Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti
all’industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti
20 gennaio 2008
Elaborazione testo a cura della redazione del sito della Fim nazionale
Elaborazione testo a cura della redazione del sito della Fim nazionale xxx.xxx.xxxx.xx
Contratto collettivo nazionale di lavoro
per i lavoratori addetti all’industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti
In Roma, addì 20 gennaio 2008
Fra la Federmeccanica – Federazione sindacale dell’industria metal- meccanica italiana, rappresentata dal presidente Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx e dai vicepresidenti Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, e dal Consiglio direttivo forma- to da: Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx De Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, assistiti dal direttore generale Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, dal coordinatore della linea rapporti sindacali Xxxxxxx Xxxxx, dal coordi- natore della linea rapporti economici Xxxxxx Xxxxxx e da una dele- gazione per le trattative sindacali composta da: Xxxxxxxxxx Xxxxxx,
Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, con la collaborazione tecnica di Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx e di: Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx X'Xxxxx, Xxxxxxxx Xxx Xxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx;
l’Assistal – Associazione nazionale costruttori di impianti, rappre- sentata dal presidente Xxxxxx Xxxxxx, dai vicepresidenti Xxxxxxx Xxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx, dal direttore Xxxxxxxx Xxxxxxx, assistiti dal responsabile del servizio sindacale Xxxxxxx Xxxxxxx, con la partecipa- zione del Consiglio direttivo formato da: Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx; con la partecipazione della Commissione sindacale formata da: Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, e con la collaborazione tecnica del Gruppo di studio formato da: Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx;
con l’assistenza della Confindustria – Confederazione generale del- l’industria italiana, nella persona di Xxxxxxx Xxxx;
e la Fim – Federazione italiana metalmeccanici, rappresentata dal dal segretario generale Xxxxxxx Xxxxxxxx e dai segretari nazionali Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, e da una delegazione composta da: Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xx Xxx, Xxxxxxxx Xx Xxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx;
assistita dalla Segreteria della Cisl – Confederazione italiana sinda- cati lavoratori;
la Fiom – Federazione impiegati operai metallurgici, rappresentata dal segretario generale Xxxxxx Xxxxxxxxx, dai segretari nazionali: Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, e da una delegazione composta da: Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx,
Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx X’Xxxxxxx, Xxxxxxxx X’Xxxxx, Xxxxxx Di Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xx Xxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxx;
assistita dalla Segreteria della Cgil – Confederazione generale italia- na del lavoro;
la Uilm – Unione italiana lavoratori metalmeccanici, rappresentata dal segretario generale Xxxxxxxx Xxxxxxx, dai segretari nazionali Xxxx Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx e da una delegazione composta da: Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx,
Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx Di Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx e con la collaborazione tecni- ca di Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx;
assistita dalla Segreteria della Uil – Unione italiana del lavoro;
è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per le aziende metalmeccaniche private e di installazione impianti ed i lavoratori dalle stesse dipendenti.
Elaborazione testo a cura della redazione del sito della Fim nazionale xxx.xxx.xxxx.xx
Industria metalmeccanica e installatrice 9
Fim, Federazione Iitaliana dei Metalmeccanici
P R E M E S S A
1) Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, nell’assu- mere come proprio lo spirito del «Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo» del 23 luglio 1993, ne realizza, per quanto di competenza del Contratto collettivo nazionale di cate- goria, le finalita` e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali:
– attribuendo alla autonomia collettiva delle parti una fun- zione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo del metodo partecipativo, ai diversi livelli e con diversi stru- menti, al quale le parti riconoscono un ruolo essenziale nella preven- zione del conflitto;
– regolando l’assetto della contrattazione collettiva in fun- zione di una dinamica delle relazioni di lavoro medesime tale da con- sentire ai lavoratori benefici economici con contenuti non inflazioni- stici ed alle imprese una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro nonche´ di sviluppare e valorizzare pienamente le opportu- nita` offerte dalle risorse umane.
2) A questi fini le parti si impegnano in nome proprio e per conto degli organismi territoriali a loro collegati, nonche´ delle im- prese aderenti e delle Rappresentanze sindacali unitarie costituite ai sensi dell’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, a che il fun- zionamento del sistema di relazioni sindacali e contrattuali piu` avanti descritto, si svolga secondo i termini e le procedure specificamente indicate, dandosi nel contempo atto che la loro puntuale applicazione e` condizione indispensabile per mantenere le relazioni sindacali nelle sedi previste dal presente Contratto, entro le regole fissate.
A tale proposito le parti confermano che, come regola generale, anche laddove non espressamente previsto, nelle sedi e nelle occa- sioni disciplinate dal presente Contratto in cui siano rappresentate le Organizzazioni sindacali dei lavoratori esterne all’azienda debba essere rappresentata anche l’Organizzazione sindacale a cui l’azienda e` iscritta o conferisce mandato e viceversa.
Premessa
3) Al sistema contrattuale cos`ı disciplinato corrisponde l’impe- gno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il pe- riodo di loro validita` il Contratto generale, le norme integrative di settore e quelle aziendali da esso previste. A tal fine le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l’osservanza delle condi- zioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizza- zioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perche´ siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, inte- grare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
4) Le parti, avendo assunto quale regola dei propri comporta- menti la coerenza con gli obiettivi di competitivita` delle imprese e di valorizzazione del lavoro industriale, realizzano con il presente Contratto gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo del 23 luglio 1993.
5) La contrattazione a livello aziendale riguardera` materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del C.c.n.l. e verra` pertanto svolta per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del Contratto collettivo nazionale di lavoro in conformita` ai criteri ed alle procedure ivi indicate.
6) La contrattazione aziendale e` prevista, secondo quanto dispo- sto dal Protocollo 23 luglio 1993, nello spirito dell’attuale prassi ne- goziale con particolare riguardo alle piccole imprese.
7) In applicazione dell’Accordo interconfederale del 20 dicem- bre 1993, sono titolari della negoziazione in sede aziendale, negli am- biti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente Contratto, le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipu- lanti e le Rappresentanze sindacali unitarie costituite ai sensi dell’Ac- cordo interconfederale del 20 dicembre 1993 ovvero, per le aziende piu` complesse e secondo la prassi esistente, le Organizzazioni sinda- cali nazionali e le Rappresentanze sindacali unitarie. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato.
8) Il presente Contratto di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale per gli stabilimenti industriali specificati come appresso ed i lavoratori dagli stessi dipendenti e` stato stipulato sulla base di questa premessa, che ne costituisce parte integrante.
CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente Contratto si applica:
A) Agli stabilimenti appartenenti al settore metalmeccanico nei quali la lavorazione del metallo abbia una presenza esclusiva, preva- lente o quantitativamente rilevante.
B) Agli stabilimenti, alle unita` produttive e di servizio tradizio- nalmente considerati affini ai metalmeccanici.
C) Alle unita` produttive e di servizio, ricerca, progettazione e sviluppo che abbiano con il settore metalmeccanico interconnessioni di significativa rilevanza.
A titolo indicativo ed esemplificativo rientrano fra gli stabili- menti metalmeccanici regolati dal presente Contratto, qualora abbiano i requisiti previsti nelle definizioni di cui sopra e non siano regolati da contratti di altre categorie, i seguenti stabilimenti, imprese e can- tieri per:
la produzione di metalli non ferrosi (alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento ed altri);
la trasformazione plastica dell’alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento e loro leghe sotto forma di laminati, estrusi, trafilati, imbutiti, stampati, fucinati e tranciati;
la fusione di rame, alluminio, magnesio, nichel, piombo, zinco ed altri metalli non ferrosi e loro leghe (bronzo, ottone, ecc.);
la fusione di ghisa in getti;
la fusione di acciaio in getti sempreche´ lo stabilimento non proceda alla produzione dell’acciaio relativo;
la forgiatura e stampaggio a freddo e a caldo del ferro e del- l’acciaio;
la laminazione e trafilatura a freddo del ferro e dell’acciaio; la costruzione, montaggio, riparazione e manutenzione di:
navi da carico, da passeggeri e da guerra, galleggianti, pon- toni e xxxxxxx;
materiale mobile e fisso per ferrovie, filovie, tramvie, tele- feriche e funivie;
automobili, autobus, autocarri, rimorchi, carrozzerie e loro parti staccate;
motocicli, motofurgoncini, carrozzerie relative, biciclette e loro parti ed affini;
aeromobili, veicoli spaziali e loro parti;
l’alaggio, l’allestimento, il recupero, la riparazione e demoli- zione di navi e loro parti;
l’esercizio di bacini di carenaggio;
la produzione di carpenteria, infissi, serrande, mobili, casse- forti e simili e arredi metallici;
attivita` di lavorazione, confezione, fornitura del ferro tondo per cemento armato e della sua posa in opera;
vasellame, stoviglie, posate, coltelleria ed affini, utensili e ap- parecchi da cucina;
articoli vari, ferramenta e minuterie metalliche; bullonerie, viterie, chiodi, broccame, molle;
reti e tele metalliche, tubi flessibili, fili, corde, funi e trecce metalliche, catene;
strumenti musicali metallici; oggetti in ferro battuto;
scatolame ed imballaggi metallici;
la produzione, ricerca, progettazione, sviluppo, costruzione, montaggio e riparazione di:
motrici idrauliche a vapore ed a combustione interna, loro parti staccate ed accessori caratteristici;
organi di trasmissione e cuscinetti a sfere;
impianti ed apparecchi di sollevamento e trasporto; macchine ed apparecchi per la generazione, trasformazione, misura ed utilizzazione dell’energia;
apparecchi e complessi per telegrafia, elettroacustica, radio- telefonia, radiotelegrafia, registrazione ed amplificazione sonora e televisione;
apparecchi e complessi per telefonia e per telecomunica- zioni, gestione di reti e di servizi di telefonia;
apparecchi per la generazione ed utilizzazione dell’energia termica per uso industriale, domestico e medicale; apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia elettrica o di altra natura;
apparecchi, utensili e strumenti per la medicina, chirurgia, ortopedia o odontoiatria;
macchine ed apparecchi per scavi, perforazione, trivella- zione di terreni, rocce, ecc.; per il trattamento meccanico di minerali e pietre; per la lavorazione di marmi e pietre e per la fabbricazione di laterizi, conglomerati, ceramiche, gre`s ed affini;
macchine ed apparecchi per cantieri edili e stradali; macchine operatrici e relativi accessori per la lavorazione dei metalli, del legno, del sughero e di materie sintetiche (resine);
macchine, apparecchi ed accessori per fabbricare carta, car- toni, per cartotecnica, legatoria, stampa;
macchine, apparecchi ed accessori per l’industria tessile dell’abbigliamento;
macchine ed apparecchi per l’agricoltura e per le industrie agricole, alimentari, olearie, enologiche e del freddo; mac- chine ed apparecchi per industrie chimiche e della gomma; utensili per macchine operatrici; strumenti di officina; utensili ed attrezzi per arti e mestieri, ferri da taglio ed armi bianche;
pompe, compressori, macchine pneumatiche, ventilatori, aspiratori, macchine ed apparecchi affini, organi di chiusura e di regolazione per condotte di vapore e di fluidi in genere; apparecchi ed attrezzature per impianti igienico-sanitari e di riscaldamento;
macchine ed apparecchi per disinfezione, condizionamento di aria, lavanderia e stireria;
macchine ed impianti per posta pneumatica e distributori automatici;
armi e materiale per uso bellico e da caccia e sportivo; macchine ed apparecchi per lavorazioni e produzioni di meccanica varia e di meccanica affine, come: macchine e apparecchi per la prova, misura e controllo; apparecchi geo- fisici e topografici; macchine fotografiche, cinematografi- che e di riproduzione, macchine da scrivere, calcolatrici, contabili, affrancatrici e simili; lavorazioni ottiche in ge- nere;
orologi in genere;
modelli meccanici per fonderia;
l’industria dell’installazione, manutenzione e gestione di im- pianti industriali, di impianti e di complessi meccanici, idraulici, ter-
mici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche, di solleva- mento ed ecologici, ivi compresa la installazione di impianti e di ap- parecchiature di segnalamento e di segnaletica stradale;
la deposizione galvanica, ossidazione anodica, piombatura, stagnatura, zincatura, smaltatura e simili;
la produzione, l’implementazione e la manutenzione di hard- ware e software informatici;
la produzione di componentistica microelettronica, nonche´ di parti staccate che utilizzano tale componentistica;
la fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle im-
prese;
l’esecuzione presso terzi delle attivita` regolate dal presente
Contratto;
ecc., ecc..
D) Agli stabilimenti siderurgici che, agli effetti del presente Contratto, sono quelli per la produzione di:
a) ghisa di prima fusione;
b) acciaio anche se colato in getti;
c) ferroleghe;
d) semiprodotti (xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx e medi fuci- nati);
e) laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
f) tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
g) latta.
La produzione dei grossi e medi fucinati e` considerata siderur- gica quando il processo produttivo ha inizio dal lingotto e dal blumo per cui i fucinati costituiscono semiprodotto per ulteriori lavorazioni. La produzione di laminati, trafilati e tubi e` considerata siderur-
gica quando il processo produttivo si inizia a caldo e prosegue anche a freddo senza soluzione di continuita`.
Alle produzioni di cui alle voci a), b), c), d), e), f) e g) si inten- dono connessi i procedimenti preliminari e complementari delle stesse e cioe` cokeria, agglomerazione, trattamento termico.
Dichiarazione a verbale.
Le parti concordano che con la definizione di fucinatura siderur- gica grossa e media che inizia dal lingotto o dal blumo, di cui alla
voce d) comma D), non hanno inteso ampliare il concetto tradizio- nale di attivita` siderurgica, ne´ hanno inteso restringerlo con la dizione di ghisa di prima fusione di cui alla voce a) stesso xxxxx.
$ $ $
La regolamentazione particolare per i settori sottoindicati in cui si articola l’industria metalmeccanica:
Siderurgico;
Autoavio;
Elettromeccanico ed elettronico; Meccanica generale;
Fonderie di seconda fusione; Cantieristico;
nonche´ per l’industria della installazione di impianti e di com- plessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti telefo- niche ed elettriche e comunque di materiale metallico ivi compresa l’installazione di impianti di segnaletica stradale che, a tutti i fini del presente Contratto, e` equiparata alla meccanica generale, sussiste nei limiti e per gli istituti per i quali e` specificamente prevista nel presente Contratto.
Definizione dei settori.
Siderurgico: comprende gli stabilimenti siderurgici che agli ef- fetti del Contratto sono quelli per la produzione di:
a) ghisa di prima fusione;
b) acciaio anche se colato in getti;
c) ferroleghe;
d) semiprodotti (xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx e medi fucinati);
e) laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
f) tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
g) latta.
La produzione dei grossi e medi fucinati e` considerata siderur- gica quando il processo produttivo ha inizio dal lingotto o dal blumo per cui i fucinati costituiscono semiprodotto per ulteriori lavorazioni.
La produzione dei laminati, trafilati, tubi e latta e` considerata si- derurgica quando il processo produttivo si inizia a caldo e prosegue anche a freddo senza soluzione di continuita`.
Alle produzioni di cui alle voci a), b), c), d), e), f) e g) si inten- dono connessi i procedimenti preliminari e complementari delle stesse e cioe` cokeria, agglomerazione, trattamento termico.
Le parti concordano che con la definizione di fucinatura siderur- gica grossa e media che inizia dal lingotto o dal blumo, di cui alla voce d), non hanno inteso ampliare il concetto tradizionale di attivita` siderurgica, ne´ hanno inteso restringerlo con la dizione di ghisa di prima fusione di cui alla voce a) stesso comma.
Autoavio: in tale settore sono compresi gli stabilimenti addetti alla costruzione in serie delle autovetture ed autocarri nel loro totale complesso e degli aeromobili, nonche´ quelli addetti alla costruzione in serie di carrozzerie con esclusione delle aziende che esercitano la loro attivita` nella costruzione di parti, accessori e simili e nella ri- parazione di autovetture, autocarri e carrozzerie. Sono compresi nel settore autoavio gli stabilimenti che producono trattori agricoli che appartengono alle aziende inquadrate nello stesso settore in quanto producono autoveicoli.
Elettromeccanico ed elettronico: elettromeccanici sono gli stabi- limenti fabbricanti esclusivamente o prevalentemente prodotti com- plessi che utilizzino elettricita` e nei quali la parte elettrica sia tipica e di importanza fondamentale.
Tipiche produzioni elettromeccaniche sono:
macchine elettriche, nel senso tradizionale dell’espressione; apparecchiature elettriche complesse;
strumenti di misura elettrici;
apparecchi per telefonia, telegrafia, radiotelegrafia, radio-tec- nica, elettronica;
elettrodomestici (fabbricazione completa ed in grandi serie).
L’esecuzione di lavorazioni metalmeccaniche pur applicate a pezzi o complessi destinati alla elettromeccanica ed elettronica, ma che non siano identificabili con veri e propri complessi utilizzanti l’e- lettricita`, non determina l’appartenenza al settore.
Meccanica generale: vi appartengono gli stabilimenti che svol- gono tutte le altre attivita` indicate nel campo di applicazione del Con- tratto.
Fonderie di seconda fusione: comprende gli stabilimenti che ef- fettuano:
la fusione di ghisa in getti; la fusione di acciaio in getti.
Cantieristico: appartengono a tale settore gli stabilimenti che svolgono la loro attivita` nella costruzione, riparazione e demolizione di navi, nonche´ nell’esercizio di bacini di carenaggio.
Norma comune a tutti i settori
In ciascuno stabilimento si considera prevalente l’attivita` alla quale e` addetto il maggior numero di dipendenti e saranno applicate le norme di un solo settore in base al detto criterio di prevalenza; nel caso di piu` di due attivita` la prevalenza e` determinata dalla maggio- ranza relativa dei lavoratori addetti.
Nel caso in cui in una azienda sono esplicate due o piu` attivita`, tutte inquadrate nel Contratto meccanici, al personale addetto alla Di- rezione generale e alle Filiali, con esclusione dei negozi, si appliche- ranno le norme di settore dell’attivita` alla quale e` addetto il maggior numero di lavoratori.
Chiarimento a verbale
Le parti confermano che le aziende che svolgono attivita` di co- struzione, ampliamento ed estensione di linee telefoniche ed elettri- che, secondo i principi generali e la comune esperienza, svolgono un’attivita` che appartiene tradizionalmente al settore meccanico come definito nel Campo di applicazione del presente Contratto col- lettivo nazionale di lavoro per l’industria metalmeccanica e della in- stallazione degli impianti.
Pertanto, le aziende che svolgono installazione «di reti telefoni- che ed elettriche» sono tenute all’applicazione della regolamentazione per l’industria metalmeccanica.
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Nota a verbale
Ove sorgessero contestazioni nell’inquadramento di qualche unita` nei settori previsti, in caso di mancato accordo tra le Organiz- zazioni territoriali, le controversie saranno deferite alle Organizza- zioni stipulanti.
Commissione paritetica nazionale di studio sui comparti.
Le parti convengono di costituire un Gruppo di lavoro paritetico con il compito di individuare comparti omogenei per caratteristiche organizzative, tecnologiche e di mercato.
La Commissione potra` selezionare nei comparti individuati (per esempio informatica) le aree tematiche che necessitano di discipline specifiche.
I risultati dei lavori della Commissione saranno presentati alle parti.
Sezione Prima
SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI
Elaborazione testo a cura della redazione del sito della Fim nazionale xxx.xxx.xxxx.xx
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C.c.n.l. 20-1-2008
Sez. Prima - Sistema di relazioni sindacali 21
Fim, Federazione Iitaliana dei Metalmeccanici
Sezione Prima
SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI
La Federmeccanica, l’Assistal ed i sindacati stipulanti, inten- dendo consolidare e dare ulteriore sviluppo alla scelta del metodo partecipativo contenuta nella Premessa al Contratto, individuano lo strumento piu` idoneo a questo fine in un sistema di Osservatori con- giunti e Commissioni paritetiche.
Gli Osservatori e le Commissioni, articolati per aree tematiche, costituiranno una sede di analisi, verifica e confronto sistematici sui temi di rilevante interesse reciproco cos`ı come definiti nella presente Sezione prima.
Essi si avvarranno, per lo svolgimento dei propri compiti, del- l’attivita` e del contributo dell’Organismo bilaterale nazionale per il settore metalmeccanico e dell’installazione d’impianti.
Le attivita`, i dati e le informazioni prodotte dal sistema degli Os- servatori e delle Commissioni confluiranno, costituendone parte inte- grante, nella «Banca dati del settore metalmeccanico» gestita dall’Or- ganismo bilaterale nazionale, che rappresentera` una base documentale comune e condivisa, utile all’attivita` delle parti.
Su richiesta del sistema degli Osservatori e delle Commissioni l’Organismo bilaterale nazionale potra` realizzare specifiche iniziative di approfondimento, studio e ricerca su materie ed argomenti indivi- duati di comune accordo tra le parti In ogni caso verra` pubblicato, di norma annualmente, un «Rapporto sull’industria metalmeccanica» a cura dell’Organismo bilaterale nazionale.
Organismo bilaterale nazionale per il settore metalmeccanico e della installazione d’impianti
Le parti stipulanti convengono che l’istituzione di un Organismo Bilaterale Nazionale, dotato di personalita` giuridica autonoma rispetto
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alle parti ma di esse emanazione, rappresenta un ulteriore avanza- mento nel processo di costruzione di un compiuto sistema partecipa- tivo in sede di categoria.
Le parti stipulanti, pertanto, concordano di istituire un Gruppo di lavoro che, entro il mese di dicembre 2008, presenti alle parti mede- sime un progetto operativo per la creazione di un Organismo Bilate- rale Nazionale per il settore Metalmeccanico avente l’obiettivo di es- sere interlocutore attivo e supporto alle attivita` degli Osservatori e delle Commissioni nazionali e territoriali previste dal presente Con- tratto.
L’Organismo Bilaterale Nazionale che potra` avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti del contributo di esperti ovvero di strutture professionali esterne scelti di comune accordo, dovra` essere articolato per sezioni tematiche di cui una sara` dedicata alla Forma- zione per la quale materia l’Organismo Bilaterale, sulla base delle de- cisioni assunte dalla Commissione nazionale per la formazione pro- fessionale e l’apprendistato, sara`, tra l’altro, interlocutore di Fondim- presa per quanto attiene ai progetti di settore per l’ambito metalmec- canico.
L’Organismo Bilaterale Nazionale, altres`ı, collaborera` con le Commissioni territoriali per la formazione professionale, laddove queste ultime lo richiedano, al fine di realizzare iniziative sperimen- tali sul territorio in materia di formazione. Tali esperienze saranno utili a valutare la necessita`, ovvero l’opportunita`, di promuovere, su richiesta delle parti, Organismi Bilaterali a livello territoriale in stretta collaborazione e coordinamento con l’Organismo Bilaterale Nazionale.
Misure e modalita` di finanziamento dell’Organismo Bilaterale Nazionale saranno successivamente definite in funzione dei contenuti del progetto.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che fino alla costituzione dell’Organismo bilaterale nazionale i compiti ad esso assegnati continueranno ad es- sere svolti dall’Osservatorio paritetico nazionale.
Art. 1. – Osservatorio paritetico nazionale sull’industria metalmeccanica.
Entro sei mesi dalla stipula del presente C.c.n.l. le parti defini- ranno in apposito incontro le modalita` costitutive ed operative per un corretto funzionamento dell’Osservatorio.
L’Osservatorio svolge i propri compiti articolandosi nelle se- guenti aree tematiche.
1.1. Situazione economico-sociale dell’industria metalmeccanica.
La presente area tematica approfondira` i temi riguardanti le ten- denze economiche, produttive e sociali dell’industria metalmeccanica con particolare riferimento alla struttura e all’andamento dell’occupa- zione, agli andamenti produttivi, alle dinamiche retributive e agli an- damenti degli orari di fatto nonche´ altri temi rilevanti e condivisi.
1.2. Sviluppo industriale.
Quest’area tematica sara` dedicata all’approfondimento dei temi connessi allo sviluppo del settore metalmeccanico ed alle misure di politica industriale che possono favorirlo con particolare riferimento alla situazione del Mezzogiorno e delle altre aree a piu` alta tensione occupazionale e alla realta` delle piccole imprese nonche´ di altri temi rilevanti e condivisi.
Saranno condotti approfondimenti specifici, su richiesta di una delle parti, utilizzando anche dati aziendali aggregati forniti da Feder- meccanica, con riferimento ai seguenti sottosettori:
1) Siderurgia;
2) Fonderie di seconda fusione e metallurgia non ferrosa;
3) Mezzi di trasporto su gomma e su rotaia;
4) Navalmeccanica;
5) Aeronautica, avionica, aerospaziale e industria della Difesa;
6) Macchine utensili e produzione di macchine in genere;
7) Impianti industriali, montaggi e carpenteria, installazione di impianti e reti telefoniche ed elettriche;
8) Elettromeccanica;
9) Elettrodomestici ed elettronica civile;
10) Elettronica, informatica e telecomunicazioni;
11) Meccanica generale.
Sulla base delle analisi sviluppate nell’Osservatorio, le parti si attiveranno per promuovere condizioni generali che favoriscano nuovi insediamenti produttivi nelle aree ad alta disoccupazione.
1.3. Evoluzione della struttura organizzativa dell’industria metalmec- canica.
In considerazione dei mutamenti organizzativi indotti dalla ac- cresciuta concorrenza e competitivita` connesse alla globalizzazione dei mercati, la presente area tematica sara` dedicata all’analisi dei pro- cessi che investono l’industria metalmeccanica e della installazione di impianti per quanto riguarda:
a) l’andamento delle modifiche degli assetti societari compor- tanti trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 cod. civ.;
b) le modifiche della struttura organizzativa d’impresa attuata mediante cessione di rami d’azienda;
c) le modifiche della struttura organizzativa d’impresa attuata mediante cessione di aree, uffici, reparti aziendali con connesso affi- damento in appalto delle funzioni da questi precedentemente svolte.
1.4. Analisi e monitoraggio degli accordi aziendali sul Premio di risultato.
La presente area tematica, considerata l’importanza che il Pre- mio di risultato assume nell’assetto dell’attuale sistema di contratta- zione nonche´ per lo sviluppo di nuove relazioni industriali, sara` de- dicata all’analisi e all’approfondimento degli accordi stipulati nelle aziende metalmeccaniche.
In particolare costituiranno oggetto di analisi:
a) la diffusione del Premio di risultato sul territorio nazionale con particolare riferimento alla dimensione aziendale e al numero complessivo di lavoratori e aziende coinvolti;
b) i principali aspetti del processo di contrattazione e gli ef- fetti sul sistema di relazioni sindacali in azienda;
c) gli indicatori utilizzati nella predisposizione del Premio di risultato ed i meccanismi di gestione;
d) la valutazione quantitativa e la variabilita` nel tempo degli importi erogati.
La presente area tematica svolge i compiti di monitoraggio ed analisi degli accordi posti in essere di cui alla Commissione paritetica nazionale prevista nell’art. 12, Sezione quarta, Titolo IV.
1.5. Sistemi di partecipazione nelle aziende metalmeccaniche in Italia e in Europa e Dialogo sociale europeo.
La presente area tematica, allo scopo di promuovere sistemi di relazioni industriali di tipo partecipativo all’interno del settore, sara` dedicata al monitoraggio ed all’esame delle esperienze piu` significa- tive in materia realizzate sia in Italia che in Europa.
Inoltre, considerato che l’avvenuta unificazione monetaria incen- tivera` i Paesi europei all’adozione di pratiche sempre piu` omogenee al modello concertativo, particolare attenzione sara` dedicata allo stato ed all’evoluzione del Dialogo sociale europeo.
1.6. Salute e sicurezza.
La presente area tematica, allo scopo di promuovere la cultura della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro, sara` dedicata al monitoraggio ed all’analisi dell’andamento e delle tipologie degli infortuni sul lavoro mediante l’utilizzo di statistiche nazionali ed eu- ropee.
Nell’ambito dell’attivita` di questa area tematica saranno pro- mossi progetti ed iniziative tesi a diffondere sull’intero territorio na- zionale la cultura della sicurezza e della prevenzione.
Art. 2. – Osservatori paritetici territoriali sull’industria metalmeccanica.
Laddove non gia` costituiti, le Associazioni territoriali imprendi- toriali promuoveranno d’intesa con le analoghe istanze territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti, la costituzione di Osserva- tori congiunti che, con riferimento alla situazione riferita al settore metalmeccanico, considerata globalmente nel territorio interessato, svolgono i propri compiti articolandosi nelle seguenti aree tematiche. Gli Osservatori si riuniranno di norma due volte all’anno (rispet-
tivamente entro il 28 febbraio ed entro il 31 ottobre).
Le parti convengono che gli incontri degli Osservatori paritetici congiunti avranno sede presso l’Associazione territoriale imprendito- riale che fornira` i servizi di segreteria.
L’Osservatorio nazionale avra` il compito di monitorare le attivita` degli Osservatori territoriali e, nel caso di riscontrati ritardi nella co- stituzione o nell’avvio dell’attivita`, si attivera` al fine di rimuovere le eventuali condizioni ostative.
2.1. Situazione economico-sociale dell’industria metalmeccanica.
La presente area approfondira` i seguenti temi:
a) la struttura dell’industria metalmeccanica: numero dipen- denti suddivisi per sesso e per categoria di inquadramento, numero imprese suddivise per classi dimensionali;
b) situazione e prospettive dell’industria metalmeccanica nel territorio;
c) andamento dell’occupazione nonche´ delle assunzioni e delle cessazioni del rapporto di lavoro, disaggregato per tipologia di rapporto di lavoro, con particolare riferimento alle categorie piu` deboli e ai lavoratori extracomunitari;
d) relazioni sindacali nel settore;
e) andamento degli orari di fatto;
f) andamento dei salari di fatto;
g) monitoraggio delle iniziative realizzate dalle aziende ai fini della tutela e del miglioramento delle condizioni ambientali interne ed esterne.
2.2. Evoluzione della struttura organizzativa e produttiva dell’indu- stria metalmeccanica.
La presente area tematica approfondira` i seguenti temi:
a) andamento delle cessazioni di attivita` aziendali e dei nuovi insediamenti industriali e relativi riflessi occupazionali;
b) evoluzione della struttura organizzativa aziendale con par- ticolare riguardo ai processi di cessione di ramo d’azienda o di atti- vita` e funzioni;
c) andamento e tipologia dei processi di decentramento, di ap- palto e di lavoro a domicilio disciplinato dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877;
d) individuazione e studio di eventuali sistemi integrati di im- prese che configurino la presenza sul territorio di «distretti indu- striali».
2.3. Analisi e monitoraggio degli accordi aziendali sul Premio di ri- sultato.
La presente area tematica sara` dedicata all’analisi e all’approfon- dimento degli accordi stipulati nelle aziende metalmeccaniche.
In particolare costituiranno oggetto di analisi:
a) la diffusione del Premio di risultato sul territorio con par- ticolare riferimento alla dimensione aziendale e al numero comples- sivo di lavoratori e di aziende coinvolti;
b) i principali aspetti del processo di contrattazione e gli ef- fetti sul sistema di relazioni sindacali in azienda;
c) gli indicatori utilizzati nella predisposizione del Premio di risultato ed i meccanismi di gestione;
d) la valutazione quantitativa e la variabilita` nel tempo degli importi erogati.
La presente area tematica svolge, in collegamento con l’attivita` dell’Osservatorio nazionale, compiti di monitoraggio ed analisi degli accordi posti in essere.
Art. 3. – Osservatori paritetici in sede aziendale.
Nelle aziende che occupano complessivamente piu` di 3.000 di- pendenti saranno costituiti, su richiesta di una delle parti, Osservatori paritetici formati da 3 a 6 Rappresentanti dell’impresa e da un uguale numero di componenti in rappresentanza congiunta delle Organizza- zioni sindacali, nazionali o territoriali, stipulanti il presente Contratto e della Rappresentanza sindacale unitaria.
L’attivita` degli Osservatori si articola nelle seguenti aree temati-
che:
3.1. Analisi della struttura e delle tendenze dei mercati su cui
opera l’azienda.
3.2. Strategie industriali anche con riferimento a eventuali modi- fiche organizzative.
3.3. Andamento dell’occupazione con riferimento alle possibili tipologie di assunzione.
I partecipanti alle riunioni sono tenuti alla riservatezza sulle in- formazioni di carattere confidenziale ed al rigoroso rispetto del se- greto industriale su fatti e dati di cui vengono a conoscenza.
Gli Osservatori si riuniscono di norma annualmente.
Le parti in sede aziendale potranno concordare di dare corso, in occasione degli incontri dell’Osservatorio, agli adempimenti di cui al- l’art. 7, Sezione prima, del presente C.c.n.l..
Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali esistenti in ma- teria.
Art. 4. – Formazione professionale.
Nella prospettiva del processo di integrazione europea e al fine di favorire lo sviluppo occupazionale sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, le parti convengono sull’importanza della forma- zione professionale quale strumento fondamentale per l’auspicata va- lorizzazione professionale delle risorse umane e per l’indispensabile incremento della competitivita` internazionale delle imprese.
Le parti sono altres`ı d’accordo nell’attribuire rilevanza alla for- mazione professionale, in quanto fattore necessario per fronteggiare i problemi introdotti dai seguenti cambiamenti:
– le trasformazioni dei sistemi di prestazione professionale che richiedono spesso contenuti di sapere piu` elevati a causa dell’in- troduzione di nuove tecnologie e di nuove forme organizzative;
– il mutamento di quadro nell’ambito istituzionale scolastico con particolare riferimento all’ampliamento dell’obbligo scolastico ed alle conseguenti nuove prospettive di riqualificazione che si im- pongono obbligatoriamente alla formazione professionale;
– l’evoluzione del processo di decentramento territoriale de- terminato dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive normative attuative, e la necessita` di coglierne tempestivamente tutte le oppor- tunita` che, nelle sedi istituzionali competenti, potranno configurarsi.
Le parti concordano altres`ı sull’opportunita` che tutti i lavoratori possano accedere durante l’arco della propria vita lavorativa a pro- grammi di formazione ed aggiornamento professionale su contenuti attinenti alla realta` produttiva aziendale; a tal fine le commissioni aziendali di cui al successivo punto 4.3. ne valuteranno la effettiva realizzabilita`.
Tutto cio` premesso, fermo restando quanto previsto dall’Accordo Interconfederale del 20 gennaio 1993 e dalle successive intese, le parti stipulanti, consapevoli che per rispondere ai problemi sopra de- lineati, occorre arricchire il ruolo delle parti sviluppando ulteriori forme partecipative e di collaborazione, esprimono la volonta` di rea- lizzare congiuntamente, in coerenza con gli schemi confederali, ini- ziative che si configurino come efficaci ed efficienti modalita` di ac- cesso di tipo settoriale, alle opportunita` offerte dal sistema formativo con particolare riferimento a Fondimpresa.
4.1. Commissione nazionale per la formazione professionale e l’ap- prendistato.
Le parti stipulanti convengono di affidare alla Commissione na- zionale per la formazione professionale e l’apprendistato, formata da 6 (sei) rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di sindacati stipu- lanti, oltre a quelli ad essa attribuiti dall’art. 5 del vigente Contratto collettivo per la disciplina dell’apprendistato, i seguenti compiti:
a) monitorare la normativa vigente in materia di formazione professionale sia a livello comunitario che nazionale;
b) individuare le specifiche esigenze formative del settore me- talmeccanico e della installazione di impianti, utilizzando in partico- lare i risultati dell’indagine sui fabbisogni di professionalita` di cui al- l’Accordo Interconfederale del 20 gennaio 1993 e successive intese, nonche´ le indicazioni fornite dalle Commissioni territoriali di cui al successivo punto 4.2.;
c) promuovere presso i Ministeri competenti le iniziative ido- nee a sostenere le esigenze del settore metalmeccanico e delle instal- lazioni di impianti;
d) predisporre linee guida di indirizzo e di orientamento alle Commissioni territoriali di cui al successivo punto 4.2.;
e) sviluppare, congiuntamente, come nel caso del progetto
«Formazione per l’apprendistato», iniziative formative capaci di ri- spondere ai fabbisogni sopra rilevati con particolare riguardo a pro- getti finalizzati all’inserimento, all’aggiornamento e alla riqualifica- zione dei lavoratori in relazione a quanto imposto dall’innovazione tecnologica e organizzativa, nonche´ dalle esigenze richieste dalle po- litiche di qualita` e dal mercato;
f) operare, in collegamento sinergico con Fondimpresa per quanto di sua competenza e con gli Organismi paritetici regionali di cui all’Accordo Interconfederale del 20 gennaio ’93 e alle succes- sive intese, affinche´ le normative e le procedure elaborate in materia di formazione siano coerenti con le esigenze del settore prospettate al punto b) nonche´ allo scopo di individuare, sempre in collegamento con gli Organismi sopra citati, le opportunita` e gli incentivi finanziari disponibili a livello europeo, nazionale e territoriale;
g) individuare iniziative dirette a favorire adeguati interventi formativi a favore delle fasce deboli e dei lavoratori coinvolti in pro- cessi di mobilita`;
h) individuare modalita` e strumenti diretti ad agevolare l’ac- cesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunita` di forma-
zione adeguata, per aumentarne la qualificazione al fine di un otti- male impiego professionale.
4.2. Commissioni territoriali per la formazione professionale e l’ap- prendistato.
Laddove non gia` costituite, le Associazioni territoriali imprendi- toriali promuoveranno d’intesa con le analoghe istanze territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti, la costituzione di Commis- sioni paritetiche sulla formazione professionale e l’apprendistato, for- mate da massimo 6 (sei) rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti.
Le Commissioni paritetiche territoriali, oltre a quanto previsto dall’art. 5 del vigente Contratto collettivo per la disciplina dell’ap- prendistato, hanno il compito di:
a) monitorare la normativa vigente in materia, con particolare riguardo a quella emanata a livello territoriale, al fine, tra l’altro, di cogliere tempestivamente tutte le opportunita` di volta in volta consen- tite dal sistema formativo e scolastico;
b) individuare congiuntamente le specifiche esigenze forma- tive del settore metalmeccanico e della installazione di impianti, con riferimento all’evoluzione delle tecnologie impiegate, utilizzando sia i risultati forniti dalla rilevazione dei fabbisogni formativi effet- tuata dall’organismo paritetico regionale di cui all’Accordo Intercon- federale 20 gennaio 1993 e successive intese in collegamento con l’attivita` della Commissione nazionale di cui alla lettera b) del punto 4.1., sia quelli emersi da ulteriori rilevazioni «ad hoc» predisposte nel territorio, anche con riferimento ad iniziative di formazione continua eventualmente poste in essere dalle Aziende;
c) proporre congiuntamente in sintonia con l’Organismo bila- terale regionale interventi formativi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni specifici della categoria, anche predisponendo progetti artico- lati nelle varie fasi di realizzazione, individuandone i soggetti respon- sabili, la struttura operativa, i tempi, i contenuti e le modalita` di fi- nanziamento, al fine di attingere alle risorse amministrate da Fondim- presa nonche´ a tutte le altre risorse disponibili a livello territoriale, nazionale e comunitario;
d) promuovere la sperimentazione di esperienze di collabora- zione tra le Organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori e gli or- gani pubblici al fine di facilitare il reimpiego dei lavoratori in mobi-
xxxx` secondo quanto indicato dall’Accordo Interconfederale 20 gen- naio 1993;
e) promuovere la sperimentazione di specifiche iniziative for- mative in materia ambientale e di sicurezza;
f) proporre e favorire adeguati interventi formativi a favore delle fasce deboli; in particolare sulla base delle informazioni di cui alla lettera c) del punto 2.1. del precedente art. 2 le parti verifi- cheranno le possibili iniziative tendenti a recuperare al sistema lavo- rativo i soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria ai sensi di legge, proponendo agli Enti istituzionalmente competenti in collega- mento con l’Organismo bilaterale regionale di cui all’Accordo Inter- confederale 20 gennaio 1993 e successive intese, corsi di qualifica- zione che consentano di agevolare il reinserimento lavorativo di que- sti soggetti, tenendo conto dei fabbisogni di professionalita` delle im- prese quali emergeranno dall’indagine a cio` prevista dal citato Ac- cordo Interconfederale e degli eventuali apporti propositivi forniti dalla Commissione nazionale di cui al precedente punto 4.1.;
g) promuovere d’intesa con le Commissioni di cui al punto
5.2. del successivo art. 5 idonee attivita` di formazione a favore delle donne in vista della piena attuazione degli obiettivi di parita` previsti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 nonche´ a favore delle lavoratrici in rientro dalla maternita`;
h) promuovere idonee attivita` di formazione a favore delle la- voratrici e dei lavoratori in rientro dal congedo per eventi e cause particolari di cui all’art. 11, Sezione quarta, Titolo VI.
Le Commissioni paritetiche territoriali si riuniscono di norma tri- mestralmente o su richiesta di una delle parti, presiedute a turno da un componente dei due gruppi che le hanno costituite, deliberano al- l’unanimita` per l’attuazione dei compiti sopraindicati e annualmente riferiranno sull’attivita` svolta alla Commissione paritetica nazionale di cui al precedente punto 4.1..
Le parti convengono che gli incontri della Commissione avranno sede presso l’Associazione territoriale che fornira` i servizi di segre- teria.
Le parti assicureranno un comune impegno di interlocuzione con le Istituzioni regionali competenti in materia di formazione professio- nale.
4.3. Commissioni aziendali per la formazione professionale.
Nelle Aziende che occupano complessivamente piu` di 2.000 di- pendenti, di cui almeno 350 occupati presso una stessa unita` produt- tiva, sara` costituita, su richiesta di una delle parti, una Commissione paritetica sulla formazione professionale, formata da non piu` di 6 componenti rispettivamente in rappresentanza della Direzione e in rappresentanza congiunta delle Organizzazioni sindacali, nazionali o territoriali, stipulanti il presente Contratto e della Rappresentanza sin- dacale unitaria, con il compito di:
a) verificare a consuntivo il numero dei corsi realizzati nel- l’anno solare precedente, la loro tipologia, il numero delle giornate di formazione e quello complessivo dei dipendenti coinvolti;
b) valutare la realizzabilita`, in funzione delle specifiche esi- genze aziendali, di progetti formativi per i lavoratori non coinvolti nei corsi realizzati precedentemente;
c) esaminare le specifiche esigenze formative dei lavoratori con riferimento all’evoluzione delle tecnologie impiegate in Azienda ed al fine di rispondere in modo piu` adeguato ed efficace alle neces- sita` di mercato e di qualita` del prodotto;
d) segnalare i fabbisogni formativi, il numero dei lavoratori potenzialmente interessati nonche´ ogni altra notizia ritenuta utile, alle Commissioni territoriali competenti.
In occasione degli incontri della Commissione sara` dato corso agli adempimenti per quanto riguarda i temi della formazione di cui all’art. 7, Sezione prima, del presente C.c.n.l..
Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali esistenti in materia.
Art. 5. – Pari opportunita`.
Le parti affidano alle Commissioni paritetiche disciplinate ai successivi punti 5.1. e 5.2. il compito di individuare iniziative dirette a promuovere presso le aziende comportamenti coerenti con i principi di parita` di cui al Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari opportunita` tra uomo e donna, e di pari opportunita` nell’ac- cesso al lavoro, nelle condizioni di impiego e nella formazione pro- fessionale.
5.1. Commissione nazionale per le pari opportunita`.
Per la vigenza del presente Contratto collettivo nazionale di la- voro viene confermata la «Commissione paritetica per le pari oppor- tunita`» costituita in sede nazionale e formata da 6 (sei) rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti con lo scopo di svolgere attivita` di studio, ricerca e promozione sui principi di parita` di cui al Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari opportunita` tra uomo e donna, e di individuare gli eventuali ostacoli che non consentono un’effettiva parita` di opportunita` tra donne e uo- mini nel lavoro nonche´ le modalita` per un loro superamento.
La Commissione opera:
1) studiando le caratteristiche del mercato del lavoro e l’anda- mento dell’occupazione femminile nel settore con riferimento alle di- verse tipologie di rapporto di lavoro (contratti di formazione e lavoro, contratti part-time, ecc.) e all’utilizzo degli strumenti legali per fron- teggiare crisi, ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni azien- dali, utilizzando i dati dell’Osservatorio nazionale;
2) seguendo l’evoluzione della legislazione italiana, comunita- ria ed internazionale in materia di pari opportunita` nel lavoro anche in riferimento alla Strategia di Lisbona 2000-2010, alla Comunica- zione della Commissione europea (COM 2006 0092) intitolata
«Una tabella di marcia per la parita` tra donne e uomini 2006- 2010», alla Risoluzione del Parlamento europeo 13 marzo 2007 su una tabella di marcia per la parita` tra donne e uomini 2006-2010 (2006/2132 INI) e alla Direttiva 2006/54 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 riguardante l’attuazione del princi- pio di pari opportunita` e della parita` di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego;
con il compito di:
a) analizzare le caratteristiche della presenza femminile nel settore e individuare iniziative in materia di orientamento e forma- zione professionale al fine di agevolare l’incontro tra domanda e of- ferta di lavoro, favorire la diversificazione delle scelte lavorative e l’accesso a nuove professionalita`, con particolare attenzione alle realta` aziendali interessate da processi di ristrutturazione e riorganiz- zazione, in collegamento con l’organismo paritetico bilaterale di cui all’Accordo interconfederale 20 gennaio 1993 e successive intese, con la Commissione nazionale di cui al precedente art. 4 e con gli organismi istituzionali operanti in materia;
b) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza per maternita` e a salvaguardarne la professionalita`;
c) individuare iniziative dirette a favorire l’occupazione fem- minile in ruoli connessi alle nuove tecnologie;
d) raccogliere e segnalare alle Commissioni territoriali di cui al successivo punto 5.2. significative iniziative di azioni positive, in particolare quelle per la flessibilita` d’orario di cui all’art. 9, legge
8 marzo 2000, n. 53 e al Decreto interministeriale 15 maggio 2001, adottate nelle aziende metalmeccaniche aderenti a Federmecca- nica e Assistal con l’indicazione dei risultati che ne sono conseguiti;
e) individuare iniziative di informazione per promuovere com- portamenti coerenti con i principi di pari opportunita` nel lavoro;
f) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie ses- suali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno; al fine di promuovere comportamenti coerenti con gli obiettivi di tutela della dignita` delle donne e degli uomini nell’ambiente di lavoro si terra` conto dei principi espressi dalla Comunita` europea nella risoluzione del Consiglio del 29 maggio 1990 e nella Direttiva 2006/54 CE del Parlamento europeo e del Con- siglio del 5 luglio 2006 riguardante l’attuazione del principio di pari opportunita` e della parita` di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego;
g) seguire l’attivita` delle Commissioni territoriali di cui al successivo punto 5.2. e trasmettere ogni utile informazione per lo svolgimento della loro attivita`.
La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su ri- chiesta di una delle parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all’unanimita` per l’attuazione dei compiti so- praindicati e annualmente riferisce sulla propria attivita` e su quella svolta dalle Commissioni di cui al successivo punto 5.2., alle delega- zioni che hanno stipulato il presente Contratto.
Essa si potra` avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, del contributo di esperti/e nominati di comune accordo.
Tre mesi prima della scadenza del presente Contratto, la Com- missione terminera` i lavori presentando un rapporto conclusivo com- pleto dei materiali raccolti ed elaborati: in questa sede verranno pre- sentate tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l’unanimita` di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
5.2. Commissioni territoriali per le pari opportunita`.
Laddove non gia` costituite, le Associazioni territoriali imprendi- toriali promuoveranno di intesa con le analoghe istanze territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti la costituzione, a titolo spe- rimentale, di Commissioni paritetiche per le pari opportunita` compo- ste da 6 (sei) rappresentanti nominati dalla Associazione territoriale imprenditoriale e 6 (sei) rappresentanti nominati dalle istanze territo- riali delle Organizzazioni sindacali stesse. Le Commissioni cos`ı costi- tuite hanno il compito di svolgere, con specifico riferimento alla realta` locale ed in collaborazione con gli organismi territoriali di cui all’art. 2, attivita` di studio, ricerca e promozione sui principi di parita` di cui al Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari opportunita` tra uomo e donna, e di individuare gli eventuali ostacoli che non consentono un’effettiva parita` di opportunita` tra donne e uomini nel lavoro nonche´ le modalita` per un loro supera- mento.
Le Commissioni operano in stretto collegamento con la Com- missione nazionale sulla base delle informazioni, dei dati, delle ricer- che e delle proposte fornite dalla stessa, con il compito di:
a) analizzare le caratteristiche del mercato del lavoro e le spe- cificita` territoriali dell’andamento dell’occupazione femminile nel set- tore;
b) proporre alle parti che hanno costituito la Commissione stessa, in collaborazione con la Commissione paritetica territoriale di cui al precedente art. 4, specifiche iniziative in materia di orienta- mento e formazione professionale al fine di agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in collaborazione con la Regione e in raccordo con gli «organismi paritetici per la formazione professio- nale» operanti nel territorio ai sensi dell’Accordo interconfederale 20 gennaio 1993 e successive intese;
c) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza per maternita` e a salvaguardarne la professionalita`;
d) valutare la possibilita` di sperimentare iniziative di azioni positive, in particolare quelle sulla flessibilita` d’orario di cui all’art. 9, legge 8 marzo 2000, n. 53 e al Decreto interministeriale 15 maggio 2001, anche su indicazione della Commissione nazionale ai sensi della lettera c) del punto 5.1.. A tal fine, su richiesta congiunta degli interessati alle iniziative suddette e delle Commissioni paritetiche co- stituite in sede aziendale, la Commissione territoriale potra` costituire
nel suo ambito un apposito gruppo di lavoro paritetico incaricato di seguirne l’attuazione in collaborazione con coloro i quali hanno effet- tuato la richiesta;
e) considerare l’opportunita` di effettuare nell’ambito territo- riale ricerche o indagini sulla diffusione e le caratteristiche delle mo- lestie sessuali nei luoghi di lavoro al fine di promuovere, in collega- mento con l’attivita` della Commissione nazionale di cui alla lettera f) del punto 5.1., comportamenti coerenti con gli obiettivi di tutela della dignita` degli uomini e delle donne nell’ambiente di lavoro.
Le Commissioni paritetiche territoriali si riuniscono di norma tri- mestralmente o su richiesta di una delle parti, presiedute a turno da un componente dei due gruppi che le hanno costituite, deliberano al- l’unanimita` per l’attuazione dei compiti sopraindicati e, dopo il primo anno, riferiranno sull’attivita` svolta alla Commissione paritetica na- zionale di cui al precedente punto 5.1..
Le parti convengono che gli incontri della Commissione avranno sede presso l’Associazione territoriale imprenditoriale che fornira` i servizi di segreteria.
5.3. Commissioni aziendali per le pari opportunita`.
Nelle Aziende che occupano complessivamente piu` di 2.000 di- pendenti, di cui almeno 350 occupati presso una stessa unita` produt- tiva, sara` costituita, su richiesta di una delle parti, una Commissione paritetica per le pari opportunita`, formata da non piu` di 6 componenti rispettivamente in rappresentanza della Direzione e in rappresentanza congiunta delle Organizzazioni sindacali, nazionali o territoriali, sti- pulanti il presente Contratto e della Rappresentanza sindacale unitaria.
La Commissione:
a) valuta la possibilita` di realizzare le iniziative e gli inter- venti individuati dalla Commissione nazionale con specifico riferi- mento agli obiettivi di:
– promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunita` nel lavoro;
– facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza per maternita`;
– favorire l’occupazione femminile in ruoli connessi alle nuove tecnologie;
– prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
La eventuale realizzazione delle iniziative avverra`, come previsto alla lettera d) del punto 5.2., in collaborazione con la Com- missione territoriale.
b) Esamina le eventuali controversie circa l’applicazione in azienda dei principi di parita` di cui al Capo II, Divieti di discrimina- zione, artt. 27 e seguenti, Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari opportunita` tra uomo e donna con l’obiettivo di pro- muovere una loro pacifica composizione, al fine di evitare il ricorso ad altre forme di tutela.
Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali esistenti in materia.
5.4. Informazioni in materia di pari opportunita`.
Le aziende tenute a redigere, ai sensi dell’art. 46, Decreto legi- slativo 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari opportunita` tra uomo e donna, il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, presenteranno i dati elaborati alle Rappresentanze sinda- cali unitarie in occasione di un apposito incontro da tenersi nel mese in cui il rapporto viene trasmesso nel rispetto delle disposizioni di legge.
Art. 6. – Commissione nazionale per l’integrazione
dei lavoratori migranti.
Le parti stipulanti convengono di costituire in sede nazionale la
«Commissione per l’integrazione dei lavoratori migranti» formata da 6 (sei) rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di sindacati stipu- lanti con lo scopo di individuare iniziative dirette a promuovere presso le aziende l’integrazione e la comprensione culturale dei lavo- ratori migranti.
In particolare, la Commissione ha il compito di:
a) proporre, sulla scorta delle esperienze gia` maturate, inter- venti diretti a favorire l’organizzazione delle mense aziendali nel ri- spetto delle differenze di culto religioso;
b) promuovere l’applicazione di quanto gia` indicato nella Di- chiarazione Comune posta in calce alla disciplina contrattuale delle ferie volto a permettere ai singoli lavoratori di fruire di periodi con- tinuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che delle fe-
rie anche degli altri permessi retribuiti previsti dal Contratto al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine;
c) segnalare le esperienze di organizzazione dell’attivita` azien- dale volta a favorire l’integrazione dei lavoratori migranti con l’indi- cazione dei risultati che ne sono conseguiti.
La Commissione ha altres`ı il compito di:
d) valutare la fattibilita`, avvalendosi della collaborazione del- l’Organismo bilaterale nazionale, di progetti di traduzione in lingua straniera delle norme di sicurezza con riferimento alle tipologie aziendali caratterizzate da una significativa presenza di lavoratori stranieri.
Art. 7. – Informazione e consultazione in sede aziendale.
Le Direzioni delle aziende che occupano almeno 50 dipendenti forniranno annualmente alle Rappresentanze sindacali unitarie e alle Organizzazioni sindacali territoriali dei sindacati stipulanti tramite l’Associazione territoriale di competenza, su richiesta delle stesse, in- formazioni su:
a) l’andamento recente e quello prevedibile dell’attivita` del- l’impresa e la situazione economica con riferimento:
– ai piu` significativi indicatori di bilancio
– alle scelte e alle previsioni dell’attivita` produttiva, ai pro- grammi che comportino, anche all’estero, nuovi insediamenti indu- striali o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti e le prevedibili impli- cazioni degli investimenti predetti sull’occupazione;
– alle normali operazioni di istituzione, chiusura, sposta- mento, ampliamento o riduzione di cantiere poste in essere dalle aziende di installazione e di montaggio in relazione al carico di la- voro acquisito nell’ambito della loro tipica attivita`;
b) la situazione, la struttura e l’andamento prevedibile dell’oc- cupazione nonche´ in caso di previsioni di rischio per i livelli occupa- zionali le eventuali misure di contrasto previste al fine di evitare o attenuarne le conseguenze.
Le Direzioni delle aziende che occupano almeno 50 dipendenti forniranno alle Rappresentanze sindacali unitarie e alle Organizza- zioni sindacali territoriali dei sindacati stipulanti tramite l’Associa- zione territoriale di competenza, nel corso di un apposito incontro, in-
formazioni sulle decisioni che siano suscettibili di comportare rile- vanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro e dei contratti di la- voro con riferimento a:
– le sostanziali modifiche del sistema produttivo che inve- stano in modo determinante le tecnologie adottate o l’organizzazione complessiva del lavoro, o il tipo di produzione in atto ed influiscano complessivamente sull’occupazione o che abbiano rilevanti conse- guenze sulle condizioni prestative; le disposizioni di questo punto non riguardano le ricorrenti modifiche dell’organizzazione del lavoro e dei mezzi di produzione che attengono al normale miglioramento dei risultati della attivita` imprenditoriale;
– le operazioni di scorporo e di decentramento permanente al di fuori dello stabilimento di importanti fasi dell’attivita` produttiva in atto qualora esse influiscano complessivamente sull’occupazione.
Le Parti si danno atto che le procedure previste dalla Legge
n. 223 del 1991, dalla Legge n. 428 del 1990 nonche´ dal D.P.R.
n. 218 del 2000, assorbono e sostituiscono le procedure di informa- zione e consultazione in materia.
Su richiesta scritta delle Rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, delle Organizzazioni sindacali territoriali dei sindacati sti- pulanti, presentata entro 5 giorni dal ricevimento delle informazioni di cui alle lettere che precedono, il datore di lavoro e` tenuto ad av- viare un esame congiunto nel livello pertinente di direzione e rappre- sentanza in funzione dell’argomento trattato.
I rappresentanti sindacali possono formalizzare un proprio parere al quale il datore di lavoro dara` risposta motivata.
La consultazione si intende in ogni caso esaurita decorsi 15 giorni dalla data fissata per il primo incontro.
I partecipanti alle riunioni sono tenuti alla riservatezza sulle in- formazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali ed al rigoroso rispetto del segreto industriale su fatti e dati di cui vengono a conoscenza. La Direzione puo` auto- rizzare i rappresentanti dei lavoratori a trasmettere le informazioni ri- servate, nei limiti che saranno espressamente indicati, a lavoratori o a terzi, anch’essi vincolati dall’obbligo di riservatezza. Eventuali conte- stazioni circa la qualificazione di riservatezza delle informazioni da parte della direzione aziendale sono demandate alla Commissione di conciliazione di seguito definita.
Le Parti convengono che entro il 31 dicembre 2008 si procedera` alla costituzione della Commissione di conciliazione che sara` compo- sta da 7 membri di cui 6 designati dalle organizzazioni sindacali sti- pulanti e dalla Federmeccanica e Assistal ed 1 di comune accordo.
I componenti la Commissione definiranno le modalita` operative per un corretto funzionamento della commissione.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25, alla Commissione e` demandato il compito di risolvere le controversie relative alla natura riservata delle notizie fornite e qualificate come tali dal datore di lavoro.
La Commissione dovra` esprimere il proprio parere entro 10 giorni dalla data di ricezione del ricorso da parte dei soggetti interes- sati.
Inoltre procedera` a definire quanto rinviato dal D. Lgs. 6 feb- braio 2007 n. 25 in ordine alla concreta determinazione delle esi- genze tecniche, organizzative e produttive per l’individuazione delle informazioni suscettibili di creare notevoli difficolta` al funzionamento dell’impresa o da arrecarle danno e che escludono l’obbligo per il da- tore di lavoro a procedere a consultazioni o a comunicare informa- zioni.
La Commissione, sulla scorta delle esperienze aziendali acqui- site, avra` inoltre il compito di individuare le modalita` riguardanti l’autorizzazione dei rappresentanti dei lavoratori o eventuali consu- lenti a trasmettere informazioni riservate a lavoratori o a terzi vinco- lati da un obbligo di riservatezza che saranno recepite dal C.c.n.l..
Le previsioni che precedono costituiscono attuazione della disci- plina di cui al D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25.
Nel caso di eventuali accordi aziendali in materia, le parti si in- contreranno per verificare ed eventualmente armonizzare gli accordi esistenti.
Le Direzioni delle unita` produttive che occupano piu` di 150 di- pendenti, inoltre, forniranno annualmente alle Rappresentanze sinda- cali unitarie e, tramite l’Associazione imprenditoriale di competenza, alle Organizzazioni territoriali dei sindacati stipulanti, nel corso di un apposito incontro, informazioni su:
– i livelli occupazionali suddivisi per tipologia di rapporto di lavoro e previsioni sulle dinamiche occupazionali anche in relazione all’andamento della domanda e dei conseguenti carichi di lavoro;
– i criteri di localizzazione e le prevedibili implicazioni sulle condizioni ambientali ed ecologiche dei programmi che comportino, anche all’estero, nuovi insediamenti industriali o rilevanti amplia- menti di quelli esistenti;
– gli interventi posti in essere per favorire il superamento e l’eliminazione delle «barriere architettoniche»;
– le iniziative realizzate e/o l’attuazione dei progetti finaliz- zati alla tutela ed al miglioramento dell’ambiente interno ed esterno;
– i temi attinenti la formazione professionale; in particolare la Direzione aziendale fornira` indicazioni preventive sulle politiche for- mative prescelte con riferimento alle diverse figure professionali inte- ressate, nonche´ dati consuntivi riguardanti le tipologie dei corsi, il nu- mero complessivo dei dipendenti coinvolti e delle giornate di forma- zione dell’anno precedente;
– gli spostamenti non temporanei nell’ambito dello stabili- mento che interessino significative aliquote di lavoratori, nei casi in cui tali spostamenti non rientrino nelle necessita` collegate alle nor- mali esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’attivita` azien- dale, ivi comprese quelle delle aziende di installazione e di montag- gio nell’ambito della loro peculiare attivita`;
– le caratteristiche generali del decentramento produttivo avente carattere permanente e/o ricorrente nonche´ la articolazione per tipologie dell’attivita` decentrata e la sua localizzazione indicata per grandi aree. Nei contratti relativi al decentramento produttivo avente tali caratteristiche, le aziende committenti chiederanno alle aziende esecutrici di dichiarare l’osservanza delle norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono e di quelle relative alla tutela del lavoro;
– i rilevanti processi di esternalizzazione comportanti conse- guenze sui livelli occupazionali o sulle modalita` di effettuazione della prestazione.
I partecipanti alle riunioni sono tenuti alla riservatezza sulle in- formazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali ed al rigoroso rispetto del segreto industriale su fatti e dati di cui vengono a conoscenza.
Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali in materia.
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Dichiarazione a verbale
Le parti, sulla scorta dell’esperienza maturata, valuteranno l’op- portunita` di individuare uno schema di informativa standard da utiliz- zare in sede aziendale.
Art. 8. – Informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensione comunitaria.
In riferimento alla costituzione del Mercato Unico Europeo, le parti stipulanti ritengono di comune interesse valutare il quadro delle relazioni industriali e delle informazioni a livello comunitario.
A tale fine le stesse convengono sull’opportunita` di costituire un Gruppo di lavoro che, successivamente all’adozione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri Europeo della direttiva relativa alla informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese o gruppi di imprese di dimensione comunitaria, ne analizzi la disciplina allo scopo di fornire un valido contributo alle rispettive confederazioni durante la fase di recepimento nella legislazione italiana.
Art. 9. – Lavoro a domicilio.
Fatta salva la disciplina prevista dalla legge 18 dicembre 1973,
n. 877, entro tre mesi dalla stipulazione del presente Contratto le As- sociazioni territoriali imprenditoriali di competenza trasmetteranno al Sindacato provinciale di categoria un elenco delle aziende metalmec- caniche associate che si avvalgono di prestazioni di lavoro subordi- nato a domicilio. Ogni sei mesi la stessa Associazione territoriale im- prenditoriale di competenza trasmettera` le eventuali variazioni del suddetto elenco.
Art. 10. – Istituzioni interne a carattere sociale.
L’azienda tramite la Rappresentanza sindacale unitaria comuni- chera` ai Sindacati provinciali di categoria, gli Statuti o regolamenti delle istituzioni aziendali di carattere sociale, ove tali Statuti x xxxx- lamenti esistano.
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Sezione Seconda
DIRITTI SINDACALI
Elaborazione testo a cura della redazione del sito della Fim nazionale xxx.xxx.xxxx.xx
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C.c.n.l. 20-1-2008
Sez. Seconda - Diritti sindacali 45
Fim, Federazione Iitaliana dei Metalmeccanici
Sezione Seconda
DIRITTI SINDACALI
Premessa
Federmeccanica e Assistal e Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil si danno atto che le rappresentanze dei lavoratori in azienda sono costi- tuite dalle Rappresentanze sindacali unitarie nel rispetto dei principi e della disciplina stabiliti dal Protocollo sulla politica dei redditi e del- l’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993, e dall’Accordo interconfederale per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie del 20 dicembre 1993.
Per l’applicazione dell’Accordo interconfederale del 20 dicem- bre 1993 nel settore metalmeccanico si fa riferimento a quanto previ- sto nell’accordo per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie del 2 febbraio 1994 allegato al presente Contratto (allegato n. 4).
Le parti si danno reciprocamente atto che le funzioni attribuite per legge e/o per Contratto alle Rappresentanze sindacali aziendali vengono esercitate dalle Rappresentanze sindacali unitarie. Le stesse risultano pertanto titolari di tutti i relativi diritti, poteri e tu- tele.
Federmeccanica e Assistal e Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil si incontreranno per armonizzare ed adeguare le normative contrattuali con eventuali interventi legislativi in materia.
Art. 1. – Assemblea.
L’esercizio del diritto di assemblea di cui all’art. 20 della legge
n. 300 del 20 maggio 1970 avra` corso nel rispetto delle seguenti mo- dalita`:
1) la convocazione xxxx` comunicata alla Direzione con preav- viso di 2 giorni e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno;
2) le Organizzazioni sindacali stipulanti e/o la Rappresentanza sindacale unitaria convocheranno l’assemblea retribuita possibilmente alla fine o all’inizio dei periodi di lavorazione, fermo restando quanto previsto alla lettera a), punto 4., Parte prima, dell’Accordo intercon- federale 20 dicembre 1993;
3) le Organizzazioni sindacali stipulanti e/o la Rappresentanza sindacale unitaria nel convocare assemblee retribuite di gruppi di la- voratori da tenersi durante l’orario di lavoro dovranno tenere conto delle esigenze afferenti la continuazione della normale attivita` degli altri lavoratori non interessati all’assemblea stessa;
4) quando nell’unita` produttiva il lavoro si svolge a turni l’as- semblea puo` essere articolata in due riunioni nella medesima gior- nata;
5) lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro do- vra` aver luogo comunque con modalita` che tengano conto della esi- genza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
Saranno definite a livello aziendale le particolarita` di svolgi- mento e di attuazione in relazione ai punti 4) e 5).
Dovranno essere preventivamente comunicati all’azienda, i no- minativi dei dirigenti esterni del Sindacato che si intenda eventual- mente far partecipare all’assemblea.
Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unita` produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 8 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unita` pro- duttive medesime, con le modalita` di cui sopra in quanto compatibili.
Art. 2. – Diritto di affissione.
Il diritto di affissione viene regolato dall’art. 25 della legge
n. 300 del 20 maggio 1970.
Art. 3. – Locali.
In adempimento all’art. 27, legge 20 maggio 1970, n. 300, il da- tore di lavoro nelle unita` produttive con almeno 200 dipendenti porra`
a disposizione un idoneo locale comune all’interno dell’unita` produt- tiva o nelle immediate vicinanze di essa; nelle unita` produttive con un numero inferiore a 200 dipendenti il diritto riguardera` l’uso di un locale idoneo alle riunioni.
Art. 4. – Strumenti informatici.
Nelle unita` produttive con oltre 350 addetti, sara` messo a dispo- sizione della Rappresentanza sindacale unitaria un personal computer con accesso ad Internet che sara` utilizzato secondo le modalita` defi- nite in sede aziendale.
L’utilizzo del personal computer dovra` essere comunque stretta- mente connesso con l’attivita` sindacale, fermo restando la responsabi- lita` anche penale degli utilizzatori per un eventuale uso improprio.
Art. 5. – Permessi per motivi sindacali e cariche elettive.
Ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e provinciali delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali metal- meccanici, potranno essere concessi brevi permessi retribuiti fino a 24 ore per ciascun trimestre solare, per il disimpegno delle loro fun- zioni, quando l’assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e garantito comunque in ogni reparto lo svolgimento dell’attivita` produttiva.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni sindacali alle As- sociazioni industriali territoriali, che provvederanno a comunicarle al- l’azienda cui il lavoratore appartiene.
Per l’aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali si appli- xxxx le disposizioni di cui all’art. 31 della legge n. 300 del 20 mag- gio 1970.
Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive, si applica la normativa, in tema di permessi, di cui all’art. 32 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.
I componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie per l’esple- tamento del loro mandato hanno diritto a permessi in conformita` a
quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.
Per quanto riguarda le unita` produttive che occupano fino a 200 dipendenti, le ore di permesso retribuite non potranno essere inferiori complessivamente ad 1 ora e 30 minuti all’anno per ciascun dipen- dente.
I nominativi dei componenti delle Rappresentanze sindacali uni- tarie e le relative variazioni dovranno essere comunicati per iscritto dalle Organizzazioni predette alle Associazioni industriali territoriali che provvederanno a comunicarli all’azienda cui il lavoratore appar- tiene.
I permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli eventualmente stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendali, nonche´ con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge.
Le ore di permesso sindacale retribuite saranno liquidate in base alla retribuzione globale di fatto.
Dichiarazione congiunta
In relazione a quanto previsto dal primo comma del presente ar- ticolo, le Organizzazioni sindacali stipulanti si impegnano affinche´ la nomina dei componenti degli organi direttivi nazionali e provinciali venga esercitata, nei singoli territori, tenendo conto della rappresenta- tivita` di ciascuna Organizzazione sindacale e delle dimensioni delle unita` produttive interessate.
Qualora si riscontrino comportamenti in contrasto con tale impe- gno, su richiesta della Direzione dell’unita` produttiva interessata per il tramite dell’Associazione territoriale di competenza, sara` svolto un incontro di verifica con le Organizzazioni sindacali territoriali al fine di ricondurre a normalita` la situazione. In caso di mancato accordo la questione verra` esaminata a livello nazionale dalle parti stipulanti.
Art. 6. – Tutela dei componenti delle Rappresentanze
sindacali unitarie.
La tutela prevista dall’art. 14 dell’Accordo interconfederale 18 aprile 1966 sulle Commissioni interne viene estesa, limitatamente al periodo di durata dell’incarico, ai componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui all’art. 5.
I nominativi dei componenti delle Rappresentanze sindacali uni- tarie di cui sopra dovranno essere trasmessi alla Direzione aziendale per il tramite delle Associazioni industriali territoriali.
Ogni sostituzione sara` tempestivamente comunicata con le stesse modalita`.
In caso di mobilita` interna non meramente temporanea limitata a singoli componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie, lo sposta- mento degli stessi sara` subordinato, nel caso di loro richiesta, ad un esame preventivo con la Rappresentanza sindacale unitaria.
Art. 7. – Versamento dei contributi sindacali
L’azienda provvedera` alla trattenuta dei contributi sindacali ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante delega debitamente sot- toscritta dal lavoratore e consegnata o fatta pervenire all’azienda dal lavoratore stesso.
Le deleghe avranno validita` permanente, con verifica annuale e salvo revoca che puo` intervenire in qualsiasi momento.
Con la retribuzione del mese di febbraio di ogni anno, le Dire- zioni aziendali provvederanno ad inserire nella busta paga di tutti i dipendenti un modulo di delega per la riscossione dei contributi sin- dacali.
La delega conterra` l’indicazione delle Organizzazioni sindacali cui l’azienda dovra` versare il contributo che sara` commisurato alla percentuale dell’1% di una retribuzione convenzionale costituita dal minimo tabellare di categoria in vigore nel mese di febbraio di cia- scun anno, per tredici mensilita` all’anno.
Il contributo cos`ı determinato per ciascun anno, avra` decorrenza dal successivo mese di maggio.
Restano salve le condizioni in atto alla data di entrata in vigore del Contratto collettivo nazionale di lavoro 18 gennaio 1987 che pre- vedano contributi sindacali di importo superiore.
Il lavoratore che intende revocare la delega dovra` dichiararlo in calce a tale modulo. Se lo stesso indichera` una diversa Organizza- zione sindacale, si intendera` revocata la delega precedente.
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Su richiesta congiunta delle Organizzazioni sindacali, la raccolta delle deleghe potra` avvenire mediante l’utilizzazione di un modulo – da inserire nella busta paga – suddiviso in due parti, la prima delle quali, contenente l’indicazione del sindacato beneficiario del contri- buto, sara` rimessa da ciascun lavoratore al sindacato prescelto, e la seconda contenente la delega vera e propria, ma senza l’indicazione del sindacato cui devolvere il contributo stesso, sara` rimessa all’a- zienda.
L’importo delle trattenute sara` versato secondo le indicazioni
che verranno fornite nel mese di febbraio di ciascun anno dalle Orga- nizzazioni sindacali interessate tramite le Associazioni industriali. Eventuali variazioni nel corso dell’anno delle modalita` di versamento dovranno essere comunicate per iscritto con preavviso di almeno tre mesi.
Eventuali diversi sistemi di riscossione delle quote sindacali, gia` concordati ed in atto in sede aziendale, restano invariati.
A decorrere dal 1989, con cadenza semestrale, le aziende forni- ranno tramite l’Associazione territoriale imprenditoriale, a ciascuna Organizzazione sindacale, l’indicazione numerica, aggregata per li- velli di inquadramento, dei rispettivi iscritti e di quelli con delega F.L.M., e le relative somme.
Norma transitoria.
Al fine di consentire il graduale adeguamento alla clausola di cui al 4º comma, di contributi sindacali eventualmente inferiori, entro la vigenza del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, fra le Associazioni territoriali e le Organizzazioni sindacali potranno essere determinati importi di ammontare inferiore all’1%.
Art. 8. – Affissione del Contratto.
Il presente Contratto di lavoro e l’eventuale regolamento interno saranno affissi in ogni stabilimento.
Sezione Terza
SISTEMA DI REGOLE CONTRATTUALI
Elaborazione testo a cura della redazione del sito della Fim nazionale xxx.xxx.xxxx.xx
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C.c.n.l. 20-1-2008
Sez. Terza - Sistema di regole contrattuali 53
Fim, Federazione Iitaliana dei Metalmeccanici
Sezione Terza
SISTEMA DI REGOLE CONTRATTUALI
Art. 1. – Inscindibilita` delle disposizioni contrattuali e condizioni
di miglior favore.
Le disposizioni del presente Contratto, nell’ambito di ogni isti- tuto, sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Agli effetti del precedente comma si considerano costituenti un unico istituto il complesso degli istituti di carattere normativo-regola- mentare (norme generali disciplinari, ferie, preavviso e trattamento di fine rapporto, malattia ed infortunio, puerperio).
Ferma restando la inscindibilita` di cui sopra, le parti, col pre- sente Contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni, anche di fatto, piu` favorevoli al lavoratore attualmente in servizio non deri- vanti da accordi nazionali, le quali continueranno ad essere mantenute ad personam.
Art. 2. – Decorrenza e durata.
In applicazione di quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, il Contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva.
Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, il pre- sente Contratto decorre dal 1º gennaio 2008 ed avra` vigore fino a tutto il 31 dicembre 2011; per la parte economica il primo biennio avra` vigore fino a tutto il 31 dicembre 2009.
Il Contratto si intendera` rinnovato secondo la durata di cui al primo comma se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con rac- comandata a.r.. In caso di disdetta il presente Contratto restera` in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo Contratto na- zionale.
Art. 3. – Procedura di rinnovo del Contratto collettivo
nazionale di lavoro.
La parte che ha dato disdetta del Contratto presentera` le proposte per un nuovo accordo in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del Contratto.
La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovra` dare ri- scontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla sca- denza del Contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali ne´ procede- ranno ad azioni dirette.
Le parti si danno atto che in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del Contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del Contratto, verra` corrisposto ai lavoratori dipendenti un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato «in- dennita` di vacanza contrattuale» secondo le modalita` ed i criteri spe- cificatamente previsti nel Protocollo sulla politica dei redditi e del- l’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993.
La violazione del periodo di raffreddamento come definito al terzo comma del presente articolo comporta come conseguenza a ca- rico della parte che vi ha dato causa, l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la suddetta inden- nita` di vacanza contrattuale, secondo quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993.
Dichiarazione comune
Le parti concordano che per il rinnovo della parte economica re- lativa al secondo biennio (1º gennaio 2010 - 31 dicembre 2011), per determinare gli incrementi retributivi, verra` adottato un valore punto pari a 18,82 euro.
Sezione terza - Sistema di regole contrattuali
Art. 4. – Procedura di rinnovo degli accordi aziendali.
Le parti si danno atto che la contrattazione a livello aziendale non potra` avere per oggetto materie gia` definite in altri livelli di con- trattazione.
Gli accordi aziendali, secondo quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel ri- spetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evi- tare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del Contratto collettivo nazionale.
In coerenza con quanto previsto al punto 7) della Premessa al Contratto, le richieste di rinnovo dell’accordo aziendale dovranno es- sere sottoscritte congiuntamente dalle strutture territoriali delle Orga- nizzazioni sindacali stipulanti e dalla Rappresentanza sindacale unita- ria, ovvero per le aziende piu` complesse e secondo la prassi esistente, dalle Organizzazioni sindacali nazionali e dalla Rappresentanza sin- dacale unitaria, e presentate all’azienda e contestualmente all’Asso- ciazione industriale territoriale cui l’azienda e` iscritta o ha conferito mandato, in tempo utile al fine di consentire l’apertura delle trattative due mesi prima della scadenza dell’accordo. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovra` dare riscontro entro venti giorni decor- renti dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dell’accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presenta- zione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali ne´ procederanno ad azioni dirette.
Xxxxx concordata nel Verbale di accordo stipulato in sede ministeriale il 4 febbraio 1997
Nel riconfermare, in relazione alla presente intesa, l’Accordo del 23 luglio 1993 e l’art. 38 Disciplina generale, Sezione terza, (attuale art. 4, Sezione terza), si ribadisce specificamente la non sovrapponi- bilita` nell’anno dei cicli negoziali, xxx comprese le relative erogazioni iniziali.
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Art. 5. – Distribuzione del Contratto.
Le aziende, a partire dal mese di settembre 2008 ed entro il mese di dicembre 2008, distribuiranno a ciascun lavoratore in forza una copia del presente Contratto collettivo di lavoro.
Disposizione finale
Qualora le sottoscritte Organizzazioni dei lavoratori dovessero, con altre Associazioni di datori di lavoro o di artigiani, concordare condizioni meno onerose di quelle previste dal presente Contratto, tali condizioni, dopo che siano state accertate nella loro sfera di ap- plicazione con verbale redatto fra le Organizzazioni interessate, si in- tendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano rappresentate dalla Federmeccanica, o dall’Assistal.
Sezione Quarta
DISCIPLINA DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO
Elaborazione testo a cura della redazione del sito della Fim nazionale xxx.xxx.xxxx.xx
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C.c.n.l. 20-1-2008
Sez. Quarta – Titolo I - Costituzione, tipologie, luogo e modifiche del rapporto 59
Fim, Federazione Iitaliana dei Metalmeccanici
Sezione Quarta
DISCIPLINA DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO
Titolo I – Costituzione, tipologie, luogo della prestazione e modifiche del rapporto di lavoro
Art. 1. – Assunzione.
L’assunzione dei lavoratori e` fatta in conformita` alle norme di legge.
All’atto dell’assunzione l’azienda comunichera` al lavoratore per iscritto:
1) la tipologia del contratto di assunzione;
2) la data di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato;
3) la sede di lavoro in cui prestera` la sua opera;
4) la categoria professionale della classificazione unica cui viene assegnato, le caratteristiche o la descrizione somma- ria del lavoro e la retribuzione;
5) la categoria giuridica di appartenenza, per i soli fini previ- sti dalla legislazione vigente (compresa quella riguardante l’assicurazione malattia e il congedo matrimoniale);
6) l’indicazione dell’applicazione del presente Contratto col- lettivo di lavoro;
7) la durata dell’eventuale periodo di prova;
8) le condizioni connesse alla tipologia del contratto di assun- zione e tutte le altre eventuali condizioni concordate.
Al lavoratore sara` consegnata una copia del presente Contratto collettivo di lavoro, la modulistica riguardante l’iscrizione a Cometa, i moduli per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ed ogni altra modulistica prevista dagli obblighi di legge.
Al lavoratore sara` altres`ı fornita adeguata informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate secondo quanto previsto dall’art. 1, Sezione quarta, Titolo V.
Art. 2. – Periodo di prova.
L’assunzione puo` avvenire con un periodo di prova non supe- riore a:
Categoria professionale | Durata ordinaria | Durata ridotta |
1ª . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 mese | 20 giorni |
2ª e 3ª . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 mese e ½ | 1 mese |
4ª, 5ª e livello superiore . . . . . . . . . . | 3 mesi | 2 mesi |
6ª e 7ª . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 mesi | 3 mesi |
I periodi di prova sono ridotti nelle misure sopra indicate per i lavoratori:
a) che con identiche mansioni abbiano prestato servizio per al- meno un biennio presso altre aziende;
b) che abbiano completato presso altre aziende il periodo complessivo di apprendistato professionalizzante con riferimento allo stesso profilo professionale di assunzione.
Nel caso di assunzione entro 12 mesi dalla scadenza dell’ultimo contratto, ovvero di trasformazione a tempo indeterminato, di lavora- tori che abbiamo prestato presso la stessa azienda attivita` lavorativa per lo svolgimento delle medesime mansioni sia in esecuzione di uno o piu` rapporti a termine che di uno o piu` contratti di sommini- strazione di manodopera, per un periodo complessivamente superiore al periodo di prova stabilito per il rispettivo livello di inquadramento non puo` essere previsto il periodo di prova. Nel caso di periodi piu` brevi la durata della prova e` ridotta nella stessa misura.
Al fine di poter usufruire delle riduzioni sopra riportate i lavora- tori di cui ai punti a) e b) dovranno presentare all’azienda, al mo- mento dell’assunzione, gli attestati o i certificati di lavoro atti a do- cumentare i compiti e le funzioni svolte nelle precedenti occupazioni.
Comunque per quanto concerne l’obbligo e la durata del periodo di prova fa testo soltanto la lettera di assunzione, fermi restando i li- miti massimi previsti dal primo comma del presente articolo.
Sezione quarta - Titolo I - Costituzione, tipologie, luogo e modifiche del rapporto
L’obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di as- sunzione di cui all’art. 1 del presente Titolo, e non e` ammessa ne´ la protrazione, ne´ la rinnovazione, salvo quanto previsto dal comma suc- cessivo.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio il lavoratore xxxx` ammesso a completare il pe- riodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio en- tro tre mesi.
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di la- voro puo` aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti, e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso ne´ della relativa indennita` sostitutiva.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l’assunzione del lavoratore diviene definitiva e l’anzianita` di servizio decorrera` a tutti gli effetti dal giorno dell’assunzione.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal presente Xxxxxxxxx, salvo che non sia diversa- mente disposto dal contratto stesso.
Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimis- sioni o per licenziamento durante il periodo di prova, ovvero alla fine del periodo stesso, l’azienda e` tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato integrando tale trattamento, in caso di lavorazione a cottimo, con il guadagno spettante per il lavoro eseguito.
Art. 3. – Documenti, residenza e domicilio.
All’atto dell’assunzione il lavoratore dovra` presentare i seguenti documenti:
a) carta di identita` o documento equipollente;
b) libretto di lavoro o documento equipollente;
c) tessere e libretti delle assicurazioni sociali, ove ne sia gia` provvisto;
d) certificato di residenza di data non anteriore a 3 mesi (l’in- teressato dovra` comunicare anche l’eventuale domicilio, ove questo sia diverso dalla residenza).
Ai sensi dell’art. 689 del Codice di procedura penale e nei limiti di cui all’art. 8 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, il datore di lavoro potra` richiedere il certificato penale del lavoratore.
All’atto dell’assunzione il lavoratore esibira`, ove ne sia in pos- sesso, la sezione del libretto personale sanitario e di rischio da com- pilarsi a cura dell’azienda.
Il datore di lavoro dovra` rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
Il lavoratore dovra` comunicare gli eventuali successivi muta- menti di residenza e di domicilio.
Art. 4. – Tipologie contrattuali.
Il contratto di lavoro subordinato e` stipulato di regola a tempo indeterminato.
Xxxxx restando gli accordi aziendali in materia, il contratto di la- voro a tempo determinato e la somministrazione di lavoro a tempo determinato sono regolati dalla legge salvo quanto previsto alla suc- cessiva lettera A).
Le parti concordano di incontrarsi entro il mese di dicembre 2008 per dar seguito all’impegno negoziale assunto con l’accordo di rinnovo del 20 gennaio 2008 riguardante la definizione della disci- plina contrattuale per le attivita` stagionali, premio di risultato ed in- formazioni.
Le parti concordano di istituire una Commissione con poteri ne- goziali su: contratto di Inserimento, Part-time e Appalti con conclu- sione dei lavori entro 6 mesi dall’avvio.
A) Stabilizzazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro.
I lavoratori che abbiano svolto presso la stessa azienda, con mansioni equivalenti, sia periodi di lavoro con rapporto di lavoro a termine che periodi di lavoro con contratto di somministrazione, ac- quisiscono il diritto ad essere assunti a tempo indeterminato qualora la somma dei periodi di lavoro nelle due tipologie citate superi i 44 mesi complessivi anche non consecutivi comprensivi dell’eventuale proroga in deroga assistita.
In fase di prima applicazione di quanto previsto dalla presente lettera A):
a) i rapporti a termine e i contratti di somministrazione in corso alla data del 1º gennaio 2008, continuano fino al termine pre- visto dai relativi contratti, anche in deroga alle previsioni contrattuali di cui sopra;
b) i periodi di lavoro gia` effettuati alla data del 1º gennaio 2008 si computano, insieme ai periodi di lavoro successivi, ai fini della determinazione del periodo massimo di cui alle suddette previ- sioni contrattuali, decorsi quindici mesi dalla medesima data.
B) Part-time.
Le parti stipulanti convengono sul principio che il lavoro a tempo parziale puo` costituire uno strumento funzionale alla flessibi- lita` ed alla articolazione della prestazione di lavoro, in quanto appli- cato in rapporto alle esigenze dell’impresa ed all’interesse del lavora- tore ed amministrato secondo criteri di proporzionalita` diretta di tutti gli istituti normativi ed economici, se compatibili con le sue partico- lari caratteristiche.
Il lavoro ad orario ridotto potra` svilupparsi su base giornaliera, settimanale, mensile ed annuale. Contratti di lavoro a tempo parziale con superamento dell’orario normale giornaliero, ma inferiore a quello contrattuale settimanale, potranno essere stipulati anche al fine di consentire una maggiore utilizzazione degli impianti; tale ar- gomento sara` oggetto di discussione nell’incontro previsto al dodice- simo comma del paragrafo Permessi annui retribuiti di cui all’art. 5, Sezione quarta, Titolo III. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicati, oltre quanto previsto dall’art. 1, del presente Titolo, l’orario di lavoro e la sua distribuzione anche articolata nell’arco dell’anno, nonche´ le al- tre eventuali condizioni concordate.
L’azienda, fino al limite del 3 per cento del personale in forza a tempo pieno ovvero del 2 per cento nelle aziende fino a 100 dipen- denti, valutera` positivamente, in funzione della fungibilita` del lavora- tore interessato, la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi:
– necessita` di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilita` alternativa di xxxx- xxxxxx, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti;
– necessita` di accudire i figli fino al compimento dei sette anni;
– necessita` di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma uni- versitario o di laurea.
Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in rela- zione alla infungibilita` o allo scostamento dalla suddetta percentuale, sara` svolto un confronto con la Rappresentanza sindacale unitaria per individuare una idonea soluzione.
Nelle ipotesi che non rientrano nei casi precedentemente indicati e fino al limite massimo complessivo del 4 per cento del personale in forza a tempo pieno, l’azienda valutera` l’accoglimento della richiesta del lavoratore di avvalersi del part-time tenuto conto delle esigenze tecnico organizzative. L’azienda, su richiesta della Rappresentanza sindacale unitaria, informera` la medesima sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal lavoratore.
In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potra` anche avere durata predeterminata che, di norma non sara` inferiore a 6 mesi e su- periore a 24 mesi. La relativa comunicazione all’interessato sara` for- nita entro 45 giorni dalla richiesta.
In tal caso e` consentita l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giorna- liero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l’interessato os- servera` il tempo di lavoro parziale.
In riferimento a specifiche esigenze organizzative e produttive e` consentita, previa comunicazione alle Rappresentanze sindacali unita- rie e salvo comprovati impedimenti individuali, la prestazione di la- voro eccedente l’orario ridotto concordato in conformita` al 4º comma, dell’art. 5, della legge 19 dicembre 1984, n. 863.
La deroga e` consentita, secondo il principio di proporzionalita` diretta, nel rispetto dei limiti individuali di lavoro di cui al quarto e quinto comma dell’art. 7, Sezione quarta, Titolo III.
Per i lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo parziale pre- vede una prestazione pari a 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato sara` contenuto nei limiti massimi di 2 ore giorna- liere e 8 ore settimanali e verra` riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella dei lavoratori a tempo pieno.
Per i lavoratori a tempo ridotto la cui prestazione e` inferiore alle 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato e` consen- tito, nel rispetto del limite individuale annuo, fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e per una quantita` mensile non superiore al 50 per cento della normale prestazione nel mese. Tale lavoro xxxx` compensato da una maggiorazione del 10 per cento.
In caso di assunzione di personale a tempo pieno e` riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a
tempo parziale, a parita` di mansioni, fatte salve le esigenze tecnico- organizzative.
Art. 5. – Apprendistato.
Per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante si fa rin- vio al contratto allegato.
Dichiarazione Comune.
In attesa dell’utilizzabilita` dell’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere d’istruzione e formazione, come chiarito nella ri- sposta ad Interpello n. 36 del 29 novembre 2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, per i contratti stipulati con giovani di eta` compresa tra i 16 e i 18 anni, salvo il caso di possesso di qua- lifica professionale, la disciplina contrattuale applicabile e` quella con- cordata sulla base della legge n. 25 del 1955, come modificata dalla legge n. 56 del 1987 e dalla legge n. 196 del 1997, fermo restando che le percentuali di retribuzione ivi previste sono da calcolarsi sui minimi tabellari vigenti.
Art. 6. – Lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto
ad assunzione obbligatoria.
Il lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria e` regolato dalle disposizioni di legge vigenti in ma- teria.
Nota a verbale.
Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, nell’am- bito delle proprie possibilita` tecnico-organizzative, il problema del- l’inserimento degli invalidi e degli handicappati nelle proprie strut- ture, in funzione della capacita` lavorativa e del conseguente sviluppo professionale delle varie categorie degli stessi, anche su segnalazione e partecipazione delle Rappresentanze sindacali unitarie.
Per quanto riguarda l’adeguatezza delle condizioni di lavoro alle capacita` lavorative di questa speciale categoria di invalidi, le parti sti- pulanti, in considerazione del problema sociale che essi rappresen- tano, dichiarano che si adopereranno congiuntamente per la realizza-
zione delle iniziative e dei provvedimenti necessari per dare attua- zione ai «sistemi di lavoro protetto» di cui all’art. 25 della legge 30 marzo 1971, n. 118. In tale spirito convengono di intervenire con- giuntamente presso i competenti Ministeri del Lavoro e della Sanita` affinche´ il problema venga considerato ed affrontato con la maggiore sensibilita`.
Inoltre in sede territoriale le Associazioni imprenditoriali e le Organizzazioni sindacali promuoveranno congiuntamente opportune iniziative di studio per esaminare le problematiche concernenti le
«barriere architettoniche» nei luoghi di lavoro al fine di favorirne il superamento compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tec- nico-organizzative, anche attivando idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento previste dalle leggi vigenti.
Nella stessa sede le parti potranno promuovere congiuntamente iniziative di studio e di ricerca finalizzate ad offrire alle aziende in- teressate sostegni di natura tecnico-organizzativa per favorire il pro- ficuo inserimento lavorativo delle persone soggette al collocamento obbligatorio.
Specifiche informazioni intorno agli interventi eseguiti – anche in esito alle suddette iniziative congiunte – per favorire il supera- mento e l’eliminazione delle «barriere architettoniche», verranno rese in sede territoriale ovvero in sede aziendale cos`ı come previsto dall’art. 7, Sezione prima.
Art. 7. – Trasferta.
Trattamento economico di trasferta.
I) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un’indennita` di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell’interesse del da- tore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta indennita` non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuita` ai lavoratori che prestano attivita` lavorativa in luoghi va- riabili o diversi da quello della sede aziendale e/o di assunzione.
Le parti confermano che l’indennita` cos`ı come disciplinata nel presente articolo continua ad essere esclusa dal calcolo della retribu- zione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di Contratto.
Premesso che gli incrementi dell’indennita` di trasferta sono ri- partiti in ragione del 15 per cento per le quote relative ai pasti e per il 70 per cento per il pernottamento, la misura dell’indennita` di trasferta e delle sue quote e` pari a:
Misura dell’indennita` | Dal 1º gennaio 2008 | dal 1º gennaio 2009 |
Trasferta intera . . . . . . . . . . . . . . . . | 37,50 | 40,00 |
Quota per il pasto meridiano o serale | 10,90 | 11,30 |
Quota per il pernottamento . . . . . . . . | 15,70 | 17,40 |
E` possibile sostituire l’indennita` di trasferta, anche in modo par- ziale, con un rimborso a pie` di lista delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi il lavoratore a incontrare tali spese.
Spettera`, inoltre, il rimborso delle spese effettive di viaggio cor- rispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive ne- cessarie per l’espletamento della missione.
Gli importi del suddetto rimborso spese e delle indennita` di tra- sferta saranno riferiti ai trattamenti aziendali in atto.
II) In applicazione di quanto sopra specificato, al lavoratore in trasferta verra` corrisposta una indennita` per ciascun pasto, meridiano o serale e per il pernottamento secondo le regole che seguono:
a) la corresponsione del sopra citato importo per il pasto meri- diano e` dovuta quando il lavoratore venga inviato in trasferta ad una di- stanza superiore ai 20 Km. dalla sede, stabilimento, laboratorio o can- tiere per il quale e` stato assunto o sia stato effettivamente trasferito.
Inoltre, l’importo per il pasto meridiano e` dovuto, indipendente- mente dalla distanza chilometrica della trasferta, quando il lavoratore, durante la pausa non retribuita, non possa rientrare nella sede o sta- bilimento di origine e consumare il pasto usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall’azienda.
Non si fara` luogo alla corresponsione dell’indennita` di trasferta qualora il lavoratore che partecipi normalmente alla mensa aziendale della sede o stabilimento di origine rientri in sede in modo da fruire della mensa oppure possa consumare il pasto presso la mensa dello stabilimento in cui sia stato comandato a prestare il proprio lavoro senza sostenere maggiore spesa rispetto a quella che avrebbe incon-
Sezione quarta - Titolo I - Costituzione, tipologie, luogo e modifiche del rapporto
trato nella prima mensa, o possa usufruire di normali servizi sostitu- tivi (quali buoni pasto, convenzioni con ristoranti) messi a disposi- zione dall’azienda.
In caso di maggiore spesa si provvedera` al rimborso della diffe- renza fino a concorrenza dell’indennita` prevista per il pasto meri- diano;
b) la corresponsione dell’indennita` per il pasto serale e` dovuta al lavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall’azienda, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21 oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o stabilimento di origine, alla fine del proprio orario normale di lavoro;
c) la corresponsione dell’indennita` di pernottamento e` dovuta al lavoratore che, per ragioni di servizio usando dei normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall’azienda, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22.
Fermo restando che il lavoratore non ha alcun obbligo di presen- tare documentazione al fine di ottenere il rimborso forfettario, le parti confermano che gli importi di cui alle lettere precedenti non saranno erogati nel caso in cui risulti in modo inconfutabile, ad esempio dai documenti di viaggio, che il lavoratore non ha sopportato spese nel- l’interesse del datore di lavoro relative al pernottamento ed ai pasti. Resta salva la facolta` della Direzione aziendale di disporre per esigenze tecniche, produttive ed organizzative, la permanenza del la- voratore nel luogo presso il quale e` stato comandato riconoscendo le
relative quote dell’indennita` di trasferta.
Il lavoratore in trasferta conservera` il normale trattamento eco- nomico della sede, stabilimento o cantiere di origine. Nel caso di la- vorazione a cottimo, qualora in trasferta il lavoratore operi ad econo- mia avra` diritto alla sua paga base maggiorata della media di cottimo realizzata nel trimestre precedente all’invio in trasferta.
La permanenza in trasferta del lavoratore potra` di norma conti- nuare per tutta la durata del cantiere o dell’opera presso il quale o per la quale lo stesso e` stato comandato dall’azienda.
Trattamento per il tempo di viaggio.
III) Al lavoratore comandato in trasferta, ad esclusione del per- sonale direttivo, oltre al trattamento previsto ai punti I) e II) spetta un compenso per il tempo di viaggio, preventivamente approvato dall’a-
Sezione quarta - Titolo I - Costituzione, tipologie, luogo e modifiche del rapporto
zienda, in base ai mezzi di trasporto dalla stessa autorizzati per rag- giungere la localita` di destinazione e viceversa, nelle seguenti misure:
a) la corresponsione della normale retribuzione per tutto il tempo coincidente col normale orario giornaliero di lavoro in atto nello stabilimento o cantiere di origine;
b) la corresponsione di un importo pari all’85 per cento per le ore eccedenti il normale orario di lavoro di cui al punto a) con esclu- sione di qualsiasi maggiorazione ex art. 7, Sezione quarta, Titolo III (lavoro straordinario, notturno e festivo).
Resta inteso che nel momento in cui il lavoratore viene coman- dato in trasferta, iniziera` a percepire il trattamento previsto dal pre- sente articolo.
Il tempo di viaggio dovra` essere comunicato all’azienda per il necessario riscontro agli effetti del compenso.
Le parti confermano che il compenso per il tempo di viaggio ef- fettuato al di fuori del normale orario di lavoro continua ad essere escluso dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti contrattuali e/o di legge.
IV) L’indennita` di trasferta giornaliera e` dovuta ininterrotta- mente per tutti i giorni interi fra l’inizio ed il termine della trasferta, compresi anche i giorni festivi ed il sesto giorno della settimana, in caso di distribuzione dell’orario settimanale contrattuale su 5 giorni, nonche´ per i giorni di eventuale sospensione del lavoro per cause in- dipendenti dalla volonta` del lavoratore e xxxx` computata dall’ora di partenza.
Malattia ed infortunio.
V) In caso di infortunio o malattia, il trattamento di trasferta e` dovuto per un periodo massimo di giorni 10, al termine dei quali il lavoratore potra` richiedere di tornare in sede, con diritto al rimborso delle spese di viaggio con i mezzi di trasporto occorrenti e delle spese di vitto e pernottamento, come previsto al successivo punto VI). Resta salva la facolta` per l’azienda di disporre il rientro del la- voratore in qualsiasi momento.
Qualora il lavoratore sia ricoverato in ospedale o istituto di cura il trattamento di trasferta e` dovuto sino al giorno del ricovero. Du- rante il periodo di degenza il trattamento che gli verra` riconosciuto sara` pari alla sola quota del pernottamento di cui al precedente punto I, fino ad un massimo di 15 giorni.
Particolari situazioni di lavoratori dichiarati non trasportabili die- tro certificazione medica o non ricoverabili per carenze di strutture ospedaliere saranno esaminati caso per caso, ai fini dell’eventuale estensione del trattamento di trasferta.
Resta salva la facolta` per l’azienda di provvedere a proprie spese, al rientro del lavoratore, dichiarato trasportabile dal medico, fino alla di lui abitazione. Ove il rientro sia stato richiesto dal lavo- ratore, al medesimo e` dovuto il rimborso delle spese di viaggio con i mezzi di trasporto occorrenti e delle spese di vitto e pernottamento, come previsto al successivo punto VI).
Rimborso spese viaggio.
VI) Le spese per i mezzi di trasporto autorizzati saranno antici- pate dall’azienda unitamente ad una congrua somma per le spese di vitto previste per il viaggio.
Ai lavoratori in trasferta saranno corrisposti adeguati anticipi sulle prevedibili spese di viaggio e pernottamento; il saldo verra` ef- fettuato unitamente al saldo della retribuzione, nel giorno in cui si ef- fettua il saldo paga nello stabilimento, laboratorio o cantiere presso cui il trasfertista presta la propria opera. Previo consenso dell’a- zienda, il trasfertista potra` delegare un proprio familiare a riscuotere, presso lo stabilimento di origine, la retribuzione spettantegli.
VII) Il lavoratore in trasferta dovra` rifiutarsi di lavorare in ore straordinarie, notturne e festive se non sia stato esplicitamente auto- rizzato dall’azienda o da coloro cui l’azienda abbia conferito detto potere.
Il lavoratore in trasferta dovra` attenersi alle norme contrattuali per quanto riguarda la disciplina sul lavoro e alle istruzioni impartite dall’azienda per quanto riguarda l’esecuzione del lavoro cui sia adi- bito; inoltre, secondo le disposizioni impartite dall’azienda, dovra` provvedere alla registrazione del materiale avuto in consegna e delle ore di lavoro compiute, ad inviare rapporti periodici che fossero ri- chiesti dall’azienda sull’andamento del lavoro e ad attuare tutto quanto necessario per la sua buona esecuzione.
Permessi.
VIII) Al lavoratore in trasferta che ne faccia richiesta potranno essere concessi, compatibilmente con le esigenze del lavoro, dei per-
xxxxx durante i quali cessera` ogni forma di retribuzione e di tratta- mento economico di trasferta.
Quando la permanenza in trasferta del lavoratore abbia durata superiore a 4 mesi continuativi, l’azienda concedera`, a richiesta scritta del lavoratore, oltre il tempo di viaggio con rimborso delle spese per i mezzi di trasporto autorizzati occorrenti per raggiungere lo stabilimento o cantiere di origine e per il ritorno e con l’aggiunta di una o due quote per il pasto a seconda che abbia consumato uno o due pasti durante il viaggio, una licenza minima di tre giorni dei quali uno retribuito.
E` fatto obbligo al lavoratore, pena la decadenza dal diritto di cui
sopra, di effettuare la suddetta richiesta entro e non oltre 30 giorni dalla maturazione del diritto medesimo. L’azienda, compatibilmente con le esigenze del lavoro, concedera` la licenza medesima entro un periodo non superiore a 30 giorni dalla data della richiesta avanzata. Il lavoratore avra` facolta` di recuperare – secondo le necessita` produttive dell’azienda – un giorno di permesso non retribuito nei 60 giorni successivi alla data di godimento della licenza sopraddetta.
In caso di richiesta di permessi per eventi o cause particolari di cui all’art. 10, Sezione quarta, Titolo VI, l’azienda rimborsera` le spese per i mezzi di trasporto occorrenti e con esclusione di ogni al- tro rimborso spese.
IX) L’eventuale tassa di soggiorno e le spese postali e varie so- stenute dal lavoratore per conto dell’azienda saranno da questa rim- borsate.
X) Ai lavoratori comandati in trasferta in alta montagna o in sot- tosuolo verra` riconosciuta una maggiorazione del 10 per cento sui mi- nimi della indennita` di trasferta.
XI) La disciplina di cui al presente articolo non si applica nei confronti dei lavoratori:
a) che vengano esplicitamente ed esclusivamente assunti per prestare la loro opera nell’effettuazione di un determinato lotto dei seguenti lavori, che per la loro esecuzione richiedono il successivo e continuo spostamento del lavoratore: palificazione o stesura dei fili o cavi per linee elettriche, telefoniche, telegrafiche, teleferiche, ferroviarie e simili.
Per questi lavoratori, peraltro, i minimi di paga base contrattuale, al netto dell’ex indennita` di contingenza riportata all’art. 5, Sezione quarta, Titolo IV, saranno maggiorati del 30 per cento.
Inoltre nei confronti di tali lavoratori valgono le seguenti dispo- sizioni: in caso di infortunio o malattia sara` loro corrisposto il 30 per cento del minimo di paga base contrattuale, al netto dell’ex indennita` di contingenza, con i limiti di tempo e con le modalita` previste, per il rimborso delle spese al lavoratore in trasferta, al punto V); nei casi e nei modi previsti al sopra citato punto sara`, inoltre, corrisposto il rim- borso delle spese di trasporto per il rientro in sede.
Agli stessi dovranno essere rimborsate le eventuali spese di tra- sporto con i mezzi autorizzati.
I lavoratori che siano comandati a lavorare alternativamente nei lavori di cui sopra e presso gli stabilimenti, laboratori o cantieri del- l’azienda si considerano in trasferta agli effetti del presente articolo. Le parti confermano che l’erogazione del 30 per cento del mi- nimo di paga base contrattuale, al netto dell’ex indennita` di contin-
genza, e` alternativa al riconoscimento dell’indennita` di trasferta.
b) che per l’attivita` esplicata devono normalmente spostarsi da localita` a localita` nell’ambito dello stesso centro urbano per la instal- lazione e manutenzione di impianti: di riscaldamento, condiziona- mento, idraulici, sanitari, igienici, elettrodomestici, telefonici, di illu- minazione, elettrici, di trasmissione dati, di misurazione, segnalazione e controllo ascensori e montacarichi, serramenti, manutenzione radio. Ai lavoratori di cui al sopra citato punto b), qualora ricorrano le condizioni previste dalla lettera a) del punto II), verra` corrisposta la quota per il pasto meridiano dell’indennita` di trasferta di cui al pre- sente articolo a meno che non possano usufruire della mensa azien- dale oppure di normali servizi sostitutivi (quali buoni pasto, conven-
zioni con ristoranti) messi a disposizione dall’azienda.
XII) Al lavoratore che durante la trasferta usufruisca delle ferie collettive e continuative, verranno rimborsate le spese di viaggio qua- xxxx xxxx rientri nella sede normale di lavoro oppure, ma sempre con il limite di spese di cui sopra, qualora rientri nella propria abitazione. In tal caso verra` inoltre riconosciuto il trattamento relativo al tempo di viaggio di cui al punto III).
XIII) Le aziende di manutenzione e di installazione di impianti comunicheranno all’organismo sindacale territorialmente competente, su richiesta di quest’ultimo, la dislocazione dei cantieri quando essi occupino almeno 25 dipendenti per oltre 4 mesi.
XIV) Le aziende comunicheranno al lavoratore, con un preav- viso minimo di 7 giorni, salvo casi imprevedibili ed eccezionali, la
destinazione e la presumibile durata della trasferta, ove la stessa sia prevista superiore a 4 mesi. Resta salva la facolta` dell’azienda di de- stinare a diverso cantiere il lavoratore interessato ogniqualvolta ricor- rano esigenze tecniche od organizzative.
XV) 1. Nelle aziende di installazione di impianti con piu` unita` produttive le Rappresentanze sindacali unitarie possono istituire or- gani di coordinamento.
2. I permessi sindacali di cui i suddetti organi di coordina- mento potranno usufruire sono regolamentati dalla vigente normativa in materia.
XVI) Le parti convengono che con il presente articolo hanno in- teso fissare un trattamento minimo e non gia` ammettere riduzioni delle condizioni nel complesso piu` favorevoli godute dai singoli o de- rivanti da accordi aziendali, provinciali, ecc., le quali in ogni caso as- sorbono fino a concorrenza i miglioramenti discendenti dal presente articolo rispetto alle situazioni in atto.
Dichiarazione a verbale.
Le parti si danno atto che il lavoratore non si esimera`, salvo mo- tivati e comprovati impedimenti, dal prestare la propria opera in tra- sferta, nel rispetto delle norme del presente Contratto e con partico- lare riferimento a quelle dettate nella Sezione seconda «Diritti sinda- cali».
Nota a verbale.
Le parti si impegnano a costituire un tavolo permanente di con- fronto per l’esame dell’evoluzione della legislazione, anche fiscale e contributiva, che abbia riflessi per le aziende di installazione, manu- tenzione e gestione di impianti anche in riferimento alla legge 3 ot- tobre 1987, n. 398, sulle materie inerenti i lavoratori italiani nei Paesi extracomunitari.
Inoltre, le parti si attiveranno nei confronti degli Organi istitu- zionali e degli Enti competenti per rappresentare e discutere i pro- blemi inerenti le aziende di installazione, manutenzione e costruzione di impianti termici e di ventilazione, idrici, sanitari, elettrici, telefo- nici, di sistemi di sicurezza ed affini, con particolare riguardo ai temi specifici del settore impiantistico.
Art. 8. – Trasferimenti.
I lavoratori di eta` superiore ai 50 anni se uomini e 45 se donne, potranno essere trasferiti in altra sede solo in casi eccezionali da esa- minare, a richiesta del lavoratore, in sede sindacale.
In caso di altri trasferimenti individuali dovra` tenersi conto delle obiettive e comprovate ragioni che il lavoratore dovesse addurre con- tro il trasferimento, direttamente ovvero tramite i componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie.
In ogni caso il trasferimento deve essere preceduto da un preav- viso non inferiore a 20 giorni.
I trasferimenti collettivi formeranno oggetto di preventiva comu- nicazione alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e, a richiesta delle stesse, di esame congiunto.
La presente disciplina non si applica ai trasferimenti che ven- gono disposti nell’ambito del comprensorio.
Quanto sopra non si cumula con le eventuali regolamentazioni in materia derivanti da accordi aziendali.
Art. 9. – Appalti.
I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di legge in materia.
Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attivita` di trasformazione proprie dell’azienda stessa, nonche´ quelle di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro.
Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori gia` fa- centi parte dell’azienda appaltatrice.
I contratti di appalto continuativi svolti in azienda – stipulati du- rante il periodo di vigenza del presente Contratto – saranno limitati ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative, gestionali ed econo- miche che, su richiesta delle Rappresentanze sindacali unitarie, po- tranno formare oggetto di verifica con la Direzione.
Restano comunque salvi gli appalti aventi carattere di continuita`, ma che siano relativi ad attivita` diverse da quelle proprie dell’azienda appaltante, e quelli propri delle attivita` navalmeccaniche e di instal- lazione e montaggio in cantiere.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico a cui appar- tengono le aziende appaltatrici stesse, e quello di tutte le norme pre- videnziali e antinfortunistiche.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi di mensa con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice.
Art. 10. – Cessione, trasformazione e trapasso di azienda.
La cessione o trasformazione dell’azienda non determina nor- malmente la risoluzione del rapporto di lavoro ed in tal caso il lavo- ratore conserva, nei confronti del nuovo titolare, i diritti acquisiti (an- zianita` di servizio, categoria, mansioni, ecc.) e gli obblighi derivanti dal presente Contratto di lavoro.
Sezione quarta - Titolo II - Classificazione del personale
Titolo II – Classificazione del personale e particolari tipologie di lavoratori
Art. 1. – Classificazione dei lavoratori.
I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica artico- lata su 7 categorie professionali ed 8 livelli retributivi, ai quali corri- spondono eguali valori minimi tabellari mensili secondo le tabelle al- legate. I livelli indicati sono quelli ragguagliati a mese (173 ore) e sono uguali per tutti i lavoratori indipendentemente dalla differenza di eta`.
L’inquadramento dei lavoratori e` effettuato secondo le declarato- rie generali, le esemplificazioni dei profili professionali e le relative esemplificazioni indicate al successivo punto A).
A) Declaratorie, esemplificazioni dei profili ed esempi.
L’inquadramento dei lavoratori nelle categorie previste dal pre- sente articolo avviene sulla base delle declaratorie generali, delle esemplificazioni dei profili professionali, e degli esempi.
Gli esempi si riferiscono genericamente alla figura professionale del lavoratore, e pertanto sono prevalentemente formulati in termini uniformi.
I requisiti indispensabili derivanti dalle caratteristiche e dai pre- supposti professionali indicati nelle declaratorie e dai contenuti pro- fessionali specificati nei profili, consentono, per analogia, di inqua- drare le figure professionali non indicate nel testo, cos`ı come le fi- gure professionali dei lavoratori con funzioni gerarchiche e dei lavo- ratori della 1ª categoria, non indicate perche´ gia` sufficientemente de- finite nelle declaratorie.
1ª CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
– i lavoratori che svolgono attivita` produttive semplici per abili- tarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma e` sufficiente un periodo minimo di pratica,
– i lavoratori che svolgono attivita` manuali semplici non diretta- mente collegate al processo produttivo per le quali non occor- rono conoscenze professionali.
2ª CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
– i lavoratori che svolgono attivita` per abilitarsi alle quali occor- rono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare,
– i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attivita` amministrative che non richiedono in modo particolare prepa- razione, esperienza e pratica di ufficio.
Lavoratori che conducono alimentano sorvegliano una o piu` macchine operatrici automatiche o semiautomatiche attrezzate.
Guidamacchine attrezzate
Lavoratori che eseguono montaggi semplici a serie anche su linea.
Montatore
Lavoratori che effettuano controlli semplici con strumenti prere- golati e/o predisposti.
Collaudatore
Lavoratori che conducendo impianti provvedono alla loro alimentazione e sorveglianza.
Addetto conduzione impianti
Lavoratori che sulla base di precise istruzioni provvedono alla sorveglianza ed alla eventuale alimentazione di macchine operatrici appartenenti ad un sistema automatizzato con guida computerizzata, attraverso semplici ed elementari segnalazioni di anomalie riscontra-
bili mediante indicazioni elementari del sistema informativo e/o se- gnalazioni visive o acustiche.
Addetto impianti/sistemi automatizzati
Lavoratori che coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento lavori semplici di costruzione o di montaggio di attrezzature, di macchinario, di impianti, o loro parti, oppure eseguono attivita` ausiliarie nell’attrezzamento di macchinario o in operazioni similari.
Allievo attrezzista
Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento lavori semplici di manutenzione di macchinari o di impianti.
Allievo manutentore
Lavoratori che eseguono saldature a punto e a rotella.
Saldatore
Lavoratori che eseguono lavori a mano ripetitivi o semiripetitivi per la formatura di anime o forme semplici.
Formatore a mano Animista a mano
Lavoratori che eseguono la costruzione di casse o gabbie di im- ballaggio in legno di semplice fattura e/o loro parti.
Cassaio
Lavoratori che eseguono a bordo di mezzi a conduzione sem- plice il trasporto di materiale provvedendo alle operazioni di carico e scarico.
Conduttore mezzi di trasporto
Lavoratori che manovrano gru effettuando operazioni semplici per il sollevamento, il trasporto, il deposito di materiale, macchinario, ecc.; ovvero lavoratori che eseguono imbragaggi semplici di mate- riale ecc. guidandone il sollevamento, il trasporto, il deposito.
Gruista Imbragatore
Lavoratori che, seguendo istruzioni precise e dettagliate e se- condo procedure prestabilite, svolgono, nell’ambito dei settori ammi- nistrativi attivita` di servizio con compiti esecutivi semplici quali ad esempio:
dattilografia/stenodattilografia compiti semplici di ufficio
perforazione di schede meccanografiche verifica di schede meccanografiche centralinista telefonico
3ª CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
– i lavoratori qualificati che svolgono attivita` richiedenti una spe- cifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente espe- rienza di lavoro,
– i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attivita` esecutive di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corri- spondente esperienza di lavoro.
Lavoratori che conducono una o piu` macchine operatrici attrez- zate automatiche o semiautomatiche, o a teste multiple, o a trasferi- mento, e che eseguono impegnative sostituzioni di utensili e le rela- tive registrazioni effettuando ove previsto il controllo delle operazioni eseguite con strumenti non preregolati e/o preregolati.
Guidamacchine attrezzate
Lavoratori che effettuano, anche su linee di montaggio, inter- venti di normale difficolta` su apparecchiature a serie o loro parti per la riparazione di guasti aventi carattere di ricorrenza.
Riparatore
Lavoratori che effettuano anche su linee di montaggio, sulla base di prescrizioni, schede, disegni, lavori di normale difficolta` di esecu- zione con l’ausilio di strumenti elettrici predisposti e/o strumenti meccanici non preregolati e/o preregolati per il collaudo di apparec- chiature a serie o loro parti per la individuazione di anomalie e per l’opportuna segnalazione.
Collaudatore
Lavoratori che sulla base di prescrizioni specifiche, disegni, me- todi definiti di analisi o di misurazione, eseguono, con l’ausilio di ap- parecchiature predisposte o con interventi semplici per la loro predi- sposizione e/o strumenti elettrici predisposti e/o strumenti meccanici non preregolati e/o preregolati, prove di normale difficolta` per il con-
trollo delle caratteristiche fisiche, chimiche, tecnologiche di materiali, apparecchiature o loro parti anche prodotte a serie, registrando i dati e segnalando le eventuali discordanze.
Addetto prove di laboratorio Addetto sala prove
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di la- vorazione o documenti equivalenti, conducendo impianti effettuano manovre di normale difficolta` per la regolazione dei parametri di la- vorazione.
Addetto conduzione impianti
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni e/ o cicli di lavorazione e/o tabulati, eseguono lavori di normale diffi- colta` per la costruzione di particolari di attrezzature e/o macchinario con nastri gia` controllati in lavorazioni precedenti.
Provvedono al montaggio, sulla macchina, del pezzo nella posi- zione prevista, alla centratura con asse mandrino, ed all’inserimento sul quadro dei dati relativi ai punti di partenza della lavorazione.
Nel corso del lavoro controllano il normale svolgimento del ci- clo macchina ed eseguono, se necessario, la registrazione utensili, il controllo delle quote con strumenti non preregolati e/o preregolati.
Addetto macchine a controllo numerico
Lavoratori che sulla base di dettagliate indicazioni, prescrizioni ed utilizzando semplici procedure informatiche, intervengono per l’avviamento di macchine operatrici appartenenti ad un sistema auto- matizzato con guida computerizzata e per la loro sorveglianza funzio- nale e prestazionale. Provvedono al controllo della qualita` del pro- dotto e dei parametri del sistema, segnalando tempestivamente le ano- malie, riscontrabili o con elementare ricorso all’autodiagnostica o con l’utilizzo delle prestabilite procedure informatiche ed effettuando, al- l’occorrenza, elementari interventi manutentivi di ripristino.
Addetto impianti/sistemi automatizzati
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni eseguono lavori di normale difficolta`, anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore
– per operazioni di palificazione, posa e recupero cavi e ca- vetti, eseguendo inoltre i necessari interventi per collegamenti e per opere accessorie su reti elettriche e/o telefoniche
ovvero
– per la esecuzione di giunzioni – comprese le operazioni ac- cessorie – cooperando su cavi eventualmente anche funzionanti.
Guardafili Giuntista
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni, eseguono, anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore, lavori di normale difficolta` di esecuzione
– per installazioni di impianti elettrici civili ed industriali in bassa tensione richiedenti cablaggi ripetitivi con interventi relativi al loro aggiustaggio e riparazione
ovvero
– eseguendo i necessari interventi per collegamenti e per la- vori accessori, per la posa in opera di reti di tubazioni civili e/o in- dustriali e/o la relativa manutenzione di tubazioni per la distribuzione dei fluidi e/o di corpi scaldanti o refrigeranti.
Installatore impianti elettrici
Tubista impianti termosanitari e di condizionamento Ramista
Primarista
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni, anche coa- diuvando lavoratori di categoria superiore, guidando le operazioni di trasferimento e posizionamento della secchia, effettuano operazioni di normale difficolta` per il colaggio e per la regolazione opportuna del flusso del liquido.
Colatore
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di la- vorazione e/o disegni eseguono lavori di normale difficolta` o per la costruzione, su banco o su macchine operatrici normalmente non at- trezzate, o per il montaggio di attrezzature o macchinario o loro parti.
Montatore macchinario Costruttore su banco Costruttore su macchine
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni eseguono con l’individuazione di semplici guasti di facile rilevazione lavori di normale difficolta` di esecuzione per l’aggiustaggio, la ripa- razione e la manutenzione di macchine o impianti, oppure per l’in-
stallazione di impianti elettrici di luce e forza motrice o fluidodina- mici.
Manutentore meccanico Manutentore elettrico Installatore impianti
Lavoratori che sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di la- vorazione o disegni eseguono saldature ad arco e/o ossiacetileniche di normale difficolta`.
Saldatore
Lavoratori che su istruzioni o informazioni anche ricavabili da disegni o schemi equivalenti provvedono alle varie operazioni per l’imballaggio in casse o in gabbie di attrezzature, macchinari, pro- dotti, o loro parti, costruendo e stabilendo l’opportuna collocazione di tiranti, sostegni, ancoraggi in legno, necessari secondo le specifi- che esigenze, provvedendo alla collocazione delle casse o gabbie, con opportuni sostegni e tiranti, sui mezzi di trasporto o in container.
Imballatore
Lavoratori che, sulla base di istruzioni dettagliate, conducono carrelli elevatori o trasloelevatori per il trasporto, smistamento, siste- mazione di materiali, ecc.; ovvero conducono autogru effettuando il sollevamento, il trasporto, la sistemazione di materiale o macchinario; ovvero conducono trattori o carrelli trainanti rimorchi per il trasporto di materiali.
Conduttore mezzi di trasporto
Lavoratori che manovrano gru effettuando operazioni che richie- dono precisione per il sollevamento, il trasporto, il posizionamento su macchine, il montaggio, di pezzi ingombranti di difficoltoso maneg- gio; ovvero lavoratori che eseguono lavori di normale difficolta` per la scelta dei punti di attacco e delle attrezzature e per l’imbragaggio di materiale ecc. guidandone il sollevamento, il trasporto e la sistema- zione.
Gruista Imbragatore
Lavoratori che, secondo procedure prestabilite e seguendo istru- zioni dettagliate, svolgono nell’ambito dei settori amministrativi atti- vita` di servizio con compiti esecutivi quali ad esempio:
dattilografia/stenodattilografia compiti vari di ufficio
perforazione e verifica di schede meccanografiche centralinista telefonico
Lavoratori che, sulla base di procedure prestabilite e seguendo istruzioni dettagliate, svolgono attivita` esecutive di natura ammini- strativa per la classificazione, il confronto, la trascrizione e la totaliz- zazione di dati su moduli e/o prospetti.
Contabile Contabile clienti
Lavoratori che, su documenti gia` esistenti e seguendo istruzioni dettagliate, ricopiano disegni.
Addetto lucidi
Addetto trascrizione disegni
4ª CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
– i lavoratori qualificati che svolgono attivita` per l’esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti professionali o mediante istruzione equiva- lente, ovvero particolari capacita` e abilita` conseguite mediante il necessario tirocinio. Tali lavoratori devono compiere con pe- rizia i lavori loro affidati inerenti alla propria specialita` e ri- chiedenti le caratteristiche professionali sopra indicate,
– i lavoratori che, senza possedere il requisito di cui all’alinea se- guente, guidano e controllano con apporto di competenza tec- nico-pratica un gruppo di altri lavoratori, ma senza iniziativa per la condotta ed il risultato delle lavorazioni,
– i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attivita` di semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo o attivita` esecutive di particolare rilievo ri- spetto a quelle previste per la categoria precedente.
Lavoratori che conducono una o piu` macchine operatrici attrez- zate automatiche o semiautomatiche, o a trasferimento, o a teste mul- tiple e che eseguono tutti gli interventi necessari per l’impegnativa messa in fase delle attrezzature in funzione di ristrette tolleranze e che eseguono l’impegnativa sostituzione utensili e relativa registra-
zione, l’adattamento dei parametri di lavorazione, effettuando ove previsto il controllo delle operazioni eseguite.
Guidamacchine attrezzate
Lavoratori che provvedono alla preparazione ed avviamento di macchine operatrici affidate ad altro personale richiedenti attrezza- menti di normale difficolta`, registrazioni e messe a punto, l’adatta- mento dei parametri di lavorazione, la scelta e predisposizione degli utensili e degli strumenti di misura, eseguendo i primi pezzi o assi- stendo gli addetti alla conduzione nell’esecuzione dei primi pezzi e fornendo le necessarie informazioni, intervenendo durante la lavora- zione per la correzione di eventuali anomalie.
Attrezzatore di macchine
Lavoratori che, sulla base di indicazioni disegni o schemi equi- valenti, procedono alla individuazione dei guasti aventi carattere di variabilita` e casualita` ed eseguono interventi per la loro riparazione di elevata precisione e/o di natura complessa su apparecchiature an- che a serie o loro parti, assicurando il grado di qualita` richiesto e/o le caratteristiche funzionali prescritte.
Riparatore
Lavoratori che sulla base di indicazioni o disegni effettuano la- vori di natura complessa per il collaudo delle caratteristiche dimen- sionali di attrezzature, macchinario, parti, anche di provenienza esterna, con la scelta e la predisposizione degli strumenti di misura, segnalando eventuali anomalie.
Collaudatore
Lavoratori che sulla base di prescrizioni, metodi di analisi o di misurazione, capitolati, disegni o schemi equivalenti, eseguono prove di natura complessa per il controllo delle caratteristiche fisiche, chi- miche, tecnologiche, funzionali, di materiali, apparecchiature o loro parti anche prodotte a serie con l’ausilio di strumenti e/o di apparec- chiature (senza l’effettuazione di una loro impegnativa predisposi- zione) rilevano e registrano i risultati ottenuti, confrontandoli con quanto previsto dalla documentazione fornita e segnalando le even- tuali discordanze.
Addetto prove di laboratorio Addetto sala prove
Lavoratori che, sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o documenti di massima equivalenti o disegni ed avendo pratica dei processi utilizzati nella pratica operativa effettuano, con la condu- zione di impianti, interventi di natura complessa per manovre e rego- lazioni dei parametri di lavorazione ricavando i dati necessari dalla lettura di strumenti o diagrammi al fine di ottenere le caratteristiche finali richieste dal processo.
Addetto conduzione impianti
Lavoratori che sulla base di indicazioni e/o disegni e/o cicli di lavorazione e/o tabulati eseguono lavori di elevata precisione e di na- tura complessa per la costruzione di attrezzature e/o macchinario ri- chiedenti particolari capacita` ed abilita` in relazione all’attrezzamento della macchina, al posizionamento ed al centraggio dei pezzi, all’im- postazione dei dati relativi ai punti di partenza ed al grado di preci- sione e di finitura richiesto.
Provvedono alla predisposizione degli utensili nei rispettivi porta utensili ed all’inserimento nel caricatore, alla prova, nel caso di lavori di prima esecuzione, dell’intero ciclo di lavorazione, ed al riscontro di eventuali errori geometrici e tecnologici di programmazione, al- l’impegnativa registrazione utensili per correzione e riprese di quota, alla misurazione delle parti lavorate con l’impiego dei necessari stru- menti ed attrezzature ausiliarie.
Addetto macchine a controllo numerico
Lavoratori che sulla base di prescrizioni e/o cicli di lavoro e/o disegni ed utilizzando le prestabilite procedure informatiche, condu- cono macchine operatrici appartenenti ad un sistema automatizzato con guida computerizzata, eseguendo gli interventi anche complessi necessari al loro avviamento e alla messa a punto e alla regolazione, per l’ottenimento delle caratteristiche funzionali e prestazionali ri- chieste. Provvedono al controllo della qualita` del prodotto e dei para- metri del sistema utilizzando sistemi e modelli previsti dal processo produttivo anche attraverso introduzione e variazione dei parametri tecnici di processo; intervengono sulla base delle informazioni fornite dal sistema per l’individuazione di tutte le anomalie evidenziabili dal sistema stesso e per la riparazione di guasti aventi carattere di varia- bilita` e casualita` che richiedano interventi di normale difficolta`.
Conduttore impianti/sistemi automatizzati
Lavoratori che, sulla base di indicazioni disegni o schemi equi- valenti, compiono con autonomia esecutiva e anche con l’aiuto di al- tri lavoratori, lavori di natura complessa relativi alle diverse fasi di installazione di reti elettriche e/o reti telefoniche.
Provvedono inoltre all’idoneo posizionamento degli appoggi, alle prove di pressione con registrazione dei valori riscontrati, segna- lando il consumo del materiale utilizzato.
Ovvero operano su cavi anche funzionanti sia per giunzioni sia per riparazioni, effettuando le operazioni di taglio e ribaltamento di reti telefoniche, eseguendo misure di pressione con registrazione dei valori riscontrati.
Guardafili Giuntista
Lavoratori che eseguono, sulla base di indicazioni disegni o schemi equivalenti, con autonomia esecutiva e anche con l’aiuto di altri lavoratori, lavori di natura complessa relativi alle diverse fasi
– di installazione di impianti elettrici, anche in media ten- sione, con controllo e relativa individuazione delle anomalie, messa a punto e messa in servizio, eseguendo ogni tipo di conseguente ripa- razione e le opportune verifiche
ovvero
– di posa in opera e/o manutenzione di reti civili e/o indu- striali per la distribuzione di fluidi per centrali termiche e/o frigori- fere e/o idriche di natura complessa con controllo e relativa indivi- duazione delle anomalie, messa a punto e messa in servizio, ese- guendo ogni tipo di conseguente riparazione e le opportune verifiche.
Installatore impianti elettrici
Tubista impianti idrotermosanitari e di condizionamento Ramista
Primarista
Lavoratori che, sulla base di indicazioni, guidando le operazioni di trasferimento e posizionamento della secchia, effettuano complesse operazioni di colaggio di getti medi o pesanti non di serie o di colag- gio di acciaio in lingottiere, regolando il flusso del liquido in rela- zione alla temperatura, al tipo ed alle caratteristiche del materiale.
Colatore
Lavoratori che, sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o documenti di massima equivalenti, e avendo pratica dei processi uti- lizzati nella pratica operativa, effettuano, al fine di ottenere le carat-
teristiche chimico-fisiche richieste dal prodotto, anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore, conducendo forni di fusione, inter- venti di natura complessa per manovre e regolazioni dei parametri di lavorazione, ricavando i dati necessari dalla lettura di strumenti o diagrammi.
Fonditore
Lavoratori addetti agli impianti di laminazione che, sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o documenti di massima equiva- lenti, e avendo pratica dei processi utilizzati nella pratica operativa, effettuano, al fine di ottenere dimensioni e forma richieste dal pro- dotto, anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore, interventi di natura complessa per manovre di laminazione e regolazioni delle calibrature, anche riferendosi all’indicatore della luce fra i cilindri.
Laminatore
Lavoratori che eseguono, sulla base di indicazioni, disegni o schemi equivalenti, lavori di elevata precisione e di natura complessa o per la costruzione, su banco o su macchine operatrici non attrez- zate, o per il montaggio di attrezzature o macchinario o loro parti.
Montatore macchinario Costruttore su banco Costruttore su macchine
Lavoratori che sulla base di indicazioni e disegni o schemi equi- valenti, procedendo alle necessarie individuazioni dei guasti, ese- guono lavori di elevata precisione e di natura complessa per l’aggiu- staggio, la riparazione, la manutenzione e la messa a punto di mac- chine e di impianti, o per l’installazione, riparazione, controllo e messa in servizio di impianti elettrici o fluidodinamici.
Manutentore meccanico Manutentore elettrico Installatore impianti
Lavoratori che sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o documenti di massima equivalenti o disegni, ed avendo pratica dei mezzi e dei metodi utilizzati nella pratica operativa, eseguono, con la scelta dei parametri lavori di saldatura di natura complessa in re- lazione alla difficolta` delle posizioni di lavoro in cui operano e/o alle prove previste per tali saldature.
Saldatore
Lavoratori che, sulla base di indicazioni o disegni, eseguono la- vori di natura complessa per la costruzione di modelli in legno anche scomponibili o loro parti con la rilevazione dal disegno, anche me- diante calcoli, di quote correlate non indicate, e con la costruzione dei calibri di controllo necessari.
Modellista in legno
Lavoratori che, sulla base di indicazioni o disegni o cicli di la- vorazione o documenti di massima equivalenti ed avendo pratica dei mezzi e dei sistemi utilizzati nella pratica operativa, eseguono, prov- vedendo all’opportuna collocazione dei montanti, dei raffreddatori, delle tirate d’aria e, se necessario previa sagomatura, delle armature, lavori di natura complessa per la formatura a mano con modelli o casse d’anima.
Formatore a mano Animista a mano
Lavoratori che, sulla base di indicazioni o disegni o schizzi di massima, eseguono qualsiasi lavoro di natura complessa per l’imbal- laggio di attrezzature, macchinari, impianti, o loro parti, di particolare forma e dimensione, costruendo e stabilendo l’opportuna collocazione di tiranti, sostegni, protezioni, ancoraggi in legno, necessari secondo le specifiche esigenze per garantire la sicurezza del trasporto, provve- dendo, ove necessario, alla costruzione delle casse e delle gabbie.
Imballatore
Lavoratori che, sulla base di indicazioni e in ausilio ad opera- zioni di installazione o manutenzione o montaggio, conducono auto- gru effettuando manovre di elevata precisione e di natura complessa per il sollevamento, il trasporto, il piazzamento, l’installazione, di im- pianti, macchinari o loro parti;
ovvero conducono autocarri o automezzi o locomotori (anche in collegamento con le F.S.) per il trasporto di materiale effettuando in- terventi di registrazione e di manutenzione ordinaria e in caso di gua- sti gli interventi di riparazione meccanica ed elettrica consentiti dai mezzi disponibili a bordo.
Conduttore mezzi di trasporto
Lavoratori che manovrano gru anche con piu` ganci indipendenti effettuando anche operazioni congiunte con altre gru che richiedono grande precisione ed elevata complessita` per il sollevamento, il tra- sporto, il ribaltamento, il posizionamento, il montaggio di parti in- gombranti e di difficoltoso piazzamento in relazione agli accoppia-
menti da realizzare di macchinari o impianti o di strutture metalliche complesse;
ovvero lavoratori che eseguono lavori di elevata difficolta` per la scelta dei punti di attacco e delle attrezzature e per l’imbragaggio di materiale, in ausilio ad operazioni di montaggio e sistemazione di im- pianti, strutture metalliche, macchinari, di notevole dimensione, gui- dando le operazioni di sollevamento, di trasporto e di piazzamento, provvedendo ove necessario alla predisposizione di nuove attrezza- ture.
Gruista Imbragatore
Lavoratori che, in base a precise istruzioni ed alle norme in uso, svolgono, nell’ambito del loro campo di attivita`, compiti di segreteria redigendo, secondo schemi usuali o avvalendosi di appunti stenogra- fici, corrispondenza e documenti; esaminano per l’archiviazione e per il loro smistamento documenti e, ove richiesto, compilano su precise istruzioni e su schemi prefissati prospetti e/o tabelle.
Segretario
Lavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le proce- dure operative relative al sistema contabile adottato nell’ambito dello specifico campo di competenza rilevano, riscontrano, ordinano, anche su moduli o secondo schemi preordinati, dati anche diversi, elabo- rando situazioni riepilogative o semplici computi o rendiconti e se del caso effettuano imputazioni di conto.
Contabile Contabile clienti
Lavoratori che effettuano, in base a precise istruzioni e secondo schemi preordinati, la preparazione e l’avviamento dell’elaboratore elettronico, seguono le fasi operative ed intervengono, in caso di ir- regolarita`, in ausilio all’operatore consollista e/o conducono il mac- chinario ausiliario.
Operatore
Lavoratori che, in base a precise istruzioni e documentazioni gia` esistenti, disegnano particolari semplici di una costruzione o schemi di componenti semplici di un impianto e/o apportano semplici modi- fiche su disegni gia` esistenti, riportando quotature e dati ricavati da tabellari o norme di lavorazione e, se del caso, corredano il disegno con la relativa distinta materiali;
ovvero eseguono in lucido schemi funzionali, disegni di una co- struzione, disegni di disposizione di apparecchiature o danno corretta veste formale a schizzi gia` completi.
Disegnatore particolarista Lucidista particolarista
Lavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le proce- dure operative relative al sistema di programmazione della produ- zione adottato nell’ambito dello specifico campo di competenza, compilano, rilevando le informazioni dalla distinta base e/o dai cicli di lavorazione, i documenti necessari all’approntamento dei materiali e/o all’avanzamento delle lavorazioni, elaborano le relative tabelle adeguandole in funzione della documentazione di ritorno e, se del caso, compilano i relativi diagrammi.
Programmatore produzione
Lavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le speci- fiche procedure operative, compilano nel previsto linguaggio, pro- grammi di lavorazione per macchine a controllo numerico che ope- rano su un solo asse e sono dotate di un limitato numero di utensili ed effettuano lavorazioni singole, intervenendo durante la prova del nastro per la correzione di eventuali anomalie.
Provvedono, avendo conoscenza del tipo e caratteristiche della macchina da utilizzare e della relativa unita` di governo, alla stesura del ciclo di lavoro nelle sue varie fasi ed operazioni, indicando le at- trezzature idonee alla lavorazione, e seguono l’esecuzione del lavoro per apportare semplici modifiche.
Metodista di macchine a controllo numerico
5ª CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
– i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indi- cate nel primo alinea della declaratoria della 4ª categoria, com- piono, con maggiore autonomia esecutiva e con l’apporto di particolare e personale competenza operazioni su apparati o at- trezzature complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli appa- rati stessi,
– i lavoratori che senza possedere i requisiti di cui all’alinea se- guente, guidano e controllano con apporto di adeguata compe- tenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, esercitando un certo potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni,
– i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attivita` amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autono- mia operativa nei limiti dei princ`ıpi, norme e procedure vale- voli per il campo di attivita` in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie superiori o corrispondente cono- scenza ed esperienza.
Livello superiore.
I lavoratori che, con le caratteristiche di cui al terzo alinea della declaratoria del livello precedente, svolgono coordinamento e controllo di attivita` tecniche o amministrative nell’ambito di im- portante reparto, lavorazione o ufficio.
Nota a verbale.
Le parti si danno atto che l’inquadramento dei lavoratori nel li- vello superiore della 5ª categoria avviene esclusivamente in relazione ai contenuti della declaratoria contrattuale di detto livello superiore e che e` estraneo alla volonta` delle parti configurare il suddetto livello come una categoria a se´ stante ed intermedia tra la 5ª e la 6ª.
Lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalita` di esecuzione, eseguono qualsiasi lavoro di preparazione e avviamento di macchine operatrici affidate ad altro personale, richiedenti attrezzamenti impegnativi, registrazioni e messe a punto di elevata precisione, con scelta, ove necessario, dei parame- tri ottimali di lavorazione e degli utensili, scelta e predisposizione de- gli strumenti di misura, fornendo agli addetti alla conduzione istru- zioni dettagliate per l’esecuzione del lavoro e per le relative misura- zioni; intervenendo durante la lavorazione per la correzione di even- tuali anomalie; intervenendo per il miglioramento delle attrezzature anche coadiuvando gli enti interessati.
Attrezzatore di macchine
Lavoratori che, con la scelta della successione delle operazioni dei mezzi e delle modalita` di esecuzione e con l’interpretazione cri- tica di disegni e/o schemi funzionali, eseguono qualsiasi intervento di elevato grado di complessita` per la individuazione e la valutazione dei guasti e per la loro riparazione su apparecchiature, anche a serie, e/o loro parti principali assicurando il grado di qualita` richiesto e/o le caratteristiche funzionali prescritte.
Riparatore
Lavoratori che con la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalita` di esecuzione e con l’interpretazione cri- tica del disegno eseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di diffi- colta` per il collaudo delle caratteristiche dimensionali di attrezzature, macchinario, parti, anche di provenienza esterna, e se necessario per i relativi posizionamenti e tracciature, avvalendosi di qualsiasi stru- mento di misura, e per la rilevazione dal disegno anche mediante cal- coli dei dati necessari, valutando e segnalando le anomalie riscon- trate.
Collaudatore
Lavoratori che sulla base di capitolati e con l’interpretazione cri- tica delle specifiche, dei disegni o schemi equivalenti eseguono, con la scelta della successione delle operazioni e con l’ausilio di stru- menti e/o apparecchiature, prove di elevato grado di difficolta` per il controllo delle caratteristiche fisiche, chimiche, tecnologiche, fun- zionali, di materiali, apparecchiature o loro parti anche prodotte a se- rie rilevando e registrando i dati, valutando e segnalando le eventuali discordanze.
Addetto prove di laboratorio Addetto sala prove
Lavoratori che, sulla base di indicazioni, con l’interpretazione critica del disegno o di documenti equivalenti e in riferimento alle caratteristiche finali richieste dal processo effettuano, conducendo im- pianti, manovre di elevato grado di difficolta`, provvedendo con la scelta della successione delle fasi di lavorazione alla definizione dei parametri di lavorazione e delle modalita` di esecuzione e delle eventuali attrezzature da utilizzare anche in caso di introduzione di nuovi processi di lavorazione.
Addetto conduzione impianti
Lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni e delle modalita` e dei mezzi di esecuzione e con l’interpretazione cri-
tica del disegno e/o dei tabulati e/o dei nastri eseguono qualsiasi la- voro di elevato grado di difficolta` per la costruzione di particolari complessi ed impegnativi di prima esecuzione con spostamenti sui cinque assi richiedenti, sia nel caso della perforazione del nastro, re- lativa all’intera lavorazione sia per la correzione di sue fasi preceden- temente programmate o per l’eventuale integrazione di operazioni non previste da nastro, la rilevazione da disegno di eventuali quote mancanti, la scelta dei parametri di lavorazione geometrici e tecnolo- gici e la loro impostazione sulla consolle, nel rispetto di ristretti campi di tolleranza, di accoppiamento e di elevati gradi di finitura.
Addetto macchine a controllo numerico
Lavoratori che, sulla base di indicazioni, cicli e/o disegni, con interpretazione critica delle specifiche di lavorazione ed essendo a co- noscenza delle condizioni funzionali e prestazionali dell’impianto nel suo insieme e delle caratteristiche delle singole operazioni del com- pleto ciclo di lavorazione, conducono, utilizzando le opportune proce- dure informatiche, gruppi di macchine di diversa tipologia apparte- nenti ad un sistema flessibile di lavorazione automatizzato a guida computerizzata, ed eseguono, con scelta della loro priorita`, interventi di elevato grado di difficolta` per assicurare la qualita` del prodotto e le condizioni funzionali prescritte. Provvedono, avendo la capacita` di in- terpretare gli effetti che le diverse fasi del ciclo di lavoro hanno nella generazione della qualita` del prodotto e della produttivita` del sistema, alla messa a punto e registrazione delle attrezzature, alla variazione ed ottimizzazione dei parametri di lavorazione, ed intervengono pre- via individuazione ed analisi delle anomalie, diagnosticabili con con- trollo diretto e/o tramite sistema informativo, per complesse opera- zioni di manutenzione relative ai vari componenti dei sistemi tecno- logici costituenti l’impianto.
Conduttore sistemi flessibili di produzione
Lavoratori che, con interpretazione critica dei disegni o schemi equivalenti d’impianto e con scelta della successione delle operazioni e delle modalita` e dei mezzi di esecuzione, eseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di difficolta`, fornendo inoltre ad altri lavoratori istru- zioni dettagliate, per la completa costruzione di reti elettriche e/o reti telefoniche complesse.
Effettuano tutte le necessarie misure elettriche di prova e veri- fica, nonche´ la localizzazione strumentale e la riparazione dei guasti di qualsiasi tipo, suggerendo, di norma, soluzioni atte ad eliminare
eventuali anomalie riscontrate nell’impianto ed assicurando le caratte- ristiche funzionali prescritte.
Guardafili giuntista
Lavoratori che, con interpretazione critica dei disegni o schemi equivalenti e con scelta della successione delle operazioni e delle mo- dalita` e dei mezzi di esecuzione, eseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di difficolta`, fornendo inoltre ad altri lavoratori istruzioni det- tagliate, per la completa installazione
– di impianti elettrici complessi, anche in alta tensione.
Eseguono qualsiasi tipo di cablaggio di elevato grado di diffi- colta` e tutte le necessarie misure elettriche di prova e verifica, com- prese le prove in bianco sull’intero impianto, nonche´ la localizzazione strumentale e la riparazione dei guasti di qualsiasi tipo, predispo- nendo soluzioni atte ad eliminare eventuali anomalie riscontrate ed assicurare le caratteristiche funzionali prescritte, garantendo l’even- tuale delibera funzionale
ovvero
– la posa in opera e/o la manutenzione di reti civili e/o indu- striali per la distribuzione di fluidi per grandi centrali termiche e/o frigorifere e/o idriche di natura complessa e di elevata prestazione. Eseguono tutte le necessarie prove e verifiche, la riparazione dei gua- sti di qualsiasi tipo, predisponendo soluzioni atte ad eliminare even- tuali anomalie riscontrate ed assicurare le caratteristiche funzionali prescritte, garantendo l’eventuale delibera funzionale.
Installatore impianti elettrici
Tubista impianti idrotermosanitari e di condizionamento Ramista
Primarista
Lavoratori che, sulla base di indicazioni, con la interpretazione critica delle specifiche di lavorazione, e in riferimento alle caratteri- stiche chimico-fisiche richieste dal prodotto, effettuano, con la condu- zione di forni di fusione, interventi di elevato grado di complessita` per la regolazione e la correzione dei parametri di lavorazione, prov- vedendo, nell’ambito della successione delle fasi di lavorazione, alla scelta delle modalita` di esecuzione.
Fonditore
Lavoratori addetti agli impianti di laminazione che, sulla base di indicazioni, con l’interpretazione critica delle specifiche di calibra- zione o di documenti di massima equivalenti, e in riferimento alle ca-
ratteristiche finali richieste dal prodotto, eseguono il lavoro di prepa- razione e avviamento delle gabbie di laminazione, eseguono registra- zioni e messe a punto di elevata precisione, effettuano interventi di elevato grado di difficolta` per le manovre di laminazione, per la re- golazione e la correzione dei parametri di lavorazione al fine di otte- nere le caratteristiche tecnologiche richieste dal processo.
Laminatore
Lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni e delle modalita` e dei mezzi di esecuzione, eseguono con l’interpreta- zione critica del disegno qualsiasi lavoro di elevato grado di difficolta` in relazione al ristretto campo di tolleranze, agli accoppiamenti da realizzare e al grado di finitura o per la costruzione, su banco o su macchine operatrici non attrezzate, o per il montaggio di attrezzature o macchinario o loro parti, con eventuale delibera funzionale.
Montatore macchinario Costruttore su banco Costruttore su macchine
Lavoratori che, con interpretazione critica del disegno indivi- duano e valutano i guasti, scelgono la successione e le modalita` degli interventi ed i mezzi di esecuzione ed eseguono, anche fuori sede, qualsiasi intervento di elevato grado di difficolta` per aggiustaggio, ri- parazione, manutenzione di macchine o di impianti, curandone la messa a punto, oppure per la installazione e la messa in servizio di macchine o di impianti elettrici o fluidodinamici, con eventuale deli- bera funzionale.
Manutentore meccanico Manutentore elettrico Installatore impianti
Lavoratori che, con la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi di esecuzione, con l’interpretazione critica del disegno, ese- guono qualsiasi lavoro di saldatura di elevato grado di difficolta` an- che in riferimento a:
– esecuzione del lavoro in tutte le posizioni presenti nello specifico campo di attivita` del lavoratore (ad esempio: sopra testa);
– cicli di prova prescritti da enti esterni o cicli di prova equi- valenti;
– tolleranze riferite a larghezza, spessore, raggio di curvatura, penetrazione dei cordoni e loro passo.
Saldatore
Lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni e delle modalita` e dei mezzi di esecuzione, eseguono, con l’interpreta- zione critica del disegno, anche costruttivo, la costruzione di qualsiasi modello in legno di elevato grado di difficolta` con la determinazione dei piani di scomposizione, con la rilevazione dal disegno anche me- diante calcoli dei dati e delle quote necessari e con la costruzione dei calibri di controllo occorrenti.
Modellista in legno
Lavoratori che, con la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalita` di esecuzione, con l’interpretazione critica del disegno, eseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di difficolta` per la formatura a mano con modelli o casse d’anima, forniscono, se necessario, indicazioni per modifiche da apportare ai modelli o alle casse d’anima e per la predisposizione di sagome di sostegno, tasselli, ecc..
Formatore a mano Animista a mano.
Nota a verbale.
Nell’ambito dei lavoratori di cui al primo alinea della declarato- ria della 5ª categoria saranno individuati coloro che, nello svolgi- mento della propria attivita`, sono in possesso di elevate capacita` e particolare perizia di tipo tecnico-pratico ed operando unicamente sulla scorta degli obiettivi da raggiungere, propongono e realizzano, in fase di esecuzione e nel rispetto delle procedure aziendali e dei corrispondenti livelli di responsabilita`, modifiche e varianti su appa- rati di particolare complessita` e/o prototipali, al fine di ottenere signi- ficativi risultati in termini di efficienza produttiva, qualita`, affidabi- lita`; agiscono con particolare autonomia operativa che si traduce in prestazioni di elevato livello tecnico non disgiunte da capacita` di in- tervento, di analisi e diagnostica nell’ambito della propria specializza- zione e di quelle affini.
A tali lavoratori verra` riconosciuto, con decorrenza dal 1º set-
tembre 1983 e, per l’Addetto macchine a controllo numerico, con de- correnza dal 1º febbraio 1987, un elemento retributivo di professiona- lita` di lire trentamila mensili lorde, pari ad un importo orario di lire 173,41, con assorbimento fino a concorrenza di eventuali emolumenti corrisposti aziendalmente ad analogo titolo.
A decorrere dal 1º gennaio 1991, il suddetto elemento retributivo di professionalita` viene elevato a 28,41 euro mensili lordi (pari a
55.000 lire), pari ad un importo orario di 0,1642 euro (pari a lire 317,92), con assorbimento fino a concorrenza di eventuali emolu- menti corrisposti aziendalmente ad analogo titolo.
L’individuazione dei lavoratori con i requisiti sopra ricordati xxxx` effettuata nell’ambito tassativo delle seguenti figure professio- nali:
Xxxxxxxxxxxx stampista Modellista
Montatore – Installatore di grandi impianti Montatore – Manutentore elettrico-elettronico Operatore specialista motorista
Operatore specialista montatore aeronautico Tracciatore – Collaudatore
Addetto macchine a controllo numerico
con specifico riferimento ai presupposti minimi di professionalita` in- dicati nei seguenti profili:
Lavoratori che in condizioni di particolare autonomia operativa ed organizzativa, eseguono la realizzazione del ciclo completo di as- siemaggio, collaudo e messa a punto di stampi di elevata complessita` in relazione alle ristrette tolleranze previste, all’elevato grado di fini- tura richiesta, alla complessita` dei profili da realizzare e/o alla pre- senza di parti in movimento provvedendo alla delibera funzionale for- nendo in presenza di situazioni eccezionali e contingenti l’apporto della propria particolare e personale competenza per la individuazione di modifiche, del ciclo di produzione delle parti componenti, atte a consentire la realizzazione delle prestazioni previste contribuendo, at- traverso la segnalazione delle difficolta` riscontrate e dei provvedimenti correttivi adottati, alla individuazione di soluzioni migliorative.
Xxxxxxxxxxxx stampista
Lavoratori che, in condizioni di particolare autonomia operativa e organizzativa, eseguono il ciclo completo di costruzione di qual- siasi modello copia in legno e in metallo di elevata complessita` in relazione alle ristrette tolleranze previste, alla complessita` delle forme da realizzare, eseguendo tutte le operazioni necessarie al banco e alle macchine utensili, fornendo l’apporto della propria par- ticolare e personale competenza per la individuazione degli inter- venti atti ad adeguare il modello alle effettive esigenze di impiego
contribuendo, attraverso la segnalazione delle difficolta` riscontrate e degli interventi correttivi attuati, alla individuazione di soluzioni mi- gliorative.
Modellista
Lavoratori che, con interpretazione critica dei disegni e degli schemi elettrici ed elettronici, in condizioni di particolare autonomia operativa ed organizzativa, eseguono fuori sede attivita` di elevata specializzazione per la realizzazione del ciclo completo di montaggio, installazione, collaudo, avviamento, riparazione e manutenzione di impianti e macchinari complessi in relazione alle innovative caratte- ristiche prestazionali e tecnologie utilizzate provvedendo alla delibera funzionale, partecipando all’addestramento pratico degli utilizzatori e contribuendo, attraverso la segnalazione delle difficolta` riscontrate e dei provvedimenti correttivi adottati, alla individuazione di soluzioni migliorative.
Montatore – Installatore di grandi impianti
Lavoratori che eseguono, con facolta` decisionali e particolare autonomia di iniziativa, qualsiasi intervento di natura elettrico-elettro- nica di elevato grado di difficolta` per montaggi e modifiche di mac- chinario speciale a funzionamento automatico (di asportazione tru- ciolo o di saldatura) di prima esecuzione, caratterizzato da complesse funzioni logiche e tecnologiche aventi lo scopo di realizzare elevate precisioni e produzioni, curandone la loro finale funzionalita` me- diante indicazioni per modifiche di impianto o eventualmente geome- triche e tecnologiche da apportare per il miglioramento del prodotto e delle condizioni funzionali previste e provvedendo eventualmente fuori sede alla delibera da parte del cliente.
Montatore – Manutentore elettrico-elettronico
Lavoratore che, agendo con facolta` decisionale e particolare autonomia operativa ed organizzativa, in base alla vasta esperienza maturata ai massimi livelli della propria specializzazione ed in pos- sesso delle tecnologie inerenti la propria attivita` e di quelle affini, esegue in assenza di metodologie specifiche, su turboreattori e gene- ratori ausiliari di potenza prototipici e/o sperimentali con scelta del metodo operativo piu` opportuno, lo smontaggio/montaggio e revi- sione, la prova funzionale, rilevando attraverso la lettura della stru- mentazione il loro buon funzionamento con l’utilizzo di apparecchia- ture specifiche. Definisce gli interventi necessari per la messa a punto eseguendo gli opportuni interventi anche nei casi di particolare com-
plessita`. Propone inoltre soluzioni metodologiche rivolte al migliora- mento complessivo dell’attivita` svolta con la necessaria attivita` di collegamento con le specializzazioni immediatamente collaterali.
Si avvale anche dell’ausilio di altri lavoratori, al cui addestra- mento concorre ove necessario.
Operatore specialista motorista
Lavoratore che, agendo con facolta` decisionale e particolare autonomia operativa ed organizzativa, in base alla vasta esperienza maturata ai massimi livelli della propria specializzazione ed in pos- sesso delle tecnologie inerenti la propria attivita` e di quelle affini in- dividua, con capacita` di scelta di metodi operativi e di adattamento, il ciclo di maggiore rispondenza al miglioramento dei risultati dell’atti- vita` svolta ed effettua operazioni di montaggio, taratura e messa a punto riparazione e/o revisione e relativa ricerca guasti di strumenta- zione particolarmente complessa, a livello prototipico, mediante l’uti- lizzo di specifiche strumentazioni di misure complesse con completa capacita` diagnostico-operativa sugli interventi necessari.
Collabora con altre specializzazioni immediatamente collaterali ed avvalendosi anche dell’ausilio di altri lavoratori al cui addestra- mento concorre quando e` necessario.
Operatore specialista montatore aeronautico
Lavoratori che eseguono, con facolta` decisionale e particolare autonomia operativa ed organizzativa:
– qualsiasi lavoro di elevato grado di difficolta` per il collaudo delle caratteristiche dimensionali, di forma e/o tecnologiche di partico- lari di elevata difficolta`, con calcoli e grafici occorrenti per la determi- nazione delle quote mancanti, suggerendo tutte le indicazioni occor- renti per eventuali modifiche e varianti per tener conto di esigenze co- struttive, di impiego e di manutenzione; provvedendo inoltre a seguire le diverse fasi della lavorazione dando l’assistenza necessaria per una corretta esecuzione del completo ciclo di lavorazione;
ovvero:
– qualsiasi lavoro di elevato grado di difficolta` per il collaudo delle caratteristiche funzionali e tecnologiche di macchinari caratte- rizzati da complesse funzioni logiche e tecnologiche, con la relativa delibera sulla base dei risultati del collaudo di forma e dimensione dei primi pezzi lavorati, che richiedono, per il loro controllo, impe- gnativi interventi in relazione al posizionamento, alla tracciatura ed all’esecuzione dei necessari calcoli.
Tracciatore – Collaudatore