ARTICOLATO
e la Coesione Economica | Regione Molise |
ex art.10 legge n.125/2013 |
Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013 Accordo di Programma Quadro
“Anticipazione al Comune di San Giuliano di Puglia per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili a seguito del crollo della Scuola Jovine”
(Sentenza n. 173 del 28.01.2010 della Suprema Corte di Cassazione IV Sezione penale)
Delibera CIPE n. 62/2011
ARTICOLATO
Roma, 30 ottobre 2014
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modifiche e integrazioni concernente “Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO l’articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche e integrazioni che definisce gli strumenti di programmazione negoziata;
VISTA, in particolare, la lettera c) del medesimo comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell’Accordo di Programma Quadro quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all’attuazione di una Intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l’Accordo di Programma deve contenere;
VISTO l’articolo 15, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l’articolo 2, comma 203,
lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l’articolo 10, comma 5 del DPR 20
aprile 1994, n. 367;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni, recente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo”;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTA la legge 30 giugno 1998, n. 208 “Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l’anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse”;
VISTI gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l’ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n.208/1998 e al Fondo istituito dall’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a
finanziamento nazionale che, in attuazione dell’articolo 119, comma 5 della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;
VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 29 concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull’Intesa Istituzionale di programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera e), comma 203, dell’articolo 2 della legge n. 662/1996;
VISTO l’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 in cui si prevede, tra l’altro, la costituzione di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa banca dati da costituire presso il CIPE;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTA la delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 (banca dati investimenti pubblici: codifica) che prevede l’approfondimento delle problematiche connesse all’adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;
VISTA la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per l’avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell’articolo 11 della legge n. 3/2002 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;
VISTA la legge 16 gennaio 2003, n.3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e in particolare l’articolo 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici) che prevede che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1 gennaio 2003 sia dotato di un “Codice unico di progetto” che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;
VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e successive modificazioni e integrazioni e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", ed, in particolare, l’art. 22, comma 2, che prevede l’individuazione degli interventi considerati utili ai fini del superamento del deficit infrastrutturale all’interno del programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”, come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39;
VISTO l’articolo 7, commi 26 e 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce, tra l’altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (ora Fondo per lo Sviluppo e la Coesione), prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;
VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, ed in particolare l’art.3 riguardante la “tracciabilità dei flussi finanziari”;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163;
VISTA la delibera CIPE 22 marzo 2006 n. 14, con la quale sono state definite le procedure da seguire per la programmazione degli interventi e gli adempimenti da rispettare per l’attribuzione delle risorse FAS da ricomprendere nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma e dei relativi APQ;
VISTA la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 – Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate”;
VISTO in particolare, il punto 2.2 della Delibera CIPE n. 166/2007, riguardante le modalità attuative del QSN;
VISTO, in particolare, l’art. 8 della predetta delibera CIPE n. 166/2007, che prevede l’unificazione dei sistemi centrali di monitoraggio esistenti e l’adozione di regole e procedure comuni, mediante un processo di omogeneizzazione sia della tipologia dei dati sia delle procedure di rilevazione, trasmissione e controllo;
VISTO, in particolare il punto 8.2 “Sistema di gestione e controllo e di verifica” e l’Allegato 6 della stessa delibera n. 166/2007 che individua l’UVER quale Organismo di verifica del Sistema di Gestione e Controllo;
DATO ATTO che la Regione Molise si avvale del sistema informativo centrale SGC FAS (SIGECO) (Sistema Gestione e Controllo) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTA la Circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il “Manuale Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FAS”, trasmessa alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano con nota n. 14987 del 20 ottobre 2010;
VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229 recante “Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti”;
VISTA la delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 1 recante “Aggiornamento dotazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate, assegnazione risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007”;
VISTA la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n.1 recante obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000/2006 e 2007/2013;
VISTA la delibera CIPE 3 agosto 2011, n. 62 (G.U. n. 304 del 31.12.2011), recante “Individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l’attuazione del Piano nazionale per il Sud”;
DATO ATTO che la predetta delibera CIPE n. 62/2011 ha assegnato al Molise, tra l’altro, le risorse relative a “Sisma 2002 Percorso ricostruzione” pari a 346,2 mln di euro, ricomprese nell’ambito della relativa Linea di azione della Pianificazione Regionale Attuativa PRA Molise 2007-2013 - codice identificativo: 2007M0002FA008;
VISTO il punto 2.13 della su richiamata delibera CIPE n. 1/2009 che individua i limiti entro i quali programmare le risorse da destinare alle azioni di cui al punto 4.2 della delibera CIPE n. 166/2007;
VISTA la nota del 16 gennaio 2014 del Ministro per la Coesione Territoriale riguardante l’individuazione della misura del 3% quale percentuale delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione da destinare alle Azioni di sistema a supporto degli interventi previsti dalla delibera CIPE n. 62/2011, quota “Sisma 2002 – percorso ricostruzione”;
VISTA la legge regionale 30 aprile 2012, n. 12, istitutiva dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile che ha disposto il subentro della stessa in tutte le attività e funzioni di precedente competenza del Servizio regionale per la Protezione Civile;
VISTO in particolare, il comma 3, dell’art. 4 della predetta legge regionale n. 12/2012 che stabilisce “Al fine di garantire l’effettività del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili con sentenza della Corte di Cassazione, IV Sezione Penale n.173 del 28 gennaio 2010, l’Agenzia è autorizzata ad anticipare al Comune di San Giuliano di Puglia le somme occorrenti, a valere sulle disponibilità finanziarie assicurate con deliberazioni CIPE del 3 agosto 2011 (n.d.r.: n.62) relativamente agli interventi post-sisma”.
VISTA la deliberazione 2 ottobre 2012, n. 608, con cui la Giunta regionale del Molise ha approvato il Programma degli interventi cantierabili e non cantierabili riferito alle singole assegnazioni disposte dal CIPE, tra cui quello relativo a “Sisma 2002 – percorso di ricostruzione”;
DATO ATTO che nell’ambito del Programma degli interventi non cantierabili riferiti al “Sisma 2002 – Percorso ricostruzione” e quindi all’assegnazione di 346,2 Meuro, non sono state programmate risorse pari a 12,5 Meuro;
VISTA la successiva deliberazione n. 609 del 2 ottobre 2012, con cui la Giunta regionale del Molise ha deliberato di richiedere al Ministro per la Coesione Territoriale e al Ministro dello Sviluppo Economico il formale riconoscimento, a ratifica, della destinazione di 12,5 Meuro delle risorse “Sisma 2002 Percorso ricostruzione” assegnate dal CIPE con la delibera n. 62/2011, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili con sentenza n.173 del 28.01.2010 della Corte Suprema di Cassazione – IV Sezione Penale a seguito del crollo della scuola Jovine di San Giuliano di Puglia avvenuto in concomitanza del sisma del 31.10.2002;
DATO ATTO che, in data 8 ottobre 2012, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in Largo Chigi a Roma, sull’argomento, si è tenuto, negli Uffici del Ministro per la Coesione Territoriale, un incontro a cui hanno partecipato, il Presidente della Giunta regionale del Molise, l’Assessore alla Programmazione e il Direttore dell’Area Prima, in rappresentanza della Regione Molise, il Capo del Gabinetto del Ministro per la Coesione Territoriale, il Direttore Generale della Direzione Generale per la Politica regionale Unitaria Nazionale del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) del Ministero dello Sviluppo Economico e il Direttore dell’Ufficio per gli Investimenti immateriali, l’ambiente, lo sviluppo e la coesione territoriale del DIPE – CIPE, sulla ammissibilità della destinazione di risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 di cui all’assegnazione disposta dal CIPE con delibera n.62/2011 per il “Sisma 2002 Percorso ricostruzione”, previsto dalla predetta deliberazione della Giunta regionale n. 609/2012, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili con sentenza della Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, n.173 del 28 gennaio 2010;
VISTA la deliberazione 13 novembre 2012, n. 719, con cui la Giunta regionale del Molise, in esito all’incontro di cui al punto precedente, recependo le determinazioni assunte nello stesso incontro, ha deliberato quanto segue:
a. di approvare il riconoscimento, ai sensi del comma 3, dell’art. 4 della legge regionale 30 aprile 2012, n.12, dell’ammissibilità della destinazione di 12,005 Meuro a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007- 2013, di cui all’assegnazione disposta dal CIPE con delibera n. 62/2011 per “Sisma 2002 Percorso ricostruzione”, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili con sentenza della Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, n.173 del 28 gennaio 2010, subordinando lo stesso alle seguenti condizioni:
I. la Regione Molise potrà trasferire, a titolo di anticipazione, al Comune di San Giuliano di Puglia l’importo di 12,005 Meuro a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 di cui all’assegnazione disposta dal CIPE con delibera n. 62/2011 per “Sisma 2002 Percorso ricostruzione”, relativo al solo risarcimento dei danni accertati, al netto delle spese legali a cui provvederanno i responsabili in solido al di fuori del meccanismo anticipatorio del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
II. è fatto obbligo, al Comune di San Giuliano di Puglia, di restituire alla Regione la somma versata secondo modalità e tempi da definire in un Piano da concordare con la Regione. Il Piano di restituzione delle somme anticipate, non appena formalizzato, dovrà essere trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica (DIPE);
III. il Comune di San Giuliano di Puglia è altresì tenuto ad esercitare l’azione di regresso nei confronti degli altri condebitori obbligati al risarcimento dei danni a favore delle suddette parti civili, fermo restando le competenze della Corte dei Conti;
IV. la sottoscrizione dell’Accordo di Programma Quadro, ai sensi del punto 3.1 della delibera CIPE n. 41/2012, di programmazione delle risorse assegnate al Molise dalla delibera CIPE n. 62/2011 per il “Sisma 2002 – Percorso ricostruzione”, pari a 346,2 Meuro, chiuderà la procedura di formale assenso;
b. di disporre che il Piano di restituzione di cui al punto II., non appena formalizzato, dovrà essere inviato dall’Agenzia regionale di Protezione Civile al Servizio Coordinamento per lo Sviluppo e la Coesione della Direzione d’Area Prima ai fini dei conseguenti adempimenti. L’Agenzia regionale di Protezione Civile provvederà, altresì, al costante monitoraggio dello stesso Piano, i cui dati aggiornati dovranno, di volta in volta, essere inviati al predetto Servizio Coordinamento per lo Sviluppo e la Coesione, al fine di consentire la programmazione delle risorse che verranno restituite dal Comune di San Giuliano di Puglia per interventi aventi le stesse finalità delle risorse “Sisma 2002 – Percorso ricostruzione”;
c. di subordinare l’utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di cui all’assegnazione disposta dal CIPE con delibera n. 62/2011, alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma Quadro con il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero per lo Sviluppo Economico e le Amministrazioni centrali settorialmente competenti, così come previsto al punto 3.1 della delibera CIPE 23 marzo 2012, n. 41.
DATO ATTO che, in data 10 maggio 2014, con nota prot. n.1899, il Comune di San Giuliano di Puglia ha trasmesso alla Regione Molise, in adempimento a quanto previsto dal punto a) III della deliberazione della Giunta Regionale n.719/2012, copia degli atti relativi ad una prima fase dell’esercizio dell’azione di regresso nei confronti dei debitori principali, posti in essere sia dalla Procura della Corte dei Conti Regionale del Molise che dal Comune di San Giuliano di Puglia stesso, e relativi all’importo di 8,000 Meuro;
DATO ATTO, altresì, che, in data 3 settembre 2014, con nota prot. n. 3262, il Comune di San Giuliano di Puglia, in adempimento a quanto disposto dalla predetta deliberazione della Giunta regionale del Molise n. 719/2012, ha trasmesso alla Regione Molise copia della deliberazione consiliare n. 13 adottata in data 1 settembre 2014, di approvazione del Piano di restituzione delle somme, pari a 12,005 Meuro, che la Regione potrà trasferire, a titolo di anticipazione, allo stesso Comune a carico delle
risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 di cui all’assegnazione disposta dal CIPE con delibera n. 62/2011 per “Sisma 2002 Percorso ricostruzione”, relativo al solo risarcimento dei danni accertati, al netto delle spese legali a cui provvederanno i responsabili in solido al di fuori del meccanismo anticipatorio del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
RICHIAMATA la deliberazione n. 13 adottata dal Consiglio comunale del Comune di San Giuliano di Puglia in data 1 settembre 2014, relativa all’approvazione del Piano di restituzione delle somme, pari a 12,005 Meuro, che la regione Molise, ai sensi del comma 3, dell’art. 4 della legge regionale 30 aprile 2012, n.12, potrà anticipare, a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013, di cui all’assegnazione disposta dal CIPE con delibera n. 62/2011 per “Sisma 2002 Percorso ricostruzione”, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili con sentenza della Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, n.173 del 28 gennaio 2010, a seguito del crollo della scuola Jovine di San Giuliano di Puglia, avvenuto in concomitanza del sisma del 31.10.2002, al netto delle spese legali a cui provvederanno i responsabili in solido al di fuori del meccanismo anticipatorio del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
VISTA la deliberazione 1 ottobre 2014, n. 490, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo, con cui la Giunta regionale del Molise, ha condiviso, approvandolo, il Piano di restituzione delle somme, pari a 12,005 Meuro, che la Regione Molise, ai sensi del comma 3, dell’art. 4 della legge regionale 30 aprile 2012, n.12, potrà anticipare, a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013, di cui all’assegnazione disposta dal CIPE con delibera n. 62/2011 per “Sisma 2002 Percorso ricostruzione”, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili con sentenza della Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, n.173 del 28 gennaio 2010, al netto delle spese legali a cui provvederanno i responsabili in solido al di fuori del meccanismo anticipatorio del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, approvato con la richiamata deliberazione n. 13 adottata dal Consiglio comunale del Comune di San Giuliano di Puglia in data 1 settembre 2014;
VISTO il Piano di restituzione di cui alla deliberazione n. 13 del 1 settembre 2014 del Consiglio comunale del Comune di San Giuliano di Puglia, entrambi allegati alla deliberazione della Giunta regionale del Molise n. 490/2014;
VISTO quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale del Molise n.490/2014, in particolare:
1. di fare obbligo al Comune di San Giuliano di Puglia di:
a. attivare ogni altra azione di regresso a carico dei debitori principali, necessaria per completare il recupero dell’intera somma di euro 12.005.000,00, nonché ad inoltrare i relativi atti alla Procura della Corte dei Conti Regionale per lo svolgimento delle azioni di competenza di quest’ultima;
b. restituire le somme di cui al Piano durante il periodo decorrente dall’esercizio finanziario 2015 a tutto l’esercizio 2050 compreso;
c. accreditare, per ogni esercizio finanziario di riferimento, alla Tesoreria della Regione Molise, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla avvenuta approvazione del relativo bilancio di previsione, e comunque entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, la somma indicata nel Piano di restituzione;
d. adottare annualmente le dovute iscrizioni, nei propri atti contabili, per ogni triennio di riferimento, e comunque nel rispetto della normativa attualmente vigente in materia di contabilità degli Enti Pubblici, nonché di quella che nel tempo risulterà emanata a modifica e/o integrazione della stessa;
e. informare la Regione Molise di ogni eventuale condizione migliorativa in termini di disponibilità di risorse che possa accelerare il percorso di restituzione e migliorare il Piano di restituzione;
2. di condividere, allo scopo di giungere alla definizione della vicenda restitutoria contemperando gli interessi sia del Comune di San Giuliano di Puglia che della Regione Molise, che il Piano di restituzione venga concepito come strumento di amministrazione flessibile e, in caso affermativo, stabilire che il Piano di restituzione è modificabile ed integrabile in qualsiasi momento con il consenso sia del Comune di San Giuliano di Puglia che della Regione Molise, qualora vengano a sussistenza risorse economiche o eventi nuovi ed imprevisti che depongano a favore di una migliore definizione della vicenda restitutoria, ovvero per ogni altra ragione condivisa dalle parti e mirante alla tutela dell’interesse pubblico tutelato e perseguito dalle medesime;
3. di riservarsi le valutazioni relative alla richiesta del Comune di San Giuliano di Puglia circa una eventuale possibilità/disponibilità della Regione a valutare propri interventi per l’acquisizione di beni immobili del Comune di San Giuliano di Puglia;la valutazione sarà comunque subordinata ad un’attività istruttoria affidata alle Direzioni delle Aree Prima e Seconda congiuntamente;
4. di confermare/ribadire che l’Agenzia Regionale di Protezione Civile provvederà al costante monitoraggio del Piano di restituzione, i cui dati aggiornati dovranno, di volta in volta, essere inviati al Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Direzione Area Seconda, al fine di consentire la programmazione delle risorse che verranno restituite dal Comune di san Giuliano di Puglia per interventi aventi le stesse finalità delle risorse “Sisma 2002 – Percorso ricostruzione”;
VISTA la deliberazione 1 ottobre 2014, n. 498, con cui la Giunta regionale del Molise ha approvato la ridefinizione del Programma degli interventi, relativo all’assegnazione “Sisma 2002 – Percorso ricostruzione”, non ancora inseriti in APQ;
DATO ATTO che nell’ambito del Programma è ricompreso l’intervento “Anticipazione al Comune di San Giuliano di Puglia per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili, a seguito del crollo della Scuola Jovine, con sentenza n. 173 del 28.01.2010 della Suprema Corte di Cassazione IV Sezione penale” oggetto del presente Accordo di Programma Quadro;
VISTA la delibera CIPE 23 marzo 2012, n.41 (G.U. n. 138 del 15 giugno 2012), concernente “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000/2006 e 2007/2013”;
VISTO, in particolare, l’art 3.1 della predetta delibera CIPE n. 41/2012, che dispone che, ai fini dell’attuazione degli interventi previsti, fra l’altro, nella delibera CIPE n. 62/2011, nelle ipotesi nelle quali i soggetti attuatori non siano costituiti da concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale, si procede mediante la stipula di specifici Accordi di Programma Quadro (APQ, cosiddetti «rafforzati»), contenenti, fra l’altro, la definizione di un sistema di indicatori di risultato e di realizzazione, la verifica della sostenibilità finanziaria e gestionale, le modalità di monitoraggio e di valutazione in itinere e ex post;
DATO ATTO che tali APQ devono altresì prevedere appropriati sistemi di gestione e controllo degli interventi e sono sottoposti alla sorveglianza del Ministro per la coesione territoriale attraverso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, che deve verificare l’efficace funzionamento di tali sistemi di gestione e controllo, anche con riferimento all’ammissibilità della spesa;
VISTA la nota della Regione Molise – Direzione Area Seconda n. 95811/2014 del 22.10.2014 con cui viene richiesta la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori per la stipula dell’Accordo di Programma Quadro “Anticipazione al Comune di San Giuliano di Puglia per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili a seguito del crollo della Scuola Jovine (Sentenza n. 173 del 28.01.2010 della Suprema Corte di Cassazione IV Sezione penale)”, a valere sulle risorse assegnate al Molise dalla delibera CIPE n. 62/2011 – quota “Sisma 2002 – Percorso di ricostruzione”;
VISTO il D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012;
VISTA la delibera CIPE 8 marzo 2013, n. 14 (G.U. n. 140 del 17 giugno 2013), concernente “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – attuazione dell’articolo 16 – comma 2 del decreto-legge n. 95/2012 (riduzioni di spesa per le regioni a statuto ordinario) e disposizioni per la disciplina del funzionamento del Fondo”;
VISTA la delibera CIPE 17 dicembre 2013, n. 94 (G.U. n. 75 del 31 marzo 2014), concernente “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 – Proroga del termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relative agli interventi finanziati con le delibere nn. 62/2011, 78/2011, 7/2012, 8/2012, 60/2012 e 87/2012”
VISTA la delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21 (G.U. n. 220 del 22 settembre 2014) recante “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Esiti della ricognizione di cui alla delibera CIPE n. 94/2013 e riprogrammazione delle risorse”;
VISTO il D. M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 7 agosto 2013, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 210 del 7 agosto 2013;
VISTO il Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modifiche, in Legge 17 luglio 2006, n. 233;
VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell’art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;
VISTO l'art. 10 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l'Agenzia per la Coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, e stabilisce che le funzioni relative alla politica di coesione siano ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia medesima;
VISTO, altresì, il comma 9 del citato art. 10 del decreto legge n. 101/2013, che dispone che "fino all'effettiva operatività dell'Agenzia, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica assicura la continuità della gestione amministrativa, nonché la tempestiva ed efficace attuazione degli adempimenti connessi alla fine del ciclo di programmazione 2007/2013 e all'avvio della programmazione 2014/2020";
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, recante “Norme in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2013, n. 497 con cui si è provveduto all’approvazione definitiva del nuovo atto di organizzazione delle strutture dirigenziali della Giunta regionale, in applicazione dell’articolo 5, comma 2, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, come modificato dall’articolo 22 della legge 17 gennaio
2013, n. 4 (legge finanziaria regionale per l’anno 2013);
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2013, n. 699 con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direttore d’Area della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 7, e dell’articolo 21, comma 3 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss. mm. e ii.;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2014, n. 24 con cui si è provveduto alla rimodulazione dell’organigramma dell’apparato burocratico regionale approvato con la suddetta Deliberazione della Giunta regionale n. 497/2013;
VISTA la successiva Deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2014, n. 104 con cui, a modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 699/2013, sono stati conferiti gli incarichi di Direttore delle Aree Prima e Seconda della Direzione generale della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 7, e dell’articolo 21, comma 3 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss. mm. e ii.;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2014, n. 279 recante di nomina del Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, ai sensi della legge regionale 30 aprile 2012, n. 12;
VISTO il successivo Decreto del Presidente della Regione Molise 1. luglio 2014, n. 84, recante “Nomina Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione civile, ai sensi della legge regionale 30 aprile 2012, n. 12;
VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011,
n. 214, art.1, comma 1, che detta “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” e, in particolare, l’articolo 3 concernente i
programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e il rifinanziamento del relativo fondo di garanzia e l’articolo 41 contenente misure per la velocizzazione di opere di interesse strategico;
VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante ”Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2014);
VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 148, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;
VISTE le norme in materia di Aiuti di Stato nella fase di attuazione dei programmi operativi dei Fondi Strutturali ed del Fondo di Coesione;
VISTA la nota n. 95817/2014 del 22.10.2014 con cui il Presidente della Regione Molise, conferma l’esclusione dell’intervento oggetto del presente Accordo di Programma Quadro “Anticipazione al Comune di San Giuliano di Puglia per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili a seguito del crollo della Scuola Jovine (Sentenza n. 173 del 28.01.2010 della Suprema Corte di Cassazione IV Sezione penale)”, dal definanziamento in applicazione dell’art.16, comma 2, del decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni, dalla legge 7/8/2012, n. 135;
VISTA l’Intesa Istituzionale di Programma, tra il Governo e la Regione Molise sottoscritta in data 16 febbraio 2000, così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione;
il Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale e
Direzione Generale della Giunta regionale Direzione Area Seconda
Recepimento delle premesse e degli allegati
1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.
2. Ne costituiscono allegati:
1. Programma dell’intervento corredato di:
1.b Scheda riferita all’intervento;
1.d Piano finanziario per annualità;
1.e Scheda descrittiva del Sistema di gestione e controllo;
1.f Delibera Giunta Regionale n. 490 del 1 ottobre 2014.
2. La scheda riferita all’intervento di cui all’allegato 1 è compilata all’interno del sistema informativo centrale per il monitoraggio istituito presso il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica – Presidenza del Consiglio dei Ministri (Sistema Gestione Progetti – Banca Dati Unitaria).
Ai fini del presente Accordo di Programma Quadro si intende:
a) per “Accordo”, l’Accordo di Programma Quadro “Anticipazione al Comune di San Giuliano di Puglia per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili a seguito del crollo della Scuola Jovine (Sentenza n. 173 del 28.01.2010 della Suprema Corte di Cassazione IV Sezione penale)”;
b) per “Parti”, i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
c) per “Intervento”, il progetto inserito nel presente Accordo;
d) per “Programma intervento”, l’intervento finanziato con il presente Accordo;
e) per “Banca Dati Unitaria” ovvero “BDU” e sistema gestione progetti ovvero “SGP”, gli applicativi informatici di monitoraggio dell’attuazione dell’intervento;
f) per “Relazione tecnica”, il documento descrittivo dell’intervento, in cui sono altresì indicati i risultati attesi e il cronoprogramma identificativo di tutte le fasi e relative tempistiche per la realizzazione dello stesso fino alla completa realizzazione;
g) per “Scheda”, la scheda, sia in versione cartacea sia in versione informatica compilabile tramite SGP e trasferita alla BDU che identifica, per l’intervento, il soggetto aggiudicatore (c.d. soggetto attuatore), il referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell’intervento, i dati relativi all’attuazione fisica, finanziaria e procedurale, nonché gli indicatori;
h) per “Responsabile Unico delle Parti” (RUPA), il rappresentante di ciascuna delle parti, incaricato di vigilare sull’attuazione di tutti gli impegni assunti nel presente Accordo dalla Parte da esso rappresentata e degli altri compiti previsti nell’Accordo che, per la Regione, è individuato nel Direttore dell’Area Seconda della Direzione generale della Giunta regionale, Responsabile della programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC);
i) per “Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro” (RUA), il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione dell’Accordo, che, tenuto conto della legge regionale 30 aprile 2012, n.
12, è individuato nel Direttore pro tempore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile;
j) per “Responsabile dell’Intervento” (RI), il soggetto individuato nell’ambito dell’organizzazione del soggetto attuatore, quale "Responsabile unico del procedimento" ai sensi del DPR 5 ottobre 2010 n. 207;
k) per “Soggetto Attuatore”, il soggetto aggiudicatore, incaricato della realizzazione dell’intervento;
l) per “Tavolo dei Sottoscrittori”, il comitato composto dai soggetti sottoscrittori dell’Accordo (RUA e RUPA) o dai loro delegati con i compiti previsti dal presente Accordo;
m) per “Sistema di gestione e controllo” (SIGECO) il sistema di procedure individuato in ambito regionale e le relative autorità a ciò deputate che accertano la correttezza delle operazioni gestionali, la verifica delle irregolarità, la congruità e l’ammissibilità della spesa;
n) per “Scheda SIGECO” la scheda, validata dall’UVER, che descrive il Sistema di cui alla lettera precedente;
o) per UVER, l’Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici e per UVAL l’Unità di Valutazione del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica – Presidenza del Consiglio dei Ministri;
p) per CUP, il Codice Unico di Progetto ai sensi della legge n.3/2003.
1. Il presente Accordo ha ad oggetto:
a. la realizzazione dell’intervento come individuato e disciplinato negli allegati 1, 1.a, 1.b ,1.c, 1.d ; 1.e e 1.f.
Articolo 4 Contenuto degli allegati
1. Nell’allegato 1 “Programma intervento” sono riportati i seguenti elementi: il titolo dell’intervento, la tipologia, il soggetto attuatore, il costo, l’indicazione della fonte di finanziamento.
2. Nell’allegato 1.a “Relazione tecnica” è riportata la descrizione dell’intervento.
3. Nell’allegato 1.b “Scheda-intervento” è riportata la scheda relativa all’intervento.
4. Nell’allegato 1.c. “Scheda di monitoraggio recante il Piano finanziario per annualità”, conforme al tracciato SGP/BDU, è riportato il cronoprogramma e la previsione relativa al fabbisogno finanziario annuale dell’intervento.
5. Nell’allegato 1.d è riportato il Piano finanziario per annualità complessivo.
6. Nell’allegato 1.e è contenuta la descrizione del Sistema di Gestione e controllo.
7. Nell’allegato 1.f è contenuta la Delibera Giunta Regionale n. 490 del 1 ottobre 2014.
Articolo 5 Copertura finanziaria
1. La copertura finanziaria del presente Accordo ammonta ad euro 12.365.150,00 ed è assicurata dalle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 - quota “Sisma 2002 – Percorso ricostruzione” assegnate al Molise dalla delibera CIPE n.62/2011, ricomprese nell’ambito della relativa Linea di azione della Pianificazione Regionale Attuativa PRA Molise 2007-2013 - codice identificativo: 2007M0002FA008, di cui:
• euro 12.005.000,00 riferiti alla copertura finanziaria dell’intervento;
• euro 360.150,00 riferiti alle Azioni di Sistema (3%);
2. La Regione garantisce:
- la sostenibilità finanziaria dell’intervento, in ordine alla disponibilità di risorse per un ammontare sufficiente a garantirne la completa realizzazione;
3. Il soggetto attuatore garantisce:
- la sostenibilità gestionale dell’intervento;
Responsabile Unico delle Parti (RUPA)
1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell’attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell’Accordo. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui all’allegato 1.c costituisce elemento prioritario ed essenziale per l’attuazione dell’intervento oggetto del presente Accordo.
2. In particolare le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all’effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per l’intervento, anche in fase di realizzazione:
a. il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica garantisce l’esecuzione delle attività di coordinamento e alta vigilanza sul complessivo processo di attuazione dell’Accordo e di tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto dell’Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati di cui all’art. 4, nonché l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
b. la Regione Molise garantisce l’esecuzione dell’intervento dell’Accordo, con le modalità le tempistiche e le procedure indicate negli allegati di cui all’art. 4; l’aggiornamento dei dati di monitoraggio in SGP per il trasferimento alla BDU; il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati citati e l’attivazione
delle occorrenti risorse umane e strumentali. La medesima Regione assicura, altresì, il coordinamento e la collaborazione con l’Ente locale e ogni altro Ente su base regionale, nonché l’informazione, al fine di assicurare la condivisione degli obiettivi e, ove necessario, favorire il rilascio di atti di competenza di tali Enti ai sensi della normativa vigente entro i termini previsti; garantisce altresì il flusso delle risorse finanziarie di competenza ed il trasferimento delle risorse al soggetto attuatore compatibilmente con i vincoli indotti dal rispetto del “patto di stabilità”; dei predetti vincoli e delle esigenze di trasferimento collegate al fabbisogno finanziario dell’intervento, la Regione deve tenere conto nella fase di elaborazione dei propri documenti di bilancio. A tali fini, l’autorità regionale competente assume i necessari impegni contabili, in relazione al proprio ordinamento e all’avanzamento progettuale/realizzativo dell’intervento.
3. Entro il 30 giugno di ogni anno su proposta del RUPA, sarà sottoposto all’approvazione del Tavolo dei Sottoscrittori l’aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti rispetto ai tempi di rilascio degli atti di competenza nelle materie oggetto del presente Accordo.
4. Le Parti si impegnano, inoltre, a:
a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione dell’intervento, accettando, in caso di xxxxxxx, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall’Accordo;
c. eseguire, con cadenza periodica e, comunque, al fine di garantire gli adempimenti di cui alla successiva lettera d), tutte le attività di monitoraggio utili a procedere periodicamente alla verifica dell’Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione dell’intervento.
d. procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dell’Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione dell’intervento;
e. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.
Riprogrammazione delle economie e delle somme restituite dal Comune di San Giuliano di Puglia
1. Le economie riprogrammabili, ai sensi della vigente normativa, derivanti dall’attuazione degli interventi individuati nel presente Accordo e opportunamente accertate dal RUA in sede di monitoraggio, sono riprogrammate dal Tavolo dei sottoscrittori, su proposta del RUPA regionale, in conformità a quanto stabilito nella delibera CIPE n. 41/2012 e n. 78/2012 e nella legge della regione Molise n. 1/2009 e ss.mm.ii.
2. Le risorse che verranno restituite dal Comune di San Giuliano di Puglia secondo il Piano di restituzione approvato dallo stesso Comune con delibera consiliare n.13 del 1 settembre 2014 e dalla Regione Molise con deliberazione della Giunta regionale n. 490 del 1 ottobre 2014, sono riprogrammate dal Tavolo dei sottoscrittori, su proposta del RUPA regionale, per interventi aventi le stesse finalità delle risorse “Sisma 2002 – Percorso ricostruzione”;
Impegni dei soggetti sottoscrittori e governance dell’Accordo
1. Le parti convengono la costituzione del Tavolo dei sottoscrittori, composto dai firmatari, o da loro delegati, con il compito di esaminare le proposte, provenienti dal RUPA, utili al procedere dell’intervento programmato e quindi esprimere pareri in materia di:
a. riattivazione o annullamento dell’intervento;
b. riprogrammazione di risorse ed economie;
c. modifica delle coperture finanziarie dell’intervento;
d. promozione di atti integrativi;
e. attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte dell’ente attuatore.
2. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo s’impegna a svolgere le attività di propria competenza e in particolare:
a. a rispettare i termini concordati ed indicati nella “scheda” allegata al presente Accordo;
b. ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento e, in particolare, con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente utilizzando gli accordi previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c. a proporre, gli eventuali aggiornamenti da sottoporre al Tavolo dei sottoscrittori;
d. ad attivare e a utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo;
e. a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, secondo le modalità previste nell'accordo atte a rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione dell’intervento, ogni eventuale elemento ostativo alla realizzazione dello stesso;
f. ad alimentare il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni fornite dal CIPE ed in relazione alla Circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il “Manuale operativo sulle procedure del monitoraggio delle risorse FAS” trasmesso alle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano con nota n.14987 del 20 ottobre 2010 e s.m.i.
3. Alla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale (DGPRUN) del
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica compete l’alta vigilanza sull’attuazione dell’Accordo, la convocazione del tavolo dei sottoscrittori, lo svolgimento di accertamenti campionari, nonché, in tutti i casi ritenuti necessari, gli accertamenti specifici.
Articolo 9 Responsabile Unico delle Parti
Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo (RUA)
1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull’attuazione del presente Accordo, i soggetti firmatari, tenuto conto della valenza dell’intervento, individuano quale responsabile unico della sua attuazione (RUA), il Direttore pro tempore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile tenuto conto della legge regionale 30 aprile 2012, n.12.
2. Al RUA viene conferito specificatamente il compito di:
a. rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori;
b. coordinare il processo complessivo di realizzazione dell’intervento previsto nel presente Accordo attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
c. promuovere, in via autonoma o su richiesta del Responsabile dell’intervento, di cui al successivo articolo 11, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
d. monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione del presente Accordo secondo le modalità indicate dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica;
e. coordinare il Responsabile di intervento nelle attività del presente Accordo e, in particolare, in relazione all’immissione dati per l'istruttoria ed il monitoraggio dell’intervento nel sistema SGP-BDU;
f. assicurare e garantire il completo inserimento e la validazione dei dati di monitoraggio nel Sistema informativo di riferimento, secondo la procedura indicata nel “Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle
risorse FAS” (ora FSC);
g. provvedere alla redazione del Rapporto Annuale di Monitoraggio dell’Accordo le cui risultanze confluiranno all’interno del rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) redatto secondo le modalità e le tempistiche previste dal citato “Manuale operativo” entro e non oltre il 28 febbraio dell’anno successivo;
h. individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Tavolo dei Sottoscrittori;
i. comunicare al soggetto responsabile di intervento, nei modi e nelle forme di xxxx, i relativi compiti di cui al successivo articolo 11;
j. monitorare in modo continuativo le somme che verranno restituite dal Comune di San Giuliano di Puglia secondo il Piano di restituzione approvato dallo stesso Comune con delibera consiliare n.13 del 1 settembre 2014 e dalla Regione Molise con deliberazione della Giunta regionale n. 490 del 1 ottobre 2014, i cui dati aggiornati dovranno, di volta in volta, essere inviati al Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Direzione Area Seconda, al fine di consentirne la programmazione per interventi aventi le stesse finalità delle risorse “Sisma 2002 – Percorso ricostruzione”.
Responsabile dell’attuazione dell’intervento (RI)
1. Il Responsabile di intervento, ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 9 e 10 del DPR 5 ottobre 2010 n 207, attesta la congruità del cronoprogramma indicato nella scheda di monitoraggio e ne predispone la redazione, assumendo la veridicità delle informazioni in esse contenute.
2. Inoltre, nel corso del monitoraggio svolge i seguenti ulteriori compiti:
a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell’intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell’intervento;
c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell’intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RUA e al RUPA gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
d. aggiornare, con cadenza bimestrale il monitoraggio dell’intervento inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento;
e. trasmettere al RUA e al RUPA, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la
descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell’intervento e la proposta delle relative azioni correttive;
f. verificare che vengano rispettati gli obblighi posti a carico del Comune di San Giuliano di Puglia, così come disposto dalla deliberazione della Giunta regionale del Molise n. 490 del 1 ottobre 2014, in particolare:
- che venga attivata, da parte del Comune di San Giuliano di Puglia, ogni altra azione di regresso a carico dei debitori principali, necessaria per completare il recupero dell’intera somma di euro 12.005.000,00, nonché che vengano inoltrati i relativi atti alla Procura della Corte dei Conti Regionale per lo svolgimento delle azioni di competenza di quest’ultima;
- che vengano restituire, le somme di cui al Piano durante il periodo decorrente dall’esercizio finanziario 2015 a tutto l’esercizio 2050 compreso;
- che venga accreditata, per ogni esercizio finanziario di riferimento, alla Tesoreria della Regione Molise, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla avvenuta approvazione del relativo bilancio di previsione, e comunque entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, la somma indicata nel Piano di restituzione;
- che vengano adottate annualmente le dovute iscrizioni, negli atti contabili del Comune di San Giuliano di Puglia, per ogni triennio di riferimento, e comunque nel rispetto della normativa attualmente vigente in materia di contabilità degli Enti Pubblici, nonché di quella che nel tempo risulterà emanata a modifica e/o integrazione della stessa;
- che venga informata la Regione Molise di ogni eventuale condizione migliorativa in termini di disponibilità di risorse che possa accelerare il percorso di restituzione e migliorare il Piano di restituzione;
Sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato
Valutazione in itinere ed ex post
1. In sede di Rapporto annuale di esecuzione (RAE) la Regione, attraverso il proprio Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, effettua una valutazione in itinere dell’intervento incluso nel presente Accordo. Tale valutazione integra il rapporto annuale di monitoraggio dell’accordo allegato al RAE.
2. Al 31 dicembre del secondo anno successivo alla conclusione dell’intervento la Regione, attraverso il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici redige un rapporto di valutazione ex post sull’efficacia dello stesso e sui risultati conseguiti, registrando eventuali scostamenti rispetto agli indicatori di cui al precedente art. 12.
3. I predetti rapporti sono trasmessi all’UVAL per le valutazioni di competenza.
Modalità di monitoraggio in itinere ed ex post
1. Il monitoraggio in itinere ed ex post è effettuato secondo le procedure indicate nelle delibere CIPE in materia e nel citato “Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS”(ora FSC) e successive disposizioni attuative della Direzione Generale per la Politica Unitaria Nazionale.
2. Il mancato rispetto degli adempimenti previsti, con particolare riguardo alle scadenze comporta l’applicazione delle penalità previste nel citato Manuale di cui al punto precedente.
3. Del mancato adempimento si dà notizia a cura del RUPA agli organismi di valutazione dirigenziale per la valutazione delle performances del funzionario responsabile.
Articolo 15 Attivazione ed esiti delle verifiche
1. L’attuazione dell’Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.
2. Il RUA, tenendone informato il RUPA, assicura la puntuale comunicazione delle informazioni analitiche utili a consentire lo svolgimento di attività valutative da parte dei soggetti di cui al punto 4 del presente articolo che, dal canto loro, si impegnano a valersene nel più rigoroso rispetto dei vincoli di riservatezza.
3. Le verifiche sono attivate in concomitanza delle soglie di seguito definite:
a. scostamento temporale superiore a 180 giorni rispetto alla previsione di cui al cronoprogramma inizialmente approvato;
b. scostamento dei costi superiore al 20% rispetto all’importo del progetto preliminare;
c. mancata indicazione di incrementi nel costo realizzato dell’intervento per un tempo uguale o superiore ad un anno;
d. mancata indicazione di incrementi del valore conseguito dell’indicatore di programma, in un arco temporale uguale o superiore ad un anno;
e. modifica per una percentuale superiore al 20% in ciascuna versione di monitoraggio, del valore iniziale degli indicatori di programma.
4. Al verificarsi di una delle condizioni di cui al punto precedente, è facoltà della Direzione competente attivare una verifica diretta documentale o in loco oppure di avvalersi delle competenti strutture del Dipartimento. L’attivazione delle verifiche, avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle delibere CIPE in materia ed in contradditorio con le strutture regionali che potranno presentare opportuna documentazione esplicativa relativamente ai fatti esaminati.
5. Gli esiti delle verifiche devono condurre ad un cambiamento significativo dello stato del progetto al fine di:
a. rimuovere le criticità intervenute;
b. prevedere un tempo congruo per verificare gli effetti di eventuali azioni correttive intraprese;
c. l’impossibilità a rimuovere le criticità emerse con conseguente definanziamento dell’intervento e riprogrammazione delle risorse.
Sistema di gestione e controllo (SIGECO)
1. Il sistema di gestione e controllo (SIGECO) è descritto nell’allegata scheda 1.e, sottoposta a validazione da parte dell’UVER. Essa contiene:
• i controlli di primo livello, da esercitare in concomitanza con la gestione dell’intervento e diretti a verificare la corretta esecuzione delle operazioni gestionali nonché la verifica delle irregolarità;
• i controlli di secondo livello, diretti a verificare la funzionalità del Sistema;
• l’individuazione della separatezza delle competenze tra i soggetti/organi cui è demandata la responsabilità dei controlli di primo livello ed i soggetti/organi che svolgono attività istruttorie e procedimentali per la concessione ed erogazione dei finanziamenti;
• le procedure e l’autorità regionale preposte alla dichiarazione dell’ammissibilità della spesa.
Interventi in allegato 1- Sanzioni
revoca del finanziamento disposto in favore dell’intervento di cui trattasi, dandone informativa al CIPE per le decisioni di competenza.
5. La Regione si impegna ad inserire tali disposizioni nel disciplinare di finanziamento.
Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo ed inadempimento
1. L’esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall’ordinamento vigente. L’inerzia, l’omissione e l’attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RUA, fermo restando quanto previsto agli articoli precedenti, invita il soggetto al quale il ritardo, l’inerzia o l’inadempimento siano imputabili ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l’inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato dal RUA, le iniziative a tal fine assunte e i risultati conseguiti.
3. La revoca del finanziamento non pregiudica l’esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l’inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell’inadempimento contestato compete, comunque, l’azione di ripetizione degli oneri medesimi.
Articolo 19
Xxxxxxx e Inadempienze – provvedimenti del Tavolo dei Sottoscrittori
1. Fermo quanto previsto ai precedenti articoli, qualora dovessero manifestarsi fattori ostativi tali da pregiudicare in tutto o in parte l’attuazione dell’intervento nei tempi stabiliti, e, in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore ad un periodo pari alla metà del tempo previsto per la fase di riferimento, il RUA, acquisite le informazioni del caso presso il soggetto attuatore, sottopone la questione al Tavolo dei Sottoscrittori per l’adozione delle decisioni conseguenti, anche ai fini dell’attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi di cui al precedente articolo 18.
2. Sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge, relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca dei finanziamenti.
Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese
1. Le Parti si danno atto che per ogni distinta fonte finanziaria restano valide, ai sensi della normativa vigente le procedure di: trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese per ogni tipologia di fonte di finanziamento. Sarà cura del RUA, su segnalazione delle parti competenti, comunicare le eventuali variazioni intervenute nelle procedure di: trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese.
2. La procedura di trasferimento delle risorse a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione è avviata dalla competente Direzione generale del DPS, nei limiti delle assegnazioni di competenza e subordinatamente alle disponibilità di cassa, in aderenza con i principi della delibera CIPE 166/07 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Analogamente opera la competente Direzione Regionale in relazione ai limiti ed agli adempimenti del proprio bilancio.
4. La Regione sottoscrittrice deve tener conto dei trasferimenti annuali previsti a suo carico affinché i vincoli imposti dal Patto di stabilità non costituiscano un impedimento al rispetto della tempistica programmata ed assicurano, alle predette condizioni, la pronta esecuzione delle operazioni volte al trasferimento nonché il trasferimento delle risorse di propria competenza poste a copertura del programma.
Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa
Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Durata e modifica dell’Accordo
1. L’Accordo impegna le parti contraenti fino alla completa realizzazione dell’intervento oggetto dello stesso che dovrà avvenire entro il 31.12.2018, inclusi gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.
2. L’Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti. Si richiama al riguardo quanto previsto negli Articoli 8 e 16.
3. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti del presente Accordo, compromettendo così l’attuazione dell’intervento previsto nell’Accordo medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per tutte le attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l’Accordo stesso.
Articolo 23 Informazione e pubblicità
1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Accordo saranno ampiamente pubblicizzate, sulla base un piano di comunicazione predisposto del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica.
2. Il soggetto attuatore si impegna a fornire tutti i dati richiesti dal DPS al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi “Open data”.
Articolo 24 Ulteriori interventi
1. Con successivi Atti integrativi, tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio, si procederà a definire eventuali ulteriori iniziative coerenti con le finalità dell'Accordo.
Articolo 25 Disposizioni generali e finali
1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. Previo consenso dei soggetti sottoscrittori, possono aderire all’Accordo stesso altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3. della delibera CIPE 21 marzo 1997 la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione degli interventi previsti dal presente Accordo. L’adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente alla disciplina degli "Accordi di Programma Quadro" e conseguente al trasferimento delle competenze del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ai sensi e per gli effetti del decreto legge n. 101/2013 citato in premessa si intende automaticamente recepita.
Roma, 30 ottobre 2014
Firmato digitalmente
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica Direttore Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale Dr. Xxxxxxxx XXXXXXxx
Direzione Generale della Giunta Regionale Direttore Area Seconda
e la Coesione Economica | Regione Molise |
ex art.10 legge n.125/2013 |
Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013 Accordo di Programma Quadro
“Anticipazione al Comune di San Giuliano di Puglia per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili a seguito del crollo della Scuola Jovine”
(Sentenza n. 173 del 28.01.2010 della Suprema Corte di Cassazione IV Sezione penale)
Delibera CIPE n. 62/2011
ALL. 1 PROGRAMMA DELL’INTERVENTO
Roma, 30 ottobre 2014
PROGRAMMA INTERVENTO SISMA 2002 PERCORSO DI RICOSTRUZIONE
“Anticipazione al Comune di San Giuliano di Puglia per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili a seguito del crollo della Scuola Jovine (Sentenza n. 173 del 28.01.2010 della Suprema Corte di Cassazione IV Sezione penale)”
N. | Titolo dell'intervento | Tipologia di finanziamento | Soggetto Attuatore | Risorse FSC 2007-2013 delibera CIPE 62/2011 euro | Data OGV |
1 | Anticipazione al Comune di San Giuliano di Puglia per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili, a seguito del crollo della Scuola Jovine, con sentenza n. 173 del 28.01.2010 della Suprema Corte di Cassazione IV Sezione penale | Erogazione di finanziamento | Comune di San Giuliano di Puglia | 12.005.000,00 | 23/11/2012 |
Sub-totale Azioni di sistema 3% su quota FSC TOTALE | 12.005.000,00 | ||||
360.150,00 | |||||
12.365.150,00 |
IL DIRETTORE DELL’AREA SECONDA RUPA
X.xx Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82
e la Coesione Economica | Regione Molise |
ex art.10 legge n.125/2013 |
Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013 Accordo di Programma Quadro
“Anticipazione al Comune di San Giuliano di Puglia per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili a seguito del crollo della Scuola Jovine”
(Sentenza n. 173 del 28.01.2010 della Suprema Corte di Cassazione IV Sezione penale)
Delibera CIPE n. 62/2011
ALL. 1a RELAZIONE TECNICA
Roma, 30 ottobre 2014
Prot. N. 17156 - 22/10/2014
Prot. N. 17156 - 22/10/2014
Prot. N. 17156 - 22/10/2014
Prot. N. 17156 - 22/10/2014
Prot. N. 17156 - 22/10/2014
Prot. N. 17156 - 22/10/2014
Prot. N. 17156 - 22/10/2014
Prot. N. 17156 - 22/10/2014
e la Coesione Economica | Regione Molise |
ex art.10 legge n.125/2013 |
Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013 Accordo di Programma Quadro
“Anticipazione al Comune di San Giuliano di Puglia per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili a seguito del crollo della Scuola Jovine”
(Sentenza n. 173 del 28.01.2010 della Suprema Corte di Cassazione IV Sezione penale)
Delibera CIPE n. 62/2011
ALL. 1b SCHEDA INTERVENTO
Roma, 30 ottobre 2014
Prot. N. 17156 - 22/10/2014
e la Coesione Economica | Regione Molise |
ex art.10 legge n.125/2013 |
Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013 Accordo di Programma Quadro
“Anticipazione al Comune di San Giuliano di Puglia per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili a seguito del crollo della Scuola Jovine”
(Sentenza n. 173 del 28.01.2010 della Suprema Corte di Cassazione IV Sezione penale)
Delibera CIPE n. 62/2011
ALL.1c
SCHEDA DI MONITORAGGIO
Roma, 30 ottobre 2014
DPS
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi
Strumento:
MOS7 - Anticipazione al Comune di X.Xxxxxxxx di Puglia per risarcimento danni,patrimoniali e non, riconosciuti alle parti civili a seguito del crollo della Scuola Jovine. Sent. 173/2010 SCC IV Sez. penale
Accordo di Programma Quadro
1 - Anagrafica Progetto
A.Informazioni Generali
Codice Progetto: C.U.P:
Titolo Progetto:
Tipo: Cardine: Tipo Aiuto: Intesa:
Nota Progetto: Nota Variazione:
MOS7.001A F29D12000430001
Anticipazione al Comune di San Giuliano di Puglia per il risarcimento dei dannipatrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili, a seguito del crollodella Scuola Jovine, con sentenza n. 173 del 28.01.2010 della Suprema Corte diCassazione IV Sezione penale.
Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui NO
Nessun regime di aiuto MOLISE
B.Classificazione Comuni QSN
Settore CPT:
Codice Ateco: Priorita Qsn: Obiettivo Qsn:
Obiettivo Specifico Qsn: Tema Prioritario: Attivita Economica: Fonte:
Dimensione Territoriale: Indicatore di Risultato QSN:
Interventi in campo sociale (assist. e benef.)
3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali Servizi e applicazioni per i cittadini (sanità on-line, e-Governo, e-Learning, e-Inclusione, ecc.)
Altri servizi non specificati Altre forme di finanziamento Non applicabile
Xxxx ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)
C. Programmi FSC | ||
Programma FSC: | 2007MO002FA008 | PRA - Molise |
Linea: | 12 | Sisma 2002 |
Programmi FS | |
Programma FS: | |
Asse: | - |
Obiettivo: | - |
DPS
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi
Azione:
Indicatore Risultato Programma:
114 Sisma 2002 - percorso ricostruzione Miglioramento qualità della vita nelle aree urbane
Indicatore di Programma:
Programma Poc | |
Programma Poc |
Localizazzione:
Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx
XXXXXX Xxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx Xx Xxxx
Coordinate di georeferenzazione:
Latitudine | Longitudine | ||||
Gradi | Primi | Secondi | Gradi | Primi | Secondi |
41 | 41,00 | 11,56 | 14 | 57,00 | 47,95 |
Soggetti Responsabili: | |||
Ruolo: | Responsabile | Indirizzo Soggetto | Rappresentante Legale |
Attuatore del progetto | COMUNE DI SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB) | Xxxxxx Xxxxxxxxx x.0 - 00000 Xxx Xxxxxxxx Xx Xxxx | Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx |
Destinatario del finanziamento del progetto | COMUNE DI SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB) | Xxxxxx Xxxxxxxxx x.0 - 00000 Xxx Xxxxxxxx Xx Xxxx | |
Programmatore del progetto | REGIONE MOLISE | ||
2 - Sezione Finanziaria | |||
A. Finanziamento del progetto |
Totale Finanziamento : 12.005.000,00
Anno Esercizio | Importo Finanziato | Tipo Finanziamento - Descrizione | Proveniente da Economie |
2011 | 12.005.000,00 | FSC Delibera n.62/2011 | N |
B. Quadro Economico
Tipo Spesa Importo
99 - Altro (compreso personale e spese generali) 12.005.000,00
12.005.000,00
Totale
C.Economie
DPS
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi
Anno Tipo Finanziamento Importo
D. Impegni
Progressivo Impegno
Data Impegno Importo Tipo Impegno Note
653
01 23/11/2012 12.005.000,00 Impegno Determina Direttoriale Agenzia Regionale di Protezione Civile n.
Totale | 12.005.000,00 |
E. Pagamenti
Progressivo Pagamento
Data Pagamento Importo Importo FAS Importo Ammesso Tipo Pagamento Note
Mandati di pagamento dal n. 1 al n. 76 - Determinazione Dirigenziale
01 09/01/2013 7.130.362,26 7.130.362,26 0,00 Pagamento
02 10/01/2013 33.319,50 33.319,50 0,00 Pagamento
03 29/01/2013 829.654,34 829.654,34 0,00 Pagamento
04 06/02/2013 6.663,90 6.663,90 0,00 Pagamento
n. 6/2013 - Acconto provvisionali per il risarcimento dei danni patrimoniali
Mandati di pagamento dal n. 77 al n. 81 - Determinazione Dirigenziale n. 6/2013 - Acconto provvisionali per il risarcimento dei danni patrimoniali
Mandati di pagamento dal n. 185 al n. 195 - Determinazione Dirigenziale n. 15/2013 - Acconto provvisionali per il risarcimento dei danni patrimoniali
Mandato di pagamento n. 202 - Determinazione Dirigenziale n. 24/2013 - Acconto provvisionali per il risarcimento dei danni patrimoniali
Totale | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 |
F. Piano dei Costi
Costo Complessivo (Euro): 12.005.000,00
Anno | Costo Realizzato | Costo Da Realizzare | Costo Totale |
2013 | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 |
2014 | 0,00 | 4.005.000,00 | 4.005.000,00 |
Totale: | 8.000.000,00 | 4.005.000,00 | 00.000.000,00 |
3 - Sezione Fisica
Indicatore Fisico
Unita Misura Valore Programmato
Iniziale
Valore Programmato Aggiornato
Valore Impegnato Valore Concluso Valore Baseline
Non Applicabile Non Applicabile 0,00
Indicatore Occupazionale
Unita Misura Valore Programmato
Iniziale
Valore Programmato Aggiornato
Valore Impegnato Valore Concluso Valore Baseline
Non Richiesto N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DPS
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi
Indicatore di Programma
Unita Misura Valore Programmato
Iniziale
Valore Programmato Aggiornato
Valore Impegnato Valore Concluso Valore Baseline
Indicatore Opzionale
Unita Misura Valore Programmato
Iniziale
Valore Programmato Aggiornato
Valore Impegnato Valore Concluso Valore Baseline
4 - Sezione Procedurale
A.Iter Procedurale: Aiuti a Individui
Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
Attività | Prevista | Effettiva | Prevista | Effettiva |
Concessione finanziamento | 13/11/2012 | 13/11/2012 | 23/11/2012 | 23/11/2012 |
Esecuzione interventi | 09/01/2013 | 09/01/2013 | 31/12/2014 | |
Chiusura Intervento | 31/12/2014 | 31/12/2014 |
B. Altre Attività
Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note
C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note
D.Procedura di Aggiudicazione
CIG | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Importo | Note Attività |
- | - | |||||
E. Revoche e Rinunce | ||||||
Tipo Revoca | Motivo Revoca | Importo Revoca Data Revoca | ||||
F. Sospensioni | ||||||
Sospensione | Data Inizio | Data Fine Prevista Data Fine Effettiva |
e la Coesione Economica | Regione Molise |
ex art.10 legge n.125/2013 |
Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013 Accordo di Programma Quadro
“Anticipazione al Comune di San Giuliano di Puglia per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili a seguito del crollo della Scuola Jovine”
(Sentenza n. 173 del 28.01.2010 della Suprema Corte di Cassazione IV Sezione penale)
Delibera CIPE n. 62/2011
XXX.0x XXXXX XXXXXXXXXXX
Xxxx, 00 ottobre 2014
PIANO FINANZIARIO PER ANNUALITÀ SISMA 2002 PERCORSO DI RICOSTRUZIONE
“Anticipazione al Comune di San Giuliano di Puglia per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili a seguito del crollo della Scuola Jovine (Sentenza n. 173 del 28.01.2010 della Suprema Corte di Cassazione IV Sezione penale)”
N. | Titolo dell'intervento | Soggetto Attuatore | Risorse FSC 2007-2013 Delibera CIPE 62/2011 euro | 2013 | 2014 | 2015 | Economie Delibera CIPE 62/2011 euro | TOTALE euro |
1 | Anticipazione al Comune di San Giuliano di Puglia per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili, a seguito del crollo della Scuola Jovine, con sentenza n. 173 del 28.01.2010 della Suprema Corte di Cassazione IV Sezione penale | Comune di San Giuliano di Puglia | 12.005.000,00 | 8.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.005.000,00 | 0,00 | 12.005.000,00 |
12.005.000,00 | 8.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.005.000,00 | 0,00 | 00.000.000,00 |
IL DIRETTORE DELL’AREA SECONDA RUPA
X.xx Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82
e la Coesione Economica | Regione Molise |
ex art.10 legge n.125/2013 |
Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013 Accordo di Programma Quadro
“Anticipazione al Comune di San Giuliano di Puglia per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili a seguito del crollo della Scuola Jovine”
(Sentenza n. 173 del 28.01.2010 della Suprema Corte di Cassazione IV Sezione penale)
Delibera CIPE n. 62/2011
ALL. 1e
SCHEDA DESCRITTIVA SIGECO
Roma, 30 ottobre 2014
DESCRIZIONE DEL SISTEMA GESTIONE E CONTROLLO
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013
PIANIFICAZIONE REGIONALE ATTUATIVA (PRA) Molise 2007/2013 – Delibera CIPE 3 agosto 2011, n.62
Linea di azione “Sisma 2002 Percorso di ricostruzione”
Accordo di Programma Quadro “Anticipazione al Comune di San Giuliano di Puglia per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili a seguito del crollo della Scuola Jovine (Sentenza n. 173 del 28.01.2010 della Suprema Corte di Cassazione IV Sezione penale)”
Copertura finanziaria totale a carico di risorse FSC: euro 12.005.000,00
Azioni di sistema a valere sulla quota FSC: euro 360.150,00
La delibera CIPE 3 agosto 2011, n. 62 (G.U. n. 304 del 31/12/2011) concernente “Individuazione e assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l’attuazione del Piano Nazionale per il Sud” ha assegnato al Molise, tra l’altro, le risorse relative a “Sisma 2002 Percorso di ricostruzione” pari a 346,2 mln di euro.
Con deliberazione n.608 del 2 ottobre 2012, la Giunta regionale del Molise ha approvato il Programma degli interventi “cantierabili” e di quelli “non cantierabili” riferito alle singole assegnazioni disposte dal CIPE, tra cui quello relativo a “Sisma 2002 – percorso di ricostruzione”, non programmando risorse pari a 12,5 Meuro.
Con successiva deliberazione n. 609 del 2 ottobre 2012, la Giunta regionale del Molise ha deliberato di richiedere al Ministro per la Coesione Territoriale e al Ministro dello Sviluppo Economico il formale riconoscimento, a ratifica, della destinazione di 12,5 Meuro delle risorse “Sisma 2002 Percorso ricostruzione” assegnate dal CIPE con la delibera n. 62/2011, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili con sentenza n.173 del 28.01.2010 della Corte Suprema di Cassazione – IV Sezione Penale a seguito del crollo della scuola Jovine di San Giuliano di Puglia avvenuto in concomitanza del sisma del 31.10.2002.
La legge regionale 30 aprile 2012, n. 12, istitutiva dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, ha disposto, infatti, al comma 3, dell’art. 4 “Al fine di garantire l’effettività del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili con sentenza della Corte di Cassazione, IV Sezione Penale n.173 del 28 gennaio 2010, l’Agenzia è autorizzata ad anticipare al Comune di San Giuliano di Puglia le somme occorrenti, a valere sulle disponibilità finanziarie assicurate con deliberazioni CIPE del 3 agosto 2011 (n.d.r.: n.62) relativamente agli interventi post-sisma”.
In data 8 ottobre 2012, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in Largo Chigi a Roma, sull’argomento, si è tenuto, negli Uffici del Ministro per la Coesione Territoriale, un incontro a cui hanno partecipato, il Presidente della Giunta regionale del Molise, l’Assessore alla Programmazione e il Direttore dell’Area Prima, in rappresentanza della Regione Molise, il Capo del Gabinetto del Ministro per la Coesione Territoriale, il Direttore Generale della Direzione Generale per la Politica regionale Unitaria Nazionale del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) del Ministero dello Sviluppo Economico e il Direttore dell’Ufficio per gli Investimenti immateriali, l’ambiente, lo sviluppo e la coesione territoriale del DIPE – CIPE, sulla ammissibilità della destinazione di risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 di cui all’assegnazione disposta dal CIPE con delibera n.62/2011 per il “Sisma 2002 Percorso ricostruzione”, previsto dalla suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 609/2012, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili con sentenza della Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, n.173 del 28 gennaio 2010.
Con deliberazione n. 719 del 13 novembre 2012, la Giunta regionale del Molise, in esito all’incontro di cui al punto precedente, recependo le determinazioni assunte, ha deliberato di approvare il riconoscimento, ai sensi del comma 3, dell’art. 4 della legge regionale 30 aprile 2012, n.12, dell’ammissibilità della destinazione di 12,005 Meuro a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013, di cui all’assegnazione disposta dal CIPE con delibera n.62/2011 per “Sisma 2002 Percorso ricostruzione”, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili con sentenza della Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, n.173 del 28 gennaio 2010, al netto delle spese legali a cui provvederanno i responsabili in solido al di fuori del meccanismo anticipatorio del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, subordinando lo stesso alle condizioni riportate nell’articolato dell’Accordo.
In particolare, fra le condizioni, la deliberazione della Giunta regionale n. 719/2012 ha disposto l’obbligo, per il Comune di San Giuliano di Puglia, di restituire alla Regione la somma versata secondo modalità e tempi da definire in un Piano da concordare con la Regione stessa.
Con deliberazione n. 13 del 1 settembre 2014 il Consiglio comunale del Comune di San Giuliano di Puglia ha approvato il Piano di restituzione delle somme, pari a 12,005 Meuro, che la regione Molise, ai sensi del comma 3, dell’art. 4 della legge regionale 30 aprile 2012, n.12, potrà anticipare, a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013, di cui all’assegnazione disposta dal CIPE con delibera n. 62/2011 per “Sisma 2002 Percorso ricostruzione”, per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili con sentenza della Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, n.173 del 28 gennaio 2010, a seguito del crollo della scuola Jovine di San Giuliano di Puglia, avvenuto in concomitanza del sisma del 31.10.2002, al netto delle spese legali a cui provvederanno i responsabili in solido al di fuori del meccanismo anticipatorio del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.
Con deliberazione n. 490 del 1 ottobre 2014, la Giunta regionale del Molise, ha condiviso, approvandolo, il Piano di restituzione approvato con la predetta deliberazione consiliare n. 13/2014 del Comune di San Giuliano di Puglia.
Infine, con deliberazione n. 498 del 1 ottobre 2014, la Giunta regionale del Molise ha approvato la ridefinizione del Programma degli interventi, relativo all’assegnazione “Sisma 2002 – Percorso ricostruzione”, non ancora inseriti in APQ, fra cui è ricompreso l’intervento “Anticipazione al Comune di San Giuliano di Puglia per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili, a seguito del crollo della Scuola Jovine, con sentenza n. 173 del 28.01.2010 della Suprema Corte di Cassazione IV Sezione penale” oggetto del presente Accordo di Programma Quadro;
La richiamata legge regionale 30 aprile 2012, n.12, istitutiva dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, ha affidato alla stessa, in via transitoria, la gestione delle competenze per le attività post-sisma in regime ordinario.
La presente scheda riporta la descrizione del Sistema di gestione e controllo (SIGECO) con particolare riferimento alle procedure di gestione e controllo delle operazioni facenti capo agli Organismi coinvolti nell’attuazione dell’Accordo di Programma Quadro “Piano di restituzione dell’anticipazione al Comune di San Giuliano di Puglia (sentenza n. 173/2010)”.
Di seguito si riporta il Programma che prevede il solo intervento “Anticipazione al Comune di San Giuliano di Puglia per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili, a seguito del crollo della Scuola Jovine, con sentenza n. 173 del 28.01.2010 della Suprema Corte di Cassazione IV Sezione penale”.
N. | Titolo dell'intervento | Tipologia di finanziamento | Soggetto Attuatore | Risorse FSC 2007-2013 delibera CIPE 62/2011 euro | Data OGV |
1 | Anticipazione al Comune di San Giuliano di Puglia per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili, a seguito del crollo della Scuola Jovine, con sentenza n. 173 del 28.01.2010 della Suprema Corte di Cassazione IV Sezione penale | Erogazione di finanziamento | Comune di San Giuliano di Puglia | 12.005.000,00 | 23/11/2012 |
Sub-totale Azioni di sistema 3% su quota FSC TOTALE | 12.005.000,00 | ||||
360.150,00 | |||||
12.365.150,00 |
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Struttura del sistema
La Regione Molise, ha individuato, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni, i seguenti Organismi:
- il Responsabile Unico delle Parti (RUPA regionale), quale organismo responsabile sull’attuazione degli impegni assunti nell’Accordo, individuato nel Direttore d’Area Seconda della Direzione Generale della Giunta regionale, Responsabile della Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC);
- il Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro (RUA), quale soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione dell’Accordo, individuato nel Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile protempore;
- il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m. e i., individuato nel Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile protempore;
- l’Organismo di Certificazione (OdC), quale organismo responsabile della corretta certificazione delle spese erogate per l’attuazione dell’Accordo, individuato nel Direttore del Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale della Direzione Area Prima – Direzione Generale della Giunta Regionale;
- l’Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici (UVER) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica,quale Organismo di verifica del Sistema di Gestione e Controllo ai sensi della delibera CIPE 166/07.
Direzione generale della
Giunta Regionale
Direzione Area Prima
Direzione Area Seconda
RUPA
Risorse Finanziarie, Bilancio
e Ragioneria Generale Organismo di Certificazione
Servizio Coordinamento
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
Agenzia Regionale di
Protezione Civile
RUA e Responsabile del procedimento (L. n.241/90)
Ufficio Sorveglianza e
Controllo
Di seguito si riporta l’organigramma definito per l’Accordo di Programma Quadro “Piano di restituzione dell’anticipazione al Comune di San Giuliano di Puglia (sentenza n. 173/2010)”:
Ufficio/personale dedicato alla gestione
Ufficio/personale dedicato al controllo di I livello
Organismo di Verifica
UVER - DPS
Responsabile Unico delle Parti (RUPA regionale)
La funzione di Responsabile Unico delle Parti regionale (RUPA) è attribuita al Direttore dell’Area Seconda della Direzione generale della Giunta regionale.
Struttura competente: Direzione Area Seconda della Direzione Generale della Giunta regionale – Regione
Molise
Indirizzo: Xxx Xxxxxx, 00 – 86100 Campobasso
Posta elettronica: e-mail: xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx
pec: xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx
Telefono e Fax:
Referente
0000 000000 - 0000 000000
Direttore Area Seconda – Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Il RUPA esercita un forte coordinamento nell’attuazione dell’Accordo nel rispetto delle competenze del Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo (RUA) e provvede a:
▪ garantire l’attuazione e la sorveglianza dell’Accordo, attraverso il coordinamento delle attività del RUA;
▪ regolamentare ai fini del rispetto del patto di stabilità, di concerto con il Direttore del Servizio competente sul bilancio regionale, le modalità e i limiti di erogazione delle anticipazioni e degli acconti ai beneficiari/destinatari di finanziamenti pubblici regionali di qualsiasi natura;
▪ garantire, attraverso il RUA, che gli interventi destinati a beneficiare del finanziamento siano conformi alle norme nazionali e comunitarie, quest’ultime ove pertinenti;
▪ accertarsi, attraverso il RUA, che provvederà anche mediante verifiche in loco, dell'effettiva fornitura dei prodotti e dei servizi finanziati, dell'esecuzione delle spese dichiarate dal soggetto attuatore, della conformità delle stesse alle norme nazionali e comunitarie, quest’ultime ove pertinenti;
▪ garantire, attraverso il RUA, l'esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna operazione attuata nell'ambito dell’Accordo, ed assicurare la raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche e la valutazione;
▪ garantire, attraverso il RUA, che il soggetto attuatore mantenga un sistema di contabilità adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
▪ garantire il coordinamento delle attività di monitoraggio espletate dal RUA;
▪ sottoscrivere l’Accordo di Programma Quadro;
▪ garantire le attività di valutazione in itinere ed ex post dell’Accordo, attraverso il Nucleo regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici;
▪ accertarsi, affinché tutti i documenti, relativi alle spese, siano conservati dal responsabile del procedimento, sotto forma di originali o di copie autenticate, in coerenza con quanto previsto dalle norme nazionali e comunitarie, quest’ultime ove pertinenti;
▪ garantire che l’Organismo di Certificazione riceva tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure e verifiche eseguite, in relazione alle spese ai fini della certificazione;
▪ proporre al Tavolo dei Sottoscrittori la riprogrammazione delle economie;
▪ proporre al Tavolo dei Sottoscrittori la riprogrammazione dell’Accordo;
▪ elaborare il Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE).
Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo (RUA)
La funzione di Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo (RUA) è attribuita al Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile protempore.
Struttura competente: Agenzia Regionale di Protezione Civile
Indirizzo: Xxx X. Xxxxxxx Xxxxx, 000 - XXXXXXXXXX
E-mail: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx
Posta elettronica:
Telefono e Fax:
Pec:xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx 0874/314210
Fax: 0874/424407
Referente Direttore Dr. ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxxx
Il RUA, ai fini dell’attuazione dell’Accordo, provvede a:
▪ rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori;
▪ coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nell’Accordo attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
▪ promuovere, in via autonoma o su richiesta del Responsabile dell’intervento, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
▪ monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo secondo le modalità indicate dal DPS - Ministero dello Sviluppo Economico;
▪ coordinare il Responsabile dell’intervento nelle attività dell'Accordo e, in particolare, in relazione all’immissione dati per l'istruttoria ed il monitoraggio dell’intervento nel sistema SGP-BDU;
▪ assicurare e garantire il completo inserimento e la validazione dei dati di monitoraggio nel Sistema informativo di riferimento “Sistema Gestione Progetti - SGP” del MiSE-DPS, secondo la procedura indicata nel “Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS” (ora FSC);
▪ provvedere alla redazione del Rapporto Annuale di Monitoraggio dell’Accordo le cui risultanze confluiranno all’interno del Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE);
▪ individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Tavolo dei sottoscrittori.
In particolare, l’Agenzia regionale di Protezione Civile ha la responsabilità di porre in essere gli adempimenti e le procedure per l’attuazione degli interventi ad essa affidati, di effettuare le verifiche sulle attestazioni di spesa ivi comprese le verifiche in loco, di verbalizzare e trasmettere le risultanze delle verifiche all’Organismo di Certificazione e al Responsabile della Programmazione (RUPA), di ordinare e contabilizzare la spesa, di raccogliere le dichiarazioni e i rendiconti del soggetto attuatore, di certificare la spesa all’Organismo di Certificazione, di chiudere formalmente l’intervento concluso, di validare ed inviare le informazioni di monitoraggio.
A tal fine svolge le seguenti attività:
- acquisizione documentazione e attività istruttoria per la concessione ed erogazione del finanziamento;
- formulazione e sottoscrizione della registrazione dell’impegno di xxxxx;
- formulazione e sottoscrizione del provvedimento di approvazione degli interventi e di concessione del finanziamento unitamente al Disciplinare di concessione che sarà sottoscritto dal soggetto attuatore;
- formulazione e sottoscrizione del provvedimento di liquidazione di acconti e stati di avanzamento lavori.
L’attività di controllo di primo livello da esercitare in concomitanza con la gestione dell’intervento e diretta a verificare la corretta esecuzione delle operazioni gestionali e delle eventuali irregolarità, comprende le seguenti tipologie di verifiche:
- verifiche amministrative di tutta la documentazione presentata dal soggetto attuatore;
- eventuali verifiche in loco.
I controlli di primo livello sono svolti dall’Agenzia regionale di Protezione Civile attraverso una unità/Ufficio diverso da quello che provvede all’istruttoria e che propone le decisioni di approvazione di spesa e di pagamento.
L’Ufficio Sorveglianza e Controllo – incardinato presso il Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – espleta la sorveglianza sull’attività di controllo di 1° livello svolta dalla predetta Agenzia regionale di Protezione Civile.
Di seguito si riporta un quadro riepilogativo dei processi e delle funzioni del RUA e del RUPA in ordine all’attuazione degli interventi.
MACRO PROCESSO PROCESSO
A) PROGRAMMAZIONE E
RIPROGRAMMAZIONE
Negoziato e stipula dell’Accordo di Programma Quadro (RUPA)
Coordinamento dell’Accordo di Programma Quadro (RUPA) Riprogrammazione dell’Accordo di Programma Quadro (RUPA)
B) ATTUAZIONE INTERVENTI Attività istruttorie e procedimentali per la concessione del finanziamento
(Agenzia Regionale di Protezione Civile)
Richiesta di registrazione impegno di spesa (Agenzia Regionale di Protezione Civile)
Controlli di primo livello (Agenzia Regionale di Protezione Civile) Monitoraggio finanziario, fisico e procedurale (RUA – RUPA)
Informazione e pubblicità in conformità a quanto previsto al punto 2.3.1 della delibera CIPE n.166/2007 e al punto 2.16 della delibera CIPE n.1/2009 (RUPA)
C) PROCEDURE CONTABILI Attività istruttorie e procedimentali per la erogazione del finanziamento
(Agenzia Regionale di Protezione Civile)
Liquidazione di spesa (Agenzia Regionale di Protezione Civile)
Organismo di certificazione (OdC)
L’Organismo di certificazione è il soggetto responsabile della certificazione delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento prima del loro invio alla DGPRUN-DPS.
L’Organismo di Certificazione dell’Accordo coincide con l’Organismo di Certificazione individuato per il PAR Molise FSC 2007-2013 con deliberazione della Giunta regionale n. 187 del 20 marzo 2012.
Tale funzione è attribuita al Direttore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale della Direzione Area Prima della Direzione Generale della Giunta regionale.
Struttura competente:
Indirizzo:
Posta elettronica:
Telefono e Fax: Referente
Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale - Direzione Area Prima – Direzione
Generale della Giunta regionale – Xxxxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxxx, 00 – 86100 Campobasso
e-mail: xxxxx.xxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx pec: xxxxx.xxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx 0874 314721-0874 437753
Direttore del Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale Dr.ssa Xxxxxx Xxxxx
L’Organismo di Certificazione adempie a tutte le funzioni corrispondenti a quanto definito dalla delibera CIPE n. 166/2007 e successive modifiche e integrazioni, in coerenza con i Regolamenti Comunitari dei Fondi Strutturali.
In particolare, esso è incaricata dei compiti seguenti:
▪ elaborare e trasmettere al Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione la richiesta di anticipazione;
▪ elaborare e trasmettere al Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione le dichiarazioni certificate delle spese e le domande di pagamento;
▪ certificare che:
- la dichiarazione delle spese è corretta, proviene da sistemi di contabilità affidabili ed è basata su documenti giustificativi verificabili;
- le spese dichiarate sono conformi alle norme nazionali e comunitarie, quest’ultime ove pertinenti, e sono state sostenute in rapporto all’intervento finanziato conformemente ai criteri applicabili all’Accordo e alla normativa di riferimento;
▪ garantire di aver ricevuto dal RUPA e dal RUA le informazioni adeguate in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese riportate nelle dichiarazioni di spesa;
▪ mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate al Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica;
▪ tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale della partecipazione all’intervento;
▪ redigere la parte di Rapporto Annuale di Esecuzione di propria competenza, relativamente all’impiego delle risorse assegnate, da trasmettere al RUPA.
Di seguito si riporta un quadro riepilogativo dei processi e delle funzioni dell’OdC in ordine alla dichiarazione di spesa e alla certificazione dei pagamenti.
MACROPROCESSO PROCESSO
A) CIRCUITO FINANZIARIO Richiesta anticipazione (OdC)
Ricevimento anticipazione(Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale - OdC)
Trasferimento anticipazione Regione – Agenzia regionale di Protezione Civile (Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale )
Trasferimenti e pagamenti al soggetto attuatore (Agenzia regionale di Protezione Civile)
Richiesta pagamenti intermedi(OdC)
Ricevimento pagamenti intermedi(Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale - OdC)
Trasferimento pagamenti intermedi Regione – Agenzia regionale di Protezione Civile (Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale )
Monitoraggio flussi di cassa (Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale )
Richiesta del saldo (OdC)
Ricevimento del saldo (Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale
- OdC)
Trasferimento saldo Regione – Agenzia regionale di Protezione Civile (Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale )
Previsioni di spesa (Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale - OdC)
Monitoraggio patto di stabilità (Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale )
B) ATTUAZIONE INTERVENTO Impegno di spesa (Agenzia regionale di Protezione Civile)
Liquidazione acconto (Agenzia regionale di Protezione Civile) Attestazione di spesa intermedia (Soggetto attuatore)
Liquidazioni intermedie su SAL (Agenzia regionale di Protezione Civile) Rendiconto finale (Soggetto attuatore)
Liquidazione saldo (Agenzia regionale di Protezione Civile) Attestazioni di spesa (RUA - Agenzia regionale di Protezione Civile)
C) CERTIFICAZIONE DELLA SPESA Aggiornamento registro contabilità (OdC)
Controlli (OdC)
Acquisizione e verifica delle dichiarazioni di spesa fornite dal RUPA (OdC) Chiusura provvisoria del registro di contabilità (OdC)
Verifica delle condizioni di ricevibilità (OdC)
Predisposizione e trasmissione alla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione delle certificazioni di spesa(OdC)
Domanda di saldo a chiusura definitiva dell’intervento (OdC) Rapporto finale (RUPA)
D) GESTIONE RECUPERI Contabilizzazione degli importi recuperabili e/o da recuperare (OdC)
Organismo di verifica del Sistema di Gestione e Controllo (delibera CIPE n. 166/2007)
Come disposto dalla delibera CIPE 166/07, l’Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici (UVER) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica esaminerà l’efficace funzionamento del SIGECO al fine di garantire la corretta e tempestiva attuazione dei programmi e la presenza di adeguati strumenti di controllo per la verifica delle irregolarità.
La verifica sarà articolata in una fase desk di acquisizione dei dati descrittivi del sistema ed una fase in loco per il riscontro dell’effettivo funzionamento,nel rispetto del principio del contraddittorio.
La verifica di sistema consentirà di definirne l’affidabilità e di dimensionare i campioni di operazioni da sottoporre a verifica delle attestazioni di spesa.
Le risultanze di tale attività saranno presentate in appositi rapporti.
Denominazione:
Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici - Dipartimento per lo Sviluppo e la
Coesione Economica
Indirizzo:
Posta elettronica:
Xxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx, 00– 00000 Xxxx
e-mail: xxxxx.xxxxx@xxx.xxx.xx
Telefono:
Fax:
06/96517491-490
06/96517360 - 361
Referente
Direttore Dr. Xxxxx Xxxxx
Sistema contabile
L’Amministrazione regionale provvede alla gestione delle risorse finanziarie programmate nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro “Piano di restituzione dell’anticipazione al Comune di San Giuliano di Puglia (sentenza n. 173/2010)”” sulla base delle norme amministrative e contabili derivanti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale e dei criteri di buona gestione finanziaria.
L’Amministrazione regionale provvede al trasferimento delle risorse finanziarie pervenute dallo Stato in favore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile.
Il sistema contabile regionale contiene tutte le informazioni concernenti le transazioni finanziarie fra la Regione e l’Agenzia regionale di Protezione Civile.
Il sistema contabile dell’Agenzia regionale di Protezione Civile utilizzato per il monitoraggio finanziario e come base per la certificazione delle spese, contiene tutte le informazioni concernenti le transazioni finanziarie dell’Accordo di Programma Quadro “Piano di restituzione dell’anticipazione al Comune di San Giuliano di Puglia (sentenza n. 173/2010)”.
Il sistema non rileva gli impegni finanziari e i pagamenti del soggetto attuatore.
Gli impegni finanziari saranno oggetto di rilevazione nel sistema contabile del soggetto attuatore; i pagamenti, oltre ad essere rilevati dal predetto sistema, saranno altresì oggetto di rilevazione nel “Sistema Gestione Progetti – SGP”.
Con riferimento alle procedure relative alla certificazione della spesa, il soggetto attuatore, effettuata la registrazione contabile, separata o codificata distintamente, di tutti gli atti e transazioni relative all’intervento e della connessa documentazione giustificativa (fatture e/o documenti contabili di valore probatorio equivalente), invia in tempo reale al RUA - Agenzia regionale di Protezione Civile - l’attestazione di spesa, redatta su un formulario allegato al disciplinare di concessione del finanziamento, unitamente alla
documentazione giustificativa e ad una propria dichiarazione di regolarità. Il soggetto attuatore conserva copia di ogni attestazione di spesa inviata.
L’Agenzia regionale di Protezione Civile, dopo aver svolto le sue verifiche, valida le spese dichiarate dal soggetto attuatore e produce la propria attestazione di spesa inviandola al RUPA.
Il RUPA, sulla base delle spese validate dall’Agenzia regionale di Protezione Civile, rilascia all’OdC la propria attestazione a garanzia che tutti gli adempimenti di verifica siano stati svolti.
In definitiva, come base per la certificazione della spesa, l’OdC acquisisce i dati relativi alle spese sostenute, effettua le opportune verifiche, riporta i nuovi importi da certificare e li somma agli importi della precedente certificazione in modo da ottenere i dati relativi agli importi cumulati da certificare.
Sistemi informativi
Sistema Gestione Progetti – SGP
Per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell’intervento, la Regione Molise si avvale dell’applicativo messo a disposizione dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica “Sistema Gestione Progetti – SGP”.
In particolare, sarà cura del RUA acquisire la scheda di monitoraggio da parte del Soggetto attuatore e successivamente verificare, validare ed inserire i dati in SGP.
Sistema Gestione e Controllo - SGC
Per il controllo attuativo dell’Accordo, la Regione Molise si avvale dell’applicativo messo a disposizione dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica “Sistema Gestione e Controllo – SGC FSC (già FAS)”.
Sistema di contabilità regionale URBI
Per il monitoraggio finanziario dei trasferimenti in favore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, la Regione Molise si avvale del proprio sistema di contabilità URBI, nel quale sono riportate tutte le registrazioni contabili relative alle transazioni.
Sistema di contabilità Agenzia regionale di protezione Civile URBI
Per il monitoraggio finanziario dei trasferimenti della Regione, l’Agenzia regionale di Protezione Civile si avvale del proprio sistema di contabilità URBI, nel quale sono riportate tutte le registrazioni contabili relative ai provvedimenti di impegno e di liquidazione e di spesa delle risorse in favore del soggetto attuatore.
e la Coesione Economica | Regione Molise |
ex art.10 legge n.125/2013 |
Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013 Accordo di Programma Quadro
“Anticipazione al Comune di San Giuliano di Puglia per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili a seguito del crollo della Scuola Jovine”
(Sentenza n. 173 del 28.01.2010 della Suprema Corte di Cassazione IV Sezione penale)
Delibera CIPE n. 62/2011
ALL. 1f
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 490 del 1.9.2014
Roma, 30 ottobre 2014
Mod. B Atto che non comporta impegno di spesa
REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 01-10-2014 DELIBERAZIONE N. 490
OGGETTO: DELIBERE CIPE N. 62 DEL 3 AGOSTO 2011 E N. 41 DEL 23 MARZO 2012: PIANO DI RESTITUZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL RISARCIMENTO DEI DANNI PATRIMONIALI E NON PATRIMONIALI RICONOSCIUTI ALLE PARTI CIVILI DELLE VITTIME DEL TERREMOTO DEL 2002 CON SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, IV SEZIONE PENALE, N.173 DEL 28 GENNAIO 2010 – DETERMINAZIONI.-
LA GIUNTA REGIONALE
riunitasi il giorno uno del mese di Ottobre dell’anno duemilaquattordici nella sede dell’Ente con la presenza dei Sigg.:
N | Conome e Nome | Carica | Presenza |
1 | DI XXXXX XXXXXXXX XXXXX | PRESIDENTE | Presente |
2 | XXXXXXXXX XXXXXXX | VICE PRESIDENTE | Presente |
3 | XXXXXXXXX XXXXXXXXX | ASSESSORE | Presente |
4 | XXXXX XXXXXXXXX | ASSESSORE | Presente |
5 | SCARABEO MASSIMILIANO | ASSESSORE | Presente |
SEGRETARIO: XXXXXXXX XXXXXXXX
HA DECISO
quanto di seguito riportato sull’argomento di cui all’oggetto (facciate interne) sulla proposta inoltrata dal SERVIZIO COORDINAMENTO FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:
a) del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Direttore del Servizio e della dichiarazione che l’atto non comporta impegno di spesa;
b) dei pareri del Direttore d’Area e del Direttore Generale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modificazioni e la normativa attuativa della stessa;
VISTO il regolamento interno di questa Giunta;
DELIBERA
1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui all’art. 13 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2. di condividere, approvandolo, il Piano di restituzione delle somme, pari a 12,005 Meuro, che la Regione Molise, ai sensi del comma 3, dell’art. 4 della legge regionale 30 aprile 2012, n.12, potrà anticipare, a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013, di cui all’assegnazione disposta dal CIPE con delibera n. 62/2011 per “Sisma 2002 Percorso ricostruzione”, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili con sentenza della Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, n.173 del 28 gennaio 2010, al netto delle spese legali a cui provvederanno i responsabili in solido al di fuori del meccanismo anticipatorio del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, approvato con deliberazione n. 13 adottata dal Consiglio comunale del Comune di San Giuliano di Puglia in data 1 settembre 2014 e allegato alla stessa;
3. di fare obbligo al Comune di San Giuliano di Puglia di:
a. attivare ogni altra azione di regresso a carico dei debitori principali, necessaria per completare il recupero dell’intera somma di euro 12.005.000,00, nonché ad inoltrare i relativi atti alla Procura della Corte dei Conti Regionale per lo svolgimento delle azioni di competenza di quest’ultima;
b. restituire le somme di cui al Piano in parola durante il periodo decorrente dall’esercizio finanziario 2015 a tutto l’esercizio 2050 compreso;
c. accreditare, per ogni esercizio finanziario di riferimento, alla Tesoreria della Regione Molise, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla avvenuta approvazione del relativo bilancio di previsione, e comunque entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, la somma indicata nel Piano di restituzione;
d. adottare annualmente le dovute iscrizione negli atti contabili nei propri atti contabili, per ogni triennio di riferimento, e comunque nel rispetto della normativa attualmente vigente in materia di contabilità degli Enti Pubblici, nonché di quella che nel tempo risulterà emanata a modifica e/o integrazione della stessa;
e. informare la Regione Molise di ogni eventuale condizione migliorativa in termini di disponibilità di risorse che possa accelerare il percorso di restituzione e
migliorare il Piano di restituzione;
4. di condividere, allo scopo di giungere alla definizione della vicenda restitutoria contemperando gli interessi sia del Comune di San Giuliano di Puglia che della Regione Molise, che il Piano di restituzione venga concepito come strumento di amministrazione flessibile e, in caso affermativo, stabilire che il Piano di restituzione è modificabile ed integrabile in qualsiasi momento con il consenso sia del Comune di San Giuliano di Puglia che della Regione Molise, qualora vengano a sussistenza risorse economiche o eventi nuovi ed imprevisti che depongano a favore di una migliore definizione della vicenda restitutoria, ovvero per ogni altra ragione condivisa dalle parti e mirante alla tutela dell’interesse pubblico tutelato e perseguito dalle medesime;
5. di riservarsi le valutazioni relative alla richiesta del Comune di San Giuliano di Puglia circa una eventuale possibilità/disponibilità della Regione a valutare propri interventi per l’acquisizione di beni immobili del Comune di San Giuliano di Puglia; la valutazione sarà comunque subordinata ad una attività istruttoria affidata alla Direzione di Area Prima e di Area Seconda congiuntamente;
6. di confermare/ribadire che l’Agenzia Regionale di Protezione Civile provvederà al costante monitoraggio del Piano di restituzione, i cui dati aggiornati dovranno, di volta in volta, essere inviati al Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Direzione Area seconda, al fine di consentire la programmazione delle risorse che verranno restituite dal Comune di San Giuliano di Puglia per interventi aventi le stesse finalità delle risorse “Sisma 2002 – Percorso ricostruzione”;
7. di dare mandato al Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Direzione dell’Area Seconda per l’esecuzione del presente provvedimento.
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Delibere CIPE n. 62 del 3 agosto 2011 e n. 41 del 23 marzo 2012: piano di restituzione delle somme relative al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili delle vittime del terremoto del 2002 con sentenza della Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, n.173 del 28 gennaio 2010 – Determinazioni.-
PREMESSO che:
- Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) con delibera 3 agosto 2011, n. 62 (G.U. n. 304 del 31 dicembre 2011) concernente “Individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l’attuazione del Piano Nazionale per il Sud”, ha assegnato al Molise, fra l’altro, risorse pari a 346,2 Meuro per il “Sisma 2002-Percorso ricostruzione”;
- il CIPE, con successiva delibera 23 marzo 2012, n.41 (G.U. n. 138 del 15 giugno 2012), concernente “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000/2006 e 2007/2013”, ha disposto, al punto 3.1 che, ai fini dell’attuazione degli interventi previsti, fra l’altro, nella delibera CIPE n. 62/2011, nelle ipotesi nelle quali i soggetti attuatori non siano costituiti da concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale, si procede mediante la stipula di specifici Accordi di Programma Quadro (APQ);
- con deliberazione n. 608 del 2 ottobre 2012, la Giunta regionale ha approvato il Programma degli interventi cantierabili e non cantierabili relativo, fra l’altro, all’assegnazione disposta dal CIPE con delibera n.62/2011 per il “Sisma 2002 – Percorso ricostruzione”, da attuare mediante Accordi di Programma Quadro ai sensi del punto 3.1 della predetta delibera CIPE 23 marzo 2012, n. 41;
- nell’ambito del Programma degli interventi non cantierabili riferiti al “Sisma 2002 – Percorso ricostruzione” e quindi all’assegnazione di 346,2 Meuro, non sono state programmate risorse pari a 12,5 Meuro;
- la Legge Regionale 30 aprile 2012, n. 12, istitutiva dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, al comma 3, dell’art. 4 stabilisce che “Al fine di garantire l’effettività del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili con sentenza della Corte di Cassazione, IV Sezione Penale n.173 del 28 gennaio 2010, l’Agenzia è autorizzata ad anticipare al Comune di San Giuliano di Puglia le somme occorrenti, a valere sulle disponibilità finanziarie assicurate con deliberazioni CIPE del 3 agosto 2011 (n.d.r.: n.62) relativamente agli interventi post-sisma”;
- con successiva deliberazione n. 609 del 2 ottobre 2012, la Giunta regionale ha deliberato di richiedere al Ministro per la Coesione Territoriale e al Ministro dello Sviluppo Economico il formale riconoscimento, a ratifica, della destinazione di 12,5 Meuro delle risorse “Sisma 2002 Percorso ricostruzione” assegnate dal CIPE con la delibera n. 62/2011, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili con sentenza n.173 del 28.01.2010 della Corte Suprema di Cassazione – IV Sezione Penale a seguito del crollo della scuola Jovine di San Giuliano di Puglia avvenuto in concomitanza del sisma del 31/10/2002;
- in data 8 ottobre 2012, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in Largo Chigi a Roma, sull’argomento, si è tenuto, negli Uffici del Ministro per la Coesione Territoriale, un incontro a cui hanno partecipato, il Presidente della Giunta regionale del Molise, l’Assessore alla Programmazione e il Direttore dell’Area Prima, in rappresentanza della Regione Molise, il Capo del Gabinetto del Ministro per la
Coesione Territoriale, il Direttore Generale della Direzione Generale per la Politica regionale Unitaria Nazionale del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) del Ministero dello Sviluppo Economico e il Direttore dell’Ufficio per gli Investimenti immateriali, l’ambiente, lo sviluppo e la coesione territoriale del DIPE – CIPE, sulla ammissibilità della destinazione di risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 di cui all’assegnazione disposta dal CIPE con delibera n.62/2011 per il “Sisma 2002 Percorso ricostruzione”, previsto dalla predetta deliberazione della Giunta regionale n. 609/2012, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili con sentenza della Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, n.173 del 28 gennaio 2010 (giusta relazione a firma del Direttore dell’Area Prima, in data 31 ottobre 2012, allegata quale parte integrante e sostanziale alla deliberazione della Giunta regionale n. 719 del 13 novembre 2012);
- con atto n. 719 del 13 novembre 2012, la Giunta regionale, in esito all’incontro di cui al punto precedente, recependo le determinazioni assunte nello stesso incontro, ha deliberato quanto segue:
a. di approvare il riconoscimento, ai sensi del comma 3, dell’art. 4 della legge regionale 30 aprile 2012, n.12, dell’ammissibilità della destinazione di 12,005 Meuro a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013, di cui all’assegnazione disposta dal CIPE con delibera n. 62/2011 per “Sisma 2002 Percorso ricostruzione”, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili con sentenza della Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, n.173 del 28 gennaio 2010, subordinando lo stesso alle seguenti condizioni:
I. la Regione Molise potrà trasferire, a titolo di anticipazione, al Comune di San Giuliano di Puglia l’importo di 12,005 Meuro a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 di cui all’assegnazione disposta dal CIPE con delibera n. 62/2011 per “Sisma 2002 Percorso ricostruzione”, relativo al solo risarcimento dei danni accertati, al netto delle spese legali a cui provvederanno i responsabili in solido al di fuori del meccanismo anticipatorio del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
II. è fatto obbligo, al Comune di San Giuliano di Puglia, di restituire alla Regione la somma versata secondo modalità e tempi da definire in un Piano da concordare con la Regione. Il Piano di restituzione delle somme anticipate, non appena formalizzato, dovrà essere trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica (DIPE);
III. il Comune di San Giuliano di Puglia è altresì tenuto ad esercitare l’azione di regresso nei confronti degli altri condebitori obbligati al risarcimento dei danni a favore delle suddette parti civili, fermo restando le competenze della Corte dei Conti;
IV. la sottoscrizione dell’Accordo di Programma Quadro, ai sensi del punto
3.1 della delibera CIPE n. 41/2012, di programmazione delle risorse assegnate al Molise dalla delibera CIPE n. 62/2011 per il “Sisma 2002 – Percorso ricostruzione”, pari a 346,2 Meuro, chiuderà la procedura di formale assenso;
b. di disporre che il Piano di restituzione di cui al punto II., non appena formalizzato, dovrà essere inviato dall’Agenzia regionale di Protezione Civile al Servizio Coordinamento per lo Sviluppo e la Coesione della Direzione d’Area
Prima ai fini dei conseguenti adempimenti. L’Agenzia regionale di Protezione Civile provvederà, altresì, al costante monitoraggio dello stesso Piano, i cui dati aggiornati dovranno, di volta in volta, essere inviati al predetto Servizio Coordinamento per lo Sviluppo e la Coesione, al fine di consentire la programmazione delle risorse che verranno restituite dal Comune di San Giuliano di Puglia per interventi aventi le stesse finalità delle risorse “Sisma 2002 – Percorso ricostruzione”;
c. di subordinare l’utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di cui all’assegnazione disposta dal CIPE con delibera n. 62/2011, alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma Quadro con il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero per lo Sviluppo Economico e le Amministrazioni centrali settorialmente competenti, così come previsto al punto
3.1 della delibera CIPE 23 marzo 2012, n. 41;
- con nota prot. n. 3262 del 3 settembre 2014, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il Sindaco del Comune di San Giuliano di Puglia, in adempimento a quanto disposto dalla predetta deliberazione della Giunta regionale n. 719/2012, ha trasmesso copia della deliberazione consiliare n. 13 adottata in data 1 settembre 2014, di approvazione del Piano di restituzione delle somme, pari a 12,005 Meuro, che la Regione Molise potrà trasferire, a titolo di anticipazione, allo stesso Comune a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 di cui all’assegnazione disposta dal CIPE con delibera n. 62/2011 per “Sisma 2002 Percorso ricostruzione”, relativo al solo risarcimento dei danni accertati, al netto delle spese legali a cui provvederanno i responsabili in solido al di fuori del meccanismo anticipatorio del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.
VISTA la deliberazione n. 13 adottata dal Consiglio comunale del Comune di San Giuliano di Puglia in data 1 settembre 2014, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto, relativa all’approvazione del Piano di restituzione delle somme, pari a 12,005 Meuro, che la Regione Molise, ai sensi del comma 3, dell’art. 4 della Legge Regionale 30 aprile 2012, n.12, potrà anticipare, a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013, di cui all’assegnazione disposta dal CIPE con delibera n. 62/2011 per “Sisma 2002 Percorso ricostruzione”, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili con sentenza della Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, n.173 del 28 gennaio 2010, a seguito del crollo della scuola Jovine di San Giuliano di Puglia, avvenuto in concomitanza del sisma del 31.10.2002, al netto delle spese legali a cui provvederanno i responsabili in solido al di fuori del meccanismo anticipatorio del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.
PRESO ATTO del Piano di restituzione “Allegato A) alla predetta deliberazione n. 13 del 1 settembre 2014 del Consiglio comunale del Comune di San Giuliano di Puglia;
PRESO ATTO, altresì, che, con nota n.1899 del 10 maggio 2014, il Comune di San Giuliano di Puglia ha trasmesso alla Regione Molise – Servizio Coordinamento per lo Sviluppo e Coesione, in adempimento a quanto previsto dal punto a) III della deliberazione della Giunta Regionale n.719/2012, copia degli atti relativi ad una prima fase dell’esercizio dell’azione di regresso nei confronti dei debitori principali, posti in essere sia dalla Procura della Corte dei Conti Regionale del Molise che dal Comune di San Giuliano di Puglia stesso, e relativi all’importo di 8,000 Meuro;
PRESO ATTO, inoltre, di quanto disposto dalla deliberazione n. 13 del 1 settembre 2014 del Consiglio comunale del Comune di San Giuliano di Puglia, che integralmente di seguito si riporta:
di disporre l’attivazione di ogni altra azione di regresso a carico dei debitori principali,
necessaria per il recupero dell’intera somma di euro 12.005.000,00 indicata al precedente punto, nonché ad inoltrare i relativi atti alla Procura della Corte dei Conti Regionale per lo svolgimento delle azioni di competenza di quest’ultima;
di disporre, inoltre, che:
- la restituzione delle somme di cui all’allegato Piano verrà effettuata, da parte del Comune di San Giuliano di Puglia, durante il periodo decorrente dall’esercizio finanziario 2015 a tutto l’esercizio 2050 compreso;
- per ogni esercizio finanziario di riferimento il Comune di San Giuliano di Puglia provvederà ad accreditare alla Tesoreria della Regione Molise, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla avvenuta approvazione del relativo bilancio di previsione, e comunque entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, la somma indicata nell’allegato
A) del presente atto, denominato Piano di Restituzione;
- il Comune di San Giuliano di Puglia provvederà ad adottare annualmente le dovute iscrizione negli atti contabili nei propri atti contabili, per ogni triennio di riferimento, e comunque nel rispetto della normativa attualmente vigente in materia di contabilità degli Enti Pubblici, nonché di quella che nel tempo risulterà emanata a modifica e/o integrazione della stessa;
di confermare, allo scopo di giungere alla definizione della vicenda restitutoria contemperando gli interessi sia del Comune di San Giuliano di Puglia che della Regione Molise, per le motivazioni indicate in narrativa, che il presente Piano di Restituzione viene concepito come strumento di amministrazione flessibile;
di stabilire che il presente Piano di Restituzione è modificabile ed integrabile in qualsiasi momento con il consenso sia del Comune di San Giuliano di Puglia che della Regione Molise, qualora vengano a sussistenza risorse economiche o eventi nuovi ed imprevisti che depongano a favore di una migliore definizione della vicenda restitutoria, ovvero per ogni altra ragione condivisa dalle parti e mirante alla tutela dell’interesse pubblico tutelato e perseguito dalle medesime;
di fare richiesta alla Regione Molise, al fine di favorire le condizioni indicate nel comma precedente, nonché di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione oltre che l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, in presenza di attività rientranti nella “competenza concorrente” tra gli Enti nonché dei dovuti e necessari presupposti di opportunità e di rilevanza dell’interesse pubblico da tutelare, della eventuale disponibilità a valutare propri interventi per l’acquisizione di beni immobili del Comune di San Giuliano di Puglia, da riassegnare al medesimo Ente in comodato d’uso gratuito, per lo svolgimento di attività e servizi pubblici di interesse regionale o comunque sovra comunale;
PRESO ATTO, infine, che il Piano di restituzione delle somme, pari a 12,005 Meuro, che la Regione Molise, ai sensi del comma 3, dell’art. 4 della legge regionale 30 aprile 2012, n.12, potrà anticipare, a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013, di cui all’assegnazione disposta dal CIPE con delibera n. 62/2011 per “Sisma 2002 Percorso ricostruzione”, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili con sentenza della Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, n.173 del 28 gennaio 2010, al netto delle spese legali a cui provvederanno i responsabili in solido al di fuori del meccanismo anticipatorio del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, deve essere condiviso dalla Regione;
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
1. di deliberare in merito alla condivisione, ed alla conseguente approvazione, del Piano di restituzione delle somme, pari a 12,005 Meuro, che la Regione Molise, ai
sensi del comma 3, dell’art. 4 della legge regionale 30 aprile 2012, n.12, potrà anticipare, a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007- 2013, di cui all’assegnazione disposta dal CIPE con delibera n. 62/2011 per “Sisma 2002 Percorso ricostruzione”, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili con sentenza della Corte di Cassazione, IV Sezione Penale,
n.173 del 28 gennaio 2010, al netto delle spese legali a cui provvederanno i responsabili in solido al di fuori del meccanismo anticipatorio del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, approvato con deliberazione n. 13 adottata dal Consiglio comunale del Comune di San Giuliano di Puglia in data 1 settembre 2014 e allegato alla stessa;
2. di subordinare l’eventuale condivisione e l’approvazione del Piano in parola all’osservanza, da parte del Comune di San Giuliano di Puglia, dei seguenti obblighi:
a. attivare ogni altra azione di regresso a carico dei debitori principali, necessaria per completare il recupero dell’intera somma di euro 12.005.000,00, nonché ad inoltrare i relativi atti alla Procura della Corte dei Conti Regionale per lo svolgimento delle azioni di competenza di quest’ultima;
b. restituire le somme di cui al Piano in parola durante il periodo decorrente dall’esercizio finanziario 2015 a tutto l’esercizio 2050 compreso;
c. accreditare, per ogni esercizio finanziario di riferimento, alla Tesoreria della Regione Molise, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla avvenuta approvazione del relativo bilancio di previsione, e comunque entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, la somma indicata nel Piano di restituzione;
d. adottare annualmente le dovute iscrizione negli atti contabili nei propri atti contabili, per ogni triennio di riferimento, e comunque nel rispetto della normativa attualmente vigente in materia di contabilità degli Enti Pubblici, nonché di quella che nel tempo risulterà emanata a modifica e/o integrazione della stessa;
e. informare la Regione Molise di ogni eventuale condizione migliorativa in termini di disponibilità di risorse che possa accelerare il percorso di restituzione e migliorare il Piano di restituzione;
3. di valutare, allo scopo di giungere alla definizione della vicenda restitutoria contemperando gli interessi sia del Comune di San Giuliano di Puglia che della Regione Molise, la possibilità che il Piano di restituzione venga concepito come strumento di amministrazione flessibile e, in caso affermativo, stabilire che il Piano di restituzione è modificabile ed integrabile in qualsiasi momento con il consenso sia del Comune di San Giuliano di Puglia che della Regione Molise, qualora vengano a sussistenza risorse economiche o eventi nuovi ed imprevisti che depongano a favore di una migliore definizione della vicenda restitutoria, ovvero per ogni altra ragione condivisa dalle parti e mirante alla tutela dell’interesse pubblico tutelato e perseguito dalle medesime;
4. di considerare la richiesta del Comune di San Giuliano di Puglia circa una eventuale possibilità/disponibilità della Regione a valutare propri interventi per l’acquisizione di beni immobili del Comune di San Giuliano di Puglia; tale valutazione potrà essere comunque subordinata ad una attività istruttoria affidata alla Direzione di area prima e di area seconda congiuntamente;
5. di confermare/ribadire che l’Agenzia Regionale di Protezione Civile provvederà al costante monitoraggio del Piano di restituzione, i cui dati aggiornati dovranno, di volta in volta, essere inviati al Servizio regionale di cui al punto che precede, al fine di consentire la programmazione delle risorse che verranno restituite dal Comune di San
Xxxxxxxx xx Xxxxxx per interventi aventi le stesse finalità delle risorse “Sisma 2002 – Percorso ricostruzione”;
6. di dare mandato al Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Direzione dell’Area Seconda per l’esecuzione del presente provvedimento.
Campobasso, lì 25/09/2014
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio XXXXXXX XXXXXXXXXX
SERVIZIO COORDINAMENTO FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE
Il Direttore XXXXXXX XXXXXXXXXX
PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l’atto non comporta impegno di spesa.
Campobasso, 26-09-2014 SERVIZIO COORDINAMENTO FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE
Il Direttore XXXXXXX XXXXXXXXXX
VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D’AREA
Si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di coordinamento, organizzazione e vigilanza dell’ AREA SECONDA.
Campobasso, 26-09-2014 IL DIRETTORE DELL’AREA SECONDA
XXXXXXX XXXXXXXXXX
VISTO DEL DIRETTORE GENERALE
Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.
PROPONE
a DI XXXXX XXXXXXXX XXXXX l’invio all’esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.
Campobasso, 26-09-2014 IL DIRETTORE GENERALE
XXXX. XXXXXXXX XXXXX XX XXXXX
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIOLGA XXXXXXXX XXXXX DI XXXXX XXXXXXXX
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82