CCNL IMPIANTI ED ATTIVITA’ SPORTIVE PROFIT E NO PROFIT
CCNL IMPIANTI ED ATTIVITA’ SPORTIVE PROFIT E NO PROFIT
PARTE ECONOMICA
Preliminarmente appare opportuno ricordare che il ccnl sottoscritto il 22 dicembre 2015 rappresenta il primo contratto collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti di lavoro subordinato nel settore degli impianti e delle attività sportive profit e no profit e non il rinnovo del precedente CCNL (da tempo scaduto) sottoscritto, quale parte datoriale, dalla Fiis, in quanto tale Federazione non è più aderente quale soggetto autonomo alla Confcommercio, essendo confluita nella Confederazione Italiana dello Sport che riassume quale socio unico Confcommercio le precedenti titolarità di socio di Attività Sportive Confederate (ASC) e della Federazione nazionale imprenditori impianti sportivi (FIIS).
Ciò ha comportato l’esigenza, al fine di evitare sperequazioni nei confronti dei lavoratori già in forza alla data del 22 dicembre 2015, di introdurre una regolamentazione aggiuntiva e non sostitutiva per tale categoria di prestatori.
In tale ottica, si fornisce di seguito sia il trattamento economico da riconoscere a tutti i lavoratori indipendentemente dalla data di assunzione, sia quello aggiuntivo previsto per il personale già in forza alla data di sottoscrizione del ccnl.
a. Trattamento economico comune
La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle retribuzione nazionale conglobata (paga base + contingenza), dall’elemento distinto della retribuzione di cui all’art. 116, lett. b) (illustrato al successivo punto 2), nonché, ove presenti, altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva.
1. Retribuzione nazionale conglobata
Sono state definite le seguenti tabelle retributive vigenti dal 22 dicembre 2015 fino al 31 dicembre 2018 da corrispondere per 13 mensilità:
livelli | importi |
Quadri | 1716,37 |
I 1635,12
II
1488,04
III 1341,30
IV
1229,82
V 1158,94
VI
1093,06
VII 1007,51
2. Elemento distinto della retribuzione
Nel fornirne di seguito la misura, si ricorda che l’importo indicato in tabella si riferisce al valore giornaliero (come, peraltro, precisato nella stesura del CCNL diffusa con nota n. 16/2016 dello scrivente settore), che lo stesso andrà corrisposto per 12 mensilità sulla base della effettiva presenza del lavoratore e che non incide su nessun istituto differito, compreso il trattamento di fine rapporto.
Per quanto concerne i rapporti di lavoro a tempo parziale, si precisa che l’importo giornaliero andrà riproporzionato in caso di part time orizzontale, mentre dovrà essere corrisposto in misura intera, ma per le sole giornate per le quali è stata prevista la prestazione in caso di part time verticale.
livelli | Valore giornaliero EDR |
Quadri | 4 |
1° | 4 |
2° | 3,5 |
3° | 3,5 |
4° | 3,5 |
5° | 3 |
6° | 3 |
7° | 3 |
b. Trattamento economico aggiuntivo per i lavoratori già in forza alla data della sottoscrizione del CCNL
Come previsto dall’Allegato 1, che costituisce parte integrante del CCNL, le parti hanno disposto l’applicazione, quale condizione di miglior favore, una specifica disciplina aggiuntiva in materia di permessi retribuiti, ferie, retribuzione, scatti di anzianità, 14° mensilità, maggiorazione per lavoro supplementare e trasferimenti, nei confronti delle seguenti categorie di lavoratori:
o lavoratori, già in forza alla data di sottoscrizione del CCNL, con contratto a tempo indeterminato
o lavoratori, già in forza alla data di sottoscrizione del CCNL, con contratto a tempo determinato, anche in caso di successive proroghe o rinnovi nei limiti di durata massima del contratto a tempo determinato presso la stessa azienda (per i quali viene, inoltre, attribuito il diritto di precedenza nella riassunzione a tempo determinato, nel limite di trentasei mesi dal primo contratto instaurato, presso le unità produttiva situate nello stesso comune, in presenza di assunzione per le mansioni svolte nel precedente periodo di assunzione ovvero per mansioni professionalmente compatibili)
1. elemento distinto della retribuzione previsto nel precedente CCNL scaduto e sottoscritto dalla Fiis
L’edr di importo pari ad euro 10,33, previsto nel precedente CCNL scaduto sottoscritto dalla Fiis, è stato ricompreso nella retribuzione nazionale conglobata e, pertanto, non deve essere corrisposto in una specifica voce
2. Retribuzione
Ai predetti lavoratori dovrà essere corrisposta una maggiorazione della retribuzione nazionale conglobata pari al 4%, che per la vigenza del CCNL sono stati individuati nei seguenti importi:
Livelli | Maggiorazione |
Quadri | 70,6 |
1° | 65,9 |
2° | 57,3 |
3° | 48,8 |
4° | 42,3 |
5° | 38,2 |
6° | 34,4 |
7° | 29,4 |
3. Scatti di anzianità
I predetti lavoratori hanno diritto a cinque scatti biennali, in cifra fissa secondo le seguenti misure:
Decorrenza: 1.7.1992
Quadri 28,92
I livello | 27,89 |
II livello | 26,34 |
III livello | 24,79 |
IV livello | 23,24 |
V livello | 22,72 |
VI livello VII livello | 21,69 20,66 |
4. 14° mensilità
Ai predetti lavoratori sarà corrisposto il 1° luglio di ogni anno un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto in atto al 30 giugno immediatamente precedente (quattordicesima mensilità), esclusi gli assegni familiari.
c. Lavoratori in forza al 18 ottobre 1988
Appare opportuno ricordare, anche se l’articolato contrattuale non contiene alcuno specifico riferimento, il trattamento economico aggiuntivo previsto nei confronti dei soli lavoratori assunti dal 1° luglio 1992, al fine di evitare inutili contenziosi.
Come comunicato con nota Confederale del 1992, in tale anno veniva sottoscritto il primo ccnl fra la FIIS e la FILIS cgil, la Fisascat cisl e la Uilsic uil, che prevedeva l’erogazione di un edr di importo pari a lire 35.000 per i livelli dal VII al IV e di lire 40.000 dal III ai quadri mensili lorde non assorbibile per 14 mensilità per i soli lavoratori ai quali veniva applicato il ccnl del 18 ottobre 1988.
Le parti hanno, dunque, attribuito tale edr ad una specifica categoria di prestatori in forza sotto la vigenza di un precedente ccnl, escludendo coloro che fossero stati assunti a decorrere dal 1° luglio
1992.
Pertanto, atteso che in data 22 dicembre 2015 è stato sottoscritto un nuovo ccnl fra parti diverse (dal punto di vista datoriale), tale previsione, quale diritto facente parte del patrimonio del lavoratore, potrà trovare applicazione unicamente nei confronti di quei lavoratori ai quali si applicava il predetto contratto del 1988 e, quindi, in forza almeno dal 18 ottobre 1988 o da periodo antecedente.
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Quesiti
1. Ccnl da applicare agli addetti ai punti di ristoro interni agli impianti sportivi
Qualora il punto di ristoro (spaccio o bar interno) sia gestito dal titolare dell’impianto, il contratto collettivo da applicare ai dipendenti del punto di ristoro potrà essere il medesimo utilizzato dal titolare. Pertanto, nell’ipotesi in cui quest’ultimo aderisca al regolamento contrattuale degli Impianti Sportivi e Palestre, il trattamento economico-normativo ed il relativo livello di inquadramento professionale degli addetti al punto di ristoro sarà stabilito sulla base di quanto disposto dalle norme contrattuali di riferimento.
Diversamente, nel caso in cui la gestione del punto di ristoro sia affidata in appalto ad un terzo soggetto, il contratto collettivo che troverà applicazione nei confronti degli addetti sarà quello utilizzato dall’appaltatore medesimo.
2. dipendenti di impianti sportivi assunti con contratto di lavoro part-time o intermittente
- misura dell’edr da corrispondere
Con specifico riferimento alla misura dell’edr da corrispondere, si ricorda che gli importi indicati nelle tabelle predisposte si riferiscono al valore giornaliero e che lo stesso andrà corrisposto per 12 mensilità sulla base della effettiva presenza del lavoratore e che non incide su nessun altro istituto differito, compreso il trattamento di fine rapporto.
Si precisa, inoltre, che esclusivamente per quanto concerne i rapporti di lavoro a tempo parziale l’importo giornaliero dell’edr andrà riproporzionato in caso di part–time orizzontale, mentre dovrà essere corrisposto in misura intera, ma per le sole giornate per le quali è stata prevista la presentazione, in caso di part-time verticale.
Con specifico riferimento alla misura dell’edr da corrispondere, si ricorda che gli importi indicati nelle tabelle predisposte si riferiscono al valore giornaliero e che lo stesso andrà corrisposto per 12 mensilità sulla base della effettiva presenza del lavoratore e che non incide su nessun altro istituto differito, compreso il trattamento di fine rapporto.
In particolare le parti hanno inteso collegarne la corresponsione all’effettiva presenza del dipendente sul posto di lavoro. Conseguentemente risulteranno esclusi dal calcolo i giorni di malattia, infortunio ed ulteriori ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro, mentre saranno computate le giornate che vedono la presenza anche parziale del lavoratore (ad esempio in caso di permessi). In tale ultima ipotesi l’edr, non essendo frazionabile ad ore, sarà corrisposto per intero. Pertanto, nell’ipotesi in cui il dipendente sia assunto con contratto di lavoro a chiamata, considerato che la durata giornaliera della prestazione è di volta in volta stabilita dal datore di lavoro, l’importo dell’edr dovrà essere erogato per intero sulla base delle effettive presenze giornaliere . Restano ferme le previsioni contenute nell’art 17, comma 2, D.lgs. 81/2015, inerenti il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente.
I valori indicati nelle tabelle riportante nel CCNL andranno moltiplicati, per ciascun giorno di effettiva presenza, per 22 se la settimana lavorativa è articolata su 5 giorni, mentre per 26 se la settimana è articolata su sei giorni.