SCHEMA DI
SCHEMA DI
Contratto di affidamento dei Servizi bibliotecari integrativi della gestione della Biblioteca comunale.
Periodo 01 GIUGNO 2023 – 31 MAGGIO 2025 CIG: 95697653E7
S C R I T T U R A P R I VATA
f r a
Il/La domiciliato carica presso l’Amministrazione Comunale di Porto Xxxxxx, Dirigente dell’Area affari generali, legale e contenzioso, politiche sociali, sport, cultura, turismo, pubblica istruzione,del Comune di Porto Xxxxxx, il quale, per quanto di sua competenza, ai sensi dell’articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali numero 267 del 18 agosto 2000 e del Vigente Statuto del Comune di Porto Xxxxxx, interviene e dichiara di agire in nome, per conto e in rappresentanza del Comune di Porto Xxxxxx, avente codice fiscale 00252040902
e
nat a C.F. /illa quale interviene ed agisce nel presente atto in rappresentanza della ditta “ i, codice fiscale/Partita IVA , iscritta nel repertorio economico amministrativo presso la Camera di Commercio di Sassari al numero REA: , , Iscrizione Albo cooperative n. , che nel prosieguo dell’atto verrà chiamata per brevità “affidataria” o “ditta”.
La parti come sopra emarginate dichiarano di stipulare con la presente scrittura privata quanto segue:
PREMESSO
- che il presente contratto viene stipulato mediante scrittura privata, sottoscritta in modalità elettronica, e inserita nel registro delle scritture private dell’Ente;
- che il presente affidamento è finanziato con fondi del bilancio comunale;
-che con Delibera n.192 del 09/11/2022 la Giunta comunale ha approvato gli indirizzi per “ l'affidamento pluriennale dei servizi bibliotecari integrativi per la gestione della Biblioteca comunale X. Xxxxxxxx. Periodo 01 febbraio 2023 – 31 gennaio 2025”
- che con determinazione n.168/2023 del 24/01/2023 di disponeva la proroga tecnica del contratto in essere fino alla data del 31/05/2023;
- che con determinazione n. /2023 del , di autorizzazione a contrarre si disponeva l’avvio della procedura e l’approvazione degli atti di gara (capitolato speciale che determina le condizioni base della gara, i requisiti di partecipazione e i criteri di aggiudicazione, lo schema del presente contratto), per l’affidamento dei servizi bibliotecari integrativi per la gestione della Biblioteca comunale, per il periodo 01 giugno 2023 – 31 maggio 2025 , mediante RDO aperta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del Codice dei Contratti, come novellato e derogato dalla Legge 11 settembre 2020, n.120, in combinato disposto con le modifiche introdotte dalla Legge .n.108/202, per un importo a base dell'affidamento pari ad € 165.856,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 10,comma.22, del DPR 633/72), con la previsione della riserva ad insindacabile giudizio dell’amministrazione dell’opzione del rinnovo del contratto;
- Il valore complessivo stimato della procedura per n.48 mesi inclusa l’opzione del rinnovo è pari a € 331.712,00 IVA esente ai sensi dell’art. 10, n.22, del DPR 633/72. ( Risoluzione dell’Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx
000/X del 10/04/2008). La prestazione oraria complessiva, stimata, presunta e non garantita, per l’intera durata dell’appalto, inclusa l’opzione di rinnovo è pertanto pari a 14.600 ore.
- che con determinazione dirigenziale d'impegno di spesa n. del si è disposto l'affidamento del servizio in favore dell'operatore economico con un punteggio totale di /100, con un ribasso percentuale pari al sul base d’asta di € 165.856,00, per un importo ribassato pari a € ( ) (IVA esente ai sensi dell’art. 10,comma.22, del DPR 633/72);
– che con provvedimento n. del , esecutivo ai sensi di legge, è stata riscontrata la regolarità delle operazioni di gara, dei requisiti di cui all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. disponendo l’acquisizione dell’efficacia dell’aggiudicazione alla precitata impresa e contraente, alle condizioni di seguito descritte prevedendo la spesa per l’esecuzione dei servizi bibliotecari come di seguito specificato:
- anno 2023 – importo € 34.553,33 (IVA esente ai sensi dell’art. 10, comma 22, del DPR 633/72);
- anno 2024 – importo € 82.928 (IVA esente ai sensi dell’art. 10, comma 22, del DPR 633/72);
- anno 2025 – importo € 48.374,67 (IVA esente ai sensi dell’art. 10, comma 22, del DPR 633/72),
- che il servizio è stato avviato in data 01/06/2023;
Articolo 1 –Valore giuridico delle premesse, degli allegati e normativa di riferimento
Le premesse del presente contratto, gli atti e i documenti ivi menzionati e gli allegati di seguito richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
L’appalto viene concesso dall’Amministrazione Comunale di Xxxxx Xxxxxx ed accettato dall’Affidataria sotto l’osservanza piena, assoluta ed inderogabile dei seguenti documenti approvati con la determinazione n. del :
- Capitolato Speciale, Disciplinare di gara, offerta tecnica ed offerta economica, schema di contratto.
Il Capitolato speciale, l’offerta tecnica ed economica presentata in gara dalla ditta, facenti parte integrante del presente contratto essendo ad esso fisicamente allegati in un unico documento informatico, vengono sottoscritti digitalmente dalle parti contestualmente al contratto stesso.
Gli altri documenti, precedentemente firmati digitalmente per presa visione e integrale accettazione, sono conservati agli atti dell’Ufficio Pubblica Istruzione e si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se materialmente non allegati.
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dalle vigenti disposizioni di Xxxxx e di Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato nonché dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
d) dai documenti facenti parte del progetto del servizio in oggetto innanzi elencati e dagli atti innanzi enunciati.
Articolo 2 - Oggetto del contratto.
Il Comune di Porto Xxxxxx, nella persona del affida all’Operatore economico
, che,
come sopra rappresentato, accetta, l’esecuzione dei Servizi bibliotecari integrativi per la gestione della biblioteca comunale 01 giugno 2023 – 31 maggio 2025 CIG 95697653E7.
La biblioteca comunale X. Xxxxxxxx è localizzata in Xxxxx Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx 0.
La descrizione dei servizi è in dettaglio specificata nel Capitolato speciale d’appalto e dall’offerta tecnica presentata in fase di gara.
Nessuna variazione o addizione al contratto potrà essere introdotta dal contraente, se non preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante.
Articolo 3 - Durata del Contratto
Il Contratto avrà durata di anni 2 (due) con decorrenza dal 01/06/2023 al 31/05/2025.
Nell’ambito del suddetto appalto il servizio dovrà essere erogato secondo il calendario stabilito dall’Amministrazione comunale e conformemente a quanto previsto nel capitolato descrittivo prestazionale (di seguito: capitolato). L’appaltatore si obbliga ad eseguire le attività oggetto dell’appalto nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto, nel capitolato con i relativi allegati e nell’offerta tecnica proposta in sede di gara, documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
L’amministrazione si riserva la possibilità di esercitare, a proprio insindacabile giudizio, l’opzione del rinnovo del contratto alle medesime condizioni del principale per un periodo non superiore a ulteriori 24 mesi.
La durata del contratto, ai sensi dell’art.106, comma 11 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., anche dopo l’eventuale esercizio dell’opzione del rinnovo, potrà essere oggetto di proroga limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.
In tali casi il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Articolo 4 – Valore contrattuale
Il corrispettivo dovuto dal Comune all’affidataria per il pieno e perfetto adempimento del contratto dal 01/06/2023 al 31/05/2023, per un monte ore complessivo pari 7.300 ore è di euro € IVA/esente ai sensi dell’art. 10, c.22, del DPR 633/72) ivi incluso il costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, pari a euro zero.
Salvo la revisione dei prezzi di cui all’articolo 6 del CSA il corrispettivo rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto.
Come disposto all’art. 5 del Capitolato d’appalto, il servizio potrebbe, sussistendo i presupposti, subire variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.
Eventuali ulteriori modifiche sono disciplinate ai sensi dell’art. 4 del presente contratto e dell’art.5 del CSA.
Articolo 5 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
La ditta affidataria dovrà assicurare il servizio con propria organizzazione e personale.
A tal fine si obbliga ad applicare ed osservare tutte le prescrizioni indicate nel capitolato speciale richiamato e al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previsti per i dipendenti.
La ditta si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
La ditta si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
La ditta si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la ditta anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
La ditta si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione comunale, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
L’appaltatore, prima della sottoscrizione del presente atto, ha depositato presso gli archivi dell'appaltante:
- l’elenco nominativo del personale suddiviso per qualifica con indicazione degli orari di lavoro secondo il progetto gestionale presentato in sede di gara;
- tutta la documentazione prevista negli atti di gara.
In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, lo stesso provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dall’Amministrazione comunale direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’appaltatore negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, proporrà la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
Ai sensi di quanto previsto all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario impiegato nell’esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non venga contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante pagherà anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia stato previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 6 - Fatturazione e pagamenti
La liquidazione dei corrispettivi dovuti dal Comune all’affidataria per le prestazioni di cui al presente contratto, che ammontano dal 01/06/2023 al 31/05/2023 a euro € ( (IVA esente ai sensi dell’art. 10,comma.22, del DPR 633/72); come dettagliato al precedente articolo 4, avverrà previa verifica di regolarità contributiva e assicurativa ed al corretto svolgimento della prestazione, dietro presentazione di fatture mensili posticipate.
La/le fattura/e, da emettersi elettronicamente, mediante il sistema di interscambio dell’agenzia delle Entrate, ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n.244, art. 1 commi 209-214, secondo il formato di cui all’allegato A “formato della fattura elettronica” del D.M. 3 aprile 2013, n.55, dovranno riportare:
1. L’intestazione Comune di Xxxxx Xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx X , 00000 Xxxxx Xxxxxx Codice fiscale 00252040902
2. Il Codice Univoco di fatturazione del’ Servizio Cultura Sport Turismo: BMLJV4 0.Xx Codice Identificativo di Gara: CIG 95697653E7
I pagamenti saranno effettuati con mandati emessi dal tesoriere del Comune di Porto Xxxxxx verso il seguente conto dedicato ai sensi della Legge 136/2010 e a tal fine l’appaltatore dichiara che i propri c/c bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sono indicati nel modulo presentato in fase di gara, e parte integrante del contratto.
I pagamenti saranno effettuati con mandati emessi dal tesoriere del Comune di Porto Xxxxxx verso il seguente conto dedicato ai sensi della Legge 136/2010 e a tal fine l’appaltatore dichiara che i propri co/c bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sono i seguenti:
1) IBAN IT
-Che le persone delegate ad operare sui conti sopra indicati sono i signori:
1) operante in qualità di Presidente;
2) Sig. operante in qualità di Vicepresidente e Amministratore Delegato
L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Ente Agenzia delle entrate-Riscossione, subentrato ad Equitalia S.p.A. dal 01/07/2017, comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
Le fatture dovranno essere intestate all’Amministrazione comunale.
La ditta dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
L’Affidataria, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Articolo 7 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio.
Il servizio dovrà essere svolto con l' osservanza delle clausole del presente contratto, dell’offerta presentata e delle specifiche condizioni contenute nel Capitolato Speciale, nel rispetto della normativa vigente per il settore. La ditta, nell'espletamento del servizio, dovrà operare in stretto contatto e collaborazione con il Responsabile del Servizio Cultura Sport Turismo e con il DEC , il quale ha il compito di coordinamento e verifica permanente dell'andamento del servizio sul piano tecnico.
L’Operatore dovrà comunicare per iscritto all'Amministrazione comunale, il nominativo e il contatto telefonico cellulare del referente.
Il referente dovrà essere reperibile nei normali orari di lavoro e dovrà indicare altra persona designata dall'appaltatore in sostituzione delle proprie assenza.
Articolo 8 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, la ditta si impegna a rispettare
puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’Aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
Articolo 9 – Responsabilità e oneri assicurativi
A copertura dei rischi connessi all’attività descritta nel Capitolato speciale, l'affidataria ha stipulato, per il periodo dell'intera durata dell'affidamento, presso la Compagnia di Assicurazione agenzia di
, via , idonea polizza assicurativa n. 1 a copertura dei rischi, così come indicato all'art . 14 del capitolato suddetto:
- responsabilità civile per danni a terzi (RCT) con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 per ogni sinistro;
- responsabilità civile verso i prestatori d’opera dipendenti e parasubordinati (RCO), con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di € 5.000.000,00 per ogni persona o cosa; All’affidataria fa interamente carico ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento del servizio, possono derivare al Comune o a terzi, persone o cose, ivi compresa la responsabilità del buon funzionamento degli impianti adoperati e quella riguardante gli infortuni del personale addetto nonché per l’addestramento del personale stesso in materia di prevenzione.
Nel novero dei terzi è incluso il Comune di Porto Xxxxxx ed i suoi dipendenti.
In ogni caso le eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico dell’Operatore economico.
Il Comune non si assume alcuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero derivare all’Impresa o ai suoi dipendenti nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto o per qualsiasi altra causa.
Articolo 10 – Garanzia definitiva.
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l’appaltatore ha costituito cauzione definitiva mediante polizza n. rilasciata dalla Compagnia di Assicurazione agenzia di conforme allo schema tipo di cui all’art. 103 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con la quale si costituisce fideiussore a favore dell’appaltante nell’interesse dell’appaltatore stesso, fino alla concorrenza della somma di Euro (
). La garanzia risulta ridotta del 50% ai sensi dell’art. 93 del D- Lgs 50/2016. La cauzione definitiva sopra descritta, firmata digitalmente, fa parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegata.
Il Comune ha diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del contraente e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal contraente per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio e addetti all'esecuzione dell'appalto.
La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da
parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Amministrazione comunale qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’Amministrazione comunale ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Ai sensi dell'art. 103, comma 5, la garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data attestazione della regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dell'esecuzione del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. L’Amministrazione comunale ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui all'art. 3 del presente contratto.
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto.
Articolo 11 – Subappalto.
Le Parti si danno reciprocamente atto che il Contraente ha presentato, in sede di offerta, la dichiarazione: “che intende subappaltare, i seguenti servizi oppure che “non intende ricorrere al subappalto”.
in caso di subappalto
L’affidamento in subappalto di cui al comma 1 è subordinato alla previa autorizzazione del Comune secondo le modalità stabilite dall’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016.
Il Comune deve provvedere, ai sensi dell’articolo 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, a corrispondere, a richiesta, direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni eseguite.
Il Contraente è tenuto a comunicare prima dell’inizio della relativa prestazione, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente per ciascun sub-contratto che non costituisce subappalto, come previsto dall’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 12 – Controlli, verifiche e penali
L'Amministrazione comunale avrà, in qualunque momento, la piena facoltà di controllo e verifica dell'attuazione delle prestazioni previste dal presente Capitolato, della rispondenza delle stesse alla proposta tecnica formulata dall'appaltatore in sede di gara, delle disposizioni legislative e regolamentari, anche applicando procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio, operando il necessario coordinamento e impartendo le direttive che riterrà più idonee, nonché lo stato di manutenzione ed i conservazione dei locali, delle attrezzature e di quant'altro attinente alla gestione dei servizi appaltati.
L'appaltatore dovrà fornire all'Amministrazione comunale tutte le informazioni atte a verificare il corretto e puntuale svolgimento dei servizi affidati.
La ditta aggiudicataria dovrà garantire tutte le condizioni del presente capitolato pena la risoluzione del contratto. Le modifiche ad una o più clausole del presente capitolato dovranno essere oggetto di accordo scritto. Ove non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero vìoli le disposizioni del presente
Capitolato, l'appaltatore è tenuto al pagamento di una pena pecuniaria nella misura giornaliera pari all'1 per mille (1 ‰) dell'ammontare netto contrattuale.
L’Amministrazione comunale, previa contestazione alla ditta appaltatrice, applica la sanzione pecuniaria giornaliera nei casi in cui non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto nel presente Capitolato e specificamente nei seguenti casi:
a) in caso di accertata violazione delle norme del Capitolato;
b) in caso di variazione dell'esecuzione dei servizi non debitamente comunicata e/o autorizzata dal Comune, dalla quale derivi una diminuzione dell'offerta minima del servizio;
c) in caso di accertata violazione dei servizi forniti a seguito di reclamo ufficiale pervenuto all’Amministrazione comunale;
d) per ogni giorno naturale e consecutivo in cui i servizi e le attività di cui al presente Capitolato e alla offerta proposta in sede di gara siano interrotti ovvero siano espletati in modo non conforme alle norme contrattuali;
e) in caso di reiterata irreperibilità del referente dall'appaltatore. La contestazione degli addebiti viene fatta in forma scritta.
L'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito.
L’applicazione delle predette penali sarà comunicata alla ditta appaltatrice e l’importo della penale sarà detratto dalle successive fatture emesse dalla ditta appaltatrice.
Articolo 13 – Risoluzione e recesso
l contratto potrà essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente disciplinare comporti un’applicazione della penale, di cui all’art. 14 e 15 del presente atto, di ammontare superiore al 10% degli importi del corrispettivo.
In tale ipotesi, la Committenza si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento del-la risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dalla Committenza medesima. È inoltre fatto salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti a carico dell’Amministrazione committente in conseguenza dell’inadempimento.
La Committenza si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell’art. 1454 del Codice civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l’Incaricato non abbia provveduto in esito a formale diffida o in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal presente disciplinare.
In tale ipotesi non sarà riconosciuto al professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l’esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto,fatta salva l’applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni diretti e indiretti a carico della Committenza in conseguenza dell’inadempimento.
Il contratto è altresì risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile:
- nel caso di gravi infrazioni, debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
-nel caso di cessione di tutto o parte del contratto:
-nel caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica, ai sensi
dell’art. 3 della L.136/2010.
Ai sensi dell’art. 1, comma 13, del D.L. 06.07.2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione (con posta elettronica certificata) alla ditta con preavviso non inferiore a trenta giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta all'adeguamento delle condizioni economiche ai parametri stipulati da Consip S.p.A., tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016 e gli articoli 22 e 23 del Capitolato Speciale d'Appalto.
Qualora nei confronti della ditta affidataria sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D.lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, l’Amministrazione comunale ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
In ogni caso, l’Amministrazione comunale potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, la ditta ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
Articolo 14– Clausola risolutiva espressa
Qualora l'Amministrazione comunale rilevi gravi ed ingiustificate inadempienze dell'appaltatore alle proprie obbligazioni, potrà dichiarare risolto il contratto a norma del Codice Civile (artt. 1453 ss), richiamando in via analogica e per quanto applicabili le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero procedere all’esecuzione d’ufficio, rivalendosi poi sulla garanzia definitiva.
Il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., in caso di applicazione di n.3 (tre) delle penali previste nell’articolo che precede, ovvero qualora risulti inadempiuta o non esattamente adempiuta una delle obbligazioni poste a carico dell’appaltatore ai sensi del presente Capitolato in particolare, fatte salve le ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore, in caso di:
-a) reiterate e gravi violazioni alle clausole del presente Capitolato;
b) grave negligenza o frode dell'aggiudicatario nello svolgimento delle prestazioni;
c) sospensione non giustificata di anche solo uno dei servizi oggetto dell'affidamento;
d) ritardo ingiustificato nell'esecuzione delle prestazioni o altri obblighi previsti nel capitolato, tali da pregiudicare in modo sostanziale e tangibile il raggiungimento degli obiettivi che l'Amministrazione comunale intende perseguire con l'affidamento dei servizi;
e) destinazione anche parziale e temporanea dei locali per usi e finalità diverse da quelle di cui al presente Capitolato;
f) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
g) gravi inadempienze negli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori;
h) stato di fallimento, di liquidazione, amministrazione controllata o qualsiasi altra causa equivalente, sopravvenuti a carico del gestore; per il concordato preventivo, si applica l'art. 186 bis Legge Fallimentare così come modificato dal l'art. 33 D.L. n. 83/2012;
i) cessione del contratto e del servizio a terzi, salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
j) mancato mantenimento della polizza assicurativa di cui all’art. 14 del Capitolato;
k) gravi violazioni di clausole contrattuali, ritenute essenziali dal presente capitolato che compromettano la regolarità delle prestazioni nonché il rapporto di fiducia tra Amministrazione comunale e aggiudicatario;
l) chiusura immotivata non programmata della struttura al pubblico;
m) sopravvenute inderogabili esigenze di pubblico interesse ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge 241/1990; Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016 e gli articoli 22 e 23 del Capitolato Speciale d'Appalto.
Qualora nei confronti della ditta affidataria sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D.lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, l’Amministrazione comunale ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
In ogni caso, l’Amministrazione comunale potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, la ditta ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
Articolo 15 - Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito.
Si dà atto che all'aggiudicatario, come disposto dall’art.17 CSA, è vietata la cessione anche parziale del contratto e del servizio, pena la immediata risoluzione del contratto stesso e la perdita della garanzia a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune e fatti salvi i maggiori danni accertati.
La cessione del credito è disciplinata dall’art. 106 del D. Lgs 50/2016 e dalla L. n.52/1991.
L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 del D.Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione comunale. E’ fatto, altresì, divieto alla ditta di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
La Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG del presente appalto al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i della ditta medesima riportando il medesimo CIG.
Articolo 16 – Obblighi in materia di sicurezza.
Il Contraente deve svolgere le attività oggetto del servizio, comprese quelle eventualmente gestiste in subappalto o cottimo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene del lavoro e di tutela ambientali osservando la piena osservanza delle norme sancite dal D.L. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro);
Articolo 17 - Obblighi ed adempimenti a carico della ditta.
Sono a carico della ditta, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale.
La ditta si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico della ditta, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. La ditta non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.
La ditta si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
La ditta si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
Articolo 18– Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie e Clausola sociale
La ditta risulta/non risulta essere soggetta agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68.
Come disciplinato dall’art 23 del disciplinare e dall’art.11 del CSA l’aggiudicatario del contratto dichiara di assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, come da “progetto di riassorbimento” presentato in fase di gara ed allega elenco del personale.
Il Contraente, alla scadenza o cessazione anticipata per qualsiasi causa del contratto, è obbligato a fornire al Comune i dati sul personale impiegato (numero di unità, monte ore, CCNL applicato, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente).
Articolo 19 – Obblighi dell’appaltatore ai sensi del DPR 16.04.2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici).
Il Contraente si impegna ad osservare ed a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e le prestazioni rese, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n.62 del 16/04/2013 e dal Codice di comportamento del Comune approvato con deliberazione n. 2022/245 del 23/12/2022, pubblicati sul sito del Comune di Porto Xxxxxx all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, che il Contraente stesso dichiara di conoscere ed accettare.
In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento, il Comune può risolvere il contratto in ragione della gravità o della reiterazione della violazione degli obblighi di comportamento, previo contraddittorio con il contraente.
Articolo 20 - Obblighi dell’appaltatore ai sensi dell’art. 1 comma 9 della legge 190/2012 e dell’art. 24 del Piano Triennale prevenzione della corruzione 2020-2022.
All’affidataria è fatto divieto, durante l’esecuzione del contratto e per il triennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o di fornitura o professionali in genere con gli amministratori, i dirigenti e loro familiari (coniuge o conviventi) di questo comune.
Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, l’aggiudicataria, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque, di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto di questo Comune, nei loro confronti e per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Articolo 21 - Patto di Integrità.
L’Affidataria dichiara, di rispettare il Patto di integrità già sottoscritto e di impegnarsi a far rispettare il medesimo ed il codice di comportamento di cui al precedente art. 21 ai subappaltatori e/o subcontraenti, consapevole che le eventuali violazioni, fino alla completa esecuzione del contratto, comporteranno l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del Patto di integrità e quelle previste dalla normativa vigente relativamente alla violazione del suddetto codice di comportamento.
Il suddetto patto fa parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato.
Articolo 22 - Obblighi di riservatezza.
La ditta affidataria ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.
L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
La ditta è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione comunale ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'affidataria sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione comunale.
La ditta potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della ditta stessa a gare e appalti, previa comunicazione all’Amministrazione Comunale.
Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 8 “Trattamento dei dati personali”, la ditta si impegna altresì a rispettare quanto previsto dall'informativa allegata e ulteriori provvedimenti in materia.
Articolo 23 -Trattamento dei dati personali.
Vedasi informativa allegata.
L’Amministrazione comunale tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di
studio e statistici.
Con la sottoscrizione del presente contratto il fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti tramite il sito internet comunale.
Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dall'informativa, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
La ditta si obbliga ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
Articolo 24 – Domicilio della ditta.
La ditta elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti del contratto presso il Comune di Porto Xxxxxx P.zza Xxxxxxx X.
Il domicilio legale su indicato, viene eletto e mantenuto per tutta la durata dell’appalto, fino a conclusione di qualsiasi eventuale controversia e costituisce il luogo dove la stazione appaltante e la Direzione dell'esecuzione del contratto, in ogni tempo, potranno indirizzare ordini e notificare eventuali atti giudiziari.
Articolo 25 - Stipula del contratto
Il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 con scrittura privata.
Articolo 26 - Spese contrattuali, imposte, tasse
Tutte le spese di imposta di bollo, registrazione fiscale e contratto, dirette ed indirette, nessuna esclusa, sono a carico del contraente.
La registrazione in caso d’uso è disciplinata dall’art. 2, Parte II del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (D.P.R. n.131 del 26/04/1986).
Sono inoltre a carico dell’Operatore tutte le imposte e tasse da esso derivanti, a norma delle Leggi vigenti.
Articolo.27 - Definizione delle controversie.
Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti relativamente all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto che non sia possibile risolvere ai sensi dell’articolo 205 del D.Lgs. 50/2016, deve essere deferita al giudizio esclusivo del giudice ordinario.
E’ sempre ammessa la transazione di cui all’articolo 208 del D.Lgs. 50/2016. Le parti dichiarano di eleggere competente, in via esclusiva, il Foro di Sassari.
E’ escluso l’arbitrato. Le parti ricorreranno al preventivo tentativo di conciliazione, ove esperibile in base alla vigente normativa.
Articolo. 28 - Allegati
Si allegano al presente atto, i seguenti documenti materialmente allegati, che si intendono interamente richiamati e parte integrante del presente contratto:
- il capitolato speciale d’appalto;
- l’offerta tecnica ed economica;
Xxxxx parte integrante del contratto anche se non materialmente allegati:
- le polizze di garanzia;
- il Patto di integrità
- L’informativa sul trattamento dei dati personali
- Tracciabilità dei flussi finanziari
- Elenco del personale
Art.29 -Disposizioni finali
Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, si fa rinvio alle disposizioni del Codice civile, a quelle del D.lgs. 50/2016, del D.Lgs 81/2008 nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.
Il presente contratto viene letto e sottoscritto, con approvazione espressa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, di tutte le clausole ivi contenute, con modalità di firma elettronica ai sensi del D.Lgs.82 del 2005 e ss.mm.ii., Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)
Per il Comune di Porto Xxxxxx
Il Dirigente dell’Area affari generali, legale e contenzioso, politiche sociali, sport, cultura, turismo, pubblica istruzione,
(Firmato digitalmente)
Per
Il Legale Rappresentante (Firmato digitalmente)