Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 febbraio 2004. Frahuil SA contro Assitalia SpA. Domanda di pronuncia pregiudiziale: Corte suprema di cassazione - Italia. Convenzione di Bruxelles - Competenze speciali - Art.5, punto1 - Nozione di "materia...
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 febbraio 2004. Xxxxxxx SA contro Assitalia SpA. Domanda di pronuncia pregiudiziale: Corte suprema di cassazione - Italia. Convenzione di Bruxelles - Competenze speciali - Art.5, punto1 - Nozione di "materia contrattuale" - Contratto fideiussorio stipulato senza che il debitore principale ne fosse consapevole - Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore - Azione di regresso contro il debitore principale. Causa C- 265/02.
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Keywords
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Convenzione di Bruxelles Competenze speciali Art.5, punto1
Nozione di "materia contrattuale"
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Contratto fideiussorio stipulato senza che il debitore principale ne fosse consapevole
Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore Xxxxxx di regresso contro il debitore principale.
Summary
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Massima
1. L’azione proposta in forza di una surrogazione legale contro un importatore, debitore di dazi doganali, da parte del fideiussore che ha pagato tali dazi alle autorità doganali in esecuzione di un contratto fideiussorio con cui lo stesso si era impegnato nei confronti di dette autorità a garantire il pagamento dei dazi in questione da parte dello spedizioniere, che era stato inizialmente incaricato dal debitore principale di onorare il debito, non corrisponde all’esercizio di un qualsivoglia potere che esorbiti dalla sfera delle norme applicabili ai rapporti tra privati e dev’essere pertanto considerata compresa nella nozione di «materia civile e commerciale» ai sensi dell’art. 1, primo comma, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica, e dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese.
(v. punti 19, 21)
2. L’art. 5, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica, e dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, dev’essere interpretato nel senso che nella nozione di «materia contrattuale» non è ricompresa l’obbligazione della quale il fideiussore, che in forza di un contratto di garanzia stipulato con lo spedizioniere abbia pagato i tributi doganali, chieda in giudizio l’adempimento in surrogazione nei diritti dell’amministrazione doganale ed in via di regresso nei confronti del proprietario della merce importata, qualora quest’ultimo, che non è parte del contratto fideiussorio, non abbia autorizzato la conclusione di detto contratto.
(v. punto 26 e dispositivo) Bibliographic notice
Publication reference
Publication reference: Raccolta della Giurisprudenza 2004 I-01543 Document number
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2004:77
Celex-Nr.: 62002CJ0265
Authentic language
Authentic language: italiano
Dates
Date of document: 05/02/2004
Date lodged: 18/07/2002 Classifications
Subject matter
Brussels Convention of 27 September 1968
Brussels Convention of 27 September 1968 - Jurisdiction
Directory of EU case law
Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments / Special jurisdiction / Jurisdiction in matters relating to a contract / General
Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments / Scope / Civil and commercial matters Miscellaneous information
Author: Corte di giustizia
Country or organisation from which the decision originates: Italia
Form: Sentenza Procedure
Type of procedure: Domanda pregiudiziale
Judge-Rapportuer: Xxxx
Xxxxxxxx General: Xxxxx
Observations: Commissione europea, EUINST
National court:
*A9* Corte suprema di Cassazione, ordinanza del 11/04/2002 06/06/2002 (8249/02)
- Il Consiglio di Stato 2002 II p.1528 (résumé)
- Il massimario del Foro italiano 2002 Col.596-597 (résumé)
- Rivista di diritto internazionale privato e processuale 2002 p.1073-1077
- Il Foro italiano 2003 I Col.897-900
- X: Il Foro italiano 2003 I Col.897-898
Legal doctrine
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Xxxxxxx, Xxxxx: Spunti in merito alla interpretazione dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, Europa e diritto privato 2006 p.333-351
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Vlas, P.: Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2005 nº 66
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Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx A.: Jurisprudencia española y comunitaria de Derecho internacional privado, Revista española de Derecho Internacional 2004 p.844-848
Relationship between documents
Treaty: Trattato che istituisce la Comunità economica europea (1957) Case affecting:
Affects Legal instrument Provision
Affects Legal instrument Provision
Interpreta 41968A0927(01) A05PT1
Instruments cited:
Legal instrument Provision Paragraph in document
41968A0927(01) A02L1 N 4
41968A0927(01) A53L1 N 6
41968A0927(01) A01L1 N 3 18 - 21
41968A0927(01) A05PT1 N 1 5 22 - 26
61991CJ0026 N 22 - 24
61997CJ0051 N 22 - 24
62000CJ0167 N 22
62000CJ0271 N 20
62000CJ0334 N 22 24
62001CJ0266 N 20 21
Document text Causa C-265/02 Xxxxxxx SA contro Assitalia SpA
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione)
«Convenzione di Bruxelles — Competenze speciali — Art. 5, punto 1 — Nozione di “materia contrattuale” — Contratto fideiussorio stipulato senza che il debitore principale ne fosse consapevole — Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore — Azione di regresso del fideiussore contro il debitore principale»
Massime della sentenza
1. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni — Sfera d’applicazione — Materia civile e commerciale — Nozione di «materia civile e commerciale» — Xxxxxx intentata dal fideiussore contro il debitore principale in forza di una surrogazione legale nell’ambito di un contratto di fideiussione — Inclusione
(Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, art. 1, primo comma)
2. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni — Competenze speciali — Competenza in «materia contrattuale» — Nozione — Xxxxxx intentata dal fideiussore, in surrogazione nei diritti, contro il debitore principale nell’ambito di un contratto di fideiussione concluso con un terzo — Esclusione in mancanza di autorizzazione alla conclusione del contratto data dal debitore principale
(Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, art. 5, punto 1)
1. L’azione proposta in forza di una surrogazione legale contro un importatore, debitore di dazi doganali, da parte del fideiussore che ha pagato tali dazi alle autorità doganali in esecuzione di un contratto fideiussorio con cui lo stesso si era impegnato nei confronti di dette autorità a garantire il pagamento dei dazi in questione da parte dello spedizioniere, che era stato inizialmente incaricato dal debitore principale di onorare il debito, non corrisponde all’esercizio di un qualsivoglia potere che esorbiti dalla sfera delle norme applicabili ai rapporti tra privati e dev’essere pertanto considerata compresa nella nozione di «materia civile e commerciale» ai sensi dell’art. 1, primo comma, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica, e dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese.
(v. punti 19, 21)
2. L’art. 5, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica, e dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, dev’essere interpretato nel senso che nella nozione di «materia contrattuale» non è ricompresa l’obbligazione della quale il fideiussore, che in forza di un contratto di garanzia stipulato con lo spedizioniere abbia pagato i tributi doganali, chieda in giudizio l’adempimento in surrogazione nei diritti dell’amministrazione doganale ed in via di regresso nei confronti del proprietario della merce importata, qualora quest’ultimo, che non è parte del contratto fideiussorio, non abbia autorizzato la conclusione di detto contratto.
(v. punto 26 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 5 febbraio 2004(1)
«Convenzione di Bruxelles – Competenze speciali – Art. 5, punto 1 – Nozione di “materia contrattuale” – Contratto fideiussorio
stipulato senza che il debitore principale ne fosse consapevole – Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore – Azione di regresso del fideiussore contro il debitore principale» Nel procedimento C-265/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dalla Corte suprema di cassazione nella causa dinanzi ad essa pendente tra Xxxxxxx SA
e
Assitalia SpA, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5, punto 1, della citata Convenzione 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e – testo modificato – pag. 77), dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), e dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1),
LA CORTE (Quinta Sezione),,
composta dal sig. X. Xxxx (relatore), facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans e S. xxx Xxxx, giudici, avvocato generale: sig. P. Légercancelliere: sig. R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
–
per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. E. de March e dalla sig.ra A.-M. Xxxxxxxx-Xxxx, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con ordinanza 11 aprile 2002, pervenuta in cancelleria il 18 luglio seguente, la Corte suprema di cassazione ha sottoposto alla Corte, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all’interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, una questione pregiudiziale vertente sull’interpretazione dell’art. 0, xxxxx 0, xx xxxx Xxxxxxxxxxx (XX 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e – testo modificato – pag. 77), dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), e dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione»).
2
Tale questione è stata sollevata nell’ambito di una controversia avente ad oggetto un’azione in via di regresso intentata dall’Assitalia SpA (in prosieguo: l’«Assitalia»), società di diritto italiano, contro la Xxxxxxx SA (in prosieguo: la «Xxxxxxx»), società di diritto francese, al fine di ottenere il rimborso dei dazi doganali pagati dall’Assitalia in qualità di fideiussore dello spedizioniere Vegetoil s.r.l. (in prosieguo: la «Vegetoil»), in relazione ad un’importazione effettuata dalla Xxxxxxx. Contesto normativoLa Convenzione
3
Ai sensi del suo art. 1, primo comma, la Convenzione «si applica in materia civile e commerciale (…). Essa non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa».
4
L’art. 2, primo comma, della Convenzione dispone quanto segue: «Salve le disposizioni della presente convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato».
5
L’art. 5, punto 1, della Convenzione prevede quanto segue: «Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:
1)
in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; (...)». 6
L’art. 53, primo comma, della Convenzione recita così: «Ai fini dell’applicazione della presente convenzione la sede delle società e delle persone giuridiche è assimilata al domicilio. (...)». Il diritto nazionale
7
In materia di fideiussione, l’art. 1949 del codice civile italiano (in prosieguo: il «codice civile»), intitolato «Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore», dispone in particolare quanto segue: «Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore».
8
L’art. 1950, primo comma, del codice civile, intitolato «Regresso contro il debitore principale», è formulato come segue: «Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale, benché questi non fosse consapevole della prestata fideiussione». Causa principale e questione pregiudiziale
9
La Xxxxxxx, con sede a Marsiglia (Francia), ha importato in Italia merci provenienti da paesi terzi. Essa ha incaricato la Vegetoil di procedere alle pratiche di sdoganamento e afferma di averle anticipato, a tal fine, le somme corrispondenti ai dazi doganali dovuti.
10
La Vegetoil non ha pagato i dazi in questione, ma si è avvalsa della facoltà di differirne il pagamento dietro prestazione di una cauzione, conformemente agli artt. 78 e 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (GURI, Supplemento ordinario n. 80 del 28 marzo 1973).
11
La cauzione è stata costituita per mezzo di una polizza fideiussoria stipulata tra la Vegetoil e l’Assitalia, con sede a Roma, all’insaputa della Xxxxxxx. Con detta polizza, l’Assitalia si è resa garante della Vegetoil nei confronti delle autorità doganali italiane.
12
L’Assitalia ha pagato i dazi doganali dovuti per l’importazione effettuata dalla Xxxxxxx. 13
L’Assitalia ha citato in giudizio la Xxxxxxx dinanzi al Tribunale di Roma al fine di ottenere il rimborso delle somme che la prima aveva versato all’amministrazione doganale. Tale azione era fondata sulla surrogazione nei diritti del creditore e sul regresso contro il debitore, previsti a beneficio del fideiussore dagli artt. 1949 e 1950 del codice civile.
14
La Xxxxxxx ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano in quanto, ai sensi dell’art. 2 della Convenzione, essa sarebbe dovuta comparire dinanzi ai giudici dello Stato in cui ha la propria sede, ossia dinanzi ai giudici francesi.
15
Con sentenza 20 giugno e 15 settembre 1995 il Tribunale di Roma ha ritenuto la propria giurisdizione. In sede d’appello, la Corte d’appello di Roma, con sentenza 24 ottobre e 12 novembre 1997, ha confermato la decisione. La Corte d’appello ha ritenuto che i giudici italiani fossero competenti ai sensi dell’art. 5, punto 1, della Convenzione. L’obbligazione di regresso che incombe alla Xxxxxxx a favore dell’Assitalia deriverebbe dal contratto di garanzia che, secondo le disposizioni del codice civile, sarebbe valido anche se il debitore non ne abbia avuto conoscenza.
16
La Xxxxxxx ha proposto ricorso dinanzi alla Corte suprema di cassazione. Essa ha affermato, in sostanza, che la surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore e l’azione di regresso avviata contro il debitore principale hanno la propria fonte non nel contratto fideiussorio, ma nella legge, in particolare negli artt. 1949 e 1950 del codice civile. L’Assitalia ha sostenuto che l’azione intentata ha natura contrattuale in quanto, conformemente alle disposizioni del codice civile, essa si configura come effetto naturale del contratto fideiussorio.
17
Nutrendo dubbi in merito alla corretta interpretazione dell’art. 5, punto 1, della Convenzione, la Corte suprema di cassazione ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre a questa Corte la seguente questione: «Se l’art. 5[, punto 1,] della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, nella versione modificata dalla Convenzione del 9 ottobre 1978 relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione del 25 ottobre 1982 relativa all’adesione della Repubblica ellenica, dalla Convenzione del 26 maggio 1989 relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e dalla Convenzione del 29 novembre 1996 relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, debba o meno essere interpretato nel senso che nella nozione di “materia contrattuale” sia ricompresa l’obbligazione della quale il fideiussore, che in forza di contratto di garanzia stipulato con lo spedizioniere abbia pagato i tributi doganali, chieda in giudizio l’adempimento in surrogazione dell’Amministrazione finanziaria ed in xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx debitore proprietario della merce importata, rimasto estraneo al contratto fideiussorio». Sulla questione pregiudizialeSull’applicabilità della Convenzione
18
Poiché la controversia principale riguarda il rimborso di somme versate per pagare tributi doganali, occorre esaminare, in via preliminare, se essa rientri nell’ambito di applicazione della Convenzione.
19
Nel caso di specie, il ricorso è stato proposto contro un importatore, debitore di dazi doganali, da parte del fideiussore che ha pagato tali tributi presso le autorità doganali. Il fideiussore ha pagato in esecuzione di un contratto fideiussorio con cui lo stesso si era impegnato nei confronti di dette autorità a garantire il pagamento dei dazi in questione da parte dello spedizioniere, che era stato inizialmente incaricato dal debitore principale di onorare il debito.
20
In una fattispecie come quella di cui è causa, che riguarda una pluralità di rapporti instauratisi, di volta in volta, tra un ente pubblico ed un soggetto di diritto privato, ovvero unicamente tra soggetti di diritto privato, occorre individuare il rapporto giuridico esistente tra le parti della controversia ed esaminare il fondamento e le modalità d’esercizio dell’azione intentata (sentenze 14 novembre 2002, causa C‑271/00, Baten, Racc. pag. I‑10489, punto 31, e 15 maggio 2003, causa C‑266/01, Préservatrice foncière XXXXX, Racc. pag. I‑4867, punto 23).
21
Orbene, il rapporto giuridico tra la Xxxxxxx e l’Assitalia, i due soggetti di diritto privato in lite nell’ambito della causa principale, è un rapporto di diritto privato. Infatti, come risulta dall’ordinanza di rinvio, la parte che ha proposto il ricorso esercita un’azione che le spetta in forza di una surrogazione legale prevista da una disposizione di diritto civile. Detta azione non corrisponde all’esercizio di un qualsivoglia potere che esorbiti dalla sfera delle norme applicabili ai rapporti tra privati e dev’essere pertanto considerata compresa nella nozione di «materia civile e commerciale» ai sensi dell’art. 1, primo comma, della Convenzione (v., in tal senso, sentenza Préservatrice foncière XXXXX, citata, punto 36). Sulla nozione di materia contrattuale
22
Secondo giurisprudenza costante, la nozione di «materia contrattuale» deve interpretarsi in modo autonomo, facendo riferimento al sistema e agli scopi della Convenzione al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati contraenti; detta nozione non può pertanto essere interpretata come un rinvio alla qualificazione fornita dal diritto nazionale al rapporto giuridico dedotto dinanzi al giudice nazionale (v., in particolare, sentenze 17 giugno 1992, causa C‑26/91, Handte, Racc. pag. I‑3967, punto 10; 27 ottobre 1998, causa C‑51/97, Réunion européenne e a., Racc. pag. I‑6511, punto 15; 17 settembre 2002, causa C‑334/00, Tacconi, Racc. pag. I‑7357, punto 19, e 1° ottobre 2002, causa C‑167/00, Henkel, Racc. pag. I‑8111, punto 35).
23
Nel sistema della Convenzione, il principio della competenza giurisdizionale dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato il convenuto costituisce, in effetti, il principio generale e solo come eccezione ad esso la Convenzione prevede i casi, tassativamente elencati, nei quali il convenuto può o deve, a seconda del caso, essere citato in giudizio in un altro Stato contraente. Di conseguenza, le norme sulla competenza che deroghino a tale principio generale non possono essere interpretate in modo da ampliarne la portata oltre i casi contemplati dalla Convenzione (v., in particolare, citate sentenze Handte, punto 14, e Réunion européenne e a., punto 16).
24
Ne consegue, secondo una giurisprudenza altrettanto costante, che la nozione di «materia contrattuale» di cui all’art. 5, punto 1, della Convenzione non può essere intesa come ricomprendente una situazione in cui non esiste alcun obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti di un’altra (citate sentenze Handte, punto 15, Réunion européenne e a., punto 17, e Tacconi, punto 23).
25
A tale proposito è pacifico che, nella causa principale, la Xxxxxxx non è parte del contratto fideiussorio con cui l’Assitalia si è impegnata a garantire il pagamento dei dazi doganali da parte della Vegetoil. Tuttavia, risulta che la Xxxxxxx aveva incaricato la Vegetoil di procedere alle pratiche di sdoganamento. Spetta pertanto al giudice del rinvio esaminare il rapporto giuridico esistente tra la Xxxxxxx e la Vegetoil per rilevare se la prima avesse autorizzato o meno la Vegetoil a concludere, per conto della Xxxxxxx, un contratto come quello fideiussorio di cui trattasi nella causa principale.
26
Dalle considerazioni che precedono risulta che occorre rispondere alla questione sottoposta dal giudice del rinvio dichiarando che l’art. 5, punto 1, della Convenzione dev’essere interpretato nel senso che nella nozione di «materia contrattuale» non è ricompresa l’obbligazione della quale il fideiussore, che in forza di un contratto di garanzia stipulato con lo spedizioniere abbia pagato i tributi doganali, chieda in giudizio l’adempimento in surrogazione nei diritti dell’amministrazione doganale ed in via di regresso nei confronti del proprietario della merce importata, qualora quest’ultimo, che non è parte del contratto fideiussorio, non abbia autorizzato la conclusione di detto contratto. Sulle spese
27
Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Corte suprema di cassazione con ordinanza 11 aprile 2002, dichiara: L’art. 5, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica, e dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, dev’essere interpretato come segue:
Xxxx Xxxxxxxxxx von Xxxx
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 febbraio 2004.
Il cancelliere Il presidente
R. Grass X. Xxxxxxx
Lingua processuale: l'italiano. 1 –
Source
EUR-Lex