Aggiornato al 04 GENNAIO 2021
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Foglio Informativo
Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari (D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)
24.1 LEGGI AGEVOLATIVE - Banca FINANZIATRICE
CONTRATTI DI FILIERA E DI DISTRETTO AGROALIMENTARE
LEGGI AGEVOLATIVE - BANCA FINANZIATRICE
FINANZIAMENTO IN EURO A FRONTE DI INVESTIMENTI PREVISTI NELL’AMBITO DELLA MISURA “CONTRATTI DI FILIERA E DI DISTRETTO AGROALIMENTARE” A VALERE SUL FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE DI CUI AL D.M. NR.1192 DEL 08.01.16 E D. INTERMINISTERIALE NR. 8254 DEL 03.08.16 CON RISORSE GESTITE DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI (CDP)
INFORMAZIONI SULLA BANCA
MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.p.A.
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Da compilare esclusivamente nel caso di OFFERTA FUORI SEDE
Soggetto che procede all’offerta ……………………………………………………………………………………
Nome e Cognome del soggetto che consegna il modulo al cliente …………………………………………………
Indirizzo …………………………………………………………………………………………………………
Telefono e.mail
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Qualifica (per i soggetti iscritti in albi o elenchi, indicare anche gli estremi)
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Nome e cognome e ragione sociale
del Cliente cui il modulo è stato consegnato ………………………………………………………………………
Il Cliente attesta che, assieme al presente, ha altresì ricevuto anche copia del documento “Principali diritti del
Cliente - Offerta fuori sede” e del prospetto recante i Tassi Effettivi Globali Medi ai sensi della L. 108/96.
Data
Firma per avvenuta ricezione
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CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL PRODOTTO
Il Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese, istituito con la Legge n. 311/2004, art. 1, commi 354-361, (di seguito “FRI) è finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati rimborsabili con un piano di rientro pluriennale e prevede la concessione dell’agevolazione sotto forma di Finanziamento Agevolato concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti (di seguito “CDP”), a condizione che sussista a supporto del medesimo Progetto un Finanziamento Bancario di pari durata.
Il Finanziamento Agevolato ed il Finanziamento Bancario concorrono quindi alla costituzione del Finanziamento, così come previsto dalla citata normativa.
Detto Finanziamento deve essere valutato nella sua complessità dalla Banca, in qualità di Banca Finanziatrice, per quanto riguarda il merito creditizio e le garanzie; ad essa competono anche le attività di stipula, erogazione e gestione del Finanziamento.
Le attività relative ai profili di ammissibilità ad interventi agevolativi (di seguito “Agevolazioni”) dei progetti di investimento sono di competenza della Banca quale Banca Autorizzata e Soggetto Convenzionato con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di seguito “Ministero”).
Attraverso la forma di finanziamento pubblicizzato la Banca, con fondi propri e con risorse provenienti da CDP derivanti da fondi a valere sul FRI di cui al DL 22.06.2012 n.83 e ss. mm. e ii., mette una somma determinata di denaro a disposizione di imprese (di seguito “Soggetto Beneficiario”), a fronte di progetti di investimento, ricompresi nel DM del 08.01.16 e nel Decreto interministeriale del 03.08.16, finalizzati al sostegno dei contratti di filiera e di distretto per la realizzazione di un programma di investimenti integrato avente rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera agroalimentare ed agro-energetica in un ambito territoriale multiregionale, per il quale il Soggetto Beneficiario ha diritto ad Agevolazioni.
Il “Fondo Rotativo CDP” prevede Finanziamenti a fronte di investimenti nell’ambito della Misura “Contratti di Filiera e di distretto agroalimentare” di cui al DM nr. 1192 del 08.01.16 e al Decreto interministeriale nr. 8254 del 03.08.16.
Fra le attività di competenza della Banca, sono presenti quelle relative alla valutazione del merito di credito, alla stipula del Contratto di Finanziamento, unico e comprendente sia il Finanziamento Agevolato e sia il Finanziamento Bancario, alle erogazioni, all’incasso delle rate e alla gestione delle attività di recupero di eventuali importi non pagati dalla clientela.
Il servizio pertanto comprende anche il recupero coattivo dei crediti vantati da CDP e dalla Banca, in dipendenza rispettivamente della quota di Finanziamento Agevolato e della quota di Finanziamento Bancario, che, eventualmente, devono essere assistiti dalle medesime garanzie. Il Finanziamento viene concesso utilizzando un testo contrattuale predisposto nel rispetto delle linee guida emanate da CDP in relazione a ciascuna normativa agevolativa di riferimento. Il Contratto di Finanziamento viene stipulato per atto pubblico. La Banca interviene in contratto autonomamente per il Finanziamento Bancario e come mandatario con rappresentanza della CDP per il Finanziamento Agevolato.
Soggetti beneficiari, investimenti finanziabili: per tali definizioni si rimanda alla Normativa Applicabile.
Importo massimo del Finanziamento: l’importo del Finanziamento deve rispettare la Normativa Applicabile.
Per i contratti di filiera e di distretto le agevolazioni concedibili sono articolate nella forma di Contributo in Conto Capitale e di Finanziamento Agevolato. Il Contributo in Conto Capitale è concesso con intensità variabili a seconda della tipologia e della localizzazione dell'investimento.
Ai fini della concessione delle agevolazioni, in relazione ai citati contratti deve inoltre sussistere un finanziamento bancario ordinario, a tasso di mercato, concesso dalle banche di cui al Decreto, di pari durata e di importo superiore o uguale a quello del finanziamento agevolato, destinato alla copertura finanziaria degli investimenti ammissibili. Fermo restando tali condizioni, l'ammontare complessivo del Contributo in Conto Capitale, del Finanziamento Agevolato e del corrispondente Finanziamento Bancario ordinario non può superare l'importo degli investimenti ammissibili.
Durata: l’intervento ha una durata compresa tra un minimo di 4 anni e un massimo di 15 anni, ivi compreso un periodo di preammortamento, fino ad un massimo di 4 anni, commisurato alla durata del programma complessivo di investimento o di sviluppo di cui al Contratto di Filiera o di Distretto.
Garanzie: la Banca può richiedere, in funzione di valutazioni di merito creditizio, garanzie reali o personali nonché vincoli o specifiche cautele. Nel caso di finanziamenti assistiti da ipoteca o privilegio, il Soggetto Beneficiario è tenuto ad assicurare contro i danni causati da incendio, scoppio, fulmine l’immobile su cui è iscritta l’ipoteca o i beni oggetto di privilegio per tutta la durata del finanziamento. La polizza può essere sottoscritta presso una primaria Compagnia di Assicurazione. I contenuti e i requisiti delle coperture assicurative sono riepilogati nel “Fascicolo Informativo” della polizza che il Soggetto Beneficiario può richiedere alla Compagnia di Assicurazione. La polizza deve coprire il costo per l’integrale ricostruzione a nuovo
dell’immobile ipotecato o dei beni oggetto di privilegio e deve essere vincolata a favore della Banca e depositata presso la medesima per tutta la durata del finanziamento.
Erogazioni: l’erogazione del Finanziamento avviene, previa acquisizione delle garanzie previste nella relativa delibera e l’assolvimento di tutti i termini, obblighi, condizioni e quant'altro previsto nel Contratto di Finanziamento, a SAL, così come stabilito dalla Normativa Applicabile, in relazione allo stato di realizzazione del progetto agevolato. La data di erogazione viene fissata il 10 e il 25 di ciascun mese oppure qualora tali giorni non fossero giorni lavorativi, nel giorno lavorativo immediatamente successivo, fatta eccezione per il 25 giugno e il 25 dicembre, sempreché siano stati assolti gli obblighi e soddisfatte le Condizioni di Erogazione e a condizione che la CDP abbia ricevuto da parte della Banca Finanziatrice la richiesta di erogazione fondi almeno sette giorni lavorativi prima della relativa data di erogazione. Nel caso in cui la richiesta di erogazione fondi sia ricevuta o trasmessa meno di sette giorni lavorativi prima di una data di erogazione, gli importi relativi saranno erogati alla Banca Finanziatrice alla data di erogazione immediatamente successiva. La Banca Finanziatrice quindi provvederà ad accreditare al Soggetto Beneficiario le relative erogazioni con data di valuta pari alla data di erogazione da parte della CDP.
Modalità di rimborso:
il rimborso del Finanziamento avverrà secondo un piano di ammortamento francese, con le seguenti modalità: •
• sul Finanziamento Bancario (di seguito anche “FB”) in rate semestrali posticipate
• sul Finanziamento Agevolato (di seguito anche “FA”) in rate semestrali costanti posticipate
Gli interessi corrispettivi sono calcolati dalla Banca Finanziatrice dal giorno di accredito delle somme erogate, comprendendo il giorno di scadenza di ciascun periodo di maturazione degli stessi.
Liquidazione degli interessi corrispettivi: semestrale posticipata.
Estinzione anticipata: in caso di estinzione anticipata, parziale o totale, del Finanziamento è dovuto alla Banca Finanziatrice sul Finanziamento Bancario, nonché sul Finanziamento Agevolato un importo contrattualmente pattuito. Nessun onere è dovuto nei casi previsti dall’art. 7 della legge n. 40/2007 (“Bersani bis”).
Rischi
• Finanziamento a tasso variabile.
Il rischio principale è legato alla possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso iniziale con
conseguente aumento dell’importo delle rate.
• Finanziamento a tasso fisso.
Il rischio principale è legato alla impossibilità di beneficiare di eventuali riduzioni del tasso di interesse rispetto al tasso iniziale, che rimane fisso per tutta la durata del finanziamento.
Inoltre dal momento che il Soggetto Beneficiario avrà la facoltà di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, il Finanziamento, la misura del rimborso dovrà essere tale da rispettare l’originaria proporzione fra il finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario. Pertanto il Soggetto Beneficiario non potrà procedere ad un’estinzione anticipata totale del Finanziamento Bancario senza altresì procedere all’estinzione anticipata totale del Finanziamento Agevolato.
Le condizioni economiche indicate nel seguito rappresentano i valori massimi previsti dalla banca. Al momento della stipula del contratto, una o più delle singole voci di costo potranno essere convenute in misura inferiore a quella pubblicizzata, nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge 108/96.
CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO
QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO BANCARIO
Il calcolo del TAEG riportato nella presente tabella considera sia il costo del Finanziamento Bancario concesso da MPS Capital Services sia i benefici del Finanziamento Agevolato.
Il calcolo è sviluppato sull’esempio di Finanziamento Agevolato di 250.000,00 € erogato congiuntamente ad un Finanziamento Bancario per 250.000,00 €.
Il TAEG complessivo è calcolato applicando ai TAEG del Finanziamento Bancario e di quello Agevolato la rispettiva percentuale di intervento. I Finanziamenti hanno pari durata di 15 anni (di cui 1 di preammortamento).
Il Tasso fisso del Finanziamento Agevolato è pari, nell’attualità, allo 0,50%. Le altre condizioni del Finanzimento Agevolato sono: spese di istruttoria del Finanziamento 2%, commissione per stipula erogazione e gestione del Finanziamento 2%, commissione comunicazione e incasso rata 10 Euro, il conseguente TAEG del solo Finanziamento Agevolato è pari al 1,02%.
Le condizioni delle due diverse tipologie di Finanziamento Bancario (tasso fisso e tasso variabile) ed il conseguente TAEG COMPLESSIVO sono riportate nella tabella seguente.
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Globale (TAEG) 3,50%
Finanziamento COMPLESSIVO con Finanziamento Bancario a tasso fisso di importo pari ad Euro 250.000,00 durata 15 anni con rate semestrali, Commissione di istruttoria ed organizzazione del Finanziamento
–Arranging Fee 2%, Commissione di spitula del contratto di Finanziamento erogazione e gestione 2%, commissione comunicazione e incasso rata 10 Euro, tasso applicato 5,25% (IRS Lettera 15 anni arrotondato ai 5 centesimi superiori + spread)
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Globale (TAEG) 3,24%
Finanziamento COMPLESSIVO con Finanziamento Bancario a tasso variabile di importo pari ad Euro 250.000,00 durata 15 anni con rate semestrali, Commissione di istruttoria ed organizzazione del Finanziamento
–Arranging Fee 2%, Commissione di spitula del contratto di Finanziamento erogazione e gestione 2%, commissione comunicazione e incasso rata 10 Euro, tasso applicato 4,75% (Euribor 6m base 365 arrotondato ai 5 centesimi superiori + spread)
Note: Tassi IRS ed Euribor rilevati il 03/12/2020. Il TAEG sopra riportato è stato calcolato prevedendo l’imposta sostitutiva dello 0,25% per la quota parte di Finanziamento Bancario (il finanziamento Agevolato è esente). Oltre al TAEG vanno considerati altri costi quali le spese per l’iscrizione dell’eventuale ipoteca, le spese peritiche e la polizza assicurativa sull’immobile oggetto della garanzia ipotecaria o sui beni oggetto di privilegi. Tale tipologia di polizza non è distribuita da MPS Capital Services.
N.B.: come previsto dalle Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi, imposte o quant’altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.
Dettagio Voci Spese
SPESE | VOCI | COSTI | |
Spese di istruttoria | Commissione di istruttoria ed organizzazione del Finanziamento – Arranging Fee | Max. 2% Importo Min. 3.000 Euro, Max. 300.000 Euro | |
Spese per rinunica da parte del Cliente prima della stipula del contratto di Finanziamento | Max. 0,1% Importo Min. 500 Euro, Max. 5.000 Euro. | ||
Spese per la gestione del rapporto | Commissione di stipula del contratto di finanziamento, acquisizione delle garanzie, erogazione e gestione del Finanziamento | Max. 2% Importo Min. 2.000 Euro, Max. 200.000 Euro | |
Spese per rinuncia da parte del Cliente dopo la stipula del contratto di Finanziamento | Max 0,1% Importo Min. 2.000 Euro, Max. 10.000 Euro | ||
Commissione per modifche contrattuali, riesami e rimodulazioni del piano di ammortamento del Finanziamento– Restructuring Fee | Max 1,50% Max. 40.000 | ||
Scadenza rata (Emissione ricevuta s.b.f. o avviso di scadenza, Emissione MAV, RID, ecc.) | €.10,00 | ||
Rilascio attestazione residuo debito, certificazione interessi passivi, dichiarazione revisione bilancio, estratto conto, ecc. | €.60,00 fissi |
Spese di estinzione anticipata
Sono ammesse estinzioni anticipate totali o parziali del Finanziamento Agevolato e di quello Bancario in misura tale che sia sempre rispettata la proporzione originaria tra Finanziamento Agevolato e Finanziamento Bancario.
Commissioni di estinzione anticipata sul Finanziamento Bancario:
importo pari all’1,50% calcolato sull’importo del Finanziamento rimborsato anticipatamente.
Commissioni di estizione anticipata sul Finanziamento Agevolato:
importo che si articola in funzione del momento in cui viene effettuata l’estinzione, se antecedente o successiva ai quattro
anni dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento.
Nel caso di estinzione anticipata, totale o parziale, del Finanziamento Agevolato effettuata prima che siano trascorsi quattro anni dalla predetta data di sottoscrizione, il Soggetto Beneficiario dovrà corrispondere a CDP, per il tramite della Banca:
• un importo pari allo 0,50% dell’ammontare in linea capitale del Finanziamento Agevolato concesso e non erogato alla data prescelta per il rimborso, nel solo caso di estinzione anticipata totale;
• un indennizzo per un importo pari (i) in caso di estinzione anticipata totale, al prodotto tra lo 0,30% dell’ammontare in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato fino alla data prescelta per il rimborso, al netto dell’eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la data prescelta per il rimborso e la data di scadenza finale e(ii) in caso di estinzione anticipata parziale, al prodotto tra lo 0,30% dell’ammontare in linea capitale rimborsato anticipatamente a tale data prescelta per il rimborso e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la data prescelta per il rimborso e la data di scadenza finale.
Nel caso di estinzione anticipate totale o parziale, del Finanziamento Agevolato effettuata dopo che siano trascorsi quattro anni dalla predetta data di sottoscrizione, il Soggetto Beneficiario dovrà corrispondere a CDP, per il tramite della Banca Finanziatrice:
• in caso di estinzione anticipata totale, al prodotto tra lo 0,30% dell’ammontare in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato fino alla data prescelta per il rimborso, al netto dell’eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrente tra la data prescelta per il rimborso e la data di scadenza finale; e
• in caso di estinzione anticipata parziale, al prodotto tra lo 0,30% dell’ammontare in linea capitale rimborsato anticipatamente a tale data prescelta per il rimborso e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la data prescelta per il rimborso e la data di scadenza finale.
Spese in caso di decadenza dal beneficio del termine e di risoluzione del Contratto di Finanziamento
sul Finanziamento Bancario:
In qualunque ipotesi di decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del Contratto di Finanziamento, il Soggetto
Beneficiario avrà l’obbligo di restituire un importo pari all’1,50% del capitale non ancora scaduto.
sul Finanziamento Agevolato:
In qualunque ipotesi di decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del Contratto di Finanziamento, oltre agli interessi
maturati fino alla data di risoluzione e al debito residuo, il Soggetto Beneficiario avrà l’obbligo di restituire:
• un indennizzo pari alla somma di:
• un importo pari allo 0,50% dell’ammontare in linea capitale del Finanziamento Agevolato concesso e non erogato alla data di risoluzione del Contratto di Finanziamento (o di comunicazione della decadenza dal beneficio del termine):
• un importo pari al prodotto tra lo 0,30% dell’ammontare in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato fino alla data di risoluzione del Contratto di Finanziamento o di comunicazione della decadenza dal termine, al netto dell’eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la data di risoluzione del Contratto di Finanziamento (o di comunicazione della decadenza dal termine) e la data di scadenza finale;
• gli eventuali interessi di mora.
Inoltre, nel caso in cui la risoluzione del Contratto di Finanziamento sia stata determinata dalla revoca delle agevolazioni,
oltre agli importi indicati al precedente comma, il Soggetto Beneficiario avrà anche l’obbligo di restituire:
• l’importo del beneficio di cui quest’ultimo ha goduto sino alla data del provvedimento di revoca, ovvero alla data di risoluzione del Contratto di Finanziamento qualora quest’ultima intervenga durate la realizzazione del progetto e prima dell’emanazione del provvedimento di revoca, in termini di Differenziale Interessi;
• l’interesse pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) ovvero al corrispondente parametro sostitutivo vigente alla data di erogazione maggiorato di cinque punti percentuali calcolato sull’importo del Differenziale Interessi di cui al precedete paragrafo, nonché, per i casi in cui sono applicabili le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 9 del D. Lgs.vo 31 marzo 1998, n. 123, fermo restando che gli importi di cui ai precedenti punti saranno restituiti nella misura e fatte salve le previsioni del decreto di revoca adottato dal Ministero per le agevolazioni concesse
Condizioni di competenza della Banca Autorizzata
• Istruttoria di congruità e agevolabilità degli interventi: nella misura massima del 0,40% del costo del Progetto come risultante alla data della domanda di accesso alle agevolazioni.
• Istruttoria delle richieste di erogazione e per l’attività di ogni variante successiva alla stipula del Contratto di Filiera: nella misura massima complessiva del 0,25% del costo del Progetto come risultante alla data della domanda di accesso alle agevolazioni.
• Istruttoria sulla richiesta di erogazione del saldo finale: nella misura massima del 0,25% del costo del Progetto come risultante alla data della domanda di accesso alle agevolazioni
In ogni caso la commissione per tutte le attività poste dalla normativa a carico della Banca autorizzata non potranno superare il limite complessivo dello 0,90% del costo del Progetto come risultante alla data della presentazione della domanda di agevolazioni.
Dettagio Voci Tassi
TASSI | VOCI | DETTAGLIO |
Importo massimo finanziabile | Commisurato agli investimenti da effettuare | |
Durata | Da 4 fino a 15 anni. La durata indicata include un periodo di preammortamento della durata massima di 4 anni | |
Tasso di interesse nominale annuo | Il tasso viene determinato il giorno in cui viene autorizzata la stipula del contratto di finanziamento, può essere fisso per tutta la durata del finanziamento o variabile ed è pari alla somma aritmetica delle seguenti misure: • parametro di indicizzazione • spread (misura fissa annua) | |
Al momento della stipula il valore massimo del tasso comunque non supera mai i valori fissati dalla legge 108/96 in materia di usura. | ||
Corresponsione interessi | In via semestrale, con scadenza delle rate: 30 giugno e 31 dicembre. | |
Parametro di indicizzazione | Tasso fisso rilevato il giorno in cui viene autorizzata la stipula del contratto: IRS lettera – riferito alla durata dell’operazione – arrotondato ai 5 centesimi superiori. | |
Tasso variabile rilevato il giorno in cui viene autorizzata la stipula del contratto, alternativamente: A) XXXXXXX lettera con il criterio giorni effettivi/365, corrispondente alla periodicità prevista per le rate di rimborso dell’operazione (semestrale, trimestrale, ecc.), ed arrotondato ai 5 centesimi superiori; | ||
B) EURISTAT: 50% dal parametro EURIBOR 3 MESI maggiorato di 50 punti base, e 50% dal parametro RENDISTATO (rendimento effettivo lordo annuo del campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta rilevato mensilmente dalla Banca d’Italia) | ||
Spread | Tasso Fisso: spread massimo di 5,25 % annui Tasso Variabile: spread massimo di 5,25 % annui | |
Tasso di interesse di preammortamento | Calcolato nel medesimo modo del tasso di interesse nominale annuo, come sopra rappresentato. |
Tasso di mora | Xxxxx annuo contrattualmente convenuto maggiorato di massimo 200 b.p. (2%). |
Data | Valore EURIBOR 3m/365 | Valore EURIBOR 6m/365 | |||
15.01.2018 | -0,334 | -0,278 | |||
Data | Valore IRS 2a | Valore IRS 3a | Valore IRS 5° | Valore IRS 10a | Valore IRS 15a |
15.01.2018 | -0,11 | 0,08 | 0,39 | 0,98 | 1,33 |
Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi se il finanziamento è a tasso fisso.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria di operazione di “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”, può essere consultato sul cartello affisso presso la sede della Banca e presso le dipendenze della stessa aperte al pubblico, nonché sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
ALTRE SPESE DA SOSTENERE
Il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:
Se acquistati attraverso la banca/intermediario | |
Perizia tecnica su immobili in garanzia | Min. €.750 - Max. €.5.000 |
Spese peritiche per riesami, consenso a restrizione ipotecaria, oltre spese vive ed oneri professionali | Max. €.1.000 |
Trattamento tributario: | Imposte ordinarie (se ed in quanto dovute) Sul finanziamento: Imposta di bollo: euro 16; Imposta di registro: euro 200; 0,50% sulle garanzie enunciate nel contratto di finanziamento (con un minimo di euro 200 per garanzia enunciata) salvo avere già assolto l’imposta di registro sulla garanzia; base imponibile: importo garantito. Sulle garanzie: Imposta di bollo: euro 16; Imposta di registro: 0,50% dell’importo garantito (con un minimo di euro 200 per garanzia); Imposta ipotecaria: 2% dell’importo garantito da ipoteca; In alternativa alle suddette imposte sul finanziamento e sulle garanzie (anche acquisite in seguito), potrà essere applicata: Imposta sostitutiva (DPR 601/1973): 0,25% dell’importo del finanziamento Bancario Il Finanziamento Agevolato è esente dall’imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell’art. 5, comma 24 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 |
convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326. Qualora il Finanziamento Agevolato non potesse più accedere a tale regime di favore, i relativi oneri saranno a carico del Soggetto Beneficiario.
Spese di mediazione: le spese saranno concordate fra il cliente ed il mediatore da lui scelto.
Spese notarili: il Notaio sarà scelto dal cliente. Le spese saranno concordate fra il cliente ed il notaio.
Spese per consulenti esterni (legali, assicurativi, tecnici, fiscali, ecc.): le spese saranno concordate fra il cliente ed il professionista da lui scelto.
Assicurazione su immobili offerti in garanzia: polizza contro il rischio incendio, scoppio e fulmine. Le spese saranno regolate dal cliente con la compagnia assicurativa da lui scelta.
Altre assicurazioni: il costo di eventuali ulteriori coperture assicurative (ove richieste) relative all’investimento finanziato
saranno regolate dal cliente con la compagnia assicurativa da lui scelta.
CLAUSOLE CONTRATTUALI
Recesso: non è prevista, né a favore del cliente né della banca, la facoltà di recedere dal contratto. Il cliente ha facoltà di
sciogliersi dal rapporto in conseguenza dell’anticipato rimborso del finanziamento trattato nella successiva Sezione.
La banca, invece, può sciogliere il rapporto contrattuale a seguito della dichiarazione di risoluzione del contratto o in conseguenza della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine del debitore: entrambe queste ipotesi sono provocate da gravi inadempimenti del cliente. I casi di risoluzione e di decadenza dal beneficio del termine sono elencati dettagliatamente nel contratto.
Mezzi di tutela stragiudiziale delle controversie: il contratto richiama la facoltà del cliente di ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario quale modalità di risoluzione delle controversie alternativa alla tutale giudiziale. Per conoscere detto mezzo di tutela stragiudiziale si rinvia al sito internet dell’Arbitro Bancario Finanziario xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI
Estinzione anticipata
L’estinzione anticipata del finanziamento, già richiamata nella precedente sezione, può essere totale (ciò comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del finanziamento) oppure parziale (con una riduzione del finanziamento in linea capitale). L’estinzione anticipata le cui condizioni economiche sono state riportate nella Sezione “Condizioni Economiche del Servizio” deve essere effettuata ad una delle scadenze fissate per il rimborso del capitale e/o la corresponsione degli interessi, con un preavviso rispetto alla data indicata dal cliente per l’estinzione anticipata. Il cliente potrà estinguere in via anticipata, totalmente o parzialmente, il Finanziamento Bancario soltanto procedendo anche all’estinzione del Finanziamento Agevolato. Gli oneri per l’estinzione del Finanziamento Agevolato sono determinati da CDP.
Reclami e Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
Il reclamo è costituito da ogni atto con cui un cliente, che deve essere chiaramente identificabile, contesta in forma scritta (lettera, fax, e-mail) alla banca un suo comportamento o un’omissione.
Gli indirizzi a cui inviare la contestazione scritta sono:
✓ posta ordinaria, con busta affrancata e indirizzata a Ufficio AML e Referente Rischi (Funzione Reclami) presso MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A, via Xxxxxxxxxxx n. 48, 50127-Firenze;
✓ posta elettronica, all’indirizzo e.mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ;
✓ posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xxx.xx ;
✓ numero fax per invio reclami : 055/240826 - attenzione Ufficio AML e Referente Rischi;
✓ consegna diretta presso le strutture della banca.
In relazione all’obbligo sancito dall’art. 5 del D.Lgs.4 marzo 2010 n.28 e successive modifiche, di esperire il procedimento di mediazione prima di far ricorso all’autorità giudiziaria, è possibile (in attuazione del richiamato art. 5, comma 5) sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal contratto ai seguenti organismi, in funzione della loro specializzazione sulla materia bancaria e finanziaria:
• Arbitro Bancario Finanziario, sistema di risoluzione delle controversie istituito ai sensi dell’art. 128- bis del d.lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario), secondo le modalità indicate nella “Guida Pratica ABF”, reperibile sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx , presso la sede o i locali aperti al pubblico della Banca oppure sul sito internet di quest’ultima xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ;
• Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dall’Associazione Conciliatore Bancario Finanziario, secondo le modalità previste nel “Regolamento di procedura per la conciliazione”, reperibile sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx , presso la sede o i locali aperti al pubblico della Banca oppure sul sito internet di quest’ultima xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx .
Il Procedimento di mediazione potrà essere esperito, previo accordo delle parti, presso organismi diversi da quelli sopra
indicati, iscritti nell’apposito Registro presso il Ministero di Giustizia”.
LEGENDA
Ammortamento | Processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi |
E’ ciascun contratto con il quale il Soggetto Finanziatore, anche in nome e per conto della CDP, perfeziona con il Soggetto Beneficiario il Finanziamento, senza vincolo di solidarietà con i soggetti concedenti. | |
Decadenza dal beneficio del termine | Istituto posto a tutela del creditore il quale, al verificarsi di fattori quali l’insolvenza del debitore ovvero la riduzione delle garanzie date ovvero la mancata costituzione delle garanzie promesse dal medesimo debitore, può esigere la prestazione dovuta immediatamente, senza attendere la scadenza del termine pattuito |
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) | L’Euro Interbank Offered Rate è il tasso sui depositi interbancari, calcolato come media delle quotazioni effettuate da un panel di importanti banche europee che segnalano quotidianamente i tassi lettera per varie durate |
Finanziamento | Insieme del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario |
Finanziamento Agevolato | Finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla CDP al Soggetto Beneficiario per il programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione |
Finanziamento Bancario | Finanziamento a medio-lungo termine concesso dal Soggetto Finanziatore |
IRS (Interest Rate Swap) | Interest Rate Swap - tasso di riferimento applicato in sede interbancaria sulle operazioni a medio lungo termine. Il valore è pubblicato giornalmente sui principali quotidiani finanziari. |
Legge Agevolativa | Articolo 23, comma 2, del Decreto-legge 83/2012, che ha previsto l’istituzione del Fondo per la crescita sostenibile, in sostituzione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui alla Legge 17 febbraio 1982, n. 46, articolo 14, e successive modificazioni e integrazioni. |
Legge | Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (articolo 1, commi da 354 a 361) e successive modificazioni e integrazioni che ha istituito il “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca” (FRI) gestito da CDP |
Ministero | Ministero dello Sviluppo Economico |
Piano di ammortamento | Piano di rimborso del finanziamento con l’indicazione della composizione delle singole rate |
Preammortamento | Periodo iniziale del finanziamento nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi |
Rata | Pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento secondo cadenze stabilite |
contrattualmente (mensili, trimestrali, semestrali, annuali, ecc.). La rata è composta da una quota capitale, cioè una parte dell’importo prestato, e da una quota interessi, relativa a una parte degli interessi dovuti alla Banca per il finanziamento. La rata può essere anche di preammortamento (vedasi definizione di Preammortamento) | |
Rate costanti | Rate nelle quali la somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento |
Rata a quota capitale costante | Rata nella quale la quota capitale della rata rimane uguale per tutta la durata del finanziamento |
Rendistato | Media mensile dei rendimenti di un campione di titoli pubblici a tasso fisso, attualmente costituito dai BTP con vita residua superiore all’anno |
Rimborso in unica soluzione | Piano di ammortamento nel quale le rate, tranne l’ultima, sono costituite dalla sola quota interessi. L’intero capitale viene restituito in unica soluzione alla scadenza del contratto di finanziamento con l’ultima rata |
Risoluzione | Scioglimento del rapporto contrattuale dovuto al verificarsi dell’inadempimento nel pagamento delle rate o ad una delle altre cause comunque riepilogate in Contratto |
Soggetto Beneficiario | Xxxxxxxx che presenta la domanda di agevolazione di cui alla Legge Agevolativa |
Soggetto Convenzionato | Xxxxxxxx incaricato dal Ministero, ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del Decreto 8 marzo 2013, per la gestione degli interventi agevolativi di cui al Provvedimento Industria SostenibileSoggetto che ha sottoscritto con il Ministero una convenzione |
Soggetto Finanziatore | Banca che svolge la Valutazione e concede al Soggetto Beneficiario il Finanziamento Bancario |
Spread | Maggiorazione fissa espressa in punti percentuali (p.p.) od in basis points (b.p o punti base) che si aggiunge al valore del parametro adottato in contratto per la determinazione del tasso di interesse applicato al cliente |
Surrogazione | Istituto in virtù del quale un soggetto che ha pagato in luogo del debitore subentra nella posizione e nei diritti spettanti al creditore |
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) | Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili. |
Tasso di interesse | Percentuale di interessi applicata all’importo del finanziamento erogato |
Tasso di interesse fisso | Tasso definito all'inizio del prestito e pagato dal debitore sul capitale ricevuto. Rimane costante per tutta la durata del finanziamento |
Tasso di interesse variabile | Tasso legato a particolari indici finanziari (Rendistato, Xxxxxxx, ecc.) |
Tasso di mora | Tasso utilizzato per la determinazione degli interessi moratori da corrispondere in caso di ritardato o mancato pagamento di una più rate |
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge 108/96 in materia di usura. |
Tasso lettera o tasso attivo | Tasso di sconto o di interesse al quale una banca o altro operatore finanziario é disposto a concludere operazioni di prestito |
Valutazione | Con riferimento alla valutazione del merito di credito effettuata dal Soggetto Finanziatore sul Soggetto Beneficiario per l’ottenimento del Finanziamento |