ACCORDO PER L’ISTITUZIONE DEL
ACCORDO PER L’ISTITUZIONE DEL
FONDO PENSIONE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DELL’INDUSTRIA TESSILE-ABBIGLIAMENTO, DELLE CALZATURE E DEGLI ALTRI SETTORI INDUSTRIALI DEL SISTEMA MODA
In data 13 luglio 1998,
tra
Federtessile – Federazione fra le Associazioni delle Industrie Tessili e Abbigliamento –
in rappresentanza delle seguenti associazioni e federazioni:
Associazione Cotoniera, Liniera e delle Fibre Affini, Associazione Italiana Industriali Abbigliamento e Maglieria, Associazione dell'Industria Laniera Italiana,
Associazione Nobilitazione Tessile (A.N.T.), Associazione Serica Italiana,
Federazione Italiana Industriali dei Tessili Vari e del Cappello (TESSILIVARI), Associazione Italiana dei Torcitori della Seta e dei Fili Artificiali e Sintetici, Associazione Italiana della Filatura Serica,
Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani (ANCI), Associazione Italiana Manifatturieri Pelli e Succedanei (AIMPES),
Associazione Italiana Fabbricanti Giocattoli, Giochi, Hobby e Modellismo, Ornamenti natalizi e Articoli per la Prima Infanzia (ASSOGIOCATTOLI), Associazione Nazionale Produttori Spazzole, Pennelli, Scope e
Preparatori Relative Materie Prime,
Associazione Nazionale Produttori Articoli per Scrittura e Affini, e
Filta-CISL, Filtea-CGIL e Uilta-UIL
Premesso che le Parti hanno espresso una valutazione positiva sulla costituzione per via contrattuale di forme di previdenza complementare;
preso atto che:
• il Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni ha introdotto la disciplina delle forme pensionistiche (il “D.Lgs.n.124/93”);
• il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxx 00 novembre 1996, n. 703 ha introdotto il regolamento recante norme sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse (il “Decreto Mintesoro”);
• il Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211 ha introdotto il regolamento recante norme sui requisiti formali costitutivi, sugli elementi essenziali statutari, sui requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi e sulle
procedure per l'autorizzazione all'esercizio dei fondi pensione gestori di forme di previdenza complementare;
• in conformità a quanto previsto dai CCNL siglati ed indicati in Allegato sub 1):
si concorda
di istituire una forma pensionistica complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale da attuare mediante costituzione del "Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell'industria tessile-abbigliamento, delle calzature e degli altri settori industriali del sistema moda - PREVIMODA” e di seguito denominato il “Fondo”.
1. Costituzione
Il Fondo è costituito ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs.n.124/93.
2. Destinatari
Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori dipendenti ai quali si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali stipulanti il presente accordo.
Sono altresì, destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori ai quali si applicano i CCNL stipulati da Filta-CISL, Filtea-CGIL e Uilta-UIL e dalle organizzazioni imprenditoriali ed industriali che siano aderenti a Confindustria o a nessuna confederazione indicate in Allegato sub 2).
3. Associati
Sono associati al Fondo:
1. i lavoratori operai, intermedi, impiegati e quadri con rapporto di lavoro con imprese del tessile – abbigliamento, calzaturiere e del sistema moda che applicano i CCNL, stipulati dalle stesse organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese stipulanti il presente accordo;
2. le imprese che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo;
3. i lavoratori pensionati che percepiscono le prestazioni pensionistiche complementari erogate dal Fondo.
L'adesione al Fondo sarà autorizzata dal Consiglio di Amministrazione e comporta la piena accettazione del suo statuto (lo “Statuto”).
Possono divenire associati al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende dell'industria tessile- abbigliamento, delle calzature e degli altri settori industriali del sistema moda già iscritti a fondi o casse aziendali eventualmente preesistenti alla data del 15/11/1992 a condizione che un nuovo accordo sindacale tra azienda e le rispettive organizzazioni sindacali stabilisca la confluenza del fondo aziendale nel Fondo e tale confluenza sia deliberata dai competenti organi del fondo aziendale e del Fondo.
In mancanza dell'accordo sindacale di cui sopra, i lavoratori dipendenti da aziende dell'industria tessile-abbigliamento, delle calzature e degli altri settori industriali del sistema moda già associati a fondi o casse aziendali eventualmente preesistenti alla data del 15/11/1992 diventano associati del Fondo nazionale di categoria se si avvalgono della facoltà di trasferimento della posizione pensionistica individuale prevista dalla normativa vigente pro tempore.
Si possono altresì, associare al Fondo i lavoratori dipendenti delle organizzazioni firmatarie dei CCNL per i settori tessile-abbigliamento, delle calzature e del sistema moda, ivi incluse le organizzazioni territoriali che applichino i CCNL specificati o abbiano emesso un regolamento che preveda l'adesione alla forma previdenziale complementare prevista dal presente accordo istitutivo; sono considerati a questi effetti dipendenti anche i lavoratori in aspettativa sindacale come previsto dall'art. 31 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e distaccati presso le predette organizzazioni firmatarie per la durata di tale distacco.
4. Organi del Fondo
Sono organi del Fondo:
- l'Assemblea dei Rappresentanti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente e il Vice presidente;
- il Collegio dei Revisori Contabili.
5. Assemblea dei Rappresentanti
L'Assemblea è costituita da 80 rappresentanti, per metà eletti dai lavoratori associati al Fondo e per metà eletti dalle imprese associate, sulla base di liste presentate separatamente per l'elezione dei rappresentanti rispettivamente dei soci lavoratori e dei soci datori di lavoro, secondo le modalità stabilite nel regolamento elettorale definito dalle parti istitutive del Fondo e riportato in Allegato sub 3) al presente accordo.
Le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea sono indette al raggiungimento del numero di 50.000 adesioni al Fondo.
6. Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di amministrazione è costituito da 12 componenti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge.
In attuazione del principio di pariteticità i rappresentanti delegati dai lavoratori e dalle imprese in seno all'Assemblea provvederanno, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi 6 consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione, sulla base di liste predisposte da ciascuna parte istitutiva o da organizzazioni sindacali che abbiano successivamente sottoscritto per adesione il presente atto e che siano rappresentate in Assemblea o da rappresentanti facenti parte
dell'Assemblea, e sottoscritte da almeno un terzo dei rappresentanti rispettivamente dei lavoratori e delle imprese.
Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente e il Vice Presidente rispettivamente ed alternativamente tra i membri del Consiglio rappresentanti le imprese ed i membri del Consiglio rappresentanti i lavoratori associati al Fondo.
7. Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori è composto da 4 componenti effettivi e 2 supplenti per metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori associati al Fondo e per l'altra metà in rappresentanza delle imprese associate .
Per l'elezione si procede disgiuntamente mediante liste presentate da ciascuna parte istitutiva o da organizzazioni sindacali che abbiano successivamente sottoscritto per adesione il presente atto, e sottoscritte da almeno un terzo dei rappresentanti rispettivamente dei lavoratori e delle imprese.
Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente il quale deve appartenere alla rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Consiglio di amministrazione.
8. Comitato paritetico
Il comitato paritetico (il “Comitato”) è costituito da un rappresentante di Federtessile, da un rappresentante per ogni associazione imprenditoriale firmataria del presente accordo istitutivo e da un pari numero di rappresentanti delle organizzazioni sindacali stipulanti il medesimo.
Fermo restando il principio di pariteticità tra organizzazioni dei lavoratori e organizzazioni imprenditoriali, fanno altresì parte del Comitato un rappresentante per ciascuna delle altre organizzazioni dei lavoratori firmatarie dei CCNL applicati a lavoratori ed imprese associate e che abbiano aderito successivamente alla data del presente accordo.
Tale Comitato svolgerà compiti consultivi e dovrà essere periodicamente informato di ogni elemento utile concernente l'andamento gestionale del Fondo.
Al suddetto Comitato è attribuita, in particolare, la funzione di segnalare agli organi del Fondo le modifiche statutarie ritenute opportune.
La carica di membro del Comitato è incompatibile con quella degli organi statutari del Fondo.
9. Impiego delle risorse
Il patrimonio del Fondo è integralmente affidato in gestione, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti abilitati a svolgere l'attività di gestione così come disciplinata dall'art. 6 del D.Lgs.n.124/1993.
Le convenzioni di gestione indicano le linee di indirizzo dell'attività, le modalità con le quali esse possono essere modificate, nonché i termini e le modalità con i quali è esercitata la facoltà di recesso dalla convenzione medesima, qualora se ne ravvisi la necessità.
Nella fase di avvio del Fondo gli investimenti affidati a gestori, possono essere ripartiti tra più tipologie di gestioni e devono essere opportunamente bilanciati in modo da soddisfare le esigenze di sicurezza degli investimenti connesse all'utilizzo del TFR.
E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione realizzare un assetto di gestione delle risorse finanziarie atte a produrre un unico tasso di rendimento (gestione monocomparto), ovvero differenziando i profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti (gestione pluricomparto). Inizialmente, il Fondo attuerà la scelta della gestione monocomparto. E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato e previa modifica statutaria, passare alla gestione pluricomparto.
10. Conflitti d’interesse
Ai sensi dell'art. 6, comma 4 quinquies, lettera c) del D.Lgs.n.124/93 lo Statuto del Fondo definisce le norme da osservare in materia di conflitti di interesse avuto riguardo alle fattispecie individuate come rilevanti dal Decreto Mintesoro.
11. Contribuzione
Le contribuzioni dovute al Fondo, a decorrere dall' 01.09.1999 saranno commisurate all'1% dell'ERN a carico del datore di lavoro ed all'1% dell'ERN a carico del lavoratore. La quota di TFR da versare al Fondo è pari al 2% dell'ERN annuo equivalente al 27% del TFR maturando calcolato sull'ERN. Per i lavoratori di nuova occupazione assunti dal 28 aprile 1993 verrà versato integralmente l'accantonamento annuale di TFR.
E' fatta salva la facoltà del lavoratore associato al Fondo di effettuare versamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente articolo nei limiti della normativa fiscale vigente pro tempore ed alle condizioni stabilite dallo Statuto del Fondo.
In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, le imprese sono tenute a versare al Fondo:
- la contribuzione dovuta, che confluisce nella posizione individuale dell'associato;
- un importo, calcolato sulla contribuzione dovuta, pari al rendimento del Tasso Ufficiale di Sconto maggiorato di 2 punti percentuali per il periodo di ritardo, che confluisce nella posizione individuale dell'associato;
- un importo, calcolato sulla contribuzione dovuta, pari agli interessi di mora nella misura del tasso legale di interesse, che confluisce in un apposito conto associativo.
12. Adesione e permanenza nel Fondo
I lavoratori aderiscono al Fondo per libera scelta individuale con le modalità previste dallo Statuto.
L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla legge ed approvata dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione.
A seguito dell'adesione, il lavoratore e l'impresa dalla quale dipende assumono l'obbligo di versare i contributi nella misura determinata dagli accordi vigenti.
In caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, permane la condizione di associato e l'obbligo contributivo a carico dell'impresa e del lavoratore è rapportato al trattamento retributivo spettante al lavoratore.
13. Cessazione dell’obbligo di contribuzione
L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico dell'impresa cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero in caso di passaggio del lavoratore alla qualifica di dirigente o di rinuncia del lavoratore.
L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico del lavoratore dipendente cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro solo quando ciò determini la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo stesso.
La richiesta del lavoratore di avvalersi, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, della facoltà di trasferire la propria posizione pensionistica presso altro fondo pensione determina la cessazione dell'obbligo di contribuzione al Fondo sia in capo all'azienda che in capo al lavoratore trascorso il periodo di preavviso pari a 9 mesi.
Il lavoratore ha facoltà di disporre unilateralmente, mediante presentazione di apposita dichiarazione, la cessazione dell'obbligo di versare i contributi a suo carico, ferma restando la sussistenza del rapporto associativo con il Fondo.
In tal caso si determina la cessazione dell'obbligo di versare i contributi in capo all'azienda a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà.
Le modalità di esercizio della suddetta facoltà sono disciplinate nello Statuto.
14. Prestazioni
Il Fondo eroga, quando ne ricorrano i presupposti, prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità.
Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di associazione al Fondo.
Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno 15 anni di associazione al Fondo.
La presente norma trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione venga acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando, ai fini della integrazione dei requisiti minimi di permanenza, anche l'anzianità maturata presso il fondo di provenienza.
Il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità mediante apposite convenzioni con imprese di assicurazione abilitate dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione nella stipula delle convenzioni per l'erogazione delle prestazioni terrà conto del peso percentuale della manodopera femminile associata, fermo restando il principio della capitalizzazione individuale.
Il lavoratore associato che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità ha facoltà di chiedere la liquidazione in forma di capitale della prestazione pensionistica cui ha diritto entro la misura massima prevista dalla normativa vigente pro tempore.
Il lavoratore associato che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro implicante il venir meno dei requisiti di partecipazione al Fondo non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può riscattare la propria posizione individuale.
Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta del riscatto.
Agli associati che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di "vecchi iscritti" agli effetti di legge, non si applicano le norme di cui ai commi 2, 3 e 6 del presente articolo.
Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica.
In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento per vecchiaia, beneficiari delle prestazioni pensionistiche sono i soggetti indicati dalle disposizioni di legge vigenti pro-tempore.
L'associato per il quale da almeno 8 anni siano accumulati contributi consistenti in quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti del 70% dell'importo maturato a fronte delle quote TFR accumulate sulla sua posizione individuale.
Il Consiglio di Amministrazione determina l'ammontare percentuale massimo dell'anticipazione consentita in relazione alla esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo.
Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni. Il Fondo non può concedere o assumere prestiti.
15. Trasferimenti
Il lavoratore associato può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale maturata presso il Fondo a:
a) altro fondo pensione complementare cui il lavoratore, persi i requisiti di partecipazione al Fondo di cui al punto 3, abbia accesso in relazione a un cambiamento di azienda, di settore
contrattuale o di categoria giuridica;
b) altro fondo pensione complementare non istituito tramite contrattazione.
L'obbligo contributivo sia a carico del lavoratore che dell'impresa cessa nell'ipotesi di cui alla lettera a) con il mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento, mentre nelle ipotesi di cui alla lettera b) trascorso il preavviso di 9 mesi.
La richiesta di trasferimento di cui alla lettera a) può avvenire in concomitanza con gli eventi previsti mentre la richiesta di trasferimento di cui alla lettera b) non può avvenire prima che siano trascorsi cinque anni di permanenza nel Fondo, limitatamente ai primi cinque anni di vita del Fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima di tre anni.
Le modalità ed i termini relativi all'esercizio di detta facoltà sono determinati nello Statuto del Fondo. Gli adempimenti relativi a carico del Fondo sono espletati entro il termine massimo di 6 mesi decorrenti dal giorno in cui si è verificato l'evento per il caso di cui alla lettera a) ed entro 6 mesi dalla cessazione dell'obbligo nei casi di cui alla lettera b).
16. Spese di avvio del Fondo
La copertura delle spese di avvio e della gestione provvisoria del Fondo avverrà tramite un contributo a carico delle imprese pari a Lire 5.000, per ciascun dipendente in forza alle date singolarmente previste dai CCNL.
17. Spese per la gestione del Fondo
All'atto dell'associazione ogni lavoratore versa un importo una tantum pari a Lire 5.000.
Alle spese per la gestione del Fondo si farà fronte sia mediante il suddetto importo una tantum, sia mediante la "quota associativa"; l'entità della quota è determinata annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione sulla base del preventivo di spesa e non potrà superare in ogni caso lo 0,10% dell'ERN o del minimo contrattuale annuo del livello di appartenenza entro l'importo massimo di Lire 30.000. Tale delibera sarà oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea.
18. Fase transitoria
All'atto dell'avvio della procedura di costituzione del Fondo le parti designeranno i componenti del Consiglio di amministrazione provvisorio e del Collegio dei Revisori contabili provvisorio che resteranno in carica fino a quando la prima Assemblea insediata nel rispetto di quanto previsto dal punto 5 del presente accordo non abbia proceduto alla elezione del nuovo Consiglio di amministrazione e del nuovo Collegio dei Revisori contabili.
Il Consiglio di amministrazione provvisorio è composto da 12 membri, di cui 6 in rappresentanza delle imprese e 6 in rappresentanza dei lavoratori. Verrà attribuita la rappresentanza legale a due membri, fermo restando il principio di pariteticità.
Il Collegio dei Revisori contabili provvisorio è composto da 2 membri di cui 1 in rappresentanza delle imprese e 1 in rappresentanza dei lavoratori.
Il Consiglio di amministrazione provvisorio dovrà attuare tutti gli adempimenti necessari ed espletare tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo e gestire tutta la fase relativa alla raccolta delle adesioni.
Spetta al Consiglio di amministrazione provvisorio, nel rispetto di quanto previsto dal punto 5 del presente accordo, indire le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea.
19. Norma finale
Le parti si danno atto che il presente accordo, lo Statuto e l'atto costitutivo del Fondo individuano l'insieme dei diritti e degli obblighi che si sono intesi attribuire ai lavoratori ed alle imprese in materia di previdenza complementare e che tali obblighi non sussistono nei confronti dei lavoratori che non aderiscono o cessano di partecipare al Fondo.
Il contributo previsto al precedente punto 11, e sue successive eventuali modificazioni, è dovuto esclusivamente al Fondo.
Federtessile – Federazione fra le Associazioni delle Industrie Tessili e Abbigliamento – Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani (ANCI)
Associazione Italiana Manifatturieri Pelli e Succedanei (AIMPES)
Associazione Italiana Fabbricanti Giocattoli, Giochi, Hobby
e Modellismo, Ornamenti natalizi e Articoli per la Prima Infanzia (ASSOGIOCATTOLI) Associazione Nazionale Produttori Spazzole, Pennelli, Scope e Preparatori Relative Materie Prime Associazione Nazionale Produttori Articoli per Scrittura e Affini
Filta-CISL Filtea-CGIL Uilta-UIL
All.
Milano, 13 luglio 1998