Contract
Elaborato | Livello | Tipo | Sistema / Edificio / Argomento | Rev. |
A | RY - Regolamento appalti | APS - Affidamento appalt di servizi | Data | |
Sede Centrale | Generale - Attività generali di Società | |||
Titolo Elaborato: | ||||
Revisione per adeguamento alla normativa vigente, compreso il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con la legge n. 120/2020 | ||||
Timbri e firme del responsabile Acquisti e Appalti Firmato digitalmente da: Xxxxxxx Xxxxxxx Organizzazione: NUCLECO S.P.A. Luogo: Roma Data: 17/02/2022 08:53:23 Autorizzato | ||||
PROPRIETA’ LIVELLO DI CATEGORIZZAZIONE
Livello di categorizzazione: Pubblico, Interno, Controllato, Ristretto
Pubblico
Il presente elaborato è di proprietà di NUCLECO S.p.A. È fatto divieto a chiunque di procedere, in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, alla sua riproduzione, anche parziale, ovvero di divulgare a terzi qualsiasi informazione in merito, senza autorizzazione rilasciata per scritto da XXXXXXX S.p.A.
Documento ad USO PUBBLICO
• Le informazioni contenute nel presente documento appartengono a NUCLECO e possono essere liberamente divulgate nel rispetto delle disposizioni vigenti.
I N D I C E
1. OSSERVANZA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI NUCLECO S.P.A. 5
2. DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI 5
2.1 DEFINIZIONI E PRINCIPALI DISPOSIZIONI APPLICABILI 5
2.2 EVENTUALI DIFFORMITÀ TRA LE DISPOSIZIONI DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI 6
2.3 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI-QUALITÀ, SICUREZZA E AMBIENTE
7
2.3.1 Generalità 7
2.3.2 Obblighi dell’AFFIDATARIA 7
2.4 DOMICILIO E COMUNICAZIONI DELL’AFFIDATARIA 10
2.5 ASSICURAZIONI 11
2.5.1 Generalità 11
2.5.2 Obbligo di assicurazione nei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria 11
2.6 PRETESE DI TERZI 12
2.7 PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE, NONCHÉ ESPOSIZIONE DI SEGNI
DISTINTIVI 12
2.8 RISERVATEZZA 13
2.9 MODIFICHE AL SERVIZIO 13
2.9.1 Modifiche apportate da NUCLECO 13
2.9.2 Modifiche apportate dall’AFFIDATARIA 14
3. ESECUZIONE DELL’APPALTO 14
3.1 | RAPPRESENTANZA NUCLECO | 14 | |
3.2 | RAPPRESENTANZA DELL’AFFIDATARIA | 15 | |
3.2.1 | Adempimenti amministrativi a cura dell’AFFIDATARIA | 16 | |
3.2.2 | Progettazione | 16 | |
3.3 | PERSONALE DIPENDENTE DALL’AFFIDATARIA | 17 | |
3.3.1 | Generalità | 17 | |
3.3.2 | Disciplina delle aree operative | 17 |
3.3.3 Trattamento economico del personale e verifica regolarità contributiva (DURC) e fiscale (DURF/F24) 16
3.3.4 | Trattamento retributivo dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto | 18 | |
3.3.5 | Lavoratori somministrati e collaborazioni | 19 | |
3.3.6 | Prova degli adempimenti | 19 | |
3.4 | SOGGEZIONI PARTICOLARI | 19 | |
3.5 | INCOLUMITÀ DELLE PERSONE ED INFORTUNI | 19 | |
3.6 | COORDINAMENTO E SUBORDINAZIONE RISPETTO AD ALTRE ATTIVITA’ DI NUCLECO | 19 | |
3.7 | PROGRAMMA CRONOLOGICO ED EVENTUALI MODIFICHE | 20 | |
3.8 | AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO | 20 | |
3.8.1 | Consegna delle aree | 20 | |
3.9 | COMUNICAZIONI | 21 |
3.10 CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO 21
3.11 REGISTRO DELLE PRESTAZIONI 21
3.12 PREVENZIONE E RISARCIMENTO DEI DANNI 22
3.13 DIFFICOLTA’ DI ESECUZIONE 22
3.14 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 22
3.15 DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE 23
3.16 DIVIETO ALL’AFFIDATARIA DI SOSPENDERE O RALLENTARE LE ATTIVITÀ OGGETTO
DEL SERVIZIO 23
3.17 ESECUZIONE IN DANNO 23
3.18 VERIFICHE, ISPEZIONI, ASSISTENZA ALLE VERIFICHE ED AI CONTROLLI DI NUCLECO 24
3.19 DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E MANLEVA, NONCHÉ PRODUZIONE DI MATERIALE MULTIMEDIALE 24
3.20 SERVIZI DI PROGETTAZIONE 25
4. PREZZI CONTRATTUALI 25
4.1 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI 25
4.2 REMUNERATIVITA’ DEI PREZZI CONTRATTUALI 26
4.3 NUOVI PREZZI 26
5. ACCETTAZIONE DEI SERVIZI E PAGAMENTI 27
5.1 CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E BENESTARE ALLA FATTURAZIONE 27
5.2 PENALE 27
5.3 ANTICIPAZIONI 28
5.4 MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 28
5.4.1 Fatturazione e pagamento in caso di consorzi o RTI 29
5.4.2 Disposizioni urgenti ex D.L. 76/2020 come convertito dalla L. n. 120/2020 29
PROPRIETA’ STATO | LIVELLO DI CATEGORIZZAZIONE | PAGINE |
Procurement e Definitivo | Pubblico | 3/40 |
5.5 FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE - CONTESTAZIONI 29
5.6 GARANZIA DEFINITIVA 30
5.7 SPESE DI REGISTRO, DI BOLLO E ALTRE IMPOSTE 31
6. VERIFICA DI CONFORMITÀ 32
7. CESSIONE DEL CREDITO – CESSIONE DEL CONTRATTO 32
7.1 CESSIONE DEL CREDITO 32
7.2 CESSIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’AFFIDATARIA 32
8. SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO 32
8.1 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – DIFFIDA AD ADEMPIERE 32
8.1.1 Risoluzione del contratto 32
8.1.2 Risoluzione per difficoltà di esecuzione 33
8.1.3 Clausola risolutiva espressa 33
8.1.4 Diffida ad adempiere 34
8.1.5 Effetti della risoluzione 34
8.2 RECESSO DAL CONTRATTO 35
8.2.1 Recesso ordinario 35
8.2.2 Ipotesi di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’AFFIDATARIA 35
9. LEGISLAZIONE ANTIMAFIA E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 36
9.1.1 ADEMPIMENTI AGLI OBBLIGHI DI LEGGE 36
9.2 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 36
9.3 SUBAPPALTO 37
9.3.1 Generalità 37
9.3.2 Responsabilità dell’AFFIDATARIA per i Subappalti 38
10. ACCORDO BONARIO E FORO COMPETENTE 39
11. LEGGE APPLICABILE 39
12. TRATTAMENTO DATI DELL’AFFIDATARIA 39
DICHIARAZIONE DELL'AFFIDATARIA 39
1. OSSERVANZA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI NUCLECO S.P.A.
NUCLECO ha adottato un Modello di organizzazione, controllo e gestione (ex art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001), comprensivo del Codice Etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (ex art. 1, co. 2-bis, della L. n. 190/2012).
Il suddetto Modello di organizzazione, controllo e gestione (di seguito anche “Modello”) è reperibile nel sito web
istituzionale della NUCLECO (xxx.XXXXXXX.xx – percorso: Modello/Organizzazione/Modello di organizzazione, controllo e gestione) e nella sezione “Società trasparente” del medesimo sito.
Il Modello ha l’obiettivo di prevenire specifici reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n.
231/2001, sia in Italia che all’estero, nonché i fenomeni di corruzione e di mala gestio ex legge n. 190/2012.
L’AFFIDATARIA ed i subcontraenti devono ritenersi obbligati al rispetto del Modello.
La violazione del Modello comporta l’applicazione delle sanzioni stabilite nella parte generale, commisurate in ordine alla loro gravità, tra cui la risoluzione del contratto.
2. DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI
2.1 DEFINIZIONI E PRINCIPALI DISPOSIZIONI APPLICABILI
Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni menzionate nei documenti contrattuali stiano rispettivamente ad indicare e a definire:
a) NUCLECO S.p.A.: “Società Gestione Impianti Nucleari per azioni”;
b) Committente: la Società per conto della quale il servizio viene espletato. Il Committente svolge i compiti ad esso attribuiti dal D.Lgs. n. 81/2008 (cfr. art. 89, lett. b), che può rivestire anche il ruolo di Responsabile del Procedimento (RdP) per la fase di esecuzione;
c) Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione (cfr. art. 89, lett. d), del D.Lgs. n. 81/2008);
d) AFFIDATARIA (o anche Esecutore): soggetto di cui all’elencazione dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche Codice) affidatario del Contratto di appalto, vale a dire la persona fisica o giuridica o la società di persone o di capitali o un altro soggetto giuridicamente rilevante (RTI, Consorzi, GEIE, etc.) che, con la firma del Contratto di appalto, si impegna alla realizzazione del servizio descritto nel contratto medesimo;
e) Contratto di appalto (o anche Contratto): l’accordo tra i contraenti per l’esecuzione del servizio appaltato e gli atti allegati ivi espressamente richiamati. Il contratto può essere concluso, a scelta di XXXXXXX e nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla normativa vigente ai seni dell’art. 32, comma 14 del Codice;
f) Codice: il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017 nonché dal D.L. n. 32/2019, convertito con la Legge n. 55/2019, relativamente alle parti richiamate e/o disciplinate nelle presenti Condizioni Generali;
g) Regolamento d’attuazione: il D.P.R. 5.10.2010, n. 207, recante il regolamento di attuazione di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 163/2006, nelle parti non espressamente abrogate dal Codice e vigenti fino all’entrata in vigore delle successive disposizioni attuative che ne opereranno progressivamente la sostituzione;
PROPRIETA’ STATO | LIVELLO DI CATEGORIZZAZIONE | PAGINE |
Procurement e Definitivo | Pubblico | 5/40 |
h) Progettista: professionista, società di professionisti o società di ingegneria come definiti dal Codice;
i) Direttore dell’esecuzione del contratto (o Direttore Esecuzione): il soggetto incaricato dal Committente, con il compito di verificare il regolare andamento del servizio;
j) Responsabile del procedimento per la fase Esecuzione del contratto (o RdPE): il soggetto, comunque qualificato dagli atti di organizzazione aziendale, cui sono attribuiti, ai sensi dell’art. 31 comma 10 del Codice, i compiti del R.U.P., relativi alla fase di esecuzione del Contratto;
k) Personale incaricato: qualsiasi soggetto incaricato dal Committente delle operazioni di svolgimento delle attività connesse all’esecuzione del Contratto da parte dell’AFFIDATARIA, nonché allo svolgimento, in qualsiasi momento, di controlli e verifiche in campo ovvero presso gli opifici dell’Operatore, diretti ad accertare la conformità del servizio alle prescrizioni contrattuali;
l) Piano Operativo di Sicurezza (di seguito anche POS): il documento che il datore di lavoro dell’affidatario del contratto redige ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV del medesimo D.Lgs.;
m) Piano di Sicurezza e di Coordinamento ove previsto: (di seguito anche PSC): è il documento costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità del servizio da realizzare ed alle eventuali fasi critiche di svolgimento dello stesso, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori
(cfr. art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
n) DUVRI: Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,);
o) Protocollo di legalità in materia di appalti (di seguito anche Protocollo di legalità): protocollo di impegni sottoscritto fra SOGIN ed i Prefetti delle Province di Alessandria, Caserta, Latina, Matera, Piacenza, Roma e Vercelli, finalizzato a rafforzare il sistema delle cautele antimafia.
p) Normativa riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, inclusi i cantieri temporanei e mobili: Codice civile art. 2087, L. n. 123/2007 e D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
q) Normativa in materia ambientale: D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
r) Normativa riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori in materia di radiazioni ionizzanti: D.Lgs. n. 101/2020 e s.m.i.;
s) D.M. n. 49/2018: Decreto del 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione» -emanato in attuazione dell’art. 111 dello stesso X.Xxx. n. 50/2016, relativamente alle parti richiamate e/o disciplinate nelle presenti condizioni generali;
t) Legge n. 120/2020: Legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante
«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14
settembre 2020), ove e fin quando applicabile.
2.2 EVENTUALI DIFFORMITÀ TRA LE DISPOSIZIONI DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI
In caso di difformità o incompatibilità tra i documenti contrattuali, la prevalenza è determinata dall’ordine secondo il quale i documenti stessi si trovano elencati, quali allegati, all’interno del Contratto di appalto, salva diversa previsione contrattuale.
Le suddette disposizioni si intendono sostituite, modificate o abrogate automaticamente, ove il relativo contenuto
sia incompatibile con sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari. In ogni caso, a fronte delle continue modifiche alla normativa di settore, salvo espresse disposizioni regolamentari, di norma, negli appalti pubblici trova applicazione la normativa applicabile alla data di scadenza del bando per procedure aperte o ristrette, ovvero scadenza richiesta di offerta per procedure negoziate.
2.3 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI - QUALITÀ, SICUREZZA E AMBIENTE
2.3.1 Generalità
L’AFFIDATARIA, nonché gli eventuali subappaltatori e terzi, sono obbligati a rispettare tutte le disposizioni legislative nazionali ed internazionali, ad osservare tutti i regolamenti, le disposizioni, le prescrizioni delle competenti autorità di controllo in materia di progettazione delle prestazioni (qualora quest’ultima rientri tra le attività contrattualmente a carico dell’AFFIDATARIA), di contratti di lavoro, di sicurezza, di tutela dell’ambiente, di ordine pubblico, fiscale e, comunque, qualsiasi disposizione inerente l’appalto di cui trattasi e la sua esecuzione.
Per quanto non disciplinato dal Contratto, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile e la normativa vigente
in materia.
Le presenti disposizioni si intendono sostituite, modificate o abrogate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni imperative, legislative o regolamentari.
2.3.2 Obblighi dell’AFFIDATARIA
I servizi dovranno essere eseguiti dall’AFFIDATARIA, con l’eventuale ricorso a subappaltatori/subaffidatari, nel rispetto degli atti di gara, del contratto e dei relativi allegati, delle normative a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., delle normative in materia di protezione dell’ambiente di cui al DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e di radiazioni ionizzanti, di cui al D. Lgs. n. 101/2020 e s.m.i., nonché delle procedure aziendali adottate presso il sito NUCLECO dove va espletato l’appalto.
XXXXXXX ha adottato una Politica per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza (consultabile all’indirizzo
xxx.XXXXXXX.xx – percorso: Azienda / Organizzazione / Corporate Governance / Sostenibilità / Qualità, Ambiente e Sicurezza) che i fornitori devono tenere in considerazione nello svolgimento delle attività e si è dotata di un Sistema di Gestione Integrato che risponde ai requisiti degli standard internazionali UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI ISO 45001 e Regolamento EMAS CE 1221/2009 (ove applicabile).
XXXXXXX intende prevenire l’inquinamento e i rischi di danni per le persone e i beni propri e di terzi e richiede al riguardo all’AFFIDATARIA di conformarsi alle prescrizioni in essere presso i propri siti/unità operative, nello svolgimento dei servizi. A tal fine, XXXXXXX fornisce tutte le informazioni e la documentazione necessarie all’AFFIDATARIA.
PROPRIETA’ STATO | LIVELLO DI CATEGORIZZAZIONE | PAGINE |
Procurement e Definitivo | Pubblico | 7/40 |
L’AFFIDATARIA assume a proprio carico tutte le spese ed è responsabile per gli eventuali pregiudizi e/o danni che dovessero derivare dalla inosservanza delle disposizioni sopra citate, mallevando NUCLECO da ogni responsabilità anche nei confronti dei terzi.
L’AFFIDATARIA si impegna a fornire a NUCLECO il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS), ovvero il DVR specifico per l’appalto, e quello degli eventuali Subappaltatori, le misure di prevenzione e protezione relative ai servizi, nonché le proprie procedure per la gestione degli aspetti ambientali.
L’AFFIDATARIA si obbliga, inoltre, a comunicare tempestivamente per iscritto a NUCLECO ogni eventuale incidente, evento o circostanza che possa avere conseguenze sulla salute e la sicurezza delle persone e sull’ambiente, segnalando eventuali difformità rispetto ai requisiti richiesti da NUCLECO e dalle normative/regolamenti applicabili in materia di Qualità, Sicurezza e Ambiente.
Eventuali requisiti e prestazioni aggiuntive in materia di Qualità, Sicurezza e Ambiente, ritenuti da NUCLECO
necessari per garantire l’implementazione ed il miglioramento del proprio Sistema di Gestione Integrato, potranno
essere richiesti all’AFFIDATARIA secondo quanto specificato nel Contratto di appalto.
L’AFFIDATARIA si impegna a fornire il reporting dei dati di Qualità, Sicurezza e Ambiente secondo le modalità e le frequenze richieste da NUCLECO.
L’ AFFIDATARIA si impegna in ogni caso a:
a) comunicare a NUCLECO i nominativi delle seguenti figure professionali facenti parte del proprio organico previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: datore di lavoro, dirigente, preposto, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, medico competente e medico autorizzato, esperto di radioprotezione (ove previsto), Rappresentanti dei Lavoratori, nonché i nominativi del personale impiegato nei servizi ivi inclusi i lavoratori con contratto di collaborazione e il personale dell’eventuale subAFFIDATARIA/O;
b) adempiere al DUVRI, ovvero al PSC e al POS/DVR specifico per l’appalto e comunque a tutti i piani e/o alle disposizioni che gli verranno trasmessi e/o impartite dal Responsabile/Direttore esecuzione del contratto, dal Coordinatore per l’Esecuzione (CSE) ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i., ovvero dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del titolo I dello stesso decreto legislativo;
c) adottare tutte le cautele, le misure e i provvedimenti atti a evitare qualsiasi infortunio o danno alle persone o alle cose o all’ambiente e cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che gravano sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
d) sospendere, senza richiesta di oneri, la propria attività qualora ciò gli venga richiesto da XXXXXXX, ovvero per ordine delle Autorità preposte, nel caso di non rispondenza dei servizi ai requisiti contrattuali, ovvero per problemi di sicurezza del proprio personale o di NUCLECOo di terzi o per la sicurezza delle cose e dell’ambiente;
e) utilizzare personale idoneo e qualificato e assicurarsi dell’idoneità del personale utilizzato dai subappaltatori, per l’esecuzione dei servizi, in funzione della complessità degli stessi, anche ai fini della Qualità, Sicurezza e Ambiente;
f) utilizzare macchinari, apparecchiature ed attrezzature conformi alla normativa di settore;
g) rispettare le regole e procedure in vigore relative all’accesso al luogo di lavoro;
h) dotare il personale operante, per suo conto, di tutte le apparecchiature, le protezioni, le attrezzature e gli indumenti personali di qualità adeguata e conformi alle normative di legge, necessari ad eseguire i servizi in condizioni di massima sicurezza, nonché a controllare che ne venga fatto uso integrale ed appropriato. Tale personale sarà adeguatamente formato/addestrato, sia in generale sulla materia dell’infortunistica, dell’igiene del lavoro, dell’antinquinamento e di quant’altro sia utilmente attinente all’espletamento dei servizi, sia in merito alle caratteristiche ed ai rischi connessi alle strutture, alle sostanze presenti ed all’attività svolta;
i) non porre in essere attività non previste dal contratto e ad astenersi dal compiere atti che possano in qualche modo danneggiare il personale, le proprietà di XXXXXXX, l’ambiente o i terzi;
j) osservare e fare osservare dai propri dipendenti diretti o da altro personale comunque impiegato
nell’esecuzione del servizio tutte le disposizioni interne di sicurezza stabilite da NUCLECO;
k) rispettare tassativamente tutte le eventuali altre specifiche disposizioni che potranno, all’occorrenza, essere impartite di volta in volta da NUCLECO per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori propri e di quelli degli eventuali Subappaltatori e collaboratori in genere, del personale di XXXXXXX, e per la tutela dell’Ambiente;
l) adottare, fatto salvo quanto previsto dalle procedure e normative interne di NUCLECO, tutte le misure che si rendessero opportune per la sicurezza dei lavoratori;
m) informare tempestivamente il Direttore dell’esecuzione del Contratto e le figure di controllo previste per legge (es. CSE, RSPP, ER) di ogni situazione che possa costituire pericolo per le persone e l’ambiente;
n) non ingombrare in alcun modo passaggi ed aree non espressamente assegnategli, nonché nelle aree di propria competenza mantenere quotidianamente il massimo ordine e pulizia, rimuovendo tempestivamente, a tale scopo, gli eventuali rifiuti prodotti dalla propria attività, raccogliendoli e smaltendoli in modo ordinato, a sua cura e spese, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, presso discariche o impianti di smaltimento autorizzati;
o) utilizzare immobili o impianti fissi o attrezzature che, in casi eccezionali di necessità, XXXXXXX abbia concesso in uso all’AFFIDATARIA, mediante l’impiego di personale qualificato, secondo le buone regole di diligenza, prudenza e perizia ed esclusivamente per lo svolgimento dei servizi; non apportare modifiche a detti immobili o impianti o attrezzature se non dopo preventiva informazione e consenso scritto di NUCLECO;
p) trasmettere, ove richiesto da XXXXXXX, un rapporto sulle ore lavorate e gli eventuali infortuni occorsi.
In caso di avvalimento, l’AFFIDATARIA deve consentire a NUCLECO le verifiche dei requisiti di cui all’art. 89, comma
9 del Codice.
A fronte di violazione dei suddetti obblighi e/o delle disposizioni di legge in materia di Qualità, Sicurezza e Ambiente NUCLECO ha la facoltà di:
i. risolvere il contratto ai sensi dell’art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 e comunque dell’art. 1456 c.c., ferme restando a carico dell’AFFIDATARIA tutte le responsabilità per qualsiasi danno, incidente o infortunio che dovesse verificarsi durante l’esecuzione dei servizi - o in conseguenza degli stessi - a carico del proprio personale o di cose di propria proprietà, nonché del personale o di cose di proprietà di XXXXXXX e/o di terzi;
PROPRIETA’ STATO | LIVELLO DI CATEGORIZZAZIONE | PAGINE |
Procurement e Definitivo | Pubblico | 9/40 |
ii. sospendere i servizi a danno dell’AFFIDATARIA, addebitandogli tutte le maggiori spese conseguenti e/o derivanti;
iii. non ammettere nelle aree presso cui deve svolgersi il servizio quei lavoratori dell’AFFIDATARIA e di eventuali subappaltatori che non risultassero come sopra tutelati o che risultassero non attenersi alle superiori prescrizioni.
Qualsiasi sospensione dei servizi conseguente a violazione di uno dei suddetti obblighi e/o delle disposizioni di legge in materia di Qualità, Sicurezza e Ambiente, obbliga l’AFFIDATARIA ad eliminare le conseguenze della violazione al fine di ripristinare immediatamente le condizioni regolari, senza che questo possa comportare ritardi sulle consegne contrattuali previste.
Al fine di verificare costantemente sul corretto adempimento di tali obblighi XXXXXXX avrà durante tutta la durata del contratto il diritto di disporre ispezioni ed accertamenti, sia mediante funzioni aziendali interne che per mezzo di terzi, ovvero di fornire disposizioni aggiuntive.
L’AFFIDATARIA si impegna quindi ad assicurare la disponibilità propria e del proprio personale a collaborare fattivamente al fine di consentire le suddette ispezioni.
In caso di servizi svolti presso le sedi/stabilimenti dell’AFFIDATARIA, lo stesso si impegna ad eseguire i medesimi in
osservanza di tutte le disposizioni di Qualità, Sicurezza e Ambiente previste dalle vigenti disposizioni di legge e di eventuali requisiti e prestazioni aggiuntive in materia di Qualità, Sicurezza e Ambiente richieste da NUCLECO.
Con riferimento alla salvaguardia ambientale, l’AFFIDATARIA è tenuta a porre in essere tutte le cautele e misure
necessarie per la salvaguardia dell’ambiente, conformandosi a tutta la normativa applicabile in materia di ambiente ed agli altri eventuali impegni connessi e da questi formalmente assunti.
Se richiesto contrattualmente, l’AFFIDATARIA deve predisporre un piano per la prevenzione e/o mitigazione degli impatti ambientali specifica del sito e dell’attività. Detto piano deve essere consegnato a XXXXXXX prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del contratto, e deve essere conforme alla legislazione vigente ed idoneo a garantire il miglior controllo mirato al mantenimento di un elevato standard di tutela dell’ambiente.
L’AFFIDATARIA si impegna a dimostrare, su richiesta di XXXXXXX, il possesso di etichette ecologiche relative ai materiali utilizzati, e a fornire specifica documentazione emessa da organismi riconosciuti.
NUCLECO si riserva il diritto di monitorare o controllare la corretta gestione dei rifiuti da parte dell’ AFFIDATARIA.
L’AFFIDATARIA deve garantire che il personale conosce e comprende i requisiti e le normative in materia di tutela ambientale necessari ad eseguire il servizio e deve dimostrare che il proprio personale abbia un’adeguata formazione teorica e pratica atta a garantire un corretto svolgimento delle prestazioni ed una limitazione del rischio di incidenti con conseguenze ambientali; la formazione dovrà essere conforma a quanto previsto nel sistema di gestione ambientale previsto nel sito oggetto delle prestazioni.
2.4 DOMICILIO E COMUNICAZIONI DELL’AFFIDATARIA
Agli effetti contrattuali e giudiziari, salva diversa elezione stabilita in Contratto o successivamente comunicata per
iscritto, il domicilio dell’AFFIDATARIA si intende elettivamente fissato presso la sede legale.
In caso di variazione del domicilio legale, l’AFFIDATARIA ha l’onere di informare XXXXXXX per mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC); in mancanza di ciò, notifiche e comunicazioni si avranno
per regolarmente eseguite una volta pervenute al precedente indirizzo e, conseguentemente, si presumeranno
conosciute dall’AFFIDATARIA.
A meno che non sia diversamente concordato, la lingua ufficiale del Contratto è l’italiano, pertanto tutta la documentazione e le comunicazioni scritte e verbali tra rappresentanti delle parti dovranno avvenire esclusivamente in lingua italiana.
Il contratto può prevedere che ogni comunicazione e/o scambio di informazioni tra il Committente e l’ AFFIDATARIA, inerenti all’esecuzione del contratto, possano avere luogo anche per via telematica, nel rispetto della disciplina vigente e con modalità idonee a garantire, in ogni caso, l’integrità dei dati trasmessi, nonché, ove necessario, la loro segretezza e/o riservatezza.
2.5 ASSICURAZIONI
2.5.1 Generalità
Il Contratto può prevedere che, prima di dare inizio alle prestazioni oggetto di affidamento, l’ AFFIDATARIA sia tenuto, senza limitazione alcuna, a costituire e consegnare al Committente una polizza di assicurazione, per tutta la durata della sua attività e per un importo adeguato, per responsabilità civile verso terzi, intendendosi per terzi anche il personale e le cose di proprietà di NUCLECO, ivi compresi i subappaltatori o terzi incaricati a qualsiasi titolo, ed alle cose, anche di sua proprietà, eccettuati unicamente i servizi che formano oggetto dell’appalto.
L’AFFIDATARIA dovrà inoltre prevedere l’espressa rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazione ad ogni azione
di rivalsa nei confronti di XXXXXXX.
L’AFFIDATARIA dovrà inviare, nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del Contratto e in ogni caso prima dell’avvio delle prestazioni, i certificati assicurativi attestanti sia l’esistenza delle coperture assicurative sopra descritte, che il regolare avvenuto pagamento dei relativi premi assicurativi.
Nel caso in cui l’AFFIDATARIA avesse già in essere una polizza assicurativa con le caratteristiche indicate al presente
articolo, dovrà richiedere all’istituto assicurativo una espressa estensione della polizza al Contratto in essere con
NUCLECO.
Qualora nell’espletamento delle prestazioni sia prevista la presenza di personale dell’ AFFIDATARIA e/o subAFFIDATARIA/O in zona controllata degli impianti NUCLECO, questo è tenuto a dimostrare la copertura assicurativa contro i rischi da elettrocuzione ed i rischi o malattie da radiazioni ionizzanti per attività svolta in modo continuativo in zona controllata, consegnando a NUCLECO, prima dell’inizio delle attività, copia della “Denuncia di Nuovo Lavoro Temporaneo”, nella quale deve essere indicato in modo esatto l’oggetto delle attività da svolgere, l’importo, nonché l’indicazione che le attività saranno effettuate in ambiente esposto a radiazioni ionizzanti.
2.5.2 Obbligo di assicurazione nei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
Nell’ipotesi di prestazioni professionali attinenti all’architettura e all’ingegneria, in conformità all’art. 24 e 106, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e all’art. 5 del DPR n. 137/12, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario del Contratto, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti a NUCLECO dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti da NUCLECO. Al momento dell'assunzione dell'incarico dovrà comunicare gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva mediante produzione di certificati assicurativi attestanti l’esistenza delle
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coperture assicurative. Quest’ultime dovranno riportare: gli estremi della polizza, la compagnia assicuratrice, l’attività dell’assicurato, il riferimento al Contratto NUCLECO, il periodo di efficacia (fino alla data di verifica di conformità o di regolare esecuzione), il regolare avvenuto pagamento dei relativi premi assic urativi, i massimali, le franchigie e gli scoperti e le principali esclusioni di garanzia. La polizza professionale dovrà avere una durata almeno pari all’incarico.
Il professionista dovrà produrre idonea documentazione comprovante l’avvenuto rinnovo delle coperture
assicurative eventualmente scadute ovvero i certificati assicurativi attestanti la sottoscrizione di coperture assicurative sostitutive nonché, tempestivamente, tutte le connesse quietanze di pagamento.
Resta inteso che l’esistenza, la validità e l’efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo costituiscono
condizione essenziale di efficacia dell’incarico e, pertanto, qualora il professionista non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, XXXXXXX potrà risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno.
La presente clausola si applica ai contratti con i professionisti che esercitino una “professione regolamentata”, come definita dal DPR n. 137/2012, Capo I, art 1 lettera a). Per professione regolamentata si intende, invero, l'attività o l'insieme delle attività il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità.
2.6 PRETESE DI TERZI
Fermo quanto previsto al precedente paragrafo 2.5, l’AFFIDATARIA è responsabile di tutti gli eventi che abbiano recato danno a terzi e/o a cose di loro proprietà verificatisi per fatto proprio o dei suoi ausiliari.
L’AFFIDATARIA terrà pertanto indenne NUCLECO contro ogni pretesa che fosse fatta valere da terzi a tale titolo nei
confronti di XXXXXXX stessa.
2.7 PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE, NONCHÉ ESPOSIZIONE DI SEGNI DISTINTIVI
L’AFFIDATARIA garantisce in ogni tempo NUCLECO contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica od altro, concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati nell’esecuzione di quanto costituisce oggetto dell’appalto.
Il Committente resta quindi estraneo ai rapporti tra l’AFFIDATARIA ed i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie che dovessero insorgere tra detti soggetti.
Salva diversa previsione contrattuale, tutti gli oneri, a qualsiasi titolo, connessi all’ottenimento dei diritti di sfruttamento dei brevetti di cui al presente articolo, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno, sono a carico dell’AFFIDATARIA e si intendono compresi e compensati nel prezzo contrattuale.
Tutti gli elaborati prodotti dall’AFFIDATARIA nell’ambito delle attività oggetto dell’appalto medesimo rimarranno di esclusiva proprietà NUCLECO unitamente al diritto di utilizzarli a qualunque fine, senza che da parte dell’AFFIDATARIA possano essere avanzate ulteriori richieste di compenso per alcun titolo o motivo.
L’AFFIDATARIA si impegna a non esporre loghi, scritte, marchi identificativi e/o segni distintivi di alcun genere propri e delle eventuali imprese subappaltatrici e/o subfornitrici sulle aree in cui avviene l’esecuzione del contratto e su beni mobili e/o immobili di proprietà o in gestione a NUCLECO senza che sia intervenuto un accordo in forma scritta con NUCLECO stessa.
Tali eventuali loghi, scritte, marchi e/o segni distintivi dell’AFFIDATARIA e degli eventuali subappaltatori e/o subfornitori potranno essere esposti accanto e nella misura e/o in uno spazio proporzionato ai loghi, scritte, marchi e/o segni distintivi di NUCLECO stessa. In tal caso, gli oneri per la detta esposizione, compresa la produzione del materiale sono a carico dell’AFFIDATARIA e non potranno in nessun caso costituire un onere per NUCLECO.
2.8 RISERVATEZZA
Tutti gli elementi che XXXXXXX metterà a disposizione dell’AFFIDATARIA per l’esecuzione del Contratto, nonché i documenti, le informazioni, le conoscenze, comunque raccolti, elaborati e sviluppati nell’ambito della prestazione, oltre a poter essere utilizzati esclusivamente ai fini del singolo contratto, hanno carattere riservato e non potranno quindi essere divulgati se non in seguito ad esplicita autorizzazione scritta di XXXXXXX, salvo il caso in cui l’AFFIDATARIA debba ottemperare ad obblighi di legge o a richieste di pubbliche autorità alle quali non si possa opporre un legittimo rifiuto. Sono escluse dagli obblighi di riservatezza le informazioni divulgate dalla NUCLECO stessa, ovvero che risultino da documenti ufficiali. La clausola di riservatezza di cui sopra conserva la sua efficacia anche dopo la conclusione del contratto.
Sarà cura dell’AFFIDATARIA garantire l'integrità delle informazioni e dei dati stessi. Tale obbligo di riservatezza è esteso anche alla filiera di tutti gli eventuali subappaltatori e fornitori dell’AFFIDATARIA, nonché dei dipendenti del medesimo, il quale sarà pertanto responsabile anche del comportamento dei soggetti dallo stesso incaricati per lo svolgimento delle attività contrattuali.
Resta inteso che l’AFFIDATARIA potrà utilizzare le informazioni e i dati acquisiti solo nell’ambito ed ai fini dello
svolgimento delle attività inerenti al contratto aggiudicatosi, nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali.
L’AFFIDATARIA si impegna a mettere a punto e curare le misure di sicurezza logica e fisica che garantiscano la
protezione dei dati da distruzione, manipolazione, accesso non autorizzato o copiatura, si obbliga, inoltre, a restituire a NUCLECO, e alla data di cessazione dell’efficacia del contratto, tutti i dati, documenti e informazioni posseduti ai fini dell’esecuzione delle attività, o, comunque, a distruggerne tutte le copie e record, salvo contraria autorizzazione scritta da parte della NUCLECO stessa.
L'AFFIDATARIA si impegna, altresì, a non sfruttare economicamente, per fini commerciali o promozionali della
propria azienda, i segni distintivi, la tecnologia e tutto il know how di processo di NUCLECO.
I suddetti obblighi dovranno essere osservati anche successivamente alla cessazione, per qualsiasi motivo, del presente contratto e verranno meno soltanto quando, in base alle vigenti leggi, i dati e le informazioni di cui si tratta divengano di dominio pubblico.
In caso di violazione dei suddetti obblighi di riservatezza da parte dell’AFFIDATARIA e/o dei propri Subappaltatori,
Subfornitori e/o comunque dei suoi incaricati, debitamente accertati, la NUCLECO si riserva espressamente il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno subito.
2.9 MODIFICHE AL SERVIZIO
2.9.1 Modifiche apportate da NUCLECO
Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e nei limiti e con le modalità ivi stabilite,
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XXXXXXX ha facoltà di impartire all’AFFIDATARIA, con apposito ordine scritto del Direttore dell’Esecuzione del contratto, le variazioni ritenute necessarie, a condizione che queste non siano tali da mutare sostanzialmente l’oggetto della prestazione, fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto. In tal caso, l’ AFFIDATARIA ha l’obbligo di eseguire le prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario e non può far valere alcun diritto alla risoluzione del Contratto.
L’ordine scritto di cui sopra deve contenere: gli estremi dell’approvazione NUCLECO, la descrizione della variante,
l’eventuale cronoprogramma e il nuovo corrispettivo. L’AFFIDATARIA è tenuta a dare immediata esecuzione
all’ordine, salva l’iscrizione di riserva o contestazioni nei modi e nei tempi stabiliti.
Oltre il limite del quinto dell’importo del contratto di cui sopra, l’AFFIDATARIA può recedere dal Contratto con il solo diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, valutate ai prezzi contrattuali.
Nel caso di variazioni in aumento delle attività, NUCLECO stabilisce, ove occorra, un nuovo termine per l’ultimazione
delle prestazioni.
In ogni caso, l’AFFIDATARIA ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’AFFIDATARIA e che siano ritenute opportune da NUCLECO.
2.9.2 Modifiche apportate dall’AFFIDATARIA
L’AFFIDATARIA non può, senza preventiva autorizzazione scritta di XXXXXXX, apportare alcuna modifica, aggiunta o soppressione rispetto al servizio per come affidato.
In ogni caso, nell’ipotesi di variazioni non autorizzate di NUCLECO, quest’ultima si riserva il diritto di risolvere il
contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Nessuna variazione alla prestazione, per qualsivoglia motivo, può quindi essere eseguita dall’ AFFIDATARIA senza il preventivo ordine scritto a NUCLECO e senza che la stessa sia stata preventivamente approvata da NUCLECO.
Nell’ipotesi in cui l’AFFIDATARIA abbia dato esecuzione a variazioni, o addizioni, senza preventivo ordine scritto e
senza la previa approvazione di XXXXXXX, l’AFFIDATARIA non potrà vantare pretese a compensi, rimborsi o indennizzi per modifiche non autorizzate, fatto salvo il diritto di NUCLECOdi richiedere, eventualmente, il rispristino dello status quo ante, la risoluzione del contratto e di agire per l’eventuale risarcimento del danno.
3. ESECUZIONE DELL’APPALTO
3.1 RAPPRESENTANZA NUCLECO
Ai sensi dell’art. 1662 del c.c., XXXXXXX ha diritto di controllare e verificare, durante tutto il periodo di vigenza del contratto, tramite propri rappresentanti, la perfetta osservanza da parte dell’ AFFIDATARIA di tutte le pattuizioni contrattuali e di tutte le disposizioni emanate da XXXXXXX durante l’esecuzione del servizio, nonché il corretto e tempestivo svolgimento, da parte deII’AFFIDATARIA medesimo, di tutte le attività necessarie per l’esecuzione di quanto commissionatogli. NUCLECO ha, in particolare, il diritto di effettuare controlli finalizzati:
a) alla verifica del mantenimento dei requisiti di qualificazione da parte delle imprese (es. iscrizione registri prefettizi, elenchi ministeriali, albi professionali, certificazione Qualità/Ambiente/Sicurezza);
a) alla verifica del rispetto delle clausole contrattuali;
b) al riscontro della qualità e quantità del servizio;
c) alla verifica del personale addetto al servizio;
d) alla verifica del Sistema Qualità/Ambiente/Sicurezza Aziendale, ove previsto;
e) alla verifica degli aspetti di sicurezza e salute dei lavoratori;
f) alla verifica degli aspetti ambientali.
Il personale di NUCLECO e/o di Terzi espressamente incaricati da NUCLECO stessa, possono accedere in ogni momento presso le aree ove si svolge il servizio per effettuare i controlli e le verifiche.
L’AFFIDATARIA, tramite propri incaricati, deve collaborare al fine di consentire l’effettuazione dei controlli, comunicando tempestivamente a NUCLECO le località ed i tempi di accesso, nonché date e tempi di esecuzione delle attività più significative.
La mancata comunicazione può comportare controlli aggiuntivi e sondaggi a spese dell’ AFFIDATARIA.
I controlli in fase di esecuzione possono essere eseguiti con la frequenza e le modalità consigliate dal tipo di prestazione, con o senza la presenza dell’AFFIDATARIA. Essi non possono essere invocati come causa di interferenza nelle modalità di esecuzione delle prestazioni e dei cantieri nel loro complesso, né legittimare proroghe relativamente ai termini di consegna delle prestazioni medesime.
I controlli e le verifiche eseguite da XXXXXXX o da terzi per conto della stessa, non liberano l’AFFIDATARIA da
obblighi e responsabilità inerenti alla corretta esecuzione dei servizi, la loro rispondenza a tutto quanto contrattualmente previsto e al rispetto di disposizioni e regolamenti in vigore.
XXXXXXX provvederà a comunicare per iscritto all’AFFIDATARIA la presenza di difetti eventualmente rilevati in esito
alle suddette verifiche e fornirà conseguentemente all’AFFIDATARIA medesimo le prescrizioni necessarie per la loro regolarizzazione (ivi compreso il rifacimento totale o parziale, a insindacabile giudizio di XXXXXXX stessa).
L’AFFIDATARIA, a propria cura e spese, deve eseguire quanto prescrittogli da NUCLECO, senza per questo aver
diritto ad alcun differimento del termine di esecuzione delle prestazioni, né ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello contrattualmente pattuito, fatte salve le ipotesi di cui all’art. 106, D.Lgs. n. 50/2016 e di cui al paragrafo
2.9 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
I controlli e le verifiche vengono esercitati da NUCLECO tramite il RdP che si avvale del Direttore Esecuzione del contratto ovvero di personale appositamente incaricato, preposto alla direzione e al controllo tecnico, contabile, e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento nel rispetto delle presenti Condizioni Generali e del Contratto.
3.2 RAPPRESENTANZA DELL’AFFIDATARIA
L’AFFIDATARIA, all’atto della stipula del contratto, designa:
− un proprio rappresentante, delegato alla direzione amministrativa e tecnica delle attività oggetto del servizio, nonché il Responsabile della sicurezza, ai sensi del D.lgs. n. 81/08;
− un soggetto autorizzato, a tutti gli effetti, a sostituirlo in caso di sua assenza.
Il rappresentante dell’AFFIDATARIA ed il suo sostituto, ai quali competono tutte le responsabilità che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa dell’esecuzione dell’appalto, devono essere in possesso dei requisiti di legge, essere muniti delle necessarie deleghe e avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali. A richiesta di XXXXXXX e, ove previsto (in ragione
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dell’importo contrattuale), il rappresentante deve essere munito dei necessari poteri conferiti mediante apposita procura speciale autenticata da consegnare al Direttore Esecuzione.
L’AFFIDATARIA non può nominare il rappresentante od il suo sostituto se non previo gradimento di NUCLECO e
deve provvedere immediatamente e senza oneri per XXXXXXX alla loro sostituzione, nel rispetto delle disposizioni vigenti, ove NUCLECO gli comunichi per iscritto il venir meno del gradimento.
Il rappresentante dell’AFFIDATARIA o il suo sostituto devono essere reperibili in ogni momento per tutta la durata
del servizio in modo che nessuna attività subisca ritardi per effetto della loro assenza.
3.2.1 Adempimenti amministrativi a cura dell’AFFIDATARIA
L'AFFIDATARIA, con congruo anticipo, deve comunicare a NUCLECO l’elenco del proprio personale e di quello dipendente dagli eventuali subappaltatori, ai fini del rilascio delle autorizzazioni necessarie per accedere alle aree presso cui si svolgerà il servizio e per l'adempimento di altre eventuali incombenze di NUCLECO.
In caso di impiego di lavoratori extracomunitari dovrà essere consegnata anche la documentazione di legge
attestante il possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio di attività lavorativa in Italia, ad esempio permesso di
soggiorno, nulla osta, ecc..
Il suddetto elenco dovrà essere aggiornato includendo, per le stesse finalità di cui sopra, anche il personale impiegato successivamente all'inizio delle attività oggetto del servizio.
L'AFFIDATARIA dovrà, giornalmente, far pervenire a XXXXXXX l'elenco nominativo del personale presente addetto
all’espletamento del servizio ivi inclusi i lavoratori dell’eventuale subAFFIDATARIA/O.
Sugli indumenti di detto personale dovrà essere apposto apposito tesserino, in conformità alle prescrizioni di cui
all’art. 5 della L. 136/2010 e s.m.i.
L’avvio dei servizi è condizionato dall’inoltro a NUCLECO di tutta la documentazione prevista all’Allegato XVII del
D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché di quanto previsto nel DUVRI/PSC.
Durante l’esercizio delle attività l’AFFIDATARIA avrà comunque l’obbligo di comunicare a NUCLECO, tempestivamente ed in forma scritta, ogni variazione rispetto a quanto già riportato nei documenti sopra citati.
XXXXXXX avrà comunque la facoltà di richiedere in ogni momento all’AFFIDATARIA eventuali documenti aggiuntivi
da cui risulti che il personale è regolarmente assunto, retribuito ed assicurato. In tal caso l’ AFFIDATARIA è obbligata a fornire prontamente a NUCLECO tutta la documentazione integrativa richiesta.
L’AFFIDATARIA si impegna a far rispettare tutti i suddetti adempimenti anche ai dipendenti degli eventuali
subappaltatori e/o di terzi prestatori d’opera autorizzati.
L’avvio delle prestazioni è subordinato, altresì, all’inoltro a NUCLECO, della documentazione tecnico-gestionale prevista contrattualmente ed in particolare, quella inerente alla pianificazione e programmazione delle prestazioni e ove previsto, della progettazione e della committenza.
3.2.2 Progettazione
Nell’ipotesi in cui l’appalto sia inerente un servizio di progettazione o includa anche attività di progettazione premesso che la responsabilità del Progetto complessivo è assunta dall’AFFIDATARIA/Progettista, il Progetto stesso deve essere firmato da un professionista iscritto negli appositi Xxxx e Collegi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali. La progettazione è soggetta, prima dell’approvazione, alle attività di verifica secondo quanto previsto
dalla disciplina vigente.
3.3 PERSONALE DIPENDENTE DALL’AFFIDATARIA
3.3.1 Generalità
L’AFFIDATARIA deve provvedere alla esecuzione delle prestazioni con personale idoneo, di provate capacità ed adeguato, qualitativamente e numericamente, alle necessità connesse con l’esecuzione delle attività, in relazione agli oneri e obblighi derivatigli dal contratto. In particolare, deve munirsi e servirsi di tutta la mano d’opera comune, qualificata e specializzata, adeguatamente formata, occorrente per l’esecuzione delle opere appaltate entro i termini fissati dal contratto.
In nessun caso, l’AFFIDATARIA ha diritto a compensi aggiuntivi di sorta se nel corso dello svolgimento del servizio deve modificare, sia sotto il punto di vista qualitativo sia quantitativo, le sue previsioni iniziali relative alla mano d’opera necessaria per eseguire a perfezione il contratto.
L’AFFIDATARIA è tenuta ad impiegare personale di gradimento di XXXXXXX ed è parimenti tenuto a procedere all’allontanamento e/o alla sostituzione – nel rispetto delle disposizioni vigenti e senza oneri per NUCLECO – di quei dipendenti per i quali NUCLECO avanzasse specifica e motivata richiesta.
3.3.2 Disciplina delle aree operative
L’AFFIDATARIA deve mantenere la disciplina e il buon ordine nelle aree operative ed è obbligato a fare osservare dal proprio personale comunque addetto alla realizzazione delle prestazioni oggetto di affidamento e/o dagli eventuali subappaltatori tutte le disposizioni di cui al paragrafo 9.3, nonché quelle emanate da NUCLECO adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle osservare.
L’AFFIDATARIA rimane comunque responsabile, in ogni caso, anche verso i terzi, dell’operato del personale addetto.
3.3.3 Trattamento economico del personale e verifica regolarità contributiva (DURC) e fiscale (DURF/F24)
L’AFFIDATARIA deve applicare, nei confronti del personale addetto al servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi dell’art. 2070 c.c., vigenti nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolge il servizio stesso, nonché adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni in vigore. L’AFFIDATARIA è obbligata a eseguire il pagamento delle retribuzioni spettanti al proprio personale durante l’esecuzione del contratto, a mezzo bonifico bancario o postale. Tale modalità di pagamento dovrà essere ottemperata anche dall’eventuale sub/AFFIDATARIA, nonché dai terzi autorizzati riguardo il rispettivo personale. La documentazione deve essere custodita a cura dell’AFFIDATARIA per tutta la durata contrattuale e presentata a XXXXXXX a sua richiesta.
L’AFFIDATARIA manleverà e terrà indenne NUCLECO per ogni eventuale somma versata a titolo di intervento
sostitutivo, incluso l’eventuale risarcimento dei danni.
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È fatto obbligo all’AFFIDATARIA di impegnarsi ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni vigenti in materia, e di esibire a NUCLECO, ogni qualvolta vengano richiesti e fino alla scadenza del contratto, i libri paga, i bonifici bancari o postali effettuati a favore del personale impegnato sotto qualsiasi forma nell’esecuzione dell’attività, attestanti la corresponsione di paghe, indennità varie ed il pagamento di contribuzione previdenziale ed assistenziale e delle ritenute fiscali a carico dei lavoratori connesse alle prestazioni effettuate. NUCLECO si riserva di effettuare gli accertamenti che riterrà più opportuni.
NUCLECO, inoltre, richiederà, anche con riferimento alle eventuali imprese subappaltatrici, prima dell'avvio del servizio, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), la documentazione di avvenuta denuncia ai competenti enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici concernenti i dipendenti propri e delle predette Imprese Subappaltatrici. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell’ AFFIDATARIA e delle eventuali imprese subappaltatrici sarà poi richiesto con cadenza periodica.
Resta stabilito che in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell’AFFIDATARIA o del sub/AFFIDATARIA o dei soggetti titolari di subcontratti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), si applicano le disposizioni di cui all’art. 30, commi 5 e 5 bis, D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. “intervento sostitutivo del committente”). Prima di procedere al pagamento NUCLECO si riserva inoltre di verificare che, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR 602/1973 e s.m.i., non sussistano inadempimenti contributivi, a carico dell’ AFFIDATARIA e/o dell’eventuale sub/AFFIDATARIA, all’obbligo di versamento derivante da notifica di una o più cartelle di pagamento, nonché la regolarità retributiva a favore dei propri dipendenti, come indicato al punto successivo.
Le verifiche di regolarità fiscale saranno effettuate mensilmente da XXXXXXX, ai sensi del D.L. 124/2019 – art. 4 comma 1 convertito con modificazioni dalla L. 157/2019, mediante acquisizione dei mod. “F24” di versamento delle ritenute relative ai lavoratori dipendenti, o in alternativa mod. “DURF” di certificazione quadrimestrale di regolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate (in caso di inadempienza documentale sono applicate le azioni cautelative previste, consistenti nel blocco del pagamento delle fatture fino a concorrenza del 20% del valore dell’appalto, con segnalazione all’Agenzia delle Entrate entro 90 gg. in assenza di sanatoria).
3.3.4 Trattamento retributivo dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto
Nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, l’ AFFIDATARIA, ovvero il sub/AFFIDATARIA laddove liquidato direttamente, è tenuto a produrre mensilmente e per tutta la durata del contratto, la documentazione, attestante il regolare adempimento degli obblighi retributivi nei confronti dei propri dipendenti.
La documentazione dovrà essere inviata a NUCLECO in formato elettronico all’indirizzo di posta certificata dedicato. XXXXXXX provvederà al pagamento del corrispettivo previa produzione, da parte dell’ AFFIDATARIA, della documentazione prevista.
In caso di inadempimento dei suddetti obblighi, NUCLECO opererà una trattenuta del 20% sulla fattura relativa al primo pagamento utile. La trattenuta sarà restituita alla presentazione della relativa documentazione. Resta fermo quanto previsto in materia di intervento sostitutivo dall’art. 30 comma 6 del Codice.
Tutte le informazioni e la documentazione da produrre mensilmente a NUCLECO sono reperibili al seguente indirizzo: xxx.XXXXXXX.xx.
3.3.5 Lavoratori somministrati e collaborazioni
Nel caso in cui l’AFFIDATARIA, nel pieno rispetto di quanto disposto in materia dal D.Lgs. n. 276 del 2003 e s.m.i., intenda avvalersi, durante l’esecuzione del contratto, di lavoratori somministrati, è obbligato a comunicare per iscritto a NUCLECO tale volontà, indicando le motivazioni, il numero dei lavoratori e le attività interessate.
Tale obbligo sussiste anche per i soggetti acquisiti con contratti di collaborazione.
XXXXXXX, verificato il possesso da parte di detti lavoratori dei requisiti tecnici previsti nel presente paragrafo 3.3.,
provvederà ad autorizzare l’AFFIDATARIA con atto scritto.
3.3.6 Prova degli adempimenti
Xxx contemplato da specifiche previsioni normative o, in ogni caso, ove XXXXXXX lo richieda, l’AFFIDATARIA deve dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni richiamate nel presente paragrafo 3.3., restando inteso che la mancata richiesta da parte di XXXXXXX non lo esonera in alcun modo dalle sue responsabilità.
3.4 SOGGEZIONI PARTICOLARI
L’AFFIDATARIA non ha diritto a compensi di sorta in ragione di eventuali pregiudizi e/o soggezioni che possano essergli comunque causati, anche all’interno delle aree presso cui si deve svolgere il servizio, dall’uso e dall’esercizio normale dei beni, installazione e servizi, di NUCLECO o di terzi, nonché da servitù a favore di NUCLECO o di terzi; e ciò in particolare per quanto riguarda la presenza e la manutenzione di fabbricati, manufatti, strade, corsi d’acqua, condotti, ovvero la presenza di impianti destinati alla produzione, trasformazione e trasmissione di energia elettrica, o di parte di essi, in costruzione e in esercizio, ivi compresi cavi elettrici e macchinari sotto tensione di ogni genere.
3.5 INCOLUMITÀ DELLE PERSONE ED INFORTUNI
L’AFFIDATARIA deve dare immediata comunicazione scritta a NUCLECO di qualsiasi evento che coinvolga l’incolumità delle persone in relazione all’esecuzione del servizio e – entro 3 (tre) giorni lavorativi successivi all’evento – deve informare dettagliatamente NUCLECO con specifica comunicazione sottoscritta.
Inoltre, l’AFFIDATARIA, in caso di infortunio a lavoratori propri e/o di eventuali Subappaltatori e/o di eventuali ulteriori imprese da lui coinvolte nell’esecuzione dell’appalto, deve allegare alla comunicazione di cui al comma precedente copia di ogni denuncia di infortunio presentata alle Autorità competenti, intendendosi acquisito a cura dell’AFFIDATARIA il consenso al trattamento e alla comunicazione a NUCLECO dei relativi dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 e delle normativa nazionale applicabile.
3.6 COORDINAMENTO E SUBORDINAZIONE RISPETTO AD ALTRE ATTIVITA’ DI NUCLECO
L’AFFIDATARIA è tenuta ad eseguire la propria attività in modo da non ostacolare quella svolta direttamente da NUCLECO e da altri Operatori economici che operano nella stessa area o in aree confinanti a quella ove il servizio deve essere svolto. Lo svolgimento del servizio può, anzi, essere subordinato allo svolgimento contemporaneo di tali attività.
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L’AFFIDATARIA deve mantenere gli opportuni contatti con NUCLECO e con gli altri eventuali Operatori economici operanti nella stessa area o in aree limitrofe, in maniera da non ostacolare il migliore coordinamento di tutte le attività.
In caso di inosservanza delle disposizioni del presente paragrafo, l’AFFIDATARIA è responsabile di tutte le conseguenze che ne possono derivare a NUCLECO e/o a terzi.
3.7 PROGRAMMA CRONOLOGICO ED EVENTUALI MODIFICHE
Ove contrattualmente previsto, il programma cronologico stabilisce le date di consegna, di inizio ed il termine di ultimazione del servizio.
Il programma cronologico ha carattere esecutivo e impegna, in ogni caso, l’AFFIDATARIA al rispetto di tutti i termini
in esso indicati. Nel concordare tali termini, l’AFFIDATARIA ha tenuto debitamente conto di tutte le alee connesse con l’esecuzione del contratto ed in particolare di quelle relative alle condizioni ambientali, nonché di quelle connesse al rilascio di preventive autorizzazioni da parte delle Autorità amministrative competenti, laddove necessarie per l’esecuzione dell’appalto. Ove, per effetto delle modifiche di cui al paragrafo 2.9.1, si determinino variazioni che comportino uno slittamento dei termini di ultimazione questi, se necessario, sono differiti.
In conseguenza di eventuali esigenze di coordinamento e subordinazione rispetto ad alte attività NUCLECO si riserva la facoltà di modificare, nel corso di espletamento del servizio, il programma cronologico. L’ AFFIDATARIA è tenuto ad attenersi al nuovo programma.
3.8 AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
3.8.1 Consegna delle aree
Salvo quanto previsto nel Contratto, XXXXXXX mette a disposizione dell’AFFIDATARIA le sole aree e ambienti interni ed esterni sui quali dovranno essere eseguite le attività oggetto dell’appalto nonché eventuali mezzi e strumenti per l’esecuzione delle prestazioni. A tale scopo, NUCLECO comunicherà all’AFFIDATARIA, per iscritto, il giorno, l’ora e il luogo fissati, entro il termine previsto nel Contratto, per l’avvio delle prestazioni.
Della consegna viene redatto verbale che è sottoscritto dai contraenti ed al quale sono allegati gli eventuali disegni delle planimetrie, dei rilievi, dei tracciati, delle opere e delle installazioni esistenti.
L’AFFIDATARIA è obbligata a presentarsi nel giorno, nell’ora e nel luogo fissati per prendere in consegna le aree, salvo il caso in cui fosse a ciò impossibilitato per cause di forza maggiore indipendenti dalla sua volontà. In tale ultimo caso, egli avrà l’onere di darne tempestiva comunicazione con almeno due giorni di anticipo a NUCLECO, specificando le cause di forza maggiore verificatesi e chiedendo un differimento del termine per l’avvio delle prestazioni, NUCLECO si riserva di valutare la richiesta, concedendo, se del caso, un differimento dei termini.
Nel caso in cui l’AFFIDATARIA non si presenti all’appuntamento prefissato, senza aver fornito adeguata giustificazione, XXXXXXX assegnerà al medesimo un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale XXXXXXX stessa si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 e comunque dell’art. 1456 c.c., nonché ad agire per il risarcimento di ogni eventuale danno.
3.9 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni all’AFFIDATARIA (istruzioni, prescrizioni, trasmissione di dati e disegni, contestazioni, ecc.) hanno luogo esclusivamente in forma scritta, tramite raccomandata A/R (eventualmente anticipata a mezzo fax) o posta elettronica certificata (PEC). Quando sono effettuate presso NUCLECO hanno luogo a mezzo di Ordine scritto apposto anche sul Registro delle prestazioni di cui al paragrafo 3.11. Detti ordini di servizio devono essere sottoscritti dall’AFFIDATARIA per avvenuta conoscenza. Mediante detti Ordini sono impartite all'AFFIDATARIA tutte le disposizioni e istruzioni da parte del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione ovvero del Direttore dell’Esecuzione. L'Ordine di Servizio è redatto in due copie e comunicato all'AFFIDATARIA che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L'AFFIDATARIA è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli Ordini di Servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro delle prestazioni all'atto della firma immediatamente successiva all'Ordine di Servizio oggetto di riserve.
Nel caso in cui l’AFFIDATARIA non presenti in forma scritta le sue osservazioni entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione di NUCLECO ovvero dalla firma del Registro delle prestazioni di cui al paragrafo 3.11, i contenuti delle comunicazioni predette si considereranno integralmente accettati e l’AFFIDATARIA medesimo decadrà dal diritto di avanzare riserve.
È onere dell’AFFIDATARIA richiedere per iscritto, e in tempo utile, le istruzioni o l’invio di documenti o disegni che possano fargli difetto. Di conseguenza, in nessun caso la mancanza dei predetti elementi può essere opposta a NUCLECO.
3.10 CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO
Qualora l’AFFIDATARIA intenda far valere un fatto o una situazione verificatasi nel corso dell’esecuzione del Contratto, esso ha l’onere di darne immediata comunicazione (e, comunque, non oltre il giorno successivo al verificarsi dell’evento), a mezzo fax o posta elettronica certificata a NUCLECO, al fine di procedere alla constatazione in contradditorio entro 5 (cinque) giorni dalla scoperta del fatto o della situazione. Le risultanze di tale constatazione, riportate in apposito verbale sottoscritto dalle parti, dovranno essere riportate entro lo stesso termine nel Registro di cui al successivo paragrafo per la adozione delle conseguenti determinazioni.
L’AFFIDATARIA non potrà avanzare alcuna pretesa o riserva in ordine a fatti o situazioni per i quali, pur essendo
stato possibile effettuare la constatazione in contraddittorio, la stessa non sia stata richiesta nei termini sopra indicati.
L’AFFIDATARIA è tenuto a far constatare tempestivamente ogni eventuale irregolarità nella esecuzione di opere che
non siano di sua competenza ma che possano comunque condizionare la sua attività.
3.11 REGISTRO DELLE PRESTAZIONI
Il Direttore dell’Esecuzione ovvero persona dallo stesso incaricata tiene un registro su cui annota giornalmente, settimanalmente o almeno con cadenza quindicinale, l’ordine, il modo in cui sono effettuate le prestazioni, la specie e il numero delle risorse, nonché eventuali mezzi d’opera impiegati nell’esecuzione dell’appalto.
Nel registro sono altresì riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi alle prestazioni che possono influire sui medesimi inserendovi, qualora applicabile, le osservazioni meteorologiche, idrometriche e tutte quelle altre particolarità che possono essere utili.
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Nel registro, anche nell’ipotesi che l’appalto ricomprenda attività di progettazione, sono, altresì, annotati gli Ordini di Servizio, le istruzioni e le prescrizioni del RdP e del Direttore dell’Esecuzione, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei servizi, le variazioni o addizioni ritualmente disposte.
Il Direttore dell’Esecuzione verifica l’esattezza delle annotazioni sul registro eventualmente apposte da persona
dallo stesso incaricata ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo,
con la data, la sua firma, di seguito all’ultima annotazione dell’incaricato.
Le prestazioni a consuntivo devono essere elencate in apposite liste giornaliere in cui sono indicate le prestazioni eseguite, le qualifiche ed il tempo di effettivo impiego della mano d’opera, dei macchinari, attrezzature e mezzi d’opera e le quantità dei materiali forniti.
3.12 PREVENZIONE E RISARCIMENTO DEI DANNI
L’AFFIDATARIA deve porre in essere di sua iniziativa ogni provvedimento ed usare ogni precauzione e la massima diligenza per evitare che dallo svolgimento delle attività oggetto del servizio possano derivare danni di qualsiasi genere a persone e cose.
In ogni caso, fermo quanto previsto ai precedenti paragrafi 2.5 e 2.6, al risarcimento dei danni eventualmente
verificatisi provvede l’AFFIDATARIA.
L’AFFIDATARIA è obbligata ad intervenire nei giudizi che fossero eventualmente promossi da terzi contro XXXXXXX in relazione alla richiesta di risarcimento danni di cui al presente paragrafo, domandare ed accettare l’estromissione dal giudizio di XXXXXXX stessa e, in ogni caso, manlevare quest’ultima nel caso di una eventuale soccombenza in giudizio.
3.13 DIFFICOLTA’ DI ESECUZIONE
Con riferimento all’art. 1467 c.c. ed a parziale deroga del secondo comma dell’art. 1664 del c.c., si stabilisce che, ove nel corso dello svolgimento del servizio insorgano comprovate non prevedibili difficoltà, anche di carattere straordinario, tali da rendere notevolmente più oneroso l’espletamento del servizio, l’AFFIDATARIA ha diritto di ottenere da NUCLECO, dandone immediata e dettagliata notifica per iscritto, l’accertamento delle stesse. Accertato il carattere straordinario ed imprevedibile delle sopravvenute difficoltà e la conseguente eccessiva onerosità del servizio, l’AFFIDATARIA non acquista per questo il diritto di ottenere compenso alcuno, ma può esclusivamente chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1467 c.c., salvo che XXXXXXX non si dichiari disposta a compensare equamente gli oneri che l’AFFIDATARIA stesso debba sostenere per superare le sopravvenute imprevedibili difficoltà.
In caso di mancata accettazione del compenso proposto, l’AFFIDATARIA è tenuta alla prosecuzione delle attività sulla base dei compensi fissati da NUCLECO, salvo il diritto dell’AFFIDATARIA di avanzare riserve ai sensi del paragrafo 2.9.1.
3.14 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
Ai sensi dell’art. 107, D.Lgs. n. 50/2016, le cui disposizioni sono volontariamente richiamate da NUCLECO per i contratti di servizi rientranti nei settori speciali, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono
in via temporanea che le prestazioni procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, XXXXXXX può disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto medesimo, compilando, se possibile con l'intervento dell’AFFIDATARIA o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni, l’imputabilità delle medesime, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. La sospensione può, altresì, essere disposta da NUCLECO per ragioni di necessità o di pubblico interesse. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni stesse, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'AFFIDATARIA può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se XXXXXXX si oppone, l’AFFIDATARIA ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Negli altri casi non è dovuto all’AFFIDATARIA alcun indennizzo. XXXXXXX può disporre visite periodiche di controllo. La sospensione ha effetto a partire dal giorno stabilito nel verbale di sospensione.
L’AFFIDATARIA deve, a decorrere da tale data, far cessare le prestazioni, lasciando immutata la consistenza delle aree, provvedendo alla custodia, conservazione e manutenzione delle aree, ferme restando tutte le altre obbligazioni che per legge e per contratto su di lui incombono.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, XXXXXXX dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
Ove successivamente alla consegna dei servizi insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'AFFIDATARIA è tenuto a proseguire le parti di attività eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei servizi non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell’AFFIDATARIA in merito alle sospensioni dei servizi sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa delle prestazioni, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa qualora l’AFFIDATARIA non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva per iscritto.
3.15 DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE
Qualora l’AFFIDATARIA, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, può richiederne la proroga a NUCLECO, in forma scritta e con istanza debitamente motivata e documentata.
Xxxx'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il Direttore dell’Esecuzione, entro 30 (trenta)
giorni dal suo ricevimento.
Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte da NUCLECO per cause diverse, e in quanto compatibili, da quelle di cui all’art. 107, D.Lgs. n. 50/2016, l'AFFIDATARIA può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto a titolo di clausola penale ai sensi dell'articolo 1382 c.c.
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3.16 DIVIETO ALL’AFFIDATARIA DI SOSPENDERE O RALLENTARE LE ATTIVITÀ OGGETTO DEL SERVIZIO
Per nessun motivo, neppure in caso di controversie, l’AFFIDATARIA può sospendere o rallentare di sua iniziativa le attività oggetto del servizio. Per qualunque arbitraria sospensione da parte dell’AFFIDATARIA, XXXXXXX ha il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno.
3.17 ESECUZIONE IN DANNO
Qualora l’AFFIDATARIA non dia corso alla esecuzione delle attività ordinate da NUCLECO anche dopo l’assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza delle attività medesime, NUCLECO ha il diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione utilizzando, a tale fine, la propria organizzazione o quella di terzi.
I maggiori oneri che NUCLECO dovesse eventualmente sostenere rispetto a quelli derivanti dalla applicazione del
contratto sono a carico dell’AFFIDATARIA.
3.18 VERIFICHE, ISPEZIONI, ASSISTENZA ALLE VERIFICHE ED AI CONTROLLI DI NUCLECO
XXXXXXX ha diritto, in ogni momento, di verificare lo svolgimento delle attività e di eseguire o far eseguire da terzi ispezioni e controlli sulle attività medesime. L’AFFIDATARIA non potrà opporsi a tali ispezioni e controlli, ma dovrà fornire la propria assistenza al fine di agevolarne lo svolgimento.
I controlli e le verifiche di NUCLECO nel corso dell’esecuzione delle prestazioni non escludono né la responsabilità dell’AFFIDATARIA per vizi, difetti, errori e difformità delle stesse in tutto o in parte.
Qualora, nel corso delle verifiche, NUCLECO riscontri inadempienze da parte dell’AFFIDATARIA ovvero difformità nell’espletamento del servizio rispetto a quanto previsto nel Contratto o nelle Specifiche tecniche, essa contesterà per iscritto all’AFFIDATARIA medesimo ogni inadempienza, diffidandolo ad eseguire il servizio a regola d’arte e secondo quanto contrattualmente pattuito ed assegnando all’uopo un termine perentorio. In caso di perdurante inadempimento, XXXXXXX potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno.
Qualora particolari circostanze lo richiedano, l’AFFIDATARIA deve sospendere le attività oggetto del servizio se ciò sia riconosciuto necessario da NUCLECO per il buon svolgimento delle operazioni di controllo suddette.
3.19 DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E MANLEVA, NONCHÉ PRODUZIONE DI MATERIALE MULTIMEDIALE
Con “diritti di proprietà intellettuale” si intende qualsiasi diritto relativo a qualsiasi nota e/o lavoro di laboratorio, invenzione brevettabile e non, brevetto, diritto di database, programma per elaboratore, diritto di progetto, diritto sui disegni e sui modelli, marchio, nome a dominio, diritto d’autore, know-how ed informazioni ad esso associate o informazioni riservate e qualsiasi altro diritto relativo a qualsiasi proprietà industriale o intellettuale, che possa essere o meno registrata, ivi compresi tutti i diritti di richiedere tali diritti.
Tutti i diritti di proprietà intellettuale, in qualunque modo conseguenti, derivanti e/o connessi all’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto sono di esclusiva proprietà di NUCLECO. In caso di violazione da parte dell’AFFIDATARIA dell’obbligo di riservatezza delle informazioni ricevute a fronte del contratto, nonché nel caso di sfruttamento, da parte del medesimo, dei diritti di proprietà intellettuale non preventivamente autorizzato, XXXXXXX si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno.
XXXXXXX non sarà in alcun modo responsabile di danni e reclami di nessun genere derivanti da eventuali violazioni di diritti di proprietà intellettuale o di altri diritti protetti dalla legge che possano insorgere o essere causate o attribuite, direttamente o indirettamente, all’esecuzione delle prestazioni e/o a qualsiasi attrezzatura impiegata dall’AFFIDATARIA. Quest’ultimo terrà indenne e manleverà NUCLECO da tali danni e reclami.
Qualora previsto nel contratto e su espressa richiesta di XXXXXXX, l’AFFIDATARIA realizzerà materiale multimediale
sull’attività svolta (ad esempio materiale audio, video e/o fotografico dell’attività di esecuzione del contratto). A tale scopo, l’AFFIDATARIA utilizzerà attrezzature professionali, approvate da NUCLECO. L’AFFIDATARIA sarà responsabile dell’utilizzo, della conservazione, della gestione, della manutenzione e dell’eventuale sostituzione di detto materiale. A tale materiale multimediale si applica quanto previsto ai precedenti capoversi del presente paragrafo.
3.20 SERVIZI DI PROGETTAZIONE
Nell’ipotesi in cui l’oggetto del servizio sia costituito dalla attività di progettazione, l’Esecutore deve espletare l’incarico sulla base della documentazione tecnica fornita da NUCLECO.
Il contenuto di tali documenti, che l’Esecutore riconosce sufficiente a determinare l’oggetto del Contratto, ha valore
esplicativo e non limitativo. Pertanto, deve intendersi compreso nell’appalto, anche se non espressamente indicato, tutto quanto è necessario per eseguire compiutamente ed a perfetta regola d’arte l’appalto, completo, finito in ogni sua parte ed idoneo allo scopo a cui è destinato, del quale l’Esecutore dichiara di essere a perfetta conoscenza. La stesura di eventuali elaborati integrativi, ritenuti necessari dall’Esecutore per la corretta esecuzione delle opere, sarà a totale carico e onere di quest’ultimo.
La progettazione deve essere eseguita nel rispetto delle forme e dimensioni stabilite da NUCLECO come vincolanti.
L’AFFIDATARIA deve farsi parte diligente per ottenere da NUCLECO tutti i dati necessari per la progettazione stessa e, a tal fine, XXXXXXX può consentire la permanenza presso i propri uffici di personale tecnico dell’Esecutore.
L’AFFIDATARIA è totalmente responsabile della progettazione di sua competenza e, pertanto, espressamente si
impegna a che detta progettazione sia eseguita dopo l'acquisizione della necessaria conoscenza, sotto tutti i punti di vista, della zona interessata dalle attività in modo da garantire che le opere abbiano tutti i requisiti di stabilità, sicurezza e funzionalità richiesti, in perfetta rispondenza allo scopo cui sono destinate.
Tutti gli elaborati di progetto forniti dall’Esecutore sono di proprietà NUCLECO, la quale ha diritto di utilizzarli a qualsiasi fine senza che il medesimo possa pretendere compensi di sorta per alcun titolo o motivo.
Tutti gli elaborati di progetto eseguiti dall’Esecutore devono essere sottoposti al controllo e benestare di NUCLECO.
Tale benestare non modifica né riduce la responsabilità dell’Esecutore, il quale resta totalmente responsabile della progettazione a esso affidata; né vincolano in alcun modo NUCLECO riguardo all'introduzione di eventuali varianti. Inoltre, l’Esecutore deve fornire tempestivamente a NUCLECO tutta la documentazione debitamente firmata, per consentirle di adempiere, presso le competenti autorità, tutti gli obblighi di legge a carico del Committente.
L’Esecutore dovrà, altresì, recepire nella progettazione eventuali migliorie o ottimizzazioni dei sistemi o dei
componenti che potrebbero essere ritenute opportune da NUCLECO o che potrebbero essere prescritte
dall’Autorità di Controllo (ISIN) o da altre Autorità competenti.
Qualora le migliorie o ottimizzazioni al progetto determinassero oneri aggiuntivi superiori all’1% (uno per cento) dell’importo complessivo del Contratto, le parti definiranno congiuntamente l’adeguamento dei costi da
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riconoscere all’Esecutore. L’aumento dei costi dovrà essere dimostrato in modo analitico e documentato e verrà riconosciuta all’Esecutore solo la quota parte eccedente l’1% (uno per cento) dell’importo complessivo del Contratto. Qualora tali migliorie o ottimizzazioni al progetto determinassero oneri aggiuntivi pari o inferiori all’1% (uno per cento) dell’importo complessivo del Contratto, questi non saranno riconosciuti all’Esecutore.
4. PREZZI CONTRATTUALI
4.1 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI
Con la firma del contratto, l’AFFIDATARIA riconosce di essere pienamente edotto e di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ed alee ad esse connesse che possano avere influenza sulla esecuzione del Contratto e sulla determinazione dei prezzi. Dichiara, quindi, di aver preso esatta conoscenza dei luoghi dove deve essere svolto il servizio nonché, tra l’altro, delle condizioni sanitarie e radiologiche della zona, della disponibilità e del costo effettivo della mano d’opera, indipendentemente dalle tariffe ufficiali, nonché di avere inoltre considerato i vincoli a lui derivati dallo svolgimento contemporaneo, presso le stesse aree o in aree confinanti, di altre attività per conto di NUCLECO e le soggezioni particolari di cui al paragrafo 3.4.
el pari, l’AFFIDATARIA è consapevole che, in alcune circostanze e per alcuni tipi di appalto, in considerazione del particolare ambito in cui si trova ad operare NUCLECO e delle finalità di interesse pubblico dalla medesima perseguite, l’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto può essere subordinata al preventivo rilascio di autorizzazioni da parte delle competenti Autorità Amministrative.
4.2 REMUNERATIVITA’ DEI PREZZI CONTRATTUALI
Le attività oggetto del servizio, ivi comprese le eventuali modifiche e aggiunte ai sensi del paragrafo 2.9.1, sono remunerate in base ai prezzi stabiliti nell’elenco dei prezzi ed a quelli eventuali definiti con le modalità del paragrafo 4.3.
Detti prezzi contrattuali si riferiscono a tutte le attività oggetto del servizio appaltato eseguite a perfetta regola
d’arte, secondo le prescrizioni, i tempi e le modalità indicate nel contratto.
Pertanto, i prezzi contrattuali coprono tutti gli oneri derivanti dal contratto, salvo quelli esplicitamente stabiliti a carico di NUCLECO ed inoltre tutti quelli che, anche se non specificati, siano necessari al perfetto compimento del servizio.
Con la firma del contratto l’AFFIDATARIA riconosce la remuneratività del complesso dei prezzi contrattuali. Detti
xxxxxx coprono quindi nel loro insieme l’utile dell’AFFIDATARIA, oltre alla totalità delle spese, degli oneri ed alee inerenti all’esecuzione delle attività oggetto del servizio, secondo le prescrizioni, con le obbligazioni ed entro i termini di Contratto e in ogni altro atto e documento ivi allegato o richiamato.
Resta quindi convenuto che l’AFFIDATARIA deve provvedere, a sua cura e spese, alla mano d’opera, nonché a tutto
necessario allo svolgimento del servizio a perfetta regola d’arte.
L’AFFIDATARIA, con la firma del Contratto, riconosce di aver tenuto conto e di essere remunerato per qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d’opera anche in base alle condizioni ambientali, nonché per ogni onere riferentesi al lavoro straordinario, festivo e notturno che fosse necessario per l’esecuzione del servizio entro i termini contrattuali.
In relazione alla riconosciuta remuneratività del complesso dei prezzi contrattuali, nessuna riserva potrà essere
avanzata a tale titolo, qualunque possa essere la causa che l’abbia determinata.
Non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice civile, in relazione all’adeguamento dei prezzi, i quali sono da ritenersi pertanto fissi ed invariabili.
4.3 NUOVI PREZZI
Nei limiti di cui all’art. 106, D.Lgs. n. 50/2016, NUCLECO, durante l’esecuzione del Contratto, ha la facoltà di ordinare prestazioni che non siano previste nell’elenco prezzi, ove previsto in relazione alla natura dell’oggetto del contratto, compensandole con nuovi prezzi.
I nuovi prezzi delle prestazioni aggiuntive sono determinati in ordine di priorità: i) ragguagliandoli a quelli di
prestazioni similari contrattualmente previste; ii) desumendoli dalle tariffe eventualmente richiamate nel
Contratto; iii) desumendoli da nuove analisi, quando sia impossibile l’assimilazione.
La stipulazione dei nuovi prezzi avviene con la firma da parte dell’AFFIDATARIA e di NUCLECO di appositi atti di sottomissione (c.d. modifiche).
Anche in caso di mancato accordo, l’AFFIDATARIA è tenuto a dare corso all’esecuzione delle prestazioni oggetto di nuovi prezzi, salvo il diritto dell’AFFIDATARIA di avanzare, nei termini e con le modalità del paragrafo 5.5, specifiche riserve.
5. ACCETTAZIONE DEI SERVIZI E PAGAMENTI
5.1 CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E BENESTARE ALLA FATTURAZIONE
L’accertamento della corretta esecuzione delle prestazioni è effettuato in contradditorio tra NUCLECO e l’AFFIDATARIA in concomitanza con le scadenze contrattuali previste e comunque entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla esecuzione delle prestazioni, salvo quanto diversamente disposto dal Contratto.
A seconda della natura delle prestazioni, fatta eccezione per i servizi relativi al godimento di beni terzi ed utenze e in conformità a quanto previsto dal Contratto, l’accertamento della corretta esecuzione può essere attestato alternativamente mediante: verbale di prestato servizio, rapporto di attività, rapporto di intervento, stato avanzamento. Tale documentazione è sottoscritta dal Direttore Esecuzione del contratto vistata dal RdP e controfirmata dall’AFFIDATARIA.
L’AFFIDATARIA a proprie spese mette a disposizione di NUCLECO eventuali mezzi necessari per l’accertamento della
corretta esecuzione delle prestazioni.
In presenza di difetti e/o mancanze di lieve entità viene assegnato all’AFFIDATARIA un termine congruo per adempiere.
L’accertamento della corretta esecuzione delle prestazioni può essere richiesto da NUCLECO all’AFFIDATARIA, oltre che in concomitanza con le scadenze contrattuali anche in occasione delle chiusure contabili annuali e semestrali della NUCLECO.
Prima di effettuare la fatturazione delle prestazioni rese secondo la cadenza indicata nel Contratto, l’ AFFIDATARIA dovrà richiedere a NUCLECO il benestare alla fatturazione. Il benestare alla fatturazione è comunicato per iscritto da NUCLECO all’AFFIDATARIA indicando la data e il numero dell’Entrata Merci (EM), previo accertamento della
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corretta esecuzione delle prestazioni in conformità con le previsioni contrattuali ed eventuali verifiche di Legge. Il
benestare alla fatturazione implica l’accettazione del servizio.
5.2 PENALE
In caso di ritardo, mancato rispetto dei livelli di servizio e/o di inadempimento rispetto a quanto contrattualmente pattuito, l’AFFIDATARIA deve corrispondere a NUCLECO una somma a titolo di penale il cui importo è stabilito nella misura giornaliera dell’1 (uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale, salvo eventuale minore misura stabilita nel contratto. L’importo complessivo della penale è, in ogni caso, pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale.
Quando l’importo della penale ha raggiunto tale limite, NUCLECO ha facoltà di risolvere il contratto di diritto, ai
sensi dell’art. 1456 c.c., salvo che sia diversamente disposto dal Contratto.
La penale prevista nel Protocollo di legalità sarà applicata nei casi ivi espressamente previsti.
Gli importi della penale saranno trattenuti, a insindacabile scelta di XXXXXXX, all’atto del pagamento delle fatture successive ovvero escutendo parzialmente o integralmente la garanzia di cui al successivo articolo 5.6. È espressamente fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore in aggiunta all’importo della penale applicata. L’applicazione della penale non esonera l’AFFIDATARIA dall’osservanza di alcuno degli obblighi contrattuali e di legge.
5.3 ANTICIPAZIONI
L’anticipazione dovuta ai sensi dell’art. 35, comma 18 del Codice, calcolata esclusivamente sull’importo contrattuale, previa costituzione di garanzia fideiussoria, è corrisposta all’AFFIDATARIA successivamente all’effettivo inizio delle prestazioni.
L’anticipazione è revocata qualora l’esecuzione delle prestazioni non proceda secondo i tempi contrattuali sulle somme restituite spettano a NUCLECO gli interessi nella misura di legge. L’importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto in corso d’opera con le modalità contrattualmente previste.
Qualora contrattualmente previsto, XXXXXXX potrà erogare l’incremento dell’anticipazione di cui all’art. 207 della
legge n.77/2020.
5.4 MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Prima dell’emissione di ogni fattura l’AFFIDATARIA dovrà richiedere a NUCLECO il benestare alla fatturazione. Tale benestare verrà rilasciato da NUCLECO previo accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali ed eventuali verifiche di Legge.
Prima di effettuare il pagamento, NUCLECO verificherà altresì, laddove applicabile, la corretta attuazione delle
disposizioni di cui all’art. 4 D.L. n. 124/2019, convertito con la Legge n. 157/2019, sulla base degli esiti delle verifiche
mensili di regolarità retributiva, contributiva e fiscale come indicato al precedente punto 3.3.3.
La modalità di fatturazione è esclusivamente quella elettronica e dovrà essere effettuata tramite il Sistema di interscambio (SDI) nel formato previsto per le Pubbliche Amministrazioni, indicando il codice univoco di competenza delle Unità Produttive destinatarie della prestazione/cessione. Prima dell’emissione della fattura
l’AFFIDATARIA dovrà richiedere a NUCLECO il codice univoco di pertinenza, il numero dell’Entrata Merci (EM), che rappresenta il “benestare alla fatturazione”, da riportare nel campo “Causale”.
I pagamenti delle fatture, salvo diversa motivata previsione contrattuale, saranno effettuati il trentesimo giorno
successivo dal ricevimento della fattura elettronica, completa di ogni necessario elemento, inclusi il codice univoco, codice Entrata Merci, codice Contratto, CIG e CUP.
NUCLECO prima di procedere al pagamento di fatture per un importo superiore al limite di legge, verifica, ai sensi
della disciplina vigente, se l'AFFIDATARIA è inadempiente all'obbligo di versamento delle imposte sul reddito derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al suddetto importo. In caso di inadempimenti, procede alla relativa segnalazione all'agente competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a
personale dipendente dell'affidatario o del sub//AFFIDATARIA o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, NUCLECO trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile (cfr art. 30 comma 5 del Codice).
In conformità a quanto previsto al precedente paragrafo 3.3.4. in materia di responsabilità solidale, qualora si evidenzi accertato ritardo e/o mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale degli esecutori del Contratto da parte dell’AFFIDATARIA, senza che lo stesso abbia adempiuto entro il termine assegnatogli ovvero senza che abbia contestato formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, XXXXXXX, su richiesta ufficiale dei lavoratori interessati, attiverà l’intervento sostitutivo previsto dalla legge.
Resta in ogni caso inteso che, in caso di subappalto, laddove non sia previsto il pagamento diretto al sub/AFFIDATARIA o al cottimista, NUCLECO sospenderà il pagamento in favore dell’AFFIDATARIA, qualora lo stesso non abbia trasmesso, nei termini di legge, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al sub/AFFIDATARIA o al cottimista con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
È esclusa la possibilità per l’AFFIDATARIA di conferire a terzi mandati all’incasso o di ricorrere a qualsivoglia forma
di delegazione di pagamento o comunque di disposizione del proprio credito.
5.4.1 Fatturazione e pagamento in caso di consorzi o RTI
In caso di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, Consorzio o Contratto di Rete, ciascun partecipante è tenuto a fatturare a NUCLECO i corrispettivi della propria prestazione anche al fine di rispettare gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al successivo paragrafo 9.2 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, salvo il caso in cui il Consorzio ordinario sia dotato di personalità giuridica e fatto salvo quanto disciplinato nell’atto costitutivo.
5.4.2 Disposizioni urgenti ex D.L. 76/2020 come convertito dalla L. n. 120/2020
Il rispetto delle misure di contenimento previste dall’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall’articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 nonché dai relativi provvedimenti attuativi, ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell’articolo 107, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le cui disposizioni sono volontariamente richiamate, di volta in volta, per la disciplina degli appalti di servizi rientranti nei settori speciali, e,
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qualora impedisca di ultimare i servizi nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all’esecutore, ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta; non si applicano gli obblighi di comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione e le sanzioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 4, dell’articolo 107, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (art. 8, comma 4, lettera c) del D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020).
5.5 FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE - CONTESTAZIONI
In relazione alla natura dell’oggetto delle prestazioni, le contestazioni dovranno essere formulate per iscritto al Direttore dell’Esecuzione, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal momento in cui fatti e circostanze su cui esse si fondano sono divenuti conoscibili all’AFFIDATARIA la stessa ha, comunque, l’obbligo di esplicare i motivi e le specifiche dettagliate degli eventuali compensi cui ritiene aver diritto, a pena di decadenza, entro il termine di 15 (quindici) giorni.
All’atto della firma dell’ultimo avanzamento l’AFFIDATARIA deve richiamare espressamente le riserve da lui sollevate nel corso di esecuzione del Contratto e non ancora risolte che intende mantenere. Non sono ovviamente ammesse nuove riserve se non quelle relative a fatti inerenti all’ultimo aggiornamento.
Se l’AFFIDATARIA sottoscrive l’ultimo aggiornamento senza richiamare le precedenti riserve o contestazioni, le stesse decadono. Parimenti, se non iscrive riserve riferentesi all’ultima situazione provvisoria, questa si intende anch’essa definitivamente accettata.
Salvo i casi in cui XXXXXXX ritenga di anticipare l’esame, le riserve presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno esaminate entro 30 (trenta) giorni dalla ultimazione del servizio. Le relative determinazioni dovranno essere comunicate all’AFFIDATARIA entro i 30 (trenta) giorni successivi.
L’avvenuta risoluzione delle riserve è verbalizzata in un apposito atto sottoscritto da NUCLECO e dall’AFFIDATARIA.
5.6 GARANZIA DEFINITIVA
All’atto della sottoscrizione del Contratto, qualora espressamente richiesto da NUCLECO nel bando di gara ovvero nella lettera di invito in caso di procedura negoziale, l’AFFIDATARIA deve produrre una garanzia fideiussoria, pari al 10% dell’importo contrattuale, versata esclusivamente con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998.
In caso di Raggruppamenti Temporanei di Impresa, le garanzie definitive sono presentate, su mandato irrevocabile,
dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti.
La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di XXXXXXX.
In caso di aggiudicazione con ribasso percentuale superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo posto a base della procedura di affidamento, la garanzia di cui al presente comma è incrementata di un punto percentuale per ogni punto percentuale di ribasso eccedente il 10% (dieci per cento); in caso di aggiudicazione con ribasso percentuale superiore al 20% (venti per cento) dell’importo posto a base della procedura di affidamento, la garanzia di cui al
presente comma è incrementata di un punto percentuale per ogni punto percentuale di ribasso superiore al 10% (dieci per cento) fino al 20% (venti per cento); e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento). Esempio: per un ribasso d’asta del 23%, la cauzione dovrà essere pari al 26% dell’importo contrattuale.
Non si applicano alla garanzia definitiva dei contratti NUCLECO le riduzioni previste dall’art. 103, comma 1, ultimo
periodo, per le ipotesi di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.
La cauzione o la fideiussione, nel suo complesso, è costituita a garanzia dell’esatto adempimento da parte dell’AFFIDATARIA di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché delle maggiori somme che XXXXXXX avesse eventualmente pagato durante l’appalto rispetto alle risultanze della liquidazione finale a saldo e di quanto altro dovuto a qualsiasi titolo dall’AFFIDATARIA.
L’AFFIDATARIA si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e/o proroghe, per tutta
la durata del Contratto d’Appalto e, comunque, sino al perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte in
virtù del Contratto medesimo.
L’AFFIDATARIA si impegna, altresì, a reintegrare l’ammontare garantito, in caso di escussione totale o parziale da parte NUCLECO durante il periodo di validità della stessa, entro e non oltre 15 giorni dalla escussione.
Resta inteso tra le Parti, che qualora l’istituto di credito receda dal contratto di garanzia ovvero non sia più in grado
di onorarlo, ponendo XXXXXXX nell’impossibilità di esigerlo, l’AFFIDATARIA si impegna sin d’ora a far rilasciare a favore della NUCLECO, entro 15 gg. dalla ricezione della disdetta, o dalla richiesta della NUCLECO medesima, una nuova fideiussione bancaria/assicurativa di pari importo e della medesima tipologia.
In caso di inadempimento ai suddetti obblighi XXXXXXX potrà risolvere il Contratto d’Appalto, ai sensi dell’art. 1456
c.c.
La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata a misura in relazione all’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell’importo garantito.
L’ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell’iniziale importo garantito, deve permanere fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato di regolare esecuzione. È facoltà di NUCLECO, non richiedere una garanzia per:
• affidamenti d’importo inferiore a 40.000 euro nell’ambito degli appalti ricadenti nei settori speciali;
• affidamenti diretti d’importo inferiore a 40.000 nell’ambito degli appalti ricadenti nei settori ordinari;
• appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati.
L’erogazione dell’anticipazione, ove contrattualmente prevista ai sensi del precedente paragrafo 5.3 delle presenti
Condizioni generali, è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
Per quanto non espressamente derogato si applica quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016. La cauzione
o fideiussione deve essere conforme agli “Schemi Tipo” approvati con Decreto del Ministero dello Sviluppo
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Economico, cui XXXXXXXxx riferimento in via volontaria pur non incorrendo nell’obbligo della relativa applicazione,
e preventivamente concordata con le banche e le assicurazioni o loro rappresentate.
5.7 SPESE DI REGISTRO, DI BOLLO E ALTRE IMPOSTE
È a carico di NUCLECO l’IVA dovuta sui corrispettivi contrattuali.
Tutti gli oneri tributari, presenti e futuri, di qualsiasi natura, comprendenti l’imposta di bollo e l’eventuale imposta di registro relative al contratto, ove previste, nonché tutte le tasse, imposte, licenze e tributi connessi con il Contratto ed imposti da autorità governative e/o altre Autorità aventi giurisdizione sul contratto stesso sono a carico dell’AFFIDATARIA.
6. VERIFICA DI CONFORMITÀ
Compatibilmente con la natura del servizio, ove contrattualmente previsto, dopo l’avvenuta ultimazione delle prestazioni, l’esecuzione dell’appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.
La verifica di conformità è effettuata dal Direttore dell’Esecuzione ovvero da incaricati NUCLECO e conclusa entro
60 (sessanta) giorni dall’ultimazione delle prestazioni.
La verifica è effettuata in contraddittorio con l’AFFIDATARIA, attraverso accertamenti e riscontri che il Direttore
dell’Esecuzione ovvero i soggetti incaricati ritengano necessari.
L’AFFIDATARIA a proprie spese deve mettere a disposizione di NUCLECO eventuali mezzi necessari per
l’effettuazione della verifica.
Della verifica di conformità viene redatto processo verbale sottoscritto dalle Parti.
Il soggetto che procede alla verifica indica se le prestazioni sono state o meno eseguite nel rispetto delle previsioni contrattuali. In presenza di difetti e/o mancanze di lieve entità viene assegnato all’esecutore un termine congruo per adempiere. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato quando risulti che l’Esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
XXXXXXX si riserva, nel caso di appalti sottosoglia, la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l’attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell’Esecuzione.
7. CESSIONE DEL CREDITO – CESSIONE DEL CONTRATTO
7.1 CESSIONE DEL CREDITO
Si applica quanto disposto all’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
7.2 CESSIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’AFFIDATARIA
È fatto divieto all'AFFIDATARIA di cedere in tutto o in parte il contratto a terzi.
Il mancato rispetto del divieto di cui al paragrafo precedente legittimerà NUCLECO alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 e comunque art. 1456 c.c., salvo il diritto di NUCLECO al risarcimento di tutti i danni conseguenti e alla rifusione di ogni spesa eventualmente sostenuta.
8. SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
8.1 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – DIFFIDA AD ADEMPIERE
8.1.1 Risoluzione del contratto
In tutti i casi di inadempimento da parte dell’AFFIDATARIA agli obblighi derivanti dall’appalto, NUCLECO potrà agire
in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 e comunque dell’art.
1453 c.c., salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni.
8.1.2 Risoluzione per difficoltà di esecuzione
In deroga a quanto previsto nel paragrafo precedente, ove si verifichi il caso previsto nel paragrafo 3.13, l’AFFIDATARIA dovrà notificare a NUCLECO la volontà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuto accertamento da parte di NUCLECO delle imprevedibili difficoltà di esecuzione.
In tale caso di risoluzione l’AFFIDATARIA ha diritto esclusivamente al pagamento, ai prezzi contrattuali, di quanto già eseguito e debitamente documentato al momento della risoluzione.
8.1.3 Clausola risolutiva espressa
XXXXXXX ha facoltà di risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell’art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 e comunque ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante semplice lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre che nei casi già previsti e disciplinati dalle presenti condizioni generali e nel Protocollo di legalità anche nelle seguenti ipotesi:
− | sopravvenienza di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione nei confronti dell’ AFFIDATARIA e/o del Sub/AFFIDATARIA (limitatamente al contratto di subappalto); |
− | sopravvenienza di sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice nei confronti dell’AFFIDATARIA e/o del Sub/AFFIDATARIA (limitatamente al contratto di subappalto); |
− | perdita dei requisiti di idoneità dell’AFFIDATARIA e/o della Sub/AFFIDATARIA (limitatamente al contratto di subappalto); |
− | decadenza dei requisiti soggettivi in capo all’AFFIDATARIA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; |
− | frode nell’esecuzione dei servizi; |
− | insorgenza di una modificazione del contratto nei casi contemplati dall’art. 108, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 50/2016; |
− | grave inadempimento alle disposizioni impartite dal Direttore dell’esecuzione del contratto con riguardo ai modi e tempi di esecuzione; |
− | manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi; |
− | inadempienza accertata alle disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; |
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− | proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., nell’ipotesi in cui il servizio sia previsto in Titolo IV; |
− | grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; in tal caso la violazione comporta anche la revoca dell’autorizzazione al subappalto; |
− | violazione delle prescrizioni di cui all’art. 105 del codice nell’affidamento del subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; |
− | misura complessiva della penale superiore al 10% dell’importo complessivo presunto del contratto; |
− | inadempimento delle prescrizioni riguardanti gli “Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari”; |
− | qualora le verifiche effettuate, anche in fase di esecuzione del servizio, sulle dichiarazioni fornite dal contraente ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e relativo allegato n. XVII, dovessero dare esito negativo, evidenziando la presenza di dichiarazioni mendaci; |
- | ogni altra ipotesi tassativamente indicata quale clausola risolutiva espressa dall’art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 e, comunque, dalla legge e/o dal Contratto; |
- | adozione di comportamenti non in linea con i principi generali del Modello di organizzazione, gestione e controllo di NUCLECO ex D.Lgs. n. 231/2001 e del Codice etico della NUCLECO, da parte dell’AFFIDATARIA e dei Subappaltatori. |
8.1.4 Diffida ad adempiere
In caso di ritardo nell’adempimento da parte dell’AFFIDATARIA rispetto al programma cronologico, come eventualmente modificato in sede contrattuale, o alle obbligazioni contrattuali, ovvero ancora alle disposizioni impartite dal Direttore Esecuzione, NUCLECO si riserva in ogni caso il diritto di applicare l’art. 1454 c.c., diffidando espressamente per iscritto l’AFFIDATARIA medesimo ad adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni, decorso inutilmente il quale il Contratto si intenderà senz’altro risolto.
8.1.5 Effetti della risoluzione
Avvenuta la risoluzione del contratto ai sensi del presente capitolo 8, NUCLECO comunica, con un preavviso di 20 (venti) giorni, per iscritto all’AFFIDATARIA la data in cui devono aver luogo le operazioni di redazione dello stato di consistenza dei servizi già eseguiti.
L’AFFIDATARIA ha l’obbligo di ritirare quei macchinari, attrezzature e mezzi d’opera di sua proprietà che NUCLECO
non intenda utilizzare. Qualora l’AFFIDATARIA, nonostante le disposizioni impartite da NUCLECO, non ottemperi all’obbligo di ritirare i macchinari, le attrezzature e i mezzi d’opera di sua proprietà, a tali adempimenti provvederà direttamente NUCLECO, addebitando all’AFFIDATARIA medesimo i relativi costi ed oneri.
A decorrere dalla data di intervenuta risoluzione, l’AFFIDATARIA è obbligato ad interrompere le attività oggetto del servizio. In ogni caso, le attività saranno, comunque, considerate interrotte a partire da tale data.
XXXXXXX riconoscerà all’AFFIDATARIA il corrispettivo per le attività effettivamente eseguite e debitamente
documentate fino a tale momento.
Resta salvo, in ogni caso, per NUCLECO, il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti a causa della risoluzione anticipata del Contratto.
Resta inteso che l’eventuale riconoscimento o corresponsione all’AFFIDATARIA di alcune delle somme di cui ai
commi precedenti non comporta, in ogni caso, per NUCLECO alcuna rinuncia di sorta al risarcimento degli eventuali danni subiti a causa della risoluzione anticipata del Contratto.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, trovano applicazione il disposto dell’art.
108, D.Lgs. n. 50/2016 e, in subordine, le disposizioni generali in tema di obbligazioni e contratti contenute nel codice civile.
8.2 RECESSO DAL CONTRATTO
8.2.1 Recesso ordinario
È facoltà di NUCLECO, in ogni momento e qualunque sia lo stato di avanzamento delle prestazioni, recedere dal contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché, per quanto ivi non espressamente previsto, degli artt. 1373 e seguenti del Codice Civile.
L’AFFIDATARIA può invece recedere dal contratto solo quando si verifichino le condizioni e le circostanze
espressamente previste nel Contratto, ovvero nelle presenti Condizioni Generali, con i limiti e secondo le modalità stabilite.
L’esercizio del diritto di recesso è comunicato all’AFFIDATARIA mediante lettera raccomandata A/R o con posta
elettronica certificata (PEC), con un preavviso di 20 (venti) giorni, decorsi i quali NUCLECO prende in consegna le aree ed effettuala verifica di conformità, ove prevista.
L'AFFIDATARIA deve rimuovere dalle aree NUCLECO le cose di sua proprietà e deve metterle a disposizione della
stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese. XXXXXXX procederà al pagamento delle prestazioni eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti nelle aree, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante sono soltanto quelli già accettati da NUCLECO prima della comunicazione di recesso di cui sopra.
8.2.2 Ipotesi di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’AFFIDATARIA
In caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di
liquidazione dell’AFFIDATARIA, il contratto di appalto è risolto di diritto ai sensi del precedente paragrafo 8.1.3. Xxx, tuttavia, il curatore od il commissario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiari ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, di voler subentrare nel rapporto, XXXXXXX ha facoltà, qualora non intenda proseguire il rapporto contrattuale con la Curatela fallimentare o con il Liquidatore, di recedere dal contratto, comunicando tale intenzione al curatore o al commissario entro trenta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di subentro.
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Nei casi previsti al presente paragrafo, si applica la disciplina di seguito specificata e nessun altro compenso è dovuto da NUCLECO, oltre quanto ivi previsto.
Con apposita comunicazione NUCLECO fissa il giorno in cui devono avvenire le operazioni di consegna delle aree e
di eventuali mezzi e/o materiali.
Nel caso in cui il curatore o il commissario non presenzi ai rilievi in contraddittorio o non sottoscriva il relativo verbale di consegna delle aree e di eventuali mezzi e/o materiali, NUCLECO ha la facoltà di farlo redigere da un notaio con l’assistenza di un perito giurato.
Avvenuta la consegna delle aree, si dà corso alla compilazione dell’ultima situazione di avanzamento.
Le prestazioni anche se non finite, ma eseguite regolarmente, sono conteggiate in base ai prezzi contrattuali, secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali.
Il corrispettivo per l’eventuale uso e acquisto dei materiali e attrezzature è fissato d’accordo con il curatore o
commissario.
9. LEGISLAZIONE ANTIMAFIA E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
9.1 ADEMPIMENTI AGLI OBBLIGHI DI LEGGE
Nella fase di esecuzione del Contratto devono essere rispettati tutti gli obblighi previsti dalle leggi in materia di lotta alla mafia.
NUCLECO ed il Ministero dell’Interno/Prefetture locali hanno stipulato un Protocollo di Legalità contro le
infiltrazioni della criminalità organizzata e per la tutela della legalità, disponibile sul sito NUCLECO.
L’AFFIDATARIA dichiara di aver preso visione e di accettare quanto riportato nel suddetto Protocollo ed in particolare, le clausole ivi inserite, impegnandosi all’osservanza e all’attuazione dello stesso, pena la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 cc. In caso di risoluzione, l’AFFIDATARIA/subAFFIDATARIA/subaffidatario saranno, altresì, tenuti al pagamento della penale prevista nel Protocollo di legalità.
L’AFFIDATARIA si impegna, inoltre, a riportare nei contratti di subappalto analoghe clausole a carico dei subappaltatori, con previsione che la violazione delle disposizioni contenute nei Protocolli può comportare la risoluzione del contratto di subappalto.
Fatto salvo quanto sopra, qualora a seguito delle verifiche effettuate dalle Prefetture competenti emergano nei confronti dell’AFFIDATARIA, sub/AFFIDATARIA/O, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, NUCLECO, nonché l’AFFIDATARIA, in caso di sub/appalto / sub/affidamento, potranno procedere alla risoluzione senza che l’AFFIDATARIA e/o sub/AFFIDATARIA possano richiedere alcun risarcimento dei danni nei confronti di XXXXXXX; in caso di risoluzione l’AFFIDATARIA / sub/AFFIDATARIA saranno altresì tenuti al pagamento della sanzione prevista nel suddetto Protocollo.
Qualora siano intervenute modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti,
nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione, hanno l’obbligo di trasmettere al Prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia.
Nei casi di urgenza, in pendenza del ricevimento delle informazioni antimafia di cui all’articolo 84 e ss del D.Lgs n. 159/2011 NUCLECO, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., procede immediatamente alla stipula del contratto anche in assenza della liberatoria antimafia.
In tale caso, i contratti, sub/contratti, sub/affidamenti sono sottoposti a condizione risolutiva e NUCLECO recederà dagli stessi, qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa. In tal caso, trova applicazione il suddetto sistema sanzionatorio.
9.2 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’AFFIDATARIA, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’esecuzione delle prestazioni devono adempiere diligentemente, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ art. 3 della Legge 136/2010 così come modificata dal D.L.12 novembre 2010, n. 187, convertito con Legge 17 dicembre 2010, n. 217. L’eventuale inadempimento agli obblighi suddetti costituisce motivo di risoluzione ex art. art. 1456 c.c., fermo il diritto di NUCLECO al risarcimento dei danni subiti. L’AFFIDATARIA deve altresì inserire nei contratti con i propri subappaltatori o subcontraenti analoga clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al suddetto art.3, legge 13 agosto 2010, n.136.
L’AFFIDATARIA, il sub/AFFIDATARIA o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, informa XXXXXXX e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente.
Nel caso sia previsto, oltre al CIG (Codice Identificativo di Gara) il rilascio obbligatorio del Codice Unico di Progetto (CUP), NUCLECO comunicherà detto codice all’AFFIDATARIA che dovrà riportarlo su ciascuna relativa transazione.
9.3 SUBAPPALTO
9.3.1 Generalità
Salvo eventuali limiti fissati dalla Stazione Appaltante, il subappalto è consentito per tutti i servizi oggetto
dell’appalto,
La Stazione Appaltante può fissare, per ogni procedura di gara, eventuali limiti al subappalto, in una misura percentuale dell’importo del contratto, per tener conto del peculiare settore in cui opera, della natura delle prestazioni e della loro complessità, del criterio di aggiudicazione, nonché delle esigenze di carattere organizzativo per assicurare una più efficiente e veloce esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. I limiti al subappalto saranno riportati, unitamente ai motivi, nei documenti redatti dalla Stazione Appaltante (schede di richiesta del servizio, vademecum, determina a contrarre, disciplinare, bando di gara, schema di contratto), così come l’eventuale divieto di subappaltare ulteriormente le prestazioni affidate in subappalto.
Xxxxx i predetti limiti e divieti, si applicano al subappalto tutte le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. n.
50/2016, quelle contenute nel codice antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., nonché le clausole contenute nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra NUCLECO e le Prefetture Territorialmente competenti.
L’AFFIDATARIA potrà procedere con l’affidamento in subappalto solo dopo che NUCLECO avrà verificato la
sussistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente e dal contratto e rilasciato la relativa autorizzazione. A tal fine, l’AFFIDATARIA dovrà inviare a NUCLECO, ove previsto, in tempo utile per il rispetto del programma cronologico e tenendo conto dei tempi di rilascio dell'autorizzazione di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, specifica richiesta scritta, secondo l’apposita modulistica disponibile sul sito xxx.XXXXXXX.xx, nella sezione Fornitori/Modulistica, con i relativi allegati.
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Qualsiasi prestazione affidata a terzi, indipendentemente dall’importo, è soggetta agli obblighi di autorizzazione da parte di NUCLECO. I sub/affidi e le prestazioni cosiddette sensibili, di cui al art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e D.P.C.M. 18/04/2013, dovranno anch’essi essere comunicati a XXXXXXX secondo la suddetta modulistica. L’esecuzione delle attività è subordinata al benestare NUCLECO.
In ogni caso, ove previsto, l’autorizzazione al subappalto si intende perfezionata solo alla presentazione a NUCLECO,
da parte dell’AFFIDATARIA, dei Piani Operativi di Xxxxxxxxx (POS), predisposti dai subappaltatori, unitamente alla consegna del contratto di subappalto che deve avvenire almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.
Nel caso in cui l’AFFIDATARIA affidi in sub-appalto/sub-contratto l’esecuzione di prestazioni in violazione della
normativa in materia di lotta alla mafia, il Contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto di NUCLECO al risarcimento del danno. La violazione dei predetti obblighi è penalmente sanzionata, pertanto XXXXXXX è tenuta alla segnalazione alle Autorità competenti.
Salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto del sub/AFFIDATARIA e i pagamenti verranno effettuati all’AFFIDATARIA che dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal sub/AFFIDATARIA, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
9.3.2 Responsabilità dell’AFFIDATARIA per i Subappalti
L’affidamento delle prestazioni in subappalto non esonera, in ogni caso, l’ AFFIDATARIA dai suoi obblighi e oneri contrattuali, rimanendo il medesimo l’unico e solo responsabile, nei confronti di XXXXXXX e dei terzi, delle prestazioni subappaltate.
L’AFFIDATARIA è responsabile della corretta ed idonea scelta dei subappaltatori per professionalità e competenze specifiche in relazione ai servizi assunti. Il contratto di subappalto deve essere obbligatoriamente stipulato in forma scritta e riportare tutti gli obblighi contrattuali assunti dall’AFFIDATARIA nei confronti di XXXXXXX.
L’AFFIDATARIA è solidamente responsabile con il sub/AFFIDATARIA in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell’art. 29, D.Lgs. n. 276/2003.
Trova comunque integrale applicazione il disposto dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’eventuale inosservanza da parte del sub/AFFIDATARIA delle prescrizioni contenute nel DUVRI, ove applicabile, ovvero nel PSC, ove previsto, nonché, in generale, delle prescrizioni contrattuali e di legge a tutela della Qualità e della Sicurezza dei lavoratori e/o di protezione ambientale e/o radioprotezione, costituisce grave inadempimento e motivo di risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto di XXXXXXX al risarcimento del danno.
Al riguardo, l’AFFIDATARIA si impegna ad inserire nel contratto di subappalto un’analoga previsione in base alla
quale l’eventuale inosservanza delle prescrizioni contenute nel DUVRI, ove applicabile, ovvero nel PSC, nonché, in generale, delle prescrizioni di legge a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e/o di protezione ambientale e/o radioprotezione, costituisce grave inadempimento con conseguente diritto dell’ AFFIDATARIA di risolvere il contratto di subappalto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
Analogamente, l’AFFIDATARIA si impegna ad inserire nel contratto di subappalto le prescrizioni di Qualità derivanti dal contratto, applicabili alle attività sub-appaltate.
Qualora, durante l’esecuzione delle prestazioni e in qualsiasi momento, NUCLECO accerti che il sub/AFFIDATARIA è inadempiente, l’AFFIDATARIA, a seguito della ricezione di comunicazione scritta in merito, deve attivarsi immediatamente per la risoluzione di diritto, ex art. 1456 c.c., del relativo subappalto e per l’allontanamento del sub/AFFIDATARIA dagli impianti e siti NUCLECO.
La risoluzione del subappalto non dà alcun diritto all’AFFIDATARIA di pretendere da NUCLECO indennizzi,
risarcimento di danni o differimento dei termini di ultimazione, restando a carico dell’AFFIDATARIA l’obbligo di
realizzare/far realizzare, previa autorizzazione, le opere nella tempistica contrattuale.
Qualora, nonostante la comunicazione scritta di XXXXXXX, l’AFFIDATARIA non provveda alla risoluzione del subappalto ed all’allontanamento dai cantieri del sub/AFFIDATARIA, NUCLECO si riserva il diritto di risolvere il contratto d’appalto ai sensi dell’art. 1456 c.c., nonché a provvedere direttamente all’allontanamento dai cantieri del Sub/AFFIDATARIA, addebitando all’AFFIDATARIA i relativi costi e oneri sostenuti.
L'AFFIDATARIA è tenuta a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere
gli specifici POS redatti dai singoli Subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il POS presentato dall'AFFIDATARIA.
10. ACCORDO BONARIO E FORO COMPETENTE
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 205 e 206 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico del Contratto possa variare tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento), le eventuali controversie potranno essere definite mediante accordo bonario.
Salvo che sia diversamente disposto nel Contratto, non è ammesso l’arbitrato, di cui all’art. 209, D.Lgs. n. 50/2016. Tutte le altre controversie, derivanti o connesse con l’applicazione, l’esecuzione, l’interpretazione e l’annullamento del contratto d’appalto, saranno deferite alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Italiana e, salvo che non sia diversamente indicato nel Contratto, la competenza del Foro di Roma.
11. LEGGE APPLICABILE
Salvo diversamente disposto nel Contratto, l’esecuzione dell’appalto è regolata dalla legge italiana.
12. TRATTAMENTO DATI DELL’AFFIDATARIA
Ai sensi e per gli effetti del “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” , i dati personali dell’interessato verranno trattati manualmente e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla citata normativa e tutelando la riservatezza tramite misure di sicurezza tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR sopra citato, viene pertanto fornita all’interessato completa informativa sul trattamento di dati personali. Tale informativa è presente sul Sito Web aziendale, xxx.XXXXXXX.xx, (percorso: Azienda/Organizzazione/Corporate-governance).
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DICHIARAZIONE DELL'AFFIDATARIA
L'AFFIDATARIA dichiara di conoscere e di accettare tutte le clausole contenute nelle presenti Condizioni Generali, che richiamate in allegato al relativo contratto di appalto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
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