CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL TEMPO LIBERO.
Sport e tempo libero
Responsabilità civile verso terzi
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL TEMPO LIBERO.
Il presente FASCICOLO INFORMATIVO, contenente:
• Nota Informativa, comprensiva del glossario;
• Condizioni di assicurazione;
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.
R.C. SPORT E TEMPO LIBERO
nota informativa al contraente
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Ed. 07/2017
Eventuali aggiornamenti successivi del presente fascicolo, non derivanti da innovazioni normative, potranno essere consultati sul sito internet della Società al seguente indirizzo: xxx.xxxxxxxx.xx
Nota Informativa Mod. RCG55171/NI Ed. 07/2017
a informaZioni SUll’imPreSa Di aSSicUraZione
1. informaZioni Generali
a) Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, appartenente al Gruppo Reale Mutua
b) Sede legale e direzione generale in Via M. U. Traiano, 18 – 00000 Xxxxxx – Italia
c) Telefono 02/397161 - fax 02/0000000 – Sito Internet: xxx.xxxxxxxx.xx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx – Posta Elettronica Certificata (PEC): xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx
d) Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’Art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.
2. informaZioni SUlla SitUaZione Patrimoniale Dell’imPreSa
(dati relativi all’ultimo bilancio approvato)
Il patrimonio netto dell’Impresa è pari a 423 milioni di euro di cui 40 milioni di euro relativi al capitale sociale, e 382 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 274 , tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B informaZioni SUl contratto
La informiamo che su xxx.xxxxxxxx.xx è disponibile un'Area Riservata che le permetterà di consultare la Sua posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.
Tacito rinnovo del contratto: salvo accordi particolari il contratto ha durata annuale. In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente, salvo diversa indicazione espressamente indicata in polizza.
La scadenza contrattuale è quella indicata nella scheda di polizza ed in caso di disdetta la garanzia cessa ogni vigore alle ore 24 di tale data.
AVVERTENZA: se il contratto viene stipulato con la clausola di tacito rinnovo è possibile comunque impedirne il rinnovo mediante la disdetta. La disdetta può essere effettuata, sia da parte del Contraente sia da parte di Italiana Assicurazioni, solo mediante comunicazione con lettera raccomandata che deve essere spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto: la disdetta ha come effetto la risoluzione del rapporto contrattuale. Per i dettagli sulle modalità di disdetta si rimanda all’Art. 9 delle condizioni di assicurazione.
3. coPertUre aSSicUrative offerte – limitaZioni eD eSclUSioni
Il prodotto “R.C. Sport e Tempo Libero” contiene garanzie assicurative volte a tenere indenne l’Assicurato di quanto sia tenuto a pagare in relazione all’attività indicata in polizza. Essa prevede la copertura per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro. Con tale prodotto è possibile assicurare: squadre o associazioni sportive, tornei sportivi, corsi temporanei sportivi e non, manifestazioni temporanee sportive e non, circoli ricreativi o culturali, insegnanti di discipline sportive e cacciatori.
Nel seguito sono sinteticamente illustrate le garanzie offerte dal prodotto. Esse sono raccolte in sezioni così come indicato nell’Art. 12 – Oggetto dell’Assicurazione.
Il Contraente potrà inoltre valutare se acquistare o meno determinate Norme Aggiuntive (ad esempio: chi acquista la garanzia “persone diverse dell’assicurato” avrà copertura anche quando alle attività indicate in polizza siano ammesse persone diverse da associati, allievi o iscritti).
– La Sezione “RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI” (Art. 12, lett. a) prevede la copertura per i danni che l’Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni involontariamente causati a terzi a seguito di:
• morte e lesioni personali;
• distruzione o deterioramento di cose
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata la polizza.
– La Sezione “RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)” (Art. 12, lett. b)
prevede la copertura per i danni che l’Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per infortuni subiti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati addetti all’attività per cui è prestata l’assicurazione.
I titolari, i soci e i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti limitatamente alla rivalsa INAIL.
Da tale copertura sono comunque escluse le malattie professionali.
AVVERTENZA: la garanzia prevede che sia applicato, in caso di sinistro, una franchigia di € 5.000 per i danni risarcibili ai sensi del Codice Civile e non rientranti nella disciplina dei D.P.R. 1124/65 e D. Lgs. 38/00.
AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nei seguenti punti: 13) “Efficacia dell’assicurazione”, 14) “Estensione territoriale”, 15) “Persone non considerate terze”, 17) “Rischi esclusi”, 18) “Esclusioni specifiche”, 20) “Gestione delle vertenze del danno – Spese legali”.
– Le NORME AGGIUNTIVE possono essere acquistate a completamento della copertura prevista nella garanzia base, evidenziandole nella scheda di polizza.
Per il dettaglio delle garanzie offerte si vedano le relative Condizioni Contrattuali.
AVVERTENZA: le norma aggiuntive sono operanti alle condizioni e nei limiti indicati nelle condizioni stesse.
ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALE
Per calcolare il risarcimento dovuto da Italiana Assicurazioni occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall’assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti dei massimali e dei massimi risarcimenti, entro i quali Italiana Assicurazioni interviene.
I) Esempi di applicazione di franchigia/scoperto con limite di massimo risarcimento:
A B C
Entità del danno = € 750 € 1.500 € 3.000 Scoperto 20% con il minimo di € 200 = € 200 € 300 € 600 Limite di massimo risarcimento = € 2.000 € 2.000 € 2.000
Esempio A: il danno indennizzato sarà di € 550 (ottenuto sottraendo da € 750 lo scoperto minimo di
€ 200; non opera il limite di indennizzo).
Esempio B: il danno indennizzato sarà di € 1.200 (ottenuto sottraendo da € 1.500 il 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo).
Esempio C: il danno indennizzato sarà di € 2.000 (ottenuto sottraendo da € 3.000 il 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo).
II) Esempio di applicazione del massimale di polizza:
A B C
Entità del danno = € 250.000 € 600.000 € 1.500.000
Massimale di polizza = € 600.000 € 600.000 € 600.000 Danno risarcibile a carico della Compagnia = € 250.000 € 600.000 € 600.000 Danno a carico dell'Assicurato = € 0 € 0 € 900.000
4. DicHiaraZioni Dell’aSSicUrato in orDine alle circoStanZe Del riScHio – nUllitÀ
Si sottolinea l’importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono esposte sulla scheda di polizza.
AVVERTENZA: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.
5. aGGravamento e DiminUZione Del riScHio
Il Contraente o l’Assicurato, ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a Italiana Assicurazioni di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Italiana Assicurazioni possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’ indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione.
Nel caso di diminuzione del rischio Italiana Assicurazioni, ai sensi dell’Art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Esempio di aggravamento del rischio: nell’ambito della copertura R.C.T. di un’associazione, costituisce aggravamento del rischio l’aumento del numero dei soci.
6. Premi
Il premio, salva diversa pattuizione, è annuale ed è pagabile
– in unica rata per ciascun periodo annuo (oppure in unica rata per tutte le annualità, se il contratto è poliennale)
oppure
– a rate costanti per periodi inferiori all’anno (semestrali o quadrimestrali o trimestrali o mensili).
È possibile pagare il premio nei seguenti modi:
– denaro contante (entro i limiti previsti dalla normativa vigente),
– assegno bancario o circolare,
– bonifico bancario,
– bollettino postale,
– carte di debito/credito (in base alla vigente normativa).
7. rivalSe
AVVERTENZA: Il diritto di rivalsa, previsto dall’Art. 1916 del Codice Civile, consiste nella facoltà dell’Assicuratore di recuperare dal responsabile del danno le somme indennizzate all’Assicurato. Italiana Assicurazioni si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro.
8. Diritto Di receSSo
Il contraente, in caso di durata poliennale, ha facoltà di recedere annualmente dal contratto ai sensi di legge.
AVVERTENZA: dopo ogni sinistro denunciato ai termini di polizza la Società ha la facoltà di recedere dal contratto secondo i termini e le modalità previste dall’Art. 8 “Disdetta in caso di sinistro” delle Condizioni Contrattuali.
9. PreScriZione e DecaDenZa Dei Diritti Derivanti Dal contratto
Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 del Codice Civile).
Nell’assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
10. leGGe aPPlicaBile al contratto
Ai sensi dell’Art. 180 D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (di seguito Codice delle Assicurazioni Private), le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano.
Italiana Assicurazioni S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.
11. reGime fiScale
– Per le garanzie Responsabilità civile verso terzi si applica l’aliquota d’imposta del 22,25 ;
– per la garanzia Responsabilità civile verso prestatori d’opera (RCO) si applica l’aliquota d’imposta del 22,25;
Nel caso di rischio ubicato all’estero si applica il trattamento fiscale del relativo Paese.
c informaZioni SUlle ProceDUre liQUiDative e SUi reclami
12. SiniStri – liQUiDaZione Dell’inDenniZZo
AVVERTENZA: le condizioni di assicurazione prevedono che in caso di sinistro il Contraente deve provvedere alla denuncia dei fatti a Italiana Assicurazioni entro i tempi indicati in polizza, precisando le circostanze dell’evento. Deve poi osservare alcune prescrizioni, descritte nelle Condizioni di assicurazione.
I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti all’Art. 18 “Gestione delle vertenze di danno – Spese legali” delle Condizioni di Assicurazione.
13. reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio “Benvenuti in Italiana” – Italiana Assicurazioni, xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, Numero Verde 800 101313 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 00 00000000, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione dei reclami è l’ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in xxx X. X. Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS con una delle seguenti modalità:
• xxx xxxxx xxxxxxxxx all’indirizzo Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx;
• via fax 06/42133353 oppure 06/42133745;
• via pec all’indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx;
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall’IVASS e reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx
- Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell’ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria.
In caso di controversia con un’impresa d’assicurazione con sede in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia, l’interessato può presentare reclamo all’IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet xxx.xxxxx.xx.
Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet xxx.xxxxxxxx.xx.
Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali:
Commissione di Garanzia
Nella continua attenzione verso i propri Clienti, Italiana Assicurazioni mette a disposizione dei propri Assicurati un organismo indipendente, la “Commissione di Garanzia dell'Assicurato ” con sede in Xxx xxxx’Xxxxxxxxxxxxx x. 0 - 00000 Xxxxxx. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti della Società in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l’Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per la Società. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni/fondazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Italiana Assicurazioni, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. Sono assimilati alle persone fisiche i condominii.
Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo commissione. xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure una lettera alla sede della Commissione.
Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento reperibile sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx.
Mediazione per la conciliazione delle controversie
In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s’intenda intraprendere un’azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.
Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
La mediazione si introduce con una domanda all’organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.
Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l’assistenza di un avvocato.
14. arBitrato
AVVERTENZA: nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l’arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
GloSSario
Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione è il seguente:
aSSicUrato
La persona il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
aSSicUraZione
Il contratto di assicurazione.
attivita’ ricreativa
Il complesso delle misure di organizzazione e controllo sullo svolgimento di attività del tempo libero altrui, con esclusione di quelle previste nell’ambito sportivo e di quelle che prevedano intensi impegni fisici non riconducibili comunque alle normali funzioni quotidiane, unicamente attuato da Circoli.
attivita’ SPortiva
Il complesso delle misure di organizzazione e controllo sullo svolgimento di sport, esclusivamente attuato da enti sportivi, nell’ambito delle strutture da questi gestite e tramite il personale a ciò abilitato.
circolo
Qualunque associazione, società od azienda avente personalità giuridica, se ed in quanto organizzatrice di attività ricreative del tempo libero.
contraente
La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
coSe
Gli oggetti materiali e gli animali.
Danno
Il danno risarcibile ai sensi di legge in conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.
ente SPortivo
Federazioni, associazioni o società sportive aventi tra gli scopi la regolamentazione, la promozione e la tutela di attività sportive.
francHiGia
Parte del danno risarcibile espressa in importo che rimane a carico dell’Assicurato.
inDenniZZo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
maSSimale
La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.
Parti
Il Contraente e la Società.
PoliZZa
L’insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione.
Premio
La somma dovuta alla Società.
riSarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
ScoPerto
Parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell’Assicurato.
SiniStro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è presentata l’Assicurazione.
Societa’
ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.
ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il rappresentante legale
Xxxxxxx Xxxxxx
R.C. SPORT E TEMPO LIBERO
conDiZioni contrattUali
Modello RCG55171 – Ed. 09/2016
DiSciPlina Del contratto
La polizza è costituita e disciplinata dal presente Fascicolo Informativo modello RCG55171/FI, contenente le Condizioni Contrattuali e la nota informativa comprensiva del glossario, e dalla scheda di polizza modello RCG55170 riportante le somme assicurate.
Con la firma della scheda di polizza modello RCG55170 il Contraente approva le Condizioni Contrattuali previste nel presente Fascicolo Informativo modello RCG55171/FI.
DEFINIZIONI | Pag. | 3 |
DECLARATORIA DEI TIPI DI RISChIO | Pag. | 5 |
NORME ChE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE | Pag. | 7 |
NORME ChE REGOLANO L'ASSICURAZIONE R.C. SPORT & TEMPO LIBERO | Pag. | 9 |
NORME AGGIUNTIVE | Pag. | 14 |
nota bene: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/assicurato.
DefiniZioni
Nel testo che segue, si intendono per:
aSSicUrato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
aSSicUraZione
Il contratto di assicurazione.
attivitÀ ricreativa
Il complesso delle misure di organizzazione e controllo sullo svolgimento di attività del tempo libero altrui, con esclusione di quelle previste nell’ambito sportivo e di quelle che prevedano intensi impegni fisici non riconducibili comunque alle normali funzioni quotidiane, unicamente attuato da Circoli.
attivitÀ SPortiva
Il complesso delle misure di organizzazione e controllo sullo svolgimento di sport, esclusivamente attuato da enti sportivi, nell’ambito delle strutture da questi gestite e tramite il personale a ciò abilitato.
circolo
Qualunque associazione, società od azienda avente personalità giuridica, se ed in quanto organizzatrice di attività ricreative del tempo libero.
contraente
La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione
coSe
Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danno
Il danno risarcibile ai sensi di legge in conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.
ente SPortivo
Federazioni, associazioni o società sportive aventi tra gli scopi la regolamentazione, la promozione e la tutela di attività sportive.
francHiGia
Parte del danno risarcibile espressa in importo, che rimane a carico dell’Assicurato.
inDenniZZo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
maSSimale
La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.
Parti
Il Contraente e la Società.
PoliZZa
Il documento che prova l’assicurazione.
Premio
La somma dovuta alla Società.
nota bene: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/assicurato.
riSarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
ScoPerto
Parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell’Assicurato.
SiniStro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SocietÀ
ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.
nota bene: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/assicurato.
Declaratoria Dei tiPi Di riScHio
(la scelta del tipo di rischio deve espressamente risultare indicata in polizza)
L’assicurazione si intende prestata, a seconda della scelta operata nell’apposita sezione della scheda di polizza, per i seguenti casi e condizioni:
a - SQUaDre o aSSociaZioni SPortive
Premesso che il Contraente dichiara di partecipare con i suoi iscritti all’attività sportiva specificata nella scheda di polizza, l’assicurazione è prestata sia in suo favore che degli atleti tesserati, la cui consistenza numerica è indicata nella stessa scheda per i danni provocati a terzi nell’ambito di:
- svolgimento delle gare (amichevoli o di campionato o di torneo) alle quali il Contraente partecipa;
- allenamenti collegiali condotti sotto la direzione dei tecnici sociali e svolti in strutture gestite dal Contraente stesso ed ubicate come indicato nella scheda di polizza.
B - tornei SPortivi
Oltre al Contraente, si intendono assicurati tutti i partecipanti al torneo gestito dal Contraente ed identificato nella scheda di polizza tramite l’indicazione dell’attività sportiva praticata e dell’ubicazione.
c - inSeGnante Di DiSciPline SPortive
(esclusi gli insegnanti di educazione fisica delle scuole)
Si intende Assicurato colui che esercita l’attività di insegnamento di discipline sportive. L’assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell’Assicurato.
D - circolo ricreativo o cUltUrale
Premesso che il Contraente dichiara di svolgere con i suoi iscritti l’attività ricreativa specificata nella scheda di polizza, l’assicurazione è prestata sia in suo favore che dei soci tesserati, la cui consistenza numerica è indicata nella stessa scheda, per i danni provocati a terzi nell’ambito di:
- normale permanenza all’interno delle strutture gestite dal Contraente ed ubicate come indicato nella scheda di polizza;
- svolgimento di attività ricreative svolte sotto l’egida del Contraente;
- gite e passeggiate, visite a musei, stabilimenti e simili, nonché manifestazioni ricreative in genere organizzate e svolte sotto l’egida del Contraente.
e - cacciatore
Si intende Assicurato colui che pratica l’attività venatoria svolta in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 11 febbraio 1992, n°157 e successive modifiche. L’assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell’Assicurato.
Qualora l’ assicurazione riguardi corsi o manifestazioni temporanee vale inoltre quanto segue:
corSi temPoranei SPortivi e non
Oltre al Contraente , si intendono assicurati tutti gli iscritti al corso, la cui consistenza numerica è indicata nella scheda di polizza, durante le attività pertinenti al corso stesso e svolte in strutture gestite dal Contraente.
La durata del xxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx assicurativa, la tipologia, il luogo e gli orari di svolgimento stesso sono quelli indicati nella scheda di polizza.
nota bene: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/assicurato.
manifeStaZioni temPoranee SPortive e non
(diverse dai tornei)
Oltre al Contraente, si intendono assicurati tutti i partecipanti, la cui consistenza numerica è indicata nella scheda di polizza, durante la partecipazione alla manifestazione gestita dal Contraente.
La durata della manifestazione è la stessa della copertura assicurativa, la tipologia, il luogo e gli orari di svolgimento della manifestazione stessa sono quelli indicati nella scheda di polizza.
nota bene: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/assicurato.
norme cHe reGolano l’aSSicUraZione in Generale
art. 1 - DicHiaraZioni relative alle circoStanZe Del riScHio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).
art. 2 - altre aSSicUraZioni
Il Contraente o l’Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.)
art. 3 - PaGamento Del Premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore
24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
art. 4 - moDificHe Dell’aSSicUraZione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
art. 5 - aGGravamento Del riScHio
Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita parziale o totale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (Art. 1898 C.C.).
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
art. 6 - DiminUZione Del riScHio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato (Art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
art. 7 - oBBliGHi Del contraente o Dell’aSSicUrato in caSo Di SiniStro
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso scritto all’agenzia alla quale è stata assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (Art. 1913 C.C.).
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (Art. 1915 C.C.).
nota bene: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/assicurato.
art. 8 - DiSDetta in caSo Di SiniStro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, il Contraente e la Società possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
art. 9 - ProroGa Dell’aSSicUraZione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell’assicurazione, quest’ultima è prorogata per un anno.
art. 10 - oneri fiScali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
art. 11 - rinvio alle norme Di leGGe
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
nota bene: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/assicurato.
norme cHe reGolano l’aSSicUraZione r.c. SPort & temPo liBero
art. 12 - oGGetto Dell’aSSicUraZione
a) Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:
– morte e lesioni personali;
– distruzione o deterioramento di cose,
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento dell’attività assicurata. L’assicurazione opera anche per la responsabilità civile che possa loro derivare da fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere.
Gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive non sono considerati terzi tra di loro.
L’assicurazione non vale per i danni subiti o provocati da persone non associate e/o iscritte ammesse a prendere parte alle attività.
L’efficacia dell’assicurazione è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette dei requisiti richiesti dalla legge per l’attività da essi svolta.
b) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:
1) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n° 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs., addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
2) ai sensi del C.C. a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. n° 1124/65 e D. Lgs. n° 38/2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali.
In caso di sinistro verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta di € 5.000.
I titolari, i soci, i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti limitatamente alla rivalsa INAIL. L’assicurazione R.C.O. é efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge.
L’assicurazione R.C.O. conserva la propria validità anche se l’Assicurato non è in regola con gli obblighi di legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.
Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.
Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della legge 12 giugno 1984, n° 222.
art. 13 - efficacia Dell’aSSicUraZione
L’efficacia dell’assicurazione è subordinata:
– per gli associati e allievi, al possesso dei requisiti fisici comprovati da apposita certificazione medica, ove richiesta;
– per gli istruttori di discipline sportive, al possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l’attività da essi svolta;
– per i cacciatori, al possesso dei requisiti di età e di abilitazione all’esercizio dell’attività venatoria previsti per legge, svolta nei luoghi, nei periodi e con i mezzi consentiti dalle vigenti disposizioni in materia.
nota bene: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/assicurato.
art. 14 - eStenSione territoriale
L’assicurazione vale per i danni che avvengano nei territori di tutti i paesi del Mondo, esclusi U.S.A., Canada e Messico.
art. 15 - PerSone non conSiDerate terZi
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori e i figli dell’Assicurato, nonchéqualsiasialtro parenteodaffineconluiconvivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lett. a);
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.
art. 16 - riScHi comPreSi
L’assicurazione, oltre che per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività principale dichiarata nella scheda di polizza, si intende operante anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato sia per fatto proprio, sia per fatto di persone delle quali debba rispondere, in relazione ai seguenti rischi:
1) servizio di bar e ristoranti, compresa la somministrazione di cibi e bevande. L’assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell’assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi di produzione propria somministrati o venduti nelle stesso esercizio, l’assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo o di minor durata della polizza;
2) servizio di pronto soccorso e infermeria, compresa la somministrazione di prodotti farmaceutici;
3) attività di vigilanza effettuata anche con guardie armate e con cani;
4) proprietà o conduzione di distributori automatici, videogiochi e flippers;
5) servizio pubblicitario attraverso insegne, cartelli pubblicitari o striscioni, con esclusione dei danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati;
6) esecuzione di commissioni nonché operazioni di rifornimento, comprese quelle di trasporto e di carico e scarico, del materiale necessario allo svolgimento dell’attività indicata in polizza.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei dipendenti (compresi legali rappresentanti, dirigenti e componenti dei consigli direttivi) dell’Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti della garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti dell’Assicurato, semprechè dall’evento derivino la morte ovvero lesioni personali. Si precisa inoltre che la garanzia assicurativa comprende la responsabilità civile loro derivante dall’incarico di responsabile della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro ai sensi del D. Lgs. n° 81 del 09/04/2008 e successive modificazioni e/o integrazioni.
art. 17 - riScHi eSclUSi
L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a) da furto;
b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
c) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
d) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
nota bene: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/assicurato.
e) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni;
f) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
g) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
h) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l’Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell’esercizio della propria attività;
i) subiti o provocati da persone non associate ammesse a prendere parte all’attività assicurata;
l) derivanti dalla proprietà e conduzione di fabbricati e relativi impianti fissi, tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi e sferisteri;
m) alle cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
n) ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
o) alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori;
p) cagionati ad opere od installazioni in genere dopo l’ultimazione di lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
q) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
r) di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del C.C.;
s) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato ed allo stesso non imputabili ai sensi di legge.
L’assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:
t) da detenzione o impiego di esplosivi;
u) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc);
v) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
x) derivanti dall’emissione di onde e campi elettromagnetici (EMF);
y) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto.
art. 18 - eSclUSioni SPecificHe
La garanzia non è operante:
- per manifestazioni che prevedono l’uso di veicoli a motore, di animali, di aeromobili e di imbarcazioni a motore;
- per la responsabilità civile personale dei gestori di attrazioni, attività e giochi che partecipino alla manifestazione a titolo commerciale;
- per i rischi derivanti da fuochi d’artificio, spettacoli pirotecnici e gare di tiro.
nota bene: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/assicurato.
art. 19 - reGolaZione Del Premio
a) Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili (allievi, partecipanti, associati, giorni di durata, ecc.), esso viene anticipato in via provvisoria, come risulta nel conteggio contenuto in polizza e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, a secondo delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
b) Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e, cioè, a seconda dei casi, l’indicazione:
– degli allievi;
– dei partecipanti;
– degli associati;
– dei giorni di durata;
– degli altri elementi variabili previsti in polizza.
Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla relativa comunicazione della Società sull’ammontare dell’eventuale conguaglio, che si presume comunque effettuata entro 15 giorni dalla ricezione dei dati consuntivi dichiarati dal Contraente. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.
c) Nel caso in cui il Contraente, nei termini previsti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa a partire dal 15° giorno successivo a quello indicato per la scadenza di ogni periodo annuo di assicurazione fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente edi dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, nel caso in cui il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Qualora per inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta verranno liquidati in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto per il detto periodo nei limiti dei massimali ridotti di ugual misura.
d) Se all’atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell’ultimo consuntivo.
e) La Società ha il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e/o controlli sulle documentazioni inerenti gli elementi variabili per il calcolo del premio, ispezioni per i quali l’Assicurato è tenuto a fornire le documentazioni e i chiarimenti necessari.
nota bene: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/assicurato.
art. 20 - GeStione Delle vertenZe Del Danno – SPeSe leGali
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
art. 21 - PlUralitÀ Di aSSicUrati
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
nota bene: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/assicurato.
norme aGGiUntive
(applicabili soltanto se espressamente richiamate nel Mod. RCG55170)
1) eStenSione alla Pratica Di SPort Per i circoli ricreativi
Si intendono assicurate anche le attività sportive praticate a livello dilettantistico, non escluse dalle condizioni contrattuali, o comunque attività che prevedono intensi impegni fisici, gestite e svolte sotto l’egida della Contraente, in entrambi i casi precisate nella scheda di polizza.
2) PerSone DiverSe Dall’aSSicUrato
A parziale deroga dell’Art. 17, lett. i), l’assicurazione è valida anche quando alle attività indicate in polizza sianoammessepersonediversedaassociati, allievi e iscritti; perdettepersonevalgonolestessecondizioni stabilite dalle Norme per gli associati, allievi ed iscritti.
3) terZi tra Di loro Gli aSSicUrati
Sono considerati terzi tra di loro gli Assicurati che subiscano il danno durante la partecipazione all’attività assicurata, limitatamente al caso di morte o lesioni personali.
4) ProPrietÀ e conDUZione Di faBBricati
L’assicurazione comprende i rischi derivanti dalla proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l’attività assicurata. Le garanzie sono, inoltre, estese ai rischi delle attrezzature sportive, delle antenne radiotelevisive, degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi parchi. La garanzia non comprende i danni derivanti:
• da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
• da spargimenti d’acqua, salvo che siano conseguenti a rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne;
• da attività esercitate nei fabbricati, all’infuori di quelle per le quali è stata stipulata l’assicurazione. Limitatamente ai danni da spargimenti di acqua conseguenti a rotture accidentali di tubazioni e condutture, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di € 150,00 per ciascun sinistro.
BENVENUTI IN ITALIANA
Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
Mod. RCG55171/FI