(b) con frequenza trimestrale (e per i primi sei mesi d’appalto, con frequenza anche mensile):
(b.1) una relazione sui servizi con i dati quantitativi sui rifiuti raccolti con evidenziati i problemi riscontrati nell’espletamento dei servizi stessi;
(b.2) le statistiche in ordine alla produzione, trasporto e smaltimento dei rifiuti raccolti;
(b.3) i quantitativi di rifiuti avviati a recupero e gli introiti derivanti dalla vendita dei rifiuti, o comunque dei relativi flussi finanziari;
(c) con frequenza annuale, entro il mese di gennaio di ogni anno, salva una diversa richiesta da parte dei Comuni:
(c.1) censimento di tutte le attrezzature adibite alla raccolta dei rifiuti, suddivise per tipologia di rifiuto, volumetria, localizzazione (via, utenza, altro). Il censimento dovrà essere fornito sia come elenco (file excel) sia in formato planimetrico (cartografia georeferenziata), con legenda esplicativa;
(c.2) precisa rendicontazione per ciascun Comune delle categorie di rifiuto e delle tipologie di materiali raccolti nel relativo territorio comunale, con la specificazione dei quantitativi venduti e dei relativi introiti conseguiti;
(c.3) il Piano economico – finanziario e relazione illustrativa degli interventi oggetto dell’appalto, dettagliando le voci di costo indicate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s. m. e i. o da future norme vigenti in materia di tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;
(c.4) piano finanziario del servizio relativo all’anno solare precedente, con indicazione di ogni costo di personale, gestione mezzi, acquisto attrezzature o investimenti, manutenzione, ecc. suddiviso per ogni comune e per ogni servizio oggetto di appalto, e indicazione degli introiti relativi alla vendita dei rifiuti differenziati;
(d) entro il 10 febbraio di ogni anno:
(d.1) dati necessari alla compilazione del censimento regionale dei rifiuti urbani; (d.2) redazione dello schema-tipo per la compilazione del MUD.
Le tempistiche indicate costituiscono standard minimo contrattuale richiesto all’Appaltatore: in sede di offerta potranno essere previste, nell’ambito delle proposte migliorative del servizio, periodicità delle comunicazione più ravvicinate rispetto a quelle indicate dal presente articolo.
L’Appaltatore, con periodicità almeno annuale o in quella più breve richiesta da ciascun Comune, formulerà, sulla base dell’andamento della gestione e delle risultanze della suddetta reportistica trimestrale, proposte per il miglioramento dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dei servizi oggetto di appalto.
L’Appaltatore si impegna a fornire alle Amministrazioni Comunali eventuali report non specificati nei documenti di gara ma ritenuti necessari per il monitoraggio della gestione del servizio oggetto d’appalto.
Gli obblighi documentali di cui trattasi dovranno allinearsi a quanto disposto dal Decreto 13 febbraio 2014.
In caso di sopravvenute disposizioni normative o di specifiche esigenze dei Comuni l’Appaltatore è tenuto a trasmettere documenti ed informazioni entro i termini utili per il rispetto dei nuovi adempimenti.
Articolo 15 Controlli del servizio
I Comuni destinatari del servizio, ciascuno per il proprio ambito territoriale, provvederanno, per mezzo dei Direttori dell’esecuzione e dei loro uffici competenti, alla vigilanza ed al controllo in ordine al corretto espletamento dei servizi oggetto dell’appalto: a tale fine potranno disporre in qualsiasi momento verifiche volte ad accertare l’osservanza da parte dell’Appaltatore degli obblighi discendenti dalle previsioni normative e contrattuali, nonché delle eventuali ulteriori disposizioni specificamente impartite nel corso dell’esecuzione del contratto.
I Comuni si riservano, inoltre, la facoltà di disporre, anche senza preavviso, pesate a campione degli automezzi utilizzati per il servizio, tanto all’inizio quanto alla fine del percorso di raccolta, ponendo a carico dell’Appaltatore i relativi oneri.
Le funzioni di controllo e di verifica potranno essere affidate dai Comuni destinatari del servizio ad una
struttura tecnica esterna della cui individuazione verrà data Comunicazione all’Appaltatore a cura dei singoli Comuni, anche tramite un Comune capofila.
Articolo 16 Garanzia definitiva per i contratti derivati
L’appaltatore s’impegna a costituire, a favore dei Committenti, per ogni Contratto Derivato stipulato una garanzia definitiva in misura pari al 8% dell’importo contrattuale, con decorrenza a far data dall’attivazione del servizio, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto derivato secondo quanto previsto dall’articolo 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
La garanzia è prestata per qualsiasi obbligazione relativa all’esecuzione di tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, compresi quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali.
La cauzione può essere costituita nei modi previsti dall’articolo 93 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Committente, l’estensione della garanzia a tutti gli accessori del debito principale, per l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 del codice civile.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, contestualmente all’emissione delle fatture emesse sui certificati di pagamento, fino alla concorrenza della soglia minima di garanzia prevista dalla normativa vigente, senza necessità di nulla osta del Committente e si effettua con la presentazione da parte dell'Appaltatore all'istituto garante del documento attestante lo stato di avanzamento dell’esecuzione. Il residuo 20 per cento è svincolato successivamente all’emissione del certificato di regolare esecuzione e completamento delle prestazioni. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall’obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte del Committente. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione.
Qualora l’ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione appaltante.
L’inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia possono costituire motivo di risoluzione dell’Accordo Quadro e dei contratti derivati, fermo restando il risarcimento del danno e l’escussione delle cauzioni prestate in loro favore.
Articolo 17 Esecuzione in danno
Considerata la particolare natura delle prestazioni, il Comune si riserva la facoltà di affidare a terzi l’effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall’Appaltatore, con addebito a quest’ultimo dell’intero costo sopportato.
I servizi oggetto dell’appalto, nel loro complesso o singolarmente considerati, non possono essere sospesi, interrotti o abbandonati, fatta eccezione per i soli casi di forza maggiore.
In tutti gli altri casi la sospensione, l’interruzione o l’abbandono dei servizi costituisce grave violazione degli obblighi contrattuali.
A fronte dell’inadempimento, il committente assegna all’Appaltatore, con le modalità previste dall’Articolo Applicazione delle penali, un termine entro il quale provvedere all’integrale ripristino del servizio, trascorso inutilmente il quale, impregiudicata l’applicazione delle relative penali, può assicurare la continuità dei servizi mediante l’esecuzione d’ufficio degli interventi necessari, anche avvalendosi di altri operatori economici.
I costi dell’intervento sostitutivo, maggiorati del 10% (dieci per cento), sono posti interamente a carico dell’Appaltatore.
L’Appaltatore è tenuto inoltre a rifondere a ciascun Comune la somma corrispondente al mancato introito del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi conseguente all’applicazione dell’art. 14, comma 20, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi del quale, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo dovuto dall’utenza è corrisposto nella misura massima del 20 per cento della tariffa.
I Comuni possono compensare i crediti derivanti dall’applicazione del presente articolo portandoli in diminuzione di qualsiasi posizione debitoria sussistente nei confronti dell’Appaltatore.
Resta salva la facoltà di ciascun Comune di soddisfare il proprio credito rivalendosi sul deposito cauzionale fideiussorio costituito dall’Appaltatore, con l’obbligo di quest’ultimo di reintegrarlo nel suo ammontare entro e non oltre il quindicesimo giorno naturale consecutivo all’escussione.
Articolo 18 Recesso per giusta causa
Costituiscono motivo di recesso unilaterale tutti i casi in cui sopravvenga la perdita dei requisiti di carattere generale da parte dell’Appaltatore intervenga nei suoi riguardi una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare o di divieto, incompatibilità e decadenza nei rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione.
La Stazione Appaltante recede dal contratto qualora intervengano le seguenti situazioni:
1) l’Appaltatore si sia trovato al momento dell’aggiudicazione in una delle situazioni di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
2) l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati dell’Unione Europea.
3) sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
4) sia accertata a carico dell’Appaltatore l’esistenza delle situazioni di cui al combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche a seguito dei controlli eseguiti in attuazione della Convenzione stipulata dalla Città Metropolitana di Genova con la Prefettura di Genova;
5) sia intervenuta in corso di contratto una condanna definitiva per i reati di cui all’articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a carico dei soggetti indicati al comma 3 dello stesso articolo o comunque rilevanti ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dalla Convenzione in tutti i casi in cui, successivamente alla stipula del contratto, intervengano altre situazioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, motivi di esclusione dalle gare o di perdita dei requisiti contrattuali generali
previsti dalla legislazione vigente, ovvero emergano situazioni, fatti o comportamenti dell’Appaltatore, tali da deteriorare il rapporto di fiducia e che possano compromettere una corretta prosecuzione del rapporto contrattuale, quali in particolare comportamenti reticenti o omissivi o l’impiego nell’esecuzione dei contratti derivati di personale che nei tre anni precedenti abbia avuto un rapporto di lavoro con i Committenti, esercitando presso gli stessi poteri autoritativi o negoziali.
Le cause di recesso sopra indicate rilevano anche nel caso in cui l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo d’imprese o sia costituito in altra forma associativa assimilata, salvo che non ricorrano le condizioni di cui ai commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Nei casi sopra indicati la Stazione Appaltante comunica all’Appaltatore la volontà di recedere, descrivendo precisamente i fatti e le motivazioni a supporto della decisione e assegnando un termine non inferiore a 20 (venti) giorni, naturali e consecutivi, per consentire allo stesso di formulare eventuali controdeduzioni, osservazioni e/o produrre documentazione a proprio favore.
Qualora le giustificazioni e gli elementi prodotti dall’ Appaltatore non siano ritenuti accoglibili e adeguati, la Stazione Appaltante adotta i conseguenti provvedimenti e ne dà comunicazione all’Appaltatore.
I Committenti sono tenuti a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi situazione rilevante di cui venissero a conoscenza per le valutazioni in merito.
Articolo 19 Recesso unilaterale
I Committenti possono esercitare la facoltà di recesso dai contratti derivati prevista dall’articolo 109 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il Responsabile del Procedimento fornisce alla Stazione Appaltante copia del provvedimento con cui viene disposto il recesso, entro e non oltre cinque giorni naturali successivi e consecutivi dalla data di adozione dello stesso.
Gli importi contrattuali non utilizzati a seguito del recesso del Committente possono essere utilizzati dagli altri soggetti aderenti.
La Stazione Appaltante e i Committenti si riservano inoltre di recedere dal contratto, senza indennizzo alcuno per l’Appaltatore, qualora nel periodo di validità del contratto, anche a seguito di proroga o incremento, ne sia attivato uno nuovo con condizioni economiche migliorative, fatta salva la facoltà dell’Appaltatore di adeguarsi alle condizioni migliorative.
Rimane comunque fatta salva la clausola di recesso anticipato, in ottemperanza alle previsioni del comma 4 della legge regionale 7 aprile 2015 n. 12, qualora l'ente di governo dell'area omogenea in cui si trovano i committenti dovesse arrivare ad affidare in maniera unitaria il servizio prima della scadenza contrattuale prevista dalla documentazione di gara o in corso di vigenza delle eventuali opzioni di proroga tecnica o rinnovo dettagliate negli articoli seguenti.
Articolo 20 Diffida ad adempiere
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1453 del codice civile, la Stazione Appaltante e i Committenti si riservano ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti dallo stesso.
In tutti i casi di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali o di carenze prestazionali tali da compromettere la funzionalità del servizio, la Stazione Appaltante e i Committenti, ciascuno per quanto di competenza, indipendentemente dall’applicazione delle penali, contestano formalmente, gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della
contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali.
Il termine può essere abbreviato qualora le circostanze e la natura dell’inadempimento lo richiedano al fine di evitare ulteriori danni.
Qualora l’Appaltatore, entro il termine assegnato, non ottemperi, non dia riscontro ovvero le giustificazioni presentate non possano essere accolte, la Stazione Appaltante e i Committenti hanno facoltà di risolvere il contratto.
Nel termine sopraindicato l’Appaltatore può fornire giustificazioni all’inadempimento che saranno valutate dalla Stazione Appaltante e dai Committenti ai fini dell’esercizio della facoltà di risoluzione.
I Committenti danno immediata comunicazione alla Stazione Appaltante dei casi in cui, nonostante la contestazione mossa all’Appaltatore in merito all’inadempimento del contratto derivato, entro il termine assegnato lo stesso non abbia adempiuto, non abbia dato riscontro ovvero non abbia ottemperato.
Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione del servizio da parte dell’Appaltatore.
Articolo 21 Clausole risolutive
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente previsti dal contratto stesso, dalle Condizioni Generali e dal Capitolato speciale d’oneri.
La risoluzione del contratto potrà essere avviata nei seguenti casi:
A) qualora non sia intervenuta per fatto dell’Appaltatore la sottoscrizione di un contratto derivato;
B) qualora l’importo delle penali applicate dalla Stazione Appaltante e dai Committenti raggiunga il 10% del valore dei contratti derivati attivi;
C) in caso di risoluzione di un singolo contratto derivato;
D) in caso di cessione del contratto.
Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione del servizio da parte dell’Appaltatore.
Il Committente ha facoltà di risolvere il contratto derivato, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente previsti dalle Condizioni generali e dal Capitolato speciale d’oneri
Il Committente può risolvere il contratto derivato nei seguenti casi:
a) qualora l’importo delle penali applicate raggiunga il 10% del valore del contratto derivato;
b) il mancato utilizzo delle risorse umane e strumentali che in base al contratto di avvalimento dovrebbero essere messe a disposizione dell’Appaltatore dall’impresa ausiliaria o l’utilizzo difforme dalle modalità e dai limiti derivanti dal contratto di avvalimento (articolo 89, comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
c) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010, n. 136);
d) la riduzione e il rallentamento del servizio, la sospensione, l’interruzione e l’abbandono delle prestazioni senza motivata ragione e/o autorizzazione della Stazione Appaltante e del Committente;
e) la violazione degli obblighi di riservatezza come disciplinati dal contratto e/o previsti dalla normativa vigente, europea e nazionale;
f) l'impiego irregolare di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria (lavoro nero) e la violazione di obblighi in materia di lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
g) la violazione della normativa vigente in materia di subappalto, con particolare riferimento alle ipotesi di subappalto non autorizzato e di subappalto eccedente le prestazioni e i limiti consentiti;
h) la violazione degli obblighi in materia ambientale e sociale stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
i) un accertato danno alle persone, lavoratori o terzi, conseguente a violazione delle norme in materia di sicurezza, ovvero da comportamenti dolosi e colposi nell’esecuzione delle prestazioni;
j) l’interruzione, la sospensione o la riduzione delle garanzie e delle coperture assicurative richieste dal contratto;
k) l’illecito professionale consistente nel tentativo di influenzare a proprio vantaggio le valutazione della stazione appaltante e dei committenti sulla corretta esecuzione del contratto ovvero fornire informazioni, dati e documenti falsi o fuorvianti, anche per negligenza, suscettibili di influenzare il controllo e la verifica delle prestazioni;
l) l’Appaltatore non abbia osservato gli obblighi di comunicazione alla Prefettura relativamente ad ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza, avanzata, prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori/delle prestazioni, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento;
m) L’Appaltatore abbia mancato di ottemperare a quanto richiesto a seguito di una diffida ad adempiere.
Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della risoluzione. I Committenti che procedono a risolvere un contratto derivato devono trasmettere per conoscenza alla Stazione Appaltante il provvedimento motivato di risoluzione.
Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione del servizio da parte dell’Appaltatore.
Il mancato esercizio del diritto potestativo di risoluzione attraverso la clausola risolutiva, non comporta, in alcun modo, la rinuncia a nessuna delle possibili pretese di risarcimento, né a richiedere l’adempimento tramite diffida in qualunque caso di inadempimento di non scarsa rilevanza avuto riguardo all’interesse del Committente (art. 1455 del codice civile).
Articolo 22 Altri casi di risoluzione
La Stazione Appaltante e i Committenti si riservano inoltre di risolvere il contratto per quanto di competenza nei seguenti casi:
a) il contratto abbia subito una modifica tale da esorbitare le limitazioni imposte dall’articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e i meccanismi di adeguamento previsti dallo stesso;
b) il valore delle prestazioni abbia superato le soglie e i limiti indicati nell’articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque previsti dal contratto.
Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della risoluzione.
Articolo 23 Effetti della risoluzione e del recesso
L’esercizio della facoltà di recesso per giusta causa da parte della Stazione Appaltante comporta lo scioglimento dei vincoli contrattuali derivati. Gli altri casi di recesso unilaterale non inficiano la prosecuzione dei contratti derivati.
La risoluzione dell’Accordo Quadro preclude l’attivazione di nuovi contratti derivati. È facoltà dei Committenti mantenere i contratti derivati attivi alla data della risoluzione dell’Accordo Quadro.
I Committenti che abbiano optato per il mantenimento del contratto derivato avranno a disposizione a titolo di garanzia per la corretta esecuzione delle prestazioni la cauzione definitiva prestata a loro favore.
Le incombenze successive alla risoluzione e all’esercizio del diritto di recesso sono regolate, rispettivamente, dall’art. 108, comma 5 e seguenti, e dall’art. 109, comma 3 e seguenti, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
A seguito della comunicazione della Stazione Appaltante, l’Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti, secondo le indicazioni ricevute dalla Stazione Appaltante e dai Committenti.
Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento comportano l’escussione della cauzione definitiva, fermo restando, sia nel caso di adempimento tardivo che nel caso di inadempimento in seguito a diffida ad adempiere, il diritto della Stazione Appaltante e dei Committenti al risarcimento del maggior danno subito, da identificarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo nelle spese conseguenti all’esecuzione in danno e negli oneri per l’indizione di nuova gara.
Qualora l’importo della garanzia definitiva non risultasse capiente rispetto alla richiesta risarcitoria, la Stazione Appaltante e i Committenti potranno rivalersi su quanto a qualsiasi titolo risultasse dovuto all’Appaltatore fino a regolazione di ogni pendenza.
Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento determinano l’esclusione dell’Appaltatore da successive procedure di affidamento indette dalla Stazione Appaltante e dai Committenti, a prescindere dagli obblighi di comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai fini dell’iscrizione del casellario informatico.
Il periodo di esclusione previsto dalla normativa vigente decorre dalla data in cui la risoluzione è intervenuta, fatta salva lì instaurazione di eventuali procedimenti giudiziali.
Articolo 24 Modifiche ed estensioni contrattuali
L’aumento o la diminuzione delle prestazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, non determinano variazioni delle condizioni contrattuali. La percentuale massima di variazione è riferita al singolo contratto derivato. Non sono considerate aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali le variazioni dei volumi della raccolta e del trasporto.
Ciascun Comune, sulla base dell’andamento dei singoli servizi, dell’accertata produttività e della convenienza economica degli stessi, quali risultanti dalla reportistica prodotta dall’Appaltatore e dalle informazioni in suo possesso (ad esempio risultanti da monitoraggio, controlli sul servizio, segnalazioni,
esposti, ecc.), potrà richiedere variazioni rispetto alle modalità di esecuzione o ai contenuti dei servizi, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Il corrispettivo contrattuale sarà determinato applicando i parametri di costo risultanti dall’Accordo Quadro e dall’offerta aggiudicataria, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo Revisione prezzi.
Ai fini della disciplina dei rapporti economici discendenti dalle suddette variazioni si assumerà quale parametro di riferimento il valore contrattuale, come determinato per effetto del ribasso offerto in sede di gara.
Le variazioni saranno approvate da ciascun Comune richiedente a seguito dell’analisi comparativa condotta tra il valore economico del servizio, così come descritto in sede di offerta, e l’incidenza economica della variazione richiesta: l’analisi comparativa verrà effettuata congiuntamente dal Comune richiedente e dall’Appaltatore sulla base degli elementi economici e tecnici posti a fondamento dell’offerta.
Prima dell’approvazione il Comune deve comunicare alla Stazione Appaltante i contenuti della variazione, le motivazioni rispetto a quanto previsto dall’articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per una valutazione rispetto all’attinenza all’Accordo Quadro e all’incidenza sui limiti previsti dal comma 7 dello stesso articolo.
Il comune approva la variazione richiesta e la relativa scheda di analisi di costo. A tale proposito si fa riferimento all’offerta economica presentata in sede di gara.
Sulla base delle risorse disponibili e destinabili al finanziamento del rapporto contrattuale in oggetto, i Comuni possono affidare servizi analoghi e/o complementari ai sensi di quanto previsto dall’articolo 63, comma 5, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L’affidamento di queste prestazioni costituisce una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando e presuppone un nuovo provvedimento di autorizzazione a contrarre, che esula dalla disciplina dell’Accordo Quadro.
E’ prevista un’opzione di rinnovo della durata di 24 mesi che i Comuni aderenti all’Accordo Quadro potranno esercitare qualora, alla data del 31 dicembre 2020, le procedure per l’affidamento del ciclo di gestione integrata dei rifiuti non fossero ancora giunte a conclusione.
L’opzione di rinnovo, potrà prevedere la possibilità da parte dell’appaltatore di proporre nuovi investimenti il cui ammortamento dovrà necessariamente essere esaurito entro il nuovo termine contrattuale risultante dall’esercizio della facoltà di rinnovo.
All'interno dell'offerta tecnica, l'ammortamento dei contenitori ed in particolare, delle isole ecologiche di prossimità, che come detto rimarranno di proprietà dei Comuni, dovrà essere calcolato nell'arco temporale minimo previsto per l'appalto; in caso di recesso anticipato per subentro del gestore individuato dall'Ente di Governo dell'Ambito o per decisione da parte dei Comuni di non avvalersi dell'opzione di rinnovo prevista dalla documentazione di gara, all'appaltatore saranno corrisposte le quote di ammortamento mancanti a rate trimestrali fino alla liquidazione totale dell'importo complessivo certificato, previa valutazione peritale congiunta.
Per i mezzi e le attrezzature che rimangono di proprietà dell'appaltatore non sono previste compensazioni in quanto si conviene che il loro valore residuo vada a compensare i mancati ammortamenti.
L’Appaltatore non può apportare modifiche o varianti all’esecuzione delle prestazioni, senza l’espressa autorizzazione del RUP, ancorché previste dai documenti di gara.
L’Appaltatore s’impegna ad accettare le modifiche e le varianti richieste dal RUP entro i limiti e con le modalità disciplinate dall’articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
I Committenti hanno facoltà di prorogare i contratti derivati per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
Nei suddetti casi l’Appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante/committente.
Con la presentazione dell'offerta l'appaltatore dichiara di aver tenuto conto di queste precisazioni.
Articolo 25 Facoltà di proroga
E’ prevista un’opzione di proroga tecnica, al fine di garantire la continuità del servizio, da esercitarsi per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione dell’affidatario del ciclo di gestione integrata dei rifiuti e nell’eventualità in cui i Comuni non abbiano ritenuto di avvalersi della facoltà di rinnovo di cui al precedente articolo. In tal caso l’appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per i Comuni aderenti.
Il Comune comunica, almeno due mesi prima della scadenza contrattuale, mediante pec, la volontà di avvalersi della facoltà di proroga contrattuale.
Durante la proroga l’Appaltatore deve mantenere le stesse condizioni, oneri e prezzi stabiliti inizialmente pattuiti, senza null’altro pretendere, fatta salva l’applicazione dell’Articolo Revisione prezzi del Capitolato Speciale d’Oneri.
Articolo 26 Responsabilità dell’Appaltatore
Compete all’Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni diretti ed indiretti, a persone e/o cose causati dalla propria organizzazione a seguito di eventi verificatisi nell’ambito della conduzione ed esecuzione dei servizi e assume a proprio esclusivo carico l’integrale risarcimento dei danni che dovessero derivare a terzi (considerato terzo anche il Comune), esonerando i Comuni destinatari del servizio da ogni responsabilità al riguardo.
Nella responsabilità verso terzi sono espressamente comprese le ipotesi di danno cagionate a proprietari, conduttori e amministratori di locali (adibiti a usi civili e commerciali), in relazione alle modalità di accesso alle proprietà nel corso dello svolgimento dei servizi oggetto di appalto.
L’Appaltatore è responsabile, verso il Committente del buon andamento dei servizi assunti, di tutto il materiale (compreso quello avuto in consegna), dell’opera e della disciplina dei propri dipendenti.
Costituiranno fonte di responsabilità contrattuale dell’Appaltatore nei confronti del Committente, e come tali saranno altresì sanzionabili ai sensi del successivo articolo Penali, i danni conseguenti a comportamenti tenuti dal personale dipendente in violazione degli obblighi e delle direttive impartite per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali e per la cura dei rapporti con l’utenza.
L’Appaltatore si impegna comunque a proseguire nell’espletamento del servizio in oggetto, anche oltre il termine, nelle more dell’espletamento della procedura pubblica di scelta del contraente e sino alla nuova individuazione dello stesso. In questo caso, rimangono ferme tutte le condizioni e prezzi stabiliti nel contratto e nella documentazione di gara; l’Appaltatore pertanto non potrà pretendere nulla in aggiunta al corrispettivo vigente al termine del periodo di affidamento, tenuto conto della revisione contrattuale.
Articolo 27 Cessione del contratto e subappalto
All’Appaltatore non è consentito, in alcun modo e in alcun momento nell’arco della durata contrattuale, cedere a terzi il contratto, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi i maggiori danni accertati.
Il subappalto, se previsto dal disciplinare di gara, può essere richiesto al Committente nell’esecuzione del
contratto derivato, sempreché l’Appaltatore abbia dichiarato in sede di offerta di volersi avvalere tale facoltà.
Il subappalto, in riferimento ad ogni singolo contratto derivato, non può superare la quota massima prevista dall’articolo 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
27.1 Autorizzazione al subappalto
La richiesta di subappalto è indirizzata al Committente, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e può essere contenuta nel PDA o presentata successivamente.
L’appaltatore deposita il contratto di subappalto presso il Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto l’appaltatore trasmette, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
I subappaltatori devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la stipula dei contratti pubblici e per l’esecuzione delle prestazioni.
Prima di rilasciare l’autorizzazione, il Committente deve comunicare, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, alla Stazione Appaltante:
a) la denominazione del subappaltatore individuato nell’ambito della terna;
b) le prestazioni oggetto di subappalto e il relativo importo.
La Stazione Appaltante procede in primo luogo alla verifica del rispetto del limite complessivo al subappalto nell’ambito dell’Accordo Quadro. Nel caso non ci sia sufficiente capienza, la Stazione Appaltante ne dà immediato avviso al Committente per il conseguente diniego dell’autorizzazione.
Qualora invece ci siano ancora margini di utilizzazione del subappalto, il Committente procede alla verifica del possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in funzione delle prestazioni subappaltate, nonché, se ne ricorrono le condizioni, ad una nuova verifica sul possesso dei requisiti generali soggettivi, ovvero dell’assenza di cause di esclusione o di impedimento alla stipula del contratto.
Il Committente acquisisce e verifica la documentazione di cui all’articolo 105, comma 9, terzo periodo, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni.
Le verifiche di cui sopra, da parte della Stazione Appaltante relativamente alla capienza e del Committente relativamente alla sussistenza dei requisiti generali del subappaltatore, devono concludersi entro trenta giorni dal deposito della documentazione relativa al subappalto richiesti, salvo motivata necessità di proroga, che deve essere comunicata all’appaltatore e alla Stazione appaltante o al Committente, a seconda dei casi.
L’appaltatore ha facoltà di sostituire i subappaltatori nel caso la verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione o di impedimento del subappalto.
Il Committente deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia del contratto di subappalto e del provvedimento di autorizzazione.
L’appaltatore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L’appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
27.2 Gestione del subappalto
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’appaltatore, il quale rimane
l’unico e il solo responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante e dei Committenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
L’appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Qualora l'importo dovuto per le prestazioni eseguite in subappalto debba essere corrisposto direttamente al subappaltatore, in caso di inadempimento o ritardo rispetto agli obblighi contributivi e retributivi del subappaltatore nei confronti del proprio personale si applicano le disposizioni previste per i pagamenti all’appaltatore.
27.3 Sub-contratti
I sub-contratti e i cottimi che non hanno natura di subappalto e/o non concorrono al limite del subappalto devono essere comunicati al solo Committente con le stesse modalità previste per il sub-appalto.
Per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto l’Appaltatore deve comunicare preventivamente al Committente, ai sensi dell’art. 105, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni:
1) il nome del subcontraente;
2) l’importo del sub-contratto;
3) l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
L’Appaltatore s’impegna a fare esplicito divieto ai suoi subappaltatori di cedere a terzi anche quote minime del contratto di subappalto, e rimane comunque responsabile a tutti gli effetti del rispetto di questo divieto nei confronti della Stazione appaltante.
Tale cessione, qualora si verificasse, sarebbe comunque inefficace nei confronti della Stazione appaltante e del Committente.
È fatto divieto all’Appaltatore e al subappaltatore di cedere, in tutto o in parte, crediti derivanti dall’affidamento del servizio senza la formale adesione del Committente.
Articolo 28 Clausole di legalità
L’Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione del servizio, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell’esecuzione contrattuale, e di cui lo stesso venga a conoscenza. L’omissione di tale adempimento consente all’amministrazione di chiedere la risoluzione dell’Accordo Quadro.
Articolo 29 Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dall’Accordo Quadro e dagli altri documenti di gara di cui all’articolo 1, si fa rinvio alla normativa vigente in materia contrattuale, con particolare riferimento alle seguenti disposizioni:
A) Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni;
B) D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nelle parti ancora attualmente in vigore;
C) Codice Civile.
Articolo 30 Spese contrattuali
Sono a carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese di stipulazione e scritturazione dei contratti derivati, nonché qualsiasi atto inerente e conseguente la stipula dei contratti stessi.
Articolo 31 Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all’interpretazione del contratti derivati o del disciplinare di gara, sarà competente il foro di Genova. È esclusa qualsiasi forma di arbitrato.