BANCA POPOLARE DI MILANO SCRL BANCA DI LEGNANO SPA CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA SPA ACCORDO CONSEGUENTE ALLA PROCEDURA DI CONFERIMENTO DI RAMO DI AZIENDA E CONTESTUALI ACCORPAMENTI DI AGENZIE Sommario
BANCA POPOLARE DI MILANO SCRL
BANCA DI LEGNANO SPA
CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA SPA
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Art. 1 2
Art. 2 - Trattamenti economici e normativi del personale coinvolto nelle cessioni di ramo d’azienda 2
Clausola Per I Soli Dipendenti Bpm Ceduti: 3
Art. 3 - Clausola di riassunzione nella società cedente per tutto il personale coinvolto 4
Dichiarazione Delle Aziende: 4
Per Il Solo Personale BPM Ceduto: 4
Art. 4 - Personale da ricollocare a seguito degli accorpamenti di agenzie contestuali alle cessioni di ramo d’azienda 5
Dichiarazione Delle Aziende: 5
Art. 5 - Lavoro part time 5
Raccomandazione Delle XX.XX.: 5
Art. 6 - Premio di anzianità 6
6.1 - Lavoratori di BdL che passano in BPM 6
6.2 - Lavoratori di CRA che passano in BPM 6
6.3 - Lavoratori di BPM che passano in CRA о BdL 7
Dichiarazione Delle Parti: 7
Dichiarazione Delle Aziende: 8
Il giorno 26 marzo 2010 in Milano,
tra
Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l. rappresentata dal sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Banca di Legnano SPA rappresentata dalla sig.ra Xxxxxxxx Xxxxxxx
Cassa di Risparmio di Alessandria SPA rappresentata dal sig. Xxxxx Xxxxxxxxxxx
e le Delegazioni Sindacali DIRCREDITO/FD, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UGL/CREDITO e UILCA, rappresentate dai sig.ri:
Per la Delegazione Sindacale DIRCREDITO/FD: i sig.ri Xxxxxxxxx, Giustizieri, Xxxxxxx, Garigiola
Per la Delegazione Sindacale FABI: i sig.ri Ginese, Xxxxxxxxxx, Villa, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Ragazzo, Xxxxxxxxx
Per la Delegazione Sindacale FIBA/CISL: i sig.ri Barana, Alba, D’Amico, Crugnola, Natale, Xxxxxx
Per la Delegazione Sindacale FISAC/CGIL: i sig.ri Fonti, Baturi, Lombardi, Aufieri, Marianacci, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Armano
Per la Delegazione Sindacale UGL/CREDITO: i sig.ri Xxxxxxxxxx e Di Xxxxxx
Per la Delegazione Sindacale UILCA: i sig.ri Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx
Premesso che:
nell’ambito del progetto di razionalizzazione della copertura territoriale del Gruppo Banca Popolare di Milano, è stato previsto un duplice conferimento incrociato di ramo d’azienda di n. 8 agenzie fra BPM e BdL e n. 4 agenzie fra BPM e CRA;
tali operazioni sono finalizzate alla razionalizzazione della presenza sul territorio degli sportelli appartenenti alle tre banche del Gruppo in un’ottica strategico-commerciale di rafforzamento della presenza delle diverse società nei rispettivi ambiti di tradizionale copertura;
Il negozio giuridico di conferimento di ramo d’azienda delle agenzie denominate 546 Castellanza - 94 Lainate - 168 X. Xxxxxxx Olone - 585 Milano - 107 Cuggiono - 227 Vercelli - 320 Genova appartenenti a BPM, 57 Arcisate - 190 Bovisio Masciago - 547 Bresso appartenenti a BdL e 43 Mede - 62 Voghera appartenenti a CRA, verrà stipulato entro il 30 aprile 2010, con effetti giuridici e fiscali dal 1° maggio 2010;
le Parti prendono reciprocamente atto dei contenuti della lettera del 2 marzo 2010 inviata dalle Aziende alle Segreterie Nazionali / Rappresentanze Sindacali Aziendali ed all’ABI, che vengono qui integralmente richiamati;
la procedura di informativa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali si è regolarmente conclusa in data odierna
Si conviene quanto segue:
Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
Art. 2 - Trattamenti economici e normativi del personale coinvolto nelle cessioni di ramo d’azienda
Le n. 52 risorse interessate dalle cessioni di ramo d’azienda, proseguiranno il loro rapporto di lavoro dalla data di efficacia del trasferimento di ramo d’azienda e senza soluzione di continuità con la banca cessionaria in base alle previsioni di legge in materia.
Per quanto attiene all’evoluzione lavorativa del personale coinvolto dalle operazioni di cessioni di ramo d’azienda, le Parti convengono che, al termine di un arco temporale di quindici mesi, tali risorse potranno richiedere il rientro nella banca cedente, come meglio esplicitato all’art 3.
A favore delle risorse coinvolte, verranno predisposti dalla banca cessionaria appositi piani formativi mirati alla migliore crescita professionale in ragione dell’attività lavorativa svolta. Di tali piani formativi verrà fornita puntuale informativa alle XX.XX.
Nei confronti di tali risorse troveranno applicazione i seguenti trattamenti economici e normativi:
applicazione delle norme del Contratto del Credito;
mantenimento dell’anzianità banca (intesa come anzianità convenzionale), dei relativi scatti di anzianità e del tempo maturato per eventuali nuovi scatti;
mantenimento di ferie e permessi;
inquadramento equivalente e relativo trattamento economico corrispondenti a quelli già acquisiti nella banca cedente alla data del conferimento.
Clausola Per I Soli Dipendenti Bpm Ceduti:
Per i dipendenti ceduti da BPM, verrà mantenuta l’applicazione dell’art. 6 bis (Graduazione delle retribuzioni tipiche BPM) del Contratto Integrativo Aziendale Banca Popolare di Milano per coloro che ricadono nelle condizioni in esso previste;
il riconoscimento del Premio Aziendale (VAP) relativo all’anno del passaggio alla cessionaria, avverrà per l’intera annualità con erogazione nei termini stabiliti contrattualmente, sulla base di quanto pattuito dall’una e dall’altra Azienda e sarà erogato (da cedente e cessionaria) in dodicesimi rapportati alla data del passaggio. Per gli anni successivi, il Premio Aziendale verrà corrisposto sulla base di quanto previsto presso la banca cessionaria;
l’erogazione dell’incentivazione relativa all’anno del passaggio alla cessionaria, avverrà per l’intera annualità con erogazione nei termini stabiliti contrattualmente, sulla base di quanto pattuito dall’una e dall’altra Azienda e sarà erogato (da cedente e cessionaria) in dodicesimi rapportati alla data del passaggio1.
Per gli anni successivi, il Sistema incentivante verrà corrisposto sulla base di quanto previsto presso la cessionaria;
l’erogazione del dividendo per il personale BPM oggetto di cessione, relativo all’anno del passaggio alla cessionaria avverrà per l’intera annualità 2009 con erogazione nei termini stabiliti contrattualmente; per l’anno successivo l’erogazione avverrà pro quota in dodicesimi rapportati alla data del passaggio.
Analogamente, per il personale proveniente da BdL e CRA, il dividendo relativo all’anno 2010 da erogare nel 2011 verrà corrisposto pro quota in dodicesimi rapportati alla data del passaggio in BPM;
mantenimento delle condizioni in essere per mutui e/o prestiti personali già contratti od in fase di stipula presso la cedente, alla data del passaggio alle dipendenze della cessionaria. Successivamente al passaggio alla cessionaria, possibilità di accesso alle facilitazioni previste per il personale della medesima, dai cui massimali saranno dedotti gli importi già fruiti presso la cedente;
possibilità di accesso diretto, a partire dal giorno del passaggio alla cessionaria, al relativo Fondo pensionistico integrativo alle medesime condizioni previste di volta in volta dal rispettivo Statuto e Regolamento per il personale in servizio presso la medesima cessionaria, con facoltà per il singolo di optare (in alternativa) per il mantenimento, tramite specifica richiesta, del Fondo pensionistico integrativo della cedente;
possibilità di accesso diretto, a partire dal giorno del passaggio alla cessionaria, alla relativa Cassa Assistenza/polizza sanitaria alle medesime condizioni previste per il personale in servizio presso la medesima cessionaria, con facoltà per il singolo di optare (in alternativa) per il mantenimento, tramite specifica richiesta e contributo a carico dell’associato, dell’iscrizione alla Cassa di Assistenza/polizza sanitaria della cedente alle medesime condizioni per il personale in servizio presso la cedente. La facoltà deve essere esercitata all’atto del passaggio nella banca cessionaria, nei tempi tecnici previsti dai rispettivi Statuti/Regolamenti;
possibilità di accesso diretto, a partire dal giorno del passaggio alla cessionaria, al relativo cral aziendale, con facoltà per il singolo di optare (in alternativa) per il mantenimento del diritto alla fruizione dei servizi forniti dal cral della cedente alle medesime condizioni previste di volta in volta da Statuto e Regolamento per il personale in servizio presso la medesima cedente, senza alcun aggravio di costi per il/la collega.
Art. 3 - Clausola di riassunzione nella società cedente per tutto il personale coinvolto
Ciascuna banca cedente, per i dipendenti che decidessero di non proseguire, al termine dei 15 mesi, il proprio rapporto di lavoro alle dipendenze della cessionaria in virtù del conferimento del ramo d’azienda in parola, garantisce, su richiesta individuale del dipendente, da formulare nei 3 mesi antecedenti la suddetta scadenza, la riassunzione nei propri organici entro e non oltre i sei mesi successivi alla scadenza stessa.
Dichiarazione Delle Aziende:
la decisione di accordare la possibilità di rientrare presso la cedente decorso un periodo di soli 15 mesi, contrariamente a quanto xxxxxxx in altre analoghe intese, è da considerarsi del tutto eccezionale e limitata ai soli lavoratori interessati dal presente accordo, tenuto conto della particolare situazione contingente derivante anche dall’attivazione del Fondo di Solidarietà.
La riassunzione nella cedente viene inoltre garantita al verificarsi delle seguenti condizioni:
cessione anche parziale di attività della cessionaria che abbia come conseguenza la modifica sostanziale del ruolo del dipendente nell’ambito dell’azienda stessa;
In tal caso, la cedente informerà preventivamente le proprie XX.XX. firmatarie del presente accordo. La cessionaria fornirà preventiva informativa ai propri dipendenti.
dichiarazione, da parte della cessionaria di esuberi di personale che coinvolgano i dipendenti destinatari del presente accordo, previa informativa di legge e contrattuale.
In questa ipotesi la cedente, comunque d’intesa con la Capogruppo, si impegna nei confronti del personale interessato a fornire una informativa preventiva ed a ricercare, di concerto con le proprie XX.XX. modalità di riassorbimento nei propri organici.
Per Il Solo Personale BPM Ceduto:
Cessione totale o comunque di quote azionarie che determinino la perdita di controllo della cessionaria da parte di Banca Popolare di Milano.
In tal caso, BPM informerà preventivamente le proprie XX.XX. firmatarie del presente accordo. La cessionaria fornirà preventiva informativa ai propri dipendenti.
In tutte le ipotesi citate, la riassunzione in BPM sarà gestita d’intesa con la Commissione Paritetica per la Gestione dei Problemi del Personale BPM.
Al/alla dipendente riassunto/a verranno integralmente riconosciute le anzianità nel frattempo maturate, eventuali nuovi scatti maturati, nonché il premio aziendale e verranno assegnate mansioni che, compatibilmente con le esigenze e l’organizzazione aziendale, tengano conto delle professionalità dallo stesso nel frattempo acquisite.
Restano naturalmente esclusi dalla possibilità di riassunzioni i casi di interruzione del rapporto di lavoro per giusta causa e/o giustificato motivo.
Art. 4 - Personale da ricollocare a seguito degli accorpamenti di agenzie contestuali alle cessioni di ramo d’azienda
Le Parti si danno atto che dalle undici complessive operazioni di accorpamento di agenzie in BPM, BdL e CRA, contestuali alle cessioni di ramo d’azienda, discende un “recupero” di risorse all’interno delle tre Banche.
Tali risorse, verranno riallocate all’interno della banca cessionaria in posizioni che terranno conto delle richieste dei diretti interessati, delle necessità aziendali, dei profili professionali e degli inquadramenti dei singoli, previa valutazione di compatibilità tra il profilo professionale e le medesime esigenze aziendali.
Fermo quanto sopra e richiamati i contenuti dell’art. 3 che precede, relativamente alle sole figure dei dirigenti delle agenzie cedute oggetto di accorpamento, le Parti si danno atto che esse potranno essere distaccate presso la cedente, tenuto conto anche della volontà espressa dal singolo, trascorso il tempo necessario al passaggio delle consegne.
Dichiarazione Delle Aziende:
le Aziende Banca Popolare di Milano, Banca di Legnano e Cassa di Risparmio di Alessandria esprimono congiuntamente l’impegno a trattare, attraverso l’istituto del distacco presso la cedente, eventuali casi di eccedenze di personale rivenienti dagli accorpamenti di agenzie, previa verifica di compatibilità con le esigenze di cedente e cessionaria e manifestazione di volontà dell’interessato.
Art. 5 - Lavoro part time
Per il personale ceduto con rapporto di lavoro a tempo parziale le Parti convengono che conserverà alle dipendenze della cessionaria il contratto part time già in essere alla data della cessione, alle stesse condizioni pattuite.
La cessionaria si impegna, su richiesta dell’interessato, a prorogare alla scadenza i rapporti di lavoro part time a tempo determinato, alle medesime condizioni e per ulteriori 12 mesi.
Raccomandazione Delle XX.XX.:
relativamente ai casi di colleghi con contratto di lavoro part time le XX.XX. sollecitano le Aziende a valutare con la consueta sensibilità eventuali trasferimenti dei medesimi ad altra sede di lavoro.
Art. 6 - Premio di anzianità
6.1 - Lavoratori di BdL che passano in BPM
Ai lavoratori di BdL che passano presso BPM, il premio verrà corrisposto, secondo i criteri contenuti nel Testo Unico BPM, tenuto conto delle anzianità di servizio maturate in BdL al momento dell’assunzione presso BPM. Ai lavoratori che matureranno il Premio di Anzianità nel corso dell’anno del passaggio in BPM, ovvero negli anni successivi, verranno riconosciuti i parametri di calcolo, se più favorevoli, in atto presso BdL (20% della RAL per il 25° anno - 12% della RAL per il 35° anno) ed applicati sulla retribuzione annua lorda maturata in BdL al momento del passaggio in BPM. Al riguardo BdL sarà tenuta a fornire a BPM immediata quantificazione. Detti importi saranno corrisposti agli aventi diritto nelle seguenti percentuali:
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100%; |
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90%; |
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80%; |
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65%; |
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50%; |
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20% |
Tali criteri verranno applicati unicamente al primo evento che si verificherà dopo il passaggio in BPM.
6.2 - Lavoratori di CRA che passano in BPM
Con riferimento al Premio di Anzianità da riconoscere ai lavoratori di CRA che passano presso BPM, esso verrà corrisposto, secondo i criteri contenuti nel Testo Unico BPM, tenuto conto delle anzianità di servizio maturate in CRA al momento del passaggio presso BPM. Ai lavoratori che matureranno il Premio di Anzianità nel corso dell’anno del passaggio in BPM, ovvero negli anni successivi, verranno riconosciuti i parametri di calcolo, se più favorevoli, in atto presso CRA (1/10 delle voci individuate come retribuzione dalle norme del CCNL, compreso l’ex Premio di Rendimento per il 25° anno - 2/10 delle voci individuate come retribuzione dalle norme del CCNL, compreso l’ex Premio di Rendimento per il 35° anno) ed applicati sulla retribuzione annua lorda maturata in CRA al momento del passaggio in BPM. Al riguardo CRA sarà tenuta a fornire a BPM immediata quantificazione. Detti importi saranno corrisposti agli aventi diritto nelle seguenti percentuali:
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100%; |
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90%; |
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80%; |
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65%; |
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50%; |
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20% |
Tali criteri verranno applicati unicamente al primo evento che si verificherà dopo il passaggio in BPM.
6.3 - Lavoratori di BPM che passano in CRA о BdL
Se la risorsa che passa in BdL о CRA, al momento del passaggio, ha già percepito il premio previsto in BPM a favore di coloro che abbiano maturato l’anzianità di 25 anni di servizio:
al compimento del 30° anno di servizio complessivo (dato dalla somma degli anni di servizio presso BPM con quelli presso la cessionaria) la cessionaria corrisponderà il premio previsto da BPM a favore di coloro che abbiano maturato il requisito dei 30 anni di servizio.
Detto premio verrà erogato nella misura prevista dalle disposizioni contrattuali vigenti in BPM al momento della maturazione del requisito.
Non verrà invece erogato il premio previsto presso la cessionaria al compimento del 35° anno di servizio.
Resta inteso che le giornate di permesso attribuite in premio dovranno necessariamente essere fruite dagli interessati entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello della maturazione; in difetto esse verranno monetizzate.
Se la risorsa che passa in BdL о CRA, al momento del passaggio non ha ancora maturato l’anzianità di 25 anni di servizio presso BPM:
al compimento del 25° e 35° anno di servizio complessivo, la cessionaria corrisponderà per intero il premio previsto per il proprio personale al raggiungimento di detti requisiti, purché l’interessato abbia maturato almeno cinque anni di anzianità presso la medesima. In caso contrario, la cessionaria corrisponderà una percentuale dei premi aziendali BPM e della cessionaria, commisurata agli anni di servizio prestati presso ciascuna azienda. Non verranno invece erogati i premi previsti in BPM al compimento del 25° e 30° anno di servizio.
ove il dipendente abbia già percepito in BPM entrambi i premi aziendali, non avrà titolo per rivendicare, neppure pro-quota, il premio aziendale della cessionaria, data l’identica natura dell’erogazione.
per il personale che nel corso del corrente anno 2010 avrà maturato il requisito dei 25 о 30 anni di anzianità, verrà corrisposto da BPM il premio contrattualmente previsto al raggiungimento di detti requisiti. In particolare:
ove il passaggio dovesse verificarsi prima della maturazione del diritto, BPM provvederà ad erogare l’indennità sostitutiva degli otto giorni di permesso retribuito previsti, oltre alla medaglia ed al premio monetario;
ove il passaggio dovesse invece verificarsi dopo la maturazione del diritto, BPM provvederà ad assegnare le otto giornate di permesso retribuito (sempre da fruire entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello della maturazione, data oltre la quale verranno monetizzate), oltre alla medaglia ed al premio monetario.
Dichiarazione Delle Parti:
In sede aziendale, entro il 31 luglio 2011 si terrà un incontro per sanare eventuali criticità emerse dall’applicazione del presente accordo.
Dichiarazione Delle Aziende:
Le Aziende si dichiarano sin d’ora disponibili a fornire una tabella di raffronto delle retribuzioni e degli inquadramenti entro il 31 luglio 2011.
Milano, 26 marzo 2010
Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l : Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Banca di Legnano SPA: Xxxxxxxx Xxxxxxx
Cassa di Risparmio di Alessandria SPA: Xxxxx Xxxxxxxxxxx
Per la Delegazione Sindacale DIRCREDITO/FD
Xxxxxx Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Per la Delegazione Sindacale FABI:
Xxxxxxx Xxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxx
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Xxxxx Xxxxxxx
Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
Per la Delegazione Sindacale FIBA/CISL:
Xxxxx Xxxxxx
Xxxxxxx Xxxx
Xxxxx X’Xxxxx
Xxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxx
Xxxxxxxxx Xxxxxx
Per la Delegazione Sindacale FISAC/CGIL:
Xxxxx Xxxxx
Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Xxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxx
Per la Delegazione Sindacale UGL/CREDITO:
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Xxxxxxx Di Xxxxxx
Per la Delegazione Sindacale UILCA:
Xxxxxx Xxxxxx
Xxxx Xxxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxx
Xxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Xxxx Xxxxxxx
1 Tale previsione si intende in deroga rispetto alle vigenti pattuizioni in materia di incentivazione attualmente in essere in BPM
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