CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
(revisione 1.4 - in vigore dal 1° gennaio 2021)
Il presente documento è destinato a disciplinare i futuri contratti stipulati dalla Camera di mediazione per la conciliazione (in sigla Camecon) con le parti dei procedimenti di mediazione.
Art. 1
Conclusione del contratto
[1] Il contratto si intende concluso con il deposito dell’istanza di mediazione o dell’atto di adesione ad
una procedura già avviata.
Art. 2
Composizione dell’indennità
[1] L’indennità dovuta all’organismo è composta dalle spese di avvio del procedimento, dalle spese di
mediazione e dai costi di gestione delle raccomandate.
[2] Per le spese di avvio del procedimento è dovuto da ciascuna parte un importo di € 40,00 per le controversie di valore indeterminato o determinato fino ad € 250.000,00 ed € 80,00 per le controversie di valore determinato superiore ad € 250.000,00.
[3] Le spese di mediazione sono dovute nell'importo indicato nella tabella allegata sub “A” alle presenti
condizioni generali.
[4] Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile.
[5] Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
[6] Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
[7] Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, si applicherà la sesta fascia tariffaria di cui alla tabella allegata sub “A” (da € 50.001 ad € 250.000). In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
[8] All’atto del deposito dell’istanza di mediazione la parte istante deve provvedere al pagamento dei diritti di avvio del procedimento e degli eventuali costi per le raccomandate, se opta per la gestione delle raccomandate a cura dell’organismo. Analogamente, la parte aderente deve provvedere al pagamento dei diritti di avvio del procedimento prima del deposito dell’atto di adesione. In caso di mancato pagamento, l’organismo non considererà correttamente compiuto il deposito ed inviterà le parti al pagamento di quanto dovuto.
[9] In caso di conciliazione obbligatoria ai sensi di legge, se il soggetto richiedente è ammesso al gratuito patrocinio a carico dello Stato, non dovrà pagare le spese di mediazione e le spese di avvio del procedimento, ma unicamente le eventuali spese di cui al successivo art. 3 e dovrà inviare all’organismo apposita certificazione attestante le condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio. Tale documentazione dovrà essere allegata alla istanza di conciliazione o all’atto di adesione.
[10] Le spese di mediazione di cui alla tabella “A” sono aumentate:
✓ di un quarto in caso di successo della mediazione,
✓ di un quinto in caso di formulazione della proposta di conciliazione da parte del conciliatore.
[11] Le spese di mediazione di cui alla tabella “A” sono diminuite di un terzo, per i primi sei scaglioni, e della metà, per i restanti scaglioni, nelle materie su cui è obbligatoria la conciliazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
[12] Nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, non sono dovute le spese di mediazione, ma unicamente le spese di avvio del procedimento e le eventuali spese di gestione delle raccomandate di al successivo art. 3.
[13] Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. 28/2010.
[14] Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
[15] Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un’unica parte, a condizione che aderiscano alla procedura con il medesimo atto, con identiche argomentazioni e siano assistiti dallo stesso legale.
[16] Le spese di mediazione vanno corrisposte all’organismo prima del secondo incontro di mediazione. L’eventuale indennità integrativa conseguente alla conclusione di accordo od alla redazione di una proposta da parte del mediatore, dovrà essere versata all’organismo subito dopo la chiusura del procedimento di mediazione. A tal fine l’organismo comunicherà a ciascuna delle parti l’importo dovuto.
[17] Il verbale sarà consegnato alle parti direttamente dal mediatore esclusivamente a seguito del pagamento delle indennità da parte di tutti i soggetti del procedimento. Qualora una parte non provveda al pagamento del dovuto al termine dell’ultimo incontro, potrà spontaneamente provvedervi altra parte del procedimento che avrà pertanto diritto di regresso su quanto pagato in più. Resta in ogni caso fermo il diritto dell’Organismo, ai sensi dell'art. 16, comma 11, del D.M. 18 ottobre 2010, n. 180 e dell'art. 13, comma 4, del Regolamento di procedura, di richiedere in ogni tempo anche ad una sola posizione processuale il pagamento delle indennità di tutte le posizioni processuali aderenti, con diritto di rivalsa nei confronti degli altri obbligati
[18] Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati secondo le modalità pubblicate sul sito o che saranno comunicate alle parti.
Art. 3
Gestione delle comunicazioni
[1] La parte istante, all’atto del deposito dell’istanza, potrà optare per l’invio in proprio delle raccomandate o per l’affidamento della gestione del servizio di stampa, imbustamento, spedizione e gestione all’organismo. In tale secondo caso la parte istante dovrà anticipare la somma di € 15,00, oltre IVA, per ciascuna raccomandata con destinatario nazionale ed € 25,00, oltre IVA, per ciascuna raccomandata con destinatario estero.
[2] Gli importi di cui al precedente comma sono dovuti anche in caso di mancato recapito per cause
non imputabili all’organismo.
[3] La documentazione di invio e di consegna delle raccomandate e delle pec è custodita dall’Organismo. In caso di motivata richiesta di una delle parti l’Organismo ne rilascerà copia dietro corresponsione di un diritto di estrazione e copia pari ad € 10,00 oltre IVA per ciascuna comunicazione inviata.
Art. 4
Rinuncia al procedimento di mediazione
[1] In caso di rinuncia al procedimento di mediazione sono comunque dovuti i diritti di avvio del procedimento.
Allegato “A”
TABELLA DELLE SPESE DI MEDIAZIONE
Da valore | A valore | Spesa di mediazione (per ciascuna parte) |
0,01 | 1.000,00 | 65,00 |
1.000,01 | 5.000,00 | 130,00 |
5.000,01 | 10.000,00 | 240,00 |
10.000,01 | 25.000,00 | 360,00 |
25.000,01 | 50.000,00 | 600,00 |
50.000,01 | 250.000,00 | 1.000,00 |
250.000,01 | 500.000,00 | 2.000,00 |
500.000,01 | 2.500.000,00 | 3.800,00 |
2.500.000,01 | 5.000.000,00 | 5.200,00 |
5.000.000,01 | 9.200,00 |
Per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile la fascia di riferimento è la sesta (da € 50.000,01 ad € 250.000,00).
Gli importi sono da intendersi al netto dell’IVA, se dovuta.