DISCIPLINARE D’INCARICO
DISCIPLINARE D’INCARICO
Affidamento dell’incarico professionale per l’esecuzione dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza al collaudo, degli adempimenti tecnico amministrativi inerenti la pratica di prevenzione incendi oltre alle prestazioni aggiuntive specialistiche necessarie, relativi ai lavori di “Riqualificazione e riconversione funzionale delle ex caserme Xxxxxxxxxx e Xxxxxxxx da destinare a servizi universitari”. (CUP: H18I16000000004 – CIG: 706725427F) in favore di:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
* * * *
L’anno …………………….. il giorno…………………… del mese di ……………… in una sala della Direzione LL.PP. Edifici e Monumenti del comune di Bergamo sita in xxx Xxxxxxxxx 00/00 – 00000 Xxxxxxx;
premesso che:
in data 29 luglio 2016 è stato sottoscritto l’accordo di programma tra il comune di Bergamo, l’Università degli Studi di Bergamo e "CDP Investimenti società di gestione del risparmio S.p.a." finalizzato alla riqualificazione e riconversione funzionale delle ex Caserme Montelungo-Colleoni, al fine di concentrare in un unico procedimento l'approvazione degli interventi pubblici/privati ivi previsti e coordinarne la loro attuazione;
l’obiettivo dell’accordo di programma è il recupero degli immobili esistenti funzionali all’insediamento di servizi universitari (residenze universitarie e Centro Universitario Sportivo), oltre a funzioni residenziali, terziario/commerciali e a servizi;
l’articolo 4.2 dell’accordo di programma prevede a carico del comune di Bergamo:
l’impegno a cedere all’Università di Bergamo le porzioni di immobili acquisiti da "CDP Investimenti società di gestione del risparmio S.p.a" e destinati a servizi universitari a fronte di un corrispettivo pari ad euro 3.950.000,00;
l’assunzione della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, collaudo e funzioni di responsabile unico del procedimento per l’espletamento della gara d’appalto dei lavori, a cura dell’Università di Bergamo;
con atto in data 24.11.2016 a rogito del Notaio Xxxxxxx Xxxxxx "CDP Investimenti società di gestione del risparmio S.p.a" ha ceduto a titolo gratuito al comune di Bergamo, per le finalità previste dal citato accordo di programma, la piena proprietà del complesso immobiliare sito fra viale Muraine, via Xxxxxxx Xxxxxxxx, vicolo San Xxxxxxxx e via San Xxxxxxxx, denominato anche "ex Caserma Montelungo" e "ex Caserma Colleoni" (o "Palazzo Comando");
in attuazione dell’articolo 4.2 dell’accordo di programma, il comune di Bergamo ha l’onere di procedere alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva per la riqualificazione e riconversione funzionale del suddetto compendio immobiliare e all’assunzione dei successivi oneri di direzione dei lavori e collaudo;
con determina dirigenziale n……...dd. ……..…, è stata indetta procedura aperta per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria relativi alle prestazioni indicate in oggetto, approvando contestualmente lo schema di disciplinare d’incarico contenente le modalità e le condizioni per l’espletamento dello stesso;
in esito a detta gara, con determinazione dirigenziale n……...dd. ……..…, l’incarico in argomento è stato aggiudicato a …………………….., alle condizioni tutte del suddetto schema di disciplinare d’incarico e dell’offerta prodotta dall’aggiudicatario in sede di gara;
tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto;
tra
l’arch/ing. ……………………….. dirigente della Direzione “LL.PP., Edifici e Monumenti” del Comune di Bergamo, con sede legale in p.zza Matteotti 27 – 24122, p. iva 00636460164, che agisce in nome e per conto della Amministrazione Comunale
e
………………………………………nato a…………. il ………. residente a……………………………………………………,
iscritto all’ordine degli ……………………….della provincia di ………………….al n.…………………………, Codice Fiscale e Partita IVA ………………., nella sua qualità di ………………………………………………………………….
si conviene e si stipula quanto segue.
ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO
Il Comune di Bergamo, in seguito denominato <<Stazione Appaltante>>, affida a ……………………
………………….., in seguito denominato <<Incaricato>>, che accetta, l’incarico avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza al collaudo, predisposizione e cura di tutti gli adempimenti tecnico amministrativi inerenti la pratica di prevenzione incendi oltre alle prestazioni aggiuntive specialistiche necessarie, relativi ai lavori di “Riqualificazione e riconversione funzionale delle ex caserme Montelungo e Colleoni da destinare a servizi universitari”. (CUP: __________________ – CIG: ____________).
ART. 2 – CONTENUTI, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA
Il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori in questione e tutte le attività tecnico- economiche annesse, dovranno venir eseguite secondo quanto stabilito dall’art. 23 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nel prosieguo indicata come <<Codice>>, ed agli articoli 241 e seguenti del D.P.R. 207/10 nel prosieguo definito più semplicemente quale <<regolamento>>, nonché da ogni altra disposizione di legge o regolamentare nazionale e regionale vigente in materia, con specifico riferimento a quelle in materia di progettazione e esecuzione di lavori pubblici riguardanti beni del patrimonio culturale. In particolare il progetto, definitivo ed esecutivo, dovrà risultare conforme, sotto il profilo formale e sostanziale, alle disposizioni previste nel Codice e nel Regolamento; gli elaborati tecnici dovranno essere pienamente corrispondenti nel numero, nell’oggetto e nella tipologia a quelli stabiliti dalle menzionate norme, oltre alle prestazioni di cui al successivo punto 2.2;
2.2 In particolare, per quanto attiene l’attività di progettazione, è richiesta, senza che la descrizione seguente escluda la necessità di provvedere alla elaborazione ed allo sviluppo di tutto quanto necessario ai fini della completezza, compiutezza ed esaustività degli elaborati progettuali ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e del D.P.R. 207/2010 ove applicabile ai sensi dell’art. 216, comma 4, D. Lgs. 50/2016:
Quanto alla progettazione definitiva per le parti edili, strutturali e impiantistiche, comprensiva delle attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D. Lgs. 81/08, in continuità e sviluppo degli elaborati di progetto risultanti in esito al concorso di progettazione indetto da CDP Investimenti SGR S.p.a. e come approvati, a seguito delle modifiche intervenute, dalla Giunta comunale con deliberazione n° 0122-17 / n° 0093-17 in data 30.3.2017, messi a disposizione dei concorrenti alla presente procedura, è richiesto quanto segue. Il progetto definitivo dovrà studiare il bene con riferimento all'intero complesso ed al contesto ambientale in cui è inserito; dovrà approfondire gli apporti disciplinari necessari e definire i collegamenti interdisciplinari; dovrà definire in modo compiuto le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali riguardanti le singole parti del complesso; dovrà prescrivere le modalità esecutive delle operazioni tecniche; dovrà definire gli indirizzi culturali e le compatibilità fra progetto e funzioni attribuite al bene attraverso una conoscenza compiuta dello stato di fatto; dovrà configurare nel complesso un giudizio generale volto ad individuare le priorità, i tipi e i metodi di intervento con particolare riguardo all'esigenza di tutela ed ai fattori di xxxxxxx.
Si precisa sin da ora che, in ragione dei vincoli esistenti, non sono ammesse varianti agli aspetti architettonici degli edifici oggetto di intervento (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: sagoma, volumi, superfici, caratteristiche compositive generali, fatte salve eventuali modifiche di modesta entità, indispensabili per l’aggiornamento impiantistico, gli aspetti di efficienza energetica; tali eventuali modifiche dovranno essere sottoposte a preventivo parere della Soprintendenza).
L’incaricato è tenuto ad elaborare tutti i documenti prescritti per il progetto definitivo dall’art. 243 D.P.R. 207/2010, tra i quali a titolo non esaustivo:
relazione sismica delle strutture, comprensiva di verifica sismica delle strutture esistenti e loro caratterizzazione strutturale;
adempimenti tecnico–amministrativi finalizzati all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi aggiornato alle destinazioni d’uso degli edifici;
relazione idraulica, relazione geologica-geotecnica, relazione per requisiti acustici, relazione energetica e di contenimento dei consumi;
esecuzione di indagini geologiche e geotecniche complete di caratterizzazione sismica del suolo.
Quanto alla progettazione esecutiva per le parti edili, strutturali e impiantistiche, comprensiva delle attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D. Lgs. 81/08, in continuità e sviluppo degli elaborati del progetto definitivo che verrà approvato, è richiesta l’elaborazione dei seguenti documenti:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti;
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
f) piano di sicurezza e di coordinamento;
g) computo metrico-estimativo e quadro economico;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
l) capitolato speciale di appalto;
m) schema di contratto.
nello svolgimento delle attività progettuali l’incaricato dovrà coordinarsi costantemente con il Responsabile Unico del Procedimento e con gli altri funzionari della struttura organizzativa competente, riferendo periodicamente (almeno settimanalmente) sull’andamento delle attività, allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico. Ove richiesto, l’incaricato è tenuto anche a interfacciarsi con i preposti individuati dall’Università degli studi di Bergamo, che si renderà acquirente del compendio immobiliare in oggetto e che appalterà i lavori che costituiscono oggetto dell’attività progettuale richiesta all’incaricato; anche tutte le eventuali attività che si rendessero a tale ultimo proposito necessarie sono da intendersi integralmente compensate con il corrispettivo previsto dal presente disciplinare d’incarico;
il progetto - che rimarrà in proprietà alla Stazione Appaltante - dovrà essere prodotto alla Stazione Appaltante nei tempi indicati nel presente atto in almeno n. 3 esemplari cartacei + 1 riproducibile su supporto informatico compatibile con i prodotti in uso alla Stazione Appaltante stessa (pdf + dwg compatibile AutoCAD 2007 o precedenti + doc compatibile Word 2000 o OpenOffice 4.1.0), impegnandosi a fornire, a semplice richiesta del responsabile unico del procedimento, ulteriori copie cartacee del medesimo progetto e di ogni altro elaborato o documento riferibile al progetto medesimo se richiesto per l’ottenimento di pareri, il reperimento ed erogazione dei finanziamenti ed ogni altra finalità istituzionale ancorché non specificata nel presente disciplinare, il cui compenso è da ritenersi già compreso nel corrispettivo oggetto di offerta;
l’Incaricato dovrà collaborare con il R.U.P. all’acquisizione, senza ritardo alcuno e con la massima diligenza, di tutti i pareri, nulla – osta ed autorizzazioni necessari ai fini dell’approvazione del progetto e della realizzazione dei lavori, ivi compresi tutti i necessari contatti, verifiche, sopralluoghi e quant’altro necessario con i tecnici degli Enti interessati;
dovranno essere recepite nel progetto esecutivo tutte le eventuali prescrizioni impartite dagli organi tecnici di controllo, Enti tutori, nonché le modificazioni eventualmente richieste dalla Stazione Appaltante, anche su istanza dell’Università degli studi di Bergamo, prima dell’approvazione del progetto medesimo anche in attuazione delle operazioni di verifica e di validazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 del Codice, senza per ciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.
ART. 3 – CONTENUTI, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ ED ASSISTENZA AL COLLAUDO
Dovrà essere garantito l’assolvimento delle funzioni di Direttore dei Lavori, secondo quanto previsto dall’art. 101 del Codice, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo.
Segnatamente, l’attività di direzione lavori, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016, comprende ogni necessario controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal D. Lgs. 50/2016, nonché:
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016;
d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui la figura professionale incaricata quale direttore dei lavori non svolga tali funzioni, le stesse verranno espletate da un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.
Il Direttore dei Lavori verrà coadiuvato, per ciascuna categoria di lavoro, identificate, rispettivamente, con le prestazioni specialistiche legate ai lavori relativi agli impianti termomeccanici, quelli relativi agli impianti elettrici e quelli relativi alle opere strutturali, da almeno un assistente con funzioni di direttore operativo, che collaborerà con il direttore dei lavori nel verificare chele lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. In particolare, al direttore operativo possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:
a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
h) direzione di lavorazioni specialistiche.
Il Direttore dei Lavori verrà, altresì, coadiuvato per ciascuna categoria di lavoro, identificate, rispettivamente, con le prestazioni specialistiche legate ai lavori relativi agli impianti termomeccanici, quelli relativi agli impianti elettrici e quelli relativi alle opere strutturali, da un assistente con funzioni di ispettore di cantiere, che collaborerà con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona per ciascuna categoria di lavoro che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:
a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;
b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.
dovrà essere garantita l’assistenza tecnica ed amministrativa relativamente ad adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti (quali, per esempio, in materia di adempimenti con l’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC e Osservatorio, di pubblicità, di subappalto e sub-affidamenti in genere, ecc.);
dovrà essere in particolare effettuata la verifica del rispetto delle previsioni di cui al programma dei lavori contrattuali, la programmazione temporale dei lavori congiuntamente all'impresa esecutrice nell’ambito e nel rispetto di dette previsioni, nonché la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere entro il termine concordato con il Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto delle previsioni regolamentari, il monitoraggio e verifica delle fatturazioni tra appaltatore e subappaltatori, cottimisti e subaffidatari in genere in rapporto all’emissione di ciascun S.A.L., al fine del controllo continuo della situazione delle quietanze degli stessi;
dovrà essere garantita la presenza quotidiana in cantiere, l’assistenza e sorveglianza dei lavori ivi compresa l’adozione di tutti provvedimenti, la assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche necessarie; il Direttore dei Lavori deve garantire la presenza quotidiana in cantiere mediante apposizione della firma sul giornale dei lavori con data e ora della presenza; solo per brevi periodi di tempo, previo preavviso e concordamento con il Responsabile del Procedimento, il direttore dei lavori potrà delegare tale incombenza a soggetto di sua fiducia;
gli allibramenti delle lavorazioni a corpo e degli oneri per la sicurezza devono essere supportate da misure e da giustificazioni tecniche e contabili per ogni singolo SAL e devono corredare il SAL stesso; devono comprendere libretti delle misure, brogliaccio delle opere a corpo, disegni esecutivi, programma avanzamento lavori, relazione tecnica sui lavori eseguiti;
dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e, in specie, dovrà essere aggiornato quotidianamente il giornale dei lavori e tempestivamente, e comunque entro il termine massimo di giorni 30 (trenta), dovrà essere aggiornata tutta la contabilità dei lavori sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo stato finale al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice;
il Direttore dei Lavori deve relazionare sull’esecuzione dei lavori, sulla corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori e sulle attività relative ai pareri ed in generale gli atti di assenso e/o alle prescrizioni espressi da Soprintendenza, AST e VVFF, sulla situazione dei subappalti, cottimi e subaffidamenti in genere (presenze, andamento dei lavori, verifica fatturazioni e situazione contabile accertata o di previsione in rapporto all’emissione, intervenuta e/o in programma, di ogni S.A.L.), previsioni a finire, ipotesi di recupero di eventuali ritardi, con cadenza quindicinale; la relazione deve essere esaustiva, specifica (edile-strutturale-impiantistica),corredata da documentazione fotografica esauriente. La Stazione Appaltante si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo od omesso adempimento di dette disposizioni da parte del Direttore dei Lavori;
dovrà essere altresì garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione e contabilizzazione dell’opera ivi inclusi gli eventuali atti e i documenti tecnici di competenza del Direttore dei Lavori in ordine alla materiale fruibilità dell’opera, al collaudo statico ed a quello tecnico-amministrativo, nonché per la corretta e puntuale rendicontazione dei lavori agli Enti erogatori dei contributi a finanziamento dell’opera e quant’altro necessario alla corretta gestione tecnica, amministrativa e contabile dell’opera ancorché non esplicitamente indicata nel presente disciplinare d’incarico;
dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all’iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente;
dovranno essere garantiti i necessari contatti e sopralluoghi con le Aziende erogatrici di acqua, gas, energia elettrica e altri servizi (telefonia, dati, altro) per la tempestiva risoluzione dei problemi tecnico- organizzativi relativi alla realizzazione degli allestimenti impiantistici e le successive pratiche di allacciamento, nonché l’assistenza alla Stazione Appaltante nei rapporti con detti Enti;
qualora, nell’esecuzione dell’opera, sentito il parere del Responsabile Unico del Procedimento, si rendesse necessario, nei casi e nel rispetto dei limiti di cui all’art. 106 del Codice, dovrà essere assicurata la predisposizione di varianti al progetto, l’immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento con circostanziata e dettagliata relazione, che dovrà contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessità e della congruità tecnico-amministrativa di variazione progettuale e, solo dopo l'autorizzazione scritta del predetto responsabile, potrà essere predisposta la perizia. In tal caso sarà corrisposto il compenso da determinarsi nella misura percentuale secondo le aliquote e la modalità di calcolo dei corrispettivi previsti dal D.M. 17.06.16, applicando le medesime condizioni ed il ribasso percentuali offerti in sede di gara; il compenso per le eventuali varianti c.d. “in assestamento”, ossia senza modifica dell’importo di contratto, con o senza concordamento di nuovi prezzi, è da ritenersi già compreso nel corrispettivo oggetto di offerta quale prestazione relativa alla tenuta della contabilità dei lavori (compensata con le prestazioni Qc.I.09 o Qc.I.10);
nella predisposizione delle eventuali varianti si intendono inoltre compresi tutti gli adempimenti prescritti da leggi e regolamenti specifici per ogni settore di intervento quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, strutture in conglomerato cementizio armato e metalliche, impianti, contenimento delle dispersioni termiche e verifica delle prestazioni energetiche in genere dell’edificio, abbattimento delle barriere architettoniche, ecc., nonché quanto necessario per l’ottenimento degli eventuali atti di assenso e/o pareri di competenza degli Enti tutori (Soprintendenza, A.S.S., Vigili del Fuoco, ecc.), ivi compresi tutti i contatti e le verifiche con i tecnici e funzionari degli Enti interessati, necessaria ad una rapida approvazione delle modifiche;
dovrà essere predisposta la documentazione finale dei lavori costituita, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, da dichiarazioni, asseverazioni, certificazioni, omologazioni, attestati, certificati, rapporti di prova, eventuale certificazione delle strutture ai fini della prevenzione incendi (laddove necessario), degli impianti, di conformità dei materiali, di tutti i dispositivi di sicurezza installati, prove di collaudo, elaborati “as built”, e tutto quant’altro necessario o accessorio, anche se in questa sede non menzionato, per l’ottenimento del C.P.I., dell’agibilità e di tutte le altre autorizzazioni e nulla – osta previsti;
dovrà essere redatta e presentata presso il competente Comando dei Vigili del Fuoco la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) ai fini della sicurezza antincendio, completa di tutta la documentazione prescritta dalla legge e quella integrativa eventualmente richiesta dal Comando dei Vigili del Fuoco, compresi tutti i contatti preliminari, in corso d’opera e finali, nonché ogni altra verifica necessaria, con il Funzionario assegnato, nonché l’assistenza alle visite per il rilascio del C.P.I., dell’agibilità in relazione alle destinazioni previste per gli edifici e quant’altro necessario per l’ottenimento di tutte le autorizzazioni e nulla – osta prescritti dalla vigente normativa;
il Direttore dei Lavori dovrà garantire che entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di fine lavori venga prodotta alla Stazione appaltante la seguente documentazione: as built dei lavori realizzati (opere edili, strutturali, impiantistiche); manuali tecnici degli impianti, di funzionamento, di manutenzione, di gestione, ecc; dichiarazioni di conformità e certificazioni dei materiali impiegati, la pratica completa di cui al precedente punto 3.14 ed ogni altra documentazione inerente o conseguente i lavori eseguiti ai fini dell’ottenimento di tutti i collaudi necessari.
Il comune di Bergamo assume il ruolo di committente nei confronti dell’operatore economico affidatario del presente incarico di servizi sia per l’attività di progettazione che per l’attività di direzione lavori. Si precisa, tuttavia, che i lavori oggetto di progettazione saranno affidati e appaltati dall’Università degli Studi di Bergamo (UNI-BG), e pertanto costituisce onere dell’operatore economico affidatario dell’attività di direzione lavori prestare la necessaria assistenza e interagire con UNI-BG, in qualità di stazione appaltante, per tutto quanto concerne gli aspetti esecutivi dell’opera e in generale l’andamento dei lavori. Le partecipazioni a riunioni e tutte le attività correlate a quanto sopra esposto sono a tutti gli effetti già compensati nella somma complessiva per corrispettivi di cui all’articolo 9).
ART. 4 – CONTENUTI, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Dovrà essere garantito l’assolvimento delle funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione, il quale assumerà per effetto del presente atto, tutti gli obblighi di cui all’art. 91 del D. Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni;
il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione dovrà predisporre il piano di sicurezza e di coordinamento secondo quanto prescritto all’art. 100 del D. Lgs. 81/2008, nei tempi dovuti nonché tutti gli altri elaborati tecnici necessari e previsti dalle norme indicate e vigenti ai fini della prevenzione e protezione dai rischi potenzialmente incombenti in capo ai lavoratori addetti alla realizzazione dei lavori in oggetto che dovranno essere predisposti e presentati al committente sia in formato cartaceo (in numero di esemplari pari a quello previsto al punto 2.4. per gli elaborati di progetto) sia su supporto informatico compatibile con i sistemi operativi in uso alla Stazione Appaltante.
ART. 5 – CONTENUTI, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI
Dovrà essere garantito l’assolvimento delle funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, il quale assumerà per effetto del presente atto, tutti gli obblighi di cui all’art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di ultimazione effettiva dei lavori;
il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà garantire al R.U.P. l’assistenza relativamente agli adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti. Inoltre sarà preciso obbligo del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione verificare la idoneità e la coerenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici con il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e la normativa di settore nonché disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese esecutrici e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori;
il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà predisporre la revisione ed aggiornamento del PSC che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse, nonché all’aggiornamento del Fascicolo dell’opera;
il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte delle imprese esecutrici e, pertanto verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell’attività di cantiere, impartendo alle imprese, nelle modalità previste dalla normativa vigente, le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte delle imprese, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo, al R.U.P.. Resta ferma la riserva della Stazione Appaltante nella persona del Responsabile dei Lavori e/o del R.U.P. di segnalare all’Azienda per i Servizi Sanitari eventuali carenze anche dovute al comportamento omissivo del Coordinatore della sicurezza, impregiudicata l’azione sanzionatoria di cui ai successivi articoli 12 (penalità) e 14 (clausola risolutiva espressa);
il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà garantire nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell’orario di lavoro dell’impresa ogniqualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato e comunque se individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il Direttore Lavori e/o il Responsabile dei Lavori;
a comprova del puntuale adempimento del presente contratto, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvederà all’annotazione sul Giornale dei Lavori dei sopralluoghi effettuati, il rimando al verbale di visita (di cui una copia sottoscritta dalle parti dovrà essere disponibile in cantiere), le modalità ed i tempi di risposta dell’impresa;
il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice e subappaltatori e prestatori d’opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS, INAIL e Cassa Edile della Provincia di Bergamo ovvero del DURC. L’impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al R.U.P./Responsabile dei Lavori;
il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà inviare al Responsabile dei lavori una relazione sullo stato della sicurezza nel cantiere periodica secondo necessità, ma con cadenza massima quindicinale, con l’obbligo – per il coordinatore stesso – di segnalare le inadempienze dell’impresa e le proposte e/o sospensioni lavori conformi alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà altresì garantire l’assistenza relativamente a tutti gli adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti, ivi comprese le verifiche sui subappaltatori, cottimisti e subaffidatari in genere, previste all’art. 105 del Codice e dal D. Lgs. 81/2008 quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo la verifica della congruità degli oneri della sicurezza dei subcontratti, la predisposizione dell’aggiornamento della notifica preliminare, e dovrà svolgere, in collaborazione con il R.U.P. tutti gli adempimenti correlati all’eventuale iscrizione di eventuali riserve dell’impresa esecutrice correlate alla sicurezza;
per la revisione ed aggiornamento del PSC che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante redatte secondo le modalità di cui al precedente art. 3, punto 3.11 sarà corrisposto l'onorario nella misura percentuale secondo le aliquote e la modalità di calcolo della tariffa professionale vigente (D.M. 17.06.16) applicando le medesime condizioni offerte in sede di gara.
ART. 6 – RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI
Nello svolgimento dell’attività dovrà essere osservata da parte dell’operatore economico incaricato la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell’incarico, venisse a conoscenza.
Inoltre l’incaricato espressamente rinuncia fin d’ora a qualsiasi diritto per tutti gli elaborati ed il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà della Stazione Appaltante che ne può disporre liberamente.
ART. 7 – DURATA
L’incaricato è tenuto a concludere le attività oggetto del presente disciplinare d’incarico, entro i termini perentori di seguito indicati:
il progetto definitivo, completo di tutti gli elaborati necessari per l’ottenimento di tutti gli atti di assenso e/o dei pareri da parte di tutti gli Enti tutori, dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto, fatta salva la facoltà di disporre l’esecuzione d’urgenza delle prestazioni nei casi previsti dall’art. 32, 8° comma, del Codice;
il progetto esecutivo, compreso del piano di sicurezza e coordinamento e di tutti gli elaborati completi in ogni parte dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione del responsabile del procedimento con cui si autorizzi l’avvio della relativa fase progettuale.
Quanto all’incarico di direzione lavori e all’incarico per il coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva, la durata coinciderà con i termini previsti nella vigente normativa sui lavori pubblici e si riterrà concluso con l’emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, fermo restando ogni obbligo previsto in relazione alle attività necessarie per l’ottenimento del C.P.I., dell’agibilità e di tutte le altre autorizzazioni e nulla – osta previsti in relazione alle destinazioni d’uso previste per gli immobili.
ART. 8 – COLLABORAZIONI
L’incaricato, nell’espletamento dell’incarico di cui al presente disciplinare, dovrà avvalersi di tutte le figure professionali indicate nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, che vengono di seguito riepilogate, con specificazione dei rispettivi ruoli:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Eventuali dipendenti o collaboratori dello studio di ciascuna delle figure professionale sopra indicate dovranno essere preventivamente indicati alla Stazione appaltante e dovranno risultare graditi alla Stazione Appaltante, che potrà chiedere, in qualsiasi momento, la sostituzione di uno o più.
Il compenso economico dei collaboratori rimarrà a esclusivo carico e responsabilità dell’incaricato e per la loro attività nulla sarà dovuto, da parte della Stazione Appaltante, oltre a quanto stabilito nel successivo art. 9.
La Stazione Appaltante è esente da ogni responsabilità nei confronti dei collaboratori dell’incaricato, essendo responsabile nei loro confronti l’incaricato stesso, il quale, con la sottoscrizione del presente atto dà la più ampia liberatoria in tal senso nei confronti della Stazione Appaltante stessa.
ART. 9 – CORRISPETTIVO
Il corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico, comprensivo anche dei rimborsi spese ed al netto degli oneri previdenziali e fiscali, ammonta ad Euro …………….. (diconsi euro …………………………………………/….).
In particolare, il compenso:
per la progettazione definitiva ammonta ad Euro ………………. (diconsi euro ……………………………../…..);
per la progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ammonta ad Euro ………………. (diconsi euro ……………………………../…..);
per la direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione ammonta ad Euro ………………………………….. (diconsi euro …………………………./…..);
per indagini geotecniche ammonta ad Euro …………………………………. (diconsi euro ……../…..).
Tali importi, in relazione alla quantità e alla complessità dell’attività in oggetto, corrispondono all’offerta prodotta in sede di gara.
Il compenso come sopra indicato si intende riferito alle prestazioni descritte nel presente contratto.
La definitiva entità del corrispettivo spettante per le prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e prestazioni aggiuntive, resta fisso ed invariabile a prescindere dall’importo effettivo dei lavori risultanti dal progetto esecutivo stesso.
La definitiva entità del corrispettivo spettante per le prestazioni di direzione, misura e contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, in ragione di quanto previsto nel presente atto, verrà determinata a consuntivo sulla scorta delle risultanze della contabilità finale al lordo del ribasso d’asta, applicando le medesime aliquote e condizioni offerte in sede di gara.
ART. 10 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento del primo acconto corrispondente all’attività di progettazione definitiva e prestazioni tecnico-amministrative ad essa connesse avverrà in unica soluzione ad intervenuta approvazione del progetto definitivo dei lavori oggettivati.
Il pagamento del secondo acconto corrispondente all’attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e prestazioni tecnico-amministrative ad essa connesse avverrà in unica soluzione ad intervenuta approvazione del progetto esecutivo dei lavori oggettivati.
I pagamenti degli acconti per le attività di direzione, misura e contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verranno effettuati, a seguito dell’emissione di ogni singolo SAL e proporzionalmente al valore dello stato di avanzamento dei lavori, nella misura dei 9/10 (nove decimi) dell’importo pattuito per l’attività di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, previa verifica formale positiva da parte dell'ufficio del RUP delle contabilizzazioni. Senza l'esito positivo di tale verifica, che dovrà essere completata entro 30 gg dall’emissione del SAL di riferimento, non si procederà ad alcuna liquidazione e quindi le eventuali fatture emesse dall’incaricato verranno respinte.
L’atto per la liquidazione degli acconti verrà redatto e inviato al competente Servizio per il pagamento al massimo entro 30 (trenta) giorni dalla data di invio della fattura elettronica secondo le modalità vigenti.
In caso di inadempimento contrattuale la Stazione Appaltante si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti e/o del saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.
Fermo restando quanto stabilito al paragrafo precedente, la liquidazione dell’importo a saldo avverrà dopo l'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo dei lavori.
Nel caso di impiego di collaboratori ai sensi del precedente art. 8, non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati agli stessi, rimanendo, l’incaricato, unico contraente e responsabile di tutta l’attività nei confronti della Stazione Appaltante.
ART. 11 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, l’incaricato ha prodotto, a titolo di deposito cauzionale definitivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del Codice ed a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, la garanzia fideiussoria emessa da ……………… sub n…….. in data …………… per l’importo di €…………… pari al 10% dell’importo del presente incarico conservata in atti.
La garanzia contiene la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua piena operatività entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta dell’Amministrazione.
L’incaricato si obbliga inoltre a produrre, nei termini ed alle condizioni previste dall’art. 103 della legge e dalle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, le garanzie e polizze di responsabilità ivi previste.
A tal fine il ……………………… ha prodotto la dichiarazione della Compagnia di assicurazioni ………….. dd. …………., conservata in atti, contenente l’impegno a rilasciare la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni) a garanzia dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione dell’esecutivo che abbiano determinato al committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, polizza che decorrerà dalla data di inizio dei lavori con durata sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
ART. 12 – PENALITÀ
In caso di mancata, ritardata o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base agli artt. 14 e 15, la Stazione Appaltante potrà applicare le seguenti penalità:
ipotesi di ritardata consegna della progettazione definitiva o della progettazione esecutiva:
o € 1.000,00 (mille/00) giornalieri per ciascun giorno di ritardo;
per mancata presenza quotidiana in cantiere di personale della D.L. € 50,00 (cinquanta/00) giornalieri;
ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: da un minimo di € 150,00 (centocinquanta/00) ad un massimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ciascun inadempimento in relazione alla gravità dell’inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.
Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute, in via provvisoria, su ciascun acconto di cui al precedente art. 10 mediante la riduzione del compenso spettante all’incaricato.
La penale complessiva, nella misura accertata dal R.U.P. secondo le modalità di legge, verrà trattenuta in maniera definitiva sul saldo del compenso secondo le disposizioni contabili vigenti.
La penale di cui al presente articolo non potrà comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo previsto.
Qualora ciò si verificasse l’amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto la parte di attività regolarmente svolta sino a quel momento.
ART. 13 - OBBLIGHI DELL’INCARICATO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’incaricato si obbliga a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni.
L’incaricato si obbliga a inserire nei contratti con i propri eventuali subcontraenti, come definiti al precedente art. 5, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della citata legge 136/2010.
L’incaricato si obbliga, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bergamo.
ART. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Ai sensi dell’art. 1456 c.c., anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi i 45 (quarantacinque) giorni dalla scadenza del termine contrattuale di esecuzione della prestazione oggetto di contestazione.
Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010, per il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.
Nelle ipotesi di cui sopra, la risoluzione si verificherà di diritto quando la Stazione Appaltante comunicherà all’incaricato che intende valersi della presente clausola risolutiva.
Verificandosi la risoluzione, la Stazione Appaltante si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dalla Stazione Appaltante medesima, fermi restando il diritto della Stazione appaltante al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento e la facoltà di compensare eventuali somme dovute all’incaricato inadempiente con le somme da esso dovuti alla Stazione appaltante in dipendenza dell’applicazione di penali o del risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento.
ART. 15 – ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE
La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell’art. 108 del Codice in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti.
In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all’incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta con l’esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già regolarmente assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l’applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione Appaltante in conseguenza dell’inadempimento.
ART. 16 – RECESSO
La Stazione Appaltante, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.
In tale caso l’incaricato ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l’attività regolarmente svolta fino a quel momento calcolato sulla base di quanto offerto.
ART. 17 – INCOMPATIBILITÀ
Per l’incaricato, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
Al riguardo l’incaricato dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con la Stazione Appaltante, i progettisti od il collaudatore statico in corso d’opera.
Lo stesso si impegna comunque a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.
ART. 18 – CONTROVERSIE
Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’incaricato e l’Amministrazione Comunale in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, sarà deferita alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.
Il Foro competente in via esclusiva, con esclusione di ogni altro foro, è fin d’ora indicato nel Tribunale di Bergamo.
ART. 19 – RINVIO
Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del Codice (D. Lgs. 50/2016) e del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.
ART. 20 – ELEZIONE DOMICILIO
Il …………………………., agli effetti del presente atto, dichiara di avere il proprio domicilio, anche fiscale, presso …………………………….., con recapito in ………………., via ……………………, n. ……..
ART. 21 – SPESE
Si intendono a carico dell’incaricato gli oneri per tutti i materiali necessari per la redazione degli elaborati ed ogni altro onere necessario per l’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, nonché le spese contrattuali e fiscali ad esso connesse.
ART. 22 – CLAUSOLE FISCALI
Il valore presunto del presente atto è di Euro …………………..
Il presenta atto, in quanto soggetto ad I.V.A., è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.
Fatto in un duplice originale, letto, approvato e sottoscritto.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, in quanto applicabile, l’incaricato dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente i seguenti articoli:
ART. 6 – RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI
ART. 8 – COLLABORAZIONI
ART. 12 – PENALITÀ
ART. 13 – OBBLIGHI DELL’INCARICATO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
ART. 15 – ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE
ART. 16 – RECESSO
ART. 17 – INCOMPATIBILITÀ
Bergamo, lì
Per il Comune di Bergamo L’incaricato
Il Dirigente
Arch. Xxxxx Xxxxx
25