CAPITOLATO
CAPITOLATO
Gara per l’appalto del servizio di trasporto scolastico per a.s. 2019/2020, 2020/2021 rinnovabile di ulteriori 2 anni. 6 lotti
COMUNE DI VILLONGO LOTTO 1
COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO LOTTO 2 COMUNE DI REMEDELLO LOTTO 3.
COMUNE DI REZZATO LOTTO 4 COMUNE DI POMPIANO LOTTO 5 COMUNE DI VERDELLINO LOTTO 6
INDICE
TITOLO I INDICAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO
Art. 1 - Oggetto dell'appalto Art. 2 - Durata del contratto
Art. 3 - Corrispettivo del contratto
TITOLO II NORME GENERALI DI CONTRATTO
Art. 4 – Norme comportamentali
Art. 5 – Domicilio della ditta appaltatrice Art. 6 – Subappalto
Art. 7 – Garanzia definitiva
Art. 8 – Responsabilità dell’appaltatore – polizze assicurative
TITOLO III CONTROLLI, INADEMPIENZE, PENALI E CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .
Art. 9 – Controlli e Ispezioni Art. 10 – Penalità
Art. 11 – Risoluzione TITOLO IV PAGAMENTI
Art. 12 – Corrispettivi
Art. 13 Tracciabilità dei pagamenti TITOLO V NORME FINALI
Art. 14 –Sciopero e forza maggiore Art. 15 – Clausola sociale
Art. 16 – Personale
Art. 17 – Norme di sicurezza Art. 18 – Spese contrattuali Art. 19 – Rinvio
Art. 20 – Trattamento dei dati personali Art. 21 –Controversie e Foro esclusivo
Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO:
Costituisce oggetto del presente capitolato l’appalto della gestione del servizio di trasporto scolastico nei seguenti 6 lotti:
• COMUNE DI VILLONGO (BG) LOTTO 1 scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado
• COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO (BG) LOTTO 2 scuole primarie e scuola secondaria
• COMUNE DI REMEDELLO (BS) LOTTO 3 scuola materna e primaria
• COMUNE DI REZZATO (BS) LOTTO 4 scuola primaria, secondaria di I grado e infanzia (solo per gite)
• COMUNE DI POMPIANO (BS) LOTTO 5 scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado
• COMUNE DI VERDELLINO (BG) LOTTO 6 scuola primaria e secondaria di I grado
Art. 2 - DURATA DELL’APPALTO
1. L’appalto avrà una durata biennale pari dall’anno scolastico 2019/2020 all’anno scolastico 2020/2021 decorrente dalla sottoscrizione del contratto.
2. Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il servizio per altri due anni dandone comunicazione all’appaltatore tre mesi prima tramite pec.
3. Per la facoltà di prevedere la proroga tecnica e l’aumento di un quinto, ai sensi dell’art. 106 del Codice, si rinvia ai singoli capitolati tecnici dei Comuni.
Art. 3. CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
1. Il corrispettivo per il servizio oggetto del presente:
COMUNE DI VILLONGO LOTTO 1 per il biennio € 180.000,00 oltre Iva + € 180.000 rinnovo per un importo complessivo di € 360.000,00 oltre Iva.
COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO LOTTO 2 per il biennio € 143.709,44 oltre Iva
+ € 143.709,44 rinnovo + € 43.112,83 proroga tecnica per un importo complessivo di € 330.531,71 oltre Iva.
COMUNE DI REMEDELLO LOTTO 3 per il biennio € 85.000,00 oltre Iva + € 85.000,00 rinnovo + € 17.000,00 aumento di un quinto + € 42.500,00 proroga tecnica per un importo complessivo di € 229.500,00 oltre Iva.
COMUNE DI REZZATO LOTTO 4 per il biennio € 264.600,00 oltre Iva + € 264.600,00 rinnovo + € 105.840,00 aumento di un quinto + € 33.075,00 proroga tecnica per un importo complessivo di € 668.115,00 oltre Iva.
COMUNE DI POMPIANO LOTTO 5 per il biennio € 90.000,00 oltre Iva + € 90.000,00 rinnovo + 36.000,00 aumento di un quinto + 45.000,00 proroga tecnica per un importo complessivo di € 261.000,00 oltre Iva.
COMUNE DI VERDELLINO LOTTO 6 per il biennio € 76.363,64 oltre Iva + € 76.363,64 rinnovo + € 15.272,68 aumento di un quinto + € 19.090,91 proroga tecnica per un importo complessivo di € 187.090,87 oltre Iva.
2. Il valore complessivo, comprensivo delle opzioni, per tutti i lotti è pari a € 2.036.237,58.
Art. 4 - NORME COMPORTAMENTALI
Durante lo svolgimento del servizio, il conducente ad esso preposto dalla Ditta appaltatrice deve osservare le seguenti prescrizioni:
• non abbandonare il veicolo, specialmente con il motore acceso, lasciando gli alunni privi di sorveglianza;
• assicurarsi che gli alunni salgano e scendano alle fermate concordate in condizioni di sicurezza;
• mantenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti degli alunni e dei relativi genitori, nonché di collaborazione con il personale adibito dall’Amministrazione Comunale alla gestione del servizio;
• non usare i mezzi di trasporto durante i percorsi prestabiliti per il trasporto scolastico, per esigenze personali o per trasportare terze persone o animali, né tanto meno per raccogliere gli alunni in punti diversi da quelli prestabiliti;
• tenere la velocità nei limiti di sicurezza;
• non fumare sul mezzo;
• effettuare un accurato controllo in merito alla presenza, sul mezzo di trasporto, degli utenti ammessi al servizio, il cui elenco viene trasmesso all’inizio dell’anno scolastico, dall’Amministrazione Comunale;
• segnalare al Servizio Scuola la presenza di alunni non ricompresi nell’elenco di cui sopra;
• osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti in precedenza o in accordi successivi e svolgere i servizi richiesti con la massima cura ed attenzione.
Art. 5- DOMICILIO DELLA DITTA APPALTATRICE
1. La Ditta appaltatrice del servizio elegge domicilio legale a tutti gli effetti presso il recapito fissato nell’offerta, al quale verranno pertanto indirizzate tutte le eventuali comunicazioni o notifiche relative al presente capitolato.
2. Salva sempre la facoltà, per questioni particolari, di farsi rappresentare in base a procedure speciali da altri soggetti fisici, l’impresa, a tutti gli effetti del rapporto di appalto di cui al presente capitolato, è legalmente rappresentata nei confronti del Comune dal Rappresentante Legale.
Art. 6 - SUBAPPALTO
1. L’Appaltatore esegue in proprio il servizio. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016. E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto di servizi.
Art. 7 – GARANZIA DEFINITIVA
1. Al momento della stipula del contratto la ditta appaltatrice dovrà prestare una garanzia definitiva di importo pari al 10% dell’importo del contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, l’importo è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; in caso di ribasso d’asta superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Ai sensi dell’articolo 75, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, richiamato dall’articolo 113, comma 1, l’importo è ridotto del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008, in uno dei settori EA-24 o EA-
39. La predetta riduzione, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario orizzontale è ammessa solo se la condizione ricorre per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario verticale la riduzione è ammessa pro quota in relazione alla percentuale di partecipazione degli operatori economici in possesso della certificazione.
2. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui, rispettivamente, all’articolo 1944 e all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune.
3. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per causa imputabile all’Appaltatore, la cauzione è incamerata dal Comune, in via parziale o totale, fino a copertura dei danni ed indennizzi dovuti dall’Appaltatore, fatti salvi i maggiori danni.
Art. 8 – RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE – POLIZZE ASSICURATIVE
1. L’Appaltatore dovrà stipulare apposite polizze assicurative contro i rischi inerenti la gestione affidata, per le tipologie ed i massimali di importo non inferiore a quelli indicati:
a) R.C.A. (Responsabilità Civile Auto)
Da minimo € 32.000.000,00 (€. 30.000.000 per sinistro per i danni causati alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, ed €. 2.000.000 per sinistro per i danni alle cose ed animali, indipendentemente dal numero dei danneggiati).
b) R.C.O. (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro)
€ 1.500.000,00 per sinistro
2. Le polizze suddette, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate dall’Appaltatore al Comune prima della stipulazione del contratto.
Art. 9 - CONTROLLI E ISPEZIONI
Il Comune si riserva la più ampia facoltà di effettuare in ogni momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato nei modi e nei tempi stabiliti dal presente capitolato e secondo le disposizioni di legge in materia di circolazione stradale.
Art. 10 – PENALITÀ
1. La Ditta appaltatrice nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato avrà l’obbligo di uniformarsi, oltre che alle leggi e regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del presente servizio, alle istruzioni che le vengano comunicate anche verbalmente dall’Amministrazione Comunale.
2. L’Amministrazione ha la facoltà di risolvere definitivamente il rapporto quando, richiamata preventivamente la Ditta appaltatrice per almeno tre volte nell’anno scolastico, mediante nota scritta, all’osservanza degli obblighi inerenti l’accordo stipulato, questa ricada nuovamente nelle irregolarità contestatele. In caso di risoluzione del rapporto, ai sensi del presente articolo, la Ditta appaltatrice risponderà anche dei danni che da tale risoluzione anticipata possano derivare all’Amministrazione.
3. L’Amministrazione si riserva inoltre, in caso di inadempimento degli obblighi
previsti dal presente capitolato, la facoltà di chiedere a terzi l’esecuzione dei servizi addebitando alla Ditta appaltatrice l’eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti della stessa impresa.
4. In caso di singole inadempienze, l’Amministrazione avrà la facoltà di applicare una penale in relazione alla gravità dell’inadempienza variabile da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.500,00 ed all’eventuale recidiva di quanto riscontrato. L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale la Xxxxx appaltatrice avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. L’ammontare della penale potrà essere trattenuto sul primo pagamento mensile successivo alla definizione dell’ammenda stessa. Più specificatamente e a titolo esemplificativo, oltre a quelle di carattere generale, le manchevolezze che possono dar motivo a penalità o se, ripetute, a risoluzione sono:
• interruzione di servizio;
• gravi ritardi nello svolgimento del servizio;
• mancato rispetto degli itinerari e degli orari previsti dal piano annuale del trasporto alunni;
• comportamento scorretto e lesivo dell’incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte dell’autista;
• uso improprio degli automezzi adibiti al servizio di trasporto scolastico;
• mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (la congruità dell’automezzo rispetto alla tipologia di utenti trasportati, la presenza sul veicolo del solo personale autorizzato, la revisione periodica dei mezzi, ecc.);
• gravi e ripetute violazioni del Codice della Strada.
5. Per la puntuale definizione e quantificazione delle specifiche penalità, laddove dettagliatamente prevista, si rimanda ai capitolati tecnici dei singoli lotti/Comuni".
Art. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento durante il periodo di sua efficacia, qualora:
• l’Appaltatore si è trovato al momento dell’aggiudicazione dell’appalto in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
• nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
• nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
• grave inadempimento da parte del soggetto affidatario del contratto di appalto alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
• in caso di grave negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali;
• intervenuto provvedimento di revoca dell'iscrizione nel registro delle Imprese, o per le Cooperative, nel registro regionale delle Cooperative Sociali;
• mancato espletamento dei servizi per reiterate assenze del personale non sostituito;
• mancata attuazione del progetto presentato;
• per motivi di pubblico interesse
• per fallimento della ditta
• applicazione di tre penali nell’arco di un semestre
2. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative al servizio regolarmente eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi derivati dallo scioglimento del contratto. Nel caso di cessazione per colpa o disdetta dell’Appaltatore, l’Amministrazione appaltante incamererà il totale della garanzia definitiva con ulteriore addebito, anche in rivalsa sui crediti e fatture da liquidare, dell’eventuale maggiore spesa conseguente il nuovo contratto. L’Amministrazione appaltante potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti gli altri casi previsti dal Codice Civile. In caso di decadimento dell’aggiudicazione o risoluzione anticipata del contratto, l’Amministrazione appaltante aggiudicherà o affiderà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria, con diritto al risarcimento del maggiore onere sostenuto. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell’Appaltatore per il fatto che ha determinato la risoluzione. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, l’Amministrazione aggiudicatrice ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto nel caso in cui sopravvengano convenzioni CONSIP migliorative rispetto alle condizioni del presente contratto, secondo le modalità di cui al medesimo art. 1 comma 13 D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135.
Art. 12 – PAGAMENTI
1. La Legge n. 244 del 24/12/2007 istituisce l’obbligo della fatturazione elettronica verso le Amministrazioni Pubbliche. Pertanto, così come previsto dalla normativa di riferimento, verranno accettate solo fatture in formato digitale che dovranno essere caricate sulla piattaforma ministeriale dell’Agenzia per l’Italia digitale denominata IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni). Il pagamento del corrispettivo ha luogo sulla base delle prestazioni effettuate su presentazione di regolari fatture mensili posticipate liquidate entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. Gli importi saranno versati, tramite bonifici bancari, sul conto corrente dedicato comunicato dall’appaltatore, nel rispetto dell’art. 3 della Legge 13/8/2010, n. 136.
2. Le fatture devono essere redatte in maniera completa ed esaustiva, descrittive di ogni singola tipologia di servizio e del costo relativo a ciascun servizio. L’Appaltatore fattura direttamente al Comune.
3. Per data di pagamento si intende la data di consegna del mandato di pagamento alla tesoreria comunale.
4. Il corrispettivo annuo del servizio sarà pagato in n. 10 rate (o 11 rate) mensili posticipate, corrispondenti ai mesi di frequenza di ciascun anno scolastico da Settembre a Giugno.
Art. 13– TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, l’Appaltatore deve comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 15 (quindici) giorni dall’aggiudicazione, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle variazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni il Comune sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi.
2. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori a qualsiasi titolo interessati all’intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Art. 14 – SCIOPERO O FORZA MAGGIORE
1. In caso di sciopero del personale della ditta appaltatrice o di altri eventi che, per qualunque motivo, possano incidere negativamente sul regolare svolgimento del servizio,
la ditta appaltatrice si impegna comunque ad assicurare la continuità del servizio, garantendo i contingenti minimi in caso di sciopero del personale, dal momento che il servizio è classificabile come servizio pubblico essenziale.
2. Salvo eventuali casi di forza maggiore, indipendenti oggettivamente dall’aggiudicatario, di cui dovrà essere data tempestiva notizia agli uffici comunali, il servizio di trasporto scolastico non dovrà subire pertanto alcuna interruzione.
Art. 15 - CLAUSOLA SOCIALE
Al fine di garantire la continuità del servizio, la ditta appaltatrice è tenuta al rispetto delle procedure previste dai contratti collettivi vigenti che regolamentano il cambio di gestione. A tal fine si obbliga al rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di salvaguardia dell’occupazione del personale in forza al gestore uscente. La ditta appaltatrice, qualora abbia l’esigenza di disporre di ulteriori risorse umane rispetto a quelle già presenti nella sua organizzazione, si impegna in via prioritaria ad assumere il personale dipendente che ne faccia richiesta già in servizio presso il gestore uscente. Resta impregiudicata la facoltà dell'aggiudicatario di valutare l'assunzione di unità che, per quantità e qualifica, sia armonizzabile con la propria struttura operativa in funzione dell'organizzazione di impresa e con le esigenze tecnico – organizzative e di manodopera previste per il servizio.
Art. 16 – PERSONALE
1. La Ditta appaltatrice dovrà gestire il servizio avvalendosi di personale qualificato idoneo allo svolgimento del servizio stesso secondo la normativa vigente in materia.
2. Sono a carico della ditta, oltre alle spese per il personale utilizzato, i dispositivi di protezione individuale, gli indumenti di lavoro degli addetti e in genere tutto ciò che è necessario per lo svolgimento dei servizi.
3. Alla Ditta è fatto obbligo di comunicare all’Amministrazione comunale, prima dell’inizio del servizio, e prima di ogni variazione successiva, i nominativi degli autisti addetti al trasporto, allegando, per ciascuno, copia della patente di guida e della CQC (carta di qualificazione del conducente).
4.Tutto il personale dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto verso l’utenza.
5. Dovranno essere evitati in particolare discussioni, diverbi e quant’altro possa generare conflitti fra l’utenza e l’autista. Ogni richiesta o reclamo da parte dell’utenza andrà inviata al competente Ufficio.
0.Xx Comune potrà pretendere la sostituzione dei conducenti qualora, comprovate
testimonianze o verifiche sul mezzo, rivelino l’inadeguatezza dell’incaricato rispetto alle capacità sia di corretta conduzione del mezzo che di corretto comportamento durante lo svolgimento del servizio.
7.Ogni autista dovrà avere in dotazione un telefono cellulare idoneo per la conversazione durante la guida per consentire la tempestiva comunicazione in caso di ogni avversità (incidente, avaria automezzo etc.) il cui numero va comunicato all’Ufficio Scuola prima dell’inizio del servizio.
8.L’appaltatore è responsabile del comportamento dei propri dipendenti ed è obbligato a sollevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti della stessa Amministrazione.
La ditta è tenuta ad individuare un Responsabile del servizio avente i seguenti requisiti:
- autonomia operativa adeguata a rendere funzionale il servizio e a risolvere tutti gli eventuali problemi operativi;
- reperibilità almeno durante le ore di espletamento del servizio;
- esperienza almeno biennale nella conduzione di servizi analoghi e non inferiori per dimensioni a quello oggetto dell’appalto;
Il nominativo ed il numero di telefono dovranno essere comunicati all’Amministrazione concedente prima dell’inizio del servizio.
Il Responsabile è diretto interlocutore dell’Amministrazione concedente e dell’utenza; è tenuto a partecipare se convocato a eventuali incontri inerenti al servizio con concedente. In caso di sua assenza, la ditta appaltatrice deve provvedere alla sua sostituzione con altro in possesso degli stessi requisiti.
Art. 17 – NORME DI SICUREZZA
1. L’ operatore economico è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
2. L’ operatore economico dovrà comunicare al momento della stipulazione del contratto il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e sicurezza.
3. Il Comune si riserva di rescindere dal contratto d’appalto, a seguito dell’accertamento di violazioni delle suddette norme
Art. 18 - SPESE CONTRATTUALI
1. Qualsiasi eventuale spesa derivante dall’aggiudicazione (es. stipula del contratto e relativi oneri fiscali, comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria), sarà a completo carico dell’Appaltatore.
2. L’aggiudicatario è obbligato a stipulare il contratto per l’affidamento del servizio in oggetto
previo versamento delle spese inerenti e conseguenti il contratto stesso. La stipulazione del contratto avverrà, in forma pubblica amministrativa, presso la sede comunale. Nel caso in cui l’aggiudicatario non stipuli e/o non versi le spese inerenti il contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall’aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà scisso con semplice comunicazione scritta da parte del Comune, che porrà a carico dell’Impresa medesima le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente e procederà all’incameramento della cauzione provvisoria versata al momento della presentazione dell’offerta.
Art. 19 – RINVIO
Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato, è fatto rinvio al decreto legislativo n. 50/2016 e al Codice civile, nonché a tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti nelle materie oggetto dell’appalto.
Art. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI
La ditta appaltatrice è tenuta all’osservanza delle disposizioni del regolamento UE 2016/679, indicando il responsabile della privacy.
Art. 21 - CONTROVERSIE
Ogni controversia derivante dal contratto è devoluta all’autorità giudiziaria ordinaria, Foro di Brescia per i Comuni di Pompiano, Remedello e Rezzato e Foro di Bergamo per i Comuni di Villongo, Verdellino e Capriate X. Xxxxxxxx.