SCHEMA DI CONTRATTO TRA
SCHEMA DI CONTRATTO TRA
LAZIOcrea S.p.A., con sede in Roma, Xxx xxx Xxxxxxxx x. 000, X.X. x X. XXX 00000000000, in persona di , nato a , il , in qualità di , di seguito anche “Committente” o “Società Appaltante”
E
, con sede in , Via , C.F. e P. XXX , in persona di , nato a , il
, in qualità di , di seguito “Appaltatore” e, unitamente alla Committente, “Parti”
PREMESSO CHE
a) con Determinazione n. del LAZIOcrea, società in house della Regione Lazio, ha autorizzato l’ufficio preposto all’espletamento di una gara mediante procedura aperta telematica C.I.G. 9568900A13 (di seguito “Gara”), per l’individuazione di un soggetto cui affidare i servizi di Contact Center del N.U.R. e amministrativi di supporto della Regione Lazio (di seguito “Appalto”);
a) è risultata aggiudicatario/a, con determinazione n. del , della predetta procedura, per l’importo di € , oltre I.V.A. ed oneri della sicurezza da interferenza, e ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire l’Appalto oggetto del presente contratto (di seguito “Contratto”), alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
b) LAZIOcrea S.p.A. ha eseguito i controlli di legge sull’aggiudicatario, il quale, ai fini della stipula del presente Xxxxxxxxx, ha presentato la documentazione richiesta che, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale;
c) con il presente Contratto, e i suoi allegati, le Parti intendono disciplinare l’Appalto;
d) l’Appaltatore, con la sottoscrizione del Contratto, dichiara:
a. di avere perfetta e particolareggiata conoscenza di tutti i documenti allegati o richiamati dal presente Xxxxxxxxx e di aver preso piena ed esatta conoscenza delle prescrizioni ed obblighi contrattuali, di averli verificati e di accettarli integralmente;
b. di aver valutato e tenuto conto nel corrispettivo offerto di ogni attività connessa all’esecuzione a regola d’arte dell’appalto;
c. di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale nonché delle relative capacità giuridiche e dei mezzi tecnici, finanziari ed organizzativi per l’attuazione del Contratto, impegnandosi ad eseguire l’Appalto secondo le modalità previste dagli atti di gara e dal presente Xxxxxxxxx e dai suoi allegati nonché a conformarsi alle direttive impartite dalla Committente, dal RUP e dal DEC.
Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, stipulano il presente Contratto volto a disciplinare gli aspetti economico-contrattuali del rapporto tra Committente ed Appaltatore.
ARTICOLO 1 – PREMESSE E ALLEGATI
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto ed hanno valore di patto.
Qualsiasi riferimento, contenuto nel presente Contratto e nei suoi allegati, ad un provvedimento legislativo o regolamentare deve intendersi esteso anche alle sue successive modifiche e integrazioni.
Si allegano al presente Contratto:
- Capitolato Tecnico e relativi allegati;
- Offerta Tecnica dell’Appaltatore ed eventuali relativi allegati;
- Cauzione Definitiva.
In caso di omissioni ovvero di discordanza o contrasto tra i documenti contrattuali, il Contratto deve essere considerato prevalente rispetto agli altri documenti e, in ogni caso, deve essere preferita l’interpretazione a favore della Committente come indicato dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
In ogni caso, l’Offerta Tecnica non potrà in alcun modo derogare in senso peggiorativo alle condizioni previste nel Capitolato Tecnico e nel presente Contratto.
Nell’ipotesi di conflitto tra i documenti contrattuali e le disposizioni obbligatorie di legge, queste ultime hanno priorità ex art. 1339 c.c.
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI
Appaltatore: si intende il soggetto che, essendo risultato Aggiudicatario della presente procedura di gara, ha provveduto a stipulare il relativo contratto d’appalto.
Appalto: si intende il presente appalto, comprensivo di tutte le prestazioni contrattualmente stabilite.
Contratto: si intende il Contratto, comprensivo di tutti i suoi allegati, che l’Aggiudicatario sarà chiamato a stipulare relativamente al presente appalto.
Capitolato Tecnico o Capitolato: si intende il documento tecnico che contiene tutte le informazioni relative alle condizioni, alle modalità ed ai termini per l’esecuzione, sotto un profilo tecnico-fattuale, delle attività oggetto del presente appalto.
Committente: si intende LAZIOcrea S.p.A. con sede legale in Roma, via del Serafico n. 107. Corrispettivo: si intende l’importo dovuto all’Appaltatore dalla Committente per l’espletamento a regola d’arte dell’Appalto offerto in sede di gara;
Offerta Tecnica: si intende l’Offerta Tecnica presentata in sede di gara dall’Appaltatore.
RTI: si intende un raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituito o costituendo ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016, che ha presentato un’offerta per concorrere all’aggiudicazione del presente appalto.
ARTICOLO 3 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE
Fatte salve le inderogabili disposizioni normative applicabili in materia, i rapporti tra la Società Appaltante e l’Appaltatore saranno regolati, in via graduata:
• dalle clausole del presente contratto, che costituiranno la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
• dalle disposizioni contenute negli Atti di gara;
• dall’offerta tecnico-economica prodotta dall’Appaltatore in sede di gara, in quanto compatibile;
• dalle disposizioni normative derogabili applicabili in materia, per quanto non regolato dalle disposizioni/clausole/previsioni sopra indicate.
In considerazione di quanto sopra, gli atti e i documenti prodotti dalla Società Appaltante in occasione della procedura di gara prevarranno sugli atti e i documenti prodotti dall’Appaltatore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative da quest’ultimo formulate ed espressamente accettate dalla Società Appaltante.
Le Parti, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, si riservano comunque la facoltà di concordare ulteriori condizioni migliorative, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Società Appaltante e/o della Regione Lazio.
Le clausole contrattuali, ivi comprese quelle contenute nel Capitolato, saranno sostituite,
modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme primarie e secondarie aventi carattere cogente, fermo restando che, in tal caso, l’Appaltatore non potrà promuovere azioni volte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero opporre eccezioni volte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale derivante dalla procedura di gara.
ARTICOLO 4 – OGGETTO
L’Appalto è finalizzato, come meglio disciplinato nel Capitolato Tecnico al quale si rinvia per l’esaustiva definizione dell’oggetto dell’appalto, alla prestazione dei servizi tecnici specialistici volti a supportare la Società Appaltante e la Regione Lazio nell'erogazione del servizio di Contact Center per il Numero Unico Regionale e dei servizi di supporto amministrativo, come meglio descritti nel seguito del presente documento.
In particolare, l’Appaltatore deve prestare un servizio di supporto, chiavi in mano, per la gestione ed erogazione del servizio di Contact Center del Numero Unico Regionale nonché di supporto alla rendicontazione, programmazione e gestione dei progetti finanziati.
Fermo quanto sopra, le singole prestazioni connesse con l’Appalto sono meglio individuate nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica presentata in sede di gara, per quanto compatibile o migliorativa rispetto al Capitolato.
In caso di difformità tra i due documenti prevale quanto riportato nel Capitolato, al netto di eventuali opzioni migliorative per la Società Appaltante ed espressamente approvate da quest’ultima.
L’Appalto dovrà dunque essere effettuato in conformità al Contratto, al Capitolato Tecnico ed all’Offerta Tecnica (per quanto compatibile o migliorativa rispetto al Capitolato) nonché con esplicito riferimento a quanto previsto nella normativa applicabile.
L’affidamento è comprensivo di ogni attività comunque necessaria per lo svolgimento tempestivo ed a perfetta regola d’arte dell’Appalto, in conformità alla normativa vigente e con obbligo di risultato.
L’Appaltatore garantisce che l’appalto sarà eseguito a perfetta regola d’arte in conformità alle specifiche contrattuali, sarà esente da vizi e difetti, anche occulti, e risponderà allo scopo per cui è stata prevista.
ARTICOLO 5 – MODALITA’ E TEMPI DI ESECUZIONE
Le attività oggetto del presente appalto devono essere eseguite integralmente e a perfetta regola d’arte nel rigoroso rispetto dei termini, delle condizioni e delle modalità previsti nel
presente nel Contratto, nel Capitolato e nella documentazione prodotta nel corso dell’esecuzione dell’appalto, fermi restando - ove compatibili e migliorativi per la Società Appaltante - gli impegni assunti dall’Appaltatore in sede di gara.
In ogni caso, le Parti possono concordare, in qualunque momento e per qualsiasi ragione, specifiche modifiche nell’esecuzione delle attività contrattuali, rispetto a quanto sopra indicato, senza oneri aggiuntivi per la Società Appaltante e/o per la Regione Lazio.
L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni strategiche e operative relative all’esecuzione delle attività contrattuali che dovessero essere impartite dalla Società Appaltante e a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto, ivi comprese le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa comunque coinvolta nell’esecuzione dell’appalto. Nel corso dell’esecuzione dell’appalto, l’Appaltatore è comunque tenuto a fornire alla Società Appaltante tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati e gli atti che saranno da quest’ultima richiesti.
Nell’esecuzione dell’appalto, l’Appaltatore si obbliga a osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche, sanitarie, di igiene e di sicurezza in vigore, anche eventualmente relative al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate nel corso di esecuzione dell’appalto.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le predette norme e prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto restano a esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo di cui oltre.
L’Appaltatore non potrà pertanto avanzare alcuna pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Società Appaltante e/o della Regione Lazio, assumendosene ogni relativa alea. In considerazione di quanto sopra, l’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenni la Società Appaltante e la Regione Lazio, da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata dell’appalto.
Il personale dell’Appaltatore potrà accedere alle Sedi (legali e/o operative) della Società Appaltante e/o della Regione Lazio e/o delle sedi interessate dal progetto nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza/ accesso, ivi incluse eventualmente quelle relative al
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, xxxxx restando che sarà cura e onere dell’Appaltatore stesso verificare preventivamente tali procedure/prescrizioni.
Le attività devono essere eseguite dall’Appaltatore senza interferire nel normale lavoro dei predetti uffici. L’Appaltatore prende atto che, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, i suddetti uffici continueranno a essere utilizzati per fini istituzionali dal personale della Società Appaltante e/o della Regione Lazio e/o delle sedi interessate dal progetto e/o da terzi da questi autorizzati.
L’Appaltatore si impegna, pertanto, a eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
In considerazione di quanto sopra, l’Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività istituzionali svolte dal personale della Società Appaltante e/o della Regione Lazio e/o delle sedi interessate dal progetto e/o da terzi da questi autorizzati.
Fermo restando quanto sopra, ai sensi del combinato disposto della Legge n. 136/2010 e del
D. Lgs. n. 81/2008, nell’esecuzione dell’appalto presso le sedi della Società Appaltante e/o della Regione Lazio e/o delle sedi interessate dal progetto, il personale dell’Appaltatore deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento conforme a quanto previsto dalle predette norme.
L’Appaltatore è responsabile dell’esecuzione a perfetta regola d’arte delle prestazioni contrattuali e dell’assolvimento degli obblighi che derivano, direttamente o indirettamente, dal contratto, dagli artt. 1655 e ss. c.c., e dalla normativa vigente, essendo i relativi oneri e rischi compresi e compensati nel Corrispettivo.
Fermo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, l’Appaltatore ha, in particolare, l’obbligo di eseguire a propria cura e spesa tutte le prestazioni comunque necessarie a realizzare a perfetta regola d’arte l’Appalto, e senza vizi, mancanze o difetti in conformità alle modalità indicate nel Capitolato Tecnico, nel presente Contratto e nell’Offerta Tecnica nel rispetto delle disposizioni e degli Ordini di Servizio impartiti dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto con obbligo di risultato.
ARTICOLO 6 – CORRISPETTIVO
Il corrispettivo spettante all’Appaltatore a fronte della piena e corretta esecuzione del presente appalto è erogato con modalità a misura nei limiti dell’importo massimo di spesa pari ad € 3.263.552,03 al netto di I.V.A. nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, pari ad € 1.000,00, salva l’applicazione della ritenuta di cui all’art. 30 del D. Lgs.
n. 50/2016 e di eventuali penali in compensazione.
Il predetto corrispettivo sarà pari al prezzo orario di ciascuna figura professionale indicato in sede di offerta economica e riportato nella tabella che segue, moltiplicato per il numero ore effettivamente prestate nel mese di riferimento, come indicate nei report approvati per iscritto dal Responsabile del Procedimento.
Figura professionale | Prezzo orario unitario I.V.A. esclusa |
Junior | € |
Senior | € |
Ciascun prezzo unitario deve essere offerto e, in ogni caso, sarà considerato comprensivo della prestazione dei servizi connessi.
Viene corrisposta una anticipazione ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016 del prezzo pari al 20% (venti per cento) dell’importo massimo di spesa, I.V.A. esclusa, da corrispondere all’Appaltatore entro 15 giorni dalla data di avvio del contratto (T0) e calcolato sull’importo complessivo offerto; l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari alla misura dell’anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa sulla base delle fatture emesse.
La somma a tale titolo versata sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento in misura corrispondente alla percentuale di anticipazione concessa; in ogni caso, all’ultimazione della prestazione l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. L’Appaltatore decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Il Corrispettivo si intende accettato dall’Appaltatore in seguito a propri approfondimenti, verifiche ed indagini.
L’Appaltatore dichiara di avere tenuto conto delle condizioni di esecuzione dell’Appalto e di quanto altro necessario per il compimento delle prestazioni e suscettibile di influire sulla determinazione dei prezzi.
L’Appaltatore, altresì, dichiara e riconosce che il corrispettivo è remunerativo e compensativo di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, relativi alle prestazioni contrattuali, nessuno escluso od eccettuato, che lo stesso dovrà sostenere per l’esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte. Di conseguenza, si intendono compresi e compensati nell’importo dell’Appalto tutti gli onorari e le spese, nessuno escluso od eccettuato, necessari per svolgere l’Appalto a regola d’arte in conformità a quanto descritto nel Capitolato Tecnico, nel presente Contratto e nell’Offerta Tecnica presentata.
Ai sensi del comma 5-bis dell’art. 30 del D. Lgs. 50/16, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal certificato di pagamento redatto dalla Committente che sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dalle date sopra indicate, previa emissione di fattura, intestata a LAZIOcrea S.p.A., Xxx xxx Xxxxxxxx x. 000, che deve comunque indicare:
- la denominazione dell’Appalto ed il relativo numero di C.I.G. (codice identificativo gara) e di C.U.P. (Codice Unico di Progetto) ove previsto;
- le attività effettivamente svolte e oggetto di fatturazione;
- la dicitura “scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.;
- il codice di fatturazione elettronica: UFRKOB.
L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Committente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito specificate nel presente Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche qualora le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Sulle somme dovute dalla Committente all’Appaltatore saranno operate – nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo, risarcimento o rimborso contrattualmente previsto.
La Committente rimane espressamente esonerata e manlevata da parte dell’Appaltatore per qualsiasi responsabilità concernente il mancato riconoscimento ai subappaltatori e subcontraenti dei compensi dagli stessi maturati in fase di esecuzione delle opere, nonché dei compensi spettanti alle proprie maestranze e alle maestranze dei propri subappaltatori e subcontraenti. Di conseguenza, l’Appaltatore si impegna ad intervenire in garanzia, anche in corso giudizio, per manlevare la Committente da ogni eventuale pretesa connessa a mancati pagamenti nei confronti delle maestranze o dei subcontraenti.
L’erogazione del corrispettivo sarà subordinata alla preventiva produzione da parte dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori autorizzati:
- del Documento Unico di Regolarità Contributiva – in corso di validità - ove la Committente non dichiari di esserne già in possesso;
- di specifica autocertificazione, sia dell’Appaltatore che di eventuali subappaltatori, attestante l’assolvimento degli obblighi inerenti al trattamento retributivo e agli adempimenti contributivi e previdenziali sui redditi da lavoro dipendente;
- delle fatture quietanzate degli eventuali subappaltatori relative alle prestazioni dagli stessi svolte;
- di ogni altro documento richiesto dalla Committente.
Nel caso in cui la documentazione sopra indicata sia trasmessa in forma incompleta o inesatta, la Committente avrà pieno diritto di sospendere il pagamento del Corrispettivo fino alla data di esibizione da parte dell’Appaltatore dei medesimi documenti integrati e/o corretti.
Nel caso di accertato inadempimento degli obblighi comunque gravanti sull’Appaltatore in forza del Contratto, la Committente è autorizzata a sospendere in tutto o in parte i pagamenti dovuti, sino a quando l’Appaltatore non avrà regolarizzato nella maniera più completa la sua posizione. Inoltre, qualora l’Appaltatore non provveda a regolarizzare la propria posizione entro i termini che saranno, caso per caso, stabiliti dalla Committente o dai soggetti da essa delegati, la stessa potrà provvedervi direttamente, a spese dell’Appaltatore, senza che l’Appaltatore possa opporre eccezioni o avanzare pretese di sorta o richieste di risarcimento od indennizzo, fermo il diritto della Committente a procedere alla risoluzione in danno.
Nel caso di RTI, il pagamento sarà eseguito nei confronti dell’impresa capogruppo, che provvederà a corrispondere quanto dovuto agli altri partecipanti al raggruppamento per le
prestazioni dagli stessi effettuate, previamente comunicate alla Committente. Resta fermo che ciascuna impresa raggruppata provvederà a fatturare quanto di propria competenza nei confronti della Committente.
Si precisa che dal 1° luglio 2017 la LAZIOcrea S.p.A. è assoggettata al regime del c.d. “split payment”, con la conseguenza che l’importo dell’I.V.A. non sarà corrisposto all’Appaltatore, bensì direttamente versato all’Erario dalla Società Appaltante.
Il pagamento delle fatture accettate sarà effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato all’Appaltatore, il quale assume gli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e tutti gli ulteriori obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa vigente in materia.
ARTICOLO 7 – DURATA, SOSPENSIONI E PENALI
L’efficacia del presente contratto decorre dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto (Kick off) e termina dopo 24 (ventiquattro) mesi dalla data di presa in carico del servizio del contact center (Attività A1 §4.2.1 Tempistiche di progetto – Capitolato Tecnico).
Le tempistiche di esecuzione dell’Appalto decorrono dalla data di kick off, ferma la facoltà, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/16, di procedere all’avvio delle prestazioni nelle more del perfezionamento di tutti gli atti amministrativi necessari.
Le attività oggetto dell’appalto devono essere pienamente e correttamente eseguite entro e non oltre i termini previsti nel Capitolato e/o nel presente Contratto e nella documentazione prodotta nel corso dell’esecuzione dell’appalto, fermi restando - ove compatibili e migliorativi per la Società Appaltante - gli impegni assunti dall’Appaltatore in sede di gara.
La Società Appaltante in caso di inadempimenti dell’Appaltatore (non dipendenti da quest’ultima e/o dalla Regione Lazio ovvero da forza maggiore o caso fortuito) si riserva l’insindacabile facoltà di applicare le seguenti penali in riferimento a quanto riportato nel capitolato tecnico (§par.3.4 Livelli di servizio):
ID | Penale |
SLA01 | 300 Euro per ogni obiettivo non raggiunto |
SLA02 | 150 Euro per ogni punto percentuale extra |
SLA03 | 150 Euro per ogni punto percentuale extra |
ID | Penale |
SLA04 | 150 Euro per ogni punto percentuale extra |
SLA05 | 150 Euro a reclamo |
SLA06 | 300 Euro al giorno |
SLA07 | 300 Euro al giorno |
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l’Appaltatore esegua la prestazione dei servizi in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui rispetto a quanto previsto nella documentazione di Gara.
Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, la Società Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dalla Società stessa.
Gli inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all’applicazione delle penali saranno contestati dalla Società Appaltante all’Appaltatore (in caso di raggruppamento all’operatore mandatario) mediante lettera raccomandata a/r ovvero comunicazione di posta elettronica certificata (P.E.C.).
In tal caso, l’Appaltatore (in caso di raggruppamento l’operatore mandatario) deve comunicare, con le medesime modalità sopra indicate le proprie deduzioni alla Società Appaltante nel termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano ritenute accoglibili, a insindacabile giudizio della Società Appaltante, ovvero non vi sia stata risposta nel termine sopra indicato, la Società Appaltante potrà applicare all’Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
L’importo delle predette penali sarà trattenuto direttamente in occasione del primo pagamento utile nei confronti dello stesso e saranno riportate nel relativo certificato di pagamento. Qualora gli importi dovuti all’Appaltatore non coprano l’intero ammontare delle penali, la somma residua sarà detratta in occasione del pagamento successivo o attraverso l’escussione della cauzione
definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
Fermo restando quanto sopra, la Società Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo o ragione (dunque, anche a titolo/ragione derivante da un diverso appalto affidatogli dalla Società Appaltante).
In caso di aggiudicazione del presente appalto a un raggruppamento, ferma restando la responsabilità solidale degli operatori raggruppati nei confronti della Società Appaltante, le penali verranno detratte dagli importi delle fatture emesse dall’operatore mandatario.
In caso di escussione della cauzione definitiva, l’Appaltatore (in caso di raggruppamento l’operatore mandatario) deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società Appaltante.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonereranno in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento delle penali stesse.
L’Appaltatore prende atto che, in ogni caso, l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Committente di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero di risolvere di diritto il Contratto.
Eventuali cause di ritardo non dipendenti dall’Appaltatore dovranno essere, appena note e comunque entro 3 giorni lavorativi dal verificarsi del motivo del ritardo, comunicate al Direttore dell’Esecuzione del Contratto in modo che la Committente possa prendere i necessari e conseguenti provvedimenti.
Tali ritardi daranno diritto all’Appaltatore di richiedere una proroga delle scadenze previste contrattualmente soltanto qualora non siano allo stesso imputabili (per ragioni eccezionali, es. forza maggiore o caso fortuito, e debitamente documentate).
La sussistenza dei presupposti della proroga e la sua durata formeranno oggetto di discussione e trattativa diretta tra il Direttore dell’Esecuzione del Contratto e l’Appaltatore; tuttavia, la proroga dovrà essere in ogni caso formalizzata, a pena di nullità, in un documento controfirmato per accettazione dalla Committente. In caso di mancato accordo, varrà quanto stabilito dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
L’Appaltatore per nessuna ragione potrà sospendere, parzialmente o totalmente, ovvero rallentare l’esecuzione dell’Appalto, anche in deroga all’art 1460 c.c.
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali non imputabili all’Appaltatore e non prevedibili al momento della stipulazione del Contratto (tra cui eventi di forza maggiore e/o caso fortuito e/o cause ricollegabili ad iniziative di terzi) e/o a provvedimenti degli Enti competenti, che impediscano in via temporanea l’utile svolgimento delle opere a regola d’arte, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto potrà disporre la sospensione delle attività.
La sospensione sarà disposta per il tempo strettamente necessario che sarà determinato dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto disporrà la ripresa dell’esecuzione e indicherà i nuovi termini contrattuali di ultimazione delle prestazioni parametrati alla durata della sospensione ed al suo effetto sull’Appalto, sempre che la sospensione non sia ricollegabile a fatto o colpa dell’Appaltatore.
Qualora invece la sospensione, totale o parziale, o il rallentamento siano da attribuirsi a fatto o colpa dell’Appaltatore resteranno ferme le tempistiche contrattualmente stabilite.
In caso di sospensione, non imputabile all’Appaltatore e/o alla Committente, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso, indennizzo o indennità aggiuntiva, ma esclusivamente alla proroga rispetto ai termini contrattuali di ultimazione delle prestazioni.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica quanto previsto dall’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 8 – VARIANTI E REVISIONE PREZZI
Fermo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, l’Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni alle modalità di esecuzione dell’Appalto senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente. La violazione del divieto costituirà un inadempimento al Contratto con diritto della Committente all’applicazione di penali o alla risoluzione del Contratto, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento del danno. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore, durante lo svolgimento dell’Appalto, l’esecuzione di varianti in corso d’opera nei limiti e le modalità di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 50/16 e, ove applicabile, dell’art. 63 dello stesso Decreto, senza diritto per l’Appaltatore ad alcun compenso, indennizzo od indennità aggiuntiva oltre alla modifica del corrispettivo sulla base delle maggiori o minori attività previste nella variante.
La facoltà riservata alla Committente di introdurre varianti non muterà la forma dell’appalto che resterà comunque affidato a corpo.
La Committente sin d’ora si riserva, ai sensi del primo comma, lettera e), dell’art 106 del D. Lgs. n. 50/16, ferme le altre ipotesi disciplinate dal medesimo articolo, la facoltà di operare modifiche non sostanziali di importo pari al 10% del corrispettivo del contratto.
In particolare, nel caso in cui - in corso di esecuzione - si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’intero importo del Contratto, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere così variate alle stesse condizioni previste nel Contratto originario senza che possa vantare alcun risarcimento o indennizzo. In tal caso, l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’Appaltatore è tenuto a sottoscrivere, entro 15 giorni dal momento in cui gli è sottoposto, in segno di accettazione o di motivato dissenso, da esplicitarsi contestualmente alla sottoscrizione, termine oltre il quale decadrà da ogni possibilità di contestazione o richiesta risarcitoria.
Nel caso di modifiche in aumento o in diminuzione oltre la soglia del sesto quinto, la modifica sarà comunicata all’Appaltatore che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, dovrà dichiarare per iscritto se intenderà accettare la prosecuzione dell’appalto e a quali condizioni. Se l’Appaltatore, entro il termine fissato, non darà riscontro alla comunicazione dell’Amministrazione, s’intenderà manifestata la volontà dello stesso di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario e con le condizioni indicate nell’atto trasmesso. Nel caso in cui l’Appaltatore fornisse riscontro entro il termine fissato, le Parti concorderanno secondo buona fede e sulla base dei prezzi contrattuali, conformemente al
D.M. n. 49/18, la disciplina e la quantificazione economica delle attività in variante.
Nel caso di varianti richieste dalla Committente, il corrispettivo per le maggiori o minori attività sarà calcolato, ai sensi di quanto stabilito dal D.M. n. 49/18, mediante concordamento dei relativi nuovi prezzi, ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili comprese nel Contratto. Quando non sia possibile riferirsi a prestazioni contrattuali similari, i nuovi prezzi saranno dedotti, totalmente o parzialmente, da nuove analisi effettuate, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell’Esecuzione e l’Appaltatore, avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell’Offerta e applicando agli stessi il ribasso d’asta offerto.
Non sono, in ogni caso, considerate varianti e non potranno in alcun modo essere addotte a giustificazione di ritardi o richieste di indennizzi, risarcimenti o compensi aggiuntivi da parte dell’Appaltatore, adeguamenti o modifiche di dettaglio dell’Appalto finalizzati alla risoluzione di problematiche minori disposti, in corso di esecuzione, dal Direttore dell’Esecuzione e/o dal Responsabile Unico del Procedimento.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l’art. 106 del D. Lgs.
n. 50/16. A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall’A.N.A.C., degli elenchi dei prezzi rilevati dall’I.S.T.A.T., oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.
La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.
ARTICOLO 9 – GARANZIA DEFINITIVA
L’Appaltatore, a garanzia di tutte le obbligazioni assunte, presta, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, una cauzione pari a € mediante cauzione/fideiussione allegata al Contratto che prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell’art. 1944, comma 0, x.x., xx xxxxxxxx all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.
La garanzia definitiva opera nei confronti della Committente a far data dalla sottoscrizione del Contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti. Di conseguenza, la garanzia deve permanere per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino all’esaurimento degli adempimenti di fine contratto e, comunque, alla definizione di tutte le pendenze. La stessa è progressivamente svincolata con le modalità previste all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/16 e, in ogni caso, sarà restituita senza interessi alla data di emissione del certificato attestante la Verifica di Conformità dell’Appalto, sempre che non sussistano controversie o pendenze di sorta.
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, la Committente avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione trattenendo sull’ammontare della cauzione definitiva i crediti vantati nei confronti dell’Appaltatore, senza che lo stesso possa avanzare opposizione alcuna. In particolare, in caso di risoluzione del Contratto per inadempienze dell’Appaltatore, la Committente si riserva di trattenere, a titolo di penale e fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, l’intera somma costituente il deposito cauzionale. La Committente può richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in tal caso, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il
termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore, fermo il diritto della Committente a procedere alla risoluzione in danno.
ARTICOLO 10 – GARANZIE E ASSICURAZIONI
L’Appaltatore deve predisporre e attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività appaltate.
In ogni caso, l’Appaltatore sarà responsabile penalmente e civilmente dei danni, di qualsiasi genere, che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto.
L’Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione del presente appalto, solleva e tiene indenne la Società Appaltante e/o la Regione Lazio da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni e/o danni eventualmente subiti da persone o cose della Società Appaltante e/o della Regione Lazio e/o dell’Appaltatore e/o di terzi, in dipendenza azioni o di omissioni imputabili allo stesso Appaltatore o comunque verificatesi in occasione dell’esecuzione dell’appalto.
A tal fine, l’Appaltatore deve possedere un’adeguata polizza assicurativa, per eventuali danni e infortuni causati a persone o cose nello svolgimento delle attività appaltate.
La suddetta polizza assicurativa deve prevedere, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi riserva e/o eccezione nei confronti della Società Appaltante e/o della Regione Lazio e/o di terzi, in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità e l’efficacia della polizza assicurativa di cui sopra, è condizione essenziale sia per la Società Appaltante che per la Regione Lazio.
Pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui sopra, il contratto potrà essere risolto di diritto dalla Società Appaltante, fatto salvo l’obbligo di risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dalla Società stessa.
Resta comunque ferma l’esclusiva responsabilità dell’Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
ARTICOLO 11 – SUBAPPALTO (da inserire nel Contratto solo al ricorrere dei presupposti previsti per l’applicabilità del subappalto)
Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto; la prevalente esecuzione del contratto è riservata all’affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.
L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
L’Appaltatore potrà subappaltare nei limiti di quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. 50/16 solo previa autorizzazione scritta da parte della Committente, con riferimento al limite individuato dal comma 1 del suddetto articolo. L’Amministrazione dichiara di voler corrispondere all’Appaltatore le somme dallo stesso dovute nei confronti dei subappaltatori, fermo restando che l’Appaltatore si impegna a trasmettere, almeno 30 giorni prima del termine per l’emissione del relativo certificato di pagamento, idonea dichiarazione riguardante la quantificazione delle attività di competenza del subappaltatore, nonché a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni problematica riguardante i pagamenti nei confronti dei medesimi subcontraenti.
L’Appaltatore, prima di ricorrere a qualsivoglia subappaltatore, dovrà trasmettere alla Committente l’istanza di autorizzazione per il subappalto, la quale dovrà contenere:
- il contratto di subappalto condizionato all’autorizzazione della Committente;
- le prestazioni che intende subappaltare con il relativo importo;
- la denominazione e ragione sociale del soggetto proposto per il subappalto e il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’affidamento, contenente la dichiarazione di insussistenza di procedure concorsuali e l’espressa dicitura antimafia, qualora possibile, ovvero apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente;
- l’attestazione dei requisiti posseduti dal soggetto proposto per il subappalto in relazione alle prestazioni oggetto di contratto, tra cui il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) e l’autocertificazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 circa il possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/16.
- ogni altro documento richiesto dalla Committente.
I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla legge di gara, dal presente Contratto, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. Almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto l’appaltatore deve depositare presso la stazione appaltante il contratto di subappalto e una dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del citato Decreto, indicati nel disciplinare di gara e previsti in relazione alle prestazioni subappaltate.
La Società appaltante verificherà la suddetta dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81 del D. Lgs. n. 50/2016. La richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà essere fatta per iscritto ed inviata alla Committente, che provvederà al riguardo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza completa di tutta la documentazione occorrente. Ove ricorrano giustificati motivi, tale termine potrà essere prorogato una sola volta per uguale periodo.
L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
L’Appaltatore risponderà in solido con il subappaltatore dell’effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti cui è tenuto il subappaltatore.
L’Appaltatore solleva e manleva la Committente stessa da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi anche in conseguenza delle prestazioni.
L’Appaltatore è tenuto a inserire nel contratto di subappalto una clausola con la quale viene esplicitamente esclusa qualsivoglia azione diretta del subappaltatore nei confronti della Committente. Resta comunque fermo che l’Appaltatore deve tenere indenne la Committente da qualsiasi richiesta e/o pretesa da parte dei subappaltatori stessi.
La Committente avrà il diritto di richiedere all’Appaltatore la risoluzione del contratto di subappalto e l’allontanamento del subappaltatore dal cantiere, per imperizia o indesiderabilità del subappaltatore stesso, senza essere per questo motivo in alcun modo tenuta ad indennizzi o risarcimenti di sorta.
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
La Committente sarà in ogni caso autorizzata a esercitare direttamente i controlli e le verifiche di cui all’art. 1662, comma 1, del Codice Civile; a tal fine, l’Appaltatore si impegna a ottenere l’espresso consenso del Subappaltatore.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo o alla normativa applicabile, la Committente può dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, fermo il diritto al risarcimento di ogni danno subito. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e quelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
ARTICOLO 12 – CONTROLLI
Il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dell’Esecuzione del Contratto verificano che le attività oggetto del Contratto, e tutte le attività ad esso connesse, siano eseguite a perfetta regola d’arte ed in conformità al Capitolato Tecnico, all’Offerta ed al Contratto. Questi soggetti, al fine di appurare il raggiungimento degli obiettivi e il corretto adempimento degli obblighi previsti dal Contratto, e dai relativi allegati, sono autorizzati ad effettuare i controlli ritenuti necessari, secondo le modalità meglio dettagliate nel Capitolato Tecnico.
Tali verifiche e controlli, eseguibili attraverso qualunque mezzo, saranno tesi, tra l’altro, a valutare il rispetto di condizioni, modalità e termini prescritti per l’esecuzione dell’Appalto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico, oltre che ad accertare l’eventuale verificarsi delle fattispecie che giustificano l’applicazione delle penali.
La Committente si riserva di eseguire in ogni momento prove e verifiche circa la corretta esecuzione dell’Appalto e, a tal fine, l’Appaltatore si impegna a prestare la massima collaborazione, mettendo a disposizione del Responsabile Unico del Procedimento e/o del Direttore dell’Esecuzione del Contratto ogni dato e documento utile o dagli stessi richiesto, nonché il personale e i mezzi necessari.
Gli oneri relativi all’esecuzione di dette prove e verifiche, inclusi quelli per il personale e gli strumenti, sono a carico dell’Appaltatore e sono compresi e compensati con il corrispettivo dell’Appalto.
Ove l’Appaltatore non ottemperi ai predetti obblighi, la Committente dispone che si provveda in danno all’Appaltatore medesimo, ritenendo la spesa dalle somme ancora dovute all’Appaltatore o disponendo l’escussione della garanzia.
Resta inteso che, qualora in occasione delle verifiche si riscontrassero difetti o mancanze, il Responsabile Unico del Procedimento e/o il Direttore dell’Esecuzione del Contratto procederanno all’applicazione delle relative penali e prenderanno ogni determinazione in merito sino a procedere alla risoluzione in danno del contratto.
I controlli e le verifiche eseguite non liberano l’Appaltatore dagli obblighi e responsabilità inerenti alla buona riuscita dell’Appalto ed all’adempimento delle clausole contrattuali, né dalle incombenze od obblighi derivanti in forza delle leggi, regolamenti e norme applicabili.
ARTICOLO 13 – RECESSO
L’Appaltatore non è legittimato in nessun caso ad esercitare il diritto di recesso contrattuale nei confronti della Committente.
La Committente si riserva la facoltà di recedere unilateralmente, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione del Contratto, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con P.E.C. o lettera raccomandata a/r.
In caso di recesso da parte della Committente, l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle attività prestate, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, oltre a quanto normativamente previsto nelle ipotesi di recesso unilaterale.
La Committente ha facoltà di recedere per giusta causa con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all’Appaltatore con P.E.C. o lettera raccomandata a/r contenente le motivazioni della decisione, nelle seguenti situazioni:
- giusta causa congruamente motivata;
- inadempimenti, anche se non gravi, dell’Appaltatore;
- ritardata comunicazione da parte dell’Appaltatore della cessione dell’azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;
- fallimento dell’Appaltatore, concordato preventivo, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Appaltatore; la Committente ha facoltà di recedere anche qualora sia stato depositato contro l’Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare, o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui
venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o sia incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore, salvo che la prosecuzione dell’esecuzione del Contratto non sia comunque possibile sulla base della normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno, a giudizio insindacabile della Committente, il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.
In tali ipotesi, considerata la sussistenza di una giusta causa per procedere al recesso dal Contratto, le Parti sin d’ora concordano che l’Appaltatore, in deroga a quanto previsto in materia, avrà esclusivamente diritto al pagamento delle attività prestate, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c.
Il recesso avrà effetto dal giorno in cui la volontà di recedere sarà comunicata all’Appaltatore.
ARTICOLO 14 – RISOLUZIONE
Ferme restando le altre cause di risoluzione previste dal Contratto e dalla normativa vigente e l’applicazione delle penalità ed il risarcimento del danno, la Committente potrà, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con P.E.C. o raccomandata A.R., risolvere di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, nelle seguenti ipotesi:
- frode, colpa grave e/o grave negligenza nell’esecuzione del Contratto, nonché violazione grave, a giudizio insindacabile della Committente, degli obblighi contrattuali o di legge da parte dell’Appaltatore;
- mancato avvio o ripresa dell’Appalto, a seguito di interruzione, entro il termine stabilito dalla Committente, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- accertamento, successivamente alla stipula del contratto, della sussistenza di uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero la perdita degli stessi nel corso dell’esecuzione del presente appalto;
- mancata comunicazione delle modificazioni soggettive dell’Appaltatore;
- raggiungimento di un importo complessivo di penalità applicate pari al 10% del corrispettivo contrattuale;
- cessione totale o parziale del Contratto da parte dell’Appaltatore;
- mancato reintegro della garanzia di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/16, ovvero mancato mantenimento della stessa per il periodo di vigenza dell’Appalto;
- azione giudiziaria nei confronti della Committente per causa dell’Appaltatore;
- grave inadempimento nei pagamenti di salari, stipendi, contributi di legge e, in genere, violazione degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei dipendenti dell’Appaltatore o dei suoi subappaltatori o subaffidatari, accertata dalla Committente e/o dagli enti competenti con qualsiasi mezzo;
- inosservanza grave, a giudizio insindacabile della Committente, da parte dell’Appaltatore o di uno dei suoi subappaltatori o subaffidatari delle misure di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, previste dalle norme di legge in materia;
- affidamento in subappalto, senza la preventiva autorizzazione, di tutto o di parte dell’oggetto del Contratto, ovvero mancata informativa alla Committente in ordine ai subcontratti stipulati, ovvero violazione della normativa applicabile in materia di subappalto.
Fermo quanto sopra previsto, la Committente procederà a diffidare l’Appaltatore a rimuovere la situazione di inadempienza entro un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, nelle seguenti ipotesi:
- riscontro di disservizi, anomalie, negligenze, nonché mancata rispondenza delle prestazioni ai requisiti e prescrizioni del Contratto e del Capitolato Tecnico;
- violazione di anche uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto;
- esecuzione dell’Appalto non conforme ai modi e tempi prefissati;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nel Capitolato Tecnico.
Il permanere delle circostanze contestate attraverso la diffida oltre il termine indicato, così come il ripetersi delle stesse cause, costituirà motivo di risoluzione del Contratto in danno all’Appaltatore.
La Committente provvederà alla decurtazione dei danni dalla stessa subiti, subendi e che, a suo insindacabile giudizio, subirà a seguito della risoluzione del Contratto, dal corrispettivo spettante all’Appaltatore fino al momento dello scioglimento del rapporto nonché, ove necessario, ad escutere la cauzione.
Resta, in ogni caso, fermo il diritto della Committente di applicare le penali contrattualmente previste, nonché di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti per effetto della risoluzione, ivi inclusi l’eventuale maggiore importo - rispetto a quello di Contratto - pagato a terzi per l’effettuazione dell’Appalto e gli oneri per l’individuazione del nuovo affidatario. Nessun compenso sarà, invece, riconosciuto all’Appaltatore per il mancato utile.
Inoltre, anche al di fuori delle ipotesi di risoluzione del Contratto, la Committente ha diritto di procedere alla esecuzione in danno delle attività contrattuali non eseguite dall’Appaltatore in modo pienamente conforme ai requisiti di qualità o agli standards previsti, imputando allo stesso ogni onere subito.
Nel caso di recesso o di risoluzione anticipata del contratto, l’Appaltatore rinuncia fin d’ora, senza eccezione alcuna, ad avvalersi nei confronti della Committente del diritto di ritenzione e della tutela possessoria, che possano eventualmente competergli nella sua qualità di detentore delle aree ad esso consegnate o dei materiali e/o attrezzature dallo stesso forniti. L’Appaltatore acconsente sin d’ora a che la Committente possa, in tali ipotesi, accedere liberamente ed illimitatamente alle aree ad esso consegnate, provvedendo direttamente ed autonomamente, se del caso, alla rimozione di mezzi, materiali ed impianti ivi presenti, con spese a carico dell’Appaltatore.
ART. 15 DIRITTI E PRETESE DI TERZI
L’Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
La Società Appaltante e/o la Regione Lazio non rispondono del caso in cui l’Appaltatore, nell’esecuzione dell’appalto, utilizzi o abbia usato dispositivi, soluzioni tecniche od opere dell’ingegno di cui altri abbiano ottenuto la privativa, senza averne adeguata autorizzazione.
L’Appaltatore, nell’utilizzo degli strumenti informatici e nel rilasciare detti strumenti alla Società Appaltante, DEVE rispettare quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale sui diritti di tutela del software.
Qualora venga promossa nei confronti della Committente un’azione giudiziaria da parte di terzi, l’Appaltatore manleverà e terrà integralmente indenne LAZIOcrea S.p.A.S.p.A. e/o la Regione Lazio da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni pretesi da terzi, nonché da tutti i costi, spese e responsabilità a essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione relativa
alla violazione dei diritti d’autore, di brevetto o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dal presente appalto.
L’Appaltatore garantirà e manleverà, in ogni tempo, la Società Appaltante e la Regione Lazio, da ogni e qualsiasi pretesa di terzi, derivante da inosservanza, anche parziale, da parte dello stesso delle norme contrattuali e da inadempienze nell’ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere per lo svolgimento del presente appalto.
Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di rivendicazione o pretesa di terzi di cui sopra, della quale sia venuta a conoscenza.
Nell’ipotesi di un’azione giudiziaria esperita nei suoi confronti per le violazioni di cui al comma precedente, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.
ARTICOLO 16 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI DIPENDENTI
L’Appaltatore si impegna ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
L’Appaltatore è tenuto ad osservare ed a far osservare dai propri subappaltatori e subaffidatatari tutte le norme in materia di salute, sicurezza, assicurazione e assistenza dei lavoratori, nonché la normativa vigente che disciplina la domanda e l’offerta di lavoro. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad osservare ed a far osservare dai propri subappaltatori e subaffidatari il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionali e territoriali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni, anche se l’impresa non aderisse alle associazioni che hanno stipulato i patti stessi.
È fatto divieto di impiegare nell’esecuzione dell’affidamento soggetti diversi dai dipendenti dell’Appaltatore o soggetti la cui posizione non sia in regola con gli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali, assicurativi e di ogni altro genere. L’inosservanza della presente disposizione comporta la denuncia presso le competenti Autorità e, ad insindacabile giudizio della Committente, la risoluzione del Contratto.
L’Appaltatore si impegna espressamente affinché per tutto il personale, dipendente e/o autonomo, coinvolto dallo stesso e dai subaffidatari nello svolgimento delle attività di cui al Contratto, siano assolti tutti gli obblighi assicurativi, fiscali, contributivi e previdenziali previsti nei vigenti contratti di lavoro e dalla normativa di legge, in modo che venga esclusa, sin d’ora,
ogni responsabilità della Committente. L’Appaltatore dichiara espressamente di manlevare la Committente in relazione alle conseguenze derivanti dall’inadempimento dei predetti obblighi. La Committente si riserva di procedere, in ogni momento e in ogni caso, in sede di pagamento del corrispettivo, alla verifica della regolarità contributiva dell’Appaltatore, nonché delle eventuali ditte subappaltatrici e/o ausiliarie anche per eventuali lavoratori in somministrazione o in distacco.
I pagamenti saranno vincolati alla regolarità contributiva dell’Appaltatore e saranno sospesi sino a che non sia stata sanata l’inadempienza senza che l’Aggiudicatario possa avanzare alcuna eccezione né richiedere qualsivoglia risarcimento, indennizzo, interesse o altro per il mancato pagamento.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 del c.c., l’Appaltatore si obbliga anche per i propri dipendenti e/o collaboratori a svolgere l’attività oggetto del Contratto d’Appalto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.
Il mancato rispetto di quanto sopra da parte dell’Appaltatore darà facoltà alla Committente di avvalersi della risoluzione di diritto del Contratto d’Appalto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
ARTICOLO 17 – CODICE ETICO
L’Appaltatore e i suoi dipendenti, collaboratori e consulenti sono tenuti al rispetto delle disposizioni e delle regole del Codice Etico e del Modello organizzativo ex D.lgs. n. 231/2001 adottati dalla Committente e pubblicati sul sito istituzionale xxx.xxxxxxxxx.xx.
L’Appaltatore dichiara di avere preso piena e completa visione e conoscenza del contenuto dei predetti documenti e di impegnarsi a rispettarli e a farli osservare dai predetti soggetti. In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, la Committente è legittimata a valutare l’adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione per inadempimento del Contratto ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
ARTICOLO 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
Salve le ipotesi previste dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, il Contratto non può essere ceduto da parte dell’Appaltatore. La violazione del divieto di cessione comporta la risoluzione di diritto del Contratto con escussione della garanzia definitiva presentata.
La Società Appaltante può liberamente cedere i crediti di cui al Contratto (in tutto o in parte) a terzi.
È vietata la cessione dei crediti derivanti dal Contratto d’Appalto senza la previa espressa autorizzazione scritta della Committente, fermo in ogni caso quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.
Nel caso in cui proceda a scontare, presso uno o più Istituti bancari, le fatture emesse in relazione ai corrispettivi maturati, l’Appaltatore dovrà fornire una preventiva comunicazione scritta alla Committente, indicando il nominativo della Banca ed i singoli documenti fiscali oggetto di sconto.
Sono vietati la delegazione e il mandato all’incasso senza la previa autorizzazione scritta da parte della Committente.
In ogni caso, la Committente intende far salve anche nei riguardi di eventuali cessionari autorizzati tutte le eccezioni e riserve che potrebbero essere fatte valere nei confronti dell’Appaltatore, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore della medesima.
ARTICOLO 19 - MODIFICHE SOCIETARIE
È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Società Appaltante se, nel corso di esecuzione del Contratto, siano intervenute variazioni nella composizione societaria ovvero altre operazioni societarie.
Le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno singolarmente effetto nei confronti della Società Appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto a comunicarle il fatto e non abbia documentato il possesso dei requisiti necessari per l’esecuzione dell’Appalto. Nei 60 (sessanta) giorni successivi alla predetta comunicazione, la Società Appaltante potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove il soggetto risultante dall’operazione societaria non possegga i requisiti necessari per l’esecuzione dell’Appalto o, in ogni caso, non venga reputato, ad insindacabile giudizio della Committente, idoneo alla prosecuzione dell’Appalto.
ARTICOLO 20 - ELEZIONE DI DOMICILIO
La Società Appaltante elegge domicilio, a tutti gli effetti del Contratto, come segue: LAZIOcrea S.p.A., Ufficio , Responsabile del Procedimento
, via , P.E.C. .
L’Appaltatore elegge domicilio, a tutti gli effetti del presente Contratto, come segue:
. La Parte che intenda cambiare il proprio domicilio avrà l’onere di darne comunicazione scritta all’altra Parte a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C. fino al momento in cui detta comunicazione non sia stata recapitata alla controparte, resterà valido il domicilio indicato nel Contratto.
Qualsiasi comunicazione, avviso, notifica in base al Contratto dovrà essere effettuata tra le Parti agli indirizzi sopra indicati o agli eventuali diversi indirizzi che verranno comunicati con congruo preavviso per iscritto tramite lettera raccomandata o P.E.C.
L’Appaltatore indica come soggetto Responsabile dell’Appalto, che lo rappresenterà nei confronti della Committente per ogni questione connessa all’Appalto affidato,
. La Società Appaltante e i soggetti dalla stessa delegati, ricorrendone giustificati motivi, avranno diritto di esigere dall’Appaltatore, in qualsiasi momento, la sostituzione immediata del Responsabile dell’Appalto, senza che questi possa pretendere alcun indennizzo. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dell’Appaltatore circa l’operato del Responsabile dell’Appalto.
Ogni comunicazione o notifica fra le Parti relativa al Contratto sarà eseguita per iscritto in lingua italiana.
ART. 21 - ANTIMAFIA
Oltre alla verifica svolta prima della stipula del Contratto e ai controlli antimafia, la Società Appaltante si riserva di eseguire in qualsiasi momento verifiche antimafia sull’Appaltatore e/o sui suoi subaffidatari.
L’Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutte le prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 relativamente alle verifiche antimafia.
A tal fine si impegna, tra l’altro, a:
- inserire nei contratti di subappalto e subaffidamento una clausola che preveda la risoluzione automatica del contratto qualora, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nella esecuzione del Contratto, nel corso del rapporto vengano disposte verifiche antimafia ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. e queste abbiano dato esito positivo o, comunque, intervengano cause ostative alla prosecuzione del subaffidamento comunicate dalla Prefettura competente o da altra Autorità di pubblica sicurezza.
- comunicare ogni variazione intervenuta nella propria composizione societaria.
- reperire e fornire alla Committente le autocertificazioni prodotte dai subaffidatari con riguardo al possesso dei necessari requisiti di moralità prescritti dalla vigente normativa antimafia nonché al rispetto da parte degli stessi della predetta disciplina di cui al D. Lgs. n. 159/11, ovvero ogni altro documento ritenuto necessario dalla Committente.
L’Appaltatore presta, inoltre, il proprio consenso, anche ai fini del D. Lgs. n. 196/2003, affinché ogni dato necessario possa essere trasmesso alle competenti Autorità per le verifiche in materia antimafia.
L’Appaltatore si impegna ad informare tutti gli eventuali subaffidatari dell’avvenuta trasmissione di dati alle competenti Autorità in materia di prevenzione antimafia.
ARTICOLO 22 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore si impegna a rispettare, ed a far rispettare integralmente dai propri subaffidatari, per quanto di sua competenza, la legge 13 agosto 2010, n. 136. e, in particolare, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ove abbia notizia dell’inadempimento di un proprio subaffidatario agli obblighi di tracciabilità finanziaria, l’Appaltatore si impegna a darne immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura territorialmente competente.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire ed a far inserire nei contratti di subappalto e negli altri subcontratti stipulati, a pena di nullità assoluta degli stessi, una clausola con la quale il subappaltatore e/o il subcontraente si impegnano a rispettare e far rispettare integralmente, per quanto di loro competenza, la legge 13 agosto 2010, n. 136 e, in particolare, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Detta clausola dovrà prevedere l’impegno per il subaffidatario, ovvero per il subcontraente, che abbia notizia dell’inadempimento di una propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a darne immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura territorialmente competente.
Ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, l’Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati in via esclusiva al Contratto, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al Contratto, il C.I.G. dell’Appalto.
In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in violazione degli obblighi di cui al presente articolo ed alla normativa vigente, si applicheranno le sanzioni previste dalla legge n. 136/2010.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l’Appaltatore dichiara che gli estremi dei conti correnti dedicati, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto, sono i seguenti:
Conto Corrente n.: [….], Istituto: [….] , Agenzia: [….], IBAN: [….], Intestatario del conto: […..] Persona/e delegata/e ad operare sul conto:
[….], Codice fiscale: [….], Data di nascita: [...], Luogo di nascita: […..1, Residenza: […..], Indirizzo: […..]
[….], Codice fiscale: [….], Data di nascita: [...], Luogo di nascita: […..1, Residenza: […..], Indirizzo: […..]
ARTICOLO 23 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
Tutte le informazioni comunicate da una Parte all’altra saranno ritenute strettamente riservate e saranno utilizzate unicamente per gli scopi del presente contratto. In particolare L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso ovvero di cui abbia anche solo la mera visibilità in ragione dell’appalto, impegnandosi a non divulgarli in alcun modo e sotto qualsiasi forma, nonché a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto mantenendo la più assoluta riservatezza in merito al contenuto del contratto, ai dati scambiati e alle operazioni eseguite; tale vincolo di riservatezza sarà mantenuto per i successivi due anni dalla cessazione degli effetti del Contratto.
Ciascuna Parte si obbliga a adottare nei confronti delle informazioni dell’altra Parte almeno gli stessi mezzi di tutela e di protezione utilizzati per le proprie informazioni riservate e, in ogni caso, a adottare cautele quanto meno ragionevoli al fine di prevenire la divulgazione e di proteggere la riservatezza delle informazioni, sia orali che scritte, ricevute nell’ambito dei presenti accordi.
Nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, L’Appaltatore per gli adempimenti contrattuali, deve uniformarsi agli standard in materia di riservatezza dei dati e delle informazioni nonché alle specifiche procedure adottate da LAZIOcrea S.p.A. in materia di sicurezza delle informazioni e in materia di protezione dati personali.
A tal proposito si informa che XXXXXxxxx S.p.A. ha conseguito le seguenti certificazioni: (i) ISO/IEC 27001:2013 (Tecnologia delle informazioni - Tecniche di sicurezza - Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni); (ii) ISO/IEC 27017 (Codice di condotta per i controlli di sicurezza delle informazioni basati su ISO/IEC 27002 per i servizi in cloud); (iii) ISO/IEC 27018 (Codice di condotta per la protezione delle informazioni di identificazione personale (PII) in cloud pubblici che agiscono come processori PII) ed applica il controllo dei fornitori per mantenere il controllo della catena di fornitura.
Tutte le procedure del sistema, disponibili a semplice richiesta, possono essere richiamate dal contratto o da allegati al contratto e formeranno parte integrante e sostanziale del rapporto contrattuale. Le informazioni, connesse alle attività contrattuali, da considerare sottoposte a “riservatezza” da parte di LAZIOcrea S.p.A. e acquisite dall’Appaltatore riguarderanno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, matrici, mappe, modelli di business plan, aspetti commerciali societari, contrattuali, finanziari, organizzativi, procedurali e tecnologici nonché Know-how.
L’Appaltatore nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto garantisce che anche i propri dipendenti, collaboratori e consulenti, che per ragione della propria autorizzazione al trattamento vengano a conoscenza delle suddette informazioni riservate, siano tenuti all’osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti; tali obblighi sono estesi, in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (“RTI”) anche alle mandanti del raggruppamento nonché ad eventuali subappaltatori.
In caso di inosservanza degli obblighi anzidetti, in qualunque modo accertata, LAZIOcrea
S.p.A. si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C., salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. L’Appaltatore è intrinsecamente autorizzato a citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione a LAZIOcrea S.p.A. delle modalità e dei contenuti di detta citazione. Quanto sopra non si riferisce alle informazioni che siano divenute di dominio pubblico per fatti non dipendenti da una delle Parti, ovvero ancora alle informazioni espressamente richieste dall’Autorità Giudiziaria del paese di una delle Parti.
ARTICOLO 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le parti, sottoscrivendo il presente Contratto, si dichiarano informati del trattamento dei rispettivi dati personali necessari all’esecuzione del rapporto contrattuale (individuazione del soggetto giuridico, finalità del trattamento, categoria dei dati coinvolti nel trattamento, rispettivi destinatari, posizione europea dei dati trattati, modalità di gestione dei diritti dei rispettivi interessati), obbligandosi reciprocamente all’osservanza e alla corretta attuazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016 (di seguito GDPR) e al D. Lgs. n. 196/2003, (di seguito Codice delle Privacy), con particolare riferimento ai principi di liceità, correttezza e trasparenza.
L’obbligo di cui al periodo precedente non concerne i dati personali che siano o divengano di pubblico dominio e/o che siano pubblicati e/o divulgati in osservanza delle prescrizioni normative in materia di trasparenza e/o di gare e appalti pubblici e/o di pubblicità degli atti e documenti amministrativi.
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali di cui avranno conoscenza in virtù dell’esecuzione del presente Contratto nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dalla normativa vigente.
Per i suddetti scopi, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il Contratto sono esatti, precisi e rispondenti al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi nei rispettivi archivi elettronici e cartacei.
Le parti, inoltre, sono responsabili dell’osservanza e della corretta attuazione della sopra menzionata normativa in materia di protezione dei dati personali da parte dei dipendenti, consulenti e collaboratori propri e delle società facenti parte del raggruppamento temporaneo d’imprese nonché dipendenti, consulenti e collaboratori di eventuali subappaltatori.
Le Parti, con la firma del contratto, reciprocamente attestano di avere erogato al proprio personale coinvolto nel contratto le proprie informative previste sulla protezione dati personali. Gli addetti alla gestione del contratto, il personale addetto alle lavorazioni e all’erogazione dei servizi ad esso connessi, compresi gli amministratori, e gli eventuali amministratori di sistema sono al corrente del fatto che esiste un rapporto contrattuale fra le Parti e che i propri dati personali, opportunamente minimizzati, possono essere portati a conoscenza dell’altra Parte per finalità connesse alla corretta esecuzione del contratto nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia.
Le Parti si impegnano a interrompere ogni trattamento dati personali dopo 10 anni dalla consegna del prodotto o esecuzione del servizio. Al termine di tale periodo i dati saranno conservati in forma anonimizzata insieme alla documentazione del contratto. È sempre fatta salva la conservazione per periodi superiori per finalità differenti che devono essere esplicitati nelle proprie informative dai singoli soggetti.
In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (D.lgs. 33/2013; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.lgs. n. 50/2016), il Fornitore prende atto del fatto che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell’amministrazione. Inoltre, il fornitore viene informato e prende atto che le informazioni e i dati inerenti alla partecipazione all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. 82/2005), potranno essere utilizzati da Regione LAZIO e LAZIOcrea S.p.A. ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.
Qualora, al fine dell’espletamento delle attività previste dal contratto, si rendesse necessario effettuare specifiche attività di trattamento di dati personali al di fuori di quelle sopra enunciate, le Parti concordano di stipulare un apposito atto integrativo, inclusivo dell’eventuale nomina a responsabile del trattamento di una delle due parti, per disciplinarle.
ACCORDO QUALE SUB RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
In ragione dell’oggetto del presente contratto il Fornitore effettuando attività di trattamento di dati personali, per conto di LAZIOcrea S.p.A. (Responsabile del trattamento dei dati personali rientranti nella sfera di titolarità della Regione Lazio), lo stesso viene designato quale “sub- Responsabile del trattamento” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE secondo le modalità specificate nell’Allegato 1 al presente Contratto, ove è presente lo schema (coerente con la Decisione di Esecuzione Europea 915/2021) opportunamente personalizzato nell’ambito dell’erogazione dei servizi contrattualmente previsti.
ARTICOLO 25 – SPESE E REGIME FISCALE
Sono a carico dell’Appaltatore le spese di bollo, di registrazione e ogni altra spesa connessa al Contratto, ivi compresi gli oneri tributari che per legge non devono gravare sulla Committente, nonché tutte le spese di pubblicazione gravanti per legge sull’Appaltatore.
L’Appaltatore deve rimborsare alla Società Appaltante le spese del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017 n. 20) entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
ARTICOLO 26 – FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia o contestazione non consentirà all’Appaltatore di sospendere la prestazione, né di rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.
Ogni controversia nascente dall’interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e/o risoluzione del Contratto d’Appalto, che non si sia potuta definire attraverso un’amichevole composizione, sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma anche in caso di continenza e/o di connessione di cause ed in deroga ad eventuali fori alternativi o concorrenti. È escluso il ricorso all’arbitrato.
ARTICOLO 27 - LEGGE APPLICABILE
L’Appaltatore è tenuto a rispettare, ed è tenuto a far rispettare dai propri subappaltatori e subaffidatari, assumendosi ogni responsabilità di carattere civile e penale inerente l’esecuzione del Contratto:
- le norme di legge previste in materia di appalti pubblici e, in particolare, il D. Lgs. n. 50/16, le Linee Guida emanate dall’A.N.A.C. e la normativa connessa;
- le norme di legge e di regolamento vigenti in materia di sicurezza, igiene e prevenzione infortuni;
- le norme relative al trattamento ed alla tutela dei lavoratori nonché alla formazione, qualificazione e certificazione del personale così come integrate dalle prescrizioni emanate ed emanande dalle competenti autorità e dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le attività oggetto di appalto;
- la normativa vigente che disciplina la domanda e l’offerta di lavoro con particolare riferimento al rispetto del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni;
- tutte le norme in materia di assicurazione e assistenza dei lavoratori;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 ed il D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, per quanto applicabili, al fine di prevenire le infiltrazioni di stampo mafioso;
- il D. Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001, impegnandosi ad operare conformemente allo stesso e, in particolare, a non subaffidare attività a soggetti oggetto delle sanzioni interdittive di cui al predetto Decreto, nonché ad ottemperare alle regole di condotta ivi stabilite sia nei confronti della Committente che di terzi, nonché ad astenersi da comportamenti che possano configurare ipotesi di reato;
- le disposizioni, anche tecniche, di cui alla normativa tecnica applicabile.
Per quanto non disciplinato nel presente Contratto, si applica la normativa sopra richiamata, per quanto compatibile.
Ogni qualvolta nel Contratto e nei suoi allegati si rinvia ad un provvedimento legislativo o regolamentare, il riferimento deve intendersi esteso anche alle successive modifiche e integrazioni.
La lingua applicabile all’Appalto ed a ogni documento contrattuale è l’italiano; la Legge applicabile al Contratto è quella italiana.
ARTICOLO 28 - TRASPARENZA
L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o attività simili comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara, con riferimento alla Gara indicata in premessa, di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate dalla legge e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della normativa applicabile.
Qualora anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del presente articolo non risultasse conforme al vero, ovvero l’Appaltatore non rispettasse per tutta la durata dell’Appalto gli impegni e gli obblighi di cui alla precedente lettera c), il Contratto potrà essere risolto di diritto
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell’Appaltatore, con facoltà della Committente di incamerare la cauzione prestata.
ARTICOLO 29 - DISPOSIZIONI FINALI
Qualunque modifica al presente Contratto ed al Capitolato Tecnico non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.
L’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto e/o del Capitolato Tecnico non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimo nel suo complesso.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte della Committente, ovvero ogni forma di tolleranza non costituiscono, in nessun caso, una rinuncia della medesima Committente ai diritti ad essa spettanti, che la stessa si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
Ove risulti necessario, a causa di intervenute modifiche legislative, operare una modifica al Contratto ed al Capitolato Tecnico, le Parti si impegnano, sin d’ora, ad emendare lo stesso al fine di renderlo conforme alla normativa in vigore.
Roma,
Appaltatore LAZIOcrea S.p.A.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l’Appaltatore espressamente accetta i seguenti articoli: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
21, 26, 28, 29.
Roma,