INDICE
ALL. A
COMUNE DI FRASCATI
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA MUNICIPALE (I.U.C.)
Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. del
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INDICE
PARTE PRIMA
Disciplina generale della IUC
PARTE SECONDA
Disciplina per l’istituzione e l’applicazione della TARI
(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)
PARTE TERZA
Disciplina per l’istituzione e l’applicazione della TASI (Tributo sui servizi indivisibili)
PARTE QUARTA
Disciplina per l’istituzione e l’applicazione dell’IMU (Imposta Municipale Propria di natura patrimoniale)
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PARTE PRIMA DISCIPLINA GENERALE DELLA IUC
Indice
Art. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO Art. 2. FUNZIONARIO RESPONSABILE Art. 3. RISCOSSIONE
Art. 4. DICHIARAZIONE
Art. 5. ACCERTAMENTI
Art. 6. SANZIONI
Art. 7. RIMBORSI
Art. 8. INTERESSI
Art. 9. VERSAMENTO
Art. 10. CONTENZIOSO
Art. 11. ABROGAZIONI E NORME DI RINVIO Art. 12. ENTRATA IN VIGORE
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DISCIPLINA GENERALE DELLA IUC
Art. 1. Oggetto del Regolamento
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446 disciplina l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale, “IUC” disciplina l’applicazione nel Comune di Frascati dell’imposta municipale propria “sperimentale”, d’ora in avanti denominata IMU, istituita dall’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall’ articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e dall’art.1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208.
L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali di Cat. da A2 a A7., e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Art. 2. Funzionario responsabile
1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato.
Art. 3. Riscossione
1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.
Art. 4. Dichiarazioni
1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IUC entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al
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tributo, secondo le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari relative alle singole componenti tributarie.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta, in tal caso la dichiarazione va presentata. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. La dichiarazione TARI deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati. Ai fini della TARI restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14 e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU). L'obbligo di presentazione della dichiarazione, in caso di occupazione temporanea, è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
4. Ai fini della determinazione della TASI i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti e si applicano le disposizioni concernenti la dichiarazione dell'IMU.
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili valgono con riferimento all’IMU.
Art. 5. Accertamenti
1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato Responsabile del Servizio Tributi del Comune, dando preavviso al contribuente di
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almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l’ente procede all’accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia del Territorio.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazioni per le annualità successive.
5. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c..
6. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.
Art. 6. Sanzioni
1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta viene ridotta alla metà ai sensi del D.Lgs. n. 158/2015, fermo restando che se il
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tributo viene versato con un ritardo non superiore a quindici giorni la sanzione si riduce ulteriormente a un quindicesimo per ogni giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
5. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Art. 7. Rimborsi
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dal successivo articolo 8, comma 1, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
Art. 8. Interessi
1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Art. 9. Versamento
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d’imposta.
2. Il versamento della IUC è effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/97 (cosiddetto modello “F24”) nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili, ovvero tramite
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le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.
Art. 10. Contenzioso
1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l’applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni e al regolamento delle Entrate vigente.
2. Si applica, secondo le modalità previste dal regolamento delle entrate vigente, l’istituto dell’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all’estensione e all’uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento delle entrate.
Art. 11. Abrogazioni e norme di rinvio
1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria approvato con delibera del C.C. n. 19 del 02/09/2014.
Rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell’attività di accertamento delle rispettive entrate relative alle annualità pregresse.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.
Art. 12 ‐ Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.
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PARTE SECONDA ISTITUZIONE E APPLICAZIONE DELLA TARI
INDICE
Art. 1. Oggetto
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti Art. 5. Soggetto attivo
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI
Art. 6. Presupposto per l’applicazione del tributo Art. 7. Soggetti passivi
Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti Art. 9. Esclusione dall’obbligo di conferimento
Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio Art. 11. Superficie degli immobili
TITOLO III – TARIFFE
Art. 12. Costo di gestione
Art. 13. Determinazione della tariffa Art. 14. Articolazione della tariffa
Art. 15. Periodi di applicazione del tributo Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche Art. 20. Scuole statali
Art. 21. Tributo giornaliero Art. 22. Tributo provinciale
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche Art. 24. Riduzioni per il recupero
Art. 25. Riduzioni per avvio al riciclo di rifiuti assimilati Art. 26. Riduzioni utenze non domestiche
Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni
TITOLO V – DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE
Art. 28. Obbligo di dichiarazione
Art. 29. Contenuto della dichiarazione Art. 30. Riscossione
Allegati
all. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani all. B: Categorie di utenze non domestiche
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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Oggetto
1. Il presente titolo istituisce e disciplina la componente TARI dell’Imposta Unica Comunale “IUC” prevista dai commi dal 639 al 704 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), come modificata dal decreto Legge n.16 del 06/03/2014 e succ. modif., e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
3. La tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
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f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell’allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
2. I rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche possono essere assimilati ai rifiuti urbani sino ad un quantitativo non superiore, in rapporto alla misura delle superfici di origine, a non oltre il doppio del coefficiente di produttività specifica Kd (espresso in kg/mq*anno) individuato nella delibera di approvazione delle tariffe e del piano finanziario per l’anno di riferimento.
3. I rifiuti che superano i limiti quantitativi di assimilazione stabiliti dalla disciplina sopra richiamata, sono da intendersi non assimilati a tutti gli effetti di legge esclusivamente per la parte di essi che eccede tali limiti.
Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall’art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di
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scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
d) i rifiuti radioattivi;
e) i materiali esplosivi in disuso;
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
g) i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
a) le acque di scarico;
b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.
Art. 5. Soggetto attivo
1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall’istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio
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risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI
Art. 6. Presupposto per l’applicazione della TARI
1. Presupposto per l’applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
c) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;
d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze domestiche la medesima presunzione di occupazione si presume avvenuta dalla data di richiesta della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione di occupazione si presume dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
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Art. 7. Soggetti passivi
1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualunque uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani, in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione;
e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio.
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h) le aree pertinenziali o accessorie a locali tassabili delle utenze non domestiche ad eccezione delle aree scoperte operative che invece sono tassate.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
Art. 9. Esclusione dall’obbligo di conferimento
1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 8.
Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
a) le superfici adibite all’allevamento di animali;
b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata
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forfettariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.
Categoria di attività Riduzione | Percentuale di riduzione |
Lavanderie a secco, tintorie non industriali | 30 % |
Laboratori fotografici, eliografie | 30 % |
Autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante, carrozzerie | 30 % |
Gabinetti medici, dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici | 30 % |
Laboratori di analisi, farmaceutici o di ricerca | 30 % |
Autoservizi, autolavaggi, auto rimessaggi | 30 % |
Pelletterie | 30 % |
Verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie, zincaturifici | 30 % |
Metalmeccaniche, officine di carpenteria metallica | 30 % |
Falegnamerie, vetroresine | 30 % |
Tipografie, stamperie, incisioni | 30 % |
Marmisti, vetrerie | 30 % |
Parrucchieri ed estetisti | 30 % |
Ospedali e case di cura | 30 % |
Edilizia | 30 % |
4. Per eventuali attività non espressamente considerate dal comma precedente, si applica il criterio di analogia.
5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
a)indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER allegando la planimetria del locale sviluppata da un tecnico abilitato con indicazione della superficie ove si producono detti rifiuti;;
b) comunicare entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno precedente, distinti per codici CER, allegando la documentazione fiscale attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
6. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l’assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell’area dove vi è presenza di persone fisiche.
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7. In caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 11. Superficie degli immobili
1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l’Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l’area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, l’area di sosta per il rifornimento per ogni colonnina di erogazione.
2. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU) e della TARES prevista per l’anno 2013 dall’art. 14 del D.L. 201/2011.
3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 648 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
La superficie calpestabile viene misurata come segue:
a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze.
b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
c) Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
d) qualora i locali ed aree scoperte siano utilizzati in modo promiscuo e possano essere prodotti anche rifiuti assimilati e risulti tecnicamente difficile o impossibile identificare chiaramente le superfici di produzione dei rifiuti speciali, o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, la determinazione della superficie assoggettata avviene applicando alla superficie
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complessiva le riduzioni forfettarie di cui all’articolo 10 del presente Regolamento.
4. Ai fini dell’attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50, sino all’attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna previsti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l’Agenzia del territorio per la revisione del catasto). La superficie assoggettabile al tributo in misura minima è quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
TITOLO III – TARIFFE
Art. 12. Costo di gestione
1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall’affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell’anno precedente e le relative motivazioni.
4. È riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti al netto del tributo provinciale:
a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
Art. 13. Determinazione della tariffa
1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
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2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l’anno precedente.
Art. 14. Articolazione della tariffa
1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
5. È assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista daall’articolo 14, comma 17, del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e all’articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale, dei proventi derivanti dal recupero di energia e materiali raccolti in maniera differenziata.
Art. 15. Periodi di applicazione del tributo
1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno nel quale sussiste l’occupazione o la detenzione dei locali o aree.
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2. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche
1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune; nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell’unità abitativa, risultano ivi dimoranti per almeno sei mesi: tali soggetti devono essere denunciati come utilizzatori del servizio con le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al 1 gennaio dell’anno di riferimento o, per le nuove utenze, quello risultante alla data di attivazione; le variazioni successivamente intervenute trovano applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui sono avvenute. Per le singole unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti.
2. Il soggetto iscritto negli elenchi anagrafici del Comune, risultante residente in una determinata unità abitativa, può non essere considerato nel numero degli occupanti, nel caso in cui si tratti di:
a) soggetto collocato in casa di cura o di riposo, comunità di recupero o istituto penitenziario, per un periodo superiore a sei mesi;
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b) soggetto che svolge attività di studio o di volontariato o di lavoro all’estero per un periodo superiore a 6 mesi.
Affinché il soggetto sopra descritto non sia conteggiato nel numero degli occupanti è necessaria una comunicazione degli interessati, corredata da prove documentali, da effettuarsi con le modalità e nei termini di cui agli artt. 27 e 28.
3. Per le unità abitative tenute a disposizione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, dopo aver trasferito la residenza in casa di cura o di riposo, comunità di recupero o istituto penitenziario, non occupate e non locate, il numero degli occupanti è fissato forfettariamente in una unità. Per l’applicazione del criterio forfettario è necessaria una comunicazione dell’interessato, corredata da prove documentali, con le modalità di cui all’art. 27 e 28 del presente regolamento.
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale, nonché per quelle a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, il numero dei componenti occupanti l’abitazione viene stabilito in 3 (tre) unità.
5. Nel caso in cui il numero degli occupanti non residenti anagraficamente sia diverso rispetto al numero determinato forfettariamente come sopra, deve essere presentata dichiarazione secondo le modalità di cui all’art. 27 e 28 del presente regolamento.
6. Per le utenze domestiche a disposizione di soggetti residenti in altro immobile sito nel Comune di Frascati, si considera per ogni immobile il numero dei componenti dell’intero nucleo familiare residente nel Comune.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.
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Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie e sottocategorie merceologiche di attività indicate nell’allegato B.
2. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato B viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relative all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
Art. 20. Scuole statali
1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d’arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall’art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
Art. 21. Tributo giornaliero
1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
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3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
22. Tributo provinciale
1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
b) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate nei termini e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica la riduzione prevista dal Regolamento comunale “Istituzione Albo comunale dei compostatori” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 28/06/2012.
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La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, secondo le modalità previste dal suddetto Regolamento dell’Albo dei compostatori, risultata idonea all’esame dell’Ufficio Servizi Ambientali.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
Art. 24. Riduzioni per avvio al riciclo di rifiuti assimilati
1. Sono previste riduzioni del tributo a favore delle utenze non domestiche per il comprovato avvio diretto al riciclo di rifiuti assimilati.
2. Il tributo non è dovuto relativamente alla quota variabile nella misura massima del 30% in relazione e conseguentemente in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo, sulla base del parametro costituito dal rapporto tra quantitativi di rifiuti assimilati auto avviati al riciclo ed il quantitativo di rifiuti producibile secondo il coefficiente kd applicato nella delibera del Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe del tributo in relazione alla superficie assoggettabile a tributo.
3. Al fine di ottenere la suddetta riduzione, gli utenti interessati sono tenuti a presentare al Comune, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno successivo a quello di riferimento, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell’anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall’unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. E’ facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l’interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell’incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell’attività ed il coefficiente di produzione annuo per l’attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
4. La determinazione della riduzione, spettante per anno solare, è effettuata proporzionalmente a quanto avviato al riciclo a consuntivo previa dichiarazione di cui al comma 3 e comporta il rimborso o la compensazione all’atto di successivi pagamenti. La riduzione non si applica in caso di carenza della documentazione di cui al comma 3.
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Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
Art. 26. Riduzioni utenze non domestiche
Per le utenze non domestiche è istituita la riduzione per il compostaggio dei rifiuti organici per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e per le utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino nella misura percentuale del 10% della parte variabile.
Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.
1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, opera sull’importo del tributo solo la riduzione o agevolazione maggiore. L’unica agevolazione cumulabile è quella prevista per il compostaggio.
2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 60% dell’intera tariffa.
TITOLO V – DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE
Art. 28. Obbligo di dichiarazione
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:
a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
a) per le utenze domestiche: da un componente della famiglia anagrafica nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo;
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b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge;
c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
Art. 29 Contenuto della dichiarazione
1 La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) del dichiarante;
b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l’utenza;
c) l’ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell’interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
d) la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree;
e) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
g) i dati catastali dei locali e delle aree.
2. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell’attività, sede legale);
b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
c) l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso;
d) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
f) i dati catastali dei locali e delle aree.
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3 La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, via fax, o inviata in via telematica con posta certificata, allegando copia di un documento di riconoscimento. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
4. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
5 Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
Art. 30 Riscossione
1. Il Comune riscuote la TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale.
2. Il versamento è effettuato, per l’anno di riferimento, di norma almeno in due rate a scadenza semestrale stabilito con apposita delibera di Giunta Comunale per ogni anno di riferimento.
È consentito comunque il pagamento dell’imposta in una unica soluzione entro il 16 giugno.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all’articolo 6, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
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ALLEGATO A
Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:
- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e xxxxxxx,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenenti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l’informatica.
Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:
- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e xxxxxxxx xxxxxxx;
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- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.
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ALLEGATO B
Categorie di utenze non domestiche.
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, 04 B. Impianti sportivi
05. Autosaloni, esposizioni
06. Alberghi con ristorante 06 B. Agriturismo
07. Alberghi senza ristorante 07B. Bed & breakfast
08. Case di cura e di riposo, caserme
09. Ospedali
10. Agenzie, studi professionali, uffici 10B. Banca d’Italia
11. Banche e istituti di credito
12. Negozi abbigliamento, cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
13. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
14. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
15. Banchi di mercato beni durevoli
16. Attività artigianali tipo botteghe (Barbiere, estetista, parrucchiere )
17. Attività artigianali tipo botteghe( fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
18. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
19. Attività industriali con capannoni di produzione
20. Attività artigianali di produzione beni specifici
21. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
22. Birrerie, hamburgerie, mense
22 B. Cantine vendita vino – osterie senza preparazione cibo
23. Bar, caffè, pasticceria
24. Supermercato
24B. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi)
25. Plurilicenze alimentari e/o miste
26. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
27. Ipermercati di generi misti
28. Banchi di mercato generi alimentari
29. Discoteche, night club
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COMUNE DI FRASCATI
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
PARTE TERZA
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)
(art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147)
INDICE
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Soggetto attivo Art. 3 - Soggetti passivi Art. 4 - Presupposto
Art. 5 – Determinazione dell’obbligazione tributaria e ripartizione della TASI tra possessori e occupanti Art. 6 – Base imponibile
Art. 7 – Servizi indivisibili Art. 8 – Aliquote
Art. 9 - Abitazioni concesse in comodato a parenti e assimilazioni all’abitazione principale Art. 10 – Dichiarazione
Art. 11 – Versamenti Art. 12 – Accertamento Art. 13 - Rinvio
Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento
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Art. 1 - Oggetto
1. Nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del d.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, il presente Regolamento disciplina l’imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui ai commi 639 e seguenti dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Art. 2 - Soggetto attivo
1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
Art. 3 –Soggetti passivi
1. Il soggetto passivo TASI è il possessore o il detentore di unità immobiliari di cui al comma 669 della legge n. 147/2013.
Art. 4 – Presupposto
1. Il presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree fabbricabili come definiti dalla legge ai fini dell’imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definita ai fini dell’imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8–A/9.
2. Il tributo è diretto alla copertura dei costi dei servizi indivisibili come individuati dalla deliberazione di Consiglio comunale che approva le aliquote e dal successivo art.7.
Art. 5 – Determinazione dell’obbligazione tributaria e ripartizione della TASI tra possessori e occupanti
1. La TASI è dovuta ad anno solare, a cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. A tal fine si considera per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
2. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia utilizzata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest’ultimo e l’occupante sono titolari, rispettivamente, di un’autonoma obbligazione tributaria.
3. L’occupante è tenuto al pagamento della TASI nella misura del 10% del tributo complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di pluralità di possessori, ciascuno paga la TASI in base alla propria quota, applicando l’aliquota relativa alla propria condizione soggettiva.
5. In caso di occupanti, questi ultimi devono corrispondere la TASI con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale, applicando la percentuale di cui al comma 3.
6. In caso di immobile adibito ad abitazione principale ed equiparati o assimilati, l’obbligo del pagamento della TASI ricade interamente sul proprietario e non sull’occupante.
7. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento delle rispettive obbligazioni tributarie.
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Art. 6 – Base imponibile
1. La base imponibile è la stessa prevista ai fini dell’applicazione dell’IMU, di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in legge n. 214/2011), come integrata e disciplinata dal relativo regolamento comunale IMU.
Art. 7 - Servizi indivisibili
1. I servizi indivisibili al cui finanziamento è destinato il gettito della Tasi sono i seguenti:
a) illuminazione pubblica;
b) sicurezza PM;
c) manutenzione strade;
d) manutenzione del verde;
e) protezione civile;
f) biblioteca, attività culturali e manifestazioni;
2. Nei costi dei servizi di cui al comma 1 sono considerati tutti gli oneri sostenuti per l’erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni di beni e servizi, ai trasferimenti, agli interessi passivi su mutui contratti per l’attivazione o il miglioramento del servizio, agli ammortamenti, ai costi tecnici ed amministrativi.
3. Contestualmente alla determinazione delle aliquote per l’applicazione della TASI, il Consiglio Comunale individua l’ammontare dei costi dei servizi indivisibili di cui al comma 1 e la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo.
Art. 8 - Aliquote
1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote TASI entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione.
2. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintato che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune può modificare la suddetta aliquota in aumento fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento.
Art. 9 – Abitazioni concesse in comodato a parenti e assimilazioni all’abitazione principale
1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall’articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.
4. Sono assimilate all’abitazione principale:
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a) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;
b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
e) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
5. Le assimilazioni di cui dalle lettere da a) ad e) non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9.
Art. 10 – Dichiarazione
1. Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti, per i possessori, attraverso la presentazione della dichiarazione IMU e, per gli utilizzatori, attraverso la presentazione della dichiarazione TARI di cui agli artt. 27 e 28 del relativo regolamento TARI.
2. Qualora non si verifichi il presupposto impositivo TARI, la dichiarazione TASI è presentata dai soggetti utilizzatori entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione delle unità immobiliari assoggettabili al tributo, mediante apposito modello messo a disposizione dal Comune.
3. La dichiarazione di cui al comma 2 ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo rimangano invariate.
Art. 11 – Versamenti
1. La TASI dovuta per l’anno 2014 è versata in autoliquidazione da parte dei contribuenti alle scadenze previste dall’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013.
2. Dall’anno 2015, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, il Comune può inviare moduli di pagamento precompilati, anche su richiesta, fermo restando che in caso di mancato invio/ricezione degli stessi il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto nei termini di cui al precedente comma 1.
3. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l’anno (e non alle singole rate di acconto e di saldo) e ad ogni singola obbligazione tributaria.
4. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.
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Art. 12 – Accertamento
1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 694, della legge n. 147/2013:
a) in assenza di un contratto di affitto, di comodato, ecc. ovvero in assenza di soggetto passivo TARI risultante dalla banca dati comunale, si presume che il soggetto che utilizza l’immobile sia il medesimo soggetto titolare di diritto reale sullo stesso. Il possessore può dimostrare, attraverso idonea documentazione, il mancato utilizzo dell’immobile, indicando altresì il nominativo dell’utilizzatore ed il relativo titolo giuridico.
Art. 13 – Rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano:
• le disposizioni normative vigenti ed in particolare i commi 639 e seguenti dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed i commi da 161 a 170 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
• l’articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;
• il regolamento generale delle entrate comunali;
• il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento
1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2016.
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COMUNE DI FRASCATI
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
PARTE QUARTA
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
(art. 52, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e art. 13, decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, conv. in Legge 22 dicembre 2011, n. 214)
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INDICE
Art. 1 - Ambito di applicazione del regolamento
Titolo I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BASE IMPONIBILE
Art. 2 - Riduzione base imponibile per fabbricati inagibili o inabitabili Art. 3 – Limitazione del potere di accertamento sulle aree fabbricabili Art. 4 – Determinazione dei valori medi di mercato delle aree fabbricabili
Titolo II – AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI
Art. 5 - Casi di assimilazione all’abitazione principale
Art. 6 – Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti Art. 7 - Abitazione a disposizione
Art. 8 - Esenzioni
Titolo III – VERSAMENTI E RIMBORSI
Art. 9 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi Art. 10 - Versamenti effettuati dai contitolari
Titolo IV – STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO
Art. 11 – Accertamento con adesione. Rateizzazione
Titolo V – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 12 - Disposizioni finali
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ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
1. Nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, il presente Regolamento disciplina l’imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa all’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e tenuto conto degli aggiornamenti alle disposizioni apportate dalla L. 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e dall’art.1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208.
Titolo I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BASE IMPONIBILE
ART. 2 - RIDUZIONE BASE IMPONIBILE PER FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI
1. La riduzione del 50% della base imponibile di cui all’articolo 13, comma 3, lettera b), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in L. n. 214/2011) prevista per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, si applica a condizione che:
• l’inagibilità o inabitabilità consista in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante e simile);
• la fatiscenza del fabbricato non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì esclusivamente con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento conservativo o di ristrutturazione urbanistica come previsti dall’articolo 3, comma 1, lettere a), b) c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (1).
• il fabbricato non potrà essere utilizzato se non dopo l’ottenimento di nuova certificazione di agibilità/abitabilità nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia.
2. A puro titolo esemplificativo l’inagibilità o inabitabilità si verifica qualora ricorrano le seguenti situazioni:
• lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o
1 Definizioni degli interventi edilizi (legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente
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persone, con rischi di crollo parziale o totale;
• lesioni a strutture verticali portanti tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
• edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
• edifici che non siano più compatibili all’uso per il quale erano stati destinati per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
a) mediante perizia tecnica da parte dell’ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell’immobile;
b) da parte del contribuente, con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 corredata di documentazione comprovante lo stato di fatto (anche fotografica datata e siglata). Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.
5. Fermo restando l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione nei modi e nei termini di legge, la riduzione decorre dalla data in cui lo stato di inabitabilità o di inagibilità è accertato dall’ufficio tecnico comunale ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva all’Ufficio tributi del Comune.
ART. 3 - LIMITAZIONE DEL POTERE DI ACCERTAMENTO SULLE AREE FABBRICABILI
1. Allo scopo di ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso, il Comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
2. Fermo restando che la base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, secondo i criteri stabiliti dal comma 5 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 504/1992, il Comune non procederà ad accertamento nel caso in cui il contribuente abbia dichiarato un valore non inferiore ai valori medi stabiliti ai sensi del comma 1.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall’applicazione dei valori medi determinati ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d’imposta versata a tale titolo.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati e di interventi di recupero di cui all’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 504/1992.
ART. 4 - DETERMINAZIONE DEI VALORI MEDI DI MERCATO DELLE AREE FABBRICABILI
1. La concreta determinazione dei valori medi delle aree fabbricabili è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
a) individuazione di zone del territorio comunale che, tenendo conto degli elementi morfologici e territoriali, delle caratteristiche socio-economiche ed edilizie nonché delle disposizioni dello strumento urbanistico generale vigente, possano considerarsi omogenee;
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b) rilevazione dei prezzi medi di mercato che tengano conto dei valori espressi dall’Osservatorio Immobiliare;
c) determinazione di valori medi che tengano conto dell’indice di edificabilità e della destinazione d’uso consentita, nonché delle principali cause di decremento e/o incremento che incidono sulla valorizzazione delle aree.
2. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere aggiornati periodicamente con apposita deliberazione da adottare entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento. In assenza di modifiche si intendono confermati i valori stabiliti per l’anno precedente.
3. Fino all’approvazione dei nuovi valori in comune commercio delle aree edificabili ai fini dell’imposta municipale propria, si applicano quelli stabiliti ai fini dell’imposta comunale sugli immobili di cui al d.Lgs. n. 504/1992.
Titolo II – ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
ART. 5 – CASI DI ASSIMILAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE
1. In aggiunta alle ipotesi di abitazione principale espressamente previste dalla legge, viene assimilata all’abitazione principale e quindi scontano il regime fiscale agevolato per esse previsto:
a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) l’unità immobiliare posseduta da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata.
2. Allo stesso regime dell’abitazione di cui al comma 1 soggiacciono anche le pertinenze, nei limiti previsti dalla disciplina nazionale per le pertinenze dell’abitazione principale.
2. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.
ART. 6 – UNITA’ IMMOBILIARI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI2
1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9.
3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall’articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23.
4. L’ufficio Tributi provvederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni pervenute e qualora accerti il mancato diritto all’agevolazione emetterà avviso di accertamento per il recupero dell’imposta non versata, oltre a sanzioni ed interessi di legge.
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ART. 7 - ABITAZIONE A DISPOSIZIONE
1. Ai fini dell’applicazione delle aliquote dell’imposta municipale propria, s’intende per “abitazione a disposizione” (o “seconda casa” o “abitazione posseduta in aggiunta all’abitazione principale”) l’unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10) che risulti:
a) non utilizzata come dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari, avendo gli stessi la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, sia quest’ultima posseduta in proprietà, in locazione o in comodato;
b) non rientrante nelle ipotesi di abitazione principale previste dalla disciplina vigente.
2. Allo stesso regime dell’abitazione di cui al comma 1 soggiacciono anche le pertinenze, nei limiti previsti dalla disciplina nazionale per le pertinenze dell’abitazione principale.
ART. 8 - ESENZIONI
1. Sono esenti dall’imposta:
a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
d. i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Frascati è ricompreso nell’elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 ed è indicato come parzialmente delimitato, pertanto l’ambito di esenzione è riferito alla parte del territorio delimitato;
h. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
i. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 0 xxx, xxx Xxxxxxx Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto il Comune di Frascati risulta classificato tra i Comuni parzialmente montani di cui all’elenco predisposto dall’ISTAT;
j. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
k. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
l. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno
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2008;
m. le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
n. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;
o. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
p. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
q. una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
r. I terreni agricoli sono in parte esenti dall’IMU ai sensi dell’art. 1 comma 13 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, in quanto il Comune di Frascati è compreso nell’elenco di cui alla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 e risulta parzialmente delimitato (PD). L'esenzione si applica solo ai terreni che rientrano nella parziale delimitazione.
Titolo III – VERSAMENTI E RIMBORSI
ART. 9 - LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI
1. Non si fa luogo al versamento dell’imposta municipale propria dovuta a seguito di versamento diretto in autotassazione se l’importo riferito a ciascun periodo d’imposta, compresa la quota di riserva dello Stato, è inferiore a €. 12,00.
2. Se l’importo dovuto supera il limite di cui al comma 1 il versamento deve essere effettuato per l’intero ammontare.
3. L’importo di cui al precedente comma 1 trova applicazione anche nei casi di richiesta di rimborso.
4. Per i crediti derivanti da violazioni degli obblighi tributari trovano applicazione i limiti previsti dall’articolo 13 del Regolamento generale delle entrate approvato con deliberazione di Consiglio comunale
n. 3 del 29 gennaio 2002.
ART. 10 - VERSAMENTI EFFETTUATI DAI CONTITOLARI
1. L’imposta di norma è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, del d.Lgs. n. 504/1992.
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2. In deroga a quanto stabilito al precedente comma 1 e relativamente alla sola quota comunale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto dell’altro, purché la somma versata corrisponda alla totalità dell’imposta dovuta, calcolata in relazione alla quota ed ai mesi di possesso, per le unità immobiliari condivise.
3. Resta fermo che ogni contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso, con la conseguenza che eventuali provvedimenti di accertamento diretti al recupero di maggiore imposta o alla irrogazione di sanzioni, continueranno ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
Titolo IV – STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO
ART. 11 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE. RATEIZZAZIONE
1. Ai fini dell’accertamento dell’imposta municipale propria trova applicazione l’istituto dell’accertamento con adesione secondo la disciplina contenuta nel Regolamento generale delle entrate comunali vigente.
Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI
ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016. Dalla stessa data è abrogato il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 02/09/2014, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
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