CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE PER PERCORSI ABILITANTI E REGOLAMENTATI
CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE PER PERCORSI ABILITANTI E REGOLAMENTATI
TRA
GM S.a.s di Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx & C. – di seguito denominato “soggetto promotore”, con sede in Sondrio, Via Xxxxxxxx Xxxxxxx 25, codice fiscale/P. IVA 00825930142 rappresentata dalla sig.ra Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx nata a Ponte in Valtellina (SO) il 27.09.1969;
E
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell’Alto Lario – di seguito denominata “soggetto ospitante”, con sede legale in Xxx Xxxxxxx x.00 – 00000 Xxxxxxx, codice fiscale 00988090148 rappresentata dal Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx nato a Petilia Xxxxxxxxxx il 01.12.1958,
PREMESSO CHE
• Ai sensi della D.G.R. X/825 del 25/10/2013 “Nuovi indirizzi regionali in materia di Tirocini”;
• Ai sensi del D.d.s. 17/05/2013 N. 4130 “Determinazioni in merito all’attivazione di tirocini curriculari nell’ambito della formazione regolamentata e abilitante”;
• Ai sensi del D.d.u.o. 05/11/2013 n.10031 “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini –
Disposizioni attuative”.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
DEFINIZIONE DEL TIROCINIO
1. L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell’Alto Lario, su proposta di GM sas di Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx & C., si impegna ad accogliere presso le sue sedi operative ubicate sul territorio della Regione Lombardia, soggetti di seguito denominati “tirocinanti”, per tirocini finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra percorso formativo e lavoro per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 2.
2. Ogni tirocinio ha la durata ed è svolto nell’arco temporale che è definito nei singoli Progetti formativi individuali; il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti da volontà del tirocinante.
ARTICOLO 2
PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE
1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale, redatto secondo lo schema adottato da Regione Lombardia e sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
2. Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione.
3. Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art.3, ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art.6.
ARTICOLO 3
LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO
1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor didattico organizzativo e da un tutor aziendale, individuati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
2. Il tutor didattico organizzativo è designato dal promotore, svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del progetto individuale attraverso la predisposizione di puntuali report. Inoltre, predispone in collaborazione con il tutor aziendale, la relazione finale del tirocinio anche ai fini della certificazione delle competenze.
3. Il tutor aziendale svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore.
ARTICOLO 4
DIRITTI
1. Le parti concordano che il tirocinante:
a) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico ed al tutor aziendale.
2. Le parti concordano altresì che al termine del tirocinio il promotore, sulla base di quanto rilevato dal tutor didattico organizzativo e dal tutor aziendale, rilascia al tirocinante una propria attestazione contenente la descrizione delle attività svolte nonché una valutazione sull’esito del tirocinio.
1. Ogni tirocinante è assicurato:
ARTICOLO 5
GARANZIE ASSICURATIVE
a) presso l’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali da GM sas di Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx & C.
b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi da GM sas di Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx & C.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante nel progetto formativo al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo.
ARTICOLO 6
MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Preso atto che ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa.
In particolare, indicare chi tra soggetto promotore e soggetto ospitante si fa carico:
a) della “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” ai sensi dell’art. 37 D. Lgs. 81/08 così come definiti dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011.
Indicare:
- formazione generale: erogazione a carico del soggetto promotore
- formazione specifica: erogazione a carico del soggetto promotore
b) della “Sorveglianza sanitaria” ai sensi dell’art. 41 D. Lgs. 81/08 a carico di soggetto ospitante.
c) dell’“Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 81/08 a carico di soggetto ospitante.
ARTICOLO 7
DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO
La presente convenzione ha validità di 24 mesi dalla data di sottoscrizione della stessa e si applicherà ad ogni tirocinio fino ad un massimo di n° 50 che avrà avuto inizio nell’arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.
Si conviene di regolare a norma del presente accordo anche pregressi e reciproci rapporti eventualmente intercorsi a far data dal 28 gennaio 2022.
1. sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie
a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo;
b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti di uno dei progetto formativo o non
consenta l’effettivo svolgimento dell’esperienza formativa del tirocinante;
2. Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all’altra parte e al/ai tirocinante/i con raccomandata con ricevuta di ritorno e avrà effetto dal 15° giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione.
ARTICOLO 8
“Trattamento dei dati personali
e particolari”
“Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali necessari alla stipula ed esecuzione della presente Convenzione nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche “GDPR”) e della normativa nazionale vigente.
Resta inteso che i dati personali saranno trattati secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, con modalità manuali e/o automatizzate.
Nello svolgimento della Convenzione, stante la coincidenza delle finalità del trattamento, solo relativamente ai dati dei tirocinanti e dei tutor, le Parti agiscono in qualità di Contitolari del trattamento ai sensi dell’articolo 26 GDPR e definiscono i propri obblighi e le proprie responsabilità in un Accordo di Contitolarità che si allega al presente contratto e ne costituisce parte integrante.
Resta fermo che, in relazione alla gestione dei dati dei pazienti di cui i tirocinanti ed i tutor vengono a conoscenza nell’espletamento dell’attività del tirocinio, l’ASST della Valtellina e dell’Alto Lario agisce come esclusivo Titolare del trattamento. I tirocinanti in formazione dell’Università potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all’espletamento
del tirocinio e sono tenuti al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali, di cui vengano a conoscenza durante il periodo del tirocinio pratico – applicativo, presso l’Ente convenzionato, anche dopo la conclusione delle attività e a segnalare ogni eventuale possibile criticità in materia di trattamenti di dati.
Per tali operazioni che riguardano il trattamento dei dati dei pazienti, l’ASST provvederà a nominare debitamente autorizzati ai sensi dell’art.2- quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e art.29 del Regolamento UE 2016/679 i tirocinanti ed i tutor ed a fornire loro le relative istruzioni per il trattamento dei dati personali.
Il Titolare del trattamento dovrà assicurare il rispetto della suindicata normativa e l’adeguatezza
delle misure adottate ai sensi dell’art. 24 e ss. del GDPR.
Per entrambe le parti troverà applicazione l’art. 82 del GDPR in tema di responsabilità.
ARTICOLO 9
“Obblighi del Tirocinante”
Le parti concordano che durante il tirocinio lo studente è obbligato a:
- seguire le indicazioni del Tutor aziendale, e svolgere i compiti secondo le sue direttive, a tal fine le suddette istruzioni saranno portate a conoscenza degli studenti mediante la consegna di apposita nota di autorizzazione al trattamento dei dati personali che sarà consegnata al momento dell’inizio delle attività di tirocinio;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi dell’Ente convenzionato e su
altra informazione riferita agli stessi, di cui venga a conoscenza a seguito dell’attività di xxxxxxxxx;
- rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali ed in particolare:
- mantenere – anche dopo la fine del periodo di tirocinio - la riservatezza sui dati personali, riconducibili alle categorie di cui al Regolamento (UE) 679/2016, di cui lo studente venga a conoscenza durante lo svolgimento dell’attività formativa oggetto del presente atto convenzionale con avvertimento che, ai sensi dell’art. 4 comma 1 punto 12) del citato regolamento, costituisce “violazione dei dati” qualunque violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- astenersi da qualunque comportamento che possa pregiudicare la riservatezza dei dati personali ed eseguire il trattamento dei dati personali per le finalità strettamente connesse con la presente convenzione e nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e adeguatezza (artt. 5 e ss. Reg. UE 679/2016 e X.Xxx. n. 196/2003);
- informare tempestivamente il proprio Tutor circa eventuali criticità connesse al trattamento dei dati personali ed in particolare eventi quali ad esempio, la perdita di documenti affidati per le attività di tirocinio etc..;
- non utilizzare per fini personali eventuali credenziali di accesso ai sistemi informatici o a banche dati.;
- custodire e non divulgare – per nessun motivo - a terzi, anche se dipendenti dell’ASST le credenziali di accesso ai sistemi informatici o a banche dati dell’ASST che gli fossero eventualmente rilasciate;
- porre attenzione nel maneggiare documenti contenenti dati personali al fine di impedire che terzi non autorizzati possano prenderne visione;
- non riprodurre in alcun modo, per finalità personali, e non portare all’esterno dell’ASST, i
documenti e gli atti visionati/utilizzati durante il percorso di tirocinio.
- rispettare i regolamenti aziendali, le regole di comportamento ivi previste e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
- attenersi a quanto previsto dal Codice di Comportamento e dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) dell’ASST Valtellina e Alto Lario visionabili sul sito xxxx://xxx.xxxx-xxx.xx Sezione “Amministrazione Trasparente”.
ARTICOLO 10
“Clausola di legalità”
Con la sottoscrizione del presente atto, ciascuna parte, dichiara di aver preso visione sul sito internet dell’ASST del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Codice di Comportamento, ove esistenti, di accettarne il contenuto e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla presente convenzione, comportamenti conformi ai principi in essi contenuti.
La violazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Codice di Comportamento da parte dell’Ente potrà comportare la risoluzione del rapporto convenzionale in essere.
La presente Convenzione è redatta e viene sottoscritta in forma digitale in conformità al disposto dell’art. 15 Legge 241/1990, come modificato dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145 convertito dalla Legge 21 febbraio 2014, n.9.
La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4 della tariffa II parte seconda del DPR n. 131 26/04/1986, e le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.
La convenzione è altresì soggetta all’imposto di bollo sin dall’origine che verrà assolta in modo virtuale ai sensi di quanto disposto dall’Art.6 del D.M. 17.06.2014.
La convenzione è esentata dall’imposta di bollo per tutto l’anno 2022 ai sensi dell’Articolo1, comma 731 della legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022.
Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.
Luogo
Data / /
Il soggetto promotore | GM Sas di Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx & C. | Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx |
Il soggetto ospitante | ASST VALTELLINA E ALTO LARIO | Il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx |
ALLEGATO 1 ACCORDO DI CONTITOLARITÀ
AI SENSI DELL’ART. 26 DEL REGOLAMENTO UE/2016/679
TRA
Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell’Alto Lario, C.F. / P.IVA 00988090148 nella persona del rappresentante legale Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx nato a Petilia Xxxxxxxxxx il 01.12.1958, con sede legale a Sondrio in Xxx Xxxxxxx 00, di seguito denominata “Contitolare”,
E
GM S.a.s di Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx & C. – di seguito denominato “soggetto promotore”, con sede in Sondrio, Via Xxxxxxxx Xxxxxxx 25, codice fiscale/P. IVA 00825930142 rappresentata dalla sig.ra Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx nata a Ponte in Valtellina (SO) il 27.09.1969;
PREMESSO CHE
⮚ il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito GDPR), pienamente efficace dal 25 maggio 2018, prevede che qualora due o più Titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento assumono il ruolo di “Contitolari” del trattamento (art. 26 GDPR);
⮚ che il predetto Regolamento prevede l’obbligo per i Contitolari di determinare: «in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all’esercizio dei diritti dell’interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli art. 13 e 14» (art. 26, paragrafo 1).
CONSIDERATO CHE
⮚ L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell’Alto Lario è l’Ente accreditato presso il quale hanno sede tirocini formativi curriculari o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari o da Istituti di alta formazione / tirocini per accesso alle professioni ordinistiche o percorsi abilitanti/regolamentati in esecuzione delle Convenzioni stipulate tra l’Azienda e gli Enti.
⮚ l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell’Alto Lario, al fine di garantire lo svolgimento dei tirocini, fornisce le proprie strutture ospedaliere ed extra-ospedaliere per le attività didattiche-formative e
di tirocinio, nonché le strutture logistiche e le risorse materiali ed umane per le funzioni gestionali, didattiche, organizzative;
⮚ lo svolgimento delle attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi comporta il trattamento congiunto dei dati personali dei tirocinanti, come definiti all’art. 4, comma 1, punto 1) del Regolamento UE/2016/679, di seguito denominato “Regolamento”.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1. Premesse
1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Dati personali oggetto del trattamento
2.1. La contitolarità è riferita al trattamento dei dati personali, come definito all’art. 4, comma 1 punto 2) del Regolamento ed ha ad oggetto il trattamento di tutti i dati dei tirocinanti e degli altri soggetti coinvolti nelle attività formative necessarie, già presenti in tutti gli archivi dei Contitolari, sia cartacei che informatizzati, e di tutti quelli che si acquisiranno in futuro.
2.2. I Contitolari, tenuto conto dei rispettivi ruoli e rapporti con gli Interessati, si danno reciprocamente atto che trattano i seguenti dati degli Interessati:
- nome e cognome, data e luogo di nascita, C.F., xxxxxxxxx e/o domicilio;
- recapito telefonico, indirizzo mail e/o pec;
- altro […].
2.3. L’accordo di contitolarità non si applica ai trattamenti di dati acquisiti nello svolgimento di trattamenti in contitolarità, ma poi eseguiti da ogni Titolare per proprie finalità.
3. Finalità della contitolarità
3.1. In particolare, con il presente Accordo, i Contitolari convengono che i dati personali presenti negli archivi tanto cartacei quanto informatizzati, nonché quelli futuri, verranno trattati per le finalità di esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali assunti e di gestione dei rapporti con i tirocinanti, per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di Vigilanza e Controllo.
4. Obblighi e responsabilità dei Contitolari
4.1. I Contitolari, ciascuno secondo le proprie competenze, sono responsabili dell’osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali e, qualora dovessero venire a conoscenza - anche in modo fortuito - dei dati di cui un’altra Parte sia Titolare in via autonoma, si impegnano a trattare tali dati nel rispetto delle vigenti normative
nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali ed esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Accordo.
4.2. I Contitolari si impegnano a trattare i dati personali acquisiti esclusivamente per le finalità definite al punto 3.1, come richiamate nelle informative consegnate agli Interessati, vietandone ogni uso per finalità proprie del singolo Titolare.
4.3. I Contitolari si impegnano a trattare i dati personali secondo i principi di legalità ed equità ai sensi dell’art. 5 GDPR e con modalità tali da assicurare la riservatezza e confidenzialità delle informazioni e garantire che le informazioni e i dati raccolti siano adeguati, pertinenti e limitati, anche in termini di conservazione, rispetto a quanto necessario per le finalità perseguite.
4.4. I Contitolari si impegnano ad adottare le misure di sicurezza, organizzative e tecniche, adeguate a proteggere i dati oggetto del trattamento ex art. 32 GDPR, nonché a vincolare i propri collaboratori alla riservatezza – anche dopo la fine del rapporto di lavoro – e a garantire la costante ed effettiva conoscenza della normativa privacy delle proprie risorse.
4.5. In relazione ad eventuali data breach, ciascun Contitolare si impegna a gestire gli eventuali adempimenti connessi al data breach di cui agli artt. 33 e 34 GDPR, previa opportuna comunicazione al Contitolare ove la violazione e la successiva notifica possa comportare anche solo un danno reputazionale anche per esso. A tal riguardo, i Contitolari si impegnano alla massima collaborazione al fine di mitigare gli eventuali impatti derivanti dalle violazioni sui diritti e libertà degli interessati.
4.6. In relazione agli eventuali Responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR coinvolti nei trattamenti eseguiti in regime di contitolarità, i Contitolari si impegnano a predisporre in autonomia la nomina del proprio Responsabile mediante la stipulazione di un contratto che definisca la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento, con le modalità stabilite dall’art. 28 GDPR.
4.7. In relazione agli obblighi di informazione verso l’Interessato, l’Ente promotore si impegna a redigere e fornire l’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento, dando evidenza in modo chiaro e comprensibile per l’Interessato la situazione di Contitolarità del Trattamento.
4.8. In relazione all’esercizio dei diritti degli Interessati, fatta salva l’individuazione l’Ente promotore quale unico punto di contatto per gli Interessati, stante la possibilità per questi ultimi di rivolgere le proprie richieste a tutti i Contitolari, i Contitolari si impegnano ad inoltrare immediatamente la richiesta all’ Ente promotore ed a supportarla in tutto l’iter istruttorio e di riscontro della stessa.
5. Segretezza e confidenzialità
5.1. I Contitolari del Trattamento si impegnano a mantenere la segretezza dei dati personali raccolti, trattati e utilizzati in virtù del rapporto di contitolarità.
5.2. In ogni caso, i Contitolari si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico, ed in particolare i rispettivi segreti, e si impegnano ad utilizzare tali informazioni solamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.
6. Responsabilità dei Contitolari
6.1. Nei confronti degli interessati, i Contitolari rispondono in solido per i danni derivanti dal trattamento, fermo restando, nei rapporti interni, la responsabilità di ciascun Contitolare per le operazioni allo stesso direttamente imputabili in base al presente accordo. Pertanto, ogni Contitolare potrà trovarsi nella condizione di dover risarcire in toto l’interessato che dimostri di essere stato danneggiato dal Trattamento e, soltanto in un momento successivo, potrà rivalersi sugli altri Contitolari responsabili o co-responsabili dell’effettivo danno, esercitando la c.d. azione di regresso.
6.2. Anche in caso di sanzioni, emanate dalle Autorità competenti e riferibili al Trattamento in oggetto, il peso della sanzione sarà sopportato da tutti i Contitolari, pro quota ed in solido tra loro, a meno che non emerga in modo inequivocabile la responsabilità di uno solo di essi. In tal caso, l’onere di assolvere la sanzione graverà unicamente sul Contitolare effettivamente responsabile della violazione.
7. Diffusione accordo
7.1. Gli Interessati saranno informati di quanto determinato dai Contitolari con riferimento ai punti di loro interesse attraverso la diffusione del presente accordo, in forma sintetica, attraverso e-mail.
8. Disposizioni conclusive
8.1. Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra i Contitolari.
8.2. L’invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.
8.3. Con il presente Accordo i Contitolari intendono espressamente integrare ogni altro contratto o accordo o convenzione in essere tra loro, relativamente al trattamento dei dati personali.
8.4. I Contitolari hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e sottoscrivendolo esprimono pienamente il loro consenso.