Progetto famiglia ospitante
Progetto famiglia ospitante
1. Accordo tra padrone/a di casa e ospite/ospiti
1.1 Informazioni di contatto della persona di riferimento famiglia ospitante
Nome, cognome: | |
Indirizzo: | |
NPA, località: | |
Telefono: | |
E-mail: |
Se il padrone/la padrona di casa vive in affitto, è tenuto/a a informare il/la locatore/trice della presenza dell’ospite/degli ospiti. Il locatore può rifiutare l’alloggio se il locatario non rivela le condizioni dell’alloggio o se il locatore subisce svantaggi sostanziali dalla sublocazione, come rumore, sovraffollamento dell’appartamento ecc. (art. 262 cpv. 1 lett. c CO).
1.2 Dati di contatto dell’ospite / persona di riferimento degli ospiti
Nome, cognome: | |
Indirizzo: | |
NPA, località: | |
Telefono: | |
E-mail: |
1.3 Altri ospiti (cognome, nome, data di nascita) 2.
3.
4.
5.
1.4 Indicazioni relative all’uso in comune delle seguenti parti dell’appartamento
camera/e ammobiliata/e (esclusivamente per ospiti / nessun altro utilizzo) Incluso l’utilizzo di:
🞎 Cucina 🞎 Bagno/doccia 🞎 Soggiorno
🞎 Telefono 🞎 Internet/WLAN
🞎 Lavanderia/lavatrice 🞎 Solaio/cantina
🞎 Locale asciugatura / Postazione per distendere il bucato 🞎 Parcheggio proprio
🞎 Balcone/giardino/terrazza 🞎
1.5 Lista inventario camera/e (al posto di un verbale di presa in consegna):
Per la durata del periodo di affitto, all’ospite/agli ospiti vengono consegnate le seguenti chiavi (indicare il numero):
chiave/i della porta di casa chiave/i dell’appartamento chiave/i della camera
2. Durata e scioglimento
La coutenza dello spazio abitativo viene definita dal al
______________. Con il consenso di entrambe le parti, è possibile prolungare la durata allo scadere di questo periodo. Ciò avviene d’intesa con l’istituzione di soccorso competente o con l’organizzazione competente per l’accompagnamento delle famiglie ospitanti.
La cessazione del rapporto di alloggio è soggetta a un termine di scioglimento ordinario reciproco di 14 giorni alla fine del mese (art. 266e CO). Per motivi gravi che rendono irragionevole (per entrambe le parti) la continuazione della locazione o della sublocazione, è possibile dare la disdetta in qualsiasi momento osservando tuttavia il termine di preavviso (art. 266g CO). Tale disdetta deve essere consegnata per iscritto a ciascun coniuge utilizzando il modulo di disdetta ufficiale dell’associazione locale dei proprietari fondiari (art. 266n CO). L’istituzione di soccorso o l’organizzazione responsabile dell’accompagnamento delle famiglie ospitanti devono essere immediatamente informate dell’intenzione di sciogliere il rapporto.
L’autorità cantonale o comunale è competente per la messa a disposizione dello spazio abitativo al termine dell’alloggio presso le persone ospitanti. Nella ricerca di una soluzione di continuità, l’autorità viene assistita dall’istituzione di soccorso o dall’organizzazione responsabile dell’accompagnamento delle famiglie ospitanti.
3. Indennizzo
L’alloggio delle persone rifugiate avviene nell’ambito del sostegno solidale ai rifugiati. In linea di principio, il padrone/la padrona di casa non ha diritto a un indennizzo. Un’indennità forfettaria finanziaria del padrone/della padrona di casa può tuttavia essere pagata dal Cantone, se quest’ultimo lo decide. L’ammontare dell’indennizzo è di competenza del Cantone. L’istituzione di soccorso o l’organizzazione responsabile dell’accompagnamento informano la famiglia ospitante sui regolamenti attualmente in vigore nel Cantone.
4. Pulizia
Lo spazio abitativo deve essere restituito nelle stesse condizioni in cui è stato rilevato. I lavori di pulizia settimanali possono essere concordati insieme. Non si dovrebbe tuttavia presupporre il diritto a una collaborazione attiva.
L’ospite/Gli ospiti aiuta/no nelle seguenti attività:
🞎 ogni giorno 🞎 ogni settimana
5. Diritti, obblighi e responsabilità
5.1 Per il padrone/la padrona di casa
• Obbligo di informazione e dichiarazione nei confronti delle autorità fiscali in relazione ai possibili introiti da locazioni conseguiti (indennizzo)
• Ottenimento del consenso dell’amministrazione/locatore/trice per l’alloggio degli ospiti
• Garanzia dell’indirizzo corretto della cassetta delle lettere per l’invio dei documenti ufficiali
• Se necessario, aiuto e supporto dell’ospite/degli ospiti per orientarsi nella vita di tutti i giorni
• Rispetto della sfera privata e concessione di possibilità di ritirarsi
• Informare tempestivamente l’istituzione di soccorso competente o l’organizzazione responsabile dell’accompagnamento delle famiglie ospitanti nel caso in cui la situazione dell’alloggio cambi inaspettatamente o in caso di problemi tra il padrone/la padrona di casa e l’ospite alloggiato/a
5.2 Per l’ospite/gli ospiti
• L’ospite/Gli ospiti si impegna/no a prendersi cura dello spazio abitativo e della mobilia.
• Eventuali danni all’oggetto in affitto o al mobilio devono essere comunicati immediatamente alla famiglia ospitante. Se l’ospite/gli ospiti è/sono coperto/i da un’assicurazione di responsabilità civile va chiarito con l’autorità sociale competente.
• L’ospite/gli ospiti rispetta/no le regole della casa concordate nell'incontro iniziale e gli accordi aggiuntivi presi tra padrone di casa e ospite/ospiti (cfr. punto 4).
• All’ospite/Agli ospiti non è consentito creare altre copie delle chiavi di casa. In caso di smarrimento di una o più chiavi, il locatore/la locatrice è autorizzato/a a sostituire le serrature in questione a spese dell’ospite.
• Senza il consenso del locatore, l’ospite/gli ospiti non possono ospitare altre persone (art. 262 CO)
5.3 Disposizioni speciali
• L’assicurazione malattia/infortuni e l’assicurazione di responsabilità civile per la persona/famiglia alloggiata sono di competenza dell’autorità sociale competente.
• Il presente accordo copre tutte le forme di controprestazioni da erogare. La famiglia ospitante non ha diritto a prestazioni aggiuntive sotto forma di lavoro o di compenso finanziario.
In situazioni difficili e per eventuali domande potete rivolgervi in qualsiasi momento all’istituzione di soccorso competente del vostro Cantone, all ’organizzazione responsabile dell’accompagnamento delle famiglie ospitanti o all’Organizzazione svizzera d’aiuto ai rifugiati.
Il presente accordo vale in luogo di un contratto di (sub)locazione fintanto che sussiste un rapporto di alloggio tra il padrone/la padrona di casa e l ’ospite/gli ospiti alloggiato/i.
Nel caso di una sublocazione, devono essere rispettate le disposizioni del contratto di locazione principale e, nel caso di una locazione, le disposizioni legali obbligatorie ai sensi dell’art. 253 ss. CO.
Padrone di casa: Ospite/ospiti:
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Luogo, data: Luogo, data:
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