Contract
ALLEGATO 2A
Schema Convenzione per la co-progettazione degli interventi di cui al progetto “La Montagna Fiorentina – Attrattività turistica, sviluppo economico e rigenerazione sociale dei comuni montani di Londa e San Godenzo” promosso dai comuni di Londa e San Godenzo, ai sensi dell’art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.
Il giorno del mese dell’anno duemilaventidue, con la presente scrittura privata, il Comune di Londa (FI) (di seguito solo Comune), con sede in Xxxxxx Xxxxxxx X, 0 –Londa - codice fiscale e partita IVA 01298630482, qui rappresentato dal Responsabile del Servizio “Area funzioni fondamentali Londa-San Godenzo” domiciliato ai fini della presente presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’ente (come da decreto del Presidente dell’unione di Xxxxxx Xxxxxxxx e Valdisieve n. 1 del 15.01.2021), e l’Ente del Terzo Settore (ETS)
denominato (di seguito solo ETS) con sede in Via/Piazza
, codice fiscale , nella
persona del legale rappresentate Signor nato a
il , CF , il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’ETS;
RICHIAMATO:
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) che, sostenendo l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli art. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, provvede al riordino ed alla revisione organica della disciplina in materia di enti del Terzo Settore;
- l’ art. 55 del Codice del Terzo Settore sopra menzionato, che prevede il coinvolgimento degli enti del Terzo Settore attraverso forme quali la co-progettazione per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti;
- il DL Semplificazioni (D.L. n. 76) che, coerentemente con quanto affermato dalla Sentenza 131/2020 della Corte Costituzionale, legittima pienamente gli strumenti dell’art. 55 del Codice del Terzo Settore, come la co-progettazione, quale “modello che non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico”, al fine di promuovere un’ampia sinergia tra attori diversi, alcuni professionali, altri volontari per definire insieme un complesso di interventi tra loro integrati e sinergici da sostenere, destinando, sempre sulla base di un processo condiviso, risorse dell’amministrazione e risorse che tale gruppo individua sia internamente che esternamente;
PRECISATO:
che la co-progettazione:
ha per oggetto la definizione progettuale d’iniziative, interventi e attività da realizzare con modalità concertate e condivise con i soggetti del Terzo Settore individuati in conformità ad una procedura di selezione pubblica;
fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno all’adeguatezza dell’impegno privato nella funzione sociale;
non è riconducibile all’appalto dei servizi e agli affidamenti in genere, ma alla logica dell’accordo procedimentale, destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato;
che l’accordo di collaborazione è da stipularsi in forma di convenzione, attraverso la quale vengono definite le modalità di realizzazione dell’intervento oggetto di co-progettazione in relazione ai reciproci rapporti.
PREMESSO CHE:
con deliberazione della Giunta comunale di Londa n. 7 del 20.01.2022 e della Giunta comunale di San Godenzo n. 4 del 20.01.2022 e e successiva determina n. 15 del 29.01.2022 è stato disposto:
- di avviare un’istruttoria pubblica per la co-progettazione ai sensi dell’art 55 del Codice del Terzo Settore per i progetti di sviluppo dei territori di Londa e San Godenzo, da inserire nell’elenco interventi da proporre all’interno del progetto “Bando Borghi” PNRR MLC3 - investimento 2.1 - attrattività dei borghi – linea B”, sulla base del progetto “La Montagna Fiorentina” promosso dai Comuni di Londa e San Godenzo con la partecipazione dell’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
- dette co-progettazioni risultano relative a interventi che il Comune di Londa e Il Comune di San Godenzo intendono percorrere in aggregato, qualora il progetto risultasse finanziato a valere sul “Bando Borghi” PNRR MLC3 - investimento 2.1 - attrattività dei borghi – linea B”, e quindi condizionate all’ottenimento del contributo sul bando stesso;
PREMESSO, INOLTRE, CHE:
- soggetti del Terzo Settore (ETS) di cui all’art. 2 del DPCM 30/03/2001 e all'art. 4 del D. Lgs n. 117 del 3/07/2017 Codice del Terzo settore, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui al DM n. 106 del 15/09/2020 o, attualmente, ai Registri nazionali e locali esistenti. Gli ETS devono essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
DATO ATTO che tali requisiti sono stati dichiarati con autocertificazione valida a tutti gli effetti di legge, allegata alla domanda di partecipazione alla procedura comparativa ed ivi allegata agli atti dell’ufficio;
PREMESSO, INFINE, CHE:
- il comma 3 dell’articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui gli ETS con cui stipulare la Convenzione “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento”;
- dal giorno 31.01.2022 al giorno 02.03.2022 è stato pubblicato, sul sito istituzionale xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxx.xx.xx/ in “Amministrazione Trasparente”, uno specifico “Avviso pubblico”, per consentire a tutti gli ETS in possesso dei requisiti di accedere alla collaborazione con l’ente;
- svolta la procedura comparativa, è stata selezionato l’ETS denominato
per lo svolgimento del servizio descritto all’articolo 4 della presente;
- l’ETS ha quali prioritari scopi sociali ;
-l’ETS è iscritto nel Registro della Regione dal ;
- lo schema della presente è stato approvato con propria determinazione n. xxxx del xxxxx; Tanto richiamato e premesso, Comune ed ETS convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 – RICHIAMI E PREMESSE
Comune ed ETS approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.
Articolo 2 – FINALITA’
In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l’articolo 56 del Codice del Terzo Settore, previa procedura comparativa, il Comune si avvale dell’ ETS e, quindi, affida il servizio di co-progettazione per realizzare progetti rispondenti ai seguenti interventi previsti dal progetto “La Montagna Fiorentina – Attrattività turistica, sviluppo economico e rigenerazione sociale dei comuni montani di Londa e San Godenzo” di cui all’Allegato 1 dell’avviso, promosso dai Comuni di Londa e San Godenzo con la partecipazione dell’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale e in dettaglio:
- Festival della Montagna Fiorentina;
- Programma formativo e culturale abilitante ;
- Residenze di artisti ed innovatori sociali.
Articolo 3 – SERVIZIO
L’Amministrazione procedente conviene con l’ETS di avviare un percorso di co-progettazione congiunto relativo ai progetti di cui all’articolo 2, sulla base della proposta presentata in fase di offerta e con i seguenti obiettivi:
Rivitalizzare il tessuto socioeconomico dei Comuni di Londa e San Godenzo;
Produrre effetti in termini di crescita occupazionale;
Contrastare l’esodo demografico, incrementare la partecipazione culturale e l’attrattività turistica;
Realizzare azioni di supporto alla comunicazione e diffusione delle informazioni sull’offerta del territorio;
Realizzare iniziative per l’incremento della partecipazione culturale e per l’educazione al patrimonio delle comunità locali.
Articolo 4 – CONTRIBUTO .
Le spese, soggette a rendicontazione, per essere ammissibili dovranno essere sostenute durante il periodo di riferimento indicato in convenzione e saranno riconosciute se pertinenti al progetto e accompagnate dalla necessaria documentazione giustificativa di supporto.
Il contributo verrà corrisposto in due tranche. Erogazione percentuali, condizioni da ottemperare:
• Anticipo 30% alla comunicazione formale di avvio della fase 2 di cui al successivo art 5 ”attività all’ASP”;
• Saldo 70% per percentuale progetto realizzato fino al 30.06.2026 e validazione della stesse da parte dell’Amministrazione proponente.
Al fine di sostenere l’attuazione del partenariato, questo ente potrà mettere a disposizione le risorse destinate alla realizzazione dei progetti, pari complessivamente ad €. 366.000,00 assegnate dall’eventuale contributo proveniente da “Bando Borghi” PNRR MLC3 - investimento 2.1 - attrattività dei borghi – linea B”.
A tale ultimo proposito, si precisa che tali risorse non equivalgono a corrispettivi per l’affidamento di servizi a titolo oneroso.
Articolo 5 – DURATA
Il Comune si avvale dell’ETS per la gestione del servizio, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto in due fasi con il seguente programma :
Fase 1 - dalla stipula della Convenzione alla data di scadenza della presentazione delle domande del bando ovvero il 15.03.2022 (co-progettazione interventi);
Fase 2- da luglio 2022 al 30.06.2026 (attività progettazione e gestione delle iniziative di sviluppo).
Alla scadenza, l’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il termine della Convenzione alle stesse condizioni e modalità, per il periodo strettamente necessario all’espletamento della nuova procedura comparativa, per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni previa comunicazione mediante PEC all’aggiudicatario. Qualora l’Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di rinnovo o di proroga di cui ai precedenti capoversi, la Convenzione si intende risolta senza necessità di alcuna disdetta di una delle parti.
Articolo 6 – OBBLIGHI DELL’ETS
L’Associazione effettua il servizio secondo le modalità previste dalla presente Convenzione.
L’affidatario nomina un referente adibito al coordinamento dei volontari disponibili e incaricato di mantenere i contatti con il personale dell’ufficio preposto al servizio. L’ETS è tenuto a comunicare la disponibilità dei volontari o dei dipendenti ai fini della stesura del programma per i tavoli di concertazione. Non è ammessa la sospensione anche temporanea, ad eccezione di quanto prescritto dall’art. 1218 del codice civile.
Articolo 7 – OBBLIGHI ASSICURATIVI
L’articolo 18 del Codice stabilisce che gli enti del Terzo settore, che si avvalgono di volontari, devono assicurarli sia contro infortuni e malattie connessi all'attività di volontario, sia per la responsabilità civile verso i terzi. Tale copertura assicurativa è “elemento essenziale” delle convenzioni tra enti del Terzo settore e
amministrazioni pubbliche. I relativi costi, nella quota parte relativa al servizio, sono a carico dell'amministrazione aggiudicatrice con la quale viene stipulata la Convenzione e sono compresi tra le spese rendicontabili citate, mentre la stipulazione debitamente mostrata, rimane a carico dell’associazione contraente.
L’ETS garantisce che gli operatori adibiti alle varie attività sono coperti da assicurazione contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per le responsabilità civili verso terzi. L’AC è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovesse accadere al personale dell’Ente attuatore selezionato, o a terzi durante l’esecuzione delle attività oggetto del presente accordo convenzionale.
Articolo 8 – RESPONSABILITA’
L’ETS, in qualità di ente attuatore, si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivatagli ai sensi di legge nell’espletamento dell’attività oggetto delle presente convenzione.
L’ETS risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi – compresi i beneficiari dell’attività
– in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del presente accordo e per l’intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevata l’Amministrazione Comunale da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.
L’ETS è l’unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio. A norma dell’articolo 18 del Codice del Terzo settore, l’ETS ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari e/o dipendenti da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da:
Assicurazione Agenzia di , numero in data , scadenza ;
e da:
Agenzia di , numero in data , scadenza ;
Gli oneri delle suddette polizze sono interamente a carico del Comune (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio nei termini di cui all’art.7.
Articolo 9 – RISOLUZIONE
Ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall’ETS. Inoltre, il Comune può risolvere la presente:
- qualora l’ETS violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora il servizio venga riconosciuto ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, successivamente ai controlli effettuati, gravemente insufficiente e svolto in violazione dei principi di correttezza disparità di trattamento e riservatezza;
- qualora l’ETS venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell’assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune. La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.
Articolo 10 - DIVIETO DI SUBAFFIDAMENTO
Si fa espresso divieto di ogni forma di sub-affidamento, anche parziale, ad altri soggetti della gestione assunta senza previa autorizzazione esplicita dell’Amministrazione Comunale, pena l’immediata risoluzione del rapporto, salvo maggiori danni accertati.
Articolo 11 - PENALI
L’ETS selezionato, ove non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni di cui alla presente Convenzione, è tenuto al pagamento di una penale che varia secondo la gravità dell'infrazione.
L’Amministrazione Comunale, previa contestazione all’aggiudicatario, potrà applicare le seguenti penali:
€ 150,00 per ogni giorno di sospensione del servizio senza giusta e motivata causa;
€ 100,00 secondo la gravità dell'infrazione, per il mancato rispetto di tutti obblighi previsti dalla presente Convenzione volti ad assicurare la regolarità e la qualità dell’attività servizio.
In caso di recidiva e di mancata ottemperanza alle disposizioni impartite dall’Amministrazione per la violazione degli obblighi contrattuali, l’Amministrazione Comunale potrà procedere alla rescissione del contratto. Alla contestazione delle inadempienze, l’ETS selezionato ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito.
Articolo 11 – CONTROVERSIE
I rapporti tra Comune ed ETS si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere nell’interpretazione o cattiva esecuzione della presente convenzione ove non potessero essere risolte amichevolmente tra le parti, saranno demandate alla giustizia ordinaria e per competenza al Tribunale di Firenze.
Articolo 12 – SPESE CONTRATTUALI
Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente Convenzione sono a carico dell’Affidatario. Comune ed ETS provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d’uso (art.6 del DPR 131/1986).
Articolo 13 – RINVIO DINAMICO E CLAUSOLE
Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed ETS rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.
Per il Comune di Londa (FI)
Per l’Ente del Terzo Settore Il legale rappresentante