PREMESSO CHE
PREMESSO CHE
− l’art. 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, che prevede che “le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce pena di esclusione dalla gara”;
− il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’A.N.A.C. prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione del citato art. 1, comma 17 della L. 190/2012, predispongano e utilizzino protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di appalti pubblici;
− il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPCT) di LAZIOcrea S.p.A.;
− il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
− il Codice etico, di comportamento e sanzionatorio di LAZIOcrea S.p.A.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1 OGGETTO
Il presente Patto d’integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra la LAZIOcrea S.p.A. in qualità di Stazione appaltante e l’operatore economico che concorre alla presente procedura e che, eventualmente, all’esito della procedura di selezione sia risultato aggiudicatario della stessa.
In particolare l’operatore economico si impegna:
a) a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, impegnandosi espressamente a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e comunque a non compiere alcun atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento dell’esecuzione della gara e del successivo contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
b) a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
c) ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
d) ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
e) a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
f) a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa.
La mancata produzione in sede di gara del presente patto di integrità debitamente sottoscritto dal concorrente è regolarizzabile attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, fermo restando che, come previsto dal sopra menzionato articolo, “in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara”.
Articolo 2 SANZIONI
L’operatore economico, sin d’ora, accetta che la violazione degli impegni anticorruzione assunti con il presente patto di integrità, nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comunque accertati da LAZIOcrea S.p.A., può comportare l’applicazione di una o più delle seguenti sanzioni, anche in via cumulativa tra loro:
A) risoluzione ex art. 1456 del Codice Civile del contratto nonché incameramento della cauzione definitiva e risarcimento dell’eventuale danno ulteriore, nel caso in cui la violazione degli impegni di cui al successivo art. 4 sia accertata in relazione agli obblighi contrattuali assunti dall’operatore economico nei confronti di LAZIOcrea S.p.A. in forza del contratto. La risoluzione potrà essere altresì esercitata ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’operatore economico, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis del Codice Penale;
B) nel caso in cui, violato l’obbligo di segnalazione di cui al successivo art. 4, lett. d), sia stata disposta nei confronti dei Pubblici Amministratori che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del Codice Penale. In tal caso troverà comunque applicazione quanto previsto dall’art. 32 del D.L. n. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014;
C) segnalazione del fatto all’A.N.A.C. ed alle competenti Autorità giurisdizionali.
Resta fermo che dell’intervenuta risoluzione del Contratto LAZIOcrea S.p.A. potrà tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e che la risoluzione del contratto comporterà altresì l’escussione della garanzia definitiva e il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore.
Articolo 3 AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente patto di integrità va applicato in tutte le procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria, salvo che per l’affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico (Consip). Nelle procedure sotto soglia vanno ricompresi anche gli affidamenti effettuati sotto il limite di € 40.000,00.
Il presente patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa nell’ambito dei pubblici appalti banditi da LAZIOcrea S.p.A.
Il patto pertanto disciplina e regola i comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori di LAZIOcrea S.p.A. e del concorrente/appaltatore nell’ambito dell’esecuzione della procedura di gara in oggetto e del relativo contratto. Il patto di integrità costituisce parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato all’esito della procedura in oggetto.
Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Xxxxx dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.
Articolo 4 OBBLIGHI DEL CONCORRENTE
Il concorrente, in forza del presente Patto di Integrità, dichiara di:
a) non aver concluso con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla procedura di gara e della formulazione dell’offerta, risultata poi essere la migliore;
b) non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l’affidamento e l’esecuzione del contratto successivamente affidato;
c) astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente a LAZIOcrea S.p.A., alla Pubblica Autorità e alla singola Amministrazione contraente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la fase di esecuzione del contratto successivamente affidato, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
d) segnalare a LAZIOcrea S.p.A. nonché alla Pubblica Autorità competente e alla Prefettura, qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti di LAZIOcrea S.p.A. o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all’affidamento della procedura e all’esecuzione del contratto successivamente affidato.
Il concorrente/l’Appaltatore avrà l’onere di pretendere il rispetto dei predetti obblighi anche dai propri subcontraenti.
A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di Integrità dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall’operatore economico con i propri subcontraenti.
Il Fornitore prende atto e accetta che la violazione, comunque accertata da LAZIOcrea S.p.A., di uno o più impegni assunti con il presente patto comporta l’applicazione delle sanzioni di cui al precedente art. 2.
Articolo 5 OBBLIGHI DI LAZIOcrea S.p.A.
Nel rispetto del presente Patto di Integrità, LAZIOcrea S.p.A. si impegna, per quanto di rispettiva competenza, a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui alla L. n. 190/2012, nonché, nel caso in cui venga riscontrata una violazione di detti principi o di prescrizioni analoghe, a valutare l’eventuale attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nella procedura di affidamento e nell’esecuzione della procedura di affidamento e del contratto successivamente affidato, secondo quanto previsto dal vigente Piano di prevenzione della corruzione.
Articolo 6 AUTORITA’ COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE
Per ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra LAZIOcrea S.p.A. e i concorrenti/l’appaltatore e tra gli stessi concorrenti sarà competente il Foro di Roma.
Luogo e data _
Per l'operatore economico1:
1 Il presente patto deve essere sottoscritto:
- dal legale rappresentante in caso di impresa singola/società;
- dal legale rappresentante in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016;
- dal legale rappresentate dell’Impresa mandataria in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE oppure Rete di Imprese già costituiti;
- dai legali rappresentanti di tutte le Imprese costituenti il futuro raggruppamento o Consorzio ordinario o gruppo o la futura aggregazione, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o Rete di Imprese non ancora costituiti, apponendo nello spazio immediatamente sottostante la sottoscrizione del legale rappresentante della mandataria e, a seguire, la sottoscrizione dei legali rappresentanti delle mandanti;
- dal legale rappresentante dell’ausiliaria in caso di ricorso all’avvalimento;
- dal legale rappresentante del subappaltatore in caso di ricorso al subappalto.