Contract
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI PRESTAZIONI DI LAVORO – A TEMPO DETERMINATO - DI PERSONALE APPARTENENTE A RUOLI E PROFILI PROFESSIONALI DIVERSI PER LE ESIGENZE DI AOU SASSARI
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
Xxxxx Xxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx
P. Iva 02268260904
Direzione Amministrativa Xxxxx Xxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx
Struttura Complessa Risorse Umane
Xxx X. Xxxxxxx 00 00000 Xxxxxxx
INFORMAZIONI GENERALI
Legenda:
Codice dei contratti : X.Xxx. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
Azienda : AOU SASSARI – Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari
Appaltatore, Aggiudicatario, Affidatario: il soggetto giuridico a cui è aggiudicato l’appalto.
Offerente: il soggetto che presenta offerta per l’appalto di cui trattasi
Concorrente: partecipante alla procedura di gara;
Margine d’Agenzia, Aggio d’Agenzia: il moltiplicatore, oggetto di ribasso nell’Offerta economica, e posto a remunerazione delle attività di ricerca, selezione e gestione amministrativa e giuridica del personale, nonché di tutti i servizi indicati nel presente Capitolato.
S.A.: Stazione Appaltante quindi AOU Sassari; Struttura Agente: S.C. Acquisizione Beni e Servizi CSA : il presente Capitolato speciale d’appalto DISCIPLINARE: il disciplinare di gara
INDICE
ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELL’APPALTO – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO – OPZIONI DI ESTENSIONE
ART. 3 – VALORE DELL'APPALTO E COSTO DEL SERVIZIO
ART. 4 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E DEI PROFILI PROFESSIONALE DA RICOPRIRE
ART. 5 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO ART. 6 - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO
ART. 7 – OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
ART. 8 - RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA ART. 9 - SALUTE E SICUREZZA
ART. 10 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
ART. 11 - PREZZO DEL SERVIZIO E MODALITÀ DEI PAGAMENTI ART. 12 - SEGRETO D'UFFICIO E OBBLIGO DI RISERVATEZZA
ART. 13 – CONTROLLI - PENALITA’ – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
– RECESSO – FORZA MAGGIORE ART. 14 – CESSIONE DEL CREDITO
ART. 15 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART. 16 - DISCIPLINA DEL CONTRATTO –RISERVATEZZA
ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELL’APPALTO – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Il presente Capitolato Speciale di Appalto, di seguito denominato CSA, disciplina le modalità per l'individuazione di una Agenzia per il lavoro in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato in tutti quei casi in cui la prestazione lavorativa non può essere assicurata utilizzando le procedure concorsuali o quelle di trasferimento.
La somministrazione in argomento interessa diverse figure professionali con inquadramenti riferiti al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del Comparto Sanità, da impiegare, con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato presso le strutture sanitarie ed amministrative dell’Azienda.
La quantità massima di lavoro consentita è legata al limite massimo del 2% del monte giornate complessivo regionale secondo quanto previsto dall’art. 5 della Legge Regionale n. 21 del 07/11/2012. In considerazione del particolare periodo contingente (COVID) AOU non è in grado di indicare un valore minimo di fornitura e non è, pertanto, vincolata ad alcun minimo contrattuale.
Quindi l’Azienda potrà rivolgersi all’Aggiudicatario ogni qualvolta vi sia l’esigenza di ricorrere ai contratti di somministrazione lavoro a tempo determinato per tutte le figure professionali per le quali si manifestasse la necessità nel periodo di durata del contratto, che siano comunque incluse nelle categorie “A” – “B” – “C” e “D”. In relazione alla variabilità del fabbisogno e trattandosi di strumento volto a realizzare la flessibilità del lavoro, si ribadisce che l’Azienda non assume alcun obbligo di garantire un minimo di spesa stante il limite massimo come precedentemente indicato al 2%.
In conclusione, il ricorso a tali prestazioni risponde all'esigenza di fornire ad AOU Sassari uno strumento flessibile che consenta di fronteggiare contingenti carenze di personale appartenente a ruoli e qualifiche professionali diversi in modo da garantire l'adempimento di tutte le attività aziendali; è chiaro, pertanto, il carattere integrativo, del tutto residuale, di tale strumento rispetto alle ordinarie procedure selettive in materia di assunzione di Personale dipendente, Comparto Sanità pubblica, che le Aziende intenderanno attivare, ivi compreso l’utilizzo di eventuali graduatorie concorsuali tutt’ora valide.
Il servizio di somministrazione lavoro comprende l’attività di ricerca, selezione, formazione, gestione e sostituzione dei somministrati e deve essere svolto nel rispetto della vigente normativa.
In particolare dovranno essere osservate, ove applicabili, le disposizioni dettate dalla seguente normativa:
• Legge n. 196 del 24.06.1997;
• Legge n. 30 del 14.02.2003, D.Lgs. n. 276 del 10.09.2003 e X.Xxx. n. 81/2015; D.Lgs. n.
165/2001, art. 36;
• D.M. 23.12.2003;
• CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro, sottoscritto in data 27/02/2014; CCNL comparto sanità del 7.04.1999 per il personale non dirigente e CCNL integrativo del
20.09.2001.
Le Agenzie che intendono partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, occorrente alle Aziende dovranno osservare le disposizioni e condizioni generali e particolari precisate nel presente CSA, nel Disciplinare di gara, e nella documentazione ad essi allegata.
L'appalto, articolato in LOTTO UNICO, è qualificato come “procedura aperta di tipo OEPV (offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 co. 6 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.,
Si precisa che l’appalto è concepito come obbligazione di risultato, pertanto il servizio dovrà essere reso perfettamente operativo e includere ogni prestazione necessaria a tale scopo, anche se non espressamente prevista in atti di gara e in offerta. L’aggiudicatario non potrà, ad alcun titolo, pretendere compensi ulteriori e diversi da quelli previsti in offerta economica per dare perfettamente compiuta l’obbligazione di risultato; quindi, ogni prestazione necessaria a tale scopo, anche se non prevista in CSA e/o in offerta, deve essere resa senza oneri aggiuntivi; pertanto, tutti gli oneri a carico dell’appaltatore, previsti dal CSA, anche alla luce della presente clausola, sono inclusi nel prezzo offerto in sede di gara.
L’offerente deve essere consapevole che non potrà vantare interessi o diritti di sorta, nonché compensi o rimborsi spese per la partecipazione alla procedura in oggetto qualora questa, per ragioni di pubblico interesse sopravvenute rispetto al momento della pubblicazione del bando, dovesse essere annullata, revocata o non si dovesse procedere alla stipulazione di contratti dopo l’aggiudicazione; parimenti anche il contraente deve essere consapevole che la stazione appaltante potrebbe recedere anticipatamente dal contratto stipulato in esito alla procedura di gara, senza oneri aggiuntivi oltre il pagamento delle prestazioni già eseguite, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
Di quest’alea pre-contrattuale e contrattuale devono tenere conto i concorrenti e/o gli aggiudicatari, nel momento in cui decideranno di partecipare alla procedura di gara, formulare le proprie offerte ed eventualmente stipulare il relativo contratto.
ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO – OPZIONI DI ESTENSIONE
L’appalto ha durata annuale eventualmente rinnovabile per un’ulteriore anno con decorrenza dalla data di stipulazione dei relativi contratti o, se avvenuta, dalla data della consegna anticipata del servizio in via d’urgenza. L’aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l’Agenzia aggiudicataria, mentre per l’Azienda sarà subordinato agli adempimenti previsti dalla legislazione vigente anche in ordine alle verifiche dei requisiti e delle eventuali dichiarazioni sostitutive.
Sono fatte salve le ipotesi di risoluzione anticipata o di recesso nei casi previsti dal presente capitolato, dalla legge o dal Codice Civile.
Per i contratti di somministrazione attivati durante questo periodo, l’Agenzia aggiudicataria si impegna a mantenere invariato l’aggio dell’Agenzia, oggetto di ribasso nell’Offerta economica, e posto a remunerazione delle attività di ricerca, selezione e gestione amministrativa e giuridica del personale, nonché di tutti i servizi indicati nel presente Capitolato.
Le singole somministrazioni di lavoro a tempo determinato potranno essere richieste entro la data ultima di durata del contratto, precisando che i contratti con i singoli lavoratori somministrati non potranno comunque andare oltre il periodo massimo di 3 (tre) mesi dopo la scadenza del contratto con l’Agenzia di somministrazione cessata.
Se nel corso della durata del contratto sarà aggiudicata una procedura utilizzabile dalle Aziende da parte della Consip S.p.A. o del Soggetto Aggregatore Regionale CRC-CAT Sardegna riguardante l’oggetto del presente capitolato, l’Azienda utilizzerà tale procedura, se più favorevole, salvo il diritto dell’aggiudicatario del singolo lotto di adeguare le condizioni di contratto a quelle migliori definite dal Soggetto Aggregatore. In caso contrario, il contratto dovrà considerarsi risolto, alla data di attivazione del nuovo contratto scaturito da procedura del Soggetto Aggregatore. Si precisa che i singoli contratti di somministrazione già in essere a tale data saranno, comunque, considerati validi per tutto il periodo indicato nei singoli contratti. E’ inoltre facoltà dell’Azienda richiedere (diritto potestativo), in prossimità della scadenza contrattuale, di prorogare l’appalto nelle more della definizione di nuova gara, limitatamente al tempo necessario per l'affidamento del nuovo appalto e alle medesime condizioni contrattuali ed economiche pattuite all'atto dell'aggiudicazione, o migliorative, per un periodo non superiore a 6 mesi, eventualmente rinegoziando i costi in diminuzione (si richiama l’art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/2016).
ART. 3 – VALORE DELL'APPALTO E COSTO DEL SERVIZIO
Il valore di stima annuale (+ opzione di rinnovo) dell’appalto è stato determinato nella misura del 2% della spesa annua per il personale di AOU Sassari al netto dell’IVA sull’aggio, sulla base di quanto previsto “dall’art. 5 della Legge Regionale n. 21 del 07/11/2012 ovvero che le Aziende Sanitarie possono ricorrere alla somministrazione del lavoro temporaneo nella misura massima del 2% della spesa annua per il personale”.
Pertanto, il valore del lotto, così come articolato, è il seguente:
Detto importo, si ripete, ha carattere presuntivo, in quanto il numero di risorse, la durata delle singole missioni di somministrazione e il relativo valore delle retribuzioni e contribuzioni sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste nell’ambito dei singoli ordini di somministrazione, che saranno emessi sulla base dell’effettivo fabbisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale, dalle previsioni di bilancio, nonché dagli accordi aziendali in materia di ricorso alle forme contrattuali flessibili di lavoro.
L’importo indicato pertanto non è in alcun modo impegnativo e vincolante per l’Azienda, atteso che l’importo globale “effettivo” erogato del contratto sarà quantificato solo a seguito dell’emissione dei singoli ordini di somministrazione.
Le tabelle di riferimento della retribuzione per categoria sono quelle allegate al presente capitolato e verificate conformi alla normativa.
All'operatore economico viene riconosciuto un aggio unico, indipendente da quantità, categoria e luogo di somministrazione. Il Corrispettivo, rappresentato dall’Aggio dell’Agenzia e oggetto di ribasso nell’Offerta economica, è posto a remunerazione delle attività di ricerca, selezione e gestione amministrativa e giuridica del personale, nonché di tutti i servizi indicati nel presente Capitolato,
ART. 4 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E DEI PROFILI PROFESSIONALI DA RICOPRIRE
I prestatori di lavoro somministrati richiesti all’Agenzia aggiudicataria, saranno riconducibili con preciso riferimento alle categorie diverse indicate nel presente capitolato di gara e saranno adibiti alle mansioni previste per i dipendenti del comparto Sanità di cui alle categorie A - B – BS – C e D di tutti i ruoli del vigente CCNL per le tipologie di utilizzo previste dalla vigente normativa. A titolo meramente indicativo e non esaustivo si indicano le qualifiche professionali che potrebbero essere oggetto di contratto di somministrazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, inclusi i CCNNL.
Categoria
A B B B BS BS BS BS C X X X X X X X X X X X X
X
Qualifica richiesta Ausiliario Specializzato Coadiutore amministrativo
Operatore Tecnico Magazziniere
Operatore Tecnico - Autista - Manutentore Operatore Tecnico Elettricista - Idraulico - Caldaista Operatore Socio Sanitario
Operatore Tecnico Autista di ambulanza Coadiutore amministrativo Esperto Assistente amministrativo
Assistente Tecnico
Coll. Amministrativo Prof.le
Coll. Prof.le Sanitario - Educatore Professionale Coll. Prof.le Sanitario - Infermiere Professionale Coll. Prof.le Sanitario - Ostestrico/a
Coll. Prof.le Sanitario - Tecnico della Prevenzione Coll. Prof.le Sanitario - Tecnico della Riabilitazione Coll. Prof.le Sanitario - Logopedista
Coll. Tecnico Prof.le - Assistente Sociale Coll. Prof.le Sanitario - Assistente Sanitario
Coll. Tecnico Prof.le - Tecnico Sanitario Laboratorio Biomedico Coll. Tecnico Prof.le - Tecnico Sanitario Radiologia Medica
Collaboratore Tecnico Professionale
L'Agenzia aggiudicataria del presente appalto dovrà corrispondere, per ciascuna figura professionale attivata, la tariffa oraria come sotto specificata, prevista dal vigente C.C.N.L., 1° livello economico, Comparto Sanità pubblica, comprensiva di stipendio tabellare, valore indennità comune legata alla qualifica, tredicesima mensilità, oneri riflessi e assicurazione I.n.a.i.l.). Pertanto, per tutte le qualifiche professionali, il valore economico contrattuale è quello corrispondente a ciascuna categoria, ovvero:
Per specifiche indennità retributive (indennità di turno, notturno, festivi, straordinario, reperibilità ecc. previste dal CCNL) comunque legate all'effettiva presenza del prestatore in servizio e, dunque, derivanti da effettivo espletamento lavorativo orario, sarà applicato il vigente C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica; per tali compensi l'Agenzia, a consuntivo, emetterà distinta voce nella fatturazione dei relativi corrispettivi, rispetto ai monte orari ordinari, senza costi aggiuntivi di intermediazione a carico del Committente (no aggio).
Detto costo orario:
• Varierà in corso d’appalto in base alle eventuali modificazioni sopravvenute di Legge o di CCNL, con effetto dalla data in cui le modificazioni debbono essere applicate;
• Non è soggetto a ribasso in gara.
Sono a carico dell’Affidatario gli oneri sotto elencati:
Malattie ed infortuni dei lavoratori temporanei;
Controlli fiscali sulle assenze per malattia, anche della durata di un solo giorno;
Congedi e permessi retribuiti fruiti dai lavoratori temporanei in applicazione di norme, legislative e contrattuale, che ne prevedono il diritto di godimento;
Formazione dei lavoratori temporanei;
Costi derivanti da eventuali interventi di tutela, prevenzione e protezione dei lavoratori diversi da quelli che il presente Capitolato pone a carico dell’Azienda; Ore straordinarie non autorizzate dall’Azienda;
N.B. Qualsiasi costo contrattuale non indicato nel costo orario, comprese le assenze rispetto a quelle già indicate (permessi studio, congedi straordinari, permessi per lutto etc.), oneri di gestione (es.: ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale, oneri contrattuali per la sicurezza, oneri amministrativi e finanziari, ecc.), utile d’impresa, saranno a carico dell’Agenzia aggiudicataria e compensate dal margine orario di agenzia offerto (il moltiplicatore), che pertanto si ritiene remunerativo del rischio di impresa;
REQUISITI DEL PERSONALE SOMMINISTRATO
Il personale somministrato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di accesso dall’esterno previsti dai CCNL vigenti per il profilo professionale richiesto, ovvero: Il personale infermieristico ed ostetrico dovrà possedere i seguenti requisiti:
o iscrizione al Collegio professionale di competenza;
o idoneità fisica alla mansione specifica ai sensi delle vigenti normative, senza alcuna limitazione;
o esperienza documentabile di assistenza infermieristica e/o ostetrica. o Il personale suddetto non dovrà inoltre trovarsi in situazioni di interdizione o sospensione dell’esercizio professionale.
o Gli autisti dovranno essere in possesso di patente di guida di tipo D; n. 2 di essi dovranno possedere anche la certificazione di qualità (CQC).
o Il restante personale dovrà essere in possesso dei soli requisiti di cui al punto b).
• Accertamento di idoneità generica e specifica alla mansione effettuato dall’Affidatario;
• Conoscenza della lingua italiana (parlata e scritta); in particolare i profili sanitari dovranno conoscere bene la terminologia tecnica;
• Esperienza lavorativa (EL) o formazione specifica (FS) minima come da requisiti di capacità tecnico-professionale previsti dal relativo CCNL;
• Idoneità fisica piena ed assoluta alle mansioni proprie generali e specifiche del personale della categoria e del profilo professionale richiesti che deve essere accertata da medico competente della Azienda, come prescritto dalla vigente normativa in materia (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) e dalla L. 276/03 (l’accertata inidoneità anche parziale alle mansioni obbliga l’Affidatario alla sostituzione del lavoratore).
ART. 5 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e dalla normativa in materia, e nel rispetto delle seguenti modalità:
1. L’Azienda unicamente sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale procederà alla richiesta delle singole forniture di lavoro all'Agenzia aggiudicataria mediante apposito ordine di somministrazione da trasmettere via PEC, nel termine di preavviso
massimo di 5 giorni lavorativi; ciascuna richiesta di prestazione di lavoro sarà corredata almeno dalle seguenti informazioni:
a. descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria, settore di specializzazione, eventuale grado di esperienza necessario;
b. modalità e durata della prestazione lavorativa (periodo di assegnazione);
c. Numero di risorse, sede, orario di lavoro, mansioni specifiche;
N.B. è possibile inoltre chiedere che prima della somministrazione del personale sia espletata specifica formazione pre- assuntiva, ed in questo caso i tempi per la fornitura saranno regolati in base ai tempi necessari per la validazione e l’erogazione dei corsi; la richiesta potrà essere trasmessa unicamente dalla Direzione Generale dell’Azienda o dal Direttore del Servizio Amministrazione del Personale;
2. L’Affidatario entro lo scadere del termine fissato dall’Azienda avvierà il personale all’accertamento di idoneità fisica presso il medico competente dell’Azienda; in caso di accertamento totalmente o parzialmente negativo, l’Affidatario dovrà provvedere alla sostituzione entro il giorno successivo;
3. Immediatamente dopo l’accertamento positivo di idoneità fisica, potrà darsi inizio all’attività lavorativa, previa sottoscrizione, per singolo operatore, del contratto contenente tutti gli elementi di cui all’art. Art. 33 del D.Lgs n. 81 del 15 giugno 2015 e la specificazione della durata del periodo di prova; l’attività del lavoratore presso l’Azienda è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili;
4. I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni relative ai ruoli e profili professionali previsti per i dipendenti del SSN Comparto Sanità Pubblica in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL, e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia, in relazione alle esigenze specifiche dell’Azienda. L'attività del prestatore di lavoro presso l’Azienda è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili.
5. Il trattamento economico dovrà essere corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL, per i lavoratori dipendenti di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future;
6. La contribuzione previdenziale, assistenziale e INAIL dovuta dall’Affidatario ai lavoratori è quella prevista dalla normativa vigente, fatte salve deroghe normative e come meglio specificato nel successivo articolo 6;
7. Eventuali indennità accessorie, rimborsi spese spettanti al lavoratore saranno comunicati all’Affidatario dall’Azienda; l’Affidatario provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell’Azienda stessa; su dette indennità e rimborsi non è applicabile alcun margine di intermediazione;
8. l'orario di lavoro è articolato in relazione alle effettive esigenze e fabbisogni delle UU.OO. richiedenti;
9. a tutti i prestatori di lavoro temporaneo saranno forniti i tesserini per la rilevazione degli orari di lavoro (badge). In caso di mancata timbratura (dovuta a dimenticanza, smarrimento, rottura o smagnetizzazione del badge) l'operatore dovrà immediatamente informare il proprio Referente/Responsabile diretto alla struttura che provvederà alla compilazione di apposito modulo sostitutivo all'uopo predisposto.
10.L’Affidatario provvederà ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all’attività che il prestatore svolgerà presso l’Azienda
00.Xx lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo applicabile e nel contratto individuale; la prova è espletata esclusivamente nei giorni e nelle ore di effettiva presenza in servizio; il superamento della prova potrà risultare anche con la modalità del silenzio-assenso. In caso contrario, il Direttore del Servizio Amministrazione del Personale dell’Azienda, acquisita, formalmente, relazione di merito ad opera del competente Responsabile funzionale del lavoratore, comunicherà all’Affidatario il mancato superamento del periodo di prova da parte del lavoratore e ne potrà chiedere la sostituzione con altro operatore entro il termine massimo di 3 giorni;
00.Xx lavoratore ha diritto a prestare l’opera lavorativa per l’intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o la sopravvenienza di giusta causa di risoluzione del contratto o di causa di sostituzione del lavoratore;
00.Xx periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, con atto scritto, qualora l’Azienda ne ravvisi la necessità.
14.L’Affidatario mette a disposizione un referente unico della commessa/progetto denominato “Account Manager” che sarà l’interlocutore unico della Committente per gli aspetti amministrativi, per l’organizzazione e il coordinamento delle attività contrattuali. Sarà cura dell’Account Manager del Fornitore verificare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali.
Sono posti in capo all’Azienda i poteri organizzativi da esercitarsi nei confronti dei lavoratori temporanei al fine di ogni decisione in merito alle modalità di impiego degli stessi presso l’Amministrazione utilizzatrice.
L'Affidatario è tenuto a collaborare con gli uffici dell’Azienda per assicurare un’adeguata assistenza tecnico-amministrativa e legislativa, sia nei rapporti con gli organismi esterni, sia nell'ambito dell'organizzazione interna all’Azienda stessa per avviare un servizio funzionale e conforme in tutti i suoi aspetti alle norme in vigore. Così come peraltro previsto nell’offerta tecnica ove è richiesta ed oggetto di valutazione la presenza di un “team dedicato” di referenti per gli aspetti più importanti della commessa.
ART. 6 - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO
L’Agenzia aggiudicataria dovrà corrispondere ai lavoratori somministrati un trattamento retributivo, tenuto conto di tutte le sue voci e componenti, non inferiore a quello stabilito dalle leggi, dal CCNL, e dalla contrattualistica Nazionale, Territoriale e Aziendale, corrisposti ai dipendenti dell’Azienda del comparto di riferimento, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future, escluso il compenso correlato al raggiungimento di risultato (incentivazione alla produttività).
La contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dall'Agenzia ai prestatori di lavoro è quella prevista per i dipendenti delle Aziende di somministrazione.
Non sono da considerare nel prezzo di aggiudicazione componenti di costo eventuali o straordinarie. L’eventuale buono pasto, se riconosciuto dall’Agenzia al personale somministrato, dovrà essere erogato direttamente dall’Agenzia al lavoratore somministrato, alle stesse condizioni previste dalla normativa di legge e dai regolamenti interni dell’Azienda per il personale del Comparto.
Per ottenere i rimborsi della voce “buono pasto”, nella fatturazione tale voce dovrà essere evidenziata separatamente, e ad essa non dovrà essere, in ogni caso, applicato l’aggio di agenzia o altro onere.
La contribuzione previdenziale, inoltre, dovrà essere quella prevista per i dipendenti delle Agenzie di somministrazione lavoro.
La contribuzione assistenziale dovrà essere quella riferita alla posizione INAIL, che sarà comunicata con le singole schede di fornitura.
ART. 7 – OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
I prestatori di lavoro oggetto della somministrazione di cui al presente capitolato:
dovranno essere in possesso dell’idoneità fisica piena ed assoluta propria delle mansioni a cui saranno assegnati, da accertarsi da parte dell’Autorità sanitaria appositamente competente con spese a carico dell’Agenzia. È inoltre richiesta, per tutti i lavoratori somministrati, la conoscenza della lingua italiana.
dovranno svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite dal Responsabile della Struttura di destinazione, per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro, ed è tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti dell’AOU;
In caso di assenza, per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela al prestatore di lavoro, l’Agenzia aggiudicataria provvederà a corrispondere la retribuzione spettante allo stesso nonché all’effettuazione del versamento dei contributi se dovuti per legge.
L’Azienda osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione, connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.
Il prestatore di lavoro è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo delle società di somministrazione di lavoro temporaneo ed ha diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.
Eventuali indennità di missione, indennità accessorie, rimborsi spese saranno comunicati all’Agenzia fornitrice che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell’Azienda.
In caso di inadempienze dell'Agenzia, l’Azienda dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all'Ente Previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro dall'Agenzia, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate.
L'Agenzia aggiudicataria dovrà:
1) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative, regolamentari in materia contrattuale, contributiva, antinfortunistica, assistenziale, di diritto al lavoro dei disabili, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
2) mettere a disposizione dell’Azienda la/e figura/e professionali entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta nella quale verrà indicata la professionalità, il profilo professionale ed il grado di esperienza necessario, nonché le modalità e la durata della prestazione di lavoro;
3) nel caso di assenze del lavoratore, per malattia, infortuni, o altre assenze che non siano le ferie e i permessi stabiliti dal CCNL di riferimento, che superino i 5 giorni lavorativi del singolo contratto di somministrazione, qualora richiesto dall’Azienda, dovrà provvedere a sostituire il lavoratore somministrato entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta o secondo il tempo migliorativo offerto in sede di “offerta tecnica”.
4) provvedere a sostituire il lavoratore in caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore stesso (esempio dimissioni) entro 3 giorni lavorativi dalla interruzione della prestazione;
5) provvedere al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione;
6) effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi alla prestazione previsti per legge;
7) informare i prestatori di lavoro di tutti i rischi connessi all’attività che il prestatore svolgerà presso l’Azienda ai sensi dell’art. 23 comma 5 prima parte del D. Lgs. n. 276/2003;
8) provvedere a tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni;
9) comunicare all’Azienda in relazione a ciascuna fattura emessa l’importo imponibile ai fini del versamento dell’IRAP;
10)comunicare il nominativo del referente responsabile nei confronti dell’Azienda (Account Manager); .
11)trasmettere al Committente, copia del contratto individuale tra Agenzia e lavoratore somministrato, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale contemplata nell’art. 35, comma 2, D.Lgs. 81/2015;
Per ragioni di verifica e controllo e per l'assolvimento di specifiche prescrizioni di legge, l’Azienda potrà richiedere all'Agenzia aggiudicataria, in qualsiasi momento, l'esibizione del libro unico del lavoro, del modello Emens e delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata;
L’Agenzia aggiudicataria inoltre si impegna a comunicare tempestivamente all’Azienda le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del presente appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi responsabili.
Nel caso che l'Agenzia aggiudicataria non risulti in regola con gli obblighi tutti sopra elencati, l’Azienda potrà procedere alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria, addebitando all'Agenzia inadempiente le maggiori spese sostenute.
N.B. Di norma NON è consentita l'effettuazione di ore di lavoro straordinario al personale somministrato, qualora necessarie, tali prestazioni potranno essere rese solo in casi eccezionali e il Responsabile del Servizio/Settore sarà tenuto obbligatoriamente a specificare la necessità di ricorrere a detto straordinario.
ART. 8 - RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
L’aggiudicatario risponde direttamente di eventuali danni cagionati da violazione del contratto d’appalto.
ART. 9 - SALUTE E SICUREZZA
L’Azienda dichiara di essere in regola con la normativa vigente in materia e di aver adottato tutte le cautele necessarie per la salvaguardia della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; di conseguenza adotta nei confronti dei prestatori di lavoro somministrati tutte le cautele previste dalle leggi vigenti, anche nel loro divenire.
Il nominativo del responsabile dell’Azienda per la sicurezza sul lavoro sarà portato a conoscenza dell’Agenzia aggiudicataria.
ART. 10 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il potere e l’azione disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati sarà esercitata dall’Agenzia come previsto dalla normativa vigente. L’Azienda provvederà a comunicare tempestivamente le circostanze disciplinarmente rilevanti che dovranno essere contestate per iscritto da parte del Responsabile del Servizio/Settore/U.O. al quale è stato assegnato il personale somministrato.
L’Azienda, per il tramite della Struttura competente in materia di gestione risorse umane, segnala tempestivamente per iscritto all’Affidatario le motivazioni che rendono necessaria l’adozione di provvedimenti disciplinari a carico del lavoratore temporaneo messo a disposizione. In particolare si terrà conto del:
Rispetto del Codice disciplinare e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici Corretto svolgimento delle mansioni;
Comportamento del personale nei confronti degli utenti e dei dipendenti di questa Azienda;
Rispetto degli orari concordati con questa Amministrazione;
Rispetto del segreto professionale;
ART. 11 - PREZZO DEL SERVIZIO E MODALITÀ DEI PAGAMENTI
Il corrispettivo spettante all'Agenzia di somministrazione è determinato dal prodotto aritmetico delle ore effettivamente prestate dal numero dei lavoratori temporanei forniti, per il compenso orario, unico omnicomprensivo (margine di agenzia). Tale dato (margine di agenzia x n. ore effettivamente prestate dal numero dei lavoratori somministrati forniti) dovrà essere espressamente specificato dalla Agenzia aggiudicataria nella fattura inviata alla stazione appaltante.
La quota del corrispettivo da corrispondere a titolo di rimborso di oneri retributivi e contributivi s'intende non compresa nella base imponibile di IVA. Viceversa, la quota da corrispondere a titolo di compenso per l'attività resa dall'Agenzia (margine di agenzia) è soggetta a IVA nella misura di legge.
Nel caso in cui si rendesse necessario, in corso di esecuzione, con esclusione degli eventuali periodi di rinnovo, un aumento o una diminuzione della fornitura, l'Agenzia aggiudicataria è obbligata ad effettuarla, alle stesse condizioni del contratto, fino alla concorrenza di un quinto in aumento o in diminuzione (quinto d'obbligo), rispetto all'importo di aggiudicazione. In caso d'aumento della fornitura eccedente il quinto, i prezzi saranno rinegoziati.
Ogni singola fattura, dovrà essere corredata del riepilogo delle prestazioni lavorative a prova della regolarità del servizio eseguito e dovrà contenere il tracciato minimo di informazioni indicato dalla SA in sede di avvio della commessa.
Inoltre, l’Agenzia, con cadenza mensile, trasmette alla Committente entro il 5° (quinto) giorno lavorativo dalla fine del mese di riferimento, un prospetto relativo agli elementi oggetto di rimborso e/o di fatturazione - con allegati i documenti giustificativi – contenenti i dati salienti relativi a ciascuna risorsa in somministrazione Il controllo e la liquidazione delle fatture sono di competenza del Servizio Amministrazione del Personale; la liquidazione avrà luogo entro 60 giorni data ricevimento fattura; eventuali sopravvenute modificazioni ex lege dei termini e delle modalità di pagamento saranno recepite automaticamente in contratto, senza bisogno di patti aggiuntivi.
L’Azienda provvederà al pagamento del servizio entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa (DURC).
In caso di irregolarità del D.U.R.C, il pagamento della fattura avverrà subordinatamente alla regolarizzazione del debito contributivo.
Il pagamento delle competenze dovute all’Agenzia aggiudicataria avverrà tramite bonifico bancario con spese a carico della Agenzia stessa.
N.B. Il valore del margine di agenzia dovuto e applicato, dovrà essere indicato in fattura con apposita voce.
Dovrà, altresì, essere indicata con apposita voce, la richiesta di pagamento di “funzioni eccezionali” eventualmente eseguite dal personale somministrato, purché la loro tipizzazione sia stata autorizzata e conformizzata dal Responsabile. Su tali eventuali voci di fatturazione, comunque, non si applica l'aggio di Agenzia.
I pagamenti saranno effettuati sulla base del riepilogo delle presenze mensili dell'unità operativa interessata, il quale è il prodotto del turno di servizio assegnato alla stessa unità. Nell'ipotesi in cui si dovessero ravvisare delle divergenze tra tale riepilogo e la rilevazione magnetica, prima del pagamento, AOU richiederà adeguata giustificazione della differenza; laddove poi, sulla base dei dovuti controlli, risulterà che dette ore non siano state autorizzate dal Responsabile, XXX chiederà competente nota di credito.
Effettuati i dovuti riscontri e verifiche, si provvederà al pagamento a mezzo di mandato di pagamento, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura a norma di quanto disposto dall’art. 16 della Legge Regionale n. 3/2003.
Il termine sopra indicato si intenderà sospeso nel caso in cui la fattura venga contestata perché irregolare contabilmente o fiscalmente incompleta, o non accompagnata dalla prescritta documentazione, se richiesta a norma di legge o del presente capitolato. Inoltre, nel caso in cui risultasse aggiudicatario un Raggruppamento temporaneo di Imprese, dovrà essere inderogabilmente adottata un'unica modulistica relativamente a contratti, fatture e elaborazione buste paga dei lavoratori, al fine di agevolare il controllo e pagamento delle fatture, e per garantire ai lavoratori il medesimo trattamento giuridico formale e sostanziale.
A cadenza trimestrale, l'Agenzia aggiudicataria dovrà comprovare l'adempimento degli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi. L’Azienda, in fase contrattuale, si riserva la facoltà, previo accordo con l'Agenzia aggiudicataria, di prevedere termini per il pagamento delle fatture, diversi da quanto sopra indicato, come previsto dalla normativa vigente.
Scaduti i termini di pagamento, il creditore, in ottemperanza alla normativa vigente, ha diritto al riconoscimento degli interessi legali, al saggio di cui all'art. 1284 del c.c., fino alla data di emissione del mandato.
Resta inteso che, in nessun caso, ivi compresi i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione del servizio.
ART. 12 - SEGRETO D'UFFICIO E OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, l'Agenzia aggiudicataria è responsabile del trattamento dei dati di cui venga in possesso nello svolgimento del servizio. L'Agenzia assume l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati, i documenti e le informazioni di cui venga a conoscenza, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso della Azienda.
L'obbligo della riservatezza sarà vincolante per tutta la durata del contratto e successivamente fino a quando le relative informazioni saranno divenute pubbliche.
ART. 13 – CONTROLLI - PENALITA’ – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
– RECESSO – FORZA MAGGIORE
L’Azienda si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento del procedimento, dalla fase di gara al termine dell’esecuzione del contratto, i controlli che riterrà opportuni per ogni effetto di legge (ad esempio, veridicità delle dichiarazioni sostitutive, rispetto della normativa fiscale e contributiva, inesistenza di accordi tra offerenti diversi in fase di gara) e di accertamento della correttezza dell’operato dell’Affidatario, anche avvalendosi dell’ausilio di altri Enti di Stato (ad esempio, della Guardia di Finanza). Tali controlli saranno effettuati dall'Azienda senza l'obbligo di preavvertire l’Affidatario, al quale comunque, nel caso di inadempienza riscontrata, verrà trasmessa copia del verbale di ispezione.
I Responsabili delle UU.OO. e dei Servizi cui verranno assegnati i lavoratori somministrati dovranno segnalare tempestivamente alla Struttura competente in materia di gestione risorse umane, individuata dalla singola Azienda, eventuali inadempienze commesse dal lavoratore somministrato o dall’Affidatario. La formale contestazione di eventuali violazioni commesse dal lavoratore o dall’Affidatario avverrà a cura della Struttura competente dell’Azienda. Detta contestazione verrà comunicata all’Affidatario, per iscritto e conterrà la segnalazione dell’evento e, ove sia possibile porvi rimedio, del termine assegnato per farlo. Qualora l’Affidatario non rispetti i termini per la somministrazione del personale ovvero in ogni caso in cui non sia in grado di fornire il personale richiesto, l’Azienda si potrà rivolgere ad altra Impresa fermo restando il diritto all’applicazione delle penali, ed il diritto di rimborso dell’eventuale maggior costo sostenuto nonché dei danni subiti.
Oltre ai casi di risoluzione di diritto del contratto previsti in altre parti del presente capitolato, le penali, le cause di diritto del contratto e il diritto di recesso sono regolati dal CGA
PENALI
Oltre ai casi specifici individuati in altre parti del presente Capitolato, sono sanzionabili con l’irrogazione di penali, commisurate alla gravità dell’evento, tutte le violazioni delle norme contrattuali commesse dall’Affidatario.
La gravità dell’evento è da valutarsi, anche in termini di incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull’efficienza, sull’efficacia, sulla continuità dei servizi aziendali che sono stati danneggiati dal fatto dell’Affidatario;
Eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati di eventi anche identici o simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell’applicabilità delle penali.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto dell’Azienda al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti o ulteriori oneri sostenuti.
Le penali ed i danni potranno essere ritenuti sui corrispettivi e/o sulla garanzia definitiva che l’Affidatario è obbligato, in tali casi, a reintegrare.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
il contratto potrà essere dichiarato risolto dall’Azienda nei seguenti casi: A) DI DIRITTO:
perdita dei requisiti minimi previsti ai fini della partecipazione alla gara;
mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Azienda;
in caso di ritardo nell’avvio/sostituzione di lavoratori tale da comportare la mancata prestazione per più di sette giornate lavorative;
in caso applicazione di penali per tre volte nell’arco di 8 mesi (computando retroattivamente dall’ultima penale irrogata) o per due volte nella misura massima nel periodo di durata contrattuale;
in caso di inosservanza grave o reiterata degli obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, dal contratto e dal CCNL e relativi accordi integrativi applicabili al personale diversa dall’omesso pagamento delle retribuzioni e dall’omesso versamento dei contributi;
B) PREVIA FORMALE COSTITUZIONE IN MORA, SE NECESSARIA:
negli altri casi previsti dalla legislazione pubblicistica e civilistica vigente direttamente applicabili.
In tali ipotesi (risoluzione di diritto e previa formale costituzione in mora) l’Azienda:
potrà affidare, anche temporaneamente, il servizio ad altro offerente scorrendo la graduatoria o, in alternativa, potrà affidarlo ad altra Impresa individuata con negoziazione diretta e gli eventuali maggiori oneri saranno a carico dell’Affidatario;
DIRITTO DI RECESSO
Il diritto di recesso è regolato dal C.C. (art. 1671) salvo quanto previsto dal presente articolo e da altre parti del presente CSA.
L’Azienda ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi tempo, con preavviso di 90 giorni,
Il recesso dal contratto da parte dell’Affidatario potrà aver luogo con preavviso minimo di 90 giorni con raccomandata A.R. o PEC e comporterà l’incameramento da parte dell’Azienda della cauzione definitiva fatto salvo il diritto al risarcimento integrale dei danni e delle spese.
FORZA MAGGIORE
Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l’inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore.
Con l’espressione “forza maggiore” si fa riferimento, a titolo indicativo, a guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e in genere, a qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile mediante l’uso dell’ordinaria diligenza. Verificatosi un caso di forza maggiore, che impedisca ad una parte l’esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all’altro contraente, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.
Non rientra tra i casi di forza maggiore lo sciopero del personale dipendente.
ART. 14 - CESSIONE DEL CREDITO
La cessione dei crediti da corrispettivo d’appalto, concessione, concorso di progettazione scaturenti da procedure disciplinate dal D. Lgs. 50/2016 è regolata dai commi seguenti (da 12 a 17 compresi); ai contratti scaturenti da procedure disciplinate dall’abrogato D. Lgs. 163/2006 si applica l’art. 117 dello stesso Xxxxxx*. E’ esclusa l’applicabilità ai contratti dell’Azienda, in materia di cessione dei crediti, delle norme del Codice Civile, ed in particolare degli artt. 1260 e seguenti. Le cessioni di crediti hanno effetto nei confronti dell’Azienda alle seguenti condizioni:
a) che siano conformi alle previsioni della legge 52/1991, ed in particolare a condizione che il cessionario sia iscritto all’albo tenuto dalla Banca d’Italia di cui all’art. 2 di detta legge;
b) che le cessioni siano stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata;
c) che esse siano state notificate nelle forme previste dalla legge all’Azienda;
d) che l’atto di cessione preveda il rispetto della disciplina di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari della P.A., applicata al caso concreto (ad esempio, richiamo al CIG di riferimento, indicazione del conto dedicato e dei soggetti autorizzati ad operare su di esso).
e) che l’atto di cessione recepisca tutte le eventuali pattuizioni in deroga alla disciplina legislativa vigente (ad esempio, in materia di termini di pagamento e di interessi moratori sui ritardati pagamenti) previsti dal contratto d’appalto, di concessione, di progettazione o altro servizio di ingegneria.
La cessione di crediti ha effetto e può essere opposta all’Azienda, decorsi 45 giorni dalla notifica della cessione, se al momento della notifica risultino rispettate tutte le condizioni previste dai commi precedenti: in caso diverso, il termine non inizia a decorrere; nel termine di 45 giorni, l’Azienda può comunicare (atto recettizio) al cedente e al cessionario il proprio rifiuto.
Nel contratto stipulato o in atto separato contestuale può essere accettata la cessione di tutti o di parte dei crediti che debbono venire a maturazione purchè siano rispettate tutte le previsioni dei commi precedenti. Nel caso l’accettazione della cessione abbia luogo con atto separato contestuale, anche tutte le spese correlate sono a carico dell’appaltatore, del concessionario o del progettista/incaricato dei servizi di ingegneria. Le forme delle comunicazioni previste nel contratto di appalto, di concessione, di progettazione/servizio di ingegneria, relative alle eccezioni opponibili al cedente sono le stesse che devono essere usate nell’opporre dette eccezioni al cessionario.
Negli atti di gara dev’essere prevista l’espressa accettazione sulla cessione dei crediti previste dal presente CGA, da parte dell’appaltatore, del concessionario, del progettista/incaricato dei servizi di ingegneria.
ART. 15 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
La stipulazione del contratto, eventualmente preceduta dalla consegna del servizio in via d’urgenza, è regolata da quanto previsto dall’art. 32 c.5 ,6 e 7, del codice.
Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese contrattuali, incluse imposte, tasse, anche per eventuali atti aggiuntivi al contratto originario.
ART. 16 - DISCIPLINA DEL CONTRATTO – RISERVATEZZA
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, dagli altri atti di gara e dalle norme in essi richiamate, in quanto compatibili con il Codice e con il modello organizzativo delle Aziende, in divenire; si applicano, in ordine di prevalenza, il CGA e le norme civilistiche vigenti in materia, l’offerta tecnico economica accettata. Tutti i riferimenti a disposizioni normative sono fatti al testo vigente al momento dell’avvio della procedura di gara.
In materia di riservatezza, all’affidamento oggetto del presente Capitolato, ed in particolare ai dati sensibili inerenti i requisiti generali di qualificazione ed alle parti tecniche delle offerte, nonché ai dati che saranno conosciuti dall’Azienda concernenti il know-how dell’Affidatario, se inerenti segreti tecnici o commerciali, e ai dati personali e sensibili del personale impiegato in appalto si applicano: l’art. 6 della Direttiva 2004/18/CE; il D. Lgs. 196/2003; il D. Lgs 50/2016, le disposizioni interne alle Azienda; per quanto attiene la disciplina dell’accesso agli atti si richiama in particolare l’articola 53 c. 5 e 6.
Dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxx x.xx