CONTRATTO DI CONSERVAZIONE E CUSTODIA DI EMBRIONI CONGELATI
Xxxxxxx Xxxxxxx
Per Futuraivf s.r.l. – Centro di Procreazione Medicalmente Assistita x/x Xxxxxx Xxxxxxx x/x Xxxxxxxxxx
Xxx Xx Xxxxx,00 Xxxxxxx
CONTRATTO DI CONSERVAZIONE E CUSTODIA DI EMBRIONI CONGELATI
Con il presente Contratto, da valersi ad ogni effetto di ragione e di legge, tra le seguenti Parti:
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx per Futuraivf s.r.l., da una parte e
i signori residenti a (qui appresso per brevità denominato “DEPOSITANTI”), dall’altra parte,
premesso che
i DEPOSITANTI hanno richiesto a Futuraivf s.r.l. di provvedere alla conservazione tramite congelamento degli embrioni prodotti e non trasferibili a fresco;
si conviene e si stipula quanto segue
1) OGGETTO
I DEPOSITANTI conferiscono a Futuraivf s.r.l. l’incarico di conservare e custodire presso di sè i suddetti embrioni mediante "crioconservazione".
2) DURATA
L’incarico di conservazione e custodia è conferito a tempo indeterminato con possibilità di revoca da entrambe le parti in qualsiasi momento con preavviso di trenta giorni a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il presente rapporto contrattuale ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e verrà naturalmente a cessare nel momento del totale utilizzo degli embrioni conservati ovvero, in caso di revoca, nel momento del materiale prelievo degli embrioni residui da parte dei DEPOSITANTI.
3) CORRISPETTIVO
Per l’attività di conservazione e custodia degli embrioni, i DEPOSITANTI si obbligano a riconoscere a Futuraivf s.r.l., a titolo di rimborso spese, un corrispettivo posticipato su base annua di € 300,00 (Euro trecento/00). Trascorsi dodici mesi dalla data di decorrenza del presente contratto Futuraivf s.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare detto corrispettivo in ragione di aumenti delle spese sostenute per la conservazione e custodia, dandone preventiva comunicazione per iscritto al DEPOSITANTE.
4) FATTURAZIONE E PAGAMENTO
La fatturazione ed il pagamento del corrispettivo indicato all’art. 3) avverrà con periodicità annuale con le seguenti modalità:
□ per la prima frazione di anno e per le annualità successive la fatturazione avverrà entro il 31/1 dell’anno seguente e il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della fattura; per la prima frazione di anno l’importo sarà calcolato in proporzione all'effettiva durata;
□ per l’ultimo periodo di conservazione la fatturazione ed il pagamento avverranno contestualmente all’atto della cessazione del rapporto; anche in questo caso l’importo sarà calcolato in proporzione all'effettiva durata.
5) MANCATO PAGAMENTO
In caso di mancato pagamento delle fatture entro il termine di 30 giorni sopra indicato al punto 4), decorreranno a favore di Futuraivf s.r.l. interessi di mora nella misura del tasso legale maggiorato di un punto.
Qualora il mancato pagamento dovesse protrarsi oltre il termine di 180 giorni dalla data della fattura, Futuraivf s.r.l. avrà facoltà, senza necessità di preventivo sollecito e messa in mora, di considerare risolto di diritto il contratto per fatto e colpa del DEPOSITANTE e di agire giudizialmente per il recupero dei propri crediti.
6) RESPONSABILITA’ DEL CENTRO
I DEPOSITANTI esonerano Futuraivf s.r.l. nonchè i medici e il personale tecnico in genere che per conto di essa avranno ad operare da qualsiasi responsabilità, salvo l’esecuzione secondo idonea e professionale diligenza delle prestazioni afferenti la conservazione e custodia degli embrioni.
Ciò fermo, nell’ipotesi in cui gli embrioni, nonché accuratamente custoditi, venissero sottratti da terzi ovvero subissero distruzioni o avarie per fatti non imputabili a colpa di Futuraivf s.r.l., si conviene che la eventuale responsabilità risarcitoria venga limitata nella misura pecuniaria massima di € 300,00 (Euro trecento/00).
7) VARIAZIONI DI RESIDENZA
I DEPOSITANTI si obbligano, per tutto il periodo di vigenza del presente contratto, a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di residenza e/o domicilio rispetto a quella sopra indicata ed a mantenersi periodicamente in contatto con Futuraivf s.r.l..
8) INTEGRAZIONI E MODIFICHE
Ogni integrazione e modifica al presente Contratto dovrà essere stipulata, a pena di nullità, per iscritto.
9) FORO COMPETENTE
Le Parti attribuiscono competenza giudiziale esclusiva al Foro in cui Futuraivf s.r.l. ha la sede legale.
10) CLAUSOLA DI RINVIO
Per quanto altro non previsto dal presente contratto si applicano, in quanto compatibili, le norme degli articoli 1766 e seguenti del Codice Civile in materia di deposito e le norme di legge vigenti.
Caserta, lì
I DEPOSITANTI
Le Parti si danno reciprocamente atto che ciascuna delle clausole contenute nel presente Contratto è stata oggetto di libera negoziazione tra le Parti stesse. Nondimeno, per scrupolo, le Parti ribadiscono e dichiarano a sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ. di approvare espressamente e separatamente tutte le clausole del presente Contratto, ed in specie quelle riportate nei seguenti Articoli così sopra numerati: 3) / 4) / 5) / 6) / 7) / 8) / 9).
Caserta , lì
I DEPOSITANTI
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx BN 001780