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Allegato 1
Accordo operativo tra la Regione Xxxxxx-Romagna ed il Comando Regionale Polizia Stradale della Regione Xxxxxx-Romagna per il potenziamento dei controlli di legalità nel settore del trasporto degli animali
Richiamata la delibera di Giunta regionale n.…………. del…….
TRA
La Regione Xxxxxx-Romagna, con sede in Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxx 00, CF 8006250379, rappresentata ai fini del presente atto, dal Dirigente del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, Xxxxxxx Xxxxxxxx
E
Il Comando Regionale della Polizia Stradale della Regione Xxxxxx- Romagna con sede in Xxxxxxx, Xxx X. Xxxxxxxx 0, CF 80070530375 rappresentata ai fini del presente atto dal Comandante Xxxxx Xxxxxxxxx
Visti:
− il Regolamento CE n. 1/2005, il quale detta regole dettagliate sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate per far fronte alle diverse esigenze di tutela degli animali che emergono in relazione ai diversi tipi di trasporto;
− il D.lgs 151/2007 che stabilisce le sanzioni per la violazione delle disposizioni del soprarichiamato Regolamento comunitario;
− il Protocollo di intesa sottoscritto in data 19 settembre 2011 tra Ministero dell’Interno, Dipartimento Pubblica sicurezza e Ministero della Salute, Dipartimento Sanità pubblica veterinaria il quale definisce un sistema integrato dell’attività di controllo – in ragione delle diverse autorità competenti in materia di controlli – finalizzato a garantire la legittimità delle operazioni di trasporto di animali e l’uniformità applicativa delle disposizioni in materia, anche attraverso l’attuazione di servizi congiunti;
− le Linee guida, adottate ai sensi dell’art. 14, comma 5 del Decreto-legge n. 5/2012 convertito in legge n. 35/2012, in sede di Conferenza unificata in materia controlli, le quali chiedono alle Amministrazioni di conformare le proprie attività di controllo, ai principi di chiarezza della regolazione, proporzionalità al rischio, approccio collaborativo, coordinamento delle attività di controllo, formazione e aggiornamento del personale;
Considerato che:
− il controllo di legalità nel settore del trasporto nazionale e internazionale è programmato annualmente dal Ministero dell’Interno e prevede interventi nell’ambito del trasporto di animali vivi e di sostanze alimentari
− il principio di coordinamento può essere perseguito attraverso diversi strumenti, quali accordi tra amministrazioni per
effettuare, ove possibile, controlli programmati e/o coordinati, piani annuali di controllo coordinati, scambio e tenuta dei dati comuni;
− un sistema di controlli coordinato e condiviso tra soggetti che esercitano dette attività, permette di realizzare l’effettiva tutela dell’interesse pubblico, in quanto riduce o elimina duplicazioni e sovrapposizioni e migliora, al contempo, l’efficacia ed efficienza complessiva dei controlli e della attività di vigilanza in materia di benessere animale durante il trasporto;
Tenuto conto che:
− la Regione Xxxxxx-Romagna ed il Comando Regionale della Polizia Stradale, condividono, da tempo, anche attraverso precedenti ed analoghi Protocolli d’Intesa, la necessità di operare in modo coordinato e congiunto mediante azioni sinergiche, secondo i principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell’azione, al fine di garantire al contempo un controllo costante sul territorio volto:
- alla salvaguardia del benessere e della sanità animale durante il trasporto;
- alla sicurezza degli alimenti, dei mangimi, e dei sottoprodotti di origine animale;
- alla sicurezza stradale nel corso di queste attività;
- alla tutela della correttezza dei rapporti di libera concorrenza tra i Paesi dell'Unione;
− si rende necessario armonizzare e coordinare le rispettive procedure operative procedendo ad una programmazione congiunta dei controlli sul territorio regionale, finalizzata a presidiare in modo più efficace, sia le direttrici della rete stradale regionale con maggiori volumi di traffico di animali vivi, sia le direttrici con più alta la probabilità di riscontrare irregolarità nel trasporto di animali vivi, alimenti, mangimi e sottoprodotti di origine animale, contrastando in tal modo anche il fenomeno dell’abusivismo.
Tutto ciò premesso:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Finalità
Il presente Protocollo ha lo scopo di migliorare la collaborazione tra gli Enti preposti al controllo durante il trasporto di animali vivi, alimenti, mangimi e sottoprodotti di origine animale. Ciò attraverso:
1. la programmazione e l'effettuazione di servizi congiunti tra la Polizia Stradale ed i Servizi Veterinari delle Aziende USL della Regione;
2. la reciproca assicurazione di intervento e di supporto in caso di richiesta dell’organo controllore che autonomamente effettua specifica attività di controllo su automezzi che trasportano animali vivi, alimenti, mangimi e sottoprodotti di origine animale;
3. la formazione degli operatori della Polizia Stradale e dei Veterinari Pubblici;
4. la gestione condivisa dei flussi informativi e dello scambio di dati, con l’obiettivo della trasmissione integrata al Ministero delle rendicontazioni annuali e della comunicazione dei provvedimenti sanzionatori, per l’applicazione delle sanzioni accessorie da effettuarsi ai sensi del Dlgs 151/2007.
L’intesa mira altresì ad evitare sovrapposizioni ed a razionalizzare i controlli effettuati autonomamente sul territorio da parte degli Enti preposti alla vigilanza (Polizia stradale, Servizi veterinari delle AUSL e personale UVAC), nonché a facilitare lo scambio di dati.
Art. 2
Piano annuale degli interventi coordinati
La Regione e la Polizia stradale, nel quadro delle finalità di cui alla premessa, si impegnano a definire uno specifico piano annuale di interventi di controllo coordinati.
In particolare, il Piano annuale - predisposto nel rispetto del calendario annuale definito dal Ministero degli Interni - deve contenere la programmazione di un numero minimo di interventi su base regionale, tenuto conto dell'esigenza di presidiare con maggiore efficacia le direttrici della rete stradale nazionale, sulle quali notoriamente si realizzano i maggiori volumi di trasporto di animali vivi, alimenti, mangimi e sottoprodotti di origine animale, nonché delle irregolarità sino ad oggi accertate sul territorio.
Per le modalità di accertamento e verbalizzazione di eventuali violazioni, si rimanda alla nota prot. DGSA-19371-P-08/11/2011 del Ministero della Salute
Il Piano annuale può inoltre prevedere la programmazione di servizi congiunti, concordati con congruo anticipo, in occasione di particolari eventi quali fiere, concorsi ippici, mercati, esposizioni di animali nonché trasporti internazionali destinati al territorio regionale.
Art. 3
Controlli effettuati in maniera autonoma dalla Polizia Stradale o dal Servizio Veterinario
Al di fuori delle attività programmate, le pattuglie della Polizia Stradale possono richiedere, in particolari situazioni, l'intervento del Servizio Veterinario dell’AUSL per contestare irregolarità che implicano la valutazione dello stato di stress/benessere animale o salute degli animali.
Analogamente, gli operatori del Servizio veterinario possono richiedere l’intervento della Polizia Stradale, che interverrà compatibilmente alla disponibilità di pattuglie, qualora si renda necessario effettuare il fermo amministrativo degli automezzi immatricolati all'estero ai sensi dell'art. 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero consentire la riscossione immediata al momento della contestazione della sanzione amministrativa. La richiesta di intervento può avvenire anche in caso di resistenza del conducente o di sospette irregolarità
riguardanti il Codice della Strada.
Art. 4
Formazione degli operatori della Polizia Stradale e dei Veterinari Pubblici
Il Comando Regionale della Polizia Stradale ed il Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Xxxxxx- Romagna concordano un programma annuale di formazione dedicato al personale deputato ai controlli sul trasporto di animali vivi, alimenti, mangimi e sottoprodotti di origine animale.
Art. 5
Modalità di contestazione delle irregolarità riscontrate
Nei casi di controlli congiunti tra la Polizia Stradale ed i Servizi Veterinari, la Polizia redige il verbale di sanzione amministrativa, richiamando il protocollo del verbale di accertamento redatto dai Servizi Veterinari, ai sensi dell’allegato 5 del decreto legislativo
n. 151/2007. Indicativamente, come specificato dalla nota del Ministero della Salute prot. DGSA-19371-P-08/11/2011, nei servizi congiunti Polizia stradale - UVAC e SVET, di norma la Polizia Stradale procede all’accertamento ed alla verbalizzazione delle sole violazioni riferite alla disciplina giuridica del codice stradale, mentre il personale degli UVAC e dei Servizi Veterinari redige gli atti relativi all’accertamento e alla contestazione delle violazioni al Reg. CE 01/2005, utilizzando il verbale di accertamento in conformità all’allegato 5 del decreto legislativo n. 151/2007.
Nei casi di controlli effettuati esclusivamente da agenti della Polizia Stradale, questi devono redigere autonomamente il verbale di sanzione amministrativa e il verbale di accertamento di cui all’allegato 5 del Decreto Legislativo n. 151/07 ed inviare successivamente, per conoscenza, tali documenti al Servizio veterinario (quando i trasporti sono nazionali) o all’UVAC PIF Xxxxxx-Romagna – Parma (quando i trasporti sono intracomunitari, o verso Paesi Terzi). È opportuno precisare che, così come previsto all’art. 5 paragrafo 5 del Protocollo d’Intesa tra Ministero dell’Interno e Ministero della Salute stipulato in data 3 ottobre 2011, le pattuglie della Polizia Stradale potranno procedere in modo autonomo alle contestazioni delle irregolarità di tipo documentale/amministrativo, strutturale del veicolo, di pianificazione e gestione del viaggio, che non incidano direttamente sulla salute e benessere degli animali, mentre per le contestazioni di irregolarità che implicano una valutazione dello stato di stress/benessere o di salute degli animali dovrà sempre essere richiesto l’intervento dei Servizi veterinari, privilegiando nei trasporti internazionali il contatto con l’UVAC PIF Xxxxxx-Romagna
- Parma.
Autorità competenti a ricevere gli scritti difensivi e destinatari dei proventi:
− Nei casi di controlli congiunti tra la Polizia Stradale ed il Servizio Veterinario e/o nei casi di controlli effettuati esclusivamente da agenti della Polizia Stradale:
a) per i trasporti nazionali, deve essere indicato sul verbale, quale destinatario dei proventi delle sanzioni,
l’AUSL territorialmente competente e gli scritti difensivi devono essere indirizzati al Direttore Generale della stessa.
b) per i trasporti internazionali (intracomunitari o da/verso Paesi Terzi) deve essere indicato sul verbale, quale destinatario dei proventi delle sanzioni, l’AUSL territorialmente competente mentre gli scritti difensivi devono essere indirizzati all’UVAC PIF Xxxxxx-Romagna, viale Xxxxxx,00000 Xxxxx (xxxxxx-xx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx).
− Nei casi di controlli congiunti tra la Polizia Stradale ed il personale ispettivo dell’UVAC PIF (esclusivamente in caso di trasporti internazionali), ancorché presente personale AUSL, deve essere indicato sul verbale, quale destinatario dei proventi delle sanzioni, lo Stato (c.c.p. specifico o IBAN: IT 32V 01000 03245 348 0 20 2582 21 - imputazione capo XX capitolo 3500, entrate eventuali e diverse Ministero della Salute) e gli scritti difensivi devono essere indirizzati all’UVAC di Parma.
Art. 6 Gruppo tecnico
È istituito un gruppo tecnico composto da 2 rappresentanti per il Comando Regionale della Polizia Stradale e da 4 rappresentanti per la Regione Xxxxxx-Romagna, con il compito di:
- elaborare e proporre il Piano operativo congiunto degli interventi annuali, ai sensi dell’art 2 del presente protocollo;
- individuare le modalità per prescrivere, per motivi di sanità e benessere animale, lo scarico immediato o il trasbordo su altro veicolo di animali vivi e individuare strutture idonee, presenti sul territorio regionale, nelle quali stabilire adeguata sistemazione e cura degli animali. Tali strutture verranno utilizzate per il ricovero temporaneo degli animali, anche in attuazione del fermo amministrativo dell’autoveicolo, sia quando previsto dal Codice della Strada, sia quando previsto dall’art. 12, comma 5, del Decreto legislativo n. 151/2007. Ai sensi del medesimo articolo, le spese di ricovero degli animali saranno a carico del responsabile della violazione;
- predisporre la relazione annuale contenente i dati ed i risultati delle attività, finalizzata anche alla programmazione relativa all’anno successivo;
- definire le modalità di gestione e condivisione periodica dei dati sui controlli effettuati in modo congiunto e non;
- condividere i contenuti tecnici per la formazione integrata.
La Regione Xxxxxx-Romagna si riserva di nominare, come propri referenti, collaboratori sia del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, sia delle Aziende USL del territorio.
Art. 7
Flussi informativi e condivisione dati
I dati sull’attività di controllo effettuata congiuntamente fra i Servizi Veterinari e la Polizia Stradale, sono parte integrante della relazione annuale sui controlli effettuati sugli animali vivi, nonché sui mezzi di trasporto e sui documenti d’accompagnamento che il Ministero della Salute invia alla Commissione europea nei tempi
e nelle modalità stabilite dall’art. 27 del Reg. (CE) n. 1/2005.
Il Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Xxxxxx-Romagna ed il Comando Regionale della Polizia Stradale si impegnano a condividere periodicamente i dati e le informazioni acquisite nel corso dell’attività oggetto del presente accordo, secondo le modalità stabilite dal gruppo tecnico di cui al precedente art. 7, al fine di definire la successiva programmazione delle attività di controllo sul territorio. La eventuale diffusione dei dati condivisi sarà vincolata, per entrambi i soggetti, a specifica autorizzazione.
Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 26 del Regolamento (CE)
n. 1/2005 inerenti alla comunicazione dei provvedimenti sanzionatori, la Polizia Stradale adempie alle istruzioni operative impartite dal Ministero della Salute con nota prot. n. 4192 del 05.03.2009
Art. 8 Trattamento dei dati
Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali acquisiti in virtù della presente Convenzione per le finalità di esecuzione delle attività in essa previste e per il perseguimento dei propri fini istituzionali, conformemente alla normativa di cui al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, recante “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” ed al Regolamento UE/2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati.
Art. 9 Durata
Il presente Protocollo ha validità triennale dalla data della sottoscrizione, salvo eventuali variazioni normative che modifichino le finalità e l’utilità dell’Atto stesso. Esso si intende tacitamente rinnovato, salvo diversa comunicazione da parte degli enti sottoscrittori.
Eventuali esigenze di variazione alle modalità attuative o ai tempi previsti per la realizzazione delle attività, dovranno essere concordati tra i soggetti firmatari.
Xxxxxxx Xxxxxxxx Regione Xxxxxx-Romagna
Xxxxx Xxxxxxxxx
Comando Regionale della Polizia Stradale