CONTRATTO DI LIBERA LOCAZIONE COMMERCIALE
Data ……………………………..
Prot. N. …………………………
Edif. 10
LOCALE B4
Prot. N.
CONTRATTO DI LIBERA LOCAZIONE COMMERCIALE
ai sensi degli artt.1571 e seguenti del Codice Civile e della Legge 27 luglio 1978, n.392.
TRA
La Società Consortile per Azioni C.A.A.T. Centro Agro-Alimentare Torino, con sede legale ed amministrativa in Xxxxxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxx x. 00, C.F., Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00000000000, Tel. 000 0000000, Fax. 000 0000000, E-mail: xxxx@xxxx.xx, in persona del Direttore Generale Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, domiciliato presso la sede della Società,
LOCATORE o CAAT,
E
CONDUTTORE o,
di seguito congiuntamente definite come le “Parti”
Con il presente contratto di locazione (il “Contratto”), il LOCATORE concede in locazione al CONDUTTORE, che accetta, il seguente immobile
OGGETTO DEL CONTRATTO - DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE
Porzioni di fabbricato site nel Centro Agro Alimentare Torino, ubicato nel Comune di GRUGLIASCO (TO), Strada del Portone 10, CAP 10095, con altro ingresso (Ingresso principale del Centro agro alimentare) in Xxxxxx xxx Xxxxxxx 00 - XXXXXXXXXX (XX), inserite all’interno dell’Xxxxxxxx 00 (Xxxxxx Xxxxxxxx), identificate con la sigla B4 e graficamente rappresentate nella planimetria che, sottoscritta dai contraenti, si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, così costituite:
LOCALE B4
Piano Terra:
- BUSSOLA INGRESSO | mq. | 5,83 |
- locale BAR RISTORO | mq. | 68,82 |
- locale DEPOSITO, CUCINA | mq. | 12,02 |
- SERVIZIO IGIENICO | mq. | 4,59 |
- SPOGLIATOIO | mq. | 5,71 |
SUPERFICIE TOTALE mq. 96,97
La predetta porzione di fabbricato fa parte del Fabbricato registrato al Nuovo Catasto Edilizio Urbano – Comune di GRUGLIASCO, Foglio n. 20, Numero di Mappa 319 sub 58.
I locali sono riscaldati attraverso impianto centralizzato, che eroga calore da lunedì a venerdì durante gli orari di apertura del Centro, collegato a termosifoni a muro.
I locali sono dotati di punto di allaccio allo scarico in fognatura nera e punto di consegna dell’adduzione acqua potabile.
Le metrature indicate - al pari di quelle che seguono - s’intendono come base di calcolo pattuita ai fini contrattuali. La locazione, tuttavia, concerne la messa a disposizione delle predette aree “a corpo” e non “a misura”.
PATTI E CONDIZIONI
1. ATTIVITA’ E INTERVENTI CONSENTITI
Le porzioni di immobile locate devono essere utilizzate esclusivamente per lo svolgimento di servizi di supporto (bar, ristorante, self-service, negozi etc) (come previsto dall’Accordo di Programma, modificato da ultimo il 3 giungo 2005 e riconfermato dalle norme tecniche del Piano Regolatore vigente) ad esclusivo beneficio dei soggetti previamente abilitati dal LOCATORE ad accedere alle aree di proprietà del Centro, i quali potranno accedere al Locale B4 solo dall’ingresso ubicato in corrispondenza dei varchi presso Xxxxxx xxx Xxxxxxx, x. 00, come indicati nella planimetria allegata (Allegato A).
Il CONDUTTORE riconosce infatti e accetta che il Locale B4 non è un locale pubblico e non potrà essere aperto al pubblico indifferenziato degli utenti e si impegna a prestare la propria attività esclusivamente nei confronti dei soggetti abilitati dal LOCATORE all’ingresso nel Centro.
In CONDUTTORE riconosce inoltre che, sebbene la propria attività nel Locale B4 comporterà contatti diretti con un pubblico di utenti e consumatori, si tratterà di pubblico ristretto, preselezionato dal LOCATORE ed abilitato ad accedere ad esclusiva discrezione di quest’ultimo, nonché indotto ad accedervi in ragione della peculiare posizione del Locale B4 e della sua afferenza al Centro, con la conseguenza che non potrà trovare applicazione l’art. 34 L. 392/78 e s.m.i..
In specie i locali vengono destinati a .
2. MODIFICHE AI LOCALI - STATO DI CONSEGNA
2.1 Il CONDUTTORE si impegna a non apportare alcuna modifica ai Locali, nonché agli impianti tutti (anche per il posizionamento di celle frigo, etc.), senza il preventivo consenso prestato, pena la nullità, per iscritto dal LOCATORE.
2.2 I miglioramenti e le addizioni eventualmente autorizzati – e ciò in espressa deroga a quanto previsto dagli artt. 1592 e 1593 c.c. – resteranno a favore del LOCATORE al termine del rapporto senza che da questo sia dovuto compenso e/o indennizzo alcuno e fatto in ogni caso salvo il diritto del LOCATORE di chiedere il totale o parziale ripristino dei locali a cura e spese del CONDUTTORE.
I locali e le attrezzature ivi presenti verranno restituiti dal CONDUTTORE al termine della locazione nello stato di fatto e di diritto in cui sono stati consegnati, salvo le modifiche e gli adeguamenti eventualmente intervenuti ed autorizzati come al punto che precede.
2.3 Il CONDUTTORE, in ordine all’adeguatezza dei locali, ribadisce in questa sede che essi risultano accettati nello stato di fatto rilevato alla consegna. In ordine ad eventuali adattamenti strutturali e/o addizioni che si rendessero necessari e/o opportuni in relazione all’attività che il CONDUTTORE intende esercitarvi questo s’accolla fin d’ora ogni relativo costo ed adempimento, sollevando espressamente il LOCATORE da qualsivoglia intervento e/o responsabilità a riguardo. Più in particolare, anche in relazione a tali necessarie e/o opportune modifiche (anche solo parziali) dell’immobile, il CONDUTTORE s’obbliga ad ottenere dal LOCATORE una previa autorizzazione scritta ai fini dell’esecuzione delle relative opere le quali nondimeno, al termine della locazione, resteranno a favore del LOCATORE – salvo che questi ne richieda la messa in pristino, a cura e spese del CONDUTTORE, senza diritto alcuno di quest’ultimo a compenso e/o indennizzo, e ciò in espressa deroga a quanto previsto dall’art. 1592 e 1593 c.c.. In tale ipotesi, comunque, resterà a pieno carico del CONDUTTORE l’eventualità che le autorità sanitarie e/o la CCIAA, etc. non concedano le autorizzazioni utili ai fini dell’effettuazione dell’attività. Anche in ordine ai profili appena specificati il CONDUTTORE s’obbliga a manlevare in ogni sede il LOCATORE da ogni responsabilità e pretesa di terzi.
2.4 Il CONDUTTORE s’obbliga nei riguardi del LOCATORE a sostenerlo e adiuvarlo – intervenendo anche in causa spontaneamente o su chiamata di CAAT – laddove terzi abbiano ad assumere qualsivoglia responsabilità del LOCATORE comunque connessa e/o relativa all’effettuazione delle attività oggetto del Contratto. Il CONDUTTORE, inoltre, nella denegata ipotesi di soccombenza di CAAT a tal riguardo, assume fin d’ora su di sé, in pari misura ed in solido con il LOCATORE, ogni onere economico per rimborsi, risarcimenti, spese e compensi di giudizio, accessori etc. comunque rinvenienti da un’eventuale pronuncia sfavorevole.
2.5 Il CONDUTTORE dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell’immobile oggetto della locazione.
2.6 Il LOCATORE si riserva la facoltà, a propria scelta insindacabile da parte del CONDUTTORE, di procedere alla chiusura (mediante sostituzione del serramento presente e/o altri interventi ritenuti idonei) dei passaggi di comunicazione tra il Locale B4 e l’interno del Centro, circostanza che il CONDUTTORE dichiara di conoscere e accettare.
3. DURATA DELLA LOCAZIONE
3.1 La durata della locazione è pattuita in anni sei dal………. al……., decorso il quale periodo il Contratto si rinnoverà, fatte salve le eccezioni di Legge, per un periodo di ulteriori sei anni (art. 28 legge 27.7.78, n. 392).
3.2 Il CONDUTTORE, qualora ricorrano gravi motivi, potrà recedere in qualsiasi momento dal Contratto, dandone comunicazione al LOCATORE con preavviso di almeno sei mesi, a mezzo di lettera raccomandata.
3.3 In mancanza di disdetta per lettera raccomandata, inviata da una delle Parti almeno dodici mesi prima della scadenza, il presente Contratto si intenderà rinnovato a norma di Xxxxx.
3.4 L’immobile oggetto del presente Contratto, e ciò a prescindere dalla decorrenza dell’obbligo di pagamento del relativo canone a carico del CONDUTTORE (concordato in ogni caso dal …. ) viene consegnato al CONDUTTORE alla data del presente atto. Da tale data, pertanto, il CONDUTTORE si rende responsabile in via diretta ed esclusiva della detenzione, custodia e conservazione dell’immobile, nonché di ogni altro e qualsiasi pregiudizio possa
derivarle o derivare a terzi attraverso l’uso o la detenzione dell’immobile. Il CONDUTTORE si impegna perciò da tale data a manlevare e garantire espressamente, in qualsiasi sede, il LOCATORE da ogni conseguenza pregiudizievole possa derivargli in merito assumendosene ogni carico anche economico e tenendone del tutto esente il LOCATORE.
4. CORRISPETTIVO DELLA LOCAZIONE– REGIME FISCALE APPLICABILE AI SENSI DEL D.LGS N°223/06 S.M.I.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 n. 8 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, come modificato dal
D.L. 22.06.2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 07.08.2012 n. 134, le parti dichiarano che il Contratto ha per oggetto beni immobili strumentali e che il LOCATORE ha manifestato, e qui conferma, l'opzione per l'imposizione all'IVA del relativo canone e oneri accessori.
Le Parti pattuiscono il canone annuo di locazione, per la porzione di fabbricato oggetto del Contratto in Euro € (euro /) al mq. (+ I.V.A.). + iva e pertanto, tenuto conto dei mq. pattiziamente presi a riferimento e pur ribadendo la locazione a corpo e non a misura dello spazio già descritto, in €uro (Euro /) + iva.
5. AGGIORNAMENTI DEL CANONE DI LOCAZIONE
A partire dal secondo anno compreso, ciascuno e tutti gli importi comunque indicati all’art. 4 saranno aggiornati con l’applicazione del 75% delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati come accertato dall’ISTAT e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, verificatosi nei dodici mesi precedenti.
6. MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE E SPESE
6.1 Il pagamento del canone avverrà in rate mensili anticipate, ciascuna e tutte di pari importo secondo la misura del canone di cui all’art. 4 che precede.
6.2 Il versamento delle singole rate di canone dovrà avvenire entro l’essenziale termine del giorno 5 del mese di riferimento.
6.3 La prima rata, di € (Euro /) oltre IVA al 22% di € (Euro /) e quindi complessivamente di € (Euro ma/), verrà versata entro l’essenziale termine del mediante bonifico/assegno non trasferibile intestato a C.A.A.T. s.c.p.a. Tale importo è da considerarsi a copertura del mese di canone dal al compresi.
6.4 Il versamento delle rate successive dovrà avvenire presso la sede del LOCATORE entro il giorno 5 del mese di riferimento (e cioè entro il per il mese di e così di seguito), da considerarsi quale termine essenziale nell’interesse del LOCATORE, previa presentazione di fattura che il LOCATORE farà pervenire al CONDUTTORE entro il primo giorno del mese cui il pagamento si riferisce.
6.5 Le spese di cui ai successivi artt. 11 e 12 saranno fatturate mediante due acconti in corso d’anno il cui pagamento dovrà essere effettuato entro l’essenziale termine di 5 (cinque) giorni dalla data di emissione della fattura. L’eventuale conguaglio dovrà essere saldato entro il 5 marzo di ogni anno (assumendosi convenzionalmente quale termine per la sua quantificazione ad opera del locatore il 28 febbraio) o, comunque, entro l’essenziale termine di 5 (cinque) giorni dalla relativa richiesta ad opera del locatore.
7. INOPPONIBILITA’ DI ECCEZIONI
Eventuali eccezioni opposte dal CONDUTTORE non daranno allo stesso diritto di ritardare o sospendere il pagamento, alle scadenze previste, del corrispettivo, dei costi e delle spese determinati ai sensi dei punti precedenti e successivi.
8. RITARDATO PAGAMENTO
In caso di ritardo nel pagamento del canone di locazione, dei costi e delle spese determinati ai sensi dei punti successivi, il CONDUTTORE è tenuto a corrispondere sugli importi dovuti e per il tempo del ritardo, un tasso d’interesse di mora in pari misura a quello previsto dal D.Lgs. 231/02 per il ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali.
9. DEPOSITO CAUZIONALE E FIDEJUSSIONE
9.1 A titolo di deposito cauzionale ai sensi dell’art. 11 della l. 392/78, all’atto della sottoscrizione del Contratto, il CONDUTTORE versa al Locatore l’importo di € ( / Euro) pari a tre mensilità di canone.
9.2 Ad ulteriore garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il Contratto, nessuna esclusa, il CONDUTTORE si impegna a consegnare al Locatore, entro il termine essenziale di 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione dello stesso, una fideiussione bancaria o polizza fidejussoria di primaria compagnia di assicurazione, a prima richiesta assoluta e con esclusione del beneficio per il garante della previa escussione del garantito, per un importo almeno pari a 6 (sei) mensilità del canone di locazione e, dunque, pari almeno all’importo di € ( / Euro). Resta espressamente inteso tra le Parti che la mancata o inesatta prestazione da parte del CONDUTTORE, nel predetto termine, della garanzia fideiussoria, così come il mancato rinnovo e/o ripristino durante il periodo di vigenza del Contratto, sono espressamente intesi quale causa di risoluzione dello stesso.
9.3 Il CONDUTTORE dovrà mantenere la fideiussione valida ed efficace per tutta la durata della locazione.
9.4 L’eventuale escussione, totale o parziale, della cauzione e/o della garanzia fideiussoria comporterà l’obbligo del CONDUTTORE di provvedere immediatamente, e comunque entro il termine di 30 (trenta) giorni, al ripristino del relativo ammontare originario.
9.5 Al termine della locazione, previa positiva verifica dello stato dei luoghi per la riconsegna dell’Unità Immobiliare e del completo adempimento delle obbligazioni, il Locatore svincolerà le garanzie in favore del CONDUTTORE.
10. ASSICURAZIONI / MANLEVA
10.1 Il CONDUTTORE manleva fin d’ora espressamente il LOCATORE da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dall’uso e comunque dalla detenzione dell’immobile, anche nell’ipotesi di sinistro a dipendenti o terzi, impegnandosi a garantirlo, tenendolo indenne, in ogni sede, anche giudiziale. Il CONDUTTORE produce inoltre, alla firma del presente accordo, polizza rilasciata da primaria Compagnia di Assicurazione per le coperture e massimali sotto indicati:
⎯ Copertura Responsabilità Civile contro Terzi per danni comunque cagionati a terzi dal CONDUTTORE medesimo, dai suoi dipendenti e collaboratori qualunque ne sia il numero, a qualunque titolo, in conseguenza di qualunque fatto accidentale verificatosi nell’ambito dell’immobile, per un massimale unico non inferiore a € 3.000.000 (tre milioni di euro) per ogni sinistro, persona o cosa danneggiata, comprensiva della copertura della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), con massimale per ogni sinistro non inferiore a €
1.000.000 (un milione di euro/00).
⎯ -Copertura ricorso terzi da Incendio, per il quale il massimale non dovrà essere inferiore ad
€ 500.000 (Euro cinquecentomila), ivi compresi i danni da spargimento di acqua.
⎯ Copertura rischio locativo con un massimale non inferiore al rischio di ricostruzione al nuovo dei complessivi mq edificati condotti.
10.2 Resta espressamente inteso tra le Parti che la mancata o inesatta prestazione da parte del CONDUTTORE, nel termine essenziale di cui al punto che precede, della polizza assicurativa darà facoltà al LOCATORE di dichiarare senz’altro risolto il Contratto, previa la sola comunicazione ai sensi dell’art. 1456, 2 comma, del codice civile.
10.3 L’assicurazione deve essere stipulata con validità per tutta la durata del Contratto e deve prevedere espressamente:
10.3.1 l’adeguamento annuale della garanzia;
10.3.2 il pagamento diretto al terzo danneggiato dell’indennizzo;
10.3.3 la rinuncia da parte dell’assicuratore al diritto di surrogazione nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili;
10.4 Il CONDUTTORE si impegna a consegnare tempestivamente al LOCATORE copia del Contratto di assicurazione stipulato con la relativa quietanza nonché di ogni successiva modifica e/o integrazione e con l’obbligo di tenerlo costantemente in vigore.
11. SPESE A CARICO DEL CONDUTTORE
11. 1 Oltre alle spese di riparazione e manutenzione ordinaria e di arredo saranno a carico del CONDUTTORE, che si impegna a corrisponderle direttamente al fornitore o, comunque, a rimborsarle al LOCATORE entro l’essenziale termine di cinque giorni dalla richiesta, le spese proprie dell’immobile locato (a titolo esemplificativo e non esaustivo le spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica e riscaldamento all’interno dell’Unità Immobiliare, pulizie e tasse gravanti sul CONDUTTORE, etc.).
Tali spese pertanto, laddove non addebitate direttamente al CONDUTTORE dall’Ente erogatore, saranno computate tramite lettura periodica dei relativi contatori (ove presenti) o, in mancanza, tramite riparti millesimali e addebitate al CONDUTTORE con apposita fattura.
Sono quindi, a titolo esemplificativo, a carico del CONDUTTORE tutti gli oneri e gli adempimenti in ordine tasse/imposte/tariffe etc nei riguardi degli Enti territoriali (e quindi, al momento della sottoscrizione della presente e per quanto di competenza, la TARI relativa al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti in favore del/dei Comuni di riferimento).
11.2 Le eventuali perdite o minori guadagni dovuti all’esecuzione di riparazioni straordinarie non daranno diritto al CONDUTTORE di chiedere indennizzo o riduzione del canone alcuno.
12. SPESE GENERALI COMUNI
12.1 Il contributo per le “spese generali comuni” riferite all’intero compendio, è stabilito ”a forfait” nell’importo annuo di Euro 1.500,00 + iva.
13. SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELL’AZIENDA
Il CONDUTTORE non può sublocare né cedere né totalmente né parzialmente l’immobile locato se non nei casi e con le modalità di cui all’art. 36 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sotto pena di risoluzione automatica del Contratto ex art. 1456 c.c.
14. REGOLAMENTI E CODICE ETICO
14.1 Il CONDUTTORE si impegna al puntuale rispetto del “Regolamento di condominio” nonché del Regolamento sul funzionamento del Centro, che entrambi dichiara espressamente di ben conoscere ed accettare, riconoscendone l’efficacia obbligatoria, ed i cui contenuti – al
pari di ogni eventuale integrazione e/o modifica – anche attraverso le circolari della Direzione
– riconosce quale parte integrante e sostanziale del Contratto.
14. 2 Il CONDUTTORE dichiara di aver preso visione del Codice Etico adottato dal Centro Agro-Alimentare Torino S.C.P.A. e pubblicato sul sito della società stessa (xxx.xxxx.xx), impegnandosi a rispettarne integralmente i contenuti.
La violazione dei principi di cui al Codice Etico è comportamento atto ad interrompere il rapporto fiduciario con il Centro Agro-Alimentare Torino S.C.P.A., costituendo giusta causa di recesso da parte del LOCATORE dal Contratto
15. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
L’efficacia della presente locazione è subordinata alla inesistenza accertata dalla competente Prefettura di cause di divieto, di sospensione o di decadenza previste dalla normativa antimafia vigente.
Nel caso in cui una delle suddette cause dovesse sopravvenire in costanza di rapporto, ciò costituisce motivo di inadempienza grave e legittima la risoluzione della presente locazione ai sensi dell’art. 1456 c.c.
16. AUTORIZZAZIONI
16.1 Il CONDUTTORE si impegna inoltre ad ottenere, prima dell’inizio dell’attività, e mantenere ogni necessaria autorizzazione, amministrativa e sanitaria, che consentano l’esercizio delle attività.
Il CONDUTTORE prima di avviare l’attività, s’impegna espressamente ad ottenere – e, quindi, a conservare e ove necessario a man mano adeguare – nelle competenti sedi ogni e qualsiasi autorizzazione necessaria ai fini dell’effettuazione delle stesse (a titolo esemplificativo: autorizzazioni amministrative e/o sanitarie). S’obbliga inoltre, sempre prima dell’inizio delle attività, ad adeguare – secondo la vigente normativa e la regola dell’arte – ogni misura e/o prescrizione e/o provvedimento interni in tema di igiene degli alimenti/dei locali e delle attrezzature, sicurezza del lavoro, personale etc. impegnandosi espressamente a tenere indenne in ogni sede, manlevandolo, il LOCATORE a fronte di qualsivoglia responsabilità – anche futura, per adeguamenti successivamente imposti dal quadro normativo a cui parimenti si obbliga – sul punto.
Resterà a pieno carico del CONDUTTORE l’eventualità che le autorità sanitarie e/o la CCIAA, etc. non concedano le autorizzazioni utili ai fini dell’effettuazione dell’attività.. Anche in ordine ai profili appena specificati il CONDUTTORE s’obbliga a manlevare in ogni sede il LOCATORE da ogni responsabilità e pretesa di terzi.
17. PERSONALE
17.1 Il CONDUTTORE si impegna ad utilizzare, nell’esercizio dell’attività, esclusivamente personale in regola ai sensi delle vigenti leggi.
17.2 Conseguentemente si impegna a fornire al LOCATORE, su sua richiesta, copia della documentazione relativa (libro unico, lettera di assunzione, libretto di lavoro, comunicazione al Collocamento e all’INAIL, Modelli DM10 e F24, Modello 770 e quant’altro si ritenga necessario per la verifica degli adempimenti in materia di lavoro) e acconsente espressamente a che il LOCATORE possa prendere visione degli originali della predetta documentazione.
18. OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA, DI IGIENE DEGLI ALIMENTI – PREVENZIONE INCENDI
Sono a esclusivo carico del CONDUTTORE gli obblighi, e le conseguenti responsabilità comunque derivanti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. nonché da ogni nozione tecnica comunemente
acquisita in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione del rischio incendi con obbligo di coordinamento con le regolamentazioni del LOCATORE in materia di sicurezza sul lavoro e antincendio vigenti e di ogni lo eventuale successiva integrazione e modifica, che egli dichiara di aver visionato e di ben conoscere ed accettare.
19. CONTROLLO DEI LOCALI
Il CONDUTTORE si impegna a consentire al LOCATORE o ai suoi incaricati l’accesso ai locali accesso del presente contratto per controllare le modalità d’uso o per la verifica dello stato di manutenzione dello stesso e degli impianti.
20. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
20.1 Fatto salvo quanto previsto all’art. 8 e fatta salva l’eventuale responsabilità per insoluti e/o danni del CONDUTTORE, le Parti convengono espressamente che nel caso il CONDUTTORE non adempia le obbligazioni di pagamento nei termini e con le modalità suindicate (artt. 6, 11.1 e 12.1), il Contratto si intenderà risolto di diritto previa dichiarazione da parte del LOCATORE ai sensi dell’art. 1456, 2 comma, del codice civile.
20.2 Il CONDUTTORE riconosce, inoltre, espressamente, che è interesse essenziale per il LOCATORE l’esatto adempimento delle obbligazioni a carico del CONDUTTORE previste dai punti:
1. in particolare per quanto riguarda l’obbligo di non mutare l’uso dei locali
2. in particolare per quanto riguarda l’obbligo di non apportare, senza autorizzazione del LOCATORE, modifiche e/o addizioni ai locali
9. per quanto riguarda gli obblighi in materia di prestazione del deposito cauzionale e la fidejussione
10 per quanto riguarda l’obbligo di assicurazione antincendio e responsabilità civile e i contenuti delle polizze
11. e 12. per quanto riguarda l’obbligo di pagamento delle spese
13 in materia di sublocazione e cessione dell’azienda
14 per quanto riguarda l’obbligo di osservanza dei regolamenti di condominio e sul funzionamento del Centro ed il Rispetto del Codice Etico
15 antimafia
16 in materia di autorizzazioni
17 in materia di obblighi circa il personale
18 per quanto riguarda gli obblighi in materia di sicurezza, di igiene degli alimenti e di prevenzione degli incendi
19 per quanto riguarda l’obbligo di consentire l’accesso ai locali del LOCATORE
20.3 Le Parti espressamente convengono che nel caso il CONDUTTORE non adempia ad una qualunque delle obbligazioni specificate nel precedente punto 21.2, il Contratto si intenderà risolto di diritto, previa dichiarazione da parte del LOCATORE ai sensi dell’art. 1456, 2 comma, del codice civile, fatta salva l’eventuale responsabilità per insoluti e/o danni del CONDUTTORE.
21. FORO COMPETENTE
Per ogni controversia - nessuna esclusa – comunque derivante dalla conclusione, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del Contratto le Parti attribuiscono competenza esclusiva al foro di Torino.
22. ELEZIONE DOMICILIO
Nei rapporti tra le Parti e per ogni necessità attinente il Contratto, il CONDUTTORE dichiara espressamente di eleggere domicilio presso l’immobile locato dove, alternativamente alla propria sede legale, potrà esserle recapitata con pienezza di effetti ogni comunicazione e/o notifica.
23. REGISTRAZIONE / REGIME I.V.A.
23.1 Il Contratto, redatto in due originali, è soggetto a registrazione ai sensi del D.Lgs. n°223/06 come convertito in legge n° 248/06 e s.m.i., con imposta di registro nella misura di Legge, posta a carico di ambo le parti, nella misura del 50% ciascuna.
Le spese di bollo o quelle comunque relative al rilascio di eventuali copie del Contratto sono ripartite tra le parti nella misura del 50% ciascuna.
23.2 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 n. 8 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, come modificato dal D.L. 22.06.2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 07.08.2012 n. 134, le parti dichiarano che il Contratto ha per oggetto beni immobili strumentali e che il LOCATORE ha manifestato, e qui conferma, l'opzione per l'imposizione all'IVA dei relativi canoni e oneri accessori.
Grugliasco, il
IL LOCATORE IL CONDUTTORE
A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. il CONDUTTORE, previa lettura delle norme contenute nel Contratto, lo sottoscrive e accetta espressamente, con particolare riferimento al contenuto dei seguenti articoli:
1. attività e interventi consentiti 2. modifiche ai locali - stato di consegna
4. corrispettivo della locazione– regime fiscale applicabile ai sensi del d.lgs n°223/06 s.m.i.
5. aggiornamento del canone di locazione
6. modalità di pagamento del canone di locazione e spese
7. inopponibilità di eccezioni 8. ritardato pagamento
9. deposito cauzionale e fidejussione
10. assicurazione /manleva 11. spese a carico del conduttore
12 spese generali comuni 13. sublocazione e cessione dell’azienda
14 Regolamenti e codice etico
16 autorizzazioni
17 personale
18 obblighi in materia di sicurezza, di igiene degli alimenti - prevenzione incendi
19 controllo dei locali
20 clausola risolutiva espressa 21.foro competente
22 elezione domicilio
Xxxxxxxxxx, il ……………………
IL CONDUTTORE
Informativa privacy
1. Ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 (di seguito “GDPR”) ed in relazione ai dati personali di cui entrerà in possesso per l’esecuzione del
presente contratto, C.A.A.T. Centro Agro-Alimentare Torino informa il contraente (di seguito, anche “interessato”) di quanto segue.
a) Il titolare del trattamento è la Società Consortile per Azioni C.A.A.T. Centro Agro-Alimentare Torino con sede legale in Xxxxxxxxxx (XX), Xxxxxx xxx Xxxxxxx x, 00, codice fiscale e partita IVA 05841010019, in persona del rappresentante pro tempore, email xxxxxxx@xxxx.xx
La Società Consortile per Azioni C.A.A.T. Centro Agro-Alimentare Torino ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (DPO), il quale può essere contattato ai seguenti indirizzi di posta elettronica: xxx@xxxxxx00.xxx; PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx
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- l’esecuzione del presente contratto. La base giuridica del trattamento è costituita dall’esecuzione degli obblighi derivanti
dal contratto in essere o in corso di trattativa tra le parti.
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L’elenco aggiornato dei dati identificativi dei responsabili del trattamento è a disposizione dell’interessato, a sua semplice richiesta da indirizzare al Titolare all’indirizzo email indicato nella presente informativa.
f) Ferme restando le comunicazioni a terzi obbligatorie in forza di legge per adempimenti di natura amministrativa, contabile e fiscale, i Suoi dati potranno essere comunicati a:
▪ istituti di credito
▪ società di recupero crediti
▪ professionisti e consulenti incaricati dal Titolare
▪ aziende operanti nel settore del trasporto e della spedizione.
g) Nessun dato sarà diffuso.
h) Nessun dato personale sarà utilizzato per attività di profilazione.
i) I Dati personali vengono memorizzati dal Titolare all’interno dell’Unione Europea (“UE“). Il Titolare del trattamento potrebbe avere la necessità di trasferire i dati a fornitori aventi la loro sede in Paesi non appartenenti all’Unione Europea. In questo caso il Titolare si assicurerà che le informazioni vengano correttamente ed adeguatamente protette, in conformità dei principi indicati agli articoli 45 e 46 del RGPD, se del caso attraverso la stipulazione di accordi legali che disciplinino il trasferimento di informazioni fornendo adeguate garanzie.
j) I dati personali verranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle specifiche finalità del trattamento, fino alla scadenza della prescrizione legale anche per tutela dei propri interessi in sede giudiziale e stragiudiziale. Inoltre il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i dati personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’Autorità. Al termine del periodo di conservazioni i dati personali saranno cancellati. Pertanto, oltre tale termine, il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei dati non potranno più essere esercitati.
k) Ai sensi dell’art. 13 GDPR, l’interessato ha diritto:
▪ di ottenere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
▪ di opporsi al trattamento;
▪ alla portabilità dei dati;
▪ di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento;
▪ di proporre reclamo all’autorità di controllo, che in Italia è costituita dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, contattabile attraverso i riferimenti rinvenibili sul sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
I predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al Titolare del trattamento mediante i canali di contatto indicati nella presente informativa. Le richieste relative all’esercizio dei diritti dell'utente saranno evase senza ingiustificato ritardo e, in ogni modo, entro un mese dalla domanda; solo in casi di particolare complessità e del numero di richieste tale termine potrà essere prorogato di ulteriori 2 (due) mesi.
2. Il contraente si obbliga a fornire contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto le informazioni ex art. 13 Reg. UE 2016/679 relative al trattamento dei dati personali che sono ad esso conferiti da C.A.A.T. S.C.P.A. ai fini della conclusione ed esecuzione del presente contratto, e garantisce che il trattamento dei predetti dati avvenga in conformità al Reg. UE 2016/679 e al D. lgs. 196/2003 e s.m.i.
IL CONDUTTORE