Codice Unico di Progetto (CUP)
Accordo (attuativo
della Convenzione Quadro) n.
Codice Unico di Progetto (CUP)
per
“…………………………..titolo ”
tra
L’Agenzia Spaziale Italiana (d’ora innanzi indicata ASI), con sede in Roma, Viale Liegi 26 (cap 00198) – CF 97061010589, rappresentata dal Direttore Generale Xxxx.
…..
e
l’Istituto Nazionale di Astrofisica (d’ora innanzi denominato Ente partecipante) con sede in Roma, Via del Parco Mellini, 84 (cap 00136) – codice fiscale 97220210583, rappresentato dal Direttore Generale Dott. …..
Il presente Accordo consta:
di n. 17 articoli per complessive n. … pagine;
di un allegato tecnico gestionale, per complessive n. … pagine;
SOMMARIO
PREMESSE
NORMATIVA APPLICABILE
ART. 1– OGGETTO DELL’ACCORDO ART. 2 – DURATA
ART. 3 – PIANO DEI LAVORI
ART. 4 – FINANZIAMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO ART. 5 – NORME DI GESTIONE
ART. 6 – ONERI FISCALI ART. 7 – PERSONALE ART. 8 – CONTROLLI ART. 9 – MODIFICHE
ART. 10 – UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI ART. 11 – ASSICURAZIONI
ART. 12 – SICUREZZA
ART. 13 – RESPONSABILITA’ DELL’ENTE PARTECIPANTE ART. 14 – PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI
ART. 15 – RISOLUZIONE DELL’ACCORDO ART. 16 – CONTROVERSIE
ART. 17 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
PREMESSE
Premesso che:
…………………….
……………………..
……………………..
……………………
ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990, le Parti ritengono di sottoscrivere un Accordo attuativo per la disciplina e tutela dei reciproci interessi;
Le parti tutto ciò premesso convengono e stipulano quanto segue.
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
NORMATIVA APPLICABILE
L'attività di cui al presente Accordo è disciplinata, per quanto non previsto dalle clausole in esso riportate, nell’ordine:
a) dalle condizioni fissate nel presente Accordo e dalle disposizioni contenute nell’Allegato Tecnico e di Gestione;
b) dai principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili, dalle leggi nazionali e comunitarie e dai regolamenti vigenti;
c) da tutti i documenti generati da ciascuna delle Parti ed approvati dall’altra al momento della stipula del singolo Accordo.
ART. 1 Oggetto dell’Accordo
1. Il programma “… ” oggetto del presente Accordo, che l’Ente Partecipante
si impegna a svolgere con il coordinamento del Responsabile Scientifico, è identificato dall’Allegato Tecnico e di Gestione all’Accordo medesimo, del
quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. L’Ente Partecipante si impegna a dichiarare all'ASI, al momento della sottoscrizione dell’Accordo, eventuali altri contributi di terzi per la medesima attività di ricerca oggetto del presente Accordo.
ART. 2 – Durata
1. L’Accordo entra in vigore con la sua sottoscrizione. Le attività avranno inizio con la riunione iniziale ed avranno termine entro ……. mesi.
2. La durata potrà essere prorogata, previo accordo tra le Parti, senza oneri ulteriori a carico ASI.
ART. 3 – Piano dei lavori
1. Nell’ambito del programma di ricerca di cui al seguente Accordo sono identificati i seguenti eventi chiave:
a. Riunione Iniziale (Kick-off), da tenersi entro 30 giorni dalla sottoscrizione;
b. Riunione di Avanzamento n. 1, da tenersi entro mesi dal Kick-off;
c. Riunione di Avanzamento n. ..., da tenersi entro mesi dal Kick-off;
d. Riunione Finale, da tenersi entro mesi dal Kick-off;
ART. 4 - Finanziamento e modalità di pagamento
1. Il programma di ricerca è partecipato. Quindi, a fronte del contributo dell’ASI, l’Ente partecipante non eroga contributi, ma mette a disposizione strutture e/o attrezzature e/o personale, per un importo pari ad € ………..
2. L'ASI per lo svolgimento delle attività di ricerca di cui al presente Accordo si impegna a corrispondere all’Ente Partecipante l’importo di € ……. (non soggetto ad IVA). La somma messa a disposizione dall'ASI dovrà essere utilizzata per spese che si riferiscono al periodo di durata del presente Accordo e concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività di ricerca oggetto dell’Accordo stesso.
In occasione di ogni evento di cui all’art. 3 successivo alla Riunione Iniziale, l’INAF invierà il rendiconto finanziario (impegni di spesa e spese effettuate) delle somme già erogate da ASI.
La data ultima per l’ammissibilità delle spese coincide con la data di scadenza del presente accordo o dell’eventuale proroga; le spese dovranno essere rendicontate entro il termine massimo di 3 mesi dalla data di scadenza e sono considerate ammissibili se sostenute comunque entro i limiti temporali dell’accordo;
3. Il Responsabile di Programma ASI autorizzerà l’emissione della nota di debito relativa all’eventi di cui all’art. 3.1.a) per un importo pari a € … da corrispondersi entro 60 giorni dall’emissione stessa. Tutte le note di debito dovranno riportare il Codice Unico di Progetto (CUP).
4. I fondi residui pari a € concernenti gli altri costi saranno corrisposti,
sempre previa autorizzazione da parte del Responsabile di Programma ASI, secondo le modalità e gli importi di seguito indicati:
a) € ………, entro 60 giorni dall’emissione da parte dell’Ente Partecipante della nota di debito a seguito dell’evento di cui all’Art.3.1.b);
b) € ………., entro 60 giorni dall’emissione da parte dell’Ente Partecipante della nota di debito a seguito dell’evento di cui all’Art.3.1.c);
c) € …., entro 60 giorni dall’emissione da parte dell’Ente partecipante della nota di debito corrispondente all’evento 3.1.d).
L’importo da corrispondere sarà determinato da e autorizzato dal Responsabile di Programma ASI entro 3 mesi dalla data della riunione finale, comunque dopo l’effettuazione dei necessari controlli amministrativi sui rendiconti presentati e fatta salva l’eventuale verifica sui giustificativi contabili a disposizione dell’ASI presso il Responsabile Scientifico e/o le Strutture di INAF;
5. L’importo di cui al precedente comma 2, pari ad € …….., viene ripartito come segue:
inserire tabella subco
6. Le somme eventualmente corrisposte da ASI e non rendicontate entro i 3 mesi successivi alla scadenza dell’accordo dovranno essere restituite all’ASI entro 60 giorni dalla comunicazione da parte del Responsabile di Programma ASI sull’esito delle verifiche contabili.
La restituzione di detti importi costituisce condizione necessaria per la stipula di nuovi accordi.
ART. 5 - Norme di gestione
1. Nello svolgimento delle attività di ricerca e per l’effettuazione delle relative spese, l’Ente partecipante opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge ed i propri regolamenti, assumendo la completa
responsabilità nella gestione dei fondi per l’esecuzione delle attività e nella rendicontazione delle relative spese, così come riportate nei rendiconti di cui all’art. 4 comma 2.
ART. 6 - Oneri fiscali
1. Le attività oggetto del presente Accordo in quanto attività istituzionali di realizzazione di programmi scientifici, tecnologici ed applicativi, sono da considerarsi escluse dall’applicazione dell’IVA secondo quanto disposto dal secondo periodo del primo comma dell’articolo 34 bis del D.L. 02/03/1989, n. 69, per le attività dell’ASI, convertito con legge 27/04/1989 n. 154”.
2. Il presente Accordo verrà registrato solo in caso d’uso.
ART. 7 - Personale
1. Lo svolgimento del programma sarà affidato al personale che verrà scelto ed impegnato ad esclusiva cura dell’Ente Partecipante, secondo le norme di legge, senza che per detto personale (ivi compresi eventuali collaboratori esterni) derivi alcun rapporto con l'ASI.
2. A tutti gli obblighi riferiti ai soggetti di cui sopra farà fronte l’Ente Partecipante senza possibilità di rivalsa, anche solo parziale, nei confronti dell'ASI stessa.
3. Il personale chiave potrà essere sostituito con personale di equivalente qualificazione, previo consenso scritto dell'ASI.
4. Non sono ammessi compensi al Responsabile Scientifico delle ricerche.
5. L’Ente Partecipante esonera e tiene indenne l'ASI da qualsiasi impegno, onere e responsabilità ed a qualsiasi titolo che possa derivare nei confronti di terzi
durante l'esecuzione delle attività concernenti l'oggetto dell’Accordo.
ART. 8 – Controlli
1. Il Responsabile di Programma dell’ASI ha il compito di verificare la corrispondenza in qualità, quantità e tempi delle attività svolte a quanto stabilito dall’Allegato Tecnico e di Gestione. L’ASI può inoltre comunicare il nominativo di un Project Scientist, avente il compito di coordinare le attività relative al presente Accordo con gli altri progetti finanziati da ASI nell’ambito dello stesso Programma, come stabilito dall’Allegato Tecnico e di Gestione.
2. Il Responsabile di Programma dell'ASI, per tutta la durata dell’Accordo, esegue verifiche sullo stato delle ricerche, sull'impiego delle somme erogate, sull'utilizzazione delle apparecchiature e dei materiali acquistati e può convocare riunioni.
A tal fine il Responsabile Scientifico e/o le strutture dedicate dell’Ente
Partecipante si impegnano a prestare la dovuta collaborazione.
I giustificativi contabili di cui all’art.4 comma 2 restano a disposizione dell’ASI, per l’eventuale verifica, presso il Responsabile Scientifico e/o le strutture dell’Ente partecipante.
L’eventuale differenza tra le somme conferite all’evento precedente e quelle rendicontate sarà, previa esplicita e motivata richiesta dell’Ente Partecipante, ed in seguito ad autorizzazione del Responsabile di Programma ASI, resa spendibile e rendicontabile agli eventi successivi.
ART. 9 – Modifiche
1. Potranno essere introdotte, previo consenso scritto dell’ASI, le modifiche rese necessarie dall’evoluzione della ricerca oggetto del presente Accordo.
2. E’ facoltà in ogni momento dell’ASI richiedere e dell’Ente partecipante di proporre modifiche tecniche, gestionali e di programmazione durante l’esecuzione dell’Accordo.
ART. 10 - Utilizzazione dei risultati
1. Poiché la ricerca è partecipata, tutti i risultati conseguiti sono di proprietà comune tra le Parti.
2. Per quanto attiene alle cognizioni ed ai brevetti, si applica quanto previsto nel presente articolo, dall’art. 2588 del codice civile e dall'art. 65 del d. lgs. 30 del 2005.
3. Nelle pubblicazioni si dovrà esplicitamente dichiarare che il lavoro è stato eseguito nell’ambito del presente Accordo.
ART. 11 - Assicurazioni
1. Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
ART. 12 - Sicurezza
1. Il personale dell'ASI o dell’Ente Partecipante, o altri da essi delegati, sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, secondo
quanto prescritto dal decreto legislativo 81/08.
ART. 13 - Responsabilità
1. Nel caso la mancata esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo causi delle conseguenze patrimoniali a carico di ASI per azioni da parte di terzi e la causa sia imputabile all’Ente Partecipante, secondo quanto accertato dal Responsabile di Programma, l’ASI si riserva la facoltà di operare una corrispondente trattenuta nei limiti della rata associata al pagamento finale (art. 4.4.c).
ART. 14 - Permessi e autorizzazioni
1. E' a carico dell’Ente Partecipante l'ottenimento di permessi e delle autorizzazioni che siano necessari all'attuazione dei programmi del presente Accordo, in conformità con le disposizioni in vigore nel luogo in cui deve essere effettuata la ricerca e per gli scopi a cui la stessa è destinata.
ART. 15 – Risoluzione dell’Accordo
1. L’Accordo sarà risolto sia nel caso in cui una delle parti si trovi nell'impossibilità, a qualsiasi causa dovuta, di attendere agli obblighi di cui al presente Accordo, sia nel caso in cui emergano gravi irregolarità nella gestione dell’Accordo stesso.
2. In caso di scioglimento anticipato del rapporto, l’Ente Partecipante
restituirà le somme anticipate salvo il riconoscimento, previa
rendicontazione, dell'importo delle spese sostenute e di quelle relative ad obbligazioni giuridiche assunte, in base all’Accordo, fino al momento dell'anticipato scioglimento.
ART. 16 – Controversie
1. Le eventuali controversie sorte dall’interpretazione e/o dall’applicazione del presente Accordo saranno devolute, ai sensi degli artt. 11 e 15 della Legge n. 241/1990, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Art. 17 - Trattamento dati personali
1. In conformità al disposto del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche e integrazioni, le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire, che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività preparatoria del presente Accordo o comunque raccolti in conseguenza ed in corso dell'esecuzione dello stesso, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell’Accordo e, inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti.
Data, …………………………..
Per l’Ente Partecipante L’Agenzia Spaziale Italiana Il Direttore Generale Il Direttore Generale