Assicurazione di protezione giuridica privata e di circolazione
Assicurazione di protezione giuridica privata e di circolazione
Informazioni per la clientela
ai sensi della Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA) Condizioni generali d’assicurazione (CGA)
4283-01/2022
Edizione 01/2022
In caso di dubbio, i testi della versione originale tedesca sono determinanti. Qualora nel seguente testo venisse utilizzata solo la forma maschile per la denominazione delle persone – al fine di facilitare la lettura – sono ovviamente sottintese anche le rispettive denominazioni femminili.
Queste Condizioni tengono in considerazione le modifiche previste dalla revisione LCA che entreranno in vigore in data 01.01.2022.
Informazioni per la clientela ai sensi della LCA Chi è l’assicuratore?
L’assicuratore è la Orion Assicurazione di Protezione Giuridica SA, (di se- guito «Orion»), con sede a Basilea, soggetta alla vigilanza da parte dell’Au- torità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA (Xxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxx). Orion opera solo in Svizzera (senza il Principato del Liechten- xxxxx). I contraenti con domicilio/sede al di fuori della Svizzera non possono stipulare un’assicurazione presso Orion. Un’assicurazione in essere si es- tingue con il trasferimento o la notifica di partenza dalla Svizzera.
Quali sono i rischi assicurati e a cosa si estende la protezione assicurativa?
L'assicurazione di protezione giuridica sostiene la persona assicurata come un'assicurazione contro i danni in caso di problemi legali. In particolare, copre i seguenti ambiti giuridici, a condizione che le coperture corrispondenti siano assicurate:
1 Protezione giuridica privata: controversie derivanti dal suo settore private in ambiti giuridici come risarcimento danni, diritto penale, di- ritto di proprietà e diritti reali, diritto assicurativo, diritto del lavoro, diritto dei pazienti, diritto contrattuale, diritti d’autore, diritto di lo- cazione, diritto successorio, diritto fiscale e diritto matrimoniale. Ino- ltre, per un premio supplementare: protezione giuridica per altre im- mobili e come locatore.
2 Protezione giuridica di circolazione: controversie riguardanti la mo- bilità, per esempio in seguito ad infortuni, in caso di procedimenti penali o amministrativi e in caso di controversie contrattuali riguar- danti veicoli.
Le informazioni su ulteriori casi assicurativi, validità territoriale e somme di as- sicurazione massime sono disponibili negli artt. X0, X0, X0, X0 x X0.
Quale premio è dovuto?
L’ammontare del/dei premio/premi dipende dai rischi assicurati e dalla coper- tura assicurativa desiderata. Tutti i dati relativi al premio e alle possibili tasse (ad es. imposte, pagamento rateale) figurano nella documentazione contrat- tuale. Deve essere pagato all’inizio del periodo di assicurazione, a meno che non sia prevista una scadenza successiva in base ai documenti contrattuali o al conteggio dei premi. Xxxxx può adeguare il premio e le Condizioni d’assicu- razione con l’inizio di ogni nuovo anno assicurativo. In tal caso, il contraente ha diritto di disdetta secondo quanto indicato nelle Condizioni di assicurazione.
Quali sono gli altri obblighi del contraente?
Gli obblighi risultano dalle Condizioni d’assicurazione e dalla LCA. Obblighi importanti sono ad es.:
• notifica in caso di modifica di un fatto dichiarato
• notifica scritta immediata dell’evento assicurato
• collaborazione al chiarimento della fattispecie
(in caso di sinistro, in caso di cambiamento del rischio ecc.)
Qual’è il termine da rispettare per la presentazione di una di- chiarazione di sinistro?
Il caso assicurato va immediatamente notificato per iscritto ad Orion.
Edizione 01/2022
Quando inizia e quando termina l’assicurazione?
La copertura assicurativa prende avvio il giorno indicato nella polizza. Fino alla consegna della polizza o di una conferma definitiva della copertura, Xxxxx può rifiutare la proposta. Le condizioni contrattuali definiscono i casi in cui sia applicabile un periodo d’attesa. Xxxxx eroga le proprie prestazioni non prima del pagamento completo del primo premio. L’assicurazione vale per i casi assicurativi che si verificano nel corso della durata del contratto e ven- gono notificati ad Orion. Di norma il contratto si estingue mediante dis- detta ordinaria, che è possibile rispettivamente al più tardi 1 mese prima della scadenza del contratto oppure, se così è previsto per legge,alla fine del 3° anno assicurativo. Se non vi è disdetta, il contratto si rinnova taci- tamente di un altro anno. Le altre possibilità di risoluzione risultano dalle Condizioni d’assicurazione e dalla LCA.
Il contratto può essere revocato?
Entro 14 giorni il contraente può revocare la proposta di stipulare il contratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso per iscritto. Il termine viene ris- pettato se il contraente comunica ad Xxxxx la sua revoca l’ultimo giorno del termine oppure consegna alla Posta la sua dichiarazione di revoca.
Come tratta i dati personali Orion?
Orion tratta i dati personali tra le altre cose nell’ambito della stipulazione e della gestione del contratto. Maggiori informazioni sul trattamento dei dati da parte di Orion (sugli scopi, i destinatari dei dati, la conservazione e i diritti delle persone interessate) e sulla protezione dei dati in generale sono consul- tabili nella Dichiarazione sulla protezione dei dati disponibile all’indirizzo xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx-xxx-xxxx.Xxxx dichiarazione può anche essere ri- chiesta ad Orion Assicurazione di Protezione Giuridica SA, Protezione dei dati, Casella postale, CH 4002 Basilea, xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx.
Il broker riceve una retribuzione?
Se un terzo, ad es. un intermediario non vincolato (broker), si incarica di tute- lare gli interessi del contraente relativamente alla conclusione o all’amminis- trazione di questo contratto d’assicurazione, è possibile che Xxxxx corrisponda a questo terzo una retribuzione per la sua attività sulla base di una conven- zione. Qualora il contraente desiderasse maggiori informazioni a questo ri- guardo, può rivolgersi al terzo.
Contenuto del contratto di assicurazione
La polizza fornisce informazioni su:
• la persona assicurata
• la variante di prodotto scelta (protezione giuridica privata o di circolazione, prodotto standard o premium)
• le somme d’assicurazione
• la data di inizio dell’assicurazione e la durata del contratto
• la scadenza del premio
• le condizioni particolari
Inoltre il contenuto del contratto si basa su:
• le seguenti Condizioni generali di assicurazione
• la Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA)
• la Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA)
• l’Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS)
3
4
Assicurazione di protezione giuridica privata e di circolazione
Condizioni generali d’assicurazione (CGA)
Indice
Estensione dell’assicurazione 6
Disposizioni comuni 16
A
E
A1 Chi è assicurato
A2 Dove è vale l’assicurazione
B
A3 Quali sono le caratteristiche assicurate A4 Quale sono le somme assicurate
Protezione giuridica
privata Standard e Premium 7
B1 Quali sono gli ambiti giuridici assicurati
C
Protezione giuridica di
circolazione Standard 14
C1 Quali sono gli ambiti giuridici assicurati
D
Protezione giuridica di
circolazione Premium 15
D1 Quali sono gli ambiti giuridici assicurati D2 Quando si considera avvenuto un caso D3 Quali sono gli esclusioni
E1 Quali sono le prestazioni fornite
E2 Quali sono i casi esclusi dall’assicurazione E3 Rinuncia ad una riduzione delle prestazioni E4 Quando vale l’assicurazione
E5 Come si gestisce un caso assicurativo E6 Divergenze d’opinione
E8 | Diritto di revoca ed i suoi effetti | |
E9 | Cosa vale per i premi | |
E10 | Violazione di obblighi | |
E11 | Comunicazione | |
E12 | Cosa accade in caso di cambiamento di domicilio | |
E13 | Retribuzione Broker | |
E14 | Quale è il foro | |
E15 | Protezione dei dati | |
E16 | Quali sono le disposizioni legali applicabili | |
E17 | Sanzioni |
E7 Come viene disdetto il contratto in caso di sinistro
Edizione 01/2022
Condizioni generali d’assicurazione Edizione 01/2022
A
Estensione dell’assicurazione
A1
Chi è assicurato
Persone assicurate: | Assicurazione individuale | Assicurazione di più persone |
1 Il contraente; | ✔ | ✔ |
2 I figli minorenni di un contraente non coniugato, qualora vivano nella stessa comunione domestica o vi facciano regolarmente ritorno durante la settimana o il fine settimana; | ✔ | ✔ |
3 I figli minorenni di un contraente non coniugato nel corso delle loro visite al genitore assicurato; | ✔ | ✔ |
4 Tutte le persone che vivono in comunione domestica con il contraente oppure che fanno regolarmente ritorno alla sua economia domestica durante la settimana o il fine settimana; | ✔ | |
5 Nella protezione giuridica di circolazione: Oltre alle persone già menzionate, sono assicurati tutti i conducenti di un veicolo a motore immatricolato a nome di un assicurato e non utilizzato a scopo professionale o i passeggeri del veicolo; | ✔ | ✔ |
In caso di matrimonio o registrazione di un’unione domestica, è valida l’assicurazione familiare a partire dal giorno del matrimonio rispettivamente della registrazione la variante «assicurazione per più persone», a condizione che il cambiamento di stato civile venga notificato entro 6 mesi e la differenza di premio venga versata.
A2
Quali sono le caratteristiche assicurate
Gli assicurati vengono assicurati in base ai prodotti assicurati nelle loro seguenti caratteristiche:
Proprietà: | Protezione giuridica privata Standard / premium | Protezione giuridica di circolazione | |
Standard | Premium | ||
1 Come persone private, persone che esercitano un’attività lucrativa dipendente, membri dell’esercito svizzero, della protezione civile o dei vigili del fuoco; | ✔ | ||
2 Come ciclista (incl. e-bike), conducente di un motociclo e conducente di un veicolo a motore privo di obbligo di immatricolazione; | ✔ | ✔ | ✔ |
3 Come pedone, cavaliere e utente di apparecchi o mezzi ausiliari assimilati a veicoli, che servono alla mobilità o allo spostamento come skateboard, pattini in linea, monopattini, sci: – non in relazione a una collisione con un veicolo; – in relazione a una collisione con un veicolo; | ✔ ✔ | ✔ | ✔ |
4 Come proprietario, detentore o utente di battelli, tavole da surf, aeromobili, dispo- sitivi volanti (modellini, droni, multicotteri, ecc.) e corpi volanti per i quali la legge non prevede un’assicurazione responsabilità civile o con un peso di al massimo 30 kg; | ✔ | ✔ | ✔ |
5 Come passeggero di un veicolo a motore, imbarcazione, aeromobile, veicoli su rotaia o mezzi di trasporto pubblico; | ✔ | ✔ | ✔ |
6 Come conducente di un qualsiasi veicolo a motore fino a 3 500 Kg di peso, appartenente ad una persona non assicurata; | ✔ | ✔ | ✔ |
7 Come proprietario, detentore, locatario o conducente di un veicolo a motore inclusi rimorchio e roulotte non installata permanentemente o di un’imbarcazione nonché come conducente di un veicolo su rotaia o di mezzi di trasporto pubblici; | ✔ | ✔ |
Proprietà: | Protezione giuridica privata Standard / premium | Protezione giuridica di circolazione | |
Standard | Premium | ||
8 Come conducente di un aeromobile (protezione giuridica piloti) o proprietario, detentore o locatario di un aeromobile fino a 5,7 tonnellate MTOW; | ✔ | ||
9 Come locatore, a patto che per l’oggetto del noleggio sia stata stipulata una copertura complementare «protezione giuridica del locatore». | ✔ |
I veicoli mobili (anche detti «autonomi») sono equiparati ai veicoli indicati sopra.
A3
Dove è vale l’assicurazione
1 L’assicurazione è valide, salvo poche eccezioni, in tutto il mondo. Queste eccezioni sono indicate nella prima colonna corrispondente (ambito giuridico) delle tabelle «quali ambiti giuridici sono assicurati» (art. B1 e C1). La dicitura «Svizzera» include anche il Principato del Liechten- xxxxx e alla dicitura «Europa» appartengono l’area fino agli Urali e gli Stati rivieraschi del Mediterraneo.
2 Sono assicurati indipendentemente dal luogo dell’evento quei casi giuridici in cui, cumulativamente
a. il foro giudiziario si trova all’interno dell’area geografica indicata;
b. è applicabile il diritto nazionale corrispondente e
c. il foro giudiziario per l’esecuzione si trova nel territorio assicurato al momento dell’annuncio del caso di sinistro.
Le misure di riscossione assicurate vengono applicate solo nei limiti determinanti della validità territoriale per l’ambito giuridico in questione.
3 Le procedure arbitrali sono assicurate solo se il foro competente si trova in Svizzera o è applicabile il diritto svizzero.
A4
Quale sono le somme assicurate
1 Qualora nella prima colonna della tabella «quali ambiti giuridici sono assicurati» sotto al titolo «Restrizioni particolari della copertura» non sia indicato nient’altro, è valida la somma di assicurazione per caso giuridico nei prodotti:
– Standard CHF 600 000, per casi con foro giuridico fuori dall’Europa CHF 150 000
– Premium CHF 1 000 000 per casi con foro giuridico fuori dall’Europa CHF 300 000
2 Indipendentemente dal numero di casi, per tutti i casi avvenuti nello stesso anno assicurativo sono disponibili un’unica volta le somme massime di CHF 600 000 per il prodotto Standard e CHF 1 000 000 per il prodotto Premium.
3 Tutte le liti aventi la stessa origine o che sono direttamente o indirettamente connesse tra di loro sono considerate come un unico caso assicurato. La somma assicurata viene accordata una sola volta per caso, anche se questo concerne diversi ambiti giuridici. Le cauzioni e gli acconti sono conteggiati intera a Orion.
B
Protezione giuridica privata Standard e Premium
B1
Quali sono gli ambiti giuridici assicurati (lista esaustiva)
Ambito giuridico: | Periodo di carenza (cfr. anche art. E4 cpv. 3): | Un caso giuridico é da considerarsi realizzato: | Ulteriori esclusioni figurano nell’art. E2 la copertura assicurativa é esclusa: |
1 Risarcimento danni Le pretese civili di risarcimento danni civile extracontrat tuali per danni materiali e corporali (lesioni corporali / omicidio) così come i danni patrimoniali diretti che ne derivano. Implicazione dell’assicurato in un procedimento penale come parte civile, qualora tale intervento non sia necessario, per far valere una pretesa. La procedura per far valere i diritto in virtè delle disposizioni legali relative all’aiuto delle vittime è coassicurata; | Nessuno | Al momento in cui il danno è stato provo- cato. | – in relazione ai reati contro l’onore; – per le pretese di risarcimento quali conseguenza di un evento, nel quale l’assicurato era conducente di un veicolo a motore; – in relazione ai danni causati dagli at- tacchi ai sistemi informatici o dalla per- dita di dati; |
Restrizioni particolari della copertura: Per quanto concerne la proprietà immobiliare, solamente nel qua- dro dell’art. B1 cpv. 13. |
Ambito giuridico: | Periodo di carenza (cfr. anche art. E4 cpv. 3): | Un caso giuridico é da considerarsi realizzato: | Ulteriori esclusioni figurano nell’art. E2 la copertura assicurativa é esclusa: |
2 Difesa penale Tutela degli interessi giuridici dell’assicurato in caso di una proce- dura penale o penale-amministrativa avviata a suo carico con l’imputa- zione di violazione per negligenza di norme legali; | Nessuno | Al momento in cui una prima infrazione alle norme penali è stata effettiva- mente o presumi bilmente commessa. | – in caso d’imputazione per violazione intenzionale delle disposizioni penali. Le spese saranno rimborsate, malgrado l’imputazione di viola- zione intenzionale, in caso di decisione di non luogo a procedere, come pure di decisione di assoluzione completa dell’assicurato, cres- ciute entrambe in giudicato, e concernenti la totalità delle infrazioni imputate all’assicurato. Non sarà accordato alcun rimborso nel caso di decisione di non luogo a procedere in seguito versamento di un’inden- nità alla parte lesa, o se i reati penali sono caduti in prescrizione come pure in caso di atti punibili contro il capitale; nei casi in relazione ai reati contro l’onore e al ritiro di una denuncia penale reciproca; – in procedure come conseguenza di un evento in cui l’assicurato è stato il conducente o il detentore di un veicolo a motore; – per i casi derivanti dal diritto degli stranieri; – per i casi riguardanti la legge sulla protezione dei dati; – per i casi derivanti dal diritto dei beni immateriali (come diritti sui brevetti, diritti sul design e sui marchi; |
Restrizioni particolari della copertura: Per quanto concerne il diritto d’au- tore, solamente nel quadro dell’art. B1 cpv. 9. | |||
3 Diritto di proprietà e diritto reale Le liti derivanti dalla proprietà, dal possesso o da altri diritti reali relativi a beni mobili e ad animali; | Nessuno | Al momento di una prima violazione effettiva o pres- unta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali, a meno che l’assicurato non sia in grado di rendersi conto prima che potrebbero sorgere delle differenze giu- ridiche. Nel secondo caso è determinante il momento della riconoscibilità da parte dell’assicurato. | |
4 Diritto d’assicurazione Le liti relative al diritto delle assicu- razioni sociali con istituti pubblici svizzeri di assicurazione (AVS / AI, SUVA ecc.), casse pensioni e casse malattia, come pure le liti derivanti da contratti d’assicurazione con assicurazioni private; | Nel diritto delle assi- curazioni sociali: 1 mese Per tutti gli altri casi: nessuno | – Danni corporali: alla prima manifestazione di un danno alla salute, al quale fa seguito un’inabilità la- vorativa o un’invalidità; – in caso di controversia per presunta falsa dichiara- zione nella proposta: nel momento della dichiara- zione della proposta; – in tutti gli altri casi: al momento in cui si realizza il primo evento che dà origine alle pretese nei confronti dell’assicurazione. | |
Restrizioni particolari della copertura: Per quanto concerne la proprietà immobiliare, solamente nel quadro dell’art. B1 cpv. 13. | |||
5 Diritto di lavoro a Liti in qualità di lavoratore deri- vanti da un rapporto di lavoro pubblico o privato contro il da- tore di lavoro in Svizzera e paesi limitrofi ad essa; b Liti in qualità di datore di lavoro con aiuti domestici o sorveglianti di bambini impiegati nella pro- pria economia domestica; | 1 mese | Al momento di una prima violazione effettiva o pres- unta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali, a meno che l’assicurato non sia in grado di rendersi conto prima che potrebbero sorgere delle differenze giu- ridiche. Nel secondo caso è determinante il momento della riconoscibilità da parte dell’assicurato. | Nel prodotto Standard: – per membri della direzione dotati di influenza autorevole sulle deci- sioni operative del datore di lavoro o con uno stipendio annuale netto (incl. bonus e gratificazioni) di oltre CHF 200 000; – per membri del consiglio di amministrazione; |
Ambito giuridico: | Periodo di carenza (cfr. anche art. E4 cpv. 3): | Un caso giuridico é da considerarsi realizzato: | Ulteriori esclusioni figurano nell’art. E2 la copertura assicurativa é esclusa: |
6 Diritto dei pazienti Le liti in qualità di paziente con medici, ospedali o altre istituzioni mediche: a in Svizzera; b all’estero, soltanto in caso di trattamenti medici che devono essere effettuati d’urgenza. Il caso d’urgenza è dato, quando l’assicurato che soggiorna temporaneamente all’estero, neces- sita di un trattamento me dico ed un rimpatrio anticipato in Svizzera non sia ragionevole; | 1 mese, con eccezione die tratta- menti di urgenza. | Al momento di una prima violazione effettiva o pre- sunta delle prescrizionile- gali o degli obblighi contrattuali, a meno che l’assicurato non sia in grado di rendersi conto prima che potrebbero sor- xxxx delle differenze giuri- diche. Nel secondo caso è determinante il momento della riconoscibilità da parte dell’assicurato. | – se gli assicurati si recano all’estero allo scopo di sottoporsi a trattamenti medici; – in caso di liti derivanti da operazioni di chirurgia estetica, fatta eccezione di in- terventi medici divenuti necessari in se- guito ad un infortunio o ad una malattia interventi divenuti necessari dal punto di visto medico; |
7 Altri contratti Controversie derivanti da altri contratti del Codice delle obbligazi- oni che non sono stati indicati separatamente, come ad es. cont- ratto di compravendita, mandato semplice, contratto d’appalto per cose mobili, contratti atipici; anche i contratti stipulati via Internet sono assicurati; | 1 mese | Al momento di una prima violazione effettiva o pre- sunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali, a meno che l’assicurato non sia in grado di rendersi conto prima che potrebbero sor- xxxx delle differenze giuri- diche. Nel secondo caso è determinante il momento della riconoscibilità da parte dell’assicurato. | – per controversie legate a un acquisto immobiliare nonché nuove costruzioni, ristrutturazioni e costruzioni aggiunte; – in caso di liti derivanti da contratti di timesharing;» – in caso di liti concernenti la costituzione di pegno immobiliare su beni immobili e fondi; – in caso di liti concernenti i risultati di esami e decisioni di promozione; – per controversie legate al commercio di oggetti d’arte; – per controversie con avvocati, notai, consulenti fiscali e fiduciari; |
Restrizioni particolari della copertura: – fino a un valore di causa pari a CHF 500 sussiste solo il diritto a un’informazione giuridica da parte di Orion; – le controversie dovute a prestiti sono assicurate a condizione che siano state concordate per iscritto e tra persone private. | |||
8 Attività secondaria indipendenti Controversie di diritto contrattuale per attività secondarie indi- pendenti fino a un fatturato annuale massimo di CHF 18 000, nel prodotto Premium CHF 36 000; | 1 mese | Al momento di una prima violazione effettiva o pre- sunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali, a meno che l’assicurato non sia in grado di rendersi conto prima che potrebbero sor- xxxx delle differenze giuri- diche. Nel secondo caso è determinante il momento della riconoscibilità da parte dell’assicurato. | – per controversie legate a un acquisto immobiliare nonché nuove costruzioni, ristrutturazioni e costruzioni aggiunte; – in caso di liti derivanti da contratti di timesharing; – in caso di liti concernenti la costituzione di pegno immobiliare su beni immobili e fondi; – per controversie con avvocati, notai, consulenti fiscali e fiduciari; – per controversie derivanti da prestiti; |
Non sono assicurati i seguenti settori di attività: – prestazione di servizi IT / consulenze aziendali / pubblicità; – prestazione di servizi finanziari incl. consulenze assicurative; – architettura / ingegneria; – commercio d’oggetti d’arte; – rappresentanza legale (avvocato, notaio, ecc.) / consulenza fiscale / amministrazione fiduciaria; – prestazioni mediche. Restrizioni particolari della copertura: – validità territoriale: Svizzera e paesi limitrofi ad essa; – fino a un valore di causa pari a CHF 500 sussiste solo il diritto a un’informazione giuridica da parte di Orion. | |||
9 Diritti d’autore Difesa contro pretese altrui derivanti dalla violazione da parte dell’assicurato di diritti d’autore; rivendicazione di pretese di risarcimento in caso di violazione dei diritti d’autore spettanti all’assicurato; | 1 mese | Al momento di una prima violazione effettiva o pre- sunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali, a meno che l’assicurato non sia in grado di rendersi conto prima che potrebbero sor- xxxx delle differenze giuri- diche. Nel secondo caso è determinante il momento della riconoscibilità da parte dell’assicurato. | – nei casi in cui la persona assicurata abbia registrato un nome di dominio con segni distintivi noti identici, allo scopo di impossibilitare all’assegnatario del segno distintivo di presentare il suo sito web con questo indirizzo Internet (Domain Name Grabbing); |
Restrizioni particolari della copertura: – la somma di assicurazione del prodotto Standard è pari a CHF 5 000, nel prodotto Premium è invece pari a CHF 20 000; – questa copertura sussiste in via sussidiaria, ovvero nel caso in cui le disposizioni assicurative di un’assicurazione responsabilità civile di privati esistente o una speciale assicurazione Internet non prevedano alcuna copertura per la difesa contro tali pretese; – validità territoriale: Europa. |
Ambito giuridico: | Periodo di carenza (cfr. anche art. E4 cpv. 3): | Un caso giuridico é da considerarsi realizzato: | Ulteriori esclusioni figurano nell’art. D3 la co- pertura assicurativa é esclusa: |
10 Protezione giuridica in materia di Internet Protezione giuridica come vittima in relazione a: 1. Phishing / hacking; 2. Abuso di carte di credito. Qualora l’assistenza legale non dovesse avere successo entro 60 giorni dalla notifica del caso, Xxxxx, invece di offrire prestazioni ai sensi dell’art. E1, può farsi carico del danno attestato fino a un massimo di CHF 1 000 (pro- dotto Premium CHF 3 000) provocato dall’uso non auto- rizzato da parte di terzi della carta di credito sul conto dell’assicurato, sotto forma di riduzione del saldo o dall’abuso della carta di credito; | 1 mese | Al momento di una prima violazione effettiva o pres- unta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali, a meno che l’assicurato non sia in grado di rendersi conto prima che potrebbero sor- xxxx delle differenze giuri- diche. Nel secondo caso è determinante il momento della riconoscibilità da parte dell’assicurato. | |
Restrizioni particolari della copertura: – la somma di assicurazione è pari a CHF 5 000, nel prodotto Premium è invece pari a CHF 20 000; – la copertura sussiste a condizione che l’abuso delle carte di credito sia avvenuto tramite internet; – la somma per il risarcimento del danno patrimoniale viene corrisposta al massimo una volta per anno assi- curativo. Le indennità di altri assicuratori (ad es. assicu- razione di mobilia domestica) hanno la precedenza su questa assunzione dei costi. Orion si riserva il diritto di richiedere una copia della polizza assicurativa. | |||
11 Protezione giuridica contro il mobbing Protezione giuridica come vittima in relazione a violazi- one dei diritti della personalità (ad esempio cyber mob- bing, minacce, coazione, ricatto) perpetrate da terzi in modo esplicito mediante mezzi elettronici. Sono assicurate (enumerazione esaustiva): – l’appello a mettere fine alle aggressioni sotto commi- natoria di conseguenze legali; – l’inoltro di una denuncia penale; – la tutela degli interessi di diritto civile a protezione della personalità; – la rivendicazione di pretese di cessazione e risarcimento nei confronti dell’aggressore e del gestore dei siti web; – computandoli alla somma d’assicurazione, i costi per un fornitore di prestazione specializzato per la cancel- lazione dei contenuti internet che rappresentano una violazione dei diritti della personalità fino a CHF 1 000 (nel prodotto Premium fino a CHF 3 000). Questa somma viene corrisposta al massimo una volta per anno assicurativo; | 6 mesi | Al momento di una prima violazione effettiva o pres- unta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali, a meno che l’assicurato non sia in grado di rendersi conto prima che potrebbero sor- xxxx delle differenze giuri- diche. Nel secondo caso è determinante il momento della riconosci bilità da parte dell’assicurato. | – per casi in cui la persona assicurata ha dato motivo di provocazione. Questa esclusione è valida anche nel caso in cui la persona assicu- rata abbia reagito a una precedente provoca- zione dell’aggressore; – per casi contro persone che negli ultimi due anni precedenti la stipula dell’assicurazione hanno provocato una persona assicurata; – per aggressioni come reazione ad un reato della persona assicurata, per il quale esiste una sentenza cresciuta in giudicato; – per violazioni alla personalità nella stampa, in televisione, alla radio e nelle loro edizioni elettroniche; |
Restrizioni particolari della copertura: – la somma di assicurazione è pari a CHF 5 000, nel prodotto Premium è invece pari a CHF 20 000; – la copertura sussiste solamente se il foro giudiziario e il domicilio/sede dell’aggressore si trova in Svizzera o in un Paese limitrofo ad essa. | |||
Ambito giuridico: | Periodo di carenza (cfr. anche art. E4 cpv. 3): | Un caso giuridico é da considerarsi realizzato: | Ulteriori esclusioni figu- rano nell’art. E2 la coper- tura assicurativa é esclusa: |
12 Protezione giuridica locatario o affittuario a Orion accorda la protezione giuridica in caso di liti derivanti da un contratto di loca- zione o di affitto in relazione ad un immobile, a locali o fondi a scopo d’uso perso- nale e non utilizzati a titolo professionale e situati in Svizzera; b Al domicilio svizzero Orion accorda la protezione giuridica per le liti di diritto civile in materia di vicinato nei confronti dei diretti confinanti in merito a – restrizioni alla vista, – manutenzione e distanza legale di alberi e siepi dal confine, – immissioni (come ad esempio rumore, fumo, odori, ombra); c Al domicilio svizzero del contraente, Orion accorda protezione giuridica per contro- versie derivanti da contratti d’appalto con artigiani concernenti vizi di costruzione del suo bene immobile non adibito ad una commerciale; | a e b: 1 mese c: 1 anno | Al momento di una prima viola- zione effettiva o presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali, a meno che l’assicu- rato non sia in grado di rendersi conto prima che potrebbero sorgere delle differenze giuridiche. Nel se- condo caso è de- terminante il mo- mento della ricono- scibilità da parte dell’assicurato. | – in caso di controversie in relazione al superamento dei valori limite d’esposi- zione conformemente all’Ordinanza contro l’inquinamento fonico; – c: – in caso di controversie legate a progetti di cos- truzione i cui costi com- plessivi superano CHF 100 000 (prodotto Premium CHF 150 000); – in caso di controversie legate all’amianto; |
Restrizioni particolari della copertura: La somma d’assicurazione nel prodotto Standard per le lettere b e c è pari a CHF 10 000. | |||
13 Protezione giuridica per proprietari d’immobili e per piani La protezione giuridica accordata da Orion in relazione alla proprietà fondiaria ed alla pro- prietà per piani si limita alle controversie relative all’immobile abitato dall’assicurato stesso e non utilizzato a titolo professionale, situato al suo domicilio svizzero nei seguenti ambiti giuridici (enumerazione esaustiva): a le liti di diritto civile in materia di vicinato riguardanti i vicini direttamente confinanti o proprietari per piani all’interno della comunità dei proprietari – restrizioni alla vista, – manutenzione e distanza legale di alberi e siepi dal confine, – immissioni (come ad esempio rumore, fumo, odori, ombra); b le liti di diritto pubblico relative a progetti di costru zione dei diretti confinanti neces- sitanti un permesso edilizio; c controversie legate a un’espropriazione formale; d le liti con assicurazioni; e le liti derivanti da servitù attive e passive, oneri fondiari e liti relative ai confini come pure le richieste di risarci mento danni extracontrattuali per danni materiali con- cernenti l’immobile assicurato; f controversie derivanti da contratti d’appalto con artigiani concernenti vizi di costruzione; Nota: Le parcelle limitrofe ad un fondo assicurato e non costruito, utilizzato dal contraente d’assicurazione come giardino o per il suo autoapprovigionamento e di sua proprietà sono anche assicurate. | b, c e f: 1 anno altri: 1 mese | Al momento di una prima viola- zione effettiva o presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali, a meno che l’assicu- rato non sia in grado di rendersi conto prima che potrebbero sor- xxxx delle diffe- renze giuridiche. Nel secondo caso è determinante il momento della ri- conoscibilità da parte dell’assicu- rato. | – in caso di controversie in relazione al superamento dei valori limite d’esposi- zione conformemente all’Ordinanza contro l’inquinamento fonico; – in caso di controversie non indicate come assicu- rate, come per esempio concernenti i costi comuni della proprietà per piani, il fondo di rinnovamento, le misure di costruzione o altre misure re lative a parti comuni dell’immo- bile, la comproprietà, l’ammini strazione, etc.; – f: – in caso di controversie legate a progetti di cos- truzione i cui costi com- plessivi superano CHF 100 000 (prodotto Premium CHF 150 000); – in caso di controversie legate all’amianto; |
Restrizioni particolari della copertura: – la somma d’assicurazione nel prodotto Standardè pari a CHF 10 000; – b: la somma d’assicurazione è disponibile solo una volta per lo stesso progetto edilizio, anche in caso di modifica della domanda di costruzione; – se una lite con terzi concerne le parti comuni di un immobile costituito in proprietà per piani, i costi saranno presi a carico in proporzione alla quota appartenente all’assicurato in rapporto al valore dell’intera proprietà. In caso di proprietà comune, i costi sono ripartiti in maniera analoga. | |||
Assicurabili mediante convenzione particolare: g ulteriori terreni e immobili Protezione giuridica per proprietari d’immobili e per piani (dalla lettera a alla e) per altri terreni e immobili appartenenti al contraente; h protezione giuridica locatore Controversie con inquilini / affittuari derivanti dal contratto di locazione o affitto. Per questi immobili, il proprietario del terreno e del piano è coassicurato anche dalla pro- tezione giuridica ai sensi della lettera g; Xxxxxxx sia stata stipulata un’assicurazione complementare ai sensi della lettera g o h sono assicurate anche le controversie di un assicurato con il personale incaricato alla cura e alla manutenzione degli immobili supplementari assicurati. |
Ambito giuridico: | Periodo di carenza (cfr. anche art. E4 cpv. 3): | Un caso giuridico é da considerarsi realizzato: | Ulteriori esclusioni figu- rano nell’art. E2 la coper- tura assicurativa é esclusa: |
14 Diritto successorio Liti di diritto successorio; Nota: In assenza di controversia, sussiste copertura per una consulenza giuridica nel quadro dell’art. B1 cpv. 20. Per la stessa successione le prestazioni del presente paragrafo e la consulenza giuridica non possono essere cumulate. | 1 anno | Al momento del decesso del testa- tore. | |
Restrizioni particolari della copertura: – la somma di assicurazione del prodotto Standard è pari a CHF 500, nel prodotto Premium è invece pari a CHF 3 000; – la somma assicurata sarà accordata una volta per successione; – validità territoriale: Svizzera. | |||
15 Diritto matrimoniale / Unioni registrate Orion accorda protezione giuridica in caso di problemi di diritto matrimoniale / di unioni registrate, a scelta sotto forma di supporto nel redigere una convenzione di divorzio o di separazione; | 1 anno | Al momento in cui uno o entrambi i coniugi hanno ri- chiesto la separa- zione, il divorzio o misure di prote- zione dell’unione coniugale o hanno sospeso la comu- nione domestica. Il primo evento è determinante. | |
Restrizioni particolari della copertura: – la somma di assicurazione nel prodotto Standard è pari a CHF 500 per partner assicurato, nel prodotto Premium è pari a CHF 3 000; – in caso di controversie tra gli stessi partner la somma assicurata sarà accordata solo una volta; – validità territoriale: Svizzera | |||
16 Diritto fiscale Orion concede protezione giuridica per procedure di reclamo dopo la ricezione di una decisione di opposizione in controversie avanti alle autorità fiscali svizzere in materia dell’imposta sul reddito, sulla sostanza, sugli utili da sostanza immobiliare, sulla tassa di mutazione e l’imposta sugli immobili; | 1 anno | Al momento della prima decisione di tassazione dell’amministra- zione fiscale. | – in caso di procedure inerenti al recupero d’imposta e pena fiscale; – per il procedimento di opposizione presso l’amministrazione delle contribuzioni; |
Restrizioni speciali della copertura: – la somma assicurativa nel prodotto Standard è pari a CHF 500, nel prodotto Premium a CHF 3 000; | |||
17 Protezione giuridica del conducente Le controversie insorte in qualità di conducente di un veicolo non appartenente a una persona assicurata sino a un peso complessivo di 3 500 kg come da art.C1, cpv. 1 – 3 e 5 – 6; | Nessuno | In base all’ambito giuridico interes- sato, assicurato ai sensi dell’art. C1 | |
Restrizioni particolari della copertura: Queste prestazioni sono erogate solo sussidiariamente ad altre assicurazioni. | |||
Ambito giuridico: | Periodo di carenza (cfr. anche art. E4 cpv. 3): | Un caso giuridico é da considerarsi realizzato: | Ulteriori esclusioni figu- rano nell’art. E2 la coper- tura assicurativa é esclusa: |
18 Protezione giuridica per viaggi all’estero Orion accorda protezione giuridica ad integrazione parziale dell’art. B1 cpv. 7 per contro- versie derivanti da eventi accaduti durante viaggi all’estero riguardanti le seguenti mate- rie (enumerazione estausiva): a affitto, prestito e deposito di un bene mobile all’estero; b contratto di trasporto per il trasporto di pacchi e/o di un veicolo all’estero o verso l’estero; c riparazione di un veicolo durante viaggi all’estero; d contratti per pacchetti viaggio all’estero (compresi con tratti con scuole di lingua estere), noleggio di un veicolo all’estero o affitto a breve termine di un’appartamento risp. casa di vacanza all’estero fino a un massimo di 6 mesi (indipendentemente dal luogo di prenotazione – anche se il foro è in Svizzera); | Nessuno | Al momento di una prima viola- zione effettiva o presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali, a meno che l’assicu- rato non sia in grado di rendersi conto prima che potrebbero sor- xxxx delle diffe- renze giuridiche. Nel secondo caso è determinante il momento della ri- conoscibilità da parte dell’assicu- rato. | – Controversie relative al trasporto di un veicolo ac- quistato all’estero a scopo di importazione in Sviz- zera; |
Restrizioni particolari della copertura: Queste prestazioni sono erogate solo sussidiariamente ad altre assicurazioni. | |||
19 Consulenza giuridica particolare per assicurati 60 PLUS Orion assiste gli assicurati di età superiore ai 60 anni nella recensione di un testamento come anche di redazione le disposizioni del paziente o di un mandato precauzionale; | 1 anno | Al verificarsi della necessità di prote- zione giuridica. | |
Restrizioni particolari della copertura: – la somma di assicurazione è pari a CHF 5 000 all’anno, nel prodotto Premium è invece pari a CHF 20 000; – indipendentemente dal numero di casi, la somma d’assicurazione viene versata un’unica volta ogni 3 anni, a partire dall’entrata in vigore dell’assicurazione; – validità territoriale: Svizzera. | |||
20 Consulenza giuridica Orion accorda una consulenza unica all’anno in una delle seguenti settori (enumerazione esaustiva): a nei casi relativi al diritto delle persone; b nei casi relativi al diritto di famiglia; c protezione dei dati; d diritto d’associazione, in relazione ai contributi dei soci; e diritto successorio; f controversie di diritto pubblico con autorità scolastiche riguardanti l’assegnazione di una scuola materna, l’introduzione nella scuola primaria e l’assegnazione di posti di studio; g Opposizioni contro progetti edilizi di un assicurato adibiti ad uso privato. | a–f: 1 mese g: 1 anno | Al verificarsi della necessità di prote- zione giuridica. | a: in materia di diritto delle fondazioni; b: in materia di misure di protezione dell’unione coniugale e del diritto del divorzio (eccezione: diritto matrimoniale come pure le liti deri- vanni dell’unioni regis- trate secondo art. B1 cpv. 15. |
Restrizioni particolari della copertura: – al posto di una consulenza propria, Xxxxx può prendere a carico i costi di una mediazi- one o di una consulenza da parte di un’avvocato o di un notaio; – la somma di assicurazione nel prodotto Standard è pari a CHF 1 000, nel prodotto Premium è pari a CHF 2 000; – la copertura è accordata qualora sia applicabile la legge svizzera. | |||
C
Protezione giuridica di circolazione Standard
Nella protezione giuridica di circolazione Standard non si applicano termini di carenza.
C1
Quali sono gli ambiti giuridici assicurati (enumerazione esaustiva)
Ambito giuridico: | Un caso giuridico é da considerarsi realizzato: | Ulteriori gli esclusioni figurano nell’art. E2 la copertura assicurativa é esclusa: | |
1 | Risarcimento danni Le pretese civili di risarcimento danni extracontrattuali per danni materiali e corporali (lesioni corporali / omicidio) così come i danni patrimoniali diretti che ne derivano. Partecipazione dell’assicurato in un procedimento penale come parte civile, a meno che tale intervento non sia necessario, per far valere una pretesa. Anche la rivendicazione dei diritti nell’ambito delle disposi- zioni di legge è coassicurata dall’aiuto alle vittime di reati; | Al momento in cui il danno è stato provocato. | – in relazione ai reati contro l’onore; – le liti in qualità di conducente di un veicolo d’un terzo per danni a questo veicolo; |
2 | Difesa penale Lors In caso di procedure penali o amministrative avviate contro l’assicurato, a seguito di un incidente della circolazione o in caso di inosservanza delle norme sulla circolazione stradale; | Al momento in cui un’infrazione alle disposizioni pe- nali è stata effettivamente o presumibilmente com- messa. | – in relazione ai reati contro l’onore; – in casi di denuncia per inosservanza delle norme della circolazione applicabili a vei- coli nel traffico stazionario (divieto di sosta, parcheggio, etc.); |
3 Revoca della licenza e la tassazione dei veicoli; In caso di procedure concernenti la revoca della licenza di condurre o di circolazione nonché la tassazione cantonale dei veicoli assicurati; | Al momento di una prima violazione effettiva o pres- unta delle prescrizioni legali. | – per le procedure volte ad ottenere o a convertire una licenza di condurre, come pure per riavere la licenza di condurre re- vocata in seguito ad una sentenza cres- ciuta in giudicato; | |
Restrizioni particolari della copertura: Validità territoriale: Svizzera. | |||
4 | Diritto di proprietà e diritto reale Le liti derivanti dalla proprietà, dal possesso o da altri diritti reali legati ad un veicolo; | Al momento di una prima violazione effettiva o pres- unta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattu- ali, a meno che l’assicurato non sia in grado di rendersi conto prima che potrebbero sorgere delle differenze gi- uridiche. Nel secondo caso è determinante il momento della riconoscibilità da parte dell’assicurato. | – in caso di acquisto o vendita di veicoli, nei casi in cui l’assicurato eserciti questa atti- vità a titolo professionale; |
5 | Diritto delle assicurazioni Le liti relative al diritto delle assicurazioni sociali con istituti pubblici svizzeri di assicurazione (AI, SUVA ecc.), casse pensioni e casse malattia, come pure le liti derivanti da contratti d’assicurazione con assicura- zioni private; | – danni corporali: alla prima manifestazione di un danno alla salute, al quale fa seguito un’inabilità lavorativa o un’invalidità; – in caso di controversia per presunta falsa dichiara- zione nella proposta: nel momento della dichiarazi- one della proposta; – in tutti gli altri casi del diritto d’assicurazione: al momento in cui si realizza il primo evento che dà origine alle pretese nei confronti dell’assicurazione. | |
6 | Diritto dei pazienti Le liti con medici, ospedali ed altre istituzioni medi- che concernenti il trattamento di lesioni dovute ad un incidente della circolazione assicurato; | Al momento di una prima violazione effettiva o pres- unta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattu- ali, a meno che l’assicurato non sia in grado di rendersi conto prima che potrebbero sorgere delle differenze gi- uridiche. Nel secondo caso è determinante il momento della riconoscibilità da parte dell’assicurato. | |
7 Contratti che concernono un veicolo Le liti derivanti dai seguenti contratti di diritto delle obbligazioni concernenti il veicolo assicurato (compresi gli accessori, quali i seggiolini per bambini, l’autoradio, ecc.): compravendita, noleggio, prestito, leasing, depo- sito, ordine di riparazione (elenco esaustivo); | Al momento di una prima violazione effettiva o presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali, a meno che l’assicurato non sia in grado di rendersi conto prima che potrebbero sorgere delle differenze giuridiche. Nel secondo caso è determinante il momento della rico- noscibilità da parte dell’assicurato. | – in caso di acquisto o vendita di veicoli come pure dei relativi accessori, nei casi in cui l’assicurato eserciti questa attività a titolo professionale; – in caso di liti derivanti da contratti relativi a vei- coli nautici con un prezzo di catalogo superiore a CHF 150 000. | |
8 | Locazione di un garage Le liti in qualità di locatario a lungo termine di un ga- rage o di un parcheggio preso in locazione per veicoli assicurati. | Al momento di una prima violazione effettiva o pres- unta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattu- ali, a meno che l’assicurato non sia in grado di rendersi conto prima che potrebbero sorgere delle differenze gi- uridiche. Nel secondo caso è determinante il momento della riconoscibilità da parte dell’assicurato. |
D
Protezione giuridica di circolazione Premium
Nella protezione giuridica di circolazione Premium non si applicano termini di carenza.
D1 Quali sono gli ambiti giuridici assicurati Sono assicurati i litigi in tutti gli ambiti giuridici, per i quali l’assicurato sia coinvolto in una delle caratteristiche elencate all’art. A2 cifre 2– 8. D2 Quando si considera avvenuto un caso Un caso si considera avvenuto: – nel diritto assicurativo: – se ci sono stati danni a persone: alla prima realizzazione di un danno alla salute che ha causato un’incapacità al lavoro o un’invalidità. – in caso di contesa per una dichiarazione presumibilmente falsa: al mo- mento della dichiarazione – in tutti gli altri casi di diritto assicurativo: alla prima realizzazione dell’ evento che autorizza la rivendicazione nei confronti dell’assicurazione; – nel diritto penale: al momento della prima infrazione, presunta o effet- tiva, nei confronti delle norme giuridiche.; – In tutti gli altri casi: al momento della prima infrazione, presunta o effet- tiva, nei confronti delle norme giuridiche o degli obblighi contrattuali, salvo che il contraente abbia già riconosciuto che possono esserci delle differenze legali. Nell’ultimo caso menzionato, il momento della ricono- scibilità è determinante. | 3 per casi nei confronti di un altro assicurato attraverso questo contratto o la sua assicurazione responsabilità civile (questa esclusione non è va- lida per il contraente stesso); 4 per casi derivanti dalla riscossione di crediti nei confronti di debitori eccessivamente indebitati (ad esempio presentazione di un attestato di carenza o esecuzioni incontestabili) o di crediti prescritti; 5 in caso di controversie tra conviventi, coniugi e partner in un’unione do- mestica registrata; 6 in caso di acquisto / vendita e noleggio di veicoli o accessori, se rappre- sentano l’attività commerciale dell’assicurato; 7 per casi in qualità di proprietario / detentore di veicoli destinati ad uso commerciale (ovvero trasporti che generano entrate) come ad esempio taxi, pulmini, veicoli per spedizioni e veicoli pesanti per l’industria dei trasporti, automobili di scuola guida, ecc.; 8 per casi dovuti all’imputazione di un reato da pirata della strada. La legge definisce «pirata della strada» chi supera la velocità massima con- sentita di quanto segue: – minimo di 40 km/h su un limite di velocità di 30 km/h; – minimo di 50 km/h su un limite di velocità di 50 km/h; – minimo di 60 km/h su un limite di velocità di 80 km/h; – minimo di 80 km/h su un limite di velocità di 80 km/h; Si considera «pirata della strada» anche chi, infrangendo intenzional- mente le regole elementari del traffico, si assume il rischio elevato di provocare un incidente con vittime o feriti gravi, specialmente effettuando un sorpasso spericolato o partecipando ad una corsa non autorizzata; 9 per i casi di guida in stato di ebbrezza con una concentrazione dell’al- cool nel sangue di oltre 1,6 per mille; 10 liti in relazione ad incidenti causati intenzionalmente da parte dell’as- sicurato. |
D3 Quali sono gli esclusioni Non vi è copertura assicurativa (enumerazione esaustiva): 1 per la difesa di pretese di risarcimento extra-contrattuali di terzi. Questo compito spetta all’assicurazione di responsabilità civile; 2 per i casi legati eventi bellici, disordini, scioperi, radiazioni radioattive, in- cidenti chimici, attacchi di ogni tipo ai sistemi IT; |
E Disposizioni comuni
E1
Quali sono le prestazioni fornite
1 Nei casi assicurati Orion si prende a carico fino a concorrenza degli importi massimi elencati negli art. A4 e B1:
a le la trattazione dei casi,
b le spese di avvocati, d’assistenza in caso di processo e di un mediatore nonché in deroga all’articolo E5 cpv. 2 come impu- tato in un procedimento penale per i primi interrogatori da parte della polizia, i costi per un avvocato della prima ora fino a concorrenza di CHF 2 000. Se l’atto d’accusa conferma xxxx, sarà l’assicurato a dover rimborsare le spese a Xxxxx,
c le spese per xxxxxxx ordinate in accordo con Xxxxx rispettiva- mente da un tribunale,
d tasse di giustizia ed altre spese di procedura messe a carico dell’assicurato, compresi gli acconti,
e le indennità di procedura accordate a controparte e messe a carico dell’assicurato, comprese le cauzioni,
f le spese di riscossione di un credito spettante all’assicurato a seguito di un caso assicurato, a meno che il debitore lo conte- sti (ad es. ai sensi del diritto svizzero a partire dall’opposizione al precetto esecutivo). Questo fino alla presentazione di un at- testato di carenza beni, di una domanda di moratoria concor- dataria, di una comminatoria di fallimento o di un attestato di insufficienza del pegno,
g l’anticipo di cauzioni penali dopo un incidente per custodia cautelare dell’assicurato,
h le spese di traduzione e di viaggio necessarie per un procedi- mento giudiziario all’estero fino ad un importo di CHF 5 000 (prodotti Premium CHF 10 000).
2 Consulenza giuridica telefonica (Orionline): le persone assicurate possono beneficiare di una consulenza giuridica telefonica an- che negli ambiti giuridici non elencati.
3 In genere non vengono prese a carico:
a le multe,
b le spese legate ad analisi dell’alcolemia o ad analisi tossicolo- giche, ad accertamenti medici e psicologici o a lezioni di edu- cazione stradale ordinate dalle autorità amministrative in ma- teria di circolazione,
c le pretese di risarcimento,
d ad eccezione del prodotto protezione giuridica di circolazione Premium le spese e le tasse derivanti dalla decisione penale di prima istanza (come ad es. decreto di condanna, decisione di sanzione pecuniaria, ecc.) o dalla procedura amministrativa (ad es. ammonimento, ritiro della patente, misure di educazione stradale, ecc.) in materia di circolazione. Queste spese sono a carico dell’assicurato anche in caso di ricorso,
e le spese e gli onorari a carico di un terzo oppure a carico di una persona responsabile o di un’assicurazione responsabilità civile; in tal caso Xxxxx versa soltanto degli anticipi,
f le spese e gli onorari relativi a procedure di fallimento e a pro- cedure di concordato, come pure in relazione ad azioni d’op- posizione, di contestazione di graduatoria e di rivendicazione.
4 Se un evento concerne più assicurati coperti dallo stesso con- tratto o da un contratto differente, Xxxxx ha il diritto di limitare le prestazioni alla tutela degli interessi extragiudiziali fintanto che una causa modello non sia stata condotta da avvocati da essa scelti. Per tutti gli assicurati dallo stesso contratto, le pre- stazioni vengono inoltre addizionate.
Quali casi sono esclusi dall’assicurazione
E2
Non sono coperte da assicurazione (tutte le seguenti esclusioni hanno la priorità sulle disposizioni dell’art. B1 e C1 ma non sono valide per la protezione giuridica di circolazione Premium. Per quest’ultima valgono solamente le esclusioni elencate all’art. D3):
Esclusioni generali:
1 tutte le persone, le qualità assicurate e tutti gli ambiti giuridici, che non vengono espressamente indicati come assicurati negli art. A1, A2, B1 e C1;
2 casi riguardanti pretese ed obblighi che in forza del diritto ere- ditario o per cessione / assunzione di debito sono state cedute all’assicurato;
3 la difesa contro pretese di risarcimento danni extracontrattuali for- mulate da terzi. Questo compito spetta all’assicurazione di respon- sabilità civile;
4 le controversie dovute ad eventi bellici, sommosse, scioperi o ser- rate, radiazioni radioattive, danni genetici derivanti da radiazioni radioattive, incidenti chimici, come pure da prodotti alimentari, piante e animali geneticamente modificati;
5 le liti risultanti dalla partecipazione a zuffe o risse;
6 controversie contro un’altra persona assicurata con il presente con- tratto o la sua assicurazione responsabilità civile (questa esclusione non si applica nei confronti del contraente stesso e i casi ai sensi dell’art. B1 cpv. 15);
7 liti tra concubini o coinquilini, coniugi e persone legate in uni- one registrata; (eccezione: diritto matrimoniale / unione regist- rata come da art. B1 cpv. 15);
8 protezione giuridica in relazione all’incasso di crediti non conte- stati o casi derivanti dall’incasso di richieste nei confronti di de- bitori eccessivamente indebitati (ad esempio presentazione di un attestato di carenza o esecuzioni pertinenti) o di crediti pre- scritti;
9 i casi derivanti dal diritto dell’esecuzione e fallimento (restano assicurate le misure di riscossione ai sensi dell’art. E1 cpv. 1 lett. f);
10 le liti con Xxxxx, con i suoi organi, i suoi collaboratori, come pure con gli avvocati, notai, legali rappresentanti, mediatori o esperti scelti da Xxxxx o dall’assicurato;
Esclusioni supplementari nella protezione giuridica privata:
11 Iiti contrattuali (eccezione: attività secondarie autonome se- condo art. B1 cpv. 8) o di altro genere derivanti dall’esercizio di una qualsiasi professione o attività indipendente (anche se solo parziale) come pure derivanti dal relativo lavoro preparatorio;
12 casi in rapporto al lavoro in nero (per esempio assenza d’assicu- razioni sociali, permesso di lavoro);
13 i casi che concernono il diritto di tassazione (eccezione: diritto fiscale come da art. B1 cpv. 16) e il diritto pubblico di pianifica- zione;
14 liti derivanti da un’attività sportiva o di allenatore retribuita a partire da un valore della controversia di CHF 30 000. Il valore litigioso determinante si basa sull’intera pretesa (inclusa la do- manda riconvenzionale) e non su richieste parziali;
15 ad eccezione della protezione giuridica all'estero ai sensi dell'art. B1 cpv. 18, casi come proprietario, possessore, detentore, condu- cente (eccezione: protezione giuridica per i conducenti ai sensi
dell'art. B1 cpv. 17), comodatario, titolare di un contratto di lea- sing, locatario, acquirente o venditore di veicoli a motore (ad ec- cezione dei motocicli), veicoli ferroviari così come aeromobili e na- tanti con obbligo d’immatricolazione;
16 i casi derivanti dal diritto societario incluse le pretese di respon- sabilità formulate contro gli organi di una società;
17 le liti derivanti dall’acquisto e dalla vendita di cartevalori così come la partecipazione finanziaria a imprese, dalla gestione pa- trimoniale e da operazioni di borsa, da operazioni speculative o a termine, da altre operazioni finanziarie o d’investimento così come dalle relative liti con eventuali intermediari o mandatari.
Esclusioni supplementari nella protezione giuridica di circola- zione, del conducente e per viaggi all’estero:
18 i casi in cui il conducente utilizza un veicolo non autorizzato alla circolazione stradale pubblica, non è autorizzato a condurre un veicolo, non è in possesso di una licenza valida o conduceva un veicolo non munito di targhe di controllo valide;
19 liti derivanti dalla partecipazione attiva a competizioni e corse di veicoli a motore (incluse le corse non autorizzate su strade pubbliche), ivi compresi gli allenamenti;
20 per casi in qualità di proprietario / detentore di veicoli destinati ad uso commerciale (ovvero trasporti che generano entrate) come ad esempio taxi, pulmini, veicoli per spedizioni e veicoli pesanti per l’industria dei trasporti, automobili di scuola guida, ecc.;
21 in caso di imputazione per inosservanza del limite ammesso di velocità a partire da 30 km/h all’interno delle località, da 40 km/h fuori località e sulla semiautostrada, da 50 km/h sull’xx- xxxxxxxx;
00 x xxxx xxxxxxxx legati ai seguenti fatti: accusa per inabilità alla guida dovuta all’influsso d’alcol, di medicamenti o di stupefa- centi, come pure il rifiuto di sottoporsi all’analisi del sangue;
23 liti in qualità di proprietario, detentore o conducente di aeromo- bili;
24 liti in relazione ad incidenti causati intenzionalmente da parte dell’assicurato.
3 L’assicurazione é valevole per i casi che si verificano nel corso della durata del contratto, rispettivamente dopo la scadenza del periodo di carenza ai sensi dell’ art. B1 (protezione giuridica pri- vata); a condizione che il bisogno di protezione giuridica si ma- nifesti pure entro la durata del contratto. Nel caso in cui esista una copertura simile presso un assicuratore precedente che co- pre lo stesso rischio, e il passaggio avviene senza interruzione, il periodo di carenza non si applica. Ciò non vale quando la coper- tura viene estesa. La copertura non è accordata se un caso viene annunciato dopo l’annullamento della polizza o della rispettiva assicurazione complementare.
E3
Rinuncia ad una riduzione delle prestazioni
Xxxxx rinuncia espressamente al diritto conferitole dalla Legge sul contratto d’assicurazione di ridurre le prestazioni in caso di sinistro causato per colpa grave; salvo (non di applica alla protezione giu- ridica di circolazione Premium) nel caso in cui sussista una con- danna, cresciuta in giudicato, per inabilità a condurre, dovuto all’in- flusso di alcol, di medicamenti o di stupefacenti, o per aver rifiutato di sottoporsi all’analisi del sangue.
E4
Quando vale l’assicurazione
1 L’assicurazione inizia e termina alle date indicate nella polizza. Essa si rinnova tacitamente di anno in anno, se non vi è disdetta scritta da parte dell’assicurato o dell’assicuratore al più tardi en- tro un mese prima della scadenza del contratto.
Come si gestisce un caso assicurativo
E5
1 Quando un assicurato intende ricorrere ai servizi di Orion per un caso assicurativo, egli deve annunciarlo immediatamente per iscritto.
2 Xxxxx agisce nell’interesse dell’assicurato. Essa conduce le trattative nel tentativo di risolvere bonalmente la questione e, là dove si ad- dice, propone una mediazione. Xxxxx decide se occorre un avvocato o un mediatore, o se si deve richiedere una perizia. Orion può limi- tare la garanzia di copertura per quanto concerne il contenuto e la somma. La persona assicurata é tenuta a non impartire mandati, senza prima avere ottenuto l’autorizzazione scritta da parte di Xxxxx. Qualora l’assicurato incarichi un avvocato risp. un patrocinatore in processo, un perito o un mediatore prima che il caso sia annunciato a Orion, le spese di mandato sommatesi prima dell’annuncio del caso sono assicurate solo fino ad un importo di CHF 300. Se non dispo- sto altrimenti, la Orion regola i conti con l’avvocato (anche in caso di controversia giudiziaria) secondo il carico di lavoro. Se l’assicurato e il suo avvocato concordano di pagare un premio in caso di successo, quest’ultimo non va a carico di Xxxxx.
3 Anziché assumere le spese giusta l’art. E1, Xxxxx ha diritto a so- stituire l’interesse economico. Questo risulta dal valore di causa, tenendo debitamente conto del rischio di processo e d’incasso.
4 Laddove risulti necessario incaricare un legale, in vista di una pro- cedura giudiziaria o amministrativa, come pure nel caso di un con- flitto di interessi, Xxxxx assicura all’assicurato la libera scelta dell’av- vocato. Xxxxx ha diritto di rifiutare l’avvocato proposto dall’assicurato. In talo caso, l’assicurato può proporre tre avvocati di studi legali dif- ferenti stabilisce nel foro competente dell’azione legale, fra i quali Xxxxx sceglierà il legale da incaricare per trattare il caso. Ciò vale in- dipendentemente dal fatto che sussista un obbligo di libera scelta dell’avvocato oppure che Xxxxx per altre ragioni approvi la designa- zione dell’avvocato. Il rifiuto di un avvocato non dev’essere giustifi- cato. Qualora l’assicurato decidesse di revocare il mandato, egli è obbligato ad assumersi le spese supplementari che ne risultano.
6 L’assicurato non può concludere transazioni che comportino obblighi per Xxxxx senza l’accordo di quest’ultima.
5 L’assicurato o il suo legale consiglio s’impegna a fornire ad Xxxxx le informazioni e le procure necessarie. Tutti i documenti che concer- nono il caso, come verbali di multa, citazioni a comparire, sentenze, scambi di corrispondenza, ecc. devono essere trasmessi tempestiva- mente ad Xxxxx. Quando un avvocato è stato incaricato, l’assicurato è tenuto ad autorizzarlo ad informare Xxxxx sugli sviluppi del caso, e in particolare a mettere a disposizione di Xxxxx la documentazione necessaria per esaminare la copertura assicurativa o per pronun- ciarsi sulla probabilità di successo in caso di processo.
2 Considerato che le persone assicurate sono generalmente co- perte come utenti della circolazione, il contratto d’assicurazione non può essere disdetto in caso di deposito delle targhe.
7 Le indennità giudiziarie e le indennità per spese riconosciute all’assicurato (in ambito giudiziario e non) vanno a carico di Orion, nella misura delle prestazioni massime da essa fornite.
8 I premi scoperti già sollecitati da Orion possono essere compen- sati con i crediti spettanti al contraente d’assicurazione o a un assicurato.
E6
Divergenze d’opinione
1 Se vi sono divergenze d’opinione sul modo di procedere in un caso assicurato, oppure per quanto concerne la probabilità di successo, Orion avvisa immediatamente, per iscritto, l’assicurato, motivando la sua posizione giuridica e lo informa in merito alla possibilità di ricorrere a una procedura arbitrale entro 20 giorni. Se l’assicurato non richiede l’avvio della procedura arbitrale en- tro tale termine, significa che vi rinuncia. A partire dal momento della ricezione di tale comunicazione, l’assicurato dovrà pren- dere personalmente tutte le misure necessarie per tutelare i suoi interessi. Xxxxx non risponde per le misure inadeguate prese dall’assicurato, in particolare per eventuali termini lasciati sca- dere. I costi della procedura arbitrale devono essere pagati in an- ticipo e in modo equo dalle parti, e saranno a carico della parte perdente. Se una delle parti non versa l’anticipo delle spese, si- gnifica che riconosce la presa di posizione dell’altra parte.
2 Le parti scelgono di comune accordo un arbitro unico. La proce- dura si limiterà ad un unico scambio di scritti in cui figurano il motivo delle richieste formulate dalle parti, nonché un elenco dei loro mezzi di prova. In base a tali elementi, l’arbitro prenderà la sua decisione. Per il resto sono applicabili le norme relative del codice procedura civile svizzero (CPC).
3 Se, nel caso di un rifiuto di prestazioni, l’assicurato avvia un pro- cesso a sue spese, ottenendo un risultato più favorevole rispetto alla proposta scritta di Xxxxx, o all’esito della procedura arbitrale, Xxxxx si assumerà ai sensi delle condizioni d’assicurazione tutte le spese che ne sono derivate, come se avesse acconsentito alla procedura.
E7
Come viene disdetto il contratto quando si verifica un caso giuridico
1 Se si verifica un caso giuridico assicurato con obbligo di presta- zione di Xxxxx, il contratto assicurativo può essere disdetto per iscritto da entrambe le parti contrattuali al più tardi con l’ultima prestazione. La copertura assicurativa si estingue 14 giorni dopo la comunica- zione della disdetta all’altra parte.
2 Il premio per il periodo assicurativo in corso rimane dovuto a Orion se il contratto viene disdetto dal contraente durante l’anno che segue l’anno di stipulazione.
3 Una consulenza telefonica del servizio telefonico Orionline non equivale a un caso giuridico assicurato e non dà diritto alla di- sdetta del contratto.
E8
Diritto di revoca e i suoi effetti
1 Il contraente d’assicurazione può revocare per iscritto la sua pro- posta di stipulazione del contratto o la dichiarazione della sua accettazione.
2 Il termine di revoca è pari a 14 giorni e inizia a decorrere non appena il contraente d’assicurazione ha richiesto o accettato il contratto.
3 Il termine è rispettato se il contraente consegna ad Xxxxx la sua revoca l’ultimo giorno del termine di revoca o porta alla Posta la sua dichiarazione di revoca.
4 La revoca agisce in maniera che la proposta di stipulazione del contratto o la dichiarazione di accettazione del contraente d’assicurazione risultino inefficaci dall’inizio.
5 Le parti devono rimborsare le prestazioni già ricevute.
6 Il contraente d’assicurazione non deve altre indennità a Orion.
E9
Cosa avviene con i premi
1 Il primo premio va pagato quando l’assicurato riceve la polizza.
2 I premi successivi vanno versati, per ogni anno assicurativo, en- tro la data indicata nella polizza.
3 Nel caso in cui i premi non vengano versati entro il termine do- vuto, Xxxxx ha diritto di chiedere una tassa d’ingiunzione.
4 Le parti contrattuali rinunciano a riscuotere gli importi delle fat- ture inferiori a CHF 10.
5 L’assicurazione notificherà al contraente con la fatturazione even- tuali modifiche della tariffa del premio e nuove condizioni gene- rali di assicurazione al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell’anno assicurativo e queste saranno accettate dal contraente a partire dall’anno assicurativo successivo, a meno che quest’ul- timo effettui una disdetta prima della scadenza dell’anno assicu- rativo in corso. Non sussiste un diritto di disdetta in seguito alla modifica di costi non influenzabili da Orion come ad esempio la tassa di bollo federale o la modifica del premio a causa della si- tuazione personale del contraente (ad esempio concessione o eli- minazione di sconti legati all’età, passaggio da un’assicurazione individuale a un’assicurazione per più persone o viceversa).
Violazione di obblighi
Xxxxx può rifiutare o ridurre le proprie prestazioni in caso di viola- zione colpevole dell’obbligo di notifica o di collaborazione (ad es. informazione intenzionalmente incompleta o inesatta su un fatto). Questo anche nel caso in cui non risulti un danno superiore.
E10
E11
Comunicazioni
1 Le notifiche di sinistro devono essere inviate ad uno degli uffici giuridici in Svizzera, tutte le altre comunicazioni alla sede cen- trale di Orion a Basilea.
2 Tutte le comunicazioni (tra cui procedura arbitrale) deve essere nella lingua del contratto d’assicurazione.
3 Se la persona od organizzazione assicurata non lo vieta espres- samente, Xxxxx è autorizzata a comunicare con questa e con al- tre parti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici come le e-mail. Xxxxx non si assume alcuna responsabilità per la rice- zione, la lettura, l’inoltro, la copia, l’utilizzo o la manipolazione non autorizzati di informazioni e dati di ogni genere ad essa tra- smessi.
E12
Cosa accade in caso di cambiamento di domicilio
I cambiamenti di indirizzo o di domicilio civile devono essere comu- nicati entro 30 giorni ad Orion. Se il contraente d’assicurazione tra- sferisce il suo domicilio civile all’estero (ad eccezione del Principato del Xxxxxxxxxxxx), la copertura d’assicurazione si estingue a partire dalla data di partenza annunciata all’autorità svizzera competente.
E13
Retribuzione Broker
Se un terzo, per esempio un broker, si incarica di tutelare gli interessi del contraente d’assicurazione relativamente alla conclusione o all’amministrazione di questo contratto d’assicurazione, è possibile che Xxxxx corrisponda a questo terzo una retribuzione per la sua at- tività sulla base di una convenzione. Qualora il contraente deside- rasse maggiori informazioni a questo riguardo, può rivolgersi al terzo.
D14
Protezione dei dati
1 Orion rispetta la sfera privata ed elabora i dati personali rispet- tando severamente le direttive e i principi della Legge federale sulla protezione dei dati. Attua le misure tecniche e organizza- tive necessarie per garantire una protezione dei dati adeguata e al passo con i tempi.
2 Orion elabora i dati personali tra le altre cose nel quadro della stipulazione e gestione del contratto. Maggiori informazioni sul trattamento dei dati da parte di Xxxxx (sugli scopi, i destinatari dei dati, la custodia ed i diritti delle persone interessate) e sulla protezione dei dati in générale sono consultabili nella Dichiara- zione sulla protezione dei dati disponibile all’indirizzo www. xxxxx.xx//xx/xxxxxxx-xxxxxx-x-xxxxxxxxxx-xxxxxxx. Tale dichiarazi- one può anche essere richiesta a Orion Assicurazione di Prote- zione Giuridica SA, Protezione dei dati, Casella postale, CH 4002 Basilea, xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx.
E15
Quale è il foro
Per le liti che risultano dal presente contratto, Xxxxx riconosce come foro la sede sociale o il domicilio dell’assicurato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. Se l’assicurato non ha domicilio in Sviz- zera o nel Principato del Liechtenstein, il foro competente è Basilea.
E16
Quali sono le disposizioni legali applicabili
Valgono le disposizioni della legge federale sul contratto d’assicura- zione (LCA) del 2 aprile 1908.
Sanzioni
Nonostante ogni altra disposizione contrattuale, l'obbligo di fornire prestazioni non si applica nella misura in cui, e fintanto che sanzioni legali, economiche, commerciali o finanziarie escludano la presta- zione derivante dal contratto di assicurazione.
E17
Indirizzi per informazioni giuridiche, annunci di casi giuridici e domande concernenti un caso giuridico:
Orion
Assicurazione di Protezione Giuridica SA Xxx Xxxxx 00
0000 Xxxxxx
Tel. 000 000 00 00
Fax 000 000 00 00
Orion
Rechtsschutz-Versicherung AG Xxxxxxxx
0000 Xxxxx
Tel. 000 000 00 00
Fax 000 000 00 00
Una filiale di:
20