COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I RISCHI DELL’INCENDIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI Lotto 1 – Ambito 1.1
COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I RISCHI
DELL’INCENDIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI
Lotto 1 – Ambito 1.1
DEFINIZIONI 3
OPERATIVITA’ DI GARANZIE SPECIFICHE 7
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 9
Art. 1: Durata del contratto 9
Art. 2: Gestione del contratto 9
Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente 9
Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto 10
Art. 5: Rinuncia al diritto di rivalsa 10
Art. 6: Assicurazione per conto di chi spetta 10
Art. 7: Facolta’ di recesso 10
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE 11
Art. 8: Oggetto dell’assicurazione 11
Art. 9: Estensioni della garanzia 12
Art. 10: Risarcimenti – Limitazioni di garanzia 12
Art. 11: Acquisizione di nuovi beni 13
Art. 12: Deroga alla regola proporzionale 13
CONDIZIONI OPERATIVE DELL’ASSICURAZIONE 14
Art. 13: Esclusioni 14
Art. 14: Denuncia dei sinistri 14
Art. 15: Determinazione del danno 14
Art. 16: Procedure per la valutazione del danno – Controversie 15
Art. 17: Anticipo dell’indennizzo 15
Art. 18: Coesistenza di altre assicurazioni 16
Art. 19: Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede 16
Art. 20: Riparto di coassicurazione e delega (operante se del caso) 17
Art. 21: Trattamento dei dati 17
CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA 18
SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO 19
DEFINIZIONI:
Nel testo che segue, si intende per:
Amministrazione: Il Comune di Cinisello Balsamo , Assicurato e Contraente della poliz- za;
Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse e’ protetto dalla assicu- razione;
Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula la assicurazione; Societa’: la Compagnia assicuratrice …;
Broker: Xxxxxx Italia SpA;
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Polizza: il documento che prova e regolamenta la assicurazione;
Franchigia: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sini- stro viene dedotto dall’indennizzo;
Scoperto: il trasferimento all’Assicurato di una percentuale del sinistro indennizzabile; Sinistro: l’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro;
Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di inden- nizzo;
Annualita’ assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro suc- cessive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicura- zione;
Danno consequenziale: il danno non direttamente provocato dall’evento, imputabile pe- ro’ a cause diverse comunque conseguenti all’evento;
Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focola- re, che può autoestendersi e propagarsi;
Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a rea- zione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
Implosione: il repentino schiacciamento o rottura di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto alla pressione interna;
Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione o per carenza di pressione esterna;
Beni immobili: fabbricati, edificati, strutture tensostatiche o pneumatiche, impianti, o lo- ro parti, di proprieta’ della Amministrazione o dalla stessa assunti in comodato, uso ecc., compresi fissi, infissi, impianti, installazioni, recinzioni, cancellate e quant’altro de- stinato a servizio o ornamento del bene;
Beni mobili: tutto quanto di proprieta’ della Amministrazione - nonche’ le cose di terzi che essa abbia in possesso a qualsiasi titolo, uso o affitto - che non possa definirsi fab- bricato per sua natura o destinazione, posti all’interno di immobili o anche trasportati su veicoli di proprieta’ od in uso o locazione alla Amministrazione, ad altri Enti ad essa col- legati, o ad Amministratori, dirigenti, dipendenti dell’Amministrazione; rientrano pertanto in questa definizione anche fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate e quant’altro fa- cente parte o destinato a servizio o ornamento di fabbricati, edificati, locali, impianti in proprieta’, comodato o uso alla Amministrazione, nonche’ denaro, titoli, buoni e valori in genere, ma ne rimangono esclusi i veicoli a motore e i natanti di proprieta’ od in uso al- la stessa.
Qualora non siano assicurati con polizze specifiche, rientrano quindi in tale definizione anche quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, araz- zi, tappeti, manoscritti, libri, medaglie, targhe, monete, metalli e pietre preziosi e semi- preziosi e qualunque altro bene similare, di proprieta’ della Amministrazione o di terzi;
Rischio locativo: le conseguenze della responsabilita’ civile che gravino sulla Ammini- strazione ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., per i danni ai beni immobili di proprieta’ di terzi dall’Amministrazione condotti in locazione, e prodotti da sinistro in- dennizzabile a termini di polizza;
Ricorso terzi: le conseguenze della responsabilita’ civile che gravino sulla Amministra- zione ai sensi degli artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, per danni prodotti a cose mobili ed immobili dei vicini o di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. So- no compresi tra i vicini i coinquilini, i condomini nonche’ il proprietario dell’immobile stesso, per le parti non locate dall’Amministrazione. Rientrano in tale voce, fino alla concorrenza dell’importo indicato, anche i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell’utilizzo di beni o di attivita’ di terzi;
Ricorso dei locatari: le conseguenze della responsabilita’ civile che gravino sulla Ammi- nistrazione nella sua qualita’ di locatore e/o di proprietario concedente l’uso di beni im- mobili, per danni prodotti a cose mobili di proprieta’ dei locatari e/o dei soggetti che a qualunque titolo (locazione, comodato, uso gratuito ecc.) utilizzano tali immobili, non- che’ alle cose di terzi verso i quali i locatari e/o gli utilizzatori degli immobili debbano ri- spondere, da sinistro indennizzabile a termini del presente contratto;
Dolo del Contraente o dell’Assicurato: il dolo del soggetto che assume la qualifica di le- gale rappresentante del Contraente e Assicurato, quindi unicamente il Sindaco della Amministrazione;
Soggetti non considerati terzi: il legale rappresentante del Contraente e Assicurato, quindi unicamente il Sindaco della Amministrazione; egli non riveste tale ruolo, e rientra quindi nel novero dei terzi, qualora subisca danno nella sua qualita’ di privato cittadino, utente dei servizi erogati dalla Amministrazione o altra posizione assimilabile;
Valore a nuovo: la spesa necessaria per l’integrale ricostruzione a nuovo del bene (se immobile: al lordo degli oneri di urbanizzazione e fiscali, ed escluso il valore dell’area) ovvero la spesa necessaria per il suo rimpiazzo con altro nuovo uguale, o equivalente per rendimento economico (comprese le spese di trasporto, di montaggio e relativi one- ri fiscali); per beni immobili e mobili con particolare valore storico e/o artistico, rientra nella definizione di valore a nuovo la spesa necessaria per la loro ricostruzione o ripri- stino, laddove sia attuabile;
Valore commerciale: l’apprezzamento, effettuato tenendo conto del grado di vetusta’, dello stato di conservazione o di usura (e di ogni altra circostanza influente) del bene, detratto il valore di eventuali residui del bene stesso.
Regola proporzionale: quanto normato dall’art. 1907 C.C., per cui se l’assicurazione copre solo una parte del valore che quanto e’ assicurato aveva al momento del sinistro, la Societa’ risponde dei danni in proporzione a tale parte;
Lastre: le lastre di cristallo, di vetro e altri simili o analoghi materiali, che siano intera- mente o parte di vetrine, porte, lucernari e/o insegne installate all’esterno dei beni im- mobili, nonche’ lastre, decorazioni, specchi e vetrinette poste all’interno degli immobili;
Fenomeni atmosferici: i danni causati da trombe d’aria, uragani, bufere, nubifragi, gran- dine, con esclusione dei danni ai fabbricati e alle tettoie in legno, alle recinzioni, alle in- segne, ai beni mobili all’aperto che non lo siano per loro natura o destinazione, nonche’ della semplice rottura di serramenti e di vetrate, ma compresi i danni da bagnamento che si verificassero all’interno dei fabbricati ed al loro contenuto purche’ direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza di tali eventi, ed i danni causati da co- se trasportate o cadute per la violenza dell’evento;
Inondazioni, alluvioni: la fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini, corsi d’acqua dai loro usuali argini o invasi, anche se non conseguenti a rottura di argini, dighe, barriere e si- mili;
Allagamenti: qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua o fluidi che non possa essere definito inondazione o alluvione;
Atti di terrorismo: le azioni svolte, con o senza l’uso di violenza esercitata o minacciata, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o simili, da una o piu’ persone che agi- sca/no per conto proprio e/o su incarico e/o in intesa con altri, con organizzazioni, con governi, con l’intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire la popola- zione o l’opinione pubblica, o parte di esse; a parziale deroga dell’art. 1 Durata del con- tratto, la Societa’ ha facolta’ di recedere dalla garanzia con un preavviso di 14 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera rac- comandata con avviso di ricevimento;
Atti di sabotaggio: le azioni svolte per motivi personali, politici, religiosi, ideologici o si- mili, da una o piu’ persone per distruggere, danneggiare e/o rendere inservibili uno o piu’ dei beni assicurati, con l’intenzione di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attivita’;
Fenomeni elettrici: i danni arrecati a macchine, apparecchiature ed impianti elettrici ed elettronici, componenti e circuiti compresi, per effetto di correnti o scariche od altri fe- nomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, con esclusione dei danni: causati da usura o da carenza di manutenzione, verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione nonche’ durante i collaudi e le prove, dovuti a difetti noti alla Amministrazione all’atto della stipulazione del contratto nonche’ di quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore od il fornitore;
Fuoriuscita di acqua: i danni causati dalla fuoriuscita di acqua o di altro materiale soli- do, liquido o gassoso da impianti idraulici, idrici, igienici, di allacciamento, di climatizza- zione, di estinzione, di pertinenza dei fabbricati assicurati a seguito di loro guasto o rot- tura accidentale o per gelo, o da gronde e pluviali per loro intasamento da neve o gran- dine od in caso di eventi atmosferici eccezionali, o da rigurgito o traboccamento di fo- gnature di pertinenza dell’immobile;
Mancato freddo: i danni subiti dal contenuto di impianti di refrigerazione a causa della mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita di liquido, in conseguenza di un evento indennizzabile ai sensi di polizza o di un guasto o rottura ac- cidentale dell’impianto di refrigerazione o dei relativi impianti o dispositivi di controllo o adduzione, o per mancanza di energia elettrica;
Sovraccarico di neve: i danni subiti dai beni assicurati per il peso di neve, ghiaccio, grandine sugli stessi o su strutture, alberi o altro ad essi adiacenti, compresi i danni all’interno dei fabbricati e al loro contenuto, ma esclusi i danni: ai fabbricati non confor- mi alle norme vigenti in materia di sovraccarico di neve e al loro contenuto, ai capanno- ni pressostatici e tensostatici e al loro contenuto, ai fabbricati in costruzione od in rifa- cimento (se tale stato e’ influente ai fini di questa estensione) e al loro contenuto, ai lu- cernari, vetrate e serramenti se non conseguenti al crollo del tetto o delle pareti;
Evento sismico o terremoto: i danni causati da un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene (le scosse registrate nelle 72 ore suc- cessive ad ogni evento vengono attribuite al medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono quindi considerati un unico sinistro), esclusi quelli a fabbricati e tettoie in le- gno, recinzioni, insegne, vetrate, lucernari e simili manufatti in vetro; a parziale deroga dell’art. 1 Durata del contratto, la Societa’ ha facolta’ di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
OPERATIVITA’ DI GARANZIE SPECIFICHE
Ad integrazione di quanto previsto alla voce Definizioni, vengono convenute le seguenti condizioni di operativita’ per le garanzie di seguito elencate:
Ricorso terzi – Ricorso locatari: la Societa’ tiene indenne l’assicurato, fino alla concor- renza del massimale convenuto, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capi- tali, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali direttamente causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. So- no compresi i danni causati da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell’utilizzo di beni, nonche’ di attivita’ industriali, commerciali, agricole, di servizi, purche’ avvenuti in seguito ai danni di cui sopra e subiti dai medesimi terzi entro 90 giorni dal verificarsi del sinistro. Non sono compresi i danni alle cose che l’assicurato abbia in consegna o cu- stodia o detenga a qualsiasi titolo, ma sono compresi i veicoli dei dipendenti, i mezzi sotto carico o scarico o in sosta nell’ambito di tali operazioni, e le cose trasportate su tali veicoli e mezzi. Sono altresi’ esclusi i danni di qualsiasi natura conseguenti a inqui- namento dell’aria, dell’acqua e del suolo. L’assicurato dara’ tempestivamente notizia al- la Societa’ delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutte le notizie e informazioni utili alla difesa, e la Societa’ assumera’ la difesa dell’assicurato con rife- rimento all’art. 1917 Codice Civile.
Fenomeni / Eventi atmosferici: la Societa’ indennizza i danni da grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando questi fenomeni siano caratterizzati da una violen- za riscontrabile su una pluralita’ di cose poste nelle vicinanze, anche se non assicurate dalla polizza, nonche’ i danni da bagnamento verificatosi all’interno dei fabbricati a se- guito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, parete o serramenti dalla violenza di tali fenomeni. Nell’ambito di questa garanzia la Societa’ non indennizza invece i danni causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali anche senza loro rottura, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali, mareggia- te o penetrazione di acqua marina, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, gelo, sovraccarico di neve, umidita’, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, cedimento o franamento o smottamento del terreno; non indennizza inoltre i danni subiti da alberi, cespugli, coltivazioni, recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne, an- tenne, enti all’aperto diversi da serbatoi e impianti fissi per natura o destinazione, ma- nufatti di materia plastica danneggiati dalla grandine.
Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti: la Societa’ indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di inonda- zione, alluvione o allagamento anche se causati da evento sismico. Nell’ambito di que- sta garanzia la Societa’ non indennizza i danni causati da mareggiata, marea, maremo- to, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidita’, stillicidio, trasudamento, infil- trazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica termica o idraulica laddove non connesse all’effetto diretto degli eventi sui beni assicurati, nonche’ subiti da enti mobili all’aperto e da merci che siano distanziate dal pavimento meno di 12 cm.
Evento sismico o terremoto: la Societa’ risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dai beni per effetto di terremoto.
Nell’ambito di questa garanzia la Societa’ non risponde dei danni: causati da esplosio- ne, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se questi fenomeni fossero originati da terremoto, da eruzioni vulcaniche, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termina o idraulica se tali circostanze non sono connesse all’effetto diretto del terremoto sui beni assicura- ti, da furto, rapina, saccheggio, smarrimento, ammanchi, o riferibili a cambiamenti di costruzione, mancata locazione, mancato reddito, sospensione di lavoro o a danni non riguardanti la materialita’ dei beni assicurati.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1: Durata del contratto
Il contratto assicurativo ha effetto dalle ore 24,00 del 31.12.2006 fino alle ore 24,00 del 31.12.2009, con scadenze annuali intermedie al 31.12 di ciascun anno, e non è prorogabile automaticamente.
E’ facolta’ della Amministrazione contraente, come anche della Societa’ assicuratrice, rescinderlo in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall’una all’altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non e’ consentito alla Societa’ assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per parte della presente polizza e/o solo per una o alcune delle garanzie da essa previste.
E’ altresi’ facolta’ della Amministrazione richiedere alla Societa’, entro i 15 (quindici) giorni antecedenti la scadenza del contratto, la prosecuzione dello stesso alle medesi- me condizioni normative ed economiche per i 90 (novanta) giorni immediatamente suc- cessivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio – qualora la Societa’ accolga tale richiesta - pari a 90/360 del premio annuale che verrà corrisposto dalla Ammini- strazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.
Art. 2: Gestione del contratto
La gestione del contratto e’ affidata a Xxxxxx Italia SpA, in qualita’ di broker di assicura- zione dell’Amministrazione.
L’Amministrazione e la Societa’ si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, com- preso il pagamento dei premi, avverrano per il tramite del broker; la Societa’ da’ atto che il pagamento dei premi e’ liberatorio per la Amministrazione.
Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto avverranno anch’esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.
Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all’Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile.
Per le controversie riguardanti l’applicazione del contratto, è competente l’Autorità Giu- diziaria del luogo ove ha sede l’Amministrazione.
Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto
L’Amministrazione pagherà alla Società o all’ufficio all’uopo incaricato, per il tramite del broker:
a. entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza, il premio di prima rata convenuto;
b. entro 90 giorni da ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
c. entro 90 giorni dalla presentazione dell’appendice, il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza.
Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Amministrazione comunica l’avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell’ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.
Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabi- liti libera la Societa’, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall’obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Art. 5: Rinuncia al diritto di rivalsa
Salvo il caso di dolo, la Societa’ dichiara di rinunciare all’azione di surroga che possa competerle ai sensi dell’art. 1916 del C.C. .
Art. 6: Assicurazione per conto di chi spetta
L’assicurazione e’ prestata in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.
In caso di sinistro pero’ i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, ne’ azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ra- gioni e diritti sorgenti dalla assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dal- la Amministrazione.
L’indennita’ che, a norma di quanto sopra, xxxx’ liquidata in contraddittorio, xxxx’ versa- ta con l’intervento, all’atto del pagamento, dei terzi interessati.
Art. 7: Facolta’ di recesso
Avvenuto un sinistro e sino al 60’ giorno successivo alla sua definizione, ma non oltre il 90’ giorno antecedente la scadenza della annualita’ assicurativa in corso, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all’altra con lettera raccomandata R.R. .
In tale caso la copertura assicurativa rimarra’ efficace per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell’avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verra’ eventualmente richiesto dalla Amministrazione); nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo, la Societa’ rimborserà all’Amministrazione la parte di premio non consumato, al netto delle imposte.
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE
Art. 8: Oggetto dell’assicurazione
La Societa’ assicura:
a. i beni immobili,
b. i beni mobili,
c. il rischio locativo,
d. il ricorso terzi,
e. il ricorso dei locatari,
per i danni (materiali diretti e materiali consequenziali) provocati da:
- incendio
- combustione anche senza sviluppo di fiamma
- esplosione, implosione e scoppio
- azione del fulmine (anche senza sviluppo di fiamma)
- caduta di aeromobili e/o corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate
- onda sonica
- urto di veicoli stradali
- rovina di ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti similari
- fumo, gas o vapori sviluppatisi da incendio anche di beni diversi da quelli assicurati anche se causati da dolo o colpa grave dei dipendenti, dirigenti, amministratori, prepo- sti e operatori della Amministrazione.
Sono inoltre comprese, in aggiunta ai restanti risarcimenti dovuti ai sensi del presente contratto, le spese sostenute dall’Amministrazione:
1. per trasportare, demolire e smaltire i residui del sinistro, fino alla concorrenza per si- nistro di un importo pari al 10% (dieciprocento) del danno risarcibile ovvero fino alla concorrenza dell’importo complessivo ottenuto sommando a tale 10% l’importo ag- giuntivo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di conteggio del premio;
2. in conseguenza di guasti e danni causati dall’attivita’ delle Autorita’, della Ammini- strazione stessa o di terzi, come anche di quelli prodotti dagli impianti di estinzione, allo scopo di impedire, arrestare o ridurre l’evento e/o le sue conseguenze;
3. a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l’entita’ dei danni subiti od anche finalizzate al rifacimento ed alla riparazione dei beni danneggiati, nonche’ quelle sostenute per il perito/arbitro di parte e per la quota del terzo perito/arbitro in caso di lodo arbitrale, fino alla concorrenza per sinistro di un importo pari al 10% (dieciprocento) del danno risarcibile;
4. per ricercare e rimediare alla causa che ha provocato il danno da “fuoriuscita di ac- qua”, fino alla concorrenza complessiva per evento dell’importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio;
5. per la ricostruzione di documenti, registri, disegni, materiale meccanografico, dati su supporti e quant’altro assimilabile, distrutti o danneggiati a seguito di un evento risar- cibile ai sensi del presente contratto, fino alla concorrenza complessiva per evento dell’importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio;
6. per mantenere in funzione servizi di pubblica utilita’ che si svolgevano in / tramite beni distrutti o danneggiati a seguito di un evento risarcibile, fino alla ripristinata ope- rativita’ di tali beni e con il limite per sinistro dell’importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio;
7. in eccedenza agli importi riconosciuti secondo il successivo art. Determinazione del danno (e a sua parziale deroga), per i maggiori danni che i beni immobili o mobili con particolare valore storico e/o artistico possono subire a seguito di sinistro, che ecce- dano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale, compresa altresi’ la perdita economica subita dalla Amministrazione in conseguenza del dan- neggiamento o distruzione totale o parziale del bene; questa integrazione viene pre- stata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza del 30% (trentaprocento) dell’importo di danno risarcibile / concorrenza complessiva per e- vento dell’importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio;
8. in caso di ricostruzione dei beni immobili assicurati, per i costi / oneri che la Ammini- strazione debba corrispondere a Enti e Autorita’ Pubbliche ai sensi della normativa vigente al momento della ricostruzione, fino alla concorrenza per sinistro di un impor- to pari al 5% (cinqueprocento) del danno risarcibile.
Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro interessi beni, tra quelli assicurati, per i quali non sono ancora state eseguite o completate (ma gia’ pro- grammate od iniziate) le azioni necessarie per adeguare i beni stessi alla normativa vi- gente in materia di impianti elettrici, impianti idro-termo-sanitari e barriere architettoni- che e di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
Art. 9: Estensioni della garanzia
La Societa’ risponde altresi’ per i danni materiali diretti verificatisi in occasione di:
a) scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, dimostrazioni di folla;
b) atti di sabotaggio e terrorismo;
c) fenomeni atmosferici, inondazioni, alluvioni, allagamenti;
d) smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, caduta di massi;
e) fenomeni elettrici;
f) fuoriuscita di acqua;
g) mancato freddo;
h) sovraccarico di neve;
i) evento sismico.
Sono altresi’ compresi i danni causati da:
j) rottura accidentale di lastre, per fatto di terzi o per fatto involontario dell’Assicurato.
Art. 10: Risarcimenti – Limitazioni di garanzia
Gli importi indicati nella scheda di conteggio del premio rappresentano per ciascun gruppo di rischio, salvo quanto previsto al successivo art. Costituzione del premio e re- golazione annuale, il massimo esborso da parte della Societa’ per ciascun sinistro sen- za distinzione per ubicazione (dalla cui identificazione la Amministrazione è esonerata).
Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti, franchigie e sottolimiti rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liqui- dabili.
Art. 11: Acquisizione di nuovi beni
Fermo il diritto della Societa’ al relativo premio, il cui conteggio e regolazione avverra’ come piu’ avanti normato, essa riterra’ assicurati, senza obbligo di preventiva comuni- cazione da parte della Amministrazione anche i nuovi beni acquisiti nel corso di ogni periodo assicurativo, nel limite del 20% (ventiprocento) della somma totale attribuita a quella partita risultante dall’ultima appendice di regolazione; superando detto limite, il nuovo bene si intendera’ assicurato solo dalle ore 24 del giorno in cui la Amministrazio- ne ne avra’ dato comunicazione.
Art. 12: Deroga alla regola proporzionale
In caso di sinistro la Societa’ non applichera’ la regola proporzionale alle partite Beni immobili e Beni mobili qualora la corrispondente somma assicurata maggiorata del 20% (ventipercento) non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro al netto dei nuovi beni di cui all’articolo che precede; qualora sia inferiore, la regola proporzionale operera’ in proporzione al rapporto tra la somma assicurata maggiorata come sopra, e tale valore.
Le restanti partite di polizza sono assicurate senza applicazione della regola proporzio- nale.
CONDIZIONI OPERATIVE DELL’ASSICURAZIONE
Art. 13: Esclusioni
La Societa’ in ogni caso non risarcisce i danni:
a. causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato;
b. verificatisi in occasione di atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni;
c. verificatisi in occasione di esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni prove- nienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, od in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d. determinati da eruzioni vulcaniche, mareggiate.
Fermo quanto sopra, sono operanti anche le specifiche esclusioni indicate nella scheda di riepilogo delle “limitazioni di garanzia, scoperti, franchigie e/o sottolimiti” che segue.
Art. 14: Denuncia dei sinistri
La denuncia del sinistro verra’ effettuata per iscritto alla Societa’, per il tramite del broker, entro dieci giorni dall’evento o da quanto l’Amministrazione ne sia venuta a co- noscenza, e conterra’ l’indicazione del giorno, luogo e ora dell’evento, nonche’ la de- scrizione delle cause che lo determinarono.
Per i sinistri di notevole gravita’ deve essere dato immediato avviso telefax alla Socie- ta’.
In caso di sinistro che riguardi un evento di cui alla garanzia Mancato freddo dell’art. Estensioni di garanzia, la Amministrazione ne dara’ immediata comunicazione se l’evento si prolunga oltre le 6 ore.
L’Amministrazione o gli aventi diritto devono consentire le indagini e gli accertamenti ri- tenuti necessari dalla Societa’.
L’Amministrazione si attivera’ per fare quanto e’ possibile per evitare o diminuire il dan- no, nonche’ conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla sua avvenuta definizio- ne, come anche fornire alla Societa’ tutti gli elementi per una precisa identificazione, valutazione e stima dei beni distrutti o danneggiati.
L’Amministrazione inoltre, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dovra’ farne im- mediata denuncia all’Autorita’ Giudiziaria e trasmetterne copia alla Societa’ contestual- mente alla denuncia del sinistro.
Art. 15: Determinazione del danno
Operando il contratto nella forma “valore a nuovo”, in caso di sinistro per la determina- zione del danno si procede, nel limite delle somme assicurate, come segue:
a) verra’ liquidato il danno commisurato proporzionalmente (se si tratta di sinistro par- ziale) o integralmente (in caso di sinistro totale) al valore commerciale del bene;
b) la differenza occorrente al conseguimento dell’integrale risarcimento (intendendosi per tale il valore di rimpiazzo o di ricostruzione con caratteristiche strutturali uguali od equivalenti e sulla stessa area o su area analoga) verra’ erogata entro 30 gg. dalla data della effettiva sostituzione nel caso in cui l’evento abbia interessato beni mobili ovvero, nel caso di beni immobili, verra’ ripartita in base ai residui stati di avanza- mento lavori ed erogata entro 30 gg. da ogni data di liquidazione degli stessi.
Qualora un bene immobile colpito da sinistro indennizzabile non sia in stato di attivita’, l’importo risarcibile a “valore a nuovo” non potra’ essere superiore al doppio del “valore commerciale” che il bene aveva al momento del sinistro.
Se il bene colpito da sinistro indennizzabile ha un particolare valore storico e/o artistico, qualora esso sia stato stimato da uno stimatore esperto la determinazione del danno di cui al punto a) che precede verra’ effettuata adottando tale stima; in sua assenza, ver- ra’ stabilito il valore commerciale del bene.
Art. 16: Procedure per la valutazione del danno – Controversie
L’ammontare del danno e’ determinato concordemente dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Societa’ e uno dall’Amministrazione con apposito atto unico.
I periti indagheranno sulle circostanze, la natura, le cause e le modalita’ del sinistro, e procederanno alla stima e alla liquidazione del danno e di quant’altro dovuto ai sensi di polizza.
In caso di mancato accordo diretto o fra i periti, la vertenza viene deferita ad un collegio arbitrale composto da tre periti, di cui due nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo d’accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha la re- sidenza l’Amministrazione.
Gli arbitri decidono a maggioranza e la loro decisione e’ vincolante, anche se l’arbitro dissenziente non l’ha sottoscritta.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio arbitro e meta’ di quelle del terzo.
Art. 17: Anticipo dell’indennizzo
L’Amministrazione ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il paga- mento di un importo pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:
a) non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro;
b) l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 100.000,00 (centomila/00) Le constatazioni di cui ai punti a) e b) dovranno essere verificate entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno dalla data del ricevimento della denuncia di sinistro da parte della Società; se le previste condizioni risultassero soddisfatte, la Società provvederà a liquidare l’anticipo entro e non oltre il 30° (tren tesimo) giorno a partire dalla data in cui la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra ha avuto un riscontro positivo.
L’acconto non sara’ comunque superiore a euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), qualun- que sia l’ammontare stimato del danno stesso.
Art. 18: Coesistenza di altre assicurazioni
Xxxxx restando le somme assicurate e i limiti di cui alla presente polizza, qualora l’evento dannoso risulti garantito in tutto o in parte anche da altri assicuratori diversi dal- la Società, essa sarà operante solo ad esaurimento delle altre assicurazioni, ossia per la parte di rischio non coperta dalle medesime.
L’Amministrazione e gli assicurati sono esonerati dall’obbligo di comunicare alla Socie- ta’ la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso ri- schio.
In caso di sinistro, la Amministrazione e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli as- sicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 Cod. Civ.; la Societa’ rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 19: Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede
Il premio di polizza e’ calcolato applicando le aliquote di premio convenute agli importi indicati per ciascuna partita di polizza, e risulta costituito da una rata pagata anticipa- tamente calcolata sulla base dei dati forniti dalla Amministrazione al perfezionamento del contratto, e da regolazioni (attive o passive) calcolate sulla base dei dati consuntivi.
La Amministrazione fornira’ quindi alla Societa’, entro i 90 successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, un riepilogo aggiornato dei valori a nuovo riferiti al complesso dei beni assicurati; qualora entro tale termine non pervenisse alcuna comunicazione, cio’ verra’ inteso dalla Societa’ come assenza di variazioni intervenute nel periodo assi- curativo trascorso.
Ai fini del calcolo della quota del premio di regolazione riferita al periodo assicurativo trascorso, le eventuali variazioni di valore che non trovassero riscontro nelle comunica- zioni di cui all’art. Acquisizione di nuovi beni che precede, e alle quali pertanto non e’ attribuibile una data di decorrenza / cessazione nel corso di tale periodo, verranno con- teggiate forfetariamente applicando il 50% (cinquantaprocento) delle aliquote di premio convenute.
Si conviene che, ove la Amministrazione abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Societa’ riconoscera’ comunque la piena validita’ del contratto, fatto salvo il suo diritto di richiedere l’eventuale quota di premio non percepita.
Art. 20: Riparto di coassicurazione e delega (operante se del caso)
L’assicurazione è ripartita tra le Societa’ assicuratrici elencate nel “Riparto” che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate. Il termine “Societa’” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel “Riparto”.
Ciascuna Societa’ è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclu- sa ogni responsabilità solidale. Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come va- lidi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delega- taria per conto comune, fatta eccezione per l’incasso dei premi di polizza la cui regola- zione verrà effettuata dal broker direttamente con ciascuna Societa’.
Compagnia … Quota … % - Delegataria Compagnia … Quota … %
Compagnia … Quota … %
Art. 21: Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Societa’, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivi- no, per le finalita’ strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA | |||
Gruppi di rischio | Capitali | Aliquota | Premio imp.le |
Dichiarati | promille | totale | |
Beni immobili | 206.000.000,00 | .. | .. |
Beni mobili | 18.000.000,00 | .. | .. |
Rischio locativo | 0,00 | .. | .. |
Ricorso terzi | 5.000.000,00 | .. | .. |
Ricorso locatari | 500.000,00 | .. | .. |
Demolizione e sgombero (aggiuntivo) | 250.000,00 | .. | .. |
Maggiori danni per beni storici e/o arti- | 200.000,00 | .. | .. |
stici | |||
Ricostruzione archivi | 50.000,00 | .. | .. |
Spese mantenimento attivita’ e servizi | 100.000,00 | .. | .. |
Fenomeni elettrici | 50.000,00 | .. | .. |
Ricerca guasti per fuoriuscita di acqua | 50.000,00 | .. | .. |
Mancato freddo | 30.000,00 | .. | .. |
Totale premio imponibile | euro | .. | |
Imposte | euro | .. | |
Totale premio lordo | euro | .. |
SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO
Scoperto Franchigia Massimo
Garanzia / Tipologia di danno in %
sul danno
con il minimo di
risarcimento per sinistro e anno
Per sinistro, se di seguito non diversamente previsto ...
.. 500,00
Scioperi, sommosse … (9.a) .. .. .. ..
Sabotaggio e terrorismo (9.b) .. .. .. ..
Fenomeni atmosferici … (9.c) .. .. .. ..
Smottamenti, franamenti (9.d) .. .. .. ..
Fenomeni elettrici (9.e) .. .. .. ..
Ricerca guasti (8.4) .. .. .. ..
Mancato freddo (9.g) .. .. .. ..
Sovraccarico neve (9.h) .. .. .. ..
Evento sismico (9.i) .. .. .. ..
Rottura lastre (9.j) .. .. .. ..
… .. .. .. ..