POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE E AMMANCHI DI CASSA
ra
POLIZZA CONVENZIONE
RESPONSABILITÀ CIVILE
PATRIMONIALE PROFESSIONALE
E AMMANCHI DI CASSA
POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE E AMMANCHI DI CASSA
CSAP - Generali Italia S.p.A. n. IU7/380935851
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PATRIMONIALE
A
Massimale per sinistro
€ 75.000,00
Massimale annuo/persona
€ 150.000,00
Premio mensile
€ 8,00
B
Massimale per sinistro
€ 150.000,00
Massimale annuo/persona
€ 300.000,00
Premio mensile
€ 15,00
C
Massimale per sinistro
€ 250.000,00
Massimale annuo/persona
€ 500.000,00
Premio mensile
€ 25,00
DIPENDENTI CATEGORIA MESSI NOTIFICATORI
Opzione Unica
Massimale per sinistro
€ 75.000,00
Massimale annuo/persona
€ 150.000,00
Premio mensile
€ 15,00
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DA DEFICIENZE DI CASSA | |
Premio mensile € | 11,00 |
Massimale (anno/persona) € | 15.500,00 |
Massimale per sinistro € | 1.000,00 |
Franchigia € | 100,00 |
DEFICIENZE DA CASSEFORTI E/O CAVEAU Massimale (sinistro/anno/persona) € | 5.000,00 |
Scoperto.................................................................................................................... | 20% |
Detrazione minima a carico dell’assicurato € | 100,00 |
POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE E AMMANCHI DI CASSA
CSAP - Generali Italia S.p.A. n. IU7/380935851
SOMMARIO
• DIP - Documento informativo precontrattuale pag. 2
dei contratti di assicurazione danni
• DIP - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo ......................................pag. 4 per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
• Condizioni di Polizza ..............................................................................................pag. 7
- Definizioni ............................................................................................................pag. 7
- Norme che regolano l’assicurazione in generale ................................................pag. 7
• Sezione Responsabilità civile e professionale ......................................................pag. 9
- Oggetto dell’assicurazione ..................................................................................pag. 9
- Condizioni aggiuntive ..........................................................................................pag. 15
• Sezione Responsabilità civile da deficienze di cassa ............................................pag. 15
• Informativa trattamento dati personali....................................................................pag. 18
Polizza di assicurazione per la copertura dei Rischi di Responsabilità civile professionale
Documento informativo precontrattuale
dei contratti di assicurazione danni (DIP Danni)
Prodotto: Assicurazione Responsabilità Civile Professionale Dipendente CSAP Compagnia: Generali Italia S.p.A.
Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx. Società iscritta in Italia all’Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Il contratto è destinato all’assicurazione della Responsabilità Civile Professionale a favore dei dipendenti appar- tenenti a datori di Lavoro convenzionati con CSAP.
Cosa è assicurato? La copertura vale per la Responsabilità Civile Professionale relativa a: • Perdite patrimoniali cagiona- te a terzi • Rimborsi posti a carico del- l’assicurato per deficienze di cassa. Negli ambiti sopra descritti sono attivate le seguenti prin- cipali garanzie: • Perdite Patrimoniali • Tutela trattamento dati per- sonali (legge Privacy D. Lgs. 196/2003) • Danni corporali e materiali • Rischio Rapina • Responsabilità Civile da Deficienze di Cassa | Che cosa non è assicurato? Le principali esclusioni sono relative a: • dalla sottrazione, perdita, distruzione o deterioramento di denaro o titoli al portatore; • derivanti da scelte di natura discrezionale che esulano e/o esorbitano i poteri conferiti dalla legge, e/o dai regolamenti, nonchè non propri della qualifica dell'Assicurato; • derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivantegli direttamente dalla legge; • derivanti da fatto doloso; • conseguenti al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative intraprese purchè ciò non derivi da omissioni colpose di disposizioni di legge vigenti o della normativa aziendale; • conseguenti a ingiuria, calunnia, diffamazione e concorrenza sleale; • conseguenti all’attività di estimatore di pegni; • conseguenti ad azioni od omissioni compiuti allo scopo di causare un illecito profitto e/o vantaggio a favore proprio, la Società Poste Italiane e/o di chiun- que altro; • perdite patrimoniali derivanti da situazioni note al dipendente assicurato al momento dell'adesione alla presente copertura; • derivanti da ammanchi, deficienze di cassa e smarrimento di danaro, da incassi di banconote false e in genere da ammanchi di cassa di valori conte- xxxx in casseforti e caveau, fatto salvo, per quest’ultima ipotesi, la copertura della responsabilità patrimoniale a carico del dipendente da eccedenza dei valori contenuti in casseforti e caveau rispetto al limite stabilito per regola- mento da Poste Italiane S.p.A.; • derivante da funzioni e/o mansioni, anche saltuarie, di portavalori; • conseguenti a sanzioni fiscali, amministrative e/o pecuniarie in genere, multe, ammende, inflitte direttamente al dipendente dalle autorità governative; Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione. |
Ci sono limiti di copertura? Il contratto prevede limiti di xxxxxxxxxx, franchigie (intendendosi per franchigia, a seconda della garanzia, l’importo in cifra fissa sta- bilito nel contratto che viene dedotto dall’indennizzo in caso di sinistro) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato), che variano a seconda della prestazio- ne attivata. Le franchigie, gli scoperti e le cause di sospensione sono conte- nute nelle condizioni di assicurazione. |
Dove vale la copertura?
L’assicurazione vale per i comportamenti colposi posti in essere nella Repubblica Italiana, nello stato Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
Che obblighi ho?
In sede di stipulazione del contratto l’Assicurato ha l’obbligo di rilasciare dichiarazioni veritiere ed esau- stive sulle circostanze del rischio (1892 e 1893 Codice Civile). Inoltre in corso di contratto deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio (1897 e 1898 Codice Civile).
In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società entro 5 giorni da quando l’Assicurato ne ha avuto conoscenza.
L’inottemperanza anche ad uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o par- ziale dell’indennizzo assicurativo.
Quando e come devo pagare?
Il premio, comprensivo di imposte, è corrisposto a mezzo di trattenuta a ruolo paga da parte del datore di lavoro a seguito di rilascio delega da parte del dipendente assicurato e in tal caso è frazionato in 12 rate mensili; diversamente, qualora il datore di lavoro non effettui le trattenute e ruolo paga delle rate mensili di premio, è facoltà dell’Assicurato procedere al pagamento del premio a mezzo di RID Bancario, Bonifico ricorrente, bollettino di conto corrente postale in rate trimestrali, semestrali o annuale.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata materialmente pra- ticata la prima trattenuta a ruolo della rata mensile di premio da parte del datore di lavoro; diversamen- te, nel caso in cui il pagamento del premio venga effettuato direttamente dall’Assicurato , in rate trime- strali, semestrali o annuale, attraverso RID Bancario, Bonifico Bancario, Conto corrente postale, la copertura avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui è avvenuto il pagamento.
Per gli Assicurati in attività di servizio la garanzia è sospesa durante i periodi di aspettativa dal servizio senza trattenuta a ruolo paga della quota mensile di premio nonché; qualora il dipendente, per altri motivi inerenti il contratto di lavoro, non percepisca lo stipendio o lo stipendio sia percepito in quantità ridotta tale da superare la soglia minima di legge prevista per la cedibilità delle ritenute volontarie. La garanzia riprende vigore non appena cessate le predette cause di sospensione.
La copertura è di durata annuale.
In generale, la copertura opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’assicu- rato nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto del- l’assicurazione.
Come posso disdire la polizza?
La disdetta della polizza da parte dell’Assicurato deve avvenire a mezzo di comunicazione scritta invia- ta con raccomandata R/R all’Agenzia Generale Speciale IU7 Roma Salinari o alla contraente CSAP o alla Società Generali Italia.
L’Assicurato può recedere dal contratto, spedendo la disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza annuale dell’assicurazione contrattualmente prevista.
Inoltre, l’Assicurato può disdettare la polizza dopo ogni sinistro, fino al 60° giorno successivo al paga- mento o rifiuto dell’indennizzo.
Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx. Società iscritta in Italia all’Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi.
Assicurazione per i rischi di Responsabilità Civile Professionale Dipendente CSAP
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)
Generali Italia S.p.A. Edizione: 23 novembre 2018
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
GENERALI ITALIA S.p.A. – Gruppo Generali – Xxx Xxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) – tel. x00 0000000000 – sito internet: xxx.xxxxxxxx.xx - e-mail: xxxx@xxxxxxxx.xxx – PEC: generaliitalia@pec.generali- xxxxx.xxx – Impresa iscritta al numero 1.00021 dell’Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione
Il patrimonio netto ammonta a 00.000.000.000 euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 1.618.628.000 euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 9.063.859.000 euro.
L’indice di solvibilità di Generali Italia S.p.A. è 212% (tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare dei fondi propri di base e l’ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).
Si rinvia al sito internet di Generali Italia S.p.A. per approfondimenti.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?
OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO
• Dipendenti con rapporto di lavoro part-time prevede la riduzione del premio mensile per il personale con rapporto di lavoro part-time, con previsione di 2 combinazioni di massimali.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
• Ultrattività personale posto in quiescenza in vigenza di contratto – Prevede l’estensione della garanzia postuma anche per le richieste di risarcimento occasionate da fatti posti in essere dall’Assicurato durante il periodo di efficacia della garanzia e pervenute per la prima volta all’Assicurato, od ai suoi aventi diritto, nei cinque anni successivi alla cessazione del contratto di lavoro stesso. Il massimale resterà unico per l’intero periodo assicurativo e corrisponderà al massimale prescelto e per il quale è stato corrisposto il relativo premio.
Che cosa NON è assicurato?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Ci sono limiti di copertura?
Sono presenti i seguenti limiti di copertura:
SEZIONE PERDITE PATRIMONIALI CAGIONATE A TERZI:
• Legge Privacy – prestata fino a concorrenza del 10% del massimale di polizza.
• Dipendenti abilitati al ruolo di” messo notificatore” – in conseguenza di smarrimento, distruzione, deterioramento atti, documenti ecc, garanzia limitata ai danni materiali di rifacimento documenti, con esclusione delle perdite patrimoniali.
• Rischio rapina – prestata fino a concorrenza di:
- Direttore ufficio postale un limite massimo di risarcimento pari a Euro 10.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo e applicazione di una franchigia fissa di euro 1.000,00 per ogni sinistro.
- Impiegato di sportello un limite massimo di risarcimento pari a Euro 1.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo e applicazione di una franchigia fissa di euro 100,00 per ogni sinistro.
Escluse per entrambe le categorie, rapine avvenute nei 30 minuti successivi all’apertura al pubblico dell’Ufficio Postale e nei 30 minuti antecedenti la chiusura al pubblico.
SEZIONE DEFICIENZE DI CASSA:
prestata nell’ambito del massimale previsto in polizza fino a concorrenza di Euro 1.000,00 per ogni sini- stro e applicazione di una franchigia fissa di euro 100,00 per ogni sinistro
• Valori o denaro contenuti in casseforti e/o caveau.
• Interruzione e sospensione attività – prestata con l’applicazione di uno scoperto del 20% su ogni sinistro e un minimo di euro 100,00 per ogni danneggiato.
• Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx - Euro 1.500.000,00 per più sinistri fra tutti gli assicurati nel medesimo periodo assicurativo annuo
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?
Denuncia di sinistro: IIn caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia a Generali Italia entro cinque giorni da quello in cui il contraente e/o l’Assicurato ha ricevuto una contestazione ufficiale. Assistenza diretta / in convenzione: non sono previste forme di assistenza diretta / in convenzione per la gestione dei sinistri.
Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile. Nell’assicurazione della responsabi- lità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.
DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENZE
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
OBBLIGHI DELL’IMPRESA
Generali Italia S.p.A., in conformità alle condizioni di assicurazione fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, ha l’obbligo di prendere in carico la richiesta di risarcimento formulata dal danneggiato nei confronti dell’Assicurato.
Quando e come devo pagare?
PREMIO: Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
RIMBORSO: In caso di recesso per sinistro effettuato da parte di Generali Italia, il Contraente ha diritto, al rimborso del rateo di premio pagato e non dovuto al netto delle imposte..
Quando comincia la copertura e quando finisce?
DURATA: Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. SOSPENSIONE: Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto..
Come posso disdire la polizza?
RIPENSAMENTO DOPO LA STIPULAZIONE: Non è previsto il diritto del Contraente di recedere dal con- tatto entro un determinato termine dalla stipulazione.
RISOLUZIONE Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
A chi è rivolto questo prodotto?
Il target di clientela è rappresentato dai dipendenti della Società Poste Italiane S.p.A. che risultino rego- larmente iscritti alla Contraente e che abbiano compilato regolare scheda di adesione alle condizioni di cui presente polizza cumulativa – Convenzione CSAP/GENERALI ITALIA S.p.A., nonché delle norme che regolano l’assicurazione in essa contenute.
Quali costi devo sostenere?
Gli intermediari della Rete Generali Italia S.p.A. per la vendita di questa assicurazione percepiscono in media il 22,89% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE
ALL’IMPRESA ASSICURATRICE
Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a: Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 23 - Roma - CAP 00187 - fax 00 00000000 e mail: xxxxxxx.xx@xxxxxxxx.xxx.
La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.
All’IVASS
Se chi fa reclamo non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati diretta- mente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:
- nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di reclamo;
- copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell’eventuale riscontro ricevuto;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito xxx.xxxxx.xx.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET
(accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx).
• Prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:
MEDIAZIONE
Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Xxxxxx x’Xxxxx, 40 – 00000 Xxxx - Fax 00.00.000.000 - e- mail: xxxxxxxx_xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx
NEGOZIAZIONE ASSISTITA
In ogni caso è possibile rivolgersi in alternativa all’Autorità Giudiziaria. A tal proposito la legge prevede la media- zione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla nego- ziazione assistita.
ALTRI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per la garanzia responsabilità Civile non è previsto l’arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie fra le parti.
Per la garanzia Tutela Legale in caso di disaccordo tra l'Assicurato e DAS relativamente all’opportunità di ricor- rere al procedimento giudiziario e alla successiva gestone della vertenza, la decisione è demandata a un arbi- tro. In tal caso l’istanza di attivazione dell’arbitrato nei confronti di DAS dovrà essere effettuata con lettera rac- comandata indirizzata a:
DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 37135 Verona - Fax (000) 0000000 – posta elettronica certificata: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx.xx
PER QUESTO CONTRATTO IL CONTRAENTE DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRA- ENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA
CONDIZIONI DI POLIZZA
POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE E AMMANCHI DI CASSA
CSAP - Generali Italia S.p.A. n. IU7/380935851
DEFINIZIONI
Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
• Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
• Assicurazione: il contratto di assicurazione.
• Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione.
• Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali.
• Xxxxx: il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte o danneggia- mento a cose.
• Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
• Perdite patrimoniali: il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni perso- nali, morte, danneggiamento a cose.
• Polizza: il documento che prova l’assicurazione.
• Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
• Scoperto: la percentuale dell’importo liquidabile a termini di polizza che, in caso di sini- stro, rimane a carico dell’Assicurato.
• Sinistro: la richiesta di risarcimento danni per la quale è prestata l’assicurazione.
• Società: Generali Italia S.p.A.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostan- ze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o par- ziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 C.C.).
Art. 2 - Altre assicurazioni
L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazio-
ne di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).
Art. 3 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4 - Aggravamento del rischio
II Contraente e l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggra- vamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società pos- sono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa ces- sazione dell’assicurazione (art. 1898 C.C.).
Art. 5 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 6 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro (v. anche art. 10)
Il contraente e/o l’Assicurato quando ha ricevuto ufficialmente una contestazione riguardan- te la responsabilità civile e patrimoniale oggetto della garanzia, deve darne comunicazione scritta alla Società non oltre il quinto giorno da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del dirit- to all’indennizzo (art. 1915 C.C.). È in facoltà della Società richiedere al Contraente o all’Assicurato tutti i documenti probatori che ritenesse utili all’accertamento dei fatti.
Art. 7 - Disdetta in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 gior- ni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, rela- tiva al periodo di rischio non corso.
Art. 8 - Proroga dell’assicurazione
Il contratto assicurativo ha la durata di 1 anno e in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell’assicurazione, quest’ul- tima è prorogata per un anno.
Art. 9 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nella Repubblica Italiana, nello stato Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
Art. 10 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali
La Società, nei casi nei quali condivida la richiesta avanzata dell’Assicurato, che non ha accettato la responsabilità civile ed amministrativa contestatagli, presta, fino a quando ne ha interesse, l’assistenza legale dinanzi all’Organo Giudiziario competente in materia. Sono a carico della Società la spese sostenute per resistere all’azione promossa contro
l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza, per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispetti- vo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende inflitte all’Assicurato, né delle spese di giustizia penale.
Art. 11 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 12 - Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residen- za o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l’agenzia cui è assegnata la polizza.
Art. 13 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
Art. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Art. 1.1 Persone assicurate
L’assicurazione vale per i dipendenti della Società Poste Italiane S.p.A., che risultino regolarmente iscritti alla Contraente e che abbiano compilato regolare scheda di adesio- ne alle condizioni di cui presente polizza cumulativa – Convenzione CSAP/GENERALI ITALIA S.p.A., nonché delle norme che regolano l’assicurazione in essa contenute.
Art. 1.2 Rischio assicurato
A ) Perdite Patrimoniali
- La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge e di contratto a fronte di per- dite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresa la Società Poste Italiane S.p.A., in relazione all'espletamento ed all’adempimento di compiti di ufficio o di incarichi affidatigli e svolti nella qualità di dipendente, ivi compresi coloro abilita- ti al ruolo di messo notificatore.
- La garanzia comprende sia i danni di cui l’Assicurato debba rispondere direttamen- te nei confronti dei Terzi, sia le somme che a seguito dell’esercizio del diritto di rival- sa l’Assicurato debba corrispondere a Poste Italiane S.p.A. che abbia risarcito il danno a Terzi.
- Limitatamente ai dipendenti con mansioni amministrative/di ufficio, l’assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione e dete- rioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, ciò a parziale deroga della defi- nizione “perdite patrimoniali” , ferma comunque l’esclusione di cui al successivo art.4
e la non operatività della presente garanzia nel caso delle attività proprie del “messo notificatore” nei cui confronti, diversamente, opera la disciplina prevista dalla sezio- ne specifica del successivo punto C) Xxxxxxxx Xxxxx.
- La garanzia opera unicamente ed in conformità a quanto stabilito e regolato dal CCNL e relative leggi di riferimento e pertanto è valida esclusivamente per i rischi non a carico della Società Poste Italiane S.p.A. ferma restando l’esclusione dei casi di dolo.
B) Legge Privacy (D.Lgs. n. 196/2003)
L’assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali cagionate ai terzi, in conseguen- za dell’errato trattamento, raccolta, registrazione ed elaborazione, conservazione, utiliz- zo, comunicazione e diffusione dei dati personali purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo e semprechè l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi ed alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalle norme che regolano la materia per la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
La presente estensione di garanzia è prestata, nell'ambito del massimale annuo di poliz- za, fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento, per ogni sinistro e per anno assicurativo, pari al 10% del massimale stesso.
C) Garanzia Danni
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a paga- re, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali invo- lontariamente cagionati a terzi:
- in conseguenza di fati accidentali personalmente causati durante lo svolgimento del- l’attività assicurata compreso il rischio derivante dalla conduzione dei locali in uso all’Assicurato e delle attrezzature e/o impianti ivi esistenti; in caso di presenza di analoga copertura assicurativa da parte della Società Poste Italiane S.p.A., la pre- sente garanzia opererà in secondo rischio.
- dal deterioramento, incendio o furto dei supporti consegnati all'Assicurato dai suoi clienti per la registrazione e l'elaborazione, sempreché sia disponibile una copia del supporto che consenta il ripristino della procedura e dei dati; la Società risponde uni- camente delle spese sostenute per il rimpiazzo dei supporti distrutti, danneggiati o sottratti, con esclusione di tutte le spese supplementari anche se contrattualmente a carico dell'Assicurato (tempi supplementari di elaborazione, di studio, di analisi e di programma, ecc.).
Dipendenti abilitati al ruolo di messi notificatori
Per le attività proprie del “messo notificatore” dalla perdita, distruzione o deterioramen- to di atti, documenti o titoli non al portatore anche se derivanti da furto, rapina o incen- dio, limitatamente al costo di rifacimento dei documenti;
D) Rischio Rapina
L’assicurazione vale anche per quanto l’Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmen- te responsabile ai sensi di legge e di contratto a fronte di perdite patrimoniali involonta- riamente cagionate alla Società Poste Italiane S.p.A. per:
A. Direttore di Ufficio Postale
per le conseguenze di rapina dovute al mancato inserimento della chiusura time lock della cassaforte/caveau, tenendo escluse dalla garanzia, la prima e ultima apertura durante la giornata lavorativa.
La presente estensione di garanzia è prestata, nell'ambito del massimale annuo di polizza, fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento pari a Euro 10.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo e con applicazione di una fran- chigia fissa di € 1.000,00.
Si intendono in ogni caso escluse le rapine al dispositivo ATM.
B. Impiegato di sportello
per le conseguenze di rapina dovute ad eccedenza di cassetto e comprovata da rela- tivo rapporto operazioni dello sportello interessato entro un massimale annuo e per sinistro di € 1.000,00 al netto della giacenza autorizzata da Poste Italiane.
La presente estensione di garanzia è prestata, nell'ambito del massimale annuo di polizza, fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento pari a Euro 1.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia fissa di
€ 100,00.
Nei confronti di entrambe le categorie assicurate, rimangono escluse le conseguenze di rapina avvenuta nei 30 minuti successivi all’apertura al pubblico dell’Ufficio Postale e nei 30 minuti antecedenti alla chiusura al pubblico.
La presente estensione di garanzia è valida per le tutte le combinazioni di massimale previste dall’articolo 6 - Pagamento del premio e Massimali e dal punto B) dipendenti con rapporto di lavoro part-time dell’articolo 6 bis Disciplina speciale per categorie.
La garanzia opera unicamente ed in conformità a quanto stabilito e regolato dal CCNL e relative leggi di riferimento e pertanto è valida esclusivamente per i rischi non a cari- co della Società Poste Italiane S.p.A. ferma restando l’esclusione dei casi di dolo.
Art. 2 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’assicura- to nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto dell’assicurazione. Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892,1893 e 1894 del Codice Civile, gli assicurati dichiarano, e la Società ne prende atto, di non avere mai ricevu- to alcuna richiesta di risarcimento indennizzabile ai sensi della presente assicurazione e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano dar luogo a richieste di risarcimento - pre- sentate a loro stessi e/o all’Ente di appartenenza - indennizzabili ai sensi della presente assi- curazione. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, purché non determinata da provve- dimento di revoca individuale da parte dell’Autorità preposta, l’assicurazione vale per le richie- ste di risarcimento presentate per la prima volta allo stesso nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto dell’assicurazione.
Art. 3 - LIMITI DI INDENNIZZO
L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza dal massimale indicato in polizza per ogni sinistro fermo restando comunque che in nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto massimale:
- per più sinistri che traggano origine da una stessa causa, anche se presentati all’Assicurato in tempi diversi; in tale ipotesi la data della prima richiesta sarà conside- rata come data di tutte le richieste;
- per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.
Art. 4 - ESCLUSIONI
L'Assicurazione non vale per i danni:
1. derivanti da smarrimento, distruzione e danneggiamento di cose in genere, salvo quanto previsto dall'Art.1 Oggetto dell’Assicurazione, Art. 1.2 Rischio Assicurato, punto C) Garanzia Xxxxx;
2. dalla sottrazione, perdita, distruzione o deterioramento di denaro o titoli al portatore;
3. derivanti da provvedimenti amministrativi di espropriazione, occupazione o aventi in ogni caso natura oblatoria, nonché derivanti da attività inerenti le procedure e gli adempimenti in materia di appalti pubblici e/o concorsi e/o rilascio di licenze;
4. derivanti da scelte di natura discrezionale che esulano e/o esorbitano i poteri conferiti dalla legge, e/o dai regolamenti, nonchè non propri della qualifica dell'Assicurato;
5. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivantegli diret- tamente dalla legge;
6. derivanti da fatto doloso;
7. derivanti da Furto, Rapina, Incendio, fatto salvo quanto previsto dall'Art.1 OGGETTO DEL- L’ASSICURAZIONE Art. 1.2 Rischio Assicurato, punto C ) Garanzia Danni 2° e 3° comma;
8. derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attivi- tà industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi;
9. alle cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo fatto salvo quanto previsto dall'Art.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE Art. 1.2 Rischio Assicurato, punto C ) Garanzia Xxxxx;
10. derivanti alla mancata stipula di assicurazioni o dalla stipula di assicurazioni insufficienti, tanto obbligatorie quanto facoltative, nonchè ritardo nel pagamento dei relativi premi;
11. derivanti dall'attività di consigliere di amministrazione, di sindaco o revisore contabile di Società o Enti;
12. conseguenti al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative intraprese pur- chè ciò non derivi da omissioni colpose di disposizioni di legge vigenti o della normativa aziendale;
13. conseguenti ad attività svolte in relazione alla legge 109/94, successive modifiche e rego- lamento di attuazione;
14. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fis- sione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.);
15. conseguenti ad inquinamento da qualunque causa determinato, interruzione, impoverimen- to o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento delle falde acquife- re, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfrut- tamento; conseguenti a danno ambientale;
16. conseguenti a ingiuria, calunnia, diffamazione e concorrenza sleale;
17. conseguenti all’attività di estimatore di pegni;
18. derivanti da mancato, errato, ingegnato funzionamento del sistema informativo e/o di impianto, apparecchiatura componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date (c.d. rischio 2000);
19. derivante da retribuzioni al personale per attività lavorativa richiesta dal dirigente assicura- to in contrasto con le vigenti disposizioni;
20. derivante da circolazione di veicoli o da incidenti di lavoro;
21. danni di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto e per i campi elettromagnetici;
22. conseguenti ad azioni od omissioni compiuti allo scopo di causare un illecito profitto e/o vantaggio a favore proprio, la Società Poste Italiane e/o di chiunque altro;
23. conseguenti a reati ove l'Assicurato figuri come imputato, oppure commessi dal coniuge, dal convivente more uxorio, dai genitori, dai figli, dai fratelli e/o sorelle dell'assicurato stes- so, nonchè se con lui conviventi, dagli altri parenti o affini;
24. perdite patrimoniali derivanti da situazioni note al dipendente assicurato al momento del- l'adesione alla presente copertura;
25. derivanti da ammanchi, deficienze di cassa e smarrimento di danaro, da incassi di banco- note false e in genere da ammanchi di cassa di valori contenuti in casseforti e caveau, fatto salvo, per quest’ultima ipotesi, la copertura della responsabilità patrimoniale a carico del dipendente da eccedenza dei valori contenuti in casseforti e caveau rispetto al limite stabi- lito per regolamento da Poste Italiane S.p.A.;
26. dal trattamento di dati personali, ad eccezione di quanto previsto dal precedente Art. 1 Oggetto dell’Assicurazione Art. 1.2 Rischio Assicurato, punto B) Legge Privacy (D.Lgs. n. 196/2003);
27. derivante da funzioni e/o mansioni, anche saltuarie, di portavalori;
28 conseguenti a sanzioni fiscali, amministrative e/o pecuniarie in genere, multe, ammende, inflitte direttamente al dipendente dalle autorità governative;
29. conseguenti all’attività connessa all’assunzione e gestione del personale;
30. conseguenti a perdite patrimoniali derivanti dall’uso fraudolento di sistemi di elaborazione dati o computers.
Art. 5 - SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI
Non sono considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro suo parente ed affine se convivente, nonché altri componenti dl nucleo familiare dell’Assicurato risultanti dal certificato anagrafico dello “stato di famiglia”;
Art. 5 bIS - VINCOLO DI SOLIDARIETÀ
L’Assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell’Assicurato con esclusione della parte di responsabilità che gli possa derivare in via soli- dale dal rapporto con le altre persone
Art.5 TER - ALTRE ASSICURAZIONI
Fermo restando quanto regolato dal precedente art. 5 bis Vincolo di solidarietà’, è inteso che in caso di coesistenza di altre assicurazioni per il medesimo rischio la presente garan- zia è valida esclusivamente a completamento o in eccesso a quanto già assicurato con altra Assicurazione e pertanto diverrà operativa solo in subordine ovvero in base a quanto previsto dall’art.1910 X.X.
Xxx. 0 - XXXXXXXXX XXX XXXXXX E MASSIMALI
Ciascun Assicurato delega Poste Italiane a trattenere sullo stipendio a favore del C.S.A.P. per la durata contrattuale il premio mensile indicato nella scheda di adesione corrisponden- te al massimale garantito ossia:
a) massimale € 75.000 per sinistro € 150,000 per anno € 8,00 (comprensivo di imposta)
b) massimale € 150.000 per sinistro € 300.000 anno € 15,00 (comprensivo di imposta)
c) massimale € 250,000 per sinistro € 500.000 anno € 25,00 (comprensivo di imposta) In conformità a quanto disposto dall’Art. 1901 del C.C. la garanzia assicurativa ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata praticata la prima ritenuta a ruolo del premio assicurativo.
Art. 6 bIS - DISCIPLINA SPECIALE PER CATEGORIE
A) Dipendenti abilitati al ruolo di messi notificatori
Fermo restando quanto regolato dal precedente art. 6 Pagamento del premio e Xxxxxxxxx, nei soli confronti del personale abilitato al ruolo di messo notificatore, viene previsto un unico scaglione di copertura non opzionale:
massimale € 75.000 per sinistro € 150,000 per anno € 15,00 (comprensivo di imposta).
B) Dipendenti con rapporto di lavoro part-time
Fermo restando quanto regolato dal precedente art. 6 Pagamento del premio e Xxxxxxxxx, nei soli confronti del personale con rapporto di lavoro part-time, vengono pre- visti i seguenti massimali:
a) massimale € 75.000 per sinistro € 150,000 per anno € 5,60 (comprensivo di imposta)
b) massimale € 150.000 per sinistro € 300.000 anno € 10,50 (comprensivo di imposta)
La garanzia è operante per i dipendenti con rapporto di lavoro part-time per rischi profes- sionali purchè sia stato effettuato, a mezzo trattenuta sullo stipendio, il pagamento della relativa rata di premio. Se la trattenuta sullo stipendio non potrà essere garantita mensil- mente dal tipo di contratto part-time dell’Assicurato, nei mesi in cui il dipendente postale presterà servizio e quindi percepirà la busta paga mensile relativa, sarà effettuata la tratte- nuta di una quota doppia che andrà a coprire i mesi dove non sarà erogata la busta paga stessa.
Nel caso in cui si dovesse cambiare la formula contrattuale con Poste Italiane che non pre- veda più una continuità di busta paga mensile si dovranno ricontrattualizzare le modalità di pagamento del suddetto premio assicurativo. A tal fine sarà onere dell’Assicurato contatta- re il CSAP non appena avuta conoscenza dell’intervenuta modifica della formula contrat- tuale applicata da Poste Italiane.
Art. 7 - MASSIMA ESPOSIZIONE DELLA SOCIETÀ
La Società non corrisponderà somme superiori a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomi- la/00) per più sinistri fra tutti gli Assicurati verificatisi nel medesimo periodo assicurativo annuo.
Art. 8 - DETERMINAZIONE DEL DANNO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il Contraente o l’Assicurato sono tenuti a notificare alla Società l’ammontare dell’importo da versare a Poste Italiane o al Terzo Danneggiato, esibendo la lettera di addebito. L’assicurato dovrà immediatamente comunicare il sinistro al CSAP e non potrà, nei casi più gravi, assumersi alcun tipo di responsabilità. La Società effettuerà il rimborso fino alla con- correnza del capitale garantito entro i 15 giorni successivi, sempreché la pratica sia corre- data dei documenti da cui risultino il fatto, il danno e le cause che hanno indotto Poste Italiane ad addebitare la responsabilità civile e patrimoniale all’assicurato.
Art. 9 - DIRITTO DI SURROGA DELL’ASSICURAZIONE
Fermo restando il disposto dell’Art.1916 C.C., la Società, anche prima di effettuare il rim- borso, potrà, previo avviso al Contraente o all’Assicurato con lettera raccomandata, agire, quale mandataria dell’Assicurato stesso, nei confronti delle persone che con i loro atti hanno determinato la responsabilità causa dell’addebito.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
Art. 1 - PERSONALE IN QUIESCENZA POSTUMA QUINQUENNALE
L’assicurato posto in quiescenza potrà estendere la garanzia per altri 5 anni dalla data di cessazione del rapporto del lavoro, scegliendo il massimale e previo pagamento, in unica soluzione, di un’annualità del premio a mezzo c/c/p entro 90 giorni dalla data del pensiona- mento, ossia:
a) massimale € 75.000,00 Sinistro/periodo/persona: € 96,00 (premio comprensivo di impo- sta) / € 180,00 (premio comprensivo di imposta) per categoria messi notificatori;
b) massimale € 150.000,00 Sinistro/periodo/persona: € 180,00 (premio comprensivo di imposta), esclusa la categoria messi notificatori;
c) massimale € 250.000,00 Sinistro/periodo/persona: € 300,00 (premio comprensivo di imposta), esclusa la categoria messi notificatori e personale part-time;
Il versamento dovrà essere effettuato sul C/C n. 80340003 intestato a CSAP (RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA) e nella causale andrà specificato “pagamento pre- mio per copertura assicurativa responsabilità civile patrimoniale ulteriori 5 anni”.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DA DEFICIENZE DA CASSA
(La garanzia non può essere prestata in assenza della garanzia R.C. Patrimoniale).
Art. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Ai fini della presente sezione l’Assicurazione è prestata per la responsabilità civile gravante sull’assicurato nella sua qualità di dipendente addetto alla riscossione e/o maneggio di dena- ro e/o valori presso tutte le agenzie di Poste Italiane e ha per oggetto i rimborsi posti a cari- co degli assicurati stessi dalle Poste Italiane ai sensi di legge o dei contratti collettivi di lavo-
ro, esclusivamente per deficienze di cassa (contanti e valori) imputabili a colpa dei medesi- mi, confermata dai prescritti controlli e verificatesi durante il periodo di assicurazione.
Art. 2 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA
L’Assicurazione vale esclusivamente per i sinistri verificatisi durante il periodo assicurativo e per le richieste di risarcimento presentate dagli assicurati nel corso dello stesso periodo assicurativo. Fermo il regime di claims made stretto viene concesso, al termine di ogni annualità assicurativa, un ulteriore periodo di 60 giorni per la presentazione di denuncie di sinistro tardive.
Art. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E MASSIMALI
Ciascun Assicurato delega Poste Italiane a trattenere sullo stipendio a favore del CSAP per la durata contrattuale il premio (comprensivo di imposte) di € 11,00 corrispondente al mas- simale garantito:
a) L’assicurazione è prestata per un massimale di € 15.500,00 (quindicimilacinquecen- to/00) per anno assicurativo;
b) La garanzia viene prestata con un massimale per sinistro di € 1.000,00 (mille/00) e con una franchigia di € 100,00 (cento/00) che resta a carico dell’Assicurato.
c) Relativamente ai valori o al denaro contenuti in casseforti e/o caveau la garanzia è presta- ta con un massimale di € 5.000,00 (cinquemila/00) per sinistro e per anno assicurativo per ciascun assicurato. Detta garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto del 20% con la detrazione minima di € 100,00 (cento/00) che resta a carico dell’Assicurato.
d) La Società non corrisponderà somme superiori a € 1.500.000,00 (unmilionecinquecen- tomila/00) per più sinistri fra tutti gli Assicurati verificatisi nel medesimo periodo assicu- rativo annuo.
In conformità a quanto disposto dall’Art.1901 del C.C. la garanzia assicurativa ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata praticata la prima ritenuta a ruolo del premio assicurativo.
Art. 4 - RISARCIMENTO DEL SINISTRO
All’atto del rimborso dovuto ai sensi della presente copertura assicurativa l’assicurato dovrà darne immediata comunicazione scritta al CSAP. Il risarcimento verrà corrisposto dalla Società direttamente all’assicurato previa documentazione e dichiarazione scritta dell’Ufficio di appar- tenenza attestante l’avvenuta rifusione dell’ammanco ai sensi di legge e/o regolamenti vigenti. In caso di richiesta di rateizzazione è necessario inviare copia della lettera con cui Poste Italiane autorizza il ripianamento rateale del debito con relativo piano di ammortamento.
Art. 5 - ESCLUSIONI
L’assicurazione non è operante per ammanchi o perdite dovute a:
a) reati, infedeltà e dolo degli assicurati;
b) incendio, furto e/o rapina;
c) incassi di banconote false.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE
A. Premio mensile € 8,00
Massimale (€ 75.000,00 sinistro / € 150.00,00 anno)
B. Premio mensile € 15,00
Massimale (€ 150.000,00 sinistro / € 300.00,00 anno)
C. Premio mensile € 25,00
Massimale (€ 250.000,00 sinistro / € 500.00,00 anno)
L’opzione C non è attivabile per la categoria Dipendenti con rapporto di lavoro part-time; Le opzione A B e C non sono attivabili per la categoria Dipendenti abilitati al ruolo di messi notificatori.
Opzione Unica attivabile per la categoria Dipendenti abilitati al ruolo di messi notificatori:
Premio mensile € 15,00
Massimale (€ 75.000,00 sinistro / € 150.00,00 anno)
PERSONALE IN QUIESCENZA (POSTUMA QUINQUENNALE)
A. Premio € 96,00
Massimale (sinistro/periodo/persona) ............................................................€ 75.000,00
B. Premio € 180,00 Massimale (sinistro/periodo/persona) ..........................................................€ 150.000,00
C. Premio € 300,00
Massimale (sinistro/periodo/persona) ..........................................................€ 250.000,00
L’opzione C non è attivabile per la categoria Dipendenti con rapporto di lavoro part-time;
Le opzione A B e C non sono attivabili per la categoria Dipendenti abilitati al ruolo di messi notificatori.
Opzione Unica attivabile per la categoria Dipendenti abilitati al ruolo di messi notificatori:
Premio € 180,00
Massimale (sinistro/anno/persona) ................................................................€ 75.000,00
Il versamento dovrà essere effettuato sul C/C n° 80340003 intestato a CSAP (Responsabilità Amministrativa) e nella causale andrà specificato “pagamento premio per copertura assicurativa responsabilità civile patrimoniale ulteriori 5 anni”.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DA DEFICIENZE DA CASSA
Premio mensile € 11,00
Massimale (anno/persona) ..................................................................................€ 15.500,00
Massimale per sinistro ..........................................................................................€ 1.000,00
Franchigi € 100,00
DEFICIENZE DA CASSEFORTI E/O CAVEAU
Massimale (sinistro/anno/persona) € 5.000,00
Scoperto € 20%
Detrazione minima a carico dell’assicurato € 100,00
Per il personale part-time, viene applicato un premio mensile € 7,70 (comprensivo di imposta).
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
(di seguito, per brevità “Regolamento” o “REG. UE”)
Utilizzo dei dati a fini contrattuali
La informiamo che i Suoi dati personali, da Lei forniti o acquisiti da terzi(1) sono trattati da Generali Italia S.p.a. in qualità di Titolare del trattamento e da Comitato Sindacale Assicurazione Postetelegrafonici (di seguito anche CSAP), in qualità di Titolare autonomo, nell’ambito del Profilo Cliente, della consulenza e dell’offerta assicura- tiva, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei designati, (i) al fine di rile- vare i Suoi bisogni ed esigenze assicurative e la Sua propensione al rischio per prestare la consulenza; (ii) per la proposizione e conclusione dei contratti assicurativi e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per ese- guire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (iii) per l'esecuzio- ne dei contratti da Lei stipulati, (iv) per l’assistenza, la gestione e la liquidazione di eventuali sinistri (v) per, se del caso, prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; (vi) per comunicare i Suoi dati per- sonali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto di CSAP o per la esecuzione dei contratti in esse- re(2). La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali cui ai punti (i), (ii), (iii) (iv) e (vi) è neces- sario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte di CSAP e/o all'esecuzione dei contratti in essere, mentre per le finalità di cui alla lettera (v) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse di CSAP a preveni- re e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii), (iv), (v) e (vi) il conferimento dei dati è obbli- gatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude al CSAP di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai con- tratti in essere.
Utilizzo dei dati per l'erogazione del servizio FEA
La informiamo inoltre che, qualora aderisca al servizio di firma elettronica avanzata (FEA), CSAP tratterà anche i Suoi dati biometrici(3) sempre per le finalità sopra indicate.
La base giuridica del trattamento dei Suoi dati biometrici per l'erogazione del servizio FEA è costituita dal Suo consenso esplicito e facoltativo, senza il quale il trattamento non potrà avere luogo e, di conseguenza non potrà essere erogato il servizio FEA. Il trattamento dei Suoi dati biometrici è dunque finalizzato alla sola erogazione del servizio FEA funzionale a consentirLe la firma di documenti e contratti legati a prodotti e servizi assicurati-
vi offerti da CSAP. Nel caso non acconsentisse a tale trattamento, potrà comunque beneficiare dei servizi assi- curativi sebbene soltanto attraverso modalità non dematerializzate. Le modalità di trattamento dei dati biome- trici sono dettagliate nelle condizioni contrattuali di fornitura del Servizio.
Utilizzo dei dati a fini accessori ad attività contrattuali
Le informiamo inoltre che può autorizzare CSAP a trattare i Suoi dati personali - da Lei forniti e/o acquisti anche da terzi(1) (con esclusione delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, tra cui i dati relativi alla salute ed i dati biometrici) - per utilizzarli per le seguenti ulteriori finalità:
1) per comunicare i suoi dati personali a società del Gruppo e non per la prestazione di servizi non assicura- tivi;
2) per invio di materiale pubblicitario, comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato, rileva- zione della qualità dei servizi offerti, anche relativamente ai prodotti e servizi non assicurativi offerti da altre società;
3) per analizzare i prodotti e servizi da Lei richiesti, anche attraverso trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, con lo scopo di rilevare i suoi comportamenti e preferenze e/o di migliorare l'offerta.
Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facoltativi. Il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei nostri servizi assicurativi.
Tempi di conservazione dei dati
I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per i quali sono trattati da CSAP, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:
a) per le finalità contrattuali e di erogazione del servizio FEA: per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente, per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del con- tratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti con- nessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;
b) per le finalità accessorie alle attività contrattuali, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dal momento della cessazione dell’efficacia del contrat- to, a qualsiasi causa dovuta.
Comunicazione dei Dati
I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgo- no per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE(4).
Trasferimento dei dati all'estero
I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo spe- cifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori della stessa(5) alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).
Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, CSAP potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet di CSAP: xxx.xxxx.xx.
Diritti dell'interessato
Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso CSAP e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione cancellazione, limi- tazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei pro-
pri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro parti- colare trattamento e comunque al loro uso a fini accessori a quelli contrattuali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate.
Ai fini dell’esercizio dei Suoi diritti di interessato potrà rivolgersi a:
Comitato Sindacale Assicurazione Postetelegrafonici, Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxx (XX), e- mail: xxxxxxxxxx@xxxx.xx o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a r.cin- xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx.
La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.
NOTE:
1. CSAP tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati previsti nel Profilo Cliente, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall’interessato, categorie parti- colari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (contraenti, assicurati, aderenti a fondi pre- videnziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricer- che di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, CSAP potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicu- ratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
3. Tali dati sono dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativo alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine fac- ciale o i dati dattiloscopici. A titolo esemplificativo, dati per elaborare immagine, ritmo, velocità, accelerazione e movimen- to delle soluzioni di firma elettronica avanzata.
4. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assi- curatori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autof- ficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sini- stri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgo- no, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispon- denza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
5. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari, assicuratori, coassicuratori, rias- sicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.
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