COLLEGIO DI NAPOLI
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) MARINARI Presidente
(NA) MAIMERI Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BLANDINI Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) XXXXXXXXXXXX Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXX XXXXXXXXX
Nella seduta del 21/03/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Il ricorrente, in relazione ad un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento, stipulato in data 07.11.08 ed estinto anticipatamente, insoddisfatto dell’interlocuzione intercorsa con l’intermediario, si rivolge all’Arbitro chiedendo il rimborso di euro 671,86 a titolo di commissioni finanziarie, euro 351,60 per le commissioni accessorie, per un totale di euro1.362,61. L’intermediario, in controdeduzioni, eccepisce che il credito derivante dal finanziamento in questione gli è stato ceduto dalla finanziaria erogante prima dell’introduzione dei nuovi parametri di trasparenza, conseguentemente la mancanza dei requisiti di trasparenza non può essere sanata dalla banca cessionaria. La resistente eccepisce, altresì, il difetto di legittimazione passiva per ciò che concerne il rimborso del premio assicurativo. Con successiva memoria di replica, il ricorrente chiede di dichiarare la nullità delle clausole C e D del contratto, riconoscere il rimborso pro rata temporis del premio assicurativo, unitamente di euro 20,00 per la presentazione del ricorso, per un totale di euro 2.890,69 oltre ad interessi. In alternativa si chiede di riconoscere l’ammontare di euro 1.382,61.
DIRITTO
Il ricorso è meritevole di accoglimento parziale.
In rito, partendo dall’eccezione di legittimazione passiva relativa al rimborso del premio assicurativo sollevata dalla resistente, possiamo affermare che essa sia infondata e che, pertanto, vada rigettata. Sul profilo dei rapporti tra il debito dell’assicuratore, che deve restituire la parte di premio indebitamente percepita, e la responsabilità dell’intermediario, l’accordo ABI-ANIA del 22 ottobre 2008 prevede che, in caso di estinzione anticipata del contratto di mutuo si proceda all’estinzione del contratto assicurativo accessorio e, che venga restituita al cliente la parte di premio relativa al periodo residuo del contratto. Sulla base del suindicato accordo, il Collegio di Coordinamento, con decisione n.6167 del 22.09.2014, ha affermato che la prassi di versare anticipatamente il premio assicurativo in un'unica soluzione svolge una funzione di garanzia per il finanziatore da una eventuale morosità del cliente e, conseguentemente, l’onere assunto dagli associati ABI, di farsi carico di anticipare all’assicurato il rimborso della quota di premio non goduto in caso di estinzione anticipata, “appare del tutto simmetrico al vantaggio ottenuto”. Aggiunge il Collegio, che sotto un profilo giuridico formale, configurandosi tale accordo come un’assunzione di debito altrui, esso comporta l’insorgere di una responsabilità solidale da parte del debitore e che, pertanto, anche in caso di restituzione parziale del premio assicurativo direttamente da parte dell’assicuratore, resterebbe comunque la responsabilità dell’intermediario per la quota residua. Circa la legittimazione passiva dell’intermediario, si può, altresì, citare una precedente decisione di questo Collegio (Collegio di Napoli n. 5566 del 2015) che “rigetta l’eccezione di parte resistente sulla asserita carenza di legittimazione passiva ex art. 22 della l. n. 221/2012, atteso che gli obblighi ivi stabiliti in capo all’impresa di assicurazione non sembrano incidere sul profilo di legittimazione quanto piuttosto sull’esercizio dell’eventuale azione di regresso”.
Nel merito, il diritto del ricorrente all’estinzione anticipata del contratto di finanziamento e,
conseguentemente, alla restituzione delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati, è sancito in primo luogo dall’art. 125 sexiesdel TUB: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”, conformemente a quanto stabilito dall’art. 8 della Direttiva 87/102/CEE. A questo proposito, l’indicazione degli oneri che maturano in corso di rapporto e che, pertanto vanno restituiti, rappresenta un obbligo per gli intermediari all’atto stesso di stipulazione del contratto di finanziamento. Le Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 s.m.i. sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari chiariscono ulteriormente che: “Nei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l’indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore”. Sempre in un ottica di trasparenza, il Collegio di Coordinamento nella decisone sopra citata, ha affermato l’importanza dell’indicazione ex ante dei costi rimborsabili e non rimborsabili, così come specificato anche dalla Comunicazione n. 304921/11, che impone agli intermediari di: “definire correttamente la ripartizione tra commissioni up-front e recurring, includendo nelle seconde le componenti economiche soggette a maturazione nel tempo; […]distinguendo quelle da rilevare pro rata temporis, dalle altre, da rilevare quando percepite.”Per contrastare la prassi seguita dagli intermediari, di indicare nel corpo contrattuale cumulativamente l’importo di
generiche spese, non consentendo una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati, con conseguente “opacità” delle condizioni contrattuali, la regola applicata dal Collegio è quella di “considerare recurring, e quindi rimborsabili, tutti i costi le cui ragioni siano opacamente manifestate”.
In relazione alla documentazione prodotta,la mancanza di descrizione delle voci commissionali, comporta la totale opacità della previsione contrattuale e ,quindi, la qualificazione di tali spese come costi di natura recurring, rimborsabili in maniera proporzionale alla vita residua del rapporto. Il criterio di calcolo, ritenuto dal Collegio di Coordinamento, meno penalizzante per il cliente, è quello pro rata temporis. Secondo un prospetto restitutorio così elaborato, l’importo da restituire è pari ad euro 1.736,31 a titolo di commissione finanziarie e di euro 186,66 a titolo di commissioni accessorie entrambi non maturate a causa dell’estinzione anticipata del finanziamento. In relazione al premio assicurativo non maturato, risultano rimborsabili euro 265,54, in applicazione del criterio pro rata.
Peraltro, tenuto conto della necessità di contenere l’obbligazione restitutoria del resistente nei limiti della domanda formulata del ricorrente, l’importo da retrocedere è pari ad euro 1362,61, oltre al rimborso delle spese procedurali per importo di euro 20,00.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 1.362,61.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1