COMUNE DI CARRARA
COMUNE DI CARRARA
SETTORE OPERE PUBBLICHE / URBANISTICA
U.O. STRADE - GIARDINI
ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE E RELATIVE PERTINENZE
ELABORATO: CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO | TAV./ DOC. | |||||
A.2 | ||||||
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx | xxxxx | |||||
----------------------- | ||||||
PROGETTO: U.O. SICUREZZA E STRADE GEOM. XXXXXXX – GEOM. XXXXXXXXX | data | |||||
febbraio 2018 | ||||||
ARCHIVIO 0166 | File name | Revisione REV 2 | aggiornamento | approvato | Redattore dm | Formato A4 |
Sommario
Capo 1 – PARTE PRIMA 4
Art. 1 DEFINIZIONI 4
Art. 2 DOCUMENTI CHE INTEGRANO L’ACCORDO QUADRO 4
Art.3 OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO – DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 4
Art.4 AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO 5
Art.5 DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 6
Art.6 STRUTTURA ORGANIZZATIVA PREORDINATA ALL’ATTUAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO 6
Art.7 APPALTI BASATI SULL’ACCORDO QUADRO 7
Art.8 RESPONSABILE DELL’ACCORDO QUADRO 7
Art.9 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 7
Art.10 STIPULAZIONE DEGLI APPALTI 9
ART.11 CONSEGNA E SVILUPPO DEI LAVORI 9
ART. 12 DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE 10
ART. 13 NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI 10
ART. 14 SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO 11
ART. 15 NORME DI SICUREZZA E PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO – D. LGS. 81/2008 E S.M.I 11
ART. 16 SUBAPPALTI, COTTIMI, SUB-CONTRATTI 12
ART. 17 DOMICILIO DELL'APPALTATORE - CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL' APPALTATORE
– ORDINI DI SERVIZIO - DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE 12
ART. 18 PERSONALE ADDETTO 13
ART. 19 PERSONALE E MEZZI DA IMPIEGARE PER LA NORMALE ESECUZIONE DEI LAVORI 13
ART. 20 ORARIO DI LAVORO/REPERIBILITA 14
ART. 21 OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI – CLAUSOLA SOCIALE 15
ART. 22 CRITERI AMBIENTALI MINIMI 15
ART. 23 VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI 15
ART. 24 FASCICOLO DELL'ACCORDO QUADRO 16
ART. 25 VALUTAZIONE PERFORMANCE CONTRAENTI E BUONE PRATICHE 16
ART. 26 CONTROLLI PER VALUTAZIONE SODDISFACIMENTO DEL LIVELLO DI QUALITA' DA PARTE DEL COMMITTENTE 16
ART. 27 ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI 17
ART. 28 TIPO E TEMPI DI INTERVENTO- RENDICONTAZIONE ORDINATIVI DI LAVORO ESEGUITI 17
ART. 29 RENDICONTAZIONE ORDINATIVI DI LAVORO ESEGUITI 18
ART. 30 SOSPENSIONI DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE 19
ART. 31 DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE 19
ART. 32 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI E LORO INVARIABILITA'- ADEGUAMENTO PREZZI 19
ART. 33 LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI - DETERMINAZIONE NUOVI PREZZI 20
ART. 34 PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI - PROPRIETA' DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE 21
ART. 35 ONERI DELL’APPALTATORE 21
ART. 36 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE 24
ART. 37 PENALI IN CASO DI RITARDO 27
ART. 38 APPLICAZIONE PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 27
ART. 39 FLUSSI FINANZIARI (art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.) 28
ART.40 SPESE CONTRATTUALI E ONERI FISCALI 28
ART. 41 ANTICIPAZIONE 28
ART. 42 PAGAMENTI IN ACCONTO E MODI VALUTAZIONE LAVORI 29
ART. 43 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE O COLLAUDO 29
ART. 44 CONTO FINALE 30
ART. 45 PAGAMENTO A SALDO 30
ART. 46 MANUTENZIONE DELLE OPERE 30
ART. 47 LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA 30
ART. 48 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 30
Capo 1 – PARTE SECONDA 31
SPECIFICHE TECNICHE 31
ART. 49 QUALITÀ’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 31
ART. 50 REQUISITI DEI MATERIALI 31
ART. 51 DEMOLIZIONI 33
ART. 52 OPERE STRADALI 34
ART.53 CONGLOMERATI BITUMINOSI 36
ART.54 LAVORI DI RIPARAZIONE IN GENERE 42
PARTE TERZA 43
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 43
ART.55 NORME GENERALI 43
ART.56 ELENCO PREZZI 43
ART.57 INTERVENTI OMNICOMPRENSIVI 43
ART.58 LAVORI IN ECONOMIA 43
ART.65 PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE 43
Capo 1 – PARTE PRIMA Art. 1 DEFINIZIONI
Accordo quadro
Contratto ai sensi degli articoli 3, lett. iii) e 54 del D.Lgs n.50.2016 ,che stabilisce le regole, le clausole, i prezzi e la disciplina organizzativa generale, relativi ad appalti di manutenzione straordinaria delle strade cittadine da aggiudicare durante un periodo massimo di tre anni.
Appalto
Contratti aventi per oggetto l'esecuzione delle opere o dei lavori di manutenzione delle strade comunali, e relative pertinenze, che si renderanno necessari e che dovranno essere eseguiti secondo le regole, le clausole, i prezzi, le modalità organizzative previste nell'Accordo Quadro.
Gli interventi non sono predeterminati nel numero ma saranno determinati dal Comune di Carrara in relazione alle concrete esigenze riscontrate.
Gli elementi di determinazione dei contratti d'appalto saranno rappresentati dai prezzi unitari e dall'importo massimo complessivo e i singoli lavori saranno di volta in volta ordinati sulla base di specifici ordini dei lavori.
Ordini dei lavori (O.D.L.)
Le singole comunicazioni relative a ordinativi di lavoro che conterranno la descrizione dei lavori da eseguire e l'indicazione del luogo in cui l'Appaltatore deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito di quanto necessario per la loro esecuzione regolare e nei tempi stabiliti.
Gli ordini dei lavori avverranno di norma tramite il modulo predisposto dal Comune di Carrara.
Art. 2 DOCUMENTI CHE INTEGRANO L’ACCORDO QUADRO
Fanno parte del contratto di Accordo Quadro e si intendono parte integrante del contratto stesso pur se non materialmente ad esso allegati:
- I documenti di offerta
- Il presente Capitolato speciale di Appalto
- Il capitolato generale approvato con D.M. LL.PP. n.145/2000;
- Le relazioni e gli elaborati grafici progettuali;
- Le polizze di garanzia.
Art.3 OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO – DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
La presente procedura ha per oggetto la conclusione di un Accordo Quadro di durata triennale con un unico operatore economico, così come definito dagli articoli 2 lett. iii) e 54 D.L 50 del 9/04/2016, volto a definire le condizioni generali per l’aggiudicazione di appalti per l’esecuzione di interventi puntuali di manutenzione da effettuarsi sulle strade, piazze, parcheggi e marciapiedi di competenza comunale.
Gli appalti annuali consisteranno a loro volta in lavorazioni di manutenzione da eseguire, anche non predeterminabili nel numero, che si renderanno annualmente necessarie nel corso della durata dei singoli appalti affidati.
Gli interventi manutentivi da eseguire sono caratterizzati da lavorazioni ordinarie e ripetitive, di non particolare complessità e articolazione progettuale.
Si precisa che le opere oggetto dell' Accordo Quadro e, conseguentemente, degli appalti da affidare in base ad esso, rientrano nella categoria prevalente OG3.
Le opere comprese nell'appalto a titolo puramente indicativo e variabili a seconda delle necessità possono riassumersi nell’esecuzione degli interventi omnicomprensivi di manutenzione per riparazioni di anomalie stradali, come richiesto dalla D.LL, anche con caratteristica di urgenza e in notturno, eseguiti con personale e mezzi idonei, atti a soddisfare tutte le necessità per l’espletamento di tutte le fasi lavorative compreso approvvigionamenti materiali, posizionamento, cura, custodia diurna e notturna e ritiro, del materiale segnaletico temporaneo posizionato per attuazione del provvedimento di disciplina del traffico emesso per consentire l’esecuzione dei lavori nel luogo d’intervento, trasporti, scarichi e smaltimento dei rifiuti a discarica autorizzata e relativa presentazione del F.I.R. (formulario identificazione rifiuti), rendicontazione analitica delle prestazioni effettuate corredate da fotografia anche su supporto informatico.
Di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si descrivono le tipologie di intervento più diffuse:
- Riparazioni di tratti di pavimentazioni stradali bituminose su carreggiate e/o marciapiedi mediante realizzazione di rappezzi con conglomerato bituminoso a caldo, squadratura e trattamento superficiale, eseguiti a mano e con idonee attrezzature,
- fresatura di pavimentazione stradale esistente;
- esecuzione di scavi a sezione obbligata per formazione di cassonetto stradale;
- realizzazione di nuova fondazione stradale in materiale arido;
- fornitura e stesa in opera di conglomerati bituminosi per formazione di strati di base, di collegamento (binder) e di usura (tappeto );
- messa in quota di chiusini e pozzetti stradali;
- riparazione e/o rifacimento di tratti di marciapiedi e/o viabilità con pavimentazione in materiale lapideo, calcestruzzo o altre non bituminose, compreso la fornitura di nuovo materiale;
- riallineamento di cordonature stradali;
- risanamenti profondi di depressioni e/o rigonfiamenti localizzati;
- interventi su elementi ricadenti su corpi stradali (parapetti, balaustre ecc.)
- realizzazione e/o riparazione di tratti di fognatura bianca;
- pulizia di cunette e caditoie stradali;
- sostituzione di xxxxxxx xxxxxxxx.
Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’Accordo Quadro e che regoleranno i successivi contratti d’appalto.
L’Accordo Quadro ha la finalità di fissare le clausole contrattuali da applicare come vincolanti per gli appalti da aggiudicare durante il periodo di vigenza contrattuale. L'Impresa, con la stipulazione dell’Accordo Quadro, si impegna ad accettare, alle condizioni ed ai prezzi stabiliti nell’Accordo Quadro, gli ordinativi relativi agli appalti che saranno a lei affidati.
Conseguentemente, con la conclusione dell'Accordo Quadro, l'Impresa contraente si obbliga ad assumere tutti i lavori che saranno successivamente richiesti in base all' Accordo Quadro ed a realizzarli alle clausole ivi previste, eventualmente integrate ove ciò risulti necessario.
L'Impresa si obbliga a mettere in atto e mantenere per tutto il periodo di durata dell’Accordo Quadro la struttura operativa e le modalità organizzative da questa descritta nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.
L'Impresa ha l’obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento richiesto in relazione agli appalti annuali, venga effettuato a regola d'arte entro il periodo stabilito.
Gli appalti dovranno essere eseguiti da idonee squadre, descritte successivamente, a chiamata secondo la necessità, modalità e tempistica definita Comune di Carrara sia in orario diurno che notturno e in tutti i giorni dell'anno.
Per quanto sopra espresso la tipologia e le quantità delle lavorazioni e delle forniture saranno determinate in fase esecutiva sino al raggiungimento dell'importo contrattuale.
Resta inteso che dopo l’aggiudicazione e prima della firma dell’ Accordo Quadro la ditta redigerà a sue spese e cura il Piano Operativo di Sicurezza di cui al D.Lgs 81/08.
Art.4 AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO
Il valore stimato del presente Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dell’importo massimo degli Appalti che presumibilmente verranno aggiudicati nel corso del periodo di durata contrattuale è pari ad Euro 983.577,90 iva esclusa ( EURO SU 3 ANNI ) di cui Euro 28.647,90 per oneri per piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.
Si precisa che il valore suddetto è frutto di una stima relativa alle presumibili disponibilità finanziarie nell’arco temporale di durata del medesimo.
I costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, saranno computati nel dettaglio per ogni singolo contratto d'appalto, e comunque compresi già nell’importo massimo stimato.
Si fa presente che la cartellonista e gli apprestamenti per l’allestimento di cantieri stradali temporanei e mobili fanno parte degli oneri diretti a carico della ditta e non sono da intendersi quali oneri della sicurezza speciali.
Il valore complessivo degli appalti potrà variare in diminuzione per effetto di variazioni di bilancio e non sussiste diritto dell'Impresa al raggiungimento di un importo minimo; parimenti l’affidatario non ha titolo a chiedere compensi, risarcimenti, indennità in qualsiasi modo denominati, non previsti dal presente Accordo Quadro e derivanti da eventuali diminuzioni di qualsiasi importo del valore come sopra stimato dell'Accordo Quadro. Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, ne vincolante per l'Amministrazione nei confronti dell'aggiudicatario dell’Accordo Quadro medesimo.
L'ammontare annuo per i contratti di appalto afferenti al presente Accordo Quadro sarà determinato con apposite determinazioni di impegno ed affidamento sulla base delle effettive disponibilità di bilancio.
CATEGORIA PREVALENTE | OG3 - opere stradali | |
Lavori a base d'asta | € | 318 310,00 |
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € | 9 549,30 |
TOTALE A BASE D'ASTA | € | 327 859,30 |
Iva 22% | € | 72 129,05 |
Arrotondamento | € | 11,65 |
IMPORTO DELL'APPALTO | € | 400 000,00 |
Con la partecipazione alla gara i prezzi, (desunti dal Prezziario Ufficiale della Regione Toscana e dal prezziario ANAS), vengono riconosciuti tutti remunerativi.
La gara si dichiara a MISURA e perciò le opere saranno pagate mediante i prezzi dell’unito elenco con la deduzione del ribasso d’asta.
Art.5 DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
La durata dell’ Accordo Quadro è prevista in anni 3 (tre) decorrenti dalla data di stipulazione del contratto di Accordo Quadro e comunque, sino al conseguimento dell’importo contrattuale disponibile.
Nel caso di raggiungimento dell’importo contrattuale termineranno le prestazioni anche con anticipo rispetto alla scadenza contrattualmente prevista.
Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale il Comune di Carrara potrà affidare appalti al soggetto che risulterà aggiudicatario dell'Accordo Quadro.
È fatta salva la possibilità di affidare l'esecuzione di appalti in via d'urgenza prima della stipulazione del contratto nei casi e con le modalità previste all'art. 32, comma 8, del D.Lgs n.50/2016.
Art.6 STRUTTURA ORGANIZZATIVA PREORDINATA ALL’ATTUAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO
(Logistica)
L'Appaltatore dovrà avere la disponibilità, entro e non oltre la data di stipulazione del contratto (pena l'escussione della cauzione provvisoria e l'improcedibilità alla stipula), da mantenere per tutta la durata dell’Accordo Quadro, di una sede operativa (dove prenderanno servizio le maestranze e saranno dislocati i mezzi operativi da impiegare negli appalti) ubicata ad una distanza dalla città di Carrara il cui tempo di percorrenza non superi i 60 minuti .
Per il calcolo del tempo impiegato sarà utilizzata la funzione “calcola percorso stradale” di “Google Maps” e tra quelli risultanti verrà scelto il percorso più veloce tra la sede operativa ed il punto di riferimento individuato dalla Stazione Appaltante fissato al centro della rotatoria posta all’intersezione tra il Viale XX Settembre e la SS 1 Aurelia ( con coordinate GPS latitudine 44.055083 , longitudine 10.062888) .
La sede operativa deve essere costituita da ufficio servito da linea telefonica/dati, spogliatoi idonei per il personale richiesto, area sosta mezzi operativi, zone di stoccaggio attrezzature e materiali necessari per le lavorazioni.
(Personale)
L'Appaltatore dovrà avere la disponibilità, entro e non oltre la data di stipulazione del contratto (pena l'escussione della cauzione provvisoria e l'improcedibilità alla stipula), da mantenere per tutta la durata dell’Accordo Quadro, di un organico minimo operativo di almeno n.10 addetti da impiegare negli appalti, di cui :
• almeno 3 unità con qualifica di operaio specializzato;
• almeno 7 unità con qualifica di operaio qualificato.
ciascuno in possesso di almeno due anni di anzianità di servizio maturata nell’ambito dei lavori stradali categoria OG3 e di attestato di formazione come addetto alla pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare ai sensi dell’allegato II del D.L. 4 Marzo 2013 in corso di validità.
Art.7 APPALTI BASATI SULL’ACCORDO QUADRO
Gli interventi oggetto dei contratti di appalto ricompresi nell’Accordo Quadro riguardano tutte le strade nel territorio comunale di proprietà e/o competenza comunale e l'Accordo Quadro si estende automaticamente alle strade che dovessero entrare a farne parte, a qualsiasi titolo, successivamente alla sua stipula senza che l’Appaltatore possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
Detti interventi potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente nell'elenco prezzi con particolare riferimento alle opere di manutenzione straordinaria dei manufatti e dei corpi stradali ricadenti su tutto il territorio comunale.
Per i tempi e per le metodologie di esecuzione dei lavori occorre tenere sempre presente le esigenze della viabilità e delle eventuali attività che si trovano sulle strade.
L’Appaltatore dovrà predisporre, quando richiesto, più cantieri autonomi ed indipendenti contemporaneamente anche distanti fra di loro. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti nei tempi e modi indicati dalla D.L.
Le opere comprese nell'appalto dovranno essere eseguite con personale e mezzi idonei, atti a soddisfare tutte le necessità per l’espletamento di tutte le fasi lavorative, compresi approvvigionamenti materiali, posizionamento, cura, custodia diurna e notturna e ritiro del materiale segnaletico temporaneo posizionato per attuazione del provvedimento di disciplina del traffico emesso per consentire l’esecuzione dei lavori nel luogo d’intervento, trasporti,scarichi e smaltimento dei rifiuti a discarica autorizzata e relativa presentazione del F.I.R (formulario identificazione rifiuti), rendicontazione analitica delle prestazioni effettuate corredate da fotografia anche su supporto informatico.
Nella realizzazione degli interventi l’Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni a cose o persone, sia nel corso dei lavori sia successivamente allo sgombero del cantiere, trattandosi di strade continuamente aperte al pubblico.
Sono a carico della Impresa tutte le procedure richieste per le prove di laboratorio, per la lavorazione e smaltimento dei rifiuti speciali e/o tossici, tutte le spese e gli oneri per la redazione e presentazione dei piani di lavoro e sicurezza oltre a quelli per le certificazioni e le eventuali tasse o imposte che sono sempre e comunque a carico della ditta appaltatrice.
Art.8 RESPONSABILE DELL’ACCORDO QUADRO
Prima della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, l’Impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare al Comune di Carrara le generalità del responsabile al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte all’adempimento degli obblighi contrattuali.
Tale Responsabile garantirà la continuità in caso di assenza attraverso un sostituto a tutti gli effetti a farne le veci. Il Responsabile rivestirà l’incarico di rappresentate dell’Impresa ed avrà poteri decisionali per trattare e concordare con la Direzione dei lavori le azioni tecniche inerenti lo svolgimento dei lavori oggetto del presente accordo.
Il responsabile garantirà la reperibilità secondo quanto stabilito nell'offerta tecnica e comunque per ventiquattro ore giornaliere.
Art.9 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
L’offerta da presentare per l’affidamento dell’Accordo Quadro dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del 50/2016 come specificato nel bando e nel disciplinare di gara.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L’Impresa aggiudicataria è obbligata a costituire nelle forme di legge una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del 50/2016 relativa agli adempimenti derivanti dalla stipulazione dell'Accordo Quadro nonché a quelli relativi all'esecuzione degli appalti da quest'ultimo derivanti.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta .
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dei contratti e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di conclusione dell'Accordo Quadro a seguito dell'ultimo certificato di regolare esecuzione.
La polizza di assicurazione di Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera a copertura di tutti i danni che l’Impresa, i suoi collaboratori o del personale che presti servizio a qualsiasi titolo nella struttura, possano provocare a terzi nello svolgimento delle attività regolamentate dall’appalto dovrà avere i seguenti massimali:
- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): Euro 5.000.000,00 unico per sinistro;
- Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (RCO): €5.000.000,00 per sinistro, con il limite di
€3.000.000,00 per persona) e le seguenti estensioni di garanzia oltre a quelle già previste nel contratto:
- RC personale di tutti i dipendenti e collaboratori dell’Assicurato o del personale che presti servizio a qualsiasi titolo nella struttura oggetto dell’appalto e comunque per le attività previste ;
- il Comune di Carrara dovrà essere considerato Terzo a tutti gli effetti così come i suoi amministratori e dipendenti;
- rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Carrara, suoi amministratori e dipendenti;
- danni da interruzione di esercizio/attività con limite di risarcimento non inferiore ad Euro 500.000,00 per sinistro;
- Rc dell’Assicurato per danni causati dai subappaltatori;
- RC derivante da inosservanza del 81/2008 e della Legge 196/2003;
- per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute con limite di risarcimento non inferiore ad Euro 500.000,00;
- danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto;
- danni da scavo e sterro con limite di risarcimento non inferiore ad Euro 500.000,00 per sinistro;
- danni da cedimento e franamento del terreno con limite di risarcimento non inferiore ad Euro 500.000,00 per sinistro;
- danni a condutture ed impianti sotterranei con limite di risarcimento non inferiore ad Euro 500.000,00 per sinistro;
- mancato e/o insufficiente intervento sulla segnaletica;
- RC della committenza.
Per ognuno degli appalti che saranno aggiudicati nel corso di vigenza dell'Accordo Quadro, l'esecutore dei lavori è obbligato ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del D.Lgs 50/2016, a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. La polizza deve inoltre assicurare l’Amministrazione, contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
Somma assicurata e massimali
schema tipo 2.3 - D.M. 12/03/2004 n. 123 (C.A.R) Sezione 1 | ||
Partita 1 | Valore opere : molteplici interventi singoli ordinati con specifici ordini di lavoro - valore medio mensile | € 26 500,00 (importo lavorazione netto iva) |
Partita 2 | Opere preesistenti: opere sulle quali si eseguono i lavori nell'ambito del cantiere | € 79 500,00 (il 300% importo partita 1) |
Partita 3 | Demolizione e sgombero : per lo smaltimento ed il trasporto alla pubblica discarica | € 31 800,00 (il 120% importo partita 1) |
TOTALE | € 137 800,00 |
Per la sezione 2 il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è di €.500.000,00
(5% della somma assicurata con un minimo di €. 500.000,00/max. €. 5.000.000,00).
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione lavori o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
L’Appaltatore ha l’obbligo di trasmettere all’Amministrazione copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della stipula del contratto di appalto. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore non comporta l’inefficacia della garanzia.
Per quanto altro non espressamente riportato si fa riferimento alla legislazione e normativa vigente in materia di lavori pubblici al momento della pubblicazione del bando di gara.
Art.10 STIPULAZIONE DEGLI APPALTI
La stipulazione dei contratti nel corso di vigenza dell'Accordo Quadro sarà preceduta da una determinazione a contrarre a cura del Dirigente del Settore OO.PP. del Comune di Carrara ed avverrà tramite lettera d'ordine e scambio di lettere ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs n50/2016 senza applicazione di alcun termine dilatorio.
La lettera d'ordine conterrà le eventuali indicazioni operative ulteriori a quelle contenute nelle clausole dell'Accordo Quadro e gli altri aspetti specifici, nel quadro e nei limiti delle condizioni normative e tecniche fissate nell'Accordo Quadro stesso.
La lettera di accettazione dell'affidamento, a cura dell'Impresa appaltatrice dovrà pervenire entro sette giorni dal ricevimento della lettera d'ordine o in mancanza sarà data per accettata la lettera d'ordine.
L’Amministrazione svolgerà apposita verifica in merito al permanere del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs n.50/2016 e dei requisiti tecnico professionali richiesti in sede di Accordo Quadro.
L'Amministrazione verificherà inoltre che l'Impresa abbia pienamente operativa la struttura e le modalità organizzative dalla medesima descritte nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e messe a disposizione per tutta la durata dell'Accordo Quadro.
Per ciò che attiene agli atti aggiuntivi ai contratti, alle perizie suppletive, agli atti di sottomissione e agli eventuali rinnovi si rimanda alla normativa nazionale e regionale di riferimento o alle linee guida di ANAC, individuando lo strumento capace di garantire la massima semplificazione e la certezza delle relazioni.
ART.11 CONSEGNA E SVILUPPO DEI LAVORI
La consegna dei lavori, intesa come ordine di immediato inizio dei medesimi avverrà tramite redazione di verbale di consegna e da esso decorreranno i termini temporali di esecuzione stabiliti. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dei Lavori e dall'esecutore.
Gli O.D.L (ordinativi dei lavori) saranno trasmessi all’Impresa di norma on-line, all'indirizzo e-mail comunicato, o in casi di necessità con qualsiasi altra forma (fax, telefonica, consegna a mano), tali ordinativi s’intendono come consegna particolare di ciascun intervento commissionato da eseguire nei termini del presente capitolato. La consegna avviene alla data di comunicazione dell'ordine di lavoro.
Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura dell’Amministrazione.
Nel caso in cui l'Accordo Quadro non contenga tutti i termini che debbono disciplinare la prestazione dei lavori richiesta, il Comune si riserva di consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'Accordo Quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.
In tal caso il Comune potrà svolgere una negoziazione e in caso di esito negativo l'appalto potrà essere aggiudicato al di fuori dell'Accordo Quadro.
Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d’asta e ad essi si applica il disposto di cui all’art. 106 del D. X.xx n. 50 /16.
Si intende esito negativo ogni situazione che determini non economicità delle prestazioni o anche mancato rispetto di norme relative a prezzi di riferimento obbligatori per il Comune.
In alternativa, se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi come sopra determinati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
La Stazione Appaltante, si riserva il diritto di indicare all’Appaltatore le località ove debbano essere a preferenza iniziati i lavori, a seconda delle diverse circostanze e di quanto possa essere richiesto, anche in corso d’opera, dal pubblico interesse. L’Appaltatore non potrà per questo sollevare eccezioni o trarre motivi per la richiesta di maggiori compensi od indennizzi, essendo tutti i sopra citati oneri già compresi nei prezzi offerti in sede di gara.
L'Impresa dovrà eseguire, a perfetta regola d'arte, tutte le opere previste per dare completi e ultimati i lavori richiesti dalla D.L .
L'Impresa è parimenti tenuta ad osservare gli ordini e le decisioni della D.L. sia in linea tecnica che in linea amministrativa.
Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori si constati che nel CSA o nei disegni di Progetto non siano stati specificati alcuni particolari costruttivi o caratteristiche tecnologiche, materiali, apparecchiature, impianti, ecc., necessari a giudizio insindacabile della D.LL. per garantire la perfetta esecuzione delle varie opere ed il rispetto di Xxxxx, Norme, Regolamenti, ecc. vigenti, l'Impresa è tenuta a provvedervi in conformità agli ordini che in proposito la D.LL. impartirà e senza che ad essa spetti alcun particolare compenso.
Resta comunque stabilito che l'Impresa rimarrà l'unica responsabile della perfetta riuscita del lavoro e della piena rispondenza di esso alle condizioni di contratto, tanto nei riguardi dei materiali impiegati e della esecuzione dei lavori, quanto per ciò che possa dipendere da imperfezioni rilevate nel progetto esecutivo e non preventivamente segnalate per iscritto alla Direzione Lavori.
In caso di disaccordo tra i documenti di contratto (disegni di progetto, il presente capitolato speciale di appalto, ecc.) varranno le disposizioni più favorevoli all'Amministrazione o quelle che la D.L a suo insindacabile giudizio, riterrà di adottare.
La sorveglianza del personale dell'Amministrazione Appaltante non esonera l'Impresa dalle responsabilità dell'esatto adempimento degli ordini e della perfetta esecuzione delle opere a norma del Contratto, nonché della scrupolosa osservanza delle regole dell'arte e dell'ottima qualità dei materiali impiegati, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.
L'Amministrazione si riserva quindi, a giudizio insindacabile della D.L ed in qualsiasi momento anche posteriore all'esecuzione delle opere e fino al collaudo definitivo, ogni più ampia facoltà di indagine e di sanzioni, ivi compresa la demolizione di opere male eseguite.
ART. 12 DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE
A norma dell’art. 4 del Capitolato generale per i lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 l’Appaltatore è obbligato a condurre personalmente i lavori, fatta salva la facoltà di conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali.
Il mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso l’Amministrazione Appaltante. L’Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell’appalto.
A norma dell’art. 6 del Capitolato generale per i lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 la direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell’Impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall’Appaltatore e notificato all’Amministrazione Appaltante.
Il “Direttore del Cantiere” sarà, insieme all’Appaltatore, responsabile dell’applicazione di tutte le norme di legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che interessino le opere che l’Appaltatore dovrà eseguire. L’Appaltatore e il Direttore del Cantiere, da esso nominato, assumono quindi sopra sé la responsabilità penale e civile, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo e in special modo per infortuni, in dipendenza del presente appalto.
ART. 13 NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI
Per tutte le opere del presente Accordo Quadro, le varie quantità di lavoro effettuato saranno determinate con misure geometriche, salvo quanto dovrà essere contabilizzato a corpo, a numero, a peso od a tempo in conformità a quanto stabilito in progetto.
L'Appaltatore dovrà tempestivamente chiedere al Direttore dei Lavori la misurazione in contraddittorio di quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero più accertare.
Resta pertanto tassativamente convenuto che, se per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, tali quantità o qualità non fossero accertate in contraddittorio, l'Appaltatore dovrà accettare la valutazione che verrà fatta dalla D.L e sottostare alle spese e danni che per tardiva ricognizione gli potessero derivare.
Le opere di dimensioni maggiori alle prescritte, qualora vengano tollerate a giudizio insindacabile della D.L, saranno contabilizzate per le sole dimensioni ordinate in progetto; le opere di dimensioni inferiori alle prescritte, qualora vengano tollerate a giudizio insindacabile della D.L. saranno contabilizzate per le dimensioni reali.
ART. 14 SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO
Spetta all'affidatario la predisposizione del Piano Operativo della Sicurezza da presentare prima della stipula dell'Accordo Quadro. Il POS è parte integrante del contratto di Accordo Quadro.
Per quanto non previsto nel POS, trattandosi di interventi di manutenzione non predefiniti, e , qualora detti interventi ordinati fossero di natura e importo tale da richiedere la formulazione di un piano di sicurezza e coordinamento o più in generale un coordinamento fra squadre diverse o fra subappaltatori o l'esecuzione comportasse l'organizzazione di un cantiere in senso tradizionale prima dell’esecuzione degli stessi, verrà steso un piano della sicurezza dettagliato ai sensi del 81/2008 e s.m.i., e tutte le normative vigenti all’atto della stesura del piano di sicurezza (sicurezza nei cantieri mobili) da predisporre almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio degli interventi operativi.
In ogni altro caso, per quanto non previsto nel POS e in tutti i casi in cui sussistano interferenze ai sensi del D.Lgs 81/2008, si provvederà tramite verbale di consegna e ripresa cantiere, sotto la responsabilità della ditta terza che eseguirà i lavori.
ART. 15 NORME DI SICUREZZA E PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO – D. LGS. 81/2008 E S.M.I.
L’Appaltatore, nell’esecuzione del lavoro, deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel presente capitolato, nonché eseguire le attività necessarie nei tempi e nei modi concordati o comunicati dai tecnici del Committente.
Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il 81/2008 e s.m.i., compreso il n. 106/2009 e tutte le norme che interverranno nel corso dell’appalto, in materia di PREVENZIONE INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.
L’Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano i servizi e sugli impianti, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro.
L’Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la mano d’opera.
In particolare ai lavoratori dipendenti dell’Appaltatore ed occupati nei lavori dell’appalto devono essere attuate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori stessi, anche se l’Appaltatore non aderisce alle Associazioni stipulanti o recede da esse.
Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso l’INPS per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.
Qualora la committente riscontrasse o venissero denunciate da parte dell’Ispettorato del Lavoro violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere l’emissione dei mandati di pagamento sino a quando l’Ispettorato del lavoro non abbia accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto ovvero che la vertenza sia stata risolta.
Il Comune committente si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, INAIL, INPS) l’avvenuta aggiudicazione del presente appalto nonché richiedere ai predetti Enti la dichiarazione delle osservanze degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri.
In particolare dovrà essere prestata la massima attenzione quando si tratti di operare entro cunicoli o spazi esterni dove le condizioni igieniche possono essere tali da procurare contagio da sostanze o oggetti infettanti.
Inoltre l’Appaltatore deve osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante il contratto.
Non è stato predisposto il piano generale per la sicurezza in quanto le lavorazioni non figurano tra quelle previste del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i, tuttavia, qualora ne dovesse ricorrere la necessità, l’offerta proposta dalla Xxxxx dovrà intendersi comprensiva degli eventuali oneri derivanti dalle prescrizioni di salute e di sicurezza da attuare nel cantiere contenute nell'eventuale piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto in fase esecutiva.
Copia del Piano Operativo della Sicurezza sarà messo a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori .
Spetta al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori assicurare il rispetto da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le disposizioni contenute nel piano, nonché di tutti gli altri adempimenti previsti dal sopraccitato n. 81 del 2008 e s.m.i.
E’ fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di osservare ed attuare tutto quanto previsto nel piano di sicurezza e di coordinamento.
Il Coordinatore per l’esecuzione dei Lavori vigilerà sull'osservanza del piano, in caso di inosservanza del piano di sicurezza e più in generale delle norme antinfortunistiche il Coordinatore per l’esecuzione dei Lavori darà comunicazione all’Organo di Vigilanza ( Servizio di prevenzione e sicurezza dell’Azienda U.S.L).
Il Coordinatore per l’esecuzione dei Lavori nel caso di grave inosservanza del piano di sicurezza proporrà al Committente la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle Imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto.
Nel caso di gravi o ripetute inadempienze si provvederà alla risoluzione in danno dell'Accordo Quadro.
Nel caso di sospensione dei lavori dovuta a inosservanze del piano, o delle norme di sicurezza in genere sarà applicata una penale pecuniaria di Euro 500,00 (Euro Cinquecento) per ogni giorno di sospensione. La penale sarà iscritta negli stati d’avanzamento e nello stato finale dei lavori a debito dell’Impresa.
Qualora nonostante i controlli e le prescrizioni impartite si verificassero o dovessero essere riscontrate, inosservanze da parte dell’Impresa alle prescrizioni di salute e di sicurezza l’Impresa rimane responsabile rifondendo pertanto alla Stazione Appaltante i danni ad essa provocati.
L’Appaltatore non potrà per quanto previsto nel presente articolo sollevare eccezioni o trarre motivi per la richiesta di maggiori compensi od indennizzi, essendo tutti i sopraccitati oneri già computati nei costi della sicurezza interna ed esterna dell’elenco allegato.
ART. 16 SUBAPPALTI, COTTIMI, SUB-CONTRATTI
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.
L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto dei lavori.
Ai sensi dell’art. 105 comma 9 e dell’art. 106 del D.lgs 50/2016, l’appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante, e per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.
ART. 17 DOMICILIO DELL'APPALTATORE - CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL' APPALTATORE – ORDINI DI SERVIZIO - DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE
A tutti gli effetti legali relativi al presente atto, l’Impresa dichiara di eleggere domicilio presso la casa Comunale di Carrara e per qualsiasi competenza legale si rimanda al Foro di Massa nei limiti da questo previsto.
L’Appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione dei lavori a norma di contratto; l’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l’Amministrazione comunale che provvede a darne comunicazione al Direttore dei Lavori.
L’Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all’Appaltatore mediante ordinativi di lavoro ( O.D.L) e ordini di servizio.
Gli ordini, le istruzioni e prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere eseguiti dall’Appaltatore con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e capitolato.
L’Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si tratti di lavori da farsi di notte o nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente.
Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all’ordine impartitogli.
L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
L’Appaltatore, tramite il direttore del cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La Direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell’Impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall’Appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.
L'Imprenditore dichiara di conoscere esattamente la tipologia di lavori da eseguire, oggetto del presente appalto, la importanza e la natura degli stessi, le condizioni della mano d'opera, nonché i prezzi correnti sulla piazza per materiali e per mano d'opera.
ART. 18 PERSONALE ADDETTO
Contestualmente alla consegna dei lavori l’ Appaltatore deve notificare per iscritto al Direttore dei lavori il nominativo di tutto il personale che verrà impiegato e suoi sostituti per l’esecuzione dei lavori ivi compreso il tecnico o i tecnici direttori dei cantieri.
Unitamente all’elenco del personale l’Appaltatore dovrà comunicare il numero di posizione assicurativa e previdenziale di ciascun addetto compresa la cassa Edile.
L’Appaltatore è obbligato a fare osservare dai propri dipendenti e collaboratori esterni le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo alla Direzione Lavori.
Eventuali variazioni e avvicendamenti del personale dovranno tempestivamente essere comunicati al Direttore dei lavori prima dell’impiego di dette maestranze. Delle maestranze utilizzate, oltre o in sostituzione di quelle segnalate al momento della consegna dei lavori, deve essere comunicata la relativa posizione assicurativa e contributiva prima dell’impiego delle medesime. Gli operai utilizzati dall’Appaltatore per gli interventi di manutenzione potranno essere allontanati dal cantiere se considerati dal Direttore dei Lavori non idonei al lavoro da svolgere. Su ordine scritto del Direttore dei Lavori l’ Appaltatore dovrà procedere alla loro sostituzione. Il personale occupato dall’Impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’ indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro i quali sono tenuti a provvedervi per conto proprio. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all’obbligo mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla direzione del lavoro territorialmente competente, da tenere sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati ivi compresi quelli autonomi. Si fa riferimento alla D.Lgs. 106/09 e alle altre norme in vigore in materia di sicurezza sul posto di lavoro anche qualora dovessero intervenire nel corso di esecuzione dell’ appalto.
ART. 19 PERSONALE E MEZZI DA IMPIEGARE PER LA NORMALE ESECUZIONE DEI LAVORI
La ditta appaltatrice è tenuta sempre ad eseguire correttamente gli interventi richiesti, entro i tempi stabiliti, con personale, mezzi, attrezzature e materiali necessari per la corretta esecuzione dell'intervento richiesto. Dovranno essere sempre disponibili e attivi DUE numeri telefonici della ditta appaltatrice :
- referente tecnico
- caposquadra operativo presente in cantiere
ai quali la D.LL può effettuare richieste urgenti degli interventi da eseguire o inviare tutte le comunicazioni che si rendano necessarie.
Per quanto concerne invece il periodo contrattuale di ferie o il superamento del limite orario giornaliero, l’Impresa dovrà provvedere mediante più turni di lavoro tra i propri dipendenti.
In caso di particolari esigenze legato al traffico o urgenze la D.LL. potrà richiedere varianti, che riterrà opportuno, senza che per questo l'Impresa possa trarne argomento per recedere dal contratto o per chiedere compensi o indennizzi di qualsiasi specie diversi da quelli previsti nel presente capitolato speciale di Accordo Quadro.
L’appaltatore dovrà mettere a disposizione una squadra tipo costituita da personale specializzato necessario con minimo n. 5 addetti di cui uno con qualifica di operaio specializzato e i rimanenti con qualifica di operaio qualificato che sia in grado di fare sempre fronte, per professionalità specifica, alle diverse categorie di lavori.
L’impresa aggiudicataria dovrà inoltre garantire quale supporto tecnico per l’esercizio dei lavori di cui al presente appalto, la disponibilità della seguente attrezzatura tecnica e dei mezzi d’opera minimi in relazione alla natura dell’intervento ed all’indicazione della Direzione Lavori :
• autocarro leggero (massa totale a terra 3500 Kg);
• autocarro ribaltabile (MTT minima 5000 Kg);
• autocarro con gru della portata di 5 x.xx. a 10 mt.;
• escavatore gommato o terna;
• martello pneumatico demolitore e perforatore;
• taglia asfalto con sega circolare;
• attrezzature di cantiere
• fresatrice stradale;
• spruzzatrice per emulsione bituminosa;
• vibrofinitrice per asfalto gommata;
• macchina costipatrice (rullo compattatore di almeno 8t, piastra vibrante);
• mini pala a ruote gommate e mini escavatore;
• segnaletica necessaria per fronteggiare situazioni di pericolo e di emergenza (segnaletica stradale, segnaletica per l’allestimento cantieri di lavoro, transenne per delimitazione cantiere e chiusura carreggiata);
• n° 1 gruppo generatore elettrico con impianto mobile di illuminazione;
• spazzatrice stradale o elemento spazzante da applicare alla minipala;
• materiali utilizzati negli interventi di pronto intervento (conglomerato bituminoso tipo “invernale” sfuso o in sacchi, misto stabilizzato, assorbenti per oli minerali, sale marino per uso stradale ecc.).
• veicolo (trattore stradale, autocarro, macchina operatrice stradale) dotato di idonea attrezzatura (lama in acciaio) per la rimozione della neve e/o ghiaccio presente sulla sede stradale;
• spargisale meccanico montato su idoneo automezzo, completo di griglia, deflettore, dischi e ventole Inox, agitatre articolato e cardano, con comando a distanza, della capacità minima di 380 lt;
La disponibilità di tale attrezzatura dovrà essere dimostrata entro e non oltre la data di stipulazione del contratto (pena l'escussione della cauzione provvisoria e l'improcedibilità alla stipula), mediante rilascio di copie di libretti di circolazione, fatture di acquisto, contratti di noleggio o di locazione (leasing).
ART. 20 ORARIO DI LAVORO/REPERIBILITA
L’orario di lavoro durante il quale si dovranno effettuare gli interventi è in linea di massima il seguente:
da Lunedì a Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00
Al di fuori dell’orario di lavoro, festività e festivi compresi deve essere sempre garantita la risposta alle RICHIESTE del R.U.P. , D.L o ai soggetti autorizzati (tecnico responsabile dei turno di reperibilità comunale) anche nelle ore notturne e dovrà essere garantita la disponibilità di personale in grado di fare fronte alle richieste.
L’adeguatezza sarà valutata di volta in volta dal Direttore dei lavori che ne darà pronta comunicazione all’ Impresa in base all’ entità e alla complessità degli interventi da eseguire.
Al di fuori dell’orario di lavoro verrà concessa, previa autorizzazione del R.U.P., una maggiorazione dei prezzi della sola mano d’opera da pagarsi con note lavori in economia in relazione all'incidenza della manodopera per la specifica attività, come di seguito indicato:
maggiorazione oraria su incidenza della manodopera per lavoro al di fuori dell’orario di lavoro % 10 maggiorazione oraria su incidenza della manodopera per lavoro festivo % 15
maggiorazione oraria su incidenza della manodopera per lavoro notturno % 20
Per quanto concerne invece il periodo contrattuale di ferie, l’Impresa dovrà provvedere mediante più turni di lavoro tra i propri dipendenti, oppure mediante rinvio delle stesse in periodi diversi dalla esecuzione dei lavori. Si precisa che nel calcolo degli oneri dell’Impresa, agli effetti della formulazione dei prezzi, si è tenuto conto della esecuzione dei lavori mediante più turni giornalieri di lavoro.
E’ previsto pertanto che l’Impresa proceda nella esecuzione del lavoro senza interruzioni, per tutto il periodo estivo anche nel mese di “Agosto” e, eventualmente, nel periodo invernale anche nel mese di “Dicembre”, e quindi si ribadisce che non verranno accettate sospensioni unilaterali dei lavori a causa della necessità di concedere periodi di ferie.
L’Impresa consapevole di quanto sopra dovrà nel proprio interesse stipulare contratti di forniture o subappalti che prevedano la clausola sopra indicata, e ciò al fine di garantire il completamento dei lavori nel periodo previsto.
Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell’art.107 del D.Lgs 50/2016 .
ART. 21 OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI – CLAUSOLA SOCIALE
Al personale impiegato nei lavori oggetto dell'Accordo Quadro è applicato integralmente il Contratto Collettivo Nazionale e Territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle Associazioni dei Datori e dei Prestatori di Lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto degli appalti di cui al presente Accordo Quadro.
I suddetti obblighi vincolano l’ Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da essa.
Ove non siano stati localmente stipulati i predetti Contratti Integrativi per le Imprese Artigiane, queste si obbligano ad applicare il locale contratto integrativo stipulato per i lavoratori dell’industria edile, le clausole di questo prevalendo su eventuali clausole incompatibili de C.C.N.L. dei lavoratori delle imprese edili e artigiane.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Le imprese si obbligano ad osservare integralmente gli oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti alle Casse edili ed agli Enti scuola contemplati dagli accordi collettivi per l'industria edile.
Tali obblighi potranno, in via alternativa, essere soddisfatti dalle imprese artigiane mediante contribuzioni ed accantonamenti a favore di Xxxxx xxxxx e Enti scuola artigiani, se ed in quanto costituiti ed operanti a norma della contrattazione collettiva di categoria.
Le imprese si obbligano ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti commi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. L'Impresa è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.
ART. 22 CRITERI AMBIENTALI MINIMI
Per il rispetto dei criteri ambientali minimi, l’Impresa, durante tutta la durata contrattuale, dovrà attenersi a quanto prevede la normativa vigente.
ART. 23 VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI
Il contraente è tenuto entro 30 gg dalla scadenza annuale a presentare una adeguata documentazione da cui risulti il perdurare dei requisiti necessari ai fini dell’Accordo Quadro.
Durante la vigenza dell’Accordo Quadro non sono consentiti atti di disposizione delle proprie dotazioni infrastrutturali o di riduzione del personale addetto all'appalto che comportino modifiche rilevanti al fine del mantenimento del possesso dei requisiti tecnici economici, professionali e finanziari presentati in sede di gara.
Fermo restando quanto sopra le modalità di mantenimento dei requisiti tecnici, economici, professionali e finanziari per tutta la durata dell’Accordo Quadro possono variare in relazione all’autonomia di esercizio della propria attività economica di cui all’art.2082 del codice civile ma devono mantenere equivalenza in termini qualitativi e quantitativi con quelli presentati in sede di gara. Nel corso dell’esecuzione dell’accordo l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli sul mantenimento da parte dei contraenti dei requisiti da loro certificati e/o dichiarati ai fini della stipula dell’Accordo Quadro.
Rientrano tra i predetti requisiti, sia quelli di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs n.50/2016 sia la SOA, sia quelli d’idoneità professionale, di capacità tecnica, di idoneità organizzativa, come risultanti dai documenti progettuali consegnati in sede di gara.
In caso che la verifica faccia emergere che anche uno dei predetti requisiti risulta carente, il Comune avvierà un procedimento in contraddittorio, all’esito del quale saranno assunti provvedimenti adeguati e corrispondenti.
ART. 24 FASCICOLO DELL'ACCORDO QUADRO
A cura del Comune sarà costituito il fascicolo dell’Accordo Quadro contenente:
1. Copia dell’Accordo Quadro, delle offerte economiche, delle offerte progettuali predisposte dai contraenti;
2. Elenco delle procedure aggiudicate, diviso per annualità e per ognuno dei contraenti, dal quale risulti l’importo dei lavori complessivamente ad ognuno di questi già assegnato;
3. Andamento dell’Accordo Quadro comprensivo delle valutazioni di performance e dei controlli per valutazione soddisfacimento del livello di qualità da parte del committente di cui ai successivi articoli e oltre che di apposite schede contenenti, tra l’altro, le valutazioni sulle prestazioni dei contraenti, i tempi di realizzazione dei lavori, le contestazioni e quant’altro ritenuto utile come reportistica dell’Accordo Quadro.
Il fascicolo verrà chiuso contestualmente alla conclusione dell'Accordo Quadro con una relazione di feed- back del contratto contenente:
◦ una valutazione circa la conformità dell'esecuzione rispetto all'offerta progettuale;
◦ un esame dei punti di forza e dei punti di criticità del contratto concluso.
Il fascicolo è disponibile all’accesso da ognuno dei contraenti dietro semplice richiesta, anche nella forma dell’accesso informale, di cui all’art. 5 del DPR 184/2006.
L'amministrazione garantisce che le valutazioni di performance di cui al successivo articolo non saranno rese pubbliche senza il consenso delle imprese interessate e saranno trattate alla stregua di segreti professionali e commerciali. Tuttavia, su richiesta delle imprese interessate, le valutazioni di performance saranno fornite ad operatori pubblici e privati a titolo di referenza positiva.
Nei limiti consentiti dalle norme nazionali e comunitarie le valutazioni di performance e i controlli per la valutazione del livello di qualità saranno utilizzate dal Comune di Carrara ai fini delle indagini di mercato per affidamenti sotto soglia comunitaria.
ART. 25 VALUTAZIONE PERFORMANCE CONTRAENTI E BUONE PRATICHE
I contraenti, all’atto della stipulazione dell’Accordo Quadro accettano il metodo della rilevazione degli indicatori di performance nella gestione degli appalti relativi all’Accordo Quadro, dando atto che la loro tenuta rileva ai soli fini del miglioramento delle prestazioni e del rapporto tra Comune ed Appaltatore e non ha effetto a fini sanzionatori né relativamente alle conseguenze di cui al disposto dell’art. 80, comma 5, let. C, del del D.Lgs 50/2016.
La performance sarà valutata tramite un sistema di punteggi da 0 a 3 da attribuire per ognuno degli interventi secondo i seguenti indicatori:
1. Rispetto dei tempi
2. Rispetto dei costi
3. Qualità tecnica dei prodotti e dei mezzi d'opera utilizzati
4. Capacità prestazionale e gestionale
5. Capacità di produrre innovazione e qualità
Il Comune renderà disponibili in ogni momento le valutazioni all'operatore economico valutato; a tali valutazioni l'Impresa potrà controbattere con proprie valutazioni di merito.
ART. 26 CONTROLLI PER VALUTAZIONE SODDISFACIMENTO DEL LIVELLO DI QUALITA' DA PARTE DEL COMMITTENTE
Il Direttore dei Lavori provvederà periodicamente e di ciò riferirà al Responsabile Unico del Procedimento ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l’esecuzione dei lavori tenendo presenti, tra l’ altro, i seguenti parametri:
- inefficacia delle prestazioni effettuate;
- numero delle penali eventualmente applicate;
- esiti negativi dei controlli del presente articolo,
- numero degli infortuni eventualmente verificatosi nel corso dell’appalto;
- numero dei reclami del servizio di Prevenzione e Protezione dell’Impresa assuntrice;
- numero di reclami da parte dei cittadini;
- regolarità contributiva e retributiva
Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte del Committente, devono essere notificate all’Appaltatore ai sensi del presente Accordo Quadro .
In caso di difformità tecnica ed economica tra gli interventi ordinati e quelli eseguiti dall’appaltatrice, il Direttore dei Lavori ne da comunicazione immediata al R.U.P. che, sentita per iscritto l’Impresa circa eventuali giustificazioni, si riserva dare piena applicazione a quanto disposto dall’art. 38 del presente capitolato.
ART. 27 ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI
Gli interventi saranno solo ed esclusivamente disposti dal Direttore dei Lavori.
L’Appaltatore pertanto non dovrà eseguire interventi da altri richiesti salvo quelli richiesti direttamente dal
R.U.P. o dal Tecnico responsabile del servizio di reperibilità nei casi di sicurezza e igiene pubblica.
Nel caso in cui sul cantiere o in prossimità del cantiere siano individuati altri interventi non disposti dal Direttore dei lavori è comunque obbligo dell'Impresa comunicare prontamente al Direttore dei Lavori la loro presenza, ai fini delle determinazioni che questi intenda assumere.
Gli ordinativi di lavoro (ODL), di servizio, le istruzioni e prescrizioni della Direzione dei lavori dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto.
L’Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si tratti di lavori da farsi di notte o nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente.
Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenga opportune in merito all’ordine impartitogli.
L’Appaltatore o suo delegato formalmente incaricato dovrà recarsi all’ufficio della Direzione dei Lavori, nei giorni e nelle ore che saranno indicati, per le istruzioni sullo sviluppo dei lavori, per collaborare alla compilazione della contabilità degli stessi e per sottoscrivere quei documenti contabili che l’Impresa è tenuta a firmare.
L’Appaltatore nell’eseguire i lavori in conformità del contratto, dovrà uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto, in via informatica o verbalmente dalla Direzione Lavori.
In genere l’Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, ciò a giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione.
L’Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l’esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. La Direzione del cantiere o dei cantieri dovrà essere, dall’Impresa e a suo carico, affidata ad un tecnico laureato o diplomato, di provata capacità ed esperienza nel genere di lavori affini a quelli del presente appalto.
L'Impresa dovrà trasmettere alla D.L., al termine di ogni giornata o entro il giorno successivo o il 1° giorno utile se festivo, l’elenco dei lavori eseguiti.
ART. 28 TIPO E TEMPI DI INTERVENTO- RENDICONTAZIONE ORDINATIVI DI LAVORO ESEGUITI
La Direzione Lavori, a decorrere dalla data di consegna e per tutta la durata contrattuale, procederà ad emettere specifici affidamenti ordinativi scritti ODL ( Ordinativi di lavoro) in relazione alle necessità d'intervento che si renderanno di volta in volta necessarie.
La classificazione del tipo d'intervento e la decisione delle risorse da mobilitare sono fatte ad insindacabile giudizio della D.L e/o del RUP.
Gli ODL (ordinativi di lavoro) saranno trasmessi all’Impresa prevalentemente via e-mail o in casi di urgenza con qualsiasi altra forma (fax, telefonica, consegna a mano).
Tali ordinativi s’intendono come consegna particolare di ciascun intervento ordinato da eseguire nei termini del presente capitolato..
I lavori saranno assegnati dalla Stazione Appaltante suddivisi in distinte specifiche categorie cosi definite:
EMERGENZA
interventi finalizzati al ripristino della transitabilità delle carreggiate stradali messa in crisi in seguito ad eventi meteorici calamitosi (piogge intense,ghiaccio,neve,cedimenti e/o smottamenti) od a seguito di incidenti stradali.
I lavori affidati con tale modalità devono essere iniziati entro un’ora dal ricevimento dell’ordinativo, dando conferma telefonica alla D.L./RUP/Tecnico responsabile del servizio di reperibilità dal luogo dell’intervento, ove si relazioni anche sul ciò che necessita ed eseguiti immediatamente e con assoluta priorità su qualsiasi altro lavoro, in qualsiasi condizione operativa in qualsiasi giorno ed ora, e conclusi senza interruzione .
L’Assuntore ha l’obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento di emergenza richiesto sui beni oggetto del presente accordo quadro deve essere iniziato e condotto in modo da eliminare il pericolo.
La definizione se un intervento sia da classificarsi “ di emergenza” o meno è ad insindacabile giudizio del R.U.P., .D.LL. e/o del Tecnico responsabile del servizio di reperibilità.
URGENTI
interventi di riparazione di anomalie a tutela della pubblica incolumità che per stessa natura devono essere iniziati entro la giornata successiva e devono essere conclusi nel più breve tempo possibile e comunque entro un arco temporale di 48 h o entro il termine fissato dalla Direzione Lavori.
La definizione se un intervento sia da classificarsi “urgente” o meno è ad insindacabile giudizio del R.U.P. e
.D.LL
ORDINARI / ORDINARI PROGRAMMATI
Si definisce “intervento ordinario/ordinario programmato” un intervento di manutenzione non rientrante nelle tipologie precedenti che deve essere iniziato nel più breve tempo possibile ed ultimato entro il termine perentorio fissato dalla Direzione Lavori.
L’Impresa, dopo l’assegnazione degli ODL procederà senza indugio ad iniziare ed eseguire i lavori in maniera continuativa per garantire la completa ultimazione dei lavori entro il termine fissato .
L'Assuntore non potrà mai sospendere arbitrariamente i lavori per qualsiasi causa non dipendente da ordine scritto del Direttore dei Lavori.
All'interno del tempo contrattuale, l’ultimazione dei lavori si riferisce al termine fissato per l'esecuzione degli ordinativi di lavoro (ODL).
Il Committente può richiedere che l’Appaltatore svolga l’intervento richiesto in modo continuativo o senza soluzione di continuità, in occasione di particolari manifestazioni o lavorazioni e questo mettendo a disposizione ulteriore idoneo personale secondo le indicazioni della D.L.
ART. 29 RENDICONTAZIONE ORDINATIVI DI LAVORO ESEGUITI
Appena concluso l'intervento e comunque entro e non oltre il giorno successivo alla data di ultimazione dell’intervento ordinato, devono essere comunicati dall’Appaltatore i dati relativi agli ordinativi di lavoro (ODL) affidati:
• Data esecuzione intervento ( giorno conclusione intervento)
• Ora esecuzione intervento ( ora conclusione intervento)
• dettaglio interventi eseguiti
• rendicontazione quantitativa lavorazioni con dettaglio articoli riferimento Xxxxxx Xxxxxx
• eventuali note
• foto su supporto digitale e cartaceo (prima e dopo l’esecuzione dell’intervento)
Si precisa che le lavorazioni eseguite dovranno trovare corrispondenza nella tipologia e nelle quantità con quelle indicate in ogni O.D.L., eventuali variazioni dovranno essere preventivamente concordate con la Direzione Lavori.
Dopo l’esecuzione degli interventi, le aree dovranno essere riconsegnate perfettamente pulite, agibili ed utilizzabili a tutti gli effetti, compresa quindi la risistemazione degli eventuali arredi che fosse stato necessario spostare e che dovranno quindi essere riportati nelle proprie sedi indicate dalla Direzione Lavori. Con la comunicazione di ultimazione dei lavori l'Impresa si assume piena responsabilità nei confronti del Comune o di terzi circa la piena agibilità ed utilizzabilità dell'area interessata dal cantiere.
Ad interventi eseguiti è facoltà della D.L. ordinare lo sgombero delle aree circostanti, di tutti i materiali e delle attrezzature di proprietà dell'Impresa, entro un termine perentorio che comunque non potrà essere superiore a giorni 3 (tre).
Qualora l'Impresa non ottemperasse allo sgombero si applicheranno le stesse penalità previste per la ritardata esecuzione degli interventi.
ART. 30 SOSPENSIONI DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE
Con ordine di servizio del Direttore lavori è ammessa la sospensione totale o parziale dei lavori nei casi e secondo le modalità di cui all’art. 107 del D.Lgs n. 50/2016 .
Nel calcolo del tempo indicato per l’ultimazione degli interventi indicata nell’ ODL ordinativo di lavoro non si é tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. In caso di avverse condizioni meteo potranno essere concesse proroghe temporali ai tempi fissati nello specifico ordinativo di lavoro previo accordo con la direzione lavori e annotate nell’ordinativo stesso.
Eventuali proroghe del termine di esecuzione dei lavori potranno essere concesse dall’Amministrazione Appaltante a suo insindacabile giudizio su richiesta espressa dell’Appaltatore formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di esecuzione dei lavori.
Ai sensi dell’art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/2016 potrà essere concessa una proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
ART. 31 DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE
L’Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori, se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
In particolare nessun compenso sarà dovuto dalla Stazione Appaltante per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili di ponti di servizio, etc..
Non saranno considerati danni di forza maggiore: gli smottamenti e le solcature delle scarpate; i dissesti del corpo stradale; gli interramenti degli scavi, delle cunette, dei fossi di guardia; gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità o geli.
L’Impresa è tenuta a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni e comunque è tenuta alla loro riparazione a sua cura e spese.
Nel caso di danni causati da forza maggiore l’Appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei Lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
Appena ricevuta la denuncia, il Direttore dei Lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell’esecutore, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore stesso.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
ART. 32 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI E LORO INVARIABILITA'- ADEGUAMENTO PREZZI
Per prezzi e/o loro descrizione si intendono, quelli stabiliti nell'ambito dell'Accordo Quadro e i prezzi non in esso contenuti ed eventualmente negoziati successivamente.
Tutti i prezzi relativi ad opere compiute si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni parte a perfetta regola d'arte ed in piena rispondenza allo scopo cui sono destinati e sono comprensivi di tutti gli oneri ed essi relativi.
I prezzi unitari sono stati desunti dal Prezzario dei Lavori pubblici della Toscana del 2018 e dal prezziario ANAS 2017 che si intendono parte integrante del presente Accordo Quadro anche se non materialmente allegati.
Nei prezzi, si intendono sempre compresi e compensati (salvo diversa indicazione riportata nella descrizione dell'art. di elenco prezzi) i seguenti oneri:
- per le MERCEDI ogni spesa per fornire gli operai degli attrezzi ed utensili del mestiere e la loro manutenzione e, nel caso di lavoro notturno o di lavori da eseguirsi in locali scuri, anche la spesa per l’illuminazione dei cantieri di lavoro nonché la quota per assicurazioni sociali per infortuni ed accessori di ogni specie, le spese generali ed il beneficio dell’Impresa nei termini di legge.
- per i NOLI E TRASPORTI ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e mezzi d’opera efficienti e pronti all’uso. Sono inoltre comprese le quote di ammortamento, le spese di manutenzione, i pezzi di ricambio, i periodi di inoperosità, le spese generali ed il beneficio dell’Impresa. Nei prezzi per i trasporti, per il funzionamento dei mezzi d’opera, si intendono compresi altresì il personale necessario con tutti gli oneri del precedente capo dell’elenco prezzi, il carburante, gli oli, i grassi e quanto occorra per dare funzionanti i mezzi noleggiati.
- per i MATERIALI A PIE’ D’OPERA ogni spesa per la fornitura dei materiali, il loro trasporto in sito, carico e scarico, tasse di ogni genere nessuna esclusa, sprechi, spese generali e beneficio dell’Impresa e quanto altro occorra per dare i materiali stessi pronti a piè d’opera sul luogo di impiego.
- per le OPERE COMPIUTE da compensarsi a misura od a corpo , tutte le spese per mezzi d’opera e assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali, il loro impiego e la posa in opera secondo le specifiche contenute nel presente schema di A.Q, le spese generali, il beneficio d’Impresa, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato.
Sono inoltre comprese le spese per opere provvisionali, nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi, ponteggi e palchi di servizio e quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto nei modi prescritti a perfetta regola d’arte, e ciò anche quando non sia esplicitamente dichiarato in corrispondenza di ciascun prezzo.
I prezzi medesimi, per lavori a misura o a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio.
Essi sono fissi e invariabili; l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di rivedere e modificare i prezzi di appalto alle condizioni e nei limiti di cui alle disposizioni legislative vigenti all’atto dell’aggiudicazione.
Rimangono compresi, anche se non specificatamente richiamati, gli oneri relativi a tutti gli obblighi di cui al presente schema di A.Q e in particolare gli oneri per l'esecuzione dei lavori secondo le vigenti normative in materia di sicurezza e secondo i Piani di Sicurezza.
Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base del prezzario regionale di riferimento, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
ART. 33 LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI - DETERMINAZIONE NUOVI PREZZI
Nel caso in cui l'Accordo Quadro non contenga tutti i termini che debbono disciplinare la prestazione dei lavori richiesta, il Comune si riserva di consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'Accordo Quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta. I prezzi delle nuove lavorazioni e/o materiali verranno desunti e concordati con apposito verbale:
1. rilevandoli dal Prezziario Lavori Pubblici della Regione Toscana in vigore ;
2. rilevandoli dal Prezziario ANAS per opere stradali in vigore;
3. ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
4. quando sia impossibile l'assimilazione ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti riferiti alla data di formulazione dell’offerta.
I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento.
Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d’asta e ad essi si applica il disposto di cui all’art. 106 del D. X.xx n. 50 /16.
Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati. In ogni caso l'Amministrazione può rivolgersi ad altre imprese e far svolgere lavori non previsti nell'Accordo Quadro.
Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modifichino qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in
diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale.
L'Impresa non potrà introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza aver ricevuto ordine scritto dalla D.L. Non verranno comunque contabilizzati i lavori non previsti e non espressamente autorizzati.
ART. 34 PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI - PROPRIETA' DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE
L'Amministrazione, oltre ai diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte o l’archeologia compresi i relativi frammenti che si dovessero reperire nei fondi occupati per l’esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi così come stabilito dall'art. 35 del Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 145/2000. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni restano di proprietà di questa Amministrazione. L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito dalla Direzione dei Lavori, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
Trova per quant’altro applicazione il disposto degli artt. 35 e 36 del Capitolato Generale.
ART. 35 ONERI DELL’APPALTATORE
Oltre all’osservanza della normativa vigente in materia di appalti sui lavori pubblici, in relazione alla specificità dell’intervento ed alle caratteristiche localizzative, e delle norme comunali relative agli spazi di uso pubblico, sono a carico totale dell’Appaltatore gli obblighi ed oneri seguenti e le relative spese consequenziali:
1. Fornire alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti propri, dei subappaltatori e dei subcontraenti, dedicati alle commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010.
2. Comunicare alla S.A., entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi di eventuali nuovi conti correnti propri, dei subappaltatori e dei subcontraenti, dedicati alle commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010
3. La redazione del Piano di sicurezza sostitutivo ovvero del Piano operativo di sicurezza secondo il punto 3 dell’allegato XV al D.Lgs 81/2008, da presentarsi alla Stazione Appaltante prima dell’inizio dei lavori. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna Impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'Impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.
4. L’Impresa , le maestranze e i tecnici sono inoltre obbligati, oltre che alle norme derivanti dai piani suddetti, al rispetto delle indicazioni ed ordini del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nominato dalla Xxx.xx ;
5. La formazione del cantiere attrezzato ed il suo spostamento e modifica in relazione alle esigenze realizzative dell’opera. Compresi la realizzazione degli impianti tecnologici di cantiere con il rilascio delle necessarie certificazioni di cui al D.M. n.37 del 22/01/2008, tutti i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla recinzione del cantiere conformemente alle vigenti normative in materia di sicurezza ed in relazione all’entità dell’opera, la recinzione del cantiere stesso con solido stecconato in legno o metallo, secondo la richiesta della Direzione Lavori, nonché la sistemazione, realizzazione e manutenzione delle strade di accesso e del cantiere, in modo da rendere sicuro e agevole il transito di veicoli e di persone;
6. L’accertamento dell’eventuale presenza sull’area di reti di impianti - aeree, superficiali o interrate - o di scoli e canalizzazioni, e, ove disposto dal direttore dei lavori, provvedere al relativo spostamento attraverso prestazioni da compensare appositamente;
7. l’onere della custodia del cantiere e dei luoghi oggetto dell’intervento, che dovrà essere affidata a personale provvisto della qualifica di guardia particolare giurata; inoltre la ditta è obbligata a stipulare un ‘adeguata polizza assicurativa sui furti negli ambienti oggetto dei lavori per il periodo degli stessi;
8. l’adozione dei provvedimenti necessari perché siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite;
9. la messa a disposizione della D.L. e dei suoi incaricati di un locale illuminato per la tenuta degli elaborati connessi con la D.L. (uffici organizzativi ditta);
10. il pagamento di tutte le tasse comunali per occupazione di suolo pubblico, passi carrabili ed altre licenze e permessi escluso le aree di cantiere e di lavoro concesse dalla D.L.;
11. l’allacciamento alla rete per la fornitura dell’energia elettrica e dell’acqua necessaria al servizio del cantiere ed al funzionamento dei mezzi d’opera e le previdenze atte ad ottenere la continuità dei servizi quando manchino energia elettrica ed acqua, nonché tutti gli oneri relativi a contributi, lavori e forniture per l’esecuzione di detti allacciamenti provvisori, oltre alle spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
12. la fornitura e posa in opera, all’atto della formazione del cantiere, di uno o due cartelloni a discrezione della D.L., recanti le seguenti indicazioni:
◦COMMITTENTE
◦OGGETTO DEI LAVORI
◦IMPORTO LAVORI
◦ATTO DI APPROVAZIONE LAVORI
◦CONTRATTO
◦IMPRESA o A.T.I.
◦RESPONSABILE PROCEDIMENTO
◦RESPONSABILE DEI LAVORI
◦DIRETTORE DEI LAVORI
◦DIRETTORE OPERATIVO
◦ISPETTORE DI CANTIERE
◦DIREZIONE DI CANTIERE
◦CAPO CANTIERE
◦DATA CONSEGNA LAVORI - DURATA LAVORI GG.
Il cartello dovrà avere dimensioni minime di m. 1,50 x 1,00 e schema conforme a quello predisposto dalla Direzione dei Lavori. In fondo alla tabella dovrà essere previsto uno spazio per l’aggiornamento dei dati relativi all’andamento dei lavori (sospensioni, riprese ecc.).
13. l’affidamento della Direzione di Cantiere ad un tecnico abilitato secondo le competenze professionali che sia di gradimento dell’Amministrazione. Il tecnico dovrà essere assunto a carico dell’Impresa stessa e dovrà assumere, unitamente all'Impresa, ogni responsabilità civile e penale relativa all’incarico ricevuto. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
14. L'Impresa è tenuta a comunicare per iscritto alla D.L. prima del verbale di inizio dei lavori il nome del Direttore di Cantiere nonché il nome del Capo Cantiere cui fare riferimento per necessità tecniche o chiarimenti inerenti la sicurezza e lo svolgimento dei lavori.
15. La Stazione Appaltante si riserva, mediante i tecnici all’uopo preposti, in funzione di Direttori Operativi, l’alta sorveglianza sulla direzione di cantiere e sull’Appaltatore stesso, spettando ad essa il compito di verificare la corrispondenza dell’opera in esecuzione al progetto e di approvare le eventuali varianti tecniche proposte.
16. Durante lo svolgimento dei lavori dovrà essere sempre in cantiere un rappresentante dell’Impresa incaricato di ricevere gli ordini e le istruzioni della D.L.;
17. la fornitura dei necessari, attrezzi e strumenti per il controllo e misurazione dei lavori;
18. gli esaurimenti di acqua di qualsiasi entità e provenienza per la esecuzione degli scavi, delle murature e delle opere di fondazione in genere;
19. la fornitura di fotografie, diapositive, video nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla D.L., dello stato di fatto e delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto e ad opere concluse;
20. l’esecuzione di quelle operazioni di tracciato, rilievo, saggi nel terreno, computi, calcoli, disegni, etc. necessarie, a giudizio insindacabile della D.L., alla contabilizzazione ed esecuzione delle opere, oltre quanto specificato ai successivi punti.
21. Il fornire se richiesto, con cadenza settimanale a decorrere dalla consegna dei lavori, le seguenti notizie statistiche in merito all’andamento dei lavori:
▪ elenco degli operai e dei tecnici (distinti per categoria) impiegati per l’esecuzione dei singoli lavori con la specifica dei giorni e delle ore;
▪ tipo di lavoro eseguito.
22. la esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le esperienze, saggi e prove che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione in correlazione a quanto prescritto circa l’accettazione dei materiali stessi, nonché sui campioni da prelevarsi in opera. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione in luogo indicato dalla D.L., munendoli di sigilli a firma della stessa e dell’Impresa, nei modi più adatti a garantirne l’autenticità.
23. La D.L. si riserva inoltre la facoltà di richiedere all’Impresa che vengano effettuate tutte quelle prove necessarie ai fini della determinazione della corretta esecuzione delle opere eseguite. L’Appaltatore sarà tenuto a far eseguire tutte le lavorazioni richieste per le verifiche necessarie a proprie cure e spese ;
24. La D.L. si riserva inoltre la facoltà di richiedere all’Impresa che vengano effettuate tutte quelle prove necessarie ai fini della determinazione delle caratteristiche di qualità e resistenza delle strutture e dei materiali posti in opera. L’Appaltatore sarà tenuto a far eseguire dette prove a proprie cure e spese presso un laboratorio ufficiale autorizzato ai sensi dell’art.20 della L.1086/1971 e di gradimento dell’Amministrazione; preferibilmente universitario o del C.N.R.;
25. la esecuzione di ogni prova di carico, compreso la manovalanza e gli apparecchi di carico e le spese di laboratorio, delle opere in c.a., c.a.p. e carpenteria metallica e muratura, pali di fondazione e qualsiasi altra struttura portante, per la valutazione della capacità portante delle strutture, sia in corso d’opera che per il collaudo finale da parte di un soggetto professionalmente abilitato designato dalla Stazione Appaltante, presso laboratorio ufficiale legalmente riconosciuto e di gradimento della D.L. e del collaudatore statico. La fornitura dell’energia elettrica per tutte le prove di funzionamento degli impianti e del gasolio o metano necessari per l’esecuzione delle prove di tenuta a caldo e, prima della consegna delle opere, per la verifica del funzionamento dell’impianto di riscaldamento
26. l’accesso al cantiere e il libero passaggio nello stesso o nelle opere in costruzione, degli addetti ai lavori di imprese diverse dall’aggiudicataria del presente appalto o che eseguono lavori per conto dell’Xxx.xx appaltante. Nonché , a richiesta della D.L., l’uso parziale o totale da parte di dette imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per la realizzazione di qui lavori od impianti che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente o a mezzo di altre ditte; resta inteso che né dalle medesime né dalla Stazione Appaltante l’Appaltatore potrà pretendere compensi di sorta;
27. per ogni lavoro ed opera indicati nell’elenco prezzi di contratto, si intende sempre e comunque compreso e compensato nel prezzo (salvo diversa ed espressa indicazione riportata nella descrizione del prezzo stesso) l’onere per l’esecuzione e successivo disfacimento di ponteggi, palchi di servizio e protezioni, a qualunque piano ed altezza si intervenga e qualunque sia l’entità del lavoro ed opera da completare (o compiuta); l’abbassamento o l’innalzamento dei materiali necessari per la realizzazione delle opere e quelli derivanti da demolizioni, per questi ultimi è altresì sempre compreso e compensato l’onere per il loro carico e trasporto in locali indicati dalla D.L. od alla discarica autorizzata per quel tipo di materiale a scelta dell’Appaltatore. I materiali di risulta restano comunque di proprietà dell’amministrazione e, se riutilizzabili a giudizio della D.L., dovranno essere ripuliti e accatastati in luoghi indicati, per quelli ritenuti inutilizzabili si provvederà al loro smaltimento in discarica autorizzata a spese e cura della Ditta, compresi i
materiali dannosi e nocivi e inquinanti a questo riguardo è fatto obbligo alla ditta appaltatrice di consegnare alla D.L. i documenti comprovanti il loro regolare smaltimento.
28. l’immediata osservanza delle prescrizioni degli ordini di servizio comunicati per scritto dalla D.L.;
29. l’osservanza scrupolosa delle norme e leggi in vigore sulla tutela dei lavoratori e il rispetto dei CCNL adottati.
30. L’assistenza da parte di personale qualificato ed esperto al momento della consegna, per l’avvio degli impianti tecnologici di qualsiasi genere, detto personale dovrà rimanere a disposizione della Stazione Appaltante, senza nessuno onere a carico di questa, per tutto il periodo di garanzia .
31. Il rilascio di tutta la documentazione, limitatamente alle opere oggetto dell’appalto, necessaria per la richiesta da parte dell’appaltante: dei collaudi delle opere e degli impianti, del C.P.I. e dei certificati di abitabilità o agibilità.
32. tutti i materiali, le apparecchiature i dispositivi ecc., di tipo edile, impiantistico, arredi, finiture ecc. dovranno essere corredate dalle seguenti documentazioni:
◦certificazioni di omologazione in corso di validità rilasciata da ente o laboratorio autorizzato dalla competente Xxx.xx;
◦dichiarazione attestante la conformità ella fornitura a quella omologata;
◦dichiarazione dell’installatore attestante la conformità dell’installazione con quanto dal costruttore e/o dal certificato di omologazione
33. le cautele per la conservazione delle strutture preesistenti di interesse storico - architettonico e per la loro eventuale messa in luce.
34. l’uso anticipato dei locali richiesti dalla D.L. previa verbalizzazione dello stato delle opere e senza diritti e compensi aggiuntivi.
35. la sorveglianza del personale della Stazione Appaltante non esonera l’Impresa dalle responsabilità circa l’esatto adempimento degli ordini e la perfetta esecuzione delle opere stesse secondo i disegni nonché la scrupolosa osservanza delle regole dell’arte e l’ottima qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento della esecuzione. La Stazione Appaltante si riserva, quindi, ogni più ampia facoltà di indagine e di sanzione ivi compresa la demolizione e il rifacimento a complete spese dell'Appaltatore delle opere male eseguite a giudizio insindacabile della D.L. in qualsiasi momento anche posteriore alla esecuzione delle opere e fino al collaudo definitivo. Qualunque sia l’importanza delle opere da eseguire spetta sempre all’Appaltatore la responsabilità piena ed unica della rispondenza della esecuzione alla progettazione non rimanendo detta responsabilità per nulla sminuita per effetto di revisione o di eventuali modifiche suggerite dalla D.L. ed accettate dall’Impresa;
36. la pulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera provvisionale, di detriti, residui e rifiuti di cantiere entro il termine indicato dalla direzione dei lavori in relazione alla data di presa in consegna.
Per l’inosservanza degli oneri previsti dal presente articolo, farà carico all’Appaltatore una sanzione pecuniaria compresa tra € 1.000,00 (mille) e € 2.500,00 (duemilacinquecento) a giudizio della D.L. per ogni articolo non osservato. La sanzione non esenterà comunque dal rispetto delle specifiche prescrizioni del suddetto articolo, salvi i casi in cui è prevista la risoluzione del contratto.
Per quanto non espressamente sopra indicato si rimanda al D.Lgs 50/2016, al Regolamento Attuativo vigente , al Capitolato Generale d’Appalto , alla Legge R.T. n.38 del 13/07/2007 e al regolamento attuativo DPGR n.45/R 07/10/08 ed alle linee guida emanate dall'ANAC.
ART. 36 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
Oltre gli oneri di cui agli artt. 4 e 6 del Capitolato Generale approvato con D. M. LL.PP. n. 145/2000 e agli altri indicati nel presente Accordo quadro, sono a carico dell'Appaltatore (ove occorra in considerazione dell’entità e dimensione dei lavori) gli oneri ed obblighi seguenti:
1. garantire sempre la sicurezza per i lavoratori e cittadini dalla data di comunicazione alla data di fine lavori ( sgombero delle aeree);
2. dotarsi di un sistema informatico per la gestione degli ordini dei lavori;
3. conoscere, in tempo reale, tutte le altre informazioni inerenti i cantieri allestiti nell’ambito degli appalti dipendenti dall'Accordo Quadro;
4. garantire sempre la piena disponibilità di sede operativa con le stesse caratteristiche dichiarate in sede di Accordo Quadro;
5. garantire sempre la piena disponibilità di approvvigionamento dei materiali;
6. garantire sempre la piena disponibilità parco mezzi messo a disposizione per le lavorazioni con le stesse caratteristiche dichiarate in sede di Accordo Quadro;
7. garantire sempre la piena disponibilità delle attrezzature specifiche messe a disposizione per le lavorazioni con le stesse caratteristiche dichiarate in sede di Accordo Quadro ;
8. garantire sempre la presenza del personale dichiarato in sede di gara (nominativi e qualificazione personale) messo a disposizione per le lavorazioni;
9. possedere e garantire sempre i requisiti dichiarati in sede di gara per la gestione dei rifiuti;
10. rispettare quanto dichiarato in sede di gara relativo alla miglioria;
11. rispettare sempre i tempi di attivazione ed inizio delle prestazioni relative agli ordinativi di lavoro (ODL) con caratteristica di emergenza;
12. rispettare sempre i tempi di attivazione ed inizio delle prestazioni relative agli ordinativi di lavoro (ODL) con caratteristica Urgenti;
13. rispettare sempre i tempi di attivazione ed inizio delle prestazioni relative agli ordinativi di lavoro (ODL) con caratteristica ordinari /ordinari programmati;
14. non eseguire l'Intervento in maniera incompleta e/o difforme alle indicazioni riportate negli Ordini di Lavoro e/o nel presente schema di A.Q;
15. rispettare sempre, salvo che non venga diversamente disposto dalla D.L., il termine ultimo per dare i lavori compiuti.
16. garantire la trasmissione, dei dati relativi agli ordinativi di lavoro (ODL) affidati:
◦Data esecuzione intervento ( giorno conclusione intervento)
◦Ora esecuzione intervento ( giorno conclusione intervento)
◦dettaglio interventi eseguiti e quantità/note
◦foto su supporto digitale (prima, durante e dopo l’esecuzione dell’intervento)
17. provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonchè alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione appaltante.
18. Comunicare i danni di qualunque natura che per cause dipendenti dalle lavorazioni o per negligenza operativa dell’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti che dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore medesimo;
19. consentire sempre il libero accesso a proprietà private o attività presenti in corrispondenza del cantiere mediante realizzazione di percorsi protetti di cantiere per il passaggio;
20. provvedere alla conservazione e consegna all'Xxx.xx appaltante degli oggetti di valore intrinseco, archeologico e storico, che eventualmente si rinvenissero durante la esecuzione dei lavori che spetteranno di diritto allo Stato;
21. consentire l'uso anticipato delle opere che venissero richieste dalla Stazione Appaltante senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare da esse;
22. sgomberare completamente entro i giorni stabiliti dalla fine lavori il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà;
23. provvedere alla gestione diurna e notturna ivi compresa la guardiania della segnaletica di cantiere mediante forniture, mantenimento in perfetto ordine e visibilità delle transenne, recinzioni e cartelli di cantiere e di quelli necessari per i provvedimenti di disciplina del traffico ivi compresi quelli di avviso, le segnalazioni diurne e notturne mediante , appositi cartelli e luci nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico e di quant’altro prescritto a scopo di sicurezza e ciò secondo le particolari indicazioni della Direzione, e in genere l'osservanza delle norme del vigente Codice della Strada, e dei decreti ministeriali sul segnalamento temporaneo (DM 10/07/2002 e s.m.i e DM 4/03/2013) e secondo le ordinanze e prescrizioni emesse dal Locale Comando di Polizia Municipale;
24. provvedere alla costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e comunque tutte le opere provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi pubblici privati e la continuità dei corsi d'acqua;
25. provvedere alle spese per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche e private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per depositi od estrazioni di materiali e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori;
26. l'Impresa non potrà, salvo esplicita autorizzazione scritta della Direzione dei Lavori, fare o autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere dell'appalto;
27. predisporre contemporaneamente più cantieri autonomi ed indipendenti, anche distanti fra di loro, nei tempi e nei modi indicati dalla D.L.
28. provvedere ad eventuali progettazioni di interventi di manutenzione che saranno validati dal Responsabile Unico del Procedimento senza che l’Impresa richieda maggiori compensi.
29. Provvedere a dotare il personale operativo di vestiario decoroso;
30. Provvedere all'allontanamento di subappaltatori-operatori e tecnici di cantiere non graditi dal R.U.P. e D.LL;
31. Provvedere all'esecuzione di attività di organizzazione o di supporto del lavoro per il corretto e regolare andamento dei lavori.
Ove la Ditta aggiudicataria non ottemperi agli oneri e obblighi imposti per legge ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, in particolare si renda colpevole di manchevolezze o deficienze nella qualità dei lavori, non ottemperi alle prescrizioni del contratto di Accordo Quadro o dei successivi contratti d'appalto in ordine alla documentazione da presentare, agli orari ed alle tempistiche da osservare, o qualora l’Appaltatore non ottemperasse all’osservanza di uno qualsiasi dei patti e degli obblighi contrattuali assunti in seguito alle dichiarazioni fatte in fase di gara, è tenuta al pagamento di una pena pecuniaria che varia secondo la gravità dell’infrazione da euro 250,00 ad euro 2.500,00. In particolare, per l'inosservanza sarà a carico dell'Appaltatore, per ognuno dei punti da 1 a 31 non osservato, una sanzione pecuniaria come sopra stabilita.
ART. 37 PENALI IN CASO DI RITARDO
In caso di mancato rispetto degli adempimenti contrattuali, L’Amministrazione comunale procederà all’applicazione di penali come di seguito indicate nei casi in cui le prestazioni e le attività richieste risulteranno:
a) totalmente o parzialmente non eseguite
b) eseguite in modo difforme dalle prescrizioni tecniche
c) eseguite in ritardo rispetto ai tempi pianificati o richiesti
L’applicazione di penali non sostituisce le lavorazioni, le prestazioni non eseguite o eseguite in modo difforme, e non esenta l’Appaltatore dall’obbligo contrattuale di una loro corretta, completa e soddisfacente esecuzione.
Le penali, indipendentemente dalla loro tipologia, verranno applicate (previa notifica all’Impresa con apposita nota a cura del Responsabile del Procedimento per tutti i giorni intercorrenti da quello dell’avvenuto controllo (compreso) a quello dell’effettiva esecuzione dell’intervento (compreso).
Nei casi in cui, per la natura stessa dell’inadempienza, sussista la materiale impossibilità di porvi rimedio, l’emissione della penale sarà immediatamente esecutiva, fatti comunque salvi gli eventuali diritti al risarcimento di cui ai successivi punti.
Tutte le eventuali penali saranno detratte dagli importi dovuti all'Appaltatore.
In ogni caso l’applicazione delle penali contrattuali non esaurisce il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
L’importo della penale è fissato in EURO 250,00 per ogni giorno di ritardo (compresi i festivi) rispetto al termine previsto sia per l’attivazione che per la conclusione di ogni singolo intervento (emergenza, urgente, ordinario).
Si considera non iniziato un intervento se questo viene sospeso dopo un inizio proforma o comunque viene sospeso senza porre rimedio, anche provvisorio, all’inconveniente riscontrato.
Le prestazioni eseguite solo parzialmente, o in modo difforme, verranno considerate come non eseguite, e pertanto saranno assoggettate all’applicazione della stessa penale.
E’ comunque fatto salvo l’addebito all’Appaltatore di ogni responsabilità, di qualsiasi genere, derivante o riconducibile al ritardo (o all’inadeguatezza) dell’esecuzione degli interventi.
L’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo in materia di risoluzione del contratto.
ART. 38 APPLICAZIONE PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, e la Ditta appaltatrice avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 7 giorni dalla data del ricevimento. Ove non replichi nei tempi previsti o fornisca elementi di risposta giudicati inidonei, verrà applicata alla Ditta appaltatrice la penale. L’ammontare della penale sarà addebitata sui crediti dell’aggiudicatario dipendenti dal contratto o sulla cauzione. L’applicazione della penale non estingue eventuali rivalse da parte del Comune o di terzi per i danni provocati dalle infrazioni o inadempienze stesse.
L’applicazione di tutte le penali e le sanzioni previste avverrà mediante applicazione nei registri contabili dei relativi importi sulle somme dovute dal Committente per gli acconti periodici.
L’applicazione della penale non solleva l’Assuntore dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto.
Il Comune di Carrara può procedere alla risoluzione di diritto del contratto di Accordo Quadro e degli appalti durante il periodo di loro efficacia qualora :
- l'ammontare delle penali o sanzioni ammontino per ogni appalto ad €. 5.000
- nei casi previsti all'art. 108 del D.Lgs n.50/2016 o da altre norme imperative;
- nel caso in cui la Ditta aggiudicataria ponga in essere frodi verso il Comune di Carrara, non reintegri il deposito cauzionale, o non versi i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge nei confronti dell’INAIL e degli Istituti di Previdenza, e nei casi di subappalto;
- nel caso di gravi o ripetute negligenze o di accertato inadempimento da parte della Ditta aggiudicataria degli obblighi derivanti dal contratto di Accordo Quadro e dai conseguenti contratti d'appalto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni o da pregiudicare le condizioni di reciproca correttezza;
- abbandono, reiterate sospensioni, mancata effettuazione delle prestazioni da parte del personale addetto al servizio affidato;
- mancata/errata esecuzione e/o ritardi che pregiudicano gli standard di sicurezza per la pubblica incolumità degli utenti della strada;
- violazione grave delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori;
- mancata nomina e/o sostituzione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui al DLgs 9 aprile 2008, n. 81, nonché del Medico competente;
- impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’Impresa non provveda all’immediata regolarizzazione;
- Sussistenza di gravi e persistenti manchevolezze nella tenuta del magazzino o dei mezzi d'opera o del sistema informatico, messi a disposizione per la durata dell'Accordo Quadro;
- organizzazione della squadra operai non mantenuta ai livelli qualitativi e quantitativi previsti nonostante diffida da parte dell'amministrazione;
- ottemperanza al complesso degli impegni dell’accordo quadro.
In caso di risoluzione del contratto per uno dei casi di cui all’articolo presente o per altre ipotesi nelle quali sia configurabile un comportamento doloso o colposo della Ditta aggiudicataria, sorge in capo all’Amministrazione appaltante il diritto di affidare il servizio a terzi. Alla Ditta aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.
ART. 39 FLUSSI FINANZIARI (art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.)
Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all’appalto in oggetto, l’Impresa appaltatrice assume su di sé l’obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A. dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall’art. 3, terzo comma, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del contratto, ai sensi dell’art. 3, ottavo e nono comma, con conseguente chiamata in cassa ed incameramento della cauzione definitiva, ferma restando la facoltà del Comune di Carrara di esigere il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
L’Amministrazione si riserva, inoltre, di svolgere tutti i controlli necessari affinché i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti nella filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori contengano una clausola a pena di nullità assoluta del contratto con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dei cui alla legge 136/2010.
ART.40 SPESE CONTRATTUALI E ONERI FISCALI
Tutte le spese di contratto, di registro, per diritti di segreteria, per ogni copia degli atti e disegni, per modelli, stampati e simili occorrenti per l’esecuzione del contratto, sono a carico dell’Appaltatore.
Il presente appalto è soggetto alle norme relative alla istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto di cui al D.P.R.26/10/72 n.633 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla disciplina dell’Imposta di Registro e di Bollo.
ART. 41 ANTICIPAZIONE
Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato di ogni contratto / ODL specifico verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,n. 385.
L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade all'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
ART. 42 PAGAMENTI IN ACCONTO E MODI VALUTAZIONE LAVORI
I lavori saranno valutati a misura, si procederà quindi alla misurazione diretta delle quantità di lavoro eseguite per le categorie di lavoro affidate.
La stazione Appaltante disporrà il pagamento delle somme dovute all’Impresa per i lavori regolarmente eseguiti al termine di ogni Ordine di lavoro e nel caso in cui ogni ordine di lavoro superi la durata di tre mesi con cadenza bimestrale.
Su ogni certificato saranno effettuate le ritenute a garanzia secondo le norme vigenti.
Il Direttore dei Lavori ha facoltà di richiedere all’Appaltatore e agli eventuali subappaltatori il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in sede di emissione dei certificati di pagamento per gli stati di avanzamento lavori. Nei casi di irregolarità contributiva accertata, il Responsabile del Procedimento ha facoltà di applicare quanto disposto dall’art. 17, comma 2, della L.R.T. n. 38/07 e s.m., il pagamento del corrispettivo dovuto sarà sospeso fino alla regolarizzazione delle posizioni della ditta appaltatrice, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi contributivi e/o assicurativi disattesi.
Gli eventuali costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) verranno liquidati ad ogni singolo SAL in maniera percentualmente proporzionale all’importo lordo del SAL stesso.
Compilato il verbale di ultimazione dei lavori si rilascerà il certificato per l’ultima rata di acconto qualunque sia l’importo, al netto come sopra.
Qualora l’appalto venga stipulato con ditta commerciale o società, dovrà essere designata la persona incaricata a riscuotere in nome e per conto della stessa ditta o società incaricata che dovrà risultare dallo statuto o dall’atto costitutivo della Società o da altro documento da allegarsi al contratto.
É comunque fatto obbligo alla ditta commerciale o società, in qualunque caso di decadenza o cessazione dalla carica della persona precedentemente autorizzata a riscuotere (anche se tale cessazione o decadenza avvenga op-legis o per fatto previsto dallo statuto sociale e sia pubblicata nei modi di legge) di notificare tempestivamente all’Xxx.xx appaltante l’avvenuta decadenza o cessazione.
In difetto di tale notifica la Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti alla persona precedentemente delegata alla riscossione.
Le cessioni anche parziali del corrispettivo di appalto sono regolamentate dall’ art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 43 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE O COLLAUDO
Non appena ultimate le lavorazioni previste negli ordinativi di lavoro, l’Xxx.xx appaltante potrà disporne per l’uso cui sono destinate, in tal caso la validazione positiva della lavorazione eseguita da parte della D.L deve intendersi come regolare esecuzione provvisoria dell’ordinativo di lavoro;
La D.L potrà richiedere in qualsiasi momento, tramite comunicazione mail, verifiche puntuali delle lavorazioni eseguite, in tal caso l’Appaltatore dovrà garantire la presenza del tecnico e della squadra tipo operativa per eseguire le verifiche necessarie.
Gli oneri per l’espletamento delle verifiche richieste saranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore.
Salvo quanto disposto dall'art.1669 del codice civile, l'Impresa risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo/regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Il certificato di collaudo sarà sostituito dal certificato di regolare esecuzione che sarà emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione lavori.
Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo.
ART. 44 CONTO FINALE
Accertata l’ultimazione dei lavori da farsi risultare con apposito verbale, sarà provveduto alla compilazione del conto finale entro tre mesi da tale data.
ART. 45 PAGAMENTO A SALDO
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, sarà effettuato entro 90 giorni dalla emissione del certificato di regolare esecuzione. La fideiussione a garanzia richiesta è costituita dall’importo pari alla rata di saldo maggiorata del tasso d’interesse legale applicato al periodo intercorrente tra certificato di regolare esecuzione ed il rispettivo certificato definitivo.
In sede di pagamento del saldo finale, il Direttore dei Lavori ha facoltà di richiedere all’Appaltatore e agli eventuali subappaltatori il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). Nei casi di irregolarità contributiva accertata, il Responsabile del Procedimento ha facoltà di applicare quanto disposto dall’art. 46 del presente Schema di Accordo Quadro.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art.1666 C.C.
ART. 46 MANUTENZIONE DELLE OPERE
L’Impresa ha l’onere della gratuita manutenzione delle opere da lei eseguite con ogni ordinativo di lavoro sino a che il certificato di regolare esecuzione dell’intera opera diventi definitivo, e pertanto fino a tale epoca dovrà eseguire tutte le riparazioni che si renderanno necessarie per mantenere in efficienza le opere stesse, senza avere alcun diritto a risarcimenti o rimborsi.
La D.L. potrà dare ordini all’Impresa di procedere alla riparazione, prescrivendone il termine.
L’Impresa anche in presenza di traffico sulle sedi stradali già in esercizio, eseguirà la gratuita manutenzione, provvedendo a tutte le segnalazioni provvisorie necessarie alla sicurezza del cantiere.
Ove l’Impresa non effettui le riparazioni ordinate, è in facoltà della Stazione Appaltante di farle eseguire senza altra procedura in economia o a mezzo di altre imprese a tutte spese dell’Appaltatore, qualunque sia l’ammontare dei lavori effettuati.
L'Impresa è anche responsabile dei danni e delle irregolarità dovute dal comportamento delle sottofondazioni e delle fessurazioni.
ART. 47 LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA
Per l’esecuzione dei lavori non previsti e per i quali non si intenda o non si possa procedere alla determinazione di nuovi prezzi, si provvederà in economia con operai, mezzi d’opera e provviste fornite dall’Appaltatore. Tali lavorazioni dovranno essere autorizzate dalla Direzione Lavori.
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Saranno a carico dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni perché siano sempre in buono stato di servizio.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere tenuti in pieno stato di efficienza.
Le forniture di mano d’opera, materiali e mezzi d’opera in economia, saranno contabilizzate in base ai prezzi contrattuali e se mancanti si provvederà alla formulazione di Nuovi Prezzi.
ART. 48 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per la definizione delle controversie che potranno insorgere tra le parti si applicano le Norme in materia nonché gli artt. 205 e 209 del D.Lgs 50/2016. Per qualsiasi controversia inerente il contratto ove l’Amministrazione fosse attore o convenuto, resta inteso, tra le parti la competenza del Foro di Xxxxx con rinuncia di qualsiasi altro.
Capo 1 – PARTE SECONDA SPECIFICHE TECNICHE
ART. 49 QUALITÀ’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
I materiali occorrenti per i lavori oggetto del presente appalto dovranno presentare tutte le caratteristiche perché sia garantita la buona riuscita dei lavori.
In genere non si prescrive alcuna provenienza dei materiali, lasciando l’Appaltatore libero di prelevarli dai siti che riterrà di propria convenienza, purché presentino i requisiti richiesti.
Non saranno tuttavia messi in opera se prima non siano stati riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione Lavori.
Tale accettazione non esonera peraltro l’Appaltatore dall’obbligo di cambiare, anche rimuovendoli d’opera, quei materiali che o per difetti non visti, o per qualsiasi altra causa, subissero posteriormente un deperimento e rendessero l’opera meno perfetta.
L’Appaltatore dovrà prestarsi alle prove dei materiali impiegati o da impiegare, sottostando a tutte le spese di prelevamento e di invio dei campioni ai laboratori designati dalla Direzione Lavori, nonché alle relative tasse per il rilascio delle certificazioni.
I materiali che, a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, non saranno ritenuti idonei, dovranno essere allontanati dal cantiere a cura e spesa dell’Impresa appaltatrice, la quale non potrà accampare diritti e compensi di qualsiasi genere.
Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto, l'Amministrazione può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
L'Appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese e rischio, i lavori che la Direzione Lavori accerti siano eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali che siano, per qualità, misura o peso, di cattiva qualità e/o diversi da quelli prescritti e accettati.
Le prescrizioni dei commi precedenti non pregiudicano i diritti dell'Amministrazione in sede di collaudo. Qualora, senza opposizione dell'Amministrazione, l'Appaltatore nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelle prescritte o di una lavorazione più accurata, ciò non gli dà diritto ad aumenti dei prezzi, ed il computo metrico è fatto come se i materiali avessero le dimensioni, la qualità ed il magistero stabiliti dal contratto.
Se invece sia ammessa dall'Amministrazione qualche scarsezza nelle dimensioni dei materiali, nella loro consistenza o qualità ovvero una minore lavorazione, il Direttore dei Lavori, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio, può applicare una adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo l'esame e giudizio definitivo in sede di collaudo.
ART. 50 REQUISITI DEI MATERIALI
Acqua. - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante.
Calci. - Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti, le calci idrauliche dovranno altresì corrispondere alle prescrizioni contenute nella Legge 595/65 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di accettazione contenuti nelle norme tecniche vigenti, nonché alle norme UNI EN 459-1 e UNI EN459-2.
Leganti idraulici. - Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta presa da impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di accettazione di cui alle norme vigenti.
Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti su tavolati in legno ben riparati dall'umidità o in sili.
Cementi e agglomerati cementizi - Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle disposizioni vigenti in materia (Legge 26 maggio 1995 n. 595 e norme armonizzate della serie EN197), dotati di attestato di conformità ai sensi delle norme UNI EN 197-1 e UNI EN 197-2.
A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento recante norme per il rilascio dell'attestato di conformità per i cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della Legge 595/65 (e cioè cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il
conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della Legge 595/65 e all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.
I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.
Ghiaia, pietrisco e sabbia. - Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di esecuzione delle opere in conglomerato semplice od armato di cui alle norme vigenti.
Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivati da rocce resistenti, il più possibile omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica, facilmente sfaldabili o rivestite da incrostazioni o gelive.
La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovrà essere assolutamente scevra di materie terrose ed organiche e ben lavata. Dovrà essere preferibilmente di qualità silicea proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Dovrà avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da 1 a 5 mm.
La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sarà prescritta dalla Direzione dei Lavori in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi.
L'Appaltatore dovrà garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro.
Per i lavori di notevole importanza I'Appaltatore dovrà disporre della serie dei vagli normali atti a consentire alla Direzione dei Lavori i normali controlli.
Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da elementi omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante e di natura consimile fra loro, escludendosi quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili facilmente o gelive o rivestite di incrostazioni. Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno provenire dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, all'abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo: e dovranno essere scevri di materie terrose, sabbia o comunque materie eterogenee.
Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di enti pubblici e che per natura e formazione non diano affidamento sulle sue caratteristiche, è necessario effettuare su campioni prelevati in cava, che siano significativi ai fini della coltivazione della cava, prove di compressione e di gelività.
Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potrà essere consentita per la formazione di esso l'utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché di ciottolosi x xxxxx ricavabili da fiumi o torrenti sempreché siano provenienti da rocce di qualità idonea.
I materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. Le graniglie saranno quelle indicate nelle norme di buona tecnica per la tipologia edilizia in oggetto.
Di norma si useranno le seguenti pezzature:
1) pietrisco da 40 a 71 mm ovvero da 40 a 60 mm, se ordinato, per la costruzione di massicciate all'acqua cilindrate;
2) pietrisco da 25 a 40 mm (eccezionalmente da 15 a 30 mm granulometria non unificata) per l'esecuzione di ricarichi di massicciate e per materiali di costipamento di massicciate (mezzanello);
3) pietrischetto da 15 a 25 mm per l'esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati bituminosi e per trattamenti con bitumi fluidi;
4) pietrischetto da 10 a 15 mm per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni e pietrischetti bitumati;
5) graniglia normale da 5 a 20 mm per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato superiore di conglomerati bituminosi;
6) graniglia minuta da 2 a 5 mm di impiego eccezionale e previo specifico consenso della Direzione dei Lavori per trattamenti superficiali; tale pezzatura di graniglia, ove richiesta, sarà invece usata per conglomerati bituminosi.
Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sarà ammessa una percentuale in peso non superiore al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti di prescelta pezzatura, purché, per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo o non siano oltre il 10% inferiori al limite minimo della pezzatura fissata.
Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare).
Bitumi. - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali" emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. Per trattamenti superficiali e semipenetrazione si adoperano i tipi B 180/200, B 130/150; per i trattamenti a penetrazione, pietrischetti bitumati, tappeti si adoperano i tipi B 80/100, B 60/80; per conglomerati chiusi i tipi B 60/80, B 50/60, B 40/50, B 30/40; per asfalto colato il tipo B 20/30.
Bitumi liquidi. - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali" emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. Per i trattamenti a caldo si usano i tipi BL 150/300 e BL 350/700 a seconda della stagione e del clima.
Emulsioni bituminose. - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali" emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Catrami. - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei catrami par usi stradali" emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. Per i trattamenti si usano i tre tipi: C 10/40, C 40/125, C 125/500.
Polvere asfaltica. - Deve soddisfare alle "Norme per l'accettazione delle polveri di rocce asfaltiche per pavimentazioni stradali" emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.
ART. 51 DEMOLIZIONI
GENERALITA'
Interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le strutture e materiali restanti, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi, danni collaterali e disturbi.
Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per il che tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.
Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di danni verso la Stazione Appaltante.
I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati.
L’Appaltatore dovrà provvedere per la loro cernita, trasporto in deposito, ecc. intendendosi di ciò compensato coi prezzi delle demolizioni relative.
I materiali non utilizzati provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, e al più presto, venire trasportati, a cura e spese dell'Impresa, in rifiuto alle discariche autorizzate e si intendono compresi i relativi oneri di smaltimento.
DEFINIZIONI
Scarificazione stradale: operazione di rottura superficiale della pavimentazione stradale, preparatoria ad altre operazioni.
Fresatura: operazione di scalfitura uniforme superficiale della pavimentazione stradale, preparatoria ad altre operazioni.
Tranciatura di pavimentazioni stradali: operazione di taglio superficiale della pavimentazione stradale, preparatoria ad altre operazioni.
Taglio di pavimentazioni stradali: esecuzione di traccia della pavimentazione stradale, preparatoria ad altre operazioni.
Demolizioni e rimozioni varie: smantellamento graduale di elementi che costituiscono la strada, effettuato con mezzi meccanici.
Regolarizzazione del bordo della buca: operazione di taglio superficiale del bordo della pavimentazione.
INDICAZIONI PROCEDURALI
La demolizione della pavimentazione stradale deve essere eseguita con opportune cautele e deve essere preceduta dal taglio del conglomerato bituminoso con apposita apparecchiatura. Il taglio deve avere una profondità sufficiente ad assicurare l’andamento rettilineo dello scavo, senza sbavature e strappi della superficie stradale pavimentata e non interessata dallo scavo medesimo.
Lo spessore della demolizione deve essere mantenuto costante in tutti i punti e deve essere valutato mediando l’altezza delle due pareti laterali più quella della parte centrale del cavo.
La demolizione delle murature di qualsiasi genere compreso il C.A. deve essere eseguita con mezzi meccanici e/o manuali e deve limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte , compreso il trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato e/o in aree indicate dal Progetto.
In merito alla cernita delle pietre del lastricato, gli elementi devono essere integri, opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito, che verranno indicati dalla Direzione dei Lavori, usando cautele per non danneggiarli, sia nella pulizia sia nel trasporto sia nell’assestamento, e per evitarne la dispersione.
Nelle strade asfaltate: la rimozione della pavimentazione deve essere preceduta dall'operazione di 'taglio" dell'area interessata dai lavori;
la profondità del "taglio" non deve essere inferiore a quella della pavimentazione stessa;
la larghezza della zona da tagliare deve essere pari a quella del massimo ingombro dello scavo; il “taglio” dovrà essere effettuato con fresa meccanica o con macchina a lama rotante.
Nelle strade lastricate: la rimozione delle pietre deve essere eseguita con l'uso di attrezzature tali da evitare la rottura delle lastre, ricorrendo all'allentamento delle stesse con idonei mezzi;
la larghezza della rimozione deve essere estesa alle pietre eventualmente smosse.
Nei marciapiedi asfaltati: il tappeto di usura esistente deve essere demolito e rimosso per tutta la larghezza, previo “taglio” su linee perpendicolari al cordonato;
la demolizione del massetto in calcestruzzo cementizio deve essere preceduta dall'operazione di "taglio" della area interessata dallo scavo;
la profondità del “taglio" non deve essere inferiore a quella della pavimentazione stessa;
il massetto in calcestruzzo esistente, nel caso la parte residua sia di ridotte dimensioni e/o di scarsa consistenza, deve essere demolito per tutta la superficie;
particolare attenzione deve essere prestata nella rimozione dei pezzi di cordonato o lista e della xxxxxxx;
in tal caso la rimozione dovrà essere preceduta dal taglio della pavimentazione stradale a ridosso del cordonato.
Nei marciapiedi lastricati devono essere adottate le modalità sopra indicate per lo stesso tipo di pavimentazione, prestando particolare attenzione nella rimozione dei pezzi di cordonato o lista ed della xxxxxxx.
Nel caso di fresature corticali o subcorticali, la pulizia del piano di scarifica deve essere eseguita con attrezzature approvate dalla DL munite di spazzole e dispositivi aspiranti, in grado di dare un piano perfettamente pulito e depolverizzato. Se la demolizione dello strato legato a bitume interessa uno spessore inferiore ai 15 cm può essere fatta con un solo passaggio di fresa, mentre, per spessori su periori a 15 cm, si devono fare due passaggi di cui il primo pari ad 1/3 dello spessore totale avendo cura di formare un gradino tra il primo ed il secondo strato demolito di almeno 10 cm di base per lato.
Le pareti dei giunti longitudinali devono essere perfettamente verticali e con andamento longitudinale rettilineo e prive di sgretolature.
Sia la superficie risultante dalla fresatura che le pareti del cavo devono, prima della posa in opera dei nuovi strati di riempimento, essere perfettamente pulite, asciutte e uniformemente rivestite dalla mano d’attacco di legante bituminoso prevista in progetto.
ART. 52 OPERE STRADALI
a) Tracciamenti
Prima di porre mano ai lavori di sterro e riporto, l’Impresa é obbligata ad eseguire la picchettazione completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti di base alla larghezza del piano stradale, all’inclinazione delle scarpate e alla formazione delle cunette.
b) Sbancamenti
Nell’esecuzione degli sbancamenti, l’Appaltatore dovrà procedere in modo che i cigli siano diligentemente profilati, le scarpate raggiungano l’inclinazione prevista nel progetto e che sarà ritenuta necessaria e prescritta dalla D.L. allo scopo di impedire scondiscendimenti.
L’Appaltatore rimane totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere ed e’ altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie eventualmente franate.
L’Impresa dovrà aprire senza indugi i fossi e le cunette occorrenti e, comunque, mantenere efficienti, a sue cure e spese, il deflusso delle acque anche, se occorra, con canali fugatori; dovrà inoltre garantire l’assenza sul piano di posa del cassonetto di materie organiche di qualsiasi tipo e dimensioni.
Le materie provenienti dagli scavi per l’apertura della sede stradale, non riutilizzabili e non ritenute idonee, a giudizio della D.L., per la formazione di rilevati ed altri impieghi nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto, fuori della sede stradale, depositandole su aree che l’Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese.
La località di tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie depositate non arrechino danno ai lavori od alle proprietà pubbliche e private, nonché al libero deflusso delle acque pubbliche e private.
La D.L., in contrasto con le precedenti disposizioni., potrà fare spostare a spese dell’Appaltatore le materie depositate.
c) Rilevati e trincee
Per i materiali da impiegare nei rilevati e le modalità di costruzione dei medesimi, si rimanda alle norme
C.N.R. - UNI 10006/65 e successive modificazioni ed integrazioni.
d) Sottofondi alla pavimentazione bitumata d.1) Fondazioni in misto granulare
Il sottofondo sarà costituito da due strati:
- il primo composto da materiali a matrice di natura calcarea della pezzatura di cm. 15-20 o materiale di frantumazione dello spessore minimo di cm. 30 compressi;
- il secondo strato composto da materiali a matrice di natura calcarea oppure a contenuto argilloso medio o materiale di fresatura dello spessore di cm. 10 compressi.
In alternativa il sottofondo potrà essere composto da una massicciata in misto granulometrico stabilizzato dello spessore di cm. 40 compressi composto da materiali a matrice di natura calcarea o a contenuto argilloso medio o materiali di fresatura.
I due strati saranno bagnati e cilindrati con almeno 40 passaggi di compressore di forza minima di 14 tonnellate.
Preparata così la nuova ossatura stradale, si procederà alla regolarizzazione con opportuna sagomatura.
Si procederà quindi alla cilindratura che sarà effettuata con rullo compressore di forza minima di 14 tonnellate previa conveniente innaffiatura e sino al momento in cui la massicciata ha raggiunto la densità del 95% rispetto a quella fornita dalla prova AASHO modificata.
Ove se ne presentasse la possibilità, sarà riutilizzato il materiale proveniente dalla scarificazione od altro di proprietà dell’Amministrazione appaltante.
Nei tratti in cui il ricarico deve essere effettuato su vecchia massicciata, si avrà cura di provvedere prima della stesa del pietrisco ad una accurata pulizia del piano viabile fino a mettere a nudo la vecchia ossatura.
Il lavoro di compressione sarà iniziato dai lati della carreggiata e proseguito gradualmente verso la zona centrale, per spessori non maggiori di cm. 20.
d.2) Fondazioni in misto cementato
Gli strati in misto cementato per fondazione o per base sono costituiti da un misto granulare di ghiaia, (o pietrisco) e sabbia impastato con cemento ed acqua in impianto centralizzato a produzione continua con dosatori a peso e a volume.
Gli strati dovranno avere spessori non inferiori a cm.10 e non superiori a cm.20.
Gli inerti, di cava o di fiume con percentuali di frantumato non superiore al 60% del peso totale degli inerti, dovranno avere dimensioni non superiori a 40 mm, ne forma appiattita, allungata o lenticolare.
La stesa verrà eseguita impiegando finitrici vibranti operando di norma con temperature ambiente comprese tra 0°C e 25°C ed in assenza di pioggia.
Subito dopo il completamento delle opere di costipamento (con rulli lisci vibranti) e di rifinitura, dovrà essere eseguito lo stendimento di un velo protettivo di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 1-2Kg mq.
e) Manti in conglomerato bituminoso
Il manto bituminoso sarà eseguito di norma secondo le seguenti tipologie:
e.1) Tipologia 1
a) Strato di base : steso con vibrofinitrice meccanica, spessore minimo compresso cm. 8, previa spalmatura del piano di posa con emulsione al 55% di bitume basico, in ragione di 1,5 kg./mq., rullato con compressore stradale da 12-16 Tonn.
b) Strato di collegamento (bynder) steso con vibrofinitrice meccanica per uno spessore minimo compresso di cm 0, xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx con emulsione al 55% di bitume basico, in ragione di 1,5 kg./mq., rullato con compressore stradale da 12-16 Tonn.
c) Strato di usura: steso con vibrofinitrice meccanica per uno spessore minimo compresso di cm.3 previa spalmatura del piano di posa con emulsione al 55% di bitume basico in ragione di 1,5 kg./mq. compresa rullatura con rullo da 7-12 Tonn.
e.2) Tipologia 2
Secondo le modalità di posa in opera sopra descritte saranno realizzati:
a) Strato di collegamento (bynder aperto): spessore minimo compresso cm. 6.
b) Strato di usura: spessore minimo compresso cm. 3
e.3) Tipologia 3
Sarà realizzato un unico strato bitumato dello spessore minimo compresso di cm. 6, costituito da bynder chiuso steso secondo le modalità sopra descritte.
f) Trattamenti superficiali
Il trattamento superficiale da praticarsi su manti di nuova costruzione ed esistenti dovrà essere eseguito nel modo seguente:
Energica pulitura della superficie di sottofondo, successivo stesa di emulsione bituminosa in ragione di 1,5 kg./mq., oppure bitume pure a caldo, penetrazione 120-150 in ragione di 1 kg./mq. copertura con uno strato di graniglia fine in ragione di mc.1,3 per ogni 100 mq. di superficie, e cilindratura con rullo leggero tandem (6 Tonn.).
La graniglia per trattamenti superficiali dalla frantumazione di roccia calcarea durissima o basaltica.
g) Esecuzione di rappezzi bituminosi a caldo
Interventi puntuali eseguiti su chiamata della D.L. sia in orario diurno che notturno, in tutti i giorni e le ore dell'anno, con idonea squadra composta da un minimo di tre componenti di cui un autista, per l'esecuzione di rappezzi bituminosi su anomalie di pavimentazioni di carreggiate e marciapiedi diffusi su tutto il territorio comunale con specifico automezzo idoneo ad accogliere e trasportare in se tutti i materiali e gli utensili necessari (segnaletica stradale da cantiere prevista da codice della strada, sabbia, macchina spruzzatrice per emulsione, piastra vibrante) munito di termocontainer della portata minima di 25 x.xx dotato di impianto di riscaldamento con n°2 bruciatori, cloclea per lo scarico a terra del conglomerato bituminoso direttamente nel punto di intervento tramite scivolo inox ruotante. Il mezzo dovrà essere equipaggiato con dispositivo di localizzazione e invio dati alla Stazione Appaltante.
Ogni intervento da eseguire trasmesso in via telematica o altra forma o semplice chiamata, dovrà essere iniziato e terminato entro i tempi stabiliti dalla D.L. indicati nel capitolato.
Xxxxxx intendersi compensati con il presente prezzo ogni onere per:
-manodopera
-attrezzi e mezzi di lavoro
-tempo necessario per trasferimenti e spostamenti fino al luogo dell'intervento e viceversa o approvvigionamento materiale
-materiale a consumo (emulsione, sabbia, etc. necessario per le varie lavorazioni).
Le lavorazioni da eseguire che possono essere richieste con caratteristica di emergenza e di urgenza e in notturno comprendono:
-istituzione di cantiere;
-pulizia dell'area di intervento;
-umettatura con emulsione bituminosa a caldo;
-stesa del conglomerato bituminoso anche in più strati nei casi di maggior spessore oltre cm.2 (uno strato previa umettatura ogni cm.2 di spessore) con squadratura eseguita con barre di ferro di spessore di mm.5 o mm.10 a seconda della pezzatura del conglomerato posizionati ortogonalmente;
-esecuzione del trattamento superficiale costituito da:
-umettatura dell'intera superficie con emulsione bituminosa a caldo
-Spargimento di sabbia
-Pulizia delle superfici dalla sabbia in eccesso.
h) Segnaletica
Per la segnaletica provvisoria dovranno essere rispettate le norme del nuovo Codice della Strada (D.L. del 30/04/92 n.285 e successive modificazioni ed integrazioni) e del Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. del 16/12/92 n.495).
ART.53 CONGLOMERATI BITUMINOSI
a) Ghiaino bitumato
Dovrà ottenersi con bitumatura di pietrischetto e di graniglia. Si prescrive che per ogni mc. di materiale da bitumare siano impiegati da kg. 70 a 75 di emulsione al 55% o kg. 40 di bitume puro.
b) Strato di base
b.1) Descrizione
Lo strato di base é costituito da un misto granulare di frantumato, ghiaia, sabbia ed eventuale additivo (secondo le definizioni riportate nell’art. I delle Norme C.N.R. sui materiali stradali- fascicolo IV/1953), impastato con bitume a caldo, previo preriscaldamento degli aggregati, steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e costipato con rulli gommati, vibranti gommati e metallici.
Lo spessore della base é indicato nel progetto, salvo diverse indicazioni della D.L..
b.2) Materiali inerti
I requisiti di accettazione degli inerti dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle norme C.N.R. - 1953.
Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle norme C.N.R. - 1953, con l’avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sarà fatta col metodo Los Angeles secondo le norme B.U. C.N.R. n.34 del 28/03/73, anziché col metodo DEVAL.
L’aggregato rosso sarà costituito da frantumati (nella misura che di volta in volta sarà stabilita a giudizio della
D.L. e che comunque non potrà essere inferiore al 30% della miscela degli inerti) e da ghiaie che dovranno rispondere al seguente requisito:
-perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 25%.
In ogni caso gli elementi dell’aggregato dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei, inoltre dovranno mai avere forma appiattita, allungata o lenticolare.
L’aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali e di frantumazione (la percentuale di queste ultime sarà prescritta di volta in volta dalla D.L. in relazione ai valori di scorrimento delle prove Xxxxxxxx, ma comunque non dovrà essere inferiore al 30% della miscela delle sabbie) che dovranno rispondere al seguente requisito:
-equivalente in sabbia determinato secondo norma B.U. C.N.R. n.27 del 30/03/72, superiore a 50.
Gli eventuali additivi, provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri d’asfalto, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti:
-setaccio UNI 0,18 (ASTM n. 80): % passante in peso: 100
-setaccio UNI 0,075(ASTM n.200): % passante in peso: 90 La granulometria dovrà essere eseguita per via umida.
b.3) Legante
Il bitume dovrà avere i requisiti prescritti dalle “Norme per l’accettazione dei bitumi” del C.N.R. - fasc. II/1951, per il bitume 60-80, salvo il valore di penetrazione a 25°, che dovrà essere compreso fra 60-70, ed il punto di rammollimento, che dovrà essere compreso fra 47°C e 56°C.
Per la valutazione delle caratteristiche di: penetrazione, punto di rammollimento P.A., punto di rottura Fraass, duttilità e volatilità, si useranno rispettivamente le seguenti normative: B.U. C.N.R. n.24 del 29/12/71; B.U. C.N.R. n.35 del 22/11/73; B.U. C.N.R. n.43 del 06/06/74; B.U. C.N.R. n.44 del29/10/74; B.U. C.N.R. del 17/03/76.
Dovrà avere inoltre un indice di penetrazione, calcolato con la formula appresso riportata, compreso fra -1,0 e +1,0:
20 u-500v
indice di penetrazione = -------------
u + 50v
b.4) Miscela
dove:
u = temperatura di rammollimento alla prova “palla-anello” in °C: 25°C; v = log. 800 - log. penetrazione bitume in dmm a 25°C.
La miscela degli aggregati da adottarsi dovrà avere una composizione granulometria contenuta nel seguente fuso:
serie xxxxxxxx e setacci U.N.I. Passante % totale in peso
Crivello 40 | 100 |
Crivello 30 | 80-100 |
Crivello 25 | 70-95 |
Crivello 15 | 45-70 |
Crivello 10 | 35-60 |
Crivello 5 | 25-50 |
Crivello 2 | 20-40 |
Setaccio 0,4 | 6-20 |
Setaccio 0,18 | 4-14 |
Setaccio 0,075 | 4-8 |
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 3,5% e il 4,5% riferito al peso totale degli aggregati. Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti:
-valore della stabilità Xxxxxxxx non inferiore a 700 kg.; inoltre il valore della rigidezza Xxxxxxxx, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in Kg. e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere superiore a 250;
-gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Xxxxxxxx dovranno presentare una percentuale di vuoti residui compresa fra il 4% e il 7%.
I provini per le misure di stabilità e rigidezza anzidette dovranno essere confezionati presso l’impianto di produzione e/o presso la stesa.
La temperatura di compattazione dovrà essere uguale o superiore a quella di stesa; non dovrà però superare quest’ultima di oltre 10°C.
b.5) Controllo dei requisiti di accettazione
L’Impresa ha l’obbligo di fare eseguire prove sperimentali sui campioni di aggregato e di legante, per la relativa accettazione. L’Impresa é poi tenuta a presentare con congruo anticipo rispetto all’inizio delle lavorazioni e per ogni cantiere di confezione, la composizione delle miscele che intende adottare; ogni composizione proposta dovrà essere corredata da una completa documentazione degli studi effettuati in laboratorio, attraverso i quali l’Impresa ha ricavato la composizione ottimale.
La D.L. si riserva di approvare i risultati prodotti o di fare eseguire nuove ricerche.
L’approvazione non ridurrà comunque le responsabilità dell’Impresa, in relazione al raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in opera.
Una volta accettata dalla D.L. la composizione proposta, l’Impresa dovrà attenersi rigorosamente comprovandone l’osservanza con esami giornalieri.
Non sarà ammessa una variazione del contenuto di aggregato grosso superiore a +-5% e di sabbia superiore a +-3% sulla percentuale corrispondente alla curva granulometrica prescelta, e di +-1,5% sulla percentuale di additivo.
Per la quantità di bitume non sarà tollerato uno scostamento dalla percentuale stabilita di +-0,3%.
Tali valori dovranno essere soddisfatti dall’esame delle miscele prelevate all’impianto come pure dall’esame delle carote prelevate in sito.
In laboratorio dovranno essere effettuate, quando necessarie, e almeno con frequenza giornaliera:
-la verifica granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati in cantiere e quella degli aggregati stessi all’uscita dei vagli di riclassificazione;
-la verifica della composizione del conglomerato (granulometria degli inerti, percentuale del bitume, percentuale di additivo) prelevando il conglomerato all’uscita del mescolatore o a quella della tramoggia di stoccaggio;
-la verifica delle caratteristiche del conglomerato e precisamente: peso di volume (B.U. C.N.R. n.40 del 30/03/73), media di due prove; percentuale di vuoti (B.U. C.N.R. n.39 del 23/03/73), media di due prove; stabilità e rigidezza Xxxxxxxx.
Inoltre con la frequenza necessaria saranno effettuati periodici controlli delle bilance, delle tarature dei termometri dell’impianto, la verifica delle caratteristiche del bitume, la verifica dell’umidità residua degli aggregati minerali all’uscita dall’essiccatore ed ogni altro controllo ritenuto opportuno.
In cantiere dovrà essere tenuto apposito registro numerato e vidimato dalla D.L. sul quale l’Impresa dovrà giornalmente registrare tutte le prove ed i controlli effettuati.
In corso d’opera ed in ogni fase delle lavorazioni la D.L. effettuerà, a sua discrezione, tutte le verifiche, prove e controlli, atti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori alle prescrizioni contrattuali.
b.6) Formazione e posa in opera delle miscele.
Il conglomerato sarà confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.
La miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia stata accertata dalla D.L. la rispondenza di quest’ultima ai requisiti di quota, sagoma, densità e portanza indicati nei precedenti articoli relativi alle fondazioni stradali in misto granulare ed in misto cementato.
Prima della stesa del conglomerato su strati di fondazione in mesto cementato, per garantire l’ancoraggio, dovrà essere provveduto alla rimozione della sabbia eventualmente non trattenuta dall’emulsione bituminosa stesa precedentemente a protezione del misto cementato stesso.
Procedendo alla stesa in doppio strato, i due strati dovranno essere sovrapposti nel più breve tempo possibile; tra di essi dovrà essere interposta una mano di attacco di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg./mq.
La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrice dei tipi approvati dalla D.L., in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di auto livellamento.
Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazioni degli elementi litoidi più grossi.
Nella stesa si dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente con l’impiego di due o più finitrici.
Qualora ciò non sia possibile, il bordo della striscia già realizzata dovrà essere spalmato con emulsione bituminosa per assicurare la saldatura della striscia successiva.
Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si dovrà procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura. I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati sempre previo taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento.
La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sarà programmata e realizzata in maniera che essi risultino fra di loro sfalsati di almeno cm. 20 e non cadano mai in corrispondenza delle due fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.
Il trasporto del conglomerato dall’impianto di confezione al cantiere di stesa dovrà avvenire mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque sempre dotati di telone di copertura per evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e formazione di crostoni.
La temperatura del conglomerato bituminoso all’atto della stesa, controllata immediatamente dietro la finitrice, dovrà risultare in ogni momento non inferiore a 130°C.
La stesa dei conglomerati dovrà essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro; gli strati eventualmente compromessi (con densità inferiori a quelle richieste) dovranno essere immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a cura e spese dell’Impresa.
La compattazione dei conglomerati dovrà iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a termine senza soluzione di continuità.
La compattazione sarà realizzata a mezzo di rulli gommati o vibrati gommati con l’ausilio di rulli e ruote metalliche, aventi idoneo peso e caratteristiche tecnologiche in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili.
Al termine della compattazione lo strato di base dovrà avere una densità uniforme in tutto lo spessore non inferiore al 97% di quella Xxxxxxxx dello stesso giorno, rilevata all’impianto o alla stesa.
Tale valutazione sarà eseguita sulla produzione giornaliera secondo norma B.U. C.N.R. n.40 del 30/03/73, su carote di 15 cm. di diametro; il valore risulterà della media di due prove.
Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per ottenere uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.
La superficie degli strati dovrà presentarsi priva di irregolarità ed ondulazioni.
Un’asta rettilinea lunga 4 m. posta in qualunque direzione sulla superficie finita dovrà aderirvi con scostamenti contenuti nel limite di 10 mm., il tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto.
c) Strato di collegamento (binder) e di usura
c.1) Descrizione
La parte superiore della sovrastruttura stradale sarà, in generale, costituita da un doppio strato di conglomerato bituminoso steso a caldo, e precisamente: da uno strato inferiore di collegamento (binder) e da uno strato superiore di usura, secondo quanto stabilito dalla D.L.
Il conglomerato per ambedue gli strati sarà costituito da una miscela di pietrischi, graniglie, sabbie ed additivi secondo quanto stabilito dalla D.L.
c.2) Materiali inerti
Il prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione appresso indicati, verrà effettuato secondo le norme C.N.R., Capitolato II del fascicolo IV/1953.
Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione così come per le modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle Norme CNR 1953, con l’avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sarà fatta col metodo Los Angeles secondo le Norme B.U. CNR n.34 (28 marzo 1973) anziché col metodo DEVAL.
L’aggregato grosso (pietrischi e graniglie) dovrà essere ottenuto per frantumazione ed essere costituito da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere o da materiali estranei.
L’aggregato grosso sarà costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di provenienza o natura petrografica diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti:
- per strati di collegamento
- perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C131 - AASHO T 96, inferiore al 25%;
- indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,80;
- coefficiente di imbibizione , secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore al 0,015;
- materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo IV/1953).
Nel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo strato di collegamento in periodi umidi od invernali, la perdita in peso per scuotimento sarà limitata allo 0,5%.
- per strati di usura
- perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo ASTM C131 - AASHO T 96, inferiore od uguale al 20%;
- almeno un 30% in peso del materiale della intera miscela deve provenire da frantumazione di rocce che presentino un coefficiente di frantumazione minore di 100 e resistenza a compressione, secondo tutte le giaciture, non inferiore a 140 N/mmq, nonché resistenza alla usura minima 0,6;
- indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,85;
- coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015;
materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo IV/1953) con limitazione per la perdita in peso allo 0,5%.
Per le banchine di sosta saranno impiegati gli inerti prescritti per gli strati di collegamento e di usura di cui sopra. In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei.
- L’aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno soddisfare ai requisiti dell’art. 5 delle Norme del C.N.R. predetto ed in particolare: equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T176, non inferiore al 55%;
- materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo IV/1953) con le limitazioni indicate per l’aggregato grosso.
Nel caso non fosse possibile reperire il materiale della pezzatura mm.2/5 necessario per la prova, la stessa dovrà esse eseguita secondo le modalità della prova Riedel-Webwe con concentrazione non inferiore a 6.
Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri d asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per via secca interamente passanti al setaccio n.30 ASTM e per almeno il 65% al setaccio n.200 ASTM.
Per lo strato di usura, a richiesta della D.L., il filler potrà essere costituito da polvere di roccia asfaltica contenente il 6-8% di bitume ed alta percentuale di asfalteni con penetrazione Dow a 25°C inferiore a 150 dmm.
Per fillers diversi da quelli sopra indicati é richiesta preventiva approvazione della D.L. in base a prove e ricerche di laboratorio.
c.3) Legante.
Il bitume per gli strati di collegamento e di usura dovrà essere preferibilmente di penetrazione 60-70 salvo diverso avviso della D.L. in relazione alle condizioni locali e stagionali e dovrà rispondere gli stessi requisiti indicati per il conglomerato bituminoso di base.
c.4) Miscele
c4.1) Strato di collegamento (bynder aperto).
La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:
serie xxxxxxxx e setacci UNI passante % totale in peso crivello 25 100
crivello 15 | 75-100 |
crivello 10 | 60-87 |
crivello 5 | 34-62 |
setaccio 2 | 20-45 |
setaccio 0,4 | 7-25 |
setaccio 0,18 | 5-15 |
setaccio 0,075 | 4-8 |
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4% ed il 5,5% riferito al peso degli aggregati.
Esso dovrà comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilità Xxxxxxxx e compattezza di seguito riportati.
Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di collegamento dovrà avere i seguenti requisiti:
- la stabilità Xxxxxxxx dovrà risultare in ogni caso uguale o superiore a kg. 800. Inoltre il valore della rigidezza Xxxxxxxx, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in kg. e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere in ogni caso superiore a 300.
Gli stessi provini dovranno presentare una percentuale di vuoti residui compresa tra 1l 4% e il 7%.
La prova Xxxxxxxx eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quello precedentemente indicato.
Riguardo alle misure di stabilità e rigidezza, sia per i conglomerati bituminosi tipo usura che per quelli tipo bynder, valgono le stesse prescrizioni indicate per il conglomerato di base.
c4.2) Strato di collegamento (bynder chiuso).
Vale quanto già detto per il bynder aperto, salvo il valore della prova Xxxxxxxx che dovrà risultare uguale o superiore a kg. 900 e la percentuale dei vuoti residui nei provini che potrà presentare un valore compreso tra il 3% e il 7%. Inoltre la miscela degli aggregati dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:
serie xxxxxxxx e setacci UNI passante % totale in peso
crivello 25 | 100 |
crivello 15 | 65-100 |
crivello 10 | 50-80 |
crivello 5 | 30-60 |
setaccio 2 | 20-45 |
setaccio 0,4 | 7-25 |
setaccio 0,18 | 5-15 |
setaccio 0,075 | 4-8 |
c4.3) Strato di usura.
La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:
serie xxxxxxxx e setacci UNI passante % totale in peso
crivello 15 | 100 |
crivello 10 | 70-100 |
crivello 5 | 43-67 |
setaccio 2 | 25-45 |
setaccio 0,4 | 12-24 |
setaccio 0,18 | 7-15 |
setaccio 0,075 | 6-11 |
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4,5% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati, ed il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti:
- il valore della stabilità Xxxxxxxx dovrà essere di almeno 1000 Kg.
Inoltre il valore della rigidezza Xxxxxxxx, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in kg. e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere in ogni caso superiore a 300.
La percentuale dei vuoti dei xxxxxxx Xxxxxxxx, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere compresa fra il 3% e il 6%.
La prova Xxxxxxxx eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quelli precedentemente indicati;
- elevatissima resistenza all’usura superficiale;
- sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa;
- grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovrà essere compreso fra il 4% e l’8%.
Ad un anno dall’apertura al traffico il volume dei vuoti residui dovrà invece essere compreso fra il 3% e il 6% e impermeabilità praticamente totale; il coefficiente di permeabilità misurato su uno dei xxxxxxx Xxxxxxxx, riferitasi alle condizioni di impiego prescelte, in permeamometro a carico costante di cm. 50 di acqua, non dovrà risultare inferiore a 10-6 cm./sec.
Sia per i conglomerati bituminosi per strato di collegamento che per strato di usura, nel caso in cui la prova Xxxxxxxx venga effettuata a titolo di controllo della stabilità del conglomerato prodotto, i relativi provini dovranno essere confezionati con materiale prelevato presso l’impianto di produzione ed immediatamente costipato senza alcun ulteriore riscaldamento.
In tal modo la temperatura di costipamento consentirà anche il controllo delle temperature operative.
Inoltre, poiché la prova va effettuata sul materiale passante al crivello da mm. 25, lo stesso dovrà essere vagliato se necessario.
c.5) Controllo dei requisiti di accettazione.
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base.
c.6) Formazione e confezione degli impasti.
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo che per il tempo minimo di miscelazione effettiva, che, con i limiti di temperatura indicati per il legante e gli aggregati, non dovrà essere inferiore a 25 secondi.
c.7) Attivanti l’adesione.
Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati possono essere impiegate speciali sostanze chimiche attivanti l’adesione bitume-aggregato (“dopes” di adesività).
Esse saranno impiegate negli strati di base e di collegamento mentre per quello di usura lo saranno ad esclusivo giudizio della D.L..
Si avrà cura di scegliere tra i prodotti in commercio quello che sulla base di prove comparative effettuate presso i laboratori autorizzati avrà dato i migliori risultati e che conservi le proprie caratteristiche chimiche anche se sottoposto a temperature elevate e prolungate.
Il dosaggio potrà variare a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle caratteristiche del prodotto, tra lo 0,3% e lo 0,6% rispetto al peso del bitume.
I tipi, i dosaggi e le tecniche di impiego dovranno ottenere il preventivo benestare della D.L.
L’immissione delle sostanze attivanti nel bitume dovrà essere realizzata con idonee attrezzature tali da garantirne la perfetta dispersione e l’esatto dosaggio.
c.8) Posa in opera degli impasti
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo le seguenti modifiche:
- la miscela verrà stesa dopo un’accurata pulizia della superficie di appoggio mediante energica ventilazione ed eventuale lavaggio e la successiva distribuzione di un velo uniforme di ancoraggio o di emulsione bituminosa basica o acida al 55%, scelta in funzione delle condizioni atmosferiche ed in ragione di 0,5 kg./mq.
La stesa della miscela non potrà avvenire prima della completa rottura dell’emulsione bituminosa;
- nella stesa si dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una striscia alla precedente con l’impiego di due o più finitrici.
Tale tecnica dovrà essere assolutamente osservata per lo strato di usura;
- la valutazione delle densità verrà eseguita con le stesse modalità e norme indicate per la base, ma su carote di cm. 10 di diametro; dovrà essere usata particolare cura nel riempimento delle cavità rimaste negli strati dopo il prelievo delle carote;
- la temperatura del conglomerato bituminoso all’atto della stesa, controllata immediatamente dietro la finitrice, dovrà risultare in ogni momento non inferiore a 140°C;
- la superficie dovrà presentarsi priva di ondulazioni; un’asta rettilinea lunga ml. 4 posta sulla superficie pavimentata dovrà aderirvi con uniformità. Solo su qualche punto sarà tollerato uno scostamento non superiore a 4 mm.
Il tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto.
ART.54 LAVORI DI RIPARAZIONE IN GENERE
Nei lavori di riparazione é compresa ogni e qualsiasi manovra, forniture e magisteri per dare le parti riparate complete e finite e funzionanti in opera.
Si intendono altresì espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.
PARTE TERZA
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI ART.55 NORME GENERALI
Le quantità dei lavori a misura e delle provviste saranno determinati con metodi geometrici, a numero, a misura lineare, superficiale o volumetrica e a peso, in relazione a quanto previsto nell’Elenco Prezzi.
I lavori a corpo dovranno essere comprensivi di ogni tipo di prestazione d’opera e onere per i materiali impiegati per avere l’oggetto finito e compiuto nella sua unitaria interezza, così come descritto nell’Elenco Xxxxxx.
I lavori saranno liquidati applicando i prezzi unitari secondo le misure fissate dal progetto anche se le misure di controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare per spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori.
Soltanto nel caso che la D.L. abbia ordinato per scritto diverse dimensioni, se ne terrà conto nella contabilizzazione.
In nessun caso saranno tollerate dimensioni diverse da quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di risarcimento a carico dell’Impresa.
Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all’esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dalla D.L. e dall’Impresa.
Resta sempre salva ad ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo. Nel caso in cui le lavorazioni non siano conformi a quanto richiesto, l'Xxx.xx si riserva la facoltà di accettarle (se comunque conformi alla normativa vigente in materia) e di non corrispondere alcuna remunerazione per tale intervento.
ART.56 ELENCO PREZZI
L’elenco dei prezzi unitari allegato al progetto e facente parte integrante del contratto è suddiviso in capitoli e paragrafi comprendenti i vari articoli inerenti una determinata categoria di lavoro.
Nel prezzo di ogni singola voce di E.P.U. sono sempre compresi e compensati (salvo diversa indicazione riportata nella descrizione della voce stessa) tutti gli oneri ed i magisteri comuni alla categoria di lavoro inerente quel paragrafo.
I prezzi unitari sono stati ricavati dal prezziario della Regione Toscana e dal prezziario ANAS attualmente on vigore che si intendono parte integrante del presente progetto anche se non materialmente allegati.
ART.57 INTERVENTI OMNICOMPRENSIVI
Gli interventi omnicomprensivi saranno contabilizzati a numero, a misura lineare, superficiale o volumetrica e a peso, in relazione a quanto previsto nell’Elenco Prezzi.
ART.58 LAVORI IN ECONOMIA
Le prestazioni in economia diretta ed i noleggi saranno assolutamente occasionali e potranno verificarsi solo per lavori non ricompresi nell'elenco prezzi; in ogni caso non verranno riconosciuti o compensate se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione scritta preventiva della D.L.
ART.65 PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
Le pavimentazioni bituminose saranno valutate ad opera compiuta considerando i metri quadrati di superficie coperta con gli spessori di progetto. Le quote delle superfici viabili e le relative pendenze potranno essere valutate mediante ausilio di stecca in alluminio da mt 4,00 o altro strumento, su richiesta specifica della D.L.
In nessun caso sarà consentito eseguire spessori minori, nel qual caso la D.L. potrà pretendere la rimozione, la nuova stesa della pavimentazione e la remunerazione secondo le effettive misure.
Per spessori realizzati superiori a quello stabilito dal progetto e dalla D.L., non sarà dato luogo ad alcun compenso.
Durante e dopo le bitumazioni ai fini della valutazione e contabilizzazione dei lavori, la D.L. potrà richiedere, tramite esami di laboratorio e carotaggi a totale carico della ditta Appaltatrice, il rispetto dei valori minimi stabiliti dalla “prova Xxxxxxxx” e complementari.
Il non rispetto dei valori fissati da presente capitolato comporterà una decurtazione del 20% sulle quantità contabilizzate.
Per valori inferiori al 20% dei valori assegnati, la D.L potrà pretendere il rifacimento totale della pavimentazione o accettare la lavorazione effettuata senza la contabilizzazione delle opere difformi.