COMUNE DI MOLINELLA – Città Metropolitana di BOLOGNA Repertorio n. del --/--/2020
COMUNE DI MOLINELLA – Città Metropolitana di BOLOGNA Repertorio n. del --/--/2020
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE
PUBBLICO PERIODO 2020 – 2022. Importo contrattuale
€ (oltre IVA).
CIG (Codice Identificativo Gara):
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno 2020, il giorno ( ) del mese di
, in Molinella, nella Residenza Municipale, ufficio di Segreteria, davanti a me Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, Segretario del Comune di Molinella, autorizzato a rogare nell’interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i Signori:
a)xxx. Xxxxxx Xxxxxx, nata a Molinella il 01.10.1973, nella sua qualità di Responsabile della IV^ Area del Comune di Molinella (di seguito indicato Stazione Appaltante) P.I. 00510171200/C.F. 00446980377, domiciliata per la carica presso la Sede Comunale, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Comunale che rappresenta e ciò in esecuzione dell’art. 72 dello Statuto del Comune di Molinella;
b)Sig.
, nato a
il / /
C.F. , che agisce quale Legale Rappresentante
dell’impresa appaltatrice “ “, con xxxx xx xxx
( ), X.XXX/XX , x xx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx atto denominato semplicemente «appaltatore» e delegato a sottoscrivere tutti gli atti relativi connessi alla gestione dell’appalto; comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Comunale rogante sono personalmente certo. Di comune accordo, le parti sunnominate, che hanno i requisiti di legge, rinunciano con il mio consenso all’assistenza dei testimoni.
PREMESSO:
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. del
/ /2020 esecutiva, è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo per il “Servizio di manutenzione del verde pubblico. Periodo 2020 – 2022”.
- che in seguito all’affidamento, ai sensi dell’art. 60, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dalla Legge n. 55/2019, le prestazioni sono state aggiudicate in via provvisoria, come da comunicazione agli atti al prot. n° /2020, al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del %;
- che il possesso dei requisiti, sono stati verificati positivamente, come risulta dagli atti depositati presso il Servizio Politiche Ambientali al prot. n. /2020;
- che con determinazione del Responsabile della IV Area del
Comune di Molinella n. del / /2020, è stata
effettuata l’aggiudicazione definitiva ed efficace, ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. n. 50/2016;
- che con nota prot. n. /2020, attraverso il portale telematico SATER, è stata inviata ai controinteressati la comunicazione di proposta di aggiudicazione di cui agli artt.
76 e 129 del predetto D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che risulta scaduto il termine dilatatorio di Stand Still, ai sensi dell’art.32 comma 10 lettera b) e che è pertanto possibile procedere alla stipulazione del contratto d’appalto con l’aggiudicataria;
- che in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è pervenuto il nulla osta antimafia agli atti al protocollo n. /2020;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1. Oggetto del contratto
1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione del Servizio citato in premessa. L’appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, del Capitolato Speciale d’appalto e sulla scorta delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo e in tutti i suoi elaborati tecnici che l’appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di accettare integralmente e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, nonché all’osservanza
della disciplina di cui al D.Lgs. n.50/2016.
2. Anche ai fini dell’art. 3, comma 5, della L. 136/2010:
a)il Codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: ;
ART. 2. Documenti che fanno parte del contratto
1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:
a) capitolato speciale d’appalto;
b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
c) l'elenco dei prezzi unitari;
d) il Documento Valutazione Rischi Interferenti - DUVRI;
e) il crono programma;
f) le polizze di garanzia di cui all’art. 93 del Dlgs. 50/2016 (prot. del //2020);
2. I documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sono conservati dalla Stazione appaltante presso la sede del Servizio Politiche Ambientali al prot. n. /2020. Sono altresì contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di LL.PP. ed in particolare:
- Il D.Lgs. 50/2016, il D.P.R. 5/10/2010 n. 207 e ss.mm.ii. per quanto non abrogato e ogni altra disposizione statale e regionale vigente.
ART. 3. Interpretazione
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto o fra i citati elaborati e le norme del capitolato speciale, o di norme
del detto capitolato speciale tra loro non compatibili o non compatibili con il contratto, o apparentemente non compatibili, e in genere, in tutti i casi nei quali sia necessaria l’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato speciale d’appalto e degli elaborati, si procede applicando gli articoli in materia contenuti nel codice civile (1362 e ss.).
ART.4. Ammontare del contratto
1. L’importo contrattuale ammonta a € ,00 di cui: a)€ ,00 per prestazioni ordinarie;
b)€ ,00 per prestazioni straordinarie;
c)€ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’art.3 lettera eeeee) del D.Lgs.50/2016, nonché dell’art. 43, comma 7 e art.183 del D.P.R. 207/2010, per cui l’importo contrattuale verrà determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del servizio eseguito i prezzi unitari ribassati.
ART. 5. Condizioni generali del contratto
1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal
capitolato speciale d'appalto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto.
3. E’ parte integrante del contratto l’elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.
ART. 6. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere, avvalimento.
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’art. 9 del capitolato generale d’appalto, l’Appaltatore ha eletto domicilio
) in via n. ;
2. I pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.
3. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN , ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla Stazione Appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso.
4. L'appaltatore che non conduce l’appalto personalmente deve
conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione del servizio a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo di esecuzione dell’appalto. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.
5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.
6. L’avvalimento eventuale segue le procedure e indicazioni degli articoli 89 e 135 del Dlgs. 50/2016.
ART. 7. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo
Tracciabilità flussi finanziari.
1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto è calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione, e previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni.
2. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 30 del D.lgs 50/2016 e all’art. 194 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore a euro 30.000,00 per i SAL inoltrati.
4. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell’art. 30 comma 5 del Dlgs.50/2016 per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all’impresa o ai subappaltatori.
5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l’ultimazione della prestazione e la redazione del conto finale, entro 30 giorni dall'emissione del certificato di verifica di conformità e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016.
7. In ottemperanza all’art. 3 della legge n. 136/2010:
a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono le prestazioni, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità sui conti dedicati di cui all’art. 4, comma 4;
b) ogni pagamento deve riportare il CIG di cui all’articolo 1, comma 2;
c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a)-b)-c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;
e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
f) Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
g) L’aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e xx.xx., con
particolare riferimento all’art. 3.
h) Xxx contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori/ subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.
i) L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura–Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bologna – della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
l)I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sui conti correnti bancari al seguente IBAN: , che l’Appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all’appalto in oggetto. I soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato sono il sig./sig.ra , C.F. . Eventuali modifiche comunicate dall’ Appaltatore in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie
relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art.3, c.9-bis della L. n.136/2010 e smi, causa di risoluzione del presente contratto.
m) L’Amministrazione è esentata da qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti suddetti se disposti in attuazione delle disposizioni suddette.
ART. 8. Ritardo nei pagamenti.
1. In caso di ritardo, diverso da quanto previsto dall’art. 7 comma 10 lettera f, nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d’appalto.
2. L’applicazione di penalità non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla amministrazione a causa dei ritardi imputabili all’appaltatore. ART. 9. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori
1. L'appaltatore ha iniziato la prestazione sotto riserva di legge ai sensi dell’art.32 comma 8 del D.Lgs.50/2016 e art.11 del Capitolato Speciale d’Appalto, in data /2020 come documentato nel verbale redatto in pari data, agli atti al prot. n. /2020. Da tale data decorreranno i termini di ULTIMAZIONE DELLA PRESTAZIONE fissati in mesi 36 dalla data di
sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell’art.12 del Capitolato speciale d’appalto, e come dettagliato nel crono programma.
ART. 10. Penali
1. Nel caso di mancato rispetto del di tutte le disposizioni di legge e regolamentari e alle norme del Capitolato Speciale d’appalto è applicata una penale come specificato all’art.16 del Capitolato Speciale d’Appalto.
ART. 11. Sospensioni e riprese dei lavori
1. È ammessa la sospensione del servizio su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte delle prestazioni, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti nei casi previsti dall’art.106,commi 1,2,3,4 D.lgs. N°50/2016.
2. La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l’interruzione, in ogni caso segue i disposti dell’art. 107 del D.lgs. N°50/2016.
ART. 12. Oneri a carico dell’appaltatore
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nell’appalto e perciò a carico dell’appaltatore le spese per:
a) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
b) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta del servizio;
c)la disponibilità di un centro operativo sul territorio comunale;
d)la tutela igienica e/o pulizia delle aree oggetto dell’appalto, delle vie di transito e di accesso alle stesse, oltre che di quelle interessate dal passaggio di automezzi, compresa la raccolta ed il conferimento dei rifiuti urbani, presso le strutture indicate dal Direttore di esecuzione del contratto;
3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione dell’appalto è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle prestazioni da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dell’appalto. Il direttore dell’esecuzione ha il diritto di
esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Oneri e obblighi correlati alle forniture e trasporti.
6) la fornitura e il trasporto, a piè d’opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per l’esecuzione delle prestazioni, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra eventualmente necessaria;
7) l’assunzione a proprio ed esclusivo carico dei rischi derivanti dai trasporti;
8) la fornitura di tutti i mezzi d’opera necessari al servizio e l’approntamento di tutte le opere, anche a carattere provvisorio, occorrenti per assicurare la non interferenza delle prestazioni con quelle di altre imprese o eseguiti in economia dalla stazione appaltante, il tutto rispondente alle norme antinfortunistiche vigenti in modo da garantire la incolumità del personale e dei terzi;
9) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione dell’Esecuzione, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali compete, a termini di
contratto, all’appaltatore l’assistenza. I danni che, per cause dipendenti dall’appaltatore, fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
ART. 13. Subappalto
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 105 del Nuovo Codice dei contratti, le prestazioni che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. Prestazioni Ordinarie: € ; Prestazioni straordinarie: € .
È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare tempestivamente all’Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub- contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto della prestazione, servizio o fornitura affidati nonché le date di inizio e fine del rapporto di sub-contratto anche ai fini della verifica della regolarità contributiva. In difetto e/o anche in parziale omissione di tale comunicazione, ogni e qualsiasi evenienza che dovesse verificarsi (ad esempio, con riferimento alla sicurezza ed incolumità di persone o agli adempimenti contributivi) sarà integralmente addebitabile all’Appaltatore. I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di
inammissibilità dell’istanza di autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2002 recante l’Attuazione della Direttiva 2000/35/CE e s.m.i. (relativa alla lotta contro i ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali) e successive modifiche e integrazioni di cui al D.Lgs. 192/2012. I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullità, la disciplina di cui all’art. 3, comma 9 della Legge 13.8.2010,
n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
ART. 14. Contabilità dei lavori
1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilizzazione delle prestazioni a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dell’esecuzione procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per il servizio svolto, con la sola eccezione
del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.
ART. 15. Invariabilità del corrispettivo
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, comma 1, del codice civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l’articolo 106, commi 1, 2, 3 e 4, del Nuovo Codice dei contratti.
ART. 16. Variazioni al progetto
1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dell’esecuzione, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del Nuovo Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.
ART. 18. Certificato di verifica di conformità
1. Il certificato di verifica di conformità, ai sensi dell’art.102 del D.Lgs.50/2016, è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltante.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; decorso tale termine, il
certificato di verifica di conformità si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto.
3. Per il certificato di verifica di conformità si applicano le disposizioni previste dall’art. 49 del capitolato Speciale d’appalto.
ART. 19. Risoluzione del contratto
1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi di cui all’art. 108 del Nuovo Codice dei contratti e ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.
ART. 20. Divieto di cessione del contratto
1. Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, c.1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ART. 21. Provvedimenti in caso di fallimento
1. In caso di fallimento dell’appaltatore l'Amministrazione si avvale, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
ART 22. Controversie
1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili, il responsabile del procedimento può nominare la commissione di cui all’articolo 205 del Nuovo Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore
dell’esecuzione e formula all’appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo xxxxxxx sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.
2. E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’art. 208 del Nuovo Codice dei contratti.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorità giudiziaria competente del Foro di Bologna con esclusione della competenza arbitrale.
ART 23. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all’art.105 D.Lgs. 50/2016.
3. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
4. Ai sensi dall’art. 90, comma 9, lettera b), X.Xxx 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lett.i), dello stesso decreto legislativo, nonché dall'art. 2 del D.L. n. 210/2002, convertito dalla L. n. 266/2002, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva del / /2020 Prot. n. /2020.
ART. 24. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: a)un proprio Documento di Valutazione dei Rischi per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione dell’appalto e nell'esecuzione delle prestazioni, quale piano complementare di dettaglio del Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti del quale si assume ogni onere e obbligo.
2. Il Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti e il Documento di Valutazione dei Rischi di cui al comma 1, lettera
a) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dell’esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei Documenti stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L’appaltatore garantisce che le prestazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio
«incident and injury free».
ART. 25. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale
1. Ai sensi del combinato disposto del D.Lgs 8 agosto 1994, n.
490 e del D.Lgs n. 159/2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all’art. 67 del D.Lgs n. 159/2011, in materia antimafia.
2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231.
ART. 26. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha presentato apposita cauzione definitiva mediante Garanzia fidejussoria n. del / /2020 rilasciata da per l'importo di € pari al dieci per cento dell'importo del presente contratto comprensivo di IVA.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di verifica di conformità.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
ART. 27. Obblighi assicurativi
1. Ai sensi degli artt. 103 e 104 del Nuovo Codice dei contratti l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, con polizza n. stipulata in data
/ /2020 rilasciata dal , PROT. /2020, come segue:
a) per danni di esecuzione per un massimale di euro 1.000.000,00;
b) per responsabilità civile terzi come meglio specificato all’art.33 punto 5 del Capitolato Speciale d’Appalto.
3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo
allegati al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
4. Ai sensi dell’art.33 del Capitolato speciale d’appalto l'appaltatore dovrà stipulare, entro il mese di ottobre di ogni annualità, un'assicurazione volta a fornire una garanzia di attecchimento del 100% per tutte le piante poste a dimora nell’inverno successivo, per un periodo avente termine alla fine della terza stagione vegetativa dopo la messa a dimora (3 anni). L’attecchimento s’intende avvenuto quando, al termine di detto periodo le piante si presentino sane, in buono stato vegetativo e abbiano mantenuto o, meglio, incrementato il valore ornamentale ed estetico che avevano al momento dell’impianto. La somma da assicurare è fissata in € 12.000,00.
ART. 28. Richiamo alle norme legislative e regolamentari
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. 50/2016, il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore.
ART. 29. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dell’appalto, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di
verifica di conformità.
3. Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
Fatto in duplice copia, letto, confermato e sottoscritto. COMUNE DI MOLINELLA
Xxx. Xxxxxx Xxxxxx Xxx.
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Per autentica di firma, ai sensi dell’articolo 97, 4^ comma, lettera c),del D.Lgs. n. 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx (firmato digitalmente)