AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA XXXXX
Delibera del Direttore Generale n. 156 del 26-03-2020
Proposta n. 317 del 2020
Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI BAMBINI RICOVERATI E/O ALLE LORO FAMIGLIE.
Dirigente: XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
Struttura Dirigente: AFFARI GENERALI E SVILUPPO
Delibera del Direttore Generale n. 156 firmata digitalmente il 26-03-2020
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA XXXXX
(Art. 33 L.R.T. 24 febbraio 2005 n. 40)
Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXXX
C.F. P.Iva 02175680483
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto | Convenzione con soggetti privati |
Contenuto | RINNOVO CONVENZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI BAMBINI RICOVERATI E/O ALLE LORO FAMIGLIE. |
Area Tecnico Xxx.xx | AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
Coord. Area Tecnico Xxx.xx | XXXX XXXXX |
Struttura | AFFARI GENERALI E SVILUPPO |
Direttore della Struttura | XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX |
Responsabile del procedimento | XXXXXXX XXXXXX |
Immediatamente Esecutiva | NO |
Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
6.000 | Contributi ad Associazioni di Volontariato | 0000000000 | 2020 |
6.000 | Contributi ad Associazioni di Volontariato | 0000000000 | 2021 |
6.000 | Contributi ad Associazioni di Volontariato | 0000000000 | 2022 |
6.000 | Contributi ad Associazioni di Volontariato | 0000000000 | 2023 |
6.000 | Contributi ad Associazioni di Volontariato | 0000000000 | 2024 |
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | ||
Allegato | N° di pag. | Oggetto |
A | 17 | Schema di convenzione |
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx (D.P.G.R.T. n. 156 del 31 agosto 2015)
Visto il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i. di disciplina del Servizio Sanitario Regionale;
Dato atto:
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 133 del 29.12.2015 è stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell’A.O.U. Xxxxx, ai sensi dell’art. 6 del Protocollo d’intesa del 22.04.2002 fra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 1.1.2016;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 134 del 30.12.2015 si è provveduto a definire l’organigramma complessivo dell’A.O.U. Xxxxx e sono stati assunti i primi provvedimenti attuativi relativi al conferimento degli incarichi di direzione delle strutture Dipartimentali e/o a valenza dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell’Area Servizi dell’Ospedale, dell’Area delle Professioni Sanitarie e dell’Area Tecnico Amministrativa;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 30.12.2015 sono state assunte determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in merito alla conferma/riassetto delle strutture organizzative complesse e semplici;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 492 del 2.12.2016 si è provveduto ad approvare la sistematizzazione della organizzazione aziendale, dopo un primo percorso attuativo dello Statuto Aziendale;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 543 del 29.12.2016 sono state assunte determinazioni volte al conferimento degli incarichi delle Strutture Complesse dell’Area Tecnico Amministrativa, così come rimodulate a seguito delle azioni di attualizzazione dell’organizzazione aziendale;
- che con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 173 del 05.04.2018 si è altresì provveduto ad ulteriori azioni di sistematizzazione dell’organizzazione aziendale ed all’integrazione dell’art. 63 dell’Atto Aziendale “Promozione della salute nella comunità”;
- che con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 739 del 31.12.2019 si è provveduto ad approvare ulteriori azioni di sistemazione dell'organizzazione aziendale in ambito amministrativo;
Su proposta del Responsabile della S.O.C Affari Generali e Sviluppo, Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx la quale, con riferimento alla presente procedura, ne attesta la regolarità amministrativa e la legittimità dell’atto;
Premesso:
▪ che la Croce Rossa Italiana (CRI) e l’AOU Xxxxx a decorrere dal 2004 hanno avviato una collaborazione diretta ad offrire, da parte di personale volontario della CRI una forma di supporto ai bambini ricoverati ed ai loro familiari, in sostituzione o in affiancamento ai medesimi, in caso di impossibilità a restare accanto al proprio congiunto;
▪ che la collaborazione di cui sopra è stata regolamentata da successive convenzioni, di durata triennale/quinquennale, approvate, rispettivamente con disposizione del Direttore Amministrativo
n. 20 del 2.4.2004, con deliberazione n. 114 del 5.07.2007, con deliberazione n. 136 del 17.05.2010 e con deliberazione del Commissario n. 131 del 16.04.2015;
▪ che la convenzione in essere verrà a scadenza in data 19.04.2020;
▪ che tale attività di supporto si è svolta all’interno del Pronto Soccorso e OBI, nei reparti di Pediatria A e B, Week Hospital, Oncoematologia, Chirurgia, Neuroscienze, Terapia Intensiva Neonatale, Rianimazione, Subintensiva, Neuro Psichiatria Infantile, ed è stata valutata positivamente da entrambe le parti;
Acquisite agli atti le relazioni del Xxxx. Xxxxxxx Xxxx, Direttore del DEA, e della Dr.ssa Xxxxx Xxxx, Assistente Sociale nelle quali, in considerazione dei risultati soddisfacenti prodotti dal rapporto convenzionale in essere, si conferma l’importanza di proseguire nella collaborazione avviata con la CRI che si è sempre impegnata a dare una risposta immediata e certa rispetto ai servizi richiesti;
Dato atto che, a seguito di successivi contatti intercorsi tra le Parti, è stato predisposto il nuovo schema di convenzione, di durata quinquennale, integrato in alcuni ambiti di collaborazione prestata dal personale della CRI, secondo le esigenze espresse dall’AOU Meyer, allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Dato atto che il contributo complessivo richiesto dalla CRI per l’intero periodo ammonta a Euro 30.000,00, ripartito in tranche annuali di importo pari a Euro 6.000,00, che sarà imputato ai Bilanci di competenza come esposto in dettaglio in parte dispositiva;
Dato atto che il costo derivante dal presente atto, con specifico riferimento al relativo fattore produttivo, è stato previsto dal Responsabile del procedimento o suo delegato nelle stime contenute nei modelli CE aziendali e recepito in sede di Gruppo Monitoraggio Conto Economico (GMCE) istituito con Deliberazione del Direttore Generale n. 141 del 22.03.2018 ad oggetto "Strumenti di controllo interno sulla gestione aziendale" e nominato con lettera del Direttore Amministrativo prot. n. 4132 del 05.06.2018;
Ritenuto già con il presente atto di individuare i dipendenti cui affidare la gestione della stipulanda convenzione di cui trattasi nella persona del Xxxx. Xxxxxxx Xxxx - ambito Pronto Soccorso - e della Dr.ssa Xxxxx Xxxx – ambito Degenze mediche, chirurgiche, intensive e psichiatriche - che assumono, pertanto, la funzione di Responsabile della esecuzione delle obbligazioni convenute tra la Croce Rossa e l’AOU Meyer per gli aspetti tecnico-professionali ed anche per le correlate azioni di verifica della qualità delle prestazioni erogate;
Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona della Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxx sottoscrivendo l’atto attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;
Acquisito il parere del Coordinatore dell’Area Tecnico Amministrativa, Dr.ssa Xxxxx Xxxx, espresso mediante sottoscrizione del presente atto;
Con la sottoscrizione del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 3 del Decreto legislativo n. 229/99;
DELIBERA
Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama,
1) Di rinnovare per un periodo di cinque anni, a decorrere dal 20.04.2020, la convenzione con la Croce Rossa Italiana (CRI) per attività di supporto assistenziale ai minori ed ai loro familiari ricoverati presso l’AOU Meyer, secondo lo schema allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.
2) Di affidare al Xxxx. Xxxxxxx Xxxx per le attività svolte dal personale della CRI presso il Pronto Soccorso e alla Dr.ssa Xxxxx Xxxx per le attività effettuate dal predetto personale nell’ambito delle Degenze mediche, chirurgiche, intensive e psichiatriche, la funzione di Responsabile della esecuzione delle obbligazioni convenute tra la Croce Rossa Italiana e l’AOU Xxxxx per gli aspetti
tecnico-professionali ed anche per le correlate azioni di verifica della qualità delle prestazioni erogate.
3) Di dare atto che la spesa complessiva, per la durata della convenzione ammonta a Euro 30.000,00 da imputarsi come di seguito indicato:
Euro 6.000,00 al Bilancio 2020 CNRI 0000000000/ASP/DR20 F.P. N02074501 CdC 9992
Euro 6.000,00 al Bilancio 2021 CNRI 0000000000/ASP/DR20..............F.P. N02074501 CdC 9992 Euro 6.000,00 al Bilancio 2022 CNRI 0000000000/ASP/DR20..............F.P. N02074501 CdC 9992 Euro 6.000,00 al Bilancio 2023 CNRI 0000000000/ASP/DR20..............F.P. N02074501 CdC 9992 Euro 6.000,00 al Bilancio 2024 CNRI 0000000000/ASP/DR20..............F.P. N02074501 CdC 9992.
4) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 contemporaneamente all’inoltro all’albo di pubblicità degli atti di questa A.O.U. Xxxxx.
IL DIRETTORE GENERALE | |
(Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx) | |
IL DIRETTORE SANITARIO | IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
(Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx) | (Dr. Xxxx Xxxxx) |
CONVENZIONE PER SUPPORTO AI MINORI RICOVERATI E/O ALLE LORO FAMIGLIE
TRA
L'Azienda Ospedaliero Universitaria Xxxxx, cod.fisc.n.02175680483, di seguito denominata "Azienda", in persona del Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx nato a Montevarchi (AR) il 29.09.1965 e domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda in Firenze, Viale Pieraccini,24.
E
La Croce Rossa Italiana, Comitato di Firenze OdV, Partita IVA 06418560485, codice fiscale 94233670481, di seguito denominata "CRI", nella persona del Presidente Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Firenze il 27/10/1976 e domiciliato per la carica presso la sede della Croce Rossa Italiana Comitato di Firenze OdV, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx.
PREMESSO
- che la CRI e l’Azienda a decorrere dal 2004 hanno avviato una collaborazione diretta ad offrire da parte degli operatori della CRI una forma di supporto ai minori ricoverati ed ai loro familiari, in sostituzione o in affiancamento ai medesimi, in caso di impossibilità a restare accanto al proprio congiunto;
- che tale attività, dal 01/01/2011 fino ad oggi, si è svolta all’interno del Pronto Soccorso e OBI, nei reparti di Pediatria A e B, Week Hospital, Oncoematologia, Chirurgia, Neuroscienze, Terapia Intensiva Neonatale, Rianimazione, Subintensiva, Neuro Psichiatria Infantile, ed è stata valutata positivamente da entrambe le parti;
- che la convenzione stipulata nel 2015 è in scadenza e la CRI si è resa disponibile a proseguire il rapporto di collaborazione con l’Azienda;
TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Oggetto della convenzione
La presente convenzione definisce le modalità di collaborazione della CRI a favore dell’Azienda mettendo a disposizione i propri operatori al fine di offrire un’attività di supporto assistenziale ai minori ed ai loro familiari ricoverati presso l'Azienda ed un’attività di assistenza ai minori degenti in sostituzione o in affiancamento ai familiari quando questi sono impossibilitati a restare accanto al proprio congiunto.
Pronto Soccorso
Art. 2
Ambiti di collaborazione
Il servizio all’interno del PS verrà svolto da un operatore CRI, salvo la presenza di volontari in formazione, di norma tutti i giorni dell’anno secondo i seguenti turni:
dalle 17 alle 20 e dalle 20 alle 23 (estendibile alle 24 se richiesto con due giorni di anticipo). In caso di difficoltà, dovrà essere garantita la fascia oraria 20 – 23. Gli operatori della CRI svolgono presso il Pronto Soccorso le seguenti attività:
- presidiano principalmente l’area dell’attesa osservata (OBINO) fornendo accoglienza e supporto alle famiglie e ai bambini presenti, supervisionando il rispetto delle regole di comportamento degli utenti, facendo anche da tramite tra le famiglie e le infermiere.
- Svolgono attività di intrattenimento del bambino anche in OBI, quando il genitore si deve allontanare temporaneamente dal reparto.
- L’operatore della CRI, può, senza obbligo e in autonomia:
1. Rifornire nelle aree di attività i carrelli: tutti i presidi medico- chirurgici (siringhe, garze provette. NO FARMACI - NO INFUSIONALI)
2. Solo su richiesta del personale sanitario:
a) Accompagnare, mai da soli, sempre con un’infermiera/OSS, i bambini in condizioni cliniche stabili senza apparecchi elettromedicali (NO POMPA - NO MONITOR) nei Reparti/ACAP/Ambulatori/servizi (No servizi igienici, No locali con RM e TAC);
b) Supporto distribuzione merende e piccoli pasti (the, biscotti, succo di frutta, riscaldamento del latte (NO PREPARAZIONE DEL LATTE).
Le attività non presenti in questo documento non possono essere richieste agli operatori della CRI.
Degenze mediche, chirurgiche, intensive e psichiatriche con i servizi denominati SOS:
L’attività sarà attivata contattando per email il Referente CRI, con preavviso di almeno 24 ore, dall'Assistente Sociale dell'Azienda e/o dai Referenti aziendali da individuare con successiva comunicazione, la CRI si rende disponibile a coprire i turni richiesti, con i seguenti orari:
dalle ore 20,00 alle 7,00 del giorno dopo, presso le degenze mediche e chirurgiche e dalle ore 10,00 alle 22,00 presso la TIN, rianimazione, NPI e sub- intensiva, con le seguenti mansioni:
- Compagnia, controllo, sorveglianza, conforto, affetto e sostegno ai minori non accompagnati.
Nel caso in cui il servizio SOS sia superiore a 4 giorni solari consecutivi la disponibilità offerta nelle ore sopra indicate sarà rivalutata tra il Referente CRI e l’Assistente Sociale della Azienda. Comunque non verranno effettuate più di 4 notti ogni 7 giorni solari.
Subintensiva
Il servizio in Subintensiva verrà svolto quotidianamente da uno o più operatori CRI tutti i giorni dell’anno, dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 18-21; il sabato e la domenica, nella fascia oraria 14-21.
Gli operatori CRI effettueranno le seguenti mansioni:
- Compagnia, controllo, sorveglianza, conforto, affetto e sostegno ai minori senza genitori o a quelli il cui genitore deve temporaneamente allontanarsi.
- Compagnia e supporto ai genitori, confortandoli e stabilendo con loro un rapporto di fiducia, che permetta agli stessi di trovare momenti di sollievo, sia fisico che morale.
Dipartimento Neuroscienze
Il servizio presso il Dipartimento di Neuroscienze verrà svolto quotidianamente da uno o più operatori CRI tutti i giorni dell’anno, con turno dalle 19,00 alle 20,30. Gli operatori effettueranno le seguenti mansioni:
- Compagnia, controllo, sorveglianza, conforto, affetto e sostegno ai bambini senza genitori o a quelli il cui genitore deve temporaneamente allontanarsi.
La presenza degli operatori CRI garantisce ai familiari la possibilità di allontanarsi momentaneamente dal reparto senza lasciare mai il proprio figlio da solo.
All’operatore verrà consegnato, da parte del personale infermieristico o OSS la lista dei genitori con relativo numero di stanza, che hanno richiesto il supporto della CRI, nel frattempo l’operatore dovrà essere informato sempre dal personale sanitario o OSS sulle eventuali stanze dove l’operatore non deve entrare, o se deve indossare indumenti e mascherina per protezione.
In tutti gli ambiti di collaborazione suindicati previsti nel presente articolo, la CRI impiegando esclusivamente propri operatori volontari, dichiara che non potrà assicurare sempre e comunque la copertura di tutti i turni, ma garantisce comunque il massimo impegno nell’esecuzione dei servizi richiesti, come comprovato nell’ambito dei rapporti convenzionali in essere con l’AOUM.
Si puntualizza che la CRI nei mesi di luglio ed agosto, festività nazionali e religiose e in caso di calamità si impegna a coprire i turni di cui sopra in base alla disponibilità dei propri operatori.
La CRI, in tutte le attività che svolgerà presso l’Azienda non si sostituirà alle professionalità del personale sanitario, che rimarrà comunque l’unico a decidere quali mansioni (nell’ambito di quelle previste dalla presente convenzione) assegnare agli operatori CRI a disposizione.
Art. 3 Simulazioni
La CRI si rende disponibile a partecipare a simulazioni con il personale della Azienda.
Art. 4 Ambiti particolari
Negli anni dal 2015 fino ad oggi la CRI si è sempre dichiarata disponibile, quando interpellata, ad effettuare servizi dove necessitava una profonda empatia con i genitori e/o familiari del minore. Questi ambiti sono “le stanze del commiato” “l’appartamento di Leniterapia”, “Oncoematologia”; con questa convenzione la CRI conferma la sua disponibilità. Gli eventuali casi saranno analizzati tra il Referente della CRI e l’Assistente Sociale della Azienda.
Art. 5 Compiti dei volontari
Il compito primario di ogni volontario è quello di collaborare con gli operatori dell’Azienda al fine di realizzare le condizioni volte a creare un clima confortevole dal punto di vista delle relazioni umane.
I volontari della CRI in servizio presso l’AOU Xxxxx devono essere maggiorenni. La CRI si impegna a far conoscere ai propri volontari le disposizioni di seguito indicate ed a far sì che gli stessi si attengano scrupolosamente allo svolgimento dei relativi compiti.
Il volontario deve:
- prendere visione del presente accordo;
- aiutare il bambino/ragazzo ricoverato a risolvere i piccoli problemi pratici in assenza dei familiari;
- impegnare il tempo libero dei degenti attraverso opportune iniziative, rientranti nel più complesso progetto di attività ludica predisposto dall’Azienda;
- attenersi scrupolosamente alla disciplina e alle regole dell’Azienda, seguire le indicazioni e raccomandazioni del personale medico e infermieristico, in particolare allontanandosi durante gli interventi sanitari;
I volontari devono seguire le indicazioni di seguito riportate:
- non sono autorizzati a consultare i documenti sanitari riguardanti degenti, restando inteso che tutte le informazioni di natura sanitaria o sociale sono soggette alle norme sulla privacy, ai sensi della vigente normativa;
- non devono intraprendere alcuna iniziativa legata ad attività di tipo sanitario di esclusiva competenza dell’Azienda;
- l’attività svolta dai volontari deve essere effettuata previa autorizzazione e in collaborazione con il personale sanitario presente;
- le attività sul paziente e/o sui presidi di cui beneficia, sono di competenza del personale sanitario;
- i volontari davanti a qualsiasi richiesta/necessità/problematica si rapportano alle figure sanitarie. Qualora il volontario non rispetti tale indicazione sarà cura della CRI prendere opportuni provvedimenti; la segnalazione del non rispetto di tali indicazioni dovrà essere fatta dal Referente Aziendale al Referente della CRI;
- non devono intraprendere alcuna iniziativa di tipo sociale di esclusiva competenza del Servizio Sociale Professionale ospedaliero;
- non devono intrattenere l’ammalato in merito alle cure in corso, agli interventi diagnostici o altro; dove si rilevassero carenze di informazione, gli stessi potranno portare a conoscenza del personale sanitario dell’Azienda eventuali richieste dei ricoverati;
- davanti a qualsiasi difficoltà si rivolgono al personale sanitario presente e comunque non svolgono nessuna attività al di là delle loro competenze e preparazione;
- rispettano le competenze del personale medico e delle professioni sanitarie (tecnico-infermieristico, della riabilitazione), evitando osservazioni sui metodi di cura e/o sulle procedure sanitarie;
Alimentazione
I volontari della CRI, d'intesa e su indicazione del personale infermieristico forniscono aiuto e supporto durante l'alimentazione/assunzione dei pasti per via orale.
Art. 7
Igiene e Mobilizzazione
I volontari della CRI su indicazione del personale infermieristico sono disponibili al cambio del pannolino nei lattanti rispettando le procedure di protezione individuale e smaltimento dei rifiuti presenti in Azienda.
Sono inoltre disponibili a prendere in braccio i bambini per dare loro conforto sempre dopo autorizzazione del personale sanitario.
Art. 8 Prevenzione delle infezioni
I volontari adotteranno la procedura aziendale sul lavaggio delle mani evitando l’uso di anelli e braccialetti e mantenendo i capelli raccolti.
I volontari adotteranno altresì la procedura aziendale che definisce il "dress code" e dovranno attenersi a quanto ivi indicato in particolare per ciò che attiene smalti, unghie, barba curata e cura della persona.
Si impegneranno inoltre ad utilizzare i presidi di protezione individuale, es. mascherina, se raffreddati.
Gli operatori della CRI devono essere prontamente informati e allontanati dal bambino in caso di presenza di malattie infettive e devono ricevere gli eventuali trattamenti sanitari previsti per il personale sanitario (Esempio: profilassi per meningite).
Per motivi di tutela individuale e per ridurre la probabilità di trasmissione di malattie infettive l’Azienda raccomanda alla C.R.I. di suggerire ai volontari medesimi le seguenti vaccinazioni: antiepatite,
antimorbillo-parotite-rosolia antivaricella
antinfluenzale.
Identificazione operatori CRI
La CRI si impegna a fornire annualmente all'Azienda (ove richiesto) l’elenco dei nominativi degli operatori che fanno servizio indicando solo Nome e Cognome. I volontari della CRI indossano durante il servizio la propria divisa, consistente in una polo rossa o bianca, pantaloni rossi con gli emblemi della CRI, e scarpe chiuse. Avranno il tesserino di riconoscimento colore rosso dato dalla Azienda con indicato solo il nome del volontario e la scritta “CRI”.
L’Azienda si impegna a trovare un locale con armadietti con la possibilità di chiusura a chiave, dove gli operatori della CRI possono cambiarsi.
Art. 10 Formazione dei volontari
La CRI, prima dell’inserimento di nuovi volontari, valuta i requisiti morali e attitudinali del candidato.
Per svolgere al meglio tali attività i volontari frequentano, in base ad un calendario condiviso con la CRI, il corso aziendale di informazione/formazione generale con programma annuale e dopo il superamento della formazione specifica garantita dall’Associazione. Durante la formazione, con frequenza al corso aziendale, l’Associazione ha cura di dare informazioni sui rischi infettivi che potrebbero causare al bambino/ragazzo ricoverato, indicando le modalità di protezione dello stato di salute del volontario stesso.
L’Azienda promuoverà la partecipazione degli operatori della CRI ad eventuali corsi di formazione e/o aggiornamento attinenti l’oggetto della presente convenzione.
La CRI dichiara che i propri operatori hanno una formazione adeguata per espletare i servizi previsti dalla presente convenzione, in quanto tutti gli operatori della CRI hanno il Brevetto Europeo di Primo Soccorso, tutti gli operatori della CRI che svolgono attività presso i vari reparti pediatrici hanno una adeguata preparazione avendo svolto corsi di 80 ore di teoria e tirocinio, che una parte degli operatori della CRI hanno la qualifica di Operatore Sociale Generico, che
una parte degli operatori della CRI hanno il brevetto TSSA che li abilita al servizio di emergenza con il 118.
La formazione in CRI è sempre prioritaria e si articola su molteplici attività, dalla protezione civile, al supporto psicologico, alla assistenza agli indigenti, ecc.
La CRI è sempre disponibile a fornire gli elementi necessari per comprovare quanto sopra scritto.
Art. 11 Contributo economico
L’Azienda, a fronte dell’attività di collaborazione prestata dalla CRI, ai sensi della presente convenzione, si impegna a corrispondere alla stessa un contributo annuale di importo come di seguito indicato:
6.000,00 Euro per il 2020 e così a seguire per gli anni in convenzione.
L’importo suddetto sarà erogato nel mese di dicembre di ciascun anno solare dietro presentazione di apposita richiesta corredata da una relazione provvisoria sull’attività svolta. La relazione definitiva verrà consegnata nel successivo mese di gennaio.
Art. 12 Privacy
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016, in vigore dal 25 Maggio 2018 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR) e del D.lgs. 196/2003 così come modificato con D.lgs. n. 101/2018, la CRI e l’Azienda Meyer dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della presente Convenzione - le informazioni di cui all’articolo 13 del GDPR circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione della Convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli art. 15-21 della citata normativa. L’Azienda quale Titolare del trattamento dei dati per le attività oggetto della presente convenzione nomina CRI Responsabile del trattamento dei dati (art. 28 Regolamento UE 679/16).
L’atto di nomina a Responsabile del trattamento viene allegato (All. 1) alla presente convenzione e ne costituisce parte integrante e sostanziale.
L’operatore CRI coinvolto nella attività disciplinata dal presente atto è tenuto all’osservanza del segreto professionale ed al rispetto delle norme per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.
Da ultimo, si specifica che ciascuna delle Parti non sarà responsabile delle eventuali violazioni da parte dell’altra alla disciplina in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento EU 679/2016. In ogni caso, la parte che con la propria azione od omissione abbia dato origine alla violazione terrà indenne l’altra per ogni costo, onere, danno, spesa, pregiudizio o responsabilità che ne siano conseguenza.
Art. 13
Sicurezza nei luoghi di lavoro
Ciascuna parte si impegna ad informare l’altra, entro l’inizio delle attività previste dalla presente convenzione, di ogni rischio presente presso la struttura che ospiterà l’attività mediante la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI). Ogni successiva modificazione dello stato dei rischi dovrà essere parimenti, tempestivamente comunicata. In attuazione del combinato disposto di cui al Decreto del 13 aprile 2011 e al Decreto del 12 gennaio 2012, il personale volontario riceve dal legale rappresentante di CRI la sorveglianza sanitaria e la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il personale volontario è tenuto ad informarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza, di protezione sanitaria previste dalle leggi e/o dalle disposizioni interne della parte ospitante.
Art. 14
Referenti della convenzione
Sono individuati referenti della presente convenzione:
- per la CRI: Sig. Xxxxxx Xx Xxxxx
- per l’Azienda: Xxxx. Xxxxxxx Xxxx - ambito Pronto Soccorso
Dr.ssa Xxxxx Xxxx – ambito Degenze mediche, chirurgiche, intensive e psichiatriche.
Art. 15 Copertura assicurativa
La CRI dà atto di essere in possesso di idonee polizze assicurative per la copertura dei rischi infortuni e per danni verso terzi.
Art. 16 Incremento collaborazione
L’Azienda e la CRI si propongono di incrementare e pubblicizzare la loro collaborazione con modalità che verranno concordate successivamente.
Art. 17 Decorrenza e durata
La durata della presente convenzione è stabilita in cinque anni con termine al 31 Dicembre 2024, salvo disdetta da comunicarsi a mezzo lettera A/R, 90 giorni lavorativi prima del 31 Dicembre 2020 o 2021 o 2022 o 2023. La CRI e l’Azienda concordano di incontrarsi due mesi prima della scadenza del 31 Dicembre 2024 per valutare l’eventuale rinnovo.
Firenze .....................
Per AOU Xxxxx
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Per Croce Rossa Italiana Comitato di Firenze OdV Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Allegato 1
CONTRATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Regolamento europeo 2016/679
TRA
l’Azienda Ospedaliero Universitaria Xxxxx, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dr. Xxxxxx Xxxxxxxx con sede Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx, XXX xxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx (di seguito anche "AOU Meyer"), Titolare del trattamento di seguito identificato con il termine "TITOLARE"
E
la Croce Rossa Italiana, Comitato di Firenze OdV, Partita IVA 06418560485, codice fiscale 94233670481, di seguito denominata "CRI", nella persona del Presidente Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Firenze il 27/10/1976 e domiciliato per la carica presso la sede della Croce Rossa Italiana Comitato di Firenze OdV, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx, di seguito identificato con il termine di “RESPONSABILE”
PREMESSO CHE
A. lo scrivente, TITOLARE, tratta dati personali e appartenenti a particolari categorie di dati (es. dati sulla salute), quindi, è tenuto a tutti gli adempimenti del Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, leggi e regolamenti connessi;
B. lo scrivente, TITOLARE, per gli adempimenti in materia di "Privacy", intende nominare in responsabile ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (EU) 2016/679, il quale dispone che:
1. Il responsabile è individuato tra i soggetti che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
2. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisioni di compiti.
3. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni;
C. le Parti hanno sottoscritto un accordo, avente ad oggetto la prestazione da parte del CRI di un servizio di supporto ai minori ricoverati e/o alle loro famiglie (di seguito definito "accordo di servizi");
D. in virtù dell’accordo, la CRI esegue operazioni di trattamento di dati personali di titolarità del Committente;
E. il Responsabile dichiara e garantisce di possedere competenza e conoscenze tecniche in relazione alle finalità e modalità di trattamento, alle misure di sicurezza da adottare a garanzia della riservatezza, completezza in materia di protezione dei dati personali e di possedere i requisiti di affidabilità idonei a garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia;
F. sulla base delle referenze e delle competenze attestate dal Responsabile in termini di proprietà, uomini, attrezzature ed esperienza nella gestione di servizi analoghi a quelli di cui all’accordo nonché degli impegni assunti dal responsabile in tema e di rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, il Titolare ha condotto una positiva valutazione della idoneità e qualificazione del Responsabile atta a soddisfare, anche sotto il profilo della sicurezza del trattamento, i requisiti di cui alla normativa europea (artt. 28 e ss.) intende con il presente atto
DESIGNARE
CROCE ROSSA ITALIANA
di seguito identificato con il termine "RESPONSABILE" e delega lo stesso ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali per conto dello scrivente TITOLARE.
Il trattamento dei dati avverrà nell'osservanza del Regolamento (EU) 2016/679 e dell'allegato “A” ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI e del “MANUALE”, che sono parte
integrante del presente contratto.
Firenze,
Il Titolare
del trattamento dei dati Personali Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Il Responsabile del trattamento del trattamento dei dati Personali per accettazione
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Allegato A
ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Obblighi del RESPONSABILE
Il RESPONSABILE è tenuto al rispetto della Legge e delle presenti istruzioni per il trattamento effettuato:
• in merito ai dati consegnati dal TITOLARE al RESPONSABILE;
• per le finalità individuate nel presente documento;
• per le comunicazioni o diffusione individuate nel presente documento.
• In merito ai dati consegnati, alle finalità, alle modalità, alla comunicazione e diffusione, il TITOLARE ha già fornito - o fornirà - informativa (ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (EU) 2016/679) agli interessati e, dove necessario, avrà acquisito - o acquisirà - il consenso (ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (EU) 2016/679), salvi i casi di esclusione.
2. Categoria Dati
□ Amministrativi contabili / Fiscali
□ Anagrafiche - indirizzi posta - n. telefono- cod. fiscale- X Dati sanitari
□ Altre tipologie di Dati (Indicare nel caso)
3. Categoria Soggetti Interessati
X Pazienti
□ Personale Dipendente e assimilati
□ Altre tipologie di Categorie (Indicare nel caso)
4. Finalità del trattamento dei dati
□ Gestione dati per motivi di salute
X Altre tipologie di Finalità: gestione dati nell’ambito dello svolgimento dell’attività di supporto assistenziale ai minori ricoverati e/o alle loro famiglie.
5. Modalità Diffusione
Nessuna diffusione dei dati .
6. Conservazione dei dati
Il responsabile dovrà vigilare costantemente che i dati siano trattati in modo lecito. Il responsabile a richiesta del Titolare dovrà provvedere a cancellare i dati così che il trattamento non avvenga per un periodo di tempo superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti.
7. Soggetti che accederanno al trattamento dei dati
I soggetti che potranno trattare i dati saranno solo coloro, che sono stati dal Responsabile appositamente incaricati ed autorizzati, sia interni all'organizzazione, che esterni, oppure i soggetti che vengono o verranno individuati in forza di una legge o di un regolamento italiano, comunitario o di un accordo internazionale.
Il Responsabile deve garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
8. Luoghi ove sono e saranno custoditi i dati
Qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto 4 i dati potranno essere trasferiti all’estero a società aventi sede sia all’interno sia al di fuori dell’Unione Europea.
In tal caso, la Società si impegna a che i Dati siano trattati con la massima riservatezza
stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
9. Nomina di altri Responsabili
Il responsabile del trattamento non ricorre ad un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del trattamento. Il Responsabile del trattamento deve informare il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
Quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto od un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto od in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento ed il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 3, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.
Xxxxxxxx elenco sarà allegato al presente accordo.
10. Cessazione del trattamento o della designazione di RESPONSABILE
Alla cessazione della nomina di Responsabile od al termine delle prestazioni di servizi il Titolare può richiedere che il Responsabile cancelli o gli restituisca tutti i dati personali e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.
In ogni momento il Responsabile o il Titolare hanno facoltà di richiedere la risoluzione del presente contratto.
11. Altre disposizioni
Il Responsabile deve mettere a disposizione del Titolare del Trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
Tenendo conto della natura del trattamento, il Responsabile deve assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III.
Il Responsabile deve assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento.
Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se un Responsabile del trattamento viola il presente regolamento, determinando le finalità ed i mezzi del trattamento, è considerato un Titolare del trattamento in questione.
12. Altre istruzioni - Rapporti con il Garante e l'autorità giudiziaria
Qualora il RESPONSABILE raccolga informazioni personali per conto del TITOLARE, dovrà consegnare l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 da quest'ultimo fornita e, se del caso, raccogliere anche il consenso.
Salvo che il TITOLARE abbia tempestivamente comunicato la propria volontà di promuovere opposizione nelle forme di rito, il RESPONSABILE è tenuto ad eseguire gli ordini del garante o dell'autorità giudiziaria.
13. Misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati
Il TITOLARE incarica il RESPONSABILE a curare e regolamentare gli atti da eseguire in osservanza dell'art. 32 del Regolamento (EU) 2016/679.
14. Comunicazione Data Breach
Manuale
Nel presente manuale sono indicati i principali adempimenti il un Responsabile deve adottare per garantire un grado di sicurezza nel trattamento dei dati, tale da ridurre i rischi di distruzione accidentale o illegale, perdita, modifiche, rivelazione o accesso non autorizzato ai dati personali. Quindi, ritenendole non esaustive, ricordiamo che il Regolamento (EU) 2016/679 prevede implicitamente il concetto di Responsabilizzazione, di conseguenza ogni Titolare o Responsabile deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguale per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuarlo conformemente al Regolamento.
È pertanto opportuno che ogni Responsabile conosca appieno il Regolamento (EU) 2016/679.
Trattamenti con strumenti elettronici
Modalità tecniche da adottare a cura del responsabile, in caso di trattamento con strumenti elettronici:
• Sistema di autenticazione informatica
Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentilo agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa ad uno specifico trattamento o ad un insieme di trattamenti.
Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato associato ad una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso ed uso esclusivo dell’incaricato/responsabile, eventualmente associato ad un codice identificativo o ad una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica dell'incaricato eventualmente associata ad un codice identificativo o ad una parola chiave.
Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato.
La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato ed è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave è modificata almeno ogni tre mesi.
Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.
Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica.
Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato/responsabile l'accesso ai dati personali.
Sono impartite istruzioni agli incaricati/responsabili per non lasciare incustodito ed accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento.
Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti e quelle sul sistema di autorizzazione non si applicano ai trattamenti dei dati personali destinati alla diffusione.
• Sistema di autorizzazione
Quando per gli incaricati/responsabili sono individuati profili di autorizzazione di ambito diverso è utilizzato un sistema di autorizzazione.
I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati/responsabili, sono individuati e configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento.
Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di Autorizzazione.
• Altre misure di sicurezza
Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici.
Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici ed a correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari l'aggiornamento è almeno semestrale.
• Misure di tutela e garanzia
Il Responsabile che adotta le misure di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria
struttura, per provvedere all'esecuzione riceve dall'installatore una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.
Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici
Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile ove designato, e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici:
Agli incaricati/responsabili sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati/responsabili, la lista degli incaricati/responsabili può essere compilata anche per categorie omogenee cli trattamento.
Quando gli atti ed i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati/responsabili del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati/responsabili tino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.
L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario di chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati/responsabili della vigilanza, le persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.
Registro dei Trattamenti
Il Responsabile del trattamento, se rientra nei casi previsti dall’art. 30 p. 5 del Regolamento (EU) 20 I 6/679, deve redigere il Registro dei trattamenti secondo le indicazioni prescritte dall'art. 30 p. 2 del medesimo Regolamento. In particolare, il registro deve indicare:
• il nome ed i contatti del responsabile o dei responsabili del trattamento di ogni titolare del trattamento, per conto del quale il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, se del caso, del responsabile della protezione dei dati;
• le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni Titolare del trattamento dei dati;
• se del caso, i trasferimenti di dati personali verso un Paese terzo od un'organizzazione internazionale e per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'art. 49 (per interessi legittimi) documentazione delle garanzie adeguate;
• se possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative.
Controlli
Lo scrivente Titolare, si riserva, anche tramite verifiche periodiche, di vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge sul trattamento dei dati stessi e sul rispetto delle proprie istruzioni in seguito indicate. il Responsabile dovrà consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, periodiche verifiche circa l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate e il rispetto della legge.
Firenze,