REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
DELL’ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI MILANO (OCF)
PER LE CONTROVERSIE FAMILIARI
ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento è applicabile:
A) alla mediazione familiare come procedura per il raggiungimento di accordi tra coniugi e conviventi, finalizzati alla riorganizzazione dei legami familiari (separazione consensuale, divorzio congiunto, procedimenti di Volontaria Giurisdizione) a cui le parti accedono sia su invito del giudice sia su iniziativa di taluna o di entrambe;
B) alla procedura finalizzata alla redazione di un parere sulla equa composizione di un conflitto familiare redatto da un esperto scelto di comune accordo dalle parti;
C) alle attività finalizzate alla promozione della pratica collaborativa nella soluzione dei conflitti familiari;
ARTICOLO 2 - INFORMAZIONE
L’Organismo di Conciliazione Forense (d’ora innanzi l’Organismo), sin dal primo contatto con le parti che ad esso si rivolgono, è tenuto a fornire alle stesse una informazione completa con riguardo ai tre strumenti alternativi di soluzione dei conflitti familiari di cui all’articolo che precede e alle loro differenze.
ARTICOLO 3 - LA SEGRETERIA
La Segreteria dell'Organismo amministra i servizi proposti.
Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o partecipa ai procedimenti svolti nell’ambito dell’Organismo è tenuto all'obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
La Segreteria:
a) tiene un apposito fascicolo cartaceo e/o informatico per ogni procedimento rubricato e numerato nel registro dei procedimenti, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, il mediatore designato o indicato dalle parti o l’esperto, la durata del procedimento e il relativo esito;
b) verifica l’avvenuto pagamento delle spese di avvio del procedimento;
c) designa il mediatore o recepisce la scelta fatta congiuntamente dalle parti del mediatore o dell’esperto, anche tra quelli non iscritti all’Elenco dell’Organismo, purchè aventi i requisiti richiesti nel presente Regolamento;
d) fissa il primo incontro informativo con le parti, ed eventualmente i loro difensori, annota la domanda nell’apposito registro.
ARTICOLO 4 – MEDIAZIONE FAMILIARE
Lett. A) ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO
Il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito di una domanda, anche congiunta, presso la Segreteria dell'Organismo.
La domanda può essere presentata, sia utilizzando l'apposito modulo (reperibile anche on line sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Milano), sia con autonoma istanza in carta libera, che deve contenere:
- dati identificativi delle parti;
- dati identificativi dei professionisti che le assistono;
- eventuale indicazione congiunta del mediatore scelto dalle parti, di comune accordo, tra i nominativi dell’elenco dell’Organismo, o esterno a tale elenco (c.d. mediatore ad hoc – cfr Lett. C al terzo cpv).
Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del regolamento e delle indennità dovute all’organismo come da tabella (allegata al Regolamento). Nel caso in cui la domanda sia presentata da una sola parte, la Segreteria comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:
- alla parte istante: la data e il luogo dell'incontro di mediazione, nonché il nominativo del mediatore designato;
- all'altra parte: l'avvenuto deposito della domanda di mediazione; la data e il luogo dell'incontro di mediazione, il nominativo del mediatore designato, l'invito a comunicare la propria adesione.
L’adesione comporta accettazione del Regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.
Lett. B) PARTECIPAZIONE DEGLI AVVOCATI
Le parti partecipano al procedimento con l’assistenza di un avvocato. La presenza dei legali ai singoli incontri viene valutata e decisa nel corso del procedimento, ferma restando la loro obbligatoria presenza al primo incontro e a quello conclusivo.
Lett. C) IL MEDIATORE
Il mediatore aiuta le parti nel trovare un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione del conflitto familiare.
Il mediatore non svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia.
Il mediatore, in possesso dei requisiti previsti in apposita sezione in calce al presente Regolamento, è designato tra i nominativi inseriti nell’Elenco di Mediatori Familiari – secondo criteri inderogabili di turnazione predeterminati, salvo indicazione congiunta delle parti.
Le parti hanno altresì la facoltà di individuare e nominare un mediatore familiare terzo esterno all’Organismo (così detto mediatore ad hoc), purché scelto su accordo delle parti e che sia avvocato iscritto all’Ordine da almeno cinque anni, o magistrato fuori ruolo, in possesso di attestato di partecipazione con esito positivo a un corso specifico di formazione a ciò qualificante. Il mediatore ad hoc, ove accetti l’incarico, dovrà previamente aderire al Regolamento e al Codice Etico dell’Organismo.
Resta inteso che le indennità di cui all’art. 7 saranno comunque dovute all’Organismo, in solido, da ciascuna parte secondo la tabella allegata al presente regolamento (le parti saranno libere di concordare con il mediatore ad hoc eventuali maggiori compensi).
L’Organismo potrà proporre alle parti di affiancare al mediatore designato (o scelto dalle parti stesse) un mediatore con competenze psicosociali.
I mediatori iscritti nell'Elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico approvato dall'Organismo.
Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.
Al momento dell'accettazione dell'incarico, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e aderire al codice di comportamento senza le quali non può avere inizio il procedimento di mediazione.
La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità; qualora, successivamente all’accettazione dell’incarico
dovessero sorgere motivi di incompatibilità, il mediatore dovrà informare immediatamente le parti e l'Organismo.
Le parti possono richiedere all'Organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento della richiesta l'Organismo nominerà un altro mediatore. L'Organismo provvederà parimenti alla sostituzione del mediatore, qualora quest’ultimo, nel corso del procedimento, rinunci all’incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall’Organismo.
In ogni caso il mediatore non può astenersi dall’incarico ricevuto senza motivazione; diversamente l’Organismo si riserva di valutarne la cancellazione dall’elenco.
Lett. D) INCONTRO DI MEDIAZIONE
L’ Organismo fissa il primo incontro tra le parti con un mediatore che fornisce l’informativa sul procedimento di mediazione che si svolge sempre presso la sede dell' Organismo.
I mediatori conducono l'incontro senza formalità di procedura, secondo le modalità che verranno condivise al primo incontro.
Lett. E) ESITO DEL PROCEDIMENTO
Al termine del procedimento, qualora sia emersa un’ipotesi di accordo, il mediatore fissa un incontro per la redazione della scrittura di mediazione.
L’originale del verbale redatto durante l’incontro è depositato presso la Segreteria dell’Organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che ne fanno richiesta.
Ove l’incontro non abbia avuto luogo perché nessuna delle parti compare verrà redatto dal mediatore verbale di mancata partecipazione delle parti.
Lett. F) RISERVATEZZA
Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato.
Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese durante la mediazione.
A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.
Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso della mediazione e salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengano, il mediatore ed il personale di Xxxxxxxxxx presente sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti. Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengano le informazioni.
Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale.
Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti dell'Organismo e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.
ARTICOLO 5 - PARERE ‘ESPERTO’
Lett. A) ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO
Le parti possono designare di comune accordo un esperto al fine di ottenere la redazione di un parere sulla equa composizione di un conflitto familiare. La designazione può avvenire sia prima dell’instaurazione di un procedimento giudiziario, sia dopo, e in qualunque fase o grado di esso; anche le parti di un procedimento di mediazione possono concordemente decidere di chiedere al medesimo mediatore o ad un altro soggetto che abbia i requisiti di cui alla lett. c, di redigere il parere ‘esperto’; in tale caso, la procedura di mediazione si estingue.
Il procedimento relativo al parere esperto si attiva attraverso il deposito di una domanda congiunta presso la Segreteria dell'Organismo.
La domanda può essere presentata, sia utilizzando l'apposito modulo (reperibile anche on line sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Milano), sia con autonoma istanza in carta libera, che deve contenere:
- dati identificativi delle parti;
- dati identificativi dei professionisti che le rappresentano;
- indicazione congiunta dell’esperto scelto dalle parti, tra i soggetti che abbiano i requisiti di cui alla successiva Lett. C).
Il deposito della domanda costituisce accettazione del regolamento e delle indennità dovute all’organismo come da tabella (che si allega).
La segreteria comunica all’esperto indicato dalle parti la designazione, inviando copia del regolamento.
Lett. B) PARTECIPAZIONE DEGLI AVVOCATI
Le parti partecipano al procedimento con l’assistenza di un avvocato.
Lett. C) L’ESPERTO
L’esperto redige un parere sulla equa composizione del conflitto familiare. L’esperto non svolge attività di consulenza sull’oggetto della controversia.
L’esperto nominato dalle parti deve essere un avvocato con almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all’albo, o un magistrato fuori ruolo.
L’esperto scelto dalle parti deve comunicare alla segreteria, non oltre due giorni dalla designazione la propria accettazione; l’accettazione dell’incarico comporta l’adesione al regolamento.
Lett. D) PROCEDURA
La procedura per la redazione del parere esperto deve svolgersi nel rispetto del principio del contraddittorio.
L’esperto fissa il primo incontro con le parti e i rispettivi difensori; durante il primo incontro egli definisce assieme agli avvocati delle parti le regole del successivo svolgimento della procedura prevedendo eventualmente il deposito di memorie scritte.
Lett. E) POTERI DELL’ESPERTO
L’esperto ha il potere di:
- ricevere le prove documentali che le parti gli forniscono;
- invitare le parti ad esibire documenti determinati;
- sentire persone informate sui fatti;
- rappresentare alle parti la necessità di nominare un consulente tecnico, acquisendo il loro consenso a sostenerne gli oneri.
L’esperto ha la facoltà di comunicare alle parti in qualsiasi momento della procedura, la propria rinuncia indicando i motivi che gli impediscono di portare a termine l’incarico.
Lett. F) ESITO DEL PROCEDIMENTO
L’esperto, terminata la procedura, convoca le parti e i rispettivi difensori allo scopo di sottoporre loro un’ipotesi di accordo e di acquisire la loro accettazione.
In caso contrario, l’esperto redige un parere motivato e lo consegna alle parti.
Le parti hanno comunque, in qualsiasi fase della procedura, la facoltà di decidere congiuntamente di esonerare l’esperto da tale incarico.
ARTICOLO 6 – PRATICA COLLABORATIVA
La Pratica Collaborativa è un metodo alternativo di risoluzione delle controversie famigliari, che prevede la partecipazione attiva di entrambe le parti, ciascuna assistita da un proprio avvocato, e di eventuali altri professionisti (commercialisti, psicologi, mediatori). Tutti i professionisti che partecipano alla pratica collaborativa devono aver ricevuto una formazione specifica, secondo gli standard stabiliti dall’organizzazione internazionale IACP (International Academy of Collaborative Professionals), che riunisce tutti i professionisti collaborativi.
L’Organismo fornirà alle parti che ad esso si rivolgono tutte le informazioni necessarie per conoscere la pratica collaborativa, consegnando a chi ne facesse richiesta anche del materiale descrittivo e i nominativi degli avvocati formati alla pratica collaborativa stessa.
Presso gli spazi dell’Organismo sarà inoltre possibile svolgere sia un primo colloquio conoscitivo con un avvocato formato alla pratica collaborativa sia, qualora le parti e i rispettivi avvocati ne facciano congiuntamente richiesta, l’intero percorso. In quest’ultimo caso, saranno dovute all’Organismo le spese di avvio previste all’art. 7, mentre le parti concorderanno con gli avvocati incaricati il compenso per l’attività dagli stessi prestata.
ARTICOLO 7 - INDENNITA'
Salvo diverse previsioni di legge per le spese di avvio del procedimento é dovuto, da ciascuna parte, un importo di Euro 40,00= oltre IVA come per legge che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e, dalla parte aderente, al momento dell’adesione.
Le spese per ciascun incontro di mediazione – comprensive dell’onorario del mediatore - sono dovute, in solido, da ciascuna parte che ha aderito al procedimento, come da tabella allegata al presente regolamento.
Nel caso del mediatore ad hoc quest’ultimo avrà diritto allo stesso compenso previsto dall’Organismo per i mediatori iscritti all’Elenco; eventuali ulteriori compensi saranno oggetto di libera contrattazione tra il mediatore e le parti.
All. 1
REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI MEDIATORI FAMILIARI
Possono essere iscritti all'Elenco dei Mediatori Familiari dell’Organismo di Conciliazione Forense di Milano, gli avvocati con almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all’albo, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, a un corso di formazione professionale accreditato secondo gli standard formativi fissati dal forum europeo di mediazione familiare e che abbiamo già praticato interventi di mediazione familiare.
In ogni caso l’iscrizione è subordinata ad una valutazione secondo le modalità definite dall’Organismo.
All. 2
CODICE ETICO
I mediatori presteranno il servizio con l'osservanza dei criteri e dei principi fissati nella risoluzione
n. 616 del 21 gennaio 1998, del comitato dei ministri del Consiglio d’Europa sulla mediazione familiare contenente la raccomandazione R (98) 1, nonché nel rispetto del codice deontologico dei mediatori dell'Organismo di Conciliazione Forense di Milano e del codice deontologico forense.
I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione.
Il mediatore prima di accettare l’incarico, deve verificare di avere la preparazione e competenza necessarie per condurre la mediazione del caso proposto.
I mediatori iscritti nell’elenco devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'Organismo, frequentando regolarmente corsi di formazione e aggiornamento.
Il mancato aggiornamento, così come la mancata disponibilità a sottoporsi a valutazione, ovvero il mancato superamento della medesima, comportano la cancellazione dall’elenco dei mediatori.
L’Organismo può e deve verificare che i singoli mediatori esercitino e/o promuovano la propria attività in modo professionale, veritiero e dignitoso, costituendo ciò requisito per il mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco.
Il mediatore e i suoi ausiliari non potranno svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. E’ fatto loro divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio. Non possono percepire compensi direttamente dalle parti.
Al mediatore è fatto obbligo di:
a) sottoscrivere, per ogni mediazione per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità;
b) informare immediatamente le parti e l’Organismo delle ragioni di possibile pregiudizio all’imparzialità nello svolgimento della mediazione;
c) deve assicurarsi che le parti siano correttamente informate sul suo ruolo e sulla natura del procedimento avendone compreso il significato e le finalità;
d) deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura o che sia ad essa correlata.
e) deve assicurarsi che le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento abbiano compreso ed accettato gli obblighi di riservatezza;
f) deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza;
g) non deve esercitare alcuna pressione sulle parti e deve sempre rispettare la volontà delle parti nella ricerca della soluzione, astenendosi dall’influenzarle;
h) corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del responsabile dell’Organismo;
l) gli incontri di mediazione dovranno essere tenuti presso la sede dell’Organismo;
m) l’inosservanza delle disposizioni del presente codice etico da parte del mediatore comporta l’immediata segnalazione della violazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza per l’eventuale sospensione dall’incarico di mediatore e/o per altri eventuali provvedimenti.
All. 3 TABELLA INDENNITA’
Ciascuna delle parti deve corrispondere un’indennità di Euro 75, oltre IVA, per ogni incontro con i mediatori (di norma un intero percorso di mediazione richiede dai 6 ai 10 incontri) a prescindere dal numero di incontri e dalla presenza di co-mediatori.
Il 40% di tale importo viene destinato a coprire le spese dell’Organismo mentre la differenza resterebbe a copertura delle spese dei mediatori.
Entrate ed uscite connesse allo svolgimento del servizio rientrano nella contabilità dell’Organismo.